LEGGE 5 luglio 1995, n. 308
ANNESSO 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente annesso, per "Convenzione" si intende la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968. 2. Il presente annesso contiene unicamente integrazioni e modifiche apportate alle disposizioni corrispondenti della Convenzione. 3. Ad Articolo primo della Convenzione (Definizioni) Alinea c) Detto alinea andra' letto come segue: "Per "centro abitato" si intende un'area che comprende degli edifici e le cui vie di accesso e di uscita sono specificamente indicate come tali"; Alinea n) I veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non supera 400 kg (900 libbre) saranno assimilati ai motocicli. Alinea addizionale, da inserire alla fine di detto Articolo Tale alinea redatto come segue: "Sono assimilate ai pedoni le persone che spingono o trainano una carrozzella per bambini, malati o infermi, o ogni altro veicolo di piccole dimensioni e senza motore, nonche' le persone che conducono a mano, mentre camminano, un ciclo o un ciclomotore, nonche' gli infermi che viaggiano in una sedia a rotelle da essi stessi azionata o che circola ad andatura di passo". 4. Ad Articolo 3 della Convenzione (Obblighi delle Parti contraenti) Paragrafo 4 Le misure che sono oggetto del presente paragrafo non potranno ne' modificare la portata dell'Articolo 39 della Convenzione, ne' rendere facoltativa la disposizione in esso contenuta. 5. Ad Articolo 6 della Convenzione (Ingiunzioni date dagli agenti preposti alla circolazione) Paragrafo 3 Le disposizioni del presente paragrafo, che sono raccomandazioni nella Convenzione, saranno obbligatorie. 6. Ad Articolo 7 della Convenzione (Norme generali) Paragrafo 2 Le disposizioni di detto paragrafo che sono raccomandazioni nella Convenzione, saranno obbligatorie. Paragrafi addizionali da inserire alla fine del presente Articolo Detti paragrafi saranno redatti come segue: "Gli utenti della strada debbono dar prova di grande prudenza in presenza di bambini, di infermi, in particolare di ciechi muniti di bastone bianco ed in presenza di persone anziane. I conducenti devono stare attenti che i propri veicoli non disturbino gli altri utenti della strada e non danneggino le proprieta' confinanti con la strada, soprattutto non provochino rumore, polvere o fumo quando essi siano evitabili." 7. Ad Articolo 8 della Convenzione (Conducenti) Paragrafo 2 La norma di detto paragrafo che e' una raccomandazione nella Convenzione sara' obbligatoria. 8. Ad Articolo 9 della Convenzione (Greggi) La norma del presente Articolo, che e' una raccomandazione nella Convenzione sara' obbligatoria. 9. Ad Articolo 10 della Convenzione (Posizione sulla carreggiata) Il titolo andra' letto come segue: "Posizione sulla strada". Paragrafo integrativo da inserire subito dopo il paragrafo 1 di questo Articolo Detto paragrafo sara' redatto come segue: "a) Ogni conducente deve, salvo casi di forza maggiore, servirsi esclusivamente delle strade, carreggiate o corsie, se esistono, riservate alla circolazione di utenti della sua categoria. b) I ciclomotoristi, i ciclisti ed i conducenti di veicoli senza motore, nel caso che non esistano carreggiate o corsie ad essi riservate possono, se cio' e' possibile senza intralcio per gli altri utenti della strada, utilizzare nel senso della circolazione ogni eventuale banchina transitabile. 10. Ad Articolo 11 della Convenzione (Sorpasso e circolazione per file) Paragrafo 5, alinea b) Tale disposizione non sara' applicata. Paragrafo 6 alinea b) In conseguenza della non-applicazione dell'alinea b) del paragrafo 5 del presente Articolo, la disposizione contenuta nell'ultima parte di frase di detto alinea non sara' applicata. Paragrafo 8, alinea b) Tale alinea sara' redatto come segue: "Immediatamente prima e su i passaggi a livello non provvisti di barriere o di semi-barriere, salvo che la circolazione vi sia regolata da segnali semoforici del tipo utilizzato alle intersezioni stradali". 11. Ad Articolo 12 della Convenzione (Incroci) Paragrafo 2 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Sulle strade di montagna e sulle strade a forte pendenza aventi analoghe caratteristiche, in cui l'incrocio e' impossibile o difficile, il conducente del veicolo che scende deve accostare il proprio veicolo per lasciar passare ogni veicolo che sale, salvo il caso in cui le piazzole che permettono ai veicoli di ricoverarsi siano disposte lungo la carreggiata in modo tale che, tenuto conto della velocita' e della posizione dei veicoli, il veicolo che sale disponga dinnanzi a se' di una piazzola e che una retromarcia di uno dei veicoli sia necessaria se il veicolo che sale non si accosti su tale piazzola. Nel caso in cui uno dei due veicoli che stanno per incrociare debba fare retromarcia per consentire l'incrocio, i veicoli con rimorchio hanno la priorita' sugli altri, gli autocarri pesanti su quelli leggeri, gli autobus sugli autocarri. Se si tratta di veicoli della stessa categoria e' il conducente del veicolo che scende che deve fare retromarcia salvo se questa manovra si presenta chiaramente piu' facile per il conducente del veicolo che sale, in particolare se esso si trova nelle vicinanze di una piazzola. 12. Ad Articolo 13 della Convenzione (Velocita' e distanza tra i veicoli) Paragrafo 4 Tale paragrafo, compresi i suoi alinea a) e b) sara' redatto come segue: "Fuori dai centri abitati, sulle strade dove una sola corsia e' adibita alla circolazione nel senso in questione, allo scopo di agevolare i sorpassi, i conducenti di veicoli soggetti a limitazioni particolari di velocita' e di veicoli o di complessi di veicoli la cui lunghezza fuori tutto superi 7 m (23 piedi) devono, salvo che non effettuino una manovra di sorpasso o non si apprestino ad effettuarla, mantenere tra i loro veicoli ed i veicoli a motore che li precedono una distanza tale che i veicoli che li sorpassano possano servirsi senza pericolo dello spazio lasciato libero davanti al veicolo. Questa disposizione non e' tuttavia applicabile quando la circolazione e' molto intesa ne' quando il sorpasso e' vietato. 13. Ad Articolo 14 della Convenzione (Prescrizioni generali per le manovre) Paragrafo 1 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Ogni conducente che vuole eseguire una manovra, come uscire da una fila di veicoli in sosta o entrarvi, spostarsi a destra o a sinistra sulla carreggiata in particolare per cambiare corsia, svoltare a destra o a sinistra, percorrere un'altra strada o per entrare in una proprieta' fiancheggiante la strada, deve cominciare ad eseguire tale manovra soltanto dopo essersi assicurato che puo' farlo senza rischiare di costituire un pericolo per gli altri utenti della strada che lo seguono, lo precedono o stanno per incrociarlo, tenuto conto della loro posizione, della loro direzione e della loro velocita'". 14. Ad Articolo 15 della Convenzione (Prescrizioni particolari rela- tive ai veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico La disposizione di questo Articolo, che e' una raccomandazione nella Convenzione, sara' obbligatoria. 15. Ad Articolo 18 della Convenzione (Intersezioni ed obbligo di cedere il passaggio) Paragrafo 3 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Ogni conducente che di immetta da una proprieta' fiancheggiante La strada su di una strada, e' tenuto a cedere il passaggio agli utenti che circolano su detta strada". Paragrafo 4, alinea b) Tale alinea sara' redatto come segue: "Negli Stati in cui il senso di circolazione e' a sinistra, la precedenza alle intersezioni e' regolata da un segnale stradale o da una segnalazione orizzontale". 16. Ad Articolo 20 della Convenzione (Prescrizioni applicabili ai pedoni) Paragrafo 1 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "I pedoni devono per quanto possibile evitare di utilizzare la carreggiata, ma se la utilizzano, essi debbono farlo con prudenza e non debbono senza necessita' disturbare o intralciare la circolazione." Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 2 del presente Articolo Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 di detto Articolo della Convenzione, gli infermi che viaggiano in una sedia scorrevole, possono in tutti i casi circolare sulla carreggiata." Paragrafo 4 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Quando i pedoni circolano sulla carreggiata in applicazione del paragrafo 2, del paragrafo addizionale da leggere immediatamente dopo questo paragrafo 2, e del paragrafo 3 del presente Articolo, essi debbono tenersi il piu' possibile accostati al bordo della carreggiata". Paragrafo 5 Tale paragrafo sara' letto come segue: "a) Al di fuori dei centri abitati, quando i pedoni circolano sulla carreggiata, essi devono tenersi, salvo che cio' non metta a repentaglio la loro sicurezza e salvo circostanze particolari, sul lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. Tuttavia, le persone che spingono a mano un ciclo, un ciclomotore, o un motociclo, gli infermi che viaggiano in una sedia scorrevole ed i gruppi di pedoni accompagnati da una guida o che formano un corteo, debbono tenersi sul lato della carreggiata che corrisponde al senso della circolazione. Salvo che essi formino un corteo, i pedoni che circolano sulla carreggiata debbono, se possibile, comminare in fila semplice se la sicurezza della circolazione lo esige, in particolare in caso di cattiva visibilita' o della forte densita' della circolazione dei veicoli". b) Le disposizioni dell'alinea a) del presente paragrafo possono essere rese applicabili nei centri abitati. Paragrafo 6, alinea c) Tale alinea sara' redatto come segue: "Per attraversare al di fuori di un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segnaletica sulla carreggiata, i pedoni non debbono immettersi sulla carreggiata prima di essersi assicurati che possono farlo senza intralciare la circolazione dei veicoli; i pedoni debbono attraversare la carreggiata perpendicolarmente al suo asse". 17. Ad Articolo 21 della Convenzione (Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni) Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 1 di questo Articolo. Questo paragrafo sara' redatto come segue: "Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 7 e del paragrafo 1 dell'Articolo 13 della Convenzione, allorche' non esiste sulla carreggiata un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segnaletica sulla carreggiata, i conducenti che svoltano per immettersi su un'altra strada devono farlo solo lasciando passare, salvo anche ad arrestarsi all'occorrenza, i pedoni che si trovino sulla carreggiata di questa altra strada alle condizioni previste al paragrafo 6 dell'Articolo 20 della Convenzione". Paragrafo 3 Questa disposizione non sara' applicata. 18. Ad Articolo 23 della Convenzione (Fermata e sosta) Paragrafo 1 Questo paragrafo sara' redatto come segue: "Fuori dei centri abitati, i veicoli e gli animali in fermata o in sosta debbono essere posti per quanto possibile fuori della carreggiata. Nei centri abitati e fuori di essi, veicoli ed animali non debbono essere posti sulle piste ciclabili, ne' sui marciapiedi o sulle banchine pedonali salvo quando consentito dalla legislazione nazionale applicabile. Paragrafo 2 alinea b) Questo alinea sara' redatto come segue: "I veicoli diversi dai cicli a due ruote, dai ciclomotori a due ruote o dai motocicli a due ruote senza side-car non debbono sostare in doppia fila sulla carreggiata. I veicoli fermi o in sosta, con riserva dei casi in cui la disposizione dei luoghi permette diversamente, devono essere disposti parallelamente al bordo della carreggiata." Paragrafo 3, alinea a) Tale alinea sara' redatto come segue: "La fermata e la sosta di un veicolo sono vietati sulla carreggiata: i) a meno di 5 metri prima degli attraversamenti pedonali, sugli attraversamenti e passaggi pedonali, su quelli ciclabili e sui passaggi a livello; ii) sui binari tramviari o ferroviari che si trovino sulla carreggiata, od in vicinanza di detti binari, ove da questa fermata o sosta dovesse derivare ostacolo alla circolazione dei trams e dei treni; Testo addizionale, da inserire immediatamente dopo il punto ii) di questo alinea Questo testo sara' redatto come segue: "Presso le intersezioni, a meno di 5 metri (16 piedi 1/2) dal prolungamento del filo piu' vicino della carreggiata trasversale, come pure entro le intersezioni stesse, salvo indicazioni contrarie date a mezzo della segnaletica; Paragrafo 3 alinea b Testo addizionale da inserire immediatamente dopo il punto iii) di tale alinea Tale testo sara' redatto come segue: "Nei luoghi in cui il veicolo in sosta possa nascondere o mascherare un segnale stradale o un segnale semaforico alla vista degli utenti della strada" Paragrafo 3, alinea c)i) Tale disposizione sara' redatta come segue: "In prossimita' dei passaggi a livello, per la distanza che sara' stabilita dalla legislazione nazionale ed a meno di m. 15 da una parte e dall'altra delle fermate autobus, filobus e trams, salvo che la legislazione nazionale non preveda distanze minori. Paragrafo 3, alinea c)v) Questa disposizione non sara' applicata. Paragrafo 5 Questo paragrafo sara' redatto come segue:" "a) Ogni veicolo a motore diverso da un ciclomotore a due ruote o da un motociclo a due ruote senza carrozzetta, nonche' ogni rimorchio, agganciato o no, fermo sulla carreggiata fuori di un centro abitato, deve essere presegnalato agli altri conducenti che sopraggiungono in guisa che questi siano avvertiti in anticipo della presenza del veicolo fermo/: i) quando il conducente e' stato costretto a fermare il suo veicolo in un luogo in cui la fermata e' vietata, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3b) i) o ii) di questo articolo della Convenzione, ii) quando le condizioni sono tali che i conducenti che si avvicinano non possono accorgersi in tempo, o lo possono solo con gravi difficolta', dell'ostacolo costituito dal veicolo fermo. b) le disposizioni dell'alinea a) del presente paragrafo possono essere rese valevoli anche nei centri abitati. c) Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano l'utilizzazione di uno dei dispositivi di cui al paragrafo 56 dell'Allegato 5 della Convenzione". 19. Ad Articolo 25 della Convenzione (Autostrade e strade affini) Paragrafo 1 Tale paragrafo sara' redatto come segue: Sulle autostrade, nonche' sulle strade di raccordo delle autostrade alla viabilita' ordinaria segnalate come autostrade: a) La circolazione e' vietata ai pedoni, agli animali, alle biciclette, ai ciclomotori se non sono assimilati, ai motocicli ed a tutti i veicoli diversi dagli autoveicoli e dai loro rimorchi, nonche' agli autoveicoli ed ai loro rimorchi che non siano per costruzione, suscettibile di raggiungere in piano una velocita' prestabilita fissata dalla legislazione nazionale, ma che non puo' comunque essere inferiore a 40 km/ora; b) e' vietato ai conducenti: i) fermare i loro veicoli o sostare se non nei luoghi di sosta autorizzati; in caso di immobilizzazione forzata di un veicolo, il conducente deve sforzarsi di portarlo fuori della carreggiata e anche fuori delle corsie di emergenza e, se non puo' farlo, deve segnalare immediatamente a distanza la presenza del veicolo per avvisare sufficientemente in anticipo gli altri conducenti che si avvicinano; se si tratta di uno dei veicoli a cui si applica il paragrafo 5 dell'Articolo 23 della Convenzione, si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano l'utilizzazione di uno dei dispositivi previsti al paragrafo 56 dell'Allegato 5 alla Convenzione; ii) di fare conversione ad U, o retromarcia o invadere lo spartitraffico di terreno centrale, compresi i raccordi trasversali colleganti le due carreggiate tra di loro". Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 1 di questo Articolo Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Quando un'autostrada comporta 3 o piu' corsie per ogni senso di circolazione e' vietato ai conducenti di veicoli da trasporto merci di peso a pieno carico superiore a 35 q.li, o di complessi di veicoli lunghi piu' di 7 metri, di impegnare altre corsie all'infuori della prima e della seconda a partire dal bordo della carreggiata corrispondente al senso di circolazione". Paragrafo 4 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Per l'applicazione del paragrafo 1 del presente Articolo cosi' come redatto sopra, e del paragrafo addizionale da inserire immediatamente dopo tale paragrafo 1, nonche' dei paragrafi 2 e 3 di questo Articolo della Convenzione, sono assimilate alle autostrade le altre strade riservate alla circolazione automobilistica debitamente segnalate come tali ed alle quali le proprieta' laterali non hanno accesso." 20. Ad Articolo 27 della Convenzione (Prescrizioni particolari applicabili ai ciclisti, ai ciclomotoristi, ed ai motociclisti). Paragrafo 2 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "E' vietato ai ciclisti di circolare senza tenere il manubrio con almeno una mano, farsi trainare da un altro veicolo, o trasportare, trainare o spingere oggetti che disturbino la guida o che siano pericolosi per gli altri utenti della strada. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei ciclomotoristi e dei motociclisti ma, in piu', questi debbono tenere il manubrio con le due mani, salvo eventualmente per dare una segnalazione prescritta conformemente alla Convenzione". Paragrafo 4 Tale paragrafo andra' redatto come segue: "I ciclomotori possono essere autorizzati a circolare sulle piste ciclabili e puo' anche esser loro vietato di circolare sulla restante carreggiata, se cio' e' utile." 21. Ad Articolo 29 della Convenzione (Veicoli e rotaie) Paragrafo 2 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Norme speciali diverse da quelle indicate al Capitolo II della Convenzione potranno essere adottate per la circolazione su strada dei veicoli su rotaie. Tuttavia, tali norme non potranno essere contrarie alle disposizioni del paragrafo 7 dell'Articolo 18 della Convenzione". Paragrafo addizionale, da inserire alla fine del presente Articolo. Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Il sorpasso dei veicoli su rotaie, in movimento o in o sosta, la cui sede insista sulla carreggiata, si esegue dalla parte corrispondete al senso di circolazione. Se l'incrocio ed il sorpasso non possono effettuarsi da questa parte, a causa della ristrettezza di spazio, tali manovre possono effettuarsi dalla parte opposta a quella corrispondente al senso di circolazione, a condizione di non intralciare ne' mettere in pericolo gli utenti circolanti in senso inverso. Sulle carreggiate a senso unico il sorpasso si puo' effettuare dalla parte opposta a quella del senso di circolazione, quando le esigenze della circolazione lo giustificano". 22. Ad Articolo 30 della Convenzione (Carico dei veicoli) Paragrafo 4 L'inizio di questo paragrafo sara' redatto come segue: "I carichi che sporgono la sagoma del veicolo in avanti, verso dietro o sui lati, debbono essere segnalati in modo ben visibile in tutti i casi in cui le loro sporgenze rischiano di non essere viste dai conducenti degli altri veicoli; tra il calar della notte ed il levar del giorno, nonche' negli altri momenti in cui la visibilita' e' insufficiente, queste segnalazioni devono essere fatte davanti con una luce bianca ed un dispositivo rifrangente bianco e dietro con una luce rossa ed un dispositivo rifrangente rosso. In particolare, sui veicoli a motore ...." Paragrafo 4, alinea b Tale alinea sara' redatto come segue: "Tra il calar della notte ed il levar del giorno, e negli altri momenti in cui la visibilita' e' insufficiente, i carichi sporgenti lateralmente oltre la sagoma del veicolo in modo tale che la loro estremita' laterale venga a trovarsi a piu' di 0,40 m (16 pollici) dal bordo esterno della luce anteriore di posizione del veicolo debbono essere segnalati verso l'avanti, e analogamente debbono essere segnalati verso il dietro quelli la cui estremita' laterale si trova a piu' di 0,40 m. (16 Pollici) dal bordo esterno della luce di posizione posteriore rossa del veicolo". 23. Articolo addizionale, da inserire immediatamente dopo l'Articolo 30 della Convenzione Tale Articolo sara' redatto come segue: "(Trasporto di passeggeri)" I passeggeri non dovranno essere trasportati in numero tale, o in maniera tale da rappresentare un pericolo". 24. Ad Articolo 31 della Convenzione (Comportamento in caso di incidente) Paragrafo 1 Alinea addizionale, da inserire alla fine di questo paragrafo Tale alinea sara' redatto come segue: "Se l'incidente ha provocato solo danni materiali e se una delle parti lese non e' presente, le persone implicate nell'incidente debbono, per quanto possibile, fornire sul posto le proprie generalita' ed indirizzo ed in ogni caso fornire al piu' presto queste informazioni alla parte lesa tramite la via piu' diretta o altrimenti tramite la polizia". 25. Ad Articolo 32 della Convenzione (Illuminazione: Prescrizioni generali) Paragrafo 6 alinea a) Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Le carrozzelle da bambino, di malati o d'infermi, e tutti gli altri veicoli di piccole dimensioni e senza motore, spinte o trainate da pedoni;" Paragrafi 7 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "a) Di notte quando circolano sulla carreggiata: i) i gruppi di pedoni condotti da una guida o formanti corteo devono essere equipaggiati dal lato del traffico almeno da una luce bianca o giallo-selettiva rivolta verso l'avanti, e da una luce rossa all'indietro, oppure da un'uncia luce arancione rivolta nelle due direzione; ii) i conducenti di animali da traino, da carico, da sella e quelli di bestiame devono essere equipaggiati dal lato del traffico almeno da una luce bianca o gialla-selettivo rivolta verso l'avanti e da una luce rossa all'indietro, oppure da un'unica luce arancione visibile nelle due direzioni. b) Le luci previste all'alinea a) del presente paragrafo non sono, tuttavia obbligatorie circolando in un centro abitato adeguatamente illuminato". 26. Ad Articolo 34 della Convenzione (Deroghe) Paragrafo 2 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "I conducenti di veicoli prioritari, quando la loro circolazione e' indicata dagli speciali dispositivi di segnalazione del veicolo e con riserva di non mettere in pericolo gli altri utenti della strada, non sono tenuti all'osservanza in tutto o in parte delle norme del Capitolo II della Convenzione, comprese le modifiche apportatevi dal presente Accordo, diverse da quelle del paragrafo 2 del suo Articolo 6. I conducenti di questi veicoli possono azionare tali dispositivi speciali di segnalazione solo nei casi giustificati dall'urgenza della loro missione".
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE SULLA SEGNALETICA STRADALE LE PARTI CONTRAENTI, RICONOSCENDO che l'uniformita' internazionale dei segnali e dei simboli stradali, e della segnaletica orizzontale e' necessaria per facilitare la circolazione stradale internazionale e per accrescere la sicurezza su strada, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni: Articolo 1 Definizioni Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, i termini sottoindicati avranno il significato che e' loro attribuito nel presente articolo: a) il termine "legislazione nazionale" di un parte contraente indica l'insieme delle leggi e dei regolamenti nazionali o locali in vigore nel territorio di detta Parte contraente; b) il termine "centro abitato" indica un'area che comprende degli edifici e le cui vie di accesso sono specificatamente indicate come tali, o che e' in altro modo definita dalla legislazione nazionale; c) il termine "strada" indica tutta l'ampiezza di ogni area o via aperta alla circolazione pubblica; d) il termine "carreggiata" indica la parte di strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli; una strada puo' comprendere piu' carreggiate nettamente separate l'una dall'altra, in particolare a mezzo di uno spartitraffico centrale o di una differenza di livello; e) il termine "corsia" indica una qualsiasi delle suddivisioni longitudinali, delimitate o no da segnaletica stradale orizzontale, ma aventi larghezza sufficiente per consentire lo scorrimento di una fila di veicoli diversi dai motocicli nelle quali puo' essere suddivisa la carreggiata; f) il termine "intersezione" indica ogni incrocio a livello, confluenza o biforcazione di strade, comprese le piazze formate da tali incroci, confluenze o biforcazioni; g) il termine "passaggio a livello" indica ogni incrocio a livello tra una strada ed una linea ferroviaria o tranviaria a piattaforma indipendente; h) il termine "autostrada" indica una strada particolarmente concepita e costruita per la circolazione automobilistica che non serve le proprieta' confinanti e che: i) Salvo punti particolari o a titolo temporaneo, comporta, per i due sensi di circolazione, delle carreggiate distinte separate l'una dall'altra da uno spartitraffico non destinato alla circolazione o, eccezionalmente con altri mezzi; ii) Non incrocia a livello ne' strade, ne' vie ferroviarie o tranviarie ne' attraversamenti pedonali; iii) E' segnalata in modo particolare come autostrada; i) un veicolo e' detto: i) "fermo", allorche' e' immobilizzato per il tempo necessario per far salire o scendere delle persone o per caricare o scaricare delle cose; ii) "in sosta", allorche' e' immobilizzato per un motivo diverso dalla necessita' di evitare una collisione con un altro utente della strada o di un ostacolo o di obbedire alle prescrizioni delle norme sulla circolazione e allorche' la sua immobilizzazione non si limiti al tempo necessario per prendere o depositare persone o cose. Le Parti contraenti potranno, tuttavia, considerare come "fermi" i veicoli immobilizzati nelle condizioni definite all'alinea ii) suindicato se la durata della immobilizzazione non supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale e potranno considerare come "in sosta" i veicoli immobilizzati nelle condizioni previste all'alinea i) suindicato se la durata dell'immobilizzazione supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale; j) il termine "velocipede" indica ogni veicolo che ha almeno due ruote e che e' mosso esclusivamente dall'energia muscolare delle persone che si trovano su tale veicolo, in particolare a mezzo di pedali o di manovelle; k) il termine "ciclomotore" indica ogni veicolo a due o tre ruote provvisto di un motore termico di propulsione avente cilindrata non superiore a 50 cmc (3,05 pollici cubici) ed il cui limite di velocita', per costruzione, non supera 50 Km (30 miglia) orari. Le Parti contraenti possono, tuttavia, non considerare come ciclomotori, nei confronti della propria legislazione nazionale, i veicoli che non hanno le caratteristiche dei cicli per quanto riguarda le loro possibilita' d'impegno, in particolare la caratteristica di poter essere azionati a mezzo di pedali, o la cui velocita' massima, per costruzione, il peso oppure alcune caratteristiche del motore superino certi limiti prescritti. Nulla nella presente definizione potra' essere interpretato come impedimento per le Parti contraenti di assimilare completamente i ciclomotori ai velocipedi per l'applicazione delle prescrizioni della loro legislazione nazionale sulla circolazione stradale. l) il termine "motociclo" indica ogni veicolo a due ruote, con o senza carrozzetta, provvisto di un motore di propulsione. Le Parti contraenti possono, nella propria legislazione nazionale, assimilare ai motocicli i veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non superi i 400 Kg (900 libbre). Il termine "motociclo" non comprende i ciclomotori; tuttavia, le Parti contraenti possono, a condizione di fare una dichiarazione a tal fine, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 46 della presente Convenzione, assimilare i ciclomotori ai motocicli per l'applicazione della Convenzione. m) il termine "veicolo a motore" indica ogni veicolo provvisto di un motore di propulsione che circoli su strada con mezzi propri ad eccezione dei ciclomotori sul territorio delle Parti contraenti che non li hanno assimilati ai motocicli e ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie. n) il termine "autoveicolo" indica i veicoli a motore destinati normalmente al trasporto su strada di persone o di cose oppure alla trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende i filoveicoli cioe' i veicoli collegati ad una linea elettrica e non circolanti su rotaie. Esso non comprende i veicoli, come i trattori agricoli, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose oppure la trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, e' soltanto accessoria. o) il termine "rimorchio" indica ogni veicolo destinato ad essere trainato da un veicolo a motore; questo termine comprende i semirimorchi; p) il termine "semirimorchio" indica ogni rimorchio destinato ad essere accoppiato ad un autoveicolo in modo tale che una parte di esso poggi su quest'ultimo e che una parte considerevole del suo peso e del peso del suo carico sia sopportato dal detto autoveicolo; q) il termine "conducente" indica ogni persona che assume la guida di un veicolo, autoveicolo od altro, (compresi i velocipedi) o che, su una strada, guida del bestiame, isolato o in greggi o degli animali da tiro, da soma o da sella; r) il termine "peso massimo autorizzato" indica il peso massimo del veicolo caricato, dichiarato ammissibile dall'autorita' competente dello Stato nel quale il veicolo e' immatricolato; s) il termine "peso a pieno carico" indica il peso effettivo del veicolo quando e' caricato con l'equipaggio e passeggeri a bordo; t) i termini "senso di circolazione" e "corrispondente al senso di circolazione" indicano la destra quando, secondo la legislazione nazionale applicabile, il conducente di un veicolo deve incrociare un altro veicolo lasciandolo alla sua sinistra; essi indicano la sinistra nel caso contrario; u) l'obbligo per il conducente di un veicolo di "dare la precedenza" ad altri veicoli significa che detto conducente non deve continuare la marcia o la manovra oppure riprenderla se cio' puo' costringere i conducenti di altri veicoli a modificare bruscamente la direzione o la velocita' dei loro veicoli.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Allegati alla Convenzione Gli allegati alla presente Convenzione, cioe': L'allegato 1: Segnali di pericolo, ad eccezione di quelli posti in prossimita' di intersezioni o di passaggi a livello, L'allegato 2: Segnali che regolano la precedenza nelle inter sezioni, segnali di pericolo in prossimita' di intersezioni e segnali che regolano la precedenza nelle strettoie, L'allegato 3: Segnali relativi ai passaggi a livello, L'allegato 4: Segnali di prescrizione ad eccezione di quelli riguardanti la precedenza, la fermata e la sosta, L'allegato 5: Segnali di indicazione, ad eccezione di quelli riguardanti la sosta, L'allegato 6: Segnali relativi alla fermata ed alla sosta. L'allegato 7: Pannelli aggiuntivi, L'allegato 8: Segnaletica orizzontale, L'allegato 9: Riproduzione a colori dei segnali, dei simboli e dei pannelli trattati negli allegati da 1 a 7 (), sono parte integrate della presente Convenzione. () I testi stampati della Convenzione potranno presentare i segnali, i simboli ed i pannelli nella relativa parte del testo.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Obblighi delle Parti contraenti 1. a) Le Parti contraenti la presente Convenzione accettano il sistema di segnaletica stradale verticale ed orizzontale qui descritto e si impegnano ad adottarlo il piu' presto possibile. A tal fine: i) quando la presente Convenzione definisce un segnale, un simbolo o un segno orizzontale per indicare una prescrizione o dare una informazione agli utenti della strada, le Parti contraenti, con riserva di proroghe previste ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, s'impegnano a non usare un altro segnale, un altro simbolo od un altro segno orizzontale per indicare detta prescrizione o dare detta informazione. ii) quando la presente Convenzione non prevede dei segnali, dei simboli o dei segni per indicare una prescrizione o dare una informazione agli utenti della strada le Parti contraenti possono usare per detti fini il segnale, il simbolo o il segno orizzontale che desiderano, con la riserva che detto segnale, detto simbolo o detto segno non sia gia' previsto nella Convenzione con un altro significato e che esso rientri nel sistema che essa definisce. b) al fine di permettere il miglioramento della tecniche di controllo della circolazione e tenuto conto dell'utilita' di procedere a delle esperienze prima di proporre degli emendamenti alla presente Convenzione, le Parti contraenti potranno, a titolo sperimentale e temporaneo, derogare su alcuni tratti di strada alle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le Parti contraenti si impegnano a sostituire o completare, al piu' tardi dopo quattro anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione sul proprio territorio, ogni segnale, simbolo, installazione o segno orizzontale che, pur possedendo tutte le caratteristiche di un segnale, di un simbolo, di una installazione o di un segno del sistema definito dalla presente Convenzione, avrebbe un significato diverso da quello che viene attribuito a detto segnale, a detto simbolo o a detto segno orizzontale nella presente Convenzione. 3. Le Parti contraenti si impegnano a sostituire entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sul loro territorio, ogni segnale, simbolo, installazione o segno orizzontale non conforme al sistema definito nella presente Convenzione. Durante detto periodo ed al fine di abituare gli utenti della strada al sistema definito nella presente Convenzione, i segnali ed i simboli precedenti potranno essere mantenuti accanto a quelli previsti nella presente Convenzione. 4. Nulla puo' essere interpretato nella presente Convenzione come vincolante per la Parti contraenti di adottare tutti i tipi di segnali e di segni definiti nella presente Convenzione. Al contrario, le Parti contraenti limiteranno allo stretto necessario il numero dei tipi di segnali e di segni orizzontali che esse adotteranno.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Le parti contraenti si impegnano a fare in modo che sia vietato: a) far figurare su un segnale, sul suo supporto o su ogni altra installazione che serve a regolare la circolazione, qualsiasi cosa che non si riconnetta all'oggetto di detto segnale o di detta installazione; tuttavia, quando le Parti contraenti o le loro Parti costitutive autorizzano un'associazione senza scopo lucrativo a collocare dei segnali di indicazione, esse possono consentire che l'emblema di detta associazione figuri sul segnale o sul suo supporto, a condizione che non ne venga diminuita la facilita' di comprensione; b) collocare dei pannelli, affissioni, segni o installazioni che possano sia essere confusi con dei segnali o altre installazioni che servono a regolare la circolazione, sia ridurne la visibilita' o l'efficacia, sia abbagliare gli utenti della strada o distrarre la loro attenzione in maniera pericolosa per la sicurezza della circolazione.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 1. Il sistema disposto nella presente Convenzione distingue le seguenti categorie di segnali stradali: a) segnali di pericolo: tali segnali hanno il compito di avvertire gli utenti della strada della esistenza di un pericolo sulla strada e di indicare la natura; b) segnali di prescrizione: tali segnali hanno il compito di indicare agli utenti della strada gli obblighi, le limitazioni o divieti speciali che devono osservarsi; essi si suddividono in: i) segnali di precedenza; ii) segnali di divieto o di restrizione; iii) segnali di obbligo; c) segnali di indicazione: questi segnali hanno il compito di guidare gli utenti della strada durante i loro spostamenti o di fornire loro altre indicazioni che possono essere utili; essi si suddividono in: i) segnali di preavviso; ii) segnali di direzione; iii) segnali di identificazione delle strade; iv) segnali di localita'; v) segnali di conferma; vi) altri segnali che danno delle indicazioni che possono essere utili per la guida dei veicoli; vii) altri segnali che indicano delle installazioni che possono essere utili agli utenti della strada. 2. Nel caso in cui la presente Convenzione consenta la scelta tra piu' segnali o piu' simboli: a) Le Parti contraenti si impegnano ad adottarne uno per tutta l'estensione del proprio territorio; b) le Parti contraenti dovranno sforzarsi di mettersi d'accordo sul piano continentale per far la stessa scelta; c) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente Convenzione sono applicabili ai segnali e simboli dei tipi non adottati.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 1. I segnali saranno posti in maniera da essere riconosciuti facilmente e tempestivamente dai conducenti ai quali si rivolgono. Normalmente, essi saranno posti sul lato della strada corrispondente al senso di circolazione, tuttavia essi potranno essere posti o ripetuti sulla carreggiata. Ogni segnale posto sul lato della strada corrispondente al senso di circolazione dovra' essere ripetuto sulla carreggiata o dall'altro lato della medesima quando le condizioni locali sono tali che esso rischierebbe di non essere percepito in tempo dai conducenti cui e' diretto. 2. Ogni segnale sara' valido su tutta la larghezza della carreggiata aperta alla circolazione per i conducenti cui e' diretto. Tuttavia, esso potra' applicarsi solo ad una o a piu' corsie della carreggiata demarcata da segnaletica orizzontale. 3. Quando, secondo il parere delle autorita' competenti, un segnale posto sulla banchina di una strada a carreggiate separate e' inefficace, esso potra' essere posto sullo spartitraffico senza dover essere ripetuto sulla banchina; 4. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che: a) i segnali siano posti in maniera da non intralciare la circolazione dei veicoli sulla carreggiata e, per quelli che sono posti sulle banchine, da disturbare i pedoni il meno possibile. La differenza di livello tra la carreggiata dal lato del segnale, ed il bordo inferiore del segnale sara' per quanto possibile, per i segnali della stessa categoria, sensibilmente uniforme su uno stesso itinerario; b) le dimensioni dei cartelli stradali siano tali che il segnale sia facilmente visibile da lontano e facilmente comprensibile quando ci si avvicina; sotto riserva delle disposizioni del capoverso c) del presente paragrafo, dette dimensioni terranno conto della velocita' abituale dei veicoli; c) le dimensioni dei segnali di pericolo generico e quelle dei segnali di prescrizione siano normalizzate sul territorio di ogni Parte contraente. In linea generale vi saranno quattro categorie di dimensioni per ciascun tipo di segnale: ridotte, normali, grandi e grandissime. I segnali di dimensioni ridotte saranno impiegati quando le condizioni non permettono l'impiego di segnali di dimensioni normali o quando la circolazione non puo' svolgersi che a lenta andatura essi potranno essere usati anche per ripetere un segnale precedente. I segnali di grandi dimensioni saranno impiegati sulle strade di ampia larghezza con circolazione veloce. I segnali di grandissime dimensioni saranno impiegati sulle strade a circolazione molto veloce soprattutto nelle autostrade.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 1. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che, al fine di rendere piu' visibili e piu' leggibili la notte i segnali stradali, soprattutto i segnali di pericolo ed i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli che regolano la fermata e la sosta nelle strade illuminate dei centri abitati, siano illuminati o muniti di materiali o dispositivi riflettenti, ma senza che cio' comporti un abbagliamento degli utenti della strada. 2. Nulla nella presente Convenzione vieta di impiegare, per dare delle informazioni, degli avvertimenti o delle norme applicabili soltanto in determinate ore o in determinati giorni dei segnali le cui indicazioni siano visibili soltanto quando le informazioni che essi forniscono sono pertinenti.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 1. Per facilitare la comprensione internazionale dei segnali, il sistema di segnaletica definito nella presente Convenzione e' basato su forme e colori caratteristici di ciascuna categoria di segnali, cosi' come, ogni qualvolta sia possibile, sull'utilizzazione di simboli espressivi invece di iscrizioni. Nel caso in cui le Parti contraenti riterranno necessario apportare delle modifiche ai simboli previsti, dette modifiche non dovranno cambiare le loro caratteristiche essenziali. 2. Le Parti contraenti che desiderano adottare, in conformita' con le disposizioni del capoverso a)ii del paragrafo 1 dell'articolo 3 della presente Convenzione, un segnale o un simbolo non previsto dalla Convenzione dovranno fare il possibile per ricercare un accordo a livello regionale per questo nuovo segnale o simbolo. 3. Nulla nella presente Convenzione vieta di aggiungere, per agevolare l'interpretazione dei segnali, una iscrizione in un pannello rettangolare posto sotto i segnali oppure all'interno di un pannello rettangolare che inglobi il segnale; una tale iscrizione puo' essere posta ugualmente sul segnale stesso se la comprensione di quest'ultimo non venga ostacolata per i conducenti incapaci di comprendere l'iscrizione. 4. Nel caso in cui le autorita' competenti ritengano utile precisare il significato di un segnale o di un simbolo oppure, per i segnali di prescrizione, di limitarne la portata a talune categorie di utenti della strada o a determinati periodi di tempo e, dove le indicazioni necessarie non possano essere date da un simbolo addizionale o da cifre nelle condizioni definite negli allegati della presente Convenzione, sara' apposta una iscrizione in un pannello rettangolare posto sotto il segnale, senza pregiudicare la possibilita' di sostituire o completare dette iscrizioni da uno o piu' simboli espressivi posti nello stesso pannello. 5. Le iscrizioni previste ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo saranno fatte in lingua nazionale, oppure in una o piu' lingue nazionali e, inoltre, se la Parte contraente in questione lo ritiene opportuno, soprattutto nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 1. L'Allegato 1 della presente Convenzione riporta, nella sezione A, i modelli dei segnali di pericolo e, nella sezione B, i simboli da porre su detti segnali nonche' talune prescrizioni per l'impiego dei segnali stessi. Tuttavia i segnali ed i simboli di pericolo da porre in prossimita' di una intersezione sono descritti nell'allegato 2 alla presente Convenzione ed i simboli di pericolo posti in prossimita' di un passaggio a livello sono descritti nell'allegato 3. In conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 46 della presente Convenzione, ogni Stato dovra' comunicare al Segretario Generale la scelta del modello Aa o Ab come segnale di pericolo generico. 2. I segnali di pericolo non saranno aumentati senza necessita', ma ne sara' posto uno per segnalare i tratti pericolosi della strada che, per un conducente che osservi la dovuta prudenza, sarebbe difficile percepire tempestivamente. 3. I segnali di pericolo saranno posti ad una distanza tale dal punto pericoloso che la loro efficacia sia la migliore, di giorno come di notte, tenuto conto delle condizioni della strada e dalla circolazione, soprattutto della velocita' abituale dei veicoli e della distanza alla quale e' visibile il segnale. 4. La distanza tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso puo' essere indicata in un pannello integrativo del modello 1 dell'annesso 7 alla presente Convenzione e posto in conformita' delle disposizioni del suddetto annesso; questa indicazione deve essere data quando la distanza tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso non puo' essere valutata dai conducenti e non sia quella che essi potrebbero aspettarsi normalmente. 5. I segnali di pericolo possono essere ripetuti, soprattutto sulle autostrade e strade assimilate alle autostrade. Nel caso in cui sono ripetuti, la distanza tra il segnale ed il punto pericoloso sara' indicata in conformita' delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo. Tuttavia, per i segnali di pericolo da porre prima dei ponti mobili e dei passaggi a livello, le Parti contraenti possono applicare, invece delle disposizioni del presente paragrafo, le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 35 o del paragrafo 5 della sezione B dell'allegato 1 alla presente Convenzione. 6. Se un segnale di pericolo e' impiegato per indicare un pericolo su un tratto di strada di una certa lunghezza (per esempio, serie di curve pericolose, parte della carreggiata in cattive condizioni) e se e' ritenuto necessario indicare la lunghezza di detto tratto, l'indicazione sara' data su un pannello integrativo del modello 2 dell'allegato 7 alla presente Convenzione e posto in conformita' delle disposizioni del suddetto annesso.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Segnali di precedenza 1. I segnali destinati ad indicare oppure a portare a conoscenza degli utenti della strada le particolari norme di precedenza nelle intersezioni sono i segnali B,1; B,2; B,3 e B,4 riportati nella sezione A dell'Annesso 2 alla presente Convenzione. I segnali destinati a portare a conoscenza degli utenti della strada una norma di precedenza nelle strettoie sono i segnali B,5 e B,6 riportati nella sezione C dell'Annesso 2. 2. Il segnale B,1 "DARE LA PRECEDENZA" sara' impiegato per indicare che i conducenti debbono, all'intersezione in cui e' posto il segnale, dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada alla quale si avvicinano. 3. Il segnale B,2 "ARRESTO ALL'INCROCIO" sara' impiegato per indicare che i conducenti debbono, nell'intersezione in cui e' posto il segnale, arrestarsi prima di impegnare l'area dell'incrocio e dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada a cui si avvicinano. In conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 46 della presente Convenzione, ogni Stato dovra' comunicare al Segretario generale se ha scelto il modello B,2a oppure B,2b per il segnale di "arresto". 4. Il segnale B,2 deve essere posto oltre che ad una intersezione anche quando le autorita' competenti giudichino necessario segnalare ai conducenti che essi debbono arrestarsi in corrispondenza del segnale e ripartire soltanto dopo essersi assicurati che possono farlo senza pericolo. 5. I segnali B,1 e B,2 saranno posti nell'immediata prossimita' dell'intersezione per quanto possibile in corrispondenza del punto in cui i veicoli debbono arrestarsi o che, per dare la precedenza, non debbono oltrepassare. 6. Il segnale A con il simbolo A,23 o A,24 puo' essere impiegato per presegnalare rispettivamente i segnali B,1 o B,2. Tuttavia, negli Stati in cui si utilizzano i segnali Aa come segnali di pericolo, i pannelli di presegnalazione che annunciano i segnali B1 e B,2 potranno essere dei segnali identici completati da un pannello integrativo del modello 1, indicato nell'allegato 7 della presente Convenzione. 7. Il segnale B,3 "STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA" sara' impiegato per indicare agli utenti di una strada che alle intersezioni della strada stessa con altre strade, i conducenti dei veicoli che circolano, o che vengono da dette altre strade, hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada in questione. Questo segnale potra' essere posto all'inizio della strada e ripetuto dopo ogni intersezione; esso puo' inoltre, essere posto prima dell'intersezione oppure all'intersezione. Se il segnale B,3 e' stato posto su una strada, il segnale B,4 "FINE DI STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA" sara' posto in prossimita' del punto dove la strada cessa di beneficiare della precedenza rispetto alle altre strade. Il segnale B,4 potra' essere ripetuto una o piu' volte prima del punto in cui cessa la precedenza; il o i segnali posti prima di detto punto recheranno allora un pannello integrativo conforme al modello 1 dell'annesso 7. 8. Se, su una strada, l'approssimarsi di una intersezione e' indicato da un segnale di pericolo recante uno dei simboli A,22, oppure se la strada e' all'intersezione, una strada con diritto di precedenza che e' stata segnalata come tale con dei segnali tipo B,3 in conformita' alle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo, dovra' essere posto su tutte le altre strade all'intersezione un segnale B,1 oppure un segnale B,2; tuttavia la installazione dei segnali B,1 o B,2 non e' obbligatoria su strade quali i sentieri o strade di campagna, dove i conducenti che vi circolano devono, anche in assenza di questi segnali, dare la precedenza all'intersezione. Un segnale B,2 dovra' essere posto soltanto quando le autorita' competenti ritengano utile obbligare i conducenti ad arrestarsi, soprattutto in ragione della scarsa visibilita' per questi conducenti dei tratti di strada in cui si approssimano, situati da un lato o dall'altro dell'intersezione.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 Segnali di divieto e di obbligo La sezione A dell'allegato 4 della presente Convenzione descrive i segnali di divieto o di obbligo ad eccezione di quelli che riguardano la fermata o la sosta ed il relativo significato. Questa sezione descrive ugualmente i segnali che indicano la fine dei divieti e degli obblighi o di alcuni di essi.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Segnalati di obbligo La sezione B dell'annesso 4 della presente Convenzione descrive i segnali di obbligo ed il relativo significato.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 Prescrizioni comuni ai segnali descritti nell'Annesso 4 della presente Convenzione. 1. I segnali di divieto o di restrizione ed i segnali di obbligo saranno posti nelle immediate vicinanze del luogo in cui inizia l'obbligo, la restrizione o il divieto e potranno essere ripetuti se le Autorita' competenti lo ritengano necessario. Tuttavia, essi potranno, quando le autorita' competenti lo riterranno utile per ragioni di visibilita' o per avvertire gli utenti in anticipo, essere posti ad una distanza appropriata prima del luogo in cui inizia l'obbligo, la restrizione o il divieto. Sotto i segnali posti prima del luogo dove s'impone l'obbligo, la restrizione o il divieto, sara' posto un pannello supplementare conforme al modello 1 dell'Annesso 7. 2. I segnali di prescrizione posti perpendicolarmente al segnale che indica il nome del centro abitato, o poco dopo tale segnale, indicano che la prescrizione si applica in tutto il centro abitato, salvo il caso in cui un'altra prescrizione sara' resa nota da altri segnali su alcuni tratti di strada nel centro abitato.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 1. L'annesso 5 della presente Convenzione descrive i segnali che danno le indicazioni utili agli utenti della strada, ad eccezione dei segnali relativi alla sosta oppure ne riporta degli esempi; esso indica anche talune prescrizioni per il loro impiego. 2. Le parole che figurano nei segnali di indicazione elencati nei punti da i) e v) del capoverso c) del paragrafo 1 dell'articolo 5, nei Paesi in cui non viene utilizzato l'alfabeto latino, saranno date in lingua nazionale ed in una traslitterazione in caratteri latini che riprodurra' per quanto possibile la pronuncia in lingua nazionale. 3. Nei Paesi in cui viene utilizzato l'alfabeto latino, le parole in caratteri latini possono figurare sia sullo stesso segnale avente le parole in lingua nazionale sia sul segnale di ripetizione. 4. Nessun segnale rechera' iscrizioni in piu' di due lingue.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 Segnali di preavviso di bivio I segnali di preavviso di bivio saranno posti ad una distanza tale dall'intersezione che la loro efficacia sia la migliore sia di giorno che di notte, tenuto conto delle condizioni della strada e della circolazione, soprattutto della velocita' abituale dei veicoli e della distanza alla quale e' visibile il segnale; detta distanza puo' non essere superiore ad una cinquantina di metri (55 yards) nei centri abitati, ma deve essere di almeno 500 metri (550 yards) sulle autostrade e sulle strade a circolazione veloce. I segnali possono essere ripetuti. Un pannello integrativo posto sotto il segnale puo' indicare la distanza tra il segnale e l'intersezione, l'iscrizione di questa distanza puo' essere ugualmente riportata in basso al segnale stesso.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 Segnali di direzione 1. Uno stesso segnale di direzione puo' recare i nomi di piu' localita'; i nomi debbono allora essere scritti sul segnale gli uni sotto gli altri Non possono essere impiegati, per il nome di una localita', dei caratteri piu' grandi di quelli usati per gli altri nomi salvo che se la localita' in questione sia la piu' importante. 2. Quando le distanze sono indicate, le cifre che le indicano debbono figurare alla stessa altezza del nome della localita'. Sui segnali di direzione che hanno la forma di una freccia, le cifre saranno poste tra il nome della localita' e la punta della freccia; sui segnali di forma rettangolare, saranno posti dopo il nome della localita'.
Convenzione - art. 17
Articolo 17 Segnali di identificazione di strade I segnali destinati ad identificare le strade sia dal loro numero, composto di cifre, di lettere o da una combinazione di cifre e di lettere, sia dal loro nome, saranno costituiti da detto numero o da detto nome inquadrato in un rettangolo o in uno stemma. Le Parti contraenti che hanno un sistema di classificazione delle strade possono tuttavia sostituire il rettangolo con un simbolo di classificazione.
Convenzione - art. 18
Articolo 18 Segnali di localita' 1. I segnali di localita' possono essere utilizzati per indicare il confine tra due Paesi o il limite tra due circoscrizioni amministrative dello stesso Paese o il nome di un centro abitato, di un fiume, di un passo, di un luogo, ecc. 2. I segnali E,9a oppure E,9b sono posti agli accessi dei centri abitati; i segnali E,9c oppure E,9d sono posti alle uscite dei centri abitati. La legislazione nazionale puo' prevedere che detti segnali indichino agli utenti della strada che la regolamentazione della circolazione e' quella applicabile sul proprio territorio nei centri abitati, a partire dai segnali E,9a oppure E,9b sino ai segnali E,9c oppure E,9d salvo il caso in cui un'altra regolamentazione sara' indicata da altri segnali su taluni tratti delle strade del centro abitato. Tuttavia, il segnale B,4 dovra' sempre essere posto quando il diritto di precedenza termina alla fine del centro abitato, sulle strade con diritto di precedenza segnalata col segnale B,3. 3. I segnali di localita' che danno delle indicazioni diverse dal nome di un centro abitato devono esser assolutamente distinti dai segnali da E,9a e E,9d, in particolare per quanto riguarda il colore.
Convenzione - art. 19
Articolo 19 Segnali di conferma I segnali di conferma sono destinati a confermare, quando le autorita' competenti lo ritengano necessario, per esempio all'uscita di centri abitati importanti, la direzione della strada. Essi recano i nomi di una o piu' localita' alle condizioni fissate dal paragrafo 1 dell'articolo 16 della presente Convenzione. Quando sono menzionate le distanze, le cifre che le indicano sono riportate dopo il nome della localita'.
Convenzione - art. 20
Articolo 20 Segnale per i passaggi pedonali Il segnale E,11a oppure E,11b e' posto ai passaggi pedonali quando le autorita' competenti lo ritengano utile.
Convenzione - art. 21
Articolo 21 Prescrizioni comuni ai diversi segnali di indicazione 1. I segnali di indicazione previsti dagli articoli da 15 a 20 della presente Convenzione sono posti dove le autorita' competenti lo ritengano utile. Gli altri segnali di indicazione sono posti soltanto dove le autorita' competenti lo ritengano indispensabile, tenuto conto delle prescrizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6; in particolare, i segnali da F,2 a F,7 sono posti soltanto sulle strade in cui le possibilita' di riparazione di un veicolo di rifornimento di carburante, di alloggio e di ristoro sono rare. 2. I segnali di indicazione possono essere ripetuti. Un pannello integrativo posto sotto il segnale puo' indicare la distanza tra il segnale ed il luogo cosi' segnalato; detta distanza puo' egualmente figurare in basso sul segnale stesso.
Convenzione - art. 22
Articolo 22 L'annesso 6 della presente Convenzione descrive nella sezione A i segnali che vietano o limitano la fermata o la sosta e, nella sezione B, gli altri segnali che danno le indicazioni utili per la sosta; esso riporta il significato di detti segnali come anche alcune prescrizioni per il loro impiego.
Convenzione - art. 23
Articolo 23 Segnali destinati a regolare il traffico dei veicoli 1. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 12 del presente articolo, le sole luci che possono essere impiegati come segnali luminosi che regolano il traffico dei veicoli, diverse da quelle che sono destinate esclusivamente ai veicoli per trasporto pubblico, sono le seguenti ed hanno il significato indicato di seguito: a) Luci fisse: i) La luce verde significa autorizzazione a procedere; tuttavia, una luce verde destinata a regolare il traffico in una intersezione non autorizza i conducenti a passare se nella direzione in cui vogliono procedere, l'ingombro del traffico e' tale che, se essi impegnassero l'intersezione, non potrebbero verosimilmente averla sgombrata al momento del cambiamento di fase; ii) La luce rossa significa divieto di procedere; i veicoli non devono superare la striscia di arresto, la perpendicolare del segnale, oppure, se il segnale e' posto al centro o dall'altro lato dell'intersezione, essi non debbono immettersi nella intersezione o sul passaggio pedonale posto nella intersezione stessa; iii) La luce gialla, che deve apparire sola o nello stesso tempo della luce rossa; quando essa appare sola, significa che nessun veicolo deve superare la striscia di arresto o la perpendicolare del segnale, a meno che esso non si trovi cosi' prossimo al segnale, quando la luce si accende, da non potersi piu' arrestare in condizioni di sicurezza sufficienti prima di aver superato la striscia di arresto o la perpendicolare del segnale. Se il segnale e' posto al centro o dall'altra parte dell'intersezione, la luce gialla significa che nessun veicolo deve immettersi nell'intersezione o sul passaggio pedonale posto nell'intersezione, a meno che esso non si trovi cosi' prossimo, quando la luce si accende da non potersi piu' arrestare in condizioni di sicurezza sufficienti prima di immettersi nella intersezione o sul passaggio pedonale. Quando essa e' accesa contemporaneamente alla luce rossa, significa che il segnale e' sul punto di cambiare, ma non modifica il divieto di procedere indicato dalla luce rossa. b) Luci lampeggianti: i) Una luce rossa lampeggiante, o due Luci rosse, che lampeggiano alternativamente, di cui una appare quando l'altra si spegne, montate sullo stesso supporto alla stessa altezza ed orien- tate nella medesima direzione indicano che i veicoli non debbono superare la striscia di arresto oppure, se non c'e' la striscia di arresto, la perpendicolare del segnale; dette luci possono essere impiegate soltanto nei passaggi a livello e negli accessi di ponti mobili o dei pontili d'imbarco dei ferryboats, oltre che per indicare il divieto di procedere a causa dei veicoli dei vigili del fuoco che sboccano sulla strada oppure dell'approssimarsi di un aeromobile la cui traiettoria incrocia a bassa quota la direzione della strada. ii) Una luce gialla lampeggiante o due luci gialle che lampeggiano alternativamente indicano che i conducenti possono procedere ma con particolare prudenza. 2. I segnali del sistema tricolore si compongono di tre luci, rispettivamente rossa, gialla e verde, non lampeggianti; la luce verde deve essere accesa solo quando le luci rossa e gialla sono spente. 3. I segnali del sistema bicolore si compongono di una luce rossa e di una verde, non lampeggianti. La luce rossa e la luce verde non debbono accendersi simultaneamente. I segnali del sistema bicolore saranno utilizzati soltanto nelle installazioni provvisorie, fatta riserva del termine previsto al paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente Convenzione, per la sostituzione delle installazioni esistenti. 4. Le luci dei sistemi tricolore e bicolore menzionati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo possono essere poste sia verticalmente, sia orizzontalmente. 5. Quando le luci sono poste verticalmente, la luce rossa deve essere in alto; quando esse sono poste orizzontalmente, la luce rossa deve essere posta dalla parte opposta a quella corrispondente al senso di circolazione. 6. Per il sistema tricolore, la luce gialla deve essere posta al centro. 7. Nei segnali dei sistemi tricolore e bicolore menzionati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, tutte le luci debbono essere circolari. Le luci lampeggianti rosse menzionate al paragrafo 1 del presente articolo devono essere egualmente circolari. 8. Una luce gialla lampeggiante puo' essere installata sola; una luce del genere puo' anche sostituire le luci del sistema tricolore nelle ore di traffico poco intenso. 9. Quando la luce verde di un sistema tricolore presenta una o piu' frecce, l'accensione di detta freccia o di dette frecce indica che i veicoli possono prendere soltanto la direzione o le direzioni cosi' indicate. Le frecce che autorizzano a procedere diritto avranno la punta rivolta verso l'alto. 10. Quando un segnale del sistema tricolore comporta una o piu' luci verdi supplementari che presentano una o piu' frecce, l'accensione di detta o di dette frecce supplementari indica, qualunque sia in quel momento la fase in atto del sistema tricolore, che i veicoli sono autorizzati a proseguire la marcia nella direzione o nelle direzioni indicate dalla o dalle frecce; essa indica anche che, quando i veicoli si trovano su una corsia riservata alla circolazione nella direzione che e' indicata dalla freccia o la direzione che detta circolazione deve prendere, i conducenti devono, con la riserva di lasciar passare i veicoli della corrente di circolazione nella quale si immettono e con la riserva di non mettere in pericolo i pedoni, procedere nella direzione indicata in quanto la loro immobilita' bloccherebbe la circolazione dei veicoli che si trovano dietro di essi sulla stessa corsia. Dette luci verdi supplementari debbono essere poste preferibilmente sullo stesso livello della luce verde normale. 11. Quando sopra le corsie, delimitate da strisce longitudinali, di una carreggiata a piu' di due corsie, sono poste delle luci verdi o rosse, la luce rossa indica il divieto di immettersi nella corsia sopra la quale e' posta e la luce verde indica l'autorizzazione a percorrerla. La luce rossa cosi' posta deve avere la forma di due barre incrociate e la luce verde la forma di una freccia la cui punta e' orientata verso il basso. 12. La legislazione nazionale potra' prevedere l'installazione in alcuni passaggi a livello di una luce bianco-lunare lampeggiante a lenta cadenza che indichi l'autorizzazione a procedere. 13. Quando i segnali luminosi di circolazione sono destinati soltanti ai ciclisti, la restrizione sara' segnalata, se viene ritenuto necessario, per evitare confusione, dalla sagoma di un velocipede raffigurato nel segnale stesso oppure da un segnale di dimensioni ridotte completato da una targa rettangolare in cui figurera' un velocipede.
Convenzione - art. 24
Articolo 24 Segnali destinati ai soli pedoni 1. Le sole luci che possono essere impiegate come segnali luminosi destinati ai soli pedoni sono le seguenti ed hanno il significato indicato di seguito: a) Luci fisse i) la luce verde indica ai pedoni l'autorizzazione a passare; ii) la luce gialla indica ai pedoni il divieto di passare, ma permette a quelli che hanno gia' impegnato la carreggiata di terminare l'attraversamento; iii) la luce rossa indica ai pedoni il divieto di immettersi nella carreggiata. b) luci lampeggianti: la luce verde lampeggiante indica che il lasso di tempo durante il quale i pedoni possono attraversare la carreggiata sta per terminare e che la luce rossa sta per accedersi. 2. I segnali luminosi destinati ai pedoni saranno di preferenza nel sistema bicolore che comporti due luci, rispettivamente rossa e verde; tuttavia, essi possono essere del sistema tricolore che comporti tre luci, rispettivamente rossa, gialla e verde. Non saranno mai accese contemporaneamente due luci. 3. Le luci saranno disposte verticalmente, la luce rossa sempre in alto e la luce verde sempre in basso. Di preferenza, la luce rossa avra' la forma di un pedone immobile, oppure di pedoni immobili, e la luce verde la forma di un pedone che cammina oppure di pedoni che camminano. 4. I segnali luminosi per pedoni devono essere concepiti e posti in modo tale da escludere ogni possibilita' di essere interpretati dai conducenti come segnali luminosi destinati a regolare la circolazione dei veicoli.
Convenzione - art. 25
Articolo 25 I segni sulla carreggiata (segnaletica orizzontale) sono impiegati, quando l'Autorita' competente lo ritiene necessario, per regolare la circolazione, avvisare o guidare gli utenti della strada. Essi possono essere impiegati sia separatamente sia con altri mezzi di segnalazione che li rinforzano oppure ne precisano le indicazioni.
Convenzione - art. 26
Articolo 26 1. Un segno longitudinale consistente in una striscia continua posta sulla superficie della carreggiata indica che e' vietato a tutti i veicoli di oltrepassarla o di marciare a cavallo di essa, oltre che, quando il segno separa i due sensi di circolazione, di circolare dalla parte di detto segno che e' per i conducenti, opposto al bordo della carreggiata corrispondente al senso di circolazione. Un segno longitudinale costituito da due strisce continue ha lo stesso significato. 2. a) Un segno longitudinale consistente in una striscia discontinua posta sulla superficie della carreggiata non ha il significato di divieto, ma e' destinato: i) sia a delimitare le corsie allo scopo di incanalare il traffico; ii) sia a preavvisare l'approssimarsi di una striscia continua ed il divieto che essa comporta, oppure di un altro tratto che presenta un pericolo particolare. b) Il rapporto tra la lunghezza dell'intervallo tra i segmenti e la lunghezza del segmento sara' sostanzialmente minore nelle strisce discontinue, che sono utilizzate per gli scopi previsti al punto a,ii) del presente paragrafo, che in quelle che sono utilizzate per gli scopi previsti al punto a,i) del suddetto paragrafo. 3. Quando un segno longitudinale consiste in una striscia continua affiancata ad una striscia discontinua sulla superficie della carreggiata, i conducenti devono tener conto soltanto della striscia che e' situata dal loro lato. Questa disposizione non impedisce ai conducenti che hanno effettuato un sorpasso consentito di riprendere la loro posizione normale sulla carreggiata. 4. Ai sensi del presente articolo, non si considerano segni longitudinali le strisce longitudinali che delimitano, per renderli piu' visibili, i bordi della carreggiata o che, connesse a strisce trasversali, delimitano sulla superficie della carreggiata delle zone di parcheggio.
Convenzione - art. 27
Articolo 27 1. Un segno trasversale consistente in una striscia continua o in due strisce continue adiacenti apposte lungo la larghezza di una o piu' corsie indica la striscia di arresto imposta dal segnale B,2 "ARRESTO ALL'INCROCIO" previsto al paragrafo 3 dell'Articolo 10 della presente Convenzione. Un tale segno puo' essere anche impiegato per indicare la striscia di arresto eventualmente imposta da un segnale luminoso, da un segnale dato dall'Agente che dirige il traffico o prima di un passaggio a livello. Davanti ai segni che accompagnano il segnale B,2 puo' essere apposta sulla carreggiata la striscia "STOP". 2. A meno che non sia tecnicamente impossibile, il segno trasversale descritto al paragrafo 1 del presente articolo sara' apposto ogni volta che viene posto il segnale B,2. 3. Un segno trasversale consistente in una striscia discontinua, oppure in due strisce discontinue affiancate, apposte lungo la larghezza di una o piu' corsie, indica la striscia che i veicoli non devono normalmente oltrepassare quando debbono dare la precedenza in virtu' del segnale B,1 "DARE LA PRECEDENZA" previsto al paragrafo 2 dell'articolo 10 della presente Convenzione. Prima di detto segno, puo' essere disegnato sulla carreggiata, per simboleggiare il segnale B,1, un triangolo con largo bordo, di cui un lato e' parallelo al segno ed il cui verticale opposto e' orientato verso i veicoli che si avvicinano. 4. Per segnalare i passaggi previsti per l'attraversamento della carreggiata da parte dei pedoni saranno apposte di preferenza delle strisce larghe, parallele all'asse della carreggiata. 5. Per segnalare i passaggi previsti per l'attraversamento della carreggiata da parte dei ciclisti, saranno apposte sia delle strisce trasversali, sia altri segni che non possano essere confusi con i segni apposti ai passaggi pedonali.
Convenzione - art. 28
Articolo 28 1. Altri segni sulla carreggiata, quali frecce, strisce parallele ed oblique o iscrizioni, possono essere impiegati per ripetere le indicazioni dei segnali o per dare agli utenti della strada delle indicazioni che non possono essere loro fornite in modo appropriato con i segnali. Tali segni saranno specialmente utilizzati per indicare i limiti delle zone o fasce di parcheggio, le fermate degli autobus o dei filobus dove e' vietata la sosta, come anche la preselezione prima delle intersezioni. Tuttavia, quando una freccia e' apposta su una carreggiata divisa in corsie per mezzo di segni longitudinali, i conducenti devono seguire la direzione o una delle direzioni indicate sulla corsia dove si trovano. 2. Fatta riserva delle disposizioni del paragrafo 4 dell'Articolo 26 della presente Convenzione relative ai passaggi pedonali, la demarcazione di una parte della carreggiata o di una zona con un leggero rialzo sopra il livello della carreggiata fatta con delle strisce oblique parallele inquadrate da una striscia continua o da strisce discontinue indica, se la striscia e' continua, che i veicoli non debbono entrare in detta zona, e, se le strisce sono discontinue, che i veicoli non devono entrare nella zona a meno che questa manovra non presenti palesemente alcun pericolo oppure che la stessa abbia lo scopo di raggiungere una strada trasversale situata dall'altro lato della carreggiata. 3. Una striscia a zig-zag posta sul lato della carreggiata indica che e' vietata la sosta sul lato in questione per tutta la lunghezza di detta striscia.
Convenzione - art. 29
Articolo 29 1. I segni sulla carreggiata menzionati negli articoli da 26 a 28 della presente Convenzione possono essere dipinti sulla carreggiata o apposti in ogni altro modo, purche' siano altrettanto efficaci. 2. Se i segni sulla carreggiata sono dipinti, essi saranno di colore giallo o bianco; tuttavia, il colore bleu puo' essere impiegato per i segni che indicano le aree in cui la sosta e' permessa o limitata. Quando, sul territorio di una Parte contraente, vengono utilizzati i due colori giallo e bianco, i segni della stessa categoria devono essere dello stesso colore. Per l'applicazione del presente paragrafo, il termine "bianco" comprende le tonalita' argento o grigio chiaro. 3. Nel tracciare delle iscrizioni, dei simboli e delle frecce che la segnaletica orizzontale comporta, sara' tenuto conto della necessita' di allungare considerevolmente le dimensioni nella direzione della circolazione in rapporto alla piccola angolazione con la quale dette iscrizioni, detti simboli e dette frecce sono visti dai conducenti. 4. Si raccomanda che i segni orizzontali destinati ai veicoli in movimento siano riflettorizzati, se la densita' del traffico lo esige e se l'illuminazione e' cattiva o inesistente.
Convenzione - art. 30
Articolo 30 L'annesso 8 della presente Convenzione costituisce un insieme di raccomandazioni relative agli schemi ed ai disegni della segnaletica orizzontale.
Convenzione - art. 31
Articolo 31 Segnalazione dei cantieri 1. I limiti dei cantieri sulla carreggiata saranno nettamente segnalati. 2. Quando l'importanza dei cantieri e del traffico lo giustifica, saranno disposte, per segnalare i limiti dei cantieri sulla carreggiata, delle barriere, intervallate o continue, dipinte a strisce alternate bianche e rosse, gialle e rosse, nere e bianche o nere e gialle e, inoltre, di notte se le banchine non sono riflettorizzate, delle luci o dei dispositivi rifrangenti. I dispositivi rifrangenti e le luci fisse saranno di colore rosso o giallo cupo e le luci lampeggianti di colore giallo cupo. Tuttavia: a) potranno essere di colore bianco le luci ed i dispositivi che sono visibili soltanto in un senso di marcia e che segnalano i limiti del cantiere opposto a detto senso di marcia; b) potranno essere di colore bianco o giallo chiaro, le luci ed i dispositivi che segnalano i limiti di un cantiere che separa i due sensi di marcia.
Convenzione - art. 32
Articolo 32 Segnalazioni luminose o rifrangenti Ogni Parte contraente adottera' su tutto il proprio territorio lo stesso colore o lo stesso sistema di colori per le luci o per i dispositivi rifrangenti utilizzati per segnalare il bordo della carreggiata.
Convenzione - art. 33
Articolo 33 1. a) Se una segnalazione e' installata in corrispondenza di un passaggio a livello per avvertire l'approssimarsi dei treni oppure della imminente chiusura di barriere o semi-barriere, essa sara' costituita da una luce rossa lampeggiante o da luci rosse che lampeggiano alternativamente, come previsto al paragrafo 1,b) dell'articolo 23 della presente Convenzione. Tuttavia: i) le luci rosse lampeggianti possono essere completate o sostituite da un segnale luminoso del sistema tricolore rosso-giallo- verde, descritto al paragrafo 2 dell'articolo 23 della presente Convenzione oppure da un segnale analogo nel quale manchi la luce verde, qualora altri segnali luminosi tricolori si trovino sulla strada poco prima del passaggio a livello oppure se il passaggio a livello e' munito di barriere. ii) Sulle strade di campagna dove la circolazione e' molto ridotta e sui sentieri pedonali, puo' essere impiegato soltanto un segnale acustico. b) In ogni caso, la segnalazione luminosa puo' essere completata da un segnale acustico. 2. I segnali luminosi saranno installati sul bordo della carreggiata corrispondente al senso di marcia; quando le circostanze lo esigano, per esempio date le condizioni di visibilita' dei segnali o l'intensita' del traffico, i segnali saranno ripetuti dall'altro lato della strada. Tuttavia, se le condizioni locali lo fanno ritenute opportuno, le luci potranno essere ripetute su una piattaforma al centro della carreggiata, oppure poste sopra la carreggiata. 3. In conformita' con il paragrafo 4 dell'articolo 10 della presente Convenzione, il segnale B,2 "ARRESTO ALL'INCROCIO" puo' essere collocato ad un passaggio a livello senza barriere, ne' semibarriere ne' segnalazione luminosa che avverta l'approssimarsi dei treni; ai passaggi a livello muniti di detto segnale, i conducenti devono fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto oppure, in mancanza di quest'ultima, in corrispondenza del segnale, e ripartire soltanto dopo essersi assicurati che nessun treno si stia avvicinando.
Convenzione - art. 34
Articolo 34 1. Nei passaggi a livello muniti di barriere, oppure di semibarriere disposte a meta' su ciascun lato della linea ferroviaria, la presenza di dette barriere o semibarriere poste in posizione trasversale rispetto alla strada indica che nessun utente della strada ha il diritto di oltrepassare la perpendicolare della barriera o semibarriera piu' vicina; il movimento delle barriere per porsi in posizione trasversale rispetto alla strada ed il movimento delle semibarriere hanno lo stesso significato. 2. La presenza della o delle luci rosse menzionate al punto a) del paragrafo 1 dell'articolo 33 della presente Convenzione, oppure l'entrata in funzione del segnale acustico menzionato al suddetto paragrafo 1, indica ugualmente che nessun utente della strada ha il diritto di oltrepassare la linea di arresto oppure, se non c'e' striscia di arresto, la perpendicolare del segnale. La presenza della luce gialla del sistema tricolore menzionata al punto a,i) del paragrafo 1 dell'articolo 33 indica che nessun utente della strada ha il diritto di oltrepassare la striscia di arresto oppure, se non c'e' la striscia di arresto, la perpendicolare del segnale, salvo per i veicoli che si trovino cosi' vicini quando si accende la luce gialla che essi non potrebbero piu' arrestarsi in condizioni di sicurezza sufficienti prima della perpendicolare di detto segnale.
Convenzione - art. 35
Articolo 35 1. Le barriere o le semi barriere dei passaggi a livello saranno dipinte distintamente con strisce alternate di colore rosso e bianco, rosso e giallo, nero e bianco o giallo e nero; Tuttavia, esse potranno essere colorate solo in bianco o in giallo a condizione di essere munite al centro di un grande disco rosso. 2. A tutti i passaggi a livello senza barriere o semibarriere sara' posto nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria, il segnale B,7 descritto nell'allegato 3. Se esiste una segnalazione luminosa per avvertire l'approssimarsi dei treni oppure il segnale B,2 "ARRESTO ALL'INCROCIO", il segnale B,7 sara' posto sullo stesso supporto di detta segnalazione oppure il segnale B,2. L'installazione del segnale B,7 non e' obbligatoria: a) negli incroci di strade con linee ferroviarie dove la circolazione ferroviaria e' molto lenta e la circolazione stradale e' regolata da un ferroviere che faccia i segnali manuali necessari; b) negli incroci di linee ferroviarie con strade di campagna dove la circolazione e' scarsa oppure con sentieri pedonali. 3. Sotto tutti i segnali di pericolo che richino uno dei simboli A,26 o A,27 descritti nll'Allegato 3 della presente Convenzione, puo' essere posto un pannello rettangolare con un lungo lato verticale avente tre barre rosse oblique su fondo bianco o giallo; allora saranno posti, approssimativamente a un terzo ed a due terzi della distanza tra il segnale e la linea ferroviaria, dei segnali supplementari costituiti da pannelli di identifica forma aventi rispettivamente una o due barre rosse oblique su fondo bianco o giallo. Detti segnali possono essere ripetuti sul lato opposto della carreggiata. La sezione C dell'Allegato 3 della presente Convenzione precisa la descrizione dei pannelli menzionati nel presente paragrafo.
Convenzione - art. 36
Articolo 36 Tenuto conto del particolare pericolo dei passaggi a livello, le Parti contraenti s'impegnano: a) a fare installare prima di tutti i passaggi a livello uno dei segnali di pericolo che rechi uno dei simboli A,26 oppure A,27; tuttavia, nessun segnale puo' essere posto: i) nei casi speciali che possono presentarsi nei centri abitati; ii) sulle strade di campagna e sui sentieri dove la circolazione dei veicoli a motore e' eccezionale; b) a far installare a tutti i passaggi a livello delle barriere o semibarriere oppure una segnalazione che indichi l'approssimarsi dei treni, salvo se gli utenti della strada possano vedere la linea ferroviaria da una parte e dall'altra di detto passaggio, in modo tale che, tenuto conto soprattutto della velocita' massima dei treni, un conducente di veicoli stradali che si avvicini alla linea ferroviaria, da una parte o dall'altra, abbia il tempo di fermarsi prima di inoltrarsi sul passaggio a livello se il treno e' visibile ed in modo tale anche che gli utenti della strada che si trovano gia' impegnati sul passaggio nel momento in cui il treno appare abbiano il tempo di compiere la traversata; tuttavia, le Parti contraenti potranno derogare dalle disposizioni del presente alinea nei passaggi a livello dove la velocita' dei treni e' relativamente lenta oppure dove la circolazione stradale dei veicoli a motore e' scarsa; c) a far installare una delle segnalazioni, per segnalare l'approssimarsi dei treni, previste al paragrafo 1 dell'Articolo 33 della presente Convenzione a tutti i passaggi a livello muniti di barriere o semibarriere la cui manovra e' comandata da una cabina da cui esse non sono visibili; d) a far installare una delle segnalazioni per segnalare l'approssimarsi dei treni previste al paragrafo 1 dell'Articolo 33 della presente Convenzione, a tutti i passaggi a livello muniti di barriere o di semibarriere la cui manovra e' comandata automaticamente dall'approssimarsi dei treni; e) per migliorare la visibilita' delle barriere e delle semibarriere, a far installare dei materiali o dispositivi rifrangenti ed eventualmente ad illuminarli durante la notte; inoltre, sulle strade dove la circolazione stradale e' piu' importante durante la notte, a far installare materiali o dispositivi rifangenti ed, eventualmente, ad illuminare durante la notte i segnali di pericolo posti prima del passaggio a livello; f) per quanto possibile, in prossimita' dei passaggi a livello muniti di barriere o semibarriere, a far apporre al centro della carreggiata una striscia longitudinale che vieti ai veicoli che si avvicinano al passaggio a livello di invadere la meta' della carreggiata opposta al senso di marcia, oppure di installare delle isole di traffico che separino i due sensi di marcia. 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi previsti alla penultima frase del paragrafo 2 dell'articolo 35 della presente Convenzione.
Convenzione - art. 37
Articolo 37 1. La presente Convenzione sara' aperta presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 1969 alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell'agenzia internazionale dell'Energia Atomica o Parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire Parte della Convenzione. 2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. La presente Convenzione restera' aperta all'adesione di ogni Stato previsto al paragrafo 1 del presente articolo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.
Convenzione - art. 38
Articolo 38 1. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' la presente Convenzione oppure vi aderira', oppure ad ogni momento successivo, dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, che la Convenzione diviene applicabile a tutti i territori oppure in uno qualsiasi tra loro di cui esso stesso assicura le relazioni internazionali. La Convenzione diverra' applicabile nel territorio o nei territori designati nella notifica trenta giorni dopo la data alla quale il Segretario generale avra' ricevuto detta notifica oppure alla data di entrata in vigore della Convenzione per lo Stato che invia la notifica, se tale data e' posteriore alla precedente. 2. Ogni Stato che fa la notifica prevista al paragrafo 1 del presente articolo dovra', a nome dei territori per i quali la fa, inviare una notifica contenente le dichiarazioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 46 della presente Convenzione. 3. Ogni Stato che avra' fatto una dichiarazione in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo potra' ad ogni data ulteriore, per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale, dichiarare che la Convenzione cessera' di essere applicabile nel territorio designato nella notifica stessa e la Convenzione cessera' di essere applicabile nel detto territorio un anno dopo la data del ricevimento di detta notifica dal Segretario generale.
Convenzione - art. 39
Articolo 39 1. La presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichera' la presente Convenzione oppure vi aderira' dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito per questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Convenzione - art. 40
Articolo 40 Alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione abroghera' e sostituira' nelle relazioni tra le Parti contraenti la Convenzione sulla unificazione della segnaletica stradale aperta alla firma a Ginevra il 30 marzo 1931, oppure il Protocollo relativo alla segnalazione stradale aperto alla firma a Ginevra il 19 settembre 1949.
Convenzione - art. 41
Articolo 41 1. Dopo un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Parte contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti alla Convenzione. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto dei motivi sara' inviato al Segretario generale che lo comunichera' a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilita' di fargli sapere, nel termine di dodici mesi dopo la data di tale comunicazione: a) se accettano l'emendamento, o b) se lo respingono, o c) se desiderano che sia convocata una conferenza per esaminarlo. Il Segretario generale trasmettera' egualmente il testo dell'emendamento proposto a tutti gli altri Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 37 della presente Convenzione. 2. a) Ogni proposta di emendamento che sara' stata comunicata conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente sara' considerata accettata se, nel termine di dodici mesi sopraindicato, meno del terzo delle Parti contraenti informano il Segretario generale, sia che esse respingono l'emendamento, sia che desiderano che sia convocata una Conferenza per esaminarlo. Il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti ogni accettazione ed ogni richiesta di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti o delle richieste ricevute durante il termine specificato di dodici mesi e' inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti che l'emendamento entrera' in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel paragrafo precedente per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il termine specificato, hanno respinto l'emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo. b) Ogni Parte contraente che, durante il detto termine di dodici mesi, avra' respinto una proposta di emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potra', ad ogni momento dopo lo scadere di tale termine, notificare al Segretario generale che accetta l'emendamento ed il Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le Parte contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per le Parti contraenti che avranno notificato la loro accettazione sei mesi dopo che il Segretario generale avra' ricevuto la loro notifica. 3. Se un emendamento proposto non e' stato accettato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e se, nel termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della meta' del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l'emendamento proposto e se almeno un terzo del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di dieci, lo informano che esse accettano o che desiderano sia riunita una conferenza per esaminarlo, il Segretario generale convochera' una conferenza allo scopo di esaminare l'emendamento proposto od ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtu' del paragrafo 4 del presente articolo. 4. Se una conferenza e' convocata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi invitera' tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 37 della presente Convenzione. Egli richiedera' a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli, al piu' tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano che siano esaminate dalla detta Conferenza oltre all'emendamento proposto, e comunichera' queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza. 5. a) Ogni emendamento alla presente Convenzione sara' ritenuto accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati alla Conferenza, purche' tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi (del numero) delle Parti contraenti rappresentate alla Conferenza. Il Segretario Generale notifichera' a tutte le Parti contraenti l'adozione dell'emendamento e questo entrera' in vigore dodici mesi dopo di tale notifica per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante tale periodo, avranno notificato al Segretario generale che esse respingono l'emendamento. b) Ogni Parte contraente che avra' respinto un emendamento durante il detto periodo di dodici mesi potra', in ogni momento, notificare al Segretario generale che essa lo accetta, ed il Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte contraente che avra' notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica o alla fine del detto periodo di dodici mesi se tale data e' posteriore alla precedente. 6. Se la proposta di emendamento non e' ritenuta accettabile conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, e se non concorrono le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza, la proposta di emendamento sara' considerata respinta.
Convenzione - art. 42
Articolo 42 Ogni Parte contraente potra' denunciare la presente Convenzione a mezzo di notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica.
Convenzione - art. 43
Articolo 43 La presente Convenzione cessera' di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti e' inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi.
Convenzione - art. 44
Articolo 44 Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che le Parti non abbiano potuto regolare a mezzo di negoziazione o in altro modo, potra' essere portata, su richiesta di una qualunque delle Parti contraenti interessate, davanti alla Corte internazionale di Giustizia per essere decisa da questa.
Convenzione - art. 45
Articolo 45 Nessuna disposizione della presente Convenzione sara' interpretata come impedimento ad una Parte contraente di adottare le misure compatibili con le misure della Carta delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione che essa ritiene necessarie per la propria sicurezza esterna o interna.
Convenzione - art. 46
Articolo 46 1. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' la presente Convenzione, o depositera' il suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera legato dall'articolo 44 della presente Convenzione. Le Parti contraenti non saranno legate dall'Articolo 44 nei confronti di una qualsiasi delle Parti contraenti che avra' fatto tale dichiarazione. 2. Al momento in cui depositera' il suo strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato puo' dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, a) i) quale dei modelli Aa e Bb ha scelto come segnale di pericolo (Articolo 9 paragrafo 1) e; ii) quale dei modelli B,2a e B,2b ha scelto come segnale di arresto (Articolo 10, paragrafo 3). In ogni momento, ogni Stato potra' successivamente, con notifica diretta al Segretario generale, modificare la scelta sostituendo la sua dichiarazione con un'altra; b) nel momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato puo' dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, che assimilera' i ciclomotori ai motocicli ai fini dell'applicazione della presente Convenzione (Art. 1,l). In ogni momento, ogni Stato potra' successivamente, con notifica diretta al Segretario generale, ritirare la sua dichiarazione. 3. Le dichiarazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo avranno effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica, o alla data in cui la Convenzione entrera' in vigore per lo Stato che fa la dichiarazione, se tale data e' posteriore alla precedente; 4. Le riserve alla presente Convenzione ed ai suoi annessi, diverse dalla riserva prevista al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto, e se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in tale strumento. Il segretario generale comunichera' le suddette riserve a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'Articolo 37 della presente Convenzione. 5. Ogni Parte contraente che avra' formulato una riserva o fatto una dichiarazione in virtu' dei paragrafi 1 o 4 del presente Articolo potra' in ogni momento, ritirarla con notifica diretta al Segretario generale. 6. Ogni riserva fatta conformemente al paragrafo 4 del presente articolo: a) modifica, per la Parte contraente che ha formulato detta riserva, le disposizioni della Convenzione alle quali la riserva si riferisce nei limiti di quest'ultima; b) modifica tali disposizioni negli stessi limiti per le altre Parti contraenti per quanto concerne i loro rapporti con la Parte contraente che ha notificato la riserva.
Convenzione - art. 47
Articolo 47 Oltre le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli Artt. 41 e 46 della presente Convenzione, il Segretario generale notifichera' a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'Articolo 37: a) le firme, ratifiche e adesioni ai sensi dell'articolo 37; b) le dichiarazioni di cui all'articolo 48; c) le date e l'entrata in vigore della presente Convenzione in virtu' dell'articolo 39; d) la data dell'entrata in vigore degli emendamenti alla presente Convenzione conformemente ai paragrafi 2 e 5 dell'articolo 41; e) le denunce di cui all'articolo 42; f) la abrogazione della presente Convenzione di cui all'articolo 43.
Convenzione - art. 48
Articolo 48 L'originale della presente Convenzione, fatta in un solo esemplare, in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa, i cinque testi facenti egualmente fede, sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 37 della presente Convenzione. IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Vienna, l'8 novembre dell'anno millenovecentosessantotto.
Convenzione - Allegato 1
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