LEGGE 5 luglio 1995, n. 308

Type Legge
Publication 1995-07-05
Ultimo aggiornamento 1995-07-27
State In force
Source Normattiva
articles 3
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ALLEGATI Allegato 1 SEGNALI DI PERICOLO AD ECCEZIONE DI QUELLI POSTI IN PROSSIMITA' DELLE INTERSEZIONI O DEI PASSAGGI A LIVELLO. Nota. Per i segnali di pericolo posti in prossimita' delle intersezioni, vedere la sezione B dell'Allegato 2. Per i segnali di pericolo posti in prossimita' dei passaggi a livello vedere le sezioni A e C dell'Allegato 3. SEZIONE A. MODELLI DEI SEGNALI DI PERICOLO. Il segnale "A" PERICOLO GENERICO" e' del modello Aa o del modello Ab, ambedue descritti qui di seguito e riprodotti all'Allegato 9. Il modello Aa consiste in un triangolo equilatero avente un lato orizzontale il cui vertice opposto e' orientato verso l'alto; il fondo e' bianco o giallo, il bordo e' rosso. Il modello Ab consiste in un quadrato di cui una diagonale e' verticale; il fondo e' giallo, il bordo che si riduce ad un listello e' nero. I simboli che sono posti su questi segnali sono, salvo indicazione diversa nella descrizione, neri o di colore bleu scuro. Il lato dei segnali Aa di dimensioni normali e' di circa 0,.90 m (3 piedi); il lato dei segnali Aa di piccole dimensioni non deve essere inferiore a 0,60 m (2 piedi). Il lato dei segnali Ab di dimensioni normali e' circa 0,60 m (2 piedi); il lato dei segnali Ab di piccole dimensioni non deve essere inferiore a 0,40 m (1 piedi e 4 pollici). Per la scelta dei modelli Aa e Ab, vedere il paragrafo 2 dell'articolo 5 ed il paragrafo 1 dell'articolo 9 della Convenzione. SEZIONE B. SIMBOLI DEI SEGNALI DI PERICOLO E NORME PER L'IMPIEGO DI DETTI SEGNALI. 1. Curva pericolosa e curve pericolose Per indicare l'approssimarsi di una curva pericolosa o di una serie di curve pericolose, sara' impiegato, a seconda dei casi uno dei seguenti segnali: A,1a: curva a sinistra A,1b: curva a destra A,1c: doppia curva, o serie di piu' di due curve, la prima a sinistra A,1d: doppia curva, o serie di piu' di due curve, la prima a destra. 2. Discesa pericolosa Per indicare l'approssimarsi di una discesa con forte pendenza sara' impiegato col segnale del modello Aa, il simbolo A,2a, e con il segnale del modello Ab, il simbolo A,2b. La parte sinistra del simbolo A,2a occupa l'angolo sinistro del pannello del segnale e la sua base abbraccia tutta la larghezza del pannello. Nei simboli A,2a e A,2b, la cifra indica la pendenza in percentuale; questa indicazione puo' essere sostituita con quella di un rapporto (1:10). Tuttavia le Parti contraenti potranno scegliere, invece dei simboli A,2a oppure A,2b - tenendo conto, per quanto sara' possibile, le disposizioni del paragrafo 2 b) e dell'articolo 5 della Convenzione -, se hanno adottato il modello del segnale Aa il simbolo A,2c e, se hanno adottato il modello Ab, il simbolo A,2d. 3. Salita a forte pendenza Per segnalare l'approssimarsi di una salita a forte pendenza, sara' impiegato con il modello del segnale Aa, il simbolo A,3a e con il modello Ab il simbolo A,3b. La parte destra del simbolo A,3a occupa l'angolo destro del pannello del segnale e la sua base si estende su tutta la larghezza di questo pannello. Nei simboli A,3a e A,3b, la cifra indica la pendenza in percentuale; questa indicazione puo' essere sostituita da quella di un rapporto (1 :10). Tuttavia, le Parti contraenti che hanno scelto il simbolo A,2c come simbolo di discesa pericolosa potranno, invece del simbolo A,3a scegliere il simbolo A,3c e le Parti contraenti che hanno scelto il simbolo A,2d potranno, invece del simbolo A,3b, scegliere il simbolo A,3d. 4. Strettoia Per segnalare l'approssimarsi di un restringimento della carreggiata, sara' impiegato il simbolo A,4a oppure un simbolo indicante piu' chiaramente la configurazione dei luoghi come A,4b. 5. Ponte mobile Per segnalare l'approssimarsi di un ponte mobile sara' impiegato il simbolo A,5. Sotto il segnale di avvertimento incluso in detto simbolo A,5 potra' essere posto un pannello rettangolare del modello A,29a descritto all'Allegato 3 sezione C, sempre che siano posti approssimativamente ad un terzo ed a due terzi della distanza tra il segnale che comporta il simbolo A,5 ed il ponte mobile dei pannelli conformi ai modelli A,29b e A,29c descritti in detto Allegato. 6. Sbocco su di una banchina o su un argine Per segnalare che la strada sbocca su una panchina o su un argine, sara' utilizzato il simbolo A,6. 7. Profilo irregolare Per annunciare l'approssimarsi di cunette, di dossi, di ponti "a schiene d'asino" o di un tratto dove la carreggiata e' in cattivo stato sara' utilizzato il simbolo A,7a. Per segnalare un ponte "a schiena d'asino" o un dosso, il simbolo A,7a potra' essere sostituito con il simbolo A,7b. Per segnalare una cunetta il simbolo A,7a puo' essere sostituito con il simbolo A,7c. 8. Carreggiata sdrucciolevole Per segnalare l'approssimarsi di un tratto di strada dove la carreggiata potrebbe essere particolarmente sdrucciolevole, sara' impiegato il simbolo A,8. 9. Proiezioni di ghiaia Per segnalare l'approssimarsi di un tratto di strada dove della ghiaia potrebbe essere proiettata, sara' impiegato, con il segnale del modello Aa, il simbolo A,9a e con il segnale del modello Ab, il simbolo A,9b. Nel caso in cui il senso di marcia e' a sinistra, il simbolo dovra' essere invertito. 10. Caduta di massi Per segnalare l'approssimarsi di un tratto di strada dove esiste il pericolo di cadute di massi e la conseguente presenza di pietre sulla strada, sara' impiegato, con il segnale del modello Aa, il simbolo A,10a, e con il segnale del modello Ab, il simbolo A,10b. In entrambi i casi, la parte destra del simbolo occupa l'angolo destro del pannello di segnalazione. Il simbolo puo' essere invertito. 11. Passaggio pedonale Per segnalare un passaggio pedonale indicato sia da segni sulla carreggiata, sia dai segnali E,11a o E,11b, sara' utilizzato il simbolo A,11 di cui esistono due modelli: A,11a e A,11b. Il simbolo puo' essere invertito. 12. Bambini Per segnalare l'approssimarsi di un luogo frequentato da bambini, come l'uscita di una scuola o di un campo da gioco, sara'impiegato il simbolo A,12. Il simbolo puo' essere invertito. 13. Sbocco di ciclisti. Per segnalare l'approssimarsi di un luogo dal quale spesso sboccano dei ciclisti sulla strada o la traversano, sara' impiegato il simbolo A,13. Il simbolo puo' essere invertito. 14. Passaggio di bestiame e di altri animali Per segnalare l'approssimarsi di un tratto di strada dove esiste un pericolo particolare di attraversamento della strada da parte di animali, sara' impiegato il simbolo che rappresenti la sagoma di un animale della specie, domestico o vagante, che si puo' maggiormente incontrare, quale: il simbolo A,14a per animali domestici ed il simbolo A,14b per animali vaganti. Il simbolo puo' essere invertito. 15. Lavori in corso Per segnalare l'approssimarsi di un tratto di strada nel quale sono in corso dei lavori, sara' impiegato il simbolo A,15. 16. Segnalazione luminosa Se viene ritenuto indispensabile segnalare l'approssimarsi di un luogo dove la circolazione e' regolata mediante segnalazione semaforica, in quanto gli utenti della strada non possono aspettarsi di incontrare tale luogo, sara' impiegato il simbolo A,16. Vi sono tre modelli del simbolo A,16, A,16a A,16b, A,16c i quali corrispondono alla disposizione delle luci del gruppo semaforico tricolore descritto ai paragrafi da 4 a 6 dell'articolo 23 della Convenzione. Questo simbolo e' a tre colori, quelli delle luci del gruppo semaforico di cui segnala l'approssimarsi. 17. Aerodromo Per segnalare l'approssimarsi di un luogo dove la strada puo' essere sorvolata a bassa quota da aeromobili in fase di decollo o di atterraggio su un aerodromo, sara' impiegato il simbolo A,17. Il simbolo puo' essere invertito. 18. Vento laterale Per segnalare l'approssimarsi di un tratto di strada dove soffia spesso un forte vento laterale sara' impiegato il simbolo A,18. Il simbolo puo' essere invertito. 19. Doppio senso di circolazione Per segnalare l'approssimarsi di un tratto di strada dove la circolazione si svolge, provvisoriamente o permanentemente, nei due sensi e sulla stessa carreggiata allorche' nel tratto di strada precedente la circolazione si svolgeva a senso unico o su una strada con piu' carreggiate riservate per la circolazione a senso unico, sara' impiegato il simbolo A,19. Il segnale che reca questo simbolo sara' ripetuto all'inizio del tratto di strada oltre che, tanto spesso quanto sara' necessario, lungo la strada. Quando il senso di circolazione si svolge a sinistra, le frecce saranno invertite. 20. Altri segnali Per segnalare l'approssimarsi di un luogo in cui esiste un pericolo diverso da quelli enumerati nei paragrafi da 1 a 19 o negli allegati 2 e 3, potra' essere impiegato il simbolo A,20. Le Parti contraenti possono, tuttavia, adottare dei simboli espressivi conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1a, ii) dell'articolo 3 della Convenzione. Il segnale A,20 puo' essere impiegato particolarmente per segnalare l'attraversamento di binari ferroviari in cui contemporaneamente la circolazione e' molto lenta e la circolazione stradale e' regolata da un ferroviere che faccia i segnali manuali necessari.

Convenzione - Allegato 2

Allegato 2 SEGNALI CHE REGOLANO LA PRECEDENZA ALLE INTERSEZIONI, SEGNALI DI PREAVVISO DI PERICOLO IN PROSSIMITA' DELLE INTERSEZIONI E SEGNALI CHE REGOLANO LA PRECEDENZA ALLE STRETTOIE Nota. Quando ad una intersezione vi e' una strada con diritto di precedenza il cui tracciato non sia rettilineo, sotto i segnali di pericolo che indicano l'intersezione o sotto i segnali che regolano la precedenza posti o meno all'intersezione, potra' essere aggiunto un pannello che riporti lo schema dell'intersezione con il tracciato della strada con diritto di precedenza. SEZIONE A. SEGNALI CHE REGOLANO LA PRECEDENZA ALLE INTERSEZIONI 1. Segnale "DARE LA PRECEDENZA" Il Segnale "DARE LA PRECEDENZA" e' il segnale B,1. Esso ha la forma di un triangolo equilatero avente un lato orizzontale il cui vertice opposto e' orientato verso il basso; il fondo e' bianco o giallo, il bordo e' rosso; il segnale non riporta alcun simbolo. Il lato del segnale di dimensioni normali e' di circa 0,90 m (3 piedi), quello dei segnali di dimensioni ridotte non deve essere inferiore a 0,60 m (2 piedi). 2. Segnale di "ARRESTO ALL'INCROCIO" Il segnale di "ARRESTO ALL'INCROCIO" e' il segnale B,2 del quale vi sono due modelli: - il modello B,2a e' ottagonale a fondo rosso e reca la scritta "STOP" di colore bianco, in inglese o nella lingua dello Stato interessato; l'altezza della scritta e' uguale almeno ad un terzo dell'altezza del pannello; - il modello B,2b e' circolare a fondo bianco o giallo con bordo rosso; esso reca nella parte interna il segnale B,1 senza scritte e inoltre verso l'alto, a caratteri grandi, la scritta "STOP" in nero o in bleu scuro, in lingua inglese o nella lingua dello Stato interessato. L'altezza del segnale B,2a di dimensioni normali ed il diametro del segnale B,2b di dimensioni normali sono all'incirca 0,90 m (3 piedi); quelli dei segnali di dimensioni ridotte non devono essere inferiore a 0,60 m (2 piedi). Per la scelta tra i modelli B,2a e B,2b, vedere il paragrafo 2 dell'articolo 5 ed il paragrafo 3 dell'articolo 10 della Convenzione. 3. Segnale "STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA" Il segnale "STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA" e' il segnale B,3. Esso ha la forma di un quadrato di cui una diagonale e' verticale. Il bordo esterno e' nero; lo spazio tra i due quadrati e' bianco. Il lato del segnale di dimensioni normali e' di circa 0,50 m (1 piede e 8 pollici); quello dei segnali di dimensioni ridotte non deve essere inferiore a 0,35 (1 piede e 2 pollici). 4. Segnale "FINE DI STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA" Il segnale "FINE DI STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA" e' il segnale B,4. Esso e' costituito dal segnale B,3 sul quale e' aggiunta una striscia mediana perpendicolare ai lati inferiore sinistro e superiore destro, o una serie di tratti neri o grigi paralleli che formano una striscia del tipo sopra indicato. SEZIONE B. - SEGNALI DI PERICOLO IN PROSSIMITA' DELLE INTERSEZIONI 1. Segnali I segnali di pericolo posti in prossimita' di una intersezione sono del modello Aa oppure Ab descritti nella sezione A dell'Allegato 1. 2. Simboli I simboli sono di colore nero o bleu scuro. a) Per i simboli da apporre sul segnale Aa e Ab, si distingueranno i casi seguenti: i) Intersezione in cui la precedenza e' quella stabilita dalla regola generale di precedenza in vigore nel paese. Sara' impiegato con il segnale di modello Aa, il simbolo A,21a, e con il segnale del modello Ab il simbolo A,21b. I simboli A,21a e A,21b potranno essere sostituiti da simboli che indichino piu' chiaramente la natura dell'intersezione, come ad esempio A,21c, A,21d, A,21e, A,21f e A,21g. ii) Intersezioni con una strada i cui utenti dovranno dare la precedenza. Sara' impiegato il simbolo A,22a. Il simbolo A,22a potra' essere sostituito con dei simboli che indichino piu' chiaramente la natura dell'intersezione, come ad esempio: A,22b e A,22c. Questi simboli potranno essere impiegati su una strada soltanto se e' posto, sulla strada o sulle strade con le quali essa forma la intersezione presegnalata, il segnale B,1 o il segnale B,2 o se queste strade sono tali (per esempio, dei sentieri o strade di campagna) che in virtu' della legislazione nazionale i conducenti che le percorrono debbono, anche in assenza di detti segnali, dare la precedenza all'intersezione. L'impiego di questi simboli sulla strada dove e' posto il segnale B,3 sara' limitato a taluni casi eccezionali. iii) Intersezione con una strada sulla quale si deve dare la precedenza agli utenti che la percorrono. Se all'intersezione e' posto il segnale B,1 "DARE LA PRECEDENZA" sara' impiegato il simbolo A,23. Se all'intersezione e' apposto il segnale B,2 "ARRESTO ALL'INCROCIO" il simbolo da impiegare sara' uno dei due simboli A,24a e A,24b che corrisponde al modello del segnale B,2. Tuttavia, invece di impiegare il segnale Aa con detti simboli, potra' essere impiegato il segnale B,1 o B,2 in conformita' al paragrafo 6 dell'articolo 10 della presente Convenzione. iv) Rotatoria. Sara' impiegato il simbolo A,25. Quando il senso di circolazione e' a sinistra, il senso delle frecce del simbolo dovra' essere invertito. b) Nel caso in cui la circolazione all'intersezione e' regolata da semafori in sostituzione o in piu' dei segnali prescritti in questa sezione potra' essere posto un segnale Aa o Ab recante il simbolo A,16 descritto nella Sezione B dell'allegato 1. SEZIONE C. - SEGNALI CHE REGOLANO LA PRECEDENZA NELLE STRETTOIE 1. Segnale che indica di dare la precedenza nei sensi unici alternati. Se, in una strettoia dove l'incrocio e' difficile o impossibile, la circolazione deve essere regolata e se, qualora i conducenti possano vedere distintamente sia di notte che di giorno tutta l'estensione della strettoia in questione, la regolamentazione consiste nell'attribuire la precedenza ad un senso di circolazione serva l'installazione di semafori, sara' posto di fronte al senso di circolazione dal lato della strettoia dove si deve dare la precedenza, il segnale B,5 "DARE LA PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI". Questo segnale indica il divieto di impegnare la strettoia prima che sia possibile attraversarla senza obbligare i veicoli provenienti in senso inverso ad arrestarsi. Questo segnale e' circolare a fondo bianco o giallo con bordo rosso; la freccia che indica il senso di precedenza e' nera e quella che indica l'altro senso e' rossa. Negli Stati in cui la circolazione si svolge sul lato sinistro, la posizione delle freccie del simbolo sara' invertita. 2. Segnale che indica il diritto di precedenza nei sensi unici alternati Per notificare ai conducenti che in una strettoia essi hanno la precedenza rispetto ai veicoli che procedono in senso inverso, sara' impiegato il segnale B,6. Questo segnale e' rettangolare a fondo bleu; la freccia orientata verso l'alto e' bianca, l'altra e' rossa. Nel caso in cui la circolazione si svolge sul lato sinistro, la posizione delle frecce del simbolo sara' invertita. Quando e' impiegato un segnale B,6 deve essere posto obbligatoriamente sulla strada all'altra estremita' della strettoia in questione il segnale B,5 destinato alla circolazione che procede in senso inverso.

Convenzione - Allegato 3

ALLEGATO 3 SEGNALI RELATIVI AI PASSAGGI A LIVELLO SEZIONE A. - SEGNALI DI PERICOLO. Il segnale da installare e' il segnale Aa o il segnale Ab descritti al paragrafo A dell'Allegato 1. Per il simbolo da apporre su questo segnale, si dovranno distinguere i casi seguenti: a) per segnalare i passaggi a livello muniti di barriere complete o di semibarriere disposte a meta' su ciascun lato della linea ferroviaria, sara' impiegato il simbolo A,26. b) per segnalare gli altri passaggi a livello, sara' impiegato il simbolo A,27 del quale vi sono due modelli: A,27a e A,27b. c) per segnalare un incrocio con una linea tranviaria, con la riserva che non si tratti di un passaggio a livello ai sensi della definizione data nel primo articolo della Convenzione, potra' essere impiegato il simbolo A,28. NOTA: Se si ritiene necessario segnalare l'incrocio di strade con linee ferroviarie dove contemporaneamente la circolazione ferroviaria e' molto lenta e la circolazione stradale e' regolata da un ferroviere che faccia i segnali manuali necessari sara' impiegato il segnale A,20 descritto nella sezione B dell'allegato 1. SEZIONE B. SEGNALI DA PORRE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEI PASSAGGI A LIVELLO Vi sono tre modelli del segnale B,7 previsto al paragrafo 2 dell'articolo 35 della Convenzione: B,7a, B,7b e B,7c. I modelli B,7a e B,7b sono a fondo bianco o giallo e bordo rosso o nero; il modello B,7c e' a fondo bianco o giallo e bordo nero; l'iscrizione del modello B,7c e' in lettere nere. Il modello B,7b deve essere impiegato soltanto se la linea ha almeno due binari; nel modello B,7c il pannello integrativo deve essere apposto soltanto se la linea comporta almeno due binari, nel quale caso indica il numero dei binari. La lunghezza normale dei bracci della croce e' di almeno 1,20 m (4 piedi). In mancanza di spazio sufficiente, il segnale puo' essere presentato con le punte orientate verso l'alto e verso il basso. SEZIONE C - SEGNALI SUPPLEMENTARI IN PROSSIMITA' DEI PASSAGGI A LIVELLO I pannelli menzionati al paragrafo 3 dell'articolo 35 della Convenzione sono i segnali A,29a, A,29b e A,29c. L'inclinazione delle barre e' orientata verso la carreggiata. Sopra i segnali A,29b e A,29c potra' essere apposto, nello stesso modo in cui dovra' esserlo sul segnale A,29a, il segnale di pericolo del passaggio a livello.

Convenzione - Allegato 4

ALLEGATO 4 SEGNALI DI PRESCRIZIONE AD ECCEZIONE DI QUELLI RIGUARDANTI LA PRECEDENZA, LA FERMATA E LA SOSTA Nota: Per i segnali di precedenza vedere l'allegato 2; per i segnali di arresto e di sosta, vedere l'allegato 6. SEZIONE A. - SEGNALI DI DIVIETO O DI RESTRIZIONE 1. Caratteristiche dei segnali e dei simboli a) I segnali di divieto o di restrizione sono circolari: il loro diametro non dovra' essere inferiore a 0,60 m (2 piedi) fuori dei centri abitati e di 0,40 m (16 pollici) nei centri abitati. b) Salvo le eccezioni precisate qui di seguito all'atto della descrizione dei segnali in questione, i segnali di divieto o di restrizione sono a fondo bianco o giallo con un largo bordo rosso ed i simboli nonche', se ve ne sono, le scritte, sono neri o di colore bleu scuro e le barre oblique, se ve ne sono, sono rosse e debbono essere inclinate dall'alto verso il basso partendo da sinistra. 2. Descrizione dei segnali a) Divieto e restrizione di accesso i) per indicare il divieto di accesso a tutti i veicoli, sara' impiegato il segnale C,1 "DIVIETO DI ACCESSO" del quale esistono due modelli: C,1a e C,1b. ii) per indicare che la circolazione dei veicoli e' vietata nei due sensi verra' impiegato il segnale C,2 "DIVIETO DI TRANSITO NEI DUE SENSI". III) per indicare il divieto di transito a talune categorie di veicoli o soltanto di utenti, sara' impiegato un segnale recante come simbolo la sagoma del veicolo o dell'utente a cui la circolazione e' vietata. I segnali C,3a, C,3b, C,3c, C,3d, C,3e, C,3f, C,3g, C,3h, C,3j, e C,3k hanno i seguenti significati: C,3a "DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE ECCETTO I MOTOVEICOLI A DUE RUOTE SENZA SIDE-CAR" C,3b "DIVIETO DI TRANSITO AI MOTOVEICOLI" C,3c "DIVIETO DI TRANSITO AI VELOCIPEDI" C,3d "DIVIETO DI TRANSITO AI CICLOMOTORI" C,3e "DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI" La scritta, sia in chiaro sulla sagoma del veicolo, sia, in conformita' del paragrafo 4 dell'articolo 8 della Convenzione, su un pannello integrativo posto sotto il segnale C,3e, di una cifra di tonnellaggio, indica che il divieto si applica soltanto se il peso massimo autorizzato del veicolo o del rimorchio supera tale cifra. C,3F "DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE CHE TRAINANO UN RIMORCHIO DIVERSO DA UN SEMIRIMORCHIO O DA UN RIMORCHIO AD UN ASSALE". La scritta, sia in chiaro sulla sagoma del rimorchio, sia, in conformita' del paragrafo 4 dell'articolo 8 della Convenzione, su un pannello integrativo posto sotto il segnale C,3f, di una cifra di tonnellaggio, indica che il divieto si applica soltanto se il peso massimo autorizzato del rimorchio supera tale cifra. Le Parti contraenti potranno, qualora lo ritengano opportuno, sostituire nel simbolo la sagoma della vista posteriore di un autocarro con quella della vista posteriore di una autovettura e la sagoma del rimorchio tale come e' disegnata con quella di un rimorchio trainabile da tale tipo di autovettura. C,3g "DIVIETO DI ACCESSO AI PEDONI"; C,3h "DIVIETO DI ACCESSO AI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE"; C,3j "DIVIETO DI ACCESSO AI VEICOLI A BRACCIA"; C,3k "DIVIETO DI ACCESSO ALLE MACCHINE AGRICOLE" Nota. Le Parti contraenti potranno scegliere di non far comparire sui segnali da C,3a a C,3k la barra obliqua rossa che congiunge il quadrante superiore sinistro al quadrante inferiore destro oppure, se cio' non nuoce alla visibilita' ed alla comprensione del simbolo, di non interrompere la barra nel punto in cui attraversa il simbolo. iv) per indicare il divieto di accesso a piu' categorie di veicoli o di utenti, potranno essere impiegati, sia dei segnali di divieto in cui vi siano le categorie escluse, sia un segnale di divieto recante le diverse sagome dei veicoli o degli utenti ai quali e' vietato il transito. I segnali C,4a "DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE" e C,4b "DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE ED AI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE" sono degli esempi di un segnale del genere. Non potra' essere apposto un segnale che comporti piu' di due sagome fuori dei centri abitati e piu' di tre nei centri abitati. v) Per notificare il divieto di accesso ai veicoli il cui peso o le dimensioni superino certi limiti, saranno impiegati i seguenti segnali: C,5 "TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA SUPERIORE A ... METRI (... PIEDI)"; C,6 "TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA TOTALE SUPERIORE A (... PIEDI)" C,7 "TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UN PESO A PIENO CARICO SUPERIORE A ... TONNELLATE"; C,8 "TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UN PESO PER ASSE SUPERIORE A ... TONNELLATE"; C,9 "TRANSITO VIETATO AI VEICOLI O INSIEME DI VEICOLI AVENTI UNA LUNGHEZZA SUPERIORE A ... METRI (...PIEDI)"; vi) per indicare il divieto ai veicoli di circolare senza mantenere tra loro un intervallo almeno uguale a quello indicato sul segnale di divieto, sara' impiegato il segnale C,10 "DIVIETO AI VEICOLI DI CIRCOLARE SENZA MANTENERE TRA DI LORO UNA DISTANZA DI ALMENO ... METRI (... YARDS)". b) Divieto di svolta Per indicare il divieto di svolta (a destra o a sinistra a seconda del senso della freccia), sara' utilizzato il segnale C,11a "DIVIETO DI SVOLTA A SINISTRA" oppure il segnale C,11b "DIVIETO DI SVOLTA A DESTRA". c) Divieto di inversione ad U Per indicare il divieto di inversione ad U, sara' impiegato il segnale C,12 "DIVIETO DI INVERSIONE AD U". d) Divieto di sorpasso i) Per indicare che, in aggiunta alle norme generali per il sorpasso previste dalla legge in vigore, e' vietato sorpassare i veicoli a motore diversi dai ciclomotori a due ruote e dai motocicli a due ruote senza carrozzetta, verra' impiegato il segnale C,13a "DIVIETO DI SORPASSO PER TUTTI I VEICOLI". Di detto segnale esistono due modelli: C,13aa e C,13ab. ii) Per indicare che il divieto di sorpasso si applica soltanto ai veicoli adibiti al trasporto di merci il cui peso massimo autorizzato supera le 3,5 tonnellate (7.700 libbre) sara' impiegato il segnale C,13b "DIVIETO DI SORPASSO PER VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI". Di questo segnale esistono due modelli: C,13ba e C,13bb. Una scritta su un pannello integrativo posto sotto il segnale in conformita' del paragrafo 4 dell'articolo 8 della Convenzione, puo' modificare il peso massimo autorizzato per il veicolo al di sopra di quello per cui si applica il divieto. iii) In caso di circolazione a sinistra, i colori degli autoveicoli raffigurati nei segnali C,13aa e C,13ba sono invertiti. e) Limitazione di velocita' Per indicare una limitazione di velocita' dovra' essere impiegato il segnale C,14 "VELOCITA' MASSIMA LIMITATA ALLA CIFRA INDICATA". La cifra riportata sul segnale indica la velocita' massima nell'unita' di misura piu' correntemente impiegata nei Paesi per designare la velocita' dei veicoli. A fianco o sotto la cifra della velocita' puo' essere aggiunto, per esempio "km" (chilometri) o "m" (miglia). Per indicare una limitazione di velocita' applicabile soltanto ai veicoli il sui peso massimo autorizzato supera una data cifra, una scritta che indichi tale cifra sara' apposta in un pannello integrativo posto sotto il segnale in conformita' del paragrafo 4 dell'articolo 8 della Convenzione. f) Divieto di segnalazioni acustiche Per indicare il divieto di fare uso degli avvisatori acustici, salvo allo scopo di evitare un incidente, sara' impiegato il segnale C,15 "DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE". Questo segnale, quando non e' posto all'accesso di un centro abitato perpendicolarmente al segnale di localita' del centro abitato o poco dopo detto segnale, dovra' essere completato da un pannello integrativo del modello 2, descritto nell'Allegato 7, che indichi la lunghezza alla quale si applica il divieto; si raccomanda di non apporre questo segnale all'accesso del centro abitato quando il divieto e' sancito per tutti i centri abitati e di prevedere che all'accesso di un centro abitato il segnale di localita' del centro stesso indichi agli utenti che la regolamentazione della circolazione e' quella che si applica sul proprio territorio nei centri abitati. g) Obbligo di arresto Per indicare l'approssimarsi di un posto doganale, dove la fermata e' obbligatoria, sara' impiegato il segnale C,16 "OBBLIGO DI ARRESTO". In deroga all'articolo 8 della Convenzione, il simbolo di questo segnale comporta la parola dogana: la scritta e' riportata preferibilmente in due lingue; le Parti contraenti che installerranno i segnali C,16 dovranno sforzarsi di accordarsi sul piano continentale, affinche' tale parola figuri nella stessa lingua sui segnali che esse installano. Questo stesso segnale puo' essere impiegato per indicare altri obblighi di arresto; in tal caso la parola "dogana" e' sostituita da un'altra scritta molto breve che indica il motivo dell'arresto. h) Fine del divieto o delle limitazioni i) Per indicare il punto dove tutti i divieti indicati mediante segnali di divieto per i veicoli in marcia cessano di essere validi, sara' impiegato il segnale C,17a "FINE DI TUTTI I DIVIETI LOCALI IMPOSTI AI VEICOLI IN MOVIMENTO". Questo segnale sara' circolare, a fondo bianco o giallo, senza bordo o con un semplice bordo nero, e avra' una striscia diagonale inclinata dall'alto verso il basso partendo da destra, striscia che potra' essere nera o grigia scuro oppure essere formata da linee parallele nere o grigie. ii) Per indicare il punto in cui un divieto o una data restrizione segnalata ai veicoli in movimento mediante un segnale di divieto o di restrizione cessa di essere valido, sara' impiegato il segnale C,17b "FINE DELLA LIMITAZIONE DI VELOCITA'" o il segnale C,17c "FINE DEL DIVIETO DI SORPASSO". Questi segnali saranno analoghi al segnale C,17a, ma mostreranno, inoltre, in grigio chiaro il simbolo del divieto e della restrizione alla quale si pone il termine. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione, i segnali previsti al presente alinea h) potranno essere posti sul retro del segnale di divieto o di restrizione destinati al traffico che procede in senso inverso. SEZIONE B. - SEGNALI DI OBBLIGO 1. Caratteristiche generali dei segnali e dei simboli a) I segnali di obbligo sono circolari: il loro diametro non dovra' essere inferiore a 0,60 m (2 Piedi) fuori dei centri abitati ed a 0,40 m (16 pollici) nei centri abitati. Tuttavia, segnali di diametro non inferiore a 0,30 m (12 pollici) possono essere accoppiati a segnali luminosi oppure posti sui limiti dei salvagente. b) Salvo disposizioni contrarie i segnali sono bleu ed i simboli sono bianchi o di colore chiaro oppure i segnali sono bianchi con un bordo rosso ed i simboli sono neri. 2. Descrizione dei segnali a) Direzione obbligatoria Per segnalare la direzione che i veicoli hanno l'obbligo di seguire, o le sole direzioni che i veicoli possono prendere, sara' impiegato il modello D,1a del segnale D,1 "DIREZIONE OBBLIGATORIA" nel quale la freccia o le freccie saranno dirette nella o nelle direzioni in questione. Tuttavia, invece di impiegare il segnale D,1a, puo' essere impiegato, in deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1 di questa sezione B, il segnale D,1b; questo segnale D,1b e' nero con un sottile bordo bianco ed un simbolo bianco. b) Direzione obbligatoria Il segnale D,2 "DIREZIONE OBBLIGATORIA" posto, in deroga al paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione, su un salvagente o davanti ad un ostacolo della carreggiata, indica che i veicoli hanno l'obbligo di passare dal lato del salvagente o dell'ostacolo indicato dalla freccia. c) Rotatoria Il segnale D,3 "ROTATORIA" indica ai conducenti l'obbligo di attenersi alle regole concernenti le intersezioni a senso rotatorio. Nel caso in cui la circolazione si svolge a sinistra, la direzione delle freccie sara' invertita. d) Pista ciclabile Il segnale D,4 "PISTA CICLABILE OBBLIGATORIA" indica ai ciclisti l'obbligo di circolare sulla pista ciclabile all'inizio della quale esso e' posto ed ai conducenti di altri veicoli che essi non hanno il diritto di impegnare tale pista. Tuttavia, se la legislazione nazionale lo prevede o se cio' e' imposto da un pannello integrativo recante una iscrizione o il simbolo del segnale C,3d, i conducenti dei ciclomotori sono egualmente tenuti a circolare su detta pista. e) Viale pedonale Il segnale D,5 "VIALE PEDONALE" indica ai pedoni che essi sono obbligati ad utilizzare il passaggio all'inizio del quale esso e' posto ed agli altri utenti della strada che essi non hanno il diritto di servirsene. f) Riservato ai quadrupedi Il segnale D,6 "RISERVATO AI QUADRUPEDI" indica ai conducenti di quadrupedi l'obbligo di circolare sulla pista all'inizio della quale esso e' posto, ed agli altri utenti della strada che essi non hanno il diritto di servirsene. g) Limite minimo di velocita' Il segnale D,7 "LIMITE MINIMO DI VELOCITA'" indica che i veicoli che circolano sulla strada all'inizio della quale esso e' posto sono obbligati a circolare ad una velocita' non inferiore a quella indicata; la cifra riportata sul segnale indica detta velocita' nell'unita' di misura piu' correntemente usata nel paese per indicare la velocita' dei veicoli. A lato della cifra della velocita' puo' essere aggiunto per esempio, km (chilometri) oppure "m" (miglia). h) Fine del limite minimo di velocita' Il segnale D,8 "Fine del limite minimo di velocita'" indica la fine del limite minimo di velocita' prescritto dal segnale D,7. Il segnale D,8 e' identico al segnale D,7 ma e' attraversato da una barra obliqua rossa che va dal bordo superiore destro del segnale al bordo inferiore sinistro del segnale stesso. i) Obbligo di catene per neve Il segnale D,9 "OBBLIGO DI CATENE PER NEVE" indica che i veicoli che circolano sulla strada all'inizio della quale esso e' posto sono obbligati a circolare con catene per neve almeno sulle due ruote motrici.

Convenzione - Allegato 5

ALLEGATO 5 SEGNALI DI INDICAZIONE AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE RIGUARDANO LA SOSTA NOTA. Per i segnali di indicazione relativi alla sosta, vedere l'allegato 6. Caratteristiche generali dei segnali e dei simboli delle sezioni da A ad F (per quelle dei segnali e dei simboli della sezione G, vedere detta sezione) 1. I segnali di indicazione sono generalmente rettangolari; tuttavia, i segnali di direzione possono avere la forma di un rettangolo allungato avente il lato lungo orizzontale e terminante con una punta a freccia. 2. I segnali di indicazione recano sia dei simboli o delle scritte bianche o di colore chiaro su fondo di colore scuro, sia dei simboli o delle scritte di colore scuro su fondo bianco o di colore chiaro; il colore rosso puo' essere impiegato solo in caso eccezionale e non deve mai predominare. Sezione A. Segnali di preavviso di bivio 1. Caso generale Esempi di segnali di preavviso di bivio: E,1a, E,1b e E,1c. 2. Casi particolari a) Esempi di segnali di preavviso per un STRADA SENZA USCITA: E,2a ed E,2b. b) Esempio di segnale di preavviso per l'itinerario da seguire per girare a sinistra nel caso in cui la svolta a sinistra e' proibita all'intersezione successiva: E,3. c) Esempio di segnale per la preselezione delle intersezioni su strade a piu' corsie: E,4. SEZIONE B. SEGNALI DI DIREZIONE 1. Esempi di segnali che indicano la direzione di una localita': E,5a, E,5b, E,5c ed E,5d. 2. Esempi di segnali che indicano la direzione di un aerodromo: E,6a, E,6b ed E,6c. 3. Il segnale E,7 indica la direzione di un terreno per il campeggio. 4. Il segnale E,8 indica la direzione di un ostello per la gioventu'. SEZIONE C. - SEGNALI DI LOCALITA' Il lato piu' lungo del rettangolo che costituisce il segnale e' orizzontale. 1. Esempi di segnali che indicano l'accesso di un centro abitato: E,9a ed E,9b. 2. Esempi di segnali che indicano il termine di un centro abitato: E,9c ed E,9d. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione detti segnali possono essere posti sul retro dei segnali di localita' di un centro abitato. SEZIONE D. - SEGNALI DI CONFERMA Il segnale E,10 e' un esempio di un segnale di conferma. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 6 della Convenzione, detto segnale puo' essere posto sul retro di un altro segnale destinato al traffico procedente in senso inverso. SEZIONE E. - PASSAGGIO PEDONALE Il segnale E,11a "PASSAGGIO PEDONALE" e' impiegato per indicare ai pedoni ed ai conducenti la posizione di un passaggio pedonale. Il pannello e' di colore bleu o nero, il triangolo e' bianco o giallo ed il simbolo e' nero o bleu scuro; il simbolo e' l'A,11. Tuttavia potra' essere impiegato anche il segnale E,11b a forma di pentagono irregolare, con fondo bleu e simbolo bianco. SEZIONE F. ALTRI SEGNALI CHE DANNO INDICAZIONI UTILI PER LA GUIDA DEI VEICOLI Questi segnali sono a fondo blu. 1. Segnale "OSPEDALE" Questo segnale sara' impiegato per indicare ai conducenti di veicoli che e' necessario prendere le precauzioni dovute richieste dalla prossimita' di una casa di cura, in particolare di evitare i rumori il piu' possibile. Vi sono due modelli di detti segnali E,12a e E,12b. La croce rossa che figura nel segnale E,12b puo' essere sostituita da uno dei simboli che figurano al paragrafo 2 a) della sezione G. 2. Segnale "STRADA A SENSO UNICO" Possono essere posti due segnali diversi "STRADA A SENSO UNICO" quando si ritiene necessario confermare agli utenti della strada che si trovano su una strada a senso unico: a) il segnale E,13a posto in modo sensibilmente perpendicolare all'asse della carreggiata; il suo pannello e' quadrato; b) il segnale E,13b posto all'incirca parallelamente all'asse della carreggiata; il suo pannello e' costituito da un rettangolo allungato il cui lato piu' lungo e' orizzontale. Le parole "senso unico" possono essere inscritte sulle frecce del segnale E,13b nella lingua nazionale o in una delle lingue nazionali del Paese. L'installazione dei segnali E,13a ed E,13b e' indipendente dall'installazione, prima dell'inizio della strada, di segnali di divieto e di obbligo. 3. Segnale "STRADA SENZA USCITA" Il segnale E,14 "STRADA SENZA USCITA" posto all'inizio di una strada indica che la stessa e' senza uscita. 4. Segnali che indicano l'entrata o l'uscita di un'autostrada Il segnale E,15 "AUTOSTRADA" e' posto nel luogo a partire dal quale si applicano le norme speciali di circolazione sulle autostrade. Il segnale E,16 "FINE AUTOSTRADA" e' posto nel luogo in cui dette norme cessano di essere applicate. Il segnale E,16 puo' egualmente essere impiegato e ripetuto per indicare l'approssimarsi della fine di una autostrada; ciascun segnale cosi' installato portera' indicata sulla parte inferiore la distanza tra il punto di installazione e la fine dell'autostrada. 5. Segnali che indicano l'entrata o l'uscita di una strada dove le norme di circolazione sono le stesse di quelle di un'autostrada. Il segnale E,17 "RISERVATO ALLE AUTOVETTURE" e' posto nel luogo a partire dal quale si applicano le norme speciali di circolazione sulle strade diverse dalle autostrade, che sono riservate alla circolazione automobilistica ed in cui l'accesso alle proprieta' confinanti non e' consentito. Un pannello integrativo posto sotto il segnale E,17 potra' indicare che, in deroga, l'accesso delle autovetture alle proprieta' confinanti e' autorizzato. Il segnale E,18 "FINE DELLA STRADA RISERVATA ALLE AUTOVETTURE" potra' egualmente essere impiegato e ripetuto per indicare l'approssimarsi del termine della strada; ogni segnale cosi' installato portera' indicata sulla parte inferiore la distanza tra il suo punto di installazione ed il termine della strada. 6. Segnali che indicano una fermata di autobus o di tram E,19 "FERMATA DI AUTOBUS" e E,20 "FERMATA DI TRAM" 7. Segnale "PRATICABILITA' DELLA STRADA" Il segnale E,21 "PRATICABILITA' DELLA STRADA" sara' impiegato per indicare se una strada di montagna, soprattutto al transito di un passo, e' aperta o chiusa; esso verra' posto all'imbocco della strada o delle strade che adducono al passo in questione. Il nome del passo e' scritto in bianco. Nel segnale, a titolo di esempio, e' riportato il toponimo "Furka". I pannelli 1, 2 e 3 sono mobili. Se il passo e' chiuso, il pannello 1 e' di colore rosso e reca la scritta "CHIUSO"; se il passo e' aperto, esso e' di colore verde e reca la scritta "APERTO". Le scritte sono in bianco e, preferibilmente, in piu' lingue. I panelli 2 e 3 sono a fondo bianco con scritte e simboli in nero. Se il passo e' aperto, il pannello 3 non porta alcuna indicazione ed il pannello 2, secondo lo stato della strada, non reca alcuna indicazione, oppure mostra il segnale D,9 "CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE", oppure mostra il simbolo E,22 "SI RACCOMANDANO CATENE O PNEUMATICI DA NEVE"; questo simbolo deve essere nero. Se il passo e' chiuso, il pannello 3 reca il nome della localita' sino alla quale la strada e' aperta ed il pannello 2 reca, secondo lo stato della strada, la scritta "APERTO FINO A", sia il simbolo E,22, sia il segnale D,9. SEZIONE G. - SEGNALI CHE INDICANO DEGLI IMPIANTI CHE POSSONO ESSERE UTILI AGLI UTENTI DELLA STRADA 1. Caratteristiche dei segnali e dei simboli di questa sezione. a) I segnali F sono a fondo bleu o verde; essi riportano un rettangolo bianco o di colore giallo sul quale appare il simbolo. b) Sulla banda bleu o verde della base dei segnali puo' essere riportata in bianco la distanza alla quale si trova l'impianto indicato o l'imbocco della strada che vi conduce; sul segnale nel quale e' riportato il simbolo F,5 puo' essere riportata allo stesso modo la scritta "HOTEL" o "MOTEL". I segnali possono anche essere posti all'imbocco della strada che conduce all'installazione ed hanno in tal caso sulla parte bleu o verde sita alla loro base una freccia direzionale in bianco. Il simbolo e' nero o blu scuro, ad eccezione dei simboli F,1a, F,1b e F,1c che sono rossi. 2. Descrizione dei simboli a) Simboli "PRONTO SOCCORSO" I simboli che rappresentano i posti di pronto soccorso negli Stati interessati saranno utilizzati. I simboli sono rossi. Esempi di questi simboli sono: F,1a, F,1b, e F,1c. b) Simboli diversi F,2 "ASSISTENZA MECCANICA" F,3 "TELEFONO" F,4 "RIFORNIMENTO CARBURANTE" F,5 "HOTEL" o "MOTEL" F,6 "RISTORANTE" F,7 "VENDITA DI BEVANDE" O "CAFFETTERIA" F,8 "AREA ADIBITA A PICNIC" F,9 "AREA ADIBITA COME PUNTO DI PARTENZA PER ESCURSIONI" F,10 "CAMPEGGIO" F,11 "TERRENO PER RIMORCHI ABITABILI" F,12 "CAMPEGGIO E RIMORCHI ABITABILI" F,13 "OSTELLO DELLA GIOVENTU'"

Convenzione - Allegato 6

ALLEGATO 6 SEGNALI CHE RIGUARDANO LA FERMATA E LA SOSTA Sezione A. Segnali che vietano o limitano la fermata o la sosta Caratteristiche generali dei segni e dei simboli Questi segnali sono circolari; il loro diametro non deve essere inferiore a 0,60 m (2 piedi) fuori dei centri abitati ed a 0,25 m (10 pollici) nei centri abitati. Salvo diversa indicazione data in questo allegato, il fondo e' bleu ed il bordo e le barre diagonali sono rosse. Descrizione dei segnali 1.a) Per indicare i luoghi dove la sosta e' vietata, verra' impiegato il segnale C,18 "SOSTA VIETATA"; per indicare i luoghi dove la fermata e la sosta sono vietate, verra' impiegato il segnale C,19 "DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA". b) Il segnale C,18 puo' essere sostituito da un segnale circolare a bordo rosso e barra diagonale rossa, recante in nero su fondo bianco o giallo la lettera o l'ideogramma che indica la sosta nello Stato interessato. c) Le scritte sul pannello integrativo posto sotto il segnale possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi: i) i giorni della settimana o del mese o le pre della giornata durante le quali si applica il divieto; ii) La durata oltre la quale il segnale C,18 vieta la sosta o la durata oltre la quale il segnale C,19 vieta la fermata o la sosta; iii) Le eccezioni riguardanti talune categorie di utenti della strada; d) la scritta concernente la durata oltre la quale la fermata o la sosta sono proibite puo', invece di essere riportata su un pannello integrativo, essere riportata nella parte inferiore del cerchio rosso del segnale. 2.a) Quando la sosta e' autorizzata talvolta da un lato della strada, talvolta dall'altro, saranno impiegati, invece del segnale C,18, i segnali C,20A e C,20b "SOSTA ALTERNATA". b) Il divieto di sosta si applica dal lato del segnale C,20a nei giorni dispari e, sul lato del segnale C,20b, nei giorni pari; l'ora del cambiamento di lato viene fissata dalla legislazione nazionale, senza essere necessariamente la mezzanotte. La legislazione nazionale puo' inoltre fissare una periodicita' non quotidiana dell'alternazione della sosta; le cifre I e II vengono allora sostituite sui segnali dai periodi di alternazione, per esempio 1-15 e 16-31 per una alternazione il 1 ed il 16 di ciascun mese. c) Il segnale C,18 puo' essere impiegato dagli Stati che non adottano i segnali C,19 C,20a e C,20b completati da iscrizioni aggiuntive, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 8 della Convenzione. 3.a) Salvo casi particolari, i segnali sono installati in modo che il disco sia perpendicolare all'asse della strada oppure poco inclinato rispetto al piano perpendicolare a detto asse. b) Tutti i divieti e le restrizioni di sosta si applicano soltanto al lato della strada sul quale sono posti i segnali. c) Salvo diverse indicazioni che potranno essere date: - sia mediante un pannello integrativo conforme al modello 2 dell'allegato 7 indicante la lunghezza sulla quale si applica il divieto; - sia in conformita' delle prescrizioni di cui al comma e) di seguito riportato; I divieti si applicano a partire dal punto del segnale sino al successivo sbocco di una strada. d) Sotto il segnale posto nel punto in cui inizia il divieto, puo' essere posto un pannello integrativo conforme al modello 3a o 4a indicato nell'allegato 7. Sotto i segnali che ripetono il divieto, puo' essere posto un pannello integrativo conforme al modello 3b o 4b indicato nell'allegato 7. Nel punto in cui termina il divieto, puo' essere posto un nuovo segnale di divieto completato da un pannello integrativo conforme al modello 3c o 4c indicato nell'allegato 7. I pannelli del modello 3 sono posti parallelamente all'asse della strada ed i pannelli del modello 4, perpendicolarmente a detto asse. Le distanze eventualmente indicate sui pannelli del modello 3 sono quelle alle quali si applica il divieto nel senso della freccia. e) Se il divieto cessa prima del successivo sbocco di una strada sara' posto il segnale con pannello integrativo di fine di divieto sopra descritto al comma d), Tuttavia, se il divieto si riferisce soltanto ad un breve tratto, potra' essere posto soltanto un segnale recante: - nel cerchio rosso, l'indicazione della lunghezza alla quale esso si applica, oppure - un pannello integrativo del modello 3. f) Nelle aree munite di parchimetri, la presenza di questi ultimi indica che la sosta e' a pagamento e che la sua durata e' limitata al tempo indicato dall'apparecchio. g) Nelle zone dove la durata della sosta e' limitata ma non e' a pagamento, la limitazione puo' invece di essere indicata dai segnali C,18 completati da pannelli integrativi, essere indicata da una banda di colore bleu posta, ad una altezza di circa due metri, sui supporti per l'illuminazione, sugli alberi che fiancheggiano la carreggiata, o mediante delle linee sul bordo della carreggiata. 4. Per indicare, nei centri abitati, l'inizio di una zona dove ogni sosta e' a tempo limitato, sia a pagamento o meno, potra' essere installato il segnale C,21 "SOSTA LIMITATA". Il fondo di questo segnale, nel quale e' riportato il segnale C,18 e' di colore chiaro. Il segnale C,18 puo' essere sostituito da un segnale E,23; in tal caso il fondo del segnale puo' essere di colore bleu. Sulla parte inferiore del pannello puo' essere aggiunto un disco di sosta o un parchimetro per indicare le modalita' di limitazione della sosta nella zona. Dove necessita, i giorni e le ore delle giornate nelle quali si applica la limitazione nonche' le modalita' della limitazione stessa possono essere indicate sul segnale stesso o su un pannello integrativo posto sotto il segnale C,21. Sezione B. - SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI UTILI PER LA SOSTA. 1. Segnale "Parcheggio" Il segnale E,23 "PARCHEGGIO" che puo' essere posto parallelamente all'asse della strada, indica i luoghi dove e' autorizzato il parcheggio (sosta) dei veicoli. Il pannello e' quadrato. Esso rechera' la lettera o l'ideogramma utilizzato negli Stati interessati per indicare "Parcheggio". Questo segnale sara' su fondo bleu. Su un pannello integrativo posto sotto il segnale o sul segnale stesso, dei simboli o delle scritte possono indicare la direzione dell'area del parcheggio o le categorie dei veicoli per le quali l'area e' adibita; iscrizioni analoghe possono egualmente limitare la durata del parcheggio autorizzato. 2. Segnale che indica l'uscita da una zona dove la sosta e' a tempo limitato Per indicare, nei centri abitati, l'uscita da una zona dove la sosta e' a durata limitata e le cui entrate sono munite del segnale C,21 contenente il segnale C,18, sara' impiegato il segnale E,24 costituito da un quadrato di colore chiaro sul quale s'inscrive, in grigio chiaro, il segnale C,18 e una banda diagonale nera o grigio scura o una serie di linee parallele nere o grigie formanti detta banda. Quando le entrate della zona sono munite del segnale C,21 contenenti il segnale E,23, le uscite possono essere segnalate da un pannello in cui figurano una banda diagonale nera o grigio scura o una serie di linee parallele nere o grigie che formano detta banda ed un disco di sosta su fondo chiaro.

Convenzione - Annesso 7

ANNESSO 7 PANNELLI INTEGRATIVI 1. Questi pannelli sono sia a fondo bianco o giallo con un sottile bordo nero, bleu scuro o rosso, la distanza o la lunghezza sono scritte in nero o in bleu scuro; sia a fondo nero o bleu scuro con un sottile bordo bianco, giallo o arancione, la distanza o la lunghezza sono in tal caso scritte in bianco o in giallo. 2.a) I pannelli integrativi "MODELLO 1" indicano la distanza tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso oppure della zona nella quale si applica la regolamentazione. b) I pannelli integrativi "MODELLO 2" indicano la lunghezza del tratto pericoloso e della zona nella quale si applica la prescrizione. c) I pannelli integrativi sono posti sotto i segnali. Tuttavia, per i segnali di pericolo del modello Ab, le indicazioni previste per i pannelli integrativi possono essere riportate sulla parte inferiore del segnale. 3. I pannelli integrativi del "MODELLO 3" e del "MODELLO 4" relativi ai divieti ed alle restrizioni di sosta sono rispettivamente i modelli 3a, 3b e 3c e 4a, 4b e 4c (vedere allegato 6, sezione A, paragrafo 3).

Convenzione - Allegato 8

ALLEGATO 8 SEGNALETICA ORIZZONTALE Capitolo I Generalita' 1. I segni sulla carreggiata dovranno essere in materiale antisdrucciolevole e non dovranno sporgere piu' di 6 mm. rispetto al livello della carreggiata. Quando per la marcatura vengono impiegati dei chiodi o dei dispositivi simili, essi non debbono sporgere piu' di 1,5 cm rispetto al livello della carreggiata o piu' di 2,5 cm. nel caso di chiodi rifrangenti; il loro impiego dovra' rispondere ai requisiti di sicurezza della circolazione. Capitolo II Segni sulla carreggiata A. Dimensioni 2. La larghezza delle strisce continue o discontinue dovra' essere di almeno 0,10 m (4 pollici). 3. La distanza tra due strisce affiancate (linea doppia) dovra' essere compresa tra 0,10 m (4 pollici) e 0,18 m (7 pollici). 4. Una striscia discontinua consiste in segmenti della stessa lunghezza separati da intervalli uniformi. Per stabilire la lunghezza dei segmenti e degli intervalli, si dovra' tenere in considerazione la velocita' dei veicoli sul tratto di strada o nelle zone in questione. 5. Fuori dei centi abitati, una striscia discontinua dovra' essere formata da segmenti di una lunghezza compresa tra 2 m (6 piedi e 6 pollici) e 10 m (32 piedi). La lunghezza dei segmenti della linea di avvicinamento menzionata al paragrafo 23 del presente allegato dovra' essere da 2 a 3 volte quella degli intervalli; 6. Nei centri abitati, la lunghezza e gli intervalli tra i segmenti dovranno essere inferiori a quelli impiegati fuori dai centri abitati. La lunghezza dei segmenti puo' essere ridotta a 1 m (3 piedi e 4 pollici). Comunque, su talune grandi arterie urbane a circolazione veloce, le caratteristiche della segnaletica orizzontale possono essere le stese di quelle usate fuori dei centri abitati. B. - Strisce di corsia 7. La demarcazione delle strisce di corsia puo' essere realizzata sia con linee discontinue, sia con linee continue, sia con altri segni appropriati. i) Fuori dai centri abitati 8. L'asse della carreggiata dovra' essere indicato mediante un segno longitudinale sulle strade a doppio senso di circolazione aventi due corsie. Detto segno e' normalmente una striscia discontinua. Soltanto in casi particolari dovranno essere impiegate, a questo scopo, delle strisce continue. 9. Sulle strade a tre corsie, le corsie stesse dovranno, in linea generale essere indicate mediante strisce discontinue nei tratti con visibilita' normale. In taluni casi particolari, per accrescere la sicurezza della circolazione, possono essere impiegate delle strisce continue, o delle strisce discontinue affiancate a strisce continue. 10. Sulle carreggiate aventi piu' di tre corsie, la linea che separa i sensi di circolazione dovra' essere rappresentata da una striscia continua o da due strisce eccetto il caso in cui il senso di circolazione sulle corsie centrali puo' essere invertito. Inoltre, le corsie, dovranno essere delimitate da strisce discontinue (Figure 1a e 1b). ii) Nei centri abitati 11. Nei centri abitati, le raccomandazioni di cui ai paragrafi da 8 a 10 del presente annesso sono applicabili alle strade a due sensi ed alle strade a senso unico aventi almeno due corsie. 12. Le corsie dovranno essere delimitate nei punti dove la larghezza della carreggiata e' ridotta a causa dei bordi dei marciapiedi, dei salvagenti od isole di traffico. 13. In prossimita' di intersezioni importanti (in particolare, nelle intersezioni a circolazione regolata) dove si ha a disposizione una larghezza sufficiente per due o piu' file di veicoli, le corsie dovranno essere delimitate conformemente alle figure 2 e 3. In questo caso, le strisce che delimitano le corsie possono essere completate con delle frecce (vedere paragrafo 39 del presente allegato) C. - SEGNALETICA PER SITUAZIONI PARTICOLARI i) Impiego di linee continue 14. Al fine di migliorare la sicurezza stradale, le strice di mezzeria discontinue (Figura 4) dovranno essere sostituite o completate in talune intersezioni mediante una striscia continua (Fig. 5 e 6). 15. Quando sia necessario proibire l'impiego della parte della carreggiata riservata alla circolazione in senso inverso nei luoghi dove la distanza di visibilita' e' ridotta (dossi, curve, ecc,) o nei tratti dove la carreggiata si restringe o presenta qualche altra particolarita', le restrizioni dovranno essere imposte, sui tratti dove la distanza di visibilita' e' inferiore ad un certo minimo M mediante una striscia continua posta conformemente alle figure da 7a a 16 (1). Nei paesi dove la progettazione degli autoveicoli lo giustifica, l'altezza oculare di 1 m. previste nelle figure da 7a a 10a puo' essere aumentata a 1,20 metri. 1. La definizione della distanza di visibilita' prevista dal presente paragrafo e' la distanza alla quale un oggetto posto sulla carreggiata ad 1 metro (3 piedi 4 pollici) sopra la superficie della carreggiata puo' essere visto da un osservatore posto sulla strada ed il cui occhio e' ugualmente situato ad 1 metro (3 piedi e 4 pollici) sopra la carreggiata. 16. Il valore da adottare per M varia con le caratteristiche della strada. Le figure 7a, 7b, 8a, 8b, 8c e 8d indicano, per strade Rispettivamente a due e tre corsie, il tracciato delle linee in un dosso dove la distanza di visibilita' e' ridotta. Queste figure corrispondono alla sezione longitudinale rappresentata in alto nella pagina dove sono riprodotte ad una distanza M determinata come indicato al seguente paragrafo 24: A (oppure D) e' il punto in cui la distanza di visibilita' diventa inferiore a M, mentre C (oppure B) e' il punto in cui la distanza di visibilita' diventa di nuovo superiore a M 2. 17. Quando le sezioni AB e CD si sovrappongono, cioe' quando la visibilita' nelle due direzioni e' superiore al valore M prima che sia raggiunta la sommita' del dosso, le striscie dovranno essere tracciate nella stessa disposizione, le strisce continue affiancate ad una striscia discontinua senza sovrapporsi. Cio' e' indicato nelle figure 9, 10a e 10b. 18. Le figure 11a e 11b indicano il tracciato delle strisce nella stessa ipotesi, sul tratto in curva di una strada a due corsie a distanza di visibilita' ridotta. 19. Sulle strade a tre corsie sono possibili due metodi. Essi sono indicati nelle figure 8a, 8b, 8c, e 8d (oppure, secondo i casi, 10a e 10b). La figura 8a oppure 8b (oppure, secondo i casi, 10a) dovra' essere impiegata per le strade sulle quali circola una quantita' preminente di veicoli a due ruote e le figure 8c e 8d (oppure, secondo i casi, 10b) quando la circolazione consiste essenzialmente in veicoli a quattro ruote. La figura 11c indica le strisce nella stessa ipotesi su un tratto in curva di una strada a tre corsie con distanza di visibilita' ridotta. (2) I segni sulla carreggiata indicati nelle figure 7a e 7b possono essere sostituiti nel tratto tra A e D da una sola striscia di mezzeria continua, senza striscia discontinua affiancata, e preceduta da una striscia di mezzeria discontinua che comporti almeno 3 segmenti. Tuttavia, detto tracciato semplificato deve essere utilizzato con precauzione e soltanto in casi eccezionali poiche' esso impedisce al conducente, su una certa distanza, di effettuare una manovra di sorpasso anche se vi e' una adeguata distanza di visibilita'. Conviene evitare, per quanto possibile, l'impiego dei due metodi sullo stesso itinerario o sullo stesso tipo di itinerario nella medesima regione, nel timore di creare una certa confusione. 20. Le figure 12, 13 e 14 mostrano i tracciati che indicano un restringimento della carreggiata. 21. Nelle figure 8a, 8b, 8c, 8d, 10a e 10b, l'inclinazione delle striscie oblique rispetto alla striscia di mezzeria non deve essere superiore a 1/20. 22. Nelle figure 13 e 14 da utilizzare per indicare una variazione della larghezza disponibile della carreggiata, cosi' come nelle fig- ure 15, 16 e 17 che indicano gli ostacoli i quali rendono necessaria una deviazione della(e) striscia(e) continua(e), l'inclinazione della striscia o delle striscie dovrebbe essere preferibilmente inferiore a 1/50 sulle strade a grande velocita' ed inferiore a 1/20 sulle strade in cui la velocita' non superi i 50 km/h (30 miglia). Inoltre, le strisce continue oblique dovrebbero essere precedute, per il senso di circolazione al quale si applicano, da una striscia continua parallela all'asse della carreggiata; la lunghezza di detta striscia continua deve corrispondere alla distanza percorsa in un secondo alla velocita' di marcia adottata. 23. Quando non e' necessario demarcare le corsie con striscie discon- tinue su di un tratto normale di strada, la striscia continua dovra' essere preceduta da una linea di avvicinamento, costituita da una striscia discontinua su una distanza di almeno 50 m, a seconda della velocita' abituale dei veicoli. Quando le corsie sono demarcate da strisce discontinue su un tratto normale di strada, la striscia continua dovra' ugualmente essere preceduta da una linea di avvicinamento di almeno 50 m, a seconda della velocita' abituale dei veicoli. Il segno puo' essere completato da una o piu' freccie che indichino ai conducenti la corsia da seguire. ii) Condizioni di impiego delle strisce continue 24. La scelta della distanza di visibilita' da adottare per la determinazione dei tratti in cui una striscia continua sia o no necessaria, come anche la scelta della lunghezza da dare a detta striscia, sono necessariamente il risultato di un compromesso. La tabella seguente riporta il valore raccomandato per M corrispondente a diverse velocita' di avvicinamento 3/: Velocita di avvicinamento Lista dei valori di M 100 km/h (60 miglia/h) ........ da 160m(400 piedi) a 320 m(960 piedi) 80 km/h (50 miglia/h) ........ da 130m(380 piedi) a 260 m(760 piedi) 65 km/h (40 miglia/h) ........ da 90m(270 piedi) a 180 m(540 piedi) 50 km/h (30 miglia/h) ........ da 60m(180 piedi) a 120 m(360 piedi) 3/ La velocita' di avvicinamento usata in questo calcolo e' la velocita' che non e' superata dall'85 dei veicoli oppure la velocita' di base se essa e' superiore. 25. Per le velocita' non menzionate nella precedente tabella il valore M corrispondente deve essere calcolato mediante interpolazione o estrapolazione. D. - Striscie di margine che indicano i limiti della carreggiata. 26. La marcatura delle strisce che indicano il limite della carreggiata sara' di preferenza costituita da striscie continue. Chiodi o paracarri o delineatori possono essere impiegati unitamente a dette strisce. E. - Segnalazione di ostacoli 27. Le figure 15, 16 e 17 indicano le segnalazioni che conviene impiegare sui bordi delle isole oppure su altri ostacoli situati sulla carreggiata. F. - Striscie di guida nelle svolte 28. In alcune intersezioni, e' consigliabile indicare ai conducenti come voltare a sinistra nei Paesi con circolazione a destra oppure come voltare a destra nei Paesi con circolazione a sinistra. CAPITOLO III STRISCIE TRASVERSALI A. Generalita' 29. Tenuto conto dell'angolo con il quale il conducente vede le strisce sulla carreggiata, i segni trasversali devono essere piu' larghi di quelli longitudinali. B. Striscia di arresto 30. La larghezza minima di una striscia di arresto deve essere di 0,20 m (8 pollici) e la larghezza massima di 0,60 m (24 pollici). La larghezza raccomandata e' di 0,30 m (12 pollici). 31. Quando essa e' usata congiuntamente ad un segnale di arresto, la linea di arresto dovra' essere posta in modo tale che un conducente che si fermi prima di questa striscia abbia la visuale piu' libera possibile della circolazione degli altri bracci dell'intersezione, tenuto conto delle esigenze della circolazione degli altri veicoli e dei pedoni. 32. Le striscie di arresto possono essere completate con striscie longitudinali (Figure 19 e 20), esse possono anche essere completate con la parola "STOP" scritta sulla carreggiata, di cui le figure 20 e 21 danno un esempio. La distanza tra il punto piu' alto delle lettere che compongono la parola "STOP" e la striscia di arresto dovra' essere compresa tra i 2 m (6 piedi e 7 pollici) e 25 m (82 piedi e 2 pollici). C. - Strisce che indicano il punto dove i conducenti devono dare la precedenza. 33. La larghezza minima di ciascuna striscia dovra' essere di 0,20 m (8 pollici) e la larghezza massima di 0,60 m (24 Pollici) e, se ci sono due striscie, la distanza tra le due dovrebbe essere di almeno 0,30 m (12 pollici). La linea puo' anche essere sostituita da triangoli disegnati sulla carreggiata i cui vertici siano rivolti verso il conducente a cui si riferisce l'obbligo di dare la precedenza. Questi triangoli devono avere una base di almeno 0,40 m (16 pollici) e al massimo di 0,60 m (24 pollici), ed un'altezza di almeno 0,50 m (20 pollici) ed al massimo di 0,70 m (28 pollici). 34. Il segno o i segni trasversali dovranno essere posti nelle stesse condizioni delle strisce di arresto descritte nel paragrafo 31 del presente allegato. 35. Il segno o i segni descritti nel paragrafo 34 possono essere integrati da un triangolo disegnato sulla carreggiata, di cui la figura 22 da' un esempio. La distanza tra la base di questo triangolo ed il segno trasversale dovra' essere compresa tra 2 m (6 piedi e 7 pollici) e 25 m (82 piedi e 2 pollici). Detto triangolo avra' una base di almeno 1 m (3 piedi e 4 pollici) ed un altezza uguale a tre volte la base. 36. Questo segno trasversale puo' essere completato con strisce longitudinali. D. - Passaggi pedonali 37. Lo spazio tra le strisce che contrassegnano i passaggi pedonali dovra' essere almeno uguale alla larghezza di dette strisce e non essere superiore al doppio della larghezza stessa; la larghezza totale di uno spazio e di una striscia deve essere compresa tra 1 m (3 piedi e 4 pollici) e 1,40 m (4 piedi e 2 pollici). La larghezza minima raccomandata per i passaggi pedonali e' di 2,50 m (8 piedi) sulle strade dove la velocita' e' limitata a 60 km/h e di 4 m (13 piedi) sulle strade dove detto limite e' piu' elevato o sulle quali non vi e' limitazione di velocita'. E. - Attraversamento di piste ciclabili 38. Gli attraversamenti di piste ciclabili dovranno essere indicati per mezzo di due strisce discontinue. Queste strisce discontinue saranno costituite di preferenza da quadrati di formato (0,40 0,60) x (0,40-0,60)m [(16-24) x (16-24) pollici]. La distanza tra questi quadrati dovra' variare da 0,40 a 0,60 m (16-24 pollici). La larghezza del passaggio non deve essere inferiore a 1,80 m (6 piedi). Chiodi ed inserti non sono raccomandati. Capitolo IV Altri segni A. Frecce 39. Sulle strade con un sufficiente numero di corsie da permettere una separazione dei veicoli all'approssimarsi di un incrocio, le corsie che devono essere utilizzate dalla circolazione possono essere indicate per mezzo di frecce poste sulla superficie della carreggiata (figure 2, 3 19 e 23). Frecce possono anche essere impiegate sulle strade a senso unico per confermare il senso di marcia. La lunghezza delle stesse non dovrebbe essere inferiore a 2 m (6 piedi e 7 pollici). Le frecce possono essere completate con iscrizioni sulla carreggiata. B. Strisce parallele oblique 40. Le figure 24 e 25 danno un esempio di zona in cui i veicoli non devono entrate. C. Iscrizioni 41. Sulla carreggiata possono essere impiegate iscrizioni al fine di regolare il traffico, di avvertire o di guidare gli utenti della strada. Le parole utilizzate dovrebbero essere di preferenza sia nomi di luoghi, numeri di strade o parole facilmente comprensibili sul pi- ano internazionale (per esempio "stop", "bus", "taxi".) 42. Le lettere dovranno essere allungate considerevolmente nella direzione della circolazione, in ragione dell'angolo sotto il quale sono viste dai conducenti (Figura 20). 43. Quando le velocita' di avvicinamento sono superiori a 50 km/h (30 m.p.h.) le lettere dovrebbero avere una lunghezza minima di 2,5 m (8 piedi). D. - Regolamentazione della fermata e della sosta 44. Le limitazioni per la fermata e la sosta possono essere disegnate con segni sul bordo o sul limite della carreggiata. I limiti di spazio per la sosta possono essere indicati sulla superficie della carreggiata mediante strisce appropriate. E. - Segni sulla carreggiata e sulle strutture relative alla strada i) Segni che indicano restrizioni alla sosta. 45. La figura 26 da' un esempio di linea a zig-zag. ii) Segnalazioni sugli ostacoli 46. La figura 27 da' un esempio di segnalazione su di un ostacolo. Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - Allegato 9

Allegato 9 Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

ACCORDO EUROPEO COMPLETANTE LA CONVENZIONE SULLA SEGNALETICA STRADALE APERTA ALLA FIRMA A VIENNA L'8 NOVEMBRE 1968 LA PARTI CONTRAENTI, PARTI ALLA CONVENZIONE SULLA SEGNALETICA STRADALE APERTA ALLA FIRMA A VIENNA L'8 NOVEMBRE 1968, AUSPICANDO stabilire una maggiore uniformita' per quando riguarda le norme relative ai segnali e simboli stradali ed alla segnaletica orizzontale, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo primo Le Parti contraenti, Parti alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, prenderanno adeguate misure affinche' il sistema di segnaletica stradale e di segnaletica orizzontale applicato sul loro territorio sia conforme con le disposizioni dell'annesso al presente Accordo.

Accordo - art. 2

Articolo 2 1. Il presente Accordo sara' aperto fino al 31 dicembre * 1972 alla firma degli Stati che sono firmatari della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, o che vi hanno aderito e che sono membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, oppure ammessi a partecipare alla Commissione a titolo consultivo in conformita' con il paragrafo 8 del mandato di tale Commissione. * In conformita' con la decisione presa dal Comitato dei Trasporti Interni nella sua trentunesima sessione, il periodo durante il quale l'Accordo sara' aperto alla firma e' stato prolungato fino al 31 dicembre 1972. 2. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, dopo che lo Stato avra' ratificato la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Il presente Accordo rimarra' aperto all'adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e che e' Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale.

Accordo - art. 3

Articolo 3 1. Ogni Stato potra', all'atto della firma o della ratifica del presente Accordo, oppure all'atto di aderirvi, oppure ad ogni momento successivo, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale, che l'Accordo diviene applicabile in tutti i territori oppure in uno qualsiasi tra loro di esso assicura le relazioni internazionali. L'Accordo diverra' applicabile nel territorio o nei territori designati nella notifica trenta giorni dopo la data alla quale il Segretario generale avra' ricevuto questa notifica o alla data di entrata in vigore dell'Accordo per lo Stato che invia la notifica, se tale data e' posteriore alla precedente. 2. Ogni Stato che avra' fatto una dichiarazione in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo potra' ad ogni data ulteriore per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale, dichiarare che l'Accordo cessera' di essere applicabile nel detto territorio un anno dopo la data del ricevimento di detta notifica da parte del Segretario Generale.

Accordo - art. 4

Articolo 4 1. Il presente Accordo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichera' il presente Accordo oppure vi aderira' dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, l'Accordo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito da parte di questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione. 3. Se la data di entrata in vigore risultante dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e' anteriore a quella risultante dall'applicazione dell'Articolo 39 della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, e' a quest'ultima data che il presente Accordo entrera' in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Alla sua entrata in vigore, il presente Accordo abroghera' e sostituira', nelle relazioni tra le Parti contraenti le disposizioni relative al Protocollo sulla segnaletica stradale contenute nell'Accordo europeo che completa la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnaletica stradale del 1949, firmato a Ginevra il 16 settembre 1950, l'Accordo relativo alla segnaletica dei cantieri firmato a Ginevra il 16 dicembre 1955 e l'Accordo europeo relativo alla segnaletica orizzontale firmato a Ginevra il 13 dicembre 1957.

Accordo - art. 6

Articolo 6 1. Dopo un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ogni Parte contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti all'Accordo. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto dei motivi, sara' inviato al Segretario Generale che lo comunichera' a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilita' di fargli Sapere nel termine di dodici mesi dopo la dara di tale comunicazione: a) se esse accettano l'emendamento, o b) se esse lo respingono, o c) se desiderano che sia convocata una conferenza per esaminarlo. Il segretario Generale trasmettera' egualmente il testo dell'emendamento proposto agli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo. 2. a) Ogni proposta di emendamento che sara' stata comunicata in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, sara' considerata come accettata se, nel termine sopraindicato di dodici mesi, meno di un terzo delle Parti contraenti informano il Segretario Generale sia che esse respingono l'emendamento, sia che desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti ogni accettazione o ogni rifiuto dell'emendamento proposto ed ogni domanda di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti e delle domande ricevute durante il termine specificato di dodici mesi e' inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti che l'emendamento entrera' in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel paragrafo 1 del presente articolo per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il termine specificato hanno respinto l'emendamento o hanno domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo. b) Ogni Parte contraente la quale durante detto termine di di dodici mesi, avra' respinto una proposta di emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potra' in ogni tempo dopo lo scadere di detto termine, notificare al Segretario Generale che accetta l'emendamento, ed il Segretario Generale comunichera' detta notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte contraente che avra' notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avra' ricevuto la notifica. 3. Se un emendamento proposto non e' stato accettato in conformita' con il paragrafo 2 del presente articolo e se, entro il termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della meta' del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l'emendamento proposto e se un terzo almeno del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di cinque, lo informano che esse lo accettano o che desiderano che una conferenza sia riunita per esaminarlo, il Segretario Generale convochera' una conferenza in vista di esaminare l'emendamento proposto o ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtu' del paragrafo 4 del presente articolo. 4. Se una conferenza e' convocata in conformita' con le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi invitera' tutte le Parti contraenti e gli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo. Egli richiedera' a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli al piu' tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano che siano esaminate da detta Conferenza oltre all'emendamento proposto, e comunichera' queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della Conferenza a tutti gli Stati invitati alla Conferenza. 5. a) Ogni emendamento al presente Accordo sara' ritenuto accettato se e' stato adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati alla Conferenza purche' tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti contraenti rappresentate alla Conferenza. Il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti l'adozione dell'emendamento e questo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, durante detto periodo, avranno notificato al Segretario generale che esse respingono l'emendamento. b) Ogni Parte contraente la quale abbia respinto un emendamento durante detto periodo di dodici mesi potra' in ogni tempo notificare al Segretario generale che essa l'accetta ed il Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte contraente che avra' notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica o alla fine di detto periodo di dodici mesi, se tale data e' posteriore alla precedente. 6. Se la proposta di emendamento non e' ritenuta accettabile in conformita' con il paragrafo 2 del presente articolo, e se non concorrono le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una Conferenza, la proposta di emendamento sara' considerata respinta. 7. Indipendentemente dalla procedura di emendamento prevista ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l'annesso al presente Accordo puo' essere modificato per mezzo di accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Se l'amministrazione di una Parte contraente ha dichiarato che la sua legislazione nazionale la obbliga a subordinare il suo accordo allo ottenimento di un'autorizzazione speciale a tal fine, o all'approvazione di un organo legislativo, il consenso dell'amministrazione competente della Parte contraente in questione alla modifica dell'Annesso sara' considerato come dato solo quando questa Amministrazione avra' dichiarato al Segretario generale che le autorizzazioni o le approvazioni richieste sono state ottenute. L'accordo tra le Amministrazioni competenti potra' prevedere che, durante un periodo transitorio, le antiche disposizioni dell'annesso rimangano in vigore, in tutto o in parte, contemporaneamente alle nuove disposizioni. Il Segretario generale fissera' la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. 8. Ciascun Stato, all'atto della firma o della ratifica del presente Accordo, o della sua adesione, notifichera' al Segretario generale il nome ed indirizzo della sua Amministrazione competente a dare l'accordo previsto al paragrafo 7 del presente articolo.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Ogni Parte contraente potra' denunciare il presente Accordo per mezzo di notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica. Ogni Parte contraente che cessera' di essere Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, cessera' alla stessa data di essere Parte al presente Accordo.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Il presente Accordo cessera' di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti e' inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi, nonche' al momento in cui cessera' di essere in vigore la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968.

Accordo - art. 9

Articolo 9 1. Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che le Parti alla controversia non abbiano potuto risolvere per via negoziale o in altra maniera, sara' sottoposta ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti alla controversia lo richiede e sara' di conseguenza deferita ad uno o piu' arbitri scelti di comune accordo dalle Parti alla controversia. Se, entro tre mesi a decorrere dalla data della richiesta di arbitrato, le Parti alla controversia non pervengono ad accordarsi per quanto riguarda la scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualunque di tali Parti potra' domandare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di designare un arbitro unico dinnanzi al quale la controversia sara' deferita per decisione. 2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo sara' obbligatoria per le Parti contraenti alla controversia.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Nessuna disposizione del presente Accordo sara' interpretata come divieto ad una Parte contraente di adottare misure compatibili con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritenga necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.

Accordo - art. 11

Articolo 11 1. Ogni Stato potra', al momento di firmare del presente Accordo o di depositare il proprio strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall'articolo 9 del presente Accordo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall'articolo 9 nei confronti di una qualunque delle Parti contraenti che avra' effettuato tale dichiarazione. 2. Le riserve al presente Accordo, diverse dalla riserva prevista al paragrafo 1 del presente Articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto, e, se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in detto strumento. 3. Ogni Stato al momento di depositare il proprio strumento di ratifica del presente Accordo o di adesione a quest'ultimo, notifichera' per iscritto al Segretario generale in che misura le riserve da esso eventualmente formulate alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 si applicano al presente Accordo. Si riterra' che le riserve che non sono state incluse nella notifica effettuata al momento del deposito dello strumento di ratifica del presente Accordo o di adesione a quest'ultimo non si applicano al presente Accordo. 4. Il Segretario Generale comunichera' le riserve e le notifiche effettuate in applicazione del presente articolo a tutti gli Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo. 5. Ogni Stato il avra' fatto una dichiarazione, una riserva o una notifica in virtu' del presente articolo potra' in ogni tempo ritirarla a mezzo di notifica diretta al Segretario generale. 6. Ogni riserva effettuata in conformita' con il paragrafo 2 o notificata conformemente con il paragrafo 3 del presente articolo: a) modifica, per la Parte contraente che ha fatto o notificato detta riserva le disposizioni dell'Accordo che sono oggetto della riserva nei limiti di quest'ultima; b) modifica queste disposizioni entro gli stessi limiti, per le altre Parti contraenti per quanto riguarda le loro relazioni con la Parte contraente che ha effettuato o notificato la riserva.

Accordo - art. 12

Articolo 12 Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 6 e 11 del presente Accordo, il Segretario generale notifichera' alle Parti contraenti ed agli altri Stati di cui all'articolo 2: a) le firme, ratifiche ed adesioni ai sensi dell'articolo 2; b) le notifiche e dichiarazioni ai sensi dell'articolo 3; c) le date di entrata in vigore del presente Accordo in virtu' dell'articolo 4; d) la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Accordo in conformita' con i paragrafi 2, 5 e 7 dell'articolo 6; e) le denuncie ai sensi dell'articolo 7; f) l'abrogazione del presente Accordo ai sensi dell'articolo 8.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Dopo il 31 dicembre(*) 1972, l'originale del presente Accordo sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo. * In conformita' con la decisione adottata dal Comitato dei trasporti interni nella sua trentunesima sessione, il periodo durante il quale l'Accordo sarebbe aperto alla firma e' stato prolungato fino al 31 dicembre 1972. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Ginevra il 1 maggio 1971 in un solo esemplare in lingua francese, inglese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.

Accordo - Annesso

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