LEGGE 5 luglio 1995, n. 308

Type Legge
Publication 1995-07-05
Ultimo aggiornamento 1995-07-27
State In force
Source Normattiva
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ANNESSO 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Annesso, il termine "Convenzione" indica la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968. 2. Il presente Annesso contiene unicamente complementi e modifiche apportate alle corrispondenti disposizioni della Convenzione. 3. Ad Articolo 1 della Convenzione (Definizioni) Alinea b) Tale alinea sara' redatto come segue: "Il termine "centro abitato" indica una area che comprende degli edifici e le cui vie di accesso e di uscita sono specificamente indicate come tali"; Alinea l) I veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non ecceda 400 kg (900 libbre) saranno assimilati ai motocicli. Alinea supplementare, da inserire alla fine di questo Articolo Tale alinea sara' redatto come segue: "Sono assimilate ai pedoni le persone che spingono o tirano una carrozzella per bambini, per malati o per infermi, od ogni altro veicolo di piccole dimensioni e senza motore, le persone che conducono a mano una bicicletta o un ciclomotore, nonche' gli infermi che si spostano su di una sedia a ruote, mossa da essi stessi o circolante a passo d'uomo". 4. Ad Articolo 3 della Convenzione (Obblighi delle Parti contraenti) Paragrafo 3 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Tutti i segnali, simboli, installazioni o segni orizzontali non conformi al sistema definito nella Convenzione e nel presente Accordo dovranno essere sostituiti entro dieci anni a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo. Durante questo periodo, ed al fine di abituare gli utenti della strada al sistema definito nella Convenzione e nel presente Accordo, i segnali, simboli ed iscrizioni precedenti potranno essere mantenuti accanto a quelli previsti dalla Convenzione e dal presente Accordo." 5. Ad Articolo 6 della Convenzione Paragrafo 4 Le disposizioni del presente paragrafo, che sono raccomandazioni nella Convenzione, saranno obbligatorie. 6. Ad Articolo 7 della Convenzione Paragrafo 1 Frase aggiuntiva da inserire alla fine di questo paragrafo Questa frase sara' redatta come segue: "Inoltre, per quanto riguarda i segnali di che trattasi, si raccomanda di non usare lungo lo stesso itinerario segnali illuminati o riflettorizzati insieme a segnali che non lo sono". 7. Ad Articolo 8 della Convenzione Paragrafo 3 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Durante il periodo di transizione di dieci anni indicato al punto 4 del presente Annesso, come pure dopo, in circostanze eccezionali, per facilitare la comprensione dei segnali, puo' essere aggiunta una iscrizione in un pannello rettangolare posto sotto i segnali oppure all'interno di un pannello rettangolare che inglobi il segnale; tale iscrizione puo' essere posta ugualmente sul segnale stesso sempre che la comprensione di quest'ultimo non venga ostacolata per i conducenti che non sono in grado di comprendere l'iscrizione". 8. Ad Articolo 9 della Convenzione Paragrafo 1 Ciascun Stato scegliera' il modello Aa come segnale di pericolo. 9. Ad Articolo 10 della Convenzione (Segnali di precedenza) Paragrafo 3 Ciascun Stato scegliera' il modello B,2a per il segnale "FERMARSI E DARE PRECEDENZA". Paragrafo 6 la presegnalazione del segnale B,1 avverra' a mezzo dello stesso segnale completato da un pannello integrativo del modello 1 indicato all'Annesso 7 della Convenzione. Il presegnalamento del segnale B,2a avverra' a mezzo del segnale B,1 completato da un pannello rettangolare recante il simbolo "STOP" ed una cifra indicante a quale distanza si trova il segnale B,2a. 10. Ad Articolo 18 della Convenzione (Segnali di localita') Paragrafo 2 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "I segnali E,9a ed E,9c, conformi ai modelli che figurano all'Annesso 9 della Convenzione, avvertono gli utenti della strada che il regine di circolazione proprio dei centri abitati situati sul territorio dello Stato e' in vigore a partire al segnale E,9a fino al segnale E,9c, salvo differenti regolamentazioni che siano indicate in talune strade o tratti di strade siti entro il centro abitato stesso. Tali segnali sono a fondo bianco o di color chiaro con iscrizioni di color nero o scuro e sono istallati alle entrate ed alle uscite dei centri abitati. Tuttavia, il segnale B4 dovra' sempre essere posto, se il diritto di precedenza termina all'inizio dell'attraversamento del centro abitato, sulle strade con diritto di precedenza segnalata col segnale B3." Paragrafo 3 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "I segnali di localita' utilizzati per scopi diversi da quelli previsti al paragrafo 2 di questo articolo devono avere aspetto diverso da quelli indicati in detto paragrafo; essi devono avere fondo scuro ed iscrizioni bianche o di color chiaro. 11. Ad Articolo 23 della Convenzione (Semafori veicolari) Paragrafo supplementare, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 3 di questo Articolo: Tale paragrafo sara' redatto come segue: a) le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'Articolo 6 della Convenzione, relativi ai segnali stradali, valgono anche per i segnali semaforici, eccetto quelli utilizzati ai passaggi a livello. b) I segnali semaforici presso le intersezioni stradali saranno installati prima, entro e al disopra di queste e possono essere ripetuti al di la' della intersezione. c) Inoltre si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che i segnali semaforici: i) siano installati in modo da non intralciare il movimento dei veicoli sulla carreggiata, e per quelli posti su banchine o marciapiedi, in modo da intralciare il movimento dei pedoni il meno possibile; ii) siano agevolmente visibili da lontano e facilmente comprensibili quando ci si avvicina; iii) siano unificati sull'intero territorio di ciascuna Parte contraente, tenuto conto delle varie categorie di strade. Paragrafo 9 Detto paragrafo sara' redatto come segue: "Quando la luce verde di un sistema tricolore presenta una o piu' freccie verdi su fondo circolare nero, l'accensione di detta o di dette freccie indica che i veicoli possono prendere soltanto la direzione o le direzioni cosi' indicate. Le frecce che autorizzano a procedere diritto avranno la punta rivolta verso l'alto". Paragrafo 10 L'inizio di detto paragrafo sara' redatto come segue: "Quando un segnale del sistema tricolore comporta una o piu' luci verdi supplementari sotto forma di una o piu' frecce verdi su fondo circolare nero, l'accensione ..." Paragrafo addizionale da inserire immediatamente dopo il paragrafo 10 di questo articolo: Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Quando la luce rossa o la luce gialla mostrano il contorno di una o piu' frecce, l'indicazione data da queste luci e' limitata alla direzione o alle direzioni mostrate dalla freccia o dalle freccie". Paragrafo supplementare, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 11 di questo Articolo: Tale paragrafo sara' redatto come segue: "In casi speciali, quando non e' necessario utilizzare segnali luminosi permanenti puo' essere utilizzato un segnale composto di una luce rossa fissa preceduta da una luce galla fissa; quest'ultima puo' essere preceduta da una luce gialla lampeggiante;" 12. Ad Articolo 24 della Convenzione (Semafori pedonali) Paragrafo 1, alinea a)ii) Questa disposizione non sara' applicata. Paragrafo 2 Questo paragrafo sara' redatto come segue: "I segnali luminosi destinati ai pedoni saranno del sistema bicolore che comportano due luci, rispettivamente rossa e verde. Non saranno mai accese contemporaneamente due luci." Paragrafo 3 Questo paragrafo sara' redatto come segue: "Le luci saranno disposte verticalmente, la luce rossa sempre in alto e la luce verde sempre in basso. La luce rossa avra' la forma di un pedone immobile oppure di pedoni immobili, e la luce verde la forma di un pedone che cammina oppure di pedoni che camminano." 13. Ad Articolo 31 della Convenzione (Segnaletica dei cantieri) Paragrafo 2 Le barriere non saranno contrassegnate con striscie alternate nere e bianche oppure nere e gialle. 14. Ad Articolo 32 della Convenzione (Segnalazioni luminose o rifrangenti) Questo Articolo sara' redatto come segue: "1. Si raccomanda di segnalare la presenza sulla carreggiata di dispositivi del traffico o di isole per mezzo di luci o di dispositivi rifrangenti bianchi o gialli. 2. Quando i bordi della carreggiata sono evidenziati per mezzo di luci o di dispositivi rifrangenti, questi saranno: a) sia tutti bianchi o giallo chiaro; b) sia bianchi o giallo chiaro sul bordo della carreggiata opposta al senso della circolazione, e rossi o giallo scuro sul bordo della carreggiata corrispondente al senso di circolazione. 3. Ogni Stato Parte contraente al presente Accordo adottera' in tutto il territorio lo stesso colore e lo stesso sistema di colori per le luci o dispositivi rifrangenti di cui al presente Articolo. 15. Ad Articolo 33 della Convenzione Paragrafo 1, alinea a) Tale alinea sara' redatto come segue: "Se una segnalazione e' istallata in corrispondenza di un passaggio a livello per avvertire l'approssimarsi dei treni oppure la imminente chiusura delle barriere o delle semibarriere, essa sara' costituita da una luce rossa lampeggiante o da luci rosse che lampeggiano alternativamente, come previsto al paragrafo 1b) dell'Articolo 23 della Convenzione. Ai passaggi a livello senza barriere ne' semi-barriere, la segnaletica sara' costituita di preferenza da due luci rosse lampeggianti alternativamente. Tuttavia: i) Le luci rosse lampeggianti possono essere completate o sostituite da un segnale luminoso del sistema tricolore rosso-giallo- verde, descritto al paragrafo 2 dell'Articolo 23 della Convenzione, oppure da un segnale analogo nel quale manchi la luce verde, qualora altri segnali luminosi tricolori si trovino sulla strada poco prima del passaggio a livello oppure se il passaggio a livello e' munito di barriere. Le luci rosse lampeggianti nei passaggi a livello muniti di semibarriere non potranno essere sostituite nella maniera indicata nella frase precedente; esse potranno tuttavia essere cosi' completate a condizione che altri segnali tricolori si trovino sulla strada poco prima del passaggio a livello. ii) Sulle strade di campagna dove la circolazione e' molto ridotta e sui sentieri pedonali, puo' essere impiegato soltanto un segnale acustico". Paragrafo 2 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "I segnali luminosi saranno installati sul bordo della carreggiata corrispondente al senso di marcia; quando le circostanze lo esigano, per esempio date le condizioni di visibilita' dei segnali o l'intensita' del traffico, i segnali saranno ripetuti dall'altro lato della strada. Tuttavia, se le condizioni locali lo fanno ritenere opportuno, le luci potranno essere ripetute al di sopra della carreggiata, oppure sopra idonee isole di traffico". 16. Ad Articolo 35 della Convenzione Paragrafo 1 LE barriere e le semi-barriere dei passaggi a livello non saranno contrassegnate con strisce alternate di colore nero e bianco, oppure nero e giallo. 17. Ad Allegato 1 - Sezione B - della convenzione Paragrafo 2 (Discesa pericolosa) Questo paragrafo sara' redatto come segue: "Per indicare l'approssimarsi di una discesa a forte pendenza sara' impiegato il simbolo A,2a. La parte sinistra del simbolo A,2a occupa l'angolo sinistro del segnale e la sua base abbraccia tutta la larghezza disponibile, la cifra indica la pendenza in percentuale. Paragrafo 3 (Salita ripida) Questo paragrafo sara' redatto come segue: "Per segnalare l'approssimarsi di una salita ripida, sara' impiegato il simbolo A,3a. La parte destra del simbolo A,3a occupa l'angolo destro del segnale e la sua base abbraccia tutta la larghezza disponibile, la cifra indica la pendenza in percentuale." Paragrafo 11 (Attraversamento pedonale) Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Per presegnalare un passaggio pedonale, sara' impiegato il simbolo A,11a. Il simbolo puo' essere invertito". 18. Ad Articolo 2 - Sezione A - della Convenzione Paragrafo 1 (Segnale "DARE PRECEDENZA") Il segnale B,1 non riporta alcun simbolo o iscrizione. Paragrafo 2 (Segnale "FERMARSI E DARE PRECEDENZA" Questo paragrafo sara' redatto come segue: "Il segnale "FERMARSI E DARE PRECEDENZA" e' il segnale B,2 modello B,2a. Il segnale B,2 modello B,2a e' ottagonale su fondo rosso con una stretta bordura bianca o giallo chiaro e porta il simbolo "STOP" in bianco o giallo chiaro; l'altezza del simbolo e' almeno uguale al terzo dell'altezza del pannello. L'altezza del segnale B,2a formato normale e' di circa 0,90 m (3 Piedi); quella dei segnali a formato ridotto non deve essere inferiore a 0,60 m (2 piedi)". 19. Ad Allegato 2 - Sezione B - della Convenzione Paragrafo 2 (Simboli), alinea a) i) La presente disposizione e' redatta come segue: "Intersezione nella quale la precedenza e' quella stabilita dalla regola generale di precedenza in vigore nel paese. Sara' utilizzato il simbolo A,21a". Paragrafo 2 (simboli) alinea a) iii) La presente disposizione e' redatta come segue: "Intersezione con una strada agli utenti della quale si deve dare la precedenza. I segnali B,1 o B,2 a saranno utilizzati in conformita' con le disposizioni del punto 9 del presente Annesso." Paragrafo 2 (Simboli) alinea b) Il presente alinea e' redatto come segue: "Nel caso in cui la circolazione all'intersezione e' regolata da semafori, potra' essere posto in sostituzione o in aggiunta ai segnali descritti nella presente Sezione un segnale Aa recante il simbolo A,16 descritto alla Sezione B dell'Annesso 1 della Convenzione". 20. Ad Allegato 3 - Sezione A - della Convenzione Alinea preliminare, prima frase Tale frase e' redatta come segue: "Il segnale da installare e' il segnale Aa descritto alla Sezione A dell'Allegato 1 della Convenzione". Alinea b Questo alinea e' redatto come segue: "Per segnalare gli altri passaggi a livello, sara' utilizzato il simbolo A,27a". 21. Ad Allegato 3 - Sezione B - della Convenzione Non sara' utilizzato il modello B,7c del segnale B,7. I modelli B,7a e B,7b potranno comprendere bande rosse a condizione che l'aspetto generale e l'efficacia dei segnali non ne risentano. 22. Ad Allegato 4 - Sezione A - della Convenzione Paragrafo 2 (Descrizione dei segnali) alinea a) (Divieto e limite di accesso) i) Il modello C,1b del segnale C,1 non sara' impiegato. Paragrafo 2 - (Descrizione dei segnali), alinea a) (Divieto e limite di accesso), iii) Potranno essere impiegati i due segnali integrativi riprodotti all'appendice del presente Annesso e aventi il seguente significato: Segnale integrativo n 1 "DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI CHE TRASPORTO PIU' DI UNA CERTA QUANTITA' DI PRODOTTI ESPLOSIVI O FACILMENTE INFIAMMABILI" Segnale integrativo n 2 "DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO PIU' DI UNA CERTA QUANTITA' DI PRODOTTI DI NATURA TALE DA INQUINARE LE ACQUE". La nota che compare alla fine di questa disposizione e' redatta come segue: "I segnali C,3a fino a C,3k, come pure i segnali integrativi n 1 e n 2 menzionati al presente punto non hanno la barra obliqua rossa". Paragrafo 2 (Descrizione dei segnali), alinea d) (Divieto di sorpasso); I modelli C,13ab e C,13bb dei segnali C,13a e C,13b non saranno utilizzati. 23. Ad Allegato 4 - Sezione B - della Convenzione Paragrafo 1 (Caratteristiche generali dei segnali e dei simboli) alinea b) Tale alinea e' redatto come segue: "Tranne disposizione contraria, i segnali sono a fondo bleu ed i simboli sono bianchi o di colore chiaro". Paragrafo 2 (Descrizione dei segnali), alinea a) (Direzione obbligatoria) Il segnale D,1b non sara' utilizzato; Paragrafo 2 (Descrizione dei segnali), alinea c) (Intersezione a senso rotatorio obbligatorio). Tale alinea e' redatto come segue: "Il segnale D,3 "ROTATORIA" non ha altro significato che quello di indicare la direzione del movimento rotatorio che i veicoli hanno l'obbligo di seguire". Nel caso in cui la circolazione si svolga a sinistra, la direzione delle frecce sara' invertita". 24. Ad Allegato 5 della Convenzione Caratteristiche generali dei segnali e dei simboli delle Sezioni da A ad F Paragrafo supplementare da inserire immediatamente prima della Sezione A di tale Allegato Tale paragrafo e' redatto come segue: "Sui preavvisi di bivio e quelli di direzione relativi all'avvio alle autostrade ed alle strade riservate ai veicoli a motore potranno figurare riprodotti su scala ridotta, i simboli dei segnali E,15 ed E,17." 25. Ad Allegato 5 - Sezione A della Convenzione Paragrafo 2 (Casi particolari) alinea a) La barra rossa dei segnali E,2a ed E,2b sara' circondata da un filetto bianco. 26. Ad Allegato 5 - Sezione B della Convenzione Paragrafo 1 Il segnale E,5c non sara' utilizzato. Paragrafo 2 Il segnale E,6c non sara' utilizzato. 27. Ad Allegato 5 - Sezione C della Convenzione Paragrafo addizionale, da inserire alla fine di detta sezione. Tale paragrafo e' redatto come segue: "I segnali E,9a ed E,9c che mostrano iscrizioni di colore scuro su fondo bianco o di colore chiaro saranno impiegati conformemente alle disposizioni del punto 10 del presente Allegato". 28. Ad Allegato 5 - Sezione E della Convenzione Non sara' utilizzato il segnale E,11b. 29. Ad Allegato 5 - Sezione F della Convenzione Paragrafo 2 (Segnale "STRADA A SENSO UNICO") alinea b) La freccia del segnale E,13b potra' contenere iscrizioni solo se l'efficacia del segnale non ne venga diminuita. Paragrafo 3 (Segnale "STRADA SENZA USCITA") La barra rossa del segnale E,14 sara' circondata da un filetto bianco; Paragrafo 4 (Segnali che indicano l'ingresso o l'uscita di un'autostrada). Alinea supplementare da inserire immediatamente dopo il primo alinea di questo paragrafo Tale alinea e' redatto come segue: "Il segnale E,15 potra' essere utilizzato e ripetuto per indicare la vicinanza dell'inizio di un'autostrada. In ogni segnale sara' indicato, o nella parte inferiore o in un pannello aggiuntivo del modello 1 indicato all'Allegato 7 della Convenzione, la distanza tra il segnale e l'effettivo principio dell'autostrada." Paragrafo 5 (Segnali che indicano l'entrata o l'uscita di una strada dove le norme di circolazione sono le stesse di quelle di un'autostrada). Alinea supplementare da inserire immediatamente dopo il primo alinea di tale paragrafo. Tale alinea e' redatto come segue: "Il segnale E,17 potra' essere impiegato e ripetuto per segnalare l'approssimarsi di una strada dove si applicano le stesse regole di circolazione di quelle di un'autostrada; ogni segnale riportera', o nella parte inferiore o in un pannello integrativo del modello 1 indicato all'Annesso 7 della Convenzione, la distanza tra il segnale e l'effettivo principio dell'autostrada." 30. Ad Allegato 5 - Sezione G - della Convenzione. Paragrafo 2 (Descrizione dei simboli) alinea a) Non saranno impiegati i simboli F,1b e F,1c. 31. Ad Allegato 6 - Sezione A della Convenzione Descrizione dei segnali Paragrafo 1, alinea b) Questa norma non sara' applicata. Paragrafo 2, alinea c) Questa norma non sara' applicata. Paragrafo 3, alinea e) Se il divieto si riferisce soltanto ad un breve tratto, non sara' utilizzata la facolta' di porre soltanto un segnale recante in un cerchio rosso l'indicazione del tratto al quale il divieto si applica. 32. Ad Allegato 6 - Sezione B della Convenzione Paragrafo 1 (Segnale "PARCHEGGIO") In pannello quadrato menzionato al primo alinea di questo paragrafo rechera' la lettera "P". Paragrafo 2 (Segnale che indica l'uscita da una zona dove la sosta e' limitata nel tempo). Testo supplementare, da inserire alla fine di questo paragrafo Tale testo e' redatto come segue: "In luogo del disco di sosta, puo' farsi uso, in grigio chiaro, degli stessi simboli usati sui segnali impiegati per indicare l'inizio zona. Il segnale di uscita dalla zona dove la sosta e' regolata nel tempo puo' essere posto sul retro del segnale di inizio zona; destinato alla circolazione proveniente in senso inverso". 33. Ad Allegato 7 della Convenzione (Pannelli integrativi) Paragrafo integrativo, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 1 Tale paragrafo e' redatto come segue: "Il fondo dei pannelli integrativi deve preferibilmente corrispondere al fondo dei singoli gruppi di segnali insieme ai quali sono utilizzati." Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO SULLA SEGNALETICA SUL PIANO STRADALE, AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO EUROPEO COMPLETANTE LA CONVENZIONE SULLA SEGNALETICA STRADALE APERTA ALLA FIRMA A VIENNA L'8 NOVEMBRE 1968 LE PARTI CONTRAENTI, PARTI ALLA CONVENZIONE SULLA SEGNALETICA STRADALE APERTA ALLA FIRMA A VIENNA L'8 NOVEMBRE 1968, ED ALL'ACCORDO EUROPEO COMPLETANTE DETTA CONVENZIONE APERTO ALLA FIRMA A GINEVRA IL 1 MAGGIO 1971, IN VISTA di stabilire una maggiore uniformita' in Europa delle norme concernenti la segnaletica sul piano stradale, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo primo Le Parti contraenti, Parti alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 Novembre 1968 ed all'Accordo europeo completante tale Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971, adotteranno misure adeguate affinche' il sistema di segnaletica sul piano stradale applicato nel loro territorio, sia conforme con le disposizioni dell'annesso al presente Protocollo.

Protocollo - art. 2

Articolo 2 1. Il presente Protocollo sara' aperto fino al 1 marzo 1974 alla firma degli Stati che sono firmatari della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 e dell'Accordo europeo che completa questa Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971, o che vi hanno aderito, che sono membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, oppure ammessi a partecipare alla Commissione a titolo consultivo in conformita' con il paragrafo 8 del mandato di questa Commissione. 2. Il presente Protocollo sara' soggetto a ratifica dopo che lo Stato interessato avra' ratificato la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, nonche' l'Accordo europeo completante detta Convenzione, aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971 o vi avra' aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Il presente Protocollo rimarra' aperto all'adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e che e' Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, nonche' all'Accordo europeo che completa tale Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Protocollo - art. 3

Articolo 3 1. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' il presente Protocollo oppure vi aderira', oppure ad ogni momento successivo, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale che il Protocollo diviene applicabile a tutti i territori oppure ad uno qualsiasi tra loro di cui esso stesso assicura le relazioni internazionali. Il Protocollo diverra' applicabile nel territorio o nei territori designati nella notifica trenta giorni dopo la data alla quale il Segretario generale avra' ricevuto questa notifica o alla data di entrata in vigore del Protocollo per lo Stato che invia la notifica, se tale data e' posteriore alla precedente. 2. Ogni Stato che avra' fatto una dichiarazione in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, potra' ad ogni data ulteriore per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale dichiarare che il Protocollo cessera' di essere applicabile nel detto territorio un anno dopo la data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario Generale.

Protocollo - art. 4

Articolo 4 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascun Stato che ratifichi il presente Protocollo oppure vi aderisca dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione. 3. Se la data di entrata in vigore risultante dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e' precedente a quella risultante dall'applicazione dell'Articolo 39 della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, e' a quest'ultima data che il presente Protocollo entrera' in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Protocollo - art. 5

Articolo 5 All'atto della sua entrata in vigore, il presente Protocollo abroghera' e sostituira', nelle relazioni tra le Parti contraenti, le disposizioni relative al Protocollo relativo alla segnaletica stradale contenute nell'Accordo europeo completante la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnaletica stradale del 1949, firmato a Ginevra il 16 settembre 1950, l'Accordo relativo alla segnaletica dei cantieri, firmato a Ginevra il 16 dicembre 1955, e l'Accordo europeo sulla segnaletica sul piano stradale, firmato a Ginevra il 13 dicembre 1957.

Protocollo - art. 6

Articolo 6 1. Dopo un periodo di dodici mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Parte contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti al Protocollo. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnata da un esposto dei motivi, sara' indirizzato al Segretario Generale che lo comunichera' a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilita' di fargli sapere, entro dodici mesi dopo la data di questa comunicazione: a) se esse accettano l'emendamento, oppure b) se esse lo respingono, oppure c) se esse desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il segretario Generale trasmettera' altresi' il testo dell'emendamento proposto agli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Protocollo. 2. a) Ogni proposta di emendamento che sara' stata comunicata in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, sara' reputata come accettata se, entro il termine summenzionato di dodici mesi, meno di un terzo delle Parti contraenti informa il Segretario generale sia che esse respingono l'emendamento, sia che desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il Segretario Generale notifichera' a tutte le Parti contraenti ogni accettazione o ogni rifiuto dell'emendamento proposto ed ogni domanda di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti e delle domande ricevute durante il summenzionato termine di dodici mesi e' inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti che l'emendamento entrera' in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel paragrafo 1 del presente articolo per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il periodo specificato, hanno respinto l'emendamento o hanno domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo. b) Ogni Parte contraente la quale, durante detto periodo di dodici mesi, abbia respinto una proposta di emendamento o domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potra' in ogni tempo dopo la scadenza di detto termine, notificare al Segretario generale che accetta l'emendamento, ed il Segretario Generale comunichera' detta notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte contraente che avra' notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data alla quale il Segretario Generale avra' ricevuto la notifica. 3. Se un emendamento proposto non e' stato accettato in conformita' con il paragrafo 2 del presente articolo e se, entro il periodo di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della meta' del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l'emendamento proposto e se un terzo almeno del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di cinque, lo informano che esse lo accettano o che desiderano che una conferenza sia riunita per esaminarlo, il Segretario generale convochera' una conferenza in vista di esaminare l'emendamento proposto o ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtu' del paragrafo 4 del presente articolo. 4. Se una conferenza e' convocata in conformita' con le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario Generale vi invitera' tutte le Parti contraenti e gli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Protocollo. Esso domandera' a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli, almeno sei mesi prima della sua data di apertura, tutte le proposte che auspica vedere esaminate anche da detta Conferenza, oltre all'emendamento proposto, e comunichera' queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della Conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza. 5. a) Si riterra' che ogni emendamento al presente Protocollo e' accettato, se e' stato adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati alla Conferenza, alla condizione di tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti contraenti rappresentate alla Conferenza. Il Segretario Generale notifichera' a tutte le Parti contraenti l'adozione dell'emendamento e quest'ultimo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data di questa notifica per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante detto periodo, avranno notificato al Segretario Generale che esse respingono l'emendamento. b) Ogni Parte contraente la quale abbia respinto un emendamento durante detto periodo di dodici mesi potra', in ogni tempo, notificare al Segretario generale che esso l'accetta ed il Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte contraente che avra' notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avra' ricevuto la notifica o alla fine di detto termine di dodici mesi, se tale data e' posteriore alla precedente. 6. Se la proposta di emendamento non e' reputata come accettata in conformita' con il paragrafo 2 del presente articolo, e se le condizioni stabilite al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza non sono soddisfatte, si riterra' che tale proposta di emendamento e' respinta. 7. Indipendentemente da procedura di emendamento prevista ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l'annesso al presente Accordo puo' essere modificato per mezzo di accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Se l'amministrazione di una Parte contraente ha dichiarato che la sua legislazione nazionale la obbliga a subordinare il suo accordo all'ottenimento di un'autorizzazione speciale a tal fine, o all'approvazione di un organo legislativo, il consenso dell'amministrazione competente della Parte contraente in causa alla modifica dell'annesso sara' considerato come dato solo quando tale amministrazione avra' dichiarato al Segretario generale che le autorizzazioni o le approvazioni richieste sono state ottenute. L'accordo tra le amministrazioni competenti potra' prevedere che, durante un periodo transitorio, le antiche disposizioni dell'annesso rimangano in vigore, in tutto o in parte, contemporaneamente a quelle nuove. Il Segretario Generale fissera' la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. 8. Ciascun Stato, all'atto della firma o della ratifica del presente Accordo, o della sua adesione, notifichera' al Segretario Generale il nome ed indirizzo della sua amministrazione competente a dare l'accordo previsto al paragrafo 7 del presente articolo.

Protocollo - art. 7

Articolo 7 Ogni Parte contraente potra' denunciare il presente Accordo per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica. Ogni Parte contraente, che cessera' di essere Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, nonche' all'Accordo europeo completante detta Convenzione, aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971, cessera' alla stessa data di essere Parte al presente Protocollo.

Protocollo - art. 8

Articolo 8 Il presente Protocollo cessera' di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti e' inferiore a cinque per un periodo qualsiasi di dodici mesi consecutivi, nonche' al momento in cui cessera' di essere in vigore la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, nonche' all'Accordo europeo completante detta Convenzione, aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971.

Protocollo - art. 9

Articolo 9 1. Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, che le Parti alla controversia non avessero potuto regolare per via negoziale o in altra maniera, sara' sottoposta ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti alla controversia lo richiede e sara' di conseguenza deferita ad uno o piu' arbitri scelti di comune accordo tra le Parti alla controversia. Se, entro tre mesi a decorrere dalla domanda di arbitrato, le Parti alla controversia non pervengono ad accordarsi sulla scelta di un arbitro o di arbitri, una qualunque di queste Parti potra' domandare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di designare un arbitro unico dinnanzi al quale la controversia sara' deferita per la decisione. 2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo, sara' obbligatoria per le Parti contraenti alla controversia.

Protocollo - art. 10

Articolo 10 Nessuna disposizione del presente Protocollo sara' interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di adottare misure compatibili con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritiene necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.

Protocollo - art. 11

Articolo 11 1. Ogni Stato potra', al momento di firmare il presente Protocollo o di depositare il suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall'articolo 9 del presente Accordo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall'articolo 9 nei confronti di una qualunque delle Parti contraenti che avra' effettuato una tale dichiarazione. 2. Le riserve al presente Protocollo, diverse dalla riserva prevista al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto e, se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in detto strumento. 3. Ogni Stato, all'atto di depositare il suo strumento di ratifica del presente Protocollo o di adesione a quest'ultimo, notifichera' per iscritto al Segretario Generale in che misura le riserve da esso eventualmente formulate alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 o all'Accordo europeo completante tale Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971 si applicano al presente Protocollo. Si riterra' che le riserve che non siano state oggetto della notifica effettuata al momento del deposito dello strumento di ratifica del presente Protocollo o di adesione a quest'ultimo, non si applicano al presente Protocollo. 4. Il Segretario Generale comunichera' le riserve e le notifiche effettuate in applicazione del presente articolo a tutti gli Stati di cui all'articolo 2 del presente Protocollo. 5. Ogni Stato che abbia effettuato una dichiarazione, una riserva o una notifica in virtu' del presente articolo potra', in ogni tempo, ritirarla per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale. 6. Ogni riserva effettuata in conformita' con il paragrafo 2 o notificata in conformita' con il paragrafo 3 del presente articolo: a) modifica, per la Parte contraente che ha effettuato o notificato tale riserva, le disposizioni del Protocollo che sono oggetto della riserva, nei limiti di quest'ultima; b) modifica tali disposizioni entro i medesimi limiti per le altre Parti contraenti per quanto riguarda le loro relazioni con la Parte contraente che ha effettuato o notificato la riserva.

Protocollo - art. 12

Articolo 12 Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 6 e 11 del presente Protocollo, il Segretario generale notifichera' alle Parti contraenti ed agli altri Stati di cui all'articolo 2: a) le firme, ratifiche ed adesioni, ai sensi dell'articolo 2; b) le notifiche e dichiarazioni ai sensi dell'articolo 3; c) le date di entrata in vigore del presente Protocollo in virtu' dell'articolo 4; d) la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Protocollo in conformita' con i paragrafi 2, 5 e 7 dell'articolo 6; e) le denuncie ai sensi dell'articolo 7; f) l'abrogazione del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 8.

Protocollo - art. 13

Articolo 13 Dopo il 1 marzo 1974, l'originale del presente Protocollo sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui allo articolo 2 del presente Protocollo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Ginevra, il 1 marzo 1973, in un solo esemplare, in lingua francese, inglese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.

Protocollo - Annesso

ANNESSO 1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente annesso, il termine "Convenzione" indica la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968. 2. Il presente annesso contiene unicamente integrazioni e modifiche apportate alle corrispondenti disposizioni della Convenzione. 3. Articolo 26 della Convenzione Paragrafo 2 Alinea addizionale, da inserire immediatamente dopo l'alinea b) di questo paragrafo Tale alinea sara' redatto come segue: "Potranno essere impiegate strisce discontinue doppie per delimitare una o piu' corsie sulle quali il senso della circolazione puo' essere intervertito in conformita' con il paragrafo 11 dell'Articolo 23 della Convenzione". Paragrafo 4 Parte di frase addizionale da inserire alla fine di questo paragrafo Questa parte di frase e' redatta come segue: "... o che indicano un divieto o delle restrizioni relative alla fermata o alla sosta". 4. Articolo 27 della Convenzione Paragrafo 1 Non saranno impiegate due strisce continue adiacenti per indicare la striscia di arresto. Paragrafo 3 Non saranno utilizzate due strisce discontinue affiancate per indicare la striscia che i veicoli non devono normalmente oltrepassare quando devono dare la precedenza in virtu' di un segnale B,1 "DARE LA PRECEDENZA". Paragrafo 5 Tale paragrafo e' redatto come segue: "Per segnalare i passaggi previsti per l'attraversamento della carreggiata da parte dei ciclisti, saranno impiegate striscie discon- tinue formate da quadrati o da parallelogrammi". 5. Ad articolo 28 della Convenzione Paragrafi supplementari da inserire immediatamente dopo il paragrafo 3 di questo articolo: Tali paragrafi sono redatti come segue: "Una striscia continua sul cordone del marciapiede o sul bordo della carreggiata significa che, su tutta la lunghezza di detta striscia e sul lato della carreggiata dove e' apposta, la fermata e la sosta sono vietate o sono oggetto di limitazioni specificate con altri mezzi. Una striscia discontinua sul cordone del marciapiede o sul bordo della carreggiata significa che, su tutta la lunghezza di questa striscia e sul lato della carreggiata dove e' apposta, la sosta e' vietata o e' oggetto di limitazione specificate con altri mezzi. La marcatura di una corsia con una striscia continua o discontinua accompagnata da segnali o da scritte sulla carreggiata indicanti alcune categorie di veicoli come autobus, taxi, ecc., significa che l'utilizzazione di questa corsia e' riservata ai veicoli indicati". 6. Ad Articolo 29 della Convenzione Paragrafo 2 Questo paragrafo e' redatto come segue: "I segni sulla carreggiata dovranno essere bianchi. Il termine "bianco" comprende le totalita' argento o grigio chiaro. Tuttavia: - i segni sulla carreggiata indicanti gli spazi dove la sosta e' consentita o limitata potranno essere di colore blu; - le linee a zig-zag indicanti gli spazi dove la sosta e' vietata saranno di colore giallo; - La striscia continua o discontinua apposta sul cordone di marciapiede o sul bordo della carreggiata per indicare un divieto o restrizioni di arresto o di sosta sara' di colore giallo". Paragrafi addizionali da inserire immediatamente dopo il paragrafo 2 del presente articolo. Questi paragrafi sono redatti come segue: "Se si impiega una striscia gialla per indicare un divieto o dei limiti di fermata o di sosta, e se esiste gia' una striscia indicante il bordo della carreggiata, la striscia gialla dovra' essere affiancata alla striscia bianca, dalla parte esterna di quest'ultima. Qualora sia necessario abrogare temporaneamente, per una breve durata, una norma di circolazione materializzata da segni sulla carreggiata permanenti e se i segni permanenti sono sostituiti nel frattempo con altri segni, tutti i segni temporanei dovranno essere di colore diverso da quello solitamente utilizzato per guidare il traffico o per vietare o limitare la fermata o la sosta. Per migliorare la visibilita' dei segni temporanei sulla carreggiata, saranno utilizzati di preferenza chiodi." 7. Ad Annesso 8 della Convenzione (Segnaletica orizzontale) Capitolo II (Segni longitudinali) (Figura A-1) A. Dimensioni Paragrafo 2 Questo paragrafo e' redatto come segue: "La larghezza delle strisce longitudinali continue o discontinue dovrebbe essere al minimo di cm. 10. (4 pollici). La larghezza di una striscia discontinua tracciata per separare una corsia di marcia normale da una corsia di accelerazione, ovvero da una corsia di rallentamento (o da una corsia con funzione mista: rallentamento ed accelerazione) dovrebbe essere almeno il doppio della larghezza di una striscia longitudinale discontinua normale." Paragrafo 5 Questo paragrafo e' redatto come segue: "a) Una striscia discontinua utilizzata per guidare il traffico in conformita' con l'alinea a)i) del paragrafo 2 dell'Articolo 26 della Convenzione e' costituita da tratti di lunghezza uguale almeno a 1 m (3 piedi 4 pollici). La lunghezza degli intervalli dovrebbe essere normalmente da 2 a 4 volte la lunghezza dei tratti, e non essere comunque superiore a 12 m. (40 piedi). b) La lunghezza dei tratti di una striscia discontinua di preavviso utilizzata in conformita' dell'alinea a)ii) del paragrafo 2 dell'art. 26 della Convenzione dovrebbe essere da 2 a 4 volte la lunghezza degli intervalli. Paragrafo 6 Tale paragrafo e' redatto come segue: "La lunghezza di una striscia continua non dovrebbe essere inferiore a 20 m (65 piedi). B - Striscia di corsia Non sara' applicata la distinzione tra i) "Fuori dai centri abitati a ii) "Nei centri abitati". Paragrafo 8, prima frase Tale frase e' redatta come segue: "Sulle strade a doppio senso di circolazione e a due corsie, l'asse della carreggiata dovrebbe essere demarcato con una striscia longitudinale (Figura A.2)." Paragrafo 9 Tale paragrafo e' redatto come segue: "Sulle strade a doppio senso di circolazione ed a tre corsie, le corsie stesse dovrebbero essere demarcate con strisce generalmente discontinue (Figure A-3). Una o due strisce continue, o una striscia discontinua affiancata ad una continua, possono essere utilizzate solo in casi particolari. Due strisce continue possono essere impiegate in prossimita' di un dosso, di una intersezione o di un passaggio ferroviario a livello, ovvero anche laddove la visibilita' sia ridotta." Paragrafo 10 Tale paragrafo e' redatto come segue: "Sulle strade a doppio senso di circolazione con piu' di tre corsie, i due sensi di circolazione dovrebbero essere separati da una striscia continua. Tuttavia possono tracciarsi due strisce continue affiancate in prossimita' di un passaggio ferroviario a livello ed in altri casi particolari. Le corsie saranno materializzate con strisce discontinue (Figure A-4). Quando si utilizzi una sola striscia continua, essa dovra' essere piu' larga delle strisce di corsia adottate nello stesso tronco stradale." Paragrafo 11 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Qualora venga applicato l'alinea addizionale inserito dopo l'alinea b) del paragrafo 2 dell'Articolo 26 della Convenzione, ogni lato della o delle corsie a senso reversibile puo' essere demarcato con due strisce discontinue affiancate di avvertimento, utilizzate in conformita' dell'alinea a)ii) del paragrafo 2 dell'art. 26 della Convenzione (Figure A-5 ed A-6). Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 11 "La figura A-7 illustra il segnalamento orizzontale di una strada a senso unico. La Figura A-8 quello di una carreggiata autostradale. Paragrafo 13 Leggere "Figura A-31" invece di "Figure 2 e 3". Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 13 Tale paragrafo e' redatto come segue: "Le figure A-9 ed A-10 illustrano il segnalamento di corsie di accelerazione e di corsie di rallentamento. La figura A-11 illustra il segnalamento di una combinazione di corsie di accelerazione e di rallentamento (corsie miste)." C. Segnalamento di situazioni particolari Paragrafo 14 Leggere "Figura A-35" invece di "Figure 4" e di "Figure 5 e 6". Paragrafo 15 Questo paragrafo e' redatto come segue: "Si definisce "distanza di visibilita" la distanza alla quale un oggetto di una certa altezza posto sulla carreggiata puo' essere visto da un osservatore posto anch'esso sulla carreggiata, il cui occhio sia ad una altezza uguale o inferiore a quella dell'oggetto (1). (1) Tenuto conto delle caratteristiche attuali della costruzione degli autoveicoli, si consiglia di considerare l'oggetto alto m. 1,20 e l'occhio a m. 1,00 dal piano della pavimentazione. Quando e' necessario vietare l'utilizzazione della semi- carreggiata di sinistra in prossimita' di certe intersezioni o laddove la distanza di visibilita' sia ridotta (dossi, curve, ecc.) od anche su dei tratti stradali dove la carreggiata si restringe o presenta qualche altra particolarita', le restrizioni dovrebbero essere imposte sui tratti dove la distanza di visibilita' e' inferiore ad un certo minimo M, per mezzo di strisce continue disposte come nei diagrammi da A-12 ad A-19. Quando le circostanze locali impediscono l'apposizione di strisce continue, dovranno essere impiegate striscie di preavviso conformemente con l'alinea a)ii) del paragrafo 2 dell'Articolo 26 della Convenzione". Paragrafo 16 Tale paragrafo e' redatto come segue: "Il valore da assegnare ad M varia con le caratteristiche della strada e le condizioni di circolazione. Nelle figure da A-12 ad A-19, A (oppure D) e' il punto dove la distanza di visibilita' diventa inferiore ad M, mentre C (oppure B) e' il punto dove la distanza di visibilita' diviene di nuovo superiore a M". Paragrafo 17 Tale paragrafo e' redatto come segue: "Le figure A-12(a), A-12(b), A-13(a), A-15 ed A-16 illustrano il segnalamento orizzontale delle strade a due corsie, in diverse condizioni (curve orizzontali e curve verticali, esistenza o assenza di una zona centrale dove la distanza di visibilita' supera M nelle due direzioni)." Paragrafo 18 Sulle strade a tre corsie, sono possibili i due metodi seguenti: a) La carreggiata puo' essere organizzata a 2 corsie piu' larghe, cio' che puo' essere considerato preferibile per le strade con un'importante incidenza di veicoli a due ruote e(o) se il tratto trasformato a due corsie e' relativamente corto e distante da un altro tratto analogo (Figure A-12(c), A-12(d), A-13(b), A-17 ed A-18). b) Per utilizzare meglio l'intera larghezza della carreggiata, due corsie possono essere assegnate ad uno dei due sensi della circolazione. Quando il profilo verticale della strada presenta una declivita', il senso favorito dovrebbe essere quello in salita. La figura A-12(e) da un esempio di dosso, dove i tratti AB e CD non si sovrappongono. Se invece si sovrappongono, questo tipo di tracciamento impedisce i sorpassi nella zona centrale, dove la distanza di visibilita' e' sufficiente nei due sensi. Per evitare cio', si potra' adottare lo schema della figura A-13(c). La figura A-14 illustra il segnalamento di una strada a profilo verticale convesso. Lo schema e' lo stesso, sia che i tratti AB e CD si sovrappongono oppure no. Nelle curve combinate con una pendenza importante, possono adottarsi gli stessi schemi. Nelle curve in pi- ano, due corsie possono essere destinate al senso di marcia che percorre l'esterno della curva, il quale gode di una migliore visibilita' nel caso dei sorpassi. La Figura A-19 fornisce un esempio di tale segnalamento, il quale e' identico sia che i tratti AB e CD si sovrappongano oppure no. Paragrafi da 19 a 21 Non saranno applicate le disposizioni di questi paragrafi. Paragrafo 22, prima frase Questa frase e' redatta come segue: "Nelle figure A-20 ed A-21 che illustrano le striscie da utilizzare per indicare una variazione di larghezza disponibile della carreggiata, cosi come nella Figura A-22 che indica un ostacolo o l'inizio di una zona riservata centrale richiedente una deviazione della (o delle) striscia (o strisce) continua (o continue) la obliquita' di tale strisica (o di tali strisce) dovrebbe essere preferibilmente di almeno 1:50 sulle strade a traffico veloce, e di almeno 1:20 sulle strade nelle quali la velocita' predominante non supera i 60 km/ora (37 miglia)." Paragrafo 23 Questo paragrafo e' redatto come segue: "Ogni striscia continua dovra' essere preceduta da una striscia di preavviso conformemente con l'alinea a)ii) del paragrafo 2 dell'Articolo 26 della Convenzione, per una lunghezza di almeno 100 m (333 piedi) sulle strade che consentono velocita' elevate, e di almeno 50 m (166 piedi) sulle strade dove la velocita' non e' superiore a 60 km/h. Questa striscia di preavviso puo' essere completata o sostituita da frecce di rientro. Le figure A-23 ed A-24 mostrano esempi di tali frecce. Quando siano utilizzate piu' di due frecce, la distanza tra le frecce consecutive dovrebbe diminuire mano a mano che il punto pericoloso si avvicina (Figure A-25 ed A-26). D. Striscie di margine che indicano i limiti della carreggiata Paragrafo 26 Frasi addizionali da inserire alla fine di questo paragrafo Queste frasi sono redatte come segue: "La larghezza della striscia di margine dovrebbe essere di almeno 0,10 m (4 pollici). Essa dovrebbe essere al minimo di 0,15 m (6 pollici) sulle autostrade e strade assimilate." E. Segnalamento di ostacoli Paragrafo 27 Questo paragrafo e' redatto come segue: "Le Figure A-22 ed A-27 indicano le segnalazioni che conviene impiegare in prossimita' di un'isola di traffico o di qualsiasi altro ostacolo situato sulla carreggiata". F. Striscie e frecce di guida presso le intersezioni Paragrafo 28 Questo paragrafo e' redatto come segue: "Se appare desiderabile, in certe intersezioni, indicare ai conducenti come procedere dentro l'intersezione stessa, come svoltare a sinistra (nei Paesi con circolazione a destra), o come svoltare a destra (nei Paesi con circolazione a sinistra) possono impiegarsi striscie di guida e frecce. La lunghezza raccomandata per i tratti e gli intervalli e' di 0,50 m (1 piedi 8 pollici) (Figure A-28 ed A-29). Le striscie di guida rappresentate alla Figura A-29(a) possono essere integrate con frecce. Le frecce riportate nella Figura A-29(b) possono essere integrate con strisce di guida". 8. Ad Allegato 8 alla Convenzione (segni sulla carreggiata) - Capitolo III (Segni trasversali) B. Strisce di arresto Paragrafo 30 Un rinvio alla Figura A-30 e' inserito alla fine di questo paragrafo. Paragrafo 32 "Le strisce di arresto possono essere integrate da striscie longitudinali (Figura A-31). Esse possono anche essere integrate dalla parola "STOP" tracciata sulla carreggiata (Figura A-32)". C. Strisce che indicano il punto dove i conducenti devono dare la precedenza Paragrafo 33 Questo paragrafo e' redatto come segue: "La larghezza minima delle striscie dovrebbe essere di 20 cm. e la larghezza massima di 60 cm. (Figura A-34(a). La lunghezza dei tratti dovrebbe essere almeno il doppio della loro larghezza. La striscia puo' essere sostituita da una serie di triangoli tracciati con una punta rivolta verso il conducente obbligato a dare la precedenza. Questi triangoli dovrebbero avere una base di almeno 40 cm. come minimo e di cm. 60 come massimo, ed una altezza compresa tra 60 e 70 cm. (diagramma A-34b)." Paragrafo 35 Questo paragrafo e' redatto come segue: "La striscia, o le strisce citate al paragrafo 34 possono essere integrate da un triangolo tracciato sulla pavimentazione come esemplificato nelle figure A-34 ed A-35." D. Attraversamenti pedonali Paragrafo 37 Questo paragrafo e' redatto come segue: "L'intervallo tra le striscie che formano gli attraversamenti pedonali dovrebbe essere almeno uguale alla larghezza di tali striscie e non essere superiore al doppio di questa larghezza. La larghezza totale di un intervallo e di una striscia dovrebbe essere compresa tra cm. 80 e 140. La larghezza minima raccomandata per un attraversamento pedonale e' di m. 2,50 sulle strade dove la velocita' e' limitata a 60 km/ora (Figura A-36). Sulle altre strade la larghezza minima degli attraversamenti pedonali e' di m. 4,00. Per motivi di sicurezza, gli attraversamenti pedonali situati su queste altre strade dovrebbero essere controllati da impianti semaforici." E. Attraversamenti ciclabili Paragrafo 38 Tale paragrafo e' redatto come segue: "Gli attraversamenti ciclabili dovrebbero essere demarcati da due striscie discontinue, costituite preferibilmente da quadrati di formato (0,40-0,60) x (0,40-0,60) separati da intervalli di uguali dimensioni. La larghezza dell'attraversamento ciclabile non dovrebbe essere inferiore a m. 1,80 per le piste ciclabili a senso unico e a m. 3,00 per quelle a doppio senso. Negli attraversamenti obliqui i quadrati potrebbero essere sostituiti da parallelogrammi i cui lati sarebbero rispettivamente paralleli all'asse stradale ed all'asse dell'attraversamento (diagramma A-37). Non si dovrebbero impiegare ne' inserti ne' chiodi. Il diagramma A-38 illustra un esempio di intersezione dove la pista ciclabile fa parte di una strada con precedenza." 9. Allegato 8 alla Convenzione (segni sulla carreggiata) Capitolo IV (Altri segni) A. Frecce di preselezione Paragrafo 39 Tale paragrafo e' redatto come segue: "Sulle strade con un numero sufficiente di corsie per consentire una preselezione dei veicoli in prossimita' di un'intersezione, le corsie da impegnare possono essere contrassegnate a mezzo di frecce di preselezione demarcate sulla pavimentazione (diagramma da A-39 a A-41). Delle frecce di preselezione possono essere utilizzate anche sulle strade a senso unico per confermare il senso di marcia." La lunghezza delle freccie di preselezione non dovrebbe essere inferiore a 2 m (6 piedi 7 pollici). Le frecce di preselezione possono essere completate da iscrizioni sulla carreggiata". B. Striscie parallele oblique Paragrafo 40 Detto paragrafo e' redatto come segue: "Le striscie parallele oblique dovrebbero essere inclinate nel senso di allontanare la circolazione dalla zona che esse delimitano. Potranno essere tracciati prima dei punti di divergenza e di convergenza (Figura A-42) dei segni a spiga analogamente inclinati nel senso di divaricare il traffico in prossimita' del punto pericoloso. La Figura A-42 (a) fornisce un esempio di zona nella quale i veicoli che circolano sul lato della striscia continua non devono entrare e nella quale i veicoli che circolano sul lato della striscia discontinua possono entrare solo con prudenza. La figura A-21 indica i segni per le zone dove e' assolutamente vietato entrare". C. Iscrizioni Paragrafo 42 Questo paragrafo e' redatto come segue: "Le lettere e le cifre dovrebbero essere elongate notevolmente nelle direzioni della circolazione in rapporto alla piccola angolazione sotto la quale le iscrizioni sono vedute dai conducenti. Quando la velocita' di avvicinamento non supera 60 km (37 miglia) l'ora, le lettere e le cifre dovrebbero avere una lunghezza minima di 1,60 m (5 piedi 4 pollici) (Figure da A-43 a A-48). Quando detta velocita' supera 60 km/h, le lettere e le cifre dovrebbero avere una lunghezza minima di 2,50 m (8 piedi). Le Figure da A-49 ad A-54 forniscono modelli di lettere e di cifre di 4 metri di lunghezza. Paragrafo 43 Non sara' applicata la disposizione di questo paragrafo. E. Segni sulla carreggiata e sulle opere di pertinenza della strada i) Segni indicanti un divieto di sosta. Paragrafo 45 Tale paragrafo e' redatto come segue: "Le figure A-55 ed A-56 esemplificano segni orizzontali che indicano un divieto di sosta". ii) Segni su ostacoli Paragrafo 46 Tale paragrafo e' redatto come segue: "La Figura A-57 fornisce un esempio di segnalazione sugli ostacoli. Per la realizzazione di tali segni devono essere tracciate strisce alternate nere e bianche oppure nere e gialle". Parte di provvedimento in formato grafico

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