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LEGGE 5 luglio 1995, n. 308

Current text a fecha 1995-07-27

Entrata in vigore della legge: 28/7/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale e ad aderire agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali.

Art. 2
Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Allegato

Acte Final Parte di provvedimento in formato grafico Accord Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Atto finale

ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE ------------------- 1. La conferenza delle Nazioni Unite sulla circolazione stradale e' stata convocata dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente alle risoluzioni 1129 (XLI) e 1203 (XLII) adottate dal Consiglio economico e sociale il 27 luglio 1966 ed il 26 maggio 1967. I testi di tali risoluzioni sono i seguenti: Risoluzione 1129 (XLI) "Il consiglio economico e sociale, "Richiamando le proprie risoluzioni 967 (XXXVI) del 25 luglio 1963, 1034 (XXXVII) del 14 agosto 1964 e 1082 B (XXXIX) del 30 luglio 1965 sulla revisione della Convenzione del 1949 sulla circolazione stradale e del Protocollo relativo alla segnalazione stradale, "Considerando, conformemente all'opinione gia' espressa nelle proprie risoluzioni 1034 (XXXVII) a 1082 B (XXXIX) che, allo scopo di facilitare la circolazione stradale, e' necessario modificare e completare la Convenzione del 1949 sulla circolazione stradale ed il Protocollo del 1949 sulla segnaletica stradale, "Prendendo nota del rapporto del Segretario generale, in particolare il suo paragrafo 6, tenuto conto delle risoluzioni 1082B (XXXIX) del Consiglio, "Prendendo atto dell'invito del Governo austriaco; "1. Decide che la Conferenza internazionale che deve essere convocata stabilira' se dovra' essere predisposto piu' di uno strumento per sostituire la Convenzione ed il Protocollo del 1949 e se alcune disposizioni relative alla segnaletica stradale dovranno avere un carattere obbligatorio o essere semplicemente delle proce- dure raccomandate; "2. Decide che saranno invitati alla Conferenza tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, nonche', a titolo consultivo, le istituzioni specializzate e, in qualita' di osservatori, le organizzazioni intergovernative interessate e le organizzazioni non governative interessate dotate di statuto consultivo presso il Consiglio; "3. Decide inoltre che la Conferenza si terra' a Vienna nel mese di marzo 1968, durante un periodo non superiore a 25 giorni lavorativi ed alla data che verra' fissata dal Segretario generale di concerto con il Governo austriaco; 4. Prega il Segretario generale di predisporre e di diffondere come documenti della Conferenza: a) Un progetto di convenzione sulla circolazione stradale; b) Un progetto di convenzione sulla segnaletica stradale; basati sui progetti redatti in precedenza e tenendo conto degli emendamenti proposti dalle Commissioni economiche regionali; c) Dei commentari a tali progetti che: i) Pongano in evidenza le differenze di fondo che essi presentano nei confronti dei progetti diramati in precedenza; ii) Ripropongano quegli emendamenti proposti dalle Commissioni economiche regionali che non siano stati incorporati nei nuovi testi; 5. Prega inoltre il Segretario Generale, a) In occasione della diffusione dei nuovi progetti, di chiedere: i) Ai governi degli Stati che saranno invitati alla Conferenza, di fargli pervenire, almeno quattro mesi prima dell'apertura della Conferenza, gli emendamenti a tali progetti che essi desiderano proporre; ii) Alle istituzioni specializzate, nonche' alle organizzazioni intergovernative e non governative che saranno invitate alla Conferenza, di fargli pervenire nello stesso termine, i suggerimenti di emendamento alle disposizioni tecniche dei nuovi progetti che esse ritengano di dover presentare; b) Di diffondere, almeno due mesi prima dell'apertura della Conferenza, gli emendamenti ed i suggerimenti che avra' ricevuto conformemente ai precedenti commi a), i e ii; c) di prendere le altre disposizioni necessarie per la convocazione della Conferenza ed in particolare, di predisporre e diffondere il progetto di regolamento interno provvisorio della Conferenza, nonche' gli altri documenti utili". Risoluzione 1203 (XLII) "Il Consiglio economico e sociale, Richiamando la propria risoluzione 1129 (XLI) del 26 luglio 1966 concernente le disposizioni relative alla riunione di una conferenza internazionale incaricata di sostituire la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnaletica stradale, fatti a Ginevra il 19 settembre 1949; Prendendo atto del rapporto del Segretario Generale, in data 16 marzo 1967 con le modifiche indicate nella sua lettera 3 aprile 1967, Decide di modificare come segue il calendario della Conferenza fissata dalla Risoluzione 1129 (XLI): a) Al paragrafo 3 di detta risoluzione, sopprimere le parole che seguono la parola "Vienna" ad eccezione delle parole "durante un periodo non superiore a venticinque giorni lavorativi" ed inserire le parole dal "30 settembre al 1 novembre 1968"; b) Al paragrafo 5, sostituire "quattro mesi" con "sei" mesi al punto i) del comma a) e sostituire "due mesi" con "tre mesi" al comma b.) 2. Poiche' le date previste per la Conferenza nella Risoluzione di cui sopra sono state respinte su richiesta del Governo ospitante, la Conferenza sulla circolazione stradale si e' tenuta dal 7 ottobre all'8 novembre 1968. I Governi degli Stati sottoindicati erano rappresentati alla Conferenza per mezzo di delegazioni: Afghanistan Messico Algeria Monaco Arabia Saudita Nigeria Argentina Norvegia Australia Paesi Bassi Austria Peru' Belgio Polonia Brasile Portogallo Bulgaria Repubblica Araba Unita Canada Repubblica centroafricana Cecoslovacchia Cile Repubblica di Corea Cina Repubblica Dominicana Cipro Repubblica Federale tedesca Costa Rica Danimarca Repubblica socialista sovietica di Equador Bielorussia Filippine Repubblica socialista sovietica di Finlandia Ucraina Francia Romania Gabon Regno Unito di Gran Bretagna e Ghana Irlanda del Nord Giappone Grecia San Marino India Santa Sede Indonesia Spagna Iran Stati Uniti d'America Israele Sudan Italia Svezia Jugoslavia Svizzera Kenia Tailandia Kuwait Turchia Liberia Ungheria Libia Unione delle Repubbliche socialiste Lussemburgo sovietiche Malesia Venezuela Mali I Governi degli Stati seguenti erano rappresentati alla Conferenza per mezzo di osservatori: Bolivia Colombia Cuba Guatemala Nicaragua L'Organizzazione internazionale del Lavoro, l'Organizzazione mondiale della Sanita' e l'Agenzia internazionale dell'energia atomico erano rappresentati alla Conferenza a titolo consultivo. Le Organizzazioni seguenti erano rappresentate alla Conferenza per mezzo di osservatori: A. - Organizzazioni intergovernative: Commissione delle Comunita' Europee; Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti; Consiglio d'Europa; Consiglio Nordico; Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato; Lega degli Stati Arabi; Organizzazione per la collaborazione delle ferrovie. B. - Organizzazioni non governative: Ufficio permanente internazionale dei costruttori di autoveicoli; Ufficio permanente internazionale dei costruttori di motocicli; Camera di Commercio Internazionale; Comitato Europeo delle Assicurazioni; Commissione Internazionale dell'Illuminazione; Confederazione Internazionale dei sindacati cristiani; Confederazione Internazionale dei sindacati liberi; Federazione Internazionale dei funzionari superiori di Polizia; Federazione Internazionale della strada; Federazione Sindacale mondiale; Lega delle Societa' della Croce Rossa; Organizzazione Internazionale di normalizzazione; Organizzazione Internazionale di polizia criminale; Organizzazione mondiale del turismo e dell'automobile; Prevenzione Stradale internazionale; Unione internazionale delle ferrovie; Unione internazionale degli organismi ufficiali di turismo; Unione internazionale dei trasporti pubblici; Unione internazionale dei trasporti stradali. 3. La Conferenza era in possesso di un progetto di convenzione sulla circolazione stradale e di un progetto di convenzione sulla segnaletica stradale redatti dal Segretario Generale e se ne e' servita come base di discussione. (1) 4. Tenuto conto delle sue deliberazioni, riportate nei rendiconti analitici delle sue sedute plenarie e nei rendiconti delle decisioni delle sue commissioni principali, la Conferenza ha elaborato ed aperto alla firma una Convenzione sulla Circolazione stradale ed una Convenzione sulla segnalazione stradale. 5. La Conferenza ha adottato per acclamazione la risoluzione sottoriportata intitolata "Omaggio al Governo ed al popolo della Repubblica d'Austria". "Al termine dei suoi lavori a Vienna, il 7 novembre 1968, la Conferenza delle Nazioni Unite sulla circolazione stradale desidera esprimere la sua profonda gratitudine al popolo ed al Governo austriaco, nonche' alla Citta' di Vienna, per la cortese e generosa ospitalita' accordata a tutti i rappresentanti che hanno partecipato alla Conferenza". IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti hanno firmato il presente Atto finale. FATTO a Vienna l'otto novembre millenovecentosessantotto, in un solo originale in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede. Il testo originale sara' depositato nelle mani del Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne inviera' delle copie certificate conformi a ciascuno dei Governi invitati a farsi rappresentare alla Conferenza. Il presidente della Conferenza Il Segretario Esecutivo A. BUZZI-QUATTRINI F.D. MASSON ----------------- 1/ Documenti E/CONF.56/1 e Add.1 e E/CONF.56/3 e Add.1

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE LE PARTI CONTRAENTI, NELL'INTENTO di facilitare la Circolazione stradale internazionale e di accrescere la sicurezza nelle strade merce' l'adozione di regole uniformi di circolazione. HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni: Articolo 1 Definizioni Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, i termini sottoindicati avranno il significato che e' loro attribuito nel presente articolo: a) il termine "legislazione nazionale" di un parte contraente indica l'insieme delle leggi e dei regolamenti nazionali o locali in vigore nel territorio di detta Parte contraente; b) un veicolo e' detto in "Circolazione internazionale" sul territorio di uno Stato quando: i) appartiene ad una personale fisica o morale che ha la propria residenza fuori di detto Stato; ii) non e' immatricolato in detto Stato; iii) e vi e' temporaneamente importato; Ogni Parte contraente restando, tuttavia, libera di rifiutare di considerare in "circolazione internazionale" ogni veicolo che sia rimasto sul suo territorio per un periodo superiore ad un anno senza interruzione di rilievo, della quale la Parte contraente puo' fissare la durata. Un complesso di veicoli si dice "in circolazione internazionale" se almeno uno dei veicoli che lo compongono risponde alla definizione. c) il termine "centro abitato" indica un'area che comprende degli edifici e le cui vie di accesso sono specificatamente indicate come tali o che e' definita in altro modo dalla legislazione nazionale; d) il termine "strada" indica tutta l'ampiezza di ogni area o via aperta alla circolazione pubblica; e) il termine "carreggiata" indica la parte di strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli; una strada puo' comprendere piu' carreggiate nettamente separate l'una dall'altra, in particolare a mezzo di uno spartitraffico centrale o di una differenza di livello; f) sulle carreggiate nelle quali sono riservate alla circolazione di determinati veicoli una corsia laterale o una pista oppure delle corsie laterali o delle piste, il termine "bordo della carreggiata" indica, per gli altri utenti della strada, il bordo della restante carreggiata; g) il termine "corsia" indica una qualsiasi delle suddivisioni longitudinali, delimitate o no da segnaletica stradale orizzontale, ma aventi larghezza sufficiente per consentire lo scorrimento di una fila di autoveicoli diversi dai motocicli, nelle quali puo' essere suddivisa la carreggiata; h) il termine "intersezione" indica ogni incrocio a livello, confluenza o biforcazione di strade, comprese le piazze formate da tali incroci, confluenze o biforcazioni; i) il termine "passaggio a livello" indica ogni incrocio a livello tra una strada ed una linea ferroviaria o tranviaria a piattaforme indipendente; j) il termine "autostrada" indica una strada particolarmente concepita e costruita per la circolazione automobilistica, che non serve le proprieta' confinanti e che: i) Salvo in punti particolari o a titolo temporaneo, comporta per i due sensi di circolazione, delle carreggiate distinte separate l'una dall'altra, con uno spartitraffico non destinato alla circolazione o, eccezionalmente con altri mezzi; ii) Non incrocia a livello ne' strade, ne' vie ferroviarie o tranviarie ne' attraversamenti pedonali; iii) E' segnalata in modo particolare come autostrada; k) un veicolo e' detto: i) "Fermo", allorche' e' immobilizzato o per il tempo necessario per far salire o scendere delle persone o per caricare o scaricare delle cose; ii) "In sosta", allorche' e' immobilizzato per un motivo diverso dalla necessita' di evitare una collisione con un altro utente della strada o di un ostacolo o di obbedire alle prescrizioni delle norme sulla circolazione e allorche' la sua immobilizzazione non si limita al tempo necessario per prendere o depositare delle persone o delle cose. Le Parti contraenti potranno, tuttavia, considerare come "fermi" i veicoli immobilizzati nelle condizioni previste al punto ii) sopraindicato se la durata della immobilizzazione non supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale e potranno considerare come "in sosta" i veicoli immobilizzati nelle condizioni previste al punto i) sopraindicato se la durata dell'immobilizzazione supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale; l) il termine "ciclomotore" indica ogni veicolo che ha almeno due ruote e che e' mosso esclusivamente dall'energia muscolare delle persone che si trovano su tale veicolo, in particolare a mezzo di pedali o manovelle; m) il termine "ciclomotore" indica ogni veicolo a due o tre ruote provvisto di un motore termico di propulsione avente cilindrata non superiore a 50 cmc (3,05 pollici cubici) ed il cui limite di velocita', per costruzione, non supera 50 Km (30 miglia) all'ora. Le Parti contraenti possono, tuttavia, non considerare come ciclomotori nei confronti della propria legislazione nazionale i veicoli che non hanno le caratteristiche dei velocipedi per quanto riguarda le loro possibilita' d'impegno, in particolare la caratteristica di poter essere azionati a mezzo di pedali, o la cui velocita' massima, per costruzione, il peso o alcune caratteristiche del motore superino certi limiti prescritti. Nulla nella presente definizione potra' essere interpretato come impedimento per le Parti contraenti di assimilare completamente i ciclomotori ai velocipedi per l'applicazione delle prescrizioni della loro legislazione nazionale sulla circolazione stradale; n) il termine "motociclo" indica ogni veicolo a due ruote, con o senza carrozzetta provvisto di un motore di propulsione. Le Parti contraenti possono, nella loro legislazione nazionale, assimilare ai motocicli i veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non superi 400 Kg (900 libbre). Il termine "motociclo" non comprende i ciclomotori, tuttavia le Parti contraenti possono, a condizione di fare una dichiarazione a tal fine conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 54 della presente Convenzione, assimilare i ciclomotori ai motocicli per l'applicazione della Convenzione; o) il termine "veicolo a motore" indica ogni veicolo provvisto di un motore di propulsione che circoli su strada con mezzi propri ad eccezione dei ciclomotori sul territorio delle Parti contraenti che non li hanno assimilati ai motocicli e ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie; p) il termine "autoveicolo" indica i veicoli a motore destinati normalmente al trasporto su strada di persone o di cose o alla trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende i filoveicoli cioe' i veicoli collegati ad una linea elettrica e non circolanti su rotaie. Non comprende i veicoli come i trattori agricoli la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose oppure la trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e' solamente accessoria; q) il termine "rimorchio" indica ogni veicolo destinato ad essere trainato da un veicolo a motore; questo termine comprende i semirimorchi; r) il termine "semi-rimorchio" indica ogni rimorchio destinato ad essere accoppiato ad un autoveicolo in modo tale che una parte di esso poggi su quest'ultimo e che una parte considerevole del suo peso e del peso del suo carico sia sopportata dal detto autoveicolo; s) il termine "rimorchio leggero" indica ogni rimorchio di cui peso massimo autorizzato non superi 750 Kg (1.650 libbre); t) il termine "complesso di veicoli", indica dei veicoli collegati che partecipano alla circolazione stradale come una unita'; u) il termine "veicolo articolato" indica l'insieme di veicoli costituito da un autoveicolo e da un semi-rimorchio collegato a detto autoveicolo; v) il termine "conducente" indica ogni persona che assume la guida di un veicolo, autoveicolo od altro, (compresi i velocipedi) o che, su di una strada, guida del bestiame, isolato o in greggi o degli animali da soma, da sella o da tiro; w) il termine "peso massimo autorizzato" indica il peso massimo del veicolo caricato, dichiarato ammissibile dall'Autorita' competente dello Stato nel quale il veicolo e' immatricolato; x) il termine "peso a vuoto" indica il peso del veicolo senza equipaggio ne' passeggeri, ne' carico, ma con il pieno di carburante e l'attrezzatura normale di bordo; y) il termine "peso a pieno carico" indica il peso effettivo del veicolo quando e' caricato con equipaggio e passeggeri a bordo; z) i termini "senso di circolazione" e "corrispondente al senso di circolazione" indicano la destra allorche', secondo la legislazione nazionale, il conducente di un veicolo deve incrociare un altro veicolo lasciandolo alla sua sinistra; essi indicano la sinistra nel caso contrario; aa) l'obbligo per il conducente di un veicolo di "cedere il passaggio" ad altri veicoli significa che detto conducente non deve continuare la marcia o la manovra oppure riprenderla se cio' puo' costringere i conducenti di altri veicoli a modificare bruscamente la direzione o la velocita' dei loro veicoli.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Allegati alla Convenzione Gli allegati alla presente Convenzione, cioe': L'allegato 1: Deroghe all'obbligo di ammettere alla circolazione internazionale gli autoveicoli ed i rimorchi; L'allegato 2: Numero di immatricolazione degli autoveicoli e dei rimorchi in Circolazione internazionale; L'allegato 3: Sigla distintiva degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione internazionale; L'allegato 4: Elementi di identificazione degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione internazionale; L'allegato 5: Condizioni tecniche relative agli autoveicoli ed ai rimorchi; L'allegato 6: Permesso nazionale di guida, e L'allegato 7: permesso internazionale di guida; Sono parte integrante della presente Convenzione.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Obblighi delle Parti contraenti 1.a) Le Parti contraenti prenderanno le misure opportune perche' le norme di circolazione vigenti sul loro territorio siano, nella sostanza, conformi alle disposizioni del capitolo II della presente Convenzione. A condizione che esse non siano in alcun punto incompatibili con le suddette disposizioni: i) tali norme possono non riprendere quelle disposizioni che si applicano a delle situazioni che non si verificano sul territorio delle Parti contraenti di cui si trattasi: ii) tali norme, possono contenere delle disposizioni non previste nel Capitolo II. b) Le disposizioni del presente paragrafo non obbligano le Parti contraenti a prevedere delle sanzioni penali per ogni violazione delle disposizioni del Capitolo II riprese nelle loro norme di circolazione. 2.a) Le Parti contraenti prenderanno inoltre le misure opportune perche' le norme vigenti sul loro territorio per quanto concerne le condizioni tecniche cui debbono soddisfare gli autoveicoli ed i rimorchi, siano conformi alle disposizioni dell'allegato 5 della presente Convenzione; a condizione che non siano in alcun punto in contrasto con i principi di sicurezza che informano le disposizioni anzidette, tali norme possono contenere delle disposizioni non previste nell'allegato sopra citato. Le Parti contraenti prenderanno inoltre le misure opportune perche' gli autoveicoli ed i rimorchi immatricolati sul loro territorio siano conformi alle disposizioni dell'allegato 5 allorche' s'immetteranno nella circolazione internazionale. b) Le disposizioni del presente paragrafo non impongono alcun obbligo alle Parti contraenti per quanto concerne le norme vigenti sul loro territorio in materia di condizioni tecniche cui debbono soddisfare i veicoli a motore che non siano autoveicoli ai sensi della presente Convenzione. 3. Con riserva delle deroghe previste nell'allegato 1 alla presente Convenzione, le Parti contraenti saranno tenute ad ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio gli autoveicoli ed i rimorchi che soddisfano alle condizioni definite dal capitolo III della presente Convenzione ed i cui conducenti soddisfano alle condizioni definite dal capitolo IV; esse saranno tenute anche a riconoscere i certificati di immatricolazione rilasciati in conformita' con le disposizioni del capitolo III come attestanti, fino a prova contraria, che i veicoli che ne sono oggetto soddisfano alle condizioni definite nel suddetto capitolo III. 4. Saranno considerate conformi allo scopo della presente Convenzione le misure che le Parti contraenti hanno preso o prenderanno sia unilateralmente, sia a mezzo di accordi bilaterali o multilaterali per ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio degli autoveicoli o dei rimorchi che non soddisfano a tutte le condizioni definite nel capitolo III della presente Convenzione e per riconoscere al di fuori dei casi previsti nel capitolo IV, la validita' sul loro territorio di permessi rilasciati da un'altra Parte contraente. 5. Le Parti contraenti saranno tenute ad ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i velocipedi ed i ciclomotori che soddisfano alle condizioni tecniche definite al Capitolo V della presente Convenzione ed il cui conducente ha la propria residenza abituale sul territorio di un'altra Parte contraente. Nessuna Parte contraente potra' esigere che i conducenti di velocipedi o di ciclomotori in circolazione internazionale siano titolari di un permesso di guida; tuttavia, le Parti contraenti che, in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 54 della presente Convenzione avranno fatto una dichiarazione per assimilare i ciclomotori ai motocicli potranno esigere un permesso di guida dai conducenti di ciclomotori in circolazione internazionale. 6. Le Parti contraenti si impegnano a comunicare a ogni Parte contraente che ne fara' richiesta le informazioni necessarie per stabilire l'identita' della persona al nome della quale un autoveicolo, o un rimorchio trainato da un autoveicolo, e' immatricolato nel loro territorio, allorche' la domanda presentata indica che tale veicolo e' stato coinvolto in un incidente sul territorio della Parte contraente che ha avanzato la richiesta. 7. Saranno considerate conformi allo scopo della presente Convenzione le misure che le Parti contraenti hanno preso o prenderanno sia unilateralmente, sia a mezzo di accordi bilaterali o multilaterali, per facilitare la circolazione stradale internazionale con la semplificazione delle formalita' doganali, di polizia e sanitarie e delle altre simili formalita', nonche' le misure prese per far coincidere le competenze e gli orari di apertura degli uffici e dei posti doganali in uno stesso posto di frontiera. 8. Le disposizioni dei paragrafi 3, 5 e 7 del presente articolo non costituiscono un ostacolo al diritto di ogni Parte contraente di subordinare l'ammissione sul proprio territorio, in circolazione internazionale, degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi e dei ciclomotori, nonche' dei loro conducenti e dei loro occupanti, alla propria regolamentazione dei trasporti commerciali di viaggiatori e di cose, alla propria regolamentazione in materia di assicurazione della responsabilita' civile dei conducenti ed alla propria regolamentazione in materia doganale, nonche' in generale alle proprie regolamentazioni in campi diversi dalla circolazione stradale.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Segnaletica Le Parti contraenti alla presente convenzione che non siano Parti contraenti alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna lo stesso giorno della presente Convenzione si impegnano a fare in modo: a) che tutti i segnali stradali, i segnali luminosi della circolazione ed i segni sulla carreggiata installati nel loro territorio costituiscano un sistema coerente; b) che il numero dei tipi di segnali sia limitato e che i segnali siano installati soltanto nei punti in cui la loro presenza sia ritenuta utile; c) che i segnali di pericolo siano installati ad una distanza sufficiente dagli ostacoli per avvertire efficacemente gli utenti della loro presenza; d) ed a fare in modo che sia proibito: i) far figurare su di un segnale, sul suo supporto o su ogni altra installazione che serve a regolare il traffico qualsiasi cosa che non si riferisca all'oggetto di detto segnale o di detta installazione; tuttavia, allorche' le Parti contraenti o le loro Parti costitutive autorizzano un'associazione non avente scopo di lucro ad installare i segnali di indicazione esse possono consentire che l'emblema di tale associazione figuri sul segnale o sul suo rapporto, purche' cio' non renda piu' difficoltosa la comprensione del segnale; ii) installare pannelli, cartelli, segni o installazioni che rischino sia di essere confusi con dei segnali o con altre installazioni che servono a regolare la circolazione sia di ridurne la visibilita' o l'efficacia, sia di abbagliare gli utenti della strada o di distrarre la loro attenzione in maniera pericolosa per la sicurezza della circolazione.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Valore della segnalazione 1. Gli utenti della strada devono, anche se le prescrizioni in questione sembrino essere in contraddizione con altre norme di circolazione, conformarsi alle prescrizioni indicate dai segnali stradali, dai segnali luminosi della circolazione o dai segni sulla carreggiata. 2. Le prescrizioni indicate dai segnali luminosi della circolazione prevalgono su quelle indicate dai segnali stradali che regolano la precedenza.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 Ingiunzioni date agli agenti preposti alla circolazione. 1. Gli agenti preposti alla circolazione saranno facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di notte che di giorno. 2. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare immediatamente ad ogni segnale degli agenti preposti alla circolazione. 3. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che siano in particolare considerati come segnali degli agenti preposti alla circolazione: a) il braccio alzato verticalmente; questo gesto significa "attenzione, arresto" per tutti gli utenti della strada, tranne che per i conducenti che non potrebbero piu' arrestarsi in condizioni sufficienti di sicurezza; inoltre, se questo gesto e' compiuto ad un'intersezione, non impone l'arresto ai conducenti che abbiano gia' impegnato l'intersezione; b) il braccio o le braccia tese orizzontalmente; questo gesto significa "arresto" per tutti gli utenti della strada che vengono, qualunque sia il loro senso di marcia, da direzioni intersecanti quella che e' indicata dal braccio o dalle braccia tese; dopo aver compiuto questo gesto, l'agente preposto alla circolazione potra' abbassare il braccio o le braccia; per i conducenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di lui questo gesto significa ugualmente "arresto"; c) l'oscillazione di una luce rossa; questo gesto significa "arresto" per gli utenti della strada verso i quali e' diretta la luce. 4. I segnali degli agenti preposti alla circolazione prevalgono sulle prescrizioni indicate dai segnali luminosi della circolazione o dai segni sulla carreggiata nonche' sulle norme di circolazione.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Regole generali 1. Gli utenti della strada debbono evitare ogni comportamento che possa costituire un pericolo o un ostacolo per la circolazione, mettere in pericolo le persone o provocare un danno alle proprieta' pubbliche o private. 2. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che gli utenti della strada debbano evitare di disturbare la circolazione o di rischiare di renderla pericolosa gettando, deponendo o abbandonando sulla strada oggetti o materiali o creando qualche altro ostacolo sulla strada. Gli utenti della strada che non hanno potuto evitare di creare un ostacolo o un pericolo debbono prendere le misure necessarie per rimuoverlo al piu' presto possibile e se non possono rimuoverlo immediatamente, per segnalarlo agli altri utenti della strada.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Conducenti 1. Ogni veicolo in movimento o ogni complesso di veicoli in movimento deve avere un conducente. 2. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che gli animali da carico gli animali da traino o da sella, e salvo eventualmente nelle zone particolarmente segnalate all'entrata, il bestiame isolato o in greggi debbano avere un conducente. 3. Ogni conducente deve possedere le qualita' fisiche e psichiche necessarie ed essere in stato fisico e mentale atto a condurre. 4. Ogni conducente di veicolo a motore deve avere le cognizioni e l'abilita' necessarie per la guida del veicolo; questa disposizione non e' tuttavia di ostacolo all'apprendimento della guida secondo la legislazione nazionale. 5. Ogni conducente deve avere costantemente il controllo del proprio veicolo o deve poter guidare i propri animali.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 Greggi Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che, salvo deroghe accordate per facilitare le migrazioni, i greggi siano suddivisi in gruppi di lunghezza moderata e separati gli uni dagli altri da intervalli sufficientemente distanziati per la convenienza della circolazione.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Posizione sulla carreggiata 1. Il senso della circolazione deve essere lo stesso su tutte le strade di uno Stato, tranne se del caso, sulle strade che servono esclusivamente o in via principale il transito tra due altri Stati. 2. Gli animali circolanti sulla carreggiata debbono essere mantenuti il piu' possibile presso il bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione. 3. Senza pregiudizio delle disposizioni contrarie del paragrafo 1 dell'articolo 7, del paragrafo 6 del'articolo 11 e delle altre disposizioni contrarie della presente Convenzione, ogni conducente di veicolo deve, per quanto consentito dalle circostanze, mantenere il proprio veicolo presso il bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono tuttavia prescrivere delle norme piu' precise concernenti la posizione sulla carreggiata dei veicoli destinati al trasporto di merci. 4. Allorche' una strada comporta due o tre carreggiate, nessun conducente deve occupare la carreggiata situata sul lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. 5.a) Sulle carreggiate in cui la circolazione avviene nei due sensi e che comportano almeno quattro corsie, nessun conducente deve occupare le corsie situate completamente sulla meta' della carreggiata opposta al lato corrispondente al senso della circolazione. b) Sulle carreggiate in cui la circolazione avviene nei due sensi e che comportano le tre corsie, nessun conducente deve occupare la corsia situata al bordo della carreggiata opposto a quello corrispondente al senso della circolazione.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Sorpasso e circolazione in file 1.a) Il sorpasso deve essere fatto dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. b) Tuttavia, il sorpasso deve essere fatto dal lato corrispondente al senso della circolazione nel caso in cui il conducente da sorpassare dopo aver indicato la propria intenzione di dirigersi dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione, ha portato il proprio veicolo o i propri animali verso quel lato della carreggiata allo scopo sia di voltare da quel lato per percorrere un'altra strada o per entrare in una proprieta' fiancheggiante la strada, sia di fermarsi da quel lato. 2. Prima di sorpassare, ogni conducente deve, senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dello articolo 7 e di quelli dell'articolo 14 della presente Convenzione, assicurarsi: a) che nessun conducente che lo segue abbia iniziato una manovra per sorpassarlo; b) che il conducente che lo precede sulla stessa corsia non abbia segnalato la propria intenzione di sorpassare un terzo conducente; c) che la corsia che egli sta per percorrere e' libera per una distanza sufficiente perche', tenuto conto della differenza tra la velocita' del proprio veicolo nel corso della manovra e quella degli utenti della strada da sorpassare, la sua manovra non sia di natura tale da mettere in pericolo o da intralciare la circolazione in senso inverso; d) che, salvo il caso che egli percorra una strada vietata alla circolazione in senso inverso, egli potra', senza inconvenienti per l'utente o gli utenti della strada sorpassati, riprendere la posizione prescritta al paragrafo 3 dell'articolo 10 della presente Convenzione. 3. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, e' in particolare proibito sulle carreggiate a doppio senso di circolazione il sorpasso in prossimita' di un dosso e, allorche' la visibilita' e' insufficiente, nelle curve a meno che non esistano in quei punti delle corsie delimitate da segni longitudinali sulla carreggiata ed il sorpasso si effettui senza uscire da quelle corsie che i segni sulla carreggiata vietano alla circolazione proveniente in senso inverso. 4. Durante il sorpasso, ogni conducente deve discostarsi dall'utente o dagli utenti della strada sorpassati in modo da lasciare libera una distanza laterale sufficiente. 5.a) Sulle carreggiate aventi almeno due corsie riservate alla circolazione nel senso da lui seguito, un conducente che sia costretto ad intraprendere una nuova manovra di sorpasso appena o poco dopo aver ripreso la posizione prescritta dal paragrafo 3 dell'articolo 10 della presente Convenzione puo', per effettuare questa manovra e a condizione di assicurarsi che cio' non porti un intralcio ai conducenti di veicoli piu' rapidi che sopravvengono dietro il suo, restare sulla corsia che ha occupato per il primo sorpasso. b) Le Parti contraenti, o le loro parti costitutive possono tuttavia non rendere applicabili le disposizioni del presente paragrafo ai conducenti di velocipedi di ciclomotori di motocicli e di veicoli che non sono autoveicoli ai sensi della presente Convenzione nonche' ai conducenti di autoveicoli il cui peso massimo autorizzato superi 3500 Kg (7700 libbre) e la cui velocita' per costruzione non possa superare 40 Km/h (25 miglia). 6. Allorche' le disposizioni del paragrafo 5.a del presente articolo sono applicabili e la densita' della circolazione e' tale che i veicoli non soltanto occupano tutta la larghezza della carreggiata riservata al loro senso di circolazione ma circolano altresi' ad una velocita' che dipende dalla velocita' del veicolo che li precede nella fila: a) senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo il fatto che i veicoli di una fila circolino piu' velocemente di quelli di un'altra fila non e' considerato sorpasso ai sensi del presente articolo; b) un conducente che non si trovi sulla corsia piu' prossima al bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione deve cambiare fila soltanto per prepararsi a svoltare a destra o a sinistra o a sostare, con riserva dei cambiamenti di corsia operati dai conducenti conformemente alla legislazione nazionale che risultasse dall'applicazione delle disposizioni del paragrafo 5-b del presente articolo. 7. Nella circolazione in fila descritta ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, e' vietato ai conducenti, allorche' le corsie sono delimitate sulla carreggiata da segni longitudinali, circolare a cavallo di tali segni. 8. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e di altre restrizioni che le Parti contraenti o le loro Parti costitutive potranno adottare per quanto concerne il sorpasso alle intersezioni ed ai passaggi a livello, nessun conducente di veicolo deve sorpassare un veicolo diverso da un velocipede a due ruote, un ciclomotore a due ruote o un motociclo a due ruote senza carrozzetta: a) immediatamente prima o in un'intersezione diversa da una rotatoria, salvo: i) nel caso previsto al paragrafo 1-b del presente articolo; ii) nel caso in cui la strada in cui ha luogo il sorpasso gode della precedenza all'intersezione; iii) nel caso in cui la circolazione e' regolata all'intersezione da un agente della circolazione o da segnali luminosi di circolazione; b) immediatamente prima o su dei passaggi a livello non provvisti di barriere o di semibarriere; le Parti contraenti o le loro Parti costitutive potranno, tuttavia, permettere un sorpasso ai passaggi a livello in cui la circolazione stradale e' regolata da segnali luminosi di circolazione comportanti un segnale positivo che da' ai veicoli l'autorizzazione a procedere. 9. Un veicolo non deve sorpassare un altro veicolo che si avvicina ad un passaggio pedonale, delimitato da segni sulla carreggiata o segnalato come tale o che e' fermo immediatamente prima di questo passaggio se non a velocita' sufficientemente ridotta per potersi arrestare immediatamente se un pedone si trova sul passaggio. Nessuna disposizione del presente paragrafo dovra' essere interpretata come un impedimento per le Parti contraenti o per le loro Parti costitutive a vietare il sorpasso a partire da una certa distanza da un passaggio pedonale o ad imporre delle prescrizioni piu' severe al conducente di un veicolo che intende sorpassare un altro veicolo fermo immediatamente prima del passaggio. 10. Ogni conducente che constati che il conducente che lo segue intende sorpassarlo, deve, salvo, nel caso previsto al paragrafo 1-b dell'articolo 16 della presente Convenzione, accostarsi al bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione e non deve accelerare la propria andatura. Allorche' l'insufficienza di larghezza, il profilo e lo stato della carreggiata non permettono, tenuto conto della densita' della circolazione in senso inverso, di sorpassare facilmente o senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocita', il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e se necessario accostare appena possibile per lasciar passare i veicoli che lo seguono. 11.a) Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, sulle carreggiate a senso unico e sulle carreggiate in cui la circolazione avviene nei due sensi quando almeno due corsie nei centri abitati e tre corsie fuori dei centri abitati sono riservate alla circolazione nello stesso senso e sono delimitate da segni longitudinali sulla carreggiata: i) autorizzare i veicoli che circolano su di una corsia a sorpassare dal lato corrispondente al senso della circolazione i veicoli che seguono un'altra corsia; ii) rendere non applicabili le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 10 della presente Convenzione; con riserva di emanare delle disposizioni appropriate limitanti la possibilita' di cambiare corsia. b) Nel caso previsto dal comma a) del presente paragrafo, il modo di guida previsto sara' considerato non costituente un sorpasso ai sensi della presente Convenzione; tuttavia le disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo restano applicabili.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 Incrocio 1. Per incrociare, ogni conducente deve lasciare libera una distanza laterale sufficiente, e se necessario, accostarsi al bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione; se, cosi' facendo, la sua marcia si trova impedita da un ostacolo o dalla presenza di altri utenti della strada, egli deve rallentare e, se necessario, fermarsi per lasciar passare l'utente o gli utenti che vengono in senso inverso. 2. Sulle strade di montagna e sulle strade a forte pendenza aventi analoghe caratteristiche in cui l'incrocio e' impossibile o difficile il conducente del veicolo che scende deve accostare il proprio veicolo per lasciar passare ogni veicolo che sale, salvo il caso in cui le piazzole che permettono ai veicoli di accostare siano disposte lungo la carreggiata in modo tale che, tenuto conto della velocita' e della posizione dei veicoli, il veicolo che sale disponga dinanzi a se' di una piazzola e che una retromarcia di uno dei veicoli sia necessaria se il veicolo che sale non si accosti su tale piazzola. Nel caso in cui uno dei due veicoli che stanno per incrociare debba fare retromarcia per consentire l'incrocio, e' il conducente del veicolo che scende che deve fare tale manovra salvo se questa si presenta chiaramente piu' facile per il conducente del veicolo che sale. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono tuttavia per determinati veicoli o determinate strade o sezioni di strade prescrivere delle regole speciali differenti da quelle del presente paragrafo.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 Velocita' e distanza tra veicoli 1. Ogni conducente di veicolo deve, in ogni circostanza, restare padrone del proprio veicolo in modo da potersi conformare alle esigenze della prudenza e da essere costantemente in grado di effettuare tutte le manovre che gli competono. Deve, regolando la velocita' del proprio veicolo, tenere costantemente conto delle circostanze, in particolare della disposizione dei luoghi, dello stato della strada, dello stato del carico del proprio veicolo, delle condizioni atmosferiche e dell'intensita' della circolazione, in modo da poter arrestare il proprio veicolo nei limiti del proprio campo di visibilita' verso l'avanti, nonche' dinanzi ad ogni ostacolo prevedibile. Deve rallentare e, se necessario, fermarsi tutte le volte che le circostanze lo esigano, in particolare quando la visibilita' non e' buona. 2. Nessun conducente deve intralciare la marcia normale degli altri veicoli circolando, senza valida ragione, ad una velocita' anormalmente ridotta. 3. Il conducente di un veicolo che circola dietro un altro veicolo deve lasciare libera, dietro quest'ultimo una distanza di sicurezza sufficiente per poter evitare una collisione in caso di rallentamento brusco o di arresto improvviso del veicolo che lo pre- cede. 4. Fuori dei centri abitati, allo scopo di facilitare i sorpassi, i conducenti di veicoli o di complessi di veicoli il cui peso massimo autorizzato superi 3.500 Kg (7.700 libbre), e la cui lunghezza fuori tutto superi 10 metri (33 piedi) devono salvo quando sorpassano o si accingono a sorpassare, mantenere tra i loro veicoli ed i veicoli a motore che li precedono una distanza tale che i veicoli che li sorpassano possano servirsi senza pericolo dello spazio lasciato libero davanti al veicolo sorpassato. Questa disposizione non e' tuttavia applicabile quando la circolazione e' molto intensa ne' quando il sorpasso e' vietato. Inoltre: a) le autorita' competenti possono far beneficiare alcuni convogli di deroghe a questa disposizione o rendere quast'ultima inapplicabile anche sulle strade in cui due corsie sono adibitie alla circolazione nel senso in questione; b) le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono fissare delle cifre diverse da quelle che sono indicate nel presente paragrafo per le caratteristiche dei veicoli in questione. 5. Nulla nella presente Convenzione dovra' essere interpretato come un impedimento per le Parti contraenti o le loro parti costitutive a prescrivere dei limiti, generali o locali, di velocita' per tutti i veicoli o per alcune categorie di veicoli o a prescrivere su alcune strade o su alcune categorie di strade sia delle velocita' minime e massime, sia soltanto delle velocita' minime o massime, o a prescrivere degli intervalli minimi giustificati dalla presenza sulla strada di alcune categorie di veicoli che presentino un pericolo particolare a causa specialmente del loro peso o del loro carico.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 Prescrizioni generali per le manovre. 1. Ogni conducente che vuole eseguire una manovra, come uscire da una fila di veicoli in sosta o entravi, spostarsi a destra o a sinistra sulla carreggiata, svoltare a sinistra o a destra per percorrere un'altra strada o per entrare in una proprieta' fiancheggiante la strada, deve cominciare ad eseguire tale manovra soltanto dopo essersi assicurato che puo' farlo senza rischiare di costituire un pericolo per gli altri utenti della strada che lo seguono, lo precedono o stanno per incrociarlo, tenuto conto della loro posizione, della loro direzione e della loro velocita'. 2. Ogni conducente che vuole effettuare una conversione a U o una retromarcia deve cominciare ad eseguire tale manovra soltanto dopo essersi assicurato che puo' farlo senza costituire un pericolo o un ostacolo per gli altri utenti della strada. 3. Prima di svoltare o di compiere una manovra che comporti uno spostamento laterale, ogni conducente deve annunziare la sua intenzione chiaramente e con sufficiente anticipo a mezzo dell'indicatore o degli indicatori di direzione del proprio veicolo o in mancanza, facendo se possibile un segno appropriato con il braccio. L'indicazione data dal o dagli indicatori di direzione deve continuare ad essere data durante tutto il tempo della manovra. L'indicazione deve cessare appena la manovra e' compiuta.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 Prescrizioni particolari relative ai veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico Si raccomanda che la legislazioni nazionali prevedano che, nei centri abitati allo scopo di facilitare la circolazione dei veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico, i conducenti degli altri veicoli, con riserva delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 17 della presente Convenzione rallentino e se necessario si fermino per consentire che i veicoli di trasporto pubblico effettuino la manovra necessaria per rimettersi in moto alla partenza delle fermate segnalate come tali. Le disposizioni cosi emanate dalle Parti contraenti o dalle loro parti costitutive non modificano in alcun modo l'obbligo per i conducenti dei veicoli di trasporto pubblico di adottare, dopo aver annunciato a mezzo degli indicatori di direzione la loro intenzione di rimettersi in moto, le precauzioni necessarie per evitare ogni rischio di incidente.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 Cambiamenti di direzione 1. Prima di svoltare a destra o a sinistra per immettersi in un'altra strada o per entrare in una proprieta' fiancheggiante la strada, ogni conducente deve, senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 7 e di quelle dell'articolo 14 della presente Convenzione: a) se vuole lasciare la strada dal lato corrispondente al senso della circolazione, accostarsi il piu' possibile al margine della carreggiata corrispondente a questo senso ed eseguire la sua manovra in uno spazio il piu' ristretto possibile; b) se vuole lasciare la strada dall'altro lato, con riserva della possibilita' per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive di emanare delle disposizioni diverse per i velocipedi e per i ciclomotori, accostarsi il piu' possibile all'asse della carreggiata, se si tratta di una carreggiata in cui la circolazione si svolge nei due sensi, oppure al bordo opposto al lato corrispondente al senso della circolazione, se si tratta di una carreggiata a senso unico e, se vuole immettersi su di un'altra strada in cui la circolazione si svolge nei due sensi deve effettuare la manovra in modo da impegnare la carreggiata di quest'altra strada dal lato corrispondente al senso della circolazione. 2. Durante la manovra di cambiamento di direzione il conducente deve, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 21 della presente Convenzione per quanto riguarda i pedoni lasciar passare i veicoli provenienti in senso inverso sulla carreggiata che egli si appresta a lasciare ed i velocipedi ed i ciclomotori circolanti sulle piste per velocipedi che traversano la carreggiata sulla quale egli sta per immettersi.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 Rallentamento 1. Nessun conducente di veicolo deve effettuare brusche frenate non richieste da motivi di sicurezza. 2. Ogni conducente, che intenda rallentare in modo notevole l'andatura del proprio veicolo deve, a meno che tale rallentamento sia determinato da un pericolo imminente, assicurarsi preliminarmente che puo' farlo senza pericolo ne' intralcio eccessivo per gli altri conducenti. Deve inoltre, salvo se si e' assicurato di non essere seguito da un veicolo o di non essere seguito che a una distanza considerevole, indicare la propria intenzione chiaramente e sufficientemente in anticipo, facendo con il braccio un segno appropriato; tuttavia tale disposizione non si applica se l'indicazione di rallentamento e' data dall'accensione sul veicolo delle luci di arresto indicate al paragrafo 31 dell'allegato 5 della presente Convenzione.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 Intersezioni ed obbligo di cedere il passaggio. 1. Ogni conducente avvicinandosi ad una intersezione deve fare uso di una particolare prudenza, adeguata alle condizioni locali. Il conducente di un veicolo deve, in particolare guidare ad una velocita' tale da avere la possibilita' di fermarsi per lasciar passare i veicoli che hanno la precedenza. 2. Ogni conducente che si immette da un sentiero o da una strada di campagna su di una strada che non e' ne' un sentiero ne' una strada di campagna e' obbligato a cedere il passaggio ai veicoli circolanti sulla strada. Ai fini del presente articolo i termini "sentiero" e "strada di campagna" potranno essere definiti nelle legislazioni nazionali. 3. Ogni conducente che da una proprieta' laterale si immette su di una strada e' obbligato a cedere il passaggio ai veicoli circolanti su tale strada. 4. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo: a) negli Stati in cui il senso della circolazione e' a destra, alle intersezioni diverse da quelle che sono previste al paragrafo 2 del presente articolo ed ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 25 della presente Convenzione, il conducente di un veicolo e' obbligato a cedere il passaggio ai veicoli provenienti dalla sua destra; b) le Parti contraenti o le loro parti costitutive nel cui territorio la circolazione si svolge a sinistra sono libere di fissare come ritengono le regole di precedenza alle intersezioni. 5. Anche se i segnali luminosi glielo consentono un conducente non deve immettersi in una intersezione se la densita' della circolazione e' tale che egli resterebbe probabilmente immobilizzato nell'intersezione, intralciando o impedendo cosi' la circolazione trasversale. 6. Ogni conducente immessosi in una intersezione in cui la circolazione e' regolata da segnali luminosi di circolazione puo' lasciare libera l'intersezione senza attendere che la circolazione sia consentita nel senso in cui egli si sta dirigendo, ma a condizione di non intralciare la circolazione degli altri utenti della strada che avanzano nel senso in cui la circolazione e' consentita. 7. Alle intersezioni, i conducenti di veicoli che non si muovono su rotaie sono obbligati a cedere il passaggio ai veicoli che si muovono su rotaie.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 Passaggi a livello Ogni utente della strada deve fare uso di una maggiore prudenza all'avvicinarsi e nell'attraversare i passaggi a livello. In particolare: a) Ogni conducente di veicolo deve circolare ad andatura moderata; b) senza pregiudizio dell'obbligo di obbedire alle indicazioni di arresto date da un segnale lumminoso o da un segnale acustico, nessun utente della strada deve immettersi in un passaggio a livello le cui barriere o semibarriere sono collocate attraverso la strada o nel quale le semi-barriere si stanno alzando; c) se un passaggio a livello non e' munito di barriere, ne' di semi-barriere ne' di segnali luminosi, nessun utente della strada deve immettervisi prima di essersi assicurato che nessun veicolo su rotaie si sta avvicinando; d) nessun utente della strada deve prolungare indebitamente l'attraversamento di un passaggio a livello; in caso di immobilizzazione forzata di un veicolo, il suo conducente deve sforzarsi di portarlo fuori delle linee ferroviarie e se non puo' farlo, deve prendere immediatamente tutte le misure in suo potere perche' i conducenti siano avvisati in tempo sufficiente dell'esistenza del pericolo.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 Prescrizioni applicabili ai pedoni 1. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive potranno rendere applicabili le disposizioni del presente articolo soltanto nel caso in cui la circolazione di pedoni sulla carreggiata sia pericolosa o intralci la circolazione dei veicoli. 2. Se, di lato alla carreggiata, esistono dei marciapiedi, o delle banchine praticabili per i pedoni, essi debbono usarli. Tuttavia prendendo le necessarie precauzioni: a) i pedoni che spingono o trasportano oggetti ingombranti possono usare la carreggiata se la loro circolazione sul marciapiede o sulle banchine provoca un notevole intralcio agli altri pedoni; b) i gruppi di pedoni accompagnati da una guida, o formanti un corteo, possono circolare sulla carreggiata. 3. Se non e' possibile usare i marciapiedi o le banchine o in assenza di questi, i pedoni possono circolare sulla carreggiata; quando esiste una pista per velocipedi e quando la densita' della circolazione lo consente, essi possono circolare su tale pista per velocipedi, ma senza intralciare il passaggio dei ciclisti e dei ciclomotoristi. 4. Quando dei pedoni circolano sulla carreggiata in applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, essi debbono tenersi il piu' vicino possibile al bordo della carreggiata. 5. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano quanto segue: quando dei pedoni circolano sulla carreggiata, essi debbono tenersi, salvo nel caso in cui cio' possa compromettere la loro sicurezza, sul lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. Tuttavia, le persone che spingono a mano un velocipede, un ciclomotore o un motociclo debbono sempre tenersi sul lato della carreggiata corrispondente al senso di circolazione ed analogamente i gruppi di pedoni accompagnati da una guida o formanti un corteo. Salvo il caso che essi formino un corteo i pedoni che circolano sulla carreggiata debbono di notte e con cattiva visibilita', nonche' di giorno se la densita' della circolazione dei veicoli lo richiede, camminare, per quanto possibile, in fila semplice. 6.a) I pedoni non debbono inoltrarsi su di una carreggiata per attraversarla se non facendo uso di prudenza; essi debbono usare il passaggio pedonale quando ne esiste uno in prossimita'. b) Per attraversare un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata: i) se il passaggio e' munito di segnali luminosi per i pedoni, questi debbono obbedire alle prescrizioni indicate da tali segnali; ii) se il passaggio non e' munito di tale segnalazione, ma se la circolazione dei veicoli e' regolata da segnali luminosi di circolazione o da un agente preposto alla circolazione i pedoni non debbono inoltrarsi sulla carreggiata finche' il segnale luminoso o il gesto dell'agente preposto alla circolazione indichi che i veicoli possono passarvi; iii) agli altri passaggi pedonali, i pedoni non debbono inoltrarsi sulla carreggiata senza tener conto della distanza e della velocita' dei veicoli che si avvicinano. c) Per attraversare al di fuori di un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata, i pedoni non debbono inoltrarsi sulla carreggiata prima di essersi assicurati che possono farlo senza intralciare la circolazione dei veicoli. d) Una volta iniziato l'attraversamento di una carreggiata, i pedoni non debbono allungare il loro percorso, attardarsi o arrestarsi senza necessita'. 7. Tuttavia le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono emanare delle disposizioni piu' severe per i pedoni che attraversano le carreggiate.

Convenzione - art. 21

Articolo 21 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni 1. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 7, del paragrafo 9 dell'articolo 11 e del paragrafo 1 dell'articolo 13 della presente Convenzione, quando esiste sulla carreggiata un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata: a) se la circolazione dei veicoli e' regolata in detto passaggio da segnali luminosi della circolazione o da un agente preposto alla circolazione, i conducenti debbono, quando e' loro vietato passare, arrestarsi prima di inoltrarsi sul passaggio e, quando e' loro consentito passare, non debbono intralciare ne' disturbare l'attraversamento dei pedoni che si sono inoltrati sul passaggio e lo attraversano nelle condizioni previste dall'articolo 20 della presente Convenzione; se i conducenti svoltano per inoltrarsi in un'altra strada all'entrata della quale si trova un passaggio pedonale, debbono farlo ad andatura moderata lasciando passare, fino ad arrestarsi a tale scopo, i pedoni che si sono inoltrati o si inoltrano sul passaggio nelle condizioni previste al paragrafo 6 dell'articolo 20 della presente Convenzione; b) se la circolazione dei veicoli non e' regolata in detto passaggio a livello ne' da segnali luminosi della circolazione, ne' da un agente preposto alla circolazione, i conducenti debbono avvicinarsi a tale passaggio ad andatura sufficientemente moderata per non metter in pericolo i pedoni che vi si sono inoltrati o che vi si inoltrano; se necessario, essi debbono fermarsi per farli passare. 2. I conducenti che intendono sorpassare, dal lato corrispondente al senso della circolazione, un veicolo di trasporto pubblico ad una fermata segnalata come tale debbono ridurre la loro velocita' e se necessario fermarsi per permettere ai viaggiatori di salire su detto veicolo o di discenderne. 3. Nessuna disposizione del presente articolo sara' interpretata come un impedimento per le Parti contraenti o le loro parti costitutive: ad obbligare i conducenti dei veicoli a fermarsi ogni volta che dei pedoni si sono inoltrati o si inoltrano su di un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata nelle condizioni previste nell'articolo 20 della presente Convenzione, oppure a vietar loro di impedire o di disturbare il passaggio dei pedoni che attraversano la carreggiata ad un'intersezione o nelle immediate vicinanze di un'intersezione, anche se non vi e' in quel punto un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata.

Convenzione - art. 22

Articolo 22 Isole di rifugio sulla carreggiata Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione, ogni conducente puo' lasciare alla sua destra o alla sua sinistra le isole di rifugio, i salvagenti e gli altri dispositivi posti sulla carreggiata sulla quale egli circola, ad eccezione dei casi seguenti: a) quando il segnale impone il passaggio su uno dei lati dell'isola di rifugio, del salvagente o del dispositivo; b) quando l'isola di rifugio, il salvagente o il dispositivo e' sull'asse di una carreggiata su cui la circolazione avviene nei due sensi; in quest'ultimo caso, il conducente deve lasciare l'isola di rifugio, il salvagente o il dispositivo dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione.

Convenzione - art. 23

Articolo 23 Fermata e sosta 1. Fuori dei centri abitati, i veicoli e gli animali fermi o in sosta debbono essere posti, per quanto possibile, fuori della carreggiata. Non debbono essere posti sulle piste per velocipedi, ne' salvo quando consentito dalla legislazione nazionale applicabile, sui marciapiedi o sulle banchine predisposte per la circolazione dei pedoni. 2.a) Gli animali ed i veicoli fermi o in sosta sulla carreggiata debbono essere posti il piu' vicino possibile al bordo della carreggiata. Un conducente non deve arrestare il proprio veicolo o sostare su una carreggiata se non sul lato corrispondente per lui, al senso della circolazione; tuttavia, tale fermata o sosta e' autorizzata sull'altro lato quando non e' possibile sul lato corrispondente al senso della circolazione a causa della presenza di binari. Inoltre le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono: i) non vietare la fermata ne' la sosta sull'uno o sull'altro lato in determinate condizioni specialmente se dei segnali stradali vietano la fermata sul lato corrispondente al senso della circolazione; ii) sulle carreggiate a senso unico. autorizzare la fermata e la sosta sull'altro lato, contemporaneamente o no con la fermata e la sosta sul lato corrispondente al senso della circolazione; iii) autorizzare la fermata e la sosta al centro della carreggiata entro delle aree particolarmente segnalate. b) Salvo disposizioni contrarie della legislazione nazionale, i veicoli diversi dai velocipedi a due ruote, dai ciclomotori a due ruote oppure dai motocicli a due ruote senza carrozzetta non debbono fermarsi o sostare in doppia fila sulla carreggiata. I veicoli fermi o in sosta devono, con riserva dei casi in cui la disposizione dei luoghi permette di fare altrimenti essere disposti parallelamente al bordo della carreggiata. 3.a) La fermata e la sosta di un veicolo sono vietate sulla carreggiata: i) sui passaggi pedonali, sui passaggi per ciclisti e sui passaggi a livello; ii) sui binari tramviari o ferroviari, posti sulla strada o cosi' vicino a detti binari che la circolazione dei tram o dei treni potrebbe trovarsi ostacolata, nonche', con riserva della possibilita' per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive di prevedere delle disposizioni contrarie, sui marciapiedi e sulle piste per velocipedi; b) la fermata e la sosta, di un veicolo sono vietate in ogni luogo in cui esse possano costituire un pericolo, in particolare: i) sotto i cavalcavia e nelle gallerie salvo eventualmente in luoghi specialmente indicati; ii) sulla carreggiata, in prossimita' di dossi e nelle curve, quando la visibilita' e' insufficiente perche' il sorpasso del veicolo possa farsi in tutta sicurezza, tenuto conto della velocita' dei veicoli sul tratto di strada in questione; iii) sulla carreggiata in prossimita' di un segno longitudinale quando il capoverso b) ii) del presente paragrafo non si applica ma la larghezza della carreggiata tra il segno ed il veicolo e' inferiore a 3 metri (10 piedi) ed il segno e' tale che il suo attraversamento e' vietato ai veicoli che lo abbordano dallo stesso lato. c) La sosta di un veicolo sulla carreggiata e' vietata: i) in prossimita' dei passaggi a livello, delle intersezioni e delle fermate degli autobus, dei filobus o dei veicoli che circolano su rotaie, entro le distanze precisate dalla legislazione nazionale; ii) davanti ai passi carrabili delle proprieta'; iii) in ogni luogo in cui il veicolo in sosta impedisca l'accesso ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure la spostamento di tale veicolo; iv) sulla carreggiata centrale delle strade atre corsie e, fuori dai centri abitati, sulle carreggiate delle strade indicate come aventi la precedenza da una appropriata segnaletica; v) nei luoghi in cui il veicolo in sosta nasconda dei segnali stradali o dei segnali luminosi di circolazione alla vista degli utenti della strada. 4. Un conducente non deve lasciare il proprio veicolo o i propri animali senza avere preso tutte le precauzioni opportune per evitare ogni incidente e, nel caso di un autoveicolo, per evitare che esso venga usato senza autorizzazione. 5. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che ogni veicolo a motore diverso da un ciclomotore a due ruote o da un motociclo a due ruote senza carrozzetta, nonche' ogni rimorchio, agganciato o no, fermo sulla carreggiata fuori di un centro abitato, sia segnalato a distanza, a mezzo di un dispositivo appropriato, posto nel luogo piu' indicato per avvertire sufficientemente in tempo gli altri conducenti che si avvicinano: a) quando il veicolo e' fermo di notte sulla carreggiata in condizioni tali che i conducenti che si avvicinano non possono rendersi contro dell'ostacolo che esso costituisce; b) quando il conducente, in altri casi, e' stato costretto ad immobilizzare il proprio veicolo in un luogo in cui la fermata e' vietata. 6. Nulla nel presente articolo potra' essere interpretato come un impedimento per le Parti contraenti o le loro parti costitutive ad imporre altre restrizioni di sosta o di fermata.

Convenzione - art. 24

Articolo 24 Apertura degli sportelli E' vietato aprire lo sportello di un veicolo, lasciarlo aperto o scendere dal veicolo senza essersi assicurato che cio' non comporti un pericolo per gli altri utenti della strada.

Convenzione - art. 25

Articolo 25 Autostrade e strade di carattere simile 1. Sulle autostrade e, se la legislazione nazionale cosi' dispone, sulle strade speciali di accesso alle autostrade e di uscita dalle autostrade: a) la circolazione e' vietata ai pedoni, agli animali, ai velocipedi, ai ciclomotori se non sono assimilati ai motocicli ed a tutti i veicoli diversi dagli autoveicoli e dai loro rimorchi, nonche' agli autoveicoli ed ai loro rimorchi che non siano, per costruzione, suscettibili di raggiungere su strada piana una velocita' stabilita dalla legislazione nazionale, b) e' vietato ai conducenti: i) fermare i loro veicoli o sostare se non nei luoghi di sosta segnalati; in caso di immobilizzazione forzata di un veicolo il conducente deve sforzarsi di portarlo fuori della carreggiata e anche fuori delle corsie di emergenza e, se non puo' farlo, deve segnalare immediatamente a distanza la presenza del veicolo per avvisare sufficientemente in anticipo gli altri conducenti che si avvicinano; ii) fare conversione a U, o retromarcia, o penetrare sulla striscia di terreno centrale, compresi i raccordi colleganti le due carreggiate tra loro. 2. I conducenti che si immettono in un'autostrada debbono: a) se non esiste una corsia di accelerazione che prolunga la strada di accesso, cedere il passaggio ai veicoli che circolano sull'autostrada; b) se esiste una corsia di accelerazione, inoltrarvisi ed immettersi nella circolazione dell'autostrada rispettando le prescrizioni dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 14 della presente Convenzione. 3. il conducente che lascia l'autostrada deve, sufficientemente in anticipo, inoltrarsi nella corsia di circolazione corrispondente all'uscita dall'autostrada ed immettersi al piu' presto sulla corsia di decelerazione, se esiste. 4. per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono assimilate alle autostrade le altre strade riservate alla circolazione automobilistica debitamente segnalate come tali e nelle quali le proprieta' laterali non hanno accesso.

Convenzione - art. 26

Articolo 26 Prescrizioni particolari applicabili ai cortei e agli invalidi 1. E' vietato agli utenti delle strade interrompere le colonne militari, i gruppi di studenti in fila accompagnati da una guida e gli altri cortei. 2. Gli invalidi che si spostano su una sedia mobile mossa da loro stessi o circolante a passo d'uomo possono usare i marciapiedi e le banchine praticabili.

Convenzione - art. 27

Articolo 27 Prescrizioni particolari applicabili ai ciclisti, ai ciclomotoristi ed ai motociclisti. 1. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 10 della presente Convenzione le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono consentire ai ciclisti di circolare affiancati. 2. E' vietato ai ciclisti circolare senza tenere il manubrio almeno con una mano, farsi trainare da un altro veicolo o trasportare, trainare o spingere degli oggetti che disturbino la guida o che siano pericolosi per gli utenti della strada. Le stesse disposizioni sono applicabili ai ciclomotoristi ed ai motociclisti, ma, inoltre, questi debbono tenere il manubrio con ambedue le mani, salvo eventualmente per segnalare la manovra descritta al paragrafo 3 dell'articolo 14 della presente Convenzione. 3. E' vietato ai ciclisti ed ai ciclomotoristi trasportare passeggeri sul loro veicolo, le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, tuttavia autorizzare delle deroghe a questa disposizione, in particolare, autorizzare il trasporto di passeggeri sul o sui sedili supplementari che fossero installati sul veicolo. I motociclisti non potranno trasportare dei passeggeri altro che nella carrozzetta, se esiste, e sul sedile supplementare eventualmente installato dietro il conducente. 4. Quando esiste una pista per velocipedi, le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono vietare ai ciclisti di circolare sulla rimanente carreggiata. Nello stesso caso esse possono autorizzare i motociclisti a circolare sulla pista per velocipedi e, se lo ritengono utile, vietare loro di circolare sulla rimanente carreggiata.

Convenzione - art. 28

Articolo 28 Avvertimenti acustici e luminosi 1. Si puo' fare uso degli avvisatori acustici soltanto: a) per dare gli avvertimenti utili al fine di evitare un incidente; b) fuori dei centri abitati quando e' opportuno avvisare un conducente che sta per essere sorpassato. L'emissione di suoni a mezzo avvisatori acustici non deve prolungarsi piu' del necessario. 2. I conducenti di autoveicoli possono, fra il tramonto e l'alba, dare gli avvertimenti luminosi definiti al paragrafo 5 dell'articolo 33 della presente Convenzione in luoghi degli avvertimenti acustici. Essi possono anche farlo durante il giorno ai fini indicati al comma b) del paragrafo 1 del presente articolo, se cio' e' piu' appropriato alle circostanze. 3. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono autorizzare l'uso di avvertimenti luminosi ai fini previsti al paragrafo 1 b del presente articolo anche nei centri abitati.

Convenzione - art. 29

Articolo 29 Veicoli su rotaie 1. Quando un binario corre su di una carreggiata, ogni utente della strada deve, all'avvicinarsi di un tram o di un altro veicolo su rotaie, lasciar libero al piu' presto il binario per far passare il veicolo su rotaie. 2. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono adottare delle norme speciali, diverse da quelle definite dal presente articolo, per la circolazione su strada dei veicoli su rotaie o per l'incrocio o il sorpasso di questi veicoli. Tuttavia, le Parti contraenti o le loro parti costitutive non possono adottare delle disposizioni contrarie a quelle del paragrafo 7 dell'articolo 8 della presente Convenzione.

Convenzione - art. 30

Articolo 30 Carico dei veicoli 1. Se per un veicolo e' stabilito un peso massimo autorizzato, il peso del veicolo carico non deve mai superare il peso massimo autorizzato. 2. Ogni carico di un veicolo deve essere disposto e, se necessario fissato in modo che non possa: a) mettere in pericolo le persone o causare danni a proprieta' pubbliche o private, ed in particolare strisciare o cadere sulla strada; b) ridurre la visibilita' del conducente o compromettere la stabilita' o la guida del veicolo; c) provocare rumore, polvere o altri inconvenienti che possono essere evitati; d) occultare le luci, comprese le luci di arresto e gli indicatori di direzione, i catadiottri, i numeri di immatricolazione, ed il segno distintivo dello Stato di immatricolazione di cui il veicolo deve essere munito a termini della presente Convenzione o della legislazione nazionale, o nascondere i segni con il braccio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 14 o a quelle del paragrafo 2 dell'articolo 17 della presente Convenzione. 3. Tutti gli accessori come funi, catene e teloni, che servono a fissare o a proteggere il carico debbono stringerlo ed essere fissati solidamente. Tutti gli accessori che servono a proteggere il carico debbono soddisfare alle condizioni previste per il carico al paragrafo 2 del presente articolo. 4. I carichi sporgenti dal veicolo verso l'avanti, verso il dietro o sui lati debbono essere segnalati in maniera chiaramente visibile in tutti i casi in cui i loro contorni rischiano di non essere notati dai conducenti degli altri veicoli; la notte, questa segnalazione deve essere fatta in avanti con una luce bianca ed un dispositivo rifrangente bianco e dietro con una luce rossa ed un dispositivo rifrangente rosso. In particolare, sui veicoli a motore, a) i carichi sporgenti dall'estremita' del veicolo piu' di un metro (3 piedi e 4 pollici) verso il dietro o verso l'avanti debbono essere segnalati; b) i carichi sporgenti lateralmente oltre la sagoma del veicolo in modo che la loro estremita' laterale si trovi a piu' di 0,40 m (16 pollici) dal bordo esterno della luce di posizione anteriore del veicolo, debbono essere segnalati ai notte verso l'avanti e analogamente debbono essere segnalati verso il dietro quelli la cui estremita' laterale si trovi a piu' di 0,40 m (16 pollici) dal bordo esterno della luce di posizione posteriore rossa del veicolo. 5. Nulla nel paragrafo 4 del presente articolo potra' essere interpretato come impedimento per le Parti contraenti o le loro parti costitutive a vietare, a limitare o a sottoporre ad una autorizzazione speciale le sporgenze di carico previste al detto paragrafo 4.

Convenzione - art. 31

Articolo 31 Comportamento in caso di incidente 1. Senza pregiudizio delle disposizioni delle legislazioni nazionali per quanto riguarda l'obbligo di soccorrere i feriti, ogni conducente, o ogni altro utente della strada, implicato in un incidente della circolazione, deve: a) arrestarsi appena gli sia possibile senza creare ulteriore pericolo per la circolazione; b) sforzarsi di salvaguardare la sicurezza della circolazione nel luogo dell'incidente e se una persona e' stata uccisa o gravemente ferita nell'incidente, evitare, purche' cio' non ostacoli la sicurezza della circolazione, che siano modificate le condizioni del luogo e che scompaiano le tracce che possono essere utili per stabilire le responsabilita'; c) se altre persone implicate nell'incidente glielo chiedono, comunicare la propria identita'; d) se una persona e' stata ferita o uccisa nell'incidente, avvertire la polizia e restare o tornare sul luogo dell'incidente fino all'arrivo di questa, a meno che egli sia stato autorizzato dalla polizia a lasciare il luogo o a meno che debba recare soccorso ai feriti o essere egli stesso curato; 2. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, nella loro legislazione nazionale, astenersi dall'imporre la prescrizione prevista al comma d) del paragrafo 1) del presente articolo quando nessuna ferita grave e' stata provocata e nessuna delle persone implicate nell'incidente esige che sia avvisata la polizia.

Convenzione - art. 32

Articolo 32 Illuminazione: prescrizioni generali 1. Ai sensi del presente articolo, il termine "notte" indica l'intervallo fra il tramonto e l'alba, nonche' gli altri momenti in cui la visibilita' e' insufficiente, a causa per esempio di nebbia, di nevicata, di forte pioggia, o di passaggio entro una galleria. 2. Di notte: a) ogni veicolo a motore diverso da un ciclomotore a due ruote senza carrozzetta che si trovi su di una strada deve mostrare verso l'avanti almeno due luci bianche o giallo-selettivo e verso il dietro un numero pari di luci rosse, conformemente alle prescrizioni previste per gli autoveicoli ai paragrafi 23 e 24 dell'allegato 5; le legislazioni nazionali possono, tuttavia, autorizzare delle luci di posizione arancioni verso l'avanti. Le disposizioni del presente comma si applicano ai complessi formati da un veicolo a motore e da uno o piu' rimorchi, in questo caso le luci rosse debbono trovarsi sulla parte posteriore dell'ultimo rimorchio; i rimorchi ai quali sono applicabili le disposizioni del paragrafo 30 dell'allegato 5 della presente Convenzione debbono mostrare, verso l'avanti, le due luci bianche di cui essi debbono essere muniti in virtu' delle disposizioni di detto paragrafo 30. b) Ogni veicolo o complesso di veicoli al quale non si applicano le disposizioni del comma a) del presente paragrafo e che si trovi su di una strada, deve avere almeno una luce bianca o giallo-selettivo verso l'avanti ed almeno una luce rossa verso il dietro; allorche' vi e' soltanto una luce verso l'avanti o una luce verso il dietro, tale luce deve essere posta sull'asse del veicolo o dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione; per i veicoli a trazione animale ed i carretti a mano, il dispositivo che emette tali luci puo' essere portato dal conducente o da un accompagnatore che cammina su tale lato del veicolo. 3. Le luci previste al paragrafo 2 del presente articolo debbono essere tali da segnalare chiaramente il veicolo agli altri utenti della strada; la luce anteriore e la luce posteriore non debbono essere emesse dalla stessa lampada o dallo stesso dispositivo a meno che le caratteristiche del veicolo, in particolare la sua modesta lunghezza, siano tali che questa prescrizione possa essere soddisfatta in tali condizioni. 4.a) in deroga alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, i) le disposizioni di tale paragrafo 2 non si applicano ai veicoli fermi o in sosta su di una strada illuminata in modo tale che essi siano chiaramente visibili ad una distanza sufficiente; ii) i veicoli a motore che non superino 6 m (20 piedi) di lunghezza e 2 m (6 piedi e 6 pollici) di larghezza ed ai quali non sia agganciato alcun veicolo, potranno, in caso di fermata o di sosta su di una strada all'interno di un centro abitato, mostrare soltanto una luce posta sul lato del veicolo opposto al bordo della carreggiata lungo il quale il veicolo e' fermo o in sosta; tale luce sara' bianca o arancione verso l'avanti e rossa o arancione verso il dietro; iii) le disposizioni del comma b) di detto paragrafo 2 non si applicano ne' ai velocipedi a due ruote, ne' ai ciclomotori a due ruote, ne' ai motocicli a due ruote senza carrozzetta non provvisti di batteria, allorche' sono fermi o in sosta all'interno di un centro abitato sul bordo della carreggiata; b) inoltre, la legislazione nazionale puo' accordare delle deroghe alle disposizioni del presente articolo per: i) i veicoli fermi o in sosta in luoghi appositi fuori della carreggiata; ii) i veicoli fermi o in sosta in strade residenziali in cui la circolazione e' poco intensa; 5. In nessun caso, un veicolo dovra' mostrare verso l'avanti delle luci, dei dispositivi rifrangenti o dei materiali rifrangenti rossi, verso il dietro, delle luci, dei dispositivi rifrangenti o dei materiali rifrangenti bianchi o giallo-selettivo; questa disposizione non si applica ne' all'uso dei proiettori bianchi o giallo-selettive di retromarcia ne' alla rifrangenza delle cifre o delle lettere di colore chiaro delle targhe di immatricolazione posteriori, dei segni distintivi o degli altri marchi distintivi richiesti dalla legislazione nazionale, ne' alla rifrangenza del fondo chiaro di dette targhe o segni, ne' alle luci rosse girevoli o lampeggianti di determinati veicoli prioritari. 6. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, nella misura in cui li ritengano possibile, senza compromettere la sicurezza della circolazione, accordare nella loro legislazione nazionale delle deroghe alle disposizioni del presente articolo per: a) i veicoli a trazione animale ed i carretti a mano; b) i veicoli di forma o di natura particolare impiegati a scopi ed in condizioni particolari. 7. Nulla nella presente Convenzione potra' essere interpretato come un impedimento per la legislazione nazionale ad imporre ai gruppi di pedoni condotti da una guida o formanti un corteo, nonche' ai conducenti di animali, isolati o in greggi, o di animali da tiro, da soma o da sella, di mostrare, quando circolano sulla carreggiata nelle circostanze indicate al paragrafo 2 b) del presente articolo, un dispositivo rifrangente o una luce; la luce riflessa o emessa deve essere allora sia bianca o giallo-selettivo verso l'avanti e rossa verso il dietro, sia arancione verso ambedue le direzioni.

Convenzione - art. 33

Articolo 33 Illuminazione: condizioni di impiego delle luci previste all'allegato 5 1. Il conducente di un veicolo munito di proiettori di profondita', di proiettori di incrocio e di luci di posizione definiti all'allegato 5 della presente Convenzione deve usare tali luci nelle condizioni seguenti quando, in virtu' dell'articolo 32 della presente Convenzione, il veicolo deve mostrare almeno una o due luci bianche o giallo-selettivo verso l'avanti: a) i proiettori di profondita' non devono essere accessi ne' nei centri abitati quando la strada e' sufficientemente illuminata ne' fuori dai centri abitati quando la carreggiata e' illuminata in modo continuo e tale illuminazione e' sufficiente per consentire al conducente di vedere distintamente ad una distanza adeguata, ne' quando il veicolo e' fermo; b) con riserva della possibilita' per la legislazione nazionale di autorizzare l'utilizzazione dei proiettori di profondita' durante le ore del giorno quando la visibilita' sia insufficiente a causa per esempio, di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia o di passaggio entro una galleria, i proiettori di profondita' non debbono essere accesi o il loro funzionamento deve essere modificato in modo da evitare l'abbagliamento; i) quando un conducente sta per incrociare un altro veicolo; i proiettori, se sono utilizzati, debbono allora essere spenti o il loro funzionamento deve essere modificato in modo da evitare l'abbagliamento alla distanza necessaria perche' il conducente dell'altro veicolo possa continuare la sua marcia agevolmente e senza pericolo; ii) quando un veicolo ne segue un altro a breve distanza, tuttavia i proiettori di profondita' possono essere utilizzati conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo per indicare l'intenzione di sorpassare nelle condizioni previste all'articolo 28 della presente Convenzione; iii) in tutte le altre circostanze in cui e' necessario non abbagliare gli altri utenti della strada o gli utenti di una via d'acqua o di una linea ferroviaria che costeggi la strada; c) con riserva delle disposizioni del comma d) del presente paragrafo, i proiettori d'incrocio debbono essere accesi quando l'uso dei proiettori di profondita' e' vietato dalle disposizioni dei precedenti commi a) e b) e possono essere utilizzati in luogo dei proiettori di profondita' quando i proiettori di incrocio permettono al conducente di vedere distintamente fino ad una distanza sufficiente ed agli altri utenti della strada di scorgere il veicolo ad una distanza sufficiente; d) le luci di posizione debbono essere utilizzate contemporaneamente ai proiettori di profondita', ai proiettori di incrocio ed ai proiettori fendinebbia. Esse possono essere utilizzate da sole quando il veicolo e' fermo o in sosta o quando su delle strade diverse dalle autostrade o dalle strade indicate al paragrafo 4 dell'articolo 25 della presente Convenzione, le condizioni di illuminazione sono tali che il conducente puo' vedere distintamente fino ad una distanza sufficiente o gli altri utenti possono scorgere il veicolo ad una distanza sufficiente; 2. Quando un veicolo e' munito dei proiettori fendi nebbia definiti all'allegato 5 della presente convenzione non deve usare tali proiettori che in caso di nebbia, di caduta di neve o di forte pioggia. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1-c del presente articolo l'accensione dei proiettori fendinebbia sostituisce allora quella dei proiettori di incrocio, potendo tuttavia la legislazione nazionale autorizzare in questo caso l'accensione simultanea dei proiettori fendinebbia e dei proiettori di incrocio. 3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, la legislazione nazionale puo' autorizzare, anche in assenza di nebbia, di caduta di neve o di forte pioggia, l'accensione dei proiettori fendinebbia su strade strette e con numerose curve. 4. Nulla nella presente Convenzione potra' essere interpretato come un impedimento per la legislazione nazionale ad imporre l'obbligo di utilizzare i proiettori d'incrocio all'interno dei centri abitati. 5. Gli avvertimenti luminosi previsti al paragrafo 2 dell'articolo 28 della presente Convenzione consistono nell'accensione intermittente a brevi intervalli dei proiettori di incrocio o nell'accensione intermittente dei proiettori di profondita' o nell'accensione alternata a brevi intervalli dei proiettori di incrocio e dei proiettori di profondita'.

Convenzione - art. 34

Articolo 34 Deroghe 1. Non appena avvertito dell'avvicinarsi di un veicolo prioritario a mezzo degli speciali apparecchi di segnalazione, luminosi o acustici, di tale veicolo ogni conducente della strada deve lasciare libero il passaggio sulla carreggiata e, se necessario, fermarsi. 2. Le legislazioni nazionali possono prescrivere che i conducenti di veicoli prioritari, quando la loro circolazione e' annunciata dagli speciali apparecchi di segnalazione del veicolo e con riserva di non mettere in periodo gli altri utenti della strada, non sono tenuti a rispettare in tutto o in parte le disposizioni del presente Capitolo II diverse da quelle del paragrafo 2 dell'articolo 6: 3. Le legislazioni nazionali possono determinare la misura entro la quale il personale che lavora alla costruzione, alla riparazione ed alla manutenzione della strada, compresi i conducenti dei mezzi impiegati per i lavori non e' tenuto, con riserva di osservare ogni utile precauzione, a rispettare durante il lavoro, le disposizioni del presente Capitolo II. 4. Per sorpassare o incrociare i mezzi previsti al paragrafo 3 del presente articolo mentre sono al lavoro sulla strada, i conducenti degli altri veicoli possono, nella misura necessaria ed a condizione di adottare ogni utile precauzione, non osservare le disposizioni degli articoli 11 e 12 della presente Convenzione.

Convenzione - art. 35

Articolo 35 Immatricolazione 1.a) Per beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione, ogni autoveicolo in circolazione internazionale e ogni rimorchio diverso da un rimorchio leggero agganciato ad un autoveicolo debbono essere immatricolati da una Parte contraente o da una delle sue parti costitutive ed il conducente dell'autoveicolo deve essere in possesso di un certificato valido attestante tale immatricolazione, rilasciato sia da una autorita' competente di tale Parte contraente o di una sua parte costitutiva, sia, a nome della Parte contraente o della sua parte costitutiva, dell'associazione che essa ha abilitato a tale scopo. Il certificato, detto certificato d'immatricolazione, reca almeno: Un numero d'ordine, detto numero di immatricolazione, la cui composizione e' indicata all'allegato a) della presente Convenzione; La data della prima immatricolazione del veicolo; Il nome completo ed il domicilio del titolare del certificato; Il nome o il marchio di fabbrica del costruttore del veicolo; Il numero d'ordine del telaio (numero di fabbricazione o numero di serie del costruttore); Se si tratta di un veicolo destinato al trasporto di merci, il peso massimo e' autorizzato; Il periodo di validita', se non e' illimitato. Le indicazioni iscritte sul certificato debbono essere sia unicamente in carattere latini o in corsivo detto inglese, sia ripetute in tale forma. b) Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, tuttavia, decidere che sui certificati rilasciati sul loro territorio in luogo della data della prima immatricolazione sia indicato l'anno di fabbricazione. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, un veicolo articolato non diviso mentre e' in circolazione internazionale beneficiera' delle disposizioni della presente Convenzione anche se non e' oggetto che di una sola immatricolazione e di un solo certificato per il trattore e per il semirimorchio che lo costituiscono. 3. Nulla nella presente Convenzione dovra' essere interpretato come limitazione al diritto delle Parti contraenti e delle loro parti costitutive di esigere, nel caso di un veicolo in circolazione internazionale che non sia immatricolato a nome di una persona che si trovi a bordo di esso, la giustificazione del diritto del conducente al possesso del veicolo stesso. 4. Si raccomanda che le Parti contraenti che non ne fossero ancora provviste istituiscano un servizio incaricato, su scala nazionale o regionale, di registrare gli autoveicoli messi in circolazione e di accentrare, per ogni veicolo, le informazioni iscritte su ogni certificato di immatricolazione.

Convenzione - art. 36

Articolo 36 Numero di immatricolazione 1. Ogni autoveicolo in circolazione internazionale deve recare nella Parte anteriore e su quella posteriore il proprio numero d'immatricolazione; tuttavia, i motocicli sono tenuti a portare tale numero solo sulla parte posteriore. 2. Ogni rimorchio immatricolato deve, in circolazione internazionale, recare sulla parte posteriore il proprio numero di immatricolazione. Nel caso di un autoveicolo trainante uno o piu' rimorchi, il rimorchio unico o l'ultimo rimorchio, se non e' immatricolato, deve recare il numero di immatricolazione del veicolo trattore. 3. La composizione e le modalita' di apposizione del numero di immatricolazione previsto al presente articolo debbono essere conformi alle disposizioni dell'allegato 2 della presente Convenzione.

Convenzione - art. 37

Articolo 37 Segno distintivo dello Stato di immatricolazione 1. Ogni autoveicolo in circolazione internazionale deve recare nella Parte posteriore, oltre al proprio numero di immatricolazione, un segno distintivo dello Stato in cui e' immatricolato. 2. Ogni rimorchio agganciato ad un autoveicolo e che, in virtu' dell'articolo 36 della presente Convenzione, deve recare nella parte posteriore un numero di immatricolazione deve anche recare nella parte posteriore il segno distintivo dello Stato in cui tale numero di immatricolazione e' rilasciato. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche se il rimorchio e' immatricolato in uno Stato diverso dallo Stato di immatricolazione dell'autoveicolo cui e' agganciato; se il rimorchio non e' immatricolato, deve recare nella parte posteriore il segno distintivo dello Stato di immatricolazione del veicolo trattore, eccetto quando circola in tale Stato. 3. La composizione e le modalita' di apposizione del segno distintivo previsto al presente articolo debbono essere conformi alle disposizioni dell'allegato 3 della presente Convenzione.

Convenzione - art. 38

Articolo 38 Marchi di identificazione Ogni autoveicolo ed ogni rimorchio in circolazione internazionale debbono recare i marchi di identificazione definiti all'allegato 4 della presente Convenzione.

Convenzione - art. 39

Articolo 39 Prescrizioni tecniche Ogni autoveicolo, ogni rimorchio e ogni complesso di veicoli in circolazione internazionale debbono soddisfare alle disposizioni dell'allegato 5 della presente Convenzione. Essi debbono inoltre essere in buono stato di marcia.

Convenzione - art. 40

Articolo 40 Disposizione transitoria Per la durata di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 47, i rimorchi in circolazione internazionale beneficeranno, qualunque sia il loro peso massimo autorizzato, delle disposizioni della presente Convenzione, anche se non sono immatricolati.

Convenzione - art. 41

Articolo 41 Validita' delle patenti di guida 1. Le Parti contraenti riconosceranno: a) ogni patente redatta nella loro lingua o in una delle loro lingue o, se non e' redatta in una di dette lingua, accompagnata da una traduzione certificata conforme; b) ogni patente nazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 6 della presente Convenzione; c) oppure ogni patente internazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 7 della presente Convenzione, come valevole per la guida sul loro territorio di un veicolo che rientri nelle categorie coperte dalla patente, a condizione che detta patente sia valida e che sia stata rilasciata da un'altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive o da un'associazione abilitata a tale scopo da tale altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano a patenti per allievi conducenti. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente: a) quando la validita' della patente di guida e' subordinata, con una speciale menzione, al possesso da parte dell'interessato, di determinati apparecchi o a determinati adattamenti del veicolo per tenere conto dell'invalidita' del conducente, la patente sara' riconosciuta valida soltanto se saranno osservate tali prescrizioni; b) le Parti contraenti possono rifiutare di riconoscere la validita' sul loro territorio di ogni patente di guida il cui titolare non abbia compiuto diciotto anni; c) le Parti contraenti possono rifiutare di riconoscere la validita' sul loro territorio per la guida degli autoveicoli o dei complessi di veicoli delle categorie C, D ed E previste negli allegati 6 e 7 della presente Convenzione, di ogni patente di guida il cui titolare non abbia compiuti ventun anni. 3. Le Parti contraenti si impegnano a prendere le misure necessarie perche' le patenti nazionali ed internazionali di guida previste ai commi a, b e c del paragrafo 1 del presente articolo non siano rilasciate sul loro territorio senza una ragionevole garanzia delle capacita' del conducente e della sua attitudine fisica. 4. Per l'applicazione del paragrafo 1 e del paragrafo 2, comma c del presente articolo; a) agli autoveicoli della categoria B prevista agli allegati 6 e 7 della presente Convenzione puo' essere agganciato un rimorchio leggero; puo' anche esservi agganciato un rimorchio il cui peso massimo autorizzato superi 750 Kg (1.650 libbre) ma non superi il peso a vuoto dell'autoveicolo se il totale dei pesi massimi autorizzati dei veicoli cosi' accoppiati non supera 3.500 Kg (7.700 libre); b) agli autoveicoli delle categorie C e D previste agli allegati 6 e 7 della presente Convenzione puo' essere agganciato un rimorchio leggero, senza che il complesso cosi' costituito cessi d'appartenere alla categoria C o alla categoria D. 5. La patente internazionale potra' essere rilasciata soltanto al possessore di una patente nazionale per il rilascio della quale saranno state soddisfatte le condizioni minime fissate dalla presente Convenzione. Non dovra' essere valida per un pericolo piu' lungo di quello della corrispondente patente nazionale il cui numero dovra' figurare sulla patente internazionale. 6. Le disposizioni del presente articolo non obbligano le Parti contraenti: a) a riconoscere la validita' delle patenti, nazionali o internazionali, rilasciate sul territorio di un'altra parte contraente a persone aventi la loro residenza abituale sul loro territorio al momento di tale rilascio, o la cui residenza abituale e' stata trasferita sul loro territorio dopo tale rilascio; b) a riconoscere la validita' delle patenti sopra rilasciate a conducenti la cui residenza abituale al momento del rilascio non si trovava sul territorio in cui la patente e' stata rilasciata o la cui residenza e' stata trasferita, dopo tale rilascio, in un altro territorio.

Convenzione - art. 42

Articolo 42 Sospensione della validita' delle patenti di guida. 1. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono ritirare ad un conducente che commetta sul loro territorio una infrazione che comporti il ritiro della patente di guida in virtu' della loro legislazione, il diritto di usare sul loro territorio la patente di guida, nazionale o internazionale, di cui e' titolare. In simile caso, l'autorita' competente della Parte contraente o della parte costitutiva che ha ritirato il diritto di usare la patente potra': a) farsi consegnare la patente e conservarla fino alla scadenza del periodo durante il quale e' ritirato il diritto di usare la patente o finche' il conducente lasci il suo territorio, se tale partenza ha luogo prima della scadenza di tale periodo; b) avvisare del ritiro del diritto di usare la patente l'autorita' che ha rilasciato o a nome della quale e' stata rilasciata la patente; c) se si tratta di una patente internazionale, apporre sull'apposito spazio la menzione che la patente non e' piu' valida nel suo territorio; d) nel caso in cui essa non abbia applicato la procedura prevista al comma a) del presente paragrafo, completare la comunicazione menzionata al comma b) chiedendo all'autorita' che ha rilasciato la patente o a nome della quale e' stata rilasciata la patente, di avvisare l'interessato della decisione presa nei suoi confronti. 2. Le Parti contraenti faranno in modo di far notificare agli interessati le decisioni che saranno state comunicate loro conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 comma d) del presente articolo. 3. Nulla nella presente Convenzione dovra' essere interpretato come un'interdizione alle Parti contraenti o ad una delle loro parti costitutive di impedire ad un conducente titolare di una patente di guida, nazionale o internazionale, di guidare se e' evidente o provato che il suo stato non gli consente di guidare con sicurezza o se il diritto di guidare gli e' stato ritirato nello Stato in cui ha la sua residenza abituale.

Convenzione - art. 43

Articolo 43 Disposizione transitoria Le patenti internazionali di guida conformi alle disposizioni della Convenzione sulla circolazione stradale, fatta a Ginevra il 19 settembre 1949 e rilasciate entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 47 della presente Convenzione saranno, per l'applicazione degli articoli 41 e 42 della presente Convenzione, assimilate alle patenti internazionali di guida previste nella presente Convenzione.

Convenzione - art. 44

Articolo 44 1. I velocipedi senza motore in circolazione internazionale debbono: a) avere un freno efficace; b) essere muniti di un campanello capace di essere udito ad una distanza sufficiente e non recare alcun altro avvisatore acustico; c) essere muniti di un dispositivo rifrangente rosso verso il dietro e di dispositivi che consentono di mostrare una luce bianca o giallo-selettivo verso l'avanti ed una luce rossa verso il dietro. 2. Sul territorio delle Parti contraenti che non hanno, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 54 della presente Convenzione, fatto una dichiarazione che assimili i ciclomotori ai motocicli, i ciclomotori in circolazione internazionale debbono: a) avere due freni indipendenti; b) essere muniti di un campanello o di un altro avvisatore acustico, capace di essere udito a distanza sufficiente; c) essere muniti di un efficace dispositivo di scappamento silenzioso; d) essere muniti di dispositivi che consentano di mostrare una luce bianca o giallo-selettivo verso l'avanti, nonche' una luce rossa ed un dispositivo rifrangente rosso verso il dietro; e) recare il marchio d'identificazione definito all'allegato 4 della presente Convenzione. 3. Sul territorio delle Parti contraenti che hanno, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 54 della presente Convenzione fatto una dichiarazione assimilante i ciclomotori ai motocicli, le condizioni cui debbono soddisfare i ciclomotori per essere ammessi in circolazione internazionale sono quelle definite per i motocicli all'allegato 5 della presente Convenzione.

Convenzione - art. 45

Articolo 45 1. La presente Convenzione sara' aperta presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 1969 alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell'agenzia internazionale dell'Energia Atomica o Parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire Parte della Convenzione. 2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. La presente Convenzione restera' aperta all'adesione di ogni Stato previsto al paragrafo 1 del presente articolo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale. 4. Al momento in cui firmera' la presente Convenzione o depositera' il proprio strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato notifichera' al Segretario generale il segno distintivo che ha scelto perche' sia apposto in circolazione internazionale sui veicoli che ha immatricolati conformemente alle disposizioni dell'allegato 3 della presente Convenzione. Con un'altra notifica diretta al Segretario generale, ogni Stato puo' cambiare il segno distintivo che aveva scelto in precedenza.

Convenzione - art. 46

Articolo 46 1. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' la presente Convenzione o vi aderira', o in ogni altro successivo momento, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale che la Convenzione diviene applicabile a tutti i territori o ad uno qualunque tra essi, di cui assicura le relazioni internazionali. La Convenzione diverra' applicabile al territorio o ai territori designato/i nella notifica trenta giorni dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto tale notifica o alla data di entrata in vigore della Convenzione per lo Stato che invia la notifica, se tale data e' posteriore alla precedente. 2. Ogni Stato che avra' fatto una dichiarazione in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo potra' in qualsiasi data successiva, con notifica diretta al Segretario generale, dichiarare che la Convenzione cessera' di essere applicabile al territorio designato nella notifica e la Convenzione cessera' di essere applicabile al detto territorio un anno dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto tale notifica. 3. Ogni Stato che invia una notifica in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo notifichera' al Segretario generale il o i segni distintivi che ha scelto perche' siano apposti in circolazione internazionale sui veicoli che sono stati immatricolati sul o sui territori interessati conformemente alle disposizioni dell'allegato 3 della presente Convenzione, con un altra notifica diretta al Segretario generale, ogni Stato puo' cambiare il segno distintivo che aveva scelto in precedenza.

Convenzione - art. 47

Articolo 47 1. La presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichera' la presente Convenzione o vi aderira' dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore dodici mesi, dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Convenzione - art. 48

Articolo 48 Alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione abroghera' e sostituira', nelle relazioni tra le Parti contraenti, la Convenzione internazionale relativa alla circolazione automobilistica e la Convenzione internazionale relativa alla circolazione stradale firmata ambedue a Parigi il 24 aprile 1926, la Convenzione sulla regolazione della circolazione automobilistica interamericana aperta alla firma a Washington il 15 dicembre 1943 e la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Ginevra il 19 settembre 1949.

Convenzione - art. 49

Articolo 49 1. Dopo un periodo di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Parte contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti alla Convenzione. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto dei motivi, sara' inviato al Segretario generale che lo comunichera' a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilita' di fargli sapere, nel termine di dodici mesi dopo la data di tale comunicazione: a) se accettano l'emendamento, oppure b) se esse lo rifiutano, oppure c) se desiderano che sia convocata una conferenza per esaminarlo. Il Segretario generale trasmettera' egualmente il testo dell'emendamento proposto a tutti gli altri Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 45 della presente Convenzione. 2.a) Ogni proposta di emendamento che sara' stata comunicata conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, sara' considerata accettata se, nel termine di dodici mesi sopraindicato, meno del terzo delle Parti contraenti informano il Segretario generale sia che esse respingono l'emendamento, sia che desiderano che sia convocata una Conferenza per esaminarlo. Il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti ogni accettazione e ogni rifiuto dell'emendamento proposto ed ogni richiesta di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti e delle richieste ricevuti durante il termine specificato di dodici mesi e' inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti che l'emendamento entrera' in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel paragrafo precedente per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il termine specificato, hanno respinto l'emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo. b) Ogni Parte contraente che durante il detto termine di dodici mesi, avra' respinto una proposta di emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potra' ad ogni momento, dopo lo scadere di tale termine, notificare al Segretario generale che accetta l'emendamento ed il Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le altre Parte contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per le Parti contraenti che avranno notificato la loro accettazione sei mesi dopo che il Segretario generale avra' ricevuto la loro notifica. 3. Se un emendamento proposto non e' stato accettato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e se, nel termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della meta' del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l'emendamento proposto e se almeno un terzo del numero totale delle Parti contraenti ma non meno di dieci lo informano che esse lo accettano o che desiderano sia riunita una conferenza per esaminarlo, il Segretario generale convochera' una conferenza allo scopo di esaminare l'emendamento proposto o ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtu' del paragrafo 4 del presente articolo. 4. Se una conferenza e' convocata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi invitera' tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 45 della presente Convenzione. Egli richiedera' a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli, al piu' tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano che siano esaminare dalla detta Conferenza, oltre all'emendamento proposto e comunichera' queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza. 5.a) Ogni emendamento alla presente Convenzione sara' ritenuto accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentanti alla Conferenza, purche' tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti contraenti rappresentate alla Conferenza. Il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti l'adozione dell'emendamento e questo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante tale periodo, avranno notificato al Segretario generale che esse respingono l'emendamento. b) Ogni Parte contraente che avra' respinto un emendamento durante il detto periodo di dodici mesi potra', in ogni momento, notificare al Segretario generale che essa lo accetta ed il Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte contraente che avra' notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica o alla fine del detto periodo di dodici mesi se tale data e' posteriore alla precedente. 6. Se la proposta di emendamento non e' ritenuta accettata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, e se non concorrono le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza la proposta di emendamento sara' considerata respinta.

Convenzione - art. 50

Articolo 50 Ogni Parte contraente potra' denunciare la presente Convenzione a mezzo di notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica.

Convenzione - art. 51

Articolo 51 La presente Convenzione cessera' di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti sara' inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi.

Convenzione - art. 52

Articolo 52 Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che le Parti non abbiano potuto regolare a mezzo di negoziazione o in altro modo, potra' essere portata, su richiesta di una qualunque delle Parti contraenti interessate, davanti alla Corte internazionale di Giustizia, per essere decisa da questa.

Convenzione - art. 53

Articolo 53 Nessuna disposizione della presente Convenzione sara' interpretata come interdizione ad una Parte contraente di adottare le misure, compatibili con le misure della Carta delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritiene necessarie per la propria sicurezza esterna o interna.

Convenzione - art. 54

Articolo 54 1. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' la presente Convenzione, o depositera' il suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera legato dall'articolo 52 della precedente Convenzione. Le altre Parti contraenti non saranno legate dall'articolo 52 nei confronti di una qualsiasi delle Parti contraenti che avra' fatto tale dichiarazione. 2. Al momento in cui depositera' il suo strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato puo' dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, che assimilera' i ciclomotori ai motocicli ai fini dell'applicazione della presente Convenzione (articolo 1, n). In ogni momento, ogni Stato potra' successivamente, con notifica diretta al Segretario generale, ritirare la sua dichiarazione. 3. Le dichiarazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo avranno effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica, o alla data in cui la Convenzione entrera' in vigore per lo Stato che fa la dichiarazione, se tale data e' posteriore alla precedente. 4. Ogni modifica di un segno distintivo precedentemente scelto notificata conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 45 o del paragrafo 3 dell'articolo 46 della presente Convenzione, avra' effetto tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica. 5. Le riserve alla presente Convenzione ed ai suoi allegati di- verse dalla riserva previste al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto e se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in tale strumento. Il segretario generale comunichera' le suddette riserve a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 45 della presente Convenzione. 6. Ogni Parte contraente che avra' formulato una riserva o fatto una dichiarazione in virtu' dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo, potra' in ogni momento, ritirarla con notifica diretta al Segretario generale. 7. Ogni riserva fatta conformemente al paragrafo 5 del presente articolo: a) modifica, per la Parte contraente che ha formulato detta riserva le disposizioni della Convenzione alle quali la riserva si riferisce nei limiti di quest'ultima; b) modifica tali disposizioni negli stessi limiti per le altre Parti contraenti per quanto concerne i loro rapporti con la Parte contraente che ha notificato la riserva.

Convenzione - art. 55

Articolo 55 Oltre le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 49 e 54 della presente Convenzione, il Segretario generale notifichera' a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 45: a) le firme, le ratifiche, e le adesioni ai sensi dell'articolo 45; b) le notifiche e le dichiarazioni ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 45 e dell'articolo 46; c) le date dell'entrata in vigore della presente Convenzione in virtu' dell'articolo 47; d) la data dell'entrata in vigore degli emendamenti alla presente Convenzione conformemente ai par. 2 e 5 dell'articolo 49; e) le denunce ai sensi dell'articolo 50; f) l'abrogazione della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 51.

Convenzione - art. 56

Articolo 56 L'originale della presente Convenzione, fatta in un solo esemplare, in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa, i cinque testi facenti egualmente fede, sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 45 della presente Convenzione. IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Vienna, l'8 novembre 1968.

Convenzione -Allegato 1

ALLEGATI ALLEGATO 1 DEROGHE ALL'OBBLIGO DI AMMETTERE IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE GLI AUTOVEICOLI ED I RIMORCHI 1. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio gli autoveicoli, i rimorchi ed i complessi di veicoli i cui pesi, totali o per asse, o le cui dimensioni superino i limiti fissati dalla loro legislazione nazionale per i veicoli immatricolati sul loro territorio. Le Parti contraenti sul cui territorio ha luogo una circolazione internazionale di veicoli pesanti si adopereranno per concludere degli accordi regionali che consentano, in circolazione internazionale, l'accesso alle strade della regione, fatta eccezione per le strade minori, ai veicoli o complessi di veicoli i cui pesi e dimensioni non superino le cifre fissate da tali accordi. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1 del presente allegato, non saranno considerate come oltrepassanti i limiti della larghezza massima autorizzata le sporgenze: a) dei pneumatici, presso il loro punto di contatto con il suolo, e dei collegamenti degli indicatori di pressione dei pneumatici; b) dei dispositivi antislittanti eventualmente montati sulle ruote; c) degli specchi retrovisori costruiti in modo da poter cedere, sotto l'effetto di una moderata pressione, nei due sensi, fino a non oltrepassare piu' la larghezza massima autorizzata; d) degli indicatori di direzione laterali e delle luci di ingombro, purche' tale sporgenza sia di pochi centimetri; e) dei sigilli doganali apposti sul carico e dei dispositivi di fissaggio e di protezione di tali sigilli. 3. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i complessi di veicoli sottoindicati, nella misura in cui la loro legislazione nazionale vieta la circolazione di tali complessi: a) motocicli con rimorchio; b) complessi costituiti da un autoveicolo e piu' rimorchi; c) veicoli articolati adibiti ai trasporti di persone. 4. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio gli autoveicoli ed i rimorchi beneficianti di deroghe in virtu' del paragrafo 60 dell'allegato 5 della Convenzione. 5. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i ciclomotori ed i motocicli il cui conducente e, se del caso, il passeggero non siano muniti di un caso di protezione. 6. Le Parti contraenti possono subordinare l'ammissione in circolazione internazionale sul loro territorio di ogni autoveicolo, diverso da un ciclomotore a due ruote o da un motociclo a due ruote senza carrozzetta, alla presenza a bordo dell'autoveicolo di un dispositivo, previsto al paragrafo 56 dell'allegato 5 della Convenzione, e destinato, in caso di arresto sulla carreggiata, a preannunciare il pericolo costituito dal veicolo fermo. 7. Le Parti contraenti possono subordinare l'ammissione in circolazione internazionale, su determinate strade accidentate o in determinate regioni a rilievo accidentato del loro territorio, degli autoveicoli il cui peso massimo autorizzato superi 3.500 Kg. (7.700 libbre) al rispetto delle prescrizioni speciali imposte dalla loro legislazione nazionale per l'ammissione su tali strade o in tali regioni, dei veicoli dello stesso peso massimo autorizzato da esse immatricolati. 8. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio ogni autoveicolo munito di proiettori di incrocio a fascio asimettrico allorche' la regolazione dei fasci di luce non e' adattata al senso di circolazione. 9. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio ogni autoveicolo o ogni rimorchio trainato da un autoveicolo che porti un segno distintivo diverso da quello previsto per tale veicolo all'articolo 37 della presente Convenzione.

Convenzione - Allegato 2

ALLEGATO 2 NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E DEI RIMORCHI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE 1. Il numero di immatricolazione previsto agli articoli 35 e 36 della Convenzione deve essere composto sia di cifre, sia di cifre e lettere. Le cifre debbono essere delle cifre arabe e le lettere debbono essere in caratteri latini maiuscoli. Possono, tuttavia, essere impiegati altre cifre o caratteri, ma il numero di immatricolazione deve allora essere ripetutto in cifre arabe ed in caratteri latini maiuscoli. 2. Il numero di immatricolazione deve essere composto ed apposto in modo da essere leggibile di giorno con tempo chiaro ad una distanza minima di 40 metri (130 piedi da un osservatore posto sull'asse del veicolo e con il veicolo fermo; tuttavia le Parti contraenti possono, per i veicoli che esse immatricolano, ridurre tale distanza minima di leggibilita' per i motocicli e per delle categorie speciali di autoveicoli sulle quali sarebbe difficile dare ai numeri di immatricolazione delle dimensioni sufficienti perche' siano leggibili a 40 metri (130 piedi). 3. Nel caso in cui il numero di immatricolazione e' apposto su di una targa speciale tale targa deve essere piatta e fissata in posizione verticale o sensibilmente verticale e perpendicolarmente al piano longitudinale mediano del veicolo. Nel caso in cui il numero e' apposto o dipinto sul veicolo, la superficie sulla quale e' apposto o dipinto deve essere piana e verticale e deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo. 4. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 32, la targa o la superficie nella quale e' apposto o dipinto il numero di immatricolazione puo' essere di materiale rifrangente.

Convenzione - Allegato 3

Allegato 3 SEGNO DISTINTIVO DEGLI AUTOVEICOLI E DEI RIMORCHI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE 1. Il segno distintivo previsto all'articolo 37 della Convenzione deve essere composto da una a tre lettere in caratteri latini maiuscoli. Le lettere avranno un'altezza minima di 0,08 m (3,1 pollici) ed i loro tratti uno spessore di almeno 0,01 m (0,4 pollici). Le lettere saranno dipinte in nero su di un fondo bianco a forma di ellisse, il cui asse maggiore e' orizzontale. 2. Quando il segno distintivo prevede soltanto una lettera, l'asse maggiore dell'ellisse puo' essere verticale. 3. Il segno distintivo non deve essere incorporato nel numero di immatricolazione, ne' apposto in modo tale da creare confusione con quest'ultimo o nuocere alla sua leggibilita'. 4. Sui motocicli e sui loro rimorchi, le dimensioni degli assi dell'ellisse saranno di almeno 0,175 m. (6,9 pollici) e 0,115 m (4,5 pollici). Sugli altri autoveicoli e sui loro rimorchi, le dimensioni degli assi dell'ellisse saranno di almeno: a) 0,24 m (9,4 pollici) e 0,145 m (5,7 pollici) se il segno distintivo reca tre lettere; b) 0,175 m (6,9 pollici) e 0,115 m (4,5 pollici) se il segno distintivo reca meno di tre lettere; 5. Le disposizioni del paragrafo 3 dell'allegato 2 si applicano all'apposizione del segno distintivo sui veicoli.

Convenzione - Allegato 4

ALLEGATO 4 MARCHI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E DEI RIMORCHI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE 1. I marchi di identificazione comprendono: a) Per gli autoveicoli: i) il nome o il marchio del costruttore del veicolo; ii) sul telaio, o in mancanza di telaio, sulla carrozzeria, il numero di fabbricazione o il numero di serie del costruttore; iii) sul motore, il numero di fabbricazione del motore quando tale numero viene apposto dal costruttore; b) Per i rimorchi, le indicazioni previste ai precedenti commi i) e ii); c) Per i ciclomotori, l'indicazione della cilindrata ed il marchio "CM". 2. I marchi indicati al paragrafo 1 del presente allegato debbono essere posti in posizioni accessibili ed essere facilmente leggibili, inoltre essi debbono essere tali che sia difficile modificarli o sopprimerli. Le lettere e le cifre comprese nei marchi saranno sia unicamente in caratteri latini o in corsivo detto inglese ed in cifre arabe, sia ripetute in tale maniera.

Convenzione - Allegato 5

Allegato 5 CONDIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI ED AI RIMORCHI 1. Le Parti contraenti che, conformemente all'articolo primo comma n) della Convenzione, hanno dichiarato di voler assimilare ai motocicli i veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non superi 400 kg. (900 libbre) debbono assoggettare tali veicoli alle prescrizioni imposte dal presente allegato sia per i motocicli sia per gli altri autoveicoli. 2. Ai sensi del presente allegato, il termine "rimorchio" si applica solo a quelli destinati ad essere agganciati ad un'autovettura. 3. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2.a dell'articolo 3 della Convenzione, ogni Parte contraente puo', per gli autoveicoli che essa immatricola e per i rimorchi che essa ammette alla circolazione in virtu' della propria legislazione nazionale, imporre delle prescrizioni che completino le disposizioni del presente allegato o piu' rigorose di queste. Capitolo I Frenatura 4. Ai fini del presente capitolo, a) il termine "ruote di un asse" indica le ruote simmetriche, oppure sensibilmente simmetriche, rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, anche se esse non si trovano su di uno stesso asse (un asse tandem e' contato come due assi); b) il termine "freno di servizio" indica il dispositivo normalmente utilizzato per rallentare o fermare il veicolo; c) il termine "freno di stazionamento" indica il dispositivo utilizzato per mantenere immobile, in assenza del conducente, il veicolo o, nel caso di un rimorchio, il rimorchio allorche' questo e' distaccato; d) il termine "freno di soccorso" indica il dispositivo destinato a rallentare e ad arrestare il veicolo in caso di insufficienza del freno di servizio. A. Frenatura degli autoveicoli diversi dai motocicli. 5. Ogni autoveicolo diverso da un motociclo deve essere munito di freni che possano essere azionati facilmente, da parte del conducente installato al suo posto di guida. Questi freni dovranno assicurare le tre funzioni di frenatura sottoindicate: a) un freno di servizio che consenta di rallentare il veicolo e di fermarlo in modo sicuro, rapido ed efficace quali che siano le sue condizioni di carico e la pendenza ascendente o discendente della strada sulla quale circola; b) un freno di stazionamento che consenta di mantenere il veicolo immobile, quali che siano le sue condizioni di carico, su di una pendenza ascendente o discendente del 16%, le superfici attive dei freni restando mantenute in posizione di bloccaggio per mezzo di un dispositivo ad azione puramente meccanica; c) un freno di soccorso che consenta di rallentare e di arrestare il veicolo, quali che siano le sue condizioni di carico, su di una distanza ragionevole, anche in caso di insufficienza del freno di servizio. 6. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 5 del presente allegato, i dispositivi che assicurano le tre funzioni di frenatura (freno di servizio, freno di soccorso e freno di stazionamento) possono avere delle parti comuni; la combinazione dei comandi e' ammessa solo a condizione che rimangano almeno due comandi distinti. 7. Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote del veicolo; tuttavia, sui veicoli aventi piu' di due assi, le ruote di un asse possono non essere frenate. 8. Il freno di soccorso deve poter agire almeno si una ruota di ciascun lato del piano longitudinale mediano del veicolo; la stessa disposizione si applica al freno di stazionamento. 9. Il freno di servizio ed il freno di stazionamento debbono agire su delle superfici frenate collegate alle ruote in maniera permanente per mezzo di pezzi sufficientemente robusti. 10. Nessuna superficie frenata deve poter essere disinnestata dalle ruote. Tuttavia, tale disinnesto e' ammesso per alcune delle superfici frenate, a condizione: a) che esso sia soltanto momentaneo, per esempio durante un cambio dei rapporti di trasmissione; b) che, nel caso del freno di stazionamento esso non sia possibile senza l'azione del conducente, e c) che, nel caso del freno di servizio o del freno di soccorso, l'azione di frenatura continui a poter essere esercitata con l'efficienza prescritta conformemente al paragrafo 5 del presente allegato. B. Frenatura dei rimorchi. 11. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 17-c del presente allegato, ogni rimorchio diverso da un rimorchio leggero deve essere munito di freni, e precisamente: a) un freno di servizio che consenta di rallentare il veicolo e di fermarlo in modo sicuro, rapido ed efficace, quali che siano le sue condizioni di carico e la pendenza ascendente o discendente della strada sulla quale circola; b) un freno di stazionamento che consenta di mantenere immobile il veicolo, su di una pendenza ascendente o discendente del 16%, le superfici attive del freno restando mantenute in posizione di bloccaggio per mezzo di un dispositivo ad azione puramente meccanica. La presente disposizione non si applica ai rimorchi che non possono essere distaccati dal veicolo trattore senza l'aiuto di utensili, purche' le esigenze relative alla frenatura di stazionamento siano rispettate per il complesso di veicoli. 12. I dispositivi che assicurano le due funzioni di frenatura (servizio e stazionamento) possono avere delle parti comuni. 13. Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote del rimorchio. 14. Il freno di servizio deve poter essere azionato mediante il comando della frenatura di servizio del veicolo trattore, tuttavia, se il peso massimo autorizzato del rimorchio non supera 3500 kg (7700 libbre), il freno puo' essere realizzato in modo da non potere essere azionato, durante la marcia, che dal semplice avvicinamento del rimorchio al veicolo trattore (frenatura per inerzia). 15. Il freno di servizio ed il freno di stazionamento debbono agire su delle superfici frenate collegate alle ruote in maniera permanente per mezzo di pezzi sufficientemente robusti. 16. I dispositivi di frenatura debbono essere tali che l'arresto del rimorchio sia assicurato automaticamente in caso di rottura del dispositivo di accoppiamento, durante la marcia. Tuttavia, tale prescrizione non si applica ai rimorchi ad un solo asse o a due assi distanti uno dall'altro meno di un metro (40 pollici) a condizione che il loro peso massimo autorizzato non superi 1500 kg (3300 libbre) e, ad eccezione dei semirimorchi, che siano muniti, oltre al dispositivo di accoppiamento, del collegamento secondario previsto al paragrafo 58 del presente allegato. C. Frenatura dei complessi di veicoli 17. Oltre alle disposizioni delle parti A e B del presente capitolo relative ai veicoli isolati (autoveicoli e rimorchi), le sottoindicate disposizioni si applicano ai complessi di tali veicoli: a) i dispositivi di frenatura montati su ciascuno dei veicoli che compongono il complesso debbono essere compatibili; b) l'azione del freno di servizio deve essere convenientemente ripartita e sincronizzata fra i veicoli che compongono il complesso; c) il peso massimo autorizzato di un rimorchio non provvisto di un freno di servizio non deve superare la meta' della somma del peso a vuoto del veicolo trattore e del peso del conducente. D. Frenatura dei motocicli 18. a) Ogni motociclo deve essere provvisto di due dispositivi di frenatura di cui uno agisca almeno sulla o sulle ruote anteriori; se al motociclo e' aggiunta una carrozzetta, la frenatura della ruota della carrozzetta non e' richiesta. Tali dispositivi di frenatura debbono permettere di rallentare il motociclo e di arrestarlo in modo sicuro, rapido ed efficace, quali che siano le sue condizioni di carico e la pendenza ascendente o discendente della strada su cui circola. b) Oltre ai dispositivi previsti al capoverso a) del presente paragrafo, i motocicli a tre ruote simmetriche rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo debbono essere provvisti di un freno di stazionamento che risponda alle condizioni indicate al capoverso b) del paragrafo 5 del presente allegato. Capitolo II Luci e dispositivi riflettenti 19. Ai fini del presente capitolo, il termine: "Proiettore di profondita' indica la luce del veicolo che serve ad illuminare la strada a grande distanza innanzi a tale veicolo; "Proiettore di incrocio" indica la luce del veicolo che serve ad illuminare la strada innanzi a tale veicolo senza abbagliare ne' disturbare indebitamente i conducenti provenienti in senso inverso e gli altri utenti della strada; "Luce di posizione anteriore" indica la luce del veicolo che serve ad indicare la presenza e la larghezza di tale veicolo visto dalla parte anteriore; "Luce di posizione posteriore" indica la luce del veicolo che serve ad indicare la presenza e la larghezza di tale veicolo visto dalla parte posteriore; "Luce di arresto" indica la luce del veicolo che serve ad indicare agli altri utenti della strada che si trovano dietro tale veicolo che il suo conducente aziona il freno di servizio; "Proiettore fendi nebbia" indica la luce del veicolo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, di caduta di neve, di temporale o di nubi di polvere; "Proiettore di retromarcia" indica la luce del veicolo che serve ad illuminare la strada verso la parte posteriore di tale veicolo e ad avvisare gli altri utenti della strada che il veicolo esegue una retromarcia o e' sul punto di eseguirla; "Indicatore di direzione" indica la luce del veicolo che serve ad indicare agli utenti della strada che il conducente ha l'intenzione di cambiare direzione verso destra o verso sinistra; "Catadiottro" indica un dispositivo che serve ad indicare la presenza di un veicolo mediante la riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa non collegata a tale veicolo, ed essendo l'osservatore posto presso tale sorgente luminosa; "Superficie luminosa" indica per le luci la superficie visibile da cui e' emessa la luce e per i catadiottri la superficie visibile rifrangente; 20. I colori delle luci previste nel presente capitolo debbono essere, per quanto possibile, conformi alle definizioni date nell'appendice del presente allegato. 21. Ad eccezione dei motocicli, ogni autoveicolo suscettibile di superare su strada piana la velocita' di 40 km (25 miglia) all'ora deve essere provvisto nella parte anteriore di un numero pari di proiettori di profondita' emettenti luce di colore bianco o giallo- selettivo capaci di illuminare efficacemente la strada di notte con tempo chiaro su di una distanza di almeno 100 m (325) davanti al veicolo. I bordi esterni della superficie luminosa del proiettore non debbono in alcun caso trovarsi piu' vicini all'estremita' della larghezza del veicolo dei bordi esterni della superficie luminosa dei proiettori di incrocio. 22. Ad eccezione dei motocicli, ogni autoveicolo suscettibile di superare su strada piana la velocita' di 10 Km (6 miglia) all'ora deve essere provvisto nella parte anteriore di due proiettori d'incrocio emettenti luce bianca o giallo-selettivo, capaci di illuminare efficacemente la strada di notte con tempo chiaro su di una distanza di almeno 40 m. (130 piedi) davanti al veicolo. Da ogni lato, il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve distare oltre 0,40 m. (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del veicolo. Un autoveicolo non deve essere provvisto di piu' di due proiettori di incrocio. I proiettori di incrocio debbono essere regolati in maniera da essere conformi alla definizione del paragrafo 19 del presente allegato. 23. Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere munito nella parte anteriore di due luci di posizione anteriore bianche; tuttavia, il giallo-selettivo e' ammesso per le luci di posizione anteriori incorporate nei proiettori di profondita' o nei proiettori di incrocio che emettono fasci di luce giallo-selettivo. Tali luci di posizione anteriori, allorche' sono le sole luci accese verso l'avanti del veicolo debbono essere visibili di notte con tempo chiaro ad una distanza di almeno 300 m (1000 piedi) senza abbagliare ne' disturbare indebitamente gli altri utenti della strada. Da ogni lato, il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale e mediano del veicolo non deve distare oltre 0,40 m. (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del veicolo. 24.a) Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto sulla parte posteriore di un numero pari di luci di posizione posteriore rosse visibili di notte con tempo chiaro ad una distanza di almeno 300 m (1000 piedi) senza abbagliare ne' disturbare indebitamente gli altri utenti della strada. Da ogni lato, il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale del veicolo non deve distare oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del rimorchio. Tuttavia i rimorchi la cui larghezza non supera 0,80 m (32 pollici) possono essere provvisti di una sola di tali luci se sono agganciati ad un motociclo a due ruote senza carrozzetta. b) Ogni rimorchio deve essere provvisto sulla parte posteriore di un numero pari di luci di posizione posteriori rosse visibili di notte con tempo chiaro ad una distanza di almeno 300 m (1000 piedi) senza abbagliare ne' disturbare indebitamente gli altri utenti della strada. Da ciascun lato, il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale mediano del rimorchio non deve distare oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del rimorchio. Tuttavia, i rimorchi la cui larghezza non supera 0,80 m (32 pollici) possono essere provvisti di una sola di tali luci se sono agganciati ad un motociclo a due ruote senza carrozzetta. 25. Ogni autoveicolo o rimorchio che reca sulla parte posteriore un numero di immatricolazione deve essere munito di un dispositivo di illuminazione di detto numero, tale che quest'ultimo, allorche' e' illuminato dal dispositivo, sia leggibile di notte con tempo chiaro, a veicolo fermo, ad una distanza di 20 m (65) piedi dalla parte posteriore del veicolo, tuttavia, ogni Parte contraente puo' ridurre tale distanza minima di leggibilita' di notte nella stessa proporzione e per gli stessi veicoli per i quali abbia ridotto, in applicazione del paragrafo 2 dell'allegato 2 della Convenzione, la distanza minima di leggibilita' di giorno. 26. Su ogni autoveicolo (compresi i motocicli) e su ogni complesso costituito da un autoveicolo e da uno o piu' rimorchi i collegamenti elettrici debbono essere tali che i proiettori di profondita', i proiettori di incrocio i proiettori fendinebbia, le luci di posizioni anteriori dell'autoveicolo ed il dispositivo previsto al precedente paragrafo 25 possano essere messi in funzione soltanto quando le luci di posizione posteriori dell'autoveicolo o del complesso di veicoli, situate piu' indietro, sono anch'esse in funzione. Tuttavia, tale condizione non e' imposta per i proiettori di profondita' o per i proiettori di incrocio quando sono utilizzati per dare gli avvertimenti luminosi previsti al paragrafo 5 della Convenzione. Inoltre i collegamenti elettrici debbono essere tali che le luci di posizione anteriori dell'autoveicolo siano sempre accese quando sono accesi i proiettori di incrocio, i proiettori di profondita' o i proiettori fendinebbia. 27. Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto nella parte posteriore di almeno due catadiottri rossi di forma triangolare. Da ciascun lato, il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve distare oltre 0,40 m. (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del veicolo. I catadiottri debbono essere visibili, per il conducente di un veicolo, di notte con tempo chiaro, ad una distanza di almeno 150 m (500 piedi) quando sono illuminati dai proiettori di profondita' di tale veicolo. 28. Ogni rimorchio deve essere provvisto nella parte posteriore di almeno due catadiottri rossi. Tali catadiottri debbono avere la forma di un triangolo equilatero con un vertice in alto ed un lato orizzontale; la misura dei suoi lati deve essere compresa fra 0,15 m (6 pollici) e 0,20 m (8 pollici); nessuna luce di segnalazione deve essere posta all'interno del triangolo. Tali catadiottri debbono soddisfare alla condizione di visibilita' fissata al precedente paragrafo 27. Da ciascun lato il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale mediano del rimorchio non deve distare oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del rimorchio. Tuttavia, i rimorchi, la cui larghezza non supera 0,80 m (32 pollici) possono essere provvisti di un solo catadiottro se sono agganciati ad un motociclo a due ruote senza carrozzetta. 29. Ogni rimorchio deve esser provvisto nella parte anteriore di due catadiottri bianchi di forma non triangolare. Tali catadiottri debbono soddisfare alle condizioni di installazione e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 27. 30. Un rimorchio deve essere provvisto, nella parte anteriore di due luci di posizione anteriori bianche quando la sua larghezza supera 1,60 m (5 piedi e 4 pollici). Le luci di posizione cosi' prescritte debbono essere poste il piu' vicino possibile all'estremita' della larghezza del rimorchio ed in ogni caso in modo tale che il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale mediano del rimorchio non disti oltre 0,15 m (6 pollici) da tali estremita'. 31. Ad eccezione dei motocicli a due ruote con o senza carrozzetta, ogni autoveicolo capace di superare su strada piana la velocita' di 25 km (15 miglia) all'ora deve essere provvisto nella parte posteriore di due luci di arresto di colore rosso la cui intensita' luminosa sia nettamente superiore a quella delle luci di posizione posteriori. La stessa disposizione si applica ad ogni rimorchio che costituisce l'ultimo veicolo di un complesso di veicoli; tuttavia nessuna luce di arresto e' richiesta sui piccoli rimorchi le cui dimensioni siano tali che le luci di arresto del veicolo trattore restino visibili. 32. Con riserva della possibilita' per le Parti contraenti che, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 54 della Convenzione, avranno fatto una dichiarazione per assimilare i ciclomotori ai motocicli, di esonerare i ciclomotori da tutti o da parte di tali obblighi: a) Ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta deve essere provvisto di un proiettore di incrocio che soddisfi alle disposizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 22; b) ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta capace di superare su strada piana la velocita' di 40 km (25 miglia) all'ora deve essere provvisto, oltre che del proiettore di incrocio, di almeno un proiettore di profondita' che soddisfi alle disposizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 21. Se tale motociclo reca piu' di un proiettore di profondita' tali proiettori debbono essere posti il piu' vicino possibile l'uno all'altro; c) un motociclo a due ruote con o senza carrozzetta non deve essere provvisto ne' di piu' di un proiettore di incrocio ne' di piu' di due proiettori di profondita'. 33. Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta puo' essere provvisto nella parte anteriore di una o due luci di posizione anteriori che soddisfino alle condizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 23. Se tale motociclo reca due luci di posizioni anteriori esse debbono essere poste il piu' vicino possibile l'una all'altra. Un motociclo a due ruote senza carrozzetta non deve essere provvisto di piu' di due luci di posizione anteriori. 34. Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto nella parte posteriore di una luce di posizione posteriore che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 24. 35. Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto nella parte posteriore di un catadiottro che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 27. 36. Con riserva della possibilita' per le Parti contraenti che conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 54 della Convenzione, avranno fatto una dichiarazione per assimilare i ciclomotori ai motocicli, di esonerare da tale obbligo i ciclomotori a due ruote con o senza carrozzetta, ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta deve essere provvisto di una luce di arresto che soddisfi alle disposizioni del precedente paragrafo 31. 37. Senza pregiudizio delle disposizioni relative alle luci ed ai dispositivi richiesti per i motocicli senza carrozzetta, ogni carrozzetta collegata ad un motociclo a due ruote deve essere provvista nella parte anteriore di una luce diposizione anteriore che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 23 e nella parte posteriore di una luce di posizione posteriore che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 24-a, e di un catadiottro che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilita' fissate al precedente paragrafo 27. I collegamenti elettrici debbono essere tali che le luci di posizione anteriori e posteriori della carrozzetta si accendano contemporaneamente alla luce di posizione posteriore del motociclo. IN ogni caso, una carrozzetta non deve recare ne' un proiettore di profondita' ne' un proiettore di incrocio. 38. Gli autoveicoli a tre ruote simmetriche rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, assimilati ai motocicli in applicazione del comma n) dell'articolo primo della Convenzione, debbono essere provvisti dei dispositivi prescritti ai precedenti articoli 21, 22, 23, 24-a, 27 e 31. Tuttavia, quando la larghezza di tale veicolo non supera 1,30 m (4 piedi e 3 pollici), sono sufficienti un solo proiettore di profondita' ed un solo proiettore di incrocio. Le prescrizioni relative alla distanza delle superfici luminose rispetto all'estremita' della larghezza del veicolo non si applicano in tale caso. 39. Ogni autoveicolo, ad eccezione di quelli il cui conducente puo' indicare i propri cambiamenti di direzione mediante segnali fatti col braccio visibili da ogni angolo dagli altri utenti della strada deve essere provvisto di indicatori di direzione a posizione fissa ed a luce lampeggiante arancione, disposti in numero pari sul veicolo e visibili di giorno e di notte dagli utenti della strada interessati al movimento del veicolo. La frequenza del lampeggiamento della luce deve essere di 90 al minuto con tolleranza di 30. 40. Se su di un autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote con o senza carrozzetta sono installati dei proiettori fendinebbia, questi debbon emettere luce di colore bianco o giallo-selettivo, debbono essere in numero di due e debbono essere situati in modo tale che nessun punto della loro superficie luminosa si trovi al di sopra del punto piu' alto della superficie luminosa dei proiettori di incrocio e che, da ciascun lato, il punto della superficie luminosa piu' lontano dal piano longitudinale mediante del veicolo non disti oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del veicolo. 41. Il proiettore di retromarcia non deve abbagliare o disturbare indebitamente gli altri utenti della strada. Se su un autoveicolo e' montato un proiettore di retromarcia, esso deve emettere luce bianca, arancione oppure giallo-selettivo. Il comando di accensione di detto proiettore deve essere tale che esso possa accendersi soltanto quando e' innestato il dispositivo di retromarcia. 42. Nessuna luce, diversa dagli indicatori di direzione, installata su di un autoveicolo o su di un rimorchio, deve essere lampeggiante, ad eccezione di quelle utilizzate, conformemente alla legislazione nazionale delle Parti contraenti, per segnalare i veicoli o complessi di veicoli che non sono tenuti a rispettare le regole generali della circolazione e la cui presenza sulla strada impone agli altri utenti della strada delle precauzioni particolari, in special modo i veicoli prioritari, i convogli di veicoli, i veicoli di dimensioni eccezionali ed i veicoli o le macchine operatrici per la costruzione o la manutenzione delle strade. Tuttavia le Parti contraenti possono autorizzare o prescrivere che determinate luci, diverse da quelle che emettono una luce rossa, lampeggino in tutto o in parte per segnalare il periodo particolare costituito momentaneamente dal veicolo. 43. Per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato, viene considerato: a) come una sola luce ogni combinazione di due o piu' luci, identiche o no, ma aventi la stessa funzione e lo stesso colore, di cui le proiezioni delle superfici luminose su di un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo occupano almeno il 50% della superficie del piu' piccolo rettangolo circoscritto alle proiezioni delle superfici luminose anzidette. b) come due o come un numero pari di luci, una sola superficie luminosa avente la forma di una fascia quando questa e' situata simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo e si estende almeno fino a 0,40 m (16 pollici) dall'estremita' della larghezza del veicolo da ciascun lato di quest'ultimo, con una lunghezza minima di 0,80 m (32 pollici). L'illuminazione di tale superficie dovra' essere assicurata da almeno due sorgenti luminose poste il piu' vicino possibile alle sue estremita'. La superficie luminosa puo' essere costituita da un insieme di elementi affiancati in modo che le proiezioni delle superfici luminose dei diversi elementi su di un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo occupino almeno il 50% della superficie del piu' piccolo rettangolo circoscritto alle proiezioni delle singole superfici luminose. 44. Su di uno stesso veicolo, le luci che hanno la stesa funzione e che sono orientate verso la stessa direzione debbono essere dello stesso colore. Le luci ed i catadiottri che sono in numero pari debbono essere posti simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo salvo sui veicoli la cui forma esterna e' asimmetrica. Le luci di ciascuna coppia debbono avere sensibilmente la stessa intensita'. 45. Luci di diversa natura e, con riserva delle disposizioni degli altri paragrafi del presente capitolo, luci e catadiottri possono essere raggruppati o incorporati in uno stesso dispositivo, purche' ciascuna di tali luci e di tali catadiottri risponda alle disposizioni del presente allegato che ad essere si applicano. Capitolo III Altre prescrizioni Dispositivo di direzione 46. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo di direzione robusto che consenta al conducente di cambiare facilmente, rapidamente e con sicurezza la direzione del proprio veicolo. Specchio retrovisivo 47. Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote con o senza carrozzetta deve essere provvisto di uno o piu' specchi retrovisivi; il numero, le dimensioni e la disposizione di tali specchi debbono essere tali da consentire al conducente di vedere la circolazione verso la parte posteriore del veicolo. Avvisatore acustico 48. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di almeno un avvisatore acustico di potenza sufficiente. Il suono emesso dall'avvisatore deve essere continuo, uniforme e non stridente. I veicoli prioritari ed i veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori in servizio pubblico possono avere degli avvisatori acustici supplementari che non sono soggetti a queste esigenze. Tergicristallo 49. Ogni autoveicolo avente un parabrezza di dimensioni e di forma tali che il conducente possa normalmente, dal suo posto di guida, vedere la strada verso l'avanti soltanto attraverso gli elementi trasparenti di tale parabrezza, deve essere munito di almeno un tergicristallo efficace e robusto, posto in posizione appropriata ed il cui funzionamento non richieda l'intervento costante del conducente. Lavavetro 50. Ogni autoveicolo, soggetto all'obbligo di essere munito di almeno un tergicristallo, deve essere anche munito di un lavavetro. Parabrezza e vetri 51. Su ogni autoveicolo e su ogni rimorchio: a) Le sostanze trasparenti che costituiscono gli elementi di parete esterna del veicolo, ivi compreso il parabrezza, o di parete interna di separazione, debbono essere tali che, in caso di rottura, il pericolo di lesioni corporali sia il piu' possibile ridotto; b) i vetri del parabrezza devono essere fatti di una sostanza la cui trasparenza non si alteri e debbono essere tali da non provocare alcuna deformazione apprezzabile degli oggetti visti in trasparenza e tali che in caso di rottura il conducente possa ancora avere una visione sufficiente della strada. Dispositivo di retromarcia 52. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo di retromarcia manovrabile dal posto di guida. Tuttavia, tale dispositivo non e' obbligatorio sui motocicli e sugli autoveicoli a tre ruote simmetriche rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo se il loro peso massimo autorizzato non supera 400 kg (900 libbre). Silenziatore 53. Ogni motore termico di propulsione di un autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo di scappamento silenziatore efficace, tale dispositivo deve essere tale da non poter esser reso inoperante dal conducente dal suo posto di guida. Pneumatici 54. Le ruote degli autoveicoli e dei loro rimorchi debbono essere munite di pneumatici; lo stato di tali pneumatici deve esser tale che sia garantita la sicurezza, ivi compresa l'aderenza, anche su strada bagnata. Tuttavia la presente disposizione non potra' impedire alle Parti contraenti di autorizzare la utilizzazione di dispositivi che diano dei risultati almeno equivalenti a quelli che si ottengono con dei pneumatici. Indicatore di velocita' 55. Ogni autoveicolo capace di superare su strada piana la velocita' di 40 km (25 miglia) all'ora deve essere provvisto di un indicatore di velocita'; ogni Parte contraente puo' tuttavia esonerare da tale obbligo determinate categorie di motocicli e di altri veicoli leggeri. Dispositivo di segnalazione a bordo degli autoveicoli 56. Il dispositivo previsto al paragrafo 5 dell'articolo 23 ed al paragrafo 6 dell'allegato 1 della Convenzione, deve essere: a) sia un pannello, costituito da un triangolo equilatero coi lati di almeno 0,40 m (16 pollici), a bordi rossi larghi almeno 0,05 m (2 pollici) ed a fondo vuoto o di colore chiaro; i bordi rossi debbono essere illuminati per trasparenza o essere provvisti di una striscia rifrangente; il pannello deve essere tale da poter essere collocato in posizione verticale stabile; b) sia un altro dispositivo egualmente efficace prescritto dalla legislazione del Paese in cui il veicolo e' immatricolato. Dispositivo antifurto 57. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo antifurto che, a partire dal momento in cui il veicolo e' lasciato in sosta, impedisca il funzionamento o blocchi un organo essenziale del veicolo stesso. Dispositivo di aggancio dei rimorchi leggeri 58. Ad eccezione dei semirimorchi, i rimorchi che non sono muniti del freno automatico previsto al paragrafo 16 del presente allegato debbono essere provvisti oltre che del dispositivo di aggancio, di un attacco secondario (catena, cavo, ecc.) che in caso di rottura del dispositivo di aggancio possa impedire al timone di toccare il suolo ed assicurare una certa azione residua di guida del rimorchio. Disposizioni generali 59. a) Per quanto possibile, gli organi meccanici e gli equipaggiamenti degli autoveicoli non debbono comportare rischi di incendio o di esplosione; non debbono neppure provocare emissioni eccessive di gas nocivi, di fumi opachi, di odori o di rumori. b) Per quanto possibile, il dispositivo di accensione ad alta tensione del motore degli autoveicoli non deve dar luogo ad un'eccessiva emissione di parassiti radioelettrici sensibilmente fatidiosi. c) Ogni autoveicolo deve essere costituito in modo che il campo di visibilita' del conducente verso l'avanti, verso destra e verso sinistra, sia sufficiente per consentirgli di guidare con sicurezza. d) per quanto possibile, gli autoveicoli ed i rimorchi debbono essere costruiti ed equipaggiati in modo da ridurre, per i loro occupanti e gli altri utenti della strada, il pericolo in caso di incidente. In particolare non debbono esservi, ne' all'interno ne' all'esterno, ornamenti o altri oggetti che, presentando degli spigoli o delle sporgenze non indispensabili, possano costituire un pericolo per gli occupanti e per gli altri utenti della strada. CAPITOLO IV Deroghe 60. Sul piano nazionale, le Parti contraenti possono derogare alle disposizioni del presente allegato nei seguenti casi: a) Per gli autoveicoli ed i rimorchi la cui velocita' per costruzione, non puo' superare su strada piana 25 Km (15 miglia) all'ora o per i quali la legislazione nazionale limita la velocita' a 25 km/h, b) Per le vetture da invalidi, cioe' i piccoli autoveicoli particolarmente concepiti e costruiti - e non soltanto adattati - per l'uso da parte di una persona colpita da un'infermita' o da un'incapacita' fisica e che normalmente non sono usati che da questa persona, c) Per dei veicoli destinati a delle esperienze aventi lo scopo di seguire il progresso della tecnica e di migliorare la sicurezza, d) per i veicoli di una forma o di un tipo particolare, o che sono utilizzati per degli scopi particolari in condizioni speciali. 61. Le Parti contraenti possono anche concedere le seguenti deroghe alle disposizioni del presente allegato per i veicoli da esse immatricolati e che possono entrare in circolazione internazionale: a) Autorizzando il colore arancione per le luci di posizione indicate ai paragrafi 23 2 30 del presente allegato e per i catadiottri indicati al paragrafo 29 del presente allegato; b) Autorizzando il colore rosso per quelli fra gli indicatori di direzione indicati nel paragrafo 39 del presente allegato che sono situati nella parte posteriore del veicolo; c) Autorizzando il colore rosso per quelle tra le luci indicate nell'ultima frase del paragrafo 42 del presente allegato che sono situate nella parte posteriore del veicolo; d) Per quanto riguarda la posizione delle luci sui veicoli ad uso speciale, la cui forma esterna non consentisse il rispetto di tali disposizioni senza ricorrere a dei dispositivi di montaggio che potrebbero essere facilmente danneggiati o asportati; e) Autorizzando la presenza di un numero dispari, superiore a due, di proiettori di profondita' sugli autoveicoli da essa immatricolati; e f) Per quanto riguarda i rimorchi che servono al trasporto di carichi lunghi (tronchi d'albero, tubi, ecc.) e che, quando il veicolo e' in moto, non sono agganciati al veicolo trattore ma sono collegati ad esso soltanto a mezzo del carico. CAPITOLO V Disposizioni transitorie 62. Gli autoveicoli immatricolati per la prima volta ed i rimorchi posti in circolazione sul territorio di una Parte contraente prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione o due anni dopo tale entrata in vigore non sono soggetti alle disposizioni del presente allegato, purche' soddisfino alle prescrizioni delle parti I, II e III dell'allegato 6 della Convenzione del 1949 sulla circolazione stradale. APPENDICE DEFINIZIONE DEI FILTRI COLORATI PER L'OTTENIMENTO DEI COLORI PREVISTI AL PRESENTE ALLEGATO (COORDINATE TRICROMATICHE) Rosso ......... limite verso il giallo: y (minore o pari) 0,335 limite verso il porpora(1): z (minore o pari) 0,008 Bianco ........ limite verso il blu: x (maggiore o pari) 0,310 limite verso il giallo: x (minore o pari) 0,500 limite verso il verde: y (minore o pari) 0,150 + 0,640 x limite verso il verde: y (minore o pari) 0,440 limite verso il porpora: y (maggiore o pari) 0,050 + 0,750 limite verso il rosso: y (maggiore o pari) 0,382 Arancione(2) .. limite verso il giallo(1): y (minore o pari) 0,429 limite verso il rosso(1) y (maggiore o pari) 0,398 limite verso il bianco(1) z (minore o pari) 0,007 Giallo selettivo(3) .. limite verso il rosso(1): y (maggiore o pari) 0,138 + 0,580 x limite verso il verde (1): y (minore o pari) 1,29x - 0,100 limite verso il bianco (1): y (maggiore o pari - x + 0,966 limite verso il valore dello spettro (1): y (minore o pari) - x + 0,992 Per la verifica delle caratteristiche colorimetriche di tali filtri, deve essere usata una sorgente luminosa a temperatura di colore di 2854 (gradi) K (corrispondente all'illuminante A della Commissione Internazionale dell'Illuminazione (CIE). -------------------------- (1) In questi casi sono stati adottati limiti differenti da quelli raccomandati dalla CIE, perche' le tensioni di alimentazione ai morsetti delle lampade che equipaggiano le luci variano entro limiti assai ampi. (2) Si applica al colore dei segnali automobilistici correntemente chiamato finora "arancio" o "giallo arancio". Corrisponde ad una parte bene determinata della zona "gialla" del triangolo dei colori CIE. (3) Si applica unicamente ai proiettori di incrocio ed ai proiettori di profondita'. Nel caso particolare dei proiettori fendi nebbia, la selettivita' del colore sara' riconosciuta soddisfacente se il fattore di purezza e' almeno uguale a 0,820; il limite verso il bianco y (pari o maggiore) - x + 0,966, dovra' essere in tale caso y (pari o maggiore) - x + 0,940 e y = 0,440.

Convenzione- Allegato 6

ALLEGATO 6 PATENTE NAZIONALE DI GUIDA 1. La patente nazionale di guida e' un foglietto di formato A 7 (70 x 105 mm - 2,91 x 4,13 pollici) o un foglietto doppio (148 x 150 mm - 5,82 x 4,13 pollici) o triplo (222 x 105 mm - 8,87 x 4,13 pollici) che possa essere piegato in tale formato. E' di colore rosa. 2. La patente e' stampata nella lingua o nelle lingue prescritte dall'autorita' che la rilascia o che abilita a rilasciarla, tuttavia, essa reca in francese il titolo "Permis de conduire" accompagnata o non dal titolo in altre lingue. 3. Le indicazioni manoscritte o dattiloscritte apposte sulla patente sono sia unicamente in caratteri latini o in corsivo detto inglese, sia ripetute in tale maniera. 4. Due delle pagine della patente sono conformi alle pagine modello N. 1 e 2 sottoriportate. A condizione che non siano modificate ne' la portata delle rubriche A, B, C, D ed E, tenuto conto del paragrafo 4 dell'articolo 41 della presente Convenzione, ne' le loro lettere di riferimento ne' l'essenziale delle rubriche relative all'identita' del titolare della patente, la presente disposizione sara' ritenuta soddisfatta anche se saranno state apportate, in confronto a questi modelli, delle modifiche di dettaglio, in particolare saranno consid- erate come soddisfacenti alle disposizioni del presente allegato le patenti nazionali di guida conformi al modello dell'allegato 9 della Convenzione sulla circolazione stradale, fatta a Ginevra il 19 settembre 1949. 5. E' competenza della legislazione nazionale determinare se la pagina modello 3 deve o no far parte della patente e se la patente deve o no contenere delle indicazioni supplementari; se e' previsto uno spazio per iscrivervi i cambiamenti di residenza, questo sara' situato, salvo sulla patente conforme al modello dell'allegato 9 della Convenzione del 1949, nella parte alta del retro della pagina 3 della patente. PAGINE MODELLO N. 1 | | | PATENTE DI GUIDA (1) PERMIS DE CONDUIRE (1) | | | | | | 1. Cognome ..................................................... | | | | 2. Nomi (3) .................................................... | | | | 3. Data (4) e luogo (5) di nascita ............................. | | | | ............................................................. | | | | 4. Indirizzo ................................................... | | | | ............................................................. | | | | | | | | | | Firma del titolare (6) | | | | | | | | | Fotografia | | | | 35 x 45 mm | | | ...................... | (1,37 x 1,75 pollici) | | | | | | | | | | | | | 5. Rilasciata da ............................................... | | | | 6. A ......................... il .............................. | | | | 7. Valida fino al (7) .......................................... | | | | N. ............................................................. | | | | | | Firma, ecc. (8) | | | | | PAGINA MODELLO N. 2 | | | (2) | | | | | | Categorie di veicoli per i quali la patente e' valida | | | | | | | A | Motocicli. (9) | | | | | | | | B | Autoveicoli diversi da quelli della categoria | | | A, il cui peso massimo autorizzato non supera 3,500 kg | | | (7.700 libbre) e con non piu' di otto posti a sedere, | | | oltre quello del conducente. (9) | | | | | | | | C | Autoveicoli adibiti al trasporto di merci il cui peso | | | massimo autorizzato supera 3.500 kg. (7.700 libbre). (9) | | | | | | | | D | Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e aventi piu' | | | di otto posti a sedere, oltre quello del conducente. (9) | | | | | | | | E | Complesso di veicoli il cui trattore rientra nella o | | | nelle categorie B, C o D per le quali il conducente e' | | | abilitato, ma che non rientrano essi stessi in tale o | | | in tali categorie. (9) | | | | | | | | | | | | (10)| | | | | | | | | (11)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PAGINA MODELLO N. 3 | | | | | Valida fino al Rinnovata fino al | | ..................... ............................ (9) | | rilasciata il ....... il ......................... | | | | | | Valida fino al Rinnovata fino al | | ..................... ............................ (9) | | rilasciata il ....... il ......................... | | | | | | Valida fino al Rinnovata fino al | | ..................... ............................ (9) | | rilasciata il ....... il ......................... | | | | | | Valida fino al Rinnovata fino al | | ..................... ............................ (9) | | rilasciata il ....... il ......................... | | | | | | Valida fino al Rinnovata fino al | | ..................... ............................ (9) | | rilasciata il ....... il ......................... | | | | | | (10)| | | | | | | | | | | | | | | (1) Sui modelli pieghevoli in due (se sono piegati in modo che la prima pagina di copertina non sia una pagina modello) e sui modelli pieghevoli in tre, tale indicazione puo' figurare nella prima pagina di copertina. (2) Indicare in questo spazio il nome o la sigla distintiva dello Stato, definita in virtu' dell'allegato 3 della presente Convenzione. La precedente nota 1 si applica anche a questa rubrica. (3) I nomi del padre o del marito possono essere inseriti in questo spazio. (4) Se la data di nascita non e' conosciuta, si indichera' l'eta' approssimativa alla data del rilascio della patente. (5) Lasciare in bianco se il luogo di nascita non e' conosciuto. (6) "In mancanza, impronta del pollice". La firma o l'impronta del pollice nonche' lo spazio ad essi destinato possono essere omessi. (7) Tale rubrica e' facoltativa sulle patenti che comportano una pagina modello n. 3. (8) Firma e/o sigillo o timbro dell'autorita' che rilascia la patente o dell'associazione abilitata a rilasciarla. Sui modello pieghevoli in due (se sono piegati in modo che la prima pagina di copertina non sia una pagina modello) e sui modelli pieghevoli in tre, il sigillo o il timbro possono essere apposti sulla prima pagina di copertina. (9) Sigillo o timbro dell'autorita' che rilascia la patente e, eventualmente, data di apposizione del sigillo e del timbro. Tale sigillo o timbro sara' apposto nella colonna di destra della pagina modello n.2 di fronte alle caselle relative alle definizioni delle categorie di veicoli per i quali la patente e' valida e soltanto di fronte a tali caselle; le stesse disposizioni si applicano alle informazioni da indicare nella colonna di destra della pagina n.3 in merito ai rinnovi accordati. Le parti contraenti possono, anziche' apporre il sigillo o il timbro dell'autorita' nella colonna di destra della pagina modello n.2 iscrivere in una nuova rubrica 8, "Categorie" sulla pagina modello n.1, la lettera o le lettere corrispondenti alla categoria o alle categorie per cui la patente e' valida ed un asterisco per ogni categoria per cui la patente non e' valida (per esempio" 8. Categoria A, B ****"). (10) Spazio riservato per altre categorie di veicoli definite nella legislazione nazionale. (11) Spazio riservato per le osservazioni supplementari che le Autorita' competenti dello Stato che rilascia la patente desiderino, se necessario, annotare, comprese le condizioni restrittive di utilizzazione (per esempio "Obbligo di lenti di correzione" Valida solo per la guida del veicolo n...", "Con riserva dell'adattamento del veicolo per la guida da parte di un amputato ad una gamba"). Nel caso previsto al secondo comma della precedente nota 9, le osservazioni complementari figureranno preferibilmente sulla pagina modello 1. Altre osservazioni possono essere apposte nelle pagine che non sono pagine modello.

Convenzione - Allegato 7

ALLEGATO 7 PATENTE INTERNAZIONALE DI GUIDA 1. La patente e' un libretto di formato A6 (148 x 105 mm - 5,82 x 4,13 pollici). La copertina e' grigia; le pagine interne sono bianche. 2. Il recto e il verso del primo foglietto della copertina sono conformi rispettivamente alle pagine modello n. 1 e 2 sottoindicate; sono stampate nella lingua nazionale, o almeno in una delle lingue nazionali, dello Stato che rilascia la patente. Le ultime due pagine interne sono due pagine affiancate conformi al modello 3 sotto riportato e sono stampate in francese. Le pagine interne che precedono queste due pagine riproducono in varie lingue di cui obbligatoriamente l'inglese, lo spagnolo ed il russo, la prima di tali due pagine. 3. Le indicazioni manoscritte o dattilografate apposte sulla patente saranno in caratteri latini o in corsivo detto inglese. 4. Le Parti contraenti che rilasciano o che autorizzano il rilascio delle patenti internazionali di guida il cui foglietto di copertina e' stampato in una lingua che non e' ne' l'inglese, ne' lo spagnolo, ne' il francese, ne' il russo, comunicheranno al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la traduzione in tale lingua del testo del modello n.3 sottoindicato. Pagina modello n.1 (Facciata anteriore del primo foglietto di copertina) | (1) | | ................................................... | | Circolazione automobilistica internazionale | | | | PATENTE INTERNAZIONALE DI GUIDA | | | | n. ........... | | | | Convenzione sulla circolazione stradale dell'8.11.1968 | | | | Valida fino al ................................. (2) | | | | Rilasciata da .................................. | | a .............................................. | | il ............................................. | | | | Numero della patente nazionale di guida ............. | | | | | | Timbro | | (4) | | | | ........... (3) | | | | | (1) Nome dello Stato che ha rilasciato la patente e sigla distintiva di tale Paese, definita all'allegato 3. (2) Tre anni dopo la data di rilascio o alla data di scadenza di validita' della patente nazionale di guida, a quella delle due date che precede l'altra. (3) Firma dell'autorita' o dell'associazione che rilascia la patente. (4) Sigillo o timbro dell'autorita' o dell'associazione che rilascia la patente. Pagina modello n. 2 Retro del primo foglietto di copertina | | | La presente patente non e' valida per la circolazione sul | | territorio di .................................................. | | ................................................................ | | | | Essa e' valida sui territori di ogni altra Parte contraente. Le | | categorie di veicoli per la guida dei quali essa e' valida sono | | stabilite alla fine del libretto. | | | | | | (2) | | | | La presente patente non esonera in alcun modo il suo titolare | | dell'obbligo di conformarsi in ogni Stato in cui circola alle | | leggi ed ai regolamenti relativi allo stabilirsi o all'esercitare | | una professione. In particolare, il permesso cessa di essere | | valido in uno Stato se il suo titolare vi stabilisce la propria | | residenza abituale. | | | | | (1) Dovra' essere indicato in questo spazio il nome della Parte contraente in cui il titolare ha la propria residenza abituale. (2) Spazio riservato all'iscrizione facoltativo della lista delle Parti contraenti. Modello N. 3 Pagina di sinistra | | | INDICAZIONI RELATIVE AL CONDUCENTE | | | | Cognomi ....................................... 1. | | Nomi (1) ...................................... 2. | | Luogo di nascita (2) .......................... 3. | | Data di nascita (3) ........................... 4. | | Domicilio ..................................... 5. | | | | | | CATEGORIE DI VEICOLI PER LE QUALI E' VALIDA LA PATENTE | | | | | | | | Motocicli. | A | | | | | | | | | | | Autoveicoli diversi da quelli della categoria | B | | | A, il cui peso massimo autorizzato non supera 3,500 kg | | | | (7.700 libbre) e con non piu' di otto posti a sedere | | | | oltre quello del conducente. | | | | | | | | | | | | Autoveicoli adibiti al trasporto di merci il cui peso | C | | | massimo autorizzato supera 3.500 kg. (7.700 libbre). | | | | | | | | | | | | Autoveicoli adibiti al trasporto di persone aventi piu'| D | | | di otto posti a sedere, oltre quello del conducente. | | | | | | | | | | | | Complesso di veicoli il cui trattore rientra nella o | E | | | nelle categorie B, C o D per le quali il conducente e' | | | | abilitato, ma non rientrano essi stessi in tale o | | | | in tali categorie. | | | | | | | | | | CONDIZIONI RESTRITTIVE DI UTILIZZAZIONE (5) .................... | | ................................................................ | | ................................................................ | | ................................................................ | | ................................................................ | | ................................................................ | | ................................................................ | | | (1) I nomi del padre o del marito possono essere inseriti in questo spazio. (2) Lasciare in bianco se il luogo di nascita non e' conosciuto. (3) Se la data di nascita non e' conosciuta indicare l'eta' approssimativa alla data del rilascio della patente (4) Sigillo o timbro dell'autorita' o dell'associazione che rilascia la patente. Tale sigillo o timbro sara' apposto di fronte Modello n. 3 Pagina di destra | | | 1. ............................................................. | | 2. ............................................................. | | 3. ............................................................. | | 4. ............................................................. | | 5. ............................................................. | | | | | | | | | A (4) | | | | | | | | | | | | Fotografia | | | B (4) | | | | | | | | | | | | | | | C (4) | | | | | | | | | | | | (Timbro) | | | D (4) | | (4) | | | | | | | | | Firma del titolare .... | | E (4) | | | | | | | | | | | | | | ESCLUSIONI: | | Il titolare e' scaduto dal diritto | | di guidare sul territorio di ....... | | .................................(7) fino al ................... | | A ............................. il .................timbro | | ................. (8) (8)| | | | Il titolare e' scaduto dal diritto | | di guidare sul territorio di ....... | | .................................(7) fino al ................... | | | | A ............................. il .................timbro | | ................. (8) (8)| | | alle categorie A, B, C D ed E soltanto se il titolare e' abilitato a guidare i veicoli della categoria in questione: (5) Per esempio "Obbligo di lenti", "Valido soltanto per la guida del veicolo n....", "Con riserva dell'adattamento del veicolo per la guida da parte di un amputato ad una gamba". (6) In mancanza, impronta del pollice (7) Nome dello Stato (8) Firma e sigillo o timbro dell'autorita' che ha annullato la validita' della patente sul proprio territorio. Nel caso in cui gli spazi previsti per le esclusioni sulla presente pagina siano gia' tutti utilizzati, le esclusioni supplementari potranno essere scritte sul retro.

Accordo-art. 1

ACCORDO EUROPEO COMPLETANTE LA CONVENZIONE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE APERTA ALLA FIRMA A VIENNA L'8 NOVEMBRE 1968 LA PARTI CONTRAENTI, PARTI ALLA CONVENZIONE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE APERTA ALLA FIRMA A VIENNA L'2 NOVEMBRE 1968. IN VISTA di stabilire una maggiore uniformita' delle norme relative alla circolazione stradale in Europa, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo primo 1. Le Parti contraenti, parti alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, prenderanno i provvedimenti appropriati affinche' le norme relative alla circolazione stradale in vigore sul loto territorio siano sostanzialmente conformi con le disposizioni dell'Annesso al presente Accordo. 2. Sempre che non siano incompatibili in alcun punto con le disposizioni dell'Annesso al presente Accordo, a) tali norme possono non riprendere quelle determinate disposizioni applicantisi a situazioni che non si presentano sul territorio delle Parti contraenti in causa; b) tali norme possono contenere disposizioni non previsti nel presente Annesso. 3. Le disposizioni del presente articolo non obbligano le Parti contenenti a prevedere sanzioni penali per qualunque infrazione alle disposizioni dell'Annesso incorporate nelle loro norme di circolazione.

Accordo-art. 2

Articolo 2 1. Il presente Accordo sara' aperto fino al 31 dicembre *1972 alla firma degli Stati che sono firmatari della Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 o vi hanno aderito e che sono membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, o ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformita' con il paragrafo 8 del mandato di questa Commissione. * In conformita' con la decisione adottata dal Comitato dei Trasporti Interni nella sua trentunesima sessione, il periodo durante il quale l'Accordo sara' aperto alla firma e' stato prorogato fino al 31 dicembre 1972. 2. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica dopo che lo Stato avra' ratificato la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 3. Il presente Accordo rimarra' aperto all'adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che e' Parte alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale.

Accordo-art. 3

Articolo 3 1. Ogni Stato potra' al momento in cui firmera' o ratifichera' il presente Accordo o vi aderira' o ad ogni successivo momento, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale che l'Accordo diviene applicabile a tutti i territori o ad uno qualunque tra essi di cui assicura i rapporti internazionali. L'Accordo diverra' applicabile al territorio o ai territori designato(i) nella notifica trenta giorni dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto tale notifica o alla data di entrata in vigore dell'Accordo per lo Stato che invia la notifica, se tale data e' posteriore alla precedente. 2. Ogni Stato che avra' effettuato una dichiarazione in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo potra' in qualsiasi data successiva, con notifica diretta al Segretario generale, dichiarare che l'Accordo cessera' di essere applicabile al territorio designato nella notifica e l'Accordo cessera' di essere applicabile al detto territorio un anno dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto tale notifica.

Accordo-art. 4

Articolo 4 1. Il presente Accordo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascun Stato che ratifichera' il presente Accordo o vi aderira' dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, l'Accordo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di detto Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione. 3. Se la data di entrata in vigore come risulta dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e' precedente a quella che risulta dall'applicazione dell'Articolo 47 della Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, e' a quest'ultima data che il presente Accordo entrera' in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Alla sua entrata in vigore, il presente Accordo abroghera' e sostituira', nei rapporti tra le Parti contraenti, le norme concernenti la circolazione stradale contenute nell'Accordo europeo che completa la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnaletica stradale del 1949, firmato a Ginevra il 16 settembre 1950 nonche' l'Accordo europeo relativo all'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione del 1949 sulla circolazione stradale, relativo alle dimensioni ed ai pesi dei veicoli ammessi a circolare su alcune strade delle Parti contraenti in data 16 settembre 1950.

Accordo-art. 6

Articolo 6 1. Dopo un periodo di dodici mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, ogni Parte contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti all'Accordo. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto delle motivazioni, sara' inviato al Segretario Generale che lo comunichera' a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilita' di far Sapere al Segretario Generale entro un termine di dodici mesi a seguito della data di questa comunicazione: a) se accettano l'emendamento, oppure b) se esse lo respingono, oppure c) se esse desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il segretario Generale trasmettera' altresi' il testo dell'emendamento proposto agli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo. 2. a) Ogni proposta di emendamento che sia stata comunicata in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo sara' ritenuta accettata se, entro il termine di dodici mesi surriferito, meno di un terzo delle Parti contraenti informano il Segretario Generale sia che respingono l'emendamento, sia che desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il Segretario generale notifichera a tutte le Parti contraenti ogni accettazione od ogni rifiuto dell'emendamento proposto, nonche' ogni domanda di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti e delle domande ricevuti durante il termine specificato di dodici mesi e' inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti che l'emendamento entrera' in vigore sei mesi dopo la scadenza del termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il termine specificato, hanno respinto l'emendamento o domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo; b) Ogni Parte contraente la quale, durante il termine surriferito di dodici mesi, abbia respinto una proposta di emendamento o domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potra', in ogni tempo dopo la scadenza di detto termine, notificare al Segretario generale che accetta l'emendamento ed il Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte contraente che avra' notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avra ricevuto la notifica. 3. Se un emendamento proposto non e' stato accettato in conformita' con il paragrafo 2 del presente articolo e se, entro il termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della meta' del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario Generale che esse respingono l'emendamento proposto e se un terzo almeno del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di cinque, lo informano che esse lo accettano o che desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo, il Segretario Generale convochera' una conferenza al fine di esaminare l'emendamento proposto od ogni altra proposta che gli venisse presentata in virtu' del paragrafo 4 del presente articolo. 4. Se una conferenza e' convocata in conformita' con le norme del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi invitera' tutte le Parti contraenti e gli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo. Egli richiedera' a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli al piu' tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano che siano esaminate da tale Conferenza oltre all'emendamento proposto, e comunichera' tali proposte almeno tre mesi prima della data di apertura della Conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza. 5. a) Ogni emendamento al presente Accordo sara' ritenuto accettato se e' stato adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati alla Conferenza, purche' tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti contraenti rappresentate alla Conferenza. Il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti l'adozione dell'emendamento e questo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, durante questo periodo, avranno notificato al Segretario generale che esse respingono l'emendamento. b) Ogni Parte contraente che avra' respinto un emendamento durante il periodo sopraindicato di dodici mesi potra' in ogni tempo notificare al Segretario generale che essa lo accetta ed il Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte contraente che avra' notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avra' ricevuto la notifica o alla fine del periodo sopraindicato di dodici mesi, se tale data e' posteriore alla precedente. 6. Se la proposta di emendamento non e' considerata accettata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, e se non concorrono le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una Conferenza, la proposta di emendamento sara' considerata respinta. 7. A prescindere dalla procedura di emendamento di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l'annesso al presente Accordo puo' essere modificato per via di accordo tra le Amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Se l'Amministrazione di una Parte contraente ha dichiarato che la sua legislazione nazionale la obbliga a subordinare il suo accordo all'ottenimento di una autorizzazione speciale a tal fine o all'approvazione di un organo legislativo il consenso dell'Amministrazione competente della Parte contraente in oggetto alla modifica dell'annesso sara' considerato come dato quando tale Amministrazione avra' dichiarato al Segretario generale che le autorizzazioni o le approvazioni richieste sono state ottenute. L'accordo tra le Amministrazioni pertinenti potra' prevedere che le antiche disposizioni dell'annesso rimangano in vigore in tutto o in parte, per un periodo transitorio, contemporaneamente alle nuove. Il Segretario Generale stabilira' la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. 8. Ciascun Stato al momento in cui firmera', o ratifichera' il presente Accordo o vi aderira', notifichera' al Segretario generale nome ed indirizzo della sua Amministrazione competente a dare il benestare previsto al paragrafo 7 del presente articolo.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Ogni Parte contraente potra' denunciare il presente accordo con notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica. Ogni Parte contraente la quale cessi di essere Parte alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, cessera' alla stessa data di essere Parte al presente Accordo.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Il presente Accordo cessera' di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti e' inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi, nonche' in ogni momento in cui cessera' di essere in vigore la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968.

Accordo-art. 9

Articolo 9 1. Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che le Parti alla controversia non avrebbero potuto regolare a mezzo di negoziazione o in altro modo, sara' sottoposta ad arbitrato se una qualunque delle Parti contraenti alla controversia lo domanda e sara' di conseguenza deferita a uno o piu' arbitri prescelti di comune accordo dalle Parti alla controversia. Se, entro tre mesi a decorrere dalla richiesta di arbitrato, le Parti alla controversia non pervengono ad intendersi sulla scelta di un arbitro o degli arbitri una qualunque di dette Parti potra' domandare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di nominare un arbitro unico dinanzi al quale la controversia sara' rinviata per la decisione. 2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo sara' obbligatoria per le Parti contraenti alla controversia.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Nessuna disposizione del presente Accordo sara' interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di prendere i provvedimenti compatibili con le norme dello Statuto delle Nazioni Unite e limitati alle esigenze dettate dalle circostanze, che essa ritenga necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.

Accordo-art. 11

Articolo 11 1. Ogni Stato potra', all'atto della firma del presente Accordo o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall'Articolo 9 del presente Accordo, le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall'articolo 9 nei confronti di una qualunque delle Parti contraenti che avra' effettuato tale dichiarazione. 2. Le riserve al presente Accordo, diverse dalla riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a patto che siano formulate per iscritto e, se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che esse siano confermate in detto strumento. 3. Ogni Stato, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica del presente Accordo o di adesione a quest'ultimo, notifichera' per iscritto al Segretario generale in quale misura le riserve da esso eventualmente formulate alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 si applicano al presente Accordo. Le riserve che non fossero state oggetto della notifica effettuata all'atto del deposito dello strumento di ratifica del presente Accordo o di adesione a quest'ultimo, saranno ritenute non applicarsi al presente Accordo. 4. Il Segretario Generale comunichera' le riserve e notifiche effettuate in applicazione del presente articolo, a tutti gli Stati di cui all'art. 2 del presente Accordo. 5. Ogni Stato il quale abbia effettuato una dichiarazione, una riserva o una notifica in virtu' del presente articolo, potra', in ogni tempo, ritirarla con notifica indirizzata al Segretario generale. 6. Ogni riserva effettuata in conformita' con il paragrafo 2 o notificata in conformita' con il paragrafo 3 del presente articolo: a) modifica, per la Parte contraente che ha effettuato o notificato detta riserva, le disposizioni dell'Accordo che sono oggetto della riserva entro i limiti di quest'ultima; b) modifica queste disposizioni entro i medesimi limiti per le altre Parti contraenti per quanto riguarda i loro rapporti con la Parte contraente che ha effettuato o ha notificato la riserva.

Accordo-art. 12

Articolo 12 Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 6 e 11 del presente Accordo, il Segretario generale notifichera' alle Parti contraenti ed agli altri Stati di cui all'articolo 2: a) le firme, ratifiche ed adesioni a titolo dell'articolo 2; b) le notifiche e dichiarazioni a titolo dell'articolo 3; c) le date di entrata in vigore del presente Accordo in virtu' dell'Articolo 4; d) la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Accordo in conformita' con i paragrafi 2,5 e 7 dell'articolo 6; e) le denuncie a titolo dell'articolo 7; f) l'abrogazione del presente Accordo a titolo dell'articolo 8.

Accordo-art. 13

Articolo 13 Dopo il 31 dicembre* 1972, l'originale del presente Accordo sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo. * In conformita' con la decisione presa dal Comitato dei trasporti interni nella sua trentunesima sessione, il periodo durante il quale l'Accordo sarebbe aperto alla firma e' stato prorogato fino al 31 dicembre 1972. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. FATTO, a Ginevra, il primo maggio mille novecentosettantuno, in un solo esemplare, nelle lingue inglese, francese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.

Annesso

ANNESSO 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente annesso, per "Convenzione" si intende la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968. 2. Il presente annesso contiene unicamente integrazioni e modifiche apportate alle disposizioni corrispondenti della Convenzione. 3. Ad Articolo primo della Convenzione (Definizioni) Alinea c) Detto alinea andra' letto come segue: "Per "centro abitato" si intende un'area che comprende degli edifici e le cui vie di accesso e di uscita sono specificamente indicate come tali"; Alinea n) I veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non supera 400 kg (900 libbre) saranno assimilati ai motocicli. Alinea addizionale, da inserire alla fine di detto Articolo Tale alinea redatto come segue: "Sono assimilate ai pedoni le persone che spingono o trainano una carrozzella per bambini, malati o infermi, o ogni altro veicolo di piccole dimensioni e senza motore, nonche' le persone che conducono a mano, mentre camminano, un ciclo o un ciclomotore, nonche' gli infermi che viaggiano in una sedia a rotelle da essi stessi azionata o che circola ad andatura di passo". 4. Ad Articolo 3 della Convenzione (Obblighi delle Parti contraenti) Paragrafo 4 Le misure che sono oggetto del presente paragrafo non potranno ne' modificare la portata dell'Articolo 39 della Convenzione, ne' rendere facoltativa la disposizione in esso contenuta. 5. Ad Articolo 6 della Convenzione (Ingiunzioni date dagli agenti preposti alla circolazione) Paragrafo 3 Le disposizioni del presente paragrafo, che sono raccomandazioni nella Convenzione, saranno obbligatorie. 6. Ad Articolo 7 della Convenzione (Norme generali) Paragrafo 2 Le disposizioni di detto paragrafo che sono raccomandazioni nella Convenzione, saranno obbligatorie. Paragrafi addizionali da inserire alla fine del presente Articolo Detti paragrafi saranno redatti come segue: "Gli utenti della strada debbono dar prova di grande prudenza in presenza di bambini, di infermi, in particolare di ciechi muniti di bastone bianco ed in presenza di persone anziane. I conducenti devono stare attenti che i propri veicoli non disturbino gli altri utenti della strada e non danneggino le proprieta' confinanti con la strada, soprattutto non provochino rumore, polvere o fumo quando essi siano evitabili." 7. Ad Articolo 8 della Convenzione (Conducenti) Paragrafo 2 La norma di detto paragrafo che e' una raccomandazione nella Convenzione sara' obbligatoria. 8. Ad Articolo 9 della Convenzione (Greggi) La norma del presente Articolo, che e' una raccomandazione nella Convenzione sara' obbligatoria. 9. Ad Articolo 10 della Convenzione (Posizione sulla carreggiata) Il titolo andra' letto come segue: "Posizione sulla strada". Paragrafo integrativo da inserire subito dopo il paragrafo 1 di questo Articolo Detto paragrafo sara' redatto come segue: "a) Ogni conducente deve, salvo casi di forza maggiore, servirsi esclusivamente delle strade, carreggiate o corsie, se esistono, riservate alla circolazione di utenti della sua categoria. b) I ciclomotoristi, i ciclisti ed i conducenti di veicoli senza motore, nel caso che non esistano carreggiate o corsie ad essi riservate possono, se cio' e' possibile senza intralcio per gli altri utenti della strada, utilizzare nel senso della circolazione ogni eventuale banchina transitabile. 10. Ad Articolo 11 della Convenzione (Sorpasso e circolazione per file) Paragrafo 5, alinea b) Tale disposizione non sara' applicata. Paragrafo 6 alinea b) In conseguenza della non-applicazione dell'alinea b) del paragrafo 5 del presente Articolo, la disposizione contenuta nell'ultima parte di frase di detto alinea non sara' applicata. Paragrafo 8, alinea b) Tale alinea sara' redatto come segue: "Immediatamente prima e su i passaggi a livello non provvisti di barriere o di semi-barriere, salvo che la circolazione vi sia regolata da segnali semoforici del tipo utilizzato alle intersezioni stradali". 11. Ad Articolo 12 della Convenzione (Incroci) Paragrafo 2 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Sulle strade di montagna e sulle strade a forte pendenza aventi analoghe caratteristiche, in cui l'incrocio e' impossibile o difficile, il conducente del veicolo che scende deve accostare il proprio veicolo per lasciar passare ogni veicolo che sale, salvo il caso in cui le piazzole che permettono ai veicoli di ricoverarsi siano disposte lungo la carreggiata in modo tale che, tenuto conto della velocita' e della posizione dei veicoli, il veicolo che sale disponga dinnanzi a se' di una piazzola e che una retromarcia di uno dei veicoli sia necessaria se il veicolo che sale non si accosti su tale piazzola. Nel caso in cui uno dei due veicoli che stanno per incrociare debba fare retromarcia per consentire l'incrocio, i veicoli con rimorchio hanno la priorita' sugli altri, gli autocarri pesanti su quelli leggeri, gli autobus sugli autocarri. Se si tratta di veicoli della stessa categoria e' il conducente del veicolo che scende che deve fare retromarcia salvo se questa manovra si presenta chiaramente piu' facile per il conducente del veicolo che sale, in particolare se esso si trova nelle vicinanze di una piazzola. 12. Ad Articolo 13 della Convenzione (Velocita' e distanza tra i veicoli) Paragrafo 4 Tale paragrafo, compresi i suoi alinea a) e b) sara' redatto come segue: "Fuori dai centri abitati, sulle strade dove una sola corsia e' adibita alla circolazione nel senso in questione, allo scopo di agevolare i sorpassi, i conducenti di veicoli soggetti a limitazioni particolari di velocita' e di veicoli o di complessi di veicoli la cui lunghezza fuori tutto superi 7 m (23 piedi) devono, salvo che non effettuino una manovra di sorpasso o non si apprestino ad effettuarla, mantenere tra i loro veicoli ed i veicoli a motore che li precedono una distanza tale che i veicoli che li sorpassano possano servirsi senza pericolo dello spazio lasciato libero davanti al veicolo. Questa disposizione non e' tuttavia applicabile quando la circolazione e' molto intesa ne' quando il sorpasso e' vietato. 13. Ad Articolo 14 della Convenzione (Prescrizioni generali per le manovre) Paragrafo 1 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Ogni conducente che vuole eseguire una manovra, come uscire da una fila di veicoli in sosta o entrarvi, spostarsi a destra o a sinistra sulla carreggiata in particolare per cambiare corsia, svoltare a destra o a sinistra, percorrere un'altra strada o per entrare in una proprieta' fiancheggiante la strada, deve cominciare ad eseguire tale manovra soltanto dopo essersi assicurato che puo' farlo senza rischiare di costituire un pericolo per gli altri utenti della strada che lo seguono, lo precedono o stanno per incrociarlo, tenuto conto della loro posizione, della loro direzione e della loro velocita'". 14. Ad Articolo 15 della Convenzione (Prescrizioni particolari rela- tive ai veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico La disposizione di questo Articolo, che e' una raccomandazione nella Convenzione, sara' obbligatoria. 15. Ad Articolo 18 della Convenzione (Intersezioni ed obbligo di cedere il passaggio) Paragrafo 3 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Ogni conducente che di immetta da una proprieta' fiancheggiante La strada su di una strada, e' tenuto a cedere il passaggio agli utenti che circolano su detta strada". Paragrafo 4, alinea b) Tale alinea sara' redatto come segue: "Negli Stati in cui il senso di circolazione e' a sinistra, la precedenza alle intersezioni e' regolata da un segnale stradale o da una segnalazione orizzontale". 16. Ad Articolo 20 della Convenzione (Prescrizioni applicabili ai pedoni) Paragrafo 1 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "I pedoni devono per quanto possibile evitare di utilizzare la carreggiata, ma se la utilizzano, essi debbono farlo con prudenza e non debbono senza necessita' disturbare o intralciare la circolazione." Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 2 del presente Articolo Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 di detto Articolo della Convenzione, gli infermi che viaggiano in una sedia scorrevole, possono in tutti i casi circolare sulla carreggiata." Paragrafo 4 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Quando i pedoni circolano sulla carreggiata in applicazione del paragrafo 2, del paragrafo addizionale da leggere immediatamente dopo questo paragrafo 2, e del paragrafo 3 del presente Articolo, essi debbono tenersi il piu' possibile accostati al bordo della carreggiata". Paragrafo 5 Tale paragrafo sara' letto come segue: "a) Al di fuori dei centri abitati, quando i pedoni circolano sulla carreggiata, essi devono tenersi, salvo che cio' non metta a repentaglio la loro sicurezza e salvo circostanze particolari, sul lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. Tuttavia, le persone che spingono a mano un ciclo, un ciclomotore, o un motociclo, gli infermi che viaggiano in una sedia scorrevole ed i gruppi di pedoni accompagnati da una guida o che formano un corteo, debbono tenersi sul lato della carreggiata che corrisponde al senso della circolazione. Salvo che essi formino un corteo, i pedoni che circolano sulla carreggiata debbono, se possibile, comminare in fila semplice se la sicurezza della circolazione lo esige, in particolare in caso di cattiva visibilita' o della forte densita' della circolazione dei veicoli". b) Le disposizioni dell'alinea a) del presente paragrafo possono essere rese applicabili nei centri abitati. Paragrafo 6, alinea c) Tale alinea sara' redatto come segue: "Per attraversare al di fuori di un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segnaletica sulla carreggiata, i pedoni non debbono immettersi sulla carreggiata prima di essersi assicurati che possono farlo senza intralciare la circolazione dei veicoli; i pedoni debbono attraversare la carreggiata perpendicolarmente al suo asse". 17. Ad Articolo 21 della Convenzione (Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni) Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 1 di questo Articolo. Questo paragrafo sara' redatto come segue: "Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 7 e del paragrafo 1 dell'Articolo 13 della Convenzione, allorche' non esiste sulla carreggiata un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segnaletica sulla carreggiata, i conducenti che svoltano per immettersi su un'altra strada devono farlo solo lasciando passare, salvo anche ad arrestarsi all'occorrenza, i pedoni che si trovino sulla carreggiata di questa altra strada alle condizioni previste al paragrafo 6 dell'Articolo 20 della Convenzione". Paragrafo 3 Questa disposizione non sara' applicata. 18. Ad Articolo 23 della Convenzione (Fermata e sosta) Paragrafo 1 Questo paragrafo sara' redatto come segue: "Fuori dei centri abitati, i veicoli e gli animali in fermata o in sosta debbono essere posti per quanto possibile fuori della carreggiata. Nei centri abitati e fuori di essi, veicoli ed animali non debbono essere posti sulle piste ciclabili, ne' sui marciapiedi o sulle banchine pedonali salvo quando consentito dalla legislazione nazionale applicabile. Paragrafo 2 alinea b) Questo alinea sara' redatto come segue: "I veicoli diversi dai cicli a due ruote, dai ciclomotori a due ruote o dai motocicli a due ruote senza side-car non debbono sostare in doppia fila sulla carreggiata. I veicoli fermi o in sosta, con riserva dei casi in cui la disposizione dei luoghi permette diversamente, devono essere disposti parallelamente al bordo della carreggiata." Paragrafo 3, alinea a) Tale alinea sara' redatto come segue: "La fermata e la sosta di un veicolo sono vietati sulla carreggiata: i) a meno di 5 metri prima degli attraversamenti pedonali, sugli attraversamenti e passaggi pedonali, su quelli ciclabili e sui passaggi a livello; ii) sui binari tramviari o ferroviari che si trovino sulla carreggiata, od in vicinanza di detti binari, ove da questa fermata o sosta dovesse derivare ostacolo alla circolazione dei trams e dei treni; Testo addizionale, da inserire immediatamente dopo il punto ii) di questo alinea Questo testo sara' redatto come segue: "Presso le intersezioni, a meno di 5 metri (16 piedi 1/2) dal prolungamento del filo piu' vicino della carreggiata trasversale, come pure entro le intersezioni stesse, salvo indicazioni contrarie date a mezzo della segnaletica; Paragrafo 3 alinea b Testo addizionale da inserire immediatamente dopo il punto iii) di tale alinea Tale testo sara' redatto come segue: "Nei luoghi in cui il veicolo in sosta possa nascondere o mascherare un segnale stradale o un segnale semaforico alla vista degli utenti della strada" Paragrafo 3, alinea c)i) Tale disposizione sara' redatta come segue: "In prossimita' dei passaggi a livello, per la distanza che sara' stabilita dalla legislazione nazionale ed a meno di m. 15 da una parte e dall'altra delle fermate autobus, filobus e trams, salvo che la legislazione nazionale non preveda distanze minori. Paragrafo 3, alinea c)v) Questa disposizione non sara' applicata. Paragrafo 5 Questo paragrafo sara' redatto come segue:" "a) Ogni veicolo a motore diverso da un ciclomotore a due ruote o da un motociclo a due ruote senza carrozzetta, nonche' ogni rimorchio, agganciato o no, fermo sulla carreggiata fuori di un centro abitato, deve essere presegnalato agli altri conducenti che sopraggiungono in guisa che questi siano avvertiti in anticipo della presenza del veicolo fermo/: i) quando il conducente e' stato costretto a fermare il suo veicolo in un luogo in cui la fermata e' vietata, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3b) i) o ii) di questo articolo della Convenzione, ii) quando le condizioni sono tali che i conducenti che si avvicinano non possono accorgersi in tempo, o lo possono solo con gravi difficolta', dell'ostacolo costituito dal veicolo fermo. b) le disposizioni dell'alinea a) del presente paragrafo possono essere rese valevoli anche nei centri abitati. c) Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano l'utilizzazione di uno dei dispositivi di cui al paragrafo 56 dell'Allegato 5 della Convenzione". 19. Ad Articolo 25 della Convenzione (Autostrade e strade affini) Paragrafo 1 Tale paragrafo sara' redatto come segue: Sulle autostrade, nonche' sulle strade di raccordo delle autostrade alla viabilita' ordinaria segnalate come autostrade: a) La circolazione e' vietata ai pedoni, agli animali, alle biciclette, ai ciclomotori se non sono assimilati, ai motocicli ed a tutti i veicoli diversi dagli autoveicoli e dai loro rimorchi, nonche' agli autoveicoli ed ai loro rimorchi che non siano per costruzione, suscettibile di raggiungere in piano una velocita' prestabilita fissata dalla legislazione nazionale, ma che non puo' comunque essere inferiore a 40 km/ora; b) e' vietato ai conducenti: i) fermare i loro veicoli o sostare se non nei luoghi di sosta autorizzati; in caso di immobilizzazione forzata di un veicolo, il conducente deve sforzarsi di portarlo fuori della carreggiata e anche fuori delle corsie di emergenza e, se non puo' farlo, deve segnalare immediatamente a distanza la presenza del veicolo per avvisare sufficientemente in anticipo gli altri conducenti che si avvicinano; se si tratta di uno dei veicoli a cui si applica il paragrafo 5 dell'Articolo 23 della Convenzione, si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano l'utilizzazione di uno dei dispositivi previsti al paragrafo 56 dell'Allegato 5 alla Convenzione; ii) di fare conversione ad U, o retromarcia o invadere lo spartitraffico di terreno centrale, compresi i raccordi trasversali colleganti le due carreggiate tra di loro". Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 1 di questo Articolo Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Quando un'autostrada comporta 3 o piu' corsie per ogni senso di circolazione e' vietato ai conducenti di veicoli da trasporto merci di peso a pieno carico superiore a 35 q.li, o di complessi di veicoli lunghi piu' di 7 metri, di impegnare altre corsie all'infuori della prima e della seconda a partire dal bordo della carreggiata corrispondente al senso di circolazione". Paragrafo 4 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Per l'applicazione del paragrafo 1 del presente Articolo cosi' come redatto sopra, e del paragrafo addizionale da inserire immediatamente dopo tale paragrafo 1, nonche' dei paragrafi 2 e 3 di questo Articolo della Convenzione, sono assimilate alle autostrade le altre strade riservate alla circolazione automobilistica debitamente segnalate come tali ed alle quali le proprieta' laterali non hanno accesso." 20. Ad Articolo 27 della Convenzione (Prescrizioni particolari applicabili ai ciclisti, ai ciclomotoristi, ed ai motociclisti). Paragrafo 2 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "E' vietato ai ciclisti di circolare senza tenere il manubrio con almeno una mano, farsi trainare da un altro veicolo, o trasportare, trainare o spingere oggetti che disturbino la guida o che siano pericolosi per gli altri utenti della strada. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei ciclomotoristi e dei motociclisti ma, in piu', questi debbono tenere il manubrio con le due mani, salvo eventualmente per dare una segnalazione prescritta conformemente alla Convenzione". Paragrafo 4 Tale paragrafo andra' redatto come segue: "I ciclomotori possono essere autorizzati a circolare sulle piste ciclabili e puo' anche esser loro vietato di circolare sulla restante carreggiata, se cio' e' utile." 21. Ad Articolo 29 della Convenzione (Veicoli e rotaie) Paragrafo 2 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Norme speciali diverse da quelle indicate al Capitolo II della Convenzione potranno essere adottate per la circolazione su strada dei veicoli su rotaie. Tuttavia, tali norme non potranno essere contrarie alle disposizioni del paragrafo 7 dell'Articolo 18 della Convenzione". Paragrafo addizionale, da inserire alla fine del presente Articolo. Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Il sorpasso dei veicoli su rotaie, in movimento o in o sosta, la cui sede insista sulla carreggiata, si esegue dalla parte corrispondete al senso di circolazione. Se l'incrocio ed il sorpasso non possono effettuarsi da questa parte, a causa della ristrettezza di spazio, tali manovre possono effettuarsi dalla parte opposta a quella corrispondente al senso di circolazione, a condizione di non intralciare ne' mettere in pericolo gli utenti circolanti in senso inverso. Sulle carreggiate a senso unico il sorpasso si puo' effettuare dalla parte opposta a quella del senso di circolazione, quando le esigenze della circolazione lo giustificano". 22. Ad Articolo 30 della Convenzione (Carico dei veicoli) Paragrafo 4 L'inizio di questo paragrafo sara' redatto come segue: "I carichi che sporgono la sagoma del veicolo in avanti, verso dietro o sui lati, debbono essere segnalati in modo ben visibile in tutti i casi in cui le loro sporgenze rischiano di non essere viste dai conducenti degli altri veicoli; tra il calar della notte ed il levar del giorno, nonche' negli altri momenti in cui la visibilita' e' insufficiente, queste segnalazioni devono essere fatte davanti con una luce bianca ed un dispositivo rifrangente bianco e dietro con una luce rossa ed un dispositivo rifrangente rosso. In particolare, sui veicoli a motore ...." Paragrafo 4, alinea b Tale alinea sara' redatto come segue: "Tra il calar della notte ed il levar del giorno, e negli altri momenti in cui la visibilita' e' insufficiente, i carichi sporgenti lateralmente oltre la sagoma del veicolo in modo tale che la loro estremita' laterale venga a trovarsi a piu' di 0,40 m (16 pollici) dal bordo esterno della luce anteriore di posizione del veicolo debbono essere segnalati verso l'avanti, e analogamente debbono essere segnalati verso il dietro quelli la cui estremita' laterale si trova a piu' di 0,40 m. (16 Pollici) dal bordo esterno della luce di posizione posteriore rossa del veicolo". 23. Articolo addizionale, da inserire immediatamente dopo l'Articolo 30 della Convenzione Tale Articolo sara' redatto come segue: "(Trasporto di passeggeri)" I passeggeri non dovranno essere trasportati in numero tale, o in maniera tale da rappresentare un pericolo". 24. Ad Articolo 31 della Convenzione (Comportamento in caso di incidente) Paragrafo 1 Alinea addizionale, da inserire alla fine di questo paragrafo Tale alinea sara' redatto come segue: "Se l'incidente ha provocato solo danni materiali e se una delle parti lese non e' presente, le persone implicate nell'incidente debbono, per quanto possibile, fornire sul posto le proprie generalita' ed indirizzo ed in ogni caso fornire al piu' presto queste informazioni alla parte lesa tramite la via piu' diretta o altrimenti tramite la polizia". 25. Ad Articolo 32 della Convenzione (Illuminazione: Prescrizioni generali) Paragrafo 6 alinea a) Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Le carrozzelle da bambino, di malati o d'infermi, e tutti gli altri veicoli di piccole dimensioni e senza motore, spinte o trainate da pedoni;" Paragrafi 7 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "a) Di notte quando circolano sulla carreggiata: i) i gruppi di pedoni condotti da una guida o formanti corteo devono essere equipaggiati dal lato del traffico almeno da una luce bianca o giallo-selettiva rivolta verso l'avanti, e da una luce rossa all'indietro, oppure da un'uncia luce arancione rivolta nelle due direzione; ii) i conducenti di animali da traino, da carico, da sella e quelli di bestiame devono essere equipaggiati dal lato del traffico almeno da una luce bianca o gialla-selettivo rivolta verso l'avanti e da una luce rossa all'indietro, oppure da un'unica luce arancione visibile nelle due direzioni. b) Le luci previste all'alinea a) del presente paragrafo non sono, tuttavia obbligatorie circolando in un centro abitato adeguatamente illuminato". 26. Ad Articolo 34 della Convenzione (Deroghe) Paragrafo 2 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "I conducenti di veicoli prioritari, quando la loro circolazione e' indicata dagli speciali dispositivi di segnalazione del veicolo e con riserva di non mettere in pericolo gli altri utenti della strada, non sono tenuti all'osservanza in tutto o in parte delle norme del Capitolo II della Convenzione, comprese le modifiche apportatevi dal presente Accordo, diverse da quelle del paragrafo 2 del suo Articolo 6. I conducenti di questi veicoli possono azionare tali dispositivi speciali di segnalazione solo nei casi giustificati dall'urgenza della loro missione".

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE SULLA SEGNALETICA STRADALE LE PARTI CONTRAENTI, RICONOSCENDO che l'uniformita' internazionale dei segnali e dei simboli stradali, e della segnaletica orizzontale e' necessaria per facilitare la circolazione stradale internazionale e per accrescere la sicurezza su strada, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni: Articolo 1 Definizioni Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, i termini sottoindicati avranno il significato che e' loro attribuito nel presente articolo: a) il termine "legislazione nazionale" di un parte contraente indica l'insieme delle leggi e dei regolamenti nazionali o locali in vigore nel territorio di detta Parte contraente; b) il termine "centro abitato" indica un'area che comprende degli edifici e le cui vie di accesso sono specificatamente indicate come tali, o che e' in altro modo definita dalla legislazione nazionale; c) il termine "strada" indica tutta l'ampiezza di ogni area o via aperta alla circolazione pubblica; d) il termine "carreggiata" indica la parte di strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli; una strada puo' comprendere piu' carreggiate nettamente separate l'una dall'altra, in particolare a mezzo di uno spartitraffico centrale o di una differenza di livello; e) il termine "corsia" indica una qualsiasi delle suddivisioni longitudinali, delimitate o no da segnaletica stradale orizzontale, ma aventi larghezza sufficiente per consentire lo scorrimento di una fila di veicoli diversi dai motocicli nelle quali puo' essere suddivisa la carreggiata; f) il termine "intersezione" indica ogni incrocio a livello, confluenza o biforcazione di strade, comprese le piazze formate da tali incroci, confluenze o biforcazioni; g) il termine "passaggio a livello" indica ogni incrocio a livello tra una strada ed una linea ferroviaria o tranviaria a piattaforma indipendente; h) il termine "autostrada" indica una strada particolarmente concepita e costruita per la circolazione automobilistica che non serve le proprieta' confinanti e che: i) Salvo punti particolari o a titolo temporaneo, comporta, per i due sensi di circolazione, delle carreggiate distinte separate l'una dall'altra da uno spartitraffico non destinato alla circolazione o, eccezionalmente con altri mezzi; ii) Non incrocia a livello ne' strade, ne' vie ferroviarie o tranviarie ne' attraversamenti pedonali; iii) E' segnalata in modo particolare come autostrada; i) un veicolo e' detto: i) "fermo", allorche' e' immobilizzato per il tempo necessario per far salire o scendere delle persone o per caricare o scaricare delle cose; ii) "in sosta", allorche' e' immobilizzato per un motivo diverso dalla necessita' di evitare una collisione con un altro utente della strada o di un ostacolo o di obbedire alle prescrizioni delle norme sulla circolazione e allorche' la sua immobilizzazione non si limiti al tempo necessario per prendere o depositare persone o cose. Le Parti contraenti potranno, tuttavia, considerare come "fermi" i veicoli immobilizzati nelle condizioni definite all'alinea ii) suindicato se la durata della immobilizzazione non supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale e potranno considerare come "in sosta" i veicoli immobilizzati nelle condizioni previste all'alinea i) suindicato se la durata dell'immobilizzazione supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale; j) il termine "velocipede" indica ogni veicolo che ha almeno due ruote e che e' mosso esclusivamente dall'energia muscolare delle persone che si trovano su tale veicolo, in particolare a mezzo di pedali o di manovelle; k) il termine "ciclomotore" indica ogni veicolo a due o tre ruote provvisto di un motore termico di propulsione avente cilindrata non superiore a 50 cmc (3,05 pollici cubici) ed il cui limite di velocita', per costruzione, non supera 50 Km (30 miglia) orari. Le Parti contraenti possono, tuttavia, non considerare come ciclomotori, nei confronti della propria legislazione nazionale, i veicoli che non hanno le caratteristiche dei cicli per quanto riguarda le loro possibilita' d'impegno, in particolare la caratteristica di poter essere azionati a mezzo di pedali, o la cui velocita' massima, per costruzione, il peso oppure alcune caratteristiche del motore superino certi limiti prescritti. Nulla nella presente definizione potra' essere interpretato come impedimento per le Parti contraenti di assimilare completamente i ciclomotori ai velocipedi per l'applicazione delle prescrizioni della loro legislazione nazionale sulla circolazione stradale. l) il termine "motociclo" indica ogni veicolo a due ruote, con o senza carrozzetta, provvisto di un motore di propulsione. Le Parti contraenti possono, nella propria legislazione nazionale, assimilare ai motocicli i veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non superi i 400 Kg (900 libbre). Il termine "motociclo" non comprende i ciclomotori; tuttavia, le Parti contraenti possono, a condizione di fare una dichiarazione a tal fine, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 46 della presente Convenzione, assimilare i ciclomotori ai motocicli per l'applicazione della Convenzione. m) il termine "veicolo a motore" indica ogni veicolo provvisto di un motore di propulsione che circoli su strada con mezzi propri ad eccezione dei ciclomotori sul territorio delle Parti contraenti che non li hanno assimilati ai motocicli e ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie. n) il termine "autoveicolo" indica i veicoli a motore destinati normalmente al trasporto su strada di persone o di cose oppure alla trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende i filoveicoli cioe' i veicoli collegati ad una linea elettrica e non circolanti su rotaie. Esso non comprende i veicoli, come i trattori agricoli, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose oppure la trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, e' soltanto accessoria. o) il termine "rimorchio" indica ogni veicolo destinato ad essere trainato da un veicolo a motore; questo termine comprende i semirimorchi; p) il termine "semirimorchio" indica ogni rimorchio destinato ad essere accoppiato ad un autoveicolo in modo tale che una parte di esso poggi su quest'ultimo e che una parte considerevole del suo peso e del peso del suo carico sia sopportato dal detto autoveicolo; q) il termine "conducente" indica ogni persona che assume la guida di un veicolo, autoveicolo od altro, (compresi i velocipedi) o che, su una strada, guida del bestiame, isolato o in greggi o degli animali da tiro, da soma o da sella; r) il termine "peso massimo autorizzato" indica il peso massimo del veicolo caricato, dichiarato ammissibile dall'autorita' competente dello Stato nel quale il veicolo e' immatricolato; s) il termine "peso a pieno carico" indica il peso effettivo del veicolo quando e' caricato con l'equipaggio e passeggeri a bordo; t) i termini "senso di circolazione" e "corrispondente al senso di circolazione" indicano la destra quando, secondo la legislazione nazionale applicabile, il conducente di un veicolo deve incrociare un altro veicolo lasciandolo alla sua sinistra; essi indicano la sinistra nel caso contrario; u) l'obbligo per il conducente di un veicolo di "dare la precedenza" ad altri veicoli significa che detto conducente non deve continuare la marcia o la manovra oppure riprenderla se cio' puo' costringere i conducenti di altri veicoli a modificare bruscamente la direzione o la velocita' dei loro veicoli.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Allegati alla Convenzione Gli allegati alla presente Convenzione, cioe': L'allegato 1: Segnali di pericolo, ad eccezione di quelli posti in prossimita' di intersezioni o di passaggi a livello, L'allegato 2: Segnali che regolano la precedenza nelle inter sezioni, segnali di pericolo in prossimita' di intersezioni e segnali che regolano la precedenza nelle strettoie, L'allegato 3: Segnali relativi ai passaggi a livello, L'allegato 4: Segnali di prescrizione ad eccezione di quelli riguardanti la precedenza, la fermata e la sosta, L'allegato 5: Segnali di indicazione, ad eccezione di quelli riguardanti la sosta, L'allegato 6: Segnali relativi alla fermata ed alla sosta. L'allegato 7: Pannelli aggiuntivi, L'allegato 8: Segnaletica orizzontale, L'allegato 9: Riproduzione a colori dei segnali, dei simboli e dei pannelli trattati negli allegati da 1 a 7 (), sono parte integrate della presente Convenzione. () I testi stampati della Convenzione potranno presentare i segnali, i simboli ed i pannelli nella relativa parte del testo.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Obblighi delle Parti contraenti 1. a) Le Parti contraenti la presente Convenzione accettano il sistema di segnaletica stradale verticale ed orizzontale qui descritto e si impegnano ad adottarlo il piu' presto possibile. A tal fine: i) quando la presente Convenzione definisce un segnale, un simbolo o un segno orizzontale per indicare una prescrizione o dare una informazione agli utenti della strada, le Parti contraenti, con riserva di proroghe previste ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, s'impegnano a non usare un altro segnale, un altro simbolo od un altro segno orizzontale per indicare detta prescrizione o dare detta informazione. ii) quando la presente Convenzione non prevede dei segnali, dei simboli o dei segni per indicare una prescrizione o dare una informazione agli utenti della strada le Parti contraenti possono usare per detti fini il segnale, il simbolo o il segno orizzontale che desiderano, con la riserva che detto segnale, detto simbolo o detto segno non sia gia' previsto nella Convenzione con un altro significato e che esso rientri nel sistema che essa definisce. b) al fine di permettere il miglioramento della tecniche di controllo della circolazione e tenuto conto dell'utilita' di procedere a delle esperienze prima di proporre degli emendamenti alla presente Convenzione, le Parti contraenti potranno, a titolo sperimentale e temporaneo, derogare su alcuni tratti di strada alle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le Parti contraenti si impegnano a sostituire o completare, al piu' tardi dopo quattro anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione sul proprio territorio, ogni segnale, simbolo, installazione o segno orizzontale che, pur possedendo tutte le caratteristiche di un segnale, di un simbolo, di una installazione o di un segno del sistema definito dalla presente Convenzione, avrebbe un significato diverso da quello che viene attribuito a detto segnale, a detto simbolo o a detto segno orizzontale nella presente Convenzione. 3. Le Parti contraenti si impegnano a sostituire entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sul loro territorio, ogni segnale, simbolo, installazione o segno orizzontale non conforme al sistema definito nella presente Convenzione. Durante detto periodo ed al fine di abituare gli utenti della strada al sistema definito nella presente Convenzione, i segnali ed i simboli precedenti potranno essere mantenuti accanto a quelli previsti nella presente Convenzione. 4. Nulla puo' essere interpretato nella presente Convenzione come vincolante per la Parti contraenti di adottare tutti i tipi di segnali e di segni definiti nella presente Convenzione. Al contrario, le Parti contraenti limiteranno allo stretto necessario il numero dei tipi di segnali e di segni orizzontali che esse adotteranno.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Le parti contraenti si impegnano a fare in modo che sia vietato: a) far figurare su un segnale, sul suo supporto o su ogni altra installazione che serve a regolare la circolazione, qualsiasi cosa che non si riconnetta all'oggetto di detto segnale o di detta installazione; tuttavia, quando le Parti contraenti o le loro Parti costitutive autorizzano un'associazione senza scopo lucrativo a collocare dei segnali di indicazione, esse possono consentire che l'emblema di detta associazione figuri sul segnale o sul suo supporto, a condizione che non ne venga diminuita la facilita' di comprensione; b) collocare dei pannelli, affissioni, segni o installazioni che possano sia essere confusi con dei segnali o altre installazioni che servono a regolare la circolazione, sia ridurne la visibilita' o l'efficacia, sia abbagliare gli utenti della strada o distrarre la loro attenzione in maniera pericolosa per la sicurezza della circolazione.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 1. Il sistema disposto nella presente Convenzione distingue le seguenti categorie di segnali stradali: a) segnali di pericolo: tali segnali hanno il compito di avvertire gli utenti della strada della esistenza di un pericolo sulla strada e di indicare la natura; b) segnali di prescrizione: tali segnali hanno il compito di indicare agli utenti della strada gli obblighi, le limitazioni o divieti speciali che devono osservarsi; essi si suddividono in: i) segnali di precedenza; ii) segnali di divieto o di restrizione; iii) segnali di obbligo; c) segnali di indicazione: questi segnali hanno il compito di guidare gli utenti della strada durante i loro spostamenti o di fornire loro altre indicazioni che possono essere utili; essi si suddividono in: i) segnali di preavviso; ii) segnali di direzione; iii) segnali di identificazione delle strade; iv) segnali di localita'; v) segnali di conferma; vi) altri segnali che danno delle indicazioni che possono essere utili per la guida dei veicoli; vii) altri segnali che indicano delle installazioni che possono essere utili agli utenti della strada. 2. Nel caso in cui la presente Convenzione consenta la scelta tra piu' segnali o piu' simboli: a) Le Parti contraenti si impegnano ad adottarne uno per tutta l'estensione del proprio territorio; b) le Parti contraenti dovranno sforzarsi di mettersi d'accordo sul piano continentale per far la stessa scelta; c) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente Convenzione sono applicabili ai segnali e simboli dei tipi non adottati.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 1. I segnali saranno posti in maniera da essere riconosciuti facilmente e tempestivamente dai conducenti ai quali si rivolgono. Normalmente, essi saranno posti sul lato della strada corrispondente al senso di circolazione, tuttavia essi potranno essere posti o ripetuti sulla carreggiata. Ogni segnale posto sul lato della strada corrispondente al senso di circolazione dovra' essere ripetuto sulla carreggiata o dall'altro lato della medesima quando le condizioni locali sono tali che esso rischierebbe di non essere percepito in tempo dai conducenti cui e' diretto. 2. Ogni segnale sara' valido su tutta la larghezza della carreggiata aperta alla circolazione per i conducenti cui e' diretto. Tuttavia, esso potra' applicarsi solo ad una o a piu' corsie della carreggiata demarcata da segnaletica orizzontale. 3. Quando, secondo il parere delle autorita' competenti, un segnale posto sulla banchina di una strada a carreggiate separate e' inefficace, esso potra' essere posto sullo spartitraffico senza dover essere ripetuto sulla banchina; 4. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che: a) i segnali siano posti in maniera da non intralciare la circolazione dei veicoli sulla carreggiata e, per quelli che sono posti sulle banchine, da disturbare i pedoni il meno possibile. La differenza di livello tra la carreggiata dal lato del segnale, ed il bordo inferiore del segnale sara' per quanto possibile, per i segnali della stessa categoria, sensibilmente uniforme su uno stesso itinerario; b) le dimensioni dei cartelli stradali siano tali che il segnale sia facilmente visibile da lontano e facilmente comprensibile quando ci si avvicina; sotto riserva delle disposizioni del capoverso c) del presente paragrafo, dette dimensioni terranno conto della velocita' abituale dei veicoli; c) le dimensioni dei segnali di pericolo generico e quelle dei segnali di prescrizione siano normalizzate sul territorio di ogni Parte contraente. In linea generale vi saranno quattro categorie di dimensioni per ciascun tipo di segnale: ridotte, normali, grandi e grandissime. I segnali di dimensioni ridotte saranno impiegati quando le condizioni non permettono l'impiego di segnali di dimensioni normali o quando la circolazione non puo' svolgersi che a lenta andatura essi potranno essere usati anche per ripetere un segnale precedente. I segnali di grandi dimensioni saranno impiegati sulle strade di ampia larghezza con circolazione veloce. I segnali di grandissime dimensioni saranno impiegati sulle strade a circolazione molto veloce soprattutto nelle autostrade.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 1. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che, al fine di rendere piu' visibili e piu' leggibili la notte i segnali stradali, soprattutto i segnali di pericolo ed i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli che regolano la fermata e la sosta nelle strade illuminate dei centri abitati, siano illuminati o muniti di materiali o dispositivi riflettenti, ma senza che cio' comporti un abbagliamento degli utenti della strada. 2. Nulla nella presente Convenzione vieta di impiegare, per dare delle informazioni, degli avvertimenti o delle norme applicabili soltanto in determinate ore o in determinati giorni dei segnali le cui indicazioni siano visibili soltanto quando le informazioni che essi forniscono sono pertinenti.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 1. Per facilitare la comprensione internazionale dei segnali, il sistema di segnaletica definito nella presente Convenzione e' basato su forme e colori caratteristici di ciascuna categoria di segnali, cosi' come, ogni qualvolta sia possibile, sull'utilizzazione di simboli espressivi invece di iscrizioni. Nel caso in cui le Parti contraenti riterranno necessario apportare delle modifiche ai simboli previsti, dette modifiche non dovranno cambiare le loro caratteristiche essenziali. 2. Le Parti contraenti che desiderano adottare, in conformita' con le disposizioni del capoverso a)ii del paragrafo 1 dell'articolo 3 della presente Convenzione, un segnale o un simbolo non previsto dalla Convenzione dovranno fare il possibile per ricercare un accordo a livello regionale per questo nuovo segnale o simbolo. 3. Nulla nella presente Convenzione vieta di aggiungere, per agevolare l'interpretazione dei segnali, una iscrizione in un pannello rettangolare posto sotto i segnali oppure all'interno di un pannello rettangolare che inglobi il segnale; una tale iscrizione puo' essere posta ugualmente sul segnale stesso se la comprensione di quest'ultimo non venga ostacolata per i conducenti incapaci di comprendere l'iscrizione. 4. Nel caso in cui le autorita' competenti ritengano utile precisare il significato di un segnale o di un simbolo oppure, per i segnali di prescrizione, di limitarne la portata a talune categorie di utenti della strada o a determinati periodi di tempo e, dove le indicazioni necessarie non possano essere date da un simbolo addizionale o da cifre nelle condizioni definite negli allegati della presente Convenzione, sara' apposta una iscrizione in un pannello rettangolare posto sotto il segnale, senza pregiudicare la possibilita' di sostituire o completare dette iscrizioni da uno o piu' simboli espressivi posti nello stesso pannello. 5. Le iscrizioni previste ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo saranno fatte in lingua nazionale, oppure in una o piu' lingue nazionali e, inoltre, se la Parte contraente in questione lo ritiene opportuno, soprattutto nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 1. L'Allegato 1 della presente Convenzione riporta, nella sezione A, i modelli dei segnali di pericolo e, nella sezione B, i simboli da porre su detti segnali nonche' talune prescrizioni per l'impiego dei segnali stessi. Tuttavia i segnali ed i simboli di pericolo da porre in prossimita' di una intersezione sono descritti nell'allegato 2 alla presente Convenzione ed i simboli di pericolo posti in prossimita' di un passaggio a livello sono descritti nell'allegato 3. In conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 46 della presente Convenzione, ogni Stato dovra' comunicare al Segretario Generale la scelta del modello Aa o Ab come segnale di pericolo generico. 2. I segnali di pericolo non saranno aumentati senza necessita', ma ne sara' posto uno per segnalare i tratti pericolosi della strada che, per un conducente che osservi la dovuta prudenza, sarebbe difficile percepire tempestivamente. 3. I segnali di pericolo saranno posti ad una distanza tale dal punto pericoloso che la loro efficacia sia la migliore, di giorno come di notte, tenuto conto delle condizioni della strada e dalla circolazione, soprattutto della velocita' abituale dei veicoli e della distanza alla quale e' visibile il segnale. 4. La distanza tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso puo' essere indicata in un pannello integrativo del modello 1 dell'annesso 7 alla presente Convenzione e posto in conformita' delle disposizioni del suddetto annesso; questa indicazione deve essere data quando la distanza tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso non puo' essere valutata dai conducenti e non sia quella che essi potrebbero aspettarsi normalmente. 5. I segnali di pericolo possono essere ripetuti, soprattutto sulle autostrade e strade assimilate alle autostrade. Nel caso in cui sono ripetuti, la distanza tra il segnale ed il punto pericoloso sara' indicata in conformita' delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo. Tuttavia, per i segnali di pericolo da porre prima dei ponti mobili e dei passaggi a livello, le Parti contraenti possono applicare, invece delle disposizioni del presente paragrafo, le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 35 o del paragrafo 5 della sezione B dell'allegato 1 alla presente Convenzione. 6. Se un segnale di pericolo e' impiegato per indicare un pericolo su un tratto di strada di una certa lunghezza (per esempio, serie di curve pericolose, parte della carreggiata in cattive condizioni) e se e' ritenuto necessario indicare la lunghezza di detto tratto, l'indicazione sara' data su un pannello integrativo del modello 2 dell'allegato 7 alla presente Convenzione e posto in conformita' delle disposizioni del suddetto annesso.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Segnali di precedenza 1. I segnali destinati ad indicare oppure a portare a conoscenza degli utenti della strada le particolari norme di precedenza nelle intersezioni sono i segnali B,1; B,2; B,3 e B,4 riportati nella sezione A dell'Annesso 2 alla presente Convenzione. I segnali destinati a portare a conoscenza degli utenti della strada una norma di precedenza nelle strettoie sono i segnali B,5 e B,6 riportati nella sezione C dell'Annesso 2. 2. Il segnale B,1 "DARE LA PRECEDENZA" sara' impiegato per indicare che i conducenti debbono, all'intersezione in cui e' posto il segnale, dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada alla quale si avvicinano. 3. Il segnale B,2 "ARRESTO ALL'INCROCIO" sara' impiegato per indicare che i conducenti debbono, nell'intersezione in cui e' posto il segnale, arrestarsi prima di impegnare l'area dell'incrocio e dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada a cui si avvicinano. In conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 46 della presente Convenzione, ogni Stato dovra' comunicare al Segretario generale se ha scelto il modello B,2a oppure B,2b per il segnale di "arresto". 4. Il segnale B,2 deve essere posto oltre che ad una intersezione anche quando le autorita' competenti giudichino necessario segnalare ai conducenti che essi debbono arrestarsi in corrispondenza del segnale e ripartire soltanto dopo essersi assicurati che possono farlo senza pericolo. 5. I segnali B,1 e B,2 saranno posti nell'immediata prossimita' dell'intersezione per quanto possibile in corrispondenza del punto in cui i veicoli debbono arrestarsi o che, per dare la precedenza, non debbono oltrepassare. 6. Il segnale A con il simbolo A,23 o A,24 puo' essere impiegato per presegnalare rispettivamente i segnali B,1 o B,2. Tuttavia, negli Stati in cui si utilizzano i segnali Aa come segnali di pericolo, i pannelli di presegnalazione che annunciano i segnali B1 e B,2 potranno essere dei segnali identici completati da un pannello integrativo del modello 1, indicato nell'allegato 7 della presente Convenzione. 7. Il segnale B,3 "STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA" sara' impiegato per indicare agli utenti di una strada che alle intersezioni della strada stessa con altre strade, i conducenti dei veicoli che circolano, o che vengono da dette altre strade, hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada in questione. Questo segnale potra' essere posto all'inizio della strada e ripetuto dopo ogni intersezione; esso puo' inoltre, essere posto prima dell'intersezione oppure all'intersezione. Se il segnale B,3 e' stato posto su una strada, il segnale B,4 "FINE DI STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA" sara' posto in prossimita' del punto dove la strada cessa di beneficiare della precedenza rispetto alle altre strade. Il segnale B,4 potra' essere ripetuto una o piu' volte prima del punto in cui cessa la precedenza; il o i segnali posti prima di detto punto recheranno allora un pannello integrativo conforme al modello 1 dell'annesso 7. 8. Se, su una strada, l'approssimarsi di una intersezione e' indicato da un segnale di pericolo recante uno dei simboli A,22, oppure se la strada e' all'intersezione, una strada con diritto di precedenza che e' stata segnalata come tale con dei segnali tipo B,3 in conformita' alle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo, dovra' essere posto su tutte le altre strade all'intersezione un segnale B,1 oppure un segnale B,2; tuttavia la installazione dei segnali B,1 o B,2 non e' obbligatoria su strade quali i sentieri o strade di campagna, dove i conducenti che vi circolano devono, anche in assenza di questi segnali, dare la precedenza all'intersezione. Un segnale B,2 dovra' essere posto soltanto quando le autorita' competenti ritengano utile obbligare i conducenti ad arrestarsi, soprattutto in ragione della scarsa visibilita' per questi conducenti dei tratti di strada in cui si approssimano, situati da un lato o dall'altro dell'intersezione.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Segnali di divieto e di obbligo La sezione A dell'allegato 4 della presente Convenzione descrive i segnali di divieto o di obbligo ad eccezione di quelli che riguardano la fermata o la sosta ed il relativo significato. Questa sezione descrive ugualmente i segnali che indicano la fine dei divieti e degli obblighi o di alcuni di essi.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 Segnalati di obbligo La sezione B dell'annesso 4 della presente Convenzione descrive i segnali di obbligo ed il relativo significato.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 Prescrizioni comuni ai segnali descritti nell'Annesso 4 della presente Convenzione. 1. I segnali di divieto o di restrizione ed i segnali di obbligo saranno posti nelle immediate vicinanze del luogo in cui inizia l'obbligo, la restrizione o il divieto e potranno essere ripetuti se le Autorita' competenti lo ritengano necessario. Tuttavia, essi potranno, quando le autorita' competenti lo riterranno utile per ragioni di visibilita' o per avvertire gli utenti in anticipo, essere posti ad una distanza appropriata prima del luogo in cui inizia l'obbligo, la restrizione o il divieto. Sotto i segnali posti prima del luogo dove s'impone l'obbligo, la restrizione o il divieto, sara' posto un pannello supplementare conforme al modello 1 dell'Annesso 7. 2. I segnali di prescrizione posti perpendicolarmente al segnale che indica il nome del centro abitato, o poco dopo tale segnale, indicano che la prescrizione si applica in tutto il centro abitato, salvo il caso in cui un'altra prescrizione sara' resa nota da altri segnali su alcuni tratti di strada nel centro abitato.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 1. L'annesso 5 della presente Convenzione descrive i segnali che danno le indicazioni utili agli utenti della strada, ad eccezione dei segnali relativi alla sosta oppure ne riporta degli esempi; esso indica anche talune prescrizioni per il loro impiego. 2. Le parole che figurano nei segnali di indicazione elencati nei punti da i) e v) del capoverso c) del paragrafo 1 dell'articolo 5, nei Paesi in cui non viene utilizzato l'alfabeto latino, saranno date in lingua nazionale ed in una traslitterazione in caratteri latini che riprodurra' per quanto possibile la pronuncia in lingua nazionale. 3. Nei Paesi in cui viene utilizzato l'alfabeto latino, le parole in caratteri latini possono figurare sia sullo stesso segnale avente le parole in lingua nazionale sia sul segnale di ripetizione. 4. Nessun segnale rechera' iscrizioni in piu' di due lingue.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 Segnali di preavviso di bivio I segnali di preavviso di bivio saranno posti ad una distanza tale dall'intersezione che la loro efficacia sia la migliore sia di giorno che di notte, tenuto conto delle condizioni della strada e della circolazione, soprattutto della velocita' abituale dei veicoli e della distanza alla quale e' visibile il segnale; detta distanza puo' non essere superiore ad una cinquantina di metri (55 yards) nei centri abitati, ma deve essere di almeno 500 metri (550 yards) sulle autostrade e sulle strade a circolazione veloce. I segnali possono essere ripetuti. Un pannello integrativo posto sotto il segnale puo' indicare la distanza tra il segnale e l'intersezione, l'iscrizione di questa distanza puo' essere ugualmente riportata in basso al segnale stesso.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 Segnali di direzione 1. Uno stesso segnale di direzione puo' recare i nomi di piu' localita'; i nomi debbono allora essere scritti sul segnale gli uni sotto gli altri Non possono essere impiegati, per il nome di una localita', dei caratteri piu' grandi di quelli usati per gli altri nomi salvo che se la localita' in questione sia la piu' importante. 2. Quando le distanze sono indicate, le cifre che le indicano debbono figurare alla stessa altezza del nome della localita'. Sui segnali di direzione che hanno la forma di una freccia, le cifre saranno poste tra il nome della localita' e la punta della freccia; sui segnali di forma rettangolare, saranno posti dopo il nome della localita'.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 Segnali di identificazione di strade I segnali destinati ad identificare le strade sia dal loro numero, composto di cifre, di lettere o da una combinazione di cifre e di lettere, sia dal loro nome, saranno costituiti da detto numero o da detto nome inquadrato in un rettangolo o in uno stemma. Le Parti contraenti che hanno un sistema di classificazione delle strade possono tuttavia sostituire il rettangolo con un simbolo di classificazione.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 Segnali di localita' 1. I segnali di localita' possono essere utilizzati per indicare il confine tra due Paesi o il limite tra due circoscrizioni amministrative dello stesso Paese o il nome di un centro abitato, di un fiume, di un passo, di un luogo, ecc. 2. I segnali E,9a oppure E,9b sono posti agli accessi dei centri abitati; i segnali E,9c oppure E,9d sono posti alle uscite dei centri abitati. La legislazione nazionale puo' prevedere che detti segnali indichino agli utenti della strada che la regolamentazione della circolazione e' quella applicabile sul proprio territorio nei centri abitati, a partire dai segnali E,9a oppure E,9b sino ai segnali E,9c oppure E,9d salvo il caso in cui un'altra regolamentazione sara' indicata da altri segnali su taluni tratti delle strade del centro abitato. Tuttavia, il segnale B,4 dovra' sempre essere posto quando il diritto di precedenza termina alla fine del centro abitato, sulle strade con diritto di precedenza segnalata col segnale B,3. 3. I segnali di localita' che danno delle indicazioni diverse dal nome di un centro abitato devono esser assolutamente distinti dai segnali da E,9a e E,9d, in particolare per quanto riguarda il colore.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 Segnali di conferma I segnali di conferma sono destinati a confermare, quando le autorita' competenti lo ritengano necessario, per esempio all'uscita di centri abitati importanti, la direzione della strada. Essi recano i nomi di una o piu' localita' alle condizioni fissate dal paragrafo 1 dell'articolo 16 della presente Convenzione. Quando sono menzionate le distanze, le cifre che le indicano sono riportate dopo il nome della localita'.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 Segnale per i passaggi pedonali Il segnale E,11a oppure E,11b e' posto ai passaggi pedonali quando le autorita' competenti lo ritengano utile.

Convenzione - art. 21

Articolo 21 Prescrizioni comuni ai diversi segnali di indicazione 1. I segnali di indicazione previsti dagli articoli da 15 a 20 della presente Convenzione sono posti dove le autorita' competenti lo ritengano utile. Gli altri segnali di indicazione sono posti soltanto dove le autorita' competenti lo ritengano indispensabile, tenuto conto delle prescrizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6; in particolare, i segnali da F,2 a F,7 sono posti soltanto sulle strade in cui le possibilita' di riparazione di un veicolo di rifornimento di carburante, di alloggio e di ristoro sono rare. 2. I segnali di indicazione possono essere ripetuti. Un pannello integrativo posto sotto il segnale puo' indicare la distanza tra il segnale ed il luogo cosi' segnalato; detta distanza puo' egualmente figurare in basso sul segnale stesso.

Convenzione - art. 22

Articolo 22 L'annesso 6 della presente Convenzione descrive nella sezione A i segnali che vietano o limitano la fermata o la sosta e, nella sezione B, gli altri segnali che danno le indicazioni utili per la sosta; esso riporta il significato di detti segnali come anche alcune prescrizioni per il loro impiego.

Convenzione - art. 23

Articolo 23 Segnali destinati a regolare il traffico dei veicoli 1. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 12 del presente articolo, le sole luci che possono essere impiegati come segnali luminosi che regolano il traffico dei veicoli, diverse da quelle che sono destinate esclusivamente ai veicoli per trasporto pubblico, sono le seguenti ed hanno il significato indicato di seguito: a) Luci fisse: i) La luce verde significa autorizzazione a procedere; tuttavia, una luce verde destinata a regolare il traffico in una intersezione non autorizza i conducenti a passare se nella direzione in cui vogliono procedere, l'ingombro del traffico e' tale che, se essi impegnassero l'intersezione, non potrebbero verosimilmente averla sgombrata al momento del cambiamento di fase; ii) La luce rossa significa divieto di procedere; i veicoli non devono superare la striscia di arresto, la perpendicolare del segnale, oppure, se il segnale e' posto al centro o dall'altro lato dell'intersezione, essi non debbono immettersi nella intersezione o sul passaggio pedonale posto nella intersezione stessa; iii) La luce gialla, che deve apparire sola o nello stesso tempo della luce rossa; quando essa appare sola, significa che nessun veicolo deve superare la striscia di arresto o la perpendicolare del segnale, a meno che esso non si trovi cosi' prossimo al segnale, quando la luce si accende, da non potersi piu' arrestare in condizioni di sicurezza sufficienti prima di aver superato la striscia di arresto o la perpendicolare del segnale. Se il segnale e' posto al centro o dall'altra parte dell'intersezione, la luce gialla significa che nessun veicolo deve immettersi nell'intersezione o sul passaggio pedonale posto nell'intersezione, a meno che esso non si trovi cosi' prossimo, quando la luce si accende da non potersi piu' arrestare in condizioni di sicurezza sufficienti prima di immettersi nella intersezione o sul passaggio pedonale. Quando essa e' accesa contemporaneamente alla luce rossa, significa che il segnale e' sul punto di cambiare, ma non modifica il divieto di procedere indicato dalla luce rossa. b) Luci lampeggianti: i) Una luce rossa lampeggiante, o due Luci rosse, che lampeggiano alternativamente, di cui una appare quando l'altra si spegne, montate sullo stesso supporto alla stessa altezza ed orien- tate nella medesima direzione indicano che i veicoli non debbono superare la striscia di arresto oppure, se non c'e' la striscia di arresto, la perpendicolare del segnale; dette luci possono essere impiegate soltanto nei passaggi a livello e negli accessi di ponti mobili o dei pontili d'imbarco dei ferryboats, oltre che per indicare il divieto di procedere a causa dei veicoli dei vigili del fuoco che sboccano sulla strada oppure dell'approssimarsi di un aeromobile la cui traiettoria incrocia a bassa quota la direzione della strada. ii) Una luce gialla lampeggiante o due luci gialle che lampeggiano alternativamente indicano che i conducenti possono procedere ma con particolare prudenza. 2. I segnali del sistema tricolore si compongono di tre luci, rispettivamente rossa, gialla e verde, non lampeggianti; la luce verde deve essere accesa solo quando le luci rossa e gialla sono spente. 3. I segnali del sistema bicolore si compongono di una luce rossa e di una verde, non lampeggianti. La luce rossa e la luce verde non debbono accendersi simultaneamente. I segnali del sistema bicolore saranno utilizzati soltanto nelle installazioni provvisorie, fatta riserva del termine previsto al paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente Convenzione, per la sostituzione delle installazioni esistenti. 4. Le luci dei sistemi tricolore e bicolore menzionati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo possono essere poste sia verticalmente, sia orizzontalmente. 5. Quando le luci sono poste verticalmente, la luce rossa deve essere in alto; quando esse sono poste orizzontalmente, la luce rossa deve essere posta dalla parte opposta a quella corrispondente al senso di circolazione. 6. Per il sistema tricolore, la luce gialla deve essere posta al centro. 7. Nei segnali dei sistemi tricolore e bicolore menzionati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, tutte le luci debbono essere circolari. Le luci lampeggianti rosse menzionate al paragrafo 1 del presente articolo devono essere egualmente circolari. 8. Una luce gialla lampeggiante puo' essere installata sola; una luce del genere puo' anche sostituire le luci del sistema tricolore nelle ore di traffico poco intenso. 9. Quando la luce verde di un sistema tricolore presenta una o piu' frecce, l'accensione di detta freccia o di dette frecce indica che i veicoli possono prendere soltanto la direzione o le direzioni cosi' indicate. Le frecce che autorizzano a procedere diritto avranno la punta rivolta verso l'alto. 10. Quando un segnale del sistema tricolore comporta una o piu' luci verdi supplementari che presentano una o piu' frecce, l'accensione di detta o di dette frecce supplementari indica, qualunque sia in quel momento la fase in atto del sistema tricolore, che i veicoli sono autorizzati a proseguire la marcia nella direzione o nelle direzioni indicate dalla o dalle frecce; essa indica anche che, quando i veicoli si trovano su una corsia riservata alla circolazione nella direzione che e' indicata dalla freccia o la direzione che detta circolazione deve prendere, i conducenti devono, con la riserva di lasciar passare i veicoli della corrente di circolazione nella quale si immettono e con la riserva di non mettere in pericolo i pedoni, procedere nella direzione indicata in quanto la loro immobilita' bloccherebbe la circolazione dei veicoli che si trovano dietro di essi sulla stessa corsia. Dette luci verdi supplementari debbono essere poste preferibilmente sullo stesso livello della luce verde normale. 11. Quando sopra le corsie, delimitate da strisce longitudinali, di una carreggiata a piu' di due corsie, sono poste delle luci verdi o rosse, la luce rossa indica il divieto di immettersi nella corsia sopra la quale e' posta e la luce verde indica l'autorizzazione a percorrerla. La luce rossa cosi' posta deve avere la forma di due barre incrociate e la luce verde la forma di una freccia la cui punta e' orientata verso il basso. 12. La legislazione nazionale potra' prevedere l'installazione in alcuni passaggi a livello di una luce bianco-lunare lampeggiante a lenta cadenza che indichi l'autorizzazione a procedere. 13. Quando i segnali luminosi di circolazione sono destinati soltanti ai ciclisti, la restrizione sara' segnalata, se viene ritenuto necessario, per evitare confusione, dalla sagoma di un velocipede raffigurato nel segnale stesso oppure da un segnale di dimensioni ridotte completato da una targa rettangolare in cui figurera' un velocipede.

Convenzione - art. 24

Articolo 24 Segnali destinati ai soli pedoni 1. Le sole luci che possono essere impiegate come segnali luminosi destinati ai soli pedoni sono le seguenti ed hanno il significato indicato di seguito: a) Luci fisse i) la luce verde indica ai pedoni l'autorizzazione a passare; ii) la luce gialla indica ai pedoni il divieto di passare, ma permette a quelli che hanno gia' impegnato la carreggiata di terminare l'attraversamento; iii) la luce rossa indica ai pedoni il divieto di immettersi nella carreggiata. b) luci lampeggianti: la luce verde lampeggiante indica che il lasso di tempo durante il quale i pedoni possono attraversare la carreggiata sta per terminare e che la luce rossa sta per accedersi. 2. I segnali luminosi destinati ai pedoni saranno di preferenza nel sistema bicolore che comporti due luci, rispettivamente rossa e verde; tuttavia, essi possono essere del sistema tricolore che comporti tre luci, rispettivamente rossa, gialla e verde. Non saranno mai accese contemporaneamente due luci. 3. Le luci saranno disposte verticalmente, la luce rossa sempre in alto e la luce verde sempre in basso. Di preferenza, la luce rossa avra' la forma di un pedone immobile, oppure di pedoni immobili, e la luce verde la forma di un pedone che cammina oppure di pedoni che camminano. 4. I segnali luminosi per pedoni devono essere concepiti e posti in modo tale da escludere ogni possibilita' di essere interpretati dai conducenti come segnali luminosi destinati a regolare la circolazione dei veicoli.

Convenzione - art. 25

Articolo 25 I segni sulla carreggiata (segnaletica orizzontale) sono impiegati, quando l'Autorita' competente lo ritiene necessario, per regolare la circolazione, avvisare o guidare gli utenti della strada. Essi possono essere impiegati sia separatamente sia con altri mezzi di segnalazione che li rinforzano oppure ne precisano le indicazioni.

Convenzione - art. 26

Articolo 26 1. Un segno longitudinale consistente in una striscia continua posta sulla superficie della carreggiata indica che e' vietato a tutti i veicoli di oltrepassarla o di marciare a cavallo di essa, oltre che, quando il segno separa i due sensi di circolazione, di circolare dalla parte di detto segno che e' per i conducenti, opposto al bordo della carreggiata corrispondente al senso di circolazione. Un segno longitudinale costituito da due strisce continue ha lo stesso significato. 2. a) Un segno longitudinale consistente in una striscia discontinua posta sulla superficie della carreggiata non ha il significato di divieto, ma e' destinato: i) sia a delimitare le corsie allo scopo di incanalare il traffico; ii) sia a preavvisare l'approssimarsi di una striscia continua ed il divieto che essa comporta, oppure di un altro tratto che presenta un pericolo particolare. b) Il rapporto tra la lunghezza dell'intervallo tra i segmenti e la lunghezza del segmento sara' sostanzialmente minore nelle strisce discontinue, che sono utilizzate per gli scopi previsti al punto a,ii) del presente paragrafo, che in quelle che sono utilizzate per gli scopi previsti al punto a,i) del suddetto paragrafo. 3. Quando un segno longitudinale consiste in una striscia continua affiancata ad una striscia discontinua sulla superficie della carreggiata, i conducenti devono tener conto soltanto della striscia che e' situata dal loro lato. Questa disposizione non impedisce ai conducenti che hanno effettuato un sorpasso consentito di riprendere la loro posizione normale sulla carreggiata. 4. Ai sensi del presente articolo, non si considerano segni longitudinali le strisce longitudinali che delimitano, per renderli piu' visibili, i bordi della carreggiata o che, connesse a strisce trasversali, delimitano sulla superficie della carreggiata delle zone di parcheggio.

Convenzione - art. 27

Articolo 27 1. Un segno trasversale consistente in una striscia continua o in due strisce continue adiacenti apposte lungo la larghezza di una o piu' corsie indica la striscia di arresto imposta dal segnale B,2 "ARRESTO ALL'INCROCIO" previsto al paragrafo 3 dell'Articolo 10 della presente Convenzione. Un tale segno puo' essere anche impiegato per indicare la striscia di arresto eventualmente imposta da un segnale luminoso, da un segnale dato dall'Agente che dirige il traffico o prima di un passaggio a livello. Davanti ai segni che accompagnano il segnale B,2 puo' essere apposta sulla carreggiata la striscia "STOP". 2. A meno che non sia tecnicamente impossibile, il segno trasversale descritto al paragrafo 1 del presente articolo sara' apposto ogni volta che viene posto il segnale B,2. 3. Un segno trasversale consistente in una striscia discontinua, oppure in due strisce discontinue affiancate, apposte lungo la larghezza di una o piu' corsie, indica la striscia che i veicoli non devono normalmente oltrepassare quando debbono dare la precedenza in virtu' del segnale B,1 "DARE LA PRECEDENZA" previsto al paragrafo 2 dell'articolo 10 della presente Convenzione. Prima di detto segno, puo' essere disegnato sulla carreggiata, per simboleggiare il segnale B,1, un triangolo con largo bordo, di cui un lato e' parallelo al segno ed il cui verticale opposto e' orientato verso i veicoli che si avvicinano. 4. Per segnalare i passaggi previsti per l'attraversamento della carreggiata da parte dei pedoni saranno apposte di preferenza delle strisce larghe, parallele all'asse della carreggiata. 5. Per segnalare i passaggi previsti per l'attraversamento della carreggiata da parte dei ciclisti, saranno apposte sia delle strisce trasversali, sia altri segni che non possano essere confusi con i segni apposti ai passaggi pedonali.

Convenzione - art. 28

Articolo 28 1. Altri segni sulla carreggiata, quali frecce, strisce parallele ed oblique o iscrizioni, possono essere impiegati per ripetere le indicazioni dei segnali o per dare agli utenti della strada delle indicazioni che non possono essere loro fornite in modo appropriato con i segnali. Tali segni saranno specialmente utilizzati per indicare i limiti delle zone o fasce di parcheggio, le fermate degli autobus o dei filobus dove e' vietata la sosta, come anche la preselezione prima delle intersezioni. Tuttavia, quando una freccia e' apposta su una carreggiata divisa in corsie per mezzo di segni longitudinali, i conducenti devono seguire la direzione o una delle direzioni indicate sulla corsia dove si trovano. 2. Fatta riserva delle disposizioni del paragrafo 4 dell'Articolo 26 della presente Convenzione relative ai passaggi pedonali, la demarcazione di una parte della carreggiata o di una zona con un leggero rialzo sopra il livello della carreggiata fatta con delle strisce oblique parallele inquadrate da una striscia continua o da strisce discontinue indica, se la striscia e' continua, che i veicoli non debbono entrare in detta zona, e, se le strisce sono discontinue, che i veicoli non devono entrare nella zona a meno che questa manovra non presenti palesemente alcun pericolo oppure che la stessa abbia lo scopo di raggiungere una strada trasversale situata dall'altro lato della carreggiata. 3. Una striscia a zig-zag posta sul lato della carreggiata indica che e' vietata la sosta sul lato in questione per tutta la lunghezza di detta striscia.

Convenzione - art. 29

Articolo 29 1. I segni sulla carreggiata menzionati negli articoli da 26 a 28 della presente Convenzione possono essere dipinti sulla carreggiata o apposti in ogni altro modo, purche' siano altrettanto efficaci. 2. Se i segni sulla carreggiata sono dipinti, essi saranno di colore giallo o bianco; tuttavia, il colore bleu puo' essere impiegato per i segni che indicano le aree in cui la sosta e' permessa o limitata. Quando, sul territorio di una Parte contraente, vengono utilizzati i due colori giallo e bianco, i segni della stessa categoria devono essere dello stesso colore. Per l'applicazione del presente paragrafo, il termine "bianco" comprende le tonalita' argento o grigio chiaro. 3. Nel tracciare delle iscrizioni, dei simboli e delle frecce che la segnaletica orizzontale comporta, sara' tenuto conto della necessita' di allungare considerevolmente le dimensioni nella direzione della circolazione in rapporto alla piccola angolazione con la quale dette iscrizioni, detti simboli e dette frecce sono visti dai conducenti. 4. Si raccomanda che i segni orizzontali destinati ai veicoli in movimento siano riflettorizzati, se la densita' del traffico lo esige e se l'illuminazione e' cattiva o inesistente.

Convenzione - art. 30

Articolo 30 L'annesso 8 della presente Convenzione costituisce un insieme di raccomandazioni relative agli schemi ed ai disegni della segnaletica orizzontale.

Convenzione - art. 31

Articolo 31 Segnalazione dei cantieri 1. I limiti dei cantieri sulla carreggiata saranno nettamente segnalati. 2. Quando l'importanza dei cantieri e del traffico lo giustifica, saranno disposte, per segnalare i limiti dei cantieri sulla carreggiata, delle barriere, intervallate o continue, dipinte a strisce alternate bianche e rosse, gialle e rosse, nere e bianche o nere e gialle e, inoltre, di notte se le banchine non sono riflettorizzate, delle luci o dei dispositivi rifrangenti. I dispositivi rifrangenti e le luci fisse saranno di colore rosso o giallo cupo e le luci lampeggianti di colore giallo cupo. Tuttavia: a) potranno essere di colore bianco le luci ed i dispositivi che sono visibili soltanto in un senso di marcia e che segnalano i limiti del cantiere opposto a detto senso di marcia; b) potranno essere di colore bianco o giallo chiaro, le luci ed i dispositivi che segnalano i limiti di un cantiere che separa i due sensi di marcia.

Convenzione - art. 32

Articolo 32 Segnalazioni luminose o rifrangenti Ogni Parte contraente adottera' su tutto il proprio territorio lo stesso colore o lo stesso sistema di colori per le luci o per i dispositivi rifrangenti utilizzati per segnalare il bordo della carreggiata.

Convenzione - art. 33

Articolo 33 1. a) Se una segnalazione e' installata in corrispondenza di un passaggio a livello per avvertire l'approssimarsi dei treni oppure della imminente chiusura di barriere o semi-barriere, essa sara' costituita da una luce rossa lampeggiante o da luci rosse che lampeggiano alternativamente, come previsto al paragrafo 1,b) dell'articolo 23 della presente Convenzione. Tuttavia: i) le luci rosse lampeggianti possono essere completate o sostituite da un segnale luminoso del sistema tricolore rosso-giallo- verde, descritto al paragrafo 2 dell'articolo 23 della presente Convenzione oppure da un segnale analogo nel quale manchi la luce verde, qualora altri segnali luminosi tricolori si trovino sulla strada poco prima del passaggio a livello oppure se il passaggio a livello e' munito di barriere. ii) Sulle strade di campagna dove la circolazione e' molto ridotta e sui sentieri pedonali, puo' essere impiegato soltanto un segnale acustico. b) In ogni caso, la segnalazione luminosa puo' essere completata da un segnale acustico. 2. I segnali luminosi saranno installati sul bordo della carreggiata corrispondente al senso di marcia; quando le circostanze lo esigano, per esempio date le condizioni di visibilita' dei segnali o l'intensita' del traffico, i segnali saranno ripetuti dall'altro lato della strada. Tuttavia, se le condizioni locali lo fanno ritenute opportuno, le luci potranno essere ripetute su una piattaforma al centro della carreggiata, oppure poste sopra la carreggiata. 3. In conformita' con il paragrafo 4 dell'articolo 10 della presente Convenzione, il segnale B,2 "ARRESTO ALL'INCROCIO" puo' essere collocato ad un passaggio a livello senza barriere, ne' semibarriere ne' segnalazione luminosa che avverta l'approssimarsi dei treni; ai passaggi a livello muniti di detto segnale, i conducenti devono fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto oppure, in mancanza di quest'ultima, in corrispondenza del segnale, e ripartire soltanto dopo essersi assicurati che nessun treno si stia avvicinando.

Convenzione - art. 34

Articolo 34 1. Nei passaggi a livello muniti di barriere, oppure di semibarriere disposte a meta' su ciascun lato della linea ferroviaria, la presenza di dette barriere o semibarriere poste in posizione trasversale rispetto alla strada indica che nessun utente della strada ha il diritto di oltrepassare la perpendicolare della barriera o semibarriera piu' vicina; il movimento delle barriere per porsi in posizione trasversale rispetto alla strada ed il movimento delle semibarriere hanno lo stesso significato. 2. La presenza della o delle luci rosse menzionate al punto a) del paragrafo 1 dell'articolo 33 della presente Convenzione, oppure l'entrata in funzione del segnale acustico menzionato al suddetto paragrafo 1, indica ugualmente che nessun utente della strada ha il diritto di oltrepassare la linea di arresto oppure, se non c'e' striscia di arresto, la perpendicolare del segnale. La presenza della luce gialla del sistema tricolore menzionata al punto a,i) del paragrafo 1 dell'articolo 33 indica che nessun utente della strada ha il diritto di oltrepassare la striscia di arresto oppure, se non c'e' la striscia di arresto, la perpendicolare del segnale, salvo per i veicoli che si trovino cosi' vicini quando si accende la luce gialla che essi non potrebbero piu' arrestarsi in condizioni di sicurezza sufficienti prima della perpendicolare di detto segnale.

Convenzione - art. 35

Articolo 35 1. Le barriere o le semi barriere dei passaggi a livello saranno dipinte distintamente con strisce alternate di colore rosso e bianco, rosso e giallo, nero e bianco o giallo e nero; Tuttavia, esse potranno essere colorate solo in bianco o in giallo a condizione di essere munite al centro di un grande disco rosso. 2. A tutti i passaggi a livello senza barriere o semibarriere sara' posto nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria, il segnale B,7 descritto nell'allegato 3. Se esiste una segnalazione luminosa per avvertire l'approssimarsi dei treni oppure il segnale B,2 "ARRESTO ALL'INCROCIO", il segnale B,7 sara' posto sullo stesso supporto di detta segnalazione oppure il segnale B,2. L'installazione del segnale B,7 non e' obbligatoria: a) negli incroci di strade con linee ferroviarie dove la circolazione ferroviaria e' molto lenta e la circolazione stradale e' regolata da un ferroviere che faccia i segnali manuali necessari; b) negli incroci di linee ferroviarie con strade di campagna dove la circolazione e' scarsa oppure con sentieri pedonali. 3. Sotto tutti i segnali di pericolo che richino uno dei simboli A,26 o A,27 descritti nll'Allegato 3 della presente Convenzione, puo' essere posto un pannello rettangolare con un lungo lato verticale avente tre barre rosse oblique su fondo bianco o giallo; allora saranno posti, approssimativamente a un terzo ed a due terzi della distanza tra il segnale e la linea ferroviaria, dei segnali supplementari costituiti da pannelli di identifica forma aventi rispettivamente una o due barre rosse oblique su fondo bianco o giallo. Detti segnali possono essere ripetuti sul lato opposto della carreggiata. La sezione C dell'Allegato 3 della presente Convenzione precisa la descrizione dei pannelli menzionati nel presente paragrafo.

Convenzione - art. 36

Articolo 36 Tenuto conto del particolare pericolo dei passaggi a livello, le Parti contraenti s'impegnano: a) a fare installare prima di tutti i passaggi a livello uno dei segnali di pericolo che rechi uno dei simboli A,26 oppure A,27; tuttavia, nessun segnale puo' essere posto: i) nei casi speciali che possono presentarsi nei centri abitati; ii) sulle strade di campagna e sui sentieri dove la circolazione dei veicoli a motore e' eccezionale; b) a far installare a tutti i passaggi a livello delle barriere o semibarriere oppure una segnalazione che indichi l'approssimarsi dei treni, salvo se gli utenti della strada possano vedere la linea ferroviaria da una parte e dall'altra di detto passaggio, in modo tale che, tenuto conto soprattutto della velocita' massima dei treni, un conducente di veicoli stradali che si avvicini alla linea ferroviaria, da una parte o dall'altra, abbia il tempo di fermarsi prima di inoltrarsi sul passaggio a livello se il treno e' visibile ed in modo tale anche che gli utenti della strada che si trovano gia' impegnati sul passaggio nel momento in cui il treno appare abbiano il tempo di compiere la traversata; tuttavia, le Parti contraenti potranno derogare dalle disposizioni del presente alinea nei passaggi a livello dove la velocita' dei treni e' relativamente lenta oppure dove la circolazione stradale dei veicoli a motore e' scarsa; c) a far installare una delle segnalazioni, per segnalare l'approssimarsi dei treni, previste al paragrafo 1 dell'Articolo 33 della presente Convenzione a tutti i passaggi a livello muniti di barriere o semibarriere la cui manovra e' comandata da una cabina da cui esse non sono visibili; d) a far installare una delle segnalazioni per segnalare l'approssimarsi dei treni previste al paragrafo 1 dell'Articolo 33 della presente Convenzione, a tutti i passaggi a livello muniti di barriere o di semibarriere la cui manovra e' comandata automaticamente dall'approssimarsi dei treni; e) per migliorare la visibilita' delle barriere e delle semibarriere, a far installare dei materiali o dispositivi rifrangenti ed eventualmente ad illuminarli durante la notte; inoltre, sulle strade dove la circolazione stradale e' piu' importante durante la notte, a far installare materiali o dispositivi rifangenti ed, eventualmente, ad illuminare durante la notte i segnali di pericolo posti prima del passaggio a livello; f) per quanto possibile, in prossimita' dei passaggi a livello muniti di barriere o semibarriere, a far apporre al centro della carreggiata una striscia longitudinale che vieti ai veicoli che si avvicinano al passaggio a livello di invadere la meta' della carreggiata opposta al senso di marcia, oppure di installare delle isole di traffico che separino i due sensi di marcia. 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi previsti alla penultima frase del paragrafo 2 dell'articolo 35 della presente Convenzione.

Convenzione - art. 37

Articolo 37 1. La presente Convenzione sara' aperta presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 1969 alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell'agenzia internazionale dell'Energia Atomica o Parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire Parte della Convenzione. 2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. La presente Convenzione restera' aperta all'adesione di ogni Stato previsto al paragrafo 1 del presente articolo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Convenzione - art. 38

Articolo 38 1. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' la presente Convenzione oppure vi aderira', oppure ad ogni momento successivo, dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, che la Convenzione diviene applicabile a tutti i territori oppure in uno qualsiasi tra loro di cui esso stesso assicura le relazioni internazionali. La Convenzione diverra' applicabile nel territorio o nei territori designati nella notifica trenta giorni dopo la data alla quale il Segretario generale avra' ricevuto detta notifica oppure alla data di entrata in vigore della Convenzione per lo Stato che invia la notifica, se tale data e' posteriore alla precedente. 2. Ogni Stato che fa la notifica prevista al paragrafo 1 del presente articolo dovra', a nome dei territori per i quali la fa, inviare una notifica contenente le dichiarazioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 46 della presente Convenzione. 3. Ogni Stato che avra' fatto una dichiarazione in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo potra' ad ogni data ulteriore, per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale, dichiarare che la Convenzione cessera' di essere applicabile nel territorio designato nella notifica stessa e la Convenzione cessera' di essere applicabile nel detto territorio un anno dopo la data del ricevimento di detta notifica dal Segretario generale.

Convenzione - art. 39

Articolo 39 1. La presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichera' la presente Convenzione oppure vi aderira' dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito per questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Convenzione - art. 40

Articolo 40 Alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione abroghera' e sostituira' nelle relazioni tra le Parti contraenti la Convenzione sulla unificazione della segnaletica stradale aperta alla firma a Ginevra il 30 marzo 1931, oppure il Protocollo relativo alla segnalazione stradale aperto alla firma a Ginevra il 19 settembre 1949.

Convenzione - art. 41

Articolo 41 1. Dopo un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Parte contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti alla Convenzione. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto dei motivi sara' inviato al Segretario generale che lo comunichera' a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilita' di fargli sapere, nel termine di dodici mesi dopo la data di tale comunicazione: a) se accettano l'emendamento, o b) se lo respingono, o c) se desiderano che sia convocata una conferenza per esaminarlo. Il Segretario generale trasmettera' egualmente il testo dell'emendamento proposto a tutti gli altri Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 37 della presente Convenzione. 2. a) Ogni proposta di emendamento che sara' stata comunicata conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente sara' considerata accettata se, nel termine di dodici mesi sopraindicato, meno del terzo delle Parti contraenti informano il Segretario generale, sia che esse respingono l'emendamento, sia che desiderano che sia convocata una Conferenza per esaminarlo. Il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti ogni accettazione ed ogni richiesta di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti o delle richieste ricevute durante il termine specificato di dodici mesi e' inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti che l'emendamento entrera' in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel paragrafo precedente per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il termine specificato, hanno respinto l'emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo. b) Ogni Parte contraente che, durante il detto termine di dodici mesi, avra' respinto una proposta di emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potra', ad ogni momento dopo lo scadere di tale termine, notificare al Segretario generale che accetta l'emendamento ed il Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le Parte contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per le Parti contraenti che avranno notificato la loro accettazione sei mesi dopo che il Segretario generale avra' ricevuto la loro notifica. 3. Se un emendamento proposto non e' stato accettato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e se, nel termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della meta' del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l'emendamento proposto e se almeno un terzo del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di dieci, lo informano che esse accettano o che desiderano sia riunita una conferenza per esaminarlo, il Segretario generale convochera' una conferenza allo scopo di esaminare l'emendamento proposto od ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtu' del paragrafo 4 del presente articolo. 4. Se una conferenza e' convocata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi invitera' tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 37 della presente Convenzione. Egli richiedera' a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli, al piu' tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano che siano esaminate dalla detta Conferenza oltre all'emendamento proposto, e comunichera' queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza. 5. a) Ogni emendamento alla presente Convenzione sara' ritenuto accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati alla Conferenza, purche' tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi (del numero) delle Parti contraenti rappresentate alla Conferenza. Il Segretario Generale notifichera' a tutte le Parti contraenti l'adozione dell'emendamento e questo entrera' in vigore dodici mesi dopo di tale notifica per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante tale periodo, avranno notificato al Segretario generale che esse respingono l'emendamento. b) Ogni Parte contraente che avra' respinto un emendamento durante il detto periodo di dodici mesi potra', in ogni momento, notificare al Segretario generale che essa lo accetta, ed il Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte contraente che avra' notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica o alla fine del detto periodo di dodici mesi se tale data e' posteriore alla precedente. 6. Se la proposta di emendamento non e' ritenuta accettabile conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, e se non concorrono le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza, la proposta di emendamento sara' considerata respinta.

Convenzione - art. 42

Articolo 42 Ogni Parte contraente potra' denunciare la presente Convenzione a mezzo di notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica.

Convenzione - art. 43

Articolo 43 La presente Convenzione cessera' di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti e' inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi.

Convenzione - art. 44

Articolo 44 Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che le Parti non abbiano potuto regolare a mezzo di negoziazione o in altro modo, potra' essere portata, su richiesta di una qualunque delle Parti contraenti interessate, davanti alla Corte internazionale di Giustizia per essere decisa da questa.

Convenzione - art. 45

Articolo 45 Nessuna disposizione della presente Convenzione sara' interpretata come impedimento ad una Parte contraente di adottare le misure compatibili con le misure della Carta delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione che essa ritiene necessarie per la propria sicurezza esterna o interna.

Convenzione - art. 46

Articolo 46 1. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' la presente Convenzione, o depositera' il suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera legato dall'articolo 44 della presente Convenzione. Le Parti contraenti non saranno legate dall'Articolo 44 nei confronti di una qualsiasi delle Parti contraenti che avra' fatto tale dichiarazione. 2. Al momento in cui depositera' il suo strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato puo' dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, a) i) quale dei modelli Aa e Bb ha scelto come segnale di pericolo (Articolo 9 paragrafo 1) e; ii) quale dei modelli B,2a e B,2b ha scelto come segnale di arresto (Articolo 10, paragrafo 3). In ogni momento, ogni Stato potra' successivamente, con notifica diretta al Segretario generale, modificare la scelta sostituendo la sua dichiarazione con un'altra; b) nel momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato puo' dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, che assimilera' i ciclomotori ai motocicli ai fini dell'applicazione della presente Convenzione (Art. 1,l). In ogni momento, ogni Stato potra' successivamente, con notifica diretta al Segretario generale, ritirare la sua dichiarazione. 3. Le dichiarazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo avranno effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica, o alla data in cui la Convenzione entrera' in vigore per lo Stato che fa la dichiarazione, se tale data e' posteriore alla precedente; 4. Le riserve alla presente Convenzione ed ai suoi annessi, diverse dalla riserva prevista al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto, e se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in tale strumento. Il segretario generale comunichera' le suddette riserve a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'Articolo 37 della presente Convenzione. 5. Ogni Parte contraente che avra' formulato una riserva o fatto una dichiarazione in virtu' dei paragrafi 1 o 4 del presente Articolo potra' in ogni momento, ritirarla con notifica diretta al Segretario generale. 6. Ogni riserva fatta conformemente al paragrafo 4 del presente articolo: a) modifica, per la Parte contraente che ha formulato detta riserva, le disposizioni della Convenzione alle quali la riserva si riferisce nei limiti di quest'ultima; b) modifica tali disposizioni negli stessi limiti per le altre Parti contraenti per quanto concerne i loro rapporti con la Parte contraente che ha notificato la riserva.

Convenzione - art. 47

Articolo 47 Oltre le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli Artt. 41 e 46 della presente Convenzione, il Segretario generale notifichera' a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'Articolo 37: a) le firme, ratifiche e adesioni ai sensi dell'articolo 37; b) le dichiarazioni di cui all'articolo 48; c) le date e l'entrata in vigore della presente Convenzione in virtu' dell'articolo 39; d) la data dell'entrata in vigore degli emendamenti alla presente Convenzione conformemente ai paragrafi 2 e 5 dell'articolo 41; e) le denunce di cui all'articolo 42; f) la abrogazione della presente Convenzione di cui all'articolo 43.

Convenzione - art. 48

Articolo 48 L'originale della presente Convenzione, fatta in un solo esemplare, in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa, i cinque testi facenti egualmente fede, sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 37 della presente Convenzione. IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Vienna, l'8 novembre dell'anno millenovecentosessantotto.

Convenzione - Allegato 1

ALLEGATI Allegato 1 SEGNALI DI PERICOLO AD ECCEZIONE DI QUELLI POSTI IN PROSSIMITA' DELLE INTERSEZIONI O DEI PASSAGGI A LIVELLO. Nota. Per i segnali di pericolo posti in prossimita' delle intersezioni, vedere la sezione B dell'Allegato 2. Per i segnali di pericolo posti in prossimita' dei passaggi a livello vedere le sezioni A e C dell'Allegato 3. SEZIONE A. MODELLI DEI SEGNALI DI PERICOLO. Il segnale "A" PERICOLO GENERICO" e' del modello Aa o del modello Ab, ambedue descritti qui di seguito e riprodotti all'Allegato 9. Il modello Aa consiste in un triangolo equilatero avente un lato orizzontale il cui vertice opposto e' orientato verso l'alto; il fondo e' bianco o giallo, il bordo e' rosso. Il modello Ab consiste in un quadrato di cui una diagonale e' verticale; il fondo e' giallo, il bordo che si riduce ad un listello e' nero. I simboli che sono posti su questi segnali sono, salvo indicazione diversa nella descrizione, neri o di colore bleu scuro. Il lato dei segnali Aa di dimensioni normali e' di circa 0,.90 m (3 piedi); il lato dei segnali Aa di piccole dimensioni non deve essere inferiore a 0,60 m (2 piedi). Il lato dei segnali Ab di dimensioni normali e' circa 0,60 m (2 piedi); il lato dei segnali Ab di piccole dimensioni non deve essere inferiore a 0,40 m (1 piedi e 4 pollici). Per la scelta dei modelli Aa e Ab, vedere il paragrafo 2 dell'articolo 5 ed il paragrafo 1 dell'articolo 9 della Convenzione. SEZIONE B. SIMBOLI DEI SEGNALI DI PERICOLO E NORME PER L'IMPIEGO DI DETTI SEGNALI. 1. Curva pericolosa e curve pericolose Per indicare l'approssimarsi di una curva pericolosa o di una serie di curve pericolose, sara' impiegato, a seconda dei casi uno dei seguenti segnali: A,1a: curva a sinistra A,1b: curva a destra A,1c: doppia curva, o serie di piu' di due curve, la prima a sinistra A,1d: doppia curva, o serie di piu' di due curve, la prima a destra. 2. Discesa pericolosa Per indicare l'approssimarsi di una discesa con forte pendenza sara' impiegato col segnale del modello Aa, il simbolo A,2a, e con il segnale del modello Ab, il simbolo A,2b. La parte sinistra del simbolo A,2a occupa l'angolo sinistro del pannello del segnale e la sua base abbraccia tutta la larghezza del pannello. Nei simboli A,2a e A,2b, la cifra indica la pendenza in percentuale; questa indicazione puo' essere sostituita con quella di un rapporto (1:10). Tuttavia le Parti contraenti potranno scegliere, invece dei simboli A,2a oppure A,2b - tenendo conto, per quanto sara' possibile, le disposizioni del paragrafo 2 b) e dell'articolo 5 della Convenzione -, se hanno adottato il modello del segnale Aa il simbolo A,2c e, se hanno adottato il modello Ab, il simbolo A,2d. 3. Salita a forte pendenza Per segnalare l'approssimarsi di una salita a forte pendenza, sara' impiegato con il modello del segnale Aa, il simbolo A,3a e con il modello Ab il simbolo A,3b. La parte destra del simbolo A,3a occupa l'angolo destro del pannello del segnale e la sua base si estende su tutta la larghezza di questo pannello. Nei simboli A,3a e A,3b, la cifra indica la pendenza in percentuale; questa indicazione puo' essere sostituita da quella di un rapporto (1 :10). Tuttavia, le Parti contraenti che hanno scelto il simbolo A,2c come simbolo di discesa pericolosa potranno, invece del simbolo A,3a scegliere il simbolo A,3c e le Parti contraenti che hanno scelto il simbolo A,2d potranno, invece del simbolo A,3b, scegliere il simbolo A,3d. 4. Strettoia Per segnalare l'approssimarsi di un restringimento della carreggiata, sara' impiegato il simbolo A,4a oppure un simbolo indicante piu' chiaramente la configurazione dei luoghi come A,4b. 5. Ponte mobile Per segnalare l'approssimarsi di un ponte mobile sara' impiegato il simbolo A,5. Sotto il segnale di avvertimento incluso in detto simbolo A,5 potra' essere posto un pannello rettangolare del modello A,29a descritto all'Allegato 3 sezione C, sempre che siano posti approssimativamente ad un terzo ed a due terzi della distanza tra il segnale che comporta il simbolo A,5 ed il ponte mobile dei pannelli conformi ai modelli A,29b e A,29c descritti in detto Allegato. 6. Sbocco su di una banchina o su un argine Per segnalare che la strada sbocca su una panchina o su un argine, sara' utilizzato il simbolo A,6. 7. Profilo irregolare Per annunciare l'approssimarsi di cunette, di dossi, di ponti "a schiene d'asino" o di un tratto dove la carreggiata e' in cattivo stato sara' utilizzato il simbolo A,7a. Per segnalare un ponte "a schiena d'asino" o un dosso, il simbolo A,7a potra' essere sostituito con il simbolo A,7b. Per segnalare una cunetta il simbolo A,7a puo' essere sostituito con il simbolo A,7c. 8. Carreggiata sdrucciolevole Per segnalare l'approssimarsi di un tratto di strada dove la carreggiata potrebbe essere particolarmente sdrucciolevole, sara' impiegato il simbolo A,8. 9. Proiezioni di ghiaia Per segnalare l'approssimarsi di un tratto di strada dove della ghiaia potrebbe essere proiettata, sara' impiegato, con il segnale del modello Aa, il simbolo A,9a e con il segnale del modello Ab, il simbolo A,9b. Nel caso in cui il senso di marcia e' a sinistra, il simbolo dovra' essere invertito. 10. Caduta di massi Per segnalare l'approssimarsi di un tratto di strada dove esiste il pericolo di cadute di massi e la conseguente presenza di pietre sulla strada, sara' impiegato, con il segnale del modello Aa, il simbolo A,10a, e con il segnale del modello Ab, il simbolo A,10b. In entrambi i casi, la parte destra del simbolo occupa l'angolo destro del pannello di segnalazione. Il simbolo puo' essere invertito. 11. Passaggio pedonale Per segnalare un passaggio pedonale indicato sia da segni sulla carreggiata, sia dai segnali E,11a o E,11b, sara' utilizzato il simbolo A,11 di cui esistono due modelli: A,11a e A,11b. Il simbolo puo' essere invertito. 12. Bambini Per segnalare l'approssimarsi di un luogo frequentato da bambini, come l'uscita di una scuola o di un campo da gioco, sara'impiegato il simbolo A,12. Il simbolo puo' essere invertito. 13. Sbocco di ciclisti. Per segnalare l'approssimarsi di un luogo dal quale spesso sboccano dei ciclisti sulla strada o la traversano, sara' impiegato il simbolo A,13. Il simbolo puo' essere invertito. 14. Passaggio di bestiame e di altri animali Per segnalare l'approssimarsi di un tratto di strada dove esiste un pericolo particolare di attraversamento della strada da parte di animali, sara' impiegato il simbolo che rappresenti la sagoma di un animale della specie, domestico o vagante, che si puo' maggiormente incontrare, quale: il simbolo A,14a per animali domestici ed il simbolo A,14b per animali vaganti. Il simbolo puo' essere invertito. 15. Lavori in corso Per segnalare l'approssimarsi di un tratto di strada nel quale sono in corso dei lavori, sara' impiegato il simbolo A,15. 16. Segnalazione luminosa Se viene ritenuto indispensabile segnalare l'approssimarsi di un luogo dove la circolazione e' regolata mediante segnalazione semaforica, in quanto gli utenti della strada non possono aspettarsi di incontrare tale luogo, sara' impiegato il simbolo A,16. Vi sono tre modelli del simbolo A,16, A,16a A,16b, A,16c i quali corrispondono alla disposizione delle luci del gruppo semaforico tricolore descritto ai paragrafi da 4 a 6 dell'articolo 23 della Convenzione. Questo simbolo e' a tre colori, quelli delle luci del gruppo semaforico di cui segnala l'approssimarsi. 17. Aerodromo Per segnalare l'approssimarsi di un luogo dove la strada puo' essere sorvolata a bassa quota da aeromobili in fase di decollo o di atterraggio su un aerodromo, sara' impiegato il simbolo A,17. Il simbolo puo' essere invertito. 18. Vento laterale Per segnalare l'approssimarsi di un tratto di strada dove soffia spesso un forte vento laterale sara' impiegato il simbolo A,18. Il simbolo puo' essere invertito. 19. Doppio senso di circolazione Per segnalare l'approssimarsi di un tratto di strada dove la circolazione si svolge, provvisoriamente o permanentemente, nei due sensi e sulla stessa carreggiata allorche' nel tratto di strada precedente la circolazione si svolgeva a senso unico o su una strada con piu' carreggiate riservate per la circolazione a senso unico, sara' impiegato il simbolo A,19. Il segnale che reca questo simbolo sara' ripetuto all'inizio del tratto di strada oltre che, tanto spesso quanto sara' necessario, lungo la strada. Quando il senso di circolazione si svolge a sinistra, le frecce saranno invertite. 20. Altri segnali Per segnalare l'approssimarsi di un luogo in cui esiste un pericolo diverso da quelli enumerati nei paragrafi da 1 a 19 o negli allegati 2 e 3, potra' essere impiegato il simbolo A,20. Le Parti contraenti possono, tuttavia, adottare dei simboli espressivi conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1a, ii) dell'articolo 3 della Convenzione. Il segnale A,20 puo' essere impiegato particolarmente per segnalare l'attraversamento di binari ferroviari in cui contemporaneamente la circolazione e' molto lenta e la circolazione stradale e' regolata da un ferroviere che faccia i segnali manuali necessari.

Convenzione - Allegato 2

Allegato 2 SEGNALI CHE REGOLANO LA PRECEDENZA ALLE INTERSEZIONI, SEGNALI DI PREAVVISO DI PERICOLO IN PROSSIMITA' DELLE INTERSEZIONI E SEGNALI CHE REGOLANO LA PRECEDENZA ALLE STRETTOIE Nota. Quando ad una intersezione vi e' una strada con diritto di precedenza il cui tracciato non sia rettilineo, sotto i segnali di pericolo che indicano l'intersezione o sotto i segnali che regolano la precedenza posti o meno all'intersezione, potra' essere aggiunto un pannello che riporti lo schema dell'intersezione con il tracciato della strada con diritto di precedenza. SEZIONE A. SEGNALI CHE REGOLANO LA PRECEDENZA ALLE INTERSEZIONI 1. Segnale "DARE LA PRECEDENZA" Il Segnale "DARE LA PRECEDENZA" e' il segnale B,1. Esso ha la forma di un triangolo equilatero avente un lato orizzontale il cui vertice opposto e' orientato verso il basso; il fondo e' bianco o giallo, il bordo e' rosso; il segnale non riporta alcun simbolo. Il lato del segnale di dimensioni normali e' di circa 0,90 m (3 piedi), quello dei segnali di dimensioni ridotte non deve essere inferiore a 0,60 m (2 piedi). 2. Segnale di "ARRESTO ALL'INCROCIO" Il segnale di "ARRESTO ALL'INCROCIO" e' il segnale B,2 del quale vi sono due modelli: - il modello B,2a e' ottagonale a fondo rosso e reca la scritta "STOP" di colore bianco, in inglese o nella lingua dello Stato interessato; l'altezza della scritta e' uguale almeno ad un terzo dell'altezza del pannello; - il modello B,2b e' circolare a fondo bianco o giallo con bordo rosso; esso reca nella parte interna il segnale B,1 senza scritte e inoltre verso l'alto, a caratteri grandi, la scritta "STOP" in nero o in bleu scuro, in lingua inglese o nella lingua dello Stato interessato. L'altezza del segnale B,2a di dimensioni normali ed il diametro del segnale B,2b di dimensioni normali sono all'incirca 0,90 m (3 piedi); quelli dei segnali di dimensioni ridotte non devono essere inferiore a 0,60 m (2 piedi). Per la scelta tra i modelli B,2a e B,2b, vedere il paragrafo 2 dell'articolo 5 ed il paragrafo 3 dell'articolo 10 della Convenzione. 3. Segnale "STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA" Il segnale "STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA" e' il segnale B,3. Esso ha la forma di un quadrato di cui una diagonale e' verticale. Il bordo esterno e' nero; lo spazio tra i due quadrati e' bianco. Il lato del segnale di dimensioni normali e' di circa 0,50 m (1 piede e 8 pollici); quello dei segnali di dimensioni ridotte non deve essere inferiore a 0,35 (1 piede e 2 pollici). 4. Segnale "FINE DI STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA" Il segnale "FINE DI STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA" e' il segnale B,4. Esso e' costituito dal segnale B,3 sul quale e' aggiunta una striscia mediana perpendicolare ai lati inferiore sinistro e superiore destro, o una serie di tratti neri o grigi paralleli che formano una striscia del tipo sopra indicato. SEZIONE B. - SEGNALI DI PERICOLO IN PROSSIMITA' DELLE INTERSEZIONI 1. Segnali I segnali di pericolo posti in prossimita' di una intersezione sono del modello Aa oppure Ab descritti nella sezione A dell'Allegato 1. 2. Simboli I simboli sono di colore nero o bleu scuro. a) Per i simboli da apporre sul segnale Aa e Ab, si distingueranno i casi seguenti: i) Intersezione in cui la precedenza e' quella stabilita dalla regola generale di precedenza in vigore nel paese. Sara' impiegato con il segnale di modello Aa, il simbolo A,21a, e con il segnale del modello Ab il simbolo A,21b. I simboli A,21a e A,21b potranno essere sostituiti da simboli che indichino piu' chiaramente la natura dell'intersezione, come ad esempio A,21c, A,21d, A,21e, A,21f e A,21g. ii) Intersezioni con una strada i cui utenti dovranno dare la precedenza. Sara' impiegato il simbolo A,22a. Il simbolo A,22a potra' essere sostituito con dei simboli che indichino piu' chiaramente la natura dell'intersezione, come ad esempio: A,22b e A,22c. Questi simboli potranno essere impiegati su una strada soltanto se e' posto, sulla strada o sulle strade con le quali essa forma la intersezione presegnalata, il segnale B,1 o il segnale B,2 o se queste strade sono tali (per esempio, dei sentieri o strade di campagna) che in virtu' della legislazione nazionale i conducenti che le percorrono debbono, anche in assenza di detti segnali, dare la precedenza all'intersezione. L'impiego di questi simboli sulla strada dove e' posto il segnale B,3 sara' limitato a taluni casi eccezionali. iii) Intersezione con una strada sulla quale si deve dare la precedenza agli utenti che la percorrono. Se all'intersezione e' posto il segnale B,1 "DARE LA PRECEDENZA" sara' impiegato il simbolo A,23. Se all'intersezione e' apposto il segnale B,2 "ARRESTO ALL'INCROCIO" il simbolo da impiegare sara' uno dei due simboli A,24a e A,24b che corrisponde al modello del segnale B,2. Tuttavia, invece di impiegare il segnale Aa con detti simboli, potra' essere impiegato il segnale B,1 o B,2 in conformita' al paragrafo 6 dell'articolo 10 della presente Convenzione. iv) Rotatoria. Sara' impiegato il simbolo A,25. Quando il senso di circolazione e' a sinistra, il senso delle frecce del simbolo dovra' essere invertito. b) Nel caso in cui la circolazione all'intersezione e' regolata da semafori in sostituzione o in piu' dei segnali prescritti in questa sezione potra' essere posto un segnale Aa o Ab recante il simbolo A,16 descritto nella Sezione B dell'allegato 1. SEZIONE C. - SEGNALI CHE REGOLANO LA PRECEDENZA NELLE STRETTOIE 1. Segnale che indica di dare la precedenza nei sensi unici alternati. Se, in una strettoia dove l'incrocio e' difficile o impossibile, la circolazione deve essere regolata e se, qualora i conducenti possano vedere distintamente sia di notte che di giorno tutta l'estensione della strettoia in questione, la regolamentazione consiste nell'attribuire la precedenza ad un senso di circolazione serva l'installazione di semafori, sara' posto di fronte al senso di circolazione dal lato della strettoia dove si deve dare la precedenza, il segnale B,5 "DARE LA PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI". Questo segnale indica il divieto di impegnare la strettoia prima che sia possibile attraversarla senza obbligare i veicoli provenienti in senso inverso ad arrestarsi. Questo segnale e' circolare a fondo bianco o giallo con bordo rosso; la freccia che indica il senso di precedenza e' nera e quella che indica l'altro senso e' rossa. Negli Stati in cui la circolazione si svolge sul lato sinistro, la posizione delle freccie del simbolo sara' invertita. 2. Segnale che indica il diritto di precedenza nei sensi unici alternati Per notificare ai conducenti che in una strettoia essi hanno la precedenza rispetto ai veicoli che procedono in senso inverso, sara' impiegato il segnale B,6. Questo segnale e' rettangolare a fondo bleu; la freccia orientata verso l'alto e' bianca, l'altra e' rossa. Nel caso in cui la circolazione si svolge sul lato sinistro, la posizione delle frecce del simbolo sara' invertita. Quando e' impiegato un segnale B,6 deve essere posto obbligatoriamente sulla strada all'altra estremita' della strettoia in questione il segnale B,5 destinato alla circolazione che procede in senso inverso.

Convenzione - Allegato 3

ALLEGATO 3 SEGNALI RELATIVI AI PASSAGGI A LIVELLO SEZIONE A. - SEGNALI DI PERICOLO. Il segnale da installare e' il segnale Aa o il segnale Ab descritti al paragrafo A dell'Allegato 1. Per il simbolo da apporre su questo segnale, si dovranno distinguere i casi seguenti: a) per segnalare i passaggi a livello muniti di barriere complete o di semibarriere disposte a meta' su ciascun lato della linea ferroviaria, sara' impiegato il simbolo A,26. b) per segnalare gli altri passaggi a livello, sara' impiegato il simbolo A,27 del quale vi sono due modelli: A,27a e A,27b. c) per segnalare un incrocio con una linea tranviaria, con la riserva che non si tratti di un passaggio a livello ai sensi della definizione data nel primo articolo della Convenzione, potra' essere impiegato il simbolo A,28. NOTA: Se si ritiene necessario segnalare l'incrocio di strade con linee ferroviarie dove contemporaneamente la circolazione ferroviaria e' molto lenta e la circolazione stradale e' regolata da un ferroviere che faccia i segnali manuali necessari sara' impiegato il segnale A,20 descritto nella sezione B dell'allegato 1. SEZIONE B. SEGNALI DA PORRE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEI PASSAGGI A LIVELLO Vi sono tre modelli del segnale B,7 previsto al paragrafo 2 dell'articolo 35 della Convenzione: B,7a, B,7b e B,7c. I modelli B,7a e B,7b sono a fondo bianco o giallo e bordo rosso o nero; il modello B,7c e' a fondo bianco o giallo e bordo nero; l'iscrizione del modello B,7c e' in lettere nere. Il modello B,7b deve essere impiegato soltanto se la linea ha almeno due binari; nel modello B,7c il pannello integrativo deve essere apposto soltanto se la linea comporta almeno due binari, nel quale caso indica il numero dei binari. La lunghezza normale dei bracci della croce e' di almeno 1,20 m (4 piedi). In mancanza di spazio sufficiente, il segnale puo' essere presentato con le punte orientate verso l'alto e verso il basso. SEZIONE C - SEGNALI SUPPLEMENTARI IN PROSSIMITA' DEI PASSAGGI A LIVELLO I pannelli menzionati al paragrafo 3 dell'articolo 35 della Convenzione sono i segnali A,29a, A,29b e A,29c. L'inclinazione delle barre e' orientata verso la carreggiata. Sopra i segnali A,29b e A,29c potra' essere apposto, nello stesso modo in cui dovra' esserlo sul segnale A,29a, il segnale di pericolo del passaggio a livello.

Convenzione - Allegato 4

ALLEGATO 4 SEGNALI DI PRESCRIZIONE AD ECCEZIONE DI QUELLI RIGUARDANTI LA PRECEDENZA, LA FERMATA E LA SOSTA Nota: Per i segnali di precedenza vedere l'allegato 2; per i segnali di arresto e di sosta, vedere l'allegato 6. SEZIONE A. - SEGNALI DI DIVIETO O DI RESTRIZIONE 1. Caratteristiche dei segnali e dei simboli a) I segnali di divieto o di restrizione sono circolari: il loro diametro non dovra' essere inferiore a 0,60 m (2 piedi) fuori dei centri abitati e di 0,40 m (16 pollici) nei centri abitati. b) Salvo le eccezioni precisate qui di seguito all'atto della descrizione dei segnali in questione, i segnali di divieto o di restrizione sono a fondo bianco o giallo con un largo bordo rosso ed i simboli nonche', se ve ne sono, le scritte, sono neri o di colore bleu scuro e le barre oblique, se ve ne sono, sono rosse e debbono essere inclinate dall'alto verso il basso partendo da sinistra. 2. Descrizione dei segnali a) Divieto e restrizione di accesso i) per indicare il divieto di accesso a tutti i veicoli, sara' impiegato il segnale C,1 "DIVIETO DI ACCESSO" del quale esistono due modelli: C,1a e C,1b. ii) per indicare che la circolazione dei veicoli e' vietata nei due sensi verra' impiegato il segnale C,2 "DIVIETO DI TRANSITO NEI DUE SENSI". III) per indicare il divieto di transito a talune categorie di veicoli o soltanto di utenti, sara' impiegato un segnale recante come simbolo la sagoma del veicolo o dell'utente a cui la circolazione e' vietata. I segnali C,3a, C,3b, C,3c, C,3d, C,3e, C,3f, C,3g, C,3h, C,3j, e C,3k hanno i seguenti significati: C,3a "DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE ECCETTO I MOTOVEICOLI A DUE RUOTE SENZA SIDE-CAR" C,3b "DIVIETO DI TRANSITO AI MOTOVEICOLI" C,3c "DIVIETO DI TRANSITO AI VELOCIPEDI" C,3d "DIVIETO DI TRANSITO AI CICLOMOTORI" C,3e "DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI" La scritta, sia in chiaro sulla sagoma del veicolo, sia, in conformita' del paragrafo 4 dell'articolo 8 della Convenzione, su un pannello integrativo posto sotto il segnale C,3e, di una cifra di tonnellaggio, indica che il divieto si applica soltanto se il peso massimo autorizzato del veicolo o del rimorchio supera tale cifra. C,3F "DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE CHE TRAINANO UN RIMORCHIO DIVERSO DA UN SEMIRIMORCHIO O DA UN RIMORCHIO AD UN ASSALE". La scritta, sia in chiaro sulla sagoma del rimorchio, sia, in conformita' del paragrafo 4 dell'articolo 8 della Convenzione, su un pannello integrativo posto sotto il segnale C,3f, di una cifra di tonnellaggio, indica che il divieto si applica soltanto se il peso massimo autorizzato del rimorchio supera tale cifra. Le Parti contraenti potranno, qualora lo ritengano opportuno, sostituire nel simbolo la sagoma della vista posteriore di un autocarro con quella della vista posteriore di una autovettura e la sagoma del rimorchio tale come e' disegnata con quella di un rimorchio trainabile da tale tipo di autovettura. C,3g "DIVIETO DI ACCESSO AI PEDONI"; C,3h "DIVIETO DI ACCESSO AI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE"; C,3j "DIVIETO DI ACCESSO AI VEICOLI A BRACCIA"; C,3k "DIVIETO DI ACCESSO ALLE MACCHINE AGRICOLE" Nota. Le Parti contraenti potranno scegliere di non far comparire sui segnali da C,3a a C,3k la barra obliqua rossa che congiunge il quadrante superiore sinistro al quadrante inferiore destro oppure, se cio' non nuoce alla visibilita' ed alla comprensione del simbolo, di non interrompere la barra nel punto in cui attraversa il simbolo. iv) per indicare il divieto di accesso a piu' categorie di veicoli o di utenti, potranno essere impiegati, sia dei segnali di divieto in cui vi siano le categorie escluse, sia un segnale di divieto recante le diverse sagome dei veicoli o degli utenti ai quali e' vietato il transito. I segnali C,4a "DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE" e C,4b "DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE ED AI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE" sono degli esempi di un segnale del genere. Non potra' essere apposto un segnale che comporti piu' di due sagome fuori dei centri abitati e piu' di tre nei centri abitati. v) Per notificare il divieto di accesso ai veicoli il cui peso o le dimensioni superino certi limiti, saranno impiegati i seguenti segnali: C,5 "TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA SUPERIORE A ... METRI (... PIEDI)"; C,6 "TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA TOTALE SUPERIORE A (... PIEDI)" C,7 "TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UN PESO A PIENO CARICO SUPERIORE A ... TONNELLATE"; C,8 "TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UN PESO PER ASSE SUPERIORE A ... TONNELLATE"; C,9 "TRANSITO VIETATO AI VEICOLI O INSIEME DI VEICOLI AVENTI UNA LUNGHEZZA SUPERIORE A ... METRI (...PIEDI)"; vi) per indicare il divieto ai veicoli di circolare senza mantenere tra loro un intervallo almeno uguale a quello indicato sul segnale di divieto, sara' impiegato il segnale C,10 "DIVIETO AI VEICOLI DI CIRCOLARE SENZA MANTENERE TRA DI LORO UNA DISTANZA DI ALMENO ... METRI (... YARDS)". b) Divieto di svolta Per indicare il divieto di svolta (a destra o a sinistra a seconda del senso della freccia), sara' utilizzato il segnale C,11a "DIVIETO DI SVOLTA A SINISTRA" oppure il segnale C,11b "DIVIETO DI SVOLTA A DESTRA". c) Divieto di inversione ad U Per indicare il divieto di inversione ad U, sara' impiegato il segnale C,12 "DIVIETO DI INVERSIONE AD U". d) Divieto di sorpasso i) Per indicare che, in aggiunta alle norme generali per il sorpasso previste dalla legge in vigore, e' vietato sorpassare i veicoli a motore diversi dai ciclomotori a due ruote e dai motocicli a due ruote senza carrozzetta, verra' impiegato il segnale C,13a "DIVIETO DI SORPASSO PER TUTTI I VEICOLI". Di detto segnale esistono due modelli: C,13aa e C,13ab. ii) Per indicare che il divieto di sorpasso si applica soltanto ai veicoli adibiti al trasporto di merci il cui peso massimo autorizzato supera le 3,5 tonnellate (7.700 libbre) sara' impiegato il segnale C,13b "DIVIETO DI SORPASSO PER VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI". Di questo segnale esistono due modelli: C,13ba e C,13bb. Una scritta su un pannello integrativo posto sotto il segnale in conformita' del paragrafo 4 dell'articolo 8 della Convenzione, puo' modificare il peso massimo autorizzato per il veicolo al di sopra di quello per cui si applica il divieto. iii) In caso di circolazione a sinistra, i colori degli autoveicoli raffigurati nei segnali C,13aa e C,13ba sono invertiti. e) Limitazione di velocita' Per indicare una limitazione di velocita' dovra' essere impiegato il segnale C,14 "VELOCITA' MASSIMA LIMITATA ALLA CIFRA INDICATA". La cifra riportata sul segnale indica la velocita' massima nell'unita' di misura piu' correntemente impiegata nei Paesi per designare la velocita' dei veicoli. A fianco o sotto la cifra della velocita' puo' essere aggiunto, per esempio "km" (chilometri) o "m" (miglia). Per indicare una limitazione di velocita' applicabile soltanto ai veicoli il sui peso massimo autorizzato supera una data cifra, una scritta che indichi tale cifra sara' apposta in un pannello integrativo posto sotto il segnale in conformita' del paragrafo 4 dell'articolo 8 della Convenzione. f) Divieto di segnalazioni acustiche Per indicare il divieto di fare uso degli avvisatori acustici, salvo allo scopo di evitare un incidente, sara' impiegato il segnale C,15 "DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE". Questo segnale, quando non e' posto all'accesso di un centro abitato perpendicolarmente al segnale di localita' del centro abitato o poco dopo detto segnale, dovra' essere completato da un pannello integrativo del modello 2, descritto nell'Allegato 7, che indichi la lunghezza alla quale si applica il divieto; si raccomanda di non apporre questo segnale all'accesso del centro abitato quando il divieto e' sancito per tutti i centri abitati e di prevedere che all'accesso di un centro abitato il segnale di localita' del centro stesso indichi agli utenti che la regolamentazione della circolazione e' quella che si applica sul proprio territorio nei centri abitati. g) Obbligo di arresto Per indicare l'approssimarsi di un posto doganale, dove la fermata e' obbligatoria, sara' impiegato il segnale C,16 "OBBLIGO DI ARRESTO". In deroga all'articolo 8 della Convenzione, il simbolo di questo segnale comporta la parola dogana: la scritta e' riportata preferibilmente in due lingue; le Parti contraenti che installerranno i segnali C,16 dovranno sforzarsi di accordarsi sul piano continentale, affinche' tale parola figuri nella stessa lingua sui segnali che esse installano. Questo stesso segnale puo' essere impiegato per indicare altri obblighi di arresto; in tal caso la parola "dogana" e' sostituita da un'altra scritta molto breve che indica il motivo dell'arresto. h) Fine del divieto o delle limitazioni i) Per indicare il punto dove tutti i divieti indicati mediante segnali di divieto per i veicoli in marcia cessano di essere validi, sara' impiegato il segnale C,17a "FINE DI TUTTI I DIVIETI LOCALI IMPOSTI AI VEICOLI IN MOVIMENTO". Questo segnale sara' circolare, a fondo bianco o giallo, senza bordo o con un semplice bordo nero, e avra' una striscia diagonale inclinata dall'alto verso il basso partendo da destra, striscia che potra' essere nera o grigia scuro oppure essere formata da linee parallele nere o grigie. ii) Per indicare il punto in cui un divieto o una data restrizione segnalata ai veicoli in movimento mediante un segnale di divieto o di restrizione cessa di essere valido, sara' impiegato il segnale C,17b "FINE DELLA LIMITAZIONE DI VELOCITA'" o il segnale C,17c "FINE DEL DIVIETO DI SORPASSO". Questi segnali saranno analoghi al segnale C,17a, ma mostreranno, inoltre, in grigio chiaro il simbolo del divieto e della restrizione alla quale si pone il termine. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione, i segnali previsti al presente alinea h) potranno essere posti sul retro del segnale di divieto o di restrizione destinati al traffico che procede in senso inverso. SEZIONE B. - SEGNALI DI OBBLIGO 1. Caratteristiche generali dei segnali e dei simboli a) I segnali di obbligo sono circolari: il loro diametro non dovra' essere inferiore a 0,60 m (2 Piedi) fuori dei centri abitati ed a 0,40 m (16 pollici) nei centri abitati. Tuttavia, segnali di diametro non inferiore a 0,30 m (12 pollici) possono essere accoppiati a segnali luminosi oppure posti sui limiti dei salvagente. b) Salvo disposizioni contrarie i segnali sono bleu ed i simboli sono bianchi o di colore chiaro oppure i segnali sono bianchi con un bordo rosso ed i simboli sono neri. 2. Descrizione dei segnali a) Direzione obbligatoria Per segnalare la direzione che i veicoli hanno l'obbligo di seguire, o le sole direzioni che i veicoli possono prendere, sara' impiegato il modello D,1a del segnale D,1 "DIREZIONE OBBLIGATORIA" nel quale la freccia o le freccie saranno dirette nella o nelle direzioni in questione. Tuttavia, invece di impiegare il segnale D,1a, puo' essere impiegato, in deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1 di questa sezione B, il segnale D,1b; questo segnale D,1b e' nero con un sottile bordo bianco ed un simbolo bianco. b) Direzione obbligatoria Il segnale D,2 "DIREZIONE OBBLIGATORIA" posto, in deroga al paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione, su un salvagente o davanti ad un ostacolo della carreggiata, indica che i veicoli hanno l'obbligo di passare dal lato del salvagente o dell'ostacolo indicato dalla freccia. c) Rotatoria Il segnale D,3 "ROTATORIA" indica ai conducenti l'obbligo di attenersi alle regole concernenti le intersezioni a senso rotatorio. Nel caso in cui la circolazione si svolge a sinistra, la direzione delle freccie sara' invertita. d) Pista ciclabile Il segnale D,4 "PISTA CICLABILE OBBLIGATORIA" indica ai ciclisti l'obbligo di circolare sulla pista ciclabile all'inizio della quale esso e' posto ed ai conducenti di altri veicoli che essi non hanno il diritto di impegnare tale pista. Tuttavia, se la legislazione nazionale lo prevede o se cio' e' imposto da un pannello integrativo recante una iscrizione o il simbolo del segnale C,3d, i conducenti dei ciclomotori sono egualmente tenuti a circolare su detta pista. e) Viale pedonale Il segnale D,5 "VIALE PEDONALE" indica ai pedoni che essi sono obbligati ad utilizzare il passaggio all'inizio del quale esso e' posto ed agli altri utenti della strada che essi non hanno il diritto di servirsene. f) Riservato ai quadrupedi Il segnale D,6 "RISERVATO AI QUADRUPEDI" indica ai conducenti di quadrupedi l'obbligo di circolare sulla pista all'inizio della quale esso e' posto, ed agli altri utenti della strada che essi non hanno il diritto di servirsene. g) Limite minimo di velocita' Il segnale D,7 "LIMITE MINIMO DI VELOCITA'" indica che i veicoli che circolano sulla strada all'inizio della quale esso e' posto sono obbligati a circolare ad una velocita' non inferiore a quella indicata; la cifra riportata sul segnale indica detta velocita' nell'unita' di misura piu' correntemente usata nel paese per indicare la velocita' dei veicoli. A lato della cifra della velocita' puo' essere aggiunto per esempio, km (chilometri) oppure "m" (miglia). h) Fine del limite minimo di velocita' Il segnale D,8 "Fine del limite minimo di velocita'" indica la fine del limite minimo di velocita' prescritto dal segnale D,7. Il segnale D,8 e' identico al segnale D,7 ma e' attraversato da una barra obliqua rossa che va dal bordo superiore destro del segnale al bordo inferiore sinistro del segnale stesso. i) Obbligo di catene per neve Il segnale D,9 "OBBLIGO DI CATENE PER NEVE" indica che i veicoli che circolano sulla strada all'inizio della quale esso e' posto sono obbligati a circolare con catene per neve almeno sulle due ruote motrici.

Convenzione - Allegato 5

ALLEGATO 5 SEGNALI DI INDICAZIONE AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE RIGUARDANO LA SOSTA NOTA. Per i segnali di indicazione relativi alla sosta, vedere l'allegato 6. Caratteristiche generali dei segnali e dei simboli delle sezioni da A ad F (per quelle dei segnali e dei simboli della sezione G, vedere detta sezione) 1. I segnali di indicazione sono generalmente rettangolari; tuttavia, i segnali di direzione possono avere la forma di un rettangolo allungato avente il lato lungo orizzontale e terminante con una punta a freccia. 2. I segnali di indicazione recano sia dei simboli o delle scritte bianche o di colore chiaro su fondo di colore scuro, sia dei simboli o delle scritte di colore scuro su fondo bianco o di colore chiaro; il colore rosso puo' essere impiegato solo in caso eccezionale e non deve mai predominare. Sezione A. Segnali di preavviso di bivio 1. Caso generale Esempi di segnali di preavviso di bivio: E,1a, E,1b e E,1c. 2. Casi particolari a) Esempi di segnali di preavviso per un STRADA SENZA USCITA: E,2a ed E,2b. b) Esempio di segnale di preavviso per l'itinerario da seguire per girare a sinistra nel caso in cui la svolta a sinistra e' proibita all'intersezione successiva: E,3. c) Esempio di segnale per la preselezione delle intersezioni su strade a piu' corsie: E,4. SEZIONE B. SEGNALI DI DIREZIONE 1. Esempi di segnali che indicano la direzione di una localita': E,5a, E,5b, E,5c ed E,5d. 2. Esempi di segnali che indicano la direzione di un aerodromo: E,6a, E,6b ed E,6c. 3. Il segnale E,7 indica la direzione di un terreno per il campeggio. 4. Il segnale E,8 indica la direzione di un ostello per la gioventu'. SEZIONE C. - SEGNALI DI LOCALITA' Il lato piu' lungo del rettangolo che costituisce il segnale e' orizzontale. 1. Esempi di segnali che indicano l'accesso di un centro abitato: E,9a ed E,9b. 2. Esempi di segnali che indicano il termine di un centro abitato: E,9c ed E,9d. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione detti segnali possono essere posti sul retro dei segnali di localita' di un centro abitato. SEZIONE D. - SEGNALI DI CONFERMA Il segnale E,10 e' un esempio di un segnale di conferma. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 6 della Convenzione, detto segnale puo' essere posto sul retro di un altro segnale destinato al traffico procedente in senso inverso. SEZIONE E. - PASSAGGIO PEDONALE Il segnale E,11a "PASSAGGIO PEDONALE" e' impiegato per indicare ai pedoni ed ai conducenti la posizione di un passaggio pedonale. Il pannello e' di colore bleu o nero, il triangolo e' bianco o giallo ed il simbolo e' nero o bleu scuro; il simbolo e' l'A,11. Tuttavia potra' essere impiegato anche il segnale E,11b a forma di pentagono irregolare, con fondo bleu e simbolo bianco. SEZIONE F. ALTRI SEGNALI CHE DANNO INDICAZIONI UTILI PER LA GUIDA DEI VEICOLI Questi segnali sono a fondo blu. 1. Segnale "OSPEDALE" Questo segnale sara' impiegato per indicare ai conducenti di veicoli che e' necessario prendere le precauzioni dovute richieste dalla prossimita' di una casa di cura, in particolare di evitare i rumori il piu' possibile. Vi sono due modelli di detti segnali E,12a e E,12b. La croce rossa che figura nel segnale E,12b puo' essere sostituita da uno dei simboli che figurano al paragrafo 2 a) della sezione G. 2. Segnale "STRADA A SENSO UNICO" Possono essere posti due segnali diversi "STRADA A SENSO UNICO" quando si ritiene necessario confermare agli utenti della strada che si trovano su una strada a senso unico: a) il segnale E,13a posto in modo sensibilmente perpendicolare all'asse della carreggiata; il suo pannello e' quadrato; b) il segnale E,13b posto all'incirca parallelamente all'asse della carreggiata; il suo pannello e' costituito da un rettangolo allungato il cui lato piu' lungo e' orizzontale. Le parole "senso unico" possono essere inscritte sulle frecce del segnale E,13b nella lingua nazionale o in una delle lingue nazionali del Paese. L'installazione dei segnali E,13a ed E,13b e' indipendente dall'installazione, prima dell'inizio della strada, di segnali di divieto e di obbligo. 3. Segnale "STRADA SENZA USCITA" Il segnale E,14 "STRADA SENZA USCITA" posto all'inizio di una strada indica che la stessa e' senza uscita. 4. Segnali che indicano l'entrata o l'uscita di un'autostrada Il segnale E,15 "AUTOSTRADA" e' posto nel luogo a partire dal quale si applicano le norme speciali di circolazione sulle autostrade. Il segnale E,16 "FINE AUTOSTRADA" e' posto nel luogo in cui dette norme cessano di essere applicate. Il segnale E,16 puo' egualmente essere impiegato e ripetuto per indicare l'approssimarsi della fine di una autostrada; ciascun segnale cosi' installato portera' indicata sulla parte inferiore la distanza tra il punto di installazione e la fine dell'autostrada. 5. Segnali che indicano l'entrata o l'uscita di una strada dove le norme di circolazione sono le stesse di quelle di un'autostrada. Il segnale E,17 "RISERVATO ALLE AUTOVETTURE" e' posto nel luogo a partire dal quale si applicano le norme speciali di circolazione sulle strade diverse dalle autostrade, che sono riservate alla circolazione automobilistica ed in cui l'accesso alle proprieta' confinanti non e' consentito. Un pannello integrativo posto sotto il segnale E,17 potra' indicare che, in deroga, l'accesso delle autovetture alle proprieta' confinanti e' autorizzato. Il segnale E,18 "FINE DELLA STRADA RISERVATA ALLE AUTOVETTURE" potra' egualmente essere impiegato e ripetuto per indicare l'approssimarsi del termine della strada; ogni segnale cosi' installato portera' indicata sulla parte inferiore la distanza tra il suo punto di installazione ed il termine della strada. 6. Segnali che indicano una fermata di autobus o di tram E,19 "FERMATA DI AUTOBUS" e E,20 "FERMATA DI TRAM" 7. Segnale "PRATICABILITA' DELLA STRADA" Il segnale E,21 "PRATICABILITA' DELLA STRADA" sara' impiegato per indicare se una strada di montagna, soprattutto al transito di un passo, e' aperta o chiusa; esso verra' posto all'imbocco della strada o delle strade che adducono al passo in questione. Il nome del passo e' scritto in bianco. Nel segnale, a titolo di esempio, e' riportato il toponimo "Furka". I pannelli 1, 2 e 3 sono mobili. Se il passo e' chiuso, il pannello 1 e' di colore rosso e reca la scritta "CHIUSO"; se il passo e' aperto, esso e' di colore verde e reca la scritta "APERTO". Le scritte sono in bianco e, preferibilmente, in piu' lingue. I panelli 2 e 3 sono a fondo bianco con scritte e simboli in nero. Se il passo e' aperto, il pannello 3 non porta alcuna indicazione ed il pannello 2, secondo lo stato della strada, non reca alcuna indicazione, oppure mostra il segnale D,9 "CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE", oppure mostra il simbolo E,22 "SI RACCOMANDANO CATENE O PNEUMATICI DA NEVE"; questo simbolo deve essere nero. Se il passo e' chiuso, il pannello 3 reca il nome della localita' sino alla quale la strada e' aperta ed il pannello 2 reca, secondo lo stato della strada, la scritta "APERTO FINO A", sia il simbolo E,22, sia il segnale D,9. SEZIONE G. - SEGNALI CHE INDICANO DEGLI IMPIANTI CHE POSSONO ESSERE UTILI AGLI UTENTI DELLA STRADA 1. Caratteristiche dei segnali e dei simboli di questa sezione. a) I segnali F sono a fondo bleu o verde; essi riportano un rettangolo bianco o di colore giallo sul quale appare il simbolo. b) Sulla banda bleu o verde della base dei segnali puo' essere riportata in bianco la distanza alla quale si trova l'impianto indicato o l'imbocco della strada che vi conduce; sul segnale nel quale e' riportato il simbolo F,5 puo' essere riportata allo stesso modo la scritta "HOTEL" o "MOTEL". I segnali possono anche essere posti all'imbocco della strada che conduce all'installazione ed hanno in tal caso sulla parte bleu o verde sita alla loro base una freccia direzionale in bianco. Il simbolo e' nero o blu scuro, ad eccezione dei simboli F,1a, F,1b e F,1c che sono rossi. 2. Descrizione dei simboli a) Simboli "PRONTO SOCCORSO" I simboli che rappresentano i posti di pronto soccorso negli Stati interessati saranno utilizzati. I simboli sono rossi. Esempi di questi simboli sono: F,1a, F,1b, e F,1c. b) Simboli diversi F,2 "ASSISTENZA MECCANICA" F,3 "TELEFONO" F,4 "RIFORNIMENTO CARBURANTE" F,5 "HOTEL" o "MOTEL" F,6 "RISTORANTE" F,7 "VENDITA DI BEVANDE" O "CAFFETTERIA" F,8 "AREA ADIBITA A PICNIC" F,9 "AREA ADIBITA COME PUNTO DI PARTENZA PER ESCURSIONI" F,10 "CAMPEGGIO" F,11 "TERRENO PER RIMORCHI ABITABILI" F,12 "CAMPEGGIO E RIMORCHI ABITABILI" F,13 "OSTELLO DELLA GIOVENTU'"

Convenzione - Allegato 6

ALLEGATO 6 SEGNALI CHE RIGUARDANO LA FERMATA E LA SOSTA Sezione A. Segnali che vietano o limitano la fermata o la sosta Caratteristiche generali dei segni e dei simboli Questi segnali sono circolari; il loro diametro non deve essere inferiore a 0,60 m (2 piedi) fuori dei centri abitati ed a 0,25 m (10 pollici) nei centri abitati. Salvo diversa indicazione data in questo allegato, il fondo e' bleu ed il bordo e le barre diagonali sono rosse. Descrizione dei segnali 1.a) Per indicare i luoghi dove la sosta e' vietata, verra' impiegato il segnale C,18 "SOSTA VIETATA"; per indicare i luoghi dove la fermata e la sosta sono vietate, verra' impiegato il segnale C,19 "DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA". b) Il segnale C,18 puo' essere sostituito da un segnale circolare a bordo rosso e barra diagonale rossa, recante in nero su fondo bianco o giallo la lettera o l'ideogramma che indica la sosta nello Stato interessato. c) Le scritte sul pannello integrativo posto sotto il segnale possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi: i) i giorni della settimana o del mese o le pre della giornata durante le quali si applica il divieto; ii) La durata oltre la quale il segnale C,18 vieta la sosta o la durata oltre la quale il segnale C,19 vieta la fermata o la sosta; iii) Le eccezioni riguardanti talune categorie di utenti della strada; d) la scritta concernente la durata oltre la quale la fermata o la sosta sono proibite puo', invece di essere riportata su un pannello integrativo, essere riportata nella parte inferiore del cerchio rosso del segnale. 2.a) Quando la sosta e' autorizzata talvolta da un lato della strada, talvolta dall'altro, saranno impiegati, invece del segnale C,18, i segnali C,20A e C,20b "SOSTA ALTERNATA". b) Il divieto di sosta si applica dal lato del segnale C,20a nei giorni dispari e, sul lato del segnale C,20b, nei giorni pari; l'ora del cambiamento di lato viene fissata dalla legislazione nazionale, senza essere necessariamente la mezzanotte. La legislazione nazionale puo' inoltre fissare una periodicita' non quotidiana dell'alternazione della sosta; le cifre I e II vengono allora sostituite sui segnali dai periodi di alternazione, per esempio 1-15 e 16-31 per una alternazione il 1 ed il 16 di ciascun mese. c) Il segnale C,18 puo' essere impiegato dagli Stati che non adottano i segnali C,19 C,20a e C,20b completati da iscrizioni aggiuntive, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 8 della Convenzione. 3.a) Salvo casi particolari, i segnali sono installati in modo che il disco sia perpendicolare all'asse della strada oppure poco inclinato rispetto al piano perpendicolare a detto asse. b) Tutti i divieti e le restrizioni di sosta si applicano soltanto al lato della strada sul quale sono posti i segnali. c) Salvo diverse indicazioni che potranno essere date: - sia mediante un pannello integrativo conforme al modello 2 dell'allegato 7 indicante la lunghezza sulla quale si applica il divieto; - sia in conformita' delle prescrizioni di cui al comma e) di seguito riportato; I divieti si applicano a partire dal punto del segnale sino al successivo sbocco di una strada. d) Sotto il segnale posto nel punto in cui inizia il divieto, puo' essere posto un pannello integrativo conforme al modello 3a o 4a indicato nell'allegato 7. Sotto i segnali che ripetono il divieto, puo' essere posto un pannello integrativo conforme al modello 3b o 4b indicato nell'allegato 7. Nel punto in cui termina il divieto, puo' essere posto un nuovo segnale di divieto completato da un pannello integrativo conforme al modello 3c o 4c indicato nell'allegato 7. I pannelli del modello 3 sono posti parallelamente all'asse della strada ed i pannelli del modello 4, perpendicolarmente a detto asse. Le distanze eventualmente indicate sui pannelli del modello 3 sono quelle alle quali si applica il divieto nel senso della freccia. e) Se il divieto cessa prima del successivo sbocco di una strada sara' posto il segnale con pannello integrativo di fine di divieto sopra descritto al comma d), Tuttavia, se il divieto si riferisce soltanto ad un breve tratto, potra' essere posto soltanto un segnale recante: - nel cerchio rosso, l'indicazione della lunghezza alla quale esso si applica, oppure - un pannello integrativo del modello 3. f) Nelle aree munite di parchimetri, la presenza di questi ultimi indica che la sosta e' a pagamento e che la sua durata e' limitata al tempo indicato dall'apparecchio. g) Nelle zone dove la durata della sosta e' limitata ma non e' a pagamento, la limitazione puo' invece di essere indicata dai segnali C,18 completati da pannelli integrativi, essere indicata da una banda di colore bleu posta, ad una altezza di circa due metri, sui supporti per l'illuminazione, sugli alberi che fiancheggiano la carreggiata, o mediante delle linee sul bordo della carreggiata. 4. Per indicare, nei centri abitati, l'inizio di una zona dove ogni sosta e' a tempo limitato, sia a pagamento o meno, potra' essere installato il segnale C,21 "SOSTA LIMITATA". Il fondo di questo segnale, nel quale e' riportato il segnale C,18 e' di colore chiaro. Il segnale C,18 puo' essere sostituito da un segnale E,23; in tal caso il fondo del segnale puo' essere di colore bleu. Sulla parte inferiore del pannello puo' essere aggiunto un disco di sosta o un parchimetro per indicare le modalita' di limitazione della sosta nella zona. Dove necessita, i giorni e le ore delle giornate nelle quali si applica la limitazione nonche' le modalita' della limitazione stessa possono essere indicate sul segnale stesso o su un pannello integrativo posto sotto il segnale C,21. Sezione B. - SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI UTILI PER LA SOSTA. 1. Segnale "Parcheggio" Il segnale E,23 "PARCHEGGIO" che puo' essere posto parallelamente all'asse della strada, indica i luoghi dove e' autorizzato il parcheggio (sosta) dei veicoli. Il pannello e' quadrato. Esso rechera' la lettera o l'ideogramma utilizzato negli Stati interessati per indicare "Parcheggio". Questo segnale sara' su fondo bleu. Su un pannello integrativo posto sotto il segnale o sul segnale stesso, dei simboli o delle scritte possono indicare la direzione dell'area del parcheggio o le categorie dei veicoli per le quali l'area e' adibita; iscrizioni analoghe possono egualmente limitare la durata del parcheggio autorizzato. 2. Segnale che indica l'uscita da una zona dove la sosta e' a tempo limitato Per indicare, nei centri abitati, l'uscita da una zona dove la sosta e' a durata limitata e le cui entrate sono munite del segnale C,21 contenente il segnale C,18, sara' impiegato il segnale E,24 costituito da un quadrato di colore chiaro sul quale s'inscrive, in grigio chiaro, il segnale C,18 e una banda diagonale nera o grigio scura o una serie di linee parallele nere o grigie formanti detta banda. Quando le entrate della zona sono munite del segnale C,21 contenenti il segnale E,23, le uscite possono essere segnalate da un pannello in cui figurano una banda diagonale nera o grigio scura o una serie di linee parallele nere o grigie che formano detta banda ed un disco di sosta su fondo chiaro.

Convenzione - Annesso 7

ANNESSO 7 PANNELLI INTEGRATIVI 1. Questi pannelli sono sia a fondo bianco o giallo con un sottile bordo nero, bleu scuro o rosso, la distanza o la lunghezza sono scritte in nero o in bleu scuro; sia a fondo nero o bleu scuro con un sottile bordo bianco, giallo o arancione, la distanza o la lunghezza sono in tal caso scritte in bianco o in giallo. 2.a) I pannelli integrativi "MODELLO 1" indicano la distanza tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso oppure della zona nella quale si applica la regolamentazione. b) I pannelli integrativi "MODELLO 2" indicano la lunghezza del tratto pericoloso e della zona nella quale si applica la prescrizione. c) I pannelli integrativi sono posti sotto i segnali. Tuttavia, per i segnali di pericolo del modello Ab, le indicazioni previste per i pannelli integrativi possono essere riportate sulla parte inferiore del segnale. 3. I pannelli integrativi del "MODELLO 3" e del "MODELLO 4" relativi ai divieti ed alle restrizioni di sosta sono rispettivamente i modelli 3a, 3b e 3c e 4a, 4b e 4c (vedere allegato 6, sezione A, paragrafo 3).

Convenzione - Allegato 8

ALLEGATO 8 SEGNALETICA ORIZZONTALE Capitolo I Generalita' 1. I segni sulla carreggiata dovranno essere in materiale antisdrucciolevole e non dovranno sporgere piu' di 6 mm. rispetto al livello della carreggiata. Quando per la marcatura vengono impiegati dei chiodi o dei dispositivi simili, essi non debbono sporgere piu' di 1,5 cm rispetto al livello della carreggiata o piu' di 2,5 cm. nel caso di chiodi rifrangenti; il loro impiego dovra' rispondere ai requisiti di sicurezza della circolazione. Capitolo II Segni sulla carreggiata A. Dimensioni 2. La larghezza delle strisce continue o discontinue dovra' essere di almeno 0,10 m (4 pollici). 3. La distanza tra due strisce affiancate (linea doppia) dovra' essere compresa tra 0,10 m (4 pollici) e 0,18 m (7 pollici). 4. Una striscia discontinua consiste in segmenti della stessa lunghezza separati da intervalli uniformi. Per stabilire la lunghezza dei segmenti e degli intervalli, si dovra' tenere in considerazione la velocita' dei veicoli sul tratto di strada o nelle zone in questione. 5. Fuori dei centi abitati, una striscia discontinua dovra' essere formata da segmenti di una lunghezza compresa tra 2 m (6 piedi e 6 pollici) e 10 m (32 piedi). La lunghezza dei segmenti della linea di avvicinamento menzionata al paragrafo 23 del presente allegato dovra' essere da 2 a 3 volte quella degli intervalli; 6. Nei centri abitati, la lunghezza e gli intervalli tra i segmenti dovranno essere inferiori a quelli impiegati fuori dai centri abitati. La lunghezza dei segmenti puo' essere ridotta a 1 m (3 piedi e 4 pollici). Comunque, su talune grandi arterie urbane a circolazione veloce, le caratteristiche della segnaletica orizzontale possono essere le stese di quelle usate fuori dei centri abitati. B. - Strisce di corsia 7. La demarcazione delle strisce di corsia puo' essere realizzata sia con linee discontinue, sia con linee continue, sia con altri segni appropriati. i) Fuori dai centri abitati 8. L'asse della carreggiata dovra' essere indicato mediante un segno longitudinale sulle strade a doppio senso di circolazione aventi due corsie. Detto segno e' normalmente una striscia discontinua. Soltanto in casi particolari dovranno essere impiegate, a questo scopo, delle strisce continue. 9. Sulle strade a tre corsie, le corsie stesse dovranno, in linea generale essere indicate mediante strisce discontinue nei tratti con visibilita' normale. In taluni casi particolari, per accrescere la sicurezza della circolazione, possono essere impiegate delle strisce continue, o delle strisce discontinue affiancate a strisce continue. 10. Sulle carreggiate aventi piu' di tre corsie, la linea che separa i sensi di circolazione dovra' essere rappresentata da una striscia continua o da due strisce eccetto il caso in cui il senso di circolazione sulle corsie centrali puo' essere invertito. Inoltre, le corsie, dovranno essere delimitate da strisce discontinue (Figure 1a e 1b). ii) Nei centri abitati 11. Nei centri abitati, le raccomandazioni di cui ai paragrafi da 8 a 10 del presente annesso sono applicabili alle strade a due sensi ed alle strade a senso unico aventi almeno due corsie. 12. Le corsie dovranno essere delimitate nei punti dove la larghezza della carreggiata e' ridotta a causa dei bordi dei marciapiedi, dei salvagenti od isole di traffico. 13. In prossimita' di intersezioni importanti (in particolare, nelle intersezioni a circolazione regolata) dove si ha a disposizione una larghezza sufficiente per due o piu' file di veicoli, le corsie dovranno essere delimitate conformemente alle figure 2 e 3. In questo caso, le strisce che delimitano le corsie possono essere completate con delle frecce (vedere paragrafo 39 del presente allegato) C. - SEGNALETICA PER SITUAZIONI PARTICOLARI i) Impiego di linee continue 14. Al fine di migliorare la sicurezza stradale, le strice di mezzeria discontinue (Figura 4) dovranno essere sostituite o completate in talune intersezioni mediante una striscia continua (Fig. 5 e 6). 15. Quando sia necessario proibire l'impiego della parte della carreggiata riservata alla circolazione in senso inverso nei luoghi dove la distanza di visibilita' e' ridotta (dossi, curve, ecc,) o nei tratti dove la carreggiata si restringe o presenta qualche altra particolarita', le restrizioni dovranno essere imposte, sui tratti dove la distanza di visibilita' e' inferiore ad un certo minimo M mediante una striscia continua posta conformemente alle figure da 7a a 16 (1). Nei paesi dove la progettazione degli autoveicoli lo giustifica, l'altezza oculare di 1 m. previste nelle figure da 7a a 10a puo' essere aumentata a 1,20 metri. 1. La definizione della distanza di visibilita' prevista dal presente paragrafo e' la distanza alla quale un oggetto posto sulla carreggiata ad 1 metro (3 piedi 4 pollici) sopra la superficie della carreggiata puo' essere visto da un osservatore posto sulla strada ed il cui occhio e' ugualmente situato ad 1 metro (3 piedi e 4 pollici) sopra la carreggiata. 16. Il valore da adottare per M varia con le caratteristiche della strada. Le figure 7a, 7b, 8a, 8b, 8c e 8d indicano, per strade Rispettivamente a due e tre corsie, il tracciato delle linee in un dosso dove la distanza di visibilita' e' ridotta. Queste figure corrispondono alla sezione longitudinale rappresentata in alto nella pagina dove sono riprodotte ad una distanza M determinata come indicato al seguente paragrafo 24: A (oppure D) e' il punto in cui la distanza di visibilita' diventa inferiore a M, mentre C (oppure B) e' il punto in cui la distanza di visibilita' diventa di nuovo superiore a M 2. 17. Quando le sezioni AB e CD si sovrappongono, cioe' quando la visibilita' nelle due direzioni e' superiore al valore M prima che sia raggiunta la sommita' del dosso, le striscie dovranno essere tracciate nella stessa disposizione, le strisce continue affiancate ad una striscia discontinua senza sovrapporsi. Cio' e' indicato nelle figure 9, 10a e 10b. 18. Le figure 11a e 11b indicano il tracciato delle strisce nella stessa ipotesi, sul tratto in curva di una strada a due corsie a distanza di visibilita' ridotta. 19. Sulle strade a tre corsie sono possibili due metodi. Essi sono indicati nelle figure 8a, 8b, 8c, e 8d (oppure, secondo i casi, 10a e 10b). La figura 8a oppure 8b (oppure, secondo i casi, 10a) dovra' essere impiegata per le strade sulle quali circola una quantita' preminente di veicoli a due ruote e le figure 8c e 8d (oppure, secondo i casi, 10b) quando la circolazione consiste essenzialmente in veicoli a quattro ruote. La figura 11c indica le strisce nella stessa ipotesi su un tratto in curva di una strada a tre corsie con distanza di visibilita' ridotta. (2) I segni sulla carreggiata indicati nelle figure 7a e 7b possono essere sostituiti nel tratto tra A e D da una sola striscia di mezzeria continua, senza striscia discontinua affiancata, e preceduta da una striscia di mezzeria discontinua che comporti almeno 3 segmenti. Tuttavia, detto tracciato semplificato deve essere utilizzato con precauzione e soltanto in casi eccezionali poiche' esso impedisce al conducente, su una certa distanza, di effettuare una manovra di sorpasso anche se vi e' una adeguata distanza di visibilita'. Conviene evitare, per quanto possibile, l'impiego dei due metodi sullo stesso itinerario o sullo stesso tipo di itinerario nella medesima regione, nel timore di creare una certa confusione. 20. Le figure 12, 13 e 14 mostrano i tracciati che indicano un restringimento della carreggiata. 21. Nelle figure 8a, 8b, 8c, 8d, 10a e 10b, l'inclinazione delle striscie oblique rispetto alla striscia di mezzeria non deve essere superiore a 1/20. 22. Nelle figure 13 e 14 da utilizzare per indicare una variazione della larghezza disponibile della carreggiata, cosi' come nelle fig- ure 15, 16 e 17 che indicano gli ostacoli i quali rendono necessaria una deviazione della(e) striscia(e) continua(e), l'inclinazione della striscia o delle striscie dovrebbe essere preferibilmente inferiore a 1/50 sulle strade a grande velocita' ed inferiore a 1/20 sulle strade in cui la velocita' non superi i 50 km/h (30 miglia). Inoltre, le strisce continue oblique dovrebbero essere precedute, per il senso di circolazione al quale si applicano, da una striscia continua parallela all'asse della carreggiata; la lunghezza di detta striscia continua deve corrispondere alla distanza percorsa in un secondo alla velocita' di marcia adottata. 23. Quando non e' necessario demarcare le corsie con striscie discon- tinue su di un tratto normale di strada, la striscia continua dovra' essere preceduta da una linea di avvicinamento, costituita da una striscia discontinua su una distanza di almeno 50 m, a seconda della velocita' abituale dei veicoli. Quando le corsie sono demarcate da strisce discontinue su un tratto normale di strada, la striscia continua dovra' ugualmente essere preceduta da una linea di avvicinamento di almeno 50 m, a seconda della velocita' abituale dei veicoli. Il segno puo' essere completato da una o piu' freccie che indichino ai conducenti la corsia da seguire. ii) Condizioni di impiego delle strisce continue 24. La scelta della distanza di visibilita' da adottare per la determinazione dei tratti in cui una striscia continua sia o no necessaria, come anche la scelta della lunghezza da dare a detta striscia, sono necessariamente il risultato di un compromesso. La tabella seguente riporta il valore raccomandato per M corrispondente a diverse velocita' di avvicinamento 3/: Velocita di avvicinamento Lista dei valori di M 100 km/h (60 miglia/h) ........ da 160m(400 piedi) a 320 m(960 piedi) 80 km/h (50 miglia/h) ........ da 130m(380 piedi) a 260 m(760 piedi) 65 km/h (40 miglia/h) ........ da 90m(270 piedi) a 180 m(540 piedi) 50 km/h (30 miglia/h) ........ da 60m(180 piedi) a 120 m(360 piedi) 3/ La velocita' di avvicinamento usata in questo calcolo e' la velocita' che non e' superata dall'85 dei veicoli oppure la velocita' di base se essa e' superiore. 25. Per le velocita' non menzionate nella precedente tabella il valore M corrispondente deve essere calcolato mediante interpolazione o estrapolazione. D. - Striscie di margine che indicano i limiti della carreggiata. 26. La marcatura delle strisce che indicano il limite della carreggiata sara' di preferenza costituita da striscie continue. Chiodi o paracarri o delineatori possono essere impiegati unitamente a dette strisce. E. - Segnalazione di ostacoli 27. Le figure 15, 16 e 17 indicano le segnalazioni che conviene impiegare sui bordi delle isole oppure su altri ostacoli situati sulla carreggiata. F. - Striscie di guida nelle svolte 28. In alcune intersezioni, e' consigliabile indicare ai conducenti come voltare a sinistra nei Paesi con circolazione a destra oppure come voltare a destra nei Paesi con circolazione a sinistra. CAPITOLO III STRISCIE TRASVERSALI A. Generalita' 29. Tenuto conto dell'angolo con il quale il conducente vede le strisce sulla carreggiata, i segni trasversali devono essere piu' larghi di quelli longitudinali. B. Striscia di arresto 30. La larghezza minima di una striscia di arresto deve essere di 0,20 m (8 pollici) e la larghezza massima di 0,60 m (24 pollici). La larghezza raccomandata e' di 0,30 m (12 pollici). 31. Quando essa e' usata congiuntamente ad un segnale di arresto, la linea di arresto dovra' essere posta in modo tale che un conducente che si fermi prima di questa striscia abbia la visuale piu' libera possibile della circolazione degli altri bracci dell'intersezione, tenuto conto delle esigenze della circolazione degli altri veicoli e dei pedoni. 32. Le striscie di arresto possono essere completate con striscie longitudinali (Figure 19 e 20), esse possono anche essere completate con la parola "STOP" scritta sulla carreggiata, di cui le figure 20 e 21 danno un esempio. La distanza tra il punto piu' alto delle lettere che compongono la parola "STOP" e la striscia di arresto dovra' essere compresa tra i 2 m (6 piedi e 7 pollici) e 25 m (82 piedi e 2 pollici). C. - Strisce che indicano il punto dove i conducenti devono dare la precedenza. 33. La larghezza minima di ciascuna striscia dovra' essere di 0,20 m (8 pollici) e la larghezza massima di 0,60 m (24 Pollici) e, se ci sono due striscie, la distanza tra le due dovrebbe essere di almeno 0,30 m (12 pollici). La linea puo' anche essere sostituita da triangoli disegnati sulla carreggiata i cui vertici siano rivolti verso il conducente a cui si riferisce l'obbligo di dare la precedenza. Questi triangoli devono avere una base di almeno 0,40 m (16 pollici) e al massimo di 0,60 m (24 pollici), ed un'altezza di almeno 0,50 m (20 pollici) ed al massimo di 0,70 m (28 pollici). 34. Il segno o i segni trasversali dovranno essere posti nelle stesse condizioni delle strisce di arresto descritte nel paragrafo 31 del presente allegato. 35. Il segno o i segni descritti nel paragrafo 34 possono essere integrati da un triangolo disegnato sulla carreggiata, di cui la figura 22 da' un esempio. La distanza tra la base di questo triangolo ed il segno trasversale dovra' essere compresa tra 2 m (6 piedi e 7 pollici) e 25 m (82 piedi e 2 pollici). Detto triangolo avra' una base di almeno 1 m (3 piedi e 4 pollici) ed un altezza uguale a tre volte la base. 36. Questo segno trasversale puo' essere completato con strisce longitudinali. D. - Passaggi pedonali 37. Lo spazio tra le strisce che contrassegnano i passaggi pedonali dovra' essere almeno uguale alla larghezza di dette strisce e non essere superiore al doppio della larghezza stessa; la larghezza totale di uno spazio e di una striscia deve essere compresa tra 1 m (3 piedi e 4 pollici) e 1,40 m (4 piedi e 2 pollici). La larghezza minima raccomandata per i passaggi pedonali e' di 2,50 m (8 piedi) sulle strade dove la velocita' e' limitata a 60 km/h e di 4 m (13 piedi) sulle strade dove detto limite e' piu' elevato o sulle quali non vi e' limitazione di velocita'. E. - Attraversamento di piste ciclabili 38. Gli attraversamenti di piste ciclabili dovranno essere indicati per mezzo di due strisce discontinue. Queste strisce discontinue saranno costituite di preferenza da quadrati di formato (0,40 0,60) x (0,40-0,60)m [(16-24) x (16-24) pollici]. La distanza tra questi quadrati dovra' variare da 0,40 a 0,60 m (16-24 pollici). La larghezza del passaggio non deve essere inferiore a 1,80 m (6 piedi). Chiodi ed inserti non sono raccomandati. Capitolo IV Altri segni A. Frecce 39. Sulle strade con un sufficiente numero di corsie da permettere una separazione dei veicoli all'approssimarsi di un incrocio, le corsie che devono essere utilizzate dalla circolazione possono essere indicate per mezzo di frecce poste sulla superficie della carreggiata (figure 2, 3 19 e 23). Frecce possono anche essere impiegate sulle strade a senso unico per confermare il senso di marcia. La lunghezza delle stesse non dovrebbe essere inferiore a 2 m (6 piedi e 7 pollici). Le frecce possono essere completate con iscrizioni sulla carreggiata. B. Strisce parallele oblique 40. Le figure 24 e 25 danno un esempio di zona in cui i veicoli non devono entrate. C. Iscrizioni 41. Sulla carreggiata possono essere impiegate iscrizioni al fine di regolare il traffico, di avvertire o di guidare gli utenti della strada. Le parole utilizzate dovrebbero essere di preferenza sia nomi di luoghi, numeri di strade o parole facilmente comprensibili sul pi- ano internazionale (per esempio "stop", "bus", "taxi".) 42. Le lettere dovranno essere allungate considerevolmente nella direzione della circolazione, in ragione dell'angolo sotto il quale sono viste dai conducenti (Figura 20). 43. Quando le velocita' di avvicinamento sono superiori a 50 km/h (30 m.p.h.) le lettere dovrebbero avere una lunghezza minima di 2,5 m (8 piedi). D. - Regolamentazione della fermata e della sosta 44. Le limitazioni per la fermata e la sosta possono essere disegnate con segni sul bordo o sul limite della carreggiata. I limiti di spazio per la sosta possono essere indicati sulla superficie della carreggiata mediante strisce appropriate. E. - Segni sulla carreggiata e sulle strutture relative alla strada i) Segni che indicano restrizioni alla sosta. 45. La figura 26 da' un esempio di linea a zig-zag. ii) Segnalazioni sugli ostacoli 46. La figura 27 da' un esempio di segnalazione su di un ostacolo. Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - Allegato 9

Allegato 9 Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

ACCORDO EUROPEO COMPLETANTE LA CONVENZIONE SULLA SEGNALETICA STRADALE APERTA ALLA FIRMA A VIENNA L'8 NOVEMBRE 1968 LA PARTI CONTRAENTI, PARTI ALLA CONVENZIONE SULLA SEGNALETICA STRADALE APERTA ALLA FIRMA A VIENNA L'8 NOVEMBRE 1968, AUSPICANDO stabilire una maggiore uniformita' per quando riguarda le norme relative ai segnali e simboli stradali ed alla segnaletica orizzontale, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo primo Le Parti contraenti, Parti alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, prenderanno adeguate misure affinche' il sistema di segnaletica stradale e di segnaletica orizzontale applicato sul loro territorio sia conforme con le disposizioni dell'annesso al presente Accordo.

Accordo - art. 2

Articolo 2 1. Il presente Accordo sara' aperto fino al 31 dicembre * 1972 alla firma degli Stati che sono firmatari della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, o che vi hanno aderito e che sono membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, oppure ammessi a partecipare alla Commissione a titolo consultivo in conformita' con il paragrafo 8 del mandato di tale Commissione. * In conformita' con la decisione presa dal Comitato dei Trasporti Interni nella sua trentunesima sessione, il periodo durante il quale l'Accordo sara' aperto alla firma e' stato prolungato fino al 31 dicembre 1972. 2. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, dopo che lo Stato avra' ratificato la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Il presente Accordo rimarra' aperto all'adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e che e' Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale.

Accordo - art. 3

Articolo 3 1. Ogni Stato potra', all'atto della firma o della ratifica del presente Accordo, oppure all'atto di aderirvi, oppure ad ogni momento successivo, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale, che l'Accordo diviene applicabile in tutti i territori oppure in uno qualsiasi tra loro di esso assicura le relazioni internazionali. L'Accordo diverra' applicabile nel territorio o nei territori designati nella notifica trenta giorni dopo la data alla quale il Segretario generale avra' ricevuto questa notifica o alla data di entrata in vigore dell'Accordo per lo Stato che invia la notifica, se tale data e' posteriore alla precedente. 2. Ogni Stato che avra' fatto una dichiarazione in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo potra' ad ogni data ulteriore per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale, dichiarare che l'Accordo cessera' di essere applicabile nel detto territorio un anno dopo la data del ricevimento di detta notifica da parte del Segretario Generale.

Accordo - art. 4

Articolo 4 1. Il presente Accordo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichera' il presente Accordo oppure vi aderira' dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, l'Accordo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito da parte di questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione. 3. Se la data di entrata in vigore risultante dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e' anteriore a quella risultante dall'applicazione dell'Articolo 39 della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, e' a quest'ultima data che il presente Accordo entrera' in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Alla sua entrata in vigore, il presente Accordo abroghera' e sostituira', nelle relazioni tra le Parti contraenti le disposizioni relative al Protocollo sulla segnaletica stradale contenute nell'Accordo europeo che completa la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnaletica stradale del 1949, firmato a Ginevra il 16 settembre 1950, l'Accordo relativo alla segnaletica dei cantieri firmato a Ginevra il 16 dicembre 1955 e l'Accordo europeo relativo alla segnaletica orizzontale firmato a Ginevra il 13 dicembre 1957.

Accordo - art. 6

Articolo 6 1. Dopo un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ogni Parte contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti all'Accordo. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto dei motivi, sara' inviato al Segretario Generale che lo comunichera' a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilita' di fargli Sapere nel termine di dodici mesi dopo la dara di tale comunicazione: a) se esse accettano l'emendamento, o b) se esse lo respingono, o c) se desiderano che sia convocata una conferenza per esaminarlo. Il segretario Generale trasmettera' egualmente il testo dell'emendamento proposto agli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo. 2. a) Ogni proposta di emendamento che sara' stata comunicata in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, sara' considerata come accettata se, nel termine sopraindicato di dodici mesi, meno di un terzo delle Parti contraenti informano il Segretario Generale sia che esse respingono l'emendamento, sia che desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti ogni accettazione o ogni rifiuto dell'emendamento proposto ed ogni domanda di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti e delle domande ricevute durante il termine specificato di dodici mesi e' inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti che l'emendamento entrera' in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel paragrafo 1 del presente articolo per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il termine specificato hanno respinto l'emendamento o hanno domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo. b) Ogni Parte contraente la quale durante detto termine di di dodici mesi, avra' respinto una proposta di emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potra' in ogni tempo dopo lo scadere di detto termine, notificare al Segretario Generale che accetta l'emendamento, ed il Segretario Generale comunichera' detta notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte contraente che avra' notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avra' ricevuto la notifica. 3. Se un emendamento proposto non e' stato accettato in conformita' con il paragrafo 2 del presente articolo e se, entro il termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della meta' del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l'emendamento proposto e se un terzo almeno del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di cinque, lo informano che esse lo accettano o che desiderano che una conferenza sia riunita per esaminarlo, il Segretario Generale convochera' una conferenza in vista di esaminare l'emendamento proposto o ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtu' del paragrafo 4 del presente articolo. 4. Se una conferenza e' convocata in conformita' con le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi invitera' tutte le Parti contraenti e gli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo. Egli richiedera' a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli al piu' tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano che siano esaminate da detta Conferenza oltre all'emendamento proposto, e comunichera' queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della Conferenza a tutti gli Stati invitati alla Conferenza. 5. a) Ogni emendamento al presente Accordo sara' ritenuto accettato se e' stato adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati alla Conferenza purche' tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti contraenti rappresentate alla Conferenza. Il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti l'adozione dell'emendamento e questo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, durante detto periodo, avranno notificato al Segretario generale che esse respingono l'emendamento. b) Ogni Parte contraente la quale abbia respinto un emendamento durante detto periodo di dodici mesi potra' in ogni tempo notificare al Segretario generale che essa l'accetta ed il Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte contraente che avra' notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica o alla fine di detto periodo di dodici mesi, se tale data e' posteriore alla precedente. 6. Se la proposta di emendamento non e' ritenuta accettabile in conformita' con il paragrafo 2 del presente articolo, e se non concorrono le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una Conferenza, la proposta di emendamento sara' considerata respinta. 7. Indipendentemente dalla procedura di emendamento prevista ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l'annesso al presente Accordo puo' essere modificato per mezzo di accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Se l'amministrazione di una Parte contraente ha dichiarato che la sua legislazione nazionale la obbliga a subordinare il suo accordo allo ottenimento di un'autorizzazione speciale a tal fine, o all'approvazione di un organo legislativo, il consenso dell'amministrazione competente della Parte contraente in questione alla modifica dell'Annesso sara' considerato come dato solo quando questa Amministrazione avra' dichiarato al Segretario generale che le autorizzazioni o le approvazioni richieste sono state ottenute. L'accordo tra le Amministrazioni competenti potra' prevedere che, durante un periodo transitorio, le antiche disposizioni dell'annesso rimangano in vigore, in tutto o in parte, contemporaneamente alle nuove disposizioni. Il Segretario generale fissera' la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. 8. Ciascun Stato, all'atto della firma o della ratifica del presente Accordo, o della sua adesione, notifichera' al Segretario generale il nome ed indirizzo della sua Amministrazione competente a dare l'accordo previsto al paragrafo 7 del presente articolo.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Ogni Parte contraente potra' denunciare il presente Accordo per mezzo di notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica. Ogni Parte contraente che cessera' di essere Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, cessera' alla stessa data di essere Parte al presente Accordo.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Il presente Accordo cessera' di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti e' inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi, nonche' al momento in cui cessera' di essere in vigore la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968.

Accordo - art. 9

Articolo 9 1. Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che le Parti alla controversia non abbiano potuto risolvere per via negoziale o in altra maniera, sara' sottoposta ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti alla controversia lo richiede e sara' di conseguenza deferita ad uno o piu' arbitri scelti di comune accordo dalle Parti alla controversia. Se, entro tre mesi a decorrere dalla data della richiesta di arbitrato, le Parti alla controversia non pervengono ad accordarsi per quanto riguarda la scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualunque di tali Parti potra' domandare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di designare un arbitro unico dinnanzi al quale la controversia sara' deferita per decisione. 2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo sara' obbligatoria per le Parti contraenti alla controversia.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Nessuna disposizione del presente Accordo sara' interpretata come divieto ad una Parte contraente di adottare misure compatibili con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritenga necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.

Accordo - art. 11

Articolo 11 1. Ogni Stato potra', al momento di firmare del presente Accordo o di depositare il proprio strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall'articolo 9 del presente Accordo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall'articolo 9 nei confronti di una qualunque delle Parti contraenti che avra' effettuato tale dichiarazione. 2. Le riserve al presente Accordo, diverse dalla riserva prevista al paragrafo 1 del presente Articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto, e, se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in detto strumento. 3. Ogni Stato al momento di depositare il proprio strumento di ratifica del presente Accordo o di adesione a quest'ultimo, notifichera' per iscritto al Segretario generale in che misura le riserve da esso eventualmente formulate alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 si applicano al presente Accordo. Si riterra' che le riserve che non sono state incluse nella notifica effettuata al momento del deposito dello strumento di ratifica del presente Accordo o di adesione a quest'ultimo non si applicano al presente Accordo. 4. Il Segretario Generale comunichera' le riserve e le notifiche effettuate in applicazione del presente articolo a tutti gli Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo. 5. Ogni Stato il avra' fatto una dichiarazione, una riserva o una notifica in virtu' del presente articolo potra' in ogni tempo ritirarla a mezzo di notifica diretta al Segretario generale. 6. Ogni riserva effettuata in conformita' con il paragrafo 2 o notificata conformemente con il paragrafo 3 del presente articolo: a) modifica, per la Parte contraente che ha fatto o notificato detta riserva le disposizioni dell'Accordo che sono oggetto della riserva nei limiti di quest'ultima; b) modifica queste disposizioni entro gli stessi limiti, per le altre Parti contraenti per quanto riguarda le loro relazioni con la Parte contraente che ha effettuato o notificato la riserva.

Accordo - art. 12

Articolo 12 Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 6 e 11 del presente Accordo, il Segretario generale notifichera' alle Parti contraenti ed agli altri Stati di cui all'articolo 2: a) le firme, ratifiche ed adesioni ai sensi dell'articolo 2; b) le notifiche e dichiarazioni ai sensi dell'articolo 3; c) le date di entrata in vigore del presente Accordo in virtu' dell'articolo 4; d) la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Accordo in conformita' con i paragrafi 2, 5 e 7 dell'articolo 6; e) le denuncie ai sensi dell'articolo 7; f) l'abrogazione del presente Accordo ai sensi dell'articolo 8.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Dopo il 31 dicembre(*) 1972, l'originale del presente Accordo sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo. * In conformita' con la decisione adottata dal Comitato dei trasporti interni nella sua trentunesima sessione, il periodo durante il quale l'Accordo sarebbe aperto alla firma e' stato prolungato fino al 31 dicembre 1972. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Ginevra il 1 maggio 1971 in un solo esemplare in lingua francese, inglese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.

Accordo - Annesso

ANNESSO 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Annesso, il termine "Convenzione" indica la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968. 2. Il presente Annesso contiene unicamente complementi e modifiche apportate alle corrispondenti disposizioni della Convenzione. 3. Ad Articolo 1 della Convenzione (Definizioni) Alinea b) Tale alinea sara' redatto come segue: "Il termine "centro abitato" indica una area che comprende degli edifici e le cui vie di accesso e di uscita sono specificamente indicate come tali"; Alinea l) I veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non ecceda 400 kg (900 libbre) saranno assimilati ai motocicli. Alinea supplementare, da inserire alla fine di questo Articolo Tale alinea sara' redatto come segue: "Sono assimilate ai pedoni le persone che spingono o tirano una carrozzella per bambini, per malati o per infermi, od ogni altro veicolo di piccole dimensioni e senza motore, le persone che conducono a mano una bicicletta o un ciclomotore, nonche' gli infermi che si spostano su di una sedia a ruote, mossa da essi stessi o circolante a passo d'uomo". 4. Ad Articolo 3 della Convenzione (Obblighi delle Parti contraenti) Paragrafo 3 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Tutti i segnali, simboli, installazioni o segni orizzontali non conformi al sistema definito nella Convenzione e nel presente Accordo dovranno essere sostituiti entro dieci anni a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo. Durante questo periodo, ed al fine di abituare gli utenti della strada al sistema definito nella Convenzione e nel presente Accordo, i segnali, simboli ed iscrizioni precedenti potranno essere mantenuti accanto a quelli previsti dalla Convenzione e dal presente Accordo." 5. Ad Articolo 6 della Convenzione Paragrafo 4 Le disposizioni del presente paragrafo, che sono raccomandazioni nella Convenzione, saranno obbligatorie. 6. Ad Articolo 7 della Convenzione Paragrafo 1 Frase aggiuntiva da inserire alla fine di questo paragrafo Questa frase sara' redatta come segue: "Inoltre, per quanto riguarda i segnali di che trattasi, si raccomanda di non usare lungo lo stesso itinerario segnali illuminati o riflettorizzati insieme a segnali che non lo sono". 7. Ad Articolo 8 della Convenzione Paragrafo 3 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Durante il periodo di transizione di dieci anni indicato al punto 4 del presente Annesso, come pure dopo, in circostanze eccezionali, per facilitare la comprensione dei segnali, puo' essere aggiunta una iscrizione in un pannello rettangolare posto sotto i segnali oppure all'interno di un pannello rettangolare che inglobi il segnale; tale iscrizione puo' essere posta ugualmente sul segnale stesso sempre che la comprensione di quest'ultimo non venga ostacolata per i conducenti che non sono in grado di comprendere l'iscrizione". 8. Ad Articolo 9 della Convenzione Paragrafo 1 Ciascun Stato scegliera' il modello Aa come segnale di pericolo. 9. Ad Articolo 10 della Convenzione (Segnali di precedenza) Paragrafo 3 Ciascun Stato scegliera' il modello B,2a per il segnale "FERMARSI E DARE PRECEDENZA". Paragrafo 6 la presegnalazione del segnale B,1 avverra' a mezzo dello stesso segnale completato da un pannello integrativo del modello 1 indicato all'Annesso 7 della Convenzione. Il presegnalamento del segnale B,2a avverra' a mezzo del segnale B,1 completato da un pannello rettangolare recante il simbolo "STOP" ed una cifra indicante a quale distanza si trova il segnale B,2a. 10. Ad Articolo 18 della Convenzione (Segnali di localita') Paragrafo 2 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "I segnali E,9a ed E,9c, conformi ai modelli che figurano all'Annesso 9 della Convenzione, avvertono gli utenti della strada che il regine di circolazione proprio dei centri abitati situati sul territorio dello Stato e' in vigore a partire al segnale E,9a fino al segnale E,9c, salvo differenti regolamentazioni che siano indicate in talune strade o tratti di strade siti entro il centro abitato stesso. Tali segnali sono a fondo bianco o di color chiaro con iscrizioni di color nero o scuro e sono istallati alle entrate ed alle uscite dei centri abitati. Tuttavia, il segnale B4 dovra' sempre essere posto, se il diritto di precedenza termina all'inizio dell'attraversamento del centro abitato, sulle strade con diritto di precedenza segnalata col segnale B3." Paragrafo 3 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "I segnali di localita' utilizzati per scopi diversi da quelli previsti al paragrafo 2 di questo articolo devono avere aspetto diverso da quelli indicati in detto paragrafo; essi devono avere fondo scuro ed iscrizioni bianche o di color chiaro. 11. Ad Articolo 23 della Convenzione (Semafori veicolari) Paragrafo supplementare, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 3 di questo Articolo: Tale paragrafo sara' redatto come segue: a) le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'Articolo 6 della Convenzione, relativi ai segnali stradali, valgono anche per i segnali semaforici, eccetto quelli utilizzati ai passaggi a livello. b) I segnali semaforici presso le intersezioni stradali saranno installati prima, entro e al disopra di queste e possono essere ripetuti al di la' della intersezione. c) Inoltre si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che i segnali semaforici: i) siano installati in modo da non intralciare il movimento dei veicoli sulla carreggiata, e per quelli posti su banchine o marciapiedi, in modo da intralciare il movimento dei pedoni il meno possibile; ii) siano agevolmente visibili da lontano e facilmente comprensibili quando ci si avvicina; iii) siano unificati sull'intero territorio di ciascuna Parte contraente, tenuto conto delle varie categorie di strade. Paragrafo 9 Detto paragrafo sara' redatto come segue: "Quando la luce verde di un sistema tricolore presenta una o piu' freccie verdi su fondo circolare nero, l'accensione di detta o di dette freccie indica che i veicoli possono prendere soltanto la direzione o le direzioni cosi' indicate. Le frecce che autorizzano a procedere diritto avranno la punta rivolta verso l'alto". Paragrafo 10 L'inizio di detto paragrafo sara' redatto come segue: "Quando un segnale del sistema tricolore comporta una o piu' luci verdi supplementari sotto forma di una o piu' frecce verdi su fondo circolare nero, l'accensione ..." Paragrafo addizionale da inserire immediatamente dopo il paragrafo 10 di questo articolo: Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Quando la luce rossa o la luce gialla mostrano il contorno di una o piu' frecce, l'indicazione data da queste luci e' limitata alla direzione o alle direzioni mostrate dalla freccia o dalle freccie". Paragrafo supplementare, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 11 di questo Articolo: Tale paragrafo sara' redatto come segue: "In casi speciali, quando non e' necessario utilizzare segnali luminosi permanenti puo' essere utilizzato un segnale composto di una luce rossa fissa preceduta da una luce galla fissa; quest'ultima puo' essere preceduta da una luce gialla lampeggiante;" 12. Ad Articolo 24 della Convenzione (Semafori pedonali) Paragrafo 1, alinea a)ii) Questa disposizione non sara' applicata. Paragrafo 2 Questo paragrafo sara' redatto come segue: "I segnali luminosi destinati ai pedoni saranno del sistema bicolore che comportano due luci, rispettivamente rossa e verde. Non saranno mai accese contemporaneamente due luci." Paragrafo 3 Questo paragrafo sara' redatto come segue: "Le luci saranno disposte verticalmente, la luce rossa sempre in alto e la luce verde sempre in basso. La luce rossa avra' la forma di un pedone immobile oppure di pedoni immobili, e la luce verde la forma di un pedone che cammina oppure di pedoni che camminano." 13. Ad Articolo 31 della Convenzione (Segnaletica dei cantieri) Paragrafo 2 Le barriere non saranno contrassegnate con striscie alternate nere e bianche oppure nere e gialle. 14. Ad Articolo 32 della Convenzione (Segnalazioni luminose o rifrangenti) Questo Articolo sara' redatto come segue: "1. Si raccomanda di segnalare la presenza sulla carreggiata di dispositivi del traffico o di isole per mezzo di luci o di dispositivi rifrangenti bianchi o gialli. 2. Quando i bordi della carreggiata sono evidenziati per mezzo di luci o di dispositivi rifrangenti, questi saranno: a) sia tutti bianchi o giallo chiaro; b) sia bianchi o giallo chiaro sul bordo della carreggiata opposta al senso della circolazione, e rossi o giallo scuro sul bordo della carreggiata corrispondente al senso di circolazione. 3. Ogni Stato Parte contraente al presente Accordo adottera' in tutto il territorio lo stesso colore e lo stesso sistema di colori per le luci o dispositivi rifrangenti di cui al presente Articolo. 15. Ad Articolo 33 della Convenzione Paragrafo 1, alinea a) Tale alinea sara' redatto come segue: "Se una segnalazione e' istallata in corrispondenza di un passaggio a livello per avvertire l'approssimarsi dei treni oppure la imminente chiusura delle barriere o delle semibarriere, essa sara' costituita da una luce rossa lampeggiante o da luci rosse che lampeggiano alternativamente, come previsto al paragrafo 1b) dell'Articolo 23 della Convenzione. Ai passaggi a livello senza barriere ne' semi-barriere, la segnaletica sara' costituita di preferenza da due luci rosse lampeggianti alternativamente. Tuttavia: i) Le luci rosse lampeggianti possono essere completate o sostituite da un segnale luminoso del sistema tricolore rosso-giallo- verde, descritto al paragrafo 2 dell'Articolo 23 della Convenzione, oppure da un segnale analogo nel quale manchi la luce verde, qualora altri segnali luminosi tricolori si trovino sulla strada poco prima del passaggio a livello oppure se il passaggio a livello e' munito di barriere. Le luci rosse lampeggianti nei passaggi a livello muniti di semibarriere non potranno essere sostituite nella maniera indicata nella frase precedente; esse potranno tuttavia essere cosi' completate a condizione che altri segnali tricolori si trovino sulla strada poco prima del passaggio a livello. ii) Sulle strade di campagna dove la circolazione e' molto ridotta e sui sentieri pedonali, puo' essere impiegato soltanto un segnale acustico". Paragrafo 2 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "I segnali luminosi saranno installati sul bordo della carreggiata corrispondente al senso di marcia; quando le circostanze lo esigano, per esempio date le condizioni di visibilita' dei segnali o l'intensita' del traffico, i segnali saranno ripetuti dall'altro lato della strada. Tuttavia, se le condizioni locali lo fanno ritenere opportuno, le luci potranno essere ripetute al di sopra della carreggiata, oppure sopra idonee isole di traffico". 16. Ad Articolo 35 della Convenzione Paragrafo 1 LE barriere e le semi-barriere dei passaggi a livello non saranno contrassegnate con strisce alternate di colore nero e bianco, oppure nero e giallo. 17. Ad Allegato 1 - Sezione B - della convenzione Paragrafo 2 (Discesa pericolosa) Questo paragrafo sara' redatto come segue: "Per indicare l'approssimarsi di una discesa a forte pendenza sara' impiegato il simbolo A,2a. La parte sinistra del simbolo A,2a occupa l'angolo sinistro del segnale e la sua base abbraccia tutta la larghezza disponibile, la cifra indica la pendenza in percentuale. Paragrafo 3 (Salita ripida) Questo paragrafo sara' redatto come segue: "Per segnalare l'approssimarsi di una salita ripida, sara' impiegato il simbolo A,3a. La parte destra del simbolo A,3a occupa l'angolo destro del segnale e la sua base abbraccia tutta la larghezza disponibile, la cifra indica la pendenza in percentuale." Paragrafo 11 (Attraversamento pedonale) Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Per presegnalare un passaggio pedonale, sara' impiegato il simbolo A,11a. Il simbolo puo' essere invertito". 18. Ad Articolo 2 - Sezione A - della Convenzione Paragrafo 1 (Segnale "DARE PRECEDENZA") Il segnale B,1 non riporta alcun simbolo o iscrizione. Paragrafo 2 (Segnale "FERMARSI E DARE PRECEDENZA" Questo paragrafo sara' redatto come segue: "Il segnale "FERMARSI E DARE PRECEDENZA" e' il segnale B,2 modello B,2a. Il segnale B,2 modello B,2a e' ottagonale su fondo rosso con una stretta bordura bianca o giallo chiaro e porta il simbolo "STOP" in bianco o giallo chiaro; l'altezza del simbolo e' almeno uguale al terzo dell'altezza del pannello. L'altezza del segnale B,2a formato normale e' di circa 0,90 m (3 Piedi); quella dei segnali a formato ridotto non deve essere inferiore a 0,60 m (2 piedi)". 19. Ad Allegato 2 - Sezione B - della Convenzione Paragrafo 2 (Simboli), alinea a) i) La presente disposizione e' redatta come segue: "Intersezione nella quale la precedenza e' quella stabilita dalla regola generale di precedenza in vigore nel paese. Sara' utilizzato il simbolo A,21a". Paragrafo 2 (simboli) alinea a) iii) La presente disposizione e' redatta come segue: "Intersezione con una strada agli utenti della quale si deve dare la precedenza. I segnali B,1 o B,2 a saranno utilizzati in conformita' con le disposizioni del punto 9 del presente Annesso." Paragrafo 2 (Simboli) alinea b) Il presente alinea e' redatto come segue: "Nel caso in cui la circolazione all'intersezione e' regolata da semafori, potra' essere posto in sostituzione o in aggiunta ai segnali descritti nella presente Sezione un segnale Aa recante il simbolo A,16 descritto alla Sezione B dell'Annesso 1 della Convenzione". 20. Ad Allegato 3 - Sezione A - della Convenzione Alinea preliminare, prima frase Tale frase e' redatta come segue: "Il segnale da installare e' il segnale Aa descritto alla Sezione A dell'Allegato 1 della Convenzione". Alinea b Questo alinea e' redatto come segue: "Per segnalare gli altri passaggi a livello, sara' utilizzato il simbolo A,27a". 21. Ad Allegato 3 - Sezione B - della Convenzione Non sara' utilizzato il modello B,7c del segnale B,7. I modelli B,7a e B,7b potranno comprendere bande rosse a condizione che l'aspetto generale e l'efficacia dei segnali non ne risentano. 22. Ad Allegato 4 - Sezione A - della Convenzione Paragrafo 2 (Descrizione dei segnali) alinea a) (Divieto e limite di accesso) i) Il modello C,1b del segnale C,1 non sara' impiegato. Paragrafo 2 - (Descrizione dei segnali), alinea a) (Divieto e limite di accesso), iii) Potranno essere impiegati i due segnali integrativi riprodotti all'appendice del presente Annesso e aventi il seguente significato: Segnale integrativo n 1 "DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI CHE TRASPORTO PIU' DI UNA CERTA QUANTITA' DI PRODOTTI ESPLOSIVI O FACILMENTE INFIAMMABILI" Segnale integrativo n 2 "DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO PIU' DI UNA CERTA QUANTITA' DI PRODOTTI DI NATURA TALE DA INQUINARE LE ACQUE". La nota che compare alla fine di questa disposizione e' redatta come segue: "I segnali C,3a fino a C,3k, come pure i segnali integrativi n 1 e n 2 menzionati al presente punto non hanno la barra obliqua rossa". Paragrafo 2 (Descrizione dei segnali), alinea d) (Divieto di sorpasso); I modelli C,13ab e C,13bb dei segnali C,13a e C,13b non saranno utilizzati. 23. Ad Allegato 4 - Sezione B - della Convenzione Paragrafo 1 (Caratteristiche generali dei segnali e dei simboli) alinea b) Tale alinea e' redatto come segue: "Tranne disposizione contraria, i segnali sono a fondo bleu ed i simboli sono bianchi o di colore chiaro". Paragrafo 2 (Descrizione dei segnali), alinea a) (Direzione obbligatoria) Il segnale D,1b non sara' utilizzato; Paragrafo 2 (Descrizione dei segnali), alinea c) (Intersezione a senso rotatorio obbligatorio). Tale alinea e' redatto come segue: "Il segnale D,3 "ROTATORIA" non ha altro significato che quello di indicare la direzione del movimento rotatorio che i veicoli hanno l'obbligo di seguire". Nel caso in cui la circolazione si svolga a sinistra, la direzione delle frecce sara' invertita". 24. Ad Allegato 5 della Convenzione Caratteristiche generali dei segnali e dei simboli delle Sezioni da A ad F Paragrafo supplementare da inserire immediatamente prima della Sezione A di tale Allegato Tale paragrafo e' redatto come segue: "Sui preavvisi di bivio e quelli di direzione relativi all'avvio alle autostrade ed alle strade riservate ai veicoli a motore potranno figurare riprodotti su scala ridotta, i simboli dei segnali E,15 ed E,17." 25. Ad Allegato 5 - Sezione A della Convenzione Paragrafo 2 (Casi particolari) alinea a) La barra rossa dei segnali E,2a ed E,2b sara' circondata da un filetto bianco. 26. Ad Allegato 5 - Sezione B della Convenzione Paragrafo 1 Il segnale E,5c non sara' utilizzato. Paragrafo 2 Il segnale E,6c non sara' utilizzato. 27. Ad Allegato 5 - Sezione C della Convenzione Paragrafo addizionale, da inserire alla fine di detta sezione. Tale paragrafo e' redatto come segue: "I segnali E,9a ed E,9c che mostrano iscrizioni di colore scuro su fondo bianco o di colore chiaro saranno impiegati conformemente alle disposizioni del punto 10 del presente Allegato". 28. Ad Allegato 5 - Sezione E della Convenzione Non sara' utilizzato il segnale E,11b. 29. Ad Allegato 5 - Sezione F della Convenzione Paragrafo 2 (Segnale "STRADA A SENSO UNICO") alinea b) La freccia del segnale E,13b potra' contenere iscrizioni solo se l'efficacia del segnale non ne venga diminuita. Paragrafo 3 (Segnale "STRADA SENZA USCITA") La barra rossa del segnale E,14 sara' circondata da un filetto bianco; Paragrafo 4 (Segnali che indicano l'ingresso o l'uscita di un'autostrada). Alinea supplementare da inserire immediatamente dopo il primo alinea di questo paragrafo Tale alinea e' redatto come segue: "Il segnale E,15 potra' essere utilizzato e ripetuto per indicare la vicinanza dell'inizio di un'autostrada. In ogni segnale sara' indicato, o nella parte inferiore o in un pannello aggiuntivo del modello 1 indicato all'Allegato 7 della Convenzione, la distanza tra il segnale e l'effettivo principio dell'autostrada." Paragrafo 5 (Segnali che indicano l'entrata o l'uscita di una strada dove le norme di circolazione sono le stesse di quelle di un'autostrada). Alinea supplementare da inserire immediatamente dopo il primo alinea di tale paragrafo. Tale alinea e' redatto come segue: "Il segnale E,17 potra' essere impiegato e ripetuto per segnalare l'approssimarsi di una strada dove si applicano le stesse regole di circolazione di quelle di un'autostrada; ogni segnale riportera', o nella parte inferiore o in un pannello integrativo del modello 1 indicato all'Annesso 7 della Convenzione, la distanza tra il segnale e l'effettivo principio dell'autostrada." 30. Ad Allegato 5 - Sezione G - della Convenzione. Paragrafo 2 (Descrizione dei simboli) alinea a) Non saranno impiegati i simboli F,1b e F,1c. 31. Ad Allegato 6 - Sezione A della Convenzione Descrizione dei segnali Paragrafo 1, alinea b) Questa norma non sara' applicata. Paragrafo 2, alinea c) Questa norma non sara' applicata. Paragrafo 3, alinea e) Se il divieto si riferisce soltanto ad un breve tratto, non sara' utilizzata la facolta' di porre soltanto un segnale recante in un cerchio rosso l'indicazione del tratto al quale il divieto si applica. 32. Ad Allegato 6 - Sezione B della Convenzione Paragrafo 1 (Segnale "PARCHEGGIO") In pannello quadrato menzionato al primo alinea di questo paragrafo rechera' la lettera "P". Paragrafo 2 (Segnale che indica l'uscita da una zona dove la sosta e' limitata nel tempo). Testo supplementare, da inserire alla fine di questo paragrafo Tale testo e' redatto come segue: "In luogo del disco di sosta, puo' farsi uso, in grigio chiaro, degli stessi simboli usati sui segnali impiegati per indicare l'inizio zona. Il segnale di uscita dalla zona dove la sosta e' regolata nel tempo puo' essere posto sul retro del segnale di inizio zona; destinato alla circolazione proveniente in senso inverso". 33. Ad Allegato 7 della Convenzione (Pannelli integrativi) Paragrafo integrativo, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 1 Tale paragrafo e' redatto come segue: "Il fondo dei pannelli integrativi deve preferibilmente corrispondere al fondo dei singoli gruppi di segnali insieme ai quali sono utilizzati." Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO SULLA SEGNALETICA SUL PIANO STRADALE, AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO EUROPEO COMPLETANTE LA CONVENZIONE SULLA SEGNALETICA STRADALE APERTA ALLA FIRMA A VIENNA L'8 NOVEMBRE 1968 LE PARTI CONTRAENTI, PARTI ALLA CONVENZIONE SULLA SEGNALETICA STRADALE APERTA ALLA FIRMA A VIENNA L'8 NOVEMBRE 1968, ED ALL'ACCORDO EUROPEO COMPLETANTE DETTA CONVENZIONE APERTO ALLA FIRMA A GINEVRA IL 1 MAGGIO 1971, IN VISTA di stabilire una maggiore uniformita' in Europa delle norme concernenti la segnaletica sul piano stradale, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo primo Le Parti contraenti, Parti alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 Novembre 1968 ed all'Accordo europeo completante tale Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971, adotteranno misure adeguate affinche' il sistema di segnaletica sul piano stradale applicato nel loro territorio, sia conforme con le disposizioni dell'annesso al presente Protocollo.

Protocollo - art. 2

Articolo 2 1. Il presente Protocollo sara' aperto fino al 1 marzo 1974 alla firma degli Stati che sono firmatari della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 e dell'Accordo europeo che completa questa Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971, o che vi hanno aderito, che sono membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, oppure ammessi a partecipare alla Commissione a titolo consultivo in conformita' con il paragrafo 8 del mandato di questa Commissione. 2. Il presente Protocollo sara' soggetto a ratifica dopo che lo Stato interessato avra' ratificato la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, nonche' l'Accordo europeo completante detta Convenzione, aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971 o vi avra' aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Il presente Protocollo rimarra' aperto all'adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e che e' Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, nonche' all'Accordo europeo che completa tale Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Protocollo - art. 3

Articolo 3 1. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' il presente Protocollo oppure vi aderira', oppure ad ogni momento successivo, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale che il Protocollo diviene applicabile a tutti i territori oppure ad uno qualsiasi tra loro di cui esso stesso assicura le relazioni internazionali. Il Protocollo diverra' applicabile nel territorio o nei territori designati nella notifica trenta giorni dopo la data alla quale il Segretario generale avra' ricevuto questa notifica o alla data di entrata in vigore del Protocollo per lo Stato che invia la notifica, se tale data e' posteriore alla precedente. 2. Ogni Stato che avra' fatto una dichiarazione in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, potra' ad ogni data ulteriore per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale dichiarare che il Protocollo cessera' di essere applicabile nel detto territorio un anno dopo la data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario Generale.

Protocollo - art. 4

Articolo 4 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascun Stato che ratifichi il presente Protocollo oppure vi aderisca dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione. 3. Se la data di entrata in vigore risultante dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e' precedente a quella risultante dall'applicazione dell'Articolo 39 della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, e' a quest'ultima data che il presente Protocollo entrera' in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Protocollo - art. 5

Articolo 5 All'atto della sua entrata in vigore, il presente Protocollo abroghera' e sostituira', nelle relazioni tra le Parti contraenti, le disposizioni relative al Protocollo relativo alla segnaletica stradale contenute nell'Accordo europeo completante la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnaletica stradale del 1949, firmato a Ginevra il 16 settembre 1950, l'Accordo relativo alla segnaletica dei cantieri, firmato a Ginevra il 16 dicembre 1955, e l'Accordo europeo sulla segnaletica sul piano stradale, firmato a Ginevra il 13 dicembre 1957.

Protocollo - art. 6

Articolo 6 1. Dopo un periodo di dodici mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Parte contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti al Protocollo. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnata da un esposto dei motivi, sara' indirizzato al Segretario Generale che lo comunichera' a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilita' di fargli sapere, entro dodici mesi dopo la data di questa comunicazione: a) se esse accettano l'emendamento, oppure b) se esse lo respingono, oppure c) se esse desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il segretario Generale trasmettera' altresi' il testo dell'emendamento proposto agli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Protocollo. 2. a) Ogni proposta di emendamento che sara' stata comunicata in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, sara' reputata come accettata se, entro il termine summenzionato di dodici mesi, meno di un terzo delle Parti contraenti informa il Segretario generale sia che esse respingono l'emendamento, sia che desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il Segretario Generale notifichera' a tutte le Parti contraenti ogni accettazione o ogni rifiuto dell'emendamento proposto ed ogni domanda di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti e delle domande ricevute durante il summenzionato termine di dodici mesi e' inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti che l'emendamento entrera' in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel paragrafo 1 del presente articolo per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il periodo specificato, hanno respinto l'emendamento o hanno domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo. b) Ogni Parte contraente la quale, durante detto periodo di dodici mesi, abbia respinto una proposta di emendamento o domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potra' in ogni tempo dopo la scadenza di detto termine, notificare al Segretario generale che accetta l'emendamento, ed il Segretario Generale comunichera' detta notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte contraente che avra' notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data alla quale il Segretario Generale avra' ricevuto la notifica. 3. Se un emendamento proposto non e' stato accettato in conformita' con il paragrafo 2 del presente articolo e se, entro il periodo di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della meta' del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l'emendamento proposto e se un terzo almeno del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di cinque, lo informano che esse lo accettano o che desiderano che una conferenza sia riunita per esaminarlo, il Segretario generale convochera' una conferenza in vista di esaminare l'emendamento proposto o ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtu' del paragrafo 4 del presente articolo. 4. Se una conferenza e' convocata in conformita' con le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario Generale vi invitera' tutte le Parti contraenti e gli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Protocollo. Esso domandera' a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli, almeno sei mesi prima della sua data di apertura, tutte le proposte che auspica vedere esaminate anche da detta Conferenza, oltre all'emendamento proposto, e comunichera' queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della Conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza. 5. a) Si riterra' che ogni emendamento al presente Protocollo e' accettato, se e' stato adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati alla Conferenza, alla condizione di tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti contraenti rappresentate alla Conferenza. Il Segretario Generale notifichera' a tutte le Parti contraenti l'adozione dell'emendamento e quest'ultimo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data di questa notifica per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante detto periodo, avranno notificato al Segretario Generale che esse respingono l'emendamento. b) Ogni Parte contraente la quale abbia respinto un emendamento durante detto periodo di dodici mesi potra', in ogni tempo, notificare al Segretario generale che esso l'accetta ed il Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte contraente che avra' notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avra' ricevuto la notifica o alla fine di detto termine di dodici mesi, se tale data e' posteriore alla precedente. 6. Se la proposta di emendamento non e' reputata come accettata in conformita' con il paragrafo 2 del presente articolo, e se le condizioni stabilite al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza non sono soddisfatte, si riterra' che tale proposta di emendamento e' respinta. 7. Indipendentemente da procedura di emendamento prevista ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l'annesso al presente Accordo puo' essere modificato per mezzo di accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Se l'amministrazione di una Parte contraente ha dichiarato che la sua legislazione nazionale la obbliga a subordinare il suo accordo all'ottenimento di un'autorizzazione speciale a tal fine, o all'approvazione di un organo legislativo, il consenso dell'amministrazione competente della Parte contraente in causa alla modifica dell'annesso sara' considerato come dato solo quando tale amministrazione avra' dichiarato al Segretario generale che le autorizzazioni o le approvazioni richieste sono state ottenute. L'accordo tra le amministrazioni competenti potra' prevedere che, durante un periodo transitorio, le antiche disposizioni dell'annesso rimangano in vigore, in tutto o in parte, contemporaneamente a quelle nuove. Il Segretario Generale fissera' la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. 8. Ciascun Stato, all'atto della firma o della ratifica del presente Accordo, o della sua adesione, notifichera' al Segretario Generale il nome ed indirizzo della sua amministrazione competente a dare l'accordo previsto al paragrafo 7 del presente articolo.

Protocollo - art. 7

Articolo 7 Ogni Parte contraente potra' denunciare il presente Accordo per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica. Ogni Parte contraente, che cessera' di essere Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, nonche' all'Accordo europeo completante detta Convenzione, aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971, cessera' alla stessa data di essere Parte al presente Protocollo.

Protocollo - art. 8

Articolo 8 Il presente Protocollo cessera' di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti e' inferiore a cinque per un periodo qualsiasi di dodici mesi consecutivi, nonche' al momento in cui cessera' di essere in vigore la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, nonche' all'Accordo europeo completante detta Convenzione, aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971.

Protocollo - art. 9

Articolo 9 1. Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, che le Parti alla controversia non avessero potuto regolare per via negoziale o in altra maniera, sara' sottoposta ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti alla controversia lo richiede e sara' di conseguenza deferita ad uno o piu' arbitri scelti di comune accordo tra le Parti alla controversia. Se, entro tre mesi a decorrere dalla domanda di arbitrato, le Parti alla controversia non pervengono ad accordarsi sulla scelta di un arbitro o di arbitri, una qualunque di queste Parti potra' domandare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di designare un arbitro unico dinnanzi al quale la controversia sara' deferita per la decisione. 2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo, sara' obbligatoria per le Parti contraenti alla controversia.

Protocollo - art. 10

Articolo 10 Nessuna disposizione del presente Protocollo sara' interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di adottare misure compatibili con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritiene necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.

Protocollo - art. 11

Articolo 11 1. Ogni Stato potra', al momento di firmare il presente Protocollo o di depositare il suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall'articolo 9 del presente Accordo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall'articolo 9 nei confronti di una qualunque delle Parti contraenti che avra' effettuato una tale dichiarazione. 2. Le riserve al presente Protocollo, diverse dalla riserva prevista al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto e, se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in detto strumento. 3. Ogni Stato, all'atto di depositare il suo strumento di ratifica del presente Protocollo o di adesione a quest'ultimo, notifichera' per iscritto al Segretario Generale in che misura le riserve da esso eventualmente formulate alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 o all'Accordo europeo completante tale Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971 si applicano al presente Protocollo. Si riterra' che le riserve che non siano state oggetto della notifica effettuata al momento del deposito dello strumento di ratifica del presente Protocollo o di adesione a quest'ultimo, non si applicano al presente Protocollo. 4. Il Segretario Generale comunichera' le riserve e le notifiche effettuate in applicazione del presente articolo a tutti gli Stati di cui all'articolo 2 del presente Protocollo. 5. Ogni Stato che abbia effettuato una dichiarazione, una riserva o una notifica in virtu' del presente articolo potra', in ogni tempo, ritirarla per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale. 6. Ogni riserva effettuata in conformita' con il paragrafo 2 o notificata in conformita' con il paragrafo 3 del presente articolo: a) modifica, per la Parte contraente che ha effettuato o notificato tale riserva, le disposizioni del Protocollo che sono oggetto della riserva, nei limiti di quest'ultima; b) modifica tali disposizioni entro i medesimi limiti per le altre Parti contraenti per quanto riguarda le loro relazioni con la Parte contraente che ha effettuato o notificato la riserva.

Protocollo - art. 12

Articolo 12 Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 6 e 11 del presente Protocollo, il Segretario generale notifichera' alle Parti contraenti ed agli altri Stati di cui all'articolo 2: a) le firme, ratifiche ed adesioni, ai sensi dell'articolo 2; b) le notifiche e dichiarazioni ai sensi dell'articolo 3; c) le date di entrata in vigore del presente Protocollo in virtu' dell'articolo 4; d) la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Protocollo in conformita' con i paragrafi 2, 5 e 7 dell'articolo 6; e) le denuncie ai sensi dell'articolo 7; f) l'abrogazione del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 8.

Protocollo - art. 13

Articolo 13 Dopo il 1 marzo 1974, l'originale del presente Protocollo sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui allo articolo 2 del presente Protocollo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Ginevra, il 1 marzo 1973, in un solo esemplare, in lingua francese, inglese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.

Protocollo - Annesso

ANNESSO 1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente annesso, il termine "Convenzione" indica la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968. 2. Il presente annesso contiene unicamente integrazioni e modifiche apportate alle corrispondenti disposizioni della Convenzione. 3. Articolo 26 della Convenzione Paragrafo 2 Alinea addizionale, da inserire immediatamente dopo l'alinea b) di questo paragrafo Tale alinea sara' redatto come segue: "Potranno essere impiegate strisce discontinue doppie per delimitare una o piu' corsie sulle quali il senso della circolazione puo' essere intervertito in conformita' con il paragrafo 11 dell'Articolo 23 della Convenzione". Paragrafo 4 Parte di frase addizionale da inserire alla fine di questo paragrafo Questa parte di frase e' redatta come segue: "... o che indicano un divieto o delle restrizioni relative alla fermata o alla sosta". 4. Articolo 27 della Convenzione Paragrafo 1 Non saranno impiegate due strisce continue adiacenti per indicare la striscia di arresto. Paragrafo 3 Non saranno utilizzate due strisce discontinue affiancate per indicare la striscia che i veicoli non devono normalmente oltrepassare quando devono dare la precedenza in virtu' di un segnale B,1 "DARE LA PRECEDENZA". Paragrafo 5 Tale paragrafo e' redatto come segue: "Per segnalare i passaggi previsti per l'attraversamento della carreggiata da parte dei ciclisti, saranno impiegate striscie discon- tinue formate da quadrati o da parallelogrammi". 5. Ad articolo 28 della Convenzione Paragrafi supplementari da inserire immediatamente dopo il paragrafo 3 di questo articolo: Tali paragrafi sono redatti come segue: "Una striscia continua sul cordone del marciapiede o sul bordo della carreggiata significa che, su tutta la lunghezza di detta striscia e sul lato della carreggiata dove e' apposta, la fermata e la sosta sono vietate o sono oggetto di limitazioni specificate con altri mezzi. Una striscia discontinua sul cordone del marciapiede o sul bordo della carreggiata significa che, su tutta la lunghezza di questa striscia e sul lato della carreggiata dove e' apposta, la sosta e' vietata o e' oggetto di limitazione specificate con altri mezzi. La marcatura di una corsia con una striscia continua o discontinua accompagnata da segnali o da scritte sulla carreggiata indicanti alcune categorie di veicoli come autobus, taxi, ecc., significa che l'utilizzazione di questa corsia e' riservata ai veicoli indicati". 6. Ad Articolo 29 della Convenzione Paragrafo 2 Questo paragrafo e' redatto come segue: "I segni sulla carreggiata dovranno essere bianchi. Il termine "bianco" comprende le totalita' argento o grigio chiaro. Tuttavia: - i segni sulla carreggiata indicanti gli spazi dove la sosta e' consentita o limitata potranno essere di colore blu; - le linee a zig-zag indicanti gli spazi dove la sosta e' vietata saranno di colore giallo; - La striscia continua o discontinua apposta sul cordone di marciapiede o sul bordo della carreggiata per indicare un divieto o restrizioni di arresto o di sosta sara' di colore giallo". Paragrafi addizionali da inserire immediatamente dopo il paragrafo 2 del presente articolo. Questi paragrafi sono redatti come segue: "Se si impiega una striscia gialla per indicare un divieto o dei limiti di fermata o di sosta, e se esiste gia' una striscia indicante il bordo della carreggiata, la striscia gialla dovra' essere affiancata alla striscia bianca, dalla parte esterna di quest'ultima. Qualora sia necessario abrogare temporaneamente, per una breve durata, una norma di circolazione materializzata da segni sulla carreggiata permanenti e se i segni permanenti sono sostituiti nel frattempo con altri segni, tutti i segni temporanei dovranno essere di colore diverso da quello solitamente utilizzato per guidare il traffico o per vietare o limitare la fermata o la sosta. Per migliorare la visibilita' dei segni temporanei sulla carreggiata, saranno utilizzati di preferenza chiodi." 7. Ad Annesso 8 della Convenzione (Segnaletica orizzontale) Capitolo II (Segni longitudinali) (Figura A-1) A. Dimensioni Paragrafo 2 Questo paragrafo e' redatto come segue: "La larghezza delle strisce longitudinali continue o discontinue dovrebbe essere al minimo di cm. 10. (4 pollici). La larghezza di una striscia discontinua tracciata per separare una corsia di marcia normale da una corsia di accelerazione, ovvero da una corsia di rallentamento (o da una corsia con funzione mista: rallentamento ed accelerazione) dovrebbe essere almeno il doppio della larghezza di una striscia longitudinale discontinua normale." Paragrafo 5 Questo paragrafo e' redatto come segue: "a) Una striscia discontinua utilizzata per guidare il traffico in conformita' con l'alinea a)i) del paragrafo 2 dell'Articolo 26 della Convenzione e' costituita da tratti di lunghezza uguale almeno a 1 m (3 piedi 4 pollici). La lunghezza degli intervalli dovrebbe essere normalmente da 2 a 4 volte la lunghezza dei tratti, e non essere comunque superiore a 12 m. (40 piedi). b) La lunghezza dei tratti di una striscia discontinua di preavviso utilizzata in conformita' dell'alinea a)ii) del paragrafo 2 dell'art. 26 della Convenzione dovrebbe essere da 2 a 4 volte la lunghezza degli intervalli. Paragrafo 6 Tale paragrafo e' redatto come segue: "La lunghezza di una striscia continua non dovrebbe essere inferiore a 20 m (65 piedi). B - Striscia di corsia Non sara' applicata la distinzione tra i) "Fuori dai centri abitati a ii) "Nei centri abitati". Paragrafo 8, prima frase Tale frase e' redatta come segue: "Sulle strade a doppio senso di circolazione e a due corsie, l'asse della carreggiata dovrebbe essere demarcato con una striscia longitudinale (Figura A.2)." Paragrafo 9 Tale paragrafo e' redatto come segue: "Sulle strade a doppio senso di circolazione ed a tre corsie, le corsie stesse dovrebbero essere demarcate con strisce generalmente discontinue (Figure A-3). Una o due strisce continue, o una striscia discontinua affiancata ad una continua, possono essere utilizzate solo in casi particolari. Due strisce continue possono essere impiegate in prossimita' di un dosso, di una intersezione o di un passaggio ferroviario a livello, ovvero anche laddove la visibilita' sia ridotta." Paragrafo 10 Tale paragrafo e' redatto come segue: "Sulle strade a doppio senso di circolazione con piu' di tre corsie, i due sensi di circolazione dovrebbero essere separati da una striscia continua. Tuttavia possono tracciarsi due strisce continue affiancate in prossimita' di un passaggio ferroviario a livello ed in altri casi particolari. Le corsie saranno materializzate con strisce discontinue (Figure A-4). Quando si utilizzi una sola striscia continua, essa dovra' essere piu' larga delle strisce di corsia adottate nello stesso tronco stradale." Paragrafo 11 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Qualora venga applicato l'alinea addizionale inserito dopo l'alinea b) del paragrafo 2 dell'Articolo 26 della Convenzione, ogni lato della o delle corsie a senso reversibile puo' essere demarcato con due strisce discontinue affiancate di avvertimento, utilizzate in conformita' dell'alinea a)ii) del paragrafo 2 dell'art. 26 della Convenzione (Figure A-5 ed A-6). Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 11 "La figura A-7 illustra il segnalamento orizzontale di una strada a senso unico. La Figura A-8 quello di una carreggiata autostradale. Paragrafo 13 Leggere "Figura A-31" invece di "Figure 2 e 3". Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 13 Tale paragrafo e' redatto come segue: "Le figure A-9 ed A-10 illustrano il segnalamento di corsie di accelerazione e di corsie di rallentamento. La figura A-11 illustra il segnalamento di una combinazione di corsie di accelerazione e di rallentamento (corsie miste)." C. Segnalamento di situazioni particolari Paragrafo 14 Leggere "Figura A-35" invece di "Figure 4" e di "Figure 5 e 6". Paragrafo 15 Questo paragrafo e' redatto come segue: "Si definisce "distanza di visibilita" la distanza alla quale un oggetto di una certa altezza posto sulla carreggiata puo' essere visto da un osservatore posto anch'esso sulla carreggiata, il cui occhio sia ad una altezza uguale o inferiore a quella dell'oggetto (1). (1) Tenuto conto delle caratteristiche attuali della costruzione degli autoveicoli, si consiglia di considerare l'oggetto alto m. 1,20 e l'occhio a m. 1,00 dal piano della pavimentazione. Quando e' necessario vietare l'utilizzazione della semi- carreggiata di sinistra in prossimita' di certe intersezioni o laddove la distanza di visibilita' sia ridotta (dossi, curve, ecc.) od anche su dei tratti stradali dove la carreggiata si restringe o presenta qualche altra particolarita', le restrizioni dovrebbero essere imposte sui tratti dove la distanza di visibilita' e' inferiore ad un certo minimo M, per mezzo di strisce continue disposte come nei diagrammi da A-12 ad A-19. Quando le circostanze locali impediscono l'apposizione di strisce continue, dovranno essere impiegate striscie di preavviso conformemente con l'alinea a)ii) del paragrafo 2 dell'Articolo 26 della Convenzione". Paragrafo 16 Tale paragrafo e' redatto come segue: "Il valore da assegnare ad M varia con le caratteristiche della strada e le condizioni di circolazione. Nelle figure da A-12 ad A-19, A (oppure D) e' il punto dove la distanza di visibilita' diventa inferiore ad M, mentre C (oppure B) e' il punto dove la distanza di visibilita' diviene di nuovo superiore a M". Paragrafo 17 Tale paragrafo e' redatto come segue: "Le figure A-12(a), A-12(b), A-13(a), A-15 ed A-16 illustrano il segnalamento orizzontale delle strade a due corsie, in diverse condizioni (curve orizzontali e curve verticali, esistenza o assenza di una zona centrale dove la distanza di visibilita' supera M nelle due direzioni)." Paragrafo 18 Sulle strade a tre corsie, sono possibili i due metodi seguenti: a) La carreggiata puo' essere organizzata a 2 corsie piu' larghe, cio' che puo' essere considerato preferibile per le strade con un'importante incidenza di veicoli a due ruote e(o) se il tratto trasformato a due corsie e' relativamente corto e distante da un altro tratto analogo (Figure A-12(c), A-12(d), A-13(b), A-17 ed A-18). b) Per utilizzare meglio l'intera larghezza della carreggiata, due corsie possono essere assegnate ad uno dei due sensi della circolazione. Quando il profilo verticale della strada presenta una declivita', il senso favorito dovrebbe essere quello in salita. La figura A-12(e) da un esempio di dosso, dove i tratti AB e CD non si sovrappongono. Se invece si sovrappongono, questo tipo di tracciamento impedisce i sorpassi nella zona centrale, dove la distanza di visibilita' e' sufficiente nei due sensi. Per evitare cio', si potra' adottare lo schema della figura A-13(c). La figura A-14 illustra il segnalamento di una strada a profilo verticale convesso. Lo schema e' lo stesso, sia che i tratti AB e CD si sovrappongono oppure no. Nelle curve combinate con una pendenza importante, possono adottarsi gli stessi schemi. Nelle curve in pi- ano, due corsie possono essere destinate al senso di marcia che percorre l'esterno della curva, il quale gode di una migliore visibilita' nel caso dei sorpassi. La Figura A-19 fornisce un esempio di tale segnalamento, il quale e' identico sia che i tratti AB e CD si sovrappongano oppure no. Paragrafi da 19 a 21 Non saranno applicate le disposizioni di questi paragrafi. Paragrafo 22, prima frase Questa frase e' redatta come segue: "Nelle figure A-20 ed A-21 che illustrano le striscie da utilizzare per indicare una variazione di larghezza disponibile della carreggiata, cosi come nella Figura A-22 che indica un ostacolo o l'inizio di una zona riservata centrale richiedente una deviazione della (o delle) striscia (o strisce) continua (o continue) la obliquita' di tale strisica (o di tali strisce) dovrebbe essere preferibilmente di almeno 1:50 sulle strade a traffico veloce, e di almeno 1:20 sulle strade nelle quali la velocita' predominante non supera i 60 km/ora (37 miglia)." Paragrafo 23 Questo paragrafo e' redatto come segue: "Ogni striscia continua dovra' essere preceduta da una striscia di preavviso conformemente con l'alinea a)ii) del paragrafo 2 dell'Articolo 26 della Convenzione, per una lunghezza di almeno 100 m (333 piedi) sulle strade che consentono velocita' elevate, e di almeno 50 m (166 piedi) sulle strade dove la velocita' non e' superiore a 60 km/h. Questa striscia di preavviso puo' essere completata o sostituita da frecce di rientro. Le figure A-23 ed A-24 mostrano esempi di tali frecce. Quando siano utilizzate piu' di due frecce, la distanza tra le frecce consecutive dovrebbe diminuire mano a mano che il punto pericoloso si avvicina (Figure A-25 ed A-26). D. Striscie di margine che indicano i limiti della carreggiata Paragrafo 26 Frasi addizionali da inserire alla fine di questo paragrafo Queste frasi sono redatte come segue: "La larghezza della striscia di margine dovrebbe essere di almeno 0,10 m (4 pollici). Essa dovrebbe essere al minimo di 0,15 m (6 pollici) sulle autostrade e strade assimilate." E. Segnalamento di ostacoli Paragrafo 27 Questo paragrafo e' redatto come segue: "Le Figure A-22 ed A-27 indicano le segnalazioni che conviene impiegare in prossimita' di un'isola di traffico o di qualsiasi altro ostacolo situato sulla carreggiata". F. Striscie e frecce di guida presso le intersezioni Paragrafo 28 Questo paragrafo e' redatto come segue: "Se appare desiderabile, in certe intersezioni, indicare ai conducenti come procedere dentro l'intersezione stessa, come svoltare a sinistra (nei Paesi con circolazione a destra), o come svoltare a destra (nei Paesi con circolazione a sinistra) possono impiegarsi striscie di guida e frecce. La lunghezza raccomandata per i tratti e gli intervalli e' di 0,50 m (1 piedi 8 pollici) (Figure A-28 ed A-29). Le striscie di guida rappresentate alla Figura A-29(a) possono essere integrate con frecce. Le frecce riportate nella Figura A-29(b) possono essere integrate con strisce di guida". 8. Ad Allegato 8 alla Convenzione (segni sulla carreggiata) - Capitolo III (Segni trasversali) B. Strisce di arresto Paragrafo 30 Un rinvio alla Figura A-30 e' inserito alla fine di questo paragrafo. Paragrafo 32 "Le strisce di arresto possono essere integrate da striscie longitudinali (Figura A-31). Esse possono anche essere integrate dalla parola "STOP" tracciata sulla carreggiata (Figura A-32)". C. Strisce che indicano il punto dove i conducenti devono dare la precedenza Paragrafo 33 Questo paragrafo e' redatto come segue: "La larghezza minima delle striscie dovrebbe essere di 20 cm. e la larghezza massima di 60 cm. (Figura A-34(a). La lunghezza dei tratti dovrebbe essere almeno il doppio della loro larghezza. La striscia puo' essere sostituita da una serie di triangoli tracciati con una punta rivolta verso il conducente obbligato a dare la precedenza. Questi triangoli dovrebbero avere una base di almeno 40 cm. come minimo e di cm. 60 come massimo, ed una altezza compresa tra 60 e 70 cm. (diagramma A-34b)." Paragrafo 35 Questo paragrafo e' redatto come segue: "La striscia, o le strisce citate al paragrafo 34 possono essere integrate da un triangolo tracciato sulla pavimentazione come esemplificato nelle figure A-34 ed A-35." D. Attraversamenti pedonali Paragrafo 37 Questo paragrafo e' redatto come segue: "L'intervallo tra le striscie che formano gli attraversamenti pedonali dovrebbe essere almeno uguale alla larghezza di tali striscie e non essere superiore al doppio di questa larghezza. La larghezza totale di un intervallo e di una striscia dovrebbe essere compresa tra cm. 80 e 140. La larghezza minima raccomandata per un attraversamento pedonale e' di m. 2,50 sulle strade dove la velocita' e' limitata a 60 km/ora (Figura A-36). Sulle altre strade la larghezza minima degli attraversamenti pedonali e' di m. 4,00. Per motivi di sicurezza, gli attraversamenti pedonali situati su queste altre strade dovrebbero essere controllati da impianti semaforici." E. Attraversamenti ciclabili Paragrafo 38 Tale paragrafo e' redatto come segue: "Gli attraversamenti ciclabili dovrebbero essere demarcati da due striscie discontinue, costituite preferibilmente da quadrati di formato (0,40-0,60) x (0,40-0,60) separati da intervalli di uguali dimensioni. La larghezza dell'attraversamento ciclabile non dovrebbe essere inferiore a m. 1,80 per le piste ciclabili a senso unico e a m. 3,00 per quelle a doppio senso. Negli attraversamenti obliqui i quadrati potrebbero essere sostituiti da parallelogrammi i cui lati sarebbero rispettivamente paralleli all'asse stradale ed all'asse dell'attraversamento (diagramma A-37). Non si dovrebbero impiegare ne' inserti ne' chiodi. Il diagramma A-38 illustra un esempio di intersezione dove la pista ciclabile fa parte di una strada con precedenza." 9. Allegato 8 alla Convenzione (segni sulla carreggiata) Capitolo IV (Altri segni) A. Frecce di preselezione Paragrafo 39 Tale paragrafo e' redatto come segue: "Sulle strade con un numero sufficiente di corsie per consentire una preselezione dei veicoli in prossimita' di un'intersezione, le corsie da impegnare possono essere contrassegnate a mezzo di frecce di preselezione demarcate sulla pavimentazione (diagramma da A-39 a A-41). Delle frecce di preselezione possono essere utilizzate anche sulle strade a senso unico per confermare il senso di marcia." La lunghezza delle freccie di preselezione non dovrebbe essere inferiore a 2 m (6 piedi 7 pollici). Le frecce di preselezione possono essere completate da iscrizioni sulla carreggiata". B. Striscie parallele oblique Paragrafo 40 Detto paragrafo e' redatto come segue: "Le striscie parallele oblique dovrebbero essere inclinate nel senso di allontanare la circolazione dalla zona che esse delimitano. Potranno essere tracciati prima dei punti di divergenza e di convergenza (Figura A-42) dei segni a spiga analogamente inclinati nel senso di divaricare il traffico in prossimita' del punto pericoloso. La Figura A-42 (a) fornisce un esempio di zona nella quale i veicoli che circolano sul lato della striscia continua non devono entrare e nella quale i veicoli che circolano sul lato della striscia discontinua possono entrare solo con prudenza. La figura A-21 indica i segni per le zone dove e' assolutamente vietato entrare". C. Iscrizioni Paragrafo 42 Questo paragrafo e' redatto come segue: "Le lettere e le cifre dovrebbero essere elongate notevolmente nelle direzioni della circolazione in rapporto alla piccola angolazione sotto la quale le iscrizioni sono vedute dai conducenti. Quando la velocita' di avvicinamento non supera 60 km (37 miglia) l'ora, le lettere e le cifre dovrebbero avere una lunghezza minima di 1,60 m (5 piedi 4 pollici) (Figure da A-43 a A-48). Quando detta velocita' supera 60 km/h, le lettere e le cifre dovrebbero avere una lunghezza minima di 2,50 m (8 piedi). Le Figure da A-49 ad A-54 forniscono modelli di lettere e di cifre di 4 metri di lunghezza. Paragrafo 43 Non sara' applicata la disposizione di questo paragrafo. E. Segni sulla carreggiata e sulle opere di pertinenza della strada i) Segni indicanti un divieto di sosta. Paragrafo 45 Tale paragrafo e' redatto come segue: "Le figure A-55 ed A-56 esemplificano segni orizzontali che indicano un divieto di sosta". ii) Segni su ostacoli Paragrafo 46 Tale paragrafo e' redatto come segue: "La Figura A-57 fornisce un esempio di segnalazione sugli ostacoli. Per la realizzazione di tali segni devono essere tracciate strisce alternate nere e bianche oppure nere e gialle". Parte di provvedimento in formato grafico