DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1995, n. 394
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 37, 38, 39, 40, 40- bis, 41 e 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: "37. Il terzo comma dell'art. 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni. 38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'art. 37 del citato testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo. 39. Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: 'Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario'. 40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano nei casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' ai lavoratori per i quali e' previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'art. 6 del decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della sanita' nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti. 40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo staordinario puo' essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi. 41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. 42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilita' per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermita' per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.". - Si riporta il testo dell'art. 22, commi 22, 23 e 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 22. Il primo comma dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto egli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 39 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va interpretato nel senso che l'espressione "primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario", ivi contenuta, si riferisce anche all'essenza di un solo giorno. 23. Al comma 40 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: 'le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano' sono inserite le seguenti: 'nei casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche''. 24. - 25. (Omissis). 26. Il comma 41 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in modo difforme il congedo straordinario o istituti analoghi comunque denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'art. 454 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di attivita' artistiche e sportive da parte, rispettivamente, del personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica.". - La nuova disciplina incide su quanto precedentemente previsto, per quanto concerne la durata della licenza straordinaria, della licenza breve e della licenza speciale di trasferimento, per il personale militare, dal regolamento vigente in materia, emanato su autorizzazione ministeriale, che rimane in vigore per gli aspetti di ordine procedurale riguardanti, tra l'altro, le modalita' di concessione delle licenze e gli obblighi del personale militare in licenza.
Art. 14
Aspettativa per motivi privati e per infermita'
1.Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, l'aspettativa per motivi privati e per infermita' e' disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 113, alla legge 31 luglio 1954, n. 599, e per i volontari di truppa in servizio permanente dall'art. 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza per il personale in ferma e rafferma volontaria, per l'intero periodo di ferma e rafferma, e' di 2 anni.
2.Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non e' computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
3.Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneita' assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
4.Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.
Note all'art. 14: - Le note riguardanti la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e la legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono riportate alle note all'art. 13. - La legge 10 aprile 1954, n. 113, la legge 31 luglio 1954, n. 599, e l'art. 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, costituiscono, rispettivamente, le fonti normative di base di riferimento per gli ufficiali, i sottufficiali ed i volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate. Tali norme disciplinano compiutamente tutti i complessi aspetti dello stato giuridico del personale militare, ivi comprese le differenti forme di aspettativa per motivi privati e per infermita' previste.
Art. 15
Permessi brevi
1.Previa valutazione del superiore gerarchico, puo' essere concesso al personale che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2.La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al superiore gerarchico di adottare le misure organizzative necessarie.
3.Il personale e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, (( la retribuzione viene proporzionalmente decurtata. ))
Art. 16
Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro
1.L'Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrita' ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumita' e la salute del personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento eliminabile che possa compromettere l'incolumita' e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e di formazione dei predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi connessi con ogni fattispecie di impiego.
2.In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza armata, individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626/1994. L'Amministrazione provvedera' a sollecitare le altre competenti istituzioni per pervenire al piu' presto alla emanazione dei predetti decreti.
3.L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso, con particolare priorita' per quello addetto a mansioni rischiose.
4.Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo possono essere autorizzati ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di 8 giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'art. 13, comma 1.
Nota all'art. 16: - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: "Norme generali per la prevenzione degli infortuni". Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 1 e 2: "Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attivita' privati o pubblici. 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica.".
Art. 17
Copertura assicurativa
1.Le disposizioni di cui all'art. 15, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, sono applicabili al personale delle Forze Armate.
Nota all'art. 17: - Si trascrive il testo dell'art. 15, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147: "Art. 15 (Copertura assicurativa). - 1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati ai servizi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. 2. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.".
Art. 18
Diritto allo studio
1.Nei confronti del personale, per quanto applicabile, e' esteso il contenuto dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.
Nota all'art. 18: - Si trascrive testo dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782: "Art. 78 (Diritto allo studio). - L'Amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, e' concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia' fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo.".
Art. 19
Elevazione e aggiornamento culturale
1.L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale del personale anche attraverso protocolli con le Regioni ovvero con convenzioni con gli enti locali, universita', societa' private e Amministrazioni utilizzando, oltre a quote degli stanziamenti di bilancio, anche le risorse previste da apposite norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie.
2.((Ai fini di cui al comma 1, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 possono avanzare proposte alle Amministrazioni di riferimento secondo le procedure definite dal regolamento di cui all'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'Ordinamento Militare.))
Art. 20
Gruppi sportivi
1.Il personale delle Forze armate, inquadrato nei diversi gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potra' essere autorizzato a non presenziare alle attivita' di servizio ed a quelle previste da corsi di formazione su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni sportive e lo Stato Maggiore della Difesa.
Art. 21
Informazione
1.Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita' nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e allo scopo di assumere elementi in ordine alle materie e all'esito delle procedure previste dall'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del predetto decreto legislativo n. 195/1995, lo Stato Maggiore della Difesa acquisisce informazioni dalle altre Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195/1995.
2.Per i fini di cui al comma 1 ed in applicazione dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo Stato maggiore della Difesa procede ad appositi, preliminari incontri informativi con le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del COCER, nel corso dei quali gli organi di rappresentanza militare possono formulare pareri, richieste e proposte in merito.
3.Prima dell'avvio dei lavori di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di acquisire elementi utili al prosieguo dei lavori medesimi, ed a seguito dell'emanazione del conseguente decreto del Presidente della Repubblica, al fine di illustrare compiutamente i contenuti del provvedimento approvato, le sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza armata ad inviare propri delegati presso i COIR della rispettiva Forza armata.
4.Nelle occasioni di cui al comma 3 presso i COIR potranno intervenire anche delegazioni dei COBAR collegati composte di norma da un rappresentante per ogni categoria interessata, per la successiva informazione del personale delle corrispondenti unita' di base, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio. Per tale informazione, previa autorizzazione del comandante di regione militare, o di altro alto comando periferico equivalente, limitatamente alle principali unita' di base e fatte comunque salve le esigenze di servizio, puo' partecipare, di norma, un delegato per categoria della rispettiva sezione del Consiglio centrale di rappresentanza.
((
4-bis.Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le Sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza Annata a convocare, per una o piu' volte, delegazioni dei COIR al fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi.
))
5.Per l'espletamento delle attivita' di cui ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, i membri dei Consigli di rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si rende necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.
Art. 22
Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' la gestione degli enti di assistenza del personale.
1.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della difesa saranno istituiti organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale.
Art. 23
Tutela legale
1.Nei procedimenti a carico dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.
Nota all'art. 23: - Si trascrive il testo dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152: "Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e' responsabilita' dell'imputato per fatto doloso. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle Forze di polizia, gli presti assistenza.".
Art. 24
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 216 miliardi per il 1995 ed in lire 359 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
FRATTINI, Ministro della funzione pubblica
CORCIONE, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1995
Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 2
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)