DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1995, n. 395
4.Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
5.I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.
6.L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvedera' ad informare il capo del personale.
7.I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.
8.I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
9.A partire dal 1 gennaio 1996, cessano di avere efficacia gli articoli 90 e 91 della legge 1 aprile 1991, n. 121, e gli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e tutti i provvedimenti attualmente in vigore nell'ambito delle forze di polizia ad ordinamento civile per la ripartizione dei permessi sindacali ed i provvedimenti che consentono con modalita' difformi da quelle indicate nel presente articolo l'autorizzazione di permessi sindacali.
Note all'art. 28: - L'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, e' riportato nelle note alla premessa. - I testi degli articoli 90 e 91 della citata legge 1 aprile 1981, n. 121, sono i seguenti: "Art. 90 (Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali). - Gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui all'art. 88, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attivita' sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione e' concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, l'amministrazione puo' eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti". "Art. 91 (Trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali). - Al personale di cui all'articolo precedente competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi e le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.". - I testi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, sono i seguenti: "Art. 18 (Permessi sindacali retribuiti). - 1. I permessi sindacali di cui all'art. 90 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono attribuiti in misura non inferiore al turno di servizio giornaliero per l'espletamento del mandato sindacale. 2. I permessi complessivamente spettanti a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nell'art. 19, non possono superare mensilmente, per ciascun avente diritto di ciascuna organizzazione sindacale, nove turni di servizio giornaliero. 3. I permessi sindacali sono concessi salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio.". "Art. 19 (Monte orario complessivo dei permessi sindacali). - 1. Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 18 e' determinato in tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. La ripartizione del monte ore di cui al comma 1 da rapportare in turni giornalieri di servizio, e' effettuata in proporzione al grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe rilasciate all'amministrazione per la riscossione del contributo sindacale, entro la data del 31 dicembre di ciascun anno, avendo cura di rispettare il diritto alla riservatezza per quanto riguarda i nominativi dei deleganti. Il quindici per cento del monte orario e', in ogni caso, ripartito in parti uguali fra le organizzazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989; deve comunque essere garantita ad ognuna delle predette organizzazioni sindacali una giornata lavorativa al mese per provincia a titolo di permesso sindacale. 3. La ripartizione di cui al comma 2 e' effettuata con provvedimento del Ministro dell'interno e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle organizzazioni sindacali destinatarie, entro il 31 marzo di ciascun anno. 4. Sulla base delle indicazioni fornite dalle diverse organizzazioni sindacali, il Ministero dell'interno provvede alla ripartizione tra gli organismi statutari provinciali, regionali e nazionali dei permessi spettanti a ciascuna organizzazione sindacale. 5. Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti sono definite, sentite le organizzazioni sindacali interessate, tenendo conto in particolare delle condizioni organizzative degli uffici. 6. Oltre ai permessi retribuiti di cui all'art. 18, possono essere concessi, salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti esclusivamente per la partecipazione a congressi e convegni nazionali previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali aventi titolo ai permessi di cui al medesimo art. 18 ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione della amministrazione. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1. Non si computa altresi' in detto contingente la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali centrali e periferici, secondo criteri fissati dal Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 29
Aspettative e permessi sindacali non retribuiti
1.I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.
2.Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi - e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
3.I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell'art. 28 possono usufruire - con le modalita' di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo art. 28 - di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonche' alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 28.
4.Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.
Art. 30
Adempimenti delle Amministrazioni - Responsabilita'
1.Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'art. 27 ed al comma 3 dell'art. 28, gli uffici periferici, prima di inviare alla rispettiva Amministrazione centrale i dati relativi alle predette deleghe riferite a ciascuna organizzazione sindacale, li comunicano alle medesime organizzazioni sindacali con apposita scheda che deve essere restituita sottoscritta dal rappresentante delle stesse organizzazioni sindacali presso i citati uffici. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con i responsabili degli uffici periferici, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa scheda nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrali, acquisite le schede pervenute dai propri uffici periferici, inviano, entro il 15 giugno di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale contestualmente alle organizzazioni sindacali alle quali i dati stessi si riferiscono, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
2.Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato - utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
3.Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni - utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2 - sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente accordo.
4.La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti delle Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 2 e 3 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse Amministrazioni ai sensi dell'art. 27, comma 3, e dell'art. 29, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5.I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6.I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.
7.Le norme del presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.
Note all'art. 30: - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - Il testo dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 16 (Relazione al Parlamento). - Nella relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione. La relazione e' allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione".
Art. 31
Diritto di affissione
1.Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e' concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali in locali distinti da quelli in cui e' generalmente ammesso il pubblico.
Art. 32
Tutela dei dirigenti sindacali
1.I trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.
2.Per il personale della Polizia di Stato si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 88 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificati ed integrati dall'art. 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
4.Dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e' data comunicazione, in occasione della notifica della contestazione degli addebiti, all'Amministrazione centrale per le valutazioni di competenza ed anche al fine di un monitoraggio dell'andamento complessivo di tali procedure disciplinari. La comunicazione e' inviata dall'Amministrazione centrale alla segreteria nazionale della organizzazione sindacale interessata.
Note all'art. 32: - I testi dei commi quarto e quinto dell'art. 88 della citata legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato ed integrato dall'art. 5 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono i seguenti: "I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza. I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.".
Art. 33
Tutela legale
1.Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. ---------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto che " le disposizioni di cui al suddetto articolo, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto ".
TITOLO II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA).
Art. 34
Area di applicazione e durata
1.Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2.Il presente decreto concerne il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
3.Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B), del decreto legislativo n. 195/1995.
Nota all'art. 34: - Il testo del comma 1, lettera B) dell'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 35
Nuovi stipendi
1.Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello V L. 113.000 " VI L. 123.000 " VI-bis L. 131.000 " VII L. 139.000 " VII-bis L. 150.000 " VIII L. 161.000 " IX L. 182.000
2.Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995.
3.Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V L. 86.000 " VI L. 94.000 " VI-bis L. 100.000 " VII L. 106.000 " VIII L. 123.000 " IX L. 140.000 4. Dal 1 settembre 1995 al livello VII bis di cui ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199, compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000. 5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186. 6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: Livello V L. 11.677.000 " VI L. 13.047.000 " VI-bis L. 14.143.000 " VII L. 15.239.000 " VII-bis L. 16.471.000 " VIII L. 17.703.000 " IX L. 20.495.000. (2) ((3)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 11) che "gli stipendi stabiliti dal presente articolo 35 sono incrementati, a regime, dalle seguenti misure mensili lorde: Livello V . .. L. 187.000 Livello VI . .. L. 200.000 Livello VI-bis L. 210.000 Livello VII . . L. 220.000 Livello VII-bis L. 229.500 Livello VIII . .L. 239.000 Livello IX . .. L. 262.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997. 3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V . .. L. 65.000 Livello VI . .. L. 70.000 Livello VI-bis . L. 74.000 Livello VII . .. L. 78.000 Livello VII-bis .L. 80.500 Livello VIII . ..L. 83.000 Livello IX . .. L. 91.000
4.Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V . .. L. 140.000 Livello VI . .. L. 150.000 Livello VI-bis . L. 157.000 Livello VII . .. L. 165.000 Livello VII-bis .L. 172.000 Livello VIII . ..L. 179.000 Livello IX . .. L. 196.000
5.Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
6.I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: Livello V . .. L. 13.921.000 Livello VI . .. L. 15.447.000 Livello VI-bis .L. 16.663.000 Livello VII . ..L. 17.879.000 Livello VII-bis L. 19.225.000 Livello VIII . .L. 20.571.000 Livello IX . .. L. 23.639.000."
Art. 36
Effetti dei nuovi stipendi
1.Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2.I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3.Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4.Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 35, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.
5.La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovra' essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei limiti degli importi iscritti nell'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario.
Note all'art. 36: - L'art. 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3/1957, e' riportato nelle note all'art. 3. - Il testo dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e' riportato nelle note all'art. 3.
Art. 37
Indennita' pensionabile
1.L'indennita' di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementata, a decorrere dal 1 novembre 1995, del 6 per cento.
2.A decorrere dal 1 novembre 1995 l'indennita' di cui al comma 1 e' incrementata di L. 37.400 mensili lorde con contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni.
3.In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2, l'indennita' pensionabile e' dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi: Gradi Tenente colonnello L. 876.900 Maggiore L. 861.700 Capitano L. 846.400 Tenente e sottotenente L. 815.900 Maresciallo aiutante S.U.PS L. 831.100 Maresciallo capo L. 815.900 Maresciallo ordinario L. 785.300 Maresciallo L. 754.300 Brigadiere capo L. 785.300 Brigadiere L. 724.300 Vice brigadiere L. 724.300 Appuntato scelto L. 632.100 Appuntato L. 556.400 Carabiniere scelto e finanziere scelto L. 495.300 Carabiniere e finanziere L. 441.900
4.((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 254)).
Art. 38
Assegno funzionale
1.Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, fermo restando i requisiti ivi previsti, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni Ruolo di servizio di servizio lire lire - - - Ruolo appuntati e carabinieri e appuntati finanzieri 1.300.000 1.700.000 Ruolo sovrintendenti e ruolo ispettori 1.700.000 2.500.000
2.Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi: 19 anni 29 anni Grado di servizio di servizio lire lire - - - Tenente 2.100.000 2.700.000 Capitano 2.100.000 2.700.000 Maggiore 2.800.000 4.500.000 Tenente colonnello 3.200.000 4.500.000 ((2))
3.Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media". ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che " per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui al presente articolo 38, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Ruolo Lire Lire -- -- -- Sottotenente 2.205.000 2.835.000 Tenente 2.205.000 2.835.000 Capitano 2.205.000 2.835.000 Maggiore 2.940.000 4.725.000 Tenente colonnello 3.360.000 4.725.000
Art. 39
Trattamento di missione
1.Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue: L. 42.000 per un pasto; L. 83.600 per due pasti.
2.Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unita', per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo, e' dovuto il trattamento di missione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, in luogo della indennita' supplementare di marcia prevista dall'art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78.
4.A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a trenta giorni, in localita' diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennita' di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi nella impossibilita' di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.
5.Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio nonche' il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.
Note all'art. 39: - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 e' riportato nelle note all'art. 6. - I commi 18- bis e 18-quater dell'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 sono riportati nelle note all'art. 11. - Le tabelle A/1 e A/2 allegate al D.Lgs. 12 maggio 195, n. 196 sono riportate nelle note all'art. 11. - Il testo dell'art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78 e' riportato nelle note all'art. 6. - Il testo del terzo comma dell'art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e' riportato nelle note all'art. 6.
Art. 40
Trattamento economico di trasferimento
1.A decorrere dal 1 settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare la distanza massima di 30 chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennita' ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, e' elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volonta' del personale, in una localita' comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il personale sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non da' diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/1973.
2.A decorrere dal 1 settembre 1995 il personale trasferito d'autorita' che abbia diritto all'alloggio di servizio in relazione all'incarico ricoperto, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che nella nuova sede di servizio sussista la disponibilita' dell'alloggio di servizio e l'interessato non possa temporaneamente disporne in quanto ancora occupato dal precedente titolare, ovvero siano in corso lavori di ristrutturazione. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e' ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge.
3.La spesa globale per i rimborsi e le indennita' inerenti al trasferimento di sede anche in applicazione dei commi 1 e 2 dovra' essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione del Ministero della difesa - Arma dei carabinieri - e del Ministero delle finanze - Corpo della guardia di finanza.
Note all'art. 40: - Il testo del primo comma dell'art. 22 della legge n. 836/1973 e' riportato nelle note all'art. 7. - Il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100 e' riportato nelle note all'art. 7.
Art. 41
Presenza qualificata
1.A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno.
2.((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 254)). (2) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'indennita' di cui al presente articolo e' rideterminata, a decorrere dal primo dicemnbre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal primo febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.
Art. 42
Servizi esterni ed ordine pubblico in sede
1.A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde. (3) ((4))
2.A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno. (3) ((4))
Art. 43
Indennita' di presenza notturna e festiva
1.A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale che presta servizio in un giorno festivo e a quello impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, sono corrisposte, rispettivamente, L. 9.900 lorde per ciascun turno e L. 2.000 lorde per ciascuna ora.
2.A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, e' corrisposto, in luogo della indennita' festiva di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L. 38.000. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 17, comma 1 e 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 del presente articolo 43 e' rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora e che a decorrere dal 1 ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma 1 rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno. Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 3) che "a decorrere dal 1 luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 del presente articolo 43, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2, e' rideterminato nella misura lorda di L. 50.000.
Art. 44
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari.
1.Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilita' delle indennita' di impiego operativo e delle relative indennita' supplementari, nonche' dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, (( nei confronti del personale di cui all'art. 34, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, )) le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari sono rapportate alle misure vigenti per imilitari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
2.Il personale in servizio alla data del 15 dicembre 1995 che, in applicazione del comma 1 si trovi nella condizione di aver diritto ad una indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento.
3.Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle Forze armate con quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per il personale non direttivo, alle tabelle A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
Art. 45
Orario di lavoro
1.La durata dell'orario ordinario di lavoro e' di trentasei ore settimanali.
2.In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all'art. 34, comma 1, e' tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di due ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di una ora, a decorrere dal 1 gennaio 1997.
3.Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234.
4.L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico ed e' articolato sulla base di sei giorni lavorativi settimanali, fatte salve le esigenze di servizio che consentono l'articolazione su cinque giorni lavorativi.
5.Ove l'Amministrazione articoli l'orario di lavoro su sei giorni settimanali, esso si svolge per turno continuativo, salvo eccezionali e documentabili esigenze di servizio.
6.Ove l'Amministrazione articoli l'orario di lavoro su cinque giorni settimanali, esso si attua di norma con la prosecuzione delle prestazioni lavorative nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo.
7.Ove l'Amministrazione articoli l'orario settimanale con criteri di flessibilita', esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali e' consentito l'inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.
Nota all'art. 45: - Il D.P.R. n. 234/1988 e' riportato nelle note all'art. 12.
Art. 46
F e s t i v i t a'
1.Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
2.Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e 8 marzo 1989, n. 101.
Note all'art. 46: - La legge 22 novembre 1988, n. 516 recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1988, n. 283. - La legge 8 marzo 1989, n. 101 recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Comunita' ebraiche italiane" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1989, n. 69.
Art. 47
Licenza ordinaria
1.Il personale di cui all'art. 34, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennita' che non siano corrisposte per dodici mensilita'.
2.La durata della licenza ordinaria e' di trentadue giorni lavorativi. Per il personale con oltre quindici anni di servizio e per quello con oltre venticinque anni di servizio la durata della licenza ordinaria e' rispettivamente di trentasette e di quarantacinque giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi tre anni di servizio e' di trenta giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorita' nazionale.
3.I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4.A tutto il personale sono altresi' attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
5.In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a ventotto, trentadue, trentanove giorni lavorativi ed a ventisei giorni lavorativi per i dipendenti nei primi tre anni di servizio.
6.Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria e' determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7.La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile.
8.Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria dovra' essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo.
9.Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale dovra' fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
10.Il diritto alla licenza ordinaria non e' riducibile in ragione di assenza per infermita', anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi e' autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
11.Le infermita' insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a tre giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'Amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.
12.In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonche' l'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella localita' ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.
13.Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996. Per il personale che ha gia' maturato venticinque anni di servizio o li maturera' entro la data del 31 dicembre 1996, la durata della licenza ordinaria e' di quarantasette giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, quarantuno giorni lavorativi. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 47: - Il primo comma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e' riportato nelle note all'art. 14.
Art. 48
Licenze straordinarie
1.Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
3.Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza breve e' soppressa.
4.Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.
5.Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'art. 48: - Il comma 39 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e' riportato nelle note all'art. 15. - I testi dei commi 22 e 23 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono riportati nelle note all'art. 15.
Art. 49
Aspettativa per motivi privati e per infermita'
1.Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, l'aspettativa per motivi privati e per infermita' e' disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 18 ottobre 1961, n. 1168, 3 agosto 1961, n. 833, e 1 febbraio 1989, n. 53. La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza per il personale in ferma volontaria, per l'intero periodo di ferma, e' di due anni.
2.Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non e' computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
3.Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneita' assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
4.Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.
Note all'art. 49: - Il titolo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' riportato nelle note all'art. 15 e 48. - La legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' riportata nelle note all'art. 15. - La legge 10 aprile 1954, n. 113 concernente "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1954. - La legge 31 luglio 1954, n. 599 concernente "Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 10 agosto 1954. - La legge 18 ottobre 1961, n. 1168 concernente "Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 17 novembre 1961. - La legge 3 agosto 1961, n. 833 concernente "Stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 30 agosto 1961. - La legge 1 febbraio 1989, n. 53 concernente "Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1989.
Art. 50
Permessi brevi
1.Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, puo' essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le trentasei ore nel corso dell'anno.
2.La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al comandante di Corpo o di reparto di adottare le misure organizzative necessarie.
3.Il personale e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
Art. 51
Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro
1.L'Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrita' ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumita' e la salute del personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento eliminabile che possa compromettere l'incolumita' e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e di formazione dei predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi connessi con ogni fattispecie di impiego.
2.In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626/1994. Le Amministrazioni provvederanno a sollecitare le altre competenti istituzioni per pervenire al piu' presto alla emanazione dei predetti decreti.
3.L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso, con particolare priorita' per quello addetto a mansioni rischiose.
Nota all'art. 51: - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' riportato nelle note all'art. 18.
Art. 52
Copertura assicurativa
1.Le disposizioni di cui all'art. 15, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, sono applicabili al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
Nota all'art. 52: - Il testo dell'art. 15 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 e' riportato nelle note all'art. 19.
Art. 53
Aggiornamento professionale
1.La pianificazione annuale dell'attivita' di aggiornamento professionale e' stabilita dai Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. A tal fine, saranno acquisite, in via preliminare, specifiche proposte non vincolanti delle rispettive sezioni COCER.
Art. 54
Diritto allo studio
1.Nei confronti del personale, per quanto applicabile, e' esteso il contenuto dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.
Note all'art. 54: - Il testo dell'art. 78 del D.P.R 28 ottobre 1985, n. 782 e' riportato nelle note all'art. 21.
Art. 55
Elevazione e aggiornamento culturale
1.L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale.
2.Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di rappresentanza possono avanzare proposte, non vincolanti e comunque compatibili con le esigenze di servizio, agli enti istituzionalmente competenti.
((
2-bis.Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga piu' conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, universita', societa', private e Amministrazioni.
2-ter.Per garantire le attivita' formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie.
))
Art. 56
Brevetto di pilota
1.Il disposto dell'art. 55 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, recante modifiche ed integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e' esteso al corrispondente personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per quanto attiene la specializzazione "pilota di elicottero".
2.Con decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze sono stabilite le relative norme d'attuazione.
Note all'art. 56: - Si trascrive il testo dell'art. 55 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 concernente: "Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 1986, n. 242: "Art. 55 - 1. Il Ministro dell'interno rilascia i titoli per l'esercizio delle attivita' di volo del personale della Polizia di Stato. 2. I requisiti per l'ammissione ai corsi, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, nonche' per il rilascio, il rinnovo, la revoca e le sospensioni dei titoli, sono stabiliti con decreto ministeriale. 3. I titoli di cui al precedente comma 1 sono: a) brevetto di pilota di elicottero; b) brevetto di pilota aereo; c) brevetto di specialista di elicottero; d) brevetto di specialista aereo; e) brevetto di osservatore. 4. Oltre ai brevetti base di cui al precedente comma 3, con decreto del Capo della polizia, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali. 5. Nelle more dell'attuazione dell'art. 43, comma diciottesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121, le indennita' speciali da corrispondere al personale della Polizia di Stato che svolge attivita' di volo coincidono con quelle di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relativi supplementi previsti per il personale militare, secondo l'allegata tabella II. 6. Si applicano inoltre le norme sulla cumulabilita' di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 505.".
Art. 57
Gruppi sportivi
1.Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potra' essere autorizzato a non presenziare alle attivita' di servizio ed a quelle previste da corsi di formazione su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni sportive ed i rispettivi comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
Art. 58
Informazione
1.Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita' nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e allo scopo di assumere elementi in ordine alle materie e all'esito delle procedure previste dall'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del predetto decreto legislativo n. 195/1995, i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza acquisiscono informazioni dalle altre amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195/1995.
2.Per i fini di cui al comma 1 ed in applicazione dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, i comandi generali procedono ad appositi, preliminari incontri informativi con le rispettive sezioni del COCER, nel corso dei quali gli organi di rappresentanza militare possono formulare pareri, richieste e proposte in merito.
3.Prima dell'avvio dei lavori di cui all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di acquisire elementi utili al prosieguo dei lavori medesimi, ed a seguito dell'emanazione del conseguente decreto del Presidente della Repubblica, al fine di illustrare compiutamente i contenuti del decreto approvato, le sezioni COCER sono autorizzate da ciascun comandante generale ad inviare propri delegati presso i COIR della rispettiva Arma o Corpo.
4.Nelle occasioni di cui al comma 3, presso i COIR potranno intervenire anche delegazioni dei COBAR collegati, composte di norma da un rappresentante per ogni categoria interessata, per la successiva informazione del personale delle corrispondenti unita' di base, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio. Per tale informazione presso gli organismi di rappresentanza a livello di regione, legione, o loro equiparati, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio, puo' partecipare, di norma, un delegato per ogni categoria della rispettiva sezione del Consiglio centrale di rappresentanza.
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4-bis.Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le Sezioni COCER sono autorizzate da ciascun Comandante Generale a convocare, per una o piu' volte, delegazioni del COIR al fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi.
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5.Per l'espletamento delle attivita' di cui ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, i membri dei Consigli di rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si rende necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.
Art. 59
Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' la gestione degli enti di assistenza del personale.
1.Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro competente saranno istituiti organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale.
Art. 60
Tutela legale
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