DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1995, n. 395
1.Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto che " le disposizioni di cui al suddetto articolo si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del militare deceduto ".
Art. 61
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 487 miliardi per il 1995 ed in lire 845 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dato a Roma, addi' 31 luglio 1995 SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
FRATTINI, Ministro della funzione pubblica
CORONAS, Ministro dell'interno
CORCIONE, Ministro della difesa
FANTOZZI, Ministro delle finanze
MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia
LUCHETTI, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1995
Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 1
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