La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e le installazioni connesse (AGTC), con allegati, fatto a Ginevra il 1 febbraio 1991.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DINI
Accord
Accord Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO EUROPEO RELATIVO ALLE GRANDI LINEE DI TRASPORTO INTERNAZIONALE COMBINATO ED INSTALLAZIONI CONNESSE (AGTC) LE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di agevolare il trasporto internazionale delle merci, CONSAPEVOLI del previsto incremento del trasporto internazionale delle merci in conseguenza dello sviluppo crescente del commercio internazionale, CONSAPEVOLI delle pregiudizievoli condizioni che ne potrebbero derivare per l'ambiente, SOTTOLINEANDO l'importante ruolo del trasporto combinato per alleggerire l'onere gravante sulle rete viaria europea ed in particolare sul traffico transalpino, e limitare i danni all'ambiente, CONVINTE che, al fine di rendere il trasporto internazionale combinato in Europa piu' efficiente e gradevole per gli utenti, sia essenziale istituire un quadro giuridico che stabilisca un piano coordinato per lo sviluppo dei servizi di trasporto combinato e delle infrastrutture necessarie al loro funzionamento in base a parametri e norme di prestazione stabilite di comune accordo a livello internazionale, HANNO DECISO quanto segue: Articolo 1 DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo: (a) L'espressione "trasporto combinato" significa il trasporto di merci in un'unica unita' di trasporto che si avvale di piu' di una modalita' di trasporto; (b) l'espressione "rete di grandi linee di trasporto internazionale combinato" significa tutte le linee ferroviarie con- siderate importanti per il trasporto internazionale combinato qualora: (i) siano correntemente utilizzate per il trasporto internazionale combinato regolare (i.e. casse amovibili, contenitori, semi-rimorchi); (ii) rappresentino importanti linee di affluenza per il trasporto internazionale combinato; (iii) si preveda che divengano prossimamente grandi linee di trasporto combinato (come definito ad (i) e (ii); (c) Il termine "installazioni connesse" significa i terminali di trasporto combinato, i punti di attraversamento delle frontiere, le stazioni in cui si effettuano gli scambi di gruppi di vagoni, i punti di scartamento e i porti o collegamenti via navi-traghetto che hanno rilevanza per il trasporto internazionale combinato.
Accordo-art. 2
Articolo 2 DESIGNAZIONE DELLA RETE Le Parti contraenti adottano le disposizioni del presente Accordo come Piano internazionale coordinato per lo sviluppo ed il funzionamento di una rete di grandi linee di trasporto internazionale combinato e d'installazioni connesse, in appresso designata come "rete di trasporto internazionale combinato", che esse si propongono di avviare nell'ambito dei programmi nazionali. La rete di trasporto internazionale combinato e' costituita dalle linee ferroviarie riportate all'Annesso I al presente Accordo nonche' dai terminal per il trasporto combinato, dai punti di attraversamento delle frontiere, dai punti di scartamento e da porti e collegamenti via traghetto che hanno rilevanza per il trasporto internazionale combinato e che figurano all'Annesso II al presente Accordo.
Accordo-art. 3
Articolo 3 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA RETE Le linee ferroviarie del trasporto internazionale combinato saranno conformi ai requisiti tecnici stabiliti nell'Annesso III al presente Accordo o saranno rese conformi alle disposizioni del suddetto Annesso al momento dei valori di miglioria eseguiti in applicazione dei programmi nazionali.
Accordo-art. 4
Articolo 4 SCOPI OPERATIVI Al fine di agevolare i servizi di trasporto internazionale combinato sulla rete di trasporto internazionale combinato, le Parti contraenti adotteranno adeguati provvedimenti al fine di poter applicare i parametri di prestazione e le norme minime applicabili ai treni di trasporto combinato ed alle installazioni connesse di cui all'Annesso IV al presente Accordo.
Accordo-art. 5
Articolo 5 ANNESSI Gli Annessi al presente Accordo sono parte integrante dell'Accordo. Potranno essere aggiunti all'Accordo ulteriori Annessi per la regolamentazione di altri aspetti del trasporto combinato, in conformita' con la procedura di emendamento di cui all'articolo 12.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 DESIGNAZIONE DEL DEPOSITARIO Il Segretario Generale della Nazioni Unite e' il Depositario del presente Accordo.
Accordo-art. 7
Articolo 7 FIRMA 1. Il presente Accordo sara' aperto presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, dal 1 aprile 1991 al 31 marzo 1992, alla firma degli Stati che sono sia membri della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite sia ammessi in Commissione a titolo consultivo, in base ai paragrafi 8 e 11 del regolamento interno della Commissione. 2. Tali firme saranno soggette a ratifica, accettazione o approvazione.
Accordo-art. 8
Articolo 8 RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE 1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 7. 2. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Accordo-art. 9
Articolo 9 ADESIONE 1. Il presente Accordo sara' aperto all'adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 a decorrere dal 1 aprile 1991. 2. L'adesione sara' effettuata mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Accordo-art. 10
Articolo 10 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data in cui i Governi di otto Stati avranno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, a condizione che una o piu' linee della rete ferroviaria internazionale di trasporto combinato colleghino ininterrottamente i territori di almeno quattro degli Stati che hanno depositato tale strumento. 2. Se tale condizione non e' soddisfatta, l'Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione con cui si adempie alla suddetta condizione. 3. Per ciascun Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo l'inizio del periodo di 90 giorni specificato nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data del deposito di tale strumento.
Accordo-art. 11
Articolo 11 LIMITI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO 1. Nessuna norma del presente Accordo sara' interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di adottare misure compatibili con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e limitate ad esigenze contingenti, che essa ritiene necessarie per la sua sicurezza esterna o interna. 2. Queste misure, che devono essere provvisorie, saranno immediatamente notificate al Depositario, specificando la loro natura.
Accordo-art. 12
Articolo 12 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. Qualsiasi controversia tra due o piu' Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che le Parti in conflitto non abbiano potuto risolvere per via negoziale o in altro modo, sara' sottoposta ad arbitrato qualora una qualsiasi delle Parti contraenti alla controversia lo richieda e sara' a tal fine deferita ad uno o piu' arbitri scelti di comune accordo tra le Parti in conflitto. Se le Parti in conflitto, entro tre mesi a decorrere dalla data di richiesta di arbitrato, non riescono ad intendersi sulla scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualsiasi di dette Parti potra' domandare al Segretario Generale delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico al quale la controversia sara' deferita per decisione. 2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra sara' vincolante per le Parti contraenti in conflitto.
Accordo-art. 13
Articolo 13 RISERVE Ogni Stato puo', all'atto della firma del presente Accordo, o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall'articolo 12 del presente Accordo.
Accordo-art. 14
Articolo 14 EMENDAMENTO DELL'ACCORDO 1. Il presente Accordo puo' essere emendato secondo la procedura specificata nel presente articolo, salvo quanto disposto in base agli articoli 15 e 16. 2. A domanda di una Parte contraente, ogni emendamento del testo principale del presente Accordo proposto da detta Parte sara' esaminato dal Gruppo di lavoro per il trasporto combinato della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. 3. Se e' adottato alla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sara' comunicato per accettazione a tutte le Parti contraenti dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. 4. Ogni emendamento proposto in conformita' con il paragrafo 3 del presente articolo entrera' in vigore nei confronti di tutte le Parti Contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi successivi alla data della sua comunicazione, a condizione che durante tale periodo di dodici mesi nessuna obiezione alla proposta di emendamento di detta Parte agli Annessi I e II sia stata notificata al Segretario Generale delle Nazioni Unite da uno Stato che e' Parte contraente. 5. Se un'obiezione all'emendamento proposto e' stata notificata in conformita' con il paragrafo 4 del presente articolo, l'emendamento sara' considerato come non accettato e rimarra' senza qualsivoglia effetto.
Accordo-art. 15
Articolo 15 EMENDAMENTI AGLI ANNESSI I E II 1. Gli Annessi I e II al presente Accordo possono essere emendati in conformita' con la procedura stabilita nel presente articolo. 2. Su richiesta di una Parte Contraente, ogni emendamento proposto da detta parte agli Annessi I e II sara' esaminato dal Gruppo di lavoro per il trasporto combinato della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite. 3. Se l'emendamento e' accettato dalla maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti, la proposta di emendamento sara' comunicata per accettazione dal Segretario Generale delle Nazioni Unite alle Parti contraenti direttamente interessate. Ai fini del presente articolo, una Parte Contraente sara' considerata come direttamente interessata se, in caso di inclusione di una nuova linea, di un terminale importante, di un punto di attraversamento della frontiera, di un punto di scartamento, o di un porto o collegamento via traghetto, o in caso di modifica di tali installazioni, il suo territorio e' attraversato da tale linea o e' direttamente collegato al terminal importante, oppure se il terminal importante, il punto di attraversamento della frontiera, il punto di scartamento o il punto terminale del porto o del collegamento via traghetto sono situati sul suo territorio. 4. Ogni proposta di emendamento comunicata in conformita' con le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sara' considerata accettata se, entro sei mesi a decorrere dalla data della sua comunicazione da parte del Depositario, nessuna delle Parti contraenti direttamente interessata ha notificato un'obiezione dell'emendamento proposto, al Segretario Generale delle Nazioni Unite. 5. Ogni emendamento in tal modo accettato sara' comunicato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite a tutte le Parti contraenti ed entrera' in vigore tre mesi dopo la data della sua comunicazione da parte del Depositario. 6. Qualora sia stata notificata, in conformita' con il paragrafo 4 del presente articolo, un'obiezione all'emendamento proposto, l'emendamento sara' considerato come non accettato e non avra' qualsivoglia effetto. 7. Il depositario sara' rapidamente informato dal Segretariato della Commissione economica per l'Europa riguardo alle Parti contraenti che sono direttamente interessate da una proposta di emendamento.
Accordo-art. 16
Articolo 16 PROCEDURA DI EMENDAMENTO DEGLI ANNESSI III E IV 1. Gli annessi III e IV del presente Accordo potranno essere emendati in conformita' con la procedura definita nel presente articolo. 2. A richiesta di una Parte contraente, ogni emendamento agli Annessi III e IV proposto da detta Parte sara' esaminato dal Gruppo di lavoro per il trasporto combinato della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa. 3. Se e' adottato a maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sara' comunicato per accettazione a tutte le Parti contraenti dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Ogni proposta di emendamento comunicata in conformita' con le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo entrera' in vigore allo scadere di sei mesi dalla data della sua comunicazione salvo se un quinto delle Parti contraenti hanno notificato la loro obiezione all'emendamento al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Altrimenti, l'emendamento entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, prima della data della sua entrata in vigore, avranno notificato al Segretario generale il loro rifiuto di accettare la proposta di emendamento. 5. Ogni emendamento accettato sara' comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti contraenti ed entrera' in vigore tre mesi dopo la data della sua comunicazione. 6. Se un'obiezione alla proposta di emendamento e' stata comunicata in conformita' con il paragrafo 4 del presente articolo, si riterra' che l'emendamento non e' stato accettato ad esso non avra' qualsivoglia effetto.
Accordo-art. 17
Articolo 17 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Le disposizioni del presente Accordo non possono prevalere su quelle che alcuni Stati possono ritenere di dover applicare tra di loro in attuazione di taluni trattati multilaterali, come il Trattato di Roma del 1957 che istituisce la Comunita' Economica Europea.
Accordo-art. 18
Articolo 18 DENUNCIA 1. Ciascuna Parte Contraente puo' denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite. 2. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui il Segretario Generale avra' ricevuto detta notifica.
Accordo-art. 19
Articolo 19 CESSAZIONE Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il numero degli Stati che sono Parti contraenti si riduce e meno di otto per un qualsiasi periodo di dodici mesi di fila, il presente Accordo cessera' di avere effetto dodici mesi dopo la data alla quale l'ottavo Stato avra' cessato di essere Parte contraente di detto Accordo.
Accordo-art. 20
Articolo 20 NOTIFICHE E COMUNICAZIONI DEL DEPOSITARIO Oltre alle notifiche e comunicazioni eventualmente specificate nel presente Accordo, le funzioni del Segretario Generale della Nazioni Unite come Depositario saranno quelle stabilite nella Parte VII della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati stipulato a Vienna il 23 maggio 1969.
Accordo-art. 21
Articolo 21 TESTI AUTENTICI L'originale del presente Accordo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, sara' depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. In Fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Ginevra, il primo Febbraio 1991
Accordo-Annesso I
ANNESSO I LINEE FERROVIARIE DI GRANDE RILEVANZA PER IL TRASPORTO INTERNAZIONALE COMBINATO --------------------------------------------------------------------- 1) Portogallo * C-E 05 (Fuentes de Onoro-) Vilar Formoso-Pampilhosa-Coimbra-Lisboa Portogallo C-E 90 Lisboa-Entrocamento-Maravao (-Valencia de Alcantara) --------------------------------------------------------------------- Nota generale e spiegazione dei numeri d'ordine delle linee "C-E" indica le linee ferroviarie essenzialmente identiche alle linee E pertinenti dell'Accordo europeo sulle grandi linee ferroviarie internazionali (AGC) del 1985. "C" indica altri importanti itinerari di trasporto internazionale combinato. I numeri d'ordine della linea "C" sono identici a quelli della linea E piu' vicina e sono talvolta seguito da un numero di serie. Il numero d'ordine E e' stato indicato per agevolare il rinvio alle linee figuranti nell'AGC ed il confronto con queste ultime. Esso non indica in alcun modo se gli Stati sono Parti contraenti all'AGC o non o se hanno intenzione di divenirlo. * Simboli utilizzati ( ) = Stazioni situate al di fuori del paese considerato ad esempio Hendaye-) . _ = Altri itinerari (ad esempio Avila ). __ ( Aranda de Duero ) ---------- = Parte di una linea AGC rilevante per il trasporto internazionale combinato (concerne unicamente le linee C-E). = Parte di una linea importante per il trasporto combinato, ma che non fa parte della linea AGC pertinente (concerne unicamente le linee C-E) --------------------------------------------------------------------- 2) Spagna * C-E 05 (Hendaye-) Irun-Burgos-Medina del Campo-Fuuentes de Onoro (-Vilar Formoso) C-E 07 (Hendaye-) Irun-Burgos - Avila -Madrid _ Aranda de Duero C-E 053 Madrid-Cordoba-Bobadilla-Algeciras C-E 90 (Marvao-) Valencia de Alcantara-Madrid-Barcelona-Port-Bou (-Cerbere) C 90/1 Valencia-Barcelona --------------------------------------------------------------------- 3) Irlanda * C-E 03 (Larne-Belfast)-Dublin --------------------------------------------------------------------- 4) Regno-Unito * C-E 03 Glasgow- Stranraer-Larne-Belfast (Dublino)-Holyhead- ______ Carlisle ........ - Crewe -London-Folkstone-Dover (-Calais) C 03/1 London-Cardiff C 03/2 Cleveland-Doncaster-London __ Leeds C-E 16 London-Harwich (-Zeebrugge) .......... --------------------------------------------------------------------- * Per la nota generale, la spiegazione dei numero d'ordine delle linee ed i simboli utilizzati, vedere pagina 100. --------------------------------------------------------------------- 5) Francia * C-E 05) Paris-Bordeaux-Hendaye (Irun) C-E 07) C 07 Paris-Toulouse C-E 15 (Quevy-) Feignies - Aulnoye-Paris - Dijon - Lyon - ___ _ (Erquelinnes-) Jeumont Le Creusot .............. Avignon- Tarascon-Marseille C 20 Lille-Tourcoing (-Mouscron) C-E 23 Dunquerque-Aulnoye-Thionville-Metz-Frouard-Toul-Culmont ------------------------------------------------------- Chalindrey-Dijon (-Vallorbe) ---------------------------- C-E 25 (Bettembourg-) Thionville-Metz-Strasbourg-Mulhouse (-Basel) __ Belford-Besancon-Dijon ....................... C 25 Thionville-Apach (-Perl) C-E 40 Paris-Le Mans- Nantes __ Rennes C-E 42 Paris-Lerouville-Nancy-Sarrebourg-Reding-Strasbourg (-Kehl) C 51 (Dover-) Calais-Lille-Paris C-E 70 Paris-Macon-Amberieu-Culoz-Modane (-Torino) C-E 700 Lyon-Amb©rieu C-E 90 (Port Bou-) Cerbere-Narbonne-Tarascon-Marseille-Menton (-Ventimiglia) C 90/2 Bordeau-Toulouse-Narbonne --------------------------------------------------------------------- * Per la nota generale, la spiegazione dei numeri d'ordine delle linee ed i simboli utilizzati, vedere pagina 100. --------------------------------------------------------------------- 6) Paesi-Bassi * C-E 15 Amsterdam-Den Haag-Rotterdam-Roosendaal (-Antwerpen) -------------------- C-E 35 Amsterdam-Utrecht-Arnhem (-Emmerich) -------------- C 10/1 Utrecht-Amersfoort-Hengelo (-Bad Bentheim) C-E 16 (Harwich-) Hoek Van Holland-Rotterdam - Utrecht -------------------- C 16 Rotterdam - Tilburg - Venlo (-Koln) --------------------------------------------------------------------- 7) Belgio * C-E 10) (Dover-) Oostende-Bruxelles-Liege (-Aachen) C-E 20) C 20 (Tourcoing-) Mouscron-Liege-Montzen (-Aachen) C-E 15 (Roosendaal-) Antwerpen-Bruxelles-Quevy (Feignies) C 15 (Jeumont-) Erquellines-Charleroi C-E 25 Bruxelles-Arlon-Sterpenich (-Kleinbettingen) C-E 22 (Harwich-) Zeebrugge-Brugge --------------------------------------------------------------------- 8) Lussemburgo * C-E 25 (Sterpenich)-Kleinbettingen-Luxembourg-Bettembourg (Thionville) --------------------------------------------------------------------- * Per la nota generale, la spiegazione dei numeri d'ordine delle linee ed i simboli utilizzati, Vedere pagina 100. --------------------------------------------------------------------- 9) Germania * C 16 (Venlo-) Moenchengladbach-Koln C 25 (Apach-) Perl-Trier-Koblenz C-E 35 (Arnhem-) Emmerich-Duisburg- Dusseldorf - __ Dusseldorf-Neuss .................. Koln-Mainz-Manheim-Karlsruhe (-Basel) C-E 43 Frankfurt (M) - Heidelberg- Bruchsal-Stuttgart-Ulm-Augsburg _ Mannheim Munchen- Freilassing (-Salzburg)) C-E 45 (Rcdby-) Puttgarden-Hamburg-Hannover-Bebra-Gemunden -Nurnberg-Augsburg-Munchen (-Kufstein) C 45/1 (Fredericia-) Flensburg-Hamburg C 45/2 Bremerhaven - Bremen - Hannover C 45/3 Travemunde- Lubeck C-E 451 Nurnberg-Passau (-Wels) C-E 51 (Gedser-Rostock-Berlin/Seddin-Leipzig- Plauen-Hof- -Nurnberg C-E 55) Trelleborg-) Sassnitz Hafen-Stralsund - Pasewalk - __ C-E 61) Neustrelitz - Berlin/Seddin- Dresden-Bad Schandau (-Decin) C-E 10 (Liege-) Aachen- Koln-Dusseldorf-Dortmund- Munster- -Osnabruck-Bremen-Hamburg-Lubeck (-Hanko) C 10/1 (Hengelo-) Bad Bentheim-Osnabruck C-E 18 Hamburg-Buchen-Berlin/Seddin C-E 20 (Liege-) Aachen-Koln-Duisbrug-Dortmund-Hannover -Helmstedt-Berlin/Seddin-Frankfurt (0) (-Kunowice) --------------------------------------------------------------------- * Per la nota generale, la spiegazione dei numeri d'ordine delle linee ed i simboli utilizzati, vedere pagina 100. --------------------------------------------------------------------- 9) Germania (seguito) * C-E 30 Dresden-Gorlitz (-Zgorzelec) C-E 32 Frankfurt (M) - Hanau-Flieden-Bebra-Leipzig C-E 40 (Forbach-) Saarbrucken- Ludwigshafen- Mannheim- Frankfurt (M)- Gemunden - Nurnberg- Schirnding (-Cheb) C-E 42 (Strasbourg-) Kehl - Appenweier- -Karlsruhe-Muhlacker-Stuttgart ____ Offenburg C-E 46 Mainz- Frankfurt (M) --------------------------------------------------------------------- 10) Svizzera * C-E 23 (Dijon-) Vallorbe-Lausanne-Brig ---------------------- C-E 25 (Mulhouse-) Basel-Olten-Bern-Brig (-Domodossola) C-E 35 (Karlsruhe-) Basel-Olten-Chiasso (-Milano) C 35 (Karlsruhe-) Basel-Brugg-Immensee-Bellinzona- (Luino) __ Chiasso(Milano) C-E 50 (Culoz-) Geneve-Lausanne-Bern-Zurich-Buchs (-Innsbruck) ---------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 11) Italie * C-E 25 (Brig-) Domodossola-Novara-Milano-Genova C-E 35 (Chiasso-)Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Salerno ---------------------------------------------------- Villa S. Giovanni-Messina C 35 (Bellinzona-) Luino-Gallarate-Rho - Milano C-E 45 (Innsbruck-) Brennero-Verona-Bologna-Ancona-Foggia -Bari- Brindisi ........ --------------------------------------------------------------------- * Per la nota generale, la spiegazione dei numeri d'ordine delle linee ed i simboli utilizzati, vedere pagina 100. --------------------------------------------------------------------- 11) Italia (seguito) * C-E 55 (Arnoldstein-) Tarvisio - Udine - Venezia-Bologna- __ Trieste ....... C-E 70 (Modane-) Torino-Rho-Milano-Verona-Trieste-Villa Opicina (-Sezana) C-E 72 Torino-Genova C-E 90 (Menton-) Ventimiglia-Genova-Pisa-Livorno-Roma ---------------------------- C 90/1 La Spezia-Fidenza-Parma C 90/2 Livorno-Pisa-Firenze --------------------------------------------------------------------- 12) Norvegia * C-E 45 Oslo-(Kornsjc) C 61 Oslo (-Charlottenberg-Stockolm) --------------------------------------------------------------------- 13) Svezia * C 10/2 Stockholm (-Turku) C-E 45 (Kornsjc-) Goteborg (-Frederikshavn) C 45/1 Goteborg (-Frederikshavn) C 45/3 Malmo (-Travemuunde) C-E 53 Helsingborg-Hassleholm C-E 55) Stockholm-Hassleholm- Malmo-Trelelborg (-SassnitzHafen) C-E 61) C 55 Hallsberg-Goteborg C-E 59 Malmo-Ystad (-Szczecin) C 61 (Oslo-) -Charlottenberg-Karlstad-Hallsberg-Stockolm --------------------------------------------------------------------- * Per la nota generale, la spiegazione dei numeri d'ordine delle linee ed i simboli utilizzati, vedere pagina 100. --------------------------------------------------------------------- 14) Danimarca * C-E 45 (Helsingborg-) Helsingor- Kobenhavn-Nykobing- Rodby- (Puttgarden) C 45/1 (Goteborg-) Frederikshavn-Arhus- Fredericia-(-Flensburg) C-E 530 Nykobing-Gedser (-Rostock) --------------------------------------------------------------------- 15/ Austria * C-E 43 (Freilassing-) Slzburg C-E 45 (Munchen-) Kufstein-Worgl-Innsbruck (-Brennero) C-E 451 (Nurnberg-Passau-) Wels C-E 55 Linz-Salzburg-Schwarzach St.Veit-Villach-Arnoldsetin ( Tarvisio) C-E 551 (Horni-Dvoriste-) Summerau-Linz-Selzthal-St. Michael C-E 65 (Breclav-) Bernardsthal-Wien-Semmering-Bruck a.d. Mur-Klagenfurt -Villach-Rosenbach (-Jesenice) C-E 67 Bruck a.d. Mur-Graz-Spielfeld Strass (Sentilj) C-E 50 (Buchs-) Innsbruck-Wcrgl-Kufstein (-Rosenheim-Freilassing) _____ Schwarzach St. Veit - Salzburg-Linz-Wien (-Hegyeshalom) __ Ebenfurt (-(Sopron) ................... --------------------------------------------------------------------- 16) Polonia * C-E 59 Swinoujscie-Szcecin-Kostrzyn-Zielona-Gora-Wroclaw-Opole- -------------------------------------------------------- Chalupki -------- C 59 Wroclaw-Miedzylesie (-Lichkov) --------------------------------------------------------------------- * Per la nota generale, la spiegazione dei numeri d'ordine delle linee ed i simboli utilizzati, vedere pagina 100. --------------------------------------------------------------------- 16) Polonia (seguito) * C-E 65 Gdynia-Gdansk-Tczew- Warszawa- Katowice-Zebrzydowice ------------------- --------------------- __ Bydgoszcz ......... (.Petrovice U. Karvine) C 65 Nowa Sol - Zagan - Wegliniec - Zawidow (-Frydlant) C-E 20 (Frankfurt(0)-) Kunowice-Poznan-Lowicz- Warszawa -Lukow _ Skierniewice ............ Terespol (-Brest) C-E 30 (Gorkitz-) Zgorzelec- Wroclaw- Katowice- Krakow- ------------------------------------------------ Przemysl-Medyka (-Mostyska) --------------------------- --------------------------------------------------------------------- 17) Repubblica federativa ceca e slovacca * C-E 55 (Bad Schandau-) Decin-Praha C-E 551 Praha-Horni Dvoriste (-Summerau) C 59 (Miedzylesie-) Lichkov-C. Treboa C-E 61 (Bad schandau-)) Decin-Nymburk-Kolin-Brno-Breclav- Bratislava- Komarno-(Komarom) ____ Rusovce (-Hegyeshalom) ...................... C-E 63 Zilina-Bratislava C-E 65 (Zebrzydovice-) Petrovice u. Karvine-Ostrava-Breclav (-Bernhardstahl) C 65 (Zavidow-) Frydlant-Turnov-Praha C-E 40 (Schirnding-) Cheb-Plzen - Praha - Kolin- Hranicie na Morave - Ostrava _ Puchov Zilina- Poprad Tatry-Kosice-Cierna nad Tisou (-Cop) C-E Bratislava- N. Zamky-Sturovo (-Szob) --------------------------------------------------------------------- * Per la nota generale, la spiegazione dei numeri d'ordine delle linee ed i simboli utilizzati, vedere pagina 100. --------------------------------------------------------------------- 18) Ungheria * C-E 61 (Bratislava-Komarno-) Komaron-Budapest ___ Hegyeshalom ........... C-E 69 Budapest-Muakeresztur (-Kotoriba) C-E 71 Budapest-Muakeresztur-Gyekenyes (-Botovo-Koprivnica) C-E 85 Budapest-Kelebia (-Subotica) C-E 50 (Wien-) Hegyeshalom- Gyor- Budapest-Miskolc-Nyiregyaza- _ Sopron ...... Zahony (-Cop) C-E 52 (Sturovo-) Szob-Budapest-Cegled-Szolnok-Debrecen- -Nyiregyhaza C-E 56 Budapest-Rakos- Ujszasz-Szolnok- Lokoshaza (-Curtici) --------------------------------------------------------------------- 19) Iugoslavia * C-E 65 (Rosenbach-) Jensenice-Ljubljana-Pivka-Rijeka C-E 67 (Spielfeld Strass-) Sentilj-Maribor-Zidani Most C-E 69 (Murakeresztur-) Kotoriba - Pragersko - Zidani Most- Ljubljana - Dvaca - Koper C-E 71 (Gyekenyes-) Botovo - Koprivnica - Zagreb - Karlovac - Rijeka C-E 85 (Kalebia-) Subotica - Beograd - Nis - Skopje - _ Kraljevo - Gevgelia (-Idomeni) C-E 70 (Villa Opicina-) Sezena - Ljubljana - Zidani Most - Zagreb - Beograd - Nis - Dimitrovgrad (- Dragoman) --------------------------------------------------------------------- * Per la nota generale, la spiegazione dei numeri d'ordine delle linee ed i simboli utilizzati, vedere pagina 100. --------------------------------------------------------------------- 20) Grecia * C-E 85 (Gevgelia-) Idromeni- Thessaloniki- Athinai C-E 855 (Kulata-) Promachon- Thessaloniki --------------------------------------------------------------------- 21) Romania * C-E 95 (Ungeni-) Iasi- Pascani-Buzau - Ploiesti - Bucuresti - Videle- Giurgiu (-Ruse) C 95 Craiova- Calafat (-Vidin) C-E 54 Arad-Deva-Teius - Vinatori - Brasov - Bucuresti C-E 56 (Lokoshaza-) Curtici-Arad-Tmisoara-Craiova-Bucuresti C-E 562 Bucuresti-Constanta --------------------------------------------------------------------- 22) Bulgaria * C-E 95 (Giurgiu-) Ruse-Gorna Oriahovitza-Dimitrovgrad ---------------------------------- (Calafat-) Vidin-Sofija C-E 680 Sofija-Mezdra- Gorna Oriahovitza - Kaspican- Sindel-Varna C-E 720 Plovdiv-Zimintza-Karnobat-Burgas ------------------------ C-E 855 Sofija - Kulata (-Promachon) --------------------------------------------------------------------- 23) Finlandia * C-E 10 Hanko-Helsinki- Riihimaki - Kuovola - Vainikkala (-Luzhaika) C-10/2 (Stockholm-) Turku-Helsinki --------------------------------------------------------------------- * Per la nota generale, la spiegazione dei numeri d'ordine delle linee ed i simboli utilizzati, vedere pagina 100. --------------------------------------------------------------------- 24) Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche * C-E 95 (Iasi-) Ungeni-Kichinev-Banderi-Kiev-Moskva C-E 10 (Vainikkala-) Luzhaika-Leningrado-Moskva C-E 20 (Terespol-) Brest-Moskva C-E 30 (Medyka-) Mostiska-Lvov- Kiev-Moskva C-E 40 (Cierna N. Tis-) Cop-Lvov C-E 50 (Zahony-) Cop-Lvov-Kiev-Moskva --------------------------------------------------------------------- 25 Turchia * C-E 70 (Svilengrad-) Kapikule-Istanmbul-Haydarpasa-Ankara C-E 702 Ankara - Kapikoy- (Razi (Iran)) __ Bandirma-Anmara C-E 702 Samsun-Sivas-Malatya- Kapikoy- (Razi (Iran)) C-E 704 Ankara -Nusaybin-(Kamishli (Siria)- _____ Mersin-Adana-Iskenderun Tel Kotchet (Iraq) --------------------------------------------------------------------- * Per la nota generale, la spiegazione dei numeri d'ordine delle linee ed i simboli utilizzati, vedere pagina 100. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Annesso II
ANNESSO II INSTALLAZIONI IMPORTANTI PER IL TRASPORTO INTERNAZIONALE COMBINATO A. TERMINALI IMPORTANTI PER IL TRASPORTO INTERNAZIONALE COMBINATO AUSTRIA Graz-Messendorf Linz Salzburg Villach-Furnitz Wels Wien BELGIO Antwerpen Bressoux (Liege) Bruxelles Chatelet Lauwe LAR Zeebrugge BULGARIA Burgas Dimitrovgrad Sever Gorna Oriahovitza Filipovo Ruse Sofija Stara Zagora Varna REPUBBLICA FEDERATIVA CECA E SLOVACCA Bratislava Brno Ceske Budejovice Cheb Cierna n. Tisou Decin Jihlava Kolin Kosice Lovosice Ostrava Plzen Praha Ziskow Prerov Zilina DANIMARCA Arhus Glostrup Kobenhavn Padborg FINLANDIA Helsinki-Pasila FRANCIA Avvignon-Courtine Bordeaux-Bastide Dunkerque Hendaye Le Havre Lille-St. Sauveur Lyon-Venissieux Marseille-Canet Paris-La Chapelle Paris-Noisy-Le-Sec Paris-Pompadour Paris-Rungis Paris-Valenton Perpignan Strasbourg Rouen-Sotteville Toulouse GERMANIA Augsburg-Oberhausen Basel Bad GBF Berlin Bielefeld Ost Bochum-Langendreer Bremen-Grolland Roland Bremerhaven-Nordhafen- Dresden Dusseldorf-Bilk Duisburg-Ruhrort Hafen Frankfurt (Main) Ost Freiburg (Breisgau) GBF Hagen HBF Hamburg-Wilhelmsburg Hamburg-Rothenburgsort Hamburg-Sud Hamburg-Walershof Hannover-Linden Ingoldstadt Nord Karlsruhe HBF Kiel HGBF Koln Eifeltor Leipzig Lubeck HBF Ludwigsburg Mainz Gustavsburg Mannheim RBF Muchen HBF Neuss Neu Ulm Nurnberg HGBF Offenburg Regensburg Rheine Rostock Saarbrucken HGBF Schweinfurt HBF Wuppertal-Langefeld GRECIA Aghii Anargyri (Athinai) Thessaloniki UNGHERIA Budapest Sopron Zahony Szeged Debrecen IRLANDA Dublin-North Wall ITALIA Bari-Lamasinata Bologna-Interporto Busto Arsizio Brindisi Livorno Milano-G. Pirelli Milano-Rogoredo Modena Napoli-Granili Napoli Traccia Novara Padova-Interporto Pescara-P.N. Pomezia-S.P. Rivalta Scrivia Torino-Orbassano Trieste Verona-Q.E LUSSEMBURGO Bettembourg PAESI BASSI Rotterdam-Haven Rotterdam-Noord Venlo Ede NORVEGIA Oslo-Alnabru POLONIA Gdansk Gdynia Krakow Lodz Malaszewicze Poznan Sosnowiec Szczecin Swinoujscie Warszawa Wroclaw PORTOGALLO Alcantara (Lisboa) Espinho Leixoes Lisboa-Beirolas ROMANIA Bucaresti Cosntanta Craiova Oradea SPAGNA Algeciras Barcelona Irun Madrid Port-Bou Tarragona Valencia (-Silla) SVEZIA Goteborg Helsingborg Malmo Stockholm-Arsta SVIZZERA Aarau-Birrfeld Basel SBB Berne Chiasso Geneve Lugano-Vedeggio Luzern Renens Zurich TURCHIA Bandirma Derince Iskenderun Istanbul Mersin Samsun UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE Brest Cop Kev Moskva-Lvov REGNO-UNITO Belfast Birmingham Bristol Cardiff Cleveland Coatbridge (Glasgow) Glasgow Harwich Holyhead Ipswich Leeds Liverpool-Garston London-Stratford London-Willesden Manchester-Trafford Park Southampton Tilbury JUGOSLAVIA Beograd Koper Ljubljana Rijeka Zagreb B Punti di attraversamento di frontiere importanti per il trasporto internazionale combinato 1/ Vilar Formoso (CP) - Fuentes de Onoro (RENFE) Marvao (CP) - Valencia de Alcantara (RENFE) Irun (RENFE) - Hendaye (SNCF) Port Bou (RENFE) - Cerbere (SNCF) Dublin (CIE) - Holyhead (BR) Dundalk (CIE) - Newry (NIR) Dover (BR) - Calais (SNCF) - Dunquerque (SNCF) - Oostende (SNCB) Harwich (BR) - Zeebrugge (SNCB) Menton (SNCF) - Ventimiglia (FS) Modane (SNCF) - Bardonecchia (FS) Brig (SBB-CFF) - Domodossola (FS) Bale (SNCF) - Basel (SBB-CFF) Strasbourg (SNCF) - Kehl (DB) Forbach (SNCF) - Saarbrucken (DB) Apach (SNCF) - Perl (DB) Thionville (SNCF) - Bettembourg (CFL) Feignies (SNCF) - Quevy (SNCB) Jeumont (SNCF) - Erquellines (SNCB) Tourcoing (SNCF) - Mouscron (SNCB) Roosendaal (NS) - Essen (SNCB) Emmerich (DB/NS) Venlo (NS/DB) Bad Bentheim (DB/NS) Montzen (SNCB) - Aachen (DB) Sterpenich (SNCB) - Kleinbettingen (CFL) Basel (DB/SBB-CFF) Flensburg (DB) - Padborg (DSB) Puttgarden (DB) - Rodby (DSB) Schirnding (DB) - Cheb (CSD) Passanu (DB/OBB) Salzburg (DB/OBB) Kufstein (DB/OBB) Buchs (SBB-CFF/OBB) Luino (SBB-CFF/FS) Chiasso (SBB-CFF/FS) ----------------------- 1/ Il nome di ciascun punto di attraversamento di una frontiera e' seguito, tra parentesi, dalla sigla dell'ente ferroviario che utilizza la stazione corrispondente. Se l'elenco menziona un solo punto di attraversamento, cio' significa che la stazione e' utilizzata congiuntamente da due societa' ferroviarie. Brennero (FS/OBB) Villa Opicina (FS) - Sezana (JZ) Tarvisio (FS) - Arnoldstein (OBB) Charlottenberg (NSB/SJ) Kornosjo (NSB/SJ) Helsingborg (SJ) - Kobnhavn (DSB) Trelleborg (SJ) - Sassnitz (DR) Ystad (SJ) - Swinoujscie (PKP) Goteborg (SJ) - Frederikshavn (DSB) Malmo (SJ) - Travemunde (DB) Gedser (DSB) - Rostok (DR) Rosenbach (OBB) - Jesenice (JZ) Spielfeld-Strass (OBB) - Sentily (JZ) Ebenfurth (OBB) - Sopron (GYSEV/MAV) Nickelsdorf (OBB) - Hegyeshalom (MAV) Bernardsthal (OBB) -Breclav (CSD) Summerau (OBB) - Horni Dvoriste (CSD) Frankfurt/O. (DR) - Kunowice (PKP) Gorlitz (DR) - Zgorzelec (PKP) Bad Schandau (DR) - Decin (CSD) Terespol (PKP - Brest (SZD) Medyka (PKP) - Mostiska (SZD) Zebrzydovice (PKP) - PETROVIVCE (CSD) LAVIDOW (PKP) - FRYDLANT (CSD) Medzylesie (PKP) - Lichkov (CSD) Cierna (CSD) - Cop (SZD) Komarno (CSD) - Komarom (MAV) Sturovo (CSD) - Szob (MAV) Rajka (MAV) - Rosovce (CSD) Murakeresztur (MAR) - Kotoriba (JZ) Gyekenyes (MAV) - Botovo (JZ) Keleba (MAV) - Subotica (JZ) Zahony (MAV) - Cop (SZD) Lokoshaza (MAV) - Curtici (CFR) Dimitrovgrad (JZ) - Dragoman (BDZ) Gevgelia (JZ) - Idomeni (CH) Iasy (CFR) - Ungeny (SZD) Giurgiu (CFR) - Ruse (BDZ) Svilengrad (BDZ) - Kapikule (TCDD) Vidin (BDZ) - Calafat (CFR) Kulata (BDZ) - Promachon (CH) Vainikkala (VR) - Luzhaika (SZD) Turku (VR) - Stockholm (SJ) Kapikoy (TCDD) - Razi (RAI) Nusaybin (TCDD) - Kamischli (CFS) C. Punti di scartamento importanti per il trasporto internazionale combinato * Irun - Hendaye (Spagna - Francia) Port Bou - Cerbere (Spagna - Francia) Hanko (Finlandia) Terespol - Brest (Polonia - URSS) Przemysl - Mostiska (Polonia - URSS) Cierna - Cop (Repubblica federativa ceca e slovacca - URSS) Zahony - Cop (Ungheria - URSS) Iasi - Ungeny (Romania - URSS) Nota: I punti di scartamento sono anche punti di attraversamento delle frontiere -------------------- --------------------- * Qualora il cambiamento degli assiali o il trasbordo di unita' di carico su vagoni a scartamento diverso e' effettuato in una sola stazione, il nome di questa stazione e' sottolineato. D. Collegamenti/porti di navi traghetto facenti parte della rete Internazionale di trasporto combinato Holyhead - Dublin (Regno Unito - Irlanda) Calais - Dover (Francia - Regno Unito) Oostende - Dover (Belgio - Regno Unito) Dunkerque - Dover (Francia - Regno Unito) Stanrear - Larne (Regno Unito) Zeebrugge - Harwich (Belgio - Regno Unito) Zeebrugge - Dover (Belgio - Regno Unito) Puttgarden - Rodby (Germania - Danimarca) Kobenhavn - Helsingborg (Danimarca - Svezia) Lubeck - Travemunde - Hnako (Germania - Finlandia) Gedser - Rostok (Danimarca - Germania) (Warnermunde) Goteborg - Frederikshavn (Svezia - Danimarca) Malmo - Travemunde (Svezia - Germania) Trelleborg - Sassnitz (Svezia - Germania) Ystad - Swinoujscie (Svezia - Polonia) Helsinki - Gdynia (Finlandia - Polonia) Turku - Stoccolma (Finlandia - Svezia) Samsun - Constanta (Turchia - Romania) Mersin - Venezia (Turchia - Italia) Nota: Ad eccezione dei collegamenti Stanrear-Larne e Messina-Villa S. Giovanni, i collegamenti per mezzo di navi traghetto corrispondono altresi' a punti di attraversamento delle frontiere. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Annesso III
ANNESSO III CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA RETE DI GRANDI LINEE DI TRASPORTO INTERNAZIONALE COMBINATO Osservazioni preliminari I parametri sono riassunti nella tabella in appresso. I valori indicati nella colonna A della tabella devono essere considerati come obiettivi importanti, da realizzare secondo i piani nazionali di sviluppo ferroviario. Ogni scarto rispetto a detti valori dovra' essere considerato come un'eccezione. Si distinguono due grandi categorie di linee: a) le linee esistenti, suscettibili se del caso di miglioramenti; e' spesso difficile ed a volte impossibile modificare le loro caratteristiche, quelle geometriche in particolare; le esigenze per quanto le riguarda sono dunque moderate, b) le linee nuove, da costruire. Analogamente le specifiche di cui alla tabella in appresso sono anche applicabili se del caso, ai servizi di traghetti ferroviari che sono parte integrante della rete ferroviaria. Parametri d'infrastruttura della rete delle grandi linee ferroviarie internazionali di trasporto internazionale combinato --------------------------------------------------------------------- A B --------------------------------------------------------------------- Linee esistenti rispondenti alle condizioni d'infra- struttura e linee da migliorare e da Linee ricostruire nuove --------------------------------------------------------------------- Attualmente Obiettivo --------------------------------------------------------------------- 1. Numero dei binari (Non specificato) 2 2. Sagoma di carico dei veicoli UIC B 2/ UIC C1 2/ 3. Interasse minimo dei binari 1/ 4,0 m 4,2 m 4. Velocita' minima di definizione 100 km/h /3 120 km/h 3/ 120 km/h 3/ 5. Massa autorizzata per asse: Vagoni < 100 km/h 20 t 22,5 t 22,5 t < 120 lm/h 20 t 20 t 20 t 6. Declivio massimo 1/ (Non specificato) 12,5 mm/m 7. Lunghezza utile minima dei binari di precedenza 600 m 750 m 750 m --------------------------------------------------------------------- 1/ Non concerne in particolar modo il trasporto combinato, ma e' raccomandato per un efficace trasporto internazionale combinato. 2/ UIC = Unione Internazionale delle Ferrovie 3/ Norme minime applicabili ai treni di trasporto combinato (vedere Annesso IV) Spiegazione dei parametri presentati nella tabella di cui sopra 1. Numero dei binari Le linee di trasporto internazionale combinato devono offrire un'alta capacita' ed una grande precisione di movimento. In linea di massima e' possibile soddisfare queste due esigenze unicamente mediante linee ad almeno due binari; tuttavia, le linee ad un binario potrebbero essere accettate a condizione di conformarsi agli altri parametri previsti dall'Accordo. 2. Sagoma dei veicoli Si tratta della sagoma minima sulle linee di trasporto internazionale combinato. Sulle nuove linee l'adozione di una sagoma importante esige in generale solo un costo marginale d'investimento limitato il che consente di adottare la sagoma C1 dell'UIC. La sagoma C1 consente in particolare: - il trasporto di veicoli e di complessi stradali utilitari (camion e rimorchi, veicoli articolati, trattori e semi-rimorchi) aventi sagoma stradale europea (altezza 4 m, larghezza 2,50) su vagoni specializzati il cui piano di carico e' situato 60 cm sopra il livello della ferrovia; - il trasporto di semi-rimorchi stradali ordinari aventi larghezza di 2,50 m ed un'altezza di 4 m. su carri-tasca equipaggiati con carrelli correnti; - il trasporto di contenitori ISO aventi una larghezza di 2,44 m ed un'altezza di 2,90 m su carri pianali ordinari; - il trasporto di casse mobili aventi larghezza di 2,50 m su carri pianali ordinari; - il trasporto di contenitori/casse mobili aventi larghezza di 2,6 m ed un'altezza di 2,9 m su carri appropriati. Le linee esistenti che attraversano regioni montuose (Pirenei, Massiccio Centrale, Alpi, Jura, Appennini, Carpati ecc. comportano numerose gallerie con sagoma dell'Unita' tecnica o sagome leggermente superiori in altezza nell'asse del binario. In quasi tutti i casi, l'ampliamento alla sagoma C1 dell'UICV e' impossibile per ragioni economiche e finanziarie. Per queste linee si adotta dunque la sagoma B dell'UIC. Essa consente in particolare: - il trasporto di contenitore ISO aventi una larghezza di 2,44 m ed un'altezza di 2,90 m su carri pianali porta-contenitori il cui pi- ano di carico si trova ad un'altezza di 1,18 m sopra il livello della rotaia; - il trasporto di casse mobili aventi una larghezza di 2,50 m ed un'altezza di 2,60 m su carri pianali normali (piano di carico ad un'altezza di 1,246 m); - trasporto di semi-rimorchi con carri-tasca. - trasporto di contenitori/casse mobili aventi una larghezza di 2,6 m ed un'altezza di 2,9 m su carri speciali a piano di carico basso. La maggior parte delle linee di trasporto internazionale combinato esistenti hanno almeno la sagoma B dell'UIC. Per le altre linee, l'adeguamento a detta sagoma non richiede di norma investimento di rilievo. 4. Velocita' minima di progetto La velocita' minima di progetto determina la scelta delle caratteristiche geometriche del tracciato (raggio di curva e sopraelevazione), degli impianti di sicurezza (distanze di frenatura) e dei coefficienti di frenaggio del materiale rotabile. 5. Massa assiale autorizzata Si tratta della massa autorizzata per asse che le grandi linee internazionali devono poter sostenere. Le linee di trasporto internazionale combinato devono poter assorbire il traffico del materiale piu' moderno, esistente e futuro, ed in particolare: vagoni aventi una massa per asse di 20 t che corrisponde a quella della classe C dell'UIC; e' stata adottata una massa per asse di 22,5 t e fino a 100 Km/h in conformita' con le recenti decisioni dell'UIC. Il limite della massa per asse a 20 t per 120 Km/h corrisponde alla regolamentazione dell'UIC. Le masse per asse indicate valgono per diametri di ruota uguali o superiori a 840 mm, in conformita' con la regolamentazione dell'UIC. 7. Lunghezza utile minima dei binari di precedenza. La lunghezza utile minima dei binari di precedenza delle linee di trasporto internazionale combinato e' importante per i treni di trasporto combinato (vedere Annesso IV). Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Annesso IV
ANNESSO IV Parametri di efficacia ferroviaria e norme minime applicabili alle infrastrutture A. Condizioni da soddisfare per assicurare l'efficacita' dei servizi di trasporto internazionale combinato. 1. Per garantire uno scorrimento efficace e rapido dei trasporti, come richiesto dai metodi moderni di fabbricazione e di distribuzione delle merci, i servizi internazionali di trasporto combinato dovranno soddisfare in particolare alle seguenti condizioni: a) partenze/arrivi conformi alle esigenze dei clienti (in particolare, orari prolungati per il carico e possibilita' di avere accesso di buonora alle merci), servizi regolari; b) rapidita' del trasporto porta a porta, massima puntualita', rispetto degli orari stabiliti per il trasporto; c) informazioni attendibili e tempestive sulle procedure di trasporto, documentazione semplice, basso rischio di danneggiamento; d) capacita' di trasportare tutti i tipi di contenitori standardizzati e tutte le unita' di carico che possono essere trasportate con i trasporti stradali internazionali in Europa. In questo contesto, occorre tenere conto dell'andamento previsibile dei pesi e dimensioni delle unita' di carico. 2. Queste condizioni dovranno essere soddisfatte mediante: a) un'elevata velocita' di trasporto (misurata dal punto di partenza al luogo di destinazione, in considerazione di tutte le fermate) che dovrebbe essere circa la stessa di quella del trasporto testa a testa su strada o eventualmente superiore a quest'ultima; b) l'utilizzazione delle ore in cui i destinatari non lavorano (ad esempio trasporto notturno) per consegnare loro le merci la mattina di buonora, come richiesto dai clienti; c) impianti e capacita' d'infrastruttura adeguati e sufficienti (ad esempio adeguate sagome di carico); d) treni diretti, se possibile (vale a dire escludendo o riducendo al minimo il trasbordo, durante il percorso, di merci su altri treni); e) mezzi organizzativi per migliorare lo scorrimento del traffico grazie a sistemi moderni di telecomunicazione. 3. Per soddisfare alle condizioni di cui sopra, i treni e gli impianti di infrastrutture dovrebbero avere un'efficienza soddisfacente, vale a dire che dovrebbero soddisfare ad alcune norme minime, che devono essere rispettate da tutte le autorita' implicate in un determinato collegamento di trasporto. 4. I parametri di prestazione e le norme in appresso sono stati stabiliti in particolare per i volumi importanti di trasporto internazionale, i.e. per i collegamenti per i quali esiste un traffico regolare di treni diretti o almeno di gruppi di carri importanti. Tuttavia carri isolati o trasporti speciali potrebbero ancora essere trasportati con i treni merci convenzionali se cio' e' conforme alle esigenze della clientela e degli enti ferroviari interessati. B. Parametri di prestazione dei treni 5. I treni utilizzati per il trasporto internazionale combinato dovranno corrispondere alle seguenti norme minime: Norme minime Attualmente Obiettivi --------------------------------------------------------------------- Velocita' minima di definizione 100 Km/h 120 Km/h --------------------------------------------------------------------- Lunghezza dei treni 600 m 750 m Peso dei treni 1 200 t 1 500 t Carico per asse (carri) 20 t 20 t (22,5 t ad una velocita' di 100 Km/h) --------------------------------------------------------------------- * Tali cifre dovranno essere raggiunte all'incirca entro l'anno 2000. Non si escludono parametri piu' elevati raggiunti in precedenza, fermo restando che tali norme non intralcino lo sviluppo internazionale del trasporto combinato. Qualora non sia possibile utilizzare treni diretti, i treni dovrebbero se possibile essere composti da un numero ridotto di gruppi di vagoni, tutti i vagoni in ciascun gruppo aventi la medesima destinazione. Nella misura del possibile non vi dovrebbero essere fermate per motivi operativi durante il percorso ne' controlli all'attraversamento delle frontiere. 6. Il materiale rotabile dovra' essere conforme alle norme di cui sopra relative alla velocita' ed al carico assiale ed essere in grado di trasportare tutte le unita' di carico di cui occorre tener conto dal punto di vista del peso e delle dimensioni. 7. I treni di trasporto combinato dovranno essere considerati come aventi la precedenza assoluta. I loro orari dovranno essere elaborati in modo tale da corrispondere alle esigenze dei clienti, di servizi di trasporto attendibili e regolari. C. Norme minime per le linee ferroviarie 8. Le linee ferroviarie destinate ad essere utilizzate per il trasporto combinato dovranno fornire una sufficiente capacita' giornaliera per evitare tempi di attesa ai treni di trasporto combinato. Tali treni non dovrebbero inoltre subire ritardi dovuti ad orari non lavorativi. 9. Per quanto riguarda l'ammodernamento delle linee ferroviarie, saranno applicati i parametri d'infrastruttura indicati all'Annesso III. D. Norme minime per le stazioni di partenza e d'arrivo 10. Per una efficace manutenzione delle merci nelle stazioni, dovranno essere osservate le seguenti condizioni: a) la durata di tempo che intercorre tra l'orario limite stabilito per l'accettazione delle merci e la partenza dei treni, e tra l'arrivo dei treni ed il momento in cui i vagoni sono pronti per lo scarico delle unita' di carico, non dovra' essere superiore ad un'ora a meno che non si possa soddisfare alle richieste della clientela in altro modo per quanto concerne l'ora limite di accettazione o quella in cui le merci sono disponibili. b) I tempi di attesa per i veicoli stradali che consegnano o raccolgono le unita' di carico dovranno essere i piu' brevi possibili (20 minuti al massimo). c) Il sito della stazione di arrivo e di partenza dovra' essere selezionato in modo tale: - che sia agevolmente e rapidamente raggiungibile via strada dai centri economici; - nell'ambito della rete ferroviaria, adeguatamente collegata con le linee a lunga distanza e, per quanto riguarda i collegamenti di trasporto per il traffico dei gruppi di carri, fornisca un accesso agevole ai treni merci rapidi di trasporto combinato. 11. Le norme minime per le stazioni intermedie stabilite in appresso si applicano anche alle stazioni di partenza e di arrivo. E. Norme minime per le stazioni intermedie 12. Le fermate durante il percorso dei treni di trasporto combinato, necessarie per motivi tecnici o operativi ad esempio nei punti di scambio di gruppi di vagoni o nei punti di scartamento, dovranno essere utilizzate anche per effettuare determinate funzioni che diversamente richiederebbero ulteriori fermate (ad esempio controlli alle frontiere, cambiamento di locomotiva). Le infrastrutture di tali stazioni intermedie dovranno conformarsi ai seguenti requisiti: Dovranno disporre di una sufficiente capacita' giornaliera sulle linee di alimentazione per evitare i ritardi dei treni di trasporto combinato. Le entrate e le uscite sulla linea di alimentazione dovranno consentire ai treni di inserirsi e di uscire senza perdita di tempo. La loro capacita' dovra' essere sufficientemente ampia da evitare che i treni di trasporto combinato siano ritardati all'arrivo e/o alla partenza. Dovranno disporre di una capacita' di binari sufficiente per i vari tipi di binari come necessario per le operazioni specifiche da effettuare in una stazione, in particolare binari di arrivo/partenza, binari di formazione, binari di smistamento e di servizio, binari di carico e binari di scartamento. I binari di cui sopra devono avere sagome corrispondenti a quelle delle linee ferroviarie che devono essere utilizzate (UIC B o UIC C1). La lunghezza dei binari dovra' essere sufficiente per ricevere treni completi di trasporto combinato. In caso di trazione elettrica, i binari devono poter essere utilizzati da unita' a trazione elettrica (nelle stazioni di frontiera: da unita' a trazione elettrica della ferrovia di collegamento). La capacita' di trasbordo, di scambio di gruppi di vagoni, di scartamento e di controllo alle frontiere dovra' essere tale da garantire che le fermate obbligatorie siano le piu' brevi possibili. a) Stazioni per lo scambio di gruppi di vagoni 13. Il trasporto combinato dovra' se possibile essere effettuato da treni diretti tra le stazioni di partenza e di arrivo. Se cio' non e' fattibile da un punto di vista economico a causa del basso volume di merci trasportate ed il trasbordo di merci del trasporto combinato e' pertanto inevitabile, esso dovra' almeno essere fatto per mezzo di gruppi di vagoni. Le fermate necessarie per effettuare tali operazioni non dovranno superare 30 minuti ciascuna. Cio' sara' possibile grazie ad un'adeguata formazione dei treni (i percorsi dovrebbero essere i piu' lunghi possibili anche se cio' comporta degli attraversamenti di frontiera) e equipaggiando le stazioni di scambio di gruppi di vagoni con adeguate infrastrutture. b) Punti di attraversamento delle frontiere 14. I treni utilizzati per il trasporto combinato dovranno per quanto possibile percorrere grandi distanze attraverso le frontiere fino ad una stazione in cui lo scambio di gruppi di vagoni e' necessario in ogni caso o fino alla loro destinazione finale, senza dover effettuare fermate durante il percorso. Non vi saranno, per quanto possibile, fermate alle frontiere, oppure, se cio' e' inevitabile, unicamente fermate brevissime (30 minuti al massimo). Cio' potra' essere realizzato: Non procedendo alle operazioni di regola effettuate alla frontiera oppure, qualora cio' sia impossibile, rimandando lo svolgimento di tali operazioni in altre stazioni situate all'interno del paese in cui i treni devono comunque fermarsi per motivi tecnici e/o amministrativi; Facendo tutt'al piu' una sola fermata alle stazioni comuni di frontiera. c) Punti di scartamento 15. Occorrera' elaborare metodi rapidi ed al contempo economici per la conformita' ai futuri requisiti in questo settore. Al momento del trasbordo di unita' di carico su vagoni aventi un'altra sagoma, converra' applicare in maniera analoga le prescrizioni enunciate sopra per i trasbordi in stazione. Le fermate nei punti di scartamento dovrebbero essere le piu' brevi possibili. Gli scartamenti disponibili e la capacita' di trasbordo dovranno essere sufficienti in modo tale che le fermate siano brevi. d) Collegamento mediante navi traghetto/porti 16. I servizi di trasporto dovranno corrispondere ai servizi di traghetto previsti. Le fermate nei porti per le merci trasportate in trasporto combinato dovranno essere le piu' brevi possibile in misura fattibile (se possibile non oltre un'ora). A tal fine oltre ad una adeguata infrastruttura della stazione di trasbordo e delle navi- traghetto adeguate (Vedere paragrafo 17 in appresso), saranno attuati i seguenti provvedimenti: - Attuazione delle condizioni enumarate al paragrafo 14 per quanto riguarda i provvedimenti necessari di controllo alle frontiere; - coordinamento degli orari delle navi traghetto e dei treni ed ottenimento rapido di informazioni al fine di accelerare il carico delle navi e/o la composizione dei treni. 17. Le navi traghetto utilizzate per il trasporto combinato dovranno conformarsi ai seguenti requisiti: Navi di dimensioni e di tipo adeguato come richiesto dalle unita' di carico; vagoni merci utilizzati. Rapido carico e scarico rapido dei bastimenti ed immagazzinaggio delle unita' di carico/vagoni in conformita' con le prescrizioni rel- ative ad un ulteriore trasporto su ferrovia (divisione, se del caso, del trasporto combinato dal trasporto passeggeri e/o dal trasporto stradale). Se le unita' di carico rimangono sui vagoni durante la traversata, le navi-traghetto dovranno essere di accesso agevole e non si dovra' procedere ad operazioni di smistamento che richiedono molto tempo. La sagoma, la massa assiale ecc. devono essere conformi ai parametri della linea di cui all'Annesso III. Se il trasbordo di unita' di carico deve essere effettuato senza i vagoni, l'eventuale trasporto da effettuarsi su strada tra il porto delle navi-traghetto e la stazione ferroviaria dovrebbe essere di breve durata e poter avvalersi di buoni collegamenti stradali. Parte di provvedimento in formato grafico