LEGGE 26 ottobre 1995, n. 479
ANNESSO B.6 ANNESSO RELATIVO AGLI EFFETTI PERSONALI DEI VIAGGIATORI ED ALLE MERCI IMPORTATE A SCOPO SPORTIVO Articolo primo Ai fini dell'attuazione del presente Annesso: a) l'espressione "viaggiatore" significa: ogni persona che entra temporaneamente nel territorio di una Parte contraente in cui non ha la residenza abituale a fini di turismo, sport, affari, riunioni professionali, motivi di salute, di studio ecc. b) l'espressione "effetti personali" significa: tutti gli articoli nuovi o usati, di cui un viaggiatore puo' ragionevolmente avere bisogno per suo uso personale durante il viaggio, in considerazione di tutte le circostanze di questo viaggio, ad esclusione di ogni merce importata a fini commerciali. Un elenco illustrativo degli effetti personali e' riportato nell'Appendice I al presente Annesso; c) "Merci importate a scopo illustrativo": articoli sportivi ed altro materiale destinato ad essere utilizzato da viaggiatori nel corso di competizioni o di dimostrazioni sportive o a fini di addestramento sul territorio di ammissione temporanea. Un elenco illustrativo di tali merci figura all'Appendice II al presente Annesso.
Annesso B.6-art. 2
Articolo 2 Gli effetti personali e le merci importate a scopo sportivo beneficiano dell'ammissione temporanea in conformita' con l'articolo 2 della presente Convenzione.
Annesso B.6-art. 3
Articolo 3 Alla fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso: a) gli effetti personali devono essere importati dal viaggiatore sulla sua persona o nei suoi bagagli (accompagnati o non); b) le merci importate a scopo sportivo debbono appartenere ad una persona avente sede o residente fuori del territorio di ammissione temporanea e essere importate in quantitativi ragionevoli in considerazione della loro destinazione.
Annesso B.6-art. 4
ARTICOLO 4 1. L'ammissione temporanea degli effetti personali e' concessa senza bisogno di documento doganale e di garanzia salvo per gli articoli che comportano un importo elevato di dazi di importazione. 2. Un inventario delle merci nonche' un impegno scritto di riesportazione possono nella misura del possibile essere accettati per le merci importate a scopo sportivo, in luogo del documento doganale e della formazione della garanzia.
Annesso B.6-art. 5
ARTICOLO 5 1. La riesportazione degli effetti personali ha luogo al piu' tardi quando la persona che li ha importati lascia il territorio di ammissione temporanea. 2. Il termine di riesportazione delle merci importate a scopo sportivo e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla data di ammissione temporanea.
Annesso B.6-art. 6
ARTICOLO 6 Le appendici al presente Annesso sono parte integrante di esso.
Annesso B.6-art. 7
Articolo 7 All'atto della sua entrata in vigore, il presente Annesso abroghera' e sostituira', in conformita' con l'articolo 27 della presente Convenzione, l'attuazione degli articoli 2 e 5 della Convenzione sulle agevolazioni doganali a favore del turismo, New York, 4 giugno 1954, nelle relazioni tra le Parti contraenti che hanno accettato il presente Annesso e che sono Parti contraenti a tale Convenzione.
Annesso B.6-Appendice I
APPENDICE I Elenco illustrativo 1. Articoli di vestiario. 2. Articoli di toeletta 3. Gioielli personali 4. Macchine fotografiche e cineprese, con un ragionevole quantitativo di pellicole e di accessori. 5. Proiettori portatili per diapositive o filmati e loro accessori, nonche' un ragionevole quantitativo di diapositive o di filmati. 6. Cineprese televisive e video-registratori portatili con un ragionevole quantitativo di nastri magnetici. 7. Strumenti musicali portatili. 8. Grammofoni portatili con dischi. 9. Registratori ed apparecchi per registrazioni sonore, compresi i dittafoni, con nastri magnetici. 10. Apparecchi radioriceventi. 11. Televisori portatili. 12. Macchine da scrivere portatili. 13. Macchine calcolatrici portatili. 14. Personal computers portatili. 15. Binocoli. 16. Carrozzine per bambini. 17. Sedie a rotelle per invalidi. 18. Equipaggiamento sportivo come tende ed altro materiale di campeggio, articoli di pesca, equipaggiamento per alpinisti, materiale per immersione subacquea, armi da caccia con cartucce, cicli senza motore, canoe o kayak di lunghezza inferiore a 5,5 metri, sci, racchette da tennis, tavole di surf, tavole a vela, equipaggiamento da golf, delta plano, parapendio. 19. Apparecchi di dialisi portatili e materiale medico analogo nonche' gli articoli usa-e-getta importati per essere utilizzati con questo materiale. 20. Altri articoli manifestamente a carattere personale.
Annesso B.6-Appendice II
APPENDICE II Elenco illustrativo A. Materiale d'atletica, come: - siepi da salto; - giavellotti, dischi, aste, pesi, martelli B. Materiale per il gioco della palla, come: - palle di ogni tipo; - racchette, mazze, clave, bastoni, mazze da cricket e simili - reti di ogni tipo - stipiti di porta C. Materiale per gli sports invernali, come: - sci e racchette; - pattini; - slitte e slitte da bob - materiale da "curling" D. Indumenti e articoli di vestiario sportivo, come calzature, guanti, copricapo di ogni tipo. E. Materiale per gli sports nautici, come: - canoe e kayaks; - barche a vela e a remi, vele, remi da canottaggio, pagaie - tavole e vele per acquaplano F. Autoveicoli ed imbarcazioni, come: - autovetture - motociclette - battelli G. Materiale destinato a manifestazioni varie, come: - armi da tiro sportivo e munizioni - cicli senza motore; - archi e freccie; - materiale di scherma; - materiale da ginnastica; - bussole; - stuoie per gli sport di lotta e tatamis; - materiale per sollevamento pesi; - materiale di equitazione, bighe; - parapendio, delta plano, tavole da "surf"; - materiale da scalata; - cassette musicali per accompagnare le rappresentazioni H. Materiale ausiliario, come: - materiale per la misurazione e la visualizzazione dei punteggi di gara - apparecchi per analisi del sangue e delle urine.
Annesso B.7-art. 1
ANNESSO B.7 ANNESSO RELATIVO AL MATERIALE DI PROPAGANDA TURISTICA Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, per "materiale di propaganda turistica" si intendono: le merci aventi come scopo d'indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare ad assistere a riunioni o a manifestazioni di carattere culturale, religioso, turistico, sportivo o professionale. Una lista illustrativa di questo materiale figura nell'appendice del presente allegato.
Annesso B.7-art. 2
Articolo 2 Il materiale di propaganda turistica beneficia dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione, ad eccezione del materiale di cui all'articolo 5 del presente allegato, per il quale e' accordata la franchigia sui dazi e sulle tasse all'importazione.
Annesso B.7-art. 3
Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato il materiale di propaganda turistica deve appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere importato in quantita' ragionevole tenuto conto della sua destinazione.
Annesso B.7-art. 4
Articolo 4 Il termine per la riesportazione del materiale di propaganda turistica e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della sua ammissione temporanea.
Annesso B.7-art. 5
Articolo 5 L'ammissione in franchigia dai dazi e dalle tasse all'importazione e' accordata al materiale di propaganda turistica indicato qui di seguito: a) documenti (opuscoli, stampati, libri, riviste, guide, manifesti incorniciati o meno, fotografie e ingrandimenti fotografici non incorniciati, carte geografiche illustrate o meno, vetrofanie) destinati ad essere distribuiti gratuitamente, purche' tali documenti non contengano piu' del 25% di pubblicita' commerciale privata e purche' il loro scopo di propaganda di carattere generale sia evidente; b) gli elenchi e gli annuari di alberghi stranieri, pubblicati dagli enti del turismo ufficiali o sotto il loro patrocinio, e gli orari relativi ai servizi di trasporto gestiti all'estero, se tali documenti sono destinati alla distribuzione gratuita e non contengono piu' del 25% di pubblicita' commerciale privata; c) il materiale tecnico inviato ai rappresentanti accreditati o ai corrispondenti designati dagli enti ufficiali del turismo nazionali, non destinato alla distribuzione, cioe' gli annuari, gli elenchi degli abbonati del telefono, le liste di alberghi, i cataloghi di fiere, i campioni di prodotti dell'artigianato di valore trascurabile, la documentazione su musei, universita', stazioni termali o altre istituzioni analoghe.
Annesso B.7-art. 6
Articolo 6 L'appendice del presente allegato ne costituisce parte integrante.
Annesso B.7-art. 7
Articolo 7 Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato abroga e sostituisce, conformemente all'articolo 27 della presente convenzione, il Protocollo aggiuntivo alla convenzione sulle facilitazioni doganali a favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica, (Nuova York, 4 giugno 1954), negli scambi tra le Parti contraenti che hanno accettato il presente allegato e che sono Parti contraenti del predetto Protocollo.
Annesso B.7-Appendice
APPENDICE Lista illustrativa 1. Oggetti destinati ad essere esposti negli uffici dei rappresentanti accreditati o dei corrispondenti designati da enti del turismo ufficiali nazionali o in altri locali autorizzati dall'autorita' doganale del territorio di ammissione temporanea: quadri e disegni, fotografie e ingrandimenti fotografici incorniciati, libri d'arte, dipinti, stampe o litografie, sculture, arazzi e altre opere d'arte simili. 2. Materiale per esposizione (vetrine, supporti e oggetti simili), ivi compresi gli apparecchi elettrici o meccanici necessari per il loro funzionamento. 3. Film documentari, dischi, nastri magnetici impressionati e altre registrazioni sonore, destinati a spettacoli gratuiti, ad esclusione di quelli il cui soggetto tende alla propaganda commerciale e di quelli correntemente messi in vendita nel territorio di ammissione temporanea. 4. Vessilli in numero ragionevole. 5. Diorama, modelli, diapositive, chiches per la stampa, negativi fotografici. 6. Esemplari in numero ragionevole di prodotti dell'artigianato nazionale, di costumi regionali e di altri oggetti simili di carattere folcloristico.
Annesso B.8-art. 1
ANNESSO B.8. ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE IN REGIME DI TRAFFICO FRONTALIERO Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) "merci importate in regime di traffico frontaliero": - le merci che vengono importate dai frontalieri per l'esercizio del loro mestiere o della loro professione (artigiani, medici, ecc.); - gli effetti personali o le suppellettili dei frontalieri importati dai medesimi a fini di riparazione, lavorazione o trasformazione; - il materiale destinato alla coltivazione di fondi situati nella zona di frontiera del territorio di ammissione temporanea; - il materiale appartenente ad un organismo ufficiale importato nel quadro di un'operazione di soccorso (incendio, alluvione, ecc.); b) "zona di frontiera": la striscia di territorio doganale attigua alla frontiera terrestre la cui estensione e' stabilita dalla legislazione nazionale e la cui delimitazione serve a distinguere il traffico frontaliero dagli altri traffici; c) "frontalieri": le persone stabilite o residenti in una zona di frontiera; d) "traffico frontaliero": le importazioni effettuate da frontalieri tra due zone di frontiera attigue.
Annesso B.8-art. 2
Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione le merci importate in regime di traffico frontaliero.
Annesso B.8-art. 3
Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni accordate dal presente allegato: a) le merci importate in regime di traffico frontaliero devono appartenere ad un frontaliero stabilito nella zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea; b) il materiale destinato alla coltivazione dei fondi deve essere utilizzato da frontalieri stabiliti nella zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea che coltivano terreni situati in quest'ultima zona di frontiera. Questo materiale deve essere utilizzato per l'esecuzione di lavori agricoli o di lavori forestali, quali lo scarico o il trasporto di legname, oppure la piscicoltura; c) il traffico frontaliero a fini di riparazione, lavorazione o trasformazione deve essere privo di qualsiasi carattere commerciale.
Annesso B.8-art. 4
Articolo 4 1. L'ammissione temporanea delle merci importate in regime di traffico frontaliero e' accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. 2. Ciascuna delle Parti contraenti puo' subordinare il beneficio dell'ammissione temporanea delle merci importate in regime di traffico frontaliero alla presentazione dell'inventario di dette merci e di un impegno scritto in merito alla loro riesportazione. 3. Il beneficio dell'ammissione temporanea puo' essere accordato anche dietro semplice iscrizione in un registro depositato nell'ufficio doganale.
Annesso B.8-art. 5
Articolo 5 1. Il termine per la riesportazione delle merci importate in regime di traffico frontaliero e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea. 2. Tuttavia, il materiale destinato alla coltivazione dei terreni deve essere riesportato a lavori ultimati.
Annesso B.9-art. 1
ANNESSO B.9. ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE A FINI UMANITARI Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) "merci importate a fini umanitari": il materiale medico-chirurgico e di laboratorio e le spedizioni aventi carattere d'urgenza; b) "spedizioni aventi carattere d'urgenza": qualsiasi merce, come veicoli o altri mezzi di trasporto, coperte, tende, case prefabbricate o altri generi di prima necessita', spedita per soccorrere le vittime di catastrofi naturali o di sinistri analoghi.
Annesso B.9-art. 2
Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione le merci importate a fini umanitari.
Annesso B.9-art. 3
Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato: a) le merci importate a fini umanitari devono appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ad essere inviate a titolo di prestito gratuito; b) il materiale medico-chirurgico e di laboratorio deve essere destinato a ospedali o ad altri centri sanitari che, per circostanze eccezionali, ne abbiano urgente bisogno, sempre che tale materiale non sia disponibile, in quantita' sufficiente, nel territorio di ammissione temporanea; c) le spedizioni aventi carattere di urgenza devono essere destinate a persone autorizzate dalle autorita' competenti del territorio di ammissione temporanea.
Annesso B.9-art. 4
Articolo 4 1. Per il materiale medico-chirurgico e di laboratorio devono poter essere accettati, in sostituzione del documento doganale e della garanzia, l'inventario di tali merci e un impegno scritto in merito alla loro riesportazione. 2. L'ammissione temporanea delle spedizioni aventi carattere di urgenza e' accordata senza che venga richiesto un documento doganale e senza che venga costituita alcune garanzia. Tuttavia, l'autorita' doganale puo' chiedere che vengano presentati l'inventario di tali merci e un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.
Annesso B.9-art. 5
Articolo 5 1. Il termine per la riesportazione del materiale medico-chirurgico e di laboratorio e' stabilito tenendo conto delle necessita'. 2. Il termine per la riesportazione delle spedizioni aventi carattere di urgenza e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
Annesso C-art. 1
ANNESSO C ANNESSO CONCERNENTE I MEZZI DI TRASPORTO Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato si intendono per: a) "mezzi di trasporto": qualsiasi nave (ivi comprese le bettoline e le chiatte, anche trasportate a bordo di una nave, e gli idroscivolanti), hovercraft, aeromobili, veicoli stradali a motore (ivi compresi i cicli a motore, i rimorchi, i semirimorchi e i complessi di veicoli), e il materiale ferroviario rotabile nonche' i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali che si trovano a bordo del mezzo di trasporto, compreso il materiale speciale per il carico, lo scarico, la movimentazione e la proiezione delle merci; b) "uso commerciale": il trasporto di persone a titolo oneroso o il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o meno; c) "uso privato": utilizzazione, da parte dell'interessato, esclusivamente per uso personale, escluso qualsiasi uso commerciale; d) "traffico interno": il trasporto di persone o di merci caricate nel territorio di ammissione temporanea per essere scaricate all'interno di detto territorio; e) "serbatoi normali": i serbatoi previsti dal costruttore su tutti i mezzi di trasporto dello stesso tipo del mezzo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta di un tipo di carburante, sia per la trazione dei mezzi di trasporto sia, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi installati sui mezzi di trasporto che consentono l'utilizzazione diretta di altri tipi di carburante nonche' i serbatoi adattati ad altri sistemi di cui possono essere muniti i mezzi di trasporto.
Annesso C-art. 2
Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione: a) i mezzi di trasporto per uso commerciale o per uso privato; b) i pezzi di ricambio e le attrezzature importate per la riparazione di un mezzo di trasporto gia' importato temporaneamente. I pezzi e le attrezzature sostituiti, non riesportati, sono soggetti ai dazi e alle tasse all'importazione a meno che ad essi non venga attribuita una delle destinazioni previste dall'articolo 14 della presente convenzione.
Annesso C-art. 3
Articolo 3 Le normali operazioni di manutenzione e le riparazioni dei mezzi di trasporto diventate necessarie durante il viaggio, a destinazione o all'interno del territorio di ammissione temporanea, e che sono effettuate durante il vincolo al regime dell'ammissione temporanea, non costituiscono una modifica ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della presente convenzione.
Annesso C-art. 4
Articolo 4 1. I combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei mezzi di trasporto importati temporaneamente e i lubrificanti destinati alle normali esigenze di detti mezzi di trasporto sono ammessi in franchigia dei dazi e delle tasse all'importazione senza essere soggetti ad alcuna proibizione o restrizione all'importazione. 2. Per quanto riguarda i veicoli stradali a motore per uso commerciale, ciascuna Parte contraente ha tuttavia il diritto di stabilire massimali per i quantitativi di combustibili e di carburanti che possono essere ammessi in franchigia dei dazi e delle tasse all'importazione, senza che siano soggetti ad alcuna proibizione o restrizione all'importazione sul suo territorio e che sono contenuti nei serbatoi normali del veicolo stradale a motore importato temporaneamente.
Annesso C-art. 5
Articolo 5 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato: a) i mezzi di trasporto per uso commerciale devono essere immatricolati in un territorio diverso da quello di ammissione temporanea, a nome di una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea, ed essere importati e utilizzati da persone che esercitano la loro attivita' a partire da tale territorio; b) i mezzi di trasporto per uso privato devono essere immatricolati in un territorio diverso da quello di ammissione temporanea, a nome di una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea, ed essere importati e utilizzati da persone residenti in tale territorio.
Annesso C-art. 6
Articolo 6 L'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto e' concessa senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia.
Annesso C-art. 7
Articolo 7 Nonostante le disposizioni dell'articolo 5 del presente allegato: a) i mezzi di trasporto per uso commerciale possono essere utilizzati da terzi, debitamente autorizzati dal beneficiario dell'ammissione temporanea ed esplicanti la loro attivita' per conto di questi, anche se sono stabiliti o residenti nel territorio di ammissione temporanea; b) i mezzi di trasporto per uso privato possono essere utilizzati da terzi, debitamente autorizzati dal beneficiario dell'ammissione temporanea. Ciascuna Parte contraente puo' accettare che una persona residente nel suo territorio utilizzi un mezzo di trasporto per uso privato, in particolare quando l'utilizzi per conto e su istruzioni del beneficiario dell'ammissione temporanea.
Annesso C-art. 8
Articolo 8 Ciascuna Parte contraente ha il diritto di rifiutare o di revocare il beneficio dell'ammissione temporanea: a) ai mezzi di trasporto per uso commerciale utilizzati nel traffico interno; b) ai mezzi di trasporto per uso privato utilizzati per uso commerciale nel traffico interno; c) ai mezzi di trasporto dati in locazione dopo l'importazione o, se erano in locazione al momento dell'importazione, a quelli rilocati o sublocati a fini diversi dall'esportazione immediata.
Annesso C-art. 9
Articolo 9 1. La riesportazione dei mezzi di trasporto per uso commerciale avviene una volta ultimate le operazioni di trasporto per cui erano stati importati. 2. I mezzi di trasporto per uso privato possono restare nel territorio di ammissione temporanea per un periodo consecutivo o meno di sei mesi per periodo di dodici mesi.
Annesso C-art. 10
Articolo 10 Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni previste dall'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti: a) dell'articolo 2, lettera a), per quanto riguarda l'ammissione temporanea, per uso commerciale, dei veicoli stradali a motore e del materiale ferroviario rotabile; b) dell'articolo 6, per quanto riguarda i veicoli stradali a motore per uso commerciale e i mezzi di trasporto per uso privato; c) dell'articolo 9, paragrafo 2; del presente allegato.
Annesso C-art. 11
Articolo 11 Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato abroga e sostituisce, conformemente all'articolo 27 della presente convenzione, la convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati (Nuova York, 4 giugno 1954), la convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali commerciali (Ginevra, 18 maggio 1956) e la convenzione doganale relativa alla temporanea importazione per uso privato di aerei e delle imbarcazioni da diporto (Ginevra, 18 maggio 1956), negli scambi tra le Parti contraenti che hanno accettato il presente allegato e che sono Parti contraenti delle predette convenzioni.
Annesso D-art. 1
ANNESSO D ANNESSO RELATIVO AGLI ANIMALI Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) "animali": gli animali vivi di qualsiasi specie; b) "zona di frontiera": la striscia di territorio doganale attigua alla frontiera terrestre la cui estensione e' stabilita dalla legislazione nazionale e la cui delimitazione serve a distinguere il traffico frontaliero dagli altri traffici; c) "frontalieri": le persone stabilite o residenti in una zona di frontiera; d) "traffico frontaliero": le importazioni effettuate da frontalieri tra due zone di frontiera attigue.
Annesso D-art. 2
Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione gli animali importati per i fini elencati nell'appendice del presente allegato.
Annesso D-art. 3
Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato: a) gli animali devono appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea; b) gli animali da tiro utilizzati per la coltivazione di terreni situati nella zona di frontiera di ammissione temporanea devono essere importati da frontalieri nella zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea.
Annesso D-art. 4
Articolo 4 1. L'ammissione temporanea degli animali da tiro di cui all'articolo 3, lettera b) del presente allegato o degli animali importati per la transumanza o il pascolo su terreni nella zona di frontiera e' accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. 2. Ciascuna Parte contraente puo' subordinare il beneficio dell'ammissione temporanea degli animali di cui al paragrafo 1 alla presentazione di un inventario e di un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.
Annesso D-art. 5
Articolo 5 1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti dell'articolo 4, paragrafo 1 del presente allegato. 2. Ciascuna Parte contraente ha parimenti il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti dei punti 12 e 13 dell'appendice del presente allegato.
Annesso D-art. 6
Articolo 6 Il termine per la riesportazione degli animali e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
Annesso D-art. 7
Articolo 7 L'appendice del presente allegato ne costituisce parte integrante.
Annesso D-Appendice
APPENDICE Lista di cui all'articolo 2 1. Ammaestramento 2. Addestramento 3. Riproduzione 4. Ferratura o pesatura 5. Trattamento veterinario 6. Prova (ad esempio in vista dell'acquisto) 7. Partecipazione a manifestazioni pubbliche, esposizioni, concorsi, competizioni o dimostrazioni 8. Spettacoli (animali da circo, ecc.) 9. Trasferimenti turistici (ivi compresi gli animali da compagnia dei viaggiatori) 10. Esercizio di un'attivita' (cani o cavalli della polizia, cani da ricerca, cani per ciechi, ecc.) 11. Operazioni di salvataggio 12. Transumanza o pascolo 13. Esecuzione di un lavoro o di un trasporto 14. Uso medico (produzione di veleno, ecc.)
Annesso E-art. 1
ANNESSO E ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE IN SOSPENSIONE PARZIALE DEI DAZI E DELLE TASSE ALL'IMPORTAZIONE Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) "merci importate in sospensione parziale": le merci che sono menzionate negli altri allegati della presente convenzione ma che non soddisfano tutte le condizioni previste per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea in sospensione totale dei dazi e delle tasse all'importazione, nonche' le merci che non sono menzionate negli altri allegati della presente convenzione e che sono destinate ad essere utilizzate temporaneamente per fini quali la produzione o l'esecuzione di lavori. b) "sospensione parziale": La sospensione di parte dell'importo dei dazi e delle tasse all'importazione che sarebbe stato riscosso se le merci fossero state immesse in consumo il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.
Annesso E-art. 2
Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea in sospensione parziale conformemente all'articolo 2 della presente convenzione le merci di cui all'articolo 1, lettera a) del presente allegato.
Annesso E-art. 3
Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato le merci importate in sospensione parziale devono appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea.
Annesso E-art. 4
Articolo 4 Ciascuna Parte contraente puo' redigere un elenco delle merci ammesse al o escluse dal beneficio dell'ammissione temporanea in sospensione parziale. Il contenuto di tale elenco e' comunicato al depositario della presente convenzione.
Annesso E-art. 5
Articolo 5 L'importo dei dazi e delle tasse all'importazione esigibili a titolo del presente allegato non deve essere superiore al 5%, per mese o frazione di mese durante il quale le merci sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea in sospensione parziale, dell'importo dei dazi e delle tasse che sarebbe stato riscosso per tali merci se queste fossero state immesse in consumo il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.
Annesso E-art. 6
Articolo 6 L'importo dei dazi e delle tasse all'importazione da riscuotere non deve, in alcun caso, essere superiore a quello che sarebbe stato riscosso in caso di immissione in consumo delle merci in causa il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.
Annesso E-art. 7
Articolo 7 1. La riscossione dell'importo dei dazi e delle tasse all'importazione esigibili a norma del presente allegato e' effettuata dall'autorita' competente a regime appurato. 2. Quando, conformemente all'articolo 13 della presente convenzione, l'appuramento dell'ammissione temporanea e' operato con l'immissione in consumo delle merci, l'importo dei dati e delle tasse all'importazione eventualmente gia' riscosso a titolo della sospensione parziale deve essere detratto dall'importo dei dazi e delle tasse all'importazione da pagare a titolo di immissione in consumo.
Annesso E-art. 8
Articolo 8 Il termine per la riesportazione delle merci importate in sospensione parziale e' stabilito tenendo conto delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente allegato.
Annesso E-art. 9
Articolo 9 Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti dell'articolo 2 del presente allegato, in merito alla sospensione parziale delle tasse all'importazione.
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