LEGGE 26 ottobre 1995, n. 479

Type Legge
Publication 1995-10-26
Ultimo aggiornamento 1995-11-16
State In force
Source Normattiva
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Appendice I all'Annesso A Modello di Libretto ATA Il libretto ATA e' stampato in francese o in inglese e se del caso, in una seconda lingua. La dimensione del libretto ATA sara' di 396 x 210 mm e quella dei fogli 297 x 210 mm Associazione di rilascio ............................................ Catena di Garanzia Internazionale ................................... Libretto ATA per l'ammissione temporanea delle merci Convenzione relativa all'Ammissione temporanea delle merci (Prima di compilare il libretto, leggere la notifica alla pagina 3 della copertina) __________ | | | | A. Titolare ed indirizzo | Riservato all'associazione di | | | rilascio | | | | | | Copertina | | |____| | | | | | a) Libretto ATA N. | |____|_________________________________| | | | | B. Rappresentato da * | b) Rilasciato da | |_____|_____|_ | | | | C. Uso previsto delle merci | c) Valido fino al | | | | | | ......../....../........ | | | Anno Mese Giorno | |____|_________________________________| | | | Questo libretto e' valido nei paesi/territori doganali in | | appresso, sotto garanzia delle seguenti associazioni | | | | | | Il titolare del presente Libretto ed il suo rappresentante | | saranno responsabili della conformita' con le leggi ed i | | regolamenti del paese/territorio doganale di partenza e dei | | paesi/territori doganali di ammissione temporanea | |_________| __________ | | | Sono stati apposti i marchi di identificazione indicati nella | | | | colonna 7, riguardo ai seguenti numeri d'ordine dell'elenco | | | | generale: | | | | ................................................................. | | | | ................................................................. | |_________| | | | | | | ........... | ........ | ........................| .............. | | Uff: dogan. | Luogo | Data (anno/mese/giorno) | Firma e timbro | |___|_|____|___| | | | ELENCO GENERALE | |_________| | | | | | | N. | Denominazione |Numero Peso |Valore Paese Riservato| |d'ordine| commerciale | di o | di alla | | | delle merci |pezzi volume| origine dogana | | | e se del caso, | | | | | marchi e numeri | | | |_|____|___|___| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |_|___|_|||_|__| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |__|__||||_|__| | | | | TOTALE O DA RIPORTARE | | |_________|_| * Valore commerciale nel paese/territorio doganale di emissione e nella sua moneta salvo indicazione contraria ** Indicare il paese di origine qualora sia diverso dal paese territorio doganale di rilascio del libretto, utilizzando il codice internazionale ISO. __________ | | | Attestato delle | Firma del rappresentante e timbro | Autorita' doganali | dell'Associazione di rilascio | | | a) sono stati apposti i marchi | | di identificazione indicati | | nella colonna 7 riguardo ai | | seguenti numeri d'ordine | | dell'elenco generale | | | | .............................. | | | | b) Merci esaminate * | | | ............/......../...../..... | Si No | Luogo e data del rilascio | | (anno mese giorno) | |_____ | | | c) Registrato con il | | riferimento N. | | | | .............................. | | | | d) ........................... | | Ufficio doganale Luogo Data | | (A/M/G) | X......................X | | Firma del Titolare | | | | | Firma e timbro ............. | |____|_____ * se del caso ___________ Sono stati apposti i marchi di individuazione menzionati alla colonna 7, per quanto riguarda i seguenti numeri di ordine dell'elenco generale: ......................................... ............................................................... __________ ......... ....... .................... .............. Ufficio Luogo Data (anno/mese/giorno Firma e timbro doganale _________ ------- Foglio N. ------- Foglio supplementare N. Libretto ATA N. _________ | N. Denominazione Numero Peso Valore Paese Riservato| d'ordine commerciale di o di alla | delle merci pezzi volume origine dogana | dei marchi | e dei numeri | _________| | 1 2 3 4 5 6 7 | __________| | | | | | | TOTALE RIPORTATO | | | | | | _____| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _____|_|||_|__| | Totale o riporto | _________| * Valore commerciale nel paese/territorio doganale di rolascio e nella sua valuta salvo indicazione contraria ** Indicare il paese di origine qualora sia diverso dal paese territorio doganale di rilascio del libretto, utilizzando il codice internazionale ISO. ------- Foglio N. ------- Foglio supplementare N. Libretto ATA N. _________ | N. Denominazione Numero Peso Valore Paese Riservato| d'ordine commerciale di o di alla | delle merci pezzi volume origine dogana | dei marchi | e dei numeri | _________| | 1 2 3 4 5 6 7 | __________| | | | | | | TOTALE RIPORTATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _____|_|||_|__| | Totale o Riporto | _________| * Valore commerciale nel paese/territorio doganale di rilascio e nella sua valuta salvo indicazione contraria ** Indicare il paese di origine qualora sia diverso dal pese territorio doganale di rilascio del libretto, utilizzando il codice internazionale ISO. Matrice di esportazione N. Libretto ATA N. _________ le merci enumerate nell'elenco generale al (ai) n. (nn.) ............ ................................................sono state esportate _________ quota limite per la ri-esportazione anno/mese/giorno...../..../... in franchigia * _________ altre menzioni? .................... | 7. | .................................... | | .................................... | _____| | 5. 6. | ....... ...... .................... | .......................... Doganale Luogo Data(anno/mese/giorno)| Firma e timbro _____|_____ se del caso _________ | | Titolare e indirizzo | Riservato all'Associazione | | emittente | | | | G. Foglio di esportazione N. ..... | |_____| | | | a) Libretto ATA N. | ____|_____| | | Rappresentato da | b) Rilasciato da | ____|_____| | | Uso previsto delle merci | c) VALIDO fino al | | | | ......./...../........... | | anno mese giorno (compreso) | ____|_____| | | Mezzi di trasporto * | Riservato alla dogana | | | | N. Sdoganamento all'esportazione | | | Dettagli d'imballaggio | a) Le merci che sono oggetto | | della dichiarazione di cui | (Numero, natura, contrassegni, | sopra sono state esportate | ecc.) | | ____| b) Data limite per la | | ri-importazione in franchigia| Dichiarazione di esportazione | | temporanea | ....../....../...... | | anno mese giorno | Il sottoscritto, debitamente | | autorizzato: dichiara di | c) Il presente foglio dovra' | esportare temporaneamente le | essere trasmesso all'Ufficio | merci enumerate nell'elenco | Doganale di: | figurante a tergo e incluse | | nell'elenco generale delle | ............................ | merci al (ai) n. (nn.) | | | d) Altre menzioni () | ............................. | | | | | A.......................... | | Ufficio doganale | ............................. | | | | ed impegna a re-importare | ......../......./..... | queste merci dopo il periodo | Data (anno/mese/giorno) | stipulato dall'Ufficio doganale| | o a regolarizzare la situazione| ................ | seguendo le leggi ed i | Firma e timbro | regolamenti del paese/ |_____| territorio doganale di | | ammissione temporanea | Luogo ........................... | | | Conferma che le informazioni | Data (anno/mese/giorno) .../.../...| date sono veritiere e complete | | | Nome ................ | | | | Firma ........................ | ____|_____| se del caso ------- Foglio N. ------- Foglio supplementare N. Libretto ATA N. __________ | N. Denominazione Numero Peso Valore Paese Riservato| d'ordine commerciale di o di alla | delle merci pezzi volume origine dogana | dei marchi | e dei numeri | _________| | 1 2 3 4 5 6 7 | __________| | | | | | | TOTALE RIPORTATO | | | | | | _____| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _____|_|||_|__| | Totale o Riporto | _________| * Valore commerciale nel paese/territorio doganale di rilascio e nella sua valuta salvo indicazione contraria ** Indicare il paese di origine qualora sia diverso dal paese territorio doganale di rilascio del libretto, utilizzando il codice internazionale ISO. Matrice d'importazione N. ............. Libretto ATA N. ............ _________ 1. Le merci di cui all'elenco generale ai nn. ....................... ................................sono state temporaneamente importate _________ 2. Data limite per la riesportazione e la presentazione delle merci alla dogana anno/mese/giorno _________ 3. Registrato con il N. .............. | | ................................... | _________ 4. Altre menzioni?.................... | | ................................... | _____ | 5. 6. 7. | ...... ........ ........ | | .............. Ufficio Luogo Data(anno/mese/giorno) | Firma e timbro doganale | _____ |_____ * se del caso _________ | | A. Titolare e indirizzo | Riservato all'Associazione | | emittente | | | | G. Foglio d'importazione N. ...... | |_____| | | | a) Libretto ATA N. | ____|_____| | | B. Rappresentato da * | b) Rilasciato da | ____|_____| | | C. Uso previsto delle merci | c) Valido fino al | | | | ......./...../........... | | anno mese giorno (compreso) | ____|_________| | | D. Mezzo di trasporto * | Riservato alla dogana | | | | Sdoganamento all'importazione | | | E. Dettagli d'imballaggio | a) Le merci oggetto della | | dichiarazione in appresso | (Numero, natura, marchi) * | sono state importate | | temporaneamente | | | | b) Data limite per la | | riesportazione/presentazione | | alla dogana delle merci : | | | | | F. Dichiarazione temporanea: | | a) il sottoscritto, debitamente| ....../....../...... | autorizzato: dichiara importare| anno mese giorno | temporaneamente alle condizioni| | previste dalle leggi e | | regolamenti del paese/ | c) Il presente foglio dovra' | territorio doganale | essere comunicato all'Ufficio| d'importazione, le merci di cui| Doganale di: | nell'elenco riportato a tergo | | e contenute nell'elenco | d) Altre menzioni: * | generale ai nn................ | | | | b) dichiara che le merci sono | A........................... | destinate ad essere utilizzate | Ufficio doganale | a ............................ | | ............................. | | | | c) si impegna ad osservare | | queste leggi e regolamenti e a | | riesportare queste merci nei | ......../......./..... | termini stabiliti dall' Ufficio| Data (anno/mese/giorno) | doganale o a regolarizzare la | | loro situazione secondo le | ................ | leggi ed i regolamenti del | Firma e timbro | paese/territorio doganale | | d'importazione. | | | | d) certifica che le indicazioni| | contenute nel presente sono | | veritiere e complete | | |_____| | Luogo ........................... | | Data (anno/mese/giorno) .../.../.. | | .................................. | | Nome ................ | | Firma ........................ | __________| * e' applicabile se del caso ------- Foglio N. ------- Foglio supplementare N. Libretto ATA N. __________ | N. Denominazione Numero Peso Valore Paese Riservato| d'ordine commerciale di o di alla | delle merci pezzi volume origine dogana | dei marchi | e dei numeri | ___________| | 1 2 3 4 5 6 7 | __________| | | | | | | TOTALE RIPORTATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _____|_|||_|__| | Totale o Riporto | _________| * Valore commerciale nel paese/territorio doganale di rilascio e nella sua valuta salvo indicazione contraria ** Indicare il paese di origine qualora sia diverso dal pese territorio doganale di rilascio del libretto, utilizzando il codice internazionale ISO. | | Matrice di ri-esportazione n. ................ Libretto ATA N. |_________ | | | 1. Le merci descritte nell'elenco generale al | | | | n. (nn.) ........................................................ | | | | ................................................................. | | | | temporaneamente importate assieme ai fogli | | | | di importazione n. (nn.) .......................... del presente | | | | Libretto sono state ri-esportate . | |__________| | | | 2. Misure adottate riguardo a merci presentate ma non riesportate | | | | ................................................................ | |_________| | | | 3. Misure adottate riguardo a merci non presentate e non | | | | destinate ad una ulteriore | | | | riesportazione ................................................. | | | | ................................................................ | |__________| | | | 4. Registrato con il riferimento N. ...................... | |_________| | | | | 5. 6. 7. | 8. | | | | | ........ ...... ..................... | ......................... | | Ufficio Luogo Data(anno/mese/giorno | Firma e timbro | |______|___| | A. Titolare e indirizzo | Riservato all'Associazione | emittente | | G. Foglio d'importazione N. ...... |_____ | | a) Libretto ATA n. ............... | ............................... ____|_____ | B. Rappresentato da * | b) Rilasciato da ................. | ............................... ____|_____ | C. Uso previsto delle merci | c) Valido fino al | | ......./...../........... | anno mese giorno (compreso) ____|_____ | D. Mezzi di trasporto | Riservato alla dogana | | H. Sdoganamento all'esportazione | E. Dettagli d'imballaggio | a) Le merci di cui al paragrafo | F.a) della dichiarazione di Numero, natura marchi ecc. * | cui sopra sono state | ri-esportate . | | b) Misure adottate nei confronti | di merci incluse ma non F. Dichiarazione di | riesportate riesportazione | | c) Misure adottate nei confronti Il sottoscritto, debitamente | di merci non incluse e non autorizzato: | destinate ad una ulteriore a) dichiara riesportate le | riesportazione * ............ merci enumerate nell'elenco | figurante a tergo ed incluse| d) Registrato con il riferimento nell'elenco generale ai nn. | n. .......................... sono state importate | temporaneamente con foglio | e) Il presente foglio dovra' di esportazione n. .... del | essere trasmesso all'Ufficio presente Libretto | doganale di ................. | b) dichiara che le merci | f) Altre menzioni * ............ presentate ed incluse au nn.| seguenti non saranno | ulteriormente riesportate | A....................... ........................... | Ufficio doganale | c) a sostegno di tali | dichiarazioni presenta i | seguenti documenti | ........./......./ ......... ........................... | ........................... | Data-anno/mese/giorno ........... | d) Certifica che le indicazioni| Firma e timbro .................. contenute nel presente foglio | sono veritiere e complete | |_____ Luogo ........................... Data (anno mese giorno) .../.../.. .................................. Nome ................ Firma ........................ __________ * se del caso ------- Foglio N. ------- Foglio supplementare N. Libretto ATA N. __________ | N. Denominazione Numero Peso Valore Paese Riservato| d'ordine commerciale di o di alla | delle merci pezzi volume origine dogana | dei marchi | e dei numeri | ___________| | 1 2 3 4 5 6 7 | __________| | | | | | | TOTALE RIPORTATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _____|_|||_|__| | Totale o Riporto | _________| * Valore commerciale nel paese/territorio doganale di rilascio e nella sua valuta salvo indicazione contraria ** Indicare il paese di origine qualora sia diverso dal paese territorio doganale di rilascio del libretto, utilizzando il codice internazionale ISO. Matrice di transito n. ....................... Libretto ATA N. _________ | Sdoganamento per il transito | | 1. Le merci enumerate nell'elenco generale al | | n. (nn.) ........................................................ | | ................................................................. | | sono state spedite in transito all'Ufficio doganale di .......... | | anno/mese/giorno ....................... | | 2. Data limite per la riesportazione, presentazione alla dogana, | | delle merci | | 3. Registrato con riferimento N. | | ................................................................ | __________| | | | 4. 5. 6. | | | | ................. ............ ..../..../...... | | Ufficio doganale Luogo Data/anno/mese/giorno | |_________| | | | 7. | | | | Firma e timbro | |__________| | | | Certificato di quietanza dell'Ufficio di destinazione | | | | 1. Le merci di cui al paragrafo 1 sopra sono state | | riesportate/presentate * | | | | 2. Altre osservazioni ................................. | |_________| | 3. 4. 5. | | ......... ............ ..../..../...... | Data/anno/mese/giorno | | Ufficio Luogo 7. | doganale | Firma e timbro | __________| A. Titolare e indirizzo Riservato all'Associazione emittente G. Foglio di transito n. ............................ _____ a) Libretto ATA n. ............... ............................... __________ B. Rappresentato da * b) Rilasciato da ................. ............................... _________ C. Uso previsto delle merci c) Valido fino al ......./...../........... anno mese giorno (incluso) _________ | | D. Mezzi di trasporto | Riservato alla dogana | | | | H. Sdoganamento per il transito | | | E. Dettagli d'imballaggio | a) Le merci che sono oggetto | | della dichiarazione di cui | numero, natura marchi ecc. * | sopra sono state sdoganate | | per il transito all'Ufficio | | doganale di: | | ............................ | | | F. Dichiarazione di | b) Data limite per la | spedizione in transito | riesportazione e | | ripresentazione alla dogana | Il sottoscritto, debitamente | delle merci * | autorizzato: | | a) dichiara spedire a: | anno/mese/giorno ........... | ........................... | | alle condizioni previste | c) Registrato con il riferimento| da leggi e regolamenti del | n. ......................... | paese di transito le merci | | enumerate nell'elenco | d) Sigilli doganali apposti ....| riportato a tergo ed incluse| | nell'elenco generale ai | e) Il presente foglio dovra' | nn. ....................... | essere trasmesso all'ufficio | | doganale di: | b) Si impegna ad osservare le | | leggi e regolamenti del | | paese di transito ed a | A...................... | rappresentare queste merci | Ufficio doganale | se del caso sotto sigilli | | intatti, contestualmente al | | presente libretto, | ..../..../......./ | all'ufficio doganale di | data (anno/mese/giorno) | destinazione entro il | | termine stabilito dalla | Firma e timbro | dogana |_____| | | c) certifica che le indicazioni| Certificato di quietanza | contenute nel presente | dell'Ufficio di destinazione | foglio sono veritiere e | | complete | f) Le merci che sono oggetto della | | dichiarazione di cui sopra sono | | state riesportate/ripresentate | | | | g) Altre menzioni: | | | | | | A...................... | | Ufficio doganale | | | | | | ..../..../......./ ......... | | Data anno/mese/giorno | | | | Firma e Timbro .......... | |_________| | | | Firma e timbro .......... | |_____| | Luogo ............................ | | Data (mese anno giorno) .......... | | Nome ............................. | | Firma ............................ | __________| * se del caso ------- Foglio N. ------- Foglio supplementare N. Libretto ATA N. __________ | N. Denominazione Numero Peso Valore Paese Riservato| d'ordine commerciale di o di alla | delle merci pezzi volume origine dogana | dei marchi | e dei numeri | ___________| | 1 2 3 4 5 6 7 | __________| | | | | | | TOTALE RIPORTATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _____|_|||_|__| | Totale o Riporto | _________| * Valore commerciale nel paese/territorio doganale di rilascio e nella sua valuta salvo indicazione contraria ** Indicare il paese di origine qualora sia diverso dal paese territorio doganale di rilascio del libretto, utilizzando il codice internazionale ISO. | | Matrice di ri-importazione n. ................ Libretto ATA N. |_________ | | | 1. Le merci descritte nell'elenco generale al | | | | n. (nn.) ........................................................ | | | | ................................................................. | | | | temporaneamente spedite assieme ai fogli | | | | di spedizione n. (nn.) ............................ del presente | | | | Libretto sono state ri-importate. | |__________| | | | | 2. Altre informazioni .......................... | | | | | | ................................................ | | |_______|__| | | | | | | 3. | 4. | 5. | 6. | | | | | | | ......... | ............... | .................. | .............. | | Ufficio | Luogo Data | (anno/mese/giorno) | Firma e timbro | | doganale | | | | |__|__|____|__| * se del caso __________ | | | | A. Titolare e indirizzo | Riservato all'Associazione | | | emittente | | | | | | G. Foglio di reimportazione n. ... | | |_____| | | | | | a) Libretto ATA n. ............... | | | ............................... | | |______| | | | | B. Rappresentato da * | b) Rilasciato da ................. | | | ............................... | |____|_____| | | | | C. Uso previsto delle merci *| c) Valido fino al | | | | | | ......./...../........... | | | anno mese giorno (incluso) | |______|_____| | | | | D. Mezzi di trasporto | Riservato alla dogana | | | | |____| H. Sdoganamento all'importazione | | | | | E. Dettagli d'imballaggio | a) Le merci di cui al paragrafo | | | F.a) e b) della dichiarazione | | Numero, natura marchi ecc. * | di cui sopra sono state | | | ri-importate. | |____|_____| | | F. Dichiarazione di | b) Il presente foglio dovra' | rimportazione | essere trasmesso all'Ufficio | | doganale di * ................. | a) Il sottoscritto dichiara che| | le merci enumerate | | nell'elenco figurante a | | tergo ed incluse | | nell'elenco generale ai | | nn. ....................... | | sono state spedite | | temporaneamente con foglio | | di esportazione n. ........ | | chiede la reimportazione in | c) Altre menzioni: * | franchigia di queste merci. | | | | b) dichiara che queste merci | | non hanno subito nessuna | | lavorazione all'estero salvo| | quelle enumerate al n. .... | | ........................... | A ........................ | | Ufficio doganale | c) dichiara di non ri-importare| | le merci incluse in appresso| | ai nn. seguenti: | | ........................... | | | | d) Certifica che le indicazioni| | contenute nel presente | ......./......../ ........... | foglio sono veritiere e | | complete | Data-anno/mese/giorno ....... | | | | Firma e timbro .............. | |_____| | Luogo ............................ | | Data (mese anno giorno) .......... | | Nome ............................. | | Firma ............................ | __________| * se del caso ------- Foglio N. ------- Foglio supplementare N. Libretto ATA N. __________ | N. Denominazione Numero Peso Valore Paese Riservato| d'ordine commerciale di o di alla | delle merci pezzi volume origine dogana | dei marchi | e dei numeri | _________| | 1 2 3 4 5 6 7 | __________| | | | | | | TOTALE RIPORTATO | | | | | | _____| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _____|_|||_|__| | Totale o Riporto | _________| * Valore commerciale nel paese/territorio doganale di rilascio e nella sua valuta salvo indicazione contraria ** Indicare il paese di origine qualora sia diverso dal paese territorio doganale di rilascio del libretto, utilizzando il codice internazionale ISO. _________| NOTIFICA RELATIVA ALL'UTILIZZAZIONE DEL LIBRETTO ATA 1. Tutte le merci previste dal Libretto devono figurare nelle colonne da 1 a 6 dell'elenco generale. Se lo spazio riservato all'elenco generale sul retro della pagina di copertina e' insufficiente, si dovranno utilizzare fogli supplementari conformi al modello ufficiale. 2. Al fine di compilare l'elenco generale si dovranno menzionare in fondo, in cifre ed in lettere i totali delle colonne 3 e 5. Se l'elenco generale comporta piu' pagine il numero di fogli supplementari deve essere indicato in cifre ed in lettere in fondo all'elenco sul retro della pagina frontale. Si dovra' procedere allo stesso modo per gli elenchi contenuti nelle varie pagine. 3. Ciascuna delle merci deve essere contrassegnata da un numero d'ordine che deve essere indicato nella colonna 1. Le merci che comportano parti separate (comprese le parti di ricambio e gli accessori) possono essere contrassegnate da un solo numero d'ordine. In questo caso occorre precisare nella colonna 2, la natura il valore e se del caso, il peso di ciascuna parte e solo il peso totale ed il valore totale debbono figurare nelle colonne 4 e 5. 4. Nello stabilire le liste che figurano nelle varie pagine, si debbono utilizzare gli stessi numeri d'ordine di quelli della lista generale. 5. Per facilitare il controllo doganale si raccomanda di indicare in maniera leggibile su ciascuna merce (comprese le parti separate) il numero d'ordine corrispondente. 6. Le merci di stessa natura possono essere raggruppate a condizione che un numero d'ordine sia assegnato a ciascuna tra di loro. Se le merci raggruppate non hanno lo stesso valore o lo stesso peso, si deve indicare il valore e se del caso il loro rispettivo peso nella colonna 2. 7. Nel caso di merci destinate ad una esposizione si consiglia all'importatore nel suo interesse di indicare al punto C. della pagina relativa all'importazione il nome dell'esposizione ed il luogo dove si svolge nonche' il nome e l'indirizzo del suo organizzatore. 8. Il libretto deve essere riempito in maniera leggibile ed indelebile. 9. Tutte le merci previste dal libretto debbono essere controllate e registrate nel paese/territorio doganale di partenza ed essere presentate a questo fine insieme al libretto alle autorita' doganali salvo nei casi in cui questo esame non e' prescritto dalla regolamentazione doganale di questo paese/territorio doganale. 10. Se il libretto e' stato compilato in una lingua diversa da quella del paese/territorio doganale d'importazione, le Autorita' doganali possono esigere una traduzione. 1. Il titolare restituisce all'Associazione di rilascio i libretti scaduti o che non intende piu' utilizzare. 12. Ogni indicazione in cifre deve essere espressa in numeri arabici. 13. In conformita' con la Norma ISO 8601 le date devono essere in- dicate nel seguente ordine: anno/mese/giorno. 14. Qualora si siano utilizzati i foglietti blu per una operazione di transito doganale, il titolare e' tenuto a presentare il suo libretto all'Ufficio doganale, e successivamente, entro il periodo di tempo stabilito per questa operazione, all'Ufficio doganale specifico "Ufficio di destinazione". L'Ufficio doganale e' tenuto a timbrare ed a firmare come opportuno in ogni fase doganale le matrici ed i fogli dei documenti giustificativi. Camera di Commercio Internazionale Parte di provvedimento in formato grafico

Annesso A-Appendice II

Appendice II all'Annesso A Parte di provvedimento in formato grafico

Annesso B.1-art. 1

ANNESSO B. 1 ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI DESTINATE AD ESSERE PRESENTATE O UTILIZZATE IN ESPOSIZIONI, FIERE, CONGRESSI O ANALOGHE MANIFESTAZIONI Articolo primo Ai fini dell'attuazione del presente Annesso: a) l'espressione "manifestazione" significa: 1. esposizioni, fiere, saloni ed analoghe manifestazioni del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato; 2. esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico; 3. esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale artistico, educativo o culturale, sportivo, religioso o culturale al fine di promuovere il turismo o anche per aiutare i popoli a comprendersi meglio; 4. riunioni di rappresentanti, di organizzazioni o di gruppi di organizzazioni internazionali; 5. cerimonie e manifestazioni di natura ufficiale o commemorativa, ad eccezione delle esposizioni organizzate a titolo privato in negozi o locali commerciali per la vendita di merci straniere;

Annesso B.1-art. 2

Articolo 2 1. Beneficiano dell'ammissione temporanea in conformita' con l'articolo 2 della presente Convenzione: a) le merci destinate ad essere esposte o ad essere oggetto di una dimostrazione in una manifestazione, compreso il materiale di cui negli Annessi dell'Accordo relativo all'importazione di oggetti di natura educativa, scientifica o culturale, UNESCO, New York, 22 novembre 1950 e del suo Protocollo, Nairobi, 26 novembre 1976; b) le merci destinate ad essere utilizzate ai fine della presentazione di prodotti stranieri in una manifestazione, come: 1) le merci necessarie per la dimostrazione di macchine o apparecchi stranieri esposti; 2) il materiale di costruzione e di decorazione compreso l'equipaggiamento elettrico per i padiglioni temporanei di espositori stranieri; 3) il materiale pubblicitario e dimostrativo , destinato in ogni evidenza ad essere utilizzato per pubblicizzare le merci straniere esposte come: registrazioni sonore e video, filmati e diapositive nonche' le apparecchiature necessarie per la loro utilizzazione. c) il materiale - ivi compresi gli impianti di interpretazione, le apparecchiature di registrazione del suono e di registrazione video nonche' i filmati di natura educativa, scientifica o culturale - previsto per essere utilizzato in riunioni, conferenze e congressi internazionali. 2. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso: a) il numero o la quantita' di ciascun articolo importato deve essere ragionevole in considerazione del fine dell'importazione; b) le condizioni prescritte dalla presente Convenzione debbono essere osservate con soddisfazione delle autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea.

Annesso B.1-art. 3

Articolo 3 Per tutto il tempo in cui beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente Convenzione ed a meno che la legislazione nazionale del territorio di ammissione temporanea non lo consenta, le merci poste in ammissione temporanea non possono essere: a) prestate, noleggiate o utilizzate a pagamento; b) trasportate fuori dal luogo della manifestazione.

Annesso B.1-art. 4

Articolo 4 1. Il termine di riesportazione delle merci importate destinate ad essere presentate o utilizzate in una esposizione, una fiera, un congresso o analoga manifestazione e' di almeno sei mesi a decorrere dalla data di ammissione temporanea. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le autorita' doganali autorizzano gli interessati a lasciare nel territorio di ammissione temporanea le merci che debbono essere presentate o utilizzate ad una successiva manifestazione, a condizione che essi si conformino alle disposizioni delle leggi e regolamenti di tale territorio e che le merci siano riesportate entro il termine di un anno a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.

Annesso B.1-art. 5

Articolo 5 1. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 13 della presente Convenzione, in franchigia dal dazio di importazione e senza che siano applicati divieti o restrizioni all'importazione, e' concessa l'immissione sul mercato delle seguenti merci per consumo interno: a) Piccoli campioni rappresentativi delle merci straniere esposte in una manifestazione, compresi i campioni di prodotti alimentari e di bevande importati in quanto tali o ottenuti nel corso della manifestazione da merci importate alla rinfusa, a condizione che: 1) si tratti di prodotti stranieri forniti gratuitamente ed utilizzati unicamente per distribuzioni gratuite al pubblico durante la manifestazione per essere utilizzati o consumati dalle persone alle quali sono stati distribuiti; 2) tali prodotti siano individuabili come campioni a carattere pubblicitario aventi scarso valore unitario; 3) non si prestino ad essere commercializzati e siano, se del caso, confezionati in quantitativi nettamente piu' ridotti di quelli contenuti nel piu' piccolo imballaggio venduto al dettaglio; 4) i campioni di prodotti alimentari e di bevande che non sono distribuiti in imballaggi in conformita' con il capoverso 3) di cui sopra siano consumati durante la manifestazione; 5) il valore globale ed il quantitativo di merci siano ragionevoli secondo il parere delle autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea, in considerazione della natura della manifestazione, del numero dei visitatori e dell'importanza della partecipazione dell'espositore alla manifestazione. b) Merci importate unicamente ai fini di una loro dimostrazione o per la dimostrazione di macchine ed apparecchi stranieri presentati durante l'esposizione e che sono consumate o distrutte durante queste manifestazioni, sempre che il valore globale ed il quantitativo di merci siano considerati ragionevoli dalle autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea, in considerazione della natura della manifestazione, del numero di visitatori e dell'importanza della partecipazione dell'espositore alla manifestazione; c) Prodotti di scarso valore, utilizzati per la costruzione, l'allestimento e la decorazione degli stands provvisori degli stranieri che espongono all'esposizione (pitture, vernici, carte da parati ecc.) inutilizzabili per un nuovo uso; d) Stampati, cataloghi, prospetti commerciali, prezzi correnti, cartelloni pubblicitari, calendari (illustrati e non) e fotografie non inquadrate chiaramente destinati ad essere utilizzati per pubblicizzare le merci, a condizione: 1) che si tratti di prodotti stranieri forniti gratuitamente ed utilizzati unicamente per distribuzioni gratuite al pubblico sul luogo della esposizione; 2) che il valore globale ed il quantitativo delle merci sia ragionevole secondo il parere delle autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea, in considerazione della natura dell'esposizione del numero dei visitatori e dell'importanza della partecipazione dell'espositore all'esposizione. e) Fascicoli, archivi, moduli e altri documenti destinati ad essere utilizzati in quanto tali durante o in occasione di riunioni, conferenze o congressi internazionali. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 di ci sopra non sono applicabili alle bevande alcoliche, ai tabacchi ed ai combustibili.

Annesso B.1-art. 6

Articolo 6 1. All'atto dell'importazione e della riesportazione, sara' effettuato il controllo e lo sdoganamento delle merci gia' presentate o utilizzate in una esposizione o destinate ad esserlo, in tutti i casi in cui cio' e' possibile ed opportuno, sul luogo stesso di tale esposizione. 2. Ciascuna Parte contraente fara' di tutto, in tutti i casi in cui lo ritiene utile, in considerazione dell'importanza dell'esposizione, per aprire, per una durata ragionevole, un Ufficio doganale sui luoghi dell'esposizione organizzata sul suo territorio.

Annesso B.1-art. 7

Articolo 7 I prodotti accessoriamente ottenuti durante l'esposizione da merci importate temporaneamente per la dimostrazione di macchine o di apparecchi esposti, sono soggetti alle disposizioni della presente Convenzione.

Annesso B.1-art. 8

Articolo 8 Ciascuna Parte contraente ha diritto di formulare una riserva alle condizioni previste dall'articolo 29 della presente Convenzione per quanto riguarda le disposizioni dell'Articolo 5, paragrafo 1, capoverso a) del presente Annesso.

Annesso B.1-art. 9

Articolo 9 All'atto della sua entrata in vigore il presente Annesso in conformita' con l'articolo 27 della presente Convenzione abroghera' e sostituira' la Convenzione doganale di Bruxelles dell'8 giugno 1961 relativa alle agevolazioni concesse per l'importazione delle merci destinate ad essere presentate o utilizzate in esposizioni, fiere, congressi o analoghe manifestazioni, nelle relazioni tra le Parti contraenti che hanno accettato il presente Annesso e che sono Parti contraenti a tale Convenzione.

Annesso B.2-art. 1

ANNESSO B. 2 Annesso relativo al materiale professionale Articolo primo Ai fini dell'attuazione del presente Annesso, l'espressione "materiale professionale" significa: 1. Il materiale di stampa, di radio e di televisione necessario ai rappresentanti della stampa, della radio e della televisione che si recano sul territorio di un altro paese al fine di realizzare servizi, registrazioni o trasmissioni nell'ambito di determinati programmi, un elenco illustrativo dei quali figura nell'Appendice I al presente Annesso; 2. Il materiale cinematografico necessario ad una persona che si reca nel territorio di un altro paese al fine di realizzare uno o piu' determinati films, l'elenco illustrativo dei quali figura nell'Appendice II al presente Annesso; 3. Ogni altro materiale necessario all'esercizio del mestiere o della professione di una persona che si reca nel territorio di un altro paese per compiervi un determinato lavoro, ad esclusione del materiale che deve essere utilizzato per la fabbricazione industriale o la confezione di merci, oppure, a meno che non si tratti di apparecchiature manuali, per lo sfruttamento di risorse naturali, per la costruzione, riparazione o manutenzione di immobili, per l'esecuzione di lavori di sterro o di lavori analoghi. Un elenco illustrativo di questo materiale figura nell'Appendice III al presente Annesso; 4. Gli apparecchi ausiliari del materiale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ed i relativi accessori.

Annesso B.2-art. 2

Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea in conformita' con l'articolo 2 della presente Convenzione: a) il materiale professionale; b) le parti di ricambio importate per la riparazione del materiale professionale posto in ammissione temporanea ai sensi del paragrafo a) di cui sopra.

Annesso B.2-art. 3

Articolo 3 1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso, il materiale professionale: a) deve essere di proprieta' di una persona stabilita o residente al di fuori del territorio di ammissione temporanea; b) deve essere importato da una persona stabilita o residente al di fuori del territorio di ammissione temporanea; c) deve essere utilizzato esclusivamente dalla persona che si reca nel territorio di ammissione temporanea o secondo le sue direttive. 2. Il paragrafo 1 c) di cui sopra non e' applicabile al materiale importato in vista della realizzazione di un film, di un programma di televisione o di un'opera audiovisiva, in esecuzione di un contratto di co-produzione di cui sarebbe Parte una persona stabilita nel territorio di ammissione temporanea ed approvato dalle autorita' competenti di questo territorio nel quadro di un accordo inter- governativo di co-produzione. 3. Il materiale cinematografico di stampa, radio e televisione non puo' essere oggetto di un contratto di noleggio o analogo contratto eventualmente stipulato da persona stabilita nel territorio di ammissione temporanea, rimanendo inteso che tale condizione non e' applicabile in caso di realizzazione di programmi comuni di trasmissioni radio o televisive.

Annesso B.2-art. 4

Articolo 4 1. L'ammissione temporanea di materiali di produzione e dei servizi trasmessi via radio o televisione e dei veicoli specialmente adattati per essere utilizzati per servizi trasmessi via radio o televisione ed i loro equipaggiamenti importati da organismi pubblici o privati abilitati a tal fine dalle Autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea, e' concessa senza che siano richiesti un documento doganale o una garanzia. 2. Le autorita' doganali possono esigere la presentazione di un elenco o di un inventario dettagliato del materiale di cui al paragrafo 1, assieme ad un impegno scritto di riesportazione.

Annesso B.2-art. 5

Articolo 5 Il termine di riesportazione del materiale professionale e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla data di ammissione temporanea. Tuttavia, per i veicoli, il termine di riesportazione puo' essere stabilito in considerazione del motivo e della previsibile durata della permanenza sul territorio di ammissione temporanea.

Annesso B.2-art. 6

Articolo 6 Ciascuna Parte contraente ha diritto di rifiutare o di ritirare il beneficio dell'ammissione temporanea ai veicoli menzionati nelle Appendici I e III che, sia pure a titolo occasionale, imbarcano persone a pagamento o caricano merci sul suo territorio, e sbarcano tali persone o scaricano le merci o scaricano le merci in un luogo situato sullo stesso territorio.

Annesso B.2-art. 7

Articolo 7 Le Appendici al presente Annesso sono parte integrante di esso.

Annesso B.2-art. 8

Articolo 8 All'atto della sua entrata in vigore il presente Annesso, in conformita' con l'Articolo 27 della presente Convenzione, abroghera' e sostituira' la Convenzione doganale di Bruxelles dell'8 giugno 1961 relativa all'importazione temporanea di materiale professionale nelle relazioni tra le Parti contraenti che hanno accettato il presente Annesso e che sono Parti contraenti a tale Convenzione.

Annesso B.2-Appendice I

APPENDICE I MATERIALE DI STAMPA, DI RADIOTELEVISIONE E DI TELEVISIONE Elenco illustrativo A - materiale per la stampa, come: - personal computers; - materiale telefax; - macchine da scrivere:; - cineprese di tutti i tipi, (con pellicole ed elettroniche); - apparecchi per la trasmissione, la registrazione o la riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, magnetoscopi, lettori video, microfoni, tavoli di missaggio, casse acustiche); - supporti di suono o di immagini, vergini o registrati; - strumenti ed apparecchi di misura e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni e dei magnetoscopi, multimetri, cassette per utensili e sacche, vettorscopi, generatori di segnali video, ecc.) - materiale di illuminazione (proiettori, trasformatori, sostegni); - accessori (cassette, fotometri, obiettivi, sostegni, accumulatori, cinghie di trasmissione, caricatori di batterie, moni- tor). B. Materiale di radio-trasmissione come: - materiale di telecomunicazione come ricetrasmittenti o emittenti trasmettitori; terminali collegabili via rete o via cavo; collegamenti satellitari; - materiale di produzione di audio-frequenza (apparecchi di registrazione sonora, di registrazione e di riproduzione); - strumenti ed apparecchi di misurazione e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni e magnetoscopi, multimetri, cassette per utensili e sacche, vettorscopi, generatori di segnali video, ecc.); - accessori (orologi, cronometri, bussole, microfoni, tavoli di missaggio, bande magnetiche per colonne sonore, gruppi elettrogeni, trasformatori a pile e accumulatori, caricatori di batterie, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione ecc.); - supporti per il suono, vergini o registrati C. Materiale di televisione, come: - cineprese televisive; - telecinema; - strumenti ed apparecchi di misurazione e di controllo tecnico; - apparecchi di comunicazione; - strumenti di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, magnetoscopi, lettori video, microfoni, tavoli di missaggio, casse acustiche); - materiale di illuminazione (proiettori, trasformatori, sostegni); - materiale di montaggio; - accessori (orologi, cronometri, bussole, obiettivi, fotometri, sostegni, caricatori di batterie, cassette, gruppi elettrogeni, trasformatori, batterie e accumulatori, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento d'aria e di ventilazione ecc.); - supporti di suono o di immagini, vergini o registrati (titoli di testa, segnali di chiamata di stazione, inserti musicali, ecc.); - spezzoni di pellicole - strumenti musicali, costumi, scenari ed altri accessori teatrali, pedane prodotti per il trucco, asciuga-capelli. D. Veicoli concepiti o specialmente adattati per essere utilizzati ai fini di cui sopra, come veicoli per: - trasmissione TV; - accessori TV; - registrazione di segnali video; - registrazioni sonore - effetti al rallentatore; - illuminazione.

Annesso B.2-Appendice II

APPENDICE II Materiale cinematografico Elenco illustrativo A. Materiale, come: - cineprese di tutti i tipi (con pellicole ed elettroniche); - strumenti ed apparecchi di misurazione e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni, multimetri, cas- sette per utensili e sacche, vettorscopi, generatori di segnali video, ec.); - carrelli e gru; - materiale d'illuminazione (proiettori, trasformatori, sostegni); - materiale di montaggio; - apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, magnetoscopi, lettori video, microfoni, tavoli di missaggio, casse acustiche); - supporti di suono o di immagini, vergini o registrati (titoli di testa, segnali di chiamata di stazione, inserti musicali, ecc.); "- spezzoni di pellicole" - accessori operativi (orologi, cronometri, bussole, obiettivi, fotometri, microfoni, tavoli di missaggio, bande magnetiche, gruppi elettrogeni, trasformatori, batterie ed accumulatori, caricatori di batterie, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione ecc.); - strumenti musicali, costumi, scenari ed altri accessori teatrali, pedane, prodotti di trucco, asciuga-capelli. B. Veicoli concepiti o specialmente adattato per essere utilizzati ai fini di cui sopra.

Annesso B.2-Appendice III

APPENDICE III Altro materiale Elenco illustrativo A. Materiale per il montaggio, il collaudo, l'avviamento, il controllo, la verifica, la manutenzione o la riparazione di macchine di installazioni, di materiale di trasporto, come: - utensili; - materiale ed apparecchi di misurazione, di verifica o di controllo (di temperatura, di pressione, di distanza, di altezza, di superficie di velocita' ecc.) compresi gli apparecchi elettrici (voltmetri, amperometri, cavi di misurazione, comparatori, trasformatori, registratori ecc) e le sagome; - apparecchi e materiale per fotografare le macchine e le installazioni durante e dopo il loro montaggio; - apparecchi per il controllo tecnico delle navi B. Materiale necessario agli uomini di affari, agli esperti di organizzazione scientifica o tecnica del lavoro, di produttivita', di contabilita' e di persone che esercitano professioni analoghe, quali: - personal computers; - macchine da scrivere; - apparecchiature per la trasmissione, la registrazione o la riproduzione del suono o dell'immagine; - strumenti ed apparecchi di calcolo. C. Materiale necessario agli esperti incaricati di rilievi topografici o di lavori di prospezione geofisica, come: - strumenti ed apparecchi di misurazione; - materiale di trivellazione; - apparecchi di trasmissione e di comunicazione D. Materiale necessario per gli esperti incaricati della lotta anti-inquinamento. E. Strumenti ed apparecchiature necessarie a medici, chirurghi, veterinari, levatrici ed alle persone che esercitano professioni analoghe. F. Materiale necessario agli esperti di archeologia, paleontologia, geografia, zoologia ecc. G. Materiale necessario agli artisti, alle truppe teatrali ed alle orchestre, come tutti gli oggetti utilizzati per la rappresentazione, gli strumenti di musica gli scenari ed i costumi, ecc. H. Materiale necessario ai conferenzieri per illustrare le loro conferenze. I. Materiale necessario nel corso di viaggi fotografici (macchine fotografiche di ogni tipo, cassette, esposimetri, obiettivi, sostegni, accumulatori, cinghie di trasmissione, caricatori di batterie, monitor, materiale di illuminazione, articoli di illuminazione, articoli di moda ed accessori per modelli). J. Veicoli progettati o specialmente adattati per essere utilizzati ai fini di cui sopra, come unita' di controllo ambulanti, laboratori viaggianti, veicoli-laboratorio.

Annesso B.3-art. 1

ANNESSO B. 3 ANNESSO RELATIVO A CONTENITORI, PIATTAFORME DI SCARICO, IMBALLAGGI, CAMPIONI ED ALTRE MERCI IMPORTATE IN CONNESSIONE CON UNA OPERAZIONE COMMERCIALE ARTICOLO I Ai fini dell'attuazione del presente Annesso: a) l'espressione "merci importate nel quadro di un'operazione commerciale" significa: contenitori, piattaforme di scarico, imballaggi, campioni commerciali, films pubblicitari nonche' le merci di qualsiasi genere importate nell'ambito di un'operazione commerciale e la cui importazione non costituisce di per se' un'operazione commerciale. b) l'espressione "imballaggio" significa: tutti gli articoli e materiali che servono, o che sono destinati a servire, tali e quali come sono importati, per l'imballaggio, la protezione , lo stivaggio o la separazione delle merci, ad esclusione dei materiali (paglia, carta, fibre di vetro, trucioli ecc.) importati alla rinfusa. Sono inoltre esclusi i contenitori e le piattaforme di scarico rispettivamente definite ai capoversi c) e d) in appresso. c) l'espressione "contenitore" significa: un mezzo di trasporto (telaio, cisterna amovibile o altro mezzo analogo), che: 1) costituisce un compartimento, totalmente o parzialmente chiuso, destinato a contenere merci; 2) ha carattere permanente ed e' in quanto tale sufficientemente resistente per consentire un uso ripetuto; 3) e' specificamente concepito per agevolare il trasporto di merci, senza un ricarico intermedio, con uno o piu' mezzi di trasporto; 4) e' concepito in modo da essere agevolmente manipolato, in particolare al momento del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro; 5) e' concepito in modo da essere agevole da riempire e da svuotare; 6) ha un volume interno di almeno un metro cubo; il termine "contenitore" comprende gli accessori e gli equipaggiamenti del contenitore in base alla sua categoria a condizione che siano trasportati con il contenitore. Il termine "contenitore" non comprende i veicoli, gli accessori o le parti di ricambio dei veicoli, gli imballaggi o le piattaforme di scarico. Le "carrozzerie amovibili" sono assimilate ai contenitori. d) l'espressione "piattaforma di scarico" significa: un dispositivo sul cui pavimento puo' essere raggruppato un certo quantitativo di merci al fine di costituire un'unita' di carico ai fini del suo trasporto o ai fini della sua manipolazione o del suo accatastamento mediante apparecchiature meccaniche. Questo dispositivo e' costituito sia da due tavole collegate tra di loro da traverse, sia da un pavimento appoggiato su sostegni; la sua altezza totale e' ridotta al minimo indispensabile pur permettendo la manipolazione del carico mediante carrelli elevatori a forcella o tavole trasversali; esso puo' essere munito o meno di una sovrastruttura; e) l'espressione "campione" significa: gli articoli rappresentativi di una determinata categoria di merci gia' prodotte o che sono modelli di merci di cui si prevede la fabbricazione, ad esclusione di articoli identici introdotti dalla stessa persona o spediti allo stesso destinatario in quantitativi tali che, considerati nel loro insieme, essi non possano piu' essere definiti come campioni secondo i normali usi di commercio; f) l'espressione "film pubblicitario" significa: i supporti d'immagine registrati con o senza colonna sonora, che riproducono sostanzialmente immagini che mostrano la natura o il funzionamento di prodotti o materiali posti in vendita o dati in noleggio da una persona avente sede o residente sul territorio di un'altra Parte contraente a condizione che siano di natura tale da essere presentati ad eventuali clienti e non in sale pubbliche e siano importati in un collo che non contenga piu' di una copia di ciascun film e non faccia parte di un invio di films piu' importanti; g) l'espressione "traffico interno" significa: il trasporto di merci caricate all'interno del territorio doganale da una Parte contraente per essere scaricate all'interno del territorio doganale della stessa parte contraente.

Annesso B.3-art. 2

Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea in conformita' con l'articolo 2 della presente Convenzione le seguenti merci importate nel quadro di una operazione commerciale: a) gli imballaggi importati sia pieni per essere riesportati vuoti o pieni, sia vuoti per essere riesportati pieni; b) i contenitori caricati o non con merci, nonche' gli accessori e gli equipaggiamenti di contenitori ammessi temporaneamente che sono sia importati con un contenitore per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore, sia importati separatamente per essere riesportati con un contenitore; c) le parti di ricambio importate per la riparazione di contenitori che usufruiscono dell'ammissione temporanea in virtu' del paragrafo b) di cui sopra; d) le piattaforme di scarico; e) i campioni; f) i films pubblicitari; g) ogni altra merce importata per uno degli scopi di cui all'Appendice I nel quadro di un'operazione commerciale ma la cui importazione non costituisce di per se' un'operazione commerciale.

Annesso B.3-art. 3

Articolo 3 Le disposizioni del presente Annesso non pregiudicano in alcuna maniera le legislazioni doganali delle Parti contraenti applicabili all'importazione delle merci trasportate in contenitori o imballaggi o su piattaforme da scarico.

Annesso B.3-art. 4

Articolo 4 1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso: a) gli imballaggi devono essere riesportati unicamente dal beneficiario dell'ammissione temporanea. Essi non possono neanche in via occasionale essere utilizzati per il traffico interno; b) i contenitori devono essere contrassegnati come prescritto all'Appendice II del presente Annesso. Essi possono essere utilizzati nel traffico interno ma, in questo caso, ciascuna Parte contraente ha facolta' di prescrivere le seguenti condizioni: - il tragitto condurra' il contenitore attraverso un itinerario ragionevolmente diretto, sul luogo o nelle vicinanze del luogo dove le merci da esportare devono essere caricate o da cui il contenitore deve essere riesportato vuoto; - il contenitore potra' essere utilizzato una sola volta nel traffico interno prima della sua riesportazione. c) le piattaforme da scarico o un numero pari di piatttaforme dello stesso tipo e di valore press'a poco uguale devono essere state gia' esportate o saranno successivamente esportate o riesportate; d) i campioni ed i films pubblicitari devono appartenere ad una persona avente sede o residente al di fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere importati al solo scopo di essere presentati o di essere oggetto di una dimostrazione nel territorio di ammissione temporanea al fine di promuovere ordinazioni di merci da importare il questo stesso territorio. Tale materiale non deve essere ne' venduto, ne' adibito al suo uso normale salvo le esigenze della dimostrazione, ne' utilizzato in qualsivoglia maniera sia in noleggio o a pagamento per tutto il periodo di permanenza nel territorio di ammissione temporanea. e) l'utilizzazione delle merci di cui ai punti 1 e 2 dell'Appendice I non deve costituire un'attivita' a fine di lucro. 2. Ciascuna Parte contraente ha diritto di non concedere l'ammissione temporanea ai contenitori alle piattaforme di scarico o agli imballaggi che sono stati oggetto di un acquisto, di un'operazione affitto-vendita, di un noleggio o analogo contratto, stipulato da una persona avente sede o residente sul territorio di detta Parte.

Annesso B.3-art. 5

Articolo 5 1. L'ammissione temporanea di contenitori, piattaforme di scarico ed imballaggi e' concessa senza bisogno di un documento doganale o di una garanzia. 2. In luogo del documento doganale e di una garanzia per i contenitori, il beneficiario dell'ammissione temporanea puo' essere tenuto ad impegnarsi per iscritto: 1) a fornire alle autorita' doganali, dietro loro richiesta, informazioni dettagliate relative ai moviemnti di ciascun contenitore posto in ammissione temporanea, comprese le date ed i luoghi di entrata nel territorio di ammissione temporanea e di uscita da questo territorio, oppure un elenco dei contenitori assieme ad un impegno di riesportazione, 2) a pagare il dazio di importazione che potrebbe essere richiesto qualora le condizioni che regolano l'ammissione temporanea non siano soddisfatte. 3. In luogo del documento doganale e di una garanzia per le piattaforme da scarico e gli imballaggi, il beneficiario dell'ammissione temporanea puo' essere tenuto a presentare alle Autorita' doganali un impegno scritto di riesportazione. 4. Le persone che si avvalgono regolarmente del regime di ammissione temporanea sono autorizzate a sottoscrivere un impegno globale.

Annesso B.3-art. 6

Articolo 6 Il termine di riesportazione delle merci importate nel quadro di un'operazione commerciale e' di sei mesi almeno a decorrere dalla data di ammissione temporanea.

Annesso B.3-art. 7

Articolo 7 Ciascuna Parte contraente ha diritto di formulare una riserva alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente Convenzione, per quanto riguarda: a) un massimo di tre gruppi di merci, tra quelli dell'articolo 2; b) l'articolo 5, paragrafo 1 del presente Annesso.

Annesso B.3-art. 8

Articolo 8 Le Appendici al presente Annesso sono parte integrante di quest'ultimo.

Annesso B.3-art. 9

Articolo 9 All'atto della sua entrata in vigore, il presente Annesso, in conformita' con l'articolo 27 della presente Convenzione, abroghera' e sostituira' le Convezioni e disposizioni in appresso: - Convenzione europea relativa al regime doganale delle piattaforme di scarico utilizzate per trasporti internazionali, Ginevra, 9 dicembre 1960 - Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea degli imballaggi, Bruxelles, 6 ottobre 1960 - articoli 2 e 11 e Annessi 1 (paragrafi 1 e 2) a 3 della Convenzione doganale relativa ai contenitori, Ginevra, 2 dicembre 1972 - articoli 3, 5 e 6 (1.b e 2) della Convenzione internazionale per agevolare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, Ginevra, 7 novembre 1952 nelle relazioni tra le Parti Contraenti che hanno accettato il presente Annesso e che sono Parti contraenti a tali Convenzioni.

Annesso B.3-Appendice I

APPENDICE I Elenco delle merci ai sensi dell'articolo 2 g) 1. Merci che devono essere sottoposte a prove, controlli, esperienze o dimostrazioni. 2. Merci previste per lo svolgimento di prove, controlli, esperienze o dimostrazioni. 3. Pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate, positive e altri mezzi visivi registrati destinati ad essere visionati prima della loro utilizzazione commerciale. 4. Films, nastri magnetici, pellicole magnetizzate e altri mezzi audio o visivi destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione. 5. Supporti informatici registrati, inviati a titolo gratuito e destinati ad essere utilizzati nella elaborazione automatica dei dati. 6. Oggetti (compresi i veicoli) che, per via della loro natura possono servire solo a reclamizzare o a pubblicizzare un articolo per uno scopo determinato.

Annesso B.3-Appendice II

APPENDICE II Disposizioni relative al contrassegno dei contenitori 1. Le seguenti indicazioni, iscritte in maniera durevole, dovranno essere apposte in uno spazio appropriato e chiaramente visibile, sui contenitori: a) identificazione del proprietario o dell'utente principale; b) contrassegni e numeri di identificazione del contenitore stabiliti dal proprietario o dall'utente, c) tara del contenitore, compresi tutti gli accessori stabilmente fissati. 2. Il paese al quale il contenitore e' collegato potra' essere indicato sia per intero, sia con il Codice del paese ISO alfa-2 previsto nella norma internazionale ISO 3166, sia per mezzo del segno distintivo utilizzato per indicare il paese d'immatricolazione dei veicoli automobili in circolazione stradale internazionale. Ciascun paese potra' subordinare l'impiego sui contenitori del suo nome o del suo segno all'osservanza della sua legislazione nazionale. Si dovra' poter identificare il proprietario o l'utilizzatore attraverso sia l'indicazione del nome, sia una sigla sancita dall'uso, ad esclusione di simboli come emblemi o bandiere. 3. Affinche' i contrassegni ed i numeri di identificazione che figurano sui contenitori possano essere considerati come iscritti in maniera durevole quando si utilizza una striscia di materia plastica, dovranno essere osservate le seguenti condizioni: a) Dovra' essere utilizzato un adesivo di qualita'. La striscia, dopo essere stata applicata, dovra' fornire una resistenza alla trazione inferiore alla forza di adesione in modo tale che sia impossibile scollare il foglio senza danneggiarlo. Una striscia ottenuta per mezzo di colata soddisfa a queste esigenze. Una striscia fabbricata per mezzo di calandratura non potra' essere utilizzata. b) Qualora i segni ed i numeri di identificazione debbano essere modificati, la striscia da sostituire dovra' essere interamente ritirata prima di fissare una nuova striscia. E' prescritta l'apposizione di una nuova striscia su una striscia gia' incollata. 4. Le specifiche concernenti l'utilizzazione della striscia di materia plastica per il contrassegno dei contenitori enunciati nel paragrafo 3 della presente Appendice non escludono la possibilita' di utilizzare altri metodi durevoli di contrassegno.

Annesso B.4-art. 1

ANNESSO B.4 ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE NEL QUADRO DI UN'OPERAZIONE DI PRODUZIONE ARTICOLO 1 Ai fini dell'attuazione del presente Annesso, l'espressione "merci importate nel quadro di un'operazione di produzione" significa: 1. a) matrici, negativi, matrici, stampi, disegni, progetti, modelli ed altri oggetti analoghi; b) strumenti di misura, di controllo, di verifica ed altri oggetti analoghi; c) utensili e strumenti speciali; importati per essere utilizzati durante un procedimento di fabbricazione delle merci; 2. I "mezzi di produzione di sostituzione": gli strumenti, apparecchi e macchine che, in attesa della consegna o della riparazione di merci analoghe, sono messi a disposizione di un cliente dal fornitore o dal riparatore a seconda dei casi.

Annesso B.4-art. 2

Articolo 2 Le merci importate nel quadro di un'operazione di produzione, beneficiano dell'ammissione temporanea in conformita' con l'articolo 2 della presente Convenzione

Annesso B.4-art. 3

Articolo 3 Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso: a) le merci importate nel quadro di un'operazione di produzione devono appartenere ad una persona avente sede al di fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere destinate ad una persona avente sede in tale territorio; b) tutta la produzione (o parte di essa), secondo le disposizioni della legislazione nazionale, risultante dall'utilizzazione delle merci importate nel quadro di un'operazione di produzione di cui all'articolo primo, paragrafo 1 del presente Annesso deve essere esportata dal territorio di ammissione temporanea; c) i mezzi di produzione di sostituzione devono essere messi provvisoriamente e gratuitamente a disposizione di una persona avente sede nel territorio di ammissione temporanea dal fornitore dei mezzi di produzione la cui consegna e' differita o che devono essere riparati, o dietro sua iniziativa.

Annesso B.4-art. 4

Articolo 4 1. Il termine di riesportazione delle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente Annesso e' di dodici mesi almeno a decorrere dalla data di ammissione temporanea. 2. Il termine di riesportazione dei mezzi di produzione di sostituzione e' di almeno sei mesi a decorrere dalla data di ammissione temporanea.

Annesso B.5-art. 1

ANNESSO B.5 ALLEGATO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE A FINI EDUCATIVI, SCIENTIFICI O CULTURALI Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) "merci importate a fini educativi, scientifici o culturali": il materiale scientifico e didattico, il materiale per il conforto dei marittimi e ogni altra merce importata nel quadro di un'attivita' educativa, scientifica o culturale; b) alla lettera a): i) "materiale scientifico e didattico": i modelli, gli strumenti, gli apparecchi, le macchine e i loro accessori utilizzati per la ricerca scientifica e l'insegnamento o la formazione professionale; ii) "materiale per il conforto dei marittimi": il materiale destinato alle attivita' di carattere culturale, educativo, ricreativo, religioso o sportivo delle persone che svolgono compiti inerenti al funzionamento o al servizio in mare di una nave estera adibita al traffico marittimo internazionale. Liste illustrative del "materiale didattico", del "materiale per il confronto dei marittimi" e di "ogni altra merce importata nel quadro di un'attivita' educativa, scientifica o culturale" figurano rispettivamente nelle appendici I, II e III del presente allegato.

Annesso B.5-art. 2

Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione: a) le merci importate esclusivamente a fini educativi, scientifici o culturali; b) i pezzi di ricambio relativi al materiale scientifico e didattico vincolato al regime dell'ammissione temporanea ai sensi della lettera a), nonche' gli utensili appositamente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del predetto materiale.

Annesso B.5-art. 3

Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni accordate dal presente allegato: a) le merci importate a fini educativi, scientifici o culturali devono appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ad essere importate, in numero ragionevole, da istituti riconosciuti, tenuto conto della loro destinazione. Esse non devono essere utilizzate a fini commerciali; b) il materiale per il conforto dei marittimi deve essere utilizzato a bordo di navi straniere adibite al traffico marittimo internazionale o temporaneamente sbarcato da una nave per essere utilizzato a terra dall'equipaggio, o importato per essere utilizzato in luoghi di ritrovo, circoli e locali di ricreazione per marittimi gestiti da organismi ufficiali o da organizzazioni religiose o di altro genere, senza scopo di lucro, e in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente funzioni religiose per i marittimi.

Annesso B.5-art. 4

Articolo 4 L'ammissione temporanea di materiale scientifico e didattico e di materiale per il conforto dei marittimi utilizzato a bordo delle navi e' accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. Per quanto riguarda il materiale scientifico e didattico possono essere richiesti, all'occorrenza, l'inventario di detto materiale e un impegno scritto in merito alla sua riesportazione.

Annesso B.5-art. 5

Articolo 5 Il termine per la riesportazione delle merci importate a fini educativi, scientifici o culturali e' di dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.

Annesso B.5-art. 6

Articolo 6 Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti delle disposizioni dell'articolo 4 del presente allegato, relativamente al materiale scientifico e didattico.

Annesso B.5-art. 7

Articolo 7 Le appendici del presente allegato ne costituiscono parte integrante.

Annesso B.5-art. 8

Articolo 8 Al momento della sua entrata in vigore del presente allegato, conformemente all'articolo 27 della presente convenzione, abroga e sostituisce la convenzione doganale relativa al materiale ricreativo destinato alla gente di mare (Bruxelles, 1 dicembre 1964), la convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico (Bruxelles, 11 giugno 1968), e la convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale pedagogico (Bruxelles, 8 giugno 1970), negli scambi tra le Parti contraenti che hanno accettato il presente allegato e che sono Parti contraenti delle predette convenzioni.

Annesso B.5-Appendice I

APPENDICE I Lista illustrativa a) Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o delle immagini, quali: proiettori di diapositive o di pellicole fisse; proiettori cinematografici; retroproiettori ed episcopi; magnetofoni, videoregistratori e cinescopi; televisioni e circuito chiuso. b) Supporti di suono e di immagini, quali: diapositive, pellicole fisse e microfilm; pellicole cinematografiche; registrazioni sonore (nastri magnetici, dischi); videocassette. c) Materiale specializzato, quale: materiale bibliografico e audiovisivo per biblioteche; librerie mobili; laboratori di lingue; materiale per l'interpretazione simultanea; macchine meccaniche o elettroniche per l'insegnamento programmato; oggetti appositamente progettati per l'insegnamento o la formazione professionale dei minorati. d) Altro materiale, quale: tabelloni, modelli, grafici, carte, piani, fotografie e disegni; strumenti, apparecchi e modelli concepiti per la dimostrazione; collezioni di oggetti corredati di informazioni didattiche, visive o sonore, preparate per l'insegnamento di una materia ("study kits"); strumenti, apparecchi, utensileria e macchine utensili per l'apprendimento di tecniche o di mestieri; materiali, compresi i veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati da soccorritori, destinati alla formazione di persone chiamate a prestare soccorso.

Annesso B.5-Appendice II

APPENDICE II Lista illustrativa a) Libri e stampati, quali: libri di qualsiasi genere; corsi per corrispondenza; giornali e pubblicazioni periodiche; opuscoli contenenti informazioni sui servizi di conforto esistenti nei porti. b) Materiale audiovisivo, quale: apparecchi di riproduzione del suono e delle immagini; registratori e nastri magnetici; apparecchi riceventi per la radiodiffusione, apparecchi riceventi per la televisione; proiettori; registrazione su dischi o su nastri magnetici (corsi di lingue, trasmissioni radiofoniche, messaggi augurali, musica e spettacoli di intrattenimento); pellicole impressionate e sviluppate; diapositive; videocassette. c) Articoli sportivi, quali: indumenti sportivi; palloni e palle; racchette e reti; giochi in coperta; materiale per l'atletica; materiale per la ginnastica. d) Materiale per la pratica di giochi o passatempi, quali: giochi di societa'; strumenti musicali; materiale e accessori per il teatro dilettantistico; materiale per la pittura artistica, la scultura, il lavoro del legno, dei metalli, la confezione dei tappeti, ecc. e) Oggetti per il culto. f) Parti, pezzi staccati e accessori del materiale di conforto.

Annesso B.5-Appendice III

APPENDICE III Lista illustrativa Merci quali: 1. Costumi e accessori di scena inviati a titolo di prestito gratuito filodrammatiche o a teatri. 2. Spartiti musicali inviati a titolo di prestito gratuito a sale per concerti o ad orchestre.

Annesso B.6-art. 1

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