La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 della convenzione stessa.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire sei milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DINI
Convention
Convention relative a' l'admission temporaire Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SULL'AMMISSIONE TEMPORANEA Preambolo LE PARTI CONTRAENTI alla presente Convenzione elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, RITENENDO non soddisfacente la situazione attuale di molteplicita' e dispersione delle Convenzioni doganali internazionali di ammissione temporanea, CONSIDERANDO che questa situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi in avvenire quando nuovi casi di ammissione temporanea dovranno essere oggetto di una regolamentazione internazionale, IN CONSIDERAZIONE dell'auspicio formulato dai rappresentanti del commercio e da altri ambienti interessati, di pervenire ad una agevolazione degli adempimenti per l'ammissione temporanea, CONSIDERANDO che la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali ed in particolare l'adozione di uno strumento internazionale unico incorporante tutte le Convenzioni esistenti in materia di ammissione temporanea possono facilitare agli utenti l'osservanza delle disposizioni internazionali in vigore per quanto riguarda l'ammissione temporanea e contribuire efficacemente allo sviluppo del commercio internazionale e di altre forme di scambi internazionali, CONVINTE che uno strumento internazionale che proponga disposizioni uniformi in materia di ammissione temporanea potra' fornire vantaggi sostanziali per gli scambi internazionali e garantire un livello piu' elevato di semplificazione e di armonizzazione dei regimi doganali, obiettivo quest'ultimo essenziale del Consiglio di cooperazione doganale, RISOLUTE ad agevolare l'ammissione temporanea mediante la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure, perseguendo obiettivi di natura economica, umanitaria, culturale, sociale o turistica, CONSIDERANDO che l'adozione di modelli standardizzati di titoli di ammissione temporanea, come documenti doganali internazionali accompagnati da una garanzia internazionale, contribuira' ad agevolare le procedure di ammissione temporanea in caso di richiesta di un documento doganale e di una garanzia, Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione: a) l'espressione "ammissione temporanea" significa: il regime doganale in base al quale determinate merci (compresi i mezzi di trasporto) possono essere introdotte in un territorio doganale in temporanea esenzione dal pagamento del dazio di importazione, e senza che siano applicati divieti o restrizioni all'importazione di natura economica: tali merci (compresi i mezzi di trasporto), devono essere importate per un fine specifico e la loro riesportazione deve essere prevista entro un determinato periodo, senza che esse abbiano subito modifiche, tranne un normale deprezzamento derivante dall'uso; b) l'espressione "dazio di importazione" significa: i diritti doganali ed ogni altro diritto, imposta e dazio doganale o imposizioni varie percepite sull'importazione o in occasione dell'importazione di merci, compresi i mezzi di trasporto ad accezione di dazi ed imposizioni il cui importo e' limitato al costo approssimativo dei servizi resi; c) l'espressione "garanzia" significa: cio' che comprova, per le Dogane, l'adempimento di un obbligo loro dovuto. La garanzia e' detta globale quando garantisce l'esecuzione degli obblighi prescritti per le varie operazioni. d) l'espressione "titolo di ammissione temporanea" significa: Il documento doganale internazionale valido come dichiarazione doganale, che consente di identificare le merci compresi i mezzi di trasporto e che comporta una garanzia valida a livello internazionale intesa a coprire i dazi di importazione; tali titoli figurano alle appendici I e II dell'Annesso A. e) l'espressione "Unione doganale o economica" significa: Una unione costituita e composta dai membri di cui al paragrafo 1 dell'articolo 24 della presente Convenzione e avente competenza ad adottare una propria legislazione obbligatoria per i suoi membri nelle materie previste dalla presente Convenzione, ed a decidere - in base alle sue procedure interne - di firmare, ratificare o aderire alla presente Convenzione. f) l'espressione "persona" significa: una persona sia fisica che morale, salvo se diversamente disposto dal contesto; g) l'espressione " Consiglio" significa: l'organo instaurato dalla Convenzione istitutiva del Consiglio di cooperazione doganale, Bruxelles 15 dicembre 1950, h) l'espressione "ratifica" significa: la ratifica vera e propria, l'accettazione o l'approvazione.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 1. Ciascuna Parte contraente si impegna a concedere l'ammissione temporanea alle condizioni previste dalla presente Convenzione, alle merci- compresi i mezzi di trasporto- che sono oggetto degli Annessi alla presente Convenzione. 2. Fatte salve le disposizioni dell'Annesso E l'ammissione temporanea e' concessa in sospensione totale del dazio d'importazione, senza che siano applicati divieti o restrizione all'importazione di natura economica.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Ciascun Annesso alla presente Convenzione contiene in linea di massima: a) le definizioni dei principali termini doganali utilizzati nel presente Annesso; b) le particolari disposizioni applicabili alle merci, compresi i mezzi di trasporto che sono oggetto dell'Annesso.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 1. A meno che un Annesso non disponga diversamente, ciascuna Parte contraente ha diritto di subordinare l'ammissione temporanea delle merci, compresi i mezzi di trasporto, alla presentazione di un documento doganale ed alla formazione di una garanzia. 2. Se, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra, e' richiesta una garanzia, le persone che effettuano abitualmente operazioni di ammissione temporanea possono essere autorizzate a formare una garanzia globale. 3. Salvo disposizioni contrarie previste in un Annesso, l'importo della garanzia non sara' superiore all'importo del dazio di importazione la cui esazione e' sospesa. 4. Per le merci - compresi i mezzi di trasporto - sottoposte a divieti o restrizioni all'importazione derivanti da leggi e regolamenti nazionali, puo' essere richiesta una garanzia complementare a condizioni determinate dalla legislazione nazionale.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Fatte salve le operazioni di ammissione temporanea dell'Annesso E, ciascuna Parte contraente accetta, in luogo dei suoi documenti nazionali e a titolo di garanzia delle somme di cui all'articolo 8 dell'Annesso A, ogni titolo di ammissione temporanea valido per il suo territorio, rilasciato ed utilizzato alle condizioni determinate in tale Annesso per le merci, compresi i mezzi di trasporto, temporaneamente importate in attuazione degli altri Annessi alla presente Convenzione da detta Parte eventualmente accettati.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 Ciascuna Parte Contraente puo' subordinare l'ammissione temporanea delle merci, compresi i mezzi di trasporto, a condizione che esse possano essere identificate all'atto della cessazione dell'ammissione temporanea.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 1. Le merci (compresi i mezzi di trasporto) che usufruiscono dell'ammissione temporanea, devono essere riesportate compresi i mezzi di trasporto, entro un determinato periodo considerato sufficiente ai fini dell'ottenimento del fine dell'ammissione temporanea. Tale periodo e' stabilito individualmente in ciascun Annesso. 2. Le autorita' doganali possono sia concedere un termine piu' lungo di quello previsto in ciascun Annesso, sia prorogare il termine iniziale. 3. Se le merci (compresi i mezzi di trasporto) poste in ammissione temporanea, non possono essere riesportate a seguito di un sequestro diverso da un sequestro effettuato dietro richiesta legale di privati, l'obbligo di riesportazione e' sospeso per tutta la durata del sequestro.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Ciascuna Parte contraente puo' a richiesta autorizzare il trasferimento del beneficio del regime dell'ammissione temporanea ad ogni altra persona: a) se tale persona si conforma alle condizioni previste dalla presente Convenzione, e b) se essa subentra negli obblighi del beneficiario iniziale dell'ammissione temporanea.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Di regola la cessazione normale dell'ammissione temporanea ha luogo con la riesportazione delle merci (compresi i mezzi di trasporto) che hanno usufruito dell'ammissione temporanea,
Convenzione-art. 10
Articolo 10 Le merci in ammissione temporanea, compresi i mezzi di trasporto possono essere riesportate in una o piu' spedizioni.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 Le merci in ammissione temporanea, compresi i mezzi di trasporto possono essere riesportate attraverso un Ufficio doganale diverso da quello di importazione.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 La cessazione dell'ammissione temporanea puo' essere ottenuta con l'accordo delle autorita' competenti mediante la sistemazione delle merci (compresi i mezzi di trasporto) in porti franchi o zone franche, in magazzini doganali o sotto il regime di transito doganale, in vista di una loro ulteriore esportazione o di ogni altra destinazione autorizzata.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 La cessazione dell'ammissione temporanea puo' essere ottenuta quando le merci vengono destinate al consumo interno se cio' e' giustificato dalle circostanze e autorizzato dalla legislazione nazionale, sotto riserva che siano soddisfatte le condizioni e le formalita' applicabili in questo caso.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 1. La cessazione dell'ammissione temporanea puo' essere ottenuta se le merci (compresi i mezzi di trasporto) che sono state gravemente danneggiate, a causa di incidenti o di forza maggiore, sono, in base ad una decisione delle autorita' doganali: a) soggette al dazio di importazione dovuto alla data della loro presentazione in dogana in condizioni danneggiate ai fini della cessazione dell'ammissione temporanea; oppure b) rilasciate, senza obbligo di pagamento, alle autorita' competenti del territorio di ammissione temporanea; nel qual caso il beneficiario dell'ammissione temporanea sara' esonerato dal pagamento del dazio di importazione; oppure c) distrutte, sotto controllo ufficiale, a spese degli interessati, i detriti e le parti ricuperate essendo soggette, in caso di immissione sul mercato del consumo, al dazio di importazione dovuto alla data ed in base alle condizioni in cui le merci erano state presentate in dogana dopo un incidente o forza maggiore. 2. La cessazione dell'ammissione temporanea puo' altresi' essere ottenuta se, dietro richiesta dell'interessato ed in base alla decisione delle autorita' doganali, le merci, compresi i mezzi di trasporto vengono destinate ad una delle destinazioni di cui ai capoversi b) o c) del paragrafo 1 precedente. 3. La cessazione dell'ammissione temporanea puo' altresi' essere ottenuta a richiesta dell'interessato se quest'ultimo giustifica con soddisfazione delle autorita' doganali la distruzione o la perdita totale delle merci, compresi i mezzi di trasporto, a causa di incidente o di forza maggiore. In questo caso, il beneficiario dell'ammissione temporanea sara' esonerato dal pagamento del dazio di importazione.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 Ciascuna Parte riduce al minimo gli adempimenti doganali derivanti dalle agevolazioni previste dalla presente Convenzione e pubblica il prima possibile, i regolamenti relativi a tali adempimenti.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 1. Se l'ammissione temporanea e' subordinata ad una autorizzazione preliminare, quest'ultima dovra' essere concessa dall'Ufficio doganale competente nei piu' brevi termini possibili. 2. Se, in casi eccezionali, e' richiesta un'autorizzazione diversa da quella doganale, essa sara' concessa nei piu' brevi termini possibili.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 Le disposizioni della presente Convenzione stabiliscono un minimo di agevolazioni da concedere e non frappongono ostacoli all'applicazione di agevolazioni maggiori che le Parti contraenti concedono o potrebbero concedere in virtu' sia di disposizioni unilaterali sia di accordi bilaterali o multilaterali.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione i territori delle Parti contraenti che costituiscono un'Unione doganale od economica possono essere considerati come un unico territorio. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione esclude il diritto per le Parti contraenti che costituiscono un'Unione doganale o economica di prevedere norme particolari applicabili alle operazioni di ammissione temporanea sul territorio di questa Unione sempre che tali norme non riducano le agevolazioni previste dalla presente Convenzione.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 Le disposizioni della presente Convenzione non ostacolano l'attuazione dei divieti e delle restrizioni derivanti da leggi e regolamenti nazionali, fondate su considerazioni di natura non economica quali considerazioni di moralita' o di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di igiene o di sanita' pubblica o su considerazioni di carattere veterinario o fito-sanitario o relative alla protezione delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, oppure relative alla protezione dei diritti di autore e della proprieta' industriale.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 1. Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione esporra' il trasgressore, nel territorio della Parte contraente dove e' stata commessa l'infrazione, alle sanzioni previste dalla legislazione di tale Parte contraente. 2. Qualora non sia possibile determinare il territorio sul quale una irregolarita' e' stata commessa, si riterra' che essa e' stata commessa sul territorio della Parte contraente dove e' stata constatata.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 Le Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente a richiesta e nella misura autorizzata dalla legislazione nazionale, le informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 1. Un Comitato di gestione e' costituito per esaminare l'attuazione della presente Convenzione, studiare i provvedimenti volti ad assicurare una interpretazione ed una attuazione uniformi della Convenzione ed esaminare ogni emendamento proposto. 2. Le Parti contraenti sono membri del Comitato di gestione. Il Comitato puo' decidere che l'amministrazione competente di ogni Membro, Stato o territorio doganale individuale di cui all'articolo 24 della presente Convenzione che non e' Parte contraente, nonche' i rappresentanti delle Organizzazioni internazionali, possono, trattandosi di questioni che li interessano, assistere alle sessioni del Comitato in qualita' di osservatori. 3. Il Consiglio fornisce al Comitato i necessari servizi di segretariato. 4. Il Comitato procede in occasione di ciascuna sua sessione, ad eleggere il suo Presidente e Vice-Presidente. 5. Le amministrazioni competenti delle Parti contraenti comunicano al Consiglio proposte motivate di emendamenti alla presente Convenzione, nonche' le domande di iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno delle sessioni del Comitato. Il Consiglio trasmette tali comunicazioni alle autorita' competenti delle Parti contraenti ed a quei Membri, Stati o territori doganali, di cui all'articolo 24 della presente Convenzione, che non sono Parti contraenti. 6. Il Consiglio convoca il Comitato ad una data stabilita da quest'ultimo, nonche' su richiesta delle amministrazioni competenti di almeno due Parti contraenti. Esso distribuisce il progetto di ordine del giorno alle amministrazioni competenti delle Parti contraenti ed a quei Membri, Stati o territori doganali di cui all'articolo 24 della presente Convenzione, che non sono Parti contraenti, almeno sei mesi prima della sessione del Comitato. 7. Su decisione del Comitato adottata la virtu' delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio invita le amministrazioni competenti di quei Membri, Stati o territori doganali di cui all'Articolo 24, che non sono Parti contraenti, nonche' le organizzazioni internazionali interessate, a farsi rappresentare da osservatori alle sessioni del Comitato. 8. Le proposte sono messe ai voti. Ciascuna Parte contraente rappresentata alla riunione dispone di un voto. Le proposte diverse dalle proposte di emendamento alla presente Convenzione sono adottate dal Comitato a maggioranza dei voti espressi dai Membri presenti e votanti. Le proposte di emendamento alla presente Convenzione sono adottate a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti. 9. In caso di applicazione del paragrafo 7 dell'articolo 24 della presente Convenzione, le Unioni doganali o economiche Parti alla Convenzione dispongono, in caso di votazione, solo di un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai loro Membri che sono Parti contraenti alla presente Convenzione. 10. Il Comitato adotta un rapporto prima della chiusura della sua sessione. 11. In assenza di disposizioni pertinenti nel presente articolo il Regolamento interno del Consiglio sara' applicabile a meno che il Comitato non decida diversamente.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 1. Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti per quanto concerne l'interpretazione o l'attuazione della presente Convenzione sara' risolta per quanto possibile per mezzo di negoziati tra tali Parti. 2. Ogni controversia che non e' risolta per via negoziale sara' deferita dalle Parti alla controversia al Comitato di gestione, il quale esaminera' la controversia e formulera' raccomandazioni per la sua soluzione. 3. Le Parti alla controversia possono decidere in anticipo di comune accordo di accettare le raccomandazioni del Comitato di gestione.
Convenzione-art. 24
Articolo 24 1. Ogni Membro del Consiglio ed ogni Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue Istituzioni specializzate puo' divenire Parte contraente alla presente Convenzione: a) firmandola, senza riserva di ratifica; b) depositando uno strumento di ratifica dopo averla firmata sotto riserva di ratifica; c) aderendovi. 2. La presente Convenzione e' aperta alla firma dei Membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia nel corso delle sessioni del Consiglio durante le quali e' stata adottata sia, in seguito, presso la sede del Consiglio a Bruxelles, fino al 30 giugno 1991. Dopo questa data la Convenzione sara' aperta all'adesione dei predetti Membri. 3. Ogni Stato o governo di ogni distinto territorio doganale, proposto da una Parte Contraente ufficialmente incaricata della conduzione delle sue relazioni diplomatiche, ma autonomo nella conduzione delle sue relazioni commerciali, che non e' membro delle Organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al quale un invito e' stato rivolto a tal fine dal Depositario a richiesta del Comitato di gestione, puo' divenire Parte Contraente alla presente Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore. 4. Ogni Membro, Stato o territorio doganale di cui ai paragrafi 1 o 3 del presente articolo specifica, all'atto di firmare o di ratificare la presente Convenzione o di aderirvi, gli Annessi che accetta, rimanendo inteso che e' tenuto ad accettare l'Annesso A ed almeno un altro Annesso. Esso puo' in seguito notificare il Depositario che accetta uno o piu' altri Annessi. 5. Le Parti contraenti che accettano ogni nuovo Annesso che il Comitato di gestione decide di incorporare alla presente Convenzione, notificano il Depositario in tal senso, in conformita' con il paragrafo 4 del presente articolo. 6. Le Parti contraenti notificano al Depositario le condizioni di applicazione o le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 8, e dell'articolo 24, paragrafo 7 della presente Convenzione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 dell'Annesso A, dell'articolo 4 dell'Annesso E. Esse notificano altresi' ogni modifica sopravvenuta nell'attuazione delle presenti disposizioni. 7. Ogni Unione doganale o economica puo', in conformita' con le disposizioni dei paragrafi 1,2 e 4 del presente Articolo, divenire Parte Contraente alla presente Convenzione. L'Unione doganale o economica informa il Depositario sulla sua competenza in relazione alle materie regolate della presente Convenzione: Tale Unione doganale o economica, Parte contraente alla presente Convenzione, esercita per le questioni di sua competenza, diritti a nome proprio ed adempie alle responsabilita' conferite dalla presente Convenzione ai suoi Membri che sono Parti Contraenti alla presente Convenzione. In tal caso, questi Membri non sono abilitati ad esercitare individualmente tali diritti, compreso il diritto di voto.
Convenzione-art. 25
Articolo 25 1. La presente Convenzione, tutte le firme con o senza riserva di ratifica e tutti gli strumenti di ratifica e di adesione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio. 2. Il Depositario: a) riceve i testi originali della presente Convenzione e provvede alla loro custodia. b) Predispone copie certificate conformi dei testi originali della presente Convenzione e le trasmette ai Membri ed alle Unioni Doganali o economiche di cui ai paragrafi 1 e 7 dell'articolo 24 della presente Convenzione. c) Riceve ogni firma con o senza riserva di ratifica, ogni ratifica o adesione alla presente Convenzione, riceve e custodisce tutti gli strumenti, notifiche e comunicazioni relative alla presente Convenzione. d) Esamina se una firma, uno strumento, una notifica o una comunicazione relativa alla presente Convenzione e' redatta in buona e debita forma e, se del caso, notifica il caso alla Parte contraente in causa. e) Notifica alle Parti contraenti alla presente Convenzione, agli altri firmatari, ai Membri del Consiglio che non sono Parti Contraenti alla presente Convenzione ed al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: - le firme, ratifiche, adesioni ed accettazioni di Annessi di cui all'articolo 24 della presente Convenzione; - i nuovi Annessi che il Comitato di gestione decide di incorporare alla Convenzione; - la data alla quale la presente Convenzione e ciascuno dei suoi Annessi entrano in vigore in conformita' con l'articolo 26; - le notifiche ricevute in conformita' con gli articoli 8, 24, 29, 30 e 32 della presente Convenzione; - le denuncie ricevute in conformita' con l'articolo 31 della presente Convenzione; - gli emendamenti ritenuti accettati secondo l'articolo 32 della presente Convenzione e la data della loro entrata in vigore. 3. Se una divergenza sorge tra una Parte contraente ed il Depositario riguardo all'adempimento delle funzioni di quest'ultimo, il Depositario o detta Parte debbono sottoporre la questione all'attenzione delle altre Parti Contraenti e dei firmatari o, se del caso, al Consiglio.
Convenzione-art. 26
Articolo 26 1. La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque dei Membri o delle Unioni doganali o economiche di cui ai paragrafi 1 e 7 dell'articolo 24 di cui sopra abbiamo firmato la presente Convenzione senza riserva di ratifica o depositato il loro strumento di ratifica o di adesione. 2. Nei confronti di ogni Parte Contraente che firma la presente Convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifica o vi aderisce, dopo che cinque Membri o Unioni doganali o economiche abbiano sia firmato la Convenzione senza riserva di ratifica, sia depositato il loro strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che detta parte Contraente ha firmato senza riserva di ratifica o depositato il suo strumento di ratifica o di adesione. 3. Ogni Annesso alla presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque Membri o Unioni doganali o economiche hanno accettato tale Annesso. 4. Per ogni Parte Contraente che accetta un Annesso dopo che cinque Membri o Unioni doganali o economiche l'hanno accettato, l'Annesso entra in vigore tre mesi dopo che tale Parte Contraente ha notificato la sua accettazione. Tuttavia nessun Annesso entra in vigore nei confronti di una Parte contraente prima dell'entrata in vigore della stessa Convenzione nei confronti di tale Parte Contraente.
Convenzione-art. 27
Articolo 27 All'entrata in vigore di un Annesso alla presente Convenzione che comporta una disposizione abrogatoria, tale Annesso abroghera' e sostituira' le Convenzioni e le disposizioni delle Convenzioni che sono oggetto della disposizione abrogatoria nelle relazioni tra le Parti Contraenti che hanno accettato tale Annesso e che sono Parti contraenti alle Convenzioni.
Convenzione-art. 28
Articolo 28 1. Per quanto concerne l'attuazione della presente Convenzione, gli Annessi in vigore nei confronti di una Parte contraente sono parte integrante della Convenzione; per quanto concerne tale Parte contraente, ogni riferimento alla Convenzione si applica dunque anche a tali Annessi. 2. Ai fini del voto in seno al Comitato di gestione, ciascun Annesso e' considerato come costituente una Convenzione individuale.
Convenzione-art. 29
Articolo 29 1. Si riterra' che ciascuna Parte contraente che accetta un Annesso, accetta tutte le disposizioni contenute in tale Annesso a meno che essa non notifichi al Depositario, all'atto dell'accettazione di tale Annesso o successivamente, la disposizione o le disposizioni per le quali essa formula delle riserve, sempre che tale possibilita' sia prevista nell'Annesso in questione, indicando le differenze esistenti tra le norme della sua legislazione nazionale e le disposizioni in questione. 2. Ciascuna Parte Contraente esamina almeno ogni cinque anni, le disposizioni riguardo alle quali essa ha formulato riserve, le raffronta alle disposizioni della sua legislazione nazionale e notifica al Depositario le risultanze di tale esame. 3. Ogni Parte Contraente che ha formulato delle riserve puo' in ogni tempo ritirarle, in tutto o in parte, mediante notifica al Depositario indicando la data alla quale queste riserve sono state ritirate.
Convenzione-art. 30
Articolo 30 1. Ogni Parte contraente puo', sia al momento della firma senza riserva di ratifica, della ratifica o dell'adesione, sia successivamente, notificare al Depositario che la presente Convenzione si estende all'insieme o ad alcuni dei suoi territori le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilita'. Tale notifica ha effetto tre mesi dopo la data alla quale il Depositario la riceve. Tuttavia la Convenzione non puo' divenire applicabile ai territori designati nella notifica prima di essere entrata in vigore nei confronti della Parte Contraente interessata. 2. Ogni Parte Contraente che, in attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, ha notificato che la presente Convenzione si estende ad un territorio le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilita', puo' notificare al Depositario, in conformita' con le condizioni previste all'articolo 31 della presente Convenzione, che tale territorio cessera' di applicare la Convenzione.
Convenzione-art. 31
Articolo 31 1. La presente Convenzione e' stipulata per una durata illimitata. Tuttavia, ogni Parte contraente puo' denunciarla in ogni tempo dopo la data della sua entrata in vigore cosi' come stabilita all'articolo 26 della presente Convenzione. 2. La denuncia e' notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Depositario. 3. La denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento dello strumento di denuncia da parte del Depositario. 4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono altresi' applicabili per quanto concerne gli Annessi alla Convenzione, ogni Parte contraente avendo facolta', in qualsiasi momento dopo la data della loro entrata in vigore cosi' come stabilita all'articolo 26, di ritirare la sua accettazione di uno o piu' Annessi. La Parte contraente che ritira la sua accettazione di tutti gli Annessi e' considerata come avente denunciato la Convenzione. Inoltre una Parte contraente che ritira la sua accettazione dell'Annesso A, pur continuando ad accettare altri Annessi, e' considerata come avente denunciato la Convenzione.
Convenzione-art. 32
Articolo 32 1. Il Comitato di gestione, riunito in conformita' con le condizioni previste all'articolo 22 della presente Convenzione, puo' raccomandare emendamenti alla presente Convenzione nonche' ai suoi Annessi. 2. Il testo di ogni emendamento in tal modo raccomandato e' comunicato dal Depositario alle Parti contraenti alla presente Convenzione, agli altri firmatari ed ai Membri del Consiglio che non sono Parti contraenti alla presente Convenzione. 3. Ogni raccomandazione di emendamento comunicata in conformita' con il paragrafo precedente entra in vigore nei confronti di tutte le Parti contraenti entro sei mesi a decorrere dallo scadere del periodo di dodici mesi successivo alla data della comunicazione della raccomandazione di emendamento, qualora nessuna obiezione a tale raccomandazione di emendamento sia stata notificata al depositario da una Parte contraente durante questo periodo. 4. Se un'obiezione alla raccomandazione di emendamento e' stata notificata al depositario da una Parte contraente prima dello scadere del periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si considera che l'emendamento non e' stato accettato ed esso non produce effetto. 5. Ai fini della notifica di un'obiezione, ciascun Annesso e' considerato come costituente una Convenzione individuale.
Convenzione-art. 33
Articolo 33 1. Si riterra' che ogni Parte contraente che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce, abbia accettato gli emendamenti entrati in vigore alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione. 2. Si riterra' che ogni Parte contraente che accetta un Annesso abbia accettato gli emendamenti a tale Annesso entrati in vigore alla data alla quale essa notifica la sua accettazione al Depositario, salvo se essa formula riserve in conformita' con le disposizioni dell'articolo 29 della presente Convenzione.
Convenzione-art. 34
Articolo 34 In conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sara' registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite dietro richiesta del Depositario. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Istanbul il ventisei giugno 1990, in un unico esemplare, in lingua inglese e francese entrambe i testi facenti ugualmente fede. Il Depositario e' invitato a predisporre ed a divulgare traduzioni facenti fede della presente Convenzione in lingua araba, cinese, russa e spagnola.
Annesso A-art. 1
ANNESSO A Annesso relativo ai titoli di ammissione temporanea (Libretti ATA, Libretti CPD) Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente Annesso: (a) l'espressione "Titolo di ammissione temporanea" significa: Il documento doganale internazionale valevole come dichiarazione doganale, che consente di identificare le merci (compresi i mezzi di trasporto), e che comporta una garanzia valida a livello internazionale per la copertura del dazio di importazione; (b) l'espressione "Libretto ATA" significa: Il titolo di ammissione temporanea, utilizzato per l'ammissione temporanea delle merci ad esclusione dei mezzi di trasporto; (c) l'espressione "Libretto CPD" significa: il titolo di ammissione temporanea, utilizzato per l'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto; (d) l'espressione "sistema di garanzia" significa: un sistema di garanzia gestito da una organizzazione internazionale alla quale sono affiliate associazioni garanti; (e) l'espressione "organizzazione internazionale" significa: un'organizzazione a cui sono affiliate associazioni nazionali abilitate a garantire e ad emettere titoli di ammissione temporanea. (f) l'espressione "associazione garante" significa: un'associazione abilitata dalle autorita' doganali di una Parte contraente ad assicurare la garanzia degli importi di cui all'articolo 8 del presente Annesso, nel territorio di tale Parte contraente, ed affiliata ad un sistema di garanzia. (g) l'espressione "associazione emittente" significa: un'associazione abilitata dalle autorita' doganali autorizzata a rilasciare titoli di ammissione temporanea e affiliata direttamente o indirettamente ad un sistema di garanzia. (h) l'espressione "Associazione emittente corrispondente" significa: un'associazione emittente avente sede in un'altra Parte contraente ed affiliata allo stesso sistema di garanzia. (i) l'espressione "transito doganale" significa: il regime doganale sotto il quale sono poste le merci trasportate sotto controllo doganale da un Ufficio doganale ad un altro.
Annesso A-art. 2
Articolo 2 1. Ciascuna Parte contraente accetta, in luogo dei suoi documenti doganali nazionali ed in garanzia delle somme di cui all'articolo 8 del presente Annesso, alle condizioni di cui all'articolo 5 della presente Convenzione, ogni titolo di ammissione temporanea valevole per il suo territorio rilasciato ed utilizzato alle condizioni deter- minate nel presente Annesso per le merci compresi i mezzi di trasporto, temporaneamente importate in attuazione degli altri Annessi alla presente Convenzione. 2. Ciascuna Parte contraente puo' altresi' accettare ogni titolo di ammissione temporanea, rilasciato ed utilizzato alle stesse condizioni per le operazioni di ammissione temporanea effettuate in attuazione delle sue leggi e regolamenti nazionali. 3. Ciascuna Parte contraente puo' accettare per il transito doganale ogni titolo di ammissione temporanea, rilasciato ed utilizzato alle stesse condizioni. 4. Le merci compresi i mezzi di trasporto che devono essere oggetto di una lavorazione o di una riparazione non possono essere importate con un titolo di ammissione temporanea.
Annesso A-art. 3
Articolo 3 1. I titoli di ammissione temporanea saranno conformi ai modelli riportati nelle appendici al presente Annesso, il libretto ATA all'appendice 1, il libretto CPD all'appendice 2. 2. Le appendici al presente Annesso sono considerate come essendo parte integrante di esso.
Annesso A-art. 4
Articolo 4 1. A condizioni e garanzie da essa determinate, ciascuna Parte contraente potra' abilitare associazioni garanti a garantire ed a rilasciare titoli di ammissione temporanea sia direttamente sia tramite associazioni emittenti. 2. Un'associazione garante potra' essere abilitata da una Parte contraente solo se la sua garanzia si estende alle responsabilita' incorse da tale Parte in occasione di operazioni effettuate con la copertura di titoli di ammissione temporanea rilasciati da associazioni emittenti corrispondenti.
Annesso A-art. 5
Articolo 5 1. Le associazioni emittenti non possono rilasciare titoli di ammissione temporanea la cui durata di validita' e' superiore a un anno a decorrere dal giorno del loro rilascio. 2. Ogni modifica alle indicazioni riportate sul titolo di ammissione temporanea dall'associazione emittente sara' debitamente approvata da tale associazione o dall'associazione garante. Nessuna modifica sara' consentita dopo che le autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea abbiano accettato tali titoli, se non con il consenso di tali Autorita'. 3. Nessuna merce puo', dopo il rilascio del libretto ATA, essere aggiunta all'elenco delle merci enumerate sul retro della copertina del libretto o nei fogli supplementari in annesso (elenco generale).
Annesso A-art. 6
Articolo 6 Sul titolo di ammissione temporanea devono figurare: - il nome dell'associazione emittente; - il nome del sistema di garanzia internazionale; - i paesi o territori doganali in cui il titolo e' valevole; - il nome delle associazioni garanti in tali paesi o territori doganali.
Annesso A-art. 7
Articolo 7 Il termine stabilito per la riesportazione delle merci, compresi i mezzi di trasporto, importate con un titolo di ammissione temporanea, non puo' in alcun caso protrarsi oltre la durata di validita' di detto titolo.
Annesso A-art. 8
Articolo 8 1. Ciascuna associazione garante garantisce alle Autorita' doganali della Parte contraente sul di cui territorio ha la sua sede, il pagamento dell'importo del dazio di importazione e degli altri importi esigibili ad esclusione di quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 4 della presente Convenzione in caso di inosservanza delle condizioni stabilite per l'ammissione temporanea o il transito doganale di merci, compresi i mezzi di trasporto, introdotte in questo territorio con la copertura di un titolo di ammissione temporanea rilasciato da una associazione emittente corrispondente. Essa e' tenuta, congiuntamente ed in solido con le persone debitrici degli importi di cui sopra, al pagamento di tali importi. 2. Libretto Ata L'associazione garante non e' tenuta al pagamento di un ammontare che ecceda di oltre il 10% l'importo del dazio di importazione. Libretto CPD L'associazione garante non e' tenuta al pagamento di un ammontare superiore all'importo del dazio di importazione eventualmente maggiorato degli interessi di mora. 3. Se le autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea hanno dato quietanza liberatoria ad un titolo di ammissione temporanea per determinate merci (compresi i mezzi di trasporto) esse non potranno piu' fare reclamo all'associazione garante per quanto riguarda queste merci (compresi i mezzi di trasporto) per il pagamento delle somme di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia un reclamo potra' ancora essere inoltrato all'associazione garante qualora sia successivamente constatato che la quietanza liberatoria e' stata ottenuta irregolarmente o con la frode o qualora vi sia stata violazione delle condizioni cui erano soggette l'ammissione temporanea o il transito doganale. 4. Libretto ATA Le autorita' doganali non possono in alcun caso esigere dall'associazione garante il pagamento degli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo qualora il reclamo non sia stato inoltrato a tale associazione entro il termine di un anno a decorrere dalla data di perenzione del libretto ATA. 5. Libretto CPD Le autorita' doganali non possono in alcun caso esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui al paragrafo 1 del presente articolo se non e' stata data notifica entro il termine di un anno, a decorrere dalla data di scadenza della validita' del libretto, della non effettuata quietanza del libretto CPD. Le autorita' doganali forniranno all'associazione garante informazioni sul calcolo del dazio di importazione entro il termine di un anno a decorrere dalla notifica di non effettuata quietanza liberatoria. La responsabilita' dell'associazione garante per questi importi verra' a scadere se tali informazioni non sono fornite entro il termine di un anno.
Annesso A-art. 9
Articolo 9 1. Libretto ATA a) Le associazioni garanti hanno un termine di sei mesi a decorrere dalla data alla quale le autorita' doganali reclamano il pagamento degli importi di cui al precedente articolo 8 paragrafo 1, per fornire la prova della riesportazione alle condizioni previste dal presente Annesso o di ogni altra quietanza liberatoria del libretto ATA. b) Se questa prova non e' fornita nei tempi prescritti, l'associazione garante versa immediatamente un deposito a fronte di questi importi oppure versa tali importi a titolo provvisorio; tali depositi o versamenti divengono definitivi allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data del deposito o del versamento. Durante quest'ultima scadenza, l'associazione garante puo' ancora, ai fini della restituzione delle somme depositate o versate, fornire le prove previste al paragrafo precedente. c) Per le Parti contraenti le cui leggi e regolamenti non prevedono il deposito o il versamento provvisorio del dazio d'importazione, i pagamenti eventualmente effettuati alle condizioni previste nel paragrafo precedente sono considerati come definitivi; tuttavia il loro importo sara' rimborsato quando saranno fornite, entro tre mesi a decorrere dalla data del pagamento, le prove previste al capoverso a) del presente paragrafo. 2. Libretto CPD a) Le associazioni garanti hanno un termine di un anno a decorrere dalla data di notifica della non-quietanza liberatoria dei libretti CPD per fornire la prova della riesportazione dei mezzi di trasporto alle condizioni previste del presente Annesso o ogni altra regolare quietanza liberatoria del Libretto CPD. Tuttavia questo periodo avra' effetto solo a decorrere dalla data di scadenza dei libretti CPD. Se le Autorita' doganali contestano la validita' della prova fornita, esse debbono informarne l'associazione garante entro un termine non eccedente un anno. b) Se questa prova non e' fornita nei termini autorizzati, l'associazione garante dovra' depositare o versare a titolo provvisorio entro un termine massimo di tre mesi il dazio di importazione dovuto. Tale deposito o versamento divengono definitivi allo scadere di un termine di anno a decorrere dalla data del deposito o del versamento. Durante quest'ultimo periodo l'associazione garante puo' ancora, ai fini della restituzione delle somme depositate o versate, fornire le prove previste al capoverso a) del presente paragrafo. c) Per le Parti contraenti le cui leggi e regolamenti non prevedono il deposito o il versamento provvisorio del dazio di importazione, i pagamenti eventualmente effettuati alle condizioni previste al capoverso b) del presente paragrafo saranno considerate definitive, ma il loro importo sara' rimborsato qualora le prove previste al capoverso a) del presente paragrafo siano fornite entro un anno a decorrere dalla data del pagamento.
Annesso A-art. 10
Articolo 10 1. La prova della riesportazione di merci, compresi i mezzi di trasporto, importate sotto la copertura di un titolo di ammissione temporanea e' costituita dalla matrice di riesportazione di tale titolo debitamente compilata e sulla quale e' stato apposto il timbro delle autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea. 2.Qualora non sia stato certificato che la riesportazione e' avvenuta secondo il paragrafo 1 del presente articolo, le autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea possono accettare come prova della riesportazione, anche dopo la scadenza del titolo di ammissione temporanea: a) le menzioni apposte dalle autorita' doganali di un'altra Parte contraente sui titoli di ammissione temporanea all'atto dell'importazione o della ri-importazione o un attestato di tali autorita' basato sulle menzioni annotate su un tagliando staccato del documento al momento dell'importazione o della ri-importazione sul loro territorio, a condizione che tali menzioni siano attinenti ad una importazione o ad una riesportazione della quale e' possibile stabilire l'avvenuta effettuazione dopo la riesportazione che la Parte Contraente e' tenuta a dimostrare; b) ogni altra prova che dimostri che le merci (compresi i mezzi di trasporto) si trovano fuori da questo territorio. 3. Qualora le autorita' doganali di una Parte Contraente dispensino dalla riesportazione alcune merci, ivi compresi i mezzi di trasporto, che sono state ammesse sul loro territorio con la copertura di un titolo di ammissione temporanea, l'associazione garante sara' liberata dai suoi obblighi solo quando le autorita' avranno certificato sullo stesso titolo che la situazione di queste merci, compresi i mezzi di trasporto, e' stata regolarizzata.
Annesso A-art. 11
Articolo 11 Nei casi di cui all'articolo 10 paragrafo 2 del presente Annesso le autorita' doganali si riservano il diritto di riscuotere una tassa di regolarizzazione.
Annesso A-art. 12
Articolo 12 I visti dei titoli di ammissione temporanea utilizzati alle condizioni previste dal presente Annesso non comportano il pagamento di una retribuzione per i servizi doganali se questa operazione e' effettuata negli uffici doganali e durante il normale orario di apertura.
Annesso A-art. 13
Articolo 13 In caso di distruzione, di perdita o di furto di un titolo di ammissione temporanea relativo a merci (mezzi di trasporto compresi) che si trovano nel territorio di una delle Parti contraenti, le autorita' doganali di tale Parte contraente accettano, a richiesta dell'Associazione emittente e sotto riserva delle condizioni prescritte da tali autorita', un titolo di sostituzione la cui validita' scade alla stessa data di quella del titolo sostituito.
Annesso A-art. 14
Articolo 14 1. Qualora sia previsto che l'operazione di ammissione temporanea si protragga oltre il termine di validita' di un titolo di ammissione temporanea, il titolare di tale titolo non essendo in grado di riesportare le merci ed i mezzi di trasporto in questo lasso di tempo, l'associazione che ha rilasciato il titolo puo' rilasciare un titolo di sostituzione. Quest'ultimo sara' soggetto al controllo delle autorita' doganali delle Parti contraenti interessate. All'atto dell'accettazione del titolo di sostituzione, le autorita' doganali interessate danno quietanza liberatoria al titolo sostituito. 2. La validita' dei libretti CPD puo' essere prorogata una sola volta per un periodo non superiore ad un anno. Successivamente a questo termine, un nuovo libretto deve essere predisposto ed accettato dalle Autorita' doganali, in sostituzione del precedente.
Annesso A-art. 15
Articolo 15 Quando si applica il paragrafo 3 dell'articolo 7 della presente Convenzione, le autorita' doganali notificano per quanto possibile all'associazione garante le confische da esse stesse o a loro richiesta effettuate su merci, compresi i mezzi di trasporto, che usufruiscono della copertura di un titolo di ammissione temporanea garantito da tale associazione e notificano quest'ultima riguardo ai provvedimenti che esse intendono adottare.
Annesso A-art. 16
Articolo 16 In caso di frodi, contravvenzioni o abusi, le Parti contraenti hanno diritto nonostante le disposizioni del presente Annesso di intentare procedimenti legali contro i titolari di un documento di ammissione temporanea, al fine di ricuperare i dazi di importazione e le altre somme esigibili o esigere penali eventualmente dovute. In tal caso, le associazioni devono fornire il loro concorso alle autorita' doganali.
Annesso A-art. 17
Articolo 17 Sono ammessi in franchigia del dazio di importazione, e senza essere soggetti ad alcun divieto o restrizione d'importazione, i titoli di ammissione temporanea o le parti di questi titoli rilasciate o destinati ad essere rilasciate nel territorio d'importazione di tali titoli, e che sono spedite alle associazioni emittenti da una associazione garante, da un'organizzazione internazionale o dalle autorita' doganali di una Parte contraente. Analoghe agevolazioni sono concesse per quanto riguarda l'esportazione.
Annesso A-art. 18
Articolo 18 1. Le Parti contraenti possono formulare una riserva, alle condizioni previste all'articolo 29 della presente Convenzione per quanto concerne l'accettazione dei libretti ATA per il traffico postale. 2. Nessuna altra riserva e' ammessa al presente Annesso.
Annesso A-art. 19
Articolo 19 1. Alla sua entrata in vigore il presente Annesso in conformita' con le disposizioni dell'articolo 27 della presente Convenzione abroghera' e sostituira' la Convenzione doganale sul libretto ATA per l'ammissione temporanea di merci, Bruxelles, 6 dicembre 1961, nelle relazioni tra le Parti contraenti che hanno accettato tale Annesso e che sono Parti contraenti a tali Convenzioni. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, di cui sopra, i libretti ATA rilasciati in attuazione della Convenzione doganale relativa al libretto ATA per l'ammissione temporanea di merci 1961 prima dell'entrata in vigore del presente Annesso, saranno accettate fino al completamento delle operazioni per le quali sono state rilasciate.
Annesso A-Appendice I
Appendice I all'Annesso A Modello di Libretto ATA Il libretto ATA e' stampato in francese o in inglese e se del caso, in una seconda lingua. La dimensione del libretto ATA sara' di 396 x 210 mm e quella dei fogli 297 x 210 mm Associazione di rilascio ............................................ Catena di Garanzia Internazionale ................................... Libretto ATA per l'ammissione temporanea delle merci Convenzione relativa all'Ammissione temporanea delle merci (Prima di compilare il libretto, leggere la notifica alla pagina 3 della copertina) __________ | | | | A. Titolare ed indirizzo | Riservato all'associazione di | | | rilascio | | | | | | Copertina | | |____| | | | | | a) Libretto ATA N. | |____|_________________________________| | | | | B. Rappresentato da * | b) Rilasciato da | |_____|_____|_ | | | | C. Uso previsto delle merci | c) Valido fino al | | | | | | ......../....../........ | | | Anno Mese Giorno | |____|_________________________________| | | | Questo libretto e' valido nei paesi/territori doganali in | | appresso, sotto garanzia delle seguenti associazioni | | | | | | Il titolare del presente Libretto ed il suo rappresentante | | saranno responsabili della conformita' con le leggi ed i | | regolamenti del paese/territorio doganale di partenza e dei | | paesi/territori doganali di ammissione temporanea | |_________| __________ | | | Sono stati apposti i marchi di identificazione indicati nella | | | | colonna 7, riguardo ai seguenti numeri d'ordine dell'elenco | | | | generale: | | | | ................................................................. | | | | ................................................................. | |_________| | | | | | | ........... | ........ | ........................| .............. | | Uff: dogan. | Luogo | Data (anno/mese/giorno) | Firma e timbro | |___|_|____|___| | | | ELENCO GENERALE | |_________| | | | | | | N. | Denominazione |Numero Peso |Valore Paese Riservato| |d'ordine| commerciale | di o | di alla | | | delle merci |pezzi volume| origine dogana | | | e se del caso, | | | | | marchi e numeri | | | |_|____|___|___| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |_|___|_|||_|__| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |__|__||||_|__| | | | | TOTALE O DA RIPORTARE | | |_________|_| * Valore commerciale nel paese/territorio doganale di emissione e nella sua moneta salvo indicazione contraria ** Indicare il paese di origine qualora sia diverso dal paese territorio doganale di rilascio del libretto, utilizzando il codice internazionale ISO. __________ | | | Attestato delle | Firma del rappresentante e timbro | Autorita' doganali | dell'Associazione di rilascio | | | a) sono stati apposti i marchi | | di identificazione indicati | | nella colonna 7 riguardo ai | | seguenti numeri d'ordine | | dell'elenco generale | | | | .............................. | | | | b) Merci esaminate * | | | ............/......../...../..... | Si No | Luogo e data del rilascio | | (anno mese giorno) | |_____ | | | c) Registrato con il | | riferimento N. | | | | .............................. | | | | d) ........................... | | Ufficio doganale Luogo Data | | (A/M/G) | X......................X | | Firma del Titolare | | | | | Firma e timbro ............. | |____|_____ * se del caso ___________ Sono stati apposti i marchi di individuazione menzionati alla colonna 7, per quanto riguarda i seguenti numeri di ordine dell'elenco generale: ......................................... ............................................................... __________ ......... ....... .................... .............. Ufficio Luogo Data (anno/mese/giorno Firma e timbro doganale _________ ------- Foglio N. ------- Foglio supplementare N. Libretto ATA N. _________ | N. Denominazione Numero Peso Valore Paese Riservato| d'ordine commerciale di o di alla | delle merci pezzi volume origine dogana | dei marchi | e dei numeri | _________| | 1 2 3 4 5 6 7 | __________| | | | | | | TOTALE RIPORTATO | | | | | | _____| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _____|_|||_|__| | Totale o riporto | _________| * Valore commerciale nel paese/territorio doganale di rolascio e nella sua valuta salvo indicazione contraria ** Indicare il paese di origine qualora sia diverso dal paese territorio doganale di rilascio del libretto, utilizzando il codice internazionale ISO. ------- Foglio N. ------- Foglio supplementare N. Libretto ATA N. _________ | N. Denominazione Numero Peso Valore Paese Riservato| d'ordine commerciale di o di alla | delle merci pezzi volume origine dogana | dei marchi | e dei numeri | _________| | 1 2 3 4 5 6 7 | __________| | | | | | | TOTALE RIPORTATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _____|_|||_|__| | Totale o Riporto | _________| * Valore commerciale nel paese/territorio doganale di rilascio e nella sua valuta salvo indicazione contraria ** Indicare il paese di origine qualora sia diverso dal pese territorio doganale di rilascio del libretto, utilizzando il codice internazionale ISO. Matrice di esportazione N. Libretto ATA N. _________ le merci enumerate nell'elenco generale al (ai) n. (nn.) ............ ................................................sono state esportate _________ quota limite per la ri-esportazione anno/mese/giorno...../..../... in franchigia * _________ altre menzioni? .................... | 7. | .................................... | | .................................... | _____| | 5. 6. | ....... ...... .................... | .......................... Doganale Luogo Data(anno/mese/giorno)| Firma e timbro _____|_____ se del caso _________ | | Titolare e indirizzo | Riservato all'Associazione | | emittente | | | | G. Foglio di esportazione N. ..... | |_____| | | | a) Libretto ATA N. | ____|_____| | | Rappresentato da | b) Rilasciato da | ____|_____| | | Uso previsto delle merci | c) VALIDO fino al | | | | ......./...../........... | | anno mese giorno (compreso) | ____|_____| | | Mezzi di trasporto * | Riservato alla dogana | | | | N. Sdoganamento all'esportazione | | | Dettagli d'imballaggio | a) Le merci che sono oggetto | | della dichiarazione di cui | (Numero, natura, contrassegni, | sopra sono state esportate | ecc.) | | ____| b) Data limite per la | | ri-importazione in franchigia| Dichiarazione di esportazione | | temporanea | ....../....../...... | | anno mese giorno | Il sottoscritto, debitamente | | autorizzato: dichiara di | c) Il presente foglio dovra' | esportare temporaneamente le | essere trasmesso all'Ufficio | merci enumerate nell'elenco | Doganale di: | figurante a tergo e incluse | | nell'elenco generale delle | ............................ | merci al (ai) n. (nn.) | | | d) Altre menzioni () | ............................. | | | | | A.......................... | | Ufficio doganale | ............................. | | | | ed impegna a re-importare | ......../......./..... | queste merci dopo il periodo | Data (anno/mese/giorno) | stipulato dall'Ufficio doganale| | o a regolarizzare la situazione| ................ | seguendo le leggi ed i | Firma e timbro | regolamenti del paese/ |_____| territorio doganale di | | ammissione temporanea | Luogo ........................... | | | Conferma che le informazioni | Data (anno/mese/giorno) .../.../...| date sono veritiere e complete | | | Nome ................ | | | | Firma ........................ | ____|_____| se del caso ------- Foglio N. ------- Foglio supplementare N. Libretto ATA N. __________ | N. Denominazione Numero Peso Valore Paese Riservato| d'ordine commerciale di o di alla | delle merci pezzi volume origine dogana | dei marchi | e dei numeri | _________| | 1 2 3 4 5 6 7 | __________| | | | | | | TOTALE RIPORTATO | | | | | | _____| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _____|_|||_|__| | Totale o Riporto | _________| * Valore commerciale nel paese/territorio doganale di rilascio e nella sua valuta salvo indicazione contraria ** Indicare il paese di origine qualora sia diverso dal paese territorio doganale di rilascio del libretto, utilizzando il codice internazionale ISO. Matrice d'importazione N. ............. Libretto ATA N. ............ _________ 1. Le merci di cui all'elenco generale ai nn. ....................... ................................sono state temporaneamente importate _________ 2. Data limite per la riesportazione e la presentazione delle merci alla dogana anno/mese/giorno _________ 3. Registrato con il N. .............. | | ................................... | _________ 4. Altre menzioni?.................... | | ................................... | _____ | 5. 6. 7. | ...... ........ ........ | | .............. Ufficio Luogo Data(anno/mese/giorno) | Firma e timbro doganale | _____ |_____ * se del caso _________ | | A. Titolare e indirizzo | Riservato all'Associazione | | emittente | | | | G. Foglio d'importazione N. ...... | |_____| | | | a) Libretto ATA N. | ____|_____| | | B. Rappresentato da * | b) Rilasciato da | ____|_____| | | C. Uso previsto delle merci | c) Valido fino al | | | | ......./...../........... | | anno mese giorno (compreso) | ____|_________| | | D. Mezzo di trasporto * | Riservato alla dogana | | | | Sdoganamento all'importazione | | | E. Dettagli d'imballaggio | a) Le merci oggetto della | | dichiarazione in appresso | (Numero, natura, marchi) * | sono state importate | | temporaneamente | | | | b) Data limite per la | | riesportazione/presentazione | | alla dogana delle merci : | | | | | F. Dichiarazione temporanea: | | a) il sottoscritto, debitamente| ....../....../...... | autorizzato: dichiara importare| anno mese giorno | temporaneamente alle condizioni| | previste dalle leggi e | | regolamenti del paese/ | c) Il presente foglio dovra' | territorio doganale | essere comunicato all'Ufficio| d'importazione, le merci di cui| Doganale di: | nell'elenco riportato a tergo | | e contenute nell'elenco | d) Altre menzioni: * | generale ai nn................ | | | | b) dichiara che le merci sono | A........................... | destinate ad essere utilizzate | Ufficio doganale | a ............................ | | ............................. | | | | c) si impegna ad osservare | | queste leggi e regolamenti e a | | riesportare queste merci nei | ......../......./..... | termini stabiliti dall' Ufficio| Data (anno/mese/giorno) | doganale o a regolarizzare la | | loro situazione secondo le | ................ | leggi ed i regolamenti del | Firma e timbro | paese/territorio doganale | | d'importazione. | | | | d) certifica che le indicazioni| | contenute nel presente sono | | veritiere e complete | | |_____| | Luogo ........................... | | Data (anno/mese/giorno) .../.../.. | | .................................. | | Nome ................ | | Firma ........................ | __________| * e' applicabile se del caso ------- Foglio N. ------- Foglio supplementare N. Libretto ATA N. __________ | N. Denominazione Numero Peso Valore Paese Riservato| d'ordine commerciale di o di alla | delle merci pezzi volume origine dogana | dei marchi | e dei numeri | ___________| | 1 2 3 4 5 6 7 | __________| | | | | | | TOTALE RIPORTATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _____|_|||_|__| | Totale o Riporto | _________| * Valore commerciale nel paese/territorio doganale di rilascio e nella sua valuta salvo indicazione contraria ** Indicare il paese di origine qualora sia diverso dal pese territorio doganale di rilascio del libretto, utilizzando il codice internazionale ISO. | | Matrice di ri-esportazione n. ................ Libretto ATA N. |_________ | | | 1. Le merci descritte nell'elenco generale al | | | | n. (nn.) ........................................................ | | | | ................................................................. | | | | temporaneamente importate assieme ai fogli | | | | di importazione n. (nn.) .......................... del presente | | | | Libretto sono state ri-esportate . | |__________| | | | 2. Misure adottate riguardo a merci presentate ma non riesportate | | | | ................................................................ | |_________| | | | 3. Misure adottate riguardo a merci non presentate e non | | | | destinate ad una ulteriore | | | | riesportazione ................................................. | | | | ................................................................ | |__________| | | | 4. Registrato con il riferimento N. ...................... | |_________| | | | | 5. 6. 7. | 8. | | | | | ........ ...... ..................... | ......................... | | Ufficio Luogo Data(anno/mese/giorno | Firma e timbro | |______|___| | A. Titolare e indirizzo | Riservato all'Associazione | emittente | | G. Foglio d'importazione N. ...... |_____ | | a) Libretto ATA n. ............... | ............................... ____|_____ | B. Rappresentato da * | b) Rilasciato da ................. | ............................... ____|_____ | C. Uso previsto delle merci | c) Valido fino al | | ......./...../........... | anno mese giorno (compreso) ____|_____ | D. Mezzi di trasporto | Riservato alla dogana | | H. Sdoganamento all'esportazione | E. Dettagli d'imballaggio | a) Le merci di cui al paragrafo | F.a) della dichiarazione di Numero, natura marchi ecc. * | cui sopra sono state | ri-esportate . | | b) Misure adottate nei confronti | di merci incluse ma non F. Dichiarazione di | riesportate riesportazione | | c) Misure adottate nei confronti Il sottoscritto, debitamente | di merci non incluse e non autorizzato: | destinate ad una ulteriore a) dichiara riesportate le | riesportazione * ............ merci enumerate nell'elenco | figurante a tergo ed incluse| d) Registrato con il riferimento nell'elenco generale ai nn. | n. .......................... sono state importate | temporaneamente con foglio | e) Il presente foglio dovra' di esportazione n. .... del | essere trasmesso all'Ufficio presente Libretto | doganale di ................. | b) dichiara che le merci | f) Altre menzioni * ............ presentate ed incluse au nn.| seguenti non saranno | ulteriormente riesportate | A....................... ........................... | Ufficio doganale | c) a sostegno di tali | dichiarazioni presenta i | seguenti documenti | ........./......./ ......... ........................... | ........................... | Data-anno/mese/giorno ........... | d) Certifica che le indicazioni| Firma e timbro .................. contenute nel presente foglio | sono veritiere e complete | |_____ Luogo ........................... Data (anno mese giorno) .../.../.. .................................. Nome ................ Firma ........................ __________ * se del caso ------- Foglio N. ------- Foglio supplementare N. Libretto ATA N. __________ | N. Denominazione Numero Peso Valore Paese Riservato| d'ordine commerciale di o di alla | delle merci pezzi volume origine dogana | dei marchi | e dei numeri | ___________| | 1 2 3 4 5 6 7 | __________| | | | | | | TOTALE RIPORTATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _____|_|||_|__| | Totale o Riporto | _________| * Valore commerciale nel paese/territorio doganale di rilascio e nella sua valuta salvo indicazione contraria ** Indicare il paese di origine qualora sia diverso dal paese territorio doganale di rilascio del libretto, utilizzando il codice internazionale ISO. Matrice di transito n. ....................... Libretto ATA N. _________ | Sdoganamento per il transito | | 1. Le merci enumerate nell'elenco generale al | | n. (nn.) ........................................................ | | ................................................................. | | sono state spedite in transito all'Ufficio doganale di .......... | | anno/mese/giorno ....................... | | 2. Data limite per la riesportazione, presentazione alla dogana, | | delle merci | | 3. Registrato con riferimento N. | | ................................................................ | __________| | | | 4. 5. 6. | | | | ................. ............ ..../..../...... | | Ufficio doganale Luogo Data/anno/mese/giorno | |_________| | | | 7. | | | | Firma e timbro | |__________| | | | Certificato di quietanza dell'Ufficio di destinazione | | | | 1. Le merci di cui al paragrafo 1 sopra sono state | | riesportate/presentate * | | | | 2. Altre osservazioni ................................. | |_________| | 3. 4. 5. | | ......... ............ ..../..../...... | Data/anno/mese/giorno | | Ufficio Luogo 7. | doganale | Firma e timbro | __________| A. Titolare e indirizzo Riservato all'Associazione emittente G. Foglio di transito n. ............................ _____ a) Libretto ATA n. ............... ............................... __________ B. Rappresentato da * b) Rilasciato da ................. ............................... _________ C. Uso previsto delle merci c) Valido fino al ......./...../........... anno mese giorno (incluso) _________ | | D. Mezzi di trasporto | Riservato alla dogana | | | | H. Sdoganamento per il transito | | | E. Dettagli d'imballaggio | a) Le merci che sono oggetto | | della dichiarazione di cui | numero, natura marchi ecc. * | sopra sono state sdoganate | | per il transito all'Ufficio | | doganale di: | | ............................ | | | F. Dichiarazione di | b) Data limite per la | spedizione in transito | riesportazione e | | ripresentazione alla dogana | Il sottoscritto, debitamente | delle merci * | autorizzato: | | a) dichiara spedire a: | anno/mese/giorno ........... | ........................... | | alle condizioni previste | c) Registrato con il riferimento| da leggi e regolamenti del | n. ......................... | paese di transito le merci | | enumerate nell'elenco | d) Sigilli doganali apposti ....| riportato a tergo ed incluse| | nell'elenco generale ai | e) Il presente foglio dovra' | nn. ....................... | essere trasmesso all'ufficio | | doganale di: | b) Si impegna ad osservare le | | leggi e regolamenti del | | paese di transito ed a | A...................... | rappresentare queste merci | Ufficio doganale | se del caso sotto sigilli | | intatti, contestualmente al | | presente libretto, | ..../..../......./ | all'ufficio doganale di | data (anno/mese/giorno) | destinazione entro il | | termine stabilito dalla | Firma e timbro | dogana |_____| | | c) certifica che le indicazioni| Certificato di quietanza | contenute nel presente | dell'Ufficio di destinazione | foglio sono veritiere e | | complete | f) Le merci che sono oggetto della | | dichiarazione di cui sopra sono | | state riesportate/ripresentate | | | | g) Altre menzioni: | | | | | | A...................... | | Ufficio doganale | | | | | | ..../..../......./ ......... | | Data anno/mese/giorno | | | | Firma e Timbro .......... | |_________| | | | Firma e timbro .......... | |_____| | Luogo ............................ | | Data (mese anno giorno) .......... | | Nome ............................. | | Firma ............................ | __________| * se del caso ------- Foglio N. ------- Foglio supplementare N. Libretto ATA N. __________ | N. Denominazione Numero Peso Valore Paese Riservato| d'ordine commerciale di o di alla | delle merci pezzi volume origine dogana | dei marchi | e dei numeri | ___________| | 1 2 3 4 5 6 7 | __________| | | | | | | TOTALE RIPORTATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _____|_|||_|__| | Totale o Riporto | _________| * Valore commerciale nel paese/territorio doganale di rilascio e nella sua valuta salvo indicazione contraria ** Indicare il paese di origine qualora sia diverso dal paese territorio doganale di rilascio del libretto, utilizzando il codice internazionale ISO. | | Matrice di ri-importazione n. ................ Libretto ATA N. |_________ | | | 1. Le merci descritte nell'elenco generale al | | | | n. (nn.) ........................................................ | | | | ................................................................. | | | | temporaneamente spedite assieme ai fogli | | | | di spedizione n. (nn.) ............................ del presente | | | | Libretto sono state ri-importate. | |__________| | | | | 2. Altre informazioni .......................... | | | | | | ................................................ | | |_______|__| | | | | | | 3. | 4. | 5. | 6. | | | | | | | ......... | ............... | .................. | .............. | | Ufficio | Luogo Data | (anno/mese/giorno) | Firma e timbro | | doganale | | | | |__|__|____|__| * se del caso __________ | | | | A. Titolare e indirizzo | Riservato all'Associazione | | | emittente | | | | | | G. Foglio di reimportazione n. ... | | |_____| | | | | | a) Libretto ATA n. ............... | | | ............................... | | |______| | | | | B. Rappresentato da * | b) Rilasciato da ................. | | | ............................... | |____|_____| | | | | C. Uso previsto delle merci *| c) Valido fino al | | | | | | ......./...../........... | | | anno mese giorno (incluso) | |______|_____| | | | | D. Mezzi di trasporto | Riservato alla dogana | | | | |____| H. Sdoganamento all'importazione | | | | | E. Dettagli d'imballaggio | a) Le merci di cui al paragrafo | | | F.a) e b) della dichiarazione | | Numero, natura marchi ecc. * | di cui sopra sono state | | | ri-importate. | |____|_____| | | F. Dichiarazione di | b) Il presente foglio dovra' | rimportazione | essere trasmesso all'Ufficio | | doganale di * ................. | a) Il sottoscritto dichiara che| | le merci enumerate | | nell'elenco figurante a | | tergo ed incluse | | nell'elenco generale ai | | nn. ....................... | | sono state spedite | | temporaneamente con foglio | | di esportazione n. ........ | | chiede la reimportazione in | c) Altre menzioni: * | franchigia di queste merci. | | | | b) dichiara che queste merci | | non hanno subito nessuna | | lavorazione all'estero salvo| | quelle enumerate al n. .... | | ........................... | A ........................ | | Ufficio doganale | c) dichiara di non ri-importare| | le merci incluse in appresso| | ai nn. seguenti: | | ........................... | | | | d) Certifica che le indicazioni| | contenute nel presente | ......./......../ ........... | foglio sono veritiere e | | complete | Data-anno/mese/giorno ....... | | | | Firma e timbro .............. | |_____| | Luogo ............................ | | Data (mese anno giorno) .......... | | Nome ............................. | | Firma ............................ | __________| * se del caso ------- Foglio N. ------- Foglio supplementare N. Libretto ATA N. __________ | N. Denominazione Numero Peso Valore Paese Riservato| d'ordine commerciale di o di alla | delle merci pezzi volume origine dogana | dei marchi | e dei numeri | _________| | 1 2 3 4 5 6 7 | __________| | | | | | | TOTALE RIPORTATO | | | | | | _____| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _____|_|||_|__| | Totale o Riporto | _________| * Valore commerciale nel paese/territorio doganale di rilascio e nella sua valuta salvo indicazione contraria ** Indicare il paese di origine qualora sia diverso dal paese territorio doganale di rilascio del libretto, utilizzando il codice internazionale ISO. _________| NOTIFICA RELATIVA ALL'UTILIZZAZIONE DEL LIBRETTO ATA 1. Tutte le merci previste dal Libretto devono figurare nelle colonne da 1 a 6 dell'elenco generale. Se lo spazio riservato all'elenco generale sul retro della pagina di copertina e' insufficiente, si dovranno utilizzare fogli supplementari conformi al modello ufficiale. 2. Al fine di compilare l'elenco generale si dovranno menzionare in fondo, in cifre ed in lettere i totali delle colonne 3 e 5. Se l'elenco generale comporta piu' pagine il numero di fogli supplementari deve essere indicato in cifre ed in lettere in fondo all'elenco sul retro della pagina frontale. Si dovra' procedere allo stesso modo per gli elenchi contenuti nelle varie pagine. 3. Ciascuna delle merci deve essere contrassegnata da un numero d'ordine che deve essere indicato nella colonna 1. Le merci che comportano parti separate (comprese le parti di ricambio e gli accessori) possono essere contrassegnate da un solo numero d'ordine. In questo caso occorre precisare nella colonna 2, la natura il valore e se del caso, il peso di ciascuna parte e solo il peso totale ed il valore totale debbono figurare nelle colonne 4 e 5. 4. Nello stabilire le liste che figurano nelle varie pagine, si debbono utilizzare gli stessi numeri d'ordine di quelli della lista generale. 5. Per facilitare il controllo doganale si raccomanda di indicare in maniera leggibile su ciascuna merce (comprese le parti separate) il numero d'ordine corrispondente. 6. Le merci di stessa natura possono essere raggruppate a condizione che un numero d'ordine sia assegnato a ciascuna tra di loro. Se le merci raggruppate non hanno lo stesso valore o lo stesso peso, si deve indicare il valore e se del caso il loro rispettivo peso nella colonna 2. 7. Nel caso di merci destinate ad una esposizione si consiglia all'importatore nel suo interesse di indicare al punto C. della pagina relativa all'importazione il nome dell'esposizione ed il luogo dove si svolge nonche' il nome e l'indirizzo del suo organizzatore. 8. Il libretto deve essere riempito in maniera leggibile ed indelebile. 9. Tutte le merci previste dal libretto debbono essere controllate e registrate nel paese/territorio doganale di partenza ed essere presentate a questo fine insieme al libretto alle autorita' doganali salvo nei casi in cui questo esame non e' prescritto dalla regolamentazione doganale di questo paese/territorio doganale. 10. Se il libretto e' stato compilato in una lingua diversa da quella del paese/territorio doganale d'importazione, le Autorita' doganali possono esigere una traduzione. 1. Il titolare restituisce all'Associazione di rilascio i libretti scaduti o che non intende piu' utilizzare. 12. Ogni indicazione in cifre deve essere espressa in numeri arabici. 13. In conformita' con la Norma ISO 8601 le date devono essere in- dicate nel seguente ordine: anno/mese/giorno. 14. Qualora si siano utilizzati i foglietti blu per una operazione di transito doganale, il titolare e' tenuto a presentare il suo libretto all'Ufficio doganale, e successivamente, entro il periodo di tempo stabilito per questa operazione, all'Ufficio doganale specifico "Ufficio di destinazione". L'Ufficio doganale e' tenuto a timbrare ed a firmare come opportuno in ogni fase doganale le matrici ed i fogli dei documenti giustificativi. Camera di Commercio Internazionale Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso A-Appendice II
Appendice II all'Annesso A Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso B.1-art. 1
ANNESSO B. 1 ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI DESTINATE AD ESSERE PRESENTATE O UTILIZZATE IN ESPOSIZIONI, FIERE, CONGRESSI O ANALOGHE MANIFESTAZIONI Articolo primo Ai fini dell'attuazione del presente Annesso: a) l'espressione "manifestazione" significa: 1. esposizioni, fiere, saloni ed analoghe manifestazioni del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato; 2. esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico; 3. esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale artistico, educativo o culturale, sportivo, religioso o culturale al fine di promuovere il turismo o anche per aiutare i popoli a comprendersi meglio; 4. riunioni di rappresentanti, di organizzazioni o di gruppi di organizzazioni internazionali; 5. cerimonie e manifestazioni di natura ufficiale o commemorativa, ad eccezione delle esposizioni organizzate a titolo privato in negozi o locali commerciali per la vendita di merci straniere;
Annesso B.1-art. 2
Articolo 2 1. Beneficiano dell'ammissione temporanea in conformita' con l'articolo 2 della presente Convenzione: a) le merci destinate ad essere esposte o ad essere oggetto di una dimostrazione in una manifestazione, compreso il materiale di cui negli Annessi dell'Accordo relativo all'importazione di oggetti di natura educativa, scientifica o culturale, UNESCO, New York, 22 novembre 1950 e del suo Protocollo, Nairobi, 26 novembre 1976; b) le merci destinate ad essere utilizzate ai fine della presentazione di prodotti stranieri in una manifestazione, come: 1) le merci necessarie per la dimostrazione di macchine o apparecchi stranieri esposti; 2) il materiale di costruzione e di decorazione compreso l'equipaggiamento elettrico per i padiglioni temporanei di espositori stranieri; 3) il materiale pubblicitario e dimostrativo , destinato in ogni evidenza ad essere utilizzato per pubblicizzare le merci straniere esposte come: registrazioni sonore e video, filmati e diapositive nonche' le apparecchiature necessarie per la loro utilizzazione. c) il materiale - ivi compresi gli impianti di interpretazione, le apparecchiature di registrazione del suono e di registrazione video nonche' i filmati di natura educativa, scientifica o culturale - previsto per essere utilizzato in riunioni, conferenze e congressi internazionali. 2. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso: a) il numero o la quantita' di ciascun articolo importato deve essere ragionevole in considerazione del fine dell'importazione; b) le condizioni prescritte dalla presente Convenzione debbono essere osservate con soddisfazione delle autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea.
Annesso B.1-art. 3
Articolo 3 Per tutto il tempo in cui beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente Convenzione ed a meno che la legislazione nazionale del territorio di ammissione temporanea non lo consenta, le merci poste in ammissione temporanea non possono essere: a) prestate, noleggiate o utilizzate a pagamento; b) trasportate fuori dal luogo della manifestazione.
Annesso B.1-art. 4
Articolo 4 1. Il termine di riesportazione delle merci importate destinate ad essere presentate o utilizzate in una esposizione, una fiera, un congresso o analoga manifestazione e' di almeno sei mesi a decorrere dalla data di ammissione temporanea. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le autorita' doganali autorizzano gli interessati a lasciare nel territorio di ammissione temporanea le merci che debbono essere presentate o utilizzate ad una successiva manifestazione, a condizione che essi si conformino alle disposizioni delle leggi e regolamenti di tale territorio e che le merci siano riesportate entro il termine di un anno a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
Annesso B.1-art. 5
Articolo 5 1. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 13 della presente Convenzione, in franchigia dal dazio di importazione e senza che siano applicati divieti o restrizioni all'importazione, e' concessa l'immissione sul mercato delle seguenti merci per consumo interno: a) Piccoli campioni rappresentativi delle merci straniere esposte in una manifestazione, compresi i campioni di prodotti alimentari e di bevande importati in quanto tali o ottenuti nel corso della manifestazione da merci importate alla rinfusa, a condizione che: 1) si tratti di prodotti stranieri forniti gratuitamente ed utilizzati unicamente per distribuzioni gratuite al pubblico durante la manifestazione per essere utilizzati o consumati dalle persone alle quali sono stati distribuiti; 2) tali prodotti siano individuabili come campioni a carattere pubblicitario aventi scarso valore unitario; 3) non si prestino ad essere commercializzati e siano, se del caso, confezionati in quantitativi nettamente piu' ridotti di quelli contenuti nel piu' piccolo imballaggio venduto al dettaglio; 4) i campioni di prodotti alimentari e di bevande che non sono distribuiti in imballaggi in conformita' con il capoverso 3) di cui sopra siano consumati durante la manifestazione; 5) il valore globale ed il quantitativo di merci siano ragionevoli secondo il parere delle autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea, in considerazione della natura della manifestazione, del numero dei visitatori e dell'importanza della partecipazione dell'espositore alla manifestazione. b) Merci importate unicamente ai fini di una loro dimostrazione o per la dimostrazione di macchine ed apparecchi stranieri presentati durante l'esposizione e che sono consumate o distrutte durante queste manifestazioni, sempre che il valore globale ed il quantitativo di merci siano considerati ragionevoli dalle autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea, in considerazione della natura della manifestazione, del numero di visitatori e dell'importanza della partecipazione dell'espositore alla manifestazione; c) Prodotti di scarso valore, utilizzati per la costruzione, l'allestimento e la decorazione degli stands provvisori degli stranieri che espongono all'esposizione (pitture, vernici, carte da parati ecc.) inutilizzabili per un nuovo uso; d) Stampati, cataloghi, prospetti commerciali, prezzi correnti, cartelloni pubblicitari, calendari (illustrati e non) e fotografie non inquadrate chiaramente destinati ad essere utilizzati per pubblicizzare le merci, a condizione: 1) che si tratti di prodotti stranieri forniti gratuitamente ed utilizzati unicamente per distribuzioni gratuite al pubblico sul luogo della esposizione; 2) che il valore globale ed il quantitativo delle merci sia ragionevole secondo il parere delle autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea, in considerazione della natura dell'esposizione del numero dei visitatori e dell'importanza della partecipazione dell'espositore all'esposizione. e) Fascicoli, archivi, moduli e altri documenti destinati ad essere utilizzati in quanto tali durante o in occasione di riunioni, conferenze o congressi internazionali. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 di ci sopra non sono applicabili alle bevande alcoliche, ai tabacchi ed ai combustibili.
Annesso B.1-art. 6
Articolo 6 1. All'atto dell'importazione e della riesportazione, sara' effettuato il controllo e lo sdoganamento delle merci gia' presentate o utilizzate in una esposizione o destinate ad esserlo, in tutti i casi in cui cio' e' possibile ed opportuno, sul luogo stesso di tale esposizione. 2. Ciascuna Parte contraente fara' di tutto, in tutti i casi in cui lo ritiene utile, in considerazione dell'importanza dell'esposizione, per aprire, per una durata ragionevole, un Ufficio doganale sui luoghi dell'esposizione organizzata sul suo territorio.
Annesso B.1-art. 7
Articolo 7 I prodotti accessoriamente ottenuti durante l'esposizione da merci importate temporaneamente per la dimostrazione di macchine o di apparecchi esposti, sono soggetti alle disposizioni della presente Convenzione.
Annesso B.1-art. 8
Articolo 8 Ciascuna Parte contraente ha diritto di formulare una riserva alle condizioni previste dall'articolo 29 della presente Convenzione per quanto riguarda le disposizioni dell'Articolo 5, paragrafo 1, capoverso a) del presente Annesso.
Annesso B.1-art. 9
Articolo 9 All'atto della sua entrata in vigore il presente Annesso in conformita' con l'articolo 27 della presente Convenzione abroghera' e sostituira' la Convenzione doganale di Bruxelles dell'8 giugno 1961 relativa alle agevolazioni concesse per l'importazione delle merci destinate ad essere presentate o utilizzate in esposizioni, fiere, congressi o analoghe manifestazioni, nelle relazioni tra le Parti contraenti che hanno accettato il presente Annesso e che sono Parti contraenti a tale Convenzione.
Annesso B.2-art. 1
ANNESSO B. 2 Annesso relativo al materiale professionale Articolo primo Ai fini dell'attuazione del presente Annesso, l'espressione "materiale professionale" significa: 1. Il materiale di stampa, di radio e di televisione necessario ai rappresentanti della stampa, della radio e della televisione che si recano sul territorio di un altro paese al fine di realizzare servizi, registrazioni o trasmissioni nell'ambito di determinati programmi, un elenco illustrativo dei quali figura nell'Appendice I al presente Annesso; 2. Il materiale cinematografico necessario ad una persona che si reca nel territorio di un altro paese al fine di realizzare uno o piu' determinati films, l'elenco illustrativo dei quali figura nell'Appendice II al presente Annesso; 3. Ogni altro materiale necessario all'esercizio del mestiere o della professione di una persona che si reca nel territorio di un altro paese per compiervi un determinato lavoro, ad esclusione del materiale che deve essere utilizzato per la fabbricazione industriale o la confezione di merci, oppure, a meno che non si tratti di apparecchiature manuali, per lo sfruttamento di risorse naturali, per la costruzione, riparazione o manutenzione di immobili, per l'esecuzione di lavori di sterro o di lavori analoghi. Un elenco illustrativo di questo materiale figura nell'Appendice III al presente Annesso; 4. Gli apparecchi ausiliari del materiale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ed i relativi accessori.
Annesso B.2-art. 2
Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea in conformita' con l'articolo 2 della presente Convenzione: a) il materiale professionale; b) le parti di ricambio importate per la riparazione del materiale professionale posto in ammissione temporanea ai sensi del paragrafo a) di cui sopra.
Annesso B.2-art. 3
Articolo 3 1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso, il materiale professionale: a) deve essere di proprieta' di una persona stabilita o residente al di fuori del territorio di ammissione temporanea; b) deve essere importato da una persona stabilita o residente al di fuori del territorio di ammissione temporanea; c) deve essere utilizzato esclusivamente dalla persona che si reca nel territorio di ammissione temporanea o secondo le sue direttive. 2. Il paragrafo 1 c) di cui sopra non e' applicabile al materiale importato in vista della realizzazione di un film, di un programma di televisione o di un'opera audiovisiva, in esecuzione di un contratto di co-produzione di cui sarebbe Parte una persona stabilita nel territorio di ammissione temporanea ed approvato dalle autorita' competenti di questo territorio nel quadro di un accordo inter- governativo di co-produzione. 3. Il materiale cinematografico di stampa, radio e televisione non puo' essere oggetto di un contratto di noleggio o analogo contratto eventualmente stipulato da persona stabilita nel territorio di ammissione temporanea, rimanendo inteso che tale condizione non e' applicabile in caso di realizzazione di programmi comuni di trasmissioni radio o televisive.
Annesso B.2-art. 4
Articolo 4 1. L'ammissione temporanea di materiali di produzione e dei servizi trasmessi via radio o televisione e dei veicoli specialmente adattati per essere utilizzati per servizi trasmessi via radio o televisione ed i loro equipaggiamenti importati da organismi pubblici o privati abilitati a tal fine dalle Autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea, e' concessa senza che siano richiesti un documento doganale o una garanzia. 2. Le autorita' doganali possono esigere la presentazione di un elenco o di un inventario dettagliato del materiale di cui al paragrafo 1, assieme ad un impegno scritto di riesportazione.
Annesso B.2-art. 5
Articolo 5 Il termine di riesportazione del materiale professionale e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla data di ammissione temporanea. Tuttavia, per i veicoli, il termine di riesportazione puo' essere stabilito in considerazione del motivo e della previsibile durata della permanenza sul territorio di ammissione temporanea.
Annesso B.2-art. 6
Articolo 6 Ciascuna Parte contraente ha diritto di rifiutare o di ritirare il beneficio dell'ammissione temporanea ai veicoli menzionati nelle Appendici I e III che, sia pure a titolo occasionale, imbarcano persone a pagamento o caricano merci sul suo territorio, e sbarcano tali persone o scaricano le merci o scaricano le merci in un luogo situato sullo stesso territorio.
Annesso B.2-art. 7
Articolo 7 Le Appendici al presente Annesso sono parte integrante di esso.
Annesso B.2-art. 8
Articolo 8 All'atto della sua entrata in vigore il presente Annesso, in conformita' con l'Articolo 27 della presente Convenzione, abroghera' e sostituira' la Convenzione doganale di Bruxelles dell'8 giugno 1961 relativa all'importazione temporanea di materiale professionale nelle relazioni tra le Parti contraenti che hanno accettato il presente Annesso e che sono Parti contraenti a tale Convenzione.
Annesso B.2-Appendice I
APPENDICE I MATERIALE DI STAMPA, DI RADIOTELEVISIONE E DI TELEVISIONE Elenco illustrativo A - materiale per la stampa, come: - personal computers; - materiale telefax; - macchine da scrivere:; - cineprese di tutti i tipi, (con pellicole ed elettroniche); - apparecchi per la trasmissione, la registrazione o la riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, magnetoscopi, lettori video, microfoni, tavoli di missaggio, casse acustiche); - supporti di suono o di immagini, vergini o registrati; - strumenti ed apparecchi di misura e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni e dei magnetoscopi, multimetri, cassette per utensili e sacche, vettorscopi, generatori di segnali video, ecc.) - materiale di illuminazione (proiettori, trasformatori, sostegni); - accessori (cassette, fotometri, obiettivi, sostegni, accumulatori, cinghie di trasmissione, caricatori di batterie, moni- tor). B. Materiale di radio-trasmissione come: - materiale di telecomunicazione come ricetrasmittenti o emittenti trasmettitori; terminali collegabili via rete o via cavo; collegamenti satellitari; - materiale di produzione di audio-frequenza (apparecchi di registrazione sonora, di registrazione e di riproduzione); - strumenti ed apparecchi di misurazione e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni e magnetoscopi, multimetri, cassette per utensili e sacche, vettorscopi, generatori di segnali video, ecc.); - accessori (orologi, cronometri, bussole, microfoni, tavoli di missaggio, bande magnetiche per colonne sonore, gruppi elettrogeni, trasformatori a pile e accumulatori, caricatori di batterie, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione ecc.); - supporti per il suono, vergini o registrati C. Materiale di televisione, come: - cineprese televisive; - telecinema; - strumenti ed apparecchi di misurazione e di controllo tecnico; - apparecchi di comunicazione; - strumenti di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, magnetoscopi, lettori video, microfoni, tavoli di missaggio, casse acustiche); - materiale di illuminazione (proiettori, trasformatori, sostegni); - materiale di montaggio; - accessori (orologi, cronometri, bussole, obiettivi, fotometri, sostegni, caricatori di batterie, cassette, gruppi elettrogeni, trasformatori, batterie e accumulatori, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento d'aria e di ventilazione ecc.); - supporti di suono o di immagini, vergini o registrati (titoli di testa, segnali di chiamata di stazione, inserti musicali, ecc.); - spezzoni di pellicole - strumenti musicali, costumi, scenari ed altri accessori teatrali, pedane prodotti per il trucco, asciuga-capelli. D. Veicoli concepiti o specialmente adattati per essere utilizzati ai fini di cui sopra, come veicoli per: - trasmissione TV; - accessori TV; - registrazione di segnali video; - registrazioni sonore - effetti al rallentatore; - illuminazione.
Annesso B.2-Appendice II
APPENDICE II Materiale cinematografico Elenco illustrativo A. Materiale, come: - cineprese di tutti i tipi (con pellicole ed elettroniche); - strumenti ed apparecchi di misurazione e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni, multimetri, cas- sette per utensili e sacche, vettorscopi, generatori di segnali video, ec.); - carrelli e gru; - materiale d'illuminazione (proiettori, trasformatori, sostegni); - materiale di montaggio; - apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, magnetoscopi, lettori video, microfoni, tavoli di missaggio, casse acustiche); - supporti di suono o di immagini, vergini o registrati (titoli di testa, segnali di chiamata di stazione, inserti musicali, ecc.); "- spezzoni di pellicole" - accessori operativi (orologi, cronometri, bussole, obiettivi, fotometri, microfoni, tavoli di missaggio, bande magnetiche, gruppi elettrogeni, trasformatori, batterie ed accumulatori, caricatori di batterie, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione ecc.); - strumenti musicali, costumi, scenari ed altri accessori teatrali, pedane, prodotti di trucco, asciuga-capelli. B. Veicoli concepiti o specialmente adattato per essere utilizzati ai fini di cui sopra.
Annesso B.2-Appendice III
APPENDICE III Altro materiale Elenco illustrativo A. Materiale per il montaggio, il collaudo, l'avviamento, il controllo, la verifica, la manutenzione o la riparazione di macchine di installazioni, di materiale di trasporto, come: - utensili; - materiale ed apparecchi di misurazione, di verifica o di controllo (di temperatura, di pressione, di distanza, di altezza, di superficie di velocita' ecc.) compresi gli apparecchi elettrici (voltmetri, amperometri, cavi di misurazione, comparatori, trasformatori, registratori ecc) e le sagome; - apparecchi e materiale per fotografare le macchine e le installazioni durante e dopo il loro montaggio; - apparecchi per il controllo tecnico delle navi B. Materiale necessario agli uomini di affari, agli esperti di organizzazione scientifica o tecnica del lavoro, di produttivita', di contabilita' e di persone che esercitano professioni analoghe, quali: - personal computers; - macchine da scrivere; - apparecchiature per la trasmissione, la registrazione o la riproduzione del suono o dell'immagine; - strumenti ed apparecchi di calcolo. C. Materiale necessario agli esperti incaricati di rilievi topografici o di lavori di prospezione geofisica, come: - strumenti ed apparecchi di misurazione; - materiale di trivellazione; - apparecchi di trasmissione e di comunicazione D. Materiale necessario per gli esperti incaricati della lotta anti-inquinamento. E. Strumenti ed apparecchiature necessarie a medici, chirurghi, veterinari, levatrici ed alle persone che esercitano professioni analoghe. F. Materiale necessario agli esperti di archeologia, paleontologia, geografia, zoologia ecc. G. Materiale necessario agli artisti, alle truppe teatrali ed alle orchestre, come tutti gli oggetti utilizzati per la rappresentazione, gli strumenti di musica gli scenari ed i costumi, ecc. H. Materiale necessario ai conferenzieri per illustrare le loro conferenze. I. Materiale necessario nel corso di viaggi fotografici (macchine fotografiche di ogni tipo, cassette, esposimetri, obiettivi, sostegni, accumulatori, cinghie di trasmissione, caricatori di batterie, monitor, materiale di illuminazione, articoli di illuminazione, articoli di moda ed accessori per modelli). J. Veicoli progettati o specialmente adattati per essere utilizzati ai fini di cui sopra, come unita' di controllo ambulanti, laboratori viaggianti, veicoli-laboratorio.
Annesso B.3-art. 1
ANNESSO B. 3 ANNESSO RELATIVO A CONTENITORI, PIATTAFORME DI SCARICO, IMBALLAGGI, CAMPIONI ED ALTRE MERCI IMPORTATE IN CONNESSIONE CON UNA OPERAZIONE COMMERCIALE ARTICOLO I Ai fini dell'attuazione del presente Annesso: a) l'espressione "merci importate nel quadro di un'operazione commerciale" significa: contenitori, piattaforme di scarico, imballaggi, campioni commerciali, films pubblicitari nonche' le merci di qualsiasi genere importate nell'ambito di un'operazione commerciale e la cui importazione non costituisce di per se' un'operazione commerciale. b) l'espressione "imballaggio" significa: tutti gli articoli e materiali che servono, o che sono destinati a servire, tali e quali come sono importati, per l'imballaggio, la protezione , lo stivaggio o la separazione delle merci, ad esclusione dei materiali (paglia, carta, fibre di vetro, trucioli ecc.) importati alla rinfusa. Sono inoltre esclusi i contenitori e le piattaforme di scarico rispettivamente definite ai capoversi c) e d) in appresso. c) l'espressione "contenitore" significa: un mezzo di trasporto (telaio, cisterna amovibile o altro mezzo analogo), che: 1) costituisce un compartimento, totalmente o parzialmente chiuso, destinato a contenere merci; 2) ha carattere permanente ed e' in quanto tale sufficientemente resistente per consentire un uso ripetuto; 3) e' specificamente concepito per agevolare il trasporto di merci, senza un ricarico intermedio, con uno o piu' mezzi di trasporto; 4) e' concepito in modo da essere agevolmente manipolato, in particolare al momento del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro; 5) e' concepito in modo da essere agevole da riempire e da svuotare; 6) ha un volume interno di almeno un metro cubo; il termine "contenitore" comprende gli accessori e gli equipaggiamenti del contenitore in base alla sua categoria a condizione che siano trasportati con il contenitore. Il termine "contenitore" non comprende i veicoli, gli accessori o le parti di ricambio dei veicoli, gli imballaggi o le piattaforme di scarico. Le "carrozzerie amovibili" sono assimilate ai contenitori. d) l'espressione "piattaforma di scarico" significa: un dispositivo sul cui pavimento puo' essere raggruppato un certo quantitativo di merci al fine di costituire un'unita' di carico ai fini del suo trasporto o ai fini della sua manipolazione o del suo accatastamento mediante apparecchiature meccaniche. Questo dispositivo e' costituito sia da due tavole collegate tra di loro da traverse, sia da un pavimento appoggiato su sostegni; la sua altezza totale e' ridotta al minimo indispensabile pur permettendo la manipolazione del carico mediante carrelli elevatori a forcella o tavole trasversali; esso puo' essere munito o meno di una sovrastruttura; e) l'espressione "campione" significa: gli articoli rappresentativi di una determinata categoria di merci gia' prodotte o che sono modelli di merci di cui si prevede la fabbricazione, ad esclusione di articoli identici introdotti dalla stessa persona o spediti allo stesso destinatario in quantitativi tali che, considerati nel loro insieme, essi non possano piu' essere definiti come campioni secondo i normali usi di commercio; f) l'espressione "film pubblicitario" significa: i supporti d'immagine registrati con o senza colonna sonora, che riproducono sostanzialmente immagini che mostrano la natura o il funzionamento di prodotti o materiali posti in vendita o dati in noleggio da una persona avente sede o residente sul territorio di un'altra Parte contraente a condizione che siano di natura tale da essere presentati ad eventuali clienti e non in sale pubbliche e siano importati in un collo che non contenga piu' di una copia di ciascun film e non faccia parte di un invio di films piu' importanti; g) l'espressione "traffico interno" significa: il trasporto di merci caricate all'interno del territorio doganale da una Parte contraente per essere scaricate all'interno del territorio doganale della stessa parte contraente.
Annesso B.3-art. 2
Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea in conformita' con l'articolo 2 della presente Convenzione le seguenti merci importate nel quadro di una operazione commerciale: a) gli imballaggi importati sia pieni per essere riesportati vuoti o pieni, sia vuoti per essere riesportati pieni; b) i contenitori caricati o non con merci, nonche' gli accessori e gli equipaggiamenti di contenitori ammessi temporaneamente che sono sia importati con un contenitore per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore, sia importati separatamente per essere riesportati con un contenitore; c) le parti di ricambio importate per la riparazione di contenitori che usufruiscono dell'ammissione temporanea in virtu' del paragrafo b) di cui sopra; d) le piattaforme di scarico; e) i campioni; f) i films pubblicitari; g) ogni altra merce importata per uno degli scopi di cui all'Appendice I nel quadro di un'operazione commerciale ma la cui importazione non costituisce di per se' un'operazione commerciale.
Annesso B.3-art. 3
Articolo 3 Le disposizioni del presente Annesso non pregiudicano in alcuna maniera le legislazioni doganali delle Parti contraenti applicabili all'importazione delle merci trasportate in contenitori o imballaggi o su piattaforme da scarico.
Annesso B.3-art. 4
Articolo 4 1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso: a) gli imballaggi devono essere riesportati unicamente dal beneficiario dell'ammissione temporanea. Essi non possono neanche in via occasionale essere utilizzati per il traffico interno; b) i contenitori devono essere contrassegnati come prescritto all'Appendice II del presente Annesso. Essi possono essere utilizzati nel traffico interno ma, in questo caso, ciascuna Parte contraente ha facolta' di prescrivere le seguenti condizioni: - il tragitto condurra' il contenitore attraverso un itinerario ragionevolmente diretto, sul luogo o nelle vicinanze del luogo dove le merci da esportare devono essere caricate o da cui il contenitore deve essere riesportato vuoto; - il contenitore potra' essere utilizzato una sola volta nel traffico interno prima della sua riesportazione. c) le piattaforme da scarico o un numero pari di piatttaforme dello stesso tipo e di valore press'a poco uguale devono essere state gia' esportate o saranno successivamente esportate o riesportate; d) i campioni ed i films pubblicitari devono appartenere ad una persona avente sede o residente al di fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere importati al solo scopo di essere presentati o di essere oggetto di una dimostrazione nel territorio di ammissione temporanea al fine di promuovere ordinazioni di merci da importare il questo stesso territorio. Tale materiale non deve essere ne' venduto, ne' adibito al suo uso normale salvo le esigenze della dimostrazione, ne' utilizzato in qualsivoglia maniera sia in noleggio o a pagamento per tutto il periodo di permanenza nel territorio di ammissione temporanea. e) l'utilizzazione delle merci di cui ai punti 1 e 2 dell'Appendice I non deve costituire un'attivita' a fine di lucro. 2. Ciascuna Parte contraente ha diritto di non concedere l'ammissione temporanea ai contenitori alle piattaforme di scarico o agli imballaggi che sono stati oggetto di un acquisto, di un'operazione affitto-vendita, di un noleggio o analogo contratto, stipulato da una persona avente sede o residente sul territorio di detta Parte.
Annesso B.3-art. 5
Articolo 5 1. L'ammissione temporanea di contenitori, piattaforme di scarico ed imballaggi e' concessa senza bisogno di un documento doganale o di una garanzia. 2. In luogo del documento doganale e di una garanzia per i contenitori, il beneficiario dell'ammissione temporanea puo' essere tenuto ad impegnarsi per iscritto: 1) a fornire alle autorita' doganali, dietro loro richiesta, informazioni dettagliate relative ai moviemnti di ciascun contenitore posto in ammissione temporanea, comprese le date ed i luoghi di entrata nel territorio di ammissione temporanea e di uscita da questo territorio, oppure un elenco dei contenitori assieme ad un impegno di riesportazione, 2) a pagare il dazio di importazione che potrebbe essere richiesto qualora le condizioni che regolano l'ammissione temporanea non siano soddisfatte. 3. In luogo del documento doganale e di una garanzia per le piattaforme da scarico e gli imballaggi, il beneficiario dell'ammissione temporanea puo' essere tenuto a presentare alle Autorita' doganali un impegno scritto di riesportazione. 4. Le persone che si avvalgono regolarmente del regime di ammissione temporanea sono autorizzate a sottoscrivere un impegno globale.
Annesso B.3-art. 6
Articolo 6 Il termine di riesportazione delle merci importate nel quadro di un'operazione commerciale e' di sei mesi almeno a decorrere dalla data di ammissione temporanea.
Annesso B.3-art. 7
Articolo 7 Ciascuna Parte contraente ha diritto di formulare una riserva alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente Convenzione, per quanto riguarda: a) un massimo di tre gruppi di merci, tra quelli dell'articolo 2; b) l'articolo 5, paragrafo 1 del presente Annesso.
Annesso B.3-art. 8
Articolo 8 Le Appendici al presente Annesso sono parte integrante di quest'ultimo.
Annesso B.3-art. 9
Articolo 9 All'atto della sua entrata in vigore, il presente Annesso, in conformita' con l'articolo 27 della presente Convenzione, abroghera' e sostituira' le Convezioni e disposizioni in appresso: - Convenzione europea relativa al regime doganale delle piattaforme di scarico utilizzate per trasporti internazionali, Ginevra, 9 dicembre 1960 - Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea degli imballaggi, Bruxelles, 6 ottobre 1960 - articoli 2 e 11 e Annessi 1 (paragrafi 1 e 2) a 3 della Convenzione doganale relativa ai contenitori, Ginevra, 2 dicembre 1972 - articoli 3, 5 e 6 (1.b e 2) della Convenzione internazionale per agevolare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, Ginevra, 7 novembre 1952 nelle relazioni tra le Parti Contraenti che hanno accettato il presente Annesso e che sono Parti contraenti a tali Convenzioni.
Annesso B.3-Appendice I
APPENDICE I Elenco delle merci ai sensi dell'articolo 2 g) 1. Merci che devono essere sottoposte a prove, controlli, esperienze o dimostrazioni. 2. Merci previste per lo svolgimento di prove, controlli, esperienze o dimostrazioni. 3. Pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate, positive e altri mezzi visivi registrati destinati ad essere visionati prima della loro utilizzazione commerciale. 4. Films, nastri magnetici, pellicole magnetizzate e altri mezzi audio o visivi destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione. 5. Supporti informatici registrati, inviati a titolo gratuito e destinati ad essere utilizzati nella elaborazione automatica dei dati. 6. Oggetti (compresi i veicoli) che, per via della loro natura possono servire solo a reclamizzare o a pubblicizzare un articolo per uno scopo determinato.
Annesso B.3-Appendice II
APPENDICE II Disposizioni relative al contrassegno dei contenitori 1. Le seguenti indicazioni, iscritte in maniera durevole, dovranno essere apposte in uno spazio appropriato e chiaramente visibile, sui contenitori: a) identificazione del proprietario o dell'utente principale; b) contrassegni e numeri di identificazione del contenitore stabiliti dal proprietario o dall'utente, c) tara del contenitore, compresi tutti gli accessori stabilmente fissati. 2. Il paese al quale il contenitore e' collegato potra' essere indicato sia per intero, sia con il Codice del paese ISO alfa-2 previsto nella norma internazionale ISO 3166, sia per mezzo del segno distintivo utilizzato per indicare il paese d'immatricolazione dei veicoli automobili in circolazione stradale internazionale. Ciascun paese potra' subordinare l'impiego sui contenitori del suo nome o del suo segno all'osservanza della sua legislazione nazionale. Si dovra' poter identificare il proprietario o l'utilizzatore attraverso sia l'indicazione del nome, sia una sigla sancita dall'uso, ad esclusione di simboli come emblemi o bandiere. 3. Affinche' i contrassegni ed i numeri di identificazione che figurano sui contenitori possano essere considerati come iscritti in maniera durevole quando si utilizza una striscia di materia plastica, dovranno essere osservate le seguenti condizioni: a) Dovra' essere utilizzato un adesivo di qualita'. La striscia, dopo essere stata applicata, dovra' fornire una resistenza alla trazione inferiore alla forza di adesione in modo tale che sia impossibile scollare il foglio senza danneggiarlo. Una striscia ottenuta per mezzo di colata soddisfa a queste esigenze. Una striscia fabbricata per mezzo di calandratura non potra' essere utilizzata. b) Qualora i segni ed i numeri di identificazione debbano essere modificati, la striscia da sostituire dovra' essere interamente ritirata prima di fissare una nuova striscia. E' prescritta l'apposizione di una nuova striscia su una striscia gia' incollata. 4. Le specifiche concernenti l'utilizzazione della striscia di materia plastica per il contrassegno dei contenitori enunciati nel paragrafo 3 della presente Appendice non escludono la possibilita' di utilizzare altri metodi durevoli di contrassegno.
Annesso B.4-art. 1
ANNESSO B.4 ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE NEL QUADRO DI UN'OPERAZIONE DI PRODUZIONE ARTICOLO 1 Ai fini dell'attuazione del presente Annesso, l'espressione "merci importate nel quadro di un'operazione di produzione" significa: 1. a) matrici, negativi, matrici, stampi, disegni, progetti, modelli ed altri oggetti analoghi; b) strumenti di misura, di controllo, di verifica ed altri oggetti analoghi; c) utensili e strumenti speciali; importati per essere utilizzati durante un procedimento di fabbricazione delle merci; 2. I "mezzi di produzione di sostituzione": gli strumenti, apparecchi e macchine che, in attesa della consegna o della riparazione di merci analoghe, sono messi a disposizione di un cliente dal fornitore o dal riparatore a seconda dei casi.
Annesso B.4-art. 2
Articolo 2 Le merci importate nel quadro di un'operazione di produzione, beneficiano dell'ammissione temporanea in conformita' con l'articolo 2 della presente Convenzione
Annesso B.4-art. 3
Articolo 3 Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso: a) le merci importate nel quadro di un'operazione di produzione devono appartenere ad una persona avente sede al di fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere destinate ad una persona avente sede in tale territorio; b) tutta la produzione (o parte di essa), secondo le disposizioni della legislazione nazionale, risultante dall'utilizzazione delle merci importate nel quadro di un'operazione di produzione di cui all'articolo primo, paragrafo 1 del presente Annesso deve essere esportata dal territorio di ammissione temporanea; c) i mezzi di produzione di sostituzione devono essere messi provvisoriamente e gratuitamente a disposizione di una persona avente sede nel territorio di ammissione temporanea dal fornitore dei mezzi di produzione la cui consegna e' differita o che devono essere riparati, o dietro sua iniziativa.
Annesso B.4-art. 4
Articolo 4 1. Il termine di riesportazione delle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente Annesso e' di dodici mesi almeno a decorrere dalla data di ammissione temporanea. 2. Il termine di riesportazione dei mezzi di produzione di sostituzione e' di almeno sei mesi a decorrere dalla data di ammissione temporanea.
Annesso B.5-art. 1
ANNESSO B.5 ALLEGATO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE A FINI EDUCATIVI, SCIENTIFICI O CULTURALI Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) "merci importate a fini educativi, scientifici o culturali": il materiale scientifico e didattico, il materiale per il conforto dei marittimi e ogni altra merce importata nel quadro di un'attivita' educativa, scientifica o culturale; b) alla lettera a): i) "materiale scientifico e didattico": i modelli, gli strumenti, gli apparecchi, le macchine e i loro accessori utilizzati per la ricerca scientifica e l'insegnamento o la formazione professionale; ii) "materiale per il conforto dei marittimi": il materiale destinato alle attivita' di carattere culturale, educativo, ricreativo, religioso o sportivo delle persone che svolgono compiti inerenti al funzionamento o al servizio in mare di una nave estera adibita al traffico marittimo internazionale. Liste illustrative del "materiale didattico", del "materiale per il confronto dei marittimi" e di "ogni altra merce importata nel quadro di un'attivita' educativa, scientifica o culturale" figurano rispettivamente nelle appendici I, II e III del presente allegato.
Annesso B.5-art. 2
Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione: a) le merci importate esclusivamente a fini educativi, scientifici o culturali; b) i pezzi di ricambio relativi al materiale scientifico e didattico vincolato al regime dell'ammissione temporanea ai sensi della lettera a), nonche' gli utensili appositamente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del predetto materiale.
Annesso B.5-art. 3
Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni accordate dal presente allegato: a) le merci importate a fini educativi, scientifici o culturali devono appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ad essere importate, in numero ragionevole, da istituti riconosciuti, tenuto conto della loro destinazione. Esse non devono essere utilizzate a fini commerciali; b) il materiale per il conforto dei marittimi deve essere utilizzato a bordo di navi straniere adibite al traffico marittimo internazionale o temporaneamente sbarcato da una nave per essere utilizzato a terra dall'equipaggio, o importato per essere utilizzato in luoghi di ritrovo, circoli e locali di ricreazione per marittimi gestiti da organismi ufficiali o da organizzazioni religiose o di altro genere, senza scopo di lucro, e in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente funzioni religiose per i marittimi.
Annesso B.5-art. 4
Articolo 4 L'ammissione temporanea di materiale scientifico e didattico e di materiale per il conforto dei marittimi utilizzato a bordo delle navi e' accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. Per quanto riguarda il materiale scientifico e didattico possono essere richiesti, all'occorrenza, l'inventario di detto materiale e un impegno scritto in merito alla sua riesportazione.
Annesso B.5-art. 5
Articolo 5 Il termine per la riesportazione delle merci importate a fini educativi, scientifici o culturali e' di dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
Annesso B.5-art. 6
Articolo 6 Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti delle disposizioni dell'articolo 4 del presente allegato, relativamente al materiale scientifico e didattico.
Annesso B.5-art. 7
Articolo 7 Le appendici del presente allegato ne costituiscono parte integrante.
Annesso B.5-art. 8
Articolo 8 Al momento della sua entrata in vigore del presente allegato, conformemente all'articolo 27 della presente convenzione, abroga e sostituisce la convenzione doganale relativa al materiale ricreativo destinato alla gente di mare (Bruxelles, 1 dicembre 1964), la convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico (Bruxelles, 11 giugno 1968), e la convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale pedagogico (Bruxelles, 8 giugno 1970), negli scambi tra le Parti contraenti che hanno accettato il presente allegato e che sono Parti contraenti delle predette convenzioni.
Annesso B.5-Appendice I
APPENDICE I Lista illustrativa a) Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o delle immagini, quali: proiettori di diapositive o di pellicole fisse; proiettori cinematografici; retroproiettori ed episcopi; magnetofoni, videoregistratori e cinescopi; televisioni e circuito chiuso. b) Supporti di suono e di immagini, quali: diapositive, pellicole fisse e microfilm; pellicole cinematografiche; registrazioni sonore (nastri magnetici, dischi); videocassette. c) Materiale specializzato, quale: materiale bibliografico e audiovisivo per biblioteche; librerie mobili; laboratori di lingue; materiale per l'interpretazione simultanea; macchine meccaniche o elettroniche per l'insegnamento programmato; oggetti appositamente progettati per l'insegnamento o la formazione professionale dei minorati. d) Altro materiale, quale: tabelloni, modelli, grafici, carte, piani, fotografie e disegni; strumenti, apparecchi e modelli concepiti per la dimostrazione; collezioni di oggetti corredati di informazioni didattiche, visive o sonore, preparate per l'insegnamento di una materia ("study kits"); strumenti, apparecchi, utensileria e macchine utensili per l'apprendimento di tecniche o di mestieri; materiali, compresi i veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati da soccorritori, destinati alla formazione di persone chiamate a prestare soccorso.
Annesso B.5-Appendice II
APPENDICE II Lista illustrativa a) Libri e stampati, quali: libri di qualsiasi genere; corsi per corrispondenza; giornali e pubblicazioni periodiche; opuscoli contenenti informazioni sui servizi di conforto esistenti nei porti. b) Materiale audiovisivo, quale: apparecchi di riproduzione del suono e delle immagini; registratori e nastri magnetici; apparecchi riceventi per la radiodiffusione, apparecchi riceventi per la televisione; proiettori; registrazione su dischi o su nastri magnetici (corsi di lingue, trasmissioni radiofoniche, messaggi augurali, musica e spettacoli di intrattenimento); pellicole impressionate e sviluppate; diapositive; videocassette. c) Articoli sportivi, quali: indumenti sportivi; palloni e palle; racchette e reti; giochi in coperta; materiale per l'atletica; materiale per la ginnastica. d) Materiale per la pratica di giochi o passatempi, quali: giochi di societa'; strumenti musicali; materiale e accessori per il teatro dilettantistico; materiale per la pittura artistica, la scultura, il lavoro del legno, dei metalli, la confezione dei tappeti, ecc. e) Oggetti per il culto. f) Parti, pezzi staccati e accessori del materiale di conforto.
Annesso B.5-Appendice III
APPENDICE III Lista illustrativa Merci quali: 1. Costumi e accessori di scena inviati a titolo di prestito gratuito filodrammatiche o a teatri. 2. Spartiti musicali inviati a titolo di prestito gratuito a sale per concerti o ad orchestre.
Annesso B.6-art. 1
ANNESSO B.6 ANNESSO RELATIVO AGLI EFFETTI PERSONALI DEI VIAGGIATORI ED ALLE MERCI IMPORTATE A SCOPO SPORTIVO Articolo primo Ai fini dell'attuazione del presente Annesso: a) l'espressione "viaggiatore" significa: ogni persona che entra temporaneamente nel territorio di una Parte contraente in cui non ha la residenza abituale a fini di turismo, sport, affari, riunioni professionali, motivi di salute, di studio ecc. b) l'espressione "effetti personali" significa: tutti gli articoli nuovi o usati, di cui un viaggiatore puo' ragionevolmente avere bisogno per suo uso personale durante il viaggio, in considerazione di tutte le circostanze di questo viaggio, ad esclusione di ogni merce importata a fini commerciali. Un elenco illustrativo degli effetti personali e' riportato nell'Appendice I al presente Annesso; c) "Merci importate a scopo illustrativo": articoli sportivi ed altro materiale destinato ad essere utilizzato da viaggiatori nel corso di competizioni o di dimostrazioni sportive o a fini di addestramento sul territorio di ammissione temporanea. Un elenco illustrativo di tali merci figura all'Appendice II al presente Annesso.
Annesso B.6-art. 2
Articolo 2 Gli effetti personali e le merci importate a scopo sportivo beneficiano dell'ammissione temporanea in conformita' con l'articolo 2 della presente Convenzione.
Annesso B.6-art. 3
Articolo 3 Alla fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso: a) gli effetti personali devono essere importati dal viaggiatore sulla sua persona o nei suoi bagagli (accompagnati o non); b) le merci importate a scopo sportivo debbono appartenere ad una persona avente sede o residente fuori del territorio di ammissione temporanea e essere importate in quantitativi ragionevoli in considerazione della loro destinazione.
Annesso B.6-art. 4
ARTICOLO 4 1. L'ammissione temporanea degli effetti personali e' concessa senza bisogno di documento doganale e di garanzia salvo per gli articoli che comportano un importo elevato di dazi di importazione. 2. Un inventario delle merci nonche' un impegno scritto di riesportazione possono nella misura del possibile essere accettati per le merci importate a scopo sportivo, in luogo del documento doganale e della formazione della garanzia.
Annesso B.6-art. 5
ARTICOLO 5 1. La riesportazione degli effetti personali ha luogo al piu' tardi quando la persona che li ha importati lascia il territorio di ammissione temporanea. 2. Il termine di riesportazione delle merci importate a scopo sportivo e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla data di ammissione temporanea.
Annesso B.6-art. 6
ARTICOLO 6 Le appendici al presente Annesso sono parte integrante di esso.
Annesso B.6-art. 7
Articolo 7 All'atto della sua entrata in vigore, il presente Annesso abroghera' e sostituira', in conformita' con l'articolo 27 della presente Convenzione, l'attuazione degli articoli 2 e 5 della Convenzione sulle agevolazioni doganali a favore del turismo, New York, 4 giugno 1954, nelle relazioni tra le Parti contraenti che hanno accettato il presente Annesso e che sono Parti contraenti a tale Convenzione.
Annesso B.6-Appendice I
APPENDICE I Elenco illustrativo 1. Articoli di vestiario. 2. Articoli di toeletta 3. Gioielli personali 4. Macchine fotografiche e cineprese, con un ragionevole quantitativo di pellicole e di accessori. 5. Proiettori portatili per diapositive o filmati e loro accessori, nonche' un ragionevole quantitativo di diapositive o di filmati. 6. Cineprese televisive e video-registratori portatili con un ragionevole quantitativo di nastri magnetici. 7. Strumenti musicali portatili. 8. Grammofoni portatili con dischi. 9. Registratori ed apparecchi per registrazioni sonore, compresi i dittafoni, con nastri magnetici. 10. Apparecchi radioriceventi. 11. Televisori portatili. 12. Macchine da scrivere portatili. 13. Macchine calcolatrici portatili. 14. Personal computers portatili. 15. Binocoli. 16. Carrozzine per bambini. 17. Sedie a rotelle per invalidi. 18. Equipaggiamento sportivo come tende ed altro materiale di campeggio, articoli di pesca, equipaggiamento per alpinisti, materiale per immersione subacquea, armi da caccia con cartucce, cicli senza motore, canoe o kayak di lunghezza inferiore a 5,5 metri, sci, racchette da tennis, tavole di surf, tavole a vela, equipaggiamento da golf, delta plano, parapendio. 19. Apparecchi di dialisi portatili e materiale medico analogo nonche' gli articoli usa-e-getta importati per essere utilizzati con questo materiale. 20. Altri articoli manifestamente a carattere personale.
Annesso B.6-Appendice II
APPENDICE II Elenco illustrativo A. Materiale d'atletica, come: - siepi da salto; - giavellotti, dischi, aste, pesi, martelli B. Materiale per il gioco della palla, come: - palle di ogni tipo; - racchette, mazze, clave, bastoni, mazze da cricket e simili - reti di ogni tipo - stipiti di porta C. Materiale per gli sports invernali, come: - sci e racchette; - pattini; - slitte e slitte da bob - materiale da "curling" D. Indumenti e articoli di vestiario sportivo, come calzature, guanti, copricapo di ogni tipo. E. Materiale per gli sports nautici, come: - canoe e kayaks; - barche a vela e a remi, vele, remi da canottaggio, pagaie - tavole e vele per acquaplano F. Autoveicoli ed imbarcazioni, come: - autovetture - motociclette - battelli G. Materiale destinato a manifestazioni varie, come: - armi da tiro sportivo e munizioni - cicli senza motore; - archi e freccie; - materiale di scherma; - materiale da ginnastica; - bussole; - stuoie per gli sport di lotta e tatamis; - materiale per sollevamento pesi; - materiale di equitazione, bighe; - parapendio, delta plano, tavole da "surf"; - materiale da scalata; - cassette musicali per accompagnare le rappresentazioni H. Materiale ausiliario, come: - materiale per la misurazione e la visualizzazione dei punteggi di gara - apparecchi per analisi del sangue e delle urine.
Annesso B.7-art. 1
ANNESSO B.7 ANNESSO RELATIVO AL MATERIALE DI PROPAGANDA TURISTICA Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, per "materiale di propaganda turistica" si intendono: le merci aventi come scopo d'indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare ad assistere a riunioni o a manifestazioni di carattere culturale, religioso, turistico, sportivo o professionale. Una lista illustrativa di questo materiale figura nell'appendice del presente allegato.
Annesso B.7-art. 2
Articolo 2 Il materiale di propaganda turistica beneficia dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione, ad eccezione del materiale di cui all'articolo 5 del presente allegato, per il quale e' accordata la franchigia sui dazi e sulle tasse all'importazione.
Annesso B.7-art. 3
Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato il materiale di propaganda turistica deve appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere importato in quantita' ragionevole tenuto conto della sua destinazione.
Annesso B.7-art. 4
Articolo 4 Il termine per la riesportazione del materiale di propaganda turistica e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della sua ammissione temporanea.
Annesso B.7-art. 5
Articolo 5 L'ammissione in franchigia dai dazi e dalle tasse all'importazione e' accordata al materiale di propaganda turistica indicato qui di seguito: a) documenti (opuscoli, stampati, libri, riviste, guide, manifesti incorniciati o meno, fotografie e ingrandimenti fotografici non incorniciati, carte geografiche illustrate o meno, vetrofanie) destinati ad essere distribuiti gratuitamente, purche' tali documenti non contengano piu' del 25% di pubblicita' commerciale privata e purche' il loro scopo di propaganda di carattere generale sia evidente; b) gli elenchi e gli annuari di alberghi stranieri, pubblicati dagli enti del turismo ufficiali o sotto il loro patrocinio, e gli orari relativi ai servizi di trasporto gestiti all'estero, se tali documenti sono destinati alla distribuzione gratuita e non contengono piu' del 25% di pubblicita' commerciale privata; c) il materiale tecnico inviato ai rappresentanti accreditati o ai corrispondenti designati dagli enti ufficiali del turismo nazionali, non destinato alla distribuzione, cioe' gli annuari, gli elenchi degli abbonati del telefono, le liste di alberghi, i cataloghi di fiere, i campioni di prodotti dell'artigianato di valore trascurabile, la documentazione su musei, universita', stazioni termali o altre istituzioni analoghe.
Annesso B.7-art. 6
Articolo 6 L'appendice del presente allegato ne costituisce parte integrante.
Annesso B.7-art. 7
Articolo 7 Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato abroga e sostituisce, conformemente all'articolo 27 della presente convenzione, il Protocollo aggiuntivo alla convenzione sulle facilitazioni doganali a favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica, (Nuova York, 4 giugno 1954), negli scambi tra le Parti contraenti che hanno accettato il presente allegato e che sono Parti contraenti del predetto Protocollo.
Annesso B.7-Appendice
APPENDICE Lista illustrativa 1. Oggetti destinati ad essere esposti negli uffici dei rappresentanti accreditati o dei corrispondenti designati da enti del turismo ufficiali nazionali o in altri locali autorizzati dall'autorita' doganale del territorio di ammissione temporanea: quadri e disegni, fotografie e ingrandimenti fotografici incorniciati, libri d'arte, dipinti, stampe o litografie, sculture, arazzi e altre opere d'arte simili. 2. Materiale per esposizione (vetrine, supporti e oggetti simili), ivi compresi gli apparecchi elettrici o meccanici necessari per il loro funzionamento. 3. Film documentari, dischi, nastri magnetici impressionati e altre registrazioni sonore, destinati a spettacoli gratuiti, ad esclusione di quelli il cui soggetto tende alla propaganda commerciale e di quelli correntemente messi in vendita nel territorio di ammissione temporanea. 4. Vessilli in numero ragionevole. 5. Diorama, modelli, diapositive, chiches per la stampa, negativi fotografici. 6. Esemplari in numero ragionevole di prodotti dell'artigianato nazionale, di costumi regionali e di altri oggetti simili di carattere folcloristico.
Annesso B.8-art. 1
ANNESSO B.8. ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE IN REGIME DI TRAFFICO FRONTALIERO Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) "merci importate in regime di traffico frontaliero": - le merci che vengono importate dai frontalieri per l'esercizio del loro mestiere o della loro professione (artigiani, medici, ecc.); - gli effetti personali o le suppellettili dei frontalieri importati dai medesimi a fini di riparazione, lavorazione o trasformazione; - il materiale destinato alla coltivazione di fondi situati nella zona di frontiera del territorio di ammissione temporanea; - il materiale appartenente ad un organismo ufficiale importato nel quadro di un'operazione di soccorso (incendio, alluvione, ecc.); b) "zona di frontiera": la striscia di territorio doganale attigua alla frontiera terrestre la cui estensione e' stabilita dalla legislazione nazionale e la cui delimitazione serve a distinguere il traffico frontaliero dagli altri traffici; c) "frontalieri": le persone stabilite o residenti in una zona di frontiera; d) "traffico frontaliero": le importazioni effettuate da frontalieri tra due zone di frontiera attigue.
Annesso B.8-art. 2
Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione le merci importate in regime di traffico frontaliero.
Annesso B.8-art. 3
Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni accordate dal presente allegato: a) le merci importate in regime di traffico frontaliero devono appartenere ad un frontaliero stabilito nella zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea; b) il materiale destinato alla coltivazione dei fondi deve essere utilizzato da frontalieri stabiliti nella zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea che coltivano terreni situati in quest'ultima zona di frontiera. Questo materiale deve essere utilizzato per l'esecuzione di lavori agricoli o di lavori forestali, quali lo scarico o il trasporto di legname, oppure la piscicoltura; c) il traffico frontaliero a fini di riparazione, lavorazione o trasformazione deve essere privo di qualsiasi carattere commerciale.
Annesso B.8-art. 4
Articolo 4 1. L'ammissione temporanea delle merci importate in regime di traffico frontaliero e' accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. 2. Ciascuna delle Parti contraenti puo' subordinare il beneficio dell'ammissione temporanea delle merci importate in regime di traffico frontaliero alla presentazione dell'inventario di dette merci e di un impegno scritto in merito alla loro riesportazione. 3. Il beneficio dell'ammissione temporanea puo' essere accordato anche dietro semplice iscrizione in un registro depositato nell'ufficio doganale.
Annesso B.8-art. 5
Articolo 5 1. Il termine per la riesportazione delle merci importate in regime di traffico frontaliero e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea. 2. Tuttavia, il materiale destinato alla coltivazione dei terreni deve essere riesportato a lavori ultimati.
Annesso B.9-art. 1
ANNESSO B.9. ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE A FINI UMANITARI Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) "merci importate a fini umanitari": il materiale medico-chirurgico e di laboratorio e le spedizioni aventi carattere d'urgenza; b) "spedizioni aventi carattere d'urgenza": qualsiasi merce, come veicoli o altri mezzi di trasporto, coperte, tende, case prefabbricate o altri generi di prima necessita', spedita per soccorrere le vittime di catastrofi naturali o di sinistri analoghi.
Annesso B.9-art. 2
Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione le merci importate a fini umanitari.
Annesso B.9-art. 3
Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato: a) le merci importate a fini umanitari devono appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ad essere inviate a titolo di prestito gratuito; b) il materiale medico-chirurgico e di laboratorio deve essere destinato a ospedali o ad altri centri sanitari che, per circostanze eccezionali, ne abbiano urgente bisogno, sempre che tale materiale non sia disponibile, in quantita' sufficiente, nel territorio di ammissione temporanea; c) le spedizioni aventi carattere di urgenza devono essere destinate a persone autorizzate dalle autorita' competenti del territorio di ammissione temporanea.
Annesso B.9-art. 4
Articolo 4 1. Per il materiale medico-chirurgico e di laboratorio devono poter essere accettati, in sostituzione del documento doganale e della garanzia, l'inventario di tali merci e un impegno scritto in merito alla loro riesportazione. 2. L'ammissione temporanea delle spedizioni aventi carattere di urgenza e' accordata senza che venga richiesto un documento doganale e senza che venga costituita alcune garanzia. Tuttavia, l'autorita' doganale puo' chiedere che vengano presentati l'inventario di tali merci e un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.
Annesso B.9-art. 5
Articolo 5 1. Il termine per la riesportazione del materiale medico-chirurgico e di laboratorio e' stabilito tenendo conto delle necessita'. 2. Il termine per la riesportazione delle spedizioni aventi carattere di urgenza e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
Annesso C-art. 1
ANNESSO C ANNESSO CONCERNENTE I MEZZI DI TRASPORTO Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato si intendono per: a) "mezzi di trasporto": qualsiasi nave (ivi comprese le bettoline e le chiatte, anche trasportate a bordo di una nave, e gli idroscivolanti), hovercraft, aeromobili, veicoli stradali a motore (ivi compresi i cicli a motore, i rimorchi, i semirimorchi e i complessi di veicoli), e il materiale ferroviario rotabile nonche' i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali che si trovano a bordo del mezzo di trasporto, compreso il materiale speciale per il carico, lo scarico, la movimentazione e la proiezione delle merci; b) "uso commerciale": il trasporto di persone a titolo oneroso o il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o meno; c) "uso privato": utilizzazione, da parte dell'interessato, esclusivamente per uso personale, escluso qualsiasi uso commerciale; d) "traffico interno": il trasporto di persone o di merci caricate nel territorio di ammissione temporanea per essere scaricate all'interno di detto territorio; e) "serbatoi normali": i serbatoi previsti dal costruttore su tutti i mezzi di trasporto dello stesso tipo del mezzo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta di un tipo di carburante, sia per la trazione dei mezzi di trasporto sia, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi installati sui mezzi di trasporto che consentono l'utilizzazione diretta di altri tipi di carburante nonche' i serbatoi adattati ad altri sistemi di cui possono essere muniti i mezzi di trasporto.
Annesso C-art. 2
Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione: a) i mezzi di trasporto per uso commerciale o per uso privato; b) i pezzi di ricambio e le attrezzature importate per la riparazione di un mezzo di trasporto gia' importato temporaneamente. I pezzi e le attrezzature sostituiti, non riesportati, sono soggetti ai dazi e alle tasse all'importazione a meno che ad essi non venga attribuita una delle destinazioni previste dall'articolo 14 della presente convenzione.
Annesso C-art. 3
Articolo 3 Le normali operazioni di manutenzione e le riparazioni dei mezzi di trasporto diventate necessarie durante il viaggio, a destinazione o all'interno del territorio di ammissione temporanea, e che sono effettuate durante il vincolo al regime dell'ammissione temporanea, non costituiscono una modifica ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della presente convenzione.
Annesso C-art. 4
Articolo 4 1. I combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei mezzi di trasporto importati temporaneamente e i lubrificanti destinati alle normali esigenze di detti mezzi di trasporto sono ammessi in franchigia dei dazi e delle tasse all'importazione senza essere soggetti ad alcuna proibizione o restrizione all'importazione. 2. Per quanto riguarda i veicoli stradali a motore per uso commerciale, ciascuna Parte contraente ha tuttavia il diritto di stabilire massimali per i quantitativi di combustibili e di carburanti che possono essere ammessi in franchigia dei dazi e delle tasse all'importazione, senza che siano soggetti ad alcuna proibizione o restrizione all'importazione sul suo territorio e che sono contenuti nei serbatoi normali del veicolo stradale a motore importato temporaneamente.
Annesso C-art. 5
Articolo 5 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato: a) i mezzi di trasporto per uso commerciale devono essere immatricolati in un territorio diverso da quello di ammissione temporanea, a nome di una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea, ed essere importati e utilizzati da persone che esercitano la loro attivita' a partire da tale territorio; b) i mezzi di trasporto per uso privato devono essere immatricolati in un territorio diverso da quello di ammissione temporanea, a nome di una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea, ed essere importati e utilizzati da persone residenti in tale territorio.
Annesso C-art. 6
Articolo 6 L'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto e' concessa senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia.
Annesso C-art. 7
Articolo 7 Nonostante le disposizioni dell'articolo 5 del presente allegato: a) i mezzi di trasporto per uso commerciale possono essere utilizzati da terzi, debitamente autorizzati dal beneficiario dell'ammissione temporanea ed esplicanti la loro attivita' per conto di questi, anche se sono stabiliti o residenti nel territorio di ammissione temporanea; b) i mezzi di trasporto per uso privato possono essere utilizzati da terzi, debitamente autorizzati dal beneficiario dell'ammissione temporanea. Ciascuna Parte contraente puo' accettare che una persona residente nel suo territorio utilizzi un mezzo di trasporto per uso privato, in particolare quando l'utilizzi per conto e su istruzioni del beneficiario dell'ammissione temporanea.
Annesso C-art. 8
Articolo 8 Ciascuna Parte contraente ha il diritto di rifiutare o di revocare il beneficio dell'ammissione temporanea: a) ai mezzi di trasporto per uso commerciale utilizzati nel traffico interno; b) ai mezzi di trasporto per uso privato utilizzati per uso commerciale nel traffico interno; c) ai mezzi di trasporto dati in locazione dopo l'importazione o, se erano in locazione al momento dell'importazione, a quelli rilocati o sublocati a fini diversi dall'esportazione immediata.
Annesso C-art. 9
Articolo 9 1. La riesportazione dei mezzi di trasporto per uso commerciale avviene una volta ultimate le operazioni di trasporto per cui erano stati importati. 2. I mezzi di trasporto per uso privato possono restare nel territorio di ammissione temporanea per un periodo consecutivo o meno di sei mesi per periodo di dodici mesi.
Annesso C-art. 10
Articolo 10 Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni previste dall'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti: a) dell'articolo 2, lettera a), per quanto riguarda l'ammissione temporanea, per uso commerciale, dei veicoli stradali a motore e del materiale ferroviario rotabile; b) dell'articolo 6, per quanto riguarda i veicoli stradali a motore per uso commerciale e i mezzi di trasporto per uso privato; c) dell'articolo 9, paragrafo 2; del presente allegato.
Annesso C-art. 11
Articolo 11 Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato abroga e sostituisce, conformemente all'articolo 27 della presente convenzione, la convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati (Nuova York, 4 giugno 1954), la convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali commerciali (Ginevra, 18 maggio 1956) e la convenzione doganale relativa alla temporanea importazione per uso privato di aerei e delle imbarcazioni da diporto (Ginevra, 18 maggio 1956), negli scambi tra le Parti contraenti che hanno accettato il presente allegato e che sono Parti contraenti delle predette convenzioni.
Annesso D-art. 1
ANNESSO D ANNESSO RELATIVO AGLI ANIMALI Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) "animali": gli animali vivi di qualsiasi specie; b) "zona di frontiera": la striscia di territorio doganale attigua alla frontiera terrestre la cui estensione e' stabilita dalla legislazione nazionale e la cui delimitazione serve a distinguere il traffico frontaliero dagli altri traffici; c) "frontalieri": le persone stabilite o residenti in una zona di frontiera; d) "traffico frontaliero": le importazioni effettuate da frontalieri tra due zone di frontiera attigue.
Annesso D-art. 2
Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione gli animali importati per i fini elencati nell'appendice del presente allegato.
Annesso D-art. 3
Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato: a) gli animali devono appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea; b) gli animali da tiro utilizzati per la coltivazione di terreni situati nella zona di frontiera di ammissione temporanea devono essere importati da frontalieri nella zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea.
Annesso D-art. 4
Articolo 4 1. L'ammissione temporanea degli animali da tiro di cui all'articolo 3, lettera b) del presente allegato o degli animali importati per la transumanza o il pascolo su terreni nella zona di frontiera e' accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. 2. Ciascuna Parte contraente puo' subordinare il beneficio dell'ammissione temporanea degli animali di cui al paragrafo 1 alla presentazione di un inventario e di un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.
Annesso D-art. 5
Articolo 5 1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti dell'articolo 4, paragrafo 1 del presente allegato. 2. Ciascuna Parte contraente ha parimenti il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti dei punti 12 e 13 dell'appendice del presente allegato.
Annesso D-art. 6
Articolo 6 Il termine per la riesportazione degli animali e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
Annesso D-art. 7
Articolo 7 L'appendice del presente allegato ne costituisce parte integrante.
Annesso D-Appendice
APPENDICE Lista di cui all'articolo 2 1. Ammaestramento 2. Addestramento 3. Riproduzione 4. Ferratura o pesatura 5. Trattamento veterinario 6. Prova (ad esempio in vista dell'acquisto) 7. Partecipazione a manifestazioni pubbliche, esposizioni, concorsi, competizioni o dimostrazioni 8. Spettacoli (animali da circo, ecc.) 9. Trasferimenti turistici (ivi compresi gli animali da compagnia dei viaggiatori) 10. Esercizio di un'attivita' (cani o cavalli della polizia, cani da ricerca, cani per ciechi, ecc.) 11. Operazioni di salvataggio 12. Transumanza o pascolo 13. Esecuzione di un lavoro o di un trasporto 14. Uso medico (produzione di veleno, ecc.)
Annesso E-art. 1
ANNESSO E ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE IN SOSPENSIONE PARZIALE DEI DAZI E DELLE TASSE ALL'IMPORTAZIONE Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) "merci importate in sospensione parziale": le merci che sono menzionate negli altri allegati della presente convenzione ma che non soddisfano tutte le condizioni previste per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea in sospensione totale dei dazi e delle tasse all'importazione, nonche' le merci che non sono menzionate negli altri allegati della presente convenzione e che sono destinate ad essere utilizzate temporaneamente per fini quali la produzione o l'esecuzione di lavori. b) "sospensione parziale": La sospensione di parte dell'importo dei dazi e delle tasse all'importazione che sarebbe stato riscosso se le merci fossero state immesse in consumo il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.
Annesso E-art. 2
Articolo 2 Beneficiano dell'ammissione temporanea in sospensione parziale conformemente all'articolo 2 della presente convenzione le merci di cui all'articolo 1, lettera a) del presente allegato.
Annesso E-art. 3
Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato le merci importate in sospensione parziale devono appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea.
Annesso E-art. 4
Articolo 4 Ciascuna Parte contraente puo' redigere un elenco delle merci ammesse al o escluse dal beneficio dell'ammissione temporanea in sospensione parziale. Il contenuto di tale elenco e' comunicato al depositario della presente convenzione.
Annesso E-art. 5
Articolo 5 L'importo dei dazi e delle tasse all'importazione esigibili a titolo del presente allegato non deve essere superiore al 5%, per mese o frazione di mese durante il quale le merci sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea in sospensione parziale, dell'importo dei dazi e delle tasse che sarebbe stato riscosso per tali merci se queste fossero state immesse in consumo il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.
Annesso E-art. 6
Articolo 6 L'importo dei dazi e delle tasse all'importazione da riscuotere non deve, in alcun caso, essere superiore a quello che sarebbe stato riscosso in caso di immissione in consumo delle merci in causa il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.
Annesso E-art. 7
Articolo 7 1. La riscossione dell'importo dei dazi e delle tasse all'importazione esigibili a norma del presente allegato e' effettuata dall'autorita' competente a regime appurato. 2. Quando, conformemente all'articolo 13 della presente convenzione, l'appuramento dell'ammissione temporanea e' operato con l'immissione in consumo delle merci, l'importo dei dati e delle tasse all'importazione eventualmente gia' riscosso a titolo della sospensione parziale deve essere detratto dall'importo dei dazi e delle tasse all'importazione da pagare a titolo di immissione in consumo.
Annesso E-art. 8
Articolo 8 Il termine per la riesportazione delle merci importate in sospensione parziale e' stabilito tenendo conto delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente allegato.
Annesso E-art. 9
Articolo 9 Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti dell'articolo 2 del presente allegato, in merito alla sospensione parziale delle tasse all'importazione.