LEGGE 18 novembre 1995, n. 496

Type Legge
Publication 1995-11-18
Ultimo aggiornamento 2019-09-22
State In force
Source Normattiva
articles 16
Reform history JSON API

Annesso sull'attuazione e la verifica ("Annesso sulle Verifiche") Parte i - Definizioni 1. L'espressione "attrezzature approvate" significa i dispositivi e gli strumenti necessari per lo svolgimento dei compiti della squadra d'ispezione, certificati dal Segretariato Tecnico secondo i regolamenti stabiliti dal Segretariato Tecnico in conformita' con la Parte II, paragrafo 27 del Presente Annesso. Queste attrezzature possono anche comprendere le forniture amministrative o il materiale di registrazione eventualmente utilizzato dalla squadra d'ispezione. 2. Il termine "edificio" come riferito nella definizione di impianto di produzione di armi chimiche comprende edifici specializzati ed edifici standard. (a) Per "edificio specializzato" si intende: (i) qualsiasi edificio, comprese le strutture sotterranee, che contengono attrezzature specializzate in una configurazione di produzione o di carica; (ii) qualsiasi edificio, comprese le strutture sotterranee, avente caratteristiche distintive che lo distinguono dagli edifici di solito utilizzati per la produzione chimica o le attivita' di carica non proibite dalla presente Convenzione. (b) Per "edificio standard" si intende qualsiasi edificio comprese le strutture sotterranee costruito in base alle norme industriali prevalenti per impianti che non producono i composti chimici di cui all'Articolo II, paragrafo 8(a) (i), o composti chimici corrosivi. 3. Per "Ispezione su sfida" s'intende l'ispezione di qualsiasi impianto o localizzazione nel territorio o in ogni altro posto sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte richiesto da un altro Stato Parte in conformita' con l'Articolo IX, paragrafi 8 a 25. 4. Per "composto chimico organico distinto" si intende ogni composto chimico appartenente alla categoria dei composti chimici costituiti da tutti i composti del carbonio, salvo gli ossidi, i solfuri ed i carbonati di metallo, identificabili in base alla loro denominazione chimica, alla loro formula strutturale, qualora sia nota, ed al numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito. 5. Per "attrezzature" come riferito nella definizione di impianto di produzione di armi chimiche nell'Articolo II, si intendono le attrezzature specializzate e le attrezzature standard. (a) Per "attrezzature specializzate" s'intende: (i) la principale sequenza di produzione, compresi i reattori o le attrezzature per la sintesi, la separazione o la purificazione del composto, ogni attrezzatura usata direttamente per il trasferimento termico nella fase tecnologica finale, come pure nei reattori o nei prodotti di separazione, nonche' ogni altra attrezzatura che sia stata in contatto con qualunque composto chimico specificato all'Articolo II, paragrafo 8 (a), o che entrerebbe in contatto con tale composto chimico se l'impianto fosse attivato; (ii) Ogni apparecchiatura per il riempimento delle armi chimiche; (iii) Ogni altra attrezzatura specialmente designata, costruita o installata per il funzionamento dell'impianto come impianto di produzione di armi chimiche, nettamente distinto da un impianto costruito in base a norme industriali commerciali in vigore applicabili ad impianti che non producono alcun composto chimico specificato all'Articolo II, paragrafo 8(a) (i), o composti chimici corrosivi, come: attrezzature fabbricate con leghe ad alta composizione di nickel o altre materiale particolare resistente alla corrosione: attrezzature particolari per la gestione dei rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti, il filtraggio dell'ario o il recupero dei solventi; particolari recinzioni per il contenimento e scudi termici; attrezzature di laboratorio non-standardizzate utilizzate per analizzare composti chimici tossici a scopi di armi chimiche; pannelli, progettati su misura, per il comando dei processi; oppure apposite parti per le attrezzature specializzate. (b) Per "attrezzature standard" s'intende: (i) le attrezzature di produzione generalmente utilizzate nell'industria chimica e che non sono incluse nei tipi di attrezzature specializzate; (ii) altre attrezzature comunemente utilizzate nell'industria chimica, come: attrezzature anti-incendio; attrezzature per la vigilanza di guardia e di sicurezza/ordine; strutture mediche ed impianti di laboratorio; o materiale di comunicazione. 6. Per "impianto" nel contesto dell'Articolo VI s'intende qualunque sito industriale come definito in appresso "sito d'impianto" "stabilimento" e "unita'"; (a) Per "complesso d'impianti" (fabbriche, stabilimenti) s'intende l'integrazione sul luogo di uno o piu' impianti, a qualunque livello amministrativo intermedio, sotto un unico controllo operativo e comprendente infrastrutture comune come: (i) l'amministrazione ed altri uffici; (ii) officine di riparazione e di manutenzione; (iii) centro di assistenza medica; (iv) servizi; (v) laboratorio di analisi centrale; (vi) laboratori di ricerca e di sviluppo; (vii) area centrale per il trattamento degli effluenti e dei rifiuti; (viii) magazzini di immagazzinaggio (b) Per "impianto" (impianto di produzione, laboratorio) s'intende una zona, struttura o edificio relativamente autonomi che contengono una o piu' unita' con infrastrutture ausiliarie o associate come: (i) ridotta sezione amministrativa; (ii) aree d'immagazzinaggio/manipolazione per le riserve di alimentazione ed i prodotti; (iii) area d trattamento/manipolazione degli effluenti/rifiuti; (iv) laboratorio di controllo/analisi; (v) servizio di pronto soccorso/sezione medica relativa; (vi) documentazione inerente ai movimenti nel sito, intorno al sito e in uscita dal sito di composti chimici, di loro riserve di alimentazione, o di composti chimici con esse formate, come opportuno. (c) Per "unita'" (Unita' di produzione Unita' di lavorazione) s'intende la combinazione di quelle parti dell'attrezzature, compresi i recipienti e relativi equipaggiamenti, necessari per la produzione, la lavorazione o il consumo di un composto chimico. 7. Per "accordo d'impianto" s'intende un accordo o un'intesa tra uno Stato Parte e l'Organizzazione in relazione ad un impianto specifico, soggetto a verifiche in loco ai sensi degli Articoli IV, V e VI. 8. Per "Stato ospite" s'intende un accordo o intesa tra uno Stato Parte e l'Organizzazione in merito ad un impianto specifico soggetto a verifiche in loco in conformita' con gli Articoli IV, V e VI. 9. Per "scorta all'interno del paese" s'intendono gli individui specificati dallo Stato Parte ispezionato, se del caso, dallo Stato ospite, qualora lo richiedano, per accompagnare ed assistere la squadra d'ispezione durante la permanenza nel paese. 10. Per "permanenza nel paese" s'intende il periodo dall'arrivo della squadra d'ispezione in un luogo d'ingresso fino alla sua partenza da uno Stato in un luogo d'ingresso. 11. Per "ispezione iniziale" s'intende la prima ispezione in loco degli impianti al fine di verificare le dichiarazioni presentate in conformita' con gli Articoli III, IV, V e VI ed il presente Annesso. 12. Per "Stato Parte ispezionato" s'intende lo Stato Parte sul di cui territorio o in ogni altro luogo sotto la propria giurisdizione o controllo, avviene un'ispezione secondo la presente Convenzione, ovvero lo Stato Parte il cui impianto o le cui zone sul territorio dello Stato Parte sono soggette a tale ispezione; esso tuttavia non include lo Stato Parte specificato nella Parte II, paragrafo 21 del presente Annesso. 13. Per "assistente d'ispezione" s'intende una persona designata dal Segretariato Tecnico come previsto nella Parte II, Sezione A, del presente Annesso ad assistere gli ispettori, come personale medico, di sicurezza ed amministrativo, nonche' gli interpreti. 14. "Per mandato d'ispezione" s'intendono le istruzioni impartite dal Direttore Generale alla squadra d'ispezione per la conduzione di una particolare ispezione. 15. Per "manuale d'ispezione" s'intende l'insieme di procedure addizionali per la conduzione di ispezioni, elaborate dal Segretariato Tecnico. 16. Per "sito d'ispezione" s'intende ogni impianto o zona in cui viene svolta un'ispezione e che e' specificamente definito nei rispettivi accordi di installazione o nella richiesta d'ispettiva, o nel mandato o nella richiesta ispettiva ampliati al perimetro alternativo o finale. 17. Per "squadra d'ispezione" s'intende un gruppo d'ispettori e di assistenti d'ispezione assegnati dal Direttore Generale per svolgere una particolare ispezione. 18. Per "ispettore" s'intende un individuo designato dal Segretariato Tecnico secondo le procedure stabilite nella Parte II, Sezione A del presente Annesso, per svolgere un'ispezione o una visita in conformita' con la presente Convenzione. 19. Per "modello tipo di accordo" s'intende un documento che specifica la forma generale ed i contenuti di un accordo stipulato tra uno Stato Parte e l'Organizzazione per l'osservanza alla disposizioni sulle verifiche specificate nel presente Annesso. 20. Per "osservatore" s'intende un rappresentante di uno Stato Parte richiedente o di uno Stato Parte terzo delegato ad osservare un'ispezione su sfida. 21. Per "perimetro", nel caso di un'ispezione su sfida, s'intende esterno del sito d'ispezione, definito sia da coordinate geografiche o da una descrizione su una carta. (a) Per "perimetro richiesto" s'intende il perimetro del sito d'ispezione come specificato in conformita' con la Parte X, paragrafo 8, del presente Annesso; (b) per "perimetro alternativo" s'intende il perimetro del sito d'ispezione come specificato, in alternativa al perimetro richiesto, dallo Stato Parte ispezionato; esso si conformera' ai requisiti specificati nella Parte X, paragrafo 17, del presente Annesso; (c) Per "perimetro finale" s'intende il perimetro definitivo del sito d'ispezione come concordato nei negoziati tra la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato in conformita' con la Parte X, paragrafi 16 a 21 del presente Annesso; (d) per "perimetro dichiarato" s'intende il limite esterno dell'impianto dichiarato secondo gli articoli II, IV, V e VI. 22. Per "periodo d'ispezione", ai fini dell'articolo IX, s'intendo il periodo di tempo dalle disposizioni di accesso alla squadra d'ispezione fino al sito d'ispezione fino alla sua partenza dal sito d'ispezione, ad esclusione del periodo di tempo utilizzato per i colloqui informativi prima e dopo le attivita' di verifica. 23. Per "periodo d'ispezione", ai fini degli Articoli IV, V e VI, s'intende il periodo di tempo dall'arrivo della squadra d'ispezione sul sito d'ispezione fino alla sua partenza dal sito d'ispezione, ad esclusione del tempo trascorso nei colloqui informativi prima e dopo le attivita' di verifica. 24. Per "punto d'entrata/punto d'uscita" s'intende una localizzazione designata per l'arrivo nel paese delle squadre d'ispezione per ispezioni conformi alla presente Convenzione o per la loro partenza dopo il completamento della loro missione. 25. Per "Stato Parte richiedente" s'intende uno Stato Parte che ha richiesto un'ispezione su sfida secondo l'Articolo IX. 26. Per "tonnellata" s'intende una tonnellata metrica, i.e. 1.000 kg. Parte II - Regole generali di verifica A. DESIGNAZIONE DEGLI ISPETTORI ED ASSISTENTI D'ISPEZIONE 1. Non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretariato Tecnico comunichera', per iscritto, a tutti gli Stati Parte i nomi, le nazionalita' ed i ranghi degli assistenti d'ispezione proposti per la designazione, nonche' una descrizione delle loro qualifiche ed esperienze professionali. 2. Ciascun Stato Parte accusa immediatamente ricevuta della lista degli ispettori e degli assistenti d'ispezione, proposti per la designazione, che gli e' comunicata. Lo Stato Parte informera' il Segretariato Tecnico per iscritto della sua accettazione di ciascun ispettore ed assistente d'ispezione, non oltre 30 giorni dopo aver accusato ricevuta della lista. Ogni ispettore ed assistente d'ispezione compreso nella presente lista sara' considerato come designato a meno che uno Stato Parte non oltre 30 giorni dopo aver accusato ricevuta della lista dichiari per iscritto la sua non-accettazione. Lo Stato Parte puo' indicare il motivo dell'obiezione . In caso di non accettazione, l'ispettore o l'assistente d'ispezione proposto non intraprendera' o partecipera' ad attivita' di verifica sul territorio o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato Parte che ha dichiarato la sua non accettazione. Il Segretariato Tecnico, se necessario, sottoporra' ulteriori proposte oltre alla lista originale. 3. Le attivita' di verifica in base alla presente Convenzione saranno svolte unicamente da ispettori designati e da assistenti d'ispezione. 4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5, uno Stato Parte ha diritto in ogni tempo di sollevare obiezioni riguardo ad un ispettore o un assistente d'ispezione che e' gia' stato designato. Esso notifichera' al Segretariato Tecnico le sue obiezioni per iscritto, indicando eventualmente il motivo dell' obiezione. Tali obiezioni avranno effetto 30 giorni dopo il loro ricevimento da parte del Segretariato Tecnico. Il Segretariato Tecnico informera' immediatamente lo Stato Parte interessato del ritiro della nomina dell'ispettore o dell'assistente d'ispezione. 5. Lo Stato Parte che abbia ricevuto notifica di un'ispezione non tentera' di far rimuovere dalla squadra ispettiva per quell'ispezione qualunque ispettore o assistente d'ispezione gia' designato nella lista. 6. IL numero di ispettori o di assistenti approvati e designati presso uno Stato Parte deve essere sufficiente da consentire la disponibilita' e la votazione di un numero appropriato di ispettori e di assistenti d'ispezione. 7. Se, d'avviso del Direttore Generale, la mancata accettazione di ispettori o di assistenti d'ispezione proposti impedisce la designazione di un numero sufficiente di ispettori o di assistenti d'ispezione o ostacola in altro modo lo svolgimento effettivo delle mansioni del Segretariato Tecnico, il Direttore Generale deferira' la questione al Consiglio Esecutivo. 8. Ogni qualvolta siano necessari o richiesti emendamenti alle summenzionate liste di ispettori o di assistenti d'ispezione, gli ispettori o gli assistenti d'ispezione supplenti saranno designati con le stesse modalita' stabilite per la lista iniziale. 9. I membri della squadra d'ispezione che svolgono un'ispezione nell'impianto di un altro Stato Parte ubicato nel territorio di uno Stato Parte, saranno designati in conformita' con le procedure stabilite in questo Annesso applicabili sia allo Stato Parte ispezionato che allo Stato Parte ospite. B. PRIVILEGI ED IMMUNITA' 10. Ciascuno Stato Parte, non oltre 30 giorni dopo aver accusato ricevuta della lista degli ispettori o assistenti d'ispezione o di eventuali modifiche di tale lista, fornira' visti multipli di entrata/uscita e/o transito ed ogni altro analogo documento per consentire a ciascun ispettore o assistente d'ispezione di entrare e rimanere nel territorio di tale Stato Parte al fine di svolgervi attivita' d'ispezione. Questi documenti saranno validi per almeno due anni dopo essere stati forniti al Segretariato Tecnico. 11. Affinche' possano svolgere con efficienza le loro mansioni, ispettori o assistenti d'ispezione saranno concessi i privilegi e le immunita' stabilite nei capoversi (a) ad (i). I privilegi e le immunita' saranno concessi ai membri della squadra d'ispezione in virtu' della presente Convenzione e non a vantaggio personale dei singoli membri. Tali privilegi ed immunita' saranno loro concessi per tutto il periodo compreso tra l'arrivo, e la partenza dal territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite, ed anche in seguito per quanto riguarda gli atti precedentemente effettuati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. (a) Ai membri della squadra ispettiva sara' concessa l'inviolabilita' di cui godono gli agenti diplomatici secondo l'Articolo 29 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961. (b) Agli alloggi ed ai locali per uffici occupati dalla squadra ispettiva che svolge attivita' d'ispezione secondo la presente Convenzione, sara' concessa la stessa inviolabilita' e protezione di quella concessa ai locali degli agenti diplomatici secondo l'Articolo 30, paragrafo 1 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche. (c) I documenti e la corrispondenza, compresi gli atti ufficiali della squadra ispettiva, godranno dell'inviolabilita' concessa ai tutti i documenti ed alla corrispondenza degli agenti diplomatici, in conformita' con l'Articolo 30, paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche. La squadra d'ispezione avra' il diritto di avvalersi di codici per le sue comunicazioni con il Segretariato Tecnico. (d) I campioni e le attrezzature approvate trasportate dai membri della squadra d'ispezione saranno inviolabili con riserva delle disposizioni contenute nella presente Convenzione ed esenti da ogni imposta doganale. I campioni a rischio saranno trasportati in conformita' con i regolamenti pertinenti. (e) Ai membri della squadra d'ispezione saranno concesse le immunita' concesse agli agenti diplomatici secondo l'Articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche. (f) Ai membri della squadra d'ispezione che svolgono attivita' prescritte in base alla presente Convenzione, sara' concessa la stessa esenzione da diritti e tasse di quella concessa agli agenti diplomatici secondo l'Articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. (g) I membri della squadra d'ispezione saranno autorizzati ad introdurre nel territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato Parte ospite, senza il pagamento di qualsiasi imposta doganale o oneri connessi, articoli per uso personale, ad eccezione di quelli la cui importazione o esportazione e' vietata per legge o controllata da regolamenti di quarantena. (h) Ai membri della squadra d'ispezione saranno concesse le stesse agevolazioni valutarie e di cambio di quelle concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missioni ufficiali temporanee. (i) I membri della squadra d'ispezione non si impegneranno in nessuna attivita' professionale per profitti personali sul territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite. 12. Quando transitano sul territorio di Stati Parte non ispezionati, ai membri della squadra ispettiva saranno concessi i privilegi e le immunita' di cui godono gli agenti diplomatici secondo l'Articolo 40, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche. Ai documenti ed alla corrispondenza, compresi gli atti ufficiali, i campioni e le attrezzature approvate da essi trasportati, saranno concessi i privilegi e le immunita' stabilite al paragrafo 11 (c) e (d). 13. Fatti salvi i loro privilegi ed immunita', i membri della squadra ispettiva sono tenuti a rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite e, nella misura in cui cio' e' compatibile con il loro mandato d'ispezione, a non effettuare indebite intrusioni negli affari interni di quello Stato. Se lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte ospite ritiene che vi e' stato abuso dei privilegi e delle immunita' specificate nel presente Annesso, avranno luogo consultazioni tra lo Stato Parte ed il Direttore Generale, al fine di determinare se vi sono stati effettivamente degli abusi ed, in tal caso, di impedire che si ripetano. 14. L'immunita' dalla giurisdizione dei membri della squadra d'ispezione puo' essere abrogata dal Direttore Generale in tutti i casi in cui il Direttore Generale ritenga che l'immunita' frapporrebbe ostacoli al corso della giustizia e qualora tale abrogazione non pregiudichi l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione. L'abrogazione deve sempre essere formale. 15. Agli osservatori saranno sempre concessi gli stessi privilegi e le stesse immunita' concessi agli ispettori secondo la presente sezione, salvo per quanto riguarda quelli concessi in base al paragrafo 11 (d). C. ACCORDI PERMANENTI Punti di entrata 16. Ciascun Stato Parte designera' i punti di entrata e fornira' le informazioni richieste al Segretariato Tecnico non oltre 30 giorni dopo che la Convenzione entra in vigore nei suoi confronti. Tali punti di entrata saranno tali da consentire alla squadra ispettiva di raggiungere qualunque sito d'ispezione da almeno un punto di entrata entro 12 ore. L'ubicazione dei punti di entrata sara' fornita a tutti gli Stati Parte dal Segretariato Tecnico. 17. Ciascun Stato Parte puo' cambiare i punti di entrata notificando il Segretariato Tecnico di tale cambiamento. I cambiamenti diverranno effettivi 30 giorni dopo che il Segretariato Tecnico ha ricevuto la notifica in modo che tutti gli Stati Parte possano esserne adeguatamente notificati. 18. Se il Segretariato Tecnico ritiene che il numero dei punti di entrata e' insufficiente per una sollecita conduzione delle ispezioni o che i cambiamenti proposti da uno Stato Parte in relazione ai punti di entrata intralcerebbe la sollecita conduzione delle ispezioni, esso si consultera' con lo Stato Parte interessato per risolvere la questione. 19. In tutti i casi in cui impianti o zone di uno Stato Parte ispezionato sono ubicati sul territorio di uno Stato ospite o qualora l'accesso dal punto di entrata agli impianti o alle zone soggette ad ispezione preveda il transito attraverso il territorio di un altro Stato Parte, ispezionato esercitera' i suoi diritti e osservera' gli obblighi inerenti alle ispezioni in conformita' con il presente Annesso. Lo Stato Parte ospite agevolera' l'ispezione di quegli impianti o zone e fornira' il necessario supporto per consentire alla squadra ispettiva di svolgere le sue mansioni in maniera rapida ed efficace. Gli Stati Parte, il cui territorio deve essere attraversato per ispezionare impianti o zone di uno Stato Parte ispezionato, dovranno agevolare tale transito. 20. Se gli impianti o le zone di uno Stato Parte ispezionato sono ubicati nel territorio di uno Stato che non e' Parte alla presente Convenzione, lo Stato Parte ispezionato adottera' tutte le misure necessarie per garantire che le ispezioni di tali impianti o zone possano essere svolte in conformita' con le disposizioni del presente Annesso. Uno Stato Parte che ha uno o piu' impianti o zone sul territorio di uno Stato che non e' Parte alla presente Convenzione adottera' ogni necessario provvedimento per ottenere l'accettazione da parte dello Stato ospite degli ispettori e degli assistenti d'ispezione designati presso tale Stato Parte. Se uno Stato Parte ispezionato non e' in grado di consentire l'accesso, esso dovra' dimostrare che erano stati presi tutti i provvedimenti necessari a tal fine. 21. Se gli impianti o le zone da ispezionare sono localizzate nel territorio di uno Stato Parte, ma in un luogo posto sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato non parte alla presente Convenzione, lo Stato Parte dovra' adottare tutti i necessari provvedimenti eventualmente richiesti ad uno Stato Parte ispezionato ed ad uno Stato Parte ospite per garantire che le ispezioni di tali impianti o zone possano essere svolte in conformita' con le disposizioni del presente Annesso. Se lo Stato Parte non e' in grado di consentire l'accesso a tali impianti o zone, esso dovra' dimostrare che erano stati presi tutti i provvedimenti a tal fine. Questo paragrafo non si applichera' se gli impianti o le zone da ispezionare sono quelli dello Stato Parte. Accordi per l'uso di aerei non di linea 22. Per le ispezioni secondo l'Articolo IX ed altre ispezioni per le quali un rapido viaggio non e' fattibile con mezzi di trasporto commerciali di linea, la squadra d'ispezione potrebbe necessitare di utilizzare aerei di proprieta' o affittati dal Segretariato Tecnico. Non oltre 30 giorni dopo che la presente Convenzione e' entrata in vigore nei suoi confronti, ciascuno Stato Parte informera' il Segretariato Tecnico del numero di autorizzazione diplomatica permanente per gli aerei non di linea che trasportano squadre d'ispezione e le attrezzature necessarie, le ispezioni all'interno ed all'esterno del territorio in cui il sito d'ispezione e' ubicato. Le rotte degli aerei verso il punto di entrata designata e provenienti da esso dovranno essere lungo le vie aeree internazionali stabilite, convenute di comune accordo tra gli Stati Parte ed il Segretariato Tecnico come base per la concessione dell'autorizzazione diplomatica. 23. Quando viene utilizzato un aereo non di linea, il Segretariato Tecnico fornira' allo Stato Parte ispezionato un piano di volo, per il tramite dell'Autorita' Nazionale, per il volo dell'aereo dall'ultimo aeroporto prima di penetrare nello spazio aereo dello Stato in cui il sito d'ispezione e' ubicato, fino al punto di entrata almeno sei ore prima dell'ora di partenza prevista dall'aeroporto. Tale piano sara' presentato secondo le procedure dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione civile applicabili agli aerei civili. Per i voli propri o da esso affittati, il Segretariato Tecnico includera' nella sezione Osservazioni di ciascun piano di volo, il numero dell'autorizzazione diplomatica permanente e le appropriate annotazioni che identificano l'aereo come aereo d'ispezione. 24. Non meno di tre ore prima della partenza prevista della squadra d'ispezione dall'ultimo aeroporto prima di entrare nello spazio aereo dello Stato in cui l'ispezione deve avvenire, lo Stato Parte ispezionato o lo Stato parte ospite dovra' accertarsi che il piano di volo presentato in conformita' con il paragrafo 23 sia approvato in modo che la squadra d'ispezione possa arrivare sul luogo d'ingresso entro l'ora d'arrivo prevista. 25. Lo Stato Parte ispezionato fornira' parcheggio, protezione di sicurezza, manutenzione e carburante come richiesto dal Segretariato Tecnico per l'aereo della squadra d'ispezione nel luogo d'ingresso quando questo aereo e' di proprieta' o affittato dal Segretariato Tecnico. Tale aereo non potra' assumere spese di atterraggio, tassa di partenza e simili oneri. Il Segretariato Tecnico prendera' a carico il costo del carburante, della protezione di sicurezza e della manutenzione. Intese amministrative 26. Lo Stato Parte ispezionato fornira' o prendera' provvedimenti affinche' la squadra d'ispezione possa beneficiare dei servizi necessari quali mezzi di comunicazione, servizi d'interpretazione nella misura necessaria per effettuare le interviste ed altre mansioni, trasporto, spazio lavorativo, alloggio, pasti e cure mediche. Al riguardo, lo Stato Parte ispezionato sara' rimborsato dall'Organizzazione per i costi sostenuti dalla squadra ispettiva. Attrezzature approvate 27. Con riserva del paragrafo 29, la squadra ispettiva non e' assoggettata ad alcuna limitazione dello Stato Parte ispezionato per il trasporto sul sito delle attrezzature approvate in conformita' con il paragrafo 28 che il Segretariato Tecnico ritenga siano necessarie al fine di soddisfare i requisiti operativi. Il Segretariato Tecnico preparera', e, se del caso aggiornera' un elenco delle attrezzature approvate che potrebbero essere necessarie ai fini sopra descritti, nonche' dei regolamenti relativi a tali attrezzature conformi al presente Annesso. Nello stabilire la lista delle attrezzature approvate e di questi regolamenti, il Segretariato Tecnico assicurera' che si tenga pienamente conto di considerazioni di sicurezza per tutti i tipi di impianti in cui e' probabile che tali attrezzature saranno utilizzate. L'elenco delle attrezzature approvate sara' preso in considerazione ed approvata dalla Conferenza in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21 (i). 28. Le attrezzature saranno custodite dal Segretariato Tecnico e saranno designate, calibrate ed approvate dal Segretariato Tecnico. Il Segretariato Tecnico, nella misura del possibile scegliera' le attrezzature specificamente designate per il tipo specifico di ispezione richiesto. Le attrezzature designate ed approvate saranno specificamente tutelate da alterazioni non autorizzate. 29. Lo Stato Parte ispezionato avra' diritto, senza pregiudizio dei tempi prefissati, di ispezionare le attrezzature alla presenza dei membri della squadra d'ispettiva nel punto di entrata, I.e. di controllare l'identita' delle attrezzature introdotte o rimosse dal territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite. Al fine di agevolare tale identificazione, il Segretariato Tecnico alleghera' documenti ed istruzioni per certificare la sua designazione ed approvazione delle attrezzature. L'ispezione delle attrezzature dovra' altresi' accertare, con soddisfazione dello Stato Parte ispezionato, che le attrezzature corrispondono alla descrizione delle attrezzature approvate per quel particolare tipo di ispezione. Lo Stato Parte ispezionato puo' escludere le attrezzature che non corrispondono alla descrizione ovvero le attrezzature sprovviste dei summenzionati documenti e dispositivi. Le procedure d'ispezione delle attrezzature saranno considerate ed approvate dalla Conferenza in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21 (i). 30. Nei casi in cui la squadra ispettiva giudica necessario dover utilizzare attrezzature disponibili in loco che non appartengono al Segretariato Tecnico e chiede allo Stato Parte ispezionato di essere autorizzata ad utilizzare queste attrezzature, lo Stato Parte ispezionato dovra' soddisfare la richiesta in tutta la misura del possibile. D. ATTIVITA' PRE-ISPETTIVE Notifica 31. Il Direttore Generale notifichera' allo Stato Parte prima dell'arrivo previsto della squadra ispettiva sul punto d'entrata e nell'ambito dei tempi previsti, qualora specificati, la sua intenzione di svolgere un'ispezione. 32. Le notifiche effettuate dal Direttore Generale includeranno le seguenti informazioni: (a) tipo di ispezione: (b) punto di entrata; (c) la data e l'ora di arrivo al punto di entrata; (d) i mezzi per giungere nel punto di entrata; (e) il sito da ispezionare; (f) i nomi degli ispettori e degli assistenti d'ispezione; (g) se del caso, gli estremi dell'autorizzazione diplomatica per voli speciali. 33. Lo Stato Parte ispezionato accusera' ricevuta della notifica del Segretariato Tecnico del suo intento di condurre un'ispezione, non oltre un'ora dopo aver ricevuto tale notifica. 34. In caso di ispezione di un impianto di uno Stato Parte ubicato nel territorio di un altro Stato Parte, entrambi gli Stati Parte saranno contestualmente notificati in conformita' con i paragrafi 31 e 32. Entrata nel territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite e trasferimento sul sito d'ispezione 35. Lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte ospite che e' stato notificato dell'arrivo di una squadra ispettiva, provvedera' a farla immediatamente entrare nel suo territorio e fara' tutto quanto in suo potere, grazie anche ad una scorta che accompagnera' la squadra ispettiva nel Paese o altri mezzi, per assicurare il trasporto sicuro della squadra ispettiva e delle sue attrezzature e rifornimenti, dal punto di entrata al(i) sito(i) d'ispezione ed ad un punto di uscita. 36. Lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte ospite forniranno l'assistenza necessaria alla squadra ispettiva per raggiungere il sito d'ispezione non oltre 12 ore dall'arrivo al punto di entrata. Colloquio informativo pre-ispezione 37. Al suo arrivo nel sito d'ispezione e prima dell'inizio dell'ispezione, la squadra d'ispezione sara' istruita dai rappresentanti dell'impianto con l'aiuto di carte e di altra documentazione, come appropriato, riguardo all'impianto alle attivita' ivi svolte, alle misure di sicurezza ed amministrative ed alle intese logistiche necessarie per l'ispezione. La durata del colloquio informativo non sara' superiore al minimo necessario e non dovra' in ogni caso superare tre ore. E. SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI Regole generali 38. I membri della squadra ispettiva dovranno adempiere alle loro funzioni in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, con i regolamenti stabiliti dal Direttore Generale e con gli accordi d'impianto conclusi tra gli Stati Parte e l'Organizzazione. 39. La squadra ispettiva dovra' attenersi rigorosamente al mandato ispettivo rilasciato dal Direttore Generale. Essa si asterra' da attivita' che esulano dal mandato. 40. Le attivita' della squadra ispettiva saranno ripartite in maniera tale da consentirle di esercitare in maniera sollecita ed efficace le sue funzioni, arrecando il minor disturbo possibile allo Stato Parte ispezionato o allo stato ospite, ed all'impianto o zona ispezionata. La squadra ispettiva evitera' di intralciare o di ritardare senza motivo il funzionamento di un impianto ed evitera' di pregiudicare la sua sicurezza. In particolare, la squadra ispettiva non fara' funzionare alcun impianto. Se gli ispettori ritengono che particolari operazioni dovrebbero essere eseguite in un impianto, ai fini dell'adempimento del loro mandato, essi possono chiedere al rappresentante designato dell'impianto ispezionato di far eseguire tali operazioni. Il rappresentante dovra' ottemperare alla richiesta in tutta la misura del possibile. 41. Nello svolgere le loro mansioni sul territorio di uno Stato Parte ispezionato o di uno Stato ospite, i membri della squadra ispettiva, qualora lo Stato ispezionato lo richieda, dovranno essere accompagnati dai rappresentanti dello Stato Parte ispezionato, ma la squadra ispettiva non deve essere ritardata o intralciata in altra maniera nell'esercizio delle sue funzioni. 42. Il Segretariato Tecnico dovra' elaborare procedure dettagliate relative allo svolgimento delle ispezioni, da includere nel manuale d'ispezione, in considerazione delle direttive che saranno esaminate ed approvate dalla Conferenza in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). Sicurezza ed incolumita' personale 43. Nello svolgere le loro attivita', gli ispettori e gli assistenti d'ispezioni dovranno osservare i regolamenti di sicurezza fissati nel sito d'ispezione, compresi quelli per la protezione di ambienti regolamentati nell'ambito di un impianto e per la sicurezza personale. Al fine di attuare questi requisiti, dovranno essere prese in considerazione ed approvate dalla Conferenza appropriate procedure dettagliate, in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). Comunicazioni 44. Per tutto il tempo che saranno nel paese, gli ispettori avranno il diritto di comunicare con la sede del Segretariato Tecnico. A tal fine essi possono usare le loro attrezzature approvate, debitamente certificate e chiedere che lo Stato Parte ispezionato fornisca loro l'accesso ad altre telecomunicazioni. La squadra ispettiva avra' diritto di usare il proprio sistema binario di comunicazioni radio tra il personale di pattuglia sul perimetro e gli altri membri della squadra ispettiva. Squadra d'ispezione e diritti dello Stato Parte ispezionato 45. La squadra ispettiva, in conformita' con gli Articoli pertinenti e gli Annessi della presente Convenzione nonche' con gli accordi d'impianto e le procedure stabilite nel manuale d'ispezione avra' diritto ad un accesso senza ostacoli al sito d'ispezione. Gli oggetti da ispezionare saranno scelti dagli ispettori. 46. Gli ispettori avranno diritto di intervistare qualsiasi personale d'impianto alla presenza di rappresentanti dello Stato Parte ispezionato allo scopo di stabilire i fatti rilevanti. Gli ispettori richiederanno unicamente le informazioni ed i dati necessari per la conduzione dell'ispezione e lo Stato Parte ispezionato dovra' fornire tale informazioni su richiesta. Lo Stato Parte ispezionato avra' diritto di sollevare obiezioni alle domande poste al personale dell'impianto se tali domande sono considerate come non pertinenti all'ispezione. Se il Capo della squadra ispettiva fa obiezioni e dimostra la loro pertinenza, le domande saranno presentate per iscritto allo Stato Parte ispezionato per la risposta. La squadra ispettiva puo' prendere nota di qualunque rifiuto di autorizzare interviste o di rispondere a domande poste o di fornire spiegazioni, nella parte del rapporto d'ispezione relativo alla cooperazione dello Stato Parte ispezionato. 47. Gli ispettori avranno diritto di ispezionare la documentazione e e gli atti che ritengono pertinenti per lo svolgimento della loro missione. 48. Gli ispettori avranno diritto a chiedere ai rappresentanti dello Stato Parte ispezionato di effettuare fotografie per loro conto, anche dell'impianto ispezionato. Dovra' poter essere possibile prendere negativi fotografici a sviluppo istantaneo. La squadra ispettiva e lo Stato Parte ispezionato dovranno ciascuno conservare una copia di ciascuna fotografia. 49. I rappresentanti dello Stato parte ispezionato avranno diritto di osservare tutte le attivita' di verifica svolte dalla squadra ispettiva. 50. Lo Stato Parte ispezionato ricevera' copie, a sua richiesta, delle informazioni e dei dati raccolti concernenti il(i) suo(i) impianto(i) da parte del Segretariato Tecnico. 51. Gli ispettori hanno diritto di chiedere chiarimenti in connessione con ambiguita' che dovessero sorgere durante un'ispezione. Tali richieste dovranno essere effettuate rapidamente tramite il rappresentante dello Stato Parte ispezionato. Il rappresentante dello Stato Parte ispezionato dovra' fornire alla squadra ispettiva, durante l'ispezione, i chiarimenti che potranno essere necessari per eliminare tali ambiguita'. Qualora non potessero essere risolti i problemi relativi ad un oggetto o ad un edificio ubicato nell'ambito del sito d'ispezione, l'oggetto o l'edificio saranno, se necessario, fotografati al fine di chiarire la sua natura o funzione. Se l'ambiguita' non puo' essere eliminata durante l'ispezione, gli ispettori notificheranno immediatamente il Segretariato Tecnico. Gli ispettori includeranno nel rapporto d'ispezione ogni altra questione irrisolta del genere, nonche' i chiarimenti pertinenti ed una copia di ogni fotografia presa. Prelievo, manipolazione ed analisi dei campioni 52. I rappresentanti dello Stato Parte ispezionato oppure dell'impianto ispezionato dovranno prelevare campioni su richiesta della squadra ispettiva alla presenza di ispettori. Qualora convenuto in anticipo con i rappresentanti dello Stato Parte ispezionato oppure dell'impianto ispezionato, la squadra d'ispezione stessa potra' raccogliere campioni. 53. Laddove possibile, l'analisi dei campioni sara' effettuata in loco. Alternativamente, la squadra ispettiva ha il diritto di effettuare analisi di campioni in loco, utilizzando la propria strumentazione approvata portata con se'. Su richiesta della squadra ispettiva, lo Stato Parte ispezionato in conformita' con le procedure stabilite, fornira' assistenza all'analisi in sito dei campioni. La squadra ispettiva puo' anche chiedere che appropriate analisi in loco siano svolte in sua presenza. 54. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di conservare parti di tutti i campioni prelevati o di prelevare duplicati di campioni e di essere presente quando i campioni sono analizzati in loco. 55. La squadra ispettiva, qualora lo ritenga necessario, trasferira' i campioni per un'analisi fuori dal sito in laboratori designati dall'Organizzazione. 56. Il Direttore Generale ha la responsabilita' primaria per la sicurezza, l'integrita' e la preservazione dei campioni per garantire che sia protetta la riservatezza dei campioni trasferiti per un'analisi fuori dal sito. il Direttore Generale fara' cio' in conformita' con le procedure che saranno esaminate ed approvate da parte della Conferenza in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i) per inclusione nel manuale d'ispezione. Egli dovra': (a) instaurare un rigoroso regime di regolamentazione per il prelievo, la manipolazione, il trasporto e l'analisi dei campioni; (b) certificare i laboratori designati a svolgere diversi tipi di analisi; (c) controllare la standardizzazione delle attrezzature e delle procedure in questi laboratori designati, nonche' le strumentazioni mobili e le procedure per le analisi, sorvegliare il controllo di qualita', le attrezzature mobili e le procedure; (d) selezionare tra i laboratori designati quelli che svolgeranno funzioni analitiche o di altro tipo in relazione alle specifiche inchieste. 57. Qualora debba essere effettuata un'analisi fuori dal sito, i campioni dovranno essere analizzati in almeno due laboratori designati. Il Segretariato Tecnico assicurera' un rapido processo di analisi. La responsabilita' dei campioni sara' del Segretario Tecnico ed ogni loro parte o porzione inutilizzata sara' rinviata al Segretariato Tecnico. 58. Il Segretario compilera' Tecnico i risultati dell'analisi di laboratorio dei campioni pertinenti in conformita' con la presente Convenzione e li includera' nel rapporto d'ispezione finale. Il Segretariato Tecnico includera' nel rapporto un'informazione dettagliata relativa alle attrezzature ed alle metodologie utilizzate dai laboratori designati. Proroga della durata dell'ispezione 59. I periodi di ispezioni possono essere prorogati mediante accordo con il rappresentante dello Stato Parte ispezionato. Colloquio informativo finale 60. Al completamento di un'ispezione, la squadra ispettiva si incontrera' con i rappresentanti dello Stato Parte ispezionato e con il personale responsabile del sito d'ispezione per esaminare le risultanze preliminari della squadra ispettiva e chiarire ogni ambiguita'. La squadra ispettiva fornira' ai rappresentanti dello Stato Parte Ispezionato, per iscritto, i suoi risultati preliminari secondo un formato standardizzato, assieme ad una lista dei campioni e delle copie delle informazioni scritte e dei dati raccolti ed altro materiale da portare fuori dal sito. Il documento dovra' essere firmato dal Capo della squadra d'ispezione. Al fine di indicare che ha preso nota del contenuto del documento, il rappresentante dello Stato Parte ispezionato controfirmera' il documento. La riunione dovra' essere terminata non oltre 24 ore dopo la fine dell'ispezione. F. PARTENZA 61. Al completamento delle procedure post-ispettive, la squadra ispettiva dovra' lasciare il prima possibile, il territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite. G. RAPPORTI 62. Non oltre 10 giorni dopo l'ispezione, gli ispettori prepareranno un rapporto finale sui fatti e le attivita' da essi svolti, nonche' sul loro risultati. Essi dovra' contenere unicamente i fatti pertinenti all'osservanza della presente Convenzione, come previsto in base al mandato ispettivo. Il rapporto dovra' anche fornire informazioni per quanto riguarda il grado di cooperazione dello Stato Parte ispezionato con la squadra ispettiva. Osservazioni divergenti degli ispettori possono essere annesse al rapporto. Il rapporto dovra' essere tenuto riservato. 63. Il rapporto finale dovra' immediatamente essere presentato allo Stato Parte ispezionato. Qualsiasi commento scritto, eventualmente gia' formulato dallo Stato Parte ispezionato riguardo ai risultati puo' essere allegato al rapporto. Il rapporto finale assieme ai commenti annessi effettuato dallo Stato Parte ispezionato sara' presentato al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo l'ispezione. 64. Se il rapporto contiene incertezze, o se la cooperazione tra l'Autorita' Nazionale e gli ispettori non sembra essere a misura dei criteri stabiliti. Il Direttore Generale informera' senza indugio il Direttore Generale. 65. Se le incertezze non possono essere chiarite, o se i fatti accertati sono tali da suggerire che gli obblighi contratti in virtu' della presente Convenzione non sono stati adempiuti, il Direttore Generale ne informa senza indugio il Consiglio Esecutivo. H. ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI GENERALI 66. Le disposizioni della presente Parte si applicheranno a tutte le ispezioni condotte in conformita' con la presente Convenzione salvo se le disposizioni della presente Parte differiscono dalle disposizioni stabilite per i specifici tipi d'ispezioni nella Parte III a XI del presente Annesso, nel qual caso tali ultime disposizioni avranno la precedenza. Parte III - Disposizioni generali per le misure di verifica in conformita' con gli articoli IV, V e VI, paragrafo 3 A. ISPEZIONI INIZIALI ED ACCORDI D'IMPIANTO 1. Ciascun impianto dichiarato, soggetto ad ispezioni in loco in conformita' con gli Articoli IV, V e VI, paragrafo 3, sara' oggetto di un'ispezione iniziale dopo che l'impianto e' stato dichiarato. Lo scopo di questa ispezione dell'impianto dovra' essere di verificare le informazioni fornite ed ottenere informazioni supplementari necessarie per la pianificazione delle future attivita' di verifica nell'impianto, comprese le ispezioni in loco ed il continuo monitoraggio per mezzo di una strumentazione fissa in loco, anche al fine di preparare gli accordi di installazione. 2. Gli Stati Parte consentiranno al Segretariato la verifica delle dichiarazioni e l'inizio delle misure di verifica sistematica in tutti gli impianti entro i tempi stabiliti, dopo che la Convenzione e' entrata in vigore nei loro confronti. 3. Ciascun Stato Parte concludera' un accordo d'impianto con l'Organizzazione per ciascun impianto dichiarato e sara' soggetto ad ispezioni in loco secondo gli Articoli IV, V e VI, paragrafo 3. 4. Gli accordi d'impianto dovranno essere completati non oltre 180 giorni dopo che la presente Convenzione e' entrata in vigore per lo Stato Parte o dopo che l'impianto e' stato dichiarato per la prima volta, salvo per gli impianti di distruzione di armi chimiche cui si applicano i paragrafi 5 a 7. 5. In caso di un impianto di distruzione di armi chimiche che inizi le sue operazioni oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte, l'accordo d'impianto dovra' essere completato non meno di 180 giorni dopo che l'impianto ha iniziato a funzionare. 6. In caso di un impianto di distruzione di armi chimiche in funzionamento quando la presente Convenzione entra in vigore in tale Stato Parte, o che inizia a funzionare non oltre l'anno successivo, l'accordo d'impianto dovra' essere completato non oltre 210 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato Parte, salvo i casi in cui il Consiglio Esecutivo decide che gli accordi transitori di verifica, approvati in conformita' con la Parte IV(A) paragrafo 51, del presente Annesso, compreso un accordo d'installazione provvisorio, le disposizioni per la verifica per mezzo di ispezioni in loco, il monitoraggio con strumenti in loco, ed i tempi di applicazione di tali provvedimenti, sono sufficienti. 7. Il Consiglio Esecutivo puo' decidere che i provvedimenti di verifica provvisori, approvati in conformita' con la Parte IV(A), paragrafo 51 del presente Annesso e comprendenti un accordo d'impianto provvisorio, disposizioni per la verifica per mezzo di ispezioni in loco, monitoraggio con strumentazione in loco, nonche' i tempi per l'attuazione dell'accordo, sono sufficienti nel caso di un impianto di cui al paragrafo 6, le cui operazioni si prevede che cessino non oltre due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato Parte. 8. Gli accordi d'impianto saranno basati sui modelli per tali accordi e prevederanno provvedimenti dettagliati che regolamenteranno le ispezioni in ciascun impianto. Gli accordi-modello dovranno includere disposizioni che tengano conto di futuri sviluppi tecnologici e saranno considerati ed approvati dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). 9. Il Segretariato Tecnico puo' conservare in ciascun sito un contenitore sigillato per fotografie, carte ed altre informazioni cui fare eventualmente riferimento nel corso di successive ispezioni. B. ACCORDI PERMANENTI 10. Laddove applicabile, il Segretariato Tecnico avra' diritto di fare installare strumenti, sistemi e sigilli per un monitoraggio continuo, e di utilizzarli secondo le disposizioni pertinenti della presente Convenzione e gli accordi d'installazione tra gli Stati Parte e l'Organizzazione. 11. Lo Stato Parte ispezionato, in conformita' con le procedure stabilite, avra' diritto di ispezionare qualsiasi strumento utilizzato o installato dalla squadra ispettiva e farlo collaudare in presenza dei rappresentanti dello Stato Parte ispezionato. La squadra ispettiva avra' diritto di utilizzare gli strumenti installati dallo Stato Parte ispezionato e di effettuare essa stessa il monitoraggio del processo tecnologico di distruzione delle armi chimiche. A tal fine, la squadra ispettiva avra' diritto di ispezionare gli strumenti che intende utilizzare per verificare la distruzione delle armi chimiche e di farli collaudare in sua presenza. 12. Lo Stato Parte ispezionato fornira' la necessaria preparazione ed il necessario supporto per l'installazione di strumenti e di sistemi di monitoraggio continuo. 13. Al fine dell'attuazione dei paragrafi 11 e 12, adeguate procedure dettagliate saranno esaminate ed approvate dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21 (i). 14. Lo Stato parte ispezionato notifichera' immediatamente al Segretariato Tecnico qualsiasi evento sopravvenuto o suscettibile di sopravvenire in un impianto dove sono installati degli strumenti di monitoraggio, che puo' avere un impatto sul sistema di monitoraggio. lo Stato parte ispezionato coordinera' le successive azioni con il Segretariato Tecnico in vista di ripristinare il funzionamento del sistema di monitoraggio e di provvedimenti ad interim, se necessario, il prima possibile. 15. La squadra d'ispezione verifichera' durante ciascuna ispezione che il sistema di monitoraggio funzioni correttamente e che i sigilli apposti non siano danneggiati. Inoltre potranno essere necessarie visite di controllo del sistema del monitoraggio in modo da effettuare ogni necessaria manutenzione o sostituzione di attrezzature, o per riadattare la portata del sistema di monitoraggio a seconda delle necessita'. 16. Se il sistema di monitoraggio indica qualche anomalia, il Segretario Tecnico prendera' immediatamente provvedimenti per determinare se cio' e' dipeso da una difettosita' delle attrezzature o delle attivita' nell'impianto. Se, successivamente a questo esame, il problema rimane irrisolto, il Segretariato Tecnico verifichera' immediatamente la situazione anche, se del caso, con un'immediata ispezione in loco o una vista all'impianto. Il Segretario Tecnico fara' rapporto su qualunque problema, immediatamente dopo che sia stato depistato, allo Stato ispezionato che gli fornira' assistenza per risolverlo. C. ATTIVITA' PRE-ISPEZIONI 17.Lo Stato Parte ispezionato, salvo quanto specificato al paragrafo 18, sara' notificato delle ispezioni con non meno di 24 ore di anticipo dall'arrivo previsto della squadra d'ispezione al punto di entrata. 18. Lo Stato Parte ispezionato sara' notificato delle ispezioni iniziali con non meno di 72 ore di anticipo dall'ora prevista di arrivo della squadra d'ispezione nel punto di entrata. Parte IV (A) - Distruzione delle armi chimiche e verifica della loro distruzione in conformita' dell'articolo IV A. DICHIARAZIONI Armi chimiche 1. La dichiarazione di armi chimiche presentata da uno Stato parte in conformita' con l'Articolo III, paragrafo 1, paragrafo 1(a)(ii) deve contenere le seguenti informazioni: (a) quantita' globale di ciascun composto chimico dichiarato; (b) ubicazione precisa di ogni impianto di stoccaggio delle armi chimiche, indicata mediante: (i) la sua denominazione; (ii) dati geografici; (iii) un diagramma preciso del sito, con una cartina dei limiti di recinzione dell'impianto e l'ubicazione di silos/aree di stoccaggio all'interno dell'impianto; (c) L'inventario dettagliato di ciascun impianto di stoccaggio di armi chimiche, che specifichi: (i) I composti chimici definiti come armi chimiche secondo l'articolo II; (ii) munizioni e componenti non cariche, nonche' dispositivi e materiali definiti come armi chimiche; (iii) materiale specificamente concepito per essere utilizzato direttamente in connessione con l'utilizzazione delle munizioni, componenti, dispositivi e materiali di cui al punto ii); (iv) composti chimici specificamente concepiti per essere utilizzati in connessione diretta con l'utilizzazione di munizioni, componenti, dispositivi o materiale di cui al punto ii). 2. Per la dichiarazione dei composti chimici di cui al paragrafo 1 (c) (i) e' previsto quanto segue: (a) I composti chimici sono dichiarati in conformita' con le tabelle figuranti nell'Annesso sui composti chimici; (b) trattandosi di un composto non elencato nelle Tabelle dell'Annesso sui composti chimici, dovranno essere fornite le informazioni necessarie per una eventuale iscrizione del composto chimico nella Tabella appropriata, compresa la tossicita' del prodotto allo stato puro. Trattandosi di un precursore, dovranno essere indicate la tossicita' e la natura del prodotto finale principale o dei prodotti finali principali; (c) i composti chimici sono identificati con la loro denominazione chimica, secondo la nomenclatura in vigore dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (UICPA), la loro formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito. Per un precursore, devono essere indicate la tossicita e l'identita' del prodotto principale finale, o dei prodotti principali finali; (d) Trattandosi di una miscela di due o piu' prodotti chimici, ciascun prodotto chimico sara' identificato e la percentuale di ciascuno sara' fornita, e la miscela sara' dichiarata nella categoria del composto chimico piu' tossico. Se un componente di un'arma chimica binaria consiste nella miscela di due o piu' prodotti chimici, ciascun composto chimico sara' identificato e sara' indicata la percentuale di ciascuno; (e) Le armi chimiche binarie sono dichiarate secondo il prodotto finale pertinente, nell'ambito delle categorie di armi chimiche specificate al paragrafo 16. Le informazioni supplementari seguenti sono fornite per ciascun tipo di munizione/dispositivo chimico binario: (i) denominazione chimica del prodotto finale tossico; (ii) composizione chimica e quantitativo di ciascun componente; (iii) rapporto ponderato effettivo tra i componenti; (iv) indicazione del componente come il componente-chiave; (v) quantita' prevista del prodotto finale tossico, calcolato su una base stoechiometrica a partire dal componente chiave, ponendo un rendimento del 100 per cento. Una quantita' dichiarata (in tonnellate) del componente chiave destinato ad un prodotto tossico specifico e' considerata come equivalente alla quantita' (in tonnellate di detto prodotto finale calcolata su una base stoechiometrica, ponendo un rendimento del 100% (f) Per quanto concerne le armi chimiche a componenti multiple, la dichiarazione e' analoga a quella prevista per le armi chimiche binarie; (g) per ciascun composto chimico, deve essere dichiarato il tipo di stoccaggio (munizioni, componenti, dispositivi, materiali o contenitori per prodotti alla rinfusa). Per ciascun tipo di stoccaggio, deve essere specificato quanto segue: (i) tipo; (ii) dimensioni o calibro; (iii) numero degli elementi; (iv) peso nominale della carica per elemento; (h) per ciascun composto chimico deve essere dichiarato il peso totale attuale sul sito di stoccaggio; (i) Inoltre, per i composti chimici immagazzinati alla rinfusa, deve essere dichiarata la percentuale del composto puro, se e' nota. 3. Per ciascun tipo di munizioni e di componenti non cariche, di dispositivi o di materiale di cui al paragrafo 1 (c) (ii), devono essere fornite le seguenti informazioni: (a) numero degli elementi; (b) volume nominale della carica per elemento; (c) carica chimica prevista per questi elementi. Dichiarazioni di armi chimiche presentate secondo l'Articolo III, paragrafo 1(a)(iii) 4. La dichiarazione di armi chimiche secondo l'Articolo III, paragrafo 1(a)(iii), deve contenere tutte le informazioni previste nei paragrafi 1 a 3 precendenti. Lo Stato Parte sul cui territorio si trovano le armi chimiche deve adottare, di concerto con l'altro Stato, i provvedimenti necessari con l'altro Stato per garantire che le dichiarazioni siano effettuate. Se lo Stato Parte sul di cui territorio le armi chimiche sono localizzate, non e' in grado di adempiere ai suoi obblighi in base al presente paragrafo, esso dovra' darne spiegazioni. Dichiarazioni di quantitativi trasferiti o ricevuti anteriormente 5. Uno Stato Parte che ha trasferito o ricevuto armi chimiche a partire dal 1 gennaio 1946 deve dichiarare questi trasferimenti o quantitativi ricevuti secondo l'Articolo III, paragrafo 1(a)(iv) a condizione che il quantitativo trasferito o ricevuto superi una tonnellata annua per composto all'anno in contenitori e/o sotto forma di munizioni. Tale dichiarazione sara' effettuata secondo le modalita' d'inventario specificate ai paragrafi 1 e 2. Tale dichiarazione deve altresi' indicare i paesi fornitori, i paesi destinatari, e date dei trasferimenti o di ricevimento, e con la maggior precisione possibile, l'ubicazione attuale degli elementi trasferiti. Se non tutte le informazioni specificate sono disponibili per i trasferimenti effettuate e per i quantitativi ricevuti durante il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1946 ed il gennaio 1970, lo Stato Parte dovra' fornire ogni informazione ancora in suo possesso e dichiarare i motivi per i quali non puo' presentare una dichiarazione completa. Presentazione del piano di distruzione delle armi chimiche 6. Il piano generale di distruzione delle armi chimiche presentato secondo l'Articolo III, paragrafo 1(a)(v) fornisce un panorama del programma nazionale di distruzione delle armi chimiche dello Stato Parte, nonche' informazioni sugli sforzi di tale Stato Parte per conseguire gli obiettivi di distruzione stabiliti nella Convenzione. Il piano prevede: (a) UN programma generale di distruzione, indicante i tipi e le quantita' approssimative di armi chimiche da distruggere durante ciascun periodo annuale di distruzione in ogni impianto di distruzione esistente e, se possibile, per ogni installazione di distruzione di armi chimiche prevista; (b) il numero degli impianti di distruzione di armi chimiche esistenti o previste che saranno in funzione per tutto il periodo di distruzione; (c) per ciascun impianto di distruzione di armi chimiche esistente o previsto; (i) denominazione e localizzazione; (ii) tipi e quantita' approssimative di armi chimiche da distruggere, nonche' il tipo (ad esempio agenti nervini o agenti vescicanti) e la quantita' approssimativa di carica chimica; (d) I piani ed i programmi di formazione del personale per il funzionamento degli impianti di distruzione; (e) norme nazionali in materia di sicurezza e di emissioni cui devono conformarsi gli impianti di distruzione esistenti; (f) informazioni sulla elaborazione di nuovi metodi per la distruzione di armi chimiche e per il miglioramento dei metodi esistenti; (g) stime dei costi di distruzione delle armi chimiche; (h) ogni questione tale da avere un impatto negativo sul programma di distruzione nazionale. B. PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA E DI ALLESTIMENTO DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO 7. Al piu' tardi al momento della presentazione della sua dichiarazione di armi chimiche, uno Stato Parte adotta i provvedimenti che ritiene opportuni per chiudere i suoi impianti di stoccaggio, ed impedisce ogni suo spostamento delle armi chimiche al di fuori degli impianti, salvo ai fini della loro distruzione. 8. Lo Stato parte vigila affinche' le armi chimiche nei suoi impianti di stoccaggio siano configurate in modo tale che sia possibile accedervi agevolmente ai fini della verifica secondo i paragrafi 37 a 49. 9. Per tutto il tempo in cui un impianto di stoccaggio rimane chiuso ad ogni spostamento di armi chimiche fuori dall'impianto, salvo che per i fini di distruzione, lo Stato Parte puo' proseguire, nell'impianto, le attivita' di manutenzione corrente, compresa la manutenzione corrente delle armi chimiche; i controlli di sicurezza e le attivita' collegate alla sicurezza fisica; nonche' la preparazione delle armi chimiche ai fini della loro distruzione. 10. Non fanno parte delle attivita' di manutenzione delle armi chimiche: (a) la sostituzione di agenti o di corpi di manutenzione; (b) la modifica delle caratteristiche originali delle munizioni, di loro parti o componenti. 11. Tutte le attivita' di manutenzione sono soggette al monitoraggio del Segretariato Tecnico: C. DISTRUZIONE Principi e metodi di distruzione delle armi chimiche 12. Per "distruzione di armi chimiche" si intende un processo con il quale i composti chimici sono trasformati in maniera essenzialmente irreversibile in una forma che non si presta alla produzione di armi chimiche e che rende, in maniera irreversibile, le munizioni ed altri dispositivi inutilizzabili in quanto tali. 13. Ciascun Stato Parte determina come distruggera' le armi chimiche, fermo restando che i seguenti metodi non potranno essere utilizzati: riversamento in qualunque tipo di acque, infossamento o combustione all'aria aperta. Le armi chimiche saranno distrutte unicamente in impianti specificamente designati ed appositamente concepiti ed equipaggiati. 14. Ciascuno Stato Parte si accertera' che i suoi impianti di distruzione di armi chimiche siano costruiti e gestiti in maniera da garantire la distruzione delle armi chimiche, e che il processo di distruzione possa essere verificato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. Ordine di distruzione 15. L'ordine di distruzione delle armi chimiche e' basato sugli obblighi specificati nell'Articolo I e negli altri Articoli della presente Convenzione, in particolare gli obblighi relativi alla verifica sistematica in loco. Esso tiene conto dell'interesse degli Stati Parte a poter beneficiare di una sicurezza non diminuita nel periodo di distruzione; di un rafforzamento della fiducia all'inizio della fase di distruzione; della graduale acquisizione di esperienza nel corso della distruzione delle armi chimiche, nonche' del principio di fattibilita' a prescindere dalla composizione effettiva degli arsenali e dei metodi scelti per la distruzione delle armi chimiche. L'ordine di distruzione e' basato su un principio di livellamento. 16. Ai fini della distruzione, le armi chimiche dichiarate da ogni Stato Parte saranno divise in tre categorie: Categoria 1: Armi chimiche fabbricate con i composti chimici della Tabella 1 e loro parti e componenti; Categoria 2: Armi chimiche fabbricate con tutti gli altri composti chimici e loro parti e componenti; Categoria 3: Munizioni e dispositivi non carichi, e materiale specificamente concepito per essere utilizzato direttamente in connessione con l'utilizzazione di armi chimiche. 17. Lo Stato Parte iniziera': (a) la distruzione delle armi chimiche della categoria 1 non oltre due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per tali armi e completera' tale distruzione non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Lo Stato Parte distruggera' le armi chimiche in conformita' con le seguenti scadenze di distruzione: (i) Fase 1: Non oltre due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, dovranno essere terminate le prove del primo impianto di distruzione. Almeno l'1 per cento delle armi chimiche della Categoria 1 dovra' essere distrutto non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione; (ii) Fase 2: Almeno il 20 per cento delle armi chimiche della categoria 1 dovra' essere distrutto non oltre cinque anni dopo l'entrata in vigore della convenzione; (iii) Fase 3: Almeno il 45 per cento delle armi chimiche della Categoria 1 dovra' essere distrutto non oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. (i) Fase 4: Tutti i composti chimici della Categoria 1 dovranno essere distrutti non oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. (b) la distruzione delle armi chimiche della Categoria 2 non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti e completera' la distruzione non oltre cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Le armi chimiche della Categoria 2 saranno distrutte con eguali incrementi annuali per tutto il periodo di distruzione. Il fattore di comparazione per queste armi e' il peso dei prodotti chimici della categoria 2; (c) la distruzione delle armi chimiche della Categoria 3 non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti armi e completera' la distruzione al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Le armi chimiche della Categoria 3 saranno distrutte gradualmente con eguali incrementi annuali, per tutto il periodo di distruzione. Il fattore di comparazione per munizioni e dispositivi non carichi e' espresso mediante il volume di carica nominale (m3), e, per il materiale, dal numero di elementi. 18. Per la distruzione delle armi chimiche binarie, si applicano le seguenti disposizioni: (a) Ai fini dell'ordine di distruzione, la quantita' dichiarata (in tonnellate) del componente chiave destinato ad uno specifico prodotto tossico finale e' considerata come equivalente alla quantita' (in tonnellate) di tale prodotto finale tossico calcolato su una base stoechiometrica, nell'ipotesi di un rendimento del 100%; (b) l'esigenza di distruggere una determinata quantita' del componente chiave comportera' quella di distruggere una quantita' corrispondente dell'altro componente, calcolata in base al rapporto di peso effettivo tra i componenti nel tipo considerato di munizioni/dispositivo chimico binario. (c) Se la quantita' dichiarata dell'altro componente e' superiore a quella necessaria, in considerazione del rapporto di peso effettivo tra i componenti, l'eccedenza sara' distrutta nel corso dei primi due anni successivi all'inizio delle operazioni di distruzione; (d) Alla fine di ogni anno di applicazione, lo Stato Parte puo' conservare una quantita' dell'altro componente dichiarato, determinata sulla base del rapporto di peso effettivo tra i componenti presenti nel tipo considerato di munizione/dispositivo chimico binario. 19. Per quanto concerne le armi chimiche a componenti multipli, l'ordine di distruzione sara' analogo a quello previsto per le armi chimiche binarie. Modifiche delle scadenze intermedie di distruzione 20. Il Consiglio esecutivo riesaminera' i piani generali di distruzione delle armi chimiche, presentati in conformita' con l'Articolo III, paragrafo 1(a)(v), ed in conformita' con il paragrafo 6, tra l'altro, per valutare la loro conformita' con l'ordine di distruzione stabilito nei paragrafi da 15 a 19. Il Consiglio esecutivo si consultera' con ogni Stato Parte il cui piano non e' conforme, al fine di renderlo tale. 21. Qualora uno Stato Parte ritenga, a causa di circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volonta', di non poter raggiungere il livello di distruzione fissato per la Fase 1, la Fase 2 o la Fase 3 dell'ordine di distruzione delle armi chimiche della Categoria 1, esso puo' proporre che tali livelli siano modificati. Questa proposta dovra' essere fatta non oltre 120 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e dovra' contenere una spiegazione dettagliata dei motivi per i quali e' presentata. 22. Ciascuno Stato Parte dovra' adottare tutti i provvedimenti per garantire che le armi chimiche della Categoria 1 siano distrutte entro i termini di distruzione di cui al paragrafo 17(a), cosi' come modificati in conformita' con il paragrafo 21. Tuttavia, se uno Stato Parte ritiene che non riuscira' a distruggere la percentuale richiesta di armi chimiche della Categoria 1 entro il termine fissato per una delle fasi di distruzione intermedie, puo' chiedere al Consiglio esecutivo di raccomandare alla Conferenza di concedere allo Stato in questione una proroga del termine che detto Stato e' tenuto a rispettare. Tale richiesta deve essere effettuata almeno 180 giorni prima dello scadere del termine di distruzione intermedio e dovra' contenere un esposto dettagliato dei motivi di tale richiesta nonche' i piani che lo Stato Parte intende seguire al fine di essere in grado di adempiere al suo obbligo di rispettare il successivo termine di distruzione. 23. Qualora una proroga venga accordata, persiste per lo Stato Parte l'obbligo di conseguire il livello cumulativo fissato per la fase di distruzione successiva entro il termine stabilito per questa fase. Le proroghe concesse in conformita' con la presente sezione, non modificano in alcun modo l'obbligo in cui si trova lo Stato Parte di completare la distruzione di tutte le armi chimiche della categoria 1 non oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Proroga del termine ultimo per il completamento della distruzione 24. Qualora uno Stato Parte ritenga di non essere in grado di completare la distruzione di tutte le armi chimiche della categoria 1 non oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, esso puo' chiedere al Consiglio esecutivo una proroga del termine ultimo di completamento della distruzione di tali armi chimiche. Tale richiesta dovra' essere effettuata non oltre nove anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. 25. La richiesta dovra' contenere: (a) la durata della proroga richiesta; (b) un esposto dettagliato delle ragioni per le quali si richiede una proroga; (c) Un piano di distruzione dettagliato per il periodo corrispondente alla proroga proposta e per il resto del periodo di distruzione iniziale di 10 anni. 26. La Conferenza, nella sua successiva sessione, adottera' una decisione in merito a tale richiesta, in base alla raccomandazione formulata dal Consiglio esecutivo. Qualunque proroga sara' concessa per il minimo necessario, ed in ogni caso lo Stato Parte e' tenuto a terminare la distruzione di tutte le sue armi chimiche al massimo 15 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Il Consiglio esecutivo stabilisce le condizioni per la concessione della proroga, comprese le specifiche misure di verifica ritenute necessarie, nonche'i provvedimenti specifici che lo Stato Parte deve prendere per risolvere i problemi nel suo programma di distruzione. I costi della verifica durante il periodo di proroga saranno ripartiti in conformita' con il paragrafo 16 dell'articolo IV. 27. Se la proroga e' concessa, lo Stato Parte adottera' appropriate misure per rispettare tutte le scadenze successive 28. Lo Stato Parte continuera' a presentare piani di distruzione annuali dettagliati in conformita' con il paragrafo 29, nonche' rapporti annuali sulla distruzione delle armi chimiche della Categoria 1 in conformita' con il paragrafo 36, fino a quando tutte le armi chimiche della Categoria 1 non siano state distrutte. Inoltre lo Stato Parte dovra' fare rapporto al Consiglio esecutivo sulle sue attivita' di distruzione ad intervalli di 90 giorni al massimo per tutto il periodo della proroga. Il Consiglio Esecutivo passera' in rassegna i progressi comppiuti per quanto concerne la distruzione ed adottera' le misure necessarie per avere la prova scritta di questi progressi. Il Consiglio esecutivo fornisce agli Stati Parte, su richiesta, tutte le informazioni relative alle attivita' di distruzione svolte durante il periodo di proroga. Piani di distruzione annuali dettagliati 29. I piani di distruzione annuali dettagliati che saranno presentati al Segretariato tecnico non oltre 60 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo di distruzione annuale, in conformita' con l'Articolo IV, paragrafo 7(a), dovranno specificare: (a) la quantita' di ciascun tipo specifico di arma chimica da distruggere in ciascun impianto di distruzione e le date alle quali la distruzione di ciascun tipo di armi chimiche deve essere terminata; (b) per ciascun impianto di distruzione di armi chimiche, uno schema dettagliato del sito indicante ogni modifica apportata agli schemi precedentementi forniti; (c) un programma dettagliato delle attivita' in ciascun impianto di distruzione di armi chimiche per l'anno successivo, indicando i tempi richiesti per la progettazione, la costruzione o la modificazione dell'impianto, la sistemazione ed il controllo del materiale, la formazione degli operatori, nonche' le operazioni di distruzione per ogni particolare tipo di armi chimiche, specificando i periodi di inattivita' previsti. 30. Lo Stato Parte fornisce informazioni dettagliate riguardo a ciascuno dei suoi impianti di distruzione di armi chimiche, al fine di aiutare il Segretariato Tecnico ad elaborare procedure d'ispezione preliminari da utilizzare nell'impianto. 31. Le informazioni dettagliate su ciascuno degli impianti di distruzione comportano i seguenti elementi: (a) denominazione, indirizzo e ubicazione; (b) schemi dettagliati e planimetrie dell'impianto; (c) schemi della sistemazione dell'impianto, schemi di processi e schemi delle apparecchiature e delle tubature; (d) descrizioni tecniche dettagliate del materiale, inclusi gli schemi di progettazione e le specifiche degli strumenti necessari per: estrarre la carica chimica dalle munizioni, dai dispositivi e dai contenitori; immagazzinare provvisoriamente la carica chimica estratta; distruggere l'agente chimico; e distruggere le munizioni, i dispositivi ed i contenitori; e) descrizioni tecniche dettagliate del procedimento di distruzione, compreso il tasso di scorrimento del materiale, le temperature e le pressioni, nonche' il rendimento previsto dell'operazione di distruzione; (f) capacita' progettata di impianto per ciascun tipo specifico di armi chimiche; (g) descrizione dettagliata dei prodotti per la distruzione, e metodi di eliminazione definitiva di tali prodotti; (h) descrizione tecnica dettagliata delle misure volte ad agevolare le ispezioni effettuate in conformita' con la presente Convenzione; (i) descrizione dettagliata di ogni zona di immagazzinaggio provvisorio nell'impianto di distruzione che sara' utilizzata per il passaggio delle armi chimiche direttamente nell'installazione di distruzione, compresi gli schemi del sito e dell'impianto nonche' l'informazione sulla capacita' di stoccaggio per ciascun tipo specifico di arma chimica da distruggere nell'impianto; (j) descrizione dettagliata delle misure sanitarie e di sicurezza in vigore nell'impianto; (k) descrizione dettagliata dell'alloggio e dei locali di lavoro per gli ispettori, (l) misure suggerite per la verifica internazionale. 32. Lo Stato Parte fornisce per ciascuno dei suoi impianti di distruzione di armi chimiche, i manuali di funzionamento dell'impianto, i piani di sicurezza e sanitari, i manuali per le operazioni di laboratorio e per l'assicurazione ed il controllo di qualita' di laboratori e le autorizzazioni per le attivita' potenzialmente inquinanti, salvo se questo materiale e' gia' stato fornito in precedenza. 33. Lo Stato Parte notifichera' sollecitamente il Segretariato Tecnico di ogni sviluppo che potrebbe pregiudicare le attivita' di ispezione nei suoi impianti di distruzione. 34. I termini per la presentazione delle informazioni specificate nei paragrafi 30 e 32, saranno esaminati ed approvati dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). 35. Dopo aver esaminato le informazioni dettagliate su ciascuna installazione di distruzione dello Stato Parte, il Segretariato tecnico inizia, se del caso, consultazioni con lo Stato Parte interessato al fine di accertarsi che gli impianti di distruzione di armi chimiche di detto Stato sono state progettati in modo da effettuare la distruzione delle armi chimiche, consentire una pianificazione anticipata delle misure di verifica da applicare, accertare che l'attuazione delle misure di verifica e' compatibile con il buon funzionamento degli impianti e che il funzionamento dell'impianto consente una adeguata verifica. Rapporti annuali sulla distruzione 36. Dovranno essere presentate al Segretariato Tecnico in conformita' con l'Articolo IV, paragrafo 7(b), non oltre 60 giorni dopo la fine di ciascun periodo annuale di distruzione, informazioni relative all'attuazione dei piani per la distruzione delle armi chimiche, che specificheranno i quantitativi effettivi di armi chimiche distrutte durante l'anno precedente in ciascun impianto di distruzione. Se del caso, dovranno essere indicate le ragioni per le quali gli obiettivi di distruzione non sono stati raggiunti. D. VERIFICA Verifica delle dichiarazioni di armi chimiche mediante una ispezione in loco 37. La verifica delle dichiarazioni di armi chimiche ha come scopo di confermare mediante una ispezione in loco l'esattezza delle dichiarazioni pertinenti effettuate in conformita' con l'articolo III. 38. Gli ispettori effettueranno tale verifica sollecitamente dopo che una dichiarazione sia stata presentata. In particolare essi dovranno verificare la quantita' e la natura dei composti chimici, il tipo ed il numero di munizioni, di dispositivi e di altro materiale. 39. Gli ispettori utilizzeranno, se del caso, sigilli e contrassegni regolamentari, o altre procedure convenute per inventariare gli stocks al fine di agevolare un accurato inventario delle armi chimiche in ciascun impianto di stoccaggio. 40. Mano a mano che l'inventario progredisce, gli ispettori appongono i sigilli del tipo convenuto nella misura necessaria per indicare chiaramente l'eventuale rimozione di stock e per assicurare la chiusura dell'impianto di stoccaggio durante l'inventario. Tali sigilli saranno tolti dopo il completamento dell'inventario, salvo se diversamente convenuto. D. Verifica sistematica degli impianti di stoccaggio 41. Lo scopo della verifica sistematica degli impianti di stoccaggio dovra' essere di vigilare che non avvenga nessuna rimozione non individuata da tali impianti. 42. La verifica sistematica avra' inizio il prima possibile dopo la presentazione della dichiarazione di armi chimiche e continuera' fino a quando tutte le armi chimiche non saranno state rimosse dall'impianto di stoccaggio. Tale verifica accompagnera', in conformita' con l'accordo d'impianto, l'ispezione in loco e il monitoraggio con strumentazione fissa. 43. Quando tutte le armi chimiche saranno state rimosse dall'impianto di stoccaggio, il Segretariato Tecnico confermera' la dichiarazione dello Stato Parte a tal fine. Dopo questa conferma, il Segretariato tecnico porra' fine alla verifica sistematica dell'impianto di stoccaggio ed eliminera' con sollecitudine ogni strumento di monitoraggio installato dagli ispettori. Ispezioni e visite 44. L'impianto di stoccaggio da ispezionare sara' scelto dal Segretariato tecnico in modo tale che non sia possibile prevedere esattamente quando esso deve essere ispezionato. Le direttive per determinare la frequenza delle ispezioni sistematiche in loco saranno elaborate dal Segretariato Tecnico, in considerazione delle Raccomandazioni che saranno considerate ed approvate dalla Conferenza secondo l'articolo VIII, paragrafo 21 (i). 45. Il Segretariato tecnico notifichera' allo Stato Parte la sua decisione d'ispezionare o di visitare l'impianto di stoccaggio 48 ore prima dell'arrivo previsto della squadra d'ispezione nell'impianto per ispezioni sistematiche o visite. In caso di ispezioni o di visite per risolvere problemi urgenti, questo termine potra' essere abbreviato. 46. Lo Stato Parte ispezionato dovra' effettuare i preparativi necessari per l'arrivo degli ispettori e garantire il loro sollecito trasporto dal punto di entrata all'impianto di stoccaggio. L'accordo d'impianto specifichera' le misure amministrative per gli ispettori. 47. All'arrivo della squadra d'ispezione nell'impianto di stoccaggio per provvedere all'ispezione, lo Stato Parte ispezionato fornisce i seguenti dati sull'impianto: (a) il numero degli edifici di stoccaggio e dei luoghi di stoccaggio; (b) Per ciascun edificio e luogo di stoccaggio, il tipo e il numero di identificazione o designazione con cui e' indicato nello schema del sito; (c) Per ciascun edificio e luogo di stoccaggio nell'impianto, il numero di elementi di ciascun tipo specifico di arma chimica, e, per i contenitori che non sono parti di munizioni binarie, la quantita' effettiva di carica chimica in ogni contenitore. 48. Nel procedere ad un inventario, entro il periodo di tempo disponibile, gli ispettori hanno diritto: (a) di utilizzare qualunque dei seguenti mezzi d'ispezione: i) inventario di tutte le armi chimiche immagazzinate nell'impianto; ii) inventariato di tutte le armi chimiche immagazzinate in determinati edifici o luoghi dell'impianto, a discrezione degli ispettori; iii) inventario di tutte le armi chimiche di uno o piu' tipi specifici immagazzinati nell'impianto a discrezione degli ispettori; b) di controllare tutti gli elementi inventariati riscontrandoli con gli atti d'ufficio approvati. 49. In conformita' con gli accordi d'impianto, gli ispettori: a) hanno liberatamente accesso a tutte le parti degli impianti di stoccaggio, comprese le munizioni, i dispositivi, i contenitori alla rinfusa o altri contenitori. Nello svolgere la loro attivita', gli ispettori dovranno attenersi ai regolamenti di sicurezza dell'impianto. Gli elementi da ispezionare saranno prescelti dagli ispettori; b) hanno diritto, durante la prima ispezione e ad ogni successiva ispezione di ogni impianto di stoccaggio di armi chimiche, di designare le munizioni, i dispositivi ed i contenitori da cui prelevare campioni, ed apporre su queste munizioni, dispositivi e contenitori un unico cartellino che rivelerebbe ogni tentativo effettuato per toglierlo o alterarlo. Un campione sara' prelevato da ogni elemento in tal modo etichettato in un impianto di stoccaggio di armi chimiche o di un impianto di distruzione di armi chimiche non appena cio' sara' fattibile da un punto di vista pratico, in considerazione dei corrispondenti programmi di distruzione ed in ogni caso prima che le operazioni di distruzione siano state terminate. Verifica sistematica della distruzione delle armi chimiche 50. La verifica della distruzione delle armi chimiche ha come scopo: (a) di confermare la natura e la quantita' degli stock di armi chimiche da distruggere; (b) di confermare che questi stocks sono stati distrutti. 51. Le operazioni di distruzione delle armi chimiche effettuate durante i 390 giorni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione sono regolamentate da provvedimenti di verifica transitori. Tali provvedimenti di verifica, che comportano un accordo d'impianto transitorio, disposizioni relative alla verifica mediante un'ispezione in loco ed un monitoraggio con strumentazione fissa, nonche' uno scadenziario per l'applicazione delle misure, sono convenuti tra l'Organizzazione e lo Stato Parte ispezionato. Tali provvedimenti saranno approvati dal Consiglio esecutivo non oltre 60 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato Parte, in considerazione delle raccomandazioni del Segretariato Tecnico basate su una valutazione delle informazioni dettagliate relative all'impianto fornite in conformita' con il paragrafo 31 ed una visita all'impianto. Il Consiglio esecutivo, nella sua prima sessione, istituira' direttive per tali provvedimenti transitori di verifica, basati su raccomandazioni da considerare e da approvare da parte della Conferenza secondo l'articolo VIII, paragrafo 21 (i). I provvedimenti di verifica transitori hanno come scopo di garantire, in tutto il periodo di transizione, la verifica della distruzione delle armi chimiche secondo gli obiettivi enunciati al paragrafo 50 e di evitare che siano intralciate le operazioni di distruzione in corso. 52. Le disposizioni dei paragrafi 53 e 61 si applicano alle operazioni di distruzione delle armi chimiche che avranno inizio non prima di 390 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione. 53. Il Segretariato tecnico stabilisce, in base alla presente Convenzione, informazioni dettagliate relative all'impianto di distruzione e, a seconda dei casi, all'esperienza acquisita in precedenti ispezioni, un progetto di piano d'ispezione delle operazioni di distruzione delle armi chimiche in ciascuno degli impianti di distruzione. Il piano sara' completato e presentato allo Stato Parte ispezionato per le sue osservazioni, almeno 270 giorni prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio nell'impianto ai sensi della presente Convenzione. Ogni divergenza tra il Segretariato Tecnico e lo Stato Parte ispezionato dovra' essere regolata per via di consultazioni. Il Consiglio Esecutivo sara' investito di ogni questione irrisolta e dovra' prendere misure appropriate in vista di agevolare la completa ed intera applicazione della Convenzione. 54. Il Segretariato Tecnico effettuera' una visita iniziale in ciascun impianto di distruzione di armi chimiche dello Stato Parte ispezionato almeno 240 giorni prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio nell'impianto, ai sensi della presente Convenzione, ai fini di una ricognizione dell'impianto e per valutare la pertinenza del piano d'ispezione. 55. Trattandosi di un impianto esistente in cui le operazioni di distruzione delle armi chimiche hanno gia' iniziato, lo Stato Parte ispezionato non e' tenuto a decontaminarlo prima che il Segretariato tecnico proceda alla visita iniziale. La visita non dura piu' di cinque giorni e le persone incaricate di effettuarla non saranno superiori a 15. 56. Una volta stabiliti i piani di verifica dettagliati, essi saranno comunicati, accompagnati da una appropriata raccomandazione del Segretariato tecnico, al Consiglio esecutivo per esame. Il Consiglio esaminera' i piani in vista di approvarli, compatibilmente con gli obiettivi della verifica e con gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Tale esame dovrebbe altresi' confermare che i piani di verifica della distruzione corrispondono agli obiettivi della verifica e che sono efficaci e realizzabili. Esso dovrebbe essere completato almeno 180 giorni prima dell'inizio del periodo di distruzione. 57. Ciascun membro del Consiglio esecutivo puo' consultare il Segretariato tecnico a proposito di ogni problema relativo alla pertinenza del piano di verifica. Se nessun membro del Consiglio esecutivo solleva obiezioni, il piano sara' eseguito. 58. Se vi sono difficolta', il Consiglio esecutivo iniziera' consultazioni con lo Stato Parte in vista di risolverle. Qualora permangano difficolta' irrisolte, esse saranno deferite alla Conferenza. 59. Per l'impianto di distruzione di armi chimiche, l'accordo dettagliato specifica, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'impianto di distruzione e delle sue modalita' operative: (a) dettagliate procedure d'ispezione in loco; (b) disposizioni relative alla verifica per mezzo di un monitoraggio continuo mediante strumenti in loco ed in presenza di ispettori. 60. Gli ispettori dovranno poter aver accesso a ciascun impianto di distruzione di armi chimiche almeno 60 giorni prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio nell'impianto, in conformita' con la presente Convenzione, per sorvegliare la sistemazione del materiale d'ispezione, ispezionare tale materiale e sottoporlo a prove di funzionamento, nonche' per effettuare un esame tecnico finale dell'impianto. Trattandosi di un impianto in cui le operazioni di distruzione delle armi chimiche hanno gia' iniziato, queste operazioni saranno interrotte ai fini della sistemazione e delle prove del materiale d'ispezione; l'interruzione sara' del tempo minimo necessario e al massimo 60 giorni. In base ai risultati delle prove e dell'esame, lo Stato Parte ed il Segretariato tecnico possono convenire di completare l'accordo di installazione dettagliato o apportarvi modifiche. 61. Lo Stato Parte ispezionato notifica per iscritto, al capo della squadra di ispezione presso l'impianto di distruzione di armi chimiche, il trasferimento di un quantitativo di armi chimiche da un impianto di stoccaggio di tali armi a destinazione di un impianto di distruzione, almeno quattro ore prima del trasferimento. Nella notifica e' specificata la denominazione dell'impianto di stoccaggio, l'ora di partenza e di arrivo prevista, i tipi specifici e le quantita' di armi chimiche trasportate, indicando se elementi contrassegnati con il cartellino sono stati spostati, nonche' il mezzo di trasporto. Tale notifica puo' includere una o piu' spedizioni. Il capo della squadra d'ispezione dovra' essere immediatamente notificato, per iscritto, di qualsiasi modifica di questi dati. Impianti di stoccaggio di armi chimiche situate negli impianti di distruzione delle armi chimiche 62. Gli ispettori si accertano dell'arrivo delle armi chimiche nell'impianto di distruzione e del loro immagazzinaggio. Essi controllano l'inventario di ciascun invio seguendo procedure convenute compatibili con i regolamenti di sicurezza in vigore nell'impianto, prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio. Essi utilizzano, se opportuno, sigilli, contrassegni o altre procedure convenute di controllo degli stock per facilitare un accurato inventario delle armi chimiche prima della loro distruzione. 63. Dal momento in cui le armi chimiche vengono immagazzinate negli impianti di stoccaggio situati presso gli impianti di distruzione e per tutto il tempo in cui vi rimarranno, tali impianti di stoccaggio saranno soggetti ad una verifica sistematica, in conformita' ad accordi di impianto pertinenti. 64. Alla fine di una fase di distruzione attiva, gli ispettori effettueranno un inventario delle armi chimiche rimosse dall'installazione di stoccaggio per essere distrutte. Essi verificheranno l'esattezza dell'inventario delle armi chimiche rimanenti, avvalendosi delle procedure di controllo degli inventari di cui al paragrafo 62. Misure di verifica sistematica in loco negli impianti di distruzione di armi chimiche 65. Gli ispettori hanno accesso, per svolgere le loro attivita', agli impianti di distruzione di armi chimiche ed agli impianti di stoccaggio di armi chimiche ivi situati per tutta la fase di distruzione attiva. 66. Al fine di accertarsi che nessuna arma chimica sia stata sottratta e che il processo di distruzione e' stato completato, gli ispettori hanno diritto, in ciascun impianto di distruzione di armi chimiche, di verificare personalmente e tramite un monitoraggio con strumentazione fissa in loco: (a) la consegna delle armi chimiche presso l'impianto; (b) la zona d'immagazzinaggio temporaneo delle armi chimiche nonche' il tipo specifico e la quantita' di armi chimiche immagazzinate in tale zona; (c) il tipo specifico e la quantita' di armi chimiche da distruggere; (d) il processo di distruzione; (e) il prodotto finale della distruzione; (f) l'asportazione delle parti metalliche; (g) l'integrita' del processo di distruzione e dell'impianto nel suo insieme. 67. Gli ispettori hanno diritto di etichettare ai fini della campionatura, le munizioni, i dispositivi o i contenitori che si trovano nelle zone d'immagazzinaggio temporaneo degli impianti di distruzione di armi chimiche. 68. I dati derivanti dalla gestione corrente dell'impianto, debitamente autenticati, sono utilizzati per le esigenze dell'ispezione nella misura in cui corrispondono a tali esigenze. 69. Dopo il completamento di ciascun periodo di distruzione, il Segretariato tecnico conferma la dichiarazione dello Stato Parte che riporta il completamento della distruzione della quantita' designata di armi chimiche. 70. Gli ispettori, in conformita' con gli accordi di impianto: (a) hanno liberamente accesso a tutte le parti degli impianti di distruzione e degli impianti di stoccaggio di armi chimiche ivi situate, comprese le munizioni, i dispositivi, i contenitori di stoccaggio o altri contenitori ivi situati. Gli elementi da ispezionare sono scelti dagli ispettori secondo il piano di verifica accettato dallo Stato Parte ispezionato ed approvato dal Consiglio esecutivo; (b) sorvegliato l'analisi sistematica in loco dei campioni durante il processo di distruzione; (c) ricevono, se necessario, campioni prelevati a loro richiesta da ogni dispositivo, contenitore di stoccaggio ed altri contenitori presso l'impianto di distruzione o l'impianto di stoccaggio ivi contenuto. Parte IV (B) - Armi chimiche obsolete e armi chimiche abbandonate A. DISPOSIZIONI GENERALI 1. Le armi chimiche obsolete dovranno essere distrutte ai sensi della sezione B. 2. Le armi chimiche abbandonate, comprese quelle che corrispondono anche alla definizione dell'articolo II, paragrafo 5(b), saranno distrutte ai sensi della sezione C. B. REGIME APPLICABILE ALLE ARMI CHIMICHE OBSOLETE 3. Lo Stato Parte che ha sul suo territorio armi chimiche obsolete cosi' definite all'Articolo II, paragrafo 5 (a) fornisce al Segretariato Tecnico, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, indicando in particolar modo, nella misura possibile, l'ubicazione, il tipo, la quantita' e lo stato attuale di conservazione di tali armi chimiche obsolete. Trattandosi di armi chimiche obsolete come definite nell'Articolo II, paragrafo 5(b), lo Stato Parte presentera' al Segretariato Tecnico una dichiarazione secondo l'Articolo III, paragrafo 1(b) (i), comprese per quanto possibile, le informazioni specificate nella Parte IV(A), paragrafi 1 a 3, del presente Annesso. 4. Uno Stato Parte che rinviene armi chimiche obsolete dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, fornisce al Segretariato Tecnico le informazioni specificate al paragrafo 3 non oltre 180 giorni dopo la scoperta delle armi chimiche obsolete. 5. Il Segretariato Tecnico condurra' una ispezione iniziale, ed ogni ulteriore ispezione che potra' essere necessaria, al fine di verificare le informazioni fornite in conformita' con i paragrafi 3 e 4 ed in particolare al fine di determinare se le armi chimiche corrispondono alla definizione di armi chimiche obsolete secondo l'articolo II, paragrafo 5. La Conferenza esamina ed approva secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i) le direttive da seguire per determinare se le armi chimiche fabbricate tra il 1925 ed il 1946 possono ancora essere utilizzate in quanto tali. 6. Lo Stato Parte trattera' le armi chimiche obsolete che il Segretariato tecnico ha confermato corrispondere alla definizione dell'Articolo II, paragrafo 5(a) come rifiuti tossici. Esso informera' il Segretariato Tecnico dei provvedimenti intrapresi per distruggere o eliminare in ogni altro modo tali armi chimiche obsolete come rifiuti tossici, in conformita' con la sua legislazione nazionale. 7. Fermo restando quanto disposto ai paragrafi 3 a 5, lo Stato Parte distruggera' le armi chimiche obsolete per le quali il Segretariato tecnico ha stabilito che corrispondono alla definizione di cui nel Articolo II, paragrafo 5(b) in conformita' con l'Articolo IV e con la Parte IV(A) del presente Annesso. Su richiesta di uno Stato Parte, il Consiglio esecutivo puo', tuttavia, modificare le disposizioni relative alle scadenze ed all'ordine di distruzione di tali vecchie armi chimiche obsolete qualora determini che cio' non costituisce un rischio per l'oggetto e per i fini della presente Convenzione. La richiesta dovra' contenere specifiche proposte per la modifica delle scadenze e dell'ordine di distruzione, nonche' spiegazioni dettagliate dei motivi di tale proposte di modifica. C. REGIME APPLICABILE ALLE ARMI CHIMICHE ABBANDONATE 8. Lo Stato Parte sul di cui territorio si trovano armi chimiche abbandonate (di seguito denominato "Stato Parte territoriale") fornisce al Segretariato Tecnico, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone concernenti tali armi chimiche abbandonate. Tali informazioni dovranno includere, nella misura del possibile, l'ubicazione, il tipo, la quantita' e le condizioni attuali di conservazione delle armi chimiche abbandonate nonche' informazioni sulle circostanze dell'abbandono. 9. Lo Stato Parte che scopre armi chimiche abbandonate dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti fornisce al Segretariato Tecnico, non oltre 180 giorni dopo la loro scoperta, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone in merito a tali armi. Nella misura del possibile, indica in particolare l'ubicazione, il tipo, la quantita' e le condizioni attuali di conservazione delle armi chimiche abbandonate nonche' informazioni sulle circostanze dell'abbandono. 10. Lo Stato Parte che ha abbandonato armi chimiche sul territorio di un altro Stato Parte (di seguito denominato "Stato Parte abbandonante") fornisce al Segretariato Tecnico non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone in merito a tali armi chimiche abbandonate. Nella misura del possibile, indichera' in particolare la localizzazione, il tipo, e la quantita' di queste armi e fornira' precisioni sulle circostanze dell'abbandono e sulle condizioni di conservazioni delle armi chimiche abbandonate. 11. Il Segretariato Tecnico procede ad una ispezione iniziale e ad ogni ulteriore ispezione eventualmente necessaria per verificare l'esattezza di tutte le informazioni pertinenti che gli sono state fornite secondo i paragrafi da 8 a 10, e per determinare se e' necessaria la verifica sistematica prevista ai paragrafi 41 a 43 Quarta Parte (A) del presente Annesso. Se del caso, verifica l'origine delle armi chimiche abbandonate e stabilisce i fatti connessi con l'abbandono e l'identita' dello Stato abbandonante. 12. Il Segretariato Tecnico presenta il suo rapporto al Consiglio Esecutivo, allo Stato Parte territoriale ed allo Stato Parte abbandonante o allo Stato Parte dichiarato dallo Stato Parte territoriale o individuato dal Segretariato Tecnico come l'autore dell'abbandono delle armi chimiche. Se uno degli Stati Parte direttamente interessati non e' soddisfatto per quanto riguarda il rapporto, avra' diritto di dirimere la questione in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione o di deferire il caso al Consiglio Esecutivo affinche' sia risolto rapidamente. 13. In applicazione dell'Articolo I, paragrafo 3, lo Stato Parte territoriale avra' diritto di chiedere allo Stato Parte stabilito autore dell'abbandono secondo i paragrafi 8 a 12, di iniziare consultazioni per la cooperazione alla distruzione delle armi chimiche abbandonate in cooperazione con lo Stato parte territoriale. Esso informera' immediatamente il Segretariato Tecnico della sua richiesta. 14. Le consultazioni tra lo Stato Parte territoriale e lo Stato parte abbandonante al fine di decidere di comune accordo un piano di distruzione, avranno inizio non oltre 30 giorni dopo che il Segretariato Tecnico e' stato informato della richiesta di cui al paragrafo 13. Il piano di distruzione convenuto congiuntamente e' trasmesso al Segretariato tecnico non oltre 180 giorni dopo che quest'ultimo e' stato informato della richiesta di cui al paragrafo 13. Su richiesta dello Stato Parte abbandonante e dello Stato Parte territoriale. Il consiglio esecutivo puo' prorogare il termine di inoltro del piano di distruzione convenuto. 15. Lo Stato Parte abbandonante fornisce tutte le risorse necessarie per la distruzione di armi chimiche abbandonate, e cioe' mezzi finanziari e tecnici, servizi di esperti, installazioni ed altre risorse. Lo Stato parte territoriale fornira' un'adeguata cooperazione. 16. Qualora non sia possibile individuare lo Stato parte autore dell'abbandono o qualora questo non sia uno Stato Parte, lo Stato Parte territoriale puo' chiedere, per la distruzione delle armi chimiche abbandonate, all'Organizzazione e ad altri Stati Parte di fornirgli assistenza a tal fine. 17. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi da 8 a 16, l'Articolo IV e la Parte IV (A) del presente Annesso si applicheranno anche alla distruzione delle armi chimiche abbandonate. In caso di armi chimiche abbandonate che corrispondono anche alla definizione delle armi chimiche obsolete di cui all'Articolo II, paragrafo 5 (b), il Consiglio Esecutivo, su richiesta dello Stato Parte territoriale, individualmente o assieme allo Stato Parte abbandonante, puo' modificare o in casi eccezionali sospendere l'attuazione delle disposizioni relative alla distruzione, qualora determini che cio' non rappresenta un pericolo per gli scopi e l'obiettivo della presente Convenzione. In caso di armi chimiche abbandonate che non corrispondono alla definizione delle armi chimiche obsolete all'Articolo II, paragrafo 5 (b), il Consiglio Esecutivo, a richiesta dello Stato parte territoriale, individualmente o assieme allo Stato Parte abbandonante puo', in circostanze eccezionali, modificare le disposizioni relative alle scadenze ed all'ordine di distruzione di tali armi, qualora determini che cio' non costituisce un rischio per l'oggetto e per i fini della presente Convenzione. Ogni richiesta di cui al presente paragrafo dovra' contenere specifiche proposte per l'adeguamento o la sospensione delle disposizioni relative alla distruzione, nonche' spiegazioni dettagliate dei motivi di tale proposte. 18. Gli Stati Parte possono concludere tra di loro accordi o intese relativi alla distruzione delle armi chimiche abbandonate. Il Consiglio esecutivo puo', su richiesta dello Stato Parte territoriale, individualmente o insieme allo Stato Parte abbandonante, decidere che determinate disposizioni di tali accordi o intese prevalgano rispetto a quelle della presente sezione, qualora ritenga che l'accordo o l'intesa garantiscono la distruzione delle armi chimiche abbandonate secondo il paragrafo 17. Parte V - Distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche e verifica della loro distruzione secondo l'articolo V A. DICHIARAZIONE Dichiarazione di impianti di produzione di armi chimiche. 1. La dichiarazione di impianti di produzione di armi chimiche presentata da uno Stato parte secondo l'Articolo III, paragrafo 1(c)(ii) conterra' per ciascun impianto le seguenti informazioni: (a) la denominazione dell'impianto, i nomi dei proprietari ed il nome delle societa' o imprese che lo gestiscono a decorrere dal 1 gennaio 1946; (b) l'ubicazione precisa dell'impianto, compreso il suo indirizzo, il luogo del complesso, l'ubicazione dell'impianto nell'ambito del complesso, compreso l'edificio esatto ed il suo numero, se del caso; (c) la dichiarazione se si tratta di un impianto per la fabbricazione di composti chimici definiti come armi chimiche o se si tratta di un impianto per la carica di armi chimiche, o entrambe; (d) la data di completamento della costruzione dell'impianto e dei periodi eventuali di trasformazioni dell'impianto, compresa l'installazione di attrezzature nuove o modificate, che hanno modificato in maniera significativa le caratteristiche del processo di produzione dell'impianto; (e) Informazioni sui composti chimici definiti come armi chimiche, prodotti nell'impianto; munizioni, dispositivi e contenitori caricati nell'impianto, le date in cui le attivita' di produzione o di carica hanno iniziato e cessato; (i) Per i composti chimici definiti come armi chimiche prodotte nell'impianto, deve essere precisato il tipo specifico di ciascun composto prodotto, la sua denominazione chimica secondo la nomenclatura in vigore dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (UICPA), la sua formula strutturale, il suo numero di registro del Chemical Abstracts Services se attribuito, nonche' la quantita' di ciascun composto chimico espresso mediante il peso del composto chimico in tonnellate; ii) per le munizioni, i dispositivi ed i contenitori caricati nell'impianto, le informazioni devono essere espresse in termini di tipo specifico delle armi chimiche cariche e di peso della carica chimica per unita'. (f) capacita' di produzione dell'impianto di produzione di armi chimiche; (i) Per un impianto nel quale sono state prodotte armi chimiche, la capacita' di produzione sara' espressa in termini del quantitativo annuo di potenziale produzione di una determinata sostanza sulla base del procedimento tecnico effettivamente utilizzato nell'impianto, o, nel caso di procedimenti non effettivamente avviati, che si prevedeva di utilizzare nell'impianto; (ii) Per un impianto in cui sono state caricate armi chimiche, la capacita' di produzione e' espressa in termini del quantitativo di prodotto chimico che puo' essere utilizzato ogni anno nell'impianto per caricare ogni specifico tipo di arma chimica. (g) Per ciascun impianto di produzione di composti chimici che non sia stato distrutto, una descrizione dell'impianto che includa: (i) la planimetria del sito; (ii) uno schema dei processi dell'impianto; (iii) l'inventario degli edifici dell'impianto e delle attrezzature specializzate contenute nell'impianto e di tutte le parti di ricambio per tali attrezzature; (h) lo stato attuale dell'impianto, dichiarando: (i) la data pio' recente in cui sono state prodotte armi chimiche nell'impianto; (ii) Se l'impianto sia stato distrutto, indicando eventualmente data e modalita' della distruzione; (iii) Se l'impianto sia stato utilizzato o trasformato prima della data di entrata in vigore della Convenzione in vista di una attivita' non connessa con la produzione di armi chimiche ed, in tal caso, i dati sulle modificazioni effettuate, la data in cui l'attivita' non connessa con le armi chimiche e' iniziata e la natura di tale attivita' indicando, se del caso, il tipo di prodotto. i) Specifica delle misure adottate dallo Stato Parte per la chiusura dell'impianto e descrizione delle misure adottate o che saranno adottate per disattivare l'impianto; (j) descrizione dell'insieme delle attivita' correnti per l'ordine e la sicurezza nell'impianto disattivato; (k) una dichiarazione sulla eventuale riconversione dell'impianto per la distruzione di armi chimiche, e, se del caso le date di tale riconversione. Dichiarazioni di impianti di produzione di armi chimiche presentate in conformita' con l'Articolo III, paragrafo 1(c)(iii) 2. La dichiarazione di impianti per la produzione di armi chimiche presentata da uno Stato Parte in conformita' con l'Articolo III, paragrafo 1(c)(iii) deve contenere tutte le informazioni specificate nel paragrafo 1 precedente. Lo Stato Parte sul cui territorio l'impianto e' ubicato o e' stato ubicato a responsabile per l'adozione di comune accordo con l'altro Stato, di appropriati provvedimenti per garantire che le dichiarazioni vengano effettuate. Se lo Stato Parte territoriale sul di cui territorio l'impianto e' o e' stato ubicato non e' in grado di adempiere a questo obbligo, dovra' esporne le ragioni. Dichiarazioni di trasferimenti e di materiale ricevuto precedentemente 1. Lo Stato Parte che ha trasferito o ricevuto attrezzature per la produzione di armi chimiche dal 1 gennaio 1946 dovra' dichiarare tali trasferimenti e quantitativi ricevuti in conformita' con l'Articolo III, paragrafo 1(c)(iv) e con il paragrafo 5 sotto indicato. Se non tutte le informazioni specificate sono disponibili per i trasferimenti ed i quantitativi ricevuti durante il periodo compreso tra il 1 gennaio 1946 ed il 1 gennaio 1970, lo Stato parte fornisce qualsiasi informazione di cui sia ancora in possesso nonche' una spiegazione dei motivi per i quali non e' in grado di presentare una dichiarazione completa. Al paragrafo 3, per "attrezzature per la produzione di armi chimiche" si intende: (a) le attrezzature specializzate; (b) le attrezzature per la produzione di materiale specificamente progettato per essere utilizzato in diretta connessione con l'utilizzazione di armi chimiche; (c) le attrezzature progettate o utilizzate esclusivamente per la produzione di parti non chimiche di munizioni chimiche. 5. La dichiarazione deve indicare, per quanto riguarda il trasferimento ed il ricevimento di attrezzature per la produzione di armi chimiche: (a) chi ha ricevuto/trasferito le attrezzature; (b) la natura delle attrezzature; (c) la data del trasferimento o del ricevimento; (d) se le attrezzature sono state distrutte, qualora cio' sia noto; (c) situazione attuale, qualora sia nota. Presentazione di piani di distruzione generali 6. Lo Stato parte fornisce le seguenti informazioni per ciascun impianto di produzione di armi chimiche: (a) Scadenzario previsto delle misure da adottare; e (b) Metodi di distruzione 7. Per ciascun impianto di produzione di armi chimiche che uno Stato intende convertire temporaneamente in un impianto di distruzione di armi chimiche, lo Stato Parte fornira' le seguenti informazioni: (a) Scadenzario previsto della conversione in impianto di distruzione; (b) Prevista durata di utilizzazione dell'impianto come impianto di distruzione; (c) Descrizione del nuovo impianto; (d) Metodo di distruzione del materiale speciale; (e) scadenzario per la distruzione dell'impianto riconvertito dopo essere stato utilizzato per la distruzione di armi chimiche; (f) metodi di distruzione dell'impianto riconvertito. Presentazione dei piani di distruzione annuali e dei rapporti annuali sulla distruzione 8. Lo Stato parte deve presentare un piano di distruzione annuale almeno 90 giorni prima dell'inizio del successivo anno di distruzione. Questo piano contiene le seguenti informazioni: (a) quantificazione della capacita' produttiva da distruggere; (b) denominazione e ubicazione degli impianti dove dovra' essere effettuata la distruzione; (c) elenco degli edifici e delle attrezzature distrutti in ciascun impianto; (d) metodo di distruzione. 9. Lo Stato parte deve presentare un rapporto annuale sulla distruzione non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno di distruzione trascorso. Questo piano contiene le seguenti informazioni: (a) capacita' produttiva distrutta; (b) denominazione e ubicazione degli impianti dove la distruzione e' stata effettuata; (c) elenco degli edifici e delle attrezzature che sono stati distrutti in ciascun impianto; (d) metodi di distruzione 10. Trattandosi di un impianto di produzione di armi chimiche dichiarato secondo l'Articolo III, paragrafo 1(c)(iii), lo Stato Parte sul di cui territorio l'impianto e' o lo e' stato localizzato e' responsabile di adottare i provvedimenti richiesti affinche' le dichiarazioni specificate nei paragrafi 6 a 9 effettuate. Se lo Stato Parte sul di cui territorio l'impianto e' o e' stato localizzato non puo' adempiere a tale obbligo, deve esporne le ragioni. B. DISTRUZIONE Principi generali per la distruzione di impianti di produzione di armi chimiche 11. Ciascun Stato Parte decide riguardo ai metodi che intende utilizzare per distruggere impianti di produzione di armi chimiche secondo i principi enunciati all'Articolo V e nella presente Parte. Principi e metodi di chiusura di un impianto di produzione di armi chimiche 12. La chiusura di un impianto di produzione di armi chimiche ha come scopo di disattivarlo. 13. Lo Stato parte adotta i provvedimenti di chiusura autorizzati tenendo debitamente conto delle particolari caratteristiche di ciascun impianto. Tali misure includono, tra l'altro: (a) il divieto di occupare gli edifici specializzati e gli edifici di tipo corrente nell'ambito dell'impianto, salvo per attivita' autorizzate; (b) la disattivazione delle attrezzature direttamente collegate alla produzione di armi chimiche, in particolare le attrezzature di comando degli equipaggiamenti ed i cavi elettrici; (c) La disattivazione degli impianti e del materiale di protezione destinato esclusivamente a garantire la sicurezza del funzionamento dell'impianto di produzione di armi chimiche; (d) il montaggio di paratoie piene e di altri dispositivi su tutte le attrezzature utilizzate per la sintesi, la separazione o la purificazione dei composti definiti come armi chimiche, al fine di impedire che tali prodotti chimici vi siano introdotti o ne siano estratti e che tale materiale, serbatoi di stoccaggio o strumenti per caricare le armi chimiche siano riscaldati, raffreddati o alimentati in energia elettrica o di altra natura; (e) chiusura dell'accesso all'impianto di produzione di armi chimiche mediante ferrovia, strada, nonche' delle altre vie di accesso riservate al traffico pesante, salvo le vie necessarie per le attivita' autorizzate. 14. Fintantoche' l'impianto di produzione di armi chimiche rimane chiuso, lo Stato Parte puo' proseguire nell'impianto le attivita' connesse alla sicurezza fisica e materiale. Manutenzione tecnica degli impianti di produzione di armi chimiche prima della loro distruzione 15. Lo Stato parte puo' effettuare attivita' di manutenzione corrente negli impianti di produzione di armi chimiche solo per ragioni di sicurezza, compresa l'ispezione visiva, la manutenzione preventiva e le riparazioni correnti. 16. Tutte le attivita' di manutenzione previste sono specificate nei piani di distruzione generali e dettagliati. Non fanno parte delle attivita' di manutenzione: (a) la sostituzione di qualsiasi attrezzatura parte dei processi; (b) la modificazione delle caratteristiche delle attrezzature necessarie per i processi chimici; (c) la produzione di composti chimici di qualsiasi tipo. 17. Tutte le attivita' di manutenzione sono soggette al monitoraggio del Segretariato Tecnico. Principi e metodi per la conversione temporanea degli impianti di produzione di armi chimiche in impianti di distruzione di armi chimiche 18. Le misure relative alla conversione temporanea di impianti di produzione di armi chimiche in impianti di distruzione di armi chimiche garantiscono che il regime adottato per gli impianti temporaneamente convertiti sia almeno altrettanto rigoroso del regime adottato per quelli che non siano stati convertiti. 19. Gli impianti di produzione di armi chimiche convertiti in impianti di distruzione prima dell'entrata in vigore della Presente Convenzione sono dichiarati nella categoria degli impianti di produzione di armi chimiche. Essi saranno oggetto di una visita iniziale degli ispettori, che dovranno confermare l'esattezza delle informazioni fornite riguardo a questi impianti. Sara' inoltre necessario verificare che la conversione di tali impianti sia stata effettuata in maniera tale da renderli inutilizzabili come impianti di produzione di armi chimiche: tale misura rientra nel quadro delle misure previste per gli impianti che devono essere resi inutilizzabili non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione. 20. Lo Stato Parte che ha intenzione di convertire impianti di produzione di armi chimiche presenta al Segretariato tecnico, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, o al massimo 30 giorni dopo aver deciso di procedere a tale conversione temporanea, un piano generale di conversione degli impianti e presenta successivamente piani annuali. 21. Se lo Stato Parte deve convertire in impianto di distruzione di armi chimiche un altro impianto di produzione di armi chimiche che e' stato chiuso dopo che la presente Convenzione e' entrata in vigore nei suoi confronti, esso ne informa il Segretariato Tecnico almeno 150 giorni prima della conversione. Il Segretariato Tecnico, di concerto con lo Stato Parte si accerta che vengano presi i provvedimenti necessari affinche', dopo la sua conversione, tale impianto sia reso inutilizzabile come impianto di produzione di armi chimiche. 22. Un impianto convertito per la distruzione di armi chimiche non dovra' pio' essere adatto a riprendere la produzione di armi chimiche di quanto non lo sia un impianto che e' stato chiuso e che e' soggetto a manutenzione. Per la riattivazione di tale impianto, sara' necessario altrettanto tempo di quello richiesto per un impianto di produzione di armi chimiche che e' stato chiuso e che e' soggetto a manutenzione. 23. Gli impianti di produzione di armi chimiche convertiti saranno distrutti non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. 24. Ogni misura adottata per la conversione di un determinato impianto di produzione di armi chimiche sara' specifica per tale impianto e dipendera' dalle sue caratteristiche proprie. 25. I provvedimenti adottati per la conversione di un impianto di produzione di armi chimiche in impianto di distruzione non saranno meno incisivi dei provvedimenti previsti per fare in modo che gli altri impianti di produzione di armi chimiche siano inutilizzabili non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato Parte. Principi e metodi connessi con la distruzione di un impianto di produzione di armi chimiche 26. Lo Stato Parte dovra' distruggere le attrezzature e gli edifici di cui alla definizione di impianto di produzione di armi chimiche, come segue: (a) Tutte le attrezzature specializzate e le attrezzature standard saranno materialmente distrutte; (b) tutti gli edifici specializzati e gli edifici standard saranno materialmente distrutti. 27. Lo Stato Parte dovra' distruggere gli impianti di produzione di armi chimiche non cariche e delle attrezzature per l'utilizzazione di armi chimiche, come segue: (a) Gli impianti utilizzati esclusivamente per la produzione di parti non chimiche di munizioni chimiche o di attrezzature specificamente designate per essere utilizzate direttamente in connessione con l'uso di armi chimiche, saranno dichiarati e distrutti. Il processo di distruzione e la sua verifica saranno condotti secondo le disposizioni dell'Articolo V e della presente Parte dell'Annesso relative alle verifiche sulla distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche; (b) Tutte le attrezzature concepite o utilizzate esclusivamente per produrre parti non chimiche di munizioni chimiche dovranno essere materialmente distrutte. Tali attrezzature che comprendono stampi e matrici specialmente concepite per la formazione dei metalli, potranno essere trasportate in un luogo particolare per la loro distruzione; (c) Tutti gli edifici e le attrezzature standard utilizzate per tali attivita' di produzione saranno distrutti o trasformati per scopi non proibiti dalla presente Convenzione: la loro distruzione o conversione dovra' essere confermata, se dal caso, per mezzo di consultazioni e d'ispezioni, come previsto all'articolo IX. (d) le attivita' per scopi non proibiti dalla presente Convenzione possono continuare durante la distruzione o la trasformazione. Ordine di distruzione 28. L'ordine di distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche e' fondato sugli obblighi enunciati all'Articolo I ed agli altri articoli della presente Convenzione, in particolare gli obblighi relativi alla verifica sistematica in loco. Esso tiene conto dell'interesse degli Stati Parte a poter beneficiare di una sicurezza non diminuita nel periodo di distruzione; del rafforzamento della fiducia all'inizio della fase di distruzione; della graduale acquisizione di esperienza nel corso della distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche, nonche' del principio di applicabilita' a prescindere dalle caratteristiche reali degli impianti e dei metodi adottati per la loro distruzione. L'ordine di distruzione a' basato sul principio di livellamento. 29. Per ciascun periodo di distruzione, lo Stato Parte determinera' quali sono gli impianti di armi chimiche da distruggere e procedera' alla distruzione in modo tale che alla fine di ciascun periodo di distruzione, non ne rimanga pio' di quanto specificato ai paragrafi 30 e 31. Nulla vieta ad uno Stato Parte di distruggere i suoi impianti ad un ritmo pio' rapido. 30. Le seguenti disposizioni si applicheranno agli impianti di produzione di armi chimiche che producono le sostanze chimiche di cui alla Tabella 1: (a) Lo Stato Parte intraprendera' la distruzione di tali impianti non oltre un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e la completera' non oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Per gli Stati che saranno parte al momento dell'entrata in vigore del Trattato, tale periodo globale sara' diviso in tre distinti periodi di distruzione, cioe' 2-5 anni, 6-8 anni, 9-10 anni. Per gli Stati che diverranno Parte dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, i periodi di distruzione saranno adattati, in considerazione dei paragrafi 28 e 29. (b) La capacita' di produzione sara' utilizzata come fattore di comparazione per questi impianti. Essa sara' espressa in tonnellate-agenti, in considerazione delle regole specificate per le armi chimiche binarie. (c) Adeguati livelli di capacita' di produzione determinate di comune accordo saranno stabiliti per la fine dell'ottavo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Una capacita' di produzione superiore al livello stabilito dovra' essere distrutta con uguali incrementi durante i primi due periodi di distruzione. (d) La necessita' di distruggere una determinata parte della capacita' comporta quella di distruggere ogni altro impianto di produzione di armi chimiche che ha alimentato l'impianto della Tabella 1, o che ha caricato munizioni o dispositivi con i prodotti chimici della Tabella 1. (e) Gli impianti di produzione di armi chimiche che sono stati temporaneamente convertiti ai fini della distruzione di armi chimiche continueranno ad essere sottoposti all'obbligo di distruzione della loro capacita' stabilito dalle disposizioni del presente paragrafo. 31. Lo Stato Parte iniziera' la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche non previsti al paragrafo 30 non oltre un anno dopo che la presente Convenzione sara' entrata in vigore nei suoi confronti, e la completera' non oltre cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Piani di distruzione dettagliati 32. Almeno 180 giorni prima di intraprendere la distruzione di un impianto di produzione di armi chimiche, lo Stato Parte dovra' presentare al Segretariato Tecnico i piani dettagliati per la distruzione dell'impianto, nei quali saranno enunciati in particolare i provvedimenti che detto Stato Parte prevede di adottare per la verifica della distruzione ai sensi del paragrafo 33(i) indicando tra l'altro: (a) Il programma della permanenza degli ispettori nell'impianto da distruggere; (b) le procedure di verifica dei provvedimenti da adottare per ciascun elemento dichiarato. 33. I piani dettagliati di distruzione di ciascun impianto di produzione comporteranno i seguenti elementi: (a) programma dettagliato del processo di distruzione; (b) tracciato dell'impianto; (c) schema dei processi di produzione; (d) inventario dettagliato delle attrezzature, degli edifici e di altri elementi da distruggere; (e) provvedimenti da adottare per ogni elemento indicato nell'inventario; (f) misure che si propone di adottare in vista della verifica; (f) misure di ordine pubblico/sicurezza da applicare durante la distruzione dell'impianto; (h) condizioni di lavoro e di mantenimento per gli ispettori. 34. Lo Stato Parte che ha intenzione di convertire provvisoriamente un impianto di produzione di armi chimiche in impianto di distruzione di armi chimiche, ne informa il Segretariato Tecnico almeno 150 giorni prima di intraprendere ogni attivita' di trasformazione. Questa notifica dovra': (a) specificare la denominazione, l'indirizzo e l'ubicazione dell'impianto; (b) fornire un diagramma del sito indicante tutte le strutture e le aree implicate nella distruzione delle armi chimiche ed individuare tutte le strutture dell'impianto di produzione di armi chimiche che dovranno essere provvisoriamente trasformate; (c) specificare i tipi di armi chimiche ed il tipo e quantita' di carica chimica da distruggere; (d) specificare il metodo di distruzione; (e) fornire uno schema dei processi di produzione indicante quali parti del processo di produzione e delle attrezzature specializzate saranno trasformate ai fini della distruzione delle armi chimiche; (f) specificare i sigilli ed il materiale d'ispezione che rischia di essere danneggiato, se del caso; (g) fornire uno scadenzario con i termini previsti per: i lavori di progettazione, la trasformazione temporanea dell'impianto, la sistemazione delle attrezzature, il controllo delle attrezzature, le operazioni di distruzione e la chiusura. 35. Per quanto riguarda la distruzione di un impianto che e' stato temporaneamente trasformato ai fini della distruzione di armi chimiche, devono essere fornite informazioni in conformita' con i paragrafi 32 e 33. Esame dei piani dettagliati 36. Sulla base del piano dettagliato di distruzione dello Stato Parte e delle misure di verifica che detto Stato Parte si propone di adottare, nonche' sull'esperienza acquisita in precedenti ispezioni, il Segretariato Tecnico preparera' un piano per verificare la distruzione dell'impianto, in stretta consultazione con lo Stato Parte. Ogni divergenza tra il Segretariato Tecnico e lo Stato Parte riguardo ai provvedimenti da adottare dovra' essere risolta mediante consultazioni. Ogni questione irrisolta sara' deferita al Consiglio Esecutivo per un'azione appropriata in vista di agevolare la piena attuazione della presente Convenzione. 37. Al fine di garantire che le disposizioni dell'Articolo V e della presente Parte siano applicate pienamente, i piani di distruzione e di verifica saranno concordati tra il Consiglio Esecutivo e lo Stato Parte Questo accordo dovra' essere raggiunto almeno 60 giorni prima dell' inizio previsto della distruzione. 38. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo potra' consultarsi con il Segretariato Tecnico su qualsiasi questione relativa all'adeguatezza del piano combinato di distruzione e di verifica. Se non vi sono obiezioni da parte di nessun membro del Consiglio esecutivo, il piano sara' attuato. 39. In caso di difficolta', il consiglio Esecutivo si consultera' con lo Stato Parte ai fine di risolverle. Eventuali difficolta' irrisolte saranno deferite alla Conferenza. La soluzione di ogni controversia relativa a metodi di distruzione non ritardera' l'attuazione di altre parti del piano di distruzione che siano accettabili. 40. Se un accordo non e' raggiunto con il consiglio Esecutivo su alcuni aspetti della verifica, o se il piano di verifica approvato non puo' essere attuato, la verifica della distruzione sara' garantita da un monitoraggio continuo per mezzo di strumenti installati in loco ed in presenza di ispettori. 41. La distruzione e la verifica si svolgeranno in conformita' con il piano approvato. La verifica non dovra' indebitamente intralciare il processo di distruzione e dovra' essere effettuata alla presenza in loco di ispettori giunti per assistere alla distruzione. 42. Se le misure di verifica o di distruzione previste non venissero adottate come previsto, tutti gli Stati Parte ne saranno informati. C. VERIFICA Verifica delle dichiarazione di impianti di produzione di armi chimiche mediante ispezione in loco 43. Il Segretariato Tecnico procedera' ad una ispezione di ciascun impianto di produzione di armi chimiche in un periodo compreso tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato Parte. 44. L'ispezione iniziale ha come scopo: (a) di confermare che la produzione di armi chimiche sia cessata e che l'impianto sia stato disattivato, in conformita' con la presente Convenzione; (b) di consentire al Segretariato Tecnico di prendere conoscenza dei provvedimenti che sono stati presi per porre fine alla produzione di armi chimiche nell'impianto; (c) di consentire agli ispettori di apporre sigilli temporanei; (d) di consentire agli ispettori di confermare l'inventario degli edifici e del materiale specializzato; (e) di ottenere le informazioni necessarie per pianificare le attivita' di ispezione nell'impianto, in particolare facendo uso di sigilli anti-frode e di altri dispositivi convenuti che saranno utilizzati in conformita' con l'accordo d'impianto dettagliato; (f) di procedere a discussioni preliminari riguardo ad un accordo sulle procedure d'ispezione all'impianto. 45. Gli ispettori utilizzeranno, a seconda dei casi, sigilli, contrassegni o altre procedure di controllo approvate per agevolare un accurato inventario degli elementi dichiarati presso ciascun impianto di produzione di armi chimiche. 46. Gli ispettori installeranno tali dispositivi convenuti se sara' necessario indicare se vi e' stata una ripresa della produzione di armi chimiche o se un elemento dichiarato e' stato rimosso. Essi faranno uso della necessaria precauzione per non intralciare le attivita' di chiusura svolte dallo Stato Parte ispezionato. Gli ispettori potranno ritornare sul posto per la manutenzione dei dispositivi e per verificarne l'integrita'. 47. Se, sulla base dell'ispezione iniziale, il Direttore Generale ritiene che siano necessarie misure supplementari per disattivare l'impianto in conformita' alla presente Convenzione, il Direttore Generale puo' chiedere non oltre 135 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di uno Stato Parte, che tali misure siano attuate dallo Stato Parte ispezionato non oltre 180 giorni dopo che la Convenzione e' entrata in vigore nei confronti di detto Stato Parte. Tale Stato puo' soddisfare questa richiesta qualora lo ritenga opportuno. Se non soddisfa la richiesta, lo Stato Parte ispezionato ed il Direttore Generale si consulteranno al fine di risolvere la questione. Verifica sistematica degli impianti di produzione di armi chimiche e cessazione dello loro attivita' 48. La finalita' della verifica sistematica di un impianto di produzione di armi chimiche sara' quella di assicurare che ogni eventuale ripresa di produzione di armi chimiche o di rimozione di elementi dichiarati venga rilevata presso tale impianto. 49. L'accordo dettagliato d'installazione, per ciascun impianto di produzione di armi chimiche, specifichera': (a) Dettagliate procedure d'ispezione in loco che possono comportare: (i) Esami visivi; (ii) Controllo e manutenzione dei sigilli e di altri dispositivi convenuti; (iii) Prelievo e analisi di campioni; (b) Procedure per l'uso di sigilli anti-frode ed altri dispositivi convenuti al fine di prevenire una riattivazione dell'impianto non rilevata, in grado di precisare: (i) Il tipo, l'ubicazione, ed i provvedimenti per l'installazione; (ii) La manutenzione di tali sigilli ed attrezzature; (c) altre misure convenute. 50. I sigilli o altro materiale previsto in un accordo dettagliato sulle misure d'ispezione per tale impianto, saranno sistemati non oltre 240 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di uno Stato Parte. Gli ispettori sono autorizzati a visitare ciascun impianto di produzione di armi chimiche per installare tali sigilli o dispositivi. 51. Nel corso di ogni anno civile, il Segretariato Tecnico sara' autorizzato a svolgere fino a quattro ispezioni in ciascun impianto di produzione di armi chimiche. 52. Il Direttore Generale notifichera' allo Stato Parte ispezionato la sua decisione di condurre una ispezione o una visita ad un impianto di produzione di armi chimiche 48 ore prima dell'arrivo previsto della squadra d'ispezione presso l'impianto per ispezioni sistematiche o visite. In caso di ispezioni o di visite per risolvere problemi urgenti, tale termine puo' essere abbreviato. Il Direttore generale specifichera' lo scopo dell'ispezione o della visita. 53. In conformita' con gli accordi d'impianto, gli ispettori avranno accesso a tutte le parti degli impianti di produzione di armi chimiche. Saranno scelti dagli ispettori gli elementi da ispezionare che compaiono sull'inventario dichiarato. 54. Le direttive per determinare la frequenza di ispezioni sistematiche in loco saranno esaminate e approvate dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII paragrafo 21 (i). Il particolare impianto di produzione da ispezionare sara' scelto dal Segretariato Tecnico in maniera tale che non sia possibile prevedere esattamente quando dovra' essere ispezionato. Verifica della distruzione di impianti di produzione di armi chimiche 55. La finalita' della verifica sistematica della distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche sara' di confermare che l'impianto sia stato distrutto in conformita' con gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, e che ciascun elemento figurante sull'inventario dichiarato venga distrutto secondo il dettagliato convenuto di distruzione. 56. Quando tutti gli elementi dell'inventario siano stati distrutti, il Segretariato Tecnico confermera' la dichiarazione in tal senso dello Stato Parte. A seguito di tale conferma il Segretariato Tecnico terminera' la verifica sistematica dell'impianto di produzione di armi chimiche e rimuovera' senza indugio tutti i dispositivi e tutti gli strumenti di monitoraggio installati dagli ispettori. 57. Dopo questa conferma. lo Stato Parte emettera' la dichiarazione in base alla quale l'impianto e' stato distrutto. Verifica della conversione temporanea di un impianto di produzione di armi chimiche ad impianto di distruzione di armi chimiche. 58. Non oltre 90 giorni dopo aver ricevuto la notifica iniziale dell'intenzione di convertire temporaneamente un impianto di produzione, gli ispettori avranno il diritto di visitare l'impianto per prendere conoscenza della progettata conversione temporanea e per esaminare le varie misure d'ispezione che saranno richieste durante la conversione. 59. Non oltre 60 giorni dopo questa visita, il Segretariato Tecnico e lo Stato Parte ispezionato concluderanno un accordo transitorio contenente misure d'ispezione supplementari da adottare durante lavori di conversione temporanea. Questo accordo specifichera' le procedure d'ispezione, compreso l'uso di sigilli, le attrezzature di monitoraggio e le ispezioni, che comproveranno che nessuna produzione di armi chimiche possa avvenire durante i lavori di conversione. Questo accordo restera' in vigore dall'inizio delle attivita' di conversione temporanea fino all'inizio delle operazioni di distruzione di armi chimiche nell'impianto. 60. Lo Stato Parte ispezionato non asportera', ne' trasformera' alcuna parte dell'impianto ne' modifichera' alcun sigillo o altro dispositivo d'ispezione convenuto che sia stato installato in conformita' alla presente Convenzione fintantoche' l'accordo transitorio non sia stato concluso. 61. Dal momento in cui le operazioni di distruzione hanno inizio nell'impianto, quest'ultimo e' soggetto alle disposizioni della Parte IV (A) del presente Annesso che si applicano agli impianti di produzione di armi chimiche. Le soluzioni relative al periodo precedente all'entrata in funzione dell'impianto a tal fine, sono regolamentate dall'accordo transitorio. 62. Durante le operazioni di distruzione, gli ispettori hanno accesso a tutte le parti degli impianti di produzione temporaneamente trasformati, compresi quelli che non sono direttamente implicati nella distruzione di armi chimiche. 63. Prima che i lavori abbiano inizio nell'impianto in vista della sua conversione temporanea ai fini della distruzione di armi chimiche, e dopo che l'impianto abbia cessato di funzionare come impianto per la distruzione di armi chimiche, detto impianto sara' soggetto alle disposizioni della presente Parte applicabili agli impianti di produzione di armi chimiche. D. CONVERSIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ARMI CHIMICHE A SCOPI NON PROIBITI DALLA CONVENZIONE Procedure per la domanda di conversione 64. Una richiesta di utilizzazione di un impianto di produzione di armi chimiche a scopi non proibiti dalla presente Convenzione puo' essere fatta per ogni impianto che uno Stato Parte utilizzi gia' a tali fini prima dell'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, o che abbia intenzione di utilizzare a tali fini. 65. Trattandosi di un impianto di produzione di armi chimiche gia' utilizzato a scopi non proibiti dalla presente Convenzione nel momento in cui questa entra in vigore dello Stato Parte, la richiesta e' presentata al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Stato. La richiesta dovra' contenere, oltre ai dati presentati in conformita' con il paragrafo 1 (h) (iii) le seguenti informazioni: (a) Una motivazione dettagliata della richiesta; (b) Un piano generale di conversione dell'impianto che specifichi: (i) la natura dell'attivita' che deve essere svolta nell'impianto; (ii) se l'attivita' pianificata include la produzione, la lavorazione o il consumo di prodotti chimici: la denominazione di ciascuno dei prodotti chimici, il diagramma dei processi dell'impianto e delle quantita' che si prevede di produrre, trattare o consumare annualmente; (iii) quali edifici o strutture si prevede di utilizzare e quali modifiche sono proposte, se del caso; (iv) quali edifici o strutture sono state distrutte o si prevede di distruggere ed i piani di distruzione; (v) quali attrezzature saranno utilizzate nell'impianto; (vi) quali attrezzature sono state asportate e distrutte e quali attrezzature si prevede di asportare e distruggere, nonche' i piani per la loro distruzione; (vii) il programma previsto di conversione, se del caso; (viii) la natura dell'attivita' di ogni altro impianto gestiti in loco; e (c) Una spiegazione dettagliata del modo in cui i provvedimenti adottati al capoverso (b) ed ogni altro provvedimento proposto dallo Stato Parte potranno effettivamente prevenire che vi sia nell'impianto una capacita' potenziale di produzione di armi chimiche. 66. Qualora si tratti di un impianto di produzione di armi chimiche che, sino al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione nei confronti dello Stato Parte, non e' mai stato utilizzato a scopi non proibiti dalla presente Convenzione, la domanda e' presentata entro 30 giorni dal momento in cui e' stata presa la decisione di convertire l'impianto e in ogni caso non oltre quattro anni dopo che la Convenzione e' entrata in vigore nei confronti di detto Stato Parte . La domanda contiene: a) una giustificazione dettagliata della richiesta, compreso un esposto dei motivi economici; b) un piano generale di conversione dell'impianto che specifichi: (i) la natura delle attivita' che devono essere svolte nell'impianto; (ii) se l'attivita' pianificata include la produzione, la lavorazione o il consumo di prodotti chimici: diagramma delle operazioni dell'impianto e delle quantita' che si prevede di produrre, lavorare o consumare annualmente; (iii) quali edifici o strutture si prevede di conservare e, se del caso, quali modifiche sono proposte; (iv) quali edifici o strutture sono stati distrutti o si prevede di distruggere e piani di distruzione; (v) quali equipaggiamenti si propone di utilizzare nell'impianto; (vi) quali equipaggiamenti si propone di asportare e di distruggere e piani di distruzione; (vii) il programma previsto di conversione; (viii) natura dell'attivita' di ogni altro impianto gestito nel sito; c) una spiegazione dettagliata del modo con cui i provvedimenti adottati al capoverso b) ed ogni altro provvedimento proposto dallo Stato Parte impediscono effettivamente che vi sia nell'impianto una capacita' potenziale di produzione di armi chimiche. 67. Lo Stato Parte puo' proporre nella sua domanda ogni altra misura che ritiene idonea ad instaurare fiducia. Attivita' autorizzate in attesa di una decisione 68. In attesa delle decisioni della Conferenza, uno Stato Parte puo' continuare ad utilizzare a scopi non proibiti dalla presente Convenzione un impianto che era stato utilizzato a tali fini anteriormente all'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, a patto che lo Stato Parte certifichi nella sua richiesta che nessuna attrezzatura specializzata e nessun edificio specializzato sono utilizzati, e che le attrezzature e gli edifici specializzati sono stati disattivati con i metodi specificati al paragrafo 13. 69. Se l'impianto che e' oggetto dalla domanda non era utilizzato per scopi non proibiti dalla presente Convenzione prima dell'entrata in vigore di questa nei confronti dello Stato Parte o se non e' stata fornita la certificazione di cui al paragrafo 68, lo Stato Parte cessera' immediatamente ogni attivita', secondo le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo V. Lo Stato Parte chiudera' l'impianto in conformita' con il paragrafo 13 non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. condizioni per la conversione 70. Un impianto di produzione di armi chimiche puo' essere convertito per scopi non proibiti dalla presente Convenzione solo se tutte le attrezzature specializzate dell'impianto sono state distrutte, e sono state eliminate tutte le caratteristiche degli edifici e delle strutture che distinguono questi ultimi dagli edifici e dalle strutture di regola utilizzate per scopi non proibiti dalla presente Convenzione e che non implicano composti chimici della Tabella 1. 71. Un impianto convertito non deve essere utilizzato per: (a) Qualunque attivita' implicante la produzione, la lavorazione o il consumo di un composto chimico della Tabella 1 o della Tabella 2, oppure (b) La produzione di qualsiasi composto chimico fortemente tossico, compreso qualsiasi composto chimico organo-fosforato fortemente tossico, o qualsiasi altra attivita' che necessiti attrezzature speciali per la manipolazione di tali composti fortemente tossici o corrosivi, a meno che il Consiglio Esecutivo non decida che tale produzione o attivita' non rappresentano un rischio ai fini dell'oggetto e dello scopo della Convenzione, in considerazione di criteri di tossicita' e di corrosivita' e, se del caso, di altri fattori tecnici che dovranno essere esaminati ed approvati dalla Conferenza, secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). 72. La conversione dell'impianto di produzione di armi chimiche dovra' essere terminata non oltre sei anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Decisione del consiglio Esecutivo e della Conferenza 73. Non pio' tardi di 90 giorni dopo aver accusato ricevuta della richiesta del Direttore generale, il Segretariato Tecnico procede ad una ispezione iniziale dell'impianto. Lo scopo di questa ispezione e' di verificare l'esattezza delle informazioni fornite nella richiesta, di ottenere informazioni sulle caratteristiche tecniche dell'impianto che lo Stato Parte si propone di convertire e di valutare le condizioni in cui l'utilizzazione puo' essere autorizzata per scopi non proibiti dalla presente Convenzione. Il Direttore- Generale presentera' senza indugio al Consiglio esecutivo, alla Conferenza ed a tutti gli Stati Parte un rapporto nel quale formulera' raccomandazioni riguardo alle misure necessarie per convertire l'impianto a fini non vietati dalla Convenzione e fornira' assicurazioni che l'impianto convertito sara' utilizzato esclusivamente a tali fini. 74. Se l'impianto e' stato utilizzato per scopi non proibiti dalla presente Convenzione prima che essa entri in vigore nei confronti dello Stato Parte e se tale impianto continua ad essere in funzione, senza che siano state prese le misure per le quali una certificazione e' richiesta secondo il paragrafo 68, il Direttore generale ne informa immediatamente il Consiglio Esecutivo il quale che puo' esigere che siano applicati i provvedimenti che ritiene opportuni, tra l'altro, la chiusura dell'impianto e la rimozione delle attrezzature specializzate, e la modifica di edifici o di strutture. Il Consiglio esecutivo stabilira' il termine di attuazione di tali misure e sospendera' l'esame della richiesta in attesa che esse siano state completamente e soddisfacentemente applicate. Allo scadere del termine, l'impianto verra' senza indugio sottoposto ad un'ispezione al fine di verificare se le misure siano state applicate. In caso negativo, lo Stato Parte e' tenuto a cessare ogni attivita' nell'impianto. 75. Subito dopo aver ricevuto il rapporto del Direttore Generale, la Conferenza, dietro raccomandazione del Consiglio esecutivo, decidera', in considerazione del rapporto e di ogni opinione espressa dagli Stati Parte, se accettare o meno la richiesta, e stabilira' le condizioni alle quali subordinare la sua accettazione. Se qualunque Stato Parte oppone obiezioni all'accettazione delle domande ed alle sue condizioni inerenti, saranno intraprese consultazioni tra gli Stati Parte, di durata non superiore a 90 giorni, al fine di ricercare una soluzione accettabile di comune accordo. Al termine del suddetto periodo di consultazione, sara' adottata quanto prima una decisione di merito riguardo alla richiesta, alle condizioni ad essa associate nonche' riguardo ad ogni eventuale modifica proposta. 76. Se la richiesta e' approvata, l'accordo d'impianto sara' concluso non oltre 90 giorni dopo che tale decisione sia stata presa. L'accordo stabilisce le condizioni alle quali la conversione e l'utilizzazione dell'impianto sono autorizzate, nonche' le misure di verifica. La conversione non ha inizio fino a quando l'accordo di installazione non e' stato concluso. Piani dettagliati di conversione 77. Almeno 180 giorni prima della data alla quale si prevede che abbia inizio la conversione di un impianto di produzione di armi chimiche, lo Stato Parte fornira' al Segretario Tecnico i piani dettagliati per la conversione dell'impianto, comprese le misure previste per la verifica della conversione, indicando tra l'altro: (a) Un programma dettagliato della presenza degli ispettori nell'impianto da convertire; (b) Le procedure di verifica dei provvedimenti da adottare per ciascun elemento dell'inventario dichiarato. 78. Il piano dettagliato di conversione comporta i seguenti elementi per ciascun impianto di produzione di armi chimiche: (a) Programma dettagliato del processo di conversione; (b) Tracciato dell'impianto prima e dopo la conversione; (c) Diagramma del processo delle operazioni dell'impianto prima e, se del caso, dopo la conversione; (d) Inventario dettagliato delle attrezzature degli edifici e delle strutture e di altri elementi da distruggere e degli edifici e delle strutture da modificare; (e) Misure da applicare, se del caso, a ciascun elemento segnato nell'inventario: (f) Misure di verifica previste; (g) Misure di sicurezza e di ordine pubblico da applicare durante la conversione dell'impianto; (h) Condizioni di lavoro e di soggiorno garantite agli ispettori; Esame dei piani dettagliati 79. Sulla base del piano dettagliato di conversione e delle previste misure di verifica presentate dallo Stato Parte, nonche' dell'esperienza acquisita in precedenti ispezioni, il Segretariato Tecnico preparera' un piano per verificare la conversione dell'impianto, in stretta consultazione con lo Stato Parte. Ogni controversia tra il Segretariato Tecnico e lo Stato Parte sui provvedimenti da adottare sara' risolta mediante consultazioni. Ogni questione irrisolta sara' deferita al Consiglio Esecutivo per appropriata azione, in vista di agevolare la completa attuazione della presente Convenzione. 80. Al fine di garantire che le disposizioni dell'Articolo V e della presente Parte siano attuate, saranno stabiliti di comune accordo piani combinati di conversione e di verifica tra il Consiglio Esecutivo e lo Stato Parte. Questo accordo dovra' essere completato non meno di 60 giorni prima dell'inizio previsto della conversione. 81. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo puo' consultarsi con il Segretariato Tecnico su qualsiasi problema relativo all'adeguatezza del piano combinato di conversione e di verifica. Se non vi sono obiezioni da parte di alcun membro del Consiglio Esecutivo, il piano dovra' essere messo in azione. 82. In caso di difficolta', il Consiglio Esecutivo dovra' intraprendere consultazioni con lo Stato Parte per risolverle amichevolmente. Qualora le divergenze rimangano irrisolte, esse dovranno essere deferite alla Conferenza. La soluzione di qualunque controversia relativa a metodi di conversione non dovrebbe ritardare l'attuazione di altre parti accettabili dei piano di conversione. 83. Qualora non sia raggiunto un accordo con il Consiglio esecutivo su alcuni aspetti della verifica, o se il piano di verifica approvato non puo' essere attuato, la verifica della conversione avra' luogo mediante un monitoraggio continuo con strumentazione in loco ed in presenza degli ispettori. 84. La conversione e la verifica si svolgono in conformita' con il piano concordato. La verifica non deve intralciare indebitamente il processo di conversione, e sara' effettuata in presenza di ispettori giunti per certificare la conversione. 85. Dopo che il Direttore Generale avra' certificato che la conversione e' stata completata, lo Stato Parte consentira' agli ispettori di accedere liberamente all'impianto in qualsiasi tempo, per 10 anni. Gli ispettori avranno diritto di ispezionare tutte le aree, tutte le attivita' e tutti gli elementi delle attrezzature dell'impianto. Gli ispettori avranno diritto di verificare che le attivita' dell'impianto siano compatibili con ogni condizione stabilita in base alla presente Sezione, da Consiglio Esecutivo e della Conferenza. Gli ispettori anno altresi' diritto, in conformita' con le disposizioni delle Parti II, Sezione E, del presente Annesso di ottenere campioni da qualsiasi area dell'impianto e di analizzarli per verificare l'assenza dei composti chimici della Tabella 1, dei loro sotto-prodotti stabili e dei prodotti di decomposizione, nonche' dei composti chimici della Tabella 2 e di verificare che le attivita' nell'impianto siano compatibili con ogni altra condizione per le attivita' chimiche stabilita in base alla presente Sezione, dal Consiglio Esecutivo e dalla Conferenza. Gli ispettori avranno anche diritto di accesso, secondo la procedura di accesso regolamentata enunciata nella sezione C della Parte X del presente Annesso, al sito dello stabilimento in cui l'impianto e' ubicato. Durante il periodo di dieci anni, lo Stato parte fara' annualmente rapporto sull'attivita' dello stabilimento convertito. Al termine del predetto periodo di dieci anni il Consiglio Esecutivo decide, in considerazione delle Raccomandazioni del Segretario Tecnico, quali misure di verifica convenga continuare ad applicare. 86. I costi della verifica dell'impianto trasformato saranno ripartiti in conformita' con il paragrafo 19 dell'Articolo V. Parte VI - Attivita' non vietate in base alla presente Convenzione in conformita' con l'articolo VI REGIME APPLICABILE AI COMPOSTI CHIMICI DELLA TABELLA 1 ED AGLI IMPIANTI CONNESSI A TALI COMPOSTI A. DISPOSIZIONI GENERALI 1. Uno Stato Parte non dovra' produrre, ne' acquistare, conservare o utilizzare composti chimici della Tabella 1 al di fuori del territorio degli Stati Parte e non dovra' trasferire tali composti chimici al di fuori del suo territorio tranne che verso un altro Stato Parte. 2. Uno Stato Parte non dovra' produrre, acquistare, conservare, trasferire o utilizzare composti chimici della Tabella 1 salvo che: (a) Tali composti chimici siano applicati a fini di ricerca, a fini medici, farmaceutici o a fini di protezione; (b) I tipi e le quantita' di composti chimici siano strettamente limitati a quelli che possono essere giustificati tali fini; (c) La quantita' globale di tali composti chimici in ogni momento sia pari o inferiore ad una tonnellata; (d) la quantita' globale acquisita a tali fini da uno Stato parte nel corso di un anno per mezzo della produzione, del ritiro di stock di armi chimiche e di trasferimenti sta pari o inferiore ad una tonnellata. B. TRASFERIMENTI 3. Uno Stato Parte puo' trasferire composti chimici della Tabella 1 all'esterno del suo territorio solo ad un altro Stato Parte ed unicamente a fini di ricerca, medici farmaceutici o di protezione, secondo il paragrafo 2. 4. I composti chimici trasferiti non saranno nuovamente trasferiti ad uno Stato terzo. 5. I due Stati Parte interessati avviseranno il Segretariato Tecnico di tale trasferimento almeno 30 giorni prima che questo avvenga. 6. Ciascun Stato Parte effettuera' una dichiarazione annuale dettagliata relativa a trasferimenti effettuati durante l'anno in corso. La dichiarazione sara' presentata non oltre 90 giorni dalla fine di quell'anno e conterra' le seguenti informazioni per ciascun composto chimico della Tabella 1 che sia stato trasferito: (a) La denominazione chimica, formula di struttura e numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito: (b) La quantita' acquisita presso altri Stati o trasferita ad altri Stati Parte. Per ciascun trasferimento sono indicati la quantita', il destinatario e lo scopo di ciascun trasferimento. C. PRODUZIONE Principi generali di produzione 7. Ciascuno Stato Parte, durante le attivita' di produzione di cui ai paragrafi 8 a 12 assegnera' la massima priorita' alla sicurezza delle persone, ed alla protezione dell'ambiente. Ciascuno Stato Parte svolgera' tali attivita' di produzione in conformita' con le sue norme nazionali in materia di sicurezza e di emissioni. Impianto singolo su scala ridotta 8. Ciascuno Stato Parte che produce composti chimici della Tabella 1 a fini di ricerca, medici o farmaceutici o di protezione, dovra' svolgere la produzione in un piccolo impianto su scala ridotta approvato dallo Stato Parte, salvo quanto stabilito nei paragrafi 10, 11 e 12. 9. La produzione in un impianto unico su scala ridotta verra' svolta in reattori incorporati in una catena di produzione no configurata per operazioni continue. Il volume di tale reattore non superera' 100 litri ed il volume totale di tutti i reattori la cui capienza a superiore a cinque litri, non superera' 500 litri. Altri impianti 10. La produzione dei composti chimici della Tabella 1 in quantita' globali non superiori a 10 kg annui puo' essere effettuata a fini di protezione in un solo impianto diverso dall'impianto unico su scala ridotta. Tale impianto deve essere approvato dallo Stato Parte. 11. La produzione di composti chimici della Tabella 1 in quantita' superiori a 100 g l'anno puo' essere effettuata a fini di ricerca, medici o farmaceutici al di fuori di un impianto unico su scala ridotta in quantita' globali non superiori a 10 kg. annui per impianto. Tali impianti devono essere approvati dallo Stato Parte. 12. La sintesi dei prodotti chimici della Tabella 1 a fini di ricerca, medici o farmaceutici, ma non a fini di protezione, puo' essere effettuata in laboratori, in quantita' globali inferiori a 100 g annui per impianto. Tali laboratori non saranno soggetti ad alcuna delle disposizioni relative alla dichiarazione ed alla verifica di cui alle sezioni D ed E. D. DICHIARAZIONI Impianto singolo su scala ridotta 13. Ciascun Stato Parte che ha intenzione di gestire un impianto unico a scala ridotta ne indichera' la precisa ubicazione al Segretariato Tecnico, fornendogli una descrizione tecnica dettagliata, ivi compreso un inventario delle attrezzature e diagrammi dettagliati. Per gli impianti, questa dichiarazione iniziale sara' presentata non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato parte. Trattandosi di un nuovo impianto, la dichiarazione iniziale e' presentata almeno 180 giorni prima della sua entrata in funzione. 14. Ciascun Stato Parte notifichera' in anticipo il Segretariato tecnico riguardo alle modifiche che prevede di apportare in relazione alla dichiarazione iniziale. Tale notifica dovra' essere presentata almeno 180 giorni prima che le modifiche siano effettuate. 15. Lo Stato Parte che produce prodotti chimici della Tabella 1 in un impianto singolo su scala ridotta dovra' effettuare una dichiarazione annuale dettagliata relativa alle attivita' svolte nell'impianto durante l'anno trascorso. Tale dichiarazione dovra' essere presentata non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno in corso, e contenere: (a) l'individuazione dell'impianto: (b) Per ciascun composto chimico della Tabella 1 che e' stato prodotto, acquistato, consumato o immagazzinato nell'impianto: (i) La denominazione chimica, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito; (ii) I metodi utilizzati e la quantita' prodotta; (iii) La denominazione e la quantita' dei precursori della Tabella 1, 2 o 3 che sono stati utilizzati per la produzione del composto chimico della Tabella 1; (iv) La quantita' consumata nell'impianto e lo (gli) scopo(i) del consumo; (v) Il quantitativo ricevuto da altri impianti o spediti ad altri impianti situati sul territorio dello Stato Parte. Dovrebbe essere indicato il quantitativo, il destinatario e lo scopo di ciascuna spedizione. (vi) La quantita' massima immagazzinata in ogni momento durate l'anno; e (vii) La quantita' immagazzinata alla fine dell'anno, e (c) Informazioni su qualsiasi modifica apportata all'impianto durante l'anno rispetto alle descrizioni tecniche dettagliate dell'impianto precedentemente fornite, compresi gli inventari del materiale e gli schemi dettagliati. 16. Ciascuno Stato Parte che produce composti chimici della Tabella 1 in un impianto singolo su scala ridotta deve fare una dichiarazione annua dettagliata relativa alle attivita' ed alla produzione previste nell'impianto per l'anno successivo. La dichiarazione dovra' essere presentata almeno 90 girni prima dell'inizio di quest'anno e contenere: (a) l'individuazione dell'impianto; (b) Per ciascun composto chimico della Tabella 1 di cui e' prevista la produzione, il consumo o lo stoccaggio nell'impianto, le seguenti informazioni: (i) la denominazione chimica, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito; (ii) I quantitativi di produzione previsti e lo scopo della produzione; (c) Informazioni su qualsiasi modifica che si prevede di effettuare nell'impianto durante l'anno, rispetto a descrizioni tecniche dettagliate dell'impianto precedentemente fornite, compresi gli inventari dei materiali e gli schemi dettagliati. Altri impianti di cui ai paragrafi 10 o 11 17. Lo Stato Parte fornisce al Segretariato Tecnico, su richiesta di quest'ultimo, la denominazione, l'ubicazione ed una descrizione dettagliata di ciascun impianto o di una sua parte (o di sue parti) pertinenti. L'impianto di produzione di composti chimici della Tabella 1 a fini di protezione sara' specificatamente individuato. Per un impianto esistente, questa dichiarazione iniziale viene presentata non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato Parte. Trattandosi di un nuovo impianto, la dichiarazione iniziale deve essere presentata almeno 180 giorni prima della sua entrata in funzione. 18. Ciascun Stato Parte notifichera' in anticipo il Segretariato Tecnico riguardo alle modifiche che prevede di apportare in relazione alla dichiarazione iniziale. Tale notifica dovra' essere presentata almeno 180 giorni prima che le modifiche siano effettuate. 19. Ciascun Stato Parte dovra' effettuare, per ogni impianto, una dichiarazione annuale dettagliata relativa alle attivita' svolte nell'impianto durante l'anno trascorso. Tale dichiarazione dovra' essere presentata non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno in corso, e contenere: (a) l'individuazione dell'impianto; (b) Per ciascun composto chimico della Tabella 1, le seguente informazioni: (i) la denominazione chimica, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito; (ii) la quantita' prodotta e nel caso di una produzione a fini di protezione, i metodi utilizzati; (iii) la denominazione e la quantita' dei precursori della Tabella 1, 2 o 3 utilizzati per la produzione del composto chimico della Tabella 1; (iv) I quantitativi consumati nell'impianto e lo scopo del consumo; (v) Il quantitativo trasferito ad altri impianti situati sul territorio dello Stato Parte. Dovrebbe essere indicato il quantitativo, il destinatario e lo scopo di ciascuna consegna. (vi) La quantita' massima immagazzinata in ogni momento durante l'anno; (vii) La quantita'immagazzinata alla fine dell'anno; (c) Informazioni su ogni modifica apportata all'impianto o a sue parti pertinenti durante l'anno, rispetto a descrizioni tecniche dettagliate dell'impianto precedentemente fornite. 20. Ciascuno Stato Parte dovra' fare per ciascun impianto, una dichiarazione annuale dettagliata relativa alle attivita' ed alla produzione previste nell'impianto per l'anno successivo. La dichiarazione dovra' essere presentata almeno 90 giorni prima dell'inizio di quest'anno e contenere: (a) l'individuazione dell'impianto; (b) Per ciascun composto chimico della Tabella 1: (i) La denominazione chimica, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito: (ii) Il quantitativo previsto da produrre, il periodo in cui la produzione avra' luogo e gli scopi della produzione; e (c) Informazioni su ogni modifica che si prevede di effettuare nell'impianto o in sue parti pertinenti durante l'anno, rispetto a descrizioni tecniche dettagliate dell'impianto precedentemente fornite. E. VERIFICA Impianto singolo su scala ridotta 21. Le attivita' di verifica effettuate nell'impianto unico su scala ridotta hanno come scopo di garantire che i quantitativi prodotti di composti chimici della Tabella 1 siano correttamente dichiarati e che, in particolare, il loro quantitativo totale non superi una tonnellata. 22. L'impianto sara sottoposto ad una verifica sistematica mediante l'ispezione in loco ed il monitoraggio con strumenti installati in loco. 23. Il numero, l'ampiezza, la durata, il programma e le modalita' di ispezione di un determinato impianto sono basati sul rischio che rappresentano per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione i composti chimici, le caratteristiche dell'impianto e la natura delle attivita' che vi sono svolte. La Conferenza esaminera' ed approvera' i principi direttivi appropriati in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). 24. La finalita' dell'ispezione iniziale e' di verificare le informazioni fornite in relazione all'impianto, in particolare di verificare che i limiti fissati al paragrafo 9 per i reattori siano applicati. 25. Non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, ogni Stato Parte stipulera' con l'Organizzazione un accorso d'impianto basato su un modello di accordo tipo, che stabilisce procedure d'ispezione dettagliate relative all'installazione. 26. Ciascuno Stato Parte che intende installare un impianto unico su scala ridotta dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, stipulera' con l'Organizzazione un accorso d'impianto, basato su un modello di accordo tipo che stabilisce procedure d'ispezione dettagliate relative all'impianto prima che questo diventi operativo o sia utilizzato. 27. La Conferenza esaminera' ed approvera' un accordo tipo, in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). Altri impianti di cui ai paragrafi 10 e 11 28. Le attivita' di verifica presso ogni impianto di cui ai paragrafi 10 e 11 hanno come scopo di garantire che: (a) L'impianto non e' utilizzato per produrre composti chimici della Tabella 1 diversi dai prodotti dichiarati; (b) I quantitativi prodotti, lavorati o consumati di composti chimici della Tabella 1 sono correttamente dichiarati e compatibili con quanto richiesto dalle attivita' dichiarate; e (c) I composti chimici della Tabella 1 non vengano trasferiti o utilizzati ad altri fini. 29. L'impianto sara' sottoposto a verifica sistematica mediante l'ispezione in loco ed il monitoraggio con strumenti installati in loco. 30. Il numero, l'ampiezza, la durata, il programma e le modalita' delle ispezioni per un determinato impianto sono basati sul rischio che rappresentano per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione, i quantitativi di composti chimici prodotti sulle caratteristiche dell'impianto e sulla natura delle attivita' che vi sono svolte. La Conferenza esaminera' ed approvera' i principi direttivi appropriati in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). 31. Non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, ogni Stato Parte stipulera' con l'Organizzazione accordi d'impianto basati su un accordo tipo che stabilira' procedute d'ispezione dettagliate relative a ciascuna installazione. 32. Ciascuno Stato Parte che prevede di installare un impianto di questo tipo dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione stipulera' un accordo d'installazione con l'Organizzazione prima che l'impianto entri in funzione o sia utilizzato. Parte VII - Attivita' non proibite in base alla presente Convenzione in conformita' conl'articolo VI REGIME APPLICABILE AI COMPOSTI CHIMICI DELLA TABELLA 2 ED AGLI IMPIANTI CONNESSI A TALI PRODOTTI A. DICHIARAZIONI Dichiarazioni di dati nazionali globali 1. Le dichiarazioni iniziali ed annuali che ciascun Stato Parte deve presentare secondo l'Articolo VI, paragrafi 7 ed 8, includeranno i dati nazionali globali per l'anno civile precedente relativi ai quantitativi prodotti, lavorati, consumati, importati ed esportati di ciascun composto chimico della Tabella 2, nonche' una specificazione quantitativa di importazioni ed esportazioni di ciascuno dei paesi interessati. 2. Ciascuno Stato Parte presentera': (a) Le dichiarazioni iniziali di cui al paragrafo 1 non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti; (b) A decorrere dall'anno civile successivo, dichiarazioni annuali, non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno civile trascorso. Dichiarazioni di siti d'impianti che producono, lavorano o consumano composti chimici della Tabella 2 3. Dichiarazioni iniziali ed annuali sono richieste per tutti i siti comprendenti uno o piu' impianti che hanno prodotto, trattato o consumato, durante uno qualsiasi dei tre anni civili precedenti o che, in base alle previsioni, produrranno, tratteranno o consumeranno durante il successivo anno civile oltre: (a) 1 Kg. di un composto chimico seguito del segno "" nella parte A della Tabella 2: (b) 100 Kg di ogni altro prodotto chimico iscritto nella Tabella 2, parte A; oppure (c) 1 tonnellata di un prodotto chimico iscritto nella tabella 2, parte B. 4. Ciascuno Stato Parte deve presentare: (a) Le dichiarazioni iniziali di cui al paragrafo 3 non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti; e (b) A decorrere dell'anno civile successivo, dichiarazioni annuali di attivita' pregresse non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno civile trascorso; (c) Dichiarazioni annuali di attivita' previste, non oltre 60 giorni prima dell'inizio dell'anno civile successivo. Ogni attivita' supplementare di questo tipo prevista dopo la presentazione della dichiarazione annuale e' dichiarata al piu' tardi cinque giorni prima del suo inizio. 5. In linea generale, non sono richieste dichiarazioni presentate secondo il paragrafo 3 per le miscele che contengono solo una debole concentrazione di un composto della Tabella 2. Tali dichiarazioni sono richieste, secondo le direttive, solo qualora si ritenga che la facilita' di ricuperare il composto della Tabella 2 dalla miscela e la sua massa totale costituiscano un rischio per l'oggetto ed il fine della presente Convenzione. Le summenzionate direttive saranno esaminate ed approvate dalla Conferenza, in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). 6. Le dichiarazioni relative ad un sito d'impianti presentate secondo il paragrafo 3 contengono le seguenti informazioni: (a) La denominazione del sito d'impianti ed il nome del proprietario, della societa' o dell'impresa che lo gestisce; (b) L'ubicazione precisa del sito d'impianti incluso l'indirizzo; (c) Il numero di impianti all'interno del sito, dichiarati in conformita' con la Parte VIII del presente Annesso. 7. Le dichiarazioni relative ad un sito d'impianti secondo il paragrafo 3 debbono anche includere per ciascun impianto ubicato all'interno del sito e che rientra nelle specifiche stabilite al paragrafo 3, le seguenti informazioni: (a) La denominazione dell'impianto ed il nome del proprietario, della societa' o dell'impresa che lo gestisce; (b) L'ubicazione precisa dell'impianto all'interno del sito, compreso il numero dell'edificio o della strutture specifica, se del caso; (c) Le sue principali attivita'; (d) Se l'impianto; (i) produce, lavora o consuma il composto o i composti chimici della Tabella 2 che sono stati dichiarati; (ii) e' specializzato in tali attivita' o e' polivalente; (iii) svolge altre attivita' per quanto riguarda il composto o i composti chimici della Tabella 2 che sono stati dichiarati, specificando tra l'altro la natura di tali altre attivita' (ad esempio, stoccaggio); e (e) La capacita' di produzione dell'impianto per ciascun composto chimico della Tabella 2 dichiarato. 8. Le dichiarazioni di un sito d'impianti presentate secondo il paragrafo 3 devono inoltre contenere le seguenti informazioni per ciascun composto chimico della Tabella 2 al di sopra della soglia di dichiarazione: (a) La denominazione chimica, la denominazione comune e commerciale utilizzata nell'impianto, la formula di struttura ed il numero di di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito; (b) Trattandosi della dichiarazione iniziale: il quantitativo totale prodotto, lavorato, consumato, importato e riesportato dal sito d'impianti durante ciascuno dei tre anni civili precedenti; (c) Trattandosi della dichiarazione annuale di attivita' pregresse: il quantitativo totale prodotto, lavorato, consumato, importato ed esportato dal sito d'impianti durante l'anno civile trascorso; (d) Trattandosi della dichiarazione annuale di attivita' previste: il quantitativo totale previsto di produzione, di lavorazione o di consumo sul sito d'impianti durante il successivo anno civile, compresi i periodi di produzione, di lavorazione o di consumo previsti; e (e) le finalita' per le quali il composto chimico e' stato o sara' prodotto, lavorato o consumato: (i) Lavorazione e consumo in loco - specificando i tipi di composti chimici; (ii) Vendita o trasferimento sul territorio o a destinazione di ogni altro luogo posto sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato Parte - precisando se si tratta di un'altra industria, di un commerciante o di altro destinatario, indicando, se possibile, i tipi di prodotti finali; (iii) esportazione diretta - indicando gli Stati in questione; oppure (iv) altri fini - precisare quali. Dichiarazioni sulla produzione pregressa di composti chimici della Tabella 2 a fini di armamento chimico 9. Non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, ciascuno Stato Parte dovra' dichiarante tutti i siti comprendenti impianti che hanno prodotto in qualunque momento dal 1 gennaio 1946, un composto chimico della Tabella 2 a fini di armamento chimico. 10. Le dichiarazioni relative a siti d'impianti secondo il paragrafo 9 dovranno includere i seguenti dati: (a) La denominazione del sito d'impianti ed il nome del proprietario, della societa' o dell'impresa che lo gestisce; (b) L'ubicazione precisa del sito d'impianti, compreso l'indirizzo; (c) Per ciascun impianto situato all'interno del sito ed a cui si applicano le specifiche di cui al paragrafo 9, gli stessi dati di quelli richiesti dal capoversi a) ad e) del paragrafo 7; (d) Per ciascun composto chimico della Tabella 2 prodotto a fini di armamento chimico: i) La denominazione chimica, la denominazione comune o commerciale utilizzata nel sito d'impianti a fini di produzione di armi chimiche, la formula di struttura ed il numero di registro del Chemical abstracts Service, se attribuito; ii) le date di produzione del composto chimico e la quantita' prodotta (iii) L'ubicazione in cui il composto chimico e' stato consegnato ed il prodotto finale che ne e' stato ricavato, se e' noto. Informazioni da trasmettere agli Stati Parte 11. Un elenco dei siti d'impianti dichiarati in conformita' con la presente Sezione nonche' delle informazioni da fornire in conformita' con i paragrafi 6, 7(a), 7(c), 7(d)(i), 7(d)(iii), 8(a) e 10, saranno trasmessi dal Segretariato Tecnico a tutte le Parte che ne faranno domanda. B. VERIFICA Disposizioni generali 12. La verifica prevista all'Articolo IV, paragrafo 4, sara' effettuata per mezzo di una ispezione in loco dei siti d'impianti dichiarati comprendenti uno o piu' impianti che hanno prodotto, lavorato o consumato, durante uno qualunque dei tre anni precedenti, o che, in base alle previsioni, produrranno, lavoreranno o consumeranno durante il successivo anno civile oltre: (a) 10 Kg, di un prodotto chimico designato con il contrassegno "" nella parte A della Tabella 2; (b) 1 tonnellata di ogni altro prodotto chimico registrato nella

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)