LEGGE 18 novembre 1995, n. 496
Articolo VIII L'Organizzazione A. Disposizioni generali 1. Gli Stati Parte alla presente Convenzione istituiscono l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche per conseguire l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione, per assicurare l'attuazione delle sue disposizioni, comprese quelle relative ad una verifica internazionale della sua osservanza e per rappresentare un'istanza per la consultazione e la cooperazione tra gli Stati Parte. 2. Tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione saranno membri dell'Organizzazione, Nessun Stato Parte potra' essere privato della sua qualita' di membro dell'Organizzazione. 3. La sede del Quartiere Generale dell'Organizzazione sara' all'Aja, Regno dei Paesi Bassi. 4. Vengono qui istituiti gli organi dell'Organizzazione; la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio Esecutivo ed il Segretariato Tecnico. 5. L'Organizzazione condurra' le attivita' di verifica disposte dalla presente Convenzione con la minore intrusione possibile compatibilmente con il compimento tempestivo ed efficiente degli obiettivi relativi. Essa richiedera' unicamente le informazioni ed i dati necessari per adempiere alle sue responsabilita' in base alla presente Convenzione. Essa adottera' ogni precauzione per proteggere la riservatezza delle informazioni sulle attivita' civili e militari e sugli impianti di cui viene a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione e, in particolare, si atterra' alle disposizioni stabilite nell'Annesso sulla Protezione della Riservatezza. 6. Nell'intraprendere le attivita' di verifica, l'Organizzazione prendera' in considerazione provvedimenti per sfruttare i benefici dei progressi scientifici e tecnologici. 7. I costi delle attivita' dell'Organizzazione saranno pagati dagli Stati Parte in conformita' con la scala di ripartizione delle Nazioni Unite, modificata in maniera da tener conto delle differenze tra l'appartenenza alle Nazioni Unite ed alla presente Organizzazione, con riserva delle disposizioni degli Articoli IV e V. I contributi finanziari degli Stati Parte alla Commissione Preparatoria saranno dedotti in maniera appropriata dai loro contributi al bilancio regolare. Il bilancio dell'Organizzazione comprendera' due capitoli separati, uno relativo ai costi amministrativi e di altra natura, ed uno relativo ai costi di verifica. 8. Un membro dell'Organizzazione che e' in arretrato nel pagamento del suo contributo finanziario all'Organizzazione perdera' il diritto di voto nell'Organizzazione qualora l'importo dei suoi arretrati sia pari o eccedente all'importo del contributo dovuto per i precedenti due anni completi. La Conferenza degli Stati Parte, tuttavia, potra' consentire a tale membro di votare se ritiene che l'inadempimento dei pagamenti sia dovuto a circostanze indipendenti dalla volonta' del membro. B. LA CONFERENZA DEGLI STATI PARTE Composizione, procedure e processi decisionali 9. La Conferenza degli Stati Parte (di seguito denominata "la Conferenza") sara' composta da tutti i membri della presente Organizzazione. Ciascun membro avra' un rappresentante nella Conferenza, che potra' essere accompagnato da supplenti e da consiglieri. 10. La prima sessione della Conferenza sara' convocata dal Depositario non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. 11. La Conferenza si riunira' in sessioni regolari che avranno luogo annualmente salvo se decide diversamente. 12. Saranno convocate sessioni speciali della Conferenza: (a) quando deciso dalla Conferenza; (b) quando richiesto dal Consiglio Esecutivo; (c) quando richiesto da ogni membro e appoggiato da un terzo dei membri; (d) in conformita' con il paragrafo 22 per effettuare una revisione del funzionamento della presente Convenzione. Fatto salvo il capoverso (d), la sessione speciale sara' convocata non oltre 30 giorni dopo che il Direttore Generale avra' ricevuto la richiesta del Segretariato Tecnico, salvo se diversamente specificato nella richiesta. 13. La Conferenza sara' inoltre convocata sotto forma di una Conferenza di Emendamento secondo l'Articolo XV, paragrafo 2. 14. Le sessioni della Conferenza si svolgeranno presso la sede dell'Organizzazione, a meno che la Conferenza non decida diversamente. 15. La Conferenza adottera' il proprio regolamento di procedura. All'inizio di ciascuna sessione regolare, essa eleggera' il suo Presidente e tutti gli altri funzionari che potrebbero essere necessari. Essi rimarranno in carica fino a quando un nuovo Presidente ed altri funzionari non saranno eletti nella successiva sessione regolare. 16. La maggioranza dei membri dell'Organizzazione costituira' il quorum della Conferenza. 17. Ciascun membro dell'Organizzazione avra' un voto nella Conferenza. 18. La Conferenza adottera' decisioni su questioni di procedura a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti. Le decisioni sulle questioni di sostanza dovranno essere adottate per consenso nella misura del possibile. Qualora non si riesca a raggiungere un consenso nella decisione di un problema, il Presidente rimandera' ogni votazione per 24 ore e durante questo periodo fara' ogni sforzo per agevolare l'ottenimento di un consenso e fara' rapporto alla Conferenza al riguardo. Qualora non sia stato possibile pervenire ad un consenso al termine delle 24 ore, la Conferenza adottera' le decisioni con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti salvo se diversamente specificato nella presente Convenzione. Qualora il problema sia di sapere se la questione concerne il merito o meno, la questione sara' trattata come sostanziale, salvo se diversamente deciso dalla Conferenza, con la maggioranza prevista per le decisioni su questioni sostanziali. Poteri e funzioni 19. La Conferenza e' l'organo principale dell'Organizzazione. Esso considerera' tutte le questioni, problemi o decisioni che rientrano negli scopi della presente Convenzione, comprese quelle relative ai poteri ed alle funzioni del Consiglio esecutivo e del Segretariato Tecnico. Essa puo' emanare raccomandazioni ed adottare decisioni su qualsiasi questione, problema o decisione connessa alla presente Convenzione sollevata da uno Stato Parte o portata alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo. 20. La Conferenza vigilera' sull'attuazione della presente Convenzione e agira' al fine di promuoverne i fini. La Conferenza provvedera' ad esaminare l'osservanza della presente Convenzione. Essa dovra' anche vigilare sulle attivita' del Consiglio Esecutivo e del Segretariato Tecnico e potra' enunciare direttive in conformita' con con la presente Convenzione all'uno o all'altro organo nell'esercizio delle loro funzioni. 21. La Conferenza: (a) Considerera' ed adottera' nelle sue sessioni ordinarie, il rapporto, il programma ed il bilancio preventivo dell'Organizzazione, presentati dal Consiglio Esecutivo, e prendera' in considerazione altri rapporti; (b) Decidera' in marito alla scala di ripartizione dei contributi finanziari che dovranno essere pagati dagli Stati Parte in conformita' con il paragrafo 7; (c) Eleggera' i membri del Consiglio Esecutivo; (d) Nominera' il Direttore Generale del Segretariato Tecnico (d'ora in poi denominato "Direttore Generale"); (e) Approvera' le regole di procedura del Consiglio Esecutivo presentate da quest'ultimo; (f) Istituira' quegli organi sussidiari che riterra' necessari per l'esercizio delle sue funzioni in conformita' con la presente Convenzione; (g) Rafforzera' la cooperazione internazionale a scopi pacifici nel campo delle attivita' chimiche; (h) Passera' in rassegna gli sviluppi scientifici e tecnologici che potrebbero pregiudicare il funzionamento della presente Convenzione ed, in tale contesto, dara' istruzioni al Direttore Generale al fine di istituire un Organo di consulenza scientifica per consentirgli, nello svolgimento delle sue funzioni, di fornire pareri specializzati nei settori della scienza e della tecnologia pertinenti alla presente Convenzione, alla Conferenza, al Consiglio Esecutivo o agli Stati Parte. L'Organo di consulenza scientifica sara' composto da esperti indipendenti nominati in conformita' con il regolamento interno approvato dalla Conferenza; (i) Esaminera' ed approvera' nella sua prima sessione ogni progetto di accordo, disposizioni e direttive sviluppate dalla Commissione preparatoria; (j) Istituira' nella sua prima sessione il Fondo volontario di assistenza in conformita' con l'Articolo X; (k) Prendera' i provvedimenti necessari per garantire l'osservanza della presente Convenzione e risanare e rimediare ad ogni situazione che contravvenga alle disposizioni della presente Convenzione, in conformita' con l'Articolo XII. 22. La Conferenza, non oltre un anno dopo lo scadere del quinto e del decimo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ed in ogni altro momento entro tale periodo di tempo che potra' essere stabilito, potra' convenire, nel corso di sessioni speciali, di effettuare revisioni del funzionamento della presente Convenzione. Tali revisioni terranno conto di ogni sviluppo scientifico e tecnologico pertinente. Ad intervalli quinquennali successivi, se non diversamente deciso, saranno convocate ulteriori sessioni della Conferenza con lo stesso obiettivo. C. IL CONSIGLIO ESECUTIVO Composizione, procedure e processo decisionale 23. Il Consiglio Esecutivo e' composto da 41 membri. Ciascuno Stato Parte avra' diritto, in conformita' con un principio di avvicendamento, di prestare servizio presso il Consiglio Esecutivo. I membri del Consiglio Esecutivo saranno eletti dalla Conferenza per un periodo di due anni. Al fine di assicurare il funzionamento effettivo della presente Convenzione, tenendo in debita considerazione particolarmente l'equa ripartizione geografica, l'importanza dell'industria chimica nonche' gli interessi politici e di sicurezza, il Consiglio Esecutivo sara' composto come segue: (a) Nove Stati Parte dell'Africa designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi nove Stati Parte, tre membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali maggiormente significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale potra' convenire di tener conto anche di altri fattori regionali nella designazione di questi tre membri; (b) Nove Stati Parte dell'Asia designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che di questi nove Stati Parte, quattro membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimice nazionali maggiormente significativa nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale potra' convenire di tener conto anche di altri fattori regionali nella designazione di questi quattro membri; (c) Cinque Stati Parte dell'Europa Orientale designati degli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi cinque Stati Parte, un membro sara', di regola, costituito dallo Stato Parte dotato dell'industria chimica nazionale maggiormente significativa nella regione, sulla base di dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converra' di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questo singolo membro; (d) Sette Stati Parte dell'America Latina e dei Caraibi designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi sette Stati Parte, tre membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali piu' significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale potra' convenire di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi tre membri; (e) Dieci Stati Parte dell'Europa Occidentale ed altri Stati, designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi dieci Stati Parte, cinque membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali piu' significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converra' di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi cinque membri; (f) Un ulteriore Stato Parte designato a rotazione degli Stati Parte situati nelle regioni dell'Asia, dell'America Latina e dei Caraibi. Come criterio per questa designazione, rimane inteso che tale Stato Parte sara' un membro di tali regioni selezionato in base al principio di avvicendamento. 24. Per la prima elezione del Consiglio Esecutivo, 20 membri saranno eletti con un mandato di un anno, tenendo in considerazione le proporzioni numeriche di cui al paragrafo 23. 25. Successivamente alla completa attuazione degli Articoli IV e V, la Conferenza, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Esecutivo, puo' riesaminare la composizione del Consiglio Esecutivo tenendo conto dei mutamenti che potrebbero essersi verificati nei riguardi dei principi specificati al paragrafo 23 che disciplinano la sua composizione. 26. Il Consiglio Esecutivo elaborera' il proprio regolamento interno di procedura e lo sottoporra' alla Conferenza per approvazione. 27. Il Consiglio Esecutivo eleggera', tra i suoi membri, il proprio Presidente. 28. Il Consiglio Esecutivo si riunira' in sessioni ordinarie. Tra le sessioni ordinarie, esso si riunira' ogni qualvolta si renda necessario per l'adempimento dei suoi poteri e delle sue funzioni. 29. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo avra' diritto ad un voto. Salvo se diversamente specificato nella presente Convenzione, il Consiglio Esecutivo adottera' decisioni su questioni di merito con una maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri. Il Consiglio Esecutivo adottera' le sue decisioni su questioni di procedura con una maggioranza semplice di tutti i suoi membri. Qualora il problema sia di sapere se la questione concerne il merito o meno, la questione sara' trattata come di merito, salvo quando diversamente deciso dal Consiglio Esecutivo con la maggioranza prevista per le decisioni su questioni di merito. Poteri e funzioni 30. Il Consiglio Esecutivo e' l'organo esecutivo dell'Organizzazione. Esso e' responsabile nei confronti della Conferenza. Il Consiglio Esecutivo esercitera' i poteri e le funzioni che gli sono conferite in base alla presente Convenzione, nonche' le funzioni che gli vengono delegate dalla Conferenza. Cio' facendo, esso agira' in conformita' con le raccomandazioni decisioni e direttive della Conferenza e garantira' una loro adeguata e continua attuazione. 31. Il Consiglio Esecutivo promuovera' l'attuazione effettiva nonche' l'osservanza della presente Convenzione. Esso fara' opera di supervisione sulle attivita' del Segretariato Tecnico, cooperera' con l'Autorita' nazionale di ciascuno Stato Parte ed agevolera' le consultazioni e la cooperazione tra gli Stati Parte dietro loro richiesta. 32. Il Consiglio Esecutivo: (a) esaminera' e sottoporra' alla Conferenza il progetto di programma ed il progetto di bilancio dell'Organizzazione; (b) esaminera' e sottoporra' alla Conferenza il progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione della presente Convenzione, il rapporto sullo svolgimento delle sue attivita' ed ogni rapporto speciale che ritenga opportuno o che la Conferenza dovesse richiedere; (c) prendera' provvedimenti per le sessioni della Conferenza compresa la preparazione di un progetto di ordine del giorno. 33. Il Consiglio Esecutivo puo' chiedere la convocazione di una sessione speciale della Conferenza. 34. Il Consiglio Esecutivo: (a) stipulera' accordi o intese con gli Stati e le Organizzazioni internazionali per conto dell'Organizzazione, con riserva dell'approvazione preliminare da parte della Conferenza; (b) stipulera' accordi con gli Stati Parte per conto dell'Organizzazione in connessione con l'Articolo X e fara' opera di supervisione sul Fondo volontario di cui all'Articolo X; (c) approvera' gli accordi o le intese connesse all'attuazione delle attivita' di verifica, negoziati dal Segretariato tecnico con gli Stati Parte. 35. Il Consiglio Esecutivo esaminera' ogni questione o problema nell'ambito della sua competenza che riguarda la presente Convenzione e la sua attuazione, compresi dubbi relativi all'osservanza di tale Convenzione, e casi di non-osservanza, e, se del caso, informera' gli Stati Parte e sottoporra' il problema o il caso all'attenzione della Conferenza. 36. Nel prendere in esame casi di dubbi o preoccupazioni relative all'osservanza e di casi di non-osservanza, compreso tra l'altro, l'abuso dei diritti previsti in base alla presente Convenzione, il Consiglio Esecutivo, si consultera' con gli Stati Parte coinvolti e, se del caso, chiedera' allo Stato Parte di adottare provvedimenti per risanare la situazione entro un termine specificato. Se il Consigli Esecutivo ritiene che vi sia necessita' di un'ulteriore azione, esso adottera', tra l'altro uno o piu' delle seguenti misure; (a) informera' tutti gli Stati Parte del problema o della questione; (b) sottoporra' il problema o la questione all'attenzione della Conferenza; (c) formulera' raccomandazioni alla Conferenza sulle misure per risanare la situazione ed assicurare l'osservanza. Il Consiglio Esecutivo, in casi di particolare gravita' ed urgenza, sottoporra' il problema o la questione, comprese le informazioni e le conclusioni pertinenti, direttamente all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ed informera' contestualmente tutti gli Stati Parte di tale passo. D. SEGRETARIATO TECNICO 37. Il Segretariato Tecnico assistera' la Conferenza ed il Consiglio Esecutivo nell'esercizio delle loro funzioni. Il Segretariato Tecnico effettuera' le misure di verifica disposte dalla presente Convenzione. Esso svolgera' le altre funzioni che gli sono demandate in base alla presente Convenzione, nonche' le funzioni che gli sono delegate dalla Conferenza e dal Consiglio Esecutivo. 38. Il Segretariato Tecnico: (a) preparera' e sottoporra' al Consiglio Esecutivo un progetto di programma ed il progetto di bilancio preventivo dell'Organizzazione; (b) preparera' e sottoporra' al Consiglio Esecutivo un progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione della presente Convenzione ed ogni altro rapporto che la Conferenza o il Consiglio Esecutivo possono richiedere; (c) Fornira' un supporto amministrativo e tecnico alla Conferenza, al Consiglio esecutivo ed al Consiglio Esecutivo; (d) inoltrera' comunicazioni per conto dell'Organizzazione agli Stati Parte e le ricevera' da loro, in relazione a questioni pertinenti all'attuazione della presente Convenzione; (e) fornira' assistenza tecnica e valutazioni tecniche agli Stati Parte per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, inclusa la valutazione dei composti chimici inclusi nelle tabelle o non inclusi; 39. Il Segretariato Tecnico: (a) negoziera' accordi o intese con gli Stati Parte relative all'attuazione delle attivita' di verifica, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio Esecutivo; (b) Non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, coordinera' l'istituzione ed il mantenimento, da parte degli Stati Parte, di depositi permanenti di emergenza e di assistenza umanitaria in conformita' con l'Articolo X, paragrafo 7(b) e (c). Il Segretariato Tecnico puo' ispezionare i materiali giacenti in detti depositi. L'elenco dei materiali che dovranno essere immagazzinati sara' considerato ed approvato dalla Conferenza ai sensi del paragrafo 21(i) sopra; (c) Amministrera' il fondo volontario di cui all'Articolo X, compilera' le dichiarazioni rese dagli Stati Parte e registrera', se richiesto, accordi bilaterali conclusi tra gli Stati Parte o tra uno Stato Parte e l'Organizzazione ai fini dell'Articolo X. 40. Il Segretariato Tecnico informera' il Consiglio Esecutivo di qualsiasi problema sorto nell'adempimento delle sue funzioni, compresi dubbi, ambiguita' o incertezze riguardo all'osservanza della presente Convenzione di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle attivita' di verifica e che non sia stato in grado di risolvere o di chiarire attraverso consultazioni con lo Stato Parte interessato. 41. Il Segretariato Tecnico includera' un Direttore Generale che sara' il capo ed il principale funzionario amministrativo, gli ispettori ed il personale scientifico, tecnico e di altra natura che potrebbe essere richiesto. 42. L'Ispettorato sara' una unita' del Segretariato Tecnico e agira' sotto la supervisione del Direttore Generale. 43. Il Direttore Generale sara' nominato dalla Conferenza su proposta del Consiglio Esecutivo per un mandato di quattro anni, rinnovabile per un ulteriore mandato, ma non oltre. 44. Il Direttore Generale sara' responsabile nei confronti della Conferenza e del Consiglio Esecutivo per quanto riguarda la nomina del personale, e l'organizzazione ed il funzionamento del Segretariato Tecnico. Il criterio principale per l'assunzione del personale e la determinazione delle condizioni di servizio sara' la necessita' di garantire il massimo livello di efficienza, di competenza e di integrita'. Solo i cittadini degli Stati Parte potranno prestare servizio in qualita' di Direttore Generale, di ispettori o di altri membri del personale professionale ed impiegatizio. Si terra' in debita considerazione l'importanza di reclutare il personale su una base geografica la piu' ampia possibile. Le assunzioni saranno basate sul principio del minimo necessario per consentire un corretto espletamento delle responsabilita' del Segretariato Tecnico. 45. Il Direttore Generale sara' responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Organo scientifico di consulenza di cui al paragrafo 21(h). Il Direttore Generale, in consultazione con gli Stati Parte, nominera' i membri dell'Organo scientifico di consulenza, che presteranno servizio nella loro capacita' individuale. I membri dell'Organo saranno nominati in base alla loro competenza nei particolari settori scientifici pertinenti all'attuazione della presente Convenzione. Il Direttore Generale puo' anche, se del caso, in consultazione con i membri dell'Organo, istituire gruppi di lavoro provvisori di esperti scientifici per fornire raccomandazioni su punti specifici. Riguardo a quanto sopra, gli Stati Parte possono sottoporre liste di esperti al Direttore Generale. 46. Nell'espletamento delle loro funzioni, il Direttore Generale, gli ispettori e gli altri membri del personale non cercheranno o riceveranno istruzioni da qualunque Governo o da ogni altra fonte esterna all'Organizzazione. Essi si asterranno da ogni azione che potrebbe incidere sul loro status di funzionari internazionali responsabili solo dinnanzi alla Conferenza ed al Consiglio Esecutivo. 47. Ciascuno Stato Parte rispettera' il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del Direttore Generale, degli ispettori e degli altri membri del personale e non tentera' di influenzarli nell'adempimento delle loro responsabilita'. E. PRIVILEGI ED IMMUNITA' 48. L'Organizzazione godra', sul territorio ed in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, di quella capacita' giuridica e di quei privilegi ed immunita' necessari all'esercizio delle sue funzioni. 49. I delegati degli Stati Parte, assieme ai loro supplenti e consiglieri, i rappresentanti designati presso il Consiglio Esecutivo assieme ai loro supplenti e consiglieri, il Direttore Generale, ed il personale dell'Organizzazione, godranno dei privilegi e delle immunita' necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni in connessione con l'Organizzazione. 50. La capacita' giuridica, i privilegi e le immunita' di cui nel presente Articolo saranno definiti in accordi tra l'Organizzazione e gli Stati Parte, come pure in un accordo tra l'Organizzazione e lo Stato in cui la sede dell'Organizzazione ha luogo. Tali accordi dovranno essere considerati ed approvati dalla Conferenza secondo il paragrafo 21(i). 51. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 48 e 49, i privilegi e le immunita' di cui godono il Direttore Generale ed il personale del Segretariato Tecnico durante la conduzione delle attivita' di verifica saranno quelli stabiliti nella Parte II, Sezione B dell'Annesso sulle Verifiche.
Convenzione-art. IX
Articolo IX Consultazioni, cooperazione ed investigazioni 1. Gli Stati Parte si consulteranno e coopereranno, direttamente tra di loro, o attraverso l'Organizzazione o tramite altre procedure internazionali appropriate, comprese le procedure nel quadro delle Nazioni Unite ed in conformita' con la sua Carta, su qualsiasi questione che possa essere sollevata in relazione all'oggetto ed agli scopi o all'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione. 2. Senza pregiudicare il diritto di ogni Stato Parte di richiedere un'ispezione su sfida, gli Stati Parte dovranno, quando possibile, fare innanzitutto ogni sforzo per chiarire e risolvere, mediante lo scambio di informazioni e consultazioni tra loro, ogni circostanza la quale possa dare adito a dubbi circa l'osservanza della Convenzione o che possa far sorgere preoccupazioni circa una questione connessa che potrebbe essere considerata ambigua. Uno Stato Parte che riceve una richiesta da un altro Stato Parte al fine di chiarire qualunque questione che lo Stato Parte richiedente ritiene possa causare tali dubbi o preoccupazioni, fornira' allo Stato Parte richiedente il prima possibile, ma in ogni caso non oltre 10 giorni dopo la richiesta, informazioni sufficienti a chiarire il dubbio o la preoccupazione sollevata assieme ad una spiegazione su come le informazioni fornite risolvono la questione. Nulla nella presente Convenzione pregiudichera' il diritto di due o piu' Stati Parte di stabilire di comune accordo ispezioni, o ogni altra procedura tra di loro per chiarire e risolvere ogni questione la quale possa suscitare dubbi circa l'osservanza della Convenzione o far sorgere preoccupazioni circa una questione connessa che potrebbe essere considerata ambigua. Tali provvedimenti non dovranno pregiudicare i diritti e gli obblighi di ogni Stato Parte in base alle altre disposizioni della presente Convenzione. Procedura per richiedere un chiarimento 3. Ciascuno Stato Parte avra' il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di fornire assistenza per chiarire qualunque questione che possa essere considerata ambigua o che possa far sorgere preoccupazioni riguardo alla eventuale inosservanza della Convenzione di un altro Stato Parte. Il Consiglio Esecutivo fornira' appropriate informazioni in suo possesso relative a tale preoccupazione. 4. Ciascuno Stato Parte avra' il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di ottenere chiarimenti da un altro Stato Parte su qualunque situazione che possa essere considerata ambigua o che possa far sorgere preoccupazioni riguardo alla eventuale inosservanza della Convenzione. In tal caso, e' disposto quanto segue: (a) il Consiglio Esecutivo inoltrera' la richiesta di chiarimenti allo Stato Parte interessato tramite il Direttore Generale non oltre 24 ore dopo averla ricevuta; (b) lo Stato Parte richiesto fornira' i chiarimenti al Consiglio Esecutivo il prima possibile ma in ogni caso non oltre 10 giorni dopo aver ricevuto la relativa richiesta; (c) il Consiglio Esecutivo prendera' nota dei chiarimenti e li inoltrera' allo Stato Parte richiedente non oltre 24 ore dopo averli ricevuti; (d) Se lo Stato Parte richiedente ritiene che i chiarimenti sono insufficienti, avra' diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di ottenere dallo Stato Parte richiesto ulteriori chiarimenti; (e) Al fine di ottenere gli ulteriori chiarimenti richiesti secondo il capoverso (d), il Consiglio Esecutivo puo' invitare il Direttore Generale a costituire un gruppo di esperti provenienti dal Segretariato Tecnico o, se un personale appropriato non e' disponibile presso il Segretariato Tecnico, di altra provenienza per esaminare tutte le informazioni ed i dati disponibili pertinenti alla situazione che e' causa della preoccupazione. Tale gruppo di esperti sottoporra' al Consiglio Esecutivo una relazione sui fatti investigati; (f) se lo Stato Parte richiedente considera che i chiarimenti ottenuti in base ai capoversi (d) ed (e) sono insoddisfacenti, avra' il diritto di richiedere una sessione speciale del Consiglio Esecutivo alla quale gli Stati Parte coinvolti che non sono siano membri del Consiglio Esecutivo avranno diritto di partecipare. In tale sessione speciali, il Consiglio Esecutivo prendera' in considerazione la questione e potra' raccomandare qualsiasi provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione. 5. Ciascuno Stato Parte avra' anche il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di chiarire qualunque situazione che e' stata considerata ambigua o che ha fatto sorgere preoccupazioni circa un'eventuale inosservanza della presente Convenzione. Il Consiglio Esecutivo rispondera' fornendo tutta l'assistenza appropriata. 6. Il Consiglio Esecutivo informera' gli Stati Parte circa qualsiasi richiesta di chiarimento fornita nel presente Articolo. 7. Se i dubbi o la preoccupazione di un Stato Parte circa un'eventuale non-conformita' non sono stati risolti entro 60 giorni dopo la presentazione della domanda di chiarimenti al Consiglio Esecutivo, o se tale Stato Parte ritiene che i suoi dubbi giustificano un'immediata considerazione del problema, fermo restando il suo diritto di richiedere un'ispezione su sfida, esso puo' richiedere una sessione speciale della Conferenza in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 12 (c). In tale sessione speciale, la Conferenza esaminera' la situazione e potra' raccomandare qualsiasi provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione. Procedure per le ispezioni su sfida 8. Ciascun Stato Parte ha il diritto di chiedere un'ispezione su sfida in loco di qualsiasi impianto o sito sul territorio o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di ogni altro Stato Parte, unicamente al fine di chiarire e di risolvere ogni questione relativa ad un'eventuale inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione, e che questa ispezione sia condotta ovunque, senza indugio, da una squadra ispettiva designata dal Direttore Generale ed in conformita' con l'Annesso sulle Verifiche. 9. Ciascun Stato Parte ha l'obbligo di limitare la richiesta d'ispezione all'ambito della presente Convenzione e di fornire, nella richiesta d'ispezione tutte le informazioni appropriate in base alle quali e' sorta una preoccupazione riguardo ad una eventuale inosservanza della presente Convenzione, come specificato nell'Annesso sulle Verifiche. Ciascuno Stato Parte si asterra' da richieste d'ispezione senza fondamento, curando di evitare gli abusi. L'ispezione su sfida sara' effettuata unicamente allo scopo di determinare i fatti relativi all'eventuale inosservanza. 10. Al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione, ciascun Stato Parte consentira' al Segretariato Tecnico di condurre ispezioni su sfida in loco secondo il paragrafo 8. 11. A seguito di una richiesta di ispezione su sfida di un impianto o di un sito, ed in conformita' con le procedure disposte nell'Annesso sulle verifiche, lo Stato Parte ispezionato avra': (a) il diritto e l'obbligo di fare ogni ragionevole sforzo per dimostrare la sua osservanza della presente Convenzione, ed a tal fine, mettere in grado la squadra ispettiva di adempiere al suo mandato; (b) l'obbligo di fornire l'accesso all'interno del sito richiesto unicamente allo scopo di determinare i fatti pertinenti alla preoccupazione circa l'eventuale inosservanza; (c) il diritto di adottare provvedimenti per proteggere gli impianti sensibili ed impedire la divulgazione di informazioni e di dati riservati, non connessi alla presente Convenzione. 12. Per quanto riguarda gli osservatori, e' disposto quanto segue: (a) lo Stato Parte richiedente puo', con riserva dell'accordo dello Stato Parte ispezionato, inviare un rappresentante il quale puo' essere un cittadino sia dello Stato Parte richiedente o di uno Stato Parte terzo, per osservare la conduzione dell'ispezione su sfida. (b) Lo Stato Parte ispezionato in tal caso concedera' l'accesso all'osservatore in conformita' con l'Annesso sulle verifiche. (c) Lo Stato Parte ispezionato, di regola, dovra' accettare l'osservatore proposto; qualora lo Stato Parte ispezionato manifestasse un rifiuto, tale fatto dovra' essere segnalato nel rapporto finale. 13. Lo Stato Parte richiedente presentera' una richiesta d'ispezione per un'ispezione su sfida in loco al Consiglio Esecutivo, e contestualmente al Direttore Generale per immediata trattazione. 14. Il Direttore Generale si accertera' immediatamente che la richiesta d'ispezione e' conforme ai criteri specificati alla Parte X, paragrafo 4 dell'Annesso sulle Verifiche e, se necessario, fornira' assistenza allo Stato Parte richiedente per compilare in maniera adeguata la richiesta d'ispezione. Quando la richiesta d'ispezione soddisfa i criteri stabiliti, possono aver inizio i preparativi per l'ispezione su sfida. 15. Il Direttore Generale trasmettera' la richiesta d'ispezione allo Stato Parte ispezionato non meno di 12 ore prima dell'arrivo previsto della squadra ispettiva al punto di entrata. 16. Dopo aver ricevuto la richiesta d'ispezione, il Consiglio Esecutivo prendera' conoscenza dei provvedimenti del Direttore Generale relativi alla richiesta e manterra' il caso sotto esame per l'intera durata della procedura d'ispezione. Le sue deliberazioni tuttavia non ritarderanno il processo d'ispezione. 17. Il Consiglio Esecutivo, non oltre 12 ore dopo aver ricevuto la richiesta d'ispezione, puo' decidere a maggioranza di tre quarti di tutti i suoi membri di opporsi allo svolgimento dell'ispezione su sfida qualora consideri che la richiesta d'ispezione sia frivola, abusiva o che esuli chiaramente dall'ambito della Convenzione come prescritto al paragrafo 8. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato non hanno voce in capitolo in questa decisione. Se il Consiglio Esecutivo decide contro l'ispezione su sfida, i preparativi saranno interrotti, nessuna ulteriore azione connessa alla richiesta d'ispezione sara' intrapresa e gli Stati Parte interessati saranno informati in merito. 18. Il Direttore Generale emettera' un mandato d'ispezione per la conduzione dell'ispezione su sfida. Il mandato ispettivo consiste nella richiesta d'ispezione di cui ai paragrafi 8) e 9) tradotta in termini operativi, e dovra' essere conforme alla richiesta d'ispezione. 19. L'ispezione su sfida sara' condotta in conformita' con la Parte X, oppure, in caso di uso asserito, secondo la Parte XI dell'Annesso sulle verifiche. La squadra ispettiva sara' guidata dal principio di condurre l'ispezione su sfida con la minore intrusione possibile, compatibilmente con l'adempimento effettivo e tempestivo della propria missione. 20. Lo Stato Parte ispezionato assistera' la squadra ispettiva durante tutta l'ispezione su sfida ed agevolera' il suo compito. Se lo Stato Parte ispezionato propone, secondo la Parte X, Sezione C dell'Annesso sulle Verifiche, procedure per dimostrare l'osservanza della Convenzione, alternative ad un accesso completo e globale, esso dovra' fare ogni ragionevole sforzo, attraverso consultazioni con la squadra ispettiva, per raggiungere un accordo sulle modalita' per determinare i fatti, al fine di dimostrare la propria osservanza. 21. Il rapporto finale dovra' riportare le risultanze fattuali delle investigazioni nonche' una valutazione da parte della squadra ispettiva del grado e della natura dell'accesso e della cooperazione concessi per una soddisfacente attuazione dell'ispezione su sfida. Il Direttore Generale trasmettera' prontamente il rapporto finale della squadra ispettiva allo Stato Parte richiedente, al Consiglio esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parte. Il Direttore Generale inoltre trasmettera' prontamente al Consiglio Esecutivo le valutazioni dello Stato Parte richiedente e dello Stato Parte ispezionato, nonche' le opinioni degli altri Stati Parte che potranno essere inoltrate al Direttore Generale a tal fine, e successivamente le fara' avere a tutti gli Stati Parte. 22. Il Consiglio Esecutivo, in conformita' con i propri poteri e funzioni, esaminera' il rapporto finale della quadra ispettiva non appena gli sara' stato presentato e prendera' in esame ogni eventuale preoccupazione riguardo al fatto che: (a) si sia effettivamente verificata una inosservanza; (b) la richiesta rientrava nell'ambito della presente Convenzione; (c) vi siano stati abusi del diritto di chiedere un'ispezione su sfida. 23. Qualora il Consiglio Esecutivo addivenga alla conclusione, nell'ambito dei propri poteri e funzioni, che ulteriori provvedimenti potrebbero essere necessari riguardo al Paragrafo 22 22, esso adottera' tutte le misure appropriate per risanare la situazione e garantire l'osservanza della presente Convenzione, comprese raccomandazioni specifiche alla Conferenza. In caso di abusi, il Consiglio Esecutivo esaminera' se lo Stato Parte richiedente debba farsi carico di eventuali oneri economici derivanti dall'ispezione su sfida. 24. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato avranno il diritto di partecipare al processo di esame. Il Consiglio Esecutivo portera' a conoscenza degli Stati Parte e della successiva sessione della Conferenza i risultati dell'esame. 25. Se il Consiglio Esecutivo ha effettuato specifiche raccomandazioni alla Conferenza, la Conferenza prendera' provvedimenti in conformita' con l'Articolo XII.
Convenzione-art. X
Articolo X Assistenza e protezione contro le armi chimiche 1. Ai fini del presente Articolo, per "Assistenza" s'intende il coordinamento e la consegna agli Stati Parte di quanto necessario alla protezione contro le armi chimiche, compresi, inter alia, quanto segue: - equipaggiamento per le rilevazioni e sistemi di allarme; equipaggiamento di protezione; equipaggiamento di decontaminazione e decontaminanti; antidoti medici e cure; ed ogni consiglio su qualunque di queste misure protettive. 2. Nulla nella presente Convenzione sara' interpretato nel senso di impedire il diritto di ogni Stato Parte di svolgere ricerca, sviluppare, produrre, acquistare, trasferire o utilizzare mezzi di protezione contro le armi chimiche, per scopi non proibiti secondo la presente Convenzione. 3. Ciascuno Stato Parte s'impegna ad agevolare, ed avra' diritto di partecipare allo scambio piu' completo possibile di equipaggiamento, materiale ed informazioni scientifiche e tecnologiche su mezzi di protezione contro le armi chimiche. 4. Per accrescere la trasparenza dei programmi nazionali relativi a fini di protezione, ciascuno Stato Parte fornira' annualmente al Segretariato Tecnico informazioni sul suo programma, secondo procedure che dovranno essere esaminate ed approvate dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). 5. Il Segretariato Tecnico istituira', non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, e manterra' per l'uso di ogni Stato Parte richiedente, una banca dati contenente informazioni liberamente disponibili sui vari mezzi di protezione contro le armi chimiche nonche' ogni altra informazione che potra' essere fornita dagli Stati Parte. Il Segretariato Tecnico, inoltre, nell'ambito delle risorse che ha a disposizione, e su richiesta di uno Stato Parte fornira' pareri di esperti ed assistera' lo Stato Parte nell'individuare come i suoi programmi per lo sviluppo ed il miglioramento di una capacita' di protezione contro le armi chimiche possano essere attuati. 6. Nulla nella presente Convenzione sara' interpretato nel senso di frapporre ostacoli al diritto degli Stati Parte di richiedere e di fornire assistenza a livello bilaterale, e di stipulare accordi individuali con gli altri Stati Parte riguardo alla fornitura di aiuti di emergenza. 7. Ciascuno Stato Parte s'impegna a fornire assistenza attraverso l'Organizzazione ed a tal fine intende adottare una o piu' delle seguenti misure: (a) Contribuire al fondo volontario di assistenza che dovra' essere istituito dalla Conferenza nella sua prima sessione; (b) Stipulare, se possibile non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, accordi con l'Organizzazione riguardo alla fornitura, su richiesta, di assistenza; (c) Dichiarare, non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suo confronti, il tipo di assistenza che potrebbe fornire in risposta ad un appello da parte dell'Organizzazione. Se tuttavia, uno Stato Parte non e' successivamente in grado di fornire l'assistenza prevista nella sua dichiarazione, esso resta obbligato a fornire assistenza secondo il presente paragrafo. 8. Ciascuno Stato Parte ha diritto di chiedere e, con riserva delle procedure stabilite ai paragrafi 9, 10 e 11, di ricevere assistenza e protezione contro l'uso o la minaccia di uso di armi chimiche qualora consideri che: (a) Si sia fatto uso a suo danno di armi chimiche; (b) Siano stati usati a suo danno agenti di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra; oppure (c) Sia minacciato da azioni o attivita' di qualsiasi Stato, proibite per gli Stati Parte dall'Articolo I. 9. La richiesta, accompagnata dalle informazioni pertinenti, sara' sottoposta al Direttore Generale il quale la trasmettera' immediatamente al Consiglio Esecutivo ed a tutti gli Stati Parte. Il Direttore Generale inoltrera' immediatamente la richiesta agli Stati Parte che si siano offerti, in conformita' con i paragrafi 7 (b) e (c) di inviare un'assistenza di emergenza in caso di uso di armi chimiche e di uso di agenti di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra o un'assistenza umanitaria in caso di grave minaccia di uso di armi chimiche o in caso di grave minaccia di uso di agenti di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra, allo Stato Parte interessato non oltre 12 ore dopo la ricezione della richiesta. Il Direttore Generale, non oltre 24 ore dopo aver ricevuto la richiesta, aprira' un'inchiesta al fine di fornire fondate evidenze per ulteriori provvedimenti. Egli dovra' completare l'inchiesta entro 72 ore ed inoltrare un rapporto al Consiglio Esecutivo. Qualora occorrano tempi supplementari per completare l'inchiesta, entro lo stesso periodo sara' inviato un rapporto provvisorio. Il tempo aggiuntivo necessario per l'inchiesta non dovra' oltrepassare 72 ore. Tuttavia la durata dell'inchiesta potra' essere estesa per periodi analoghi. Alla fine di ciascun periodo addizionale dovranno essere sottoposti i rapporti elaborati al Consiglio Esecutivo. L'inchiesta dovra' stabilire nei modi dovuti ed in conformita' con le richieste e le informazioni che accompagnano la richiesta, i fatti pertinenti relativi alla richiesta nonche' il tipo e la portata dell'assistenza e della protezione supplementari richieste. 10. Il Consiglio Esecutivo si riunira' non oltre 24 ore dopo aver ricevuto un rapporto d'inchiesta, per esaminare la situazione. Nelle successive 24 ore decidera' a maggioranza semplice se impartire o meno istruzioni al Segretariato Tecnico per fornire assistenza supplementare. Il Segretariato Tecnico trasmettera' immediatamente a tutti gli Stati Parti ed Organizzazioni internazionali pertinenti il rapporto d'inchiesta e le decisioni adottate dal Consiglio Esecutivo. Qualora il Consiglio Esecutivo abbia deciso in tal senso, il Direttore Generale fornira' un'assistenza immediata. A tal fine, il Direttore Generale potra' cooperare con lo Stato Parte richiedente, altri Stati Parti e le Organizzazioni internazionali pertinenti. Gli Stati Parti faranno ogni possibile sforzo per fornire assistenza. 11. Qualora le informazioni provenienti da inchieste in corso o da altre fonti affidabili provino in maniera sufficiente che l'uso di armi chimiche ha causato vittime e che sono indispensabili provvedimenti immediati, il Direttore Generale ne dara' notifica a tutti gli Stati Parti ed adottera' urgenti misure di assistenza, avvalendosi delle risorse che la Conferenza ha messo a disposizione per le emergenze. Il Direttore Generale manterra' il Consiglio Esecutivo informato dalle azioni intraprese in conformita' con il presente paragrafo.
Convenzione-art. XI
Articolo XI Sviluppo economico e tecnologico 1. Le disposizioni della presente Convenzione saranno attuate in modo tale da evitare di frapporre ostacoli allo sviluppo economico o tecnologico degli Stati Parte, nonche' alla cooperazione internazionale nel campo delle attivita' chimiche per fini non proibiti in base alla presente Convenzione, compreso lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche, composti chimici ed attrezzature e strumentazioni per la produzione, la lavorazione o l'uso di composti chimici per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione. 2. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione e senza pregiudizio per i principi e le regole applicabili nel diritto internazionale, gli Stati Parte: (a) Avranno il diritto, individualmente o collettivamente, di condurre ricerca su composti chimici, di svilupparli, produrli, acquistarli, conservarli, trasferirli ed usarli; (b) Agevoleranno, ed avranno diritto di instaurare tra di loro lo scambio piu' completo possibile di composti chimici, attrezzature ed informazioni scientifiche e tecniche relative allo sviluppo e all'applicazione della chimica per scopi non proibiti dalla presente Convenzione; (c) Non manterranno tra di loro alcuna restrizione, comprese quelle previste da qualsiasi accordo internazionale, incompatibile con gli obblighi assunti in base alla presente Convenzione, che limiterebbe o impedirebbe il commercio, lo sviluppo e la promozione di conoscenze scientifiche e tecnologiche nel campo della chimica per scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri scopi pacifici; (d) Non utilizzeranno la presente Convenzione come base per applicare qualsiasi provvedimento diverso da quelli previsti o consentiti in base alla presente Convenzione ne' useranno qualsiasi altro accordo internazionale per il perseguimento di un obiettivo incompatibile con tale Convenzione; (e) Si impegnano a riformare i propri regolamenti nazionali esistenti nel campo del commercio per i composti chimici al fine di renderli compatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
Convenzione-art. XII
Articolo XII Provvedimenti per risolvere una situazione ed assicurare l'osservanza, ivi comprese le sanzioni 1. La Conferenza adottera' le necessarie misure stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4 per assicurare l'osservanza della presente Convenzione e risolvere e portare rimedio ad ogni situazione che contravvenga con le disposizioni della presente Convenzione. Nel considerare i provvedimenti da adottare in conformita' con il presente paragrafo, la Conferenza terra' conto di tutte le informazioni e raccomandazioni sui problemi presentati dal Consiglio Esecutivo. 2. Nei casi in cui uno Stato Parte sia stato richiesto dal Consiglio Esecutivo di adottare provvedimenti per risolvere una situazione che presenta problemi per quanto riguarda l'osservanza della Convenzione, e qualora lo Stato Parte manchi di eseguire la richiesta entro il termine specificato, la Conferenza potra', tra l'altro, dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo, limitare o sospendere i diritti ed i privilegi dello Stato Parte in base alla presente Convenzione fino a quando non avra' intrapreso le azioni necessarie ad adempiere ai suoi obblighi in base alla presente Convenzione. 3. Qualora gravi danni all'oggetto ed allo scopo della presente Convenzione derivino da attivita' proibite in base alla presente Convenzione, in particolare dall'Articolo 1. La Conferenza potra' raccomandare misure collettive agli Stati parti in conformita' con il diritto internazionale. 4. La Conferenza sottoporra', in casi di particolare gravita', la questione, comprese le informazioni e le conclusioni pertinenti, all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Convenzione-art. XIII
Articolo XIII Relazione con altri accordi internazionali Nulla nella presente Convenzione sara' interpretato nel senso di limitare in qualsiasi maniera o di diminuire gli obblighi assunti da ogni Stato in base al Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti, velenosi o di altri gas, e di metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, ed in base alla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinaggio di armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.
Convenzione-art. XIV
Articolo XIV Risoluzione delle controversie 1. Qualora sorgano controversie riguardo all'attuazione o all'interpretazione della presente Convenzione, esse saranno risolte in conformita' con le disposizioni pertinenti della presente Convenzione ed in conformita' con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. 2. Quando una controversia sorga tra due o piu' Stati Parte, o tra uno o piu' Stati Parte e l'Organizzazione, concernente l'interpretazione o l'attuazione della presente Convenzione, le Parte interessate si consulteranno reciprocamente in vista di una soluzione rapida della controversia per mezzo di negoziati o di altri mezzi pacifici a discrezione delle Parte, compreso il ricorso ad appropriati organi della presente Convenzione, nonche' il ricorso di comune accordo alla Corte Internazionale di Giustizia in conformita' con lo Statuto della Corte. Gli Stati Parte coinvolti manterranno il Consiglio Esecutivo informato delle azioni intraprese. 3. Il Consiglio Esecutivo puo' contribuire alla soluzione di una controversia con qualsiasi mezzo gli sembri appropriato, compresa l'offerta di buoni uffici, raccomandando agli Stati Parte alla controversia di iniziare il processo di soluzione di loro scelta, raccomandando un limite di tempo per ogni procedura stabilita. 4. La Conferenza esaminera' le questioni connesse alle controversie sollevate dagli Stati Parte o portate alla sua attenzione dal Consiglio esecutivo. La Conferenza, se lo ritiene opportuno, istituira' o affidera' a degli organi le funzioni connesse alla soluzione di queste controversie in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21 (f). 5. Sia la Conferenza che il Consiglio Esecutivo hanno il potere soggetto ad autorizzazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, di richiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica che sorga nell'ambito delle attivita' dell'Organizzazione. Un accordo tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite sara' concluso a tal fine in conformita' con l'articolo VIII, paragrafo 34 (a). 6. Il presente Articolo non pregiudica l'Articolo IX o le disposizioni relative a misure volte a risolvere una situazione e ad assicurare l'osservanza della Convenzione, comprese le sanzioni.
Convenzione-art. XV
Articolo XV Emendamenti 1. Ogni Stato Parte puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione. Ogni Stato Parte puo' anche proporre modifiche, come specificato al paragrafo 4, degli Annessi alla presente Convenzione. Le proposte di emendamento saranno soggette alle procedure previste ai paragrafi 21 e 3. Le proposte di modifiche, come specificate al paragrafo 4, saranno soggette alle procedure del paragrafo 5. 2. Il testo di una proposta d'emendamento sara' sottoposto al Direttore Generale per essere divulgato a tutti gli Stati Parte ed al Depositario. La proposta di emendamento sara' esaminata unicamente da una conferenza di Revisione. Tale Conferenza di revisione sara' convocata se un terzo o piu' degli Stati Parte notifica al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo la sua divulgazione, di essere favorevole ad un ulteriore esame della proposta. La Conferenza di Revisione avra' luogo immediatamente dopo una regolare sessione della Conferenza a meno che gli Stati Parte richiedenti non richiedano una riunione piu' ravvicinata. In nessun caso la Conferenza di Revisione potra' aver luogo prima di 60 giorni dalla data di divulgazione della proposta di emendamento. 3. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti gli Stati Parte 30 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di accettazione da tutti gli Stati Parte di cui al capoverso (b) seguente: (a) Se sono stati adottati dalla Conferenza di Revisione, mediante un voto-affermativo della maggioranza di tutti gli Stati Parte senza che nessun Stato Parte abbia espresso un voto negativo; e (b) Se sono stati ratificati o accettati da tutti gli Stati Parte che hanno espresso un voto positivo alla Conferenza di revisione. 4. Al fine di garantire l'efficienza e l'effettivita' della presente Convenzione, le disposizioni degli Annessi potranno essere modificate secondo il paragrafo 5, sempre che le modifiche proposte siano unicamente attinenti a questioni di carattere amministrativo o tecnico. Ogni modifica dell'Annesso sui composti chimici dovra' essere effettuato in conformita' con il paragrafo 5. Le Sezioni A e C dell'Annesso sulla Riservatezza, Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, nonche' le definizioni alla Parte I dell'Annesso sulle Verifiche che sono attinenti esclusivamente alle ispezioni su sfida, non dovranno essere soggette a modifiche secondo il paragrafo 5. 5. Le modifiche proposte di cui al paragrafo 4 dovranno essere effettuate in conformita' con le seguenti procedure: (a) Il testo delle modifiche proposte, dovra' essere trasmesso insieme alle necessarie informazioni, al Direttore Generale. Informazioni supplementari per la valutazione della proposta possono essere fornite da ogni Stato Parte e dal Direttore Generale. Il Direttore Generale comunichera' sollecitamente queste proposte ed informazioni a tutti gli Stati Parte, al Consiglio esecutivo ed al Depositario. (b) Non oltre 60 giorni dopo aver ricevuto la proposta, il Direttore Generale la valutera' per determinare tutte le sue possibili conseguenze sulle disposizioni e sull'attuazione della presente Convenzione, e comunichera' tali informazioni a tutti gli Stati Parte ed al Consiglio Esecutivo; (c) il Consiglio Esecutivo esaminera' la proposta alla luce delle informazioni di cui dispone, ivi compreso se la proposta e' conforme ai criteri del paragrafo 4. Non oltre 90 giorni dopo averla ricevuta, il Consiglio Esecutivo notifichera' la sua raccomandazione con adeguate spiegazioni a tutti gli Stati Parte, per considerazione. Gli Stati Parte ne accuseranno ricevute entro 10 giorni; (d) Se il Consiglio Esecutivo raccomanda a tutti gli Stati Parte di adottare la proposta essa sara' considerata come approvata se nessun Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione. Se il Consiglio Esecutivo raccomanda di respingere la proposta essa sara' considerata respinta se nessun Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione; (e) Se una raccomandazione del Consiglio Esecutivo non ottiene l'approvazione come previsto al capoverso (d), una decisione sulla proposta, relativa anche alla sua conformita' o meno ai criteri del paragrafo 4, sara' esaminata come questione sostanziale dalla Conferenza nella sua seduta successiva; (f) Il Direttore Generale notifichera' a tutti gli Stati Parte ed al Depositario, qualunque decisione in base al presente paragrafo; (g) Le modifiche approvate in base alla presente procedura entreranno in vigore per tutti gli Stati Parte 180 giorni dopo la data di notifica, comunicata dal Direttore Generale, della loro approvazione a meno che un diverso periodo di tempo sia raccomandato dal Consiglio Esecutivo o deciso dalla Conferenza.
Convenzione-art. XVI
Articolo XVI Durata e ritiro 1. La presente Convenzione avra' una durata illimitata. 2. Ciascun Stato Parte, nell'esercizio della propria sovranita' nazionale, avra' diritto di denunciare la presente Convenzione qualora ritenga che eventi straordinari, connessi all'oggetto della presente Convenzione, hanno messo a repentaglio gli interessi supremi del suo Paese. Esso notifichera' tale rinuncia 90 giorni in anticipo a tutti gli altri Stati Parte, al Consiglio Esecutivo, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale notifica includera' una dichiarazione degli eventi straordinari che a suo parere hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi. 3. Il ritiro di uno Stato Parte da questa Convenzione non pregiudichera' in nessun modo l'obbligo degli Stati di continuare ad eseguire gli obblighi assunti in base a qualunque norma pertinente di diritto internazionale, in particolare il Protocollo di Ginevra del 1925.
Convenzione-art. XVII
Articolo XVII Statuto degli Annessi Gli Annessi formano parte integrante della presente Convenzione. Ogni riferimento alla presente Convenzione include gli Annessi.
Convenzione-art. XVIII
Articolo XVIII Firma La presente Convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli Stati prima della sua entrata in vigore.
Convenzione-art. XIX
Articolo XIX Ratifica La presente Convenzione sara' soggetta alla ratifica degli Stati Firmatari secondo le loro rispettive procedure costituzionali.
Convenzione-art. XX
Articolo XX Adesione Qualunque Stato che non firma la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore, puo' aderirvi in qualsiasi momento successivamente.
Convenzione-art. XXI
Articolo XXI Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore 180 giorni dopo la data di deposito del 65mo strumento di ratifica, ma in nessun caso prima di due anni dopo la sua apertura alla firma. 2. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione sono depositati successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, essa entrera' in vigore il 30mo giorno successivo alla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.
Convenzione-art. XXII
Articolo XXII Riserve Gli articoli della presente Convenzione non saranno soggetti a riserve. Gli Annessi della presente Convenzione non saranno soggetti a riserve incompatibili con il suo oggetto e con il suo scopo.
Convenzione-art. XXIII
Articolo XXIII Depositario Il Segretario Generale delle Nazioni Unite e' designato dal presente strumento quale Depositario della Convenzione e dovra', tra l'altro: (a) Informare sollecitamente tutti gli Stati firmatari ed aderenti della data di ciascuna firma, della data di deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione e della data di entrata in vigore della presente Convenzione, e della ricevuta di altre notifiche; (b) trasmettere copie debitamente certificate della presente Convenzione ai Governi di tutti gli Stati firmatari ed aderenti; (c) registrare la presente Convenzione in conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Convenzione-art. XXIV
Articolo XXIV Testi autentici La presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sara' depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente, autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Parigi, il 13.1.1993
Convenzione-Annesso
Annesso sui composti chimici A. Direttive per la classificazione dei composti chimici Direttive per la Tabella 1 1. Si dovra' tener conto dei seguenti criteri al fine di includere un composto chimico o un precursore nella Tabella 1: (a) Se il composto chimico o precursore e' stato sviluppato, prodotto, immagazzinato o utilizzato come arma chimica, secondo quanto definito all'Articolo II; (b) Se costituisce in altro modo un forte rischio per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione in ragione del suo alto potenziale d'uso in attivita' proibite dalla presente Convenzione in quanto risponda a una o piu' delle seguenti condizioni: (i) o una struttura chimica strettamente legata a quella degli altri composti chimici tossici elencati alla Tabella 1, e presumibilmente proprieta' affini; (ii) tossicita letale o incapacitante nonche' altre proprieta' che consentirebbero il suo uso come arma chimica; (iii) Puo' essere utilizzato come precursore nella fase finale individuale tecnologica di produzione di un composto chimico elencato alla Tabella 1, a prescindere se tale fase e' realizzata negli impianti, nelle munizioni o altrove; (c) Se il suo uso per scopi non proibiti dalla presente Convenzione e' pressoche' nullo o totalmente inesistente. Direttive per la Tabella 2 2. I seguenti criteri saranno adottati per decidere se un composto chimico non elencato alla Tabella 1 o un precursore ad un composto chimico della Tabella 1 o ad un composto chimico elencato alla Tabella 2, Parte A debbano essere inclusi nella Tabella 2: (f) se esso costituisce un rischio significativo per l'oggetto ed il fine della presente Convenzione in quanto presenta una tossicita' letale o incapacitante nonche' altre caratteristiche che potrebbero consentirgli di essere usato come arma chimica; (b) se esso puo' essere usato come precursore in una delle reazioni chimiche nella fase finale di formazione di un composto chimico elencato alla Tabella 1 o alla Tabella 2, Parte A; (c) se esso costituisce un rischio significativo per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione a causa della sua importanza nella produzione di un composto chimico elencato alla Tabella 1 o alla Tabella 2, parte A; (d) se esso non e' prodotto in vaste quantita' commerciali per scopi non proibiti dalla presente Convenzione. Direttive per la Tabella 3 3. I seguenti criteri saranno presi in considerazione nel decidere se un composto chimico o un precursore, non elencati in altre Tabelle, debbano essere inclusi nella Tabella 3: (a) se il composto chimico o precursore e' stato prodotto, immagazzinato o utilizzato come arma chimica; (b) se esso costituisce in ogni caso un forte rischio per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione in quanto presenta una tossicita' letale ed incapacitante nonche' altre proprieta' per le quali potrebbe essere utilizzato come arma chimica; (c) se esso costituisce un rischio per l'oggetto ed il fine della presente Convenzione, in ragione della sua rilevanza nella produzione di uno o piu' composti chimici elencati alla Tabella 1 o alla Tabella 2, Parte B; (d) se esso puo' essere prodotto in vaste quantita' commerciali per scopi non proibiti dalla presente Convenzione. B. Tabelle dei prodotti chimici Le seguenti Tabelle enumerano composti chimici tossici e loro precursori. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, queste tabelle identificano i composti chimici che sono oggetto delle misure di verifica secondo le disposizioni dell'Annesso sulla Verifica. Ai sensi dell'Articolo II, sotto-paragrafo 1 (a), le Tabelle non costituiscono una definizione dei composti chimici. (Ogni qualvolta venga fatto riferimento a gruppi di composti chimici dialchilati, seguiti da un elenco di gruppi alchilici, ogni composto derivante da qualunque possibile combinazione dei gruppi alchilici enumerati tra parentesi e' considerato come iscritto nella Tabella corrispondente fintantoche' non sia stato formalmente cancellato. Un composto chimico seguito da "" nella Tabella 2, Parte A, e' accompagnato da particolari soglie di dichiarazione e di verifica, come indicato nella settima Parte dell'Annesso sulle Verifiche. Tabella 1 (N. registro CAS) A. COMPOSTI CHIMICI TOSSICI 1) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonofluoridati di O-alchile (C, compreso il cicloalchile) es. Sarin: metilfosfonofluoridato di (107-44-8) O-isoproprile Soman: metilfosfonofluoridato di pinacolite (96-64-O) 2) N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosforamidocianidati di O-alchile (C, coompreso il cicloalchile) es. Tabun: N,N-dimetilfosforamidocinato (77-81-6) di O-etile 3) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonotioati di O-alchile (H o C, compreso il cicloalchile e di S- dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile e sali alchilati o protonati corrispondenti es: VX: metilfosfonothioati di O-etile S-2-diisopropilaminoetile (50782-69-9) 4) Solfoipriti: Solfuro di 1-cloroetile e di clorometile (2625-76-5) Iprite: solfuro di bia (2-cloroetile) (505-60-2) Bis (2-cloroetiltio)metano (63869-13-6) Sesquiprite: 1,2-bis (2-cloroetiltio)etano (3563-36-8) 1,3-Bis (2-cloroetiltio)n-propano (63905-10-2) 1,4-Bis (2-cloroetiltio)n-butano (142868-93-7) 1,5-Bis (2-cloroetiltio)n-pentano (142868-94-8) Etere di bis (2-cloroetiltiometile) (63918-90-1) Iprite-O: etere di bia (2-cloroetiltioetile) (63918-89-8) 5) Lewisiti: Lewisite 1: 2-Clorovinildicloroarsina (541-25-3) Lewisite 2: Bis (2-clorovinil)cloroarsina (40334-69-8) Lewisite 3: Tris (2-clorovinil)arsina (40334-70-1) 6) Azotoipriti HN1: Bis (2-cloroetile)etilammina (538-07-8) HN1: Bis (2-cloroetile)metilammina (51-75-2) HN1: Tris (2-cloroetile)ammina (555-77-1) 7) Saxitossina (35523-89-8) 8) Ricina (9009-86-3) B. Precursori 9) Fosfonil di-fluoruri d'alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) es. DF: difluoruro di metilfosfonile (676-99-3) 10) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr (fosfoniti di O-alchile (H o C, compreso il cicloalchile) e di O-2-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile e sali alchilati o protonati corrispondenti es. QL: metilfosfonite di O-etile e O-2 diisopropilaminoetile (5785-11-8) 11) Cloro Sarin: metilfosfonocloridrato (1445-76-7) di O-isopropile 12) Cloro Soman: metilfosfonocloridrato (7040-57-5) di O-pinacolile Tabella 2 A. Composti chimici tossici 1) Amitone: fosforotioato di O,O-dietile S- (2-(dietilammino)etile) e sali alchilati o protonati corrispondenti (78-53-5) 2) PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluormetile) (382-21-8) propene 3) BZ: Benzilato di 3-quinuclidinile(*) (6581-06-2) B. Precursori 4) Composti chimici, tranne quelli iscritti nella Tabella 1, contenenti un atomo di fosforo cui e' legato un gruppo metile, etile o propile (normale o iso) senza altri atomi di carbonio es. Dicloruro di metilfosfonile (676-97-1) Metilfosfonato di dimetile (756-79-6) Salvo: Fonofos: etildithiofosfonato di O-etil (944-22-9) S-fenile 5) Dialogenuri N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosforamidici 6) N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)fosforamidati di dialchile (Me, Et, n-Pr o 1-Pr) 7) Tricloruro di arsenico (7784-34-1) 8) Acido 2,2-difenil-2-idrossiacetico (76-93-7) 9) Quinuclidin-3-ol (1619-34-7) 10) Ammino etil-2-cloruri di N,N-2-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) e sali protonati corrispondenti 11) Ammino etan-2-di di N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) e sali protonati corrispondenti Salvo: N,N-Dimetilamminoetanolo (108-01-0) e sali protonati corrispondenti N,N-Dimetilamminoetanolo (100-37-8) e sali protonati corrispondenti 12) Ammino-etan-2-tioll di N,N-2-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) e sali protonati corrispondenti 13) Tiodiglicol: solfuro di bis (2-idrossietile) (111-48-8) 14) Alcol pinacotilico: 3,3-dimetilbutano-2-olo (464-07-3) Tabella 3 A. Composti chimici tossici 1. Fosgene: Dicloruro di carbonile (75-44-5) 2. Acido cianidrico (506-77-4) 3) Cianuro d'idrogeno (74-90-8) 4) Cloropicrina: tricloronitrometano (76-06-2) B. Precursori 5) Ossicloruro di fosforo (10025-87-3) 6) Tricloruro di fosforo (7719-12-2) 7) Pentacloruro di fosforo (10026-13-8) 8) Fosfito di trimetile (121-45-9) 9) Fosfito di trietile (122-51-1) 10) Fosfito di dimetile (868-85-9) 11) Fosfito di dietile (762-04-9) 12) Monocloruro di zolfo (10025-67-9) 13) Dicloruro di zolfo (10545-99-0) 14) Cloruro di thionile (7719-09-7) 15) Etidietanolammina (139-87-7) 16) Metildietanolammina (105-59-9) 17) Trietanolammina (102-71-6)
Convenzione-Annesso
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