LEGGE 18 novembre 1995, n. 496
Tabella 2, parte A; oppure (c) 10 tonnellate di un prodotto chimico registrato nella Tabella 2, parte B. 13. Il programma ed il bilancio preventivo dell'Organizzazione che saranno adottati dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(a), comprendono sotto due voci distinte, un programma ed un bilancio preventivo per le attivita' di verifica previste dalla presente sezione. Nello stanziare le risorse allocate per attivita' di verifica svolte secondo l'Articolo VI, il Segretariato Tecnico dara' la precedenza durante i primi tre anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione, alle ispezioni iniziali dei siti d'impianti dichiarati in conformita' con la sezione A. L'ammontare stanziato sara' successivamente reisaminato sulla base dell'esperienza acquisita. 14. Il Segretariato Tecnico condurra' le ispezioni iniziali e e le ispezioni successive in conformita' con i paragrafi da 15 a 22. Obiettivi dell'ispezione 15. In linea generale, l'ispezione ha come scopo di verificare che le attivita' siano conformi agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e compatibili con le informazioni fornite nelle dichiarazioni. Le ispezioni dei siti di impianti dichiarati secondo le disposizioni della sezione A mireranno in particolare a verificare: (a) L'assenza di ogni composto chimico della Tabella 1, in particolare della produzione di tale prodotto, salvo se cio' sia conforme alle disposizioni della VI Parte del presente Annesso; (b) La coerenza con quanto e' stato dichiarato per i quantitativi di produzione, di lavorazione o di consumo di composti chimici della Tabella 2; e (c) che i composti chimici della Tabella 2 non siano destinati ad attivita' vietate dalla presente Convenzione. Ispezioni iniziali 16. Ciascun sito d'impianti da ispezionare conformemente al paragrafo 12 dovra' essere oggetto di un'ispezione iniziale il prima possibile, ma preferibilmente non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. I siti d'impianto dichiarati successivamente a questo periodo saranno oggetto di ispezione iniziale al piu' tardi un anno dopo che le attivita' di produzione, di lavorazione o di consumo sono state dichiarate per la prima volta. Il Segretariato Tecnico seleziona i siti d'impianti che dovranno essere oggetto di una ispezione iniziale in modo tale che non sia possibile prevedere esattamente quando l'ispezione avra' luogo. 17. Durante l'ispezione iniziale, e' stabilito un progetto di accordo d'installazione per il sito di impianto a meno che lo Stato Parte ispezionato ed il Segretariato Tecnico non convengano che cio' non e' necessario. 18. Per quanto concerne la frequenza e l'ampiezza di ulteriori, ispezioni, gli ispettori valutano durante l'ispezione iniziale il rischio rappresentato, per l'oggetto e per il fine della Convenzione, dai composti chimici considerati, dalle caratteristiche del sito d'impianto e dalla natura delle attivita' che vi sono svolte, in considerazione in particolar modo dei seguenti criteri: (a) Tossicita' dei composti chimici in programma e dei prodotti finali, se del caso, prodotti con essi; (b) Quantita' dei composti chimici in programma, di regola immagazzinati nel sito ispezionato; (c) Quantita' di materie chimiche di base impiegate per i prodotti chimici previsti, di solito immagazzinata nel sito ispezionato; (d) Capacita' di produzione degli impianti della Tabella 2; (e) Potenziale capacita' e convertibilita' degli impianti per iniziare la produzione, lo stoccaggio e la carica di composti chimici tossici nel sito ispezionato. Ispezioni 19. Dopo aver ricevuto l'ispezione iniziale, ciascun sito d'impianto da ispezionare, in conformita' con il paragrafo 12 sara' oggetto di ulteriori ispezioni. 20. Nel Selezionare i siti d'impianto da ispezionare e per decidere la frequenza e l'intensita' delle ispezioni, il Segretario Tecnico tiene debitamente conto del rischio rappresentato, per gli scopi e l'oggetto di questa Convenzione, dal composto chimico pertinente, dalle caratteristiche del sito d'impianto e della natura delle attivita' che vi sono condotte, alla luce dei rispettivi accordi d'impianto e dei risultati delle ispezioni iniziali e successive. 21. Il Segretariato Tecnico selezionera' il sito d'impianto da ispezionare in modo tale che non sia possibile prevedere esattamente quando l'ispezione avverra'. 22. Nessun sito d'impianti potra' essere oggetto di piu' di due ispezioni per anno civile ai sensi della presente sezione. Tuttavia tale disposizione non limita il numero di ispezioni effettuate in conformita' all'Articolo IX. Procedure di Ispezione 23. Oltre alle direttive convenute, saranno applicabili altre disposizioni pertinenti del presente Annesso e dell' Annesso sulla Riservatezza, nonche' i paragrafi da 24 a 30 seguenti. 24. Un accordo d'impianto per il sito d'impianti dichiarato sara' stipulato tra lo Stato Parte ispezionato e l'Organizzazione non oltre 90 giorni dopo il completamento dell'ispezione iniziale, a meno che lo Stato Parte ispezionato ed il Segretariato Tecnico convengano che cio' non e' necessario. Tale accordo sara' basato su un modello di accordo-tipo e regolamentera' la conduzione delle ispezioni nel sito dichiarato. L'accordo dovra' specificare la frequenza e l'intensita' delle ispezioni nonche' procedure ispettive dettagliate, in conformita' con i paragrafi 25 a 29. 25. L'ispezione vertera' sull'impianto (impianti) della Tabella 2, all'interno del sito d'impianti dichiarato. Se la squadra d'ispezione chiede di avere accesso ad altre parti del sito, l'accesso a tali zone sara' loro concesso in conformita' con l'obbligo di fornire chiarimenti ai sensi del paragrafo 51. Parte II del presente Annesso, ed in conformita' con l'accordo d'impianto oppure, in assenza di tale accordo, in conformita' con le disposizioni relative all'accesso guidato di cui alla Parte X, Sezione C, del presente Annesso. 26. Sara' possibile avere accesso, se del caso, alla documentazione, per accertarsi che non abbiano avuto luogo diversioni dei composti chimici dichiarati e che la produzione sia conforme alle dichiarazioni. 27. Saranno prelevati campioni ed effettuate analisi al fine di verificare l'assenza di composti chimici non dichiarati. 28. Le aree da ispezionare possono includere: (a) aree dove sono recapitati o immagazzinati reagenti chimici; (b) aree dove i reagenti chimici sono manipolati prima di essere introdotti nei reattori; (c) qualora opportuno, le condotte di alimentazione tra le zone di cui al capoverso (a) o al capoverso (b) ed i reattori nonche' le valvole e flussometri associati, ecc. (d) l'aspetto esterno dei reattori e del materiale ausiliario; (e) le condotte tra i reattori ed un punto di stoccaggio a lungo o breve termine o le attrezzature per l'ulteriore lavorazione dei composti chimici dichiarati della Tabella 2: (f) la strumentazione di comando associata ad uno qualsiasi degli elementi di cui ai capoversi (a) ad (e); (g) la strumentazione e le aree per la gestione dei detriti e degli effluenti; (h) la strumentazione e le aree per l'eliminazione dei composti tossici non conformi. 29. La durata dell'ispezione non e' superiore a 96 ore; tuttavia la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato possono decidere di comune accordo di prolungarla. Notifica delle Ispezioni 30. Il Segretariato Tecnico notifica l'ispezione allo Stato Parte almeno 48 ore prima dell'arrivo della squadra d'ispezione sul sito d'impianto da ispezionare. C. TRASFERIMENTI A STATI CHE NON SONO PARTE ALLA PRESENTE CONVENZIONE 31. I composti chimici della Tabella 2 possono essere trasferiti solo a Stati Parte o essere ricevuti solo da tali Stati. Quest'obbligo diviene effettivo tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. 32. Durante tale periodo interinale di tre anni, ciascuno Stato Parte e' tenuto ad esigere un certificato di uso finale, come specificato di seguito, per il trasferimento dei composti tossici della Tabella 2 a Stati che non sono Parte alla presente Convenzione. Per tali trasferimenti, ciascun Stato Parte adottera' i necessari provvedimenti per garantire che i composti chimici trasferiti vengano utilizzati solo a scopi non proibiti dalla Convenzione. Tra l'altro, lo Stato Parte chiede in particolare allo Stato recipiente di fornirgli un certificato che indichi, per quanto riguarda i composti chimici trasferiti: (a) che essi saranno utilizzati solo a scopi non proibiti dalla Convenzione; (b) che essi non saranno nuovamente trasferiti; (c) il loro tipo e quantita'; (d) la(e) loro utilizzazioni(i) finale(i); (e) nome(i) e indirizzo(i) dell'utilizzatore(i) finale(i). Parte VIII - Attivita' non proibite dalla convenzione svolte in conformita' con l'articolo VI REGIME APPLICABILE AI COMPOSTI CHIMICI DELLA TABELLA 3 ED AGLI IMPIANTI CONNESSI A TALI PRODOTTI. A. DICHIARAZIONI Dichiarazione di dati nazionali globali 1. Le dichiarazioni iniziali e le dichiarazioni annuali che devono essere presentate da uno Stato Parte in conformita' all'Articolo VI, paragrafi 7 ed 8, conterranno i dati nazionali globali per l'anno civile precedente riguardo ai quantitativi prodotti, importati ed esportati di ciascun composto chimico della Tabella 3, nonche' una specificazione quantitativa delle importazioni ed esportazioni per ciascuno dei paesi interessati: 2. Ciascuno Stato Parte dovra' presentare: (a) le dichiarazioni iniziali di cui al paragrafo 1, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. (b) le dichiarazioni annuali non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno civile precedente. Dichiarazione di alti d'impianto che producono composti tossici della Tabella 3 3. Sino richieste dichiarazioni iniziali e dichiarazione annuali per tutti i siti d'impianto comprendenti uno o piu' impianti che hanno prodotto piu' di 30 tonnellate di un composto chimico della Tabella 3 durante l'anno civile trascorso o che, secondo le previsioni, ne produrranno piu' di 30 tonnellate nel corso dell'anno successivo. 4. Ciascun Stato Parte dovra' presentare: (a) le dichiarazioni iniziali in conformita' con il paragrafo 3 non oltre 30 giorni dopo che la presente Convenzione sara' entrata in vigore nei suoi confronti: (b) le dichiarazioni annuali sulle attivita' pregresse, non oltre 90 giorni dopo la fine del precedente anno civile; (c) dichiarazioni annuali sulle attivita' previste, non oltre 60 giorni prima dell'inizio dell'anno civile successivo. Ogni attivita' supplementare di questo tipo, prevista dopo la presentazione della dichiarazione annuale sara' dichiarata almeno cinque giorni prima del suo inizio. 5. In linea generale non sono richieste dichiarazioni ai sensi del paragrafo 3 per le miscele che contengono solo una debole concentrazione dei composti tossici della Tabella 3. Tali dichiarazioni sono richieste, in conformita' con le linee guida, solo nei casi in cui si ritenga che la facilita' di ricupero del composto chimico della Tabella 3 dalla miscela ed il suo peso totale costituiscano un rischio per l'oggetto e per il fine della presente Convenzione. Queste linee-guida saranno considerate ed approvate dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). 6. Le dichiarazioni relative ad un sito d'impianto, presentate ai sensi del paragrafo 3, devono contenere le seguenti informazioni: (a) nome del sito d'impianto e nome del proprietario, della societa' o dell'impresa che lo gestisce; () sua precisa ubicazione, compreso l'indirizzo; (c) numero degli impianti all'interno del sito che sono dichiarati in conformita' alla Parte VII del presente Annesso. 7. Le dichiarazioni di un sito d'impianto in conformita' al paragrafo 3 includeranno anche, per ciascun impianto ubicato all'interno del sito d'impianto e che rientra nelle specifiche stabilite al paragrafo 3, le seguenti informazioni: (a) nome dell'impianto e nome del proprietario, della societa', o dell'impresa che lo gestisce; (b) sua precisa ubicazione all'interno del sito, compreso il numero dello specifico edificio o struttura, se del caso; (c) le sue principali attivita'. 8. Le dichiarazioni di un sito d'impianto in conformita' al paragrafo 3 dovranno altresi' includere le seguenti informazioni su ciascun composto chimico della Tabella 3 prodotto in quantita' superiori alla soglia stabilita nella dichiarazione: (a) denominazione chimica, denominazione comune o commerciale utilizzata nell'impianto, formula di struttura e numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito; (b) Quantitativo approssimativo di produzione del composto chimico nel precedente anno civile oppure, trattandosi della dichiarazione di attivita', previsto per l'anno successivo ed espresso secondo l'appartenenza alle seguenti fascie: da 30 a 200 tonnellate, da 200 a 1 000 tonnellate, da 1 000 a 10 000 tonnellate, da 10 000 a 100 000 tonnellate ed in quantitativi superiori a 100 000 tonnellate. (c) Fini per i quali il composto chimico e' stato o sara' prodotto. Dichiarazione di produzione pregressa di composti chimici della Tabella 3 per armi chimiche 9. Non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, ciascun Stato Parte dichiara tutti i siti d'impianto comprendenti impianti che hanno in qualsiasi momento a decorrere dal 1 gennaio 1946, prodotto composti chimici della Tabella 3 per armi chimiche. 10. Le dichiarazioni relative ad un sito d'impianto presentate secondo il paragrafo 9 dovranno contenere le seguenti informazioni: (a) denominazione del sito d'impianto e del proprietario, della societa' o dell'impresa di gestione; (b) sua precisa ubicazione, compreso l'indirizzo; (c) per ciascun impianto ubicato all'interno del sito, ed al quale si applicano le specifiche stabilite al paragrafo 9, devono essere fornite le stesse informazioni di quelle richieste secondo i capoversi (a) a (c) del paragrafo 7; (d) per ciascun composto chimico della tabella 3 prodotto per armi chimiche: (i) (a) denominazione chimica, denominazione comune o commerciale utilizzata nell'impianto, formula di struttura e numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito; (ii) date di produzione del composto chimico e quantitativo prodotto; (iii) Luogo dove il composto chimico e' stato consegnato ed il composto finale ivi prodotto, se e' noto. Informazioni da trasmettere agli Stati Parte 11. Un elenco dei siti d'impianto dichiarati in virtu' della presente sezione, nonche' le informazione fornite in conformita' con i paragrafi 6, 7(a), 7(c), 8(a) e 10 dovra' essere trasmesso dal Segretariato Tecnico agli Stati Parte che ne fanno richiesta. B. VERIFICA Disposizioni generali 12. Le verifiche previste al paragrafo 5 dell'Articolo VI saranno effettuate mediante ispezioni in loco nei siti d'impianto dichiarati che hanno prodotto globalmente, nel corso dell'anno civile precedente, o che si prevede producano nel successivo anno civile oltre 200 tonnellate di composti chimici della Tabella 3, oltrepassando il limite di 39 tonnellate stabilito nella dichiarazione. 13. Il programma ed il bilancio dell'Organizzazione che sara' adottato dalla Conferenza in conformita' all'Articolo VIII, paragrafo 21 (a), comprende, sotto voce distinta, un programma ed un bilancio preventivo per le verifiche in base alla presente sezione ed ai sensi della Parte VII, paragrafo 13 del presente Annesso. 14. In virtu' della presente sezione, il Segretariato Tecnico scegliera' a caso i siti d'impianto da ispezionare utilizzando meccanismi appropriati, in particolare programmi informatici specialmente progettati sulla base dei seguenti fattori ponderali: (a) equa ripartizione geografica delle ispezioni; (b) informazioni di cui dispone il Segretariato Tecnico riguardo ai siti d'impianto - in particolare per quanto riguarda il composto chimico considerato-, alle caratteristiche del sito d'impianto ed alla natura delle attivita' che vi sono svolte. 15. Nessun sito d'impianto puo' essere oggetto di piu' di due ispezioni per anno ai sensi della presente sezione. Tuttavia questa disposizione non limita il numero delle ispezioni in base all'Articolo IX. 16. Nel selezionare i siti d'impianto da ispezionare in conformita' alla presente sezione, il Segretariato Tecnico tiene conto del seguente limite per stabilire il numero combinato di ispezioni cui ciascun Stato Parte e' tenuto a sottoporsi per ogni anno civile in conformita' alla presente Parte ed alla Parte IX del presente Annesso; il numero combinato di ispezioni non dovra' essere superiore a tre, piu' il il 5% del numero totale dei siti d'impianto dichiarati da uno Stato Parte in conformita' sia alla presente Parte sia alla Parte IX del presente Annesso, oppure a 20 ispezioni, a seconda di quale e' inferiore. Finalita' dell'ispezione 17. Nei siti d'impianto dichiarati in conformita' alla Sezione A, lo scopo generale delle ispezioni sara' di verificare che le attivita' concordano con le informazioni fornite nelle dichiarazioni. In particolare le ispezioni dovranno accertare l'assenza di qualsiasi composto chimico della Tabella 1, in particolare della produzione di tale prodotto, salvo se cio' e' conforme alle disposizioni della VI Parte del presente Annesso. Procedure d'ispezione 18. Le ispezioni saranno effettuate in conformita' con le direttive convenute, con le altre disposizioni pertinenti del presente Annesso e dell'Annesso sulla Riservatezza, nonche' con i paragrafi da 9 a 25. 19. Non e' previsto un accordo d'impianto a meno che lo Stato Parte ispezionato non ne faccia richiesta. 20. L'ispezione vertera' sull'impianto (i) della Tabella 3, all'interno del sito d'impianto dichiarato. Se la squadra d'ispezione, in conformita' con la Parte II, paragrafo 51 del presente Annesso, chiede di avare accesso ad altre parti del sito d'impianto, al fine di chiarire eventuali ambiguita', la portata dell'accesso a tali parti sara' determinata di comune accordo tra la squadra e lo Stato Parte ispezionato. 21. La squadra d'ispezione puo' avere accesso alla documentazione qualora ritenga, di comune accordo con lo Stato Parte ispezionato, che tale accesso agevolerebbe il conseguimento delle finalita' dell'ispezione. 22. Saranno prelevati campioni ed effettuate analisi in loco al fine di verificare che non compaiano composti chimici non dichiarati. Qualora le ambiguita' perdurassero, i campioni potranno essere analizzati in un laboratorio designato esterno al sito, subordinatamente all'accordo dello Stato Parte ispezionato. 23. Le aree da ispezionare possono includere; (a) aree dove sono recapitate o immagazzinati reagenti chimici; (b) aree dove i reagenti chimici sono manipolati prima di essere introdotti nei reattori; (c) qualora opportuno, le condotte di alimentazione tra le zone di cui al capoverso (a) o al capoverso (b) ed i reattori nonche' le valvole e flussometri associati, ecc. (d) l'aspetto esterno dei reattori e dell'equipaggiamento ausiliario; (e) le condotte tra i reattori ed un punto di stoccaggio a lungo o breve termine o le attrezzature per l'ulteriore lavorazione dei composti chimici dichiarati della Tabella 3; (f) la strumentazione di comando associata ad uno qualsiasi degli elementi di cui ai capoversi da (a) ed (e); (g) la strumentazione e le aree per la gestione dei detriti e degli effluenti; (h) la strumentazione e le aree per l'eliminazione dei composti tossici non conformi. 24. Il periodo d'ispezione non sara' superiore a 24 ore; tuttavia la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato possono decidere di comune accordo di prolungarlo. Notifica delle ispezioni 25. Il Segretariato Tecnico notifica l'ispezione allo Stato Parte almeno 120 ore prima dell'arrivo della squadra d'ispezione sul sito di impianti da ispezionare. C. TRASFERIMENTI A STATI CHE NON SONO PARTE ALLA PRESENTE CONVENZIONE 31. Nel trasferire i composti chimici della Tabella 3 a Stati che non sono Parte alla presente Convenzione, ciascun Stato Parte adottera' i necessari provvedimenti per garantire che i composti chimici trasferiti siano utilizzati solo per scopi non proibiti dalla presente Convenzione. Inter alla lo Stato Parte chiedera' allo Stato ricevente un certificato che attesti, per quanto riguarda i composti chimici trasferiti: (a) che essi saranno utilizzati solo per scopi non proibiti dalla Convenzione; (b) che essi non saranno nuovamente ritrasferiti; (c) il loro tipo e quantita'; (d) la(e) loro utilizzazione(i) finale(i); (e) nome(i) e indirizzo(i) dell'utilizzatore(i) finale(i). 27. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Conferenza prendera' in considerazione la necessita' di stabilire altre misure regolanti i trasferimenti dei composti chimici della Tabella 3 a Stati non Parte alla presente Convenzione. Parte IX - Attivita' non interdette dalla Convenzione svolte in conformita' con l'articolo VI REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI COMPOSTI CHIMICI A. DICHIARAZIONI Lista di altri impianti di produzione di composti chimici 1. La dichiarazione iniziale che deve presentare ciascuno Stato Parte in conformita' all'Articolo VI paragrafo 7 comprende una lista di tutti i siti d'impianti che: (a) nel corso dell'anno civile precedente, hanno prodotto tramite sintesi chimica oltre 200 tonnellate di singoli composti chimici organici non iscritti in una Tabella; (b) comprendono uno o piu' impianti i quali, nel corso dell'anno civile precedente, hanno prodotto tramite sintesi chimica oltre 30 tonnellate di un singolo composto chimico organico non iscritto ad una tabella, contenente gli elementi fosforo, zolfo o fluoro (in appresso denominati "impianti PSF" e "composti chimici PSF"). 2. la lista degli altri impianti di produzione di composti chimici da presentare in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1, non comprende i siti d'impianti che producono esclusivamente esplosivi o idrocarburi. 3. Ciascuno Stato Parte dovra' presentare la lista degli altri impianti di produzione di composti chimici di cui al paragrafo 1, come parte della sua dichiarazione iniziale, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. Ciascuno Stato Parte, non oltre 90 giorni dopo l'inizio di ciascun anno civile successivo, dovra' fornire annualmente le informazioni necessarie per aggiornare la lista. 4. La lista degli altri impianti di produzione di composti chimici da presentare in conformita' con il paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni per ciascun sito d'impianto: (a) Nome del sito d'impianto e del proprietario, della societa' o dell'impresa che lo gestisce; (b) precisa ubicazione del sito d'impianto, compreso l'indirizzo; (c) le sue principali attivita'; (d) numero approssimativo di impianti nel sito che producono i composti chimici cosi' come specificati al paragrafo 1. 5. Per quanto concerne i siti d'impianto enumerati in conformita' al paragrafo 1 (a), la lista contiene anche informazioni sul quantitativo globale approssimativo di singoli composti chimici organici non iscritti che sono stati prodotti nel corso dell'anno civile precedente. Tali quantitativi sono indicati secondo le seguenti fascie: meno di 1000 tonnellate, da 1000 a 10000 tonnellate, e oltre 10000 tonnellate. 6. Per quanto riguarda i siti d'impianti enumerati in conformita' con il paragrafo 1 (b), la lista dovra' altresi' specificare il numero di impianti PSF all'interno del sito, ed includere informazioni sull'ammontare globale approssimativo di produzione di composti chimici PSF prodotti da ciascun impianto PSF nell'anno di calendario precedente espresso secondo le seguenti fascie: meno di 200 tonnellate, da 200 a 1000 tonnellate, da 1000 a 10000 tonnellate e oltre 10000 tonnellate. Assistenza da parte del Segretariato Tecnico 7. Se uno Stato Parte, per motivi amministrativi, ritiene opportuno di chiedere assistenza per compilare la sua lista di impianti di produzione di composti chimici in conformita' con il paragrafo 1, il Segretariato Tecnico potra' essere richiesto di fornire tale assistenza. Eventuali dubbi relativi alla completezza della lista saranno risolti per mezzo di consultazioni tra lo Stato Parte ed il Segretariato Tecnico. Informazioni agli Stati Parte 8. Le liste di altri impianti di produzione chimica presentate in conformita' con il paragrafo 1, comprese le informazioni fornite al paragrafo 4, saranno trasmesse dal Segretariato Tecnico agli Stati Parte dietro richiesta. B. VERIFICA Disposizioni generali 9. Fatte salve le disposizioni della Sezione C, la verifica prevista al paragrafo 6 dell'articolo VI e' effettuata per mezzo di una ispezione in loco presso: (a) i siti d'impianto elencati secondo il paragrafo 1(a); (b) i siti d'impianto elencati secondo il paragrafo 1(b) che comprendono uno o piu' impianti PSF che hanno prodotto durante il precedente anno civile oltre 200 tonnellate di composti chimici PSF. 10. Il programma ed il bilancio dell'Organizzazione che sara' adottato dalla Conferenza in conformita' all'Articolo VIII, paragrafo 21 (a), comprende, sotto voce distinta, un programma ed un bilancio preventivo per le verifiche in base alla presente Sezione dopo che ha avuto inizio la sua applicazione. 11. Ai sensi della presente sezione, il Segretariato Tecnico scegliera' a caso i siti d'impianto da ispezionare utilizzando meccanismi appropriati, in particolare programmi informatici specialmente progettati a tal fine, sulla base dei seguenti fattori ponderali: (a) equa ripartizione geografica delle ispezioni; (b) informazioni di cui dispone il Segretariato Tecnico riguardo ai siti d'impianto elencati relative alle caratteristiche del sito d'impianto ed alla natura delle attivita' che vi sono svolte. (c) proposte degli Stati Parte su una base da convenire, in conformita' con il paragrafo 25. 12. Nessun sito d'impianto puo' essere oggetto di piu' di due ispezioni l'anno ai sensi delle disposizioni della presente Sezione. Tuttavia questa disposizione non include il numero delle ispezioni in base all'Articolo IX. 13. Nel selezionare i siti d'impianto da ispezionare in conformita' alla presente sezione, il Segretariato Tecnico tiene conto del seguente limite per stabilire il numero combinato di ispezioni cui ciascun Stato Parte e' tenuto a sottoporsi per ogni anno civile in conformita' alla presente Parte ed alla Parte VIII del presente Annesso: il numero combinato di ispezioni non dovra' essere superiore a tre, piu' il 5% del numero totale dei siti d'impianto dichiarati da uno Stato Parte in conformita' sia alla presente Parte VIII del presente Annesso, oppure a 20 ispezioni, a seconda dei quale e' inferiore. Finalita' dell'ispezione 14. Nei siti d'impianto enumerati alla Sezione A, lo scopo generale delle ispezioni sara' di verificare che le attivita' concordino con le informazioni fornite nelle dichiarazioni. In particolare le ispezioni dovranno accertare l'assenza di qualsiasi composto chimico della Tabella 1, in particolare l'assenza di produzione di tale prodotto, salvo se cio' e' conforme alle disposizioni della VI Parte del presente Annesso. Procedure d'ispezione 15. Oltre alle direttive convenute, saranno applicate altre disposizioni pertinenti del presente Annesso e dell'Annesso sulla riservatezza di cui al paragrafo 16 e 20 in appresso. 16. Non e' previsto un accordo d'impianto a meno che lo Stato Parte ispezionato non ne faccia richiesta. 17. L'oggetto principale dell'ispezione in un sito d'impianto selezionato per l'ispezione dovra' essere l'impianto o gli impianti che producono i composti chimici specificati nel paragrafo 1, in particolare gli impianti PSF enumerati in conformita' con il paragrafo 1(b). Lo Stato Parte ispezionato avra' diritto di gestire l'accesso a tali impianti in conformita' con le regole dell'accesso guidato come specificato nella Parte X, sezione C, del presente Annesso. Se la squadra d'ispezione, in conformita' con la Parte II, paragrafo 51 del presente Annesso, chiede di avere accesso ad altre parti del sito d'impianto, al fine di chiarire eventuali ambiguita', la portata di tale accesso sara' determinata di comune accordo tra la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato. 18. La squadra d'ispezione puo' avere accesso ai documenti d'ufficio, qualora ritenga, di comune accordo con lo Stato Parte ispezionato, che cio' agevolerebbe il conseguimento delle finalita' dell'ispezione. 19. Saranno prelevati campioni ed effettuate analisi in loco al fine di verificare che non compaiano composti chimici non dichiarati. Qualora le ambiguita' perdurassero, i campioni potranno essere analizzati in un laboratorio designato esterno al sito, subordinatamente all'accordo dello Stato Parte ispezionato. 20. Il periodo d'ispezione non sara' superiore a 24 ore; tuttavia la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato possono decidere di comune accordo di prolungarlo. Notifica delle ispezioni 21. Il Segretariato Tecnico notifica l'ispezione allo Stato parte almeno 120 ore prima dell'arrivo della squadra d'ispezione sul sito di impianti da ispezionare. C. APPLICAZIONE E CONTROLLO DELLA SEZIONE B Applicazione 22. L'attuazione della sezione B avra' inizio all'inizio del quarto anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione a meno che la Conferenza, nella sua sessione regolare del terzo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, non decida diversamente. 23. Il Direttore Generale, sottoporra' alla sessione regolare della Conferenza, il terzo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, un rapporto che evidenzia l'esperienza acquisita dal Segretariato Tecnico nell'applicare le disposizioni delle Parte VII e VIII del presente Annesso nonche' della sezione A di questa Parte. 24. Nella sua sessione regolare del terzo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Conferenza, in base al rapporto del Direttore Generale, potra' altresi' decidere riguardo alla ripartizione delle risorse disponibili per la verifica in base alla Sezione B, tra "impianti PSF" ed altri impianti di produzione di composti chimici. Diversamente, la ripartizione sara' affidata alla competenza del Segretariato Tecnico e sara' aggiunta ai fattori ponderali di cui al paragrafo 11. 25. Nella sessione ordinaria che svolgera' nel terzo anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione, la Conferenza, dietro parere del Consiglio Esecutivo, decidera' su quale base - regionale ad esempio - le proposte degli Stati Parte relative alle ispezioni debbono essere presentate per essere considerate come fattore di valutazione nel processo di selezione di cui al paragrafo 11. Riesame 26. Nella prima sessione straordinaria della Conferenza convocata secondo il paragrafo 22 dell'articolo VIII, le disposizioni della presente Parte dell'Annesso sulle Verifiche saranno rivedute nel quadro di un riesame approfondito dell'insieme del regime di verifica applicabile all'industria chimica (Art. VI, Parte VII a IX del presente Annesso) ed alla luce dell'esperienza acquisita. La Conferenza formulera' successivamente delle raccomandazioni al fine di migliorare l'efficacia del regime di verifica. Parte X - Ispezioni su sfida effettuate in conformita' con l'articolo IX A. DESIGNAZIONE E SELEZIONE DEGLI ISPETTORI E DEGLI ASSISTENTI D'ISPEZIONE 1. Le ispezioni su sfida di cui all'articolo IX saranno effettuate unicamente dagli ispettori e dagli assistenti d'ispezione designati esplicitamente a tale funzione. Per designare gli ispettori e gli assistenti d'ispezione per le ispezioni su sfida secondo l'Articolo IX, il Direttore Generale stabilira', selezionando gli ispettori e gli assistenti d'ispezione tra gli ispettori e gli assistenti d'ispezione per attivita' ispettive di "routine", una lista degli ispettori ed assistenti d'ispezione proposti. Tale lista includera' un numero sufficientemente alto di ispettori e di assistenti d'ispezione aventi le qualifiche, l'esperienza, la competenza e la formazione necessarie per consentire flessibilita' nella selezione degli ispettori, in considerazione della loro disponibilita' e della necessita' di avvicendamento. Si terra' debitamente conto dell'importanza di selezionare ispettori ed assistenti di ispezione in base ad una rappresentazione geografica la piu' ampia possibile. La designazione degli ispettori e degli assistenti d'ispezione avra' luogo in conformita' con le procedure previste nella sezione A della Parte II del presente Annesso. 2. Il Direttore Generale determinera' il numero di persone che compongono la squadra d'ispezione e ne selezionera' i membri in considerazione delle circostanze di una determinata richiesta. Il numero di membri della squadra d'ispezione e' limitato al minimo necessario ad una corretta esecuzione del mandato d'ispezione. Nessun cittadino dello Stato Parte richiedente o dello Stato Parte ispezionato puo' essere membro della squadra d'ispezione. B. ATTIVITA' PRECEDENTI L'ISPEZIONE 3. Prima di presentare una richiesta d'ispezione su sfida, lo Stato Parte deve avere dal Direttore Generale la conferma che il Segretariato Tecnico sia in grado di dare un seguito immediato a questa richiesta. Se il Direttore Generale non puo' fornire immediatamente tale conferma, lo fara' il prima possibile, secondo le l'ordine delle richieste da confermare. Inoltre egli informera' lo Stato Parte di quando sia presumibilmente possibile dare un seguito immediato alla richiesta d'ispezione. Qualora il Direttore Generale concluda che non e' piu' possibile dar seguito in tempo debito alle richieste, egli potra' chiedere al Consiglio Esecutivo di adottare appropriati provvedimenti per evitare che tali difficolta' si ripropongano in avvenire. Notifica 4. La richiesta d'ispezione su sfida da presentare al Consiglio Esecutivo ed al Direttore Generale deve contenere almeno le seguenti informazioni: (a) Lo Stato Parte da ispezionare e, se del caso, lo Stato ospite. (b) Il punto di entrata da utilizzare; (c) La dimensione e la tipologia del sito d'ispezione. (d) Il motivo di proccupazione per una eventuale inosservanza della presente Convenzione, inclusi chiarimenti sulle disposizioni pertinenti della presente Convenzione sui quali si fonda la preoccupazione, e sulla natura e le circostanze dell'eventuale inosservanza della Convenzione, nonche' ogni informazione pertinente sull'origine della preoccupazione. (c) Il nome dell'osservatore dello Stato Parte richiedente. Lo Stato Parte richiedente puo' sottoporre ogni informazione supplementare che ritenga necessaria. 5. Il Direttore Generale, entro un ora dal ricevimento della richiesta, ne accusera' ricevuta allo Stato Parte. 6. Lo Stato Parte richiedente notifichera' in tempo debito al Direttore Generale l'ubicazione del sito d'ispezione affinche' il Direttore Generale possa trasmettere questa informazione allo Stato Parte ispezionato almeno 12 ore prima dell'arrivo previsto della squadra d'ispezione al punto d'entrata. 7. il sito d'impianto sara' designato dallo Stato Parte richiedente nella maniera piu' dettagliata possibile fornendo un diagramma del sito riferito ad un punto di riferimento con le coordinate geografiche definite, se possibile, con l'approssimazione di un secondo. Lo Stato Parte richiedente fornira' altresi', se possibile, una mappa con l'indicazione generale del sito d'ispezione ed uno schema che delimiti con la massima precisione possibile il perimetro richiesto dal sito da ispezionare. 8. Il perimetro richiesto: (a) Passera' ad una distanza di almeno 10 metri all'esterno di tutti gli edifici o altre strutture; (b) Non attraversera' nessuna recinzione di sicurezza esistente; (c) Passera' ad una distanza di almeno 10 metri all'esterno di tutte le recinzioni di sicurezza esistenti che lo Stato Parte richiedente intende includere nel perimetro richiesto. 9. Se il perimetro richiesto non e' conforme alle specifiche del paragrafo 8, la squadra d'ispezione lo traccera' nuovamente in maniera tale che sia conforme. 10. Il Direttore Generale informera' il Consiglio Esecutivo dell'ubicazione del sito d'ispezione cosi' come specificato in conformita' al paragrafo 7, almeno 12 ore prima dell'arrivo previsto della squadra d'ispezione al punto d'entrata. 11. Nell'informare il Consiglio Esecutivo, in conformita' con il paragrafo 10, il Direttore Generale trasmettera' contestualmente allo Stato Parte ispezionato la richiesta d'ispezione, con indicata l'ubicazione del sito d'ispezione, cosi' come specificato nel paragrafo 7. Tale notifica conterra' altresi' i dati richiesti al paragrafo 32 della parte II del presente Annesso. 12. Al suo arrivo al punto di entrata, la squadra ispettiva informera' lo Stato Parte ispezionato riguardo al suo mandato d'ispezione. Entrata sul territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite 13. In attuazione dei paragrafi da 13 a 18 dell'articolo IX, il Direttore Generale, dopo aver ricevuto una richiesta d'ispezione, invia quanto prima una squadra ispettiva. La squadra ispettiva arrivera' nel punto d'entrata specificato nella richiesta nel piu' breve tempo possibile, compatibilmente con le disposizioni dei paragrafi 10 e 11. 14. Se il perimetro richiesto e' accettabile per lo Stato Parte ispezionato, esso sara' designato come perimetro finale il prima possibile, ma in ogni caso non oltre 24 ore dopo l'arrivo della squadra d'ispezione nel punto d'entrata. Lo Stato Parte ispezionato provvedera' al trasporto della squadra d'ispezione nel perimetro finale del sito d'ispezione. Se lo Stato Parte ispezionato lo ritiene necessario, il trasporto della squadra d'ispezione puo' avere inizio gia' 12 ore prima dello scadere del termine fissato nel presente paragrafo per la designazione del perimetro finale. In ogni caso il trasporto della squadra d'ispezione, dovra' essere completata al massimo 36 ore dopo l'arrivo della squadra nel punto d'entrata. 15. Le procedure previste ai capoversi a) e b) si applicano a tutti gli impianti dichiarati. (Ai fini della presente Parte, per "impianto dichiarato" si intende ogni impianto dichiarato in conformita' con gli Articoli III, IV e V. Per quanto riguarda l'Articolo VI del presente Annesso, con "impianto dichiarato" si fa riferimento unicamente agli impianti dichiarati in conformita' con la Parte VI del presente Annesso, nonche' gli impianti dichiarati specificati nelle dichiarazioni, conformemente alla Parte VII, paragrafi 7 e 10(c) e la Parte VIII, paragrafi 7 e 10(c) del presente Annesso). (a) Se il perimetro richiesto e' compreso nel perimetro dichiarato o corrisponde a quest'ultimo, il perimetro dichiarato sara' considerato come essendo il perimetro finale. Questo puo' tuttavia, con l'accordo dello Stato Parte ispezionato, essere ridotto al fine di corrispondere al perimetro richiesto dallo Stato Parte richiedente. (b) Lo Stato Parte ispezionato provvedera' al trasporto della squadra d'ispezione sul perimetro finale non appena cio' sara' praticamente possibile, accertandosi in ogni caso che la squadra raggiunga il perimetro non oltre 24 ore dopo il suo arrivo al punto di entrata. Determinazione alternativa del perimetro finale 16. Presso il punto di entrata, se lo Stato Parte ispezionato non puo' accettare il perimetro richiesto, esso proporra' un perimetro alternativo quanto prima possibile, ma in ogni caso non oltre 24 ore dopo l'arrivo della squadra d'ispezione al punto di entrata. In caso di divergenze di opinioni, lo Stato Parte ispezionato e la squadra d'ispezione saranno tenuti a trattare in vista del raggiungimento di un accordo sul perimetro finale. 17. il perimetro alternativo dovra' essere tracciato nella maniera piu' dettagliata possibile in conformita' con il paragrafo 8. Esso dovra' includere tutto il perimetro richiesto e non discostarsi da quest'ultimo, tenendo conto delle caratteristiche naturali del terreno e dei limiti tracciato dall'uomo. Esso dovra' di regola passare vicino alla recinzione di sicurezza che circonda il sito, qualora ne esista una. Lo Stato Parte ispezionato dovra' cercare di stabilire un rapporto tra i perimetri, garantendo almeno due delle seguenti condizioni: (a) Il perimetro alternativo delimita un'area che non e' significativamente piu' estesa di quella delimitata dal perimetro richiesto; (b) Il perimetro alternativo e' posto ad una distanza breve ed uniforme dal perimetro richiesto; (c) Almeno una parte del perimetro richiesto e' visibile dal perimetro alternativo. 18. Se il perimetro alternativo e' accettabile per la squadra d'ispezione, esso diverra' il perimetro finale e la squadra d'ispezione sara' trasportata dal punto di entrata a tale perimetro. Se lo Stato Parte ispezionato lo ritiene necessario, tale trasporto potra' cominciare non prima di 12 ore prima dello scadere del termine fissato al paragrafo 16 per proporre un perimetro alternativo. In ogni caso, il trasporto della squadra d'ispezione dovra' essere completato non oltre 36 ore dopo l'arrivo della squadra d'ispezione al punto di entrata. 19. Qualora non sia convenuto un perimetro finale, le trattative sul perimetro dovranno concludersi quanto prima possibile, ma in ogni caso non potranno proseguire oltre 24 ore dopo l'arrivo della squadra d'ispezione al punto di entrata. Qualora nessun accordo sia stato raggiunto, lo Stato Parte ispezionato trasportera' la squadra d'ispezione in un luogo presso il perimetro alternativo. Se lo Stato Parte ispezionato lo riterra' necessario, tale trasporto potra' cominciare fino a 12 ore prima dello scadere del termine specificato al paragrafo 16 per proporre un perimetro alternativo. in ogni caso, il trasporto dovra' essere terminato non oltre 36 ore dopo l'arrivo della squadra d'ispezione al punto di entrata. 20. Una volta arrivati sul posto, lo Stato Parte ispezionato dovra' senza indugio permettere alla squadra d'ispezione l'accesso al perimetro alternativo in vista di agevolare le trattative e l'accordo sul perimetro finale, nonche' l'accesso all'interno del perimetro finale. 21. In mancanza di un accordo nelle 72 ore successive all'arrivo della squadra d'ispezione sul luogo, il perimetro alternativo viene designato come perimetro finale. Verifica del luogo 22. Al fine di stabilire che il sito d'ispezione in cui la squadra d'ispezione e' stata trasportata corrisponde al sito d'ispezione specificato nello Stato Parte richiedente, la squadra d'ispezione avra' diritto di avvalersi di strumentazione approvata per determinare la localizzazione e di fare installare tale strumentazione secondo le proprie istruzioni. La squadra d'ispezione potra' verificare la propria posizione con riferimento a punti di riferimento locali identificati in base alle mappe. Lo Stato Parte ispezionato aiutera' la squadra d'ispezione in questo compito. Chiusura del sito, sorveglianza delle uscite 23. Non oltre 12 ore dall'arrivo della squadra d'ispezione al punto di entrata, lo Stato Parte ispezionato provvedera' a raccogliere informazioni verificate su ogni uscita di veicoli da tutti i punti del perimetro richiesto, attraverso i quali i mezzi di trasporto terrestre, aereo fluviale o marittimo possono uscire dal sito. lo Stato Parte fornisce questi dati alla squadra d'ispezione all'arrivo di quest'ultima nel perimetro alternativo o nel perimetro finale, a seconda di quale sia il primo raggiunto. 24. Lo Stato Parte ispezionato puo' adempiere a tale obbligo fornendo informazioni verificate, come registri del traffico, fotografie, video registrazioni o dati raccolti con la strumentazione chimica fornita dalla squadra d'ispezione per sorvegliare il movimento delle uscite. Alternativamente lo Stato Parte ispezionato puo' anche adempiere a tale obbligo autorizzando uno o piu' membri della squadra d'ispezione a compilare per conto proprio registri di traffico, a scattare fotografie, effettuare video registrazioni del traffico d'uscita o utilizzare strumentazioni per la raccolta di prove chimiche, nonche' esercitare ogni altra attivita' convenuta tra lo Stato Parte ispezionato e la squadra d'ispezione. 25. All'arrivo della squadra d'ispezione nel perimetro alternativo o nel perimetro finale, a seconda di quale sia il primo raggiunto, avra' inizio la chiusura del sito, attraverso le procedure di sorveglianza delle uscite da parte della squadra d'ispezione. 26. Tali procedure comprendono: l'identificazione dei veicoli che escono dal sito, la compilazione di registri del traffico, le riprese fotografiche e le video registrazioni effettuate dalla squadra d'ispezione delle uscite e del traffico di uscita. La squadra d'ispezione ha diritto di recarsi, sotto scorta, in ogni altro luogo del perimetro per controllare che non vi siano altre attivita' di uscita. 27. Procedure addizionali per la sorveglianza delle attivita' d'uscita stabilite di comune accordo tra la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato possono comprendere, tra l'altro: (a) Uso di sensori, (b) Selezione a caso degli accessi; (c) Analisi di campioni. 28. Tutte le attivita' di chiusura del sito e di sorveglianza delle uscite dovranno svolgersi all'interno di una striscia che circonda il perimetro dall'esterno, la cui larghezza misurata verso l'esterno, a partire dal perimetro non deve superare 50 metri. 29. La squadra d'ispezione ha diritto d'ispezionare, attenendosi alle disposizioni relative all'accesso regolamentato, i veicoli che escono dal sito; lo Stato Parte ispezionato fara' ogni ragionevole sforzo per dimostrare alla squadra d'ispezione che ogni veicolo sottoposto ad ispezione e a cui la squadra d'ispezione non e' autorizzata ad avere accesso, non e' utilizzato per scopi connessi ai dubbi espressi nella richiesta ispettiva di una presunta inosservanza della Convenzione. 30. Il personale ed i veicoli che entrano nel sito non sono sottoposti ad ispezione, ne' lo sono il personale ed i veicoli privati che trasportano passeggeri che escono dal sito. 31. L'attuazione delle summenzionate procedure potra' continuare per tutta la durata dell'ispezione, ma non dovra' intralciare o ritardare in maniera sragionevole il normale funzionamento degli impianti. Colloquio informativo pre-ispezione e piano d'ispezione 32. Al fine di agevolare lo sviluppo di un piano d'ispezione, lo Stato Parte ispezionato organizzera', prima dell'accesso, un colloquio informativo per la squadra d'ispezione, sulle questioni di sicurezza e di logistica. 33. Il colloquio informativo pre-ispezione si svolgera' in conformita' con la Parte II, paragrafo 37 del presente Annesso. Durante il colloquio informativo pre-ispezione, lo Stato Parte ispezionato potra' indicare alla squadra d'ispezione la strumentazione, la documentazione o le zone che considera come piu' delicate e non connesse allo scopo dell'ispezione su sfida. Inoltre, il personale responsabile del sito, informera' la squadra d'ispezione sul tracciato fisico e su altre caratteristiche rilevanti del sito. la squadra d'ispezione sara' munita di una mappa o di schizzi su scala indicanti tutte le strutture e le caratteristiche geografiche significative del sito. La squadra d'ispezione sara' anche informata riguardo alla disponibilita' del personale dell'impianto e dei documenti d'ufficio. 34. Dopo il colloquio informativo pre-ispezione, la squadra d'ispezione predisporra', sulla base di informazioni disponibili ed appropriate, un piano d'ispezione iniziale che specifichi le attivita' che devono essere svolte dalla squadra d'ispezione, comprese le specifiche aree del sito alle quali si desidera avere accesso. il piano d'ispezione specifichera' altresi' se la squadra d'ispezione sara' divisa in sotto-gruppi. Il piano d'ispezione sara' messo a disposizione dei rappresentanti dello Stato Parte ispezionato e del sito d'ispezione. La sua attuazione sara' conforme alle disposizioni della Sezione C, comprese quelle relative all'accesso ed alle attivita'. Attivita' nel perimetro 35. Al suo arrivo nel perimetro finale o nel perimetro alternativo, a seconda di quale sia il primo raggiunto, la squadra d'ispezione ha diritto di iniziare immediatamente attivita' perimetrali in conformita' con le procedure esposte nella presente Sezione e di proseguire queste attivita' fino al completamento dell'ispezione su sfida. 36. Nel quadro delle attivita' da svolgere nel perimetro, la squadra d'ispezione ha diritto: (a) Di utilizzare strumenti di monitoraggio in conformita' con i paragrafi da 27 a 30 della parte II del presente Annesso; (b) di effettuare prelievi mediante asciugatura e prelevare campioni di aria, di suolo o di effluenti; (c) di svolgere ogni attivita' supplementare eventualmente decisa con lo Stato Parte ispezionato. 37. La squadra d'ispezione puo' svolgere attivita' nel perimetro all'interno di una striscia costeggiante l'esterno del perimetro e la cui larghezza, misurata a partire dal perimetro, non supera 50 metri. Con l'accordo dello Stato parte ispezionato, la squadra d'ispezione puo' altresi' avere accesso ad ogni edificio o struttura situati all'interno della striscia che circonda il perimetro. Tutto il monitoraggio direzionale sara' orientato verso l'esterno. Per gli impianti dichiarati, questa striscia puo' essere situata, a discrezione dello Stato Parte ispezionato, all'interno, all'esterno o sui due lati del perimetro dichiarato. C. SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI Regole generali 38. Lo Stato Parte ispezionato garantira' l'accesso all'interno del perimetro richiesto, nonche' del perimetro finale se quest'ultimo e' diverso dal primo. Esso negozia con la squadra ispettiva la portata e la natura dell'accesso in uno o piu' luoghi situati all'interno di tali perimetri, in conformita' con le disposizioni relative all'accesso regolamentato. 39. Lo Stato Parte ispezionato garantira' l'accesso all'interno del perimetro richiesto il prima possibile, ma in nessun caso oltre 108 ore dopo l'arrivo della squadra d'ispezione al punto di entrata, al fine di chiarire ogni dubbio espresso nella richiesta ispettiva riguardo ad una eventuale inosservanza della presente Convenzione. 40. A richiesta della squadra d'ispezione, lo Stato Parte ispezionato puo' autorizzare l'accesso per via aerea al sito d'ispezione. 41. Nel soddisfare l'obbligo di dare accesso come specificato al paragrafo 38, lo Stato Parte ispezionato e' tenuto a concedere l'accesso piu' ampio possibile, pur tenendo conto di tutti gli obblighi costituzionali cui potrebbe essere tenuto riguardo ad eventuali diritti di proprieta' o in materia di perquisizione e di sequestro. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di adottare, in conformita' con l'accesso guidato, i provvedimenti necessari per proteggere la sicurezza nazionale. Le disposizioni del presente paragrafo non possono essere invocate dallo Stato Parte ispezionato per dissimulare un inadempimento del suo obbligo di non intraprendere attivita' interdette dalla presente Convenzione. 42. Se l'accesso fornito dallo Stato Parte ispezionato a luoghi, attivita' o informazioni non e' completo, esso avra' l'obbligo di fare ogni ragionevole sforzo per fornire mezzi alternativi in vista di chiarire i dubbi riguardo all'eventuale inosservanza della Convenzione che ha originato l'ispezione su sfida. 43. All'arrivo del perimetro finale degli impianti dichiarati, in conformita' con gli Articoli IV, V e VI, l'accesso sara' garantito dopo il colloquio informativo che precede l'ispezione ed il dibattito del piano d'ispezione che sara' limitato al minimo necessario e in ogni caso non oltre le tre ore. Per gli impianti dichiarati in conformita' con il paragrafo 1, capoverso d) dell'articolo III, le trattative verranno concluse ed in ogni caso l'accesso guidato avra' inizio non oltre le 12 ore dall'arrivo nel perimetro finale. 44. Nell'effettuare l'ispezione su sfida in conformita' con la richiesta d'ispezione, la squadra d'ispezione utilizzera' solo i metodi necessari all'ottenimento di fatti pertinenti sufficienti a chiarire i dubbi per quanto riguarda l'eventuale inosservanza delle disposizioni della Convenzione, e si asterra' da attivita' estranee a tali finalita'. La squadra d'ispezione raccogliera' e documentera' gli elementi di fatto connessi con l'eventuale inosservanza della Convenzione commessa dallo Stato Parte ispezionato, ma non tentera' di procurarsi, ne' di documentare elementi d'informazione manifestamente estranei a questo scopo, a meno che lo Stato Parte ispezionato non glielo chieda espressamente. Qualsiasi eventuale elemento raccolto e giudicato in seguito non pertinente non potra' essere conservato. 45. La squadra d'ispezione sara' guidata dal principio di svolgere l'ispezione su sfida con la minore invadenza possibile, compatibilmente con il compimento effettivo e tempestivo della sua missione. Ogni volta che cio' sia possibile essa comincera' con seguire le procedure meno invadenti che ritiene accettabili, riservando di passare a procedure piu' invadenti qualora lo ritenga necessario. Accesso guidato 46. La squadra d'ispezione prendera' in considerazione suggerimenti di modifiche da apportare al piano d'ispezione e proposte eventualmente formulate dallo Stato Parte ispezionato, in qualsiasi fase dell'ispezione, compreso il colloquio informativo pre-informativo, per garantire la protezione di strumentazioni, informazioni o zone sensibili non connesse alle armi chimiche. 47. Lo Stato Parte ispezionato indichera' i punti di entrata e di uscita del perimetro da utilizzare per l'accesso. La squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato negozieranno: la portata dell'accesso in ogni determinato luogo o luoghi all'interno del perimetro richiesto e del perimetro finale, come previsto al paragrafo 48; le attivita' d'ispezione (tra cui il prelievo di campioni) che dovranno essere effettuate dalla squadra d'ispezione; le attivita' che incomberanno allo Stato Parte ispezionato, e le informazioni da fornire da parte dello Stato Parte ispezionato. 48. In conformita' con le disposizioni pertinenti dell'Annesso sulla riservatezza, lo Stato parte ispezionato avra' diritto di adottare misure in vista di proteggere impianti sensibili e di impedire la divulgazione di informazioni e di dati riservati estranei alle armi chimiche. Tali misure possono includere, tra l'altro: (a) Il ritiro dagli uffici di documenti sensibili; (b) La copertura di pannelli di esposizione, stock e attrezzature sensibili; (d) La copertura di parti di attrezzature sensibili, come calcolatori o sistemi elettronici; (e) La limitazione dell'analisi di campioni alla determinazione della presenza o dell'assenza dei composti chimici iscritti nelle Tabelle 1, 2 e 3 o di prodotti di diluizione pertinente; (f) L'uso di tecniche di accesso selettive casuali, qualora gli ispettori fossero richiesti di selezionare una determinata percentuale o numero di edifici di loro scelta per ispezionarli; lo stesso principio puo' essere applicato all'interno ed al contenuto degli edifici sensibili; (g) In casi eccezionali, consentire solo ad alcuni ispettori di accedere a determinate parti del sito d'ispezione. 49. Lo Stato Parte ispezionato fara' ogni sforzo per dimostrare alla squadra d'ispezione che ogni oggetto, edificio, struttura, contenitore o veicolo cui la squadra d'ispezione non abbia avuto pienamente accesso o che sia stato protetto in conformita' con le disposizioni del paragrafo 48, non venga utilizzato per finalita' connesse con dubbi espressi nella richiesta ispettiva riguardo ad una eventuale inosservanza della Convenzione. 50. Cio' potra' essere compiuto, tra l'altro, previa rimozione parziale di una copertura o di un rivestimento di protezione dall'ambiente esterno, secondo la convenienza dello Stato Parte ispezionato, per mezzo di un'ispezione visiva dall'ingresso dell'interno di uno spazio chiuso, o con altri metodi. 51. Le seguenti disposizioni si applicano agli impianti dichiarati in conformita' con gli articoli IV, V e VI: (a) Per gli impianti che sono oggetto di accordi d'impianto, l'accesso e le attivita' all'interno del perimetro finale sono consentite senza impedimenti entro i limiti fissati dagli accordi; (b) per gli impianti che non hanno accordo d'impianto, l'accesso e le attivita' saranno negoziati in conformita' ai principi direttivi generali per le ispezioni stabiliti in attuazione della presente Convenzione. (c) Ogni accesso piu' ampio di quello concesso per le ispezioni intraprese in conformita' con gli articolo IV, V e VI e' regolamentato dalle procedure enunciate nella presente sezione. 52. Le seguenti disposizioni si applicano agli impianti dichiarati in conformita' con l'Art. III, paragrafo 1 (d): se lo Stato Parte ispezionato, in base alle procedure enunciate ai paragrafi 47 e 48, non ha concesso un accesso completo ad aree e strutture non connesse con le armi chimiche, esso dovra' fare ogni ragionevole sforzo per dimostrare alla squadra d'ispezione che tali aree o strutture non sono utilizzate per scopi connessi ad eventuali dubbi sulla inosservanza, espressi nella richiesta ispettiva. Osservatore 53. In conformita' con le disposizioni dell'Articolo IX, paragrafo 12, sulla partecipazione di un osservatore all'ispezione su sfida, lo Stato Parte richiedente si mettera' in collegamento con il Segretariato Tecnico per coordinare l'arrivo dell'osservatore nello stesso punto d'entrata della squadra d'ispezione, entro un periodo di tempo ragionevole dall'arrivo della squadra d'ispezione. 54. L'osservatore avra' diritto, per tutto il periodo d'ispezione, di mettersi in comunicazione con l'ambasciata dello Stato Parte richiedente ubicata nello Stato Parte ispezionato o nel Paese ospite, oppure in assenza di ambasciata, con lo stesso Stato Parte richiedente. Lo Stato Parte ispezionato fornira' mezzi di comunicazione all'osservatore. 55. L'osservatore avra' diritto di giungere sul perimetro alternativo o finale del sito d'ispezione, a seconda di quale sia il primo raggiunto dalla squadra d'ispezione, e di avere accesso al sito d'ispezione nella misura ocnsentita dallo Stato Parte ispezionato. L'osservatore ha diritto di formulare raccomandazioni alla squadra d'ispezione, di cui quest'ultima dovra' tenere conto nella misura in cui lo ritiene appropriato. Durante tutto il periodo dell'ispezione, la squadra d'ispezione informa l'osservatore dello svolgimento dell'ispezione e dei suoi accertamenti. 56. Durante tutto il periodo trascorso nel Paese, lo Stato Parte ispezionato dispone o adotta i provvedimenti richiesti per fornire all'osservatore i servizi necessari, come mezzi di comunicazione, servizi di interpretazione, mezzi di trasporto, uffici, alloggi, vitto e cure mediche. Tutte le spese di soggiorno dell'osservatore sul territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite, sono a carico dello Stato Parte richiedente. Durata dell'ispezione 57. Il periodo d'ispezione non supera 84 ore, salvo se e' prolungato mediante accordo con lo Stato Parte ispezionato. D. ATTIVITA' POST-ISPEZIONI Partenza 58. Dopo che siano state completate le procedure post-ispettive nel sito d'ispezione, la squadra d'ispezione e l'osservatore dello Stato Parte richiedente dovranno raggiungere senza indugio uno dei punti di entrata e lasciare il territorio dello Stato Parte ispezionato il prima possibile. Rapporti 59. Il rapporto d'ispezione sintetizza in maniera generale le attivita' svolte ed i fatti accertati dalla squadra d'ispezione, in particolare per quanto riguarda i dubbi sull'eventuale inosservanza della Convenzione espressi nella richiesta d'ispezione su sfida, limitandosi alle informazioni direttamente connesse con la Convenzione. Esso contiene anche una valutazione della squadra d'ispezione riguardo al grado ed alla natura dell'accesso e della cooperazione concessi agli ispettori, e della misura in cui cio' ha consentito loro di adempiere al proprio mandato. 60. Gli ispettori, non oltre 72 ore dopo il loro rientro nel loro luogo di lavoro principale, dovranno presentare un rapporto d'ispezione preliminare al Direttore Generale tenendo conto in particolare delle disposizioni del paragrafo 17 dell'annesso sulla Riservatezza. Il Direttore Generale trasmettera' senza indugio il rapporto preliminare allo Stato Parte richiedente, allo Stato Parte ispezionato ed al Consiglio esecutivo. 61. Un progetto di rapporto finale sara' messo a disposizione dello Stato Parte ispezionato entro 20 giorni a decorrere dalla fine dell'ispezione su sfida. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di individuare tutte le informazioni e dati non aventi attinenza con le armi chimiche che, a causa della loro natura riservata non dovrebbero, a suo avviso, essere divulgate al di fuori del Segretariato Tecnico. Il Segretariato Tecnico esamina le modifiche che lo Stato Parte ispezionato propone di apportare al progetto di rapporto finale e le adotta a sua discrezione, nella misura del possibile. Il rapporto finale e' quindi consegnato al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo che l'ispezione e' stata ultimata in vista di una sua ulteriore diramazione e considerazione in conformita' con l'Articolo IX, paragrafi 21 a 25. Parte XI - Inchieste su casi di uso asserito di armi chimiche A. DISPOSIZIONI GENERALI 1. Le inchieste su casi di uso asserito di armi chimiche o di agenti chimici di ordine pubblico come mezzi di guerra, avviate in attuazione degli articoli IX o X saranno condotte in conformita' con il presente Annesso e con le procedure dettagliate stabilite dal Direttore Generale. 2. Le seguenti disposizioni addizionali vertono sulle specifiche procedure da seguire in caso di uso asserito di armi chimiche. B. ATTIVITA' PRECEDENTI L'ISPEZIONE DOMANDA D'INCHIESTA 3. La domanda d'inchiesta per uso asserito di armi chimiche, presentata al Direttore Generale dovrebbe contenere, in tutta la misura possibile, le seguenti informazioni: (a) lo Stato Parte sul di cui territorio si allega che le armi chimiche sono state presumibilmente utilizzate; (b) il luogo d'ingresso o altre vie d'accesso sicure che si suggerisce di utilizzare; (c) luogo e caratteristiche delle zone dove si presume che le armi chimiche siano state utilizzate; (d) periodo in cui le armi chimiche sarebbero state utilizzate; (e) tipi di armi chimiche presumibilmente utilizzate; (f) portata dell'uso asserito; (g) caratteristiche degli eventuali composti chimici tossici; (h) effetti sugli esseri umani, sugli animali e sulla vegetazione; (i) richiesta di assistenza specifica, se applicabile. 4. Lo Stato Parte che ha richiesto un'inchiesta puo' in qualsiasi momento fornire gli altri dati supplementari che ritiene opportuni. Notifica 5. Il Direttore - Generale accusera' immediatamente ricevuta allo Stato Parte richiedente della sua richiesta ed informera' il Consiglio Esecutivo e tutti gli Stati Parte. 6. Se del caso, il Direttore Generale informa lo Stato Parte in questione che un'inchiesta e' stata richiesta sul suo territorio. Il Direttore Generale informa anche altri Stati Parte, qualora fosse necessario avere accesso al loro territorio durante l'inchiesta. Assegnazione di una squadra d'ispezione 7. Il Direttore Generale predispone una lista di esperti qualificati la cui particolare competenza tecnica potrebbe essere necessaria nel quadro di un'inchiesta di uso asserito di armi chimiche ed aggiorna costantemente questo elenco. La lista in questione e' comunicata per iscritto a ciascuno Stato Parte non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione ed ogni qualvolta e' modificata. Ogni esperto qualificato il cui nominativo compare sulla lista e' considerato come designato a meno che uno Stato Parte, non oltre 30 giorni dopo aver ricevuto la lista, non dichiari per iscritto la sua opposizione. 8. Il Direttore Generale seleziona il capo ed i membri della squadra d'ispezione tra gli ispettori e gli assistenti d'ispezione gia' designati per le ispezioni su sfida, in considerazione delle circostanze e della particolare natura di una determinata richiesta. In aggiunta, i membri della squadra d'ispezione possono essere selezionati tra i nominativi dell'elenco di esperti qualificati se il Direttore generale ritiene che, per la corretta conduzione di una determinata inchiesta, siano necessarie particolari competenze specializzate non previste tra quelle degli ispettori gia' designati. 9. Nel fornire istruzioni alla squadra d'ispezione, il Direttore generale comunichera' loro tutte le informazioni addizionali fornite dallo lo Stato Parte richiedente, o provenienti da ogni altra fonte, al fine di garantire che l'ispezione venga svolta nella maniera piu' efficiente e sollecita. Invio sul posto della squadra d'ispezione 10. Non appena riceve una richiesta su un uso asserito di armi chimiche, il Direttore Generale, per mezzo di contatti con gli Stati Parte direttamente interessati, chiede che siano adottati provvedimenti per garantire che la squadra d'ispezione sia adeguatamente ricevuta e chiede conferma di tali provvedimenti. 11. Il Direttore Generale invia la squadra sul posto il prima possibile, tenendo conto della loro sicurezza. 12. Se la squadra d'ispezione non e' stata inviata sul posto entro le 24 ore successive al ricevimento della domanda, il Direttore Generale informa il Consiglio Esecutivo e gli Stati Parte dei motivi di questo ritardo. Colloqui informativi 13. La squadra d'ispezione ha diritto di avere un colloquio informativo da parte dei rappresentanti dello Stato Parte ispezionato al suo arrivo ed in ogni momento durante l'ispezione. 14. Prima dell'inizio dell'ispezione, la squadra d'ispezione stabilisce un piano d'ispezione che servira', tra l'altro, come base per le intese logistiche e di sicurezza. Il piano d'ispezione sara' aggiornato come necessario. C. CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI Accesso 15. La squadra d'ispezione ha diritto di accedere senza eccezione a tutte le zone suscettibili di essere state interessate dall'uso asserito di armi chimiche. Essa avra' altresi' diritto di accedere agli ospedali, ai campi di rifugiati e ad altri luoghi che ritiene pertinenti ai fini dell'efficacia dell'inchiesta sull'uso asserito di armi chimiche. Per ottenere tale accesso, la squadra d'ispezione si consulta con lo Stato Parte ispezionato. Prelievo di campioni 16. La squadra d'ispezione ha diritto di prelevare campioni, del tipo e nella quantita' che ritiene necessarie. Se la squadra d'ispezione lo ritiene necessario, e ne fa domanda allo Stato Parte ispezionato, quest'ultimo l'aiutera' a prelevare campioni sotto la supervisione di ispettori o di assistenti d'ispezione. Lo Stato Parte ispezionato autorizza inoltre il prelievo di appropriati campioni-prova nelle zone limitrofe al luogo dove si presume che le armi chimiche siano state utilizzate ed in altre zone, come richiesto dalla squadra d'ispezione, e fornisce la sua cooperazione a queste operazioni. 17. I campioni rilevanti in una inchiesta sul presunto impiego di armi chimiche comprendono i campioni di composti chimici tossici, di munizioni e di dispositivi, di residui di munizioni e di dispositivi, i campioni prelevati nell'ambiente (aria, suolo, vegetazione, acqua, neve ecc.)nonche' i campioni bio-medici prelevati su esseri umani o su animali (sangue, urine, escrementi, tessuti ecc.). 18. Qualora non sia possibile prelevare campioni in duplicato, e se l'analisi e' effettuata in laboratori esterni al sito, ogni campione rimanente dovra' essere restituito allo Stato Parte ispezionato, se quest'ultimo lo richiede, dopo che le analisi sono state effettuate. Estensione del sito d'ispezione 19. Se, durante un'ispezione, la squadra d'ispezione giudica opportuno estendere la sua inchiesta ad uno Stato Parte limitrofo, il Direttore Generale notifica tale Stato, riguardo alla necessita' di avere accesso al suo territorio, gli chiede di adottare misure per garantire un adeguato e sicuro ricevimento della squadra e confermare tali misure. Prolungamento dell'ispezione 20. Se la squadra d'ispezione ritiene che non e' possibile accedere in condizioni di sicurezza ad una zona specifica che interessa l'inchiesta, lo Stato Parte richiedente ne sara' informato immediatamente. Se del caso, il periodo d'ispezione potra' essere prolungato fino a quando sia possibile fornire un accesso sicuro e fino a che la squadra d'ispezione non abbia portato a termine la sua missione. Interviste 21. La squadra d'ispezione ha diritto di interrogare e di esaminare persone suscettibili di essere state affette dall'uso asserito di armi chimiche. Essa ha altresi' diritto di interrogare testimoni oculari dell'uso asserito di armi chimiche, personale medico ed altre persone che hanno curato o hanno avuto contatti con persone suscettibili di avere subito danni da tale uso asserito. La squadra d'ispezione avra' accesso ai fascicoli medici, se sono disponibili, ed e' autorizzata a partecipare se del caso, all'autopsia del corpo di persone suscettibili di essere state lese dall'uso asserito di armi chimiche. D. RAPPORTI 22. Non oltre 24 ore dopo il suo arrivo sul territorio dello Stato Parte ispezionato, la squadra d'ispezione inoltra un resoconto della situazione al Direttore Generale. In seguito, essa gli fara' pervenire, come opportuno, rapporti di attivita' durante tutta l'inchiesta. 23. Non oltre 72 ore dopo il rientro nel suo luogo di lavoro principale, la squadra d'ispezione presenta un rapporto preliminare al Direttore Generale. Il rapporto finale sara' consegnato al Direttore Generale non oltre 30 giorni dal ritorno della squadra d'ispezione nel suo luogo di lavoro principale. Il Direttore Generale trasmette senza indugio il rapporto preliminare ed il rapporto finale al Consiglio Esecutivo ed a tutti gli Stati Parte. Contenuto 24. Il rapporto-resoconto della situazione dovra' indicare ogni urgente esigenza di assistenza e fornire ogni altra informazione pertinente. I rapporti preliminari dovranno indicare ogni ulteriore necessita' di assistenza eventualmente individuata durante l'inchiesta. 25. Il rapporto finale riassume i fatti accertati durante l'ispezione, in particolare per quanto riguarda il presunto impiego citato nella richiesta. Inoltre, ogni rapporto d'inchiesta su un uso asserito dovra' includere una descrizione del processo d'inchiesta, indicandone la varie fasi, in particolare per quanto riguarda: (a) i luoghi e le date di prelievo dei campioni e dell'esecuzione di analisi in loco; (b) gli elementi di prova, come registrazioni di interviste, risultati di esami medici, e di analisi scientifiche ed i documenti esaminati dalla squadra d'ispezione. 26. Se la squadra d'ispezione raccoglie nel corso dell'inchiesta, in particolare mediante l'individuazione di impurita' o di ogni altra sostanza durante l'analisi di laboratorio dei campioni prelevati, informazioni che potrebbero aiutare ad identificare l'origine di qualunque arma chimica utilizzata, essa includera' queste informazioni nel rapporto. E. STATI CHE NON SONO PARTE ALLA PRESENTE CONVENZIONE 27. Se un caso di uso asserito di armi chimiche coinvolge uno Stato che non e' parte alla Convenzione o riguarda luoghi che non sono posti sotto il controllo di uno Stato Parte. l'Organizzazione cooperera' strettamente con il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Se riceve una richiesta in tal senso, l'Organizzazione porra' le proprie risorse a disposizione del Segretario Generale delle Nazioni Unite.
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