LEGGE 18 novembre 1995, n. 496

Type Legge
Publication 1995-11-18
Ultimo aggiornamento 2019-09-22
State In force
Source Normattiva
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Convenzione-Annesso

Annesso sulla protezione delle informazioni riservate ("Annesso sulla riservatezza") A. Principi generali per il trattamento delle informazioni riservate 1. L'obbligo di proteggere le informazioni riservate si applica alla verifica delle attivita' e degli impianti sia civili che militari. In conformita' con gli obblighi generali di cui all'Articolo VIII, l'Organizzazione: (a) esige solo il minimo di informazioni e di dati necessari per adempiere entro i termini e con l'efficacia necessaria alle responsabilita' che le sono conferite dalla presente Convenzione; (b) adotta le misure necessarie affinche' gli ispettori e gli altri membri del personale assunti dal Segretariato Tecnico siano in possesso, al massimo livello, di qualita' di efficacia, di competenza e d'integrita'; (c) elabora accordi e regolamenti di attuazione delle disposizioni della presente Convenzione e specifica nella maniera piu' dettagliata possibile a quali informazioni lo Stato Parte deve consentire l'accesso. 2. Il Direttore Generale e' responsabile a titolo primario della protezione delle informazioni riservate. Esso stabilisce un rigoroso regime per la gestione delle informazioni riservate da parte del Segretariato Tecnico e a tal fine si conforma alle seguenti direttive: (a) l'informazione sara' considerata di carattere riservato se: (i) e' in tal modo definita dallo Stato Parte da cui proviene ed al quale l'informazione si riferisce; (ii) d'avviso del Direttore Generale, si puo' ragionevolmente prevedere che la sua divulgazione non autorizzata arrecherebbe un pregiudizio allo Stato Parte al quale si riferisce o ai meccanismi di attuazione della presente Convenzione. (b) Tutti i dati e tutti i documenti ottenuti dal Segretariato Tecnico sono valutati dal suo servizio competente al fine di stabilire se contengono informazioni riservate. Gli Stati Parte riceveranno regolarmente comunicazione dei dati necessari per accertare la costante osservanza della Convenzione da parte degli altri Stati Parte. Tali dati comprendono in particolare (i) le dichiarazioni ed i rapporti iniziali ed annuali presentati dagli Stati parte in attuazione degli Articoli III, IV, V e VI, ed in conformita' con le disposizioni dell'Annesso sulle Verifiche; (ii) i rapporti di ordine generale sui risultati e l'efficacia delle attivita' di verifica; (iii) le informazioni da fornire a tutti gli Stati Parte secondo le disposizioni della presente Convenzione; (c) Nessuna informazione ottenuta dall'Organizzazione nel quadro dell'applicazione della presente Convenzione potra' essere pubblicata o divulgata, salvo quanto segue: (i) informazioni generali sull'attuazione della presente Convenzione potranno essere compilate e divulgate in conformita' con le decisioni della Conferenza o del Consiglio Esecutivo; (ii) potranno essere divulgate informazioni con il consenso espresso dello Stato Parte cui tali informazioni si riferiscono; (iii) Le informazioni classificate come riservate saranno divulgate dall'Organizzazione solo per mezzo di procedure che garantiscono che la divulgazione dell'informazione avviene solo in rigorosa osservanza delle necessita' della Convenzione. Tali procedure saranno considerate ed approvate dalla Conferenza in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i); (d) Il livello di sensibilita' dei dati o dei documenti riservati sara' stabilito in base a criteri da applicare uniformemente al fine di garantire il loro appropriato trattamento e protezione. Dovra' essere adottato a tal fine un sistema di classifica il quale in considerazione dei lavori pertinenti intrapresi per la preparazione della presente Convenzione, fornira' criteri precisi che assicurino l'inclusione delle informazioni in adeguate categorie di "riservatezza" nonche' la determinazione di una durata giustificata dello statuto di informazione riservata. Tale sistema di classifica, sufficientemente flessibile nella sua attuazione, proteggera' i diritti degli Stati Parte che forniscono informazioni riservate. Un sistema di classifica sara' considerato ed approvato dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i); (e) Le informazioni riservate saranno conservate in sicurezza nei locali dell'Organizzazione. Alcuni dati o documenti possono altresi' essere immagazzinati presso l'Autorita' Nazionale di uno Stato Parte. Le informazioni sensibili, comprese se del caso fotografie, piani e gli altri documenti unicamente necessari ai fini dell'ispezione di un determinato impianto potranno essere conservate sotto chiave in tale impianto; (f) Nella misura del possibile, compatibilmente con l'efficace attuazione delle disposizioni di verifica della presente Convenzione, le informazioni saranno trattate e conservate dal Segretariato Tecnico, in maniera tale da impedire una diretta individuazione dell'impianto cui le informazioni si riferiscono; (g) la quantita' di informazioni riservate acquisite da un impianto dovra' essere ridotta al minimo necessario per l'attuazione tempestiva ed efficace delle diposizioni della presente Convenzione sulle verifiche; (h) l'accesso alle informazioni riservate dovra' essere regolamentato in conformita' con il loro livello di classificazione. La diffusione delle informazioni riservate nell'ambito dell'Organizzazione dovra' avvenire rigorosamente secondo il principio della sua necessaria conoscenza. 3. Il Direttore Generale fara' annualmente rapporto alla Conferenza sull'attuazione della gestione da parte del Segretariato Tecnico, che disciplina la gestione delle informazioni riservate. 4. Ciascuno Stato Parte trattera' le informazioni che riceve dall'Organizzazione secondo il livello di riservatezza stabilito per tali informazioni. Lo Stato Parte puo' fornire, dietro richiesta, dettagli per quanto riguarda il trattamento delle informazioni che gli sono fornite dall'Organizzazione. B. Reclutamento e condotta del personale del Segretariato Tecnico. 5. Le condizioni d'impiego del personale saranno tali da garantire che l'accesso alle informazioni riservate ed al loro trattamento siano conformi con le procedure stabilite dal Direttore Generale in conformita' con la Sezione A. 6. Ciascun incarico nel Segretariato sara' regolamentato mediante una descrizione formale dell'incarico specificante la portata dell'accesso alle informazioni riservate richieste, se del caso, in quell'incarico. 7. Il Direttore Generale, gli ispettori e gli altri membri del personale non divulgheranno, neppure dopo la cessazione delle loro funzioni, a nessuna persona non autorizzata, qualunque informazione riservata che sia giunta a loro conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Essi non comunicheranno ad alcun Stato, organizzazione o persona esterna al Segretariato Tecnico informazioni alle quali abbiano avuto accesso in connessione con le loro attivita' in relazione a qualunque Stato Parte. 8. Nell'adempimento delle loro funzioni, gli ispettori richiederanno unicamente le informazioni ed i dati che sono necessari per adempiere al loro mandato. Essi non registreranno nessuna informazione casualmente ottenuta e che non sia connessa con la verifica dell'osservanza della presente Convenzione. 9. I membri del personale saranno vincolati da un impegno personale di segretezza con il Segretariato Tecnico per tutto il periodo del loro impiego e per un periodo di cinque anni dalla cessazione dell'impiego. 10. Al fine di evitare inopportune divulgazioni, gli ispettori ed i membri del personale saranno opportunamente consigliati ed ammoniti per quanto riguarda le considerazioni di sicurezza e le eventuali penalizzazioni in cui incorrerebbero in caso di inopportune divulgazioni. 11. Almeno 30 giorni prima che un impiegato sia autorizzato ad avere accesso alle informazioni riservate che si riferiscono ad attivita' sul territorio o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, lo Stato Parte interessato sara' notificato dell'autorizzazione proposta. Per gli ispettori la notifica della designazione ad un incarico soddisfa il requisito. 12. Nel valutare le prestazioni degli ispettori e di ogni altro dipendente del Segretariato Tecnico, sara' specificamente esaminata l'attivita' di servizio del dipendente sotto il profilo della protezione delle informazioni riservate. C. Provvedimenti per proteggere gli impianti sensibili ed impedire la divulgazione di informazioni classificate durante Le attivita' di verifica in loco 13. Gli Stati Parte possono adottare le misure che ritengono necessarie per proteggere la riservatezza, a condizione che essi adempiano al loro obbligo di dimostrare, in conformita' con gli Articoli pertinenti e con l'Annesso sulle Verifiche, la loro osservanza della Convenzione. Nel ricevere un'ispezione, lo Stato Parte puo' indicare alla squadra ispettiva l'equipaggiamento, la documentazione o le zone che considera sensibili e non rilevanti per lo scopo dell'ispezione. 14. Le squadre ispettive saranno guidate dal principio di condurre ispezioni in loco con la minore invadenza possibile, compatibilmente con l'adempimento efficace e tempestivo della loro missione. Esse prenderanno in considerazione le proposte eventualmente formulate dallo Stato Parte che riceve l'ispezione, in qualsiasi fase dell'ispezione, al fine di assicurare che il materiale o le informazioni sensibili e che non sono connesse con le armi chimiche, siano protette. 15. Le squadre ispettive si dovranno rigorosamente attenere alle disposizioni stabilite negli Articoli e negli Annessi pertinenti che regolamentano la conduzione delle ispezioni. Esse rispetteranno appieno le procedure volte a proteggere gli impianti sensibili ed a impedire la divulgazione di dati riservati. 16. Nell'elaborare le intese e gli accordi d'impianto, sara' debitamente tenuto conto della necessita' di tutelare le informazioni riservate. Gli accordi relativi alle procedure d'ispezione per gli impianti individuali includeranno altresi' accordi specifici e dettagliati per quanto riguarda la determinazione delle zone dell'impianto alle quali gli ispettori sono autorizzati ad accedere, la conservazione delle informazioni riservate in loco, la portata dell'ispezione nelle zone convenute, il prelievo e l'analisi di campioni, l'accesso alla documentazione d'ufficio, e l'utilizzazione di strumenti e del materiale di monitoraggio continuo. 17. Il rapporto che e' predisposto dopo ciascuna ispezione conterra' unicamente i fatti pertinenti ai fini dell'osservanza della presente Convenzione. Il rapporto ricevera' un trattamento conforme alle regole stabilite dall'Organizzazione relative al trattamento dell'informazione riservata. Se del caso, le informazioni che figurano nel rapporto saranno elaborate in una forma meno sensibile prima di essere comunicate all'esterno del Segretariato Tecnico e dello Stato Parte ispezionato. D. PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI TRASGRESSIONI O DI ASSERITE TRASGRESSIONI DELLA RISERVATEZZA. 18. Il Direttore Generale determina le procedure che dovranno essere seguite in caso di trasgressione o di asserita trasgressione della riservatezza, in considerazione delle raccomandazioni considerate ed approvate dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). 19. il Direttore Generale vigila sull'attuazione degli impegni personali di segretezza. Il Direttore Generale apre senza indugio un'inchiesta qualora, a suo avviso, vi siano sufficienti indicazioni che gli obblighi relativi alla protezione delle informazioni riservate siano stati trasgrediti. Il Direttore Generale apre anche un'inchiesta in caso di asserzione, da parte di uno Stato Parte, che e' stata commessa una trasgressione della riservatezza. 20. Il Direttore Generale imporra' adeguate sanzioni e misure disciplinari nei confronti del personale dell'Organizzazione che ha violato l'obbligo di proteggere le informazioni classificate. In caso di gravi trasgressioni, l'immunita' della giurisdizione puo' essere abrogata dal Direttore Generale. 21. Gli Stati Parte coopereranno con il Direttore Generale e lo appoggeranno nella misura del possibile nell'investigare qualunque violazione o presunta violazione della riservatezza e nell'adottare appropriate misure in caso sia accertata una trasgressione. 22. L'Organizzazione non sara' considerata responsabile per qualunque trasgressione della riservatezza commessa dal personale del Segretariato Tecnico. 23. Per le trasgressioni che coinvolgono sia uno Stato Parte che l'Organizzazione, esse saranno esaminate da una "Commissione per la soluzione delle controversie relative alla riservatezza", istituita come organo sussidiario della Conferenza. Tale Commissione sara' nominata dalla Conferenza. Le Regole che disciplinano la composizione e le procedure operative saranno adottate dalla Conferenza nella sua prima sessione.

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