LEGGE 29 dicembre 1994, n. 747
Articolo 15 Determinazione del danno 45 15.1 La determinazione di un danno ai fini dell'articolo VI del GATT 1994 deve basarsi su elementi di prova diretti e comportare un esame obiettivo a) del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili 46 sul mercato interno e b) della conseguente incidenza di tali importazioni sui produttori nazionali di tali prodotti. 15.2 Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, le autorita' incaricate dell'inchiesta esaminato se c'e' stato un considerevole aumento di tali importazioni, sia in termine assoluti che in rapporto alla produzione o al consumo dell'importatore Membro. Quanto all'effetto delle importazioni sovvenzionate sui prezzi, le autorita' inquirenti esaminano se tali importazioni sono avvenute a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli di un prodotto simile dell'importatore Membro, oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di far scendere notevolmente i prezzi o di impedire sensibili aumenti che altrimenti si sarebbero verificati. Uno solo, o diversi criteri tra quelli citati non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. 15.3 Se le importazioni di un prodotto da piu' paesi sono simultaneamente oggetto di un'inchiesta in materia di dazi compensativi, le autorita' inquirenti possono determinare cumulativamente gli effetti solo se rilevano che (a) l'importo della sovvenzione determinato per le importazioni da ciascuno dei paesi in questione e' superiore a quello minimo definito dall'articolo 11, paragrafo 9, a fronte di un volume d'importazione non trascurabile da ciascuno dei paesi interessati e (b) e' opportuno procedere all'accertamento cumulativo degli effetti delle importazioni alla luce delle condizioni di concorrenza esistenti tra i prodotti importati e tra questi e il prodotto interno simile. 15.4 L'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria nazionale interessata deve comportare una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti che influiscono sul suo andamento, come la diminuzione reale o potenziale della produzione, delle vendite, della quota di mercato, dei profitti, della produttivita', della redditivita' degli investimenti o dell'utilizzazione della capacita'; dei fattori che incidono sui prezzi interni; degli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla reperibilita' di capitali o investimenti e, nel caso dell'agricoltura, di un possibile aumento dell'onere sui programmi di sostegno governativi. Questo elenco non e' esauriente, ne' i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. 15.5 Il fatto che le importazioni sovvenzionate siano causa, per gli effetti 47 delle sovvenzioni stesse, di un danno nel senso indicato nel presente Accordo, deve essere dimostrato. La dimostrazione del nesso causale tra le importazioni sovvenzionate e il danno arrecato all'industria nazionale deve basarsi sull'esame di tutti i pertinenti elementi di prova presentati alle autorita', le quali dovranno esaminare, oltre alle importazioni sovvenzionate, anche eventuali altri fattori noti che a loro volta arrecano danno all'industria nazionale; il danno causato da questi ultimi non deve essere imputato alle importazioni sovvenzionate. Tra questi fattori possono rientrare, tra l'altro: il volume e i prezzi di importazioni non sovvenzionate del prodotto in questione, una contrazione della domanda o mutamenti nell'andamento dei consumi, pratiche restrittive degli scambi messe in atto da produttori nazionali e stranieri e concorrenza fra gli stessi, sviluppi tecnologici nonche' le prestazioni dell'industria nazionale in materia di esportazioni e produttivita'. 15.6 L'effetto delle importazioni sovvenzionate deve essere accertato in relazione alla produzione nazionale del prodotto simile, ove i dati disponibili permettano di individuare separatamente tale produzione sulla base di criteri quali i processi di produzione e i risultati di vendita e profitto dei produttori. Se non e' possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni sovvenzionate sono da accertare esaminando la produzione del gruppo o della gamma di prodotti piu' ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere forniti i dati necessari. 15.7 La minaccia di un danno rilevante deve essere determinata sulla base di fatti e non su semplici presunzioni, congetture o remote possibilita'. Un mutamento di circostanza atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione causerebbe un danno deve essere oggetto di una chiara previsione e deve configurarsi come imminente. Nel decidere se sussista una minaccia di danno rilevante le autorita' debbono verificare, tra gli altri, i seguenti fattori: i) natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in questione ed effetti che potrebbero derivarne sugli scambi; ii) notevole incremento, sul mercato interno, di importazioni sovvenzionate, indice del probabile sostanziale incremento delle importazioni; iii) una sufficiente disponibilita' di capacita' da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, ad indicare il probabile sensibile incremento di esportazioni sovvenzionate nel mercato dell'importatore Membro, tenuto conto della disponibilita' di altri mercati di esportazione ad assorbire esportazioni supplementari; iv) il fatto che le importazioni avvengano a prezzi suscettibili di esercitare un forte effetto depressivo o di congelamento sui prezzi interni e tali da promuovere la domanda di ulteriori importazioni; e v) le scorte dei prodotti oggetto d'inchiesta. Nessuno dei predetti fattori costituisce, singolarmente, una base di giudizio determinante; tuttavia, nel loro insieme essi dovranno portare a concludere che sono imminenti ulteriori esportazioni sovvenzionate dalle quali deriverebbe un danno rilevante senza un intervento protettivo. 15.8 Nei casi in cui le importazioni sovvenzionate minacciano di arrecare un danno, si deve esaminare e decidere con particolare attenzione l'applicazione di misure compensative. ---------------- 45 Nel presente Accordo, il termine "danno" indica, salvo indicazione contraria, un danno rilevante causato ad un'industria nazionale, o la minaccia di un danno rilevante per un'industria nazionale, o un sensibile 46 Nel presente Accordo il termine "prodotto simile" ("produit similaire") e' da intendersi nel senso di un prodotto identico, cioe' simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in assenza di un siffatto prodotto, nel senso di un prodotto che, pur essendo simile sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del prodotto considerato. 47 Come indicato ai paragrafi 2 e 4.
All. 1A - Accordo - Art.16
Articolo 16 Definizione di industria nazionale 16.1 Ai fini del presente Accordo, l'espressione "industria nazionale" s'intende indicare, salvo per quanto disposto dal paragrafo 2 che segue, l'insieme dei produttori nazionali di prodotti simili, o quelli tra essi la cui produzione complessiva rappresenta una quota preponderante della produzione nazionale totale di tali prodotti, fermo restando che ove i produttori siano collegati 48 agli esportatori o agli importatori, ovvero siano essi stessi importatori del prodotto presuntamente sovvenzionato, l'espressione "industria nazionale" puo' intendersi come indicante il resto dei produttori. 16.2 In casi eccezionali, il territorio di un Membro puo' essere suddiviso, per la produzione in questione, in due i piu' mercati in concorrenza tra loro, e in tal caso i produttori all'interno di ciascuno di tali mercati possono essere considerati un'industria separata se: a) i produttori che operano all'interno di tale mercato vendono la totalita' o quasi della loro produzione del prodotto in questione in quello stesso mercato, e b) la domanda di quel mercato non e' soddisfatta in misura determinante dai produttori del prodotto in questione con sede in altra parte del territorio. Nei casi suddetti il danno potra' ritenersi sussistente anche se gran parte dell'industria nazionale complessiva non ne sia stata interessata, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni sovvenzionate in quel singolo mercato e che inoltre tali importazioni causino danno ai produttori della totalita' o quasi della produzione di quel mercato. 16.3 Nei casi in cui per industria nazionale s'intendono i produttori di una determinata zona, e cioe' di un mercato secondo la definizione del paragrafo 2 che precede, la riscossione dei dazi compensativi riguarda soltanto i prodotti in questione inviati in tale zona per il consumo finale. Se il diritto costituzionale dell'importatore Membro non consente la riscossione dei dazi compensativi sulla base di tale criterio, l'importatore Membro puo' riscuotere i dazi compensativi senza limitazione solo nei seguenti casi: a) se e' stata data agli esportatori la possibilita' di cessare l'esportazione a prezzi sovvenzionati nella zona interessata, ovvero di dare garanzie a norma dell'articolo 18 del presente Accordo, e non siano state date tempestivamente adeguate garanzie in tal senso, e (b) se l'impossibilita' di riscuotere tali dazi riguarda soltanto i prodotti di determinati produttori che riforniscono la zona in questione. 16.4 Qualora due o piu' paesi abbiano raggiunto, ai sensi del paragrafo 8, lettera a) dell'articolo XXIV del GATT 1994, un grado d'integrazione tale da presentare le caratteristiche di un unico mercato unificato, e' da considerarsi industria nazionale ai sensi dei paragrafi 1 e 2 che precedono quella dell'intera zona di integrazione. 16.5 Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 6. ---------------- 48 Ai fini del presente paragrafo, i produttori s'intendono collegati a esportatori o importatori solo qualora: (a) uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta; oppure (b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; oppure (c) assieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, sempreche' vi siano motivi per ritenere o sospettare che a seguito di tale rapporto il produttore in questione sia indotto
All. 1A - Accordo - Art.17
Articolo 17 Misure provvisorie 17.1 Potranno essere applicate misure provvisorie solo qualora: a) sia stata avviata un'inchiesta in conformita' delle disposizioni dell'articolo 11, ne sia stata data pubblica notifica e i Membri e le parti interessati abbiano avuto adeguata possibilita' di presentare informazioni e osservazioni; b) sia stata accertata in via preliminare l'esistenza di una sovvenzione e del conseguente danno arrecato a un'industria nazionale dalle importazioni sovvenzionate; e c) le autorita' interessate ritengano necessarie tali misure per impedire che sia arrecato un danno nel corso dell'inchiesta. 17.2 Le misure provvisorie prendono la forma di dazi compensativi provvisori, garantiti da deposito in contanti o cauzione, pari all'importo della sovvenzione provvisoriamente stimato. 17.3 L'applicazione di misure provvisorie non puo' avvenire prima che siano decorsi 60 giorni dalla data di apertura dell'inchiesta. 17.4 L'applicazione di misure provvisorie e' limitata al periodo piu' breve possibile, che non superi i quattro mesi. 17.5 Per l'applicazione delle misure provvisorie valgono le pertinenti disposizioni dell'articolo 19.
All. 1A - Accordo - Art.18
Articolo 18 Impegni 18.1 La procedura potra' 49 essere sospesa o chiusa senza l'applicazione di misure provvisorie o di dazi compensativi all'atto dell'assunzione volontaria di impegni soddisfacenti in base ai quali: a) il governo dell'esportatore Membro accetti di sopprimere o limitare la sovvenzione o di prendere altre misure in merito ai suoi effetti; o b) l'esportatore accetti di rivedere i suoi prezzi, in modo tale che le autorita' inquirenti giungano alla conclusione che non sussiste piu' l'effetto dannoso della sovvenzione. Gli aumenti di prezzo conseguenti all'assunzione di tale impegno non dovranno essere piu' elevati di quanto sia necessario per eliminare l'importo della sovvenzione. Ove tali aumenti siano sufficienti ad eliminare il danno a carico dell'industria nazionale, e' auspicabile che essi siano inferiori all'importo della sovvenzione. 18.2 Gli impegni saranno richiesti o accettati soltanto ove le autorita' dell'importatore Membro abbiano accertato in via preliminare l'esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio arrecato dalla stessa e, nel caso di impegni assunti da esportatori, abbiano ottenuto il consenso dell'esportatore Membro. 18.3 Gli impegni offerti non debbono necessariamente essere accettati ove le autorita' dell'importatore Membro ritengano impossibile la loro accettazione, ad esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali e' troppo elevato o per altri motivi, tra cui quelli di ordine generale. Se del caso, e ove possibile, le autorita' comunicheranno all'esportatore i motivi che le hanno indotte a ritenere inopportuna l'accettazione dell'impegno, consentendogli, nella misura del possibile, di presentare le sue osservazioni in merito. 18.4 Nel caso in cui l'impegno venga accettato, l'inchiesta sull'esistenza della sovvenzione e del danno sara' comunque portata a termine se l'esportatore Membro lo desidera o se cosi' decide l'importatore Membro. In tal caso, se si accerta che la sovvenzione o il relativo danno non sussistono, l'impegno decade automaticamente, salvo i casi in cui si giunge a tale conclusione principalmente in virtu' dell'esistenza di un impegno. In questi casi, le autorita' interessate potranno esigere che sia tenuto in essere per un congruo periodo di tempo un impegno conforme alle disposizioni del presente Accordo. Ove sia accertata l'esistenza della sovvenzione e di un danno, l'impegno assunto sara' tenuto in essere conformemente ai termini dello stesso e alle disposizioni del presente Accordo. 18.5 Le autorita' dell'importatore Membro potranno proporre l'assunzione di impegni in materia di prezzi, senza che all'esportatore incomba l'obbligo di assumerli. Il fatto che il governo o l'esportatore non assumano tali impegni o non accettino la proposta di farlo non puo' in alcun modo pregiudicare l'esame della vertenza. Tuttavia, le autorita' sono libere di decidere che la minaccia di un danno sia piu' probabile se continuano le importazioni sovvenzionate. 18.6 Le autorita' di un importatore Membro possono richiedere ad un governo o ad un esportatore di cui hanno accettato l'assunzione d'impegno, di fornire informazioni periodiche circa l'adempimento di tale impegno e di consentire la verifica dei dati pertinenti. In caso di violazione dell'impegno assunto, le autorita' dell'importatore Membro possono, a norma del presente Accordo e in conformita' con le sue disposizioni, prendere provvedimenti d'urgenza che potranno consistere nell'applicazione immediata di misure provvisorie, sulla base delle informazioni note piu' attendibili. In tali casi, potranno essere riscossi diritti definiti, conformemente al presente Accordo, sui prodotti destinati al consumo non oltre i 90 giorni prima dell'applicazione di tali misure provvisorie, fermo restando che tale imposizione retroattiva non puo' applicarsi alle importazioni effettuate prima della violazione dell'impegno. ----------------- 49 Il termine "potra'" non si deve intendere nel senso di autorizzare contemporaneamente la prosecuzione della procedura e l'applicazione di impegni, salvo quanto disposto dal paragrafo 4.
All. 1A - Accordo - Art.19
Articolo 19 Imposizione e riscossione di dazi compensativi 19.1 Ove, dopo che si siano compiuti ragionevoli sforzi per portare a termine le consultazioni, un Membro stabilisca in via definitiva l'esistenza e l'importo della sovvenzione e concluda che, per effetto della stessa, le importazioni sovvenzionate causano un danno, lo stesso Membro puo' imporre un dazio compensativo conformemente alle disposizioni del presente articolo, salvo revoca della sovvenzione o delle sovvenzioni. 19.2 La decisione di imporre o meno un dazio compensativo nei casi in cui sussistano tutti i presupposti, cosi' come la decisione di applicare un dazio compensativo pari o inferiore all'importo della sovvenzione, spetta alle autorita' dell'importatore Membro. E' opportuno che l'applicazione sia facoltativa nella giurisdizione territoriale di tutti i Membri e che l'importo del dazio sia inferiore all'importo totale della sovvenzione, se tale minor importo e' comunque sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale, e che si adottino procedure che consentano alle autorita' interessate di tenere in debito conto le dichiarazioni delle parti nazionali interessate 50 i cui interessi possano risentire negativamente dell'imposizione di un dazio compensativo. 19.3 Una volta applicato ad un qualsiasi prodotto, il dazio compensativo verra' riscosso, per l'importo adeguato al caso e senza discriminazione, su tutte le importazioni di quel prodotto che sono risultate sovvenzionate e cause di danno, qualunque ne sia la provenienza, salvo per quelle provenienti da soggetti che abbiano rinunciato alle sovvenzioni in questione e dei quali sia stata accettata l'assunzione di impegni in materia di prezzi ai sensi del presente Accordo. Un esportatore le cui esportazioni siano soggette ad un dazio compensativo definitivo ma che non sia stato effettivamente sottoposto ad inchiesta per motivi diversi da un rifiuto a collaborare, avra' diritto ad un rapido esame affinche' le autorita' inquirenti stabiliscano prontamente un'aliquota individuale per il dazio compensativo da applicare a tale esportatore. 19.4 L'importo del dazio compensativo riscosso 51 su un prodotto importato non potra' superare l'importo della sovvenzione di cui si sia constatata l'esistenza, calcolato in termini di sovvenzione per unita' di prodotto sovvenzionato ed esportato.
All. 1A - Accordo - Art.20
Articolo 20 Retroattivita' 20.1 Le misure provvisorie e i dazi compensativi saranno applicati solo ai prodotti destinati al consumo dopo l'entrata in vigore della decisione presa a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 e dell'articolo 19, paragrafo 1, rispettivamente, restando salve le eccezioni specificate nel presente articolo. 20.2 Qualora sia stata accertata in via definitiva l'esistenza di un danno (e non nel semplice caso di minaccia di danno o di sensibile ritardo nell'impianto di un'industria), oppure, in caso di accertamento definitivo di una minaccia di danno, qualora vi siano importazioni sovvenzionate che, in assenza delle misure provvisorie, avrebbe portato ad accertare l'esistenza di un danno, i dazi compensativi potranno essere riscossi retroattivamente per il periodo nel quale siano state applicate le eventuali misure provvisorie. 20.3 Se il dazio compensativo definitivo e' superiore a quello garantito da deposito in contanti o cauzione, la differenza non sara' riscossa. Se il dazio definitivo e' inferiore a quello garantito da deposito in contanti o cauzione, sara' rimborsata la differenza o tempestivamente restituita la cauzione prestata. 20.4 Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, qualora sia stata accertata la minaccia di un danno o di un sensibile ritardo (senza che il danno si sia ancora verificato), il dazio compensativo definitivo potra' essere applicato solo a partire dalla data di accertamento della minaccia di danno o di sensibile ritardo; l'eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie sara' tempestivamente restituito cosi' come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo. 20.5 L'eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie sara' tempestivamente restituito cosi' come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo, qualora l'accertamento definitivo dia esito negativo. 20.6 In circostanze critiche, qualora le autorita' accertino, in relazione al prodotto sovvenzionato in questione, l'esistenza di un danno difficilmente riparabile causato da importazioni massicce, effettuate in un periodo relativamente breve, di un prodotto che gode di sovvenzioni versate o accordate in contrasto con le disposizioni del GATT 1994 e del presente Accordo, e ove appaia necessario, onde impedire il verificarsi di tale danno, imporre retroattivamente dazi compensativi su tali importazioni, il dazio compensativo definitivo potra' essere imposto sulle importazioni destinate al consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie. ------------------ 50 Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "parti nazionali interessate" comprende consumatori e utilizzatori industriali del prodotto importato oggetto di richiesta. 51 Nel presente Accordo, il termine "riscuotere" e' usato per indicare l'imposizione o la riscossione di un diritto
All. 1A - Accordo - Art.21
Articolo 21 Durata e riesame dei dazi compensativi e degli impegni 21.1 Un dazio compensativo resta in vigore per il tempo e nella misura necessari a neutralizzare la sovvenzione che e' causa del danno. 21.2 Qualora vi siano motivi per farlo, le autorita' riesaminano la necessita' di tenere in essere il dazio agendo di propria iniziativa ovvero, trascorso un congruo periodo di tempo dall'imposizione del dazio compensativo definitivo, su richiesta di una parte interessata che motivi la necessita' di tale riesame con dati precisi. Le parti interessate hanno inoltre il diritto di richiedere alle autorita' di esaminare se sia necessario tenere in essere il dazio per neutralizzare la sovvenzione, se sussista la probabilita' che il danno continui o si ripeta una volta revocato o modificato il diritto, o entrambe le ipotesi. Qualora, a seguito del riesame a norma del presente paragrafo, le autorita' accertino che il dazio compensativo non e'piu' giustificato, esso sara' soppresso immediatamente. 21.3 In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli eventuali dazi compensativi sono da revocare non oltre cinque anni dalla loro imposizione (o dalla data del piu' recente riesame a norma del paragrafo 2, ove il riesame abbia riguardato sia la sovvenzione che il danno, ovvero a norma del presente paragrafo) salvo accertamento da parte delle autorita', nel corso di una revisione avviata prima di tale data, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata presentata con un congruo anticipo rispetto a tale data dall'industria nazionale o per conto della stessa, che la rimozione del dazio possa portare alla prosecuzione o alla reiterazione della sovvenzione e del danno. 52 Il dazio puo' restare in attesa dell'esito del riesame. 21.4 All'eventuale riesame effettuato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 12 relative agli elementi di prova e alla procedura. Il riesame deve avvenire in tempi rapidi e concludersi di norma entro 12 mesi dalla data del suo inizio. 21.5 Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, agli impegni accettati ai sensi dell'articolo 18.
All. 1A - Accordo - Art.22
Articolo 22 Notifica pubblica e spiegazione delle decisioni 22.1 Ove le autorita' siano convinte che gli elementi di prova addotti sono sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, ne danno notifica pubblica, oltre a darne notifica al Membro o ai Membri i cui prodotti sono oggetto dell'industria, nonche' alle altre parti che, secondo quanto risulta alle autorita' inquirenti, sono interessate all'inchiesta. 22.2 La notifica pubblica dell'apertura di un'inchiesta deve contenere, o comunque rendere note con rapporto separato 55, informazioni adeguate su quanto segue: i) nome del paese o paesi esportatori e del prodotto interessato; ii) data di apertura dell'inchiesta; iii) descrizione della pratica o pratiche di sovvenzione oggetto dell'inchiesta; iv) sintesi dei fattori su cui si basa il supposto danno; v) indirizzo al quale i Membri interessati e le parti interessate devono inviare le loro dichiarazioni; vi) termini entro i quali i Membri interessati e le parti interessate devono far pervenire le loro opinioni. 22.3 Sara' data notifica pubblica di qualsiasi accertamento, preliminare o definitivo, di esito positivo o negativo, di qualsiasi decisione di accettare un impegno a norma dell'articolo 18, della cessazione di tale impegno, nonche' della soppressione di un dazio compensativo definitivo. Tale notifica deve indicare, o comunque ren- der note con rapporto separato e in modo sufficientemente particolareggiato, le risultanze e le conclusioni raggiunte su tutti i punti di fatto e di diritto ritenuti sostanziali dalle autorita' inquirenti. Tutte le notifiche e i rapporti in questione devono essere trasmessi al Membro o ai Membri i cui prodotti sono oggetto dell'accertamento o dell'impegno in questione, nonche' alle altre parti che risultano interessate all'inchiesta. 22.4 La pubblica notifica dell'imposizione di misure provvisorie deve contenere, o comunque rendere note con rapporto separato, spiegazioni sufficientemente dettagliate delle decisioni preliminari in merito all'esistenza di una sovvenzione e di un danno, con indicazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto all'accettazione o al rifiuto delle argomentazioni. Tale notifica o rapporto deve contenere in particolare, tenuto debito conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate: i) i nomi dei fornitori oppure, qualora cio' non sia possibile, i nomi dei paesi fornitori interessati; ii) una descrizione del prodotto, sufficientemente completa ai fini doganali; iii) l'importo della sovvenzione stabilito e la base utilizzata per la determinazione dell'esistenza di una sovvenzione; iv) considerazioni relative alla determinazione del danno ai sensi dell'articolo 15; v) i motivi principali che hanno portato alla determinazione. 22.5 La pubblica notifica della conclusione o sospensione di un'inchiesta nel caso di una decisione di applicare un diritto definitivo o di accettare un impegno deve contenere, o comunque ren- der note con rapporto separato, tutte le informazioni pertinenti sugli elementi di fatto e di diritto, nonche' i motivi che hanno portato all'applicazione di misure definite o all'accettazione di un impegno, tenuto debito conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate. In particolare, la notifica o il rapporto devono contenere le informazioni descritte al paragrafo 4, nonche' i motivi dell'accettazione o del rifiuto delle relative argomentazioni o ragioni addotte dai Membri interessati e dagli esportatori e importatori. 22.6 La pubblica notifica di cessazione o sospensione di un'inchiesta a seguito dell'accettazione di un impegno a norma dell'articolo 18 deve contenere, o comunque rendere nota con rapporto separato, la parte non riservata di tale impegno. 22.7 Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, all'avvio e alla conclusione di riesami a norma dell'articolo 21 e alle decisioni di applicazione retroattiva dei dazi a norma dell'articolo 20. ------------------ 52 Nei casi in cui l'importo del dazio compensativo sia applicato retroattivamente, qualora risulti dal piu' recente accertamento che non e' applicabile alcun dazio, tale constatazione non obbliga di per se' le autorita' a revocare il dazio definitivo.
All. 1A - Accordo - Art.23
Articolo 23 Esame giudiziario Ogni Membro la cui legislazione nazionale contenga disposizioni in materia di misure compensative deve disporre di procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine, tra le altre cose, di un tempestivo esame delle azioni amministrative riguardanti le decisioni definitive e il riesame di tali decisioni ai sensi dell'articolo 21. tali tribunali e procedure dovranno essere indipendenti dalle autorita' preposte alle decisioni e al riesame in questione e consentire l'accesso all'esame a tutte le parti interessate che partecipino al procedimento amministrativo e siano interessate, direttamente e singolarmente, dalle azioni amministrative.
All. 1A - Accordo - Art.24
Articolo 24 Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative e organi sussidiari 24.1 E' istituito un Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative, composto di rappresentanti di ciascuno dei Membri. Il Comitato elegge il suo presidente e si riunisce almeno due volte l'anno, nonche' su richiesta di qualsiasi Membro conformemente alle relative disposizioni del presente Accordo. Il Comitato espleta le funzioni che gli saranno attribuite a norma del presente Accordo o dai Membri ed e' a disposizione dei Membri per consultazioni su qualsiasi questione attinente al funzionamento dell'Accordo o al conseguimento dei suoi obiettivi. Il Segretariato dell'OMC funge da segretariato del Comitato. 24.2 Il Comitato puo' istituire gli organi sussidiari opportuni. 24.3 Il Comitato istituisce un gruppo permanente di esperti composto da cinque persone indipendenti, altamente qualificate in materia di sovvenzioni e relazioni commerciali. Gli esperti saranno eletti dal Comitato e ogni anno uno di essi sara' sostituito. Al gruppo permanente puo' essere chiesto di assistere un gruppo speciale, secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 5; inoltre, il Comitato puo' chiedere un parere in merito all'esistenza e alla natura di una sovvenzione. 24.4 Il gruppo permanente di esperti puo' essere consultato da qualsiasi Membro e fornire pareri sulla natura di eventuali sovvenzioni che tale Membro intenda introdurre o tenga in essere. I pareri sono confidenziali e non possono essere invocati in procedimenti a norma dell'articolo 7. 24.5 Nell'esercizio delle loro funzioni, il Comitato e gli eventuali organi sussidiari possono consultarsi e chiedere informazioni a qualsiasi soggetto ritenuto opportuno. Tuttavia, prima di chiedere informazioni a un soggetto rientrante nella giurisdizione di un Membro, il Comitato o l'organo sussidiario in questione dovra' informare il Membro interessato.
All. 1A - Accordo - Art.25
Articolo 25 Notifiche 24.1 I Membri convengono che, ferme restando le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XVI del GATT 1994, le rispettive notifiche relative a sovvenzioni saranno presentate al piu' tardi al 30 giugno di ogni anno e saranno conformi alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 6. 25.2 I Membri provvederanno a notificare l'esistenza di una sovvenzione, quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, e specifica ai sensi dell'articolo 2, concessa o tenuta in essere nell'ambito dei rispettivi territori. 25.3 Il contenuto delle notifiche dovrebbe essere sufficientemente specifico in modo da consentire agli altri Membri di valutare gli effetti commerciali e di comprendere il funzionamento dei programmi di sovvenzione notificati. A questo proposito, e salvo restando il contenuto e la forma del questionario sulle sovvenzioni 54, i Membri garantiranno che le rispettive notifiche contengano le seguenti informazioni: i) forma della sovvenzione (sussidio, prestito, agevolazione fiscale, ecc.); ii) importo unitario della sovvenzione o, nei casi dove non sia possibile, importo totale o importo annuale preventivato per la sovvenzione (indicando, ove possibile, la sovvenzione media unitaria nell'anno precedente); iii) obiettivo e/o scopo politico della sovvenzione; iv) durata della sovvenzione e/o eventuali altre scadenze relative alla stessa; v) dati statistici che consentono la valutazione degli effetti commerciali della sovvenzione. 25.4 Ove non contenga dei punti specifici indicati al paragrafo 3, la notifica stessa dovra' fornire una spiegazione in merito. 25.5 Se le sovvenzioni riguardano prodotti o settori specifici, le notifiche dovrebbero essere strutturate per prodotto o per settore. 25.6 Ove ritengano che nei rispettivi territori non sussistano misure da notificare a norma del paragrafo 1 dell'articolo XVI del GATT 1994 e del presente Accordo, i Membri ne daranno comunicazione scritta al Segretariato. 25.7 I Membri riconoscono che la notifica di una misura non pregiudica il suo status giuridico a norma del GATT 1994 e del presente Accordo, i suoi effetti ai sensi del presente Accordo, ne' la natura della misura stessa. 25.8 Ciascun Membro ha facolta', in qualsiasi momento, di presentare una richiesta scritta di informazioni sulla natura e sulla portata di una sovvenzione accordata o tenuta in essere da un altro Membro (ivi comprese eventuali sovvenzioni di cui alla Parte IV) o di spiegazioni sulle ragioni per cui una misura specifica non sia stata ritenuta soggetta all'obbligo di notifica. 25.9 Al ricevimento di una siffatta richiesta, i Membri interessati forniranno al piu' presto informazioni esaurienti e saranno pronti, si richiesta, a fornire ulteriori informazioni al membro che le richieda. In particolare, dovranno fornire dettagli sufficienti per consentire all'altro Membro di verificare la loro osservanza dei termini del presente Accordo. Un Membro che ritenga di non aver ricevuto le informazioni richieste potra' portare la questione all'attenzione del Comitato. 25.10 Qualsiasi Membro, ove ritenga che un provvedimento adottato da un altro membro, avente l'effetto di una sovvenzione, non sia stato notificato in conformita' delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XVI del GATT 1994 e del presente articolo, potra' segnalare il fatto all'attenzione di tale altro Membro. Se, successivamente, la presunta sovvenzione non verra' prontamente notificata, il Membro potra' provvedere egli stesso a segnalarla al Comitato. 25.11 I Membri comunicheranno senza indugio al Comitato tutte le azioni intraprese in via preliminare o definitiva in merito a dazi compensativi. Tali relazioni saranno disponibili presso il Segretariato per la verifica da parte di altri Membri. I Membri provvederanno inoltre a presentare relazioni semestrali su eventuali misure compensative adottate nei precedenti sei mesi. Le relazioni semestrali saranno redatte su un apposito modulo standard concordato. 25.12 Ciascun Membro comunichera' al Comitato a) quali siano le proprie autorita' competenti per l'apertura e la conduzione delle inchieste di cui all'articolo 11 e b) quali siano le proprie proce- dure interne che disciplinano l'apertura e la conduzione di tali inchieste.
All. 1A - Accordo - Art.26
Articolo 26 Vigilanza 26.1 Il Comitato prende in esame le notifiche nuove e complete presentate a norma dell'articolo XVI, paragrafo 1 del GATT 1994 e dell'articolo 25, paragrafo 1 del presente Accordo, nel corso di sessioni speciali che si terranno ogni tre anni. Le notifiche effettuate nel frattempo (notifiche di aggiornamento) saranno esaminate in occasione delle riunioni periodiche del Comitato. 26.2 Il Comitato esamina le relazioni presentate a norma dell'articolo 25, paragrafo 11, in occasione delle sue riunioni periodiche.
All. 1A - Accordo - Art.27
Articolo 27 Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo Membri 27.1 I Membri riconoscono che le sovvenzioni possono svolgere un ruolo importante nei programmi di sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo Membri. 27.2 Il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, comma a) non si applica a: a) paesi in via di sviluppo Membri indicati nell'allegato VII; b) altri paesi in via di sviluppo Membri per un periodo di otto anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, ferma restando l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 4. 27.3 Il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), non si applica ai paesi in via di sviluppo Membri per un periodo di cinque anni, ne' si applica ai paesi meno avanzati Membri per un periodo di otto anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 27.4 I paesi in via di sviluppo Membri, di cui al paragrafo 2, lettera b, provvedono ad eliminare gradualmente le rispettive sovvenzioni alle esportazioni nell'arco del periodo di otto anni, preferibilmente in maniera progressiva. Fermo restando, tuttavia, che tali paesi in via di sviluppo Membri si asterranno dall'aumentare il livello delle rispettive sovvenzioni 55 all'esportazione, e provvederanno ad eliminare entro un termine piu' breve rispetto a quello previsto nel presente paragrafo, ove il ricorso a tali sovvenzioni all'esportazione sia incompatibile con le loro esigenze di sviluppo. Qualora un paese in via di sviluppo Membro ritenga necessario mantenere tali sovvenzioni oltre il termine di 8 anni, al piu' tardi un anno prima della scadenza di tale termine esso deve avviare consultazioni con il Comitato, che stabilira' se la concessione di una proroga e' giustificata, dopo aver esaminato le esigenze economiche, finanziarie e di sviluppo del membro in questione. Se il Comitato stabilisce che la proroga e' giustificata, il Membro interessato procede a consultazioni annuali con il comitato al fine di verificare la necessita' di mantenere le sovvenzioni. Ove il Comitato non riscontri tale necessita', il Membro in questione provvede ad eliminare gradualmente le restanti sovvenzioni all'esportazione, entro due anni dalla scadenza dell'ultimo termine autorizzato. 27.5 I paesi in via di sviluppo Membri che siano divenuti competitivi nelle esportazioni di un determinato prodotto eliminano gradualmente le sovvenzioni all'esportazione relativamente a tale prodotto nell'arco di un periodo di due anni. Tuttavia, nel caso dei paesi in via di sviluppo Membri indicati nell'allegato VII che siano divenuti competitivi nelle esportazioni di uno o piu' prodotti, le sovvenzioni all'esportazione relativamente a tali prodotti saranno soppresse gradualmente nell'arco di un periodo di 8 anni. 26.6 Un paese in via di sviluppo Membro si puo' definire competitivo nelle esportazioni di un prodotto nel caso in cui tali esportazioni raggiungano una quota pari almeno al 3,25% del commercio mondiale di tale prodotto per due anni civili consecutivi. La competitivita' delle esportazioni viene accertata (a) sulla base di una notifica in tal senso da parte del paese in via di sviluppo Membro o (b) sulla base di un calcolo effettuato dal Segretariato su richiesta di un Membro. Ai fini del presente paragrafo, per prodotto s'intende una voce della nomenclatura SA (Sistema armonizzato). Il Comitato verifichera' l'applicazione della presente disposizione cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 27.7 Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano ad un paese in via di sviluppo Membro nel caso di sovvenzioni alle esportazioni conformi alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 5. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 7. 27.8 Non e' prevista la presunzione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del fatto che una sovvenzione concessa da un paese in via di sviluppo Membro dia luogo ad un grave danno, come definito nel presente Accordo. Tale grave danno, ove esistente a norma del paragrafo 9, dovra' essere dimostrato mediante prove dirette, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi da 3 a 8. 27.9 Quanto alle sovvenzioni passibili di azione legale, concesse o tenute in essere da un paese in via di sviluppo Membro e diverse da quelle indicate all'articolo 6, paragrafo 1, e' possibile astenersi dall'autorizzare o dall'applicare un'azione ai sensi dell'articolo 7, a meno che non si riscontri l'annullamento o la compromissione di concessioni tariffarie o altri obblighi derivanti dal GATT 1994 in conseguenza di tali sovvenzioni, in misura tale da dirottare o impedire le importazioni di un prodotto simile di un altro Membro nel mercato del paese in via di sviluppo Membro che concede la sovvenzione, o salvo che si verifichi un danno a carico dell'industria nazionale nel mercato di un importatore Membro. 27.10 Un'inchiesta in materia di dazi compensativi su un prodotto originario di un paese in via di sviluppo Membro s'intende chiusa non appena le autorita' interessate accertino che: a) il livello generale delle sovvenzioni concesse sul prodotto in questione non supera il 2% del suo valore calcolato su base unitaria; o b) il volume delle importazioni sovvenzionate rappresenta meno del 4% delle importazioni totali del prodotto simile nell'importatore Membro, a meno che le importazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo Membri, le cui quote individuali sul totale delle importazioni rappresentano meno del 4%, nel loro insieme non superino il 9% delle importazioni totali del prodotto simile nell'importatore Membro. 27.11 Per i paesi in via di sviluppo Membri di cui al paragrafo 2, lettera b), che abbiano soppresso le sovvenzioni all'esportazione prima della scadenza del termine di 8 anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, nonche' per i paesi in via di sviluppo Membri indicati nell'allegato VII, la cifra di cui al paragrafo 10, lettera a) e' 3% invece che 2%. La presente disposizione si applica a partire dalla data in cui viene notificata al Comitato la soppressione delle sovvenzioni all'esportazione, e resta in vigore fintanto che il paese in via di sviluppo Membro che ha effettuato la notifica non concede sovvenzioni all'esportazione. La presente clausola scade otto anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 27.12 La determinazione dell'importo minimo di cui all'articolo 15, paragrafo 3 e' disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 10 e 11. 27.13 Le disposizioni della Parte III non si applicano alla remissione diretta di debiti, a sussidii a copertura di costi sociali, in qualsivoglia forma, ivi compresa la rinuncia a entrate pubbliche e altri trasferimenti di obbligazioni, ove tali sovvenzioni siano concesse nell'ambito di un programma di privatizzazione promosso da un paese in via di sviluppo Membro, o direttamente connesse allo stesso, purche' tale programma e le relative sovvenzioni si riferiscano ad un periodo di tempo limitato e siano notificati al Comitato, e purche' il risultato finale del programma sia la privatizzazione dell'impresa interessata. 27.14 Su richiesta di un Membro interessato, il Comitato procede all'esame di pratiche specifiche di sovvenzione all'esportazione di un paese in via di sviluppo Membro, al fine di verificare se tali pratiche siano conformi alle sue esigenze di sviluppo. 27.15 Su richiesta di un paese in via di sviluppo Membro, il Comitato procede all'esame di una specifica misura di compensazione, al fine di verificare la sua compatibilita' con le disposizioni dei paragrafi 10 e 11 relativamente al paese in via di sviluppo Membro in questione. ------------------- 55 Per quanto concerne i paesi in via di sviluppo Membri che non prevedono sovvenzioni all'esportazione alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, il presente paragrafo si applica sulla base del livello di sovvenzioni all'esportazione concesse nel 1986.
All. 1A - Accordo - Art.28
Articolo 28 Programmi esistenti 28.1 I programmi di sovvenzione istituti nel territorio di un Membro in data anteriore alla firma dell'Accordo OMC da parte dello stesso e che risultino incompatibili con le disposizioni del presente Accordo sono: a) notificati al Comitato al piu' tardi 90 giorni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto concerne tale Membro; e b) resi conformi alle disposizioni del presente Accordo entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto concerne tale Membro e fino ad allora non saranno soggetti alla Parte II. 28.2 I Membri si astengono dall'ampliare la portata dei programmi di cui sopra, che non saranno rinnovati alla scadenza.
All. 1A - Accordo - Art.29
Articolo 29 Trasformazione in una economica di mercato 29.1 I Membri la cui economia e' in fase di trasformazione, da una economica a pianificazione centralizzata ad un'economia di mercato e libera impresa, possono applicare programmi e provvedimenti necessari ai fini di tale trasformazione. 29.2 Per quanto concerne tali Membri, i programmi di sovvenzione che rientrano nell'ambito dell'articolo 3, e notificati in conformita' del paragrafo 3, sono gradualmente eliminati o resi conformi all'articolo 3 entro un termine di sette anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. In tal caso, l'articolo 4 non si applica. Resta altresi' inteso che, nello stesso periodo: a) i programmi di sovvenzione che rientrano nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) non saranno passibili di azione legale ai sensi dell'articolo 7; b) quanto ad altre sovvenzioni passibili di azione legale, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 9. 29.3 I programmi di sovvenzione che rientrano nell'ambito dell'articolo 3 sono notificati al Comitato entro la prima data possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo OMC. Ulteriori notifiche di tali sovvenzioni possono essere effettuate fino a due anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 29.4 In circostanze eccezionali, ai Membri di cui al paragrafo 1 il Comitato potra' consentire di derogare dai programmi e dalle misure oggetto di notifica, nonche' dai tempi previsti, ove tali deroghe siano ritenute necessarie ai fini del processo di trasformazione.
All. 1A - Accordo - Art.30
Articolo 30 Le consultazioni e la composizione delle controversie a norma del presente Accordo sono soggette alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, elaborate e applicate dall'Intesa sulla risoluzione delle controversie, salvo specifica disposizione contraria contenuta nel presente Accordo.
All. 1A - Accordo - Art.31
Articolo 31 Applicazione provvisoria Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 8 e 9 si applicano per un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. Al piu' tardi 180 giorni prima del termine di tale periodo, il Comitato procede all'esame del funzionamento delle disposizioni di cui sopra, al fine di stabilire se prorogarne l'applicazione, nella stesura attuale o in forma modificata, per un ulteriore periodo.
All. 1A - Accordo - Art.32
Articolo 32 Altre disposizioni finali 32.1 Contro una sovvenzione di un altro Membro non possono essere presi provvedimenti specifici che non siano conformi alle disposizioni del GATT 1994, come interpretato dal presente Accordo. 56 32.2 Non si possono formulare riserve nei confronti delle disposizioni del presente Accordo senza il consenso degli altri Membri. 32.3 Fatto salvo il paragrafo 4, le disposizioni del presente Accordo si applicano alle inchieste, nonche' al riesame delle misure in vigore, avviati a seguito di domande presentate alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC per un Membro, o successivamente. 32.4 Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 3, le misure compensative in vigore s'intendono applicate al piu' tardi alla data di entrata in vigore, per il Membro, dell'Accordo OMC, salvo i casi in cui la legislazione interna del Membro in questione, in vigore a tale data, contenesse gia' una clausola del tipo previsto nel suddetto paragrafo. 32.5 Ogni Membro prende tutte le misure necessarie, di carattere generale o particolare, per garantire, al piu' tardi alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC nei suoi confronti, la conformita' delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative alle disposizioni del presente Accordo, nella misura in cui si applicano al Membro in questione. 32.6 Ogni Membro informa il Comitato circa le modifiche apportate alle sue leggi e regolamenti nonche' in sede di applicazione di tali leggi e regolamenti, che siano di pertinenza del presente Accordo. 32.7 Ogni anno il comitato precede all'esame dell'applicazione e del funzionamento del presente Accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Ogni anno il Comitato informa il Consiglio per gli scambi di merci circa gli sviluppi intervenuti nel periodo esaminato. 32.8 Gli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.
All. 1A - Accordo - Allegato I
ALLEGATO I ELENCO ILLUSTRATIVO DI SOVVENZIONI ALL'ESPORTAZIONE a) Concessione da parte dello Stato di sovvenzioni dirette ad imprese o industrie in funzione dei risultati di esportazione. b) Sistemi di non restituzione di divise o altre pratiche analoghe che implicano la concessione di premi all'esportazione. c) Tariffe di trasporto interno e di nolo per spedizioni di esportazione, concesse o imposte dai governi a termini piu' favorevoli che per le spedizioni nazionali. d) Fornitura da parte dello Stato o di agenzie statali, direttamente o indirettamente attraverso programmi governativi, di prodotti o servizi importati o nazionali destinati alla produzione di merci esportate, a termini o condizioni piu' favorevoli rispetto alla fornitura di prodotti o servizi analoghi o direttamente concorrenti destinati alla produzione di merci per il consumo interno, ove (nel caso di prodotti) tali termini o condizioni siano piu' favorevoli di quelli commercialmente disponibili 57 agli esportatori sui mercati mondiali. e) Esenzione, remissione o rinvio, totale o parziale, di imposte dirette 58 o di contributi previdenziali versati o dovuti da imprese industriali o commerciali, 59 specificamente in relazione alle esportazioni. f) Detrazioni speciali direttamente connesse all'esportazione o ai risultati ottenuti nelle esportazioni, in aggiunta a quelle concesse con riferimento alla produzione destinata al consumo interno, nel calcolo della base imponibile per le imposte dirette. g) Esenzione, o remissione, per quanto concerne la produzione e la distribuzione di prodotti esportati, da imposte indirette 58 che superino quelle riscosse sulla produzione e la distribuzione di prodotti similari venduti per il consumo interno. h) Esenzione, remissione o rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori 58 sui beni o servizi utilizzati per la produzione di merci esportate, che superino le misure di esenzione, remissione o rinvio di analoghe imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori su beni o servizi utilizzati per la produzione di prodotti simili venduti per il consumo interno; fermo restando, tuttavia, che l'esonero, l'esenzione o il rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori possono essere accordati per prodotti esportati anche ove non lo siano per prodotti simili venduti per il consumo interno, qualora tali imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori siano prelevate su fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato (tenuto conto del normale scarto). 60 Quanto precede e' da interpretarsi in conformita' delle direttive sul consumo di fattori produttivi nel processo produttivo contenute nell'allegato II. i) Remisione o rimborso di oneri sulle importazioni (drawback) 58 superiori a quelli prelevati su fattori produttivi importati, utilizzati per la realizzazione di prodotti esportati (tenuto conto del normale scarto); fermo restando, tuttavia, che in casi particolari un'azienda potra' utilizzare fattori produttivi nazionali in quantita' uguale e di qualita' e caratteristiche identiche a fattori di produzione importati, in sostituzione degli stessi, al fine di beneficiare di questa disposizione e le corrispondenti operazioni di esportazione si verifichino entro un ragionevole lasso di tempo, non superiore a due anni. Quanto pre- cede e' da interpretarsi in conformita' delle direttive sul consumo di fattori produttivi contenute nell'allegato II e delle direttive per determinare se sistemi di rimborso del dazio su fattori produttivi di sostituzione costituiscano sovvenzioni all'esportazione, contenute nell'allegato III. j) Istituzione da parte dello Stato (o di organismi speciali controllati dallo Stato) di programmi di garanzia del credito all'esportazione o di assicurazione, di programmi di assicurazione o garanzia contro l'aumento dei prezzi di prodotti esportati o di programmi contro i rischi valutari, a tassi di premio insufficienti per coprire, nella lunga scadenza, i costi e le perdite operative dei programmi. k) Concessione da parte dello Stato (o di organismi speciali controllati dallo Stato e/o operanti sotto la sua autorita') di crediti all'esportazione a tassi inferiori a quelli effettivamente applicati al reperimento di fondi da impiegare a tale scopo (o in caso di assunzioni di prestiti sui mercati finanziari internazionali per reperire fondi con la stessa scadenza e altre condizioni di credito analoghe, ed espressi nella stessa valuta del credito all'esportazione) o assunzione totale o parziale degli oneri sostenuti dagli esportatori o dalle istituzioni finanziarie per l'ottenimento del credito, nella misura in cui questo serva a garantire un sostanziale vantaggio sul piano delle condizioni di credito all'esportazione. Fermo restando, tuttavia, che ove un Membro sia una parte contraente di un impegno internazionale in materia di crediti ufficiali all'esportazione, sottoscritto al 1 gennaio 1979 da almeno dodici Membri originali del presente Accordo (o di un impegno successivo adottato da tali membri originali) o se, nella pratica, un Membro applica le disposizioni di tale impegno concernenti i tassi di interesse, qualsiasi prassi seguita in materia di credito all'esportazione che sia conforme a tali disposizioni non sara' considerata una sovvenzione all'esportazione vietata dal presente Accordo. l) Ogni altro onere a carico del bilancio dello Stato che costituisca una sovvenzione all'esportazione ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994. -------------------- 57 Con l'espressione "commercialmente disponibili" s'intende che la scelta tra prodotti nazionali e importati non e' soggetta a limitazioni e dipende esclusivamente da considerazioni commerciali. 58 Ai fini del presente Accordo il termine "imposte dirette" si riferisce alle imposte su retribuzioni, utili, interessi, rendite, royalties e qualsivoglia altra forma di reddito, nonche' alle imposte sulla proprieta' immobiliare; il termine "oneri sulle importazioni" s'riferisce a tariffe, dazi doganali e altri oneri fiscali non enumerati altrove nella presente ***** si sulle importazioni; il termine "imposte indirette" si riferisce a imposte sulle vendite, assise, imposte sulla cifra d'affari, sul valore aggiunto, sulle concessioni, imposta di bollo, imposte sui trasferimenti, imposte sulle scorte e le attrezzature, compensazioni fiscali alla frontiera e qualsivoglia altra imposta diversa da imposte dirette e oneri sulle importazioni; le imposte indirette "riscosse a stadi anteriori" sono quelle prelevate su beni o servizi utilizzati direttamente o indirettamente nella fabbricazione del prodotto; le imposte indirette "a cascata" sono imposte plurifase applicate dove non esistono meccanismi di successivo credito d'imposta, ove i beni o i servizi imponibili ad un determinato stadio della produzione siano utilizzati in un stadio produttivo successivo. la "remissione" delle imposte comprende le restituzioni o la riduzione delle imposte; la "remissione o il rimborso del dazio (drawback)" comprende l'esenzione o il rinvio totale o parziale degli oneri sulle importazioni. 59 I Membri riconoscono che il rinvio non costituisce necessariamente una sovvenzione all'esportazione quando ad esempio, viene riscosso un adeguato importo di interessi. I Membri riaffermano il principio ("arm's length principle") secondo il quale i prezzi dei prodotti nelle transazioni tra imprese esportatrici e acquirenti stranieri, controllati dalle stesse o soggetti al medesimo controllo, ai fini fiscali non dovrebbero discostarsi da quelli praticati tra imprese indipendenti nelle condizioni di mercato prevalenti. Ciascun Membro potra' richiamare l'attenzione di un altro Membro su pratiche amministrative o di altro tipo che possono contravvenire a tale principio e che si traducono in un risparmio significativo di imposte dirette nelle operazioni di esportazione. In siffatte circostanze, i Membri di norma cercheranno di comporre le loro divergenze ricorrendo agli strumenti previsti da convenzioni bilaterali in vigore in materia fiscale, ovvero da altri specifici meccanismi internazionali, fermi restando i diritti e gli obblighi derivanti ai Membri dal GATT 1994 ivi compreso il diritto di consultazione di cui alla frase precedente. Il paragrafo e) non e' inteso 60 Il paragrafo h) non si applica ai sistemi dell'imposta sul valore aggiunto o delle compensazioni fiscali alla frontiera in sua vece; il problema dell'eccessiva remissione delle imposte sul valore aggiunto e' disciplinato
All. 1A - Accordo -Allegato II
ALLEGATO II DIRETTIVE SUL CONSUMO DI FATTORI IMMESSI NEL PROCESSO PRODUTTIVO 61 I 1. I sistemi di rimborso delle imposte indirette prevedono l'esenzione, la remissione o il rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sui fattori produttivi utilizzati per la realizzazione dei prodotti esportati (tenuto conto del normale scarto). Analogamente, i regimi di restituzione del dazio possono prevedere la remissione o lil rimborso degli oneri sull'importazione prelevati su fattori produttivi consumati per la realizzazione del prodotto esportato (tenuto conto del normale scarto). 2. L'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione, contenuto nell'allegato I del presente Accordo, fa riferimento ai "fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato" ai paragrafi h) e i). Ai sensi del paragrafo h), i sistemi di rimborso delle imposte indirette possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui danno luogo ad esenzioni, remissioni o rinvii delle imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori che superino l'ammontare delle imposte effettivamente prelevate sui fattori produttivi utilizzati nella produzione del prodotto esportato. Ai sensi del paragrafo i), i regimi di restituzione del dazio (drawback) possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui comportano una remissione o un rimborso di oneri sull'importazione superiori a quelli effettivamente prelevati sui fattori immessi nella produzione dei prodotti esportati. Entrambi i paragrafi stabiliscono che nel riscontro del consumo di tali fattori immessi nella produzione del prodotto esportato va tenuto conto del normale scarto. Il paragrafo i) prevede inoltre l'utilizzo di fattori sostitutivi, se del caso. II Nel verificare il consumo dei fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato, nell'ambito di una inchiesta in merito all'imposizione di dazi compensativi ai sensi del presente Accordo, le autorita' inquirenti si baseranno sulla seguente procedura: 1. Ove si presuma che un sistema di rimborso di imposte indirette, ovvero un regime di restituzione del dazio, dia luogo a una sovvenzione a causa dell'importo eccessivo del rimborso o della restituzione di imposte indirette o oneri sulle importazioni in relazione a fattori immessi nella produzione del prodotto esportato, le autorita' inquirenti dovranno innanzitutto verificare se il governo dell'esportatore Membro ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantita'. Nei casi in cui venga accertata l'applicazione di un siffatto meccanismo, o procedura, le autorita' inquirenti procederanno ad un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazione. Le autorita' incaricate dell'inchiesta possono ritenere necessaria l'effettuazione di test pratici, in conformita' all'articolo 12, paragrafo 6, al fine di verificare le informazioni o di convincersi che il meccanismo, o procedura, venga applicato in modo efficace. 2. Ove tale meccanismo, o procedura, non esista o risulti inadeguato ovvero, pur essendo istituito e ritenuto adeguato non venga applicato in modo efficace, si rendera' necessario un ulteriore esame da parte dell'esportatore Membro sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora le autorita' inquirenti lo ritengano necessario, sara' condotta un'ulteriore verifica in conformita' del paragrafo 1. 3. Le autorita' incaricate dell'inchiesta dovrebbe considerare i fattori produttivi come materialmente incorporati, ove gli stessi siano impiegati nel processo produttivo e risultino fisicamente presenti nel prodotto esportato. I Membri fanno rilevare che un fattore produttivo non deve necessariamente essere presente nel prodotto finale nella forma in cui si presentava al momento dell'immissione nel processo di produzione. 4. Nel determinare la quantita' consumata di un particolare fattore produttivo utilizzato per la fabbricazione di un prodotto esportato, si dovrebbe tener conto di un "normale scarto" che dovra' rientrare nel consumo per la produzione del prodotto esportato. Il termine "scarto" si riferisce a quella parte di un dato fattore produttivo che non svolge una funzione indipendente nel processo produttivo, non viene consumata nella fabbricazione del prodotto esportato (per motivi quali inefficienze) e non viene recuperata, utilizzata o venduta dallo stesso produttore. 5. Nel determinare se la quantita' di scarto dichiarata sia "normale", le autorita' inquirenti dovrebbero tener conto del processo di produzione, dell'esperienza media dell'industria nel paese di esportazione, e di altri fattori tecnici, se del caso. Le autorita' incaricate dell'inchiesta dovrebbero tener presente che un aspetto importante e' il fatto che le autorita' dell'esportatore Membro abbiano effettuato un calcolo ragionevole della quantita' dello scarto, nei casi in cui tale quantita' viene inclusa nel calcolo del rimborso o della remissione in relazione a imposte o dazi. ---------------- 61 Per fattori immessi nel processo produttivo s'intendono materiali incorporati materialmente nel prodotto, nonche' energia, combustibili e carburanti utilizzati nel processo produttivo, e catalizzatori consumati in
All. 1A - Accordo-Allegato III
ALLEGATO III DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE DI SISTEMI DI RESTITUZIONE DEL DAZIO SU SOSTITUZIONI A TITOLO DI SOVVENZIONE ALL'ESPORTAZIONE I I sistemi di restituzione del dazio (drawback) prevedono il rimborso o la restituzione degli oneri sulle importazioni nel caso di fattori produttivi consumati per la fabbricazione di un altro prodotto e nel caso in cui, all'atto della riesportazione, quest'ultimo contenga fattori produttivi nazionali di qualita' e caratteristiche analoghe a quelle di fattori produttivi importati, in sostituzione degli stessi. Ai sensi del paragrafo i) dell'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione, contenuto nell'allegato I, i sistemi di restituzione del dazio sulle sostituzioni possono costituire una sovvenzione all'esportazione, nella misura in cui comportano la restituzione di un importo superiore agli oneri sull'importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio. II Nell'esaminare un sistema di restituzione del dazio su sostituzioni nell'ambito di una inchiesta in merito all'imposizione di dazi compensativi ai sensi del presente Accordo, le autorita' inquirenti si baseranno sulla seguente procedura: 1. Il paragrafo i) dell'elenco illustrativo stabilisce che nella fabbricazione di un prodotto per l'esportazione, i fattori produttivi importati possono essere sostituiti con fattori produttivi nazionali, purche' questi ultimi siano in quantita' uguale e di qualita' e caratteristiche identiche a quelle dei fattori di produzione sostituiti. L'esistenza di un meccanismo, o di una procedura, di verifica e' importante poiche' consente al governo dell'esportatore Membro di garantire e dimostrare che la quantita' di fattori produttivi per i quali si richiede la restituzione del dazio non supera la quantita' di prodotti analoghi esportati, in qualsivoglia forma, e che la restituzione degli oneri sulle importazioni non supera l'importo degli oneri originariamente prelevati sui fattori di produzione importati in questione. 2. Ove si presuma che un sistema di restituzione del dazio su fattori sostitutivi dia luogo a una sovvenzione, le autorita' inquirenti dovranno innanzitutto stabilire se il governo dell'esportatore Membro ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura di verifica. Nei casi in cui venga accertata l'applicazione di un siffatto meccanismo, o procedura, le autorita' inquirenti procederanno ad un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazione. Le autorita' incaricate dell'inchiesta possono ritenere necessaria l'effettuazione di test pratici, in conformita' all'articolo 12, paragrafo 6, al fine di verificare le informazioni o di assicurarsi che il meccanismo, o procedura, venga applicato in modo efficace. 3. Ove le procedure di verifica non esistano o risultino inadeguate ovvero, pur essendo istituite e ritenute adeguate, non vengano applicate in modo efficace, potrebbe configurarsi una sovvenzione. In tal caso, si rendera' necessario un ulteriore esame da parte dell'esportatore Membro sulla base delle effettive transazioni interessate, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora le autorita' inquirenti lo ritengano necessario, sara' condotta un'ulteriore verifica in conformita' del paragrafo 2. 4. L'esistenza di una disposizione sulla restituzione del dazio su sostituzioni, ai sensi della quale agli esportatori e' consentito di scegliere particolari importazioni sulle quali richiedere la restituzione del dazio (drawback), di per se stessa non dovrebbe essere considerata come risultante in una sovvenzione. 5. S'intende sussistere un caso di restituzione di un importo eccessivo di oneri sulle importazioni, ai sensi del paragrafo i), ove i governi versino interessi su importi rimborsati a norma di schemi di restituzione del dazio, nella misura degli interessi effettivamente versati o dovuti.
All. 1A - Accordo -Allegato IV
ALLEGATO IV CALCOLO DELLA SOVVENZIONE TOTALE AD VALOREM (ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA a) 62 1. Il calcolo dell'importo di una sovvenzione ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) sara' effettuato in termini di costi per il governo concedente. 2. Salvo per quanto disposto ai paragrafi da 3 a 5, per determinare se la quota globale della sovvenzione supera il 5% del valore del prodotto, quest'ultimo sara' calcolato in termini di valore totale del fatturato dell'azienda beneficiaria 63 nei 12 mesi piu' recenti per i quali sono disponibili dati sulle vendite, precedenti il periodo nel quale viene accordata la sovvenzione. 64 3. Ove la sovvenzione sia vincolata alla produzione o alla vendita di un dato prodotto, il valore dello stesso sara' calcolato in termini di valore totale delle vendite di tale prodotto, effettuate dall'azienda beneficiaria nei 12 mesi piu' recenti per i quali sono disponibili dati sulle vendite e che precedono il periodo in cui viene accordata la sovvenzione. 4. Ove l'azienda beneficiaria sia in fase di avviamento, s'intende sussistere un grave danno se la quota globale della sovvenzione supera il 15% del totale dei fondi investiti. Ai fini del presente paragrafo, il periodo di avviamento non si estendera' oltre il primo anno di produzione. 65 5. Ove l'azienda beneficiaria sia ubicata in un paese con una economia a tendenza inflazionistica, il valore del prodotto sara' calcolato in termini di fatturato totale dell'azienda beneficiaria (ovvero di vendite del prodotto di pertinenza, se la sovvenzione e' vincolata) nell'anno civile precedente indicizzato in base al tasso di inflazione registrato nei 12 mesi precedenti quello in cui dev'essere accordata la sovvenzione. 6. Per determinare la quota globale di sovvenzioni in un dato anno, bisognera' sommare le sovvenzioni concesse in base a diversi programmi e da autorita' diverse nel territorio di un Membro. 7. Le sovvenzioni concesse prima dell'entrata in vigore dell'Accordo OMC, ma che andranno a beneficio della produzione futura, saranno incluse nella quota globale di sovvenzione. 8. Le sovvenzioni non passibili di azione legale a norma di disposizioni pertinenti del presente Accordo non saranno incluse nel calcolo dell'importo della sovvenzione ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a). ----------------- 62 I Membri dovrebbero raggiungere un'intesa, opportunamente formulata, su questioni che non sono specificate nel presente allegato o che necessitano di ulteriore chiarimento ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) 63 Per azienda beneficiaria s'intende un'azienda nel territorio del Membro sovvenzionante. 64 Nel caso di sovvenzioni in relazione ad imposte, il valore del prodotto sara' calcolato come valore totale del fatturato dell'azienda beneficiaria nell'esercizio fiscale in cui e' stata applicata la misura. 65 Le situazioni di avviamento comprendono casi in cui sono gia' stati assunti impegni finanziari per lo sviluppo
All. 1A - Accordo - Allegato V
ALLEGATO V PROCEDURE PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI CONCERNENTI IL GRAVE DANNO 1. Ciascun Membro e' tenuto a collaborare nella raccolta di elementi di prova da sottoporre all'esame di un gruppo speciale nell'ambito delle procedure indicate all'articolo 7, paragrafi da 4 a 6. Le parti di una controversia ed eventuali paesi terzi interessati Membri provvederanno a notificare all'Organo di conciliazione DSB, non appena siano state invocate le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4, l'autorita' responsabile per l'amministrazione di tali situazioni nei rispettivi territori e le procedure da seguire per ottemperare a richieste di informazioni. 2. Nei casi in cui le questioni vengono deferite al DSB, ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 4, quest'ultimo provvedera', su richiesta, ad avviare la procedura per ottenere dal governo del Membro sovvenzionante le informazioni necessarie per determinare l'esistenza e l'importo della sovvenzione, il valore del fatturato totale delle aziende sovvenzionate, nonche' le informazioni necessarie per analizzare gli effetti negativi causati dal prodotto sovvenzionato. 66 Nel corso di tale procedura, ove necessario, saranno poste domande al governo del Membro sovvenzionante e al governo del Membro che ha richiesto l'apertura dell'inchiesta, per raccogliere informazioni e per chiarire a approfondire i dati disponibili alle parti interessate nella controversia, attraverso le procedure di notifica illustrate nella Parte VII. 67 3. In caso di effetti sui mercati di paesi terzi, una parte interessata nella controversia potra' raccogliere, anche ponendo domande al governo del paese terzo, informazioni necessarie per analizzare gli effetti pregiudizievoli, che altrimenti non sarebbero ragionevolmente ottenibili dal membro che ha richiesto l'apertura dell'inchiesta o da quello sovvenzionante. Questa possibilita' andrebbe amministrata in modo tale da non imporre un onere eccessivo al paese terzo. In particolare, tale Membro non sara' tenuto ad effettuare un'analisi di mercato o dei prezzi specificamente a tal fine. Le informazioni da fornire saranno quelle gia' disponibili o facilmente ottenibili dal Mercato in questione (ad esempio i dati piu' recenti gia' raccolti da istituti di statistica pertinenti, ma non ancora pubblicati, dati doganali concernenti le importazioni e i valori dichiarati dei prodotti interessati, ecc.). Tuttavia, ove una parte interessata nella controversia effettui a proprie spese un'analisi di mercato dettagliata, il compito della persona o dell'azienda incaricata di svolgere tale analisi sara' facilitato dalle autorita' del paese terzo e tale persona o azienda avra' accesso a tutte le informazioni che normalmente non sono mantenute riservate dal governo. 4. L'Organo di conciliazione (DSB) nominera' un rappresentante incaricato di facilitare il processo di raccolta delle informazioni. Tale rappresentante avra' l'esclusiva funzione di garantire la raccolta puntuale delle informazioni necessarie per favorire un rapido esame multilaterale della controversia. In particolare, il rappresentante puo' suggerire metodi per ottenere con la massima efficienza le informazioni necessarie, nonche' per incoraggiare la collaborazione delle parti. 5. Il processo di raccolta delle informazioni illustrato ai paragrafi da 2 a 4 sara' completato entro 60 giorni dalla data alla quale la questione e' stata deferita al DSB ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4. Le informazioni ottenute nel corso del processo saranno sottoposte all'esame del gruppo speciale costituito dal DSB in conformita' delle disposizioni della Parte X. Tali informazioni dovrebbero includere, tra l'altro, dati concernenti l'importo della sovvenzione in questione (e, se del caso, valore del fatturato totale delle aziende sovvenzionate), i prezzi del prodotto sovvenzionato e del prodotto non sovvenzionato, i prezzi di altri fornitori sul mercato, cambiamenti nelle condizioni di fornitura del prodotto sovvenzionato nel mercato in questione e cambiamenti intervenuti nelle quote di mercato. Inoltre, dovrebbero includere elementi di prova contrari, nonche' le informazioni aggiuntive che il gruppo speciale ritenga pertinenti per raggiungere le sue conclusioni. 6. Ove il Membro sovvenzionante e/o paese terzo non collabori nel processo di raccolta delle informazioni, il Membro che ha richiesto l'apertura dell'inchiesta presentera' le sue argomentazioni a dimostrazione dell'esistenza di un grave danno, basate su elementi di prova a sua disposizione, unitamente a fatti e circostanze che dimostrino la mancata collaborazione da parte del Membro sovvenzionante e/o paese terzo. Ove le informazioni non siano disponibili non siano disponibili a causa della mancata collaborazione da parte di tale Membro sovvenzionante e/o paese terzo, il gruppo speciale potra' completare la documentazione, nella misura necessaria, sulla base delle informazioni piu' attendibili ottenibili diversamente. 7. Nel prendere la sua decisione, il gruppo speciale dovrebbe trarre conclusioni sfavorevoli dai casi di mancata collaborazione da parte di chiunque fosse interessato nel processo di raccolta delle informazioni. 8. Nel momento di decidere se utilizzare le informazioni piu' attendibili o formulare conclusioni sfavorevoli, il gruppo speciale terra' conto dei consigli del rappresentante dell'Organo di conciliazione, nominato a norma del paragrafo 4, in merito alla ragionevolezza delle richieste di informazioni e degli sforzi compiuti dalle parti per soddisfare tali richieste con spirito di collaborazione e tempestivita'. 9. Nulla nel processo di raccolta delle informazioni potra' limitare la possibilita' del gruppo speciale di cercare le informazioni aggiuntive che ritenga essenziali per una corretta risoluzione della controversia e che non siano state adeguatamente cercate o elaborate nel corso di tale processo. Fermo restando, tuttavia, che di norma il gruppo speciale dovrebbe astenersi dal chiedere informazioni aggiuntive per completare una documentazione, qualora tali informazioni andassero a sostegno della posizione di una particolare parte in causa e la mancanza di tali informazioni nella documentazione derivasse da un irragionevole atteggiamento di non collaborazione assunto da tale parte nel processo di raccolta delle informazioni. ----------------- 66 Nei casi in cui si debba dimostrate l'esistenza di un grave danno.
All. 1A - Accordo -Allegato VI
ALLEGATO VI PROCEDURE PER LE INCHIESTE SUL POSTO A NORMA DELL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 6 1. All'atto dell'apertura di un'inchiesta, le autorita' dell'esportatore Membro e le imprese che risultano interessate dovrebbero essere informate dell'intenzione di svolgere inchieste sul posto. 2. Qualora, in casi eccezionali, si intenda avvalersi per l'inchiesta anche di esperti non governativi, le imprese e le autorita' dell'esportatore Membro dovrebbero venirne informate. Tali esperti non governativi dovrebbero essere soggetti a severe sanzioni in caso di violazione degli obblighi di segretezza. 3. La prassi normale dovrebbe essere quella di ottenere l'esplicito consenso delle imprese interessate dell'esportatore Membro prima di fissare definitivamente la visita. 4. Non appena ottenuto il consenso delle imprese interessate, le autorita' inquirenti dovrebbero notificare alle autorita' dell'esportatore Membro i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare nonche' le date concordate. 5. Le imprese interessate dovrebbero essere informate della visita con sufficiente anticipo. 6. Una visita finalizzata a spiegare il questionario dovrebbe avvenire solo su richiesta dell'impresa esportatrice, nel qual caso le autorita' inquirenti si mettono a disposizione dell'impresa in questione; la visita viene effettuata unicamente se (a) le autorita' dell'importatore Membro ne danno notifica ai rappresentanti del governo del Membro in questione e (b) quest'ultimo non si oppone. 7. Poiche' lo scopo primario dell'inchiesta sul posto e' quello di verificare le informazioni fornite o di ottenere ulteriori particolari, essa dovrebbe essere svolta dopo il ricevimento della risposta al questionario, salvo che l'impresa non dia il suo assenso per il contrario e il governo dell'esportatore Membro venga informato della prevista visita dalle autorita' inquirenti e non vi si opponga; inoltre, prima della visita, dovrebbe essere prassi normale informare le imprese interessate circa la natura generale delle informazioni da verificare e circa gli ulteriori dati da fornire, senza che cio' possa impedire di avanzare sul posto richieste di ulteriori particolari, alla luce delle informazioni gia' ottenute. 8. Richiesta di chiarimenti o domande poste dalle autorita' o dalle imprese degli esportatori Membri e di importanza essenziale per il buon esito dell'inchiesta sul posto dovrebbero, nei limiti del possibile, ricevere risposta prima che avvenga la visita.
All. 1A - Accordo-Allegato VII
ALLEGATO VII PAESI IN VIA SI SVILUPPO MEMBRI AI QUALI SI FA RIFERIMENTO NELL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 2, LETTERA a) I paesi in via di sviluppo Membri non soggetti alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a) sono i seguenti: a) paesi meno avanzati indicati come tali dalle Nazioni Unite e che siano Membri dell'OMC; b) ciascuno dei seguenti paesi in via di sviluppo Membri dell'OMC s'intendera' soggetto alle disposizioni applicabili ad altri paesi in via di sviluppo Membri ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), quando il PNL pro capite abbia raggiunto 1.000 USD annui 68; Bolivia, Camerun, Congo, Costa d'Avorio, Repubblica Dominicana, Egitto, Ghana, Guatemala, Guyana, India, Indonesia, Kenya, Marocco, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Filippine, Senegal, Sri Lanka e Zimbabwe. --------------- 68 L'inserimento dei paesi in via di sviluppo Membri nell'elenco del paragrafo b) si basa sui dati piu' recenti forniti dalla Banca mondiale sul PNL pro capitale
All. 1A - Accordo - Art. 1
ACCORDO SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA I Membri, In considerazione dell'obiettivo generale da essi perseguito di migliorare e rafforzare il sistema commerciale internazionale sulla base del GATT 1994; Riconoscendo l'esigenza di chiarire e consolidare la disciplina del GATT 1994, e in special modo le disposizioni dell'articolo XIX (Misure urgenti concernenti l'importazione di prodotti particolari), per ristabilire un controllo di tipo multilaterale sui provvedimenti di salvaguardia ed eliminare le misure che sfuggono a tale controllo; Riconoscendo l'importanza dell'adeguamento strutturale e la necessita' di promuovere, piuttosto che limitare, la concorrenza nei mercati internazionali; e Riconoscendo inoltre la necessita', a tal fine, di un Accordo generale applicabile a tutti i Membri e basato sui principi fondamentali del GATT 1994, Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Disposizione generale Il presente Accordo stabilisce le norme per l'applicazione di misure di salvaguardia, intendendo con cio' le misure previste dall'articolo XIX del GATT 1994.
All. 1A - Accordo - Art. 2
Articolo 2 Condizioni 1. Un Membro 1 potra' applicare una misura di salvaguardia ad un prodotto soltanto ove abbia determinato, ai sensi delle disposizioni che seguono, che tale prodotto viene importato nel suo territorio in quantita' talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione nazionale, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti. 2. Le misure di salvaguardia si applicheranno ad un prodotto importato indipendentemente dalla sua fonte. ---------------- 1 Un'unione doganale puo' applicare una misura di salvaguardia in quanto entita' singola o per conto di uno Stato membro. Nel caso in cui un'unione doganale applichi una misura di salvaguardia in quanto entita' singola, tutti i requisiti per la determinazione dell'esistenza o della minaccia di grave pregiudizio a norma del presente Accordo si baseranno sulle condizioni esistenti nell'unione doganale nel suo complesso. Nel caso in cui una misura di salvaguardia venga applicata per conto di uno Stato membro, tutti i requisiti per la determinazione dell'esistenza o della minaccia di grave pregiudizio si baseranno sulle condizioni esistenti in quello Stato membro e la misura applicata sara' limitata allo stesso. Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo s'intende pregiudicare l'interpretazione del rapporto tra l'articolo XIX e il paragrafo 8 dell'articolo
All. 1A - Accordo - Art. 3
Articolo 3 Inchiesta 1. I Membri potranno applicare una misura di salvaguardia solo in seguito ad un'inchiesta svolta dalle loro autorita' competenti, secondo procedure precedentemente definite e rese pubbliche conformemente all'articolo X del GATT 1994. L'inchiesta comportera' l'opportuna pubblicazione di un avviso a tutte le parti interessate, nonche' udienze pubbliche o altre occasioni adeguate nelle quali importatori, esportatori e altri parti interessate possano presentare elementi di prova ed esporre le rispettive opinioni, ivi compresa la possibilita' di replicare alle esternazioni di altre parti e di esporre il proprio punto di vista, tra l'altro, circa la questione se l'applicazione di una misura di salvaguardia sia o meno nell'interesse pubblico. Le autorita' competenti pubblicheranno una relazione contenente le loro constatazioni e conclusioni ragionate raggiunte in merito a tutti gli aspetti pertinenti, di fatto e di diritto. 2. Tutte le informazioni di natura confidenziale, o fornite a titolo riservato, dovranno essere trattate come tali dalle autorita' competenti, ove siano addotte valide ragioni. Tali informazioni non dovranno essere divulgate senza l'autorizzazione della parte che le ha fornite. Alle parti che abbiano fornito informazioni riservate potra' essere richiesto di presentarne una sintesi non riservata ovvero, se le parti affermano che tali informazioni non possono essere riassunte, i motivi per i quali non e' possibile fornire tale sintesi. Tuttavia, ove le autorita' competenti ritengano che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e la parte interessata non sia disposta a rendere pubblica l'informazione ovvero ad autorizzarne la divulgazione in forma generale o sintetica, le autorita' hanno facolta' di non tener conto di tale informazione salvo che sia possibile dimostrare con loro piena soddisfazione e sulla base di fonti adeguate che si tratta di informazioni corrette.
All. 1A - Accordo - Art. 4
Articolo 4 Determinazione dell'esistenza o della minaccia di grave pregiudizio 1. Ai fini del presente Accordo: a) per "grave pregiudizio" s'intende un danno generale significativo alla posizione di un'industria nazionale; b) per "minaccia di grave pregiudizio" s'intende un grave pregiudizio che sia chiaramente imminente, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. La determinazione della presenza di una minaccia di grave pregiudizio dovra' basarsi sui fatti e non semplicemente su supposizioni, congetture o remote possibilita'; e c) ai fini della determinazione dell'esistenza o della minaccia di pregiudizio, l'espressione "industria nazionale" comprende l'insieme dei produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio di un Membro, ovvero quelli la cui produzione di prodotti simili o direttamente concorrenti rappresenti, nell'insieme, una quota consistente della produzione nazionale complessiva di tali prodotti. 2. Nel corso dell'inchiesta per determinare se l'aumento delle importazioni abbia provocato o minacci di provocare un grave pregiudizio ad un'industria nazionale ai sensi del presente Accordo, le autorita' competenti valuteranno tutti i fattori rilevanti di natura oggettiva e quantificabile che abbiano un peso sulla situazione del settore, in particolare il tasso e l'entita' dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota di mercato nazionale servita da tali importazioni, i cambiamenti intervenuti in fattori quali livello delle vendite, produzione, produttivita' utilizzo della capacita', profitti e perdite, e occupazione; b) la determinazione di cui al paragrafo 2, lettera a) non sara' effettuata salvo che l'inchiesta dimostri, sulla base di prove oggettive, l'esistenza di un legame causale tra l'incremento delle importazioni del prodotto interessato e la presenza o la minaccia di un grave pregiudizio. Qualora fattori diversi dall'incremento delle importazioni arrechino pregiudizio ad un industria nazionale nello stesso momento, tale pregiudizio non sara' imputato all'aumento delle importazioni; c) le autorita' competenti provvederanno a pubblicare sollecitamente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, un'analisi dettagliata del caso oggetto dell'industria, nonche' una dimostrazione della pertinenza dei fattori esaminati.
All. 1A - Accordo - Art. 5
Articolo 5 Applicazione delle misure di salvaguardia 1. I Membri applicheranno le misure di salvaguardia solo nella misura necessaria ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio e a facilitare l'adeguamento. Ove si ricorra a una restrizione quantitativa, tale misura non ridurra' l'ammontare delle importazioni al di sotto del livello conseguito in un periodo recente, pari alla media delle importazioni effettuate negli ultimi tre anni di riferimento per i quali sono disponibili dati statistici, salvo che venga fornita una chiara giustificazione della necessita' di prevedere un livello diverso di importazioni, al fine di impedire un grave pregiudizio o di porvi rimedio. I Membri adotteranno le misure piu' opportune per il raggiungimento degli obiettivi previsti. 2. a) Nei casi in cui un contingente venga suddiviso tra diversi paesi fornitori, il Membro che applica le restrizioni puo' cercare di raggiungere un accordo in merito all'assegnazione di quote del contingente con tutti gli altri Membri che abbiano un interesse sostanziale nella fornitura del prodotto in questione. Nei casi in cui questo metodo non sia praticabile in termini ragionevoli, il Membro interessato assegnera' ai Membri che abbiano un interesse sostanziale nella fornitura del prodotto quote diverse sulla base delle percentuali fornite da tali Membri, nel corso di un precedente periodo rappresentativo, sul totale delle importazioni del prodotto in questione, in volume o in valore, tenendo in debito conto eventuali fattori particolari che possano aver inciso o possano incidere sul commercio del prodotto. b) Un Membro potra' derogare alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a), purche' si svolgano consultazioni a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, sotto gli auspici del comitato per le misure di salvaguardia previsto all'articolo 13, paragrafo 1, e purche' al comitato sia fornita una chiara dimostrazione del fatto che i) le importazioni provenienti da determinati Membri sono aumentate in percentuale sproporzionata rispetto all'incremento totale delle importazioni del prodotto in questione nell'arco di un periodo rappresentativo, ii) i motivi della deroga alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a) sono giustificati e iii) le condizioni di tale deroga sono eque per tutti i fornitori del prodotto in questione. La durata di una misura di questo tipo non puo' essere prorogata oltre il periodo iniziale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1. La deroga di cui sopra non sara' permessa in caso di minaccia di grave pregiudizio.
All. 1A - Accordo - Art. 6
Articolo 6 Misure provvisorie di salvaguardia In circostanze critiche, dove un ritardo provocherebbe un danno al quale sarebbe difficile porre rimedio, i Membri potranno adottare misure provvisorie di salvaguardia successivamente alla determinazione preliminare dell'esistenza di prove evidenti del fatto che l'incremento delle importazioni abbia causato o minacci di causare un grave pregiudizio. La durata della misura provvisoria non potra' superare i 200 giorni, e durante tale periodo dovranno essere soddisfatti i requisiti previsti agli articoli da 2 a 7 e 12. Tali misure potranno assumere la forma di aumenti tariffari, da rimborsare immediatamente ove dalla successiva inchiesta di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4 risulti che l'incremento delle importazioni non abbia arrecato ne' abbia minacciato di arrecare un grave pregiudizio ad un'industria nazionale. La durata della misura provvisoria sara' calcolata come parte del periodo iniziale e di eventuali proroghe di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 7.
All. 1A - Accordo - Art. 7
Articolo 7 Durata e riesame delle misure di salvaguardia 1. I Membri applicheranno le misure di salvaguardia solo per il periodo di tempo necessario ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio, e a facilitare l'adeguamento. La durata non superera' i quattro anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 2. 2. Il periodo indicato al paragrafo 1 potra' essere prorogato purche' le autorita' competenti del Membro importatore accertino, conformemente alle procedure esposte agli articoli 2, 3, 4 e 5, che l'applicazione della misura di salvaguardia continua ad essere necessaria al fine di impedire un grave pregiudizio o di porvi rimedio, e sia dimostrato che l'industria e' in fase di adeguamento, e purche' siano osservate le disposizioni pertinenti degli articoli 8 e 12. 3. In totale, il periodo di applicazione di una misura di salvaguardia, ivi compresi il periodo di applicazione di eventuali misure provvisorie, il periodo di applicazione iniziale ed eventuali proroghe dello stesso, non dovra' superare gli otto anni. 4. Al fine di favorire l'adeguamento in una situazione in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia, notificata a norma delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, sia superiore ad un anno, il Membro che la applica provvedera' a liberalizzarla progressivamente, ad intervalli regolari, nel corso del periodo di applicazione. Ove la durata della misura superi i tre anni, il Membro che la applica riesaminera' la situazione entro meta' termine e, se del caso, revochera' la misura o aumentera' il ritmo della liberalizzazione. Una misura prorogata ai sensi del paragrafo 2 non potra' essere piu' restrittiva di quanto non fosse al termine del periodo iniziale, e dovrebbe continuare ad essere liberalizzata. 5. Una misura di salvaguardia non potra' essere applicata una seconda volta all'importazione di un prodotto che e' gia' stato oggetto della stessa misura, adottata successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione, purche' il periodo di non applicazione sia almeno di due anni. 6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 5, una misura di salvaguardia di durata pari o inferiore a 180 giorni potra' essere nuovamente applicata all'importazione di un prodotto, ove: a) sia passato almeno un anno dalla data di introduzione di una misura di salvaguardia sull'importazione di tale prodotto; e b) tale misura di salvaguardia non sia stata applicata allo stesso prodotto per piu' di due volte nell'arco del quinquennio immediatamente precedente la data di introduzione della misura.
All. 1A - Accordo - Art. 8
Articolo 8 Livello delle concessioni e altri obblighi 1. Un Membro che intenda applicare una misura di salvaguardia o ne richieda la proroga fara' il possibile per mantenere le concessioni e altri obblighi ad un livello sostanzialmente equivalente a quello previsto dal GATT 1994 nei confronti degli esportatori Membri che sarebbero influenzati da tale misura, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3. Per conseguire tale obiettivo, i Membri interessati potranno concordare strumenti adeguati di compensazione commerciale per gli effetti negativi della misura sui rispettivi commerci. 2. Se non sara' raggiunto un accordo entro 30 giorni nell'ambito di consultazioni a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, i Membri esportatori interessati avranno facolta', al piu' tardi a 90 giorni dall'introduzione della misura, di sospendere l'applicazione di concessioni o altri obblighi sostanzialmente equivalenti ai sensi del GATT 1994 nei confronti del Membro che applica la misura di salvaguardia, alla scadenza di 30 giorni dalla data di ricevimento di un avviso scritto di tale sospensione da parte del Consiglio per gli scambi di merci, il quale non la disapprovi. 3. Il diritto di sospensione di cui al paragrafo 2 non sara' esercitato nell'arco dei primi tre anni di validita' di una misura di salvaguardia, purche' la stessa sia stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti e sia conforme alle disposizioni del presente Accordo.
All. 1A - Accordo - Art. 9
Articolo 9 Paesi in via di sviluppo Membri 1. Non potranno essere applicate misure di salvaguardia nei confronti di prodotti originari di paesi in via di sviluppo Membri, fintanto che la loro quota sul totale delle importazioni del prodotto in questione da parte del membro importatore non supera il 3%, purche' i paesi in via di sviluppo Membri e che forniscono una quota di importazioni inferiore al 3% nel loro insieme non rappresentino piu' del 9% del totale delle importazioni del prodotto in questione. 2. I paesi in via di sviluppo membri avranno il diritto di prorogare il periodo di applicazione di una misura di salvaguardia fino a due anni oltre il periodo massimo previsto dall'articolo 7, paragrafo 3. In deroga a quanto dispostodall'articolo 7, paragrafo 5, i paesi in via di sviluppo Membri avranno il diritto di applicare nuovamente una misura di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che e' gia' stato oggetto della stessa misura, successivamente ala data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, dopo un periodo di tempo pari alla meta' di quello di precedente applicazione della misura, purche' il periodo di non applicazione sia almeno di due anni.
All. 1A - Accordo - Art.10
Articolo 10 Misure gia' in atto ai sensi dell'articolo XIX I Membri revocheranno tutte le misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1947 che fossero in atto alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC al piu' tardi entro otto anni dalla data di applicazione iniziale o cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, se successiva. ----------------- 2 I Membri provvederanno a notificare immediatamente al Comitato per le misure di salvaguardia una misura adottata a norma del paragrafo 1 dell'articolo 9.
All. 1A - Accordo - Art.11
Articolo 11 Divieto ed eliminazione di determinate misure 1. a) I Membri dovranno astenersi dall'adottare o richiedere l'applicazione di provvedimenti di emergenza nei confronti dell'importazione di particolare prodotti, come indicato nell'articolo XIX del GATT 1994, salvo che tali provvedimenti siano conformi alle disposizioni di detto articolo, applicato nell'osservanza del presente Accordo. b) I Membri dovranno inoltre astenersi dal perseguire, adottare o tenere in essere restrizioni volontarie all'esportazione, accordi commerciali su ordinazione o altre misure analoghe concernenti l'esportazione o l'importazione (3 4), ivi compresi provvedimenti adottati da un singolo Membro o ai sensi di accordi, impegni e intese stipulati da due o piu' Membri. Eventuali misure di questo tipo in vigore alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC saranno rese conformi alle disposizioni del presente Accordo o eliminare gradualmente secondo quanto disposto dal paragrafo 2. c) Il presente Accordo non si applica a misure perseguite, adottate o tenute in essere da un Membro ai sensi di disposizioni del GATT 1994 diverse dall'articolo XIX, accordi commerciali multilaterali nell'allegato 1A diversi dal presente Accordo, o ai sensi di protocolli e accordi o intese conclusi nell'ambito del GATT 1994. 2. La revoca graduale delle misure, di cui al paragrafo, lettera b), si svolgera' in base a calendari che i Membri interessati dovranno presentare al comitato per le misure di salvaguardia al piu' tardi 180 giorni dopo la data entrata in vigore dell'Accordo OMC. Tali calendari si riferiranno a tutte le misure indicate al paragrafo 1, da revocare gradualmente o rendere conformi al presente Accordo entro un termine non superiore a quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, fatta eccezione per non piu' di una misura specifica per ogni membro importatore 3 , la cui durata non potra' estendersi oltre il 31 dicembre 1999. Eventuali eccezioni dovranno essere concordate dai Membri direttamente interessati notificate al comitato per le misure di salvaguardia per l'esame e l'approvazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC. Nell'allegato e' indicata una misura approvata come rientrante nell'eccezione. 3.1. Membri si asterranno dall'incoraggiare o sostenere l'adozione o il mantenimento, da parte di imprese pubbliche e private, di misure non governative equivalenti a quelle indicate al paragrafo 1. ---------------------- 3 Un contingente di importazione applicato a titolo di misura di salvaguardia conformemente alle relative disposizioni del GATT e del presente Accordo potra' essere gestito di comune accordo, dall'esportatore membro. 4 Esempi di misure di questo tipo includono interventi di contenimento delle esportazioni, sistemi di controllo dei prezzi per l'esportazione e l'importazione, vigilanza su esportazioni e importazioni, cartelli di importazione obbligatori e regimi facoltativi di licenze di esportazione o di importazione, che offrono una certa tutela.
All. 1A - Accordo - Art.12
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