LEGGE 29 dicembre 1994, n. 747
Articolo 9 Obiettivi e principi 1. Nell'intento di armonizzare le regole in materia di origine e, tra l'altro, di garantire maggiori certezze nella gestione del commercio mondiale, la Conferenza dei Ministri deve intraprendere il programma di lavoro esposto in seguito, in accordo con il CCD, sulla base dei seguenti principi: a) le regole in materia di origine dovrebbero essere applicate allo stesso modo per tutti gli scopi indicati all'articolo 1; b) le regole in materia di origine dovrebbero prevedere che il paese da indicare come paese d'origine di una particolare merce sia il paese dove la merce e' stata interamente ottenuta o, qualora due o piu' paesi abbiano contribuito alla produzione della merce, il paese in cui e' avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale; c) le regole in materia di origine dovrebbero essere oggettive, comprensibili e prevedibili; d) in deroga alla misura o allo strumento al quale possono essere collegate, le regole in materia di origine non dovrebbero essere utilizzate come strumenti per perseguire direttamente o indirettamente determinati obiettivi di natura commerciale. Inoltre, non dovrebbero dare origine di per se stesse ad effetti di restrizione, di distorsione o di grave disturbo degli scambi internazionali, ne' imporre requisiti eccessivamente severi, ne' richiedere l'osservanza di determinate condizioni non connesse alla produzione o alla lavorazione a titolo di requisito essenziale per la determinazione del paese d'origine. Tuttavia, i costi non direttamente connessi alla fabbricazione o lavorazione possono essere inclusi ai fini dell'applicazione del criterio della percentuale ad valorem; e) le regole in materia di origine dovrebbero essere amministrabili in maniera coerente, uniforme, imparziale e ragionevole; f) le regole in materia di origine dovrebbero essere coerenti; g) le regole in materia di origine dovrebbero basarsi su criteri positivi, i criteri negativi possono essere utilizzati esclusivamente a scopo di chiarimento di un criterio positivo. Programma di lavoro 2. a) Il programma di lavoro sara' avviato quanto prima possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo OMC e sara' completato entro tre anni dal suo inizio. b) Il Comitato e il Comitato tecnico previsti all'articolo 4 sono gli organismi competenti per lo svolgimento di questo lavoro. c) Per consentire al CCD di fornire indicazioni dettagliate, il Comitato chiedera' al Comitato tecnico di fornire le sue interpretazioni ed opinioni risultanti dal lavoro descritto in seguito, sulla base dei principi elencati al paragrafo 1. Al fine di garantire il completamento puntuale del programma di armonizzazione, il lavoro si svolgera' in base ai settori di prodotti, con riferimento ai diversi capitoli o sezioni della nomenclatura SA (Sistema armonizzato). i) Merci interamente ottenute e operazioni o processi minimi Il Comitato tecnico formulera' definizioni armonizzate di: - merci da considerare come interamente ottenute in un paese. Questo lavoro sara' quanto piu' dettagliato possibile; - operazioni o processi minimi che non conferiscono di per se' l'origine ad un prodotto. I risultati di questo lavoro saranno presentati al Comitato entro tre mesi dal ricevimento della richiesta dello stesso. ii) Trasformazione sostanziale - Modifica della classificazione tariffaria - Il Comitato tecnico prendera' in considerazione e studiera', sulla base del criterio della trasformazione sostanziale, l'introduzione di cambiamenti nelle voci e sottovoci della classificazione tariffaria nel corso della formulazione di regole in materia di origine relative a particolari prodotti o settori di prodotti e, se del caso, il cambiamento minimo all'interno della nomenclatura che soddisfi tale criterio; - il Comitato tecnico suddividera' il lavoro in base al prodotto, tenendo conto dei capitoli o sezioni della nomenclatura SA, in modo tale da presentare al Comitato i risultati del lavoro almeno su base trimestrale. Il Comitato tecnico completera' il lavoro entro un anno e tre mesi dal ricevimento della richiesta del Comitato. iii) Trasformazione sostanziale - Criteri aggiuntivi Al termine del lavoro di cui al comma ii) per ciascun settore di prodotti o per le singole categorie di prodotto dove l'uso esclusivo della nomenclatura SA non consente di esprimere la trasformazione sostanziale, il Comitato tecnico: - prendera' in considerazione e studiera', sulla base del criterio della trasformazione sostanziale, l'uso a titolo aggiuntivo o esclusivo di altri requisiti, ivi comprese le percentuali ad valorem e/o processi di fabbricazione o lavorazione 5, nella formulazione delle regole in materia di origine per particolari prodotti o per un settore di prodotti; - fornira' spiegazioni in merito alle sue proposte; - suddividera' il lavoro in base al prodotto, tenendo conto dei capitoli o sezioni della nomenclatura SA, in modo da presentare al Comitato i risultati del lavoro almeno su base trimestrale. Il Comitato tecnico completera' il lavoro entro due anni e tre mesi dal ricevimento della richiesta dal Comitato. Ruolo del Comitato 3. Sulla base dei principi elencati al paragrafo 1: a) il Comitato effettuera' un esame periodico delle interpretazioni e delle opinioni del Comitato tecnico, nel rispetto dei tempi previsti ai punti i), ii) e iii) del paragrafo 2, lettera c), allo scopo di approvare tali interpretazioni ed opinioni. Il Comitato potra' chiedere al Comitato tecnico di perfezionare o approfondire il lavoro svolto e/o di adottare nuove impostazioni. Per aiutare il Comitato tecnico, il Comitato dovrebbe motivare la richieste di lavoro supplementare e, se del caso, suggerire approcci alternativi; b) al termine del lavoro indicato ai punti i), ii) e iii) del paragrafo 2, lettera c), il Comitato valutera' i risultati in termini di coerenza generale. Risultati del lavoro di armonizzazione e interventi successivi 4. La Conferenza dei Ministri definira' i risultati del lavoro di armonizzazione in un allegato che formera' parte integrante del presente Accordo 6, e stabilira' i tempi per l'entrata in vigore di tale allegato. ----------------- 4 Ove sia previsto il criterio ad valorem, le regole in materia di origine devono indicare il metodo per il calcolo della percentuale. 5 Ove sia previsto il criterio dei processi di fabbricazione o lavorazione, l'operazione che conferisce l'origine (TESTO ILLEGGIBILE)
All. 1A - Accordo - Allegato I
ALLEGATO I COMITATO TECNICO PER LE REGOLE IN MATERIA DI ORIGINE Attribuzioni 1. Le attribuzioni correnti del Comitato tecnico sono le seguenti: a) a richiesta di un membro del Comitato tecnico, esaminare i problemi tecnici specifici che si presenteranno nella gestione quotidiana delle regole in materia di origine dei Ministri ed esprimere pareri consultivi in merito a soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati; b) fornire, su qualsiasi questione riguardante la determinazione dell'origine delle merci, le informazioni e i pareri richiesti da un Membro o dal Comitato; c) preparare e distribuire relazioni periodiche sugli aspetti tecnici dell'applicazione e dello stato del presente Accordo; d) riesaminare ogni anno gli aspetti tecnici dell'attuazione e del funzionamento delle Parti II e III. 2. Il Comitato tecnico esercitera' altre eventuali attribuzioni che potrebbe conferirgli il Comitato. 3. Il Comitato tecnico cerchera' di concludere entro un termine ragionevolmente breve i suoi lavori su questioni specifiche, in particolare su quelle che gli saranno state sottoposte dai Membri o dal Comitato. Rappresentanza 4. Ciascun Membro avra' il diritto di essere rappresentato nel Comitato tecnico e potra' designare un delegato e uno o piu' supplenti per rappresentarlo nel Comitato tecnico. Ogni Membri cosi' rappresentato nel Comitato tecnico e' qui di seguito denominato "Membro" del Comitato tecnico. Alle riunioni, i rappresentanti dei Membri del Comitato tecnico potranno avvalersi dell'opera di consulenti. Anche il Segretariato dell'OMC potra' assistere a tali riunioni in qualita' di osservatore. 5. I Membri del CCD che non sono Membri dell'OMC, potranno farsi rappresentare alle riunioni del Comitato tecnico da un delegato e uno o piu' supplenti. Tali rappresentanti assisteranno come osservatori alle riunioni del Comitato tecnico. 6 Nel contempo saranno pressi in considerazione accordi concernenti la risoluzione di controversia relativa alla (TESTO ILLEGGIBILE) 6. Con riserva dell'accettazione del presidente del Comitato tecnico, il Segretario generale del CCD (qui di seguito denominato "Segretario generale") potra' inviare rappresentanti di governi che non sono ne' Membri dell'OMC, ne' membri del CCD, nonche' rappresentanti di organizzazioni governative e professionali internazionali, ad assistere in qualita' di osservatori alle riunioni del Comitato tecnico. 7. Le designazioni dei delegati, dei supplenti e dei consulenti chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato tecnico saranno trasmesse al Segretario generale. Riunioni 8. Il Comitato tecnico si riunira' quando sara' necessario, e comunque almeno una volta all'anno. Procedure 9. Il Comitato tecnico eleggera' il suo presidente e definira' le procedure alle quali attenersi.
All. 1A - Accordo -Allegato II
ALLEGATO II DICHIARAZIONE CONGIUNTA CONCERNENTE LE REGOLE PREFERENZIALI IN MATERIA DI ORIGINE 1. Riconoscendo che alcuni Membri applicano regole preferenziali in materia di origine, distinte da quelle non preferenziali, i Membri concordano quanto segue. 2. Ai fini della presente dichiarazione congiunta, con l'espressione regole preferenziali in materia di origine s'intendono le leggi, i regolamenti e le prescrizioni amministrative di ambito generale applicate da un Membro per determinare se una merce possegga i requisiti per godere di un trattamento preferenziale ai sensi di disposizioni contrattuali o regimi commerciali autonomi che comportano la concessione di preferenze tariffarie al di la' dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 del GATT 1994. 3. I Membri convengono di garantire che: a) all'atto dell'emissione di norme amministrative di applicazione generale siano chiaramente definiti i requisiti da soddisfare. In particolare: i) nei casi in cui si applica il criterio del cambiamento di classificazione tariffaria, la norma preferenziale in materia di origine, nonche' eventuali eccezioni alla stessa, deve chiaramente specificare le voci o sottovoci della nomenclatura tariffaria alle quali fa riferimento; ii) nei casi in cui si applica il criterio della percentuale ad valorem, nelle regole preferenziali in materia di origine e' necessario indicare anche il metodo di calcolo della percentuale; iii) nei casi in cui e' previsto il criterio dei processi di fabbricazione o lavorazione, e' necessario indicare con precisione il processo che conferisce l'origine preferenziale alle merci in questione; b) le loro regole preferenziali in materia di origine si basino su criteri positivi. Le regole preferenziali che stabiliscono che cosa non conferisce l'origine preferenziale (criterio negativo) sono ammesse a scopo di chiarimento di un criterio positivo o in singoli casi dove non sia necessaria la determinazione positiva dell'origine preferenziale; c) le loro disposizioni legislative e regolamentari, decisioni giudiziali e amministrative di ambito generale concernenti le regole preferenziali in materia di origine siano pubblicate come se fossero soggette al paragrafo 1 dell'articolo X del GATT 1994 e in conformita' di quanto disposto dallo stesso; d) su richiesta di un esportatore, di un importatore o di qualsivoglia persona con un fondato motivo, gli accertamenti dell'origine preferenziale accordati a una merce siano emessi quanto prima possibile e comunque non oltre 150 giorni 7 dalla richiesta in tal senso purche' siano stati forniti tutti gli elementi necessari. Le richieste di accertamento saranno accettate prima che venga avviato il commercio delle merci in questione e successivamente potranno essere accettate in qualsiasi momento. Gli accertamenti restano validi per tre anni, purche' i fatti e le condizioni, ivi comprese le regole preferenziali in materia di origine, in base ai quali sono stati effettuati non subiscano variazioni di rilievo. Purche' le parti interessate vengano informate in anticipo, tali accertamenti non s'intendono piu' validi qualora venga presa una decisione contraria all'accertamento in occasione di una revisione come indicato al comma f). Gli accertamenti saranno resi disponibili al pubblico, con riserva di quanto disposto dal comma g); e) in caso di modifiche alle regole preferenziali in materia di origine, ovvero di introduzione di nuove regole, tali modifiche non siano applicate con effetto retroattivo, come definito nelle rispettive leggi o regolamenti, che restano impregiudicati; f) qualsiasi azione di tipo amministrativo da essi intrapresa in relazione alla determinazione di un'origine preferenziale sia prontamente assoggettabile a una revisione da parte di tribunali, o nell'ambito do procedimenti, giudiziari, arbitrali o amministrativi, indipendenti dall'autorita' che ha effettuato la determinazione, revisione che potra' dare luogo alla modifica o all'annullamento della determinazione; g) tutte le informazioni di natura confidenziale o che siano fornite a titolo confidenziale ai fini dell'applicazione delle regole preferenziali in materia di origine siano trattate come strettamente riservate dalle autorita' interessate, che si asterranno dal divulgarle senza l'espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo nella misura in cui si renda necessario divulgarle nell'ambito di un procedimento giudiziario. 4. I Membri convengono di fornire con sollecitudine al Segretariato le rispettive regole preferenziali in materia di origine, nonche' un elenco degli accordi preferenziali ai quali fanno riferimento e delle decisioni giudiziali ed amministrative di ambito generale relative alle regole preferenziali in materia di origine in vigore alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto li concerne. Inoltre, i Membri convengono di comunicare al Segretariato non appena possibile eventuali modifiche apportate alle rispettive regole preferenziali in materia di origine, nonche' l'eventuale introduzione di nuove regole preferenziali. Gli elenchi delle informazioni ricevute e disponibili presso il Segretariato saranno distribuiti a tutti i Membri dal Segretariato stesso. ---------------- 7 Per quanto attiene alle richieste presentate nel corso del primo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, i Membri
All. 1A - Accordo - Art. 1
ACCORDO RELATIVO ALLE PROCEDURE IN MATERIA DI LICENZE D'IMPORTAZIONE I Membri, In considerazione dei negoziati commerciali multilaterali; Desiderosi di promuovere la realizzazione degli obiettivi del GATT 1994; Tenendo conto delle particolari necessita' dei paesi in via di sviluppo Membri in materia commerciale, finanziaria e di sviluppo economico; Riconoscendo che le licenze automatiche di importazione sono utili per raggiungere taluni obiettivi, ma che non dovrebbero essere utilizzate per limitare gli scambi; Riconoscendo che le licenze di importazione possono essere utilizzate per gestire misure simili a quelle adottate ai sensi delle disposizioni pertinenti del GATT 1994; Riconoscendo le disposizioni del GATT 1994 nella loro applicazione alle procedure in materia di licenze d'importazione; Desiderosi di garantire che le procedure in materia di licenza d'importazione non vengano utilizzate in materia contraria ai principi e alle obbligazioni del GATT 1994; Riconoscendo che un uso non adeguato delle procedure in materia di licenza di importazione puo' ostacolato il costo del commercio internazionale; Convinti che le licenze d'importazione, in particolare quelle non automatiche, dovranno essere attuate in modo trasparente e prevedibile; Riconoscendo che le procedure in materia di licenze non automatiche non dovrebbero comportare oneri amministrativi superiori a quelli indispensabili per la gestione delle misure pertinenti; Desiderosi di semplificare e rendere trasparenti le procedure e le pratiche amministrative usate nel commercio internazionale, e di far si' che esse vengano applicate e amministrate in maniera giusta ed equa; Desiderosi di prevedere l'istituzione di un meccanismo di consultazione ed una rapida, efficace ed equa risoluzione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro del presente Accordo, Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Disposizioni generali 1. Ai fini del presente Accordo, per licenze d'importazione si intendono le procedure amministrative 1 usate per la messa in atto di regimi di licenze di importazione che richiedono, come condizione preliminare all'importazione sul territorio doganale del Membro importatore, la presentazione di una domanda o di altri documenti (diversi dai documenti necessari ai fini doganali) all'organo amministrativo competente. 2. I Membri garantiscono che le procedure amministrative usate per mettere in atto regimi di licenze d'importazione siano conformi alle relative disposizioni del GATT 1994, nonche' dei suoi allegati e protocolli, cosi' come sono interpretate dal presente Accordo, al fine di impedire distorsioni nei flussi commerciali che potrebbero derivare da un'inadeguata attuazione di queste procedure, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo economico e delle esigenze finanziarie e commerciali dei paesi in via di sviluppo Membri. 2 3. Le norme che regolano le procedure in materia di licenze di importazione devono essere neutre nella loro applicazione ed essere gestite in modo giusto ed equo. 4. a) Le norme e tutte le informazioni concernenti le procedure per la presentazione delle domande, comprese le condizioni di ammissibilita' di persone fisiche, societa' o istituzioni a presentare domanda, gli organi amministrativi ai quali rivolgersi, e gli elenchi dei prodotti soggetti al dispositivo della licenza, sono pubblicate nelle fonti notificate al Comitato per le licenze d'importazione previsto all'articolo 4 (nel presente Accordo denominato "il Comitato") in modo da permettere ai governi 3 e agli operatori commerciali di prenderne conoscenza. La pubblicazione avviene, se possibile, 21 giorni prima della data di entrata in vigore del dispositivo e in ogni caso non oltre tale data. Eventuali eccezioni, deroghe o modifiche alle norme concernenti le procedure per le licenze o gli elenchi dei prodotti soggetti a licenza di importazione sono ugualmente pubblicate secondo le medesime modalita' ed entro i termini sopra specificati. Copie di tali pubblicazioni devono essere tenute a disposizione anche del Segretariato. b) Ai Membri che intendano presentare commenti in forma scritta e' offerta la possibilita' di discuterne, su richiesta. Il Membro interessato tiene nella dovuta considerazione tali commenti e i risultati della discussione 5. I formulari per le domande e, se del caso, i formulari per i rinnovi sono i piu' semplici possibile. I documenti e le informazioni considerate strettamente necessari al buon funzionamento del regime di licenze possono essere richiesti al momento della presentazione della domanda. 6. Le procedure per le domande e, se del caso, le procedure per i rinnovi sono le piu' semplici possibili. I richiedenti devono disporre di un ragionevole periodo di tempo per la presentazione delle rispettive domande di licenza. Quando e' prevista una data di chiusura, tale periodo dovrebbe essere almeno di 21 giorni, con possibilita' di proroga nei casi in cui le domande pervenute entro la scadenza siano insufficienti. I richiedenti devono rivolgersi ad un unico organo amministrativo per le rispettive domande. Nei casi in cui sia assolutamente indispensabile per il richiedente rivolgersi a piu' organi amministrativi, il numero di detti organi sara' comunque limitato a tre. 7. Gli errori di documentazione di secondaria importanza, che non modifichino le informazioni di base fornite, non comportano il rigetto della domanda. Le sanzioni inflitte per omissioni o errori nei documenti e nelle procedure, palesemente non dovuti ad intenzione fraudolenta o negligenza grave, non devono superare i limiti di un semplice ammonimento. 8. Le merci importate con licenza di importazione non sono respinte per lievi variazioni di valore, di volume o di peso rispetto alle cifre indicate sulla licenza, dovute a differenze sopravvenute durante il trasporto, a differenze legate al carico alla rinfusa o ad altre differenze di scarico rilievo compatibili con le normali pratiche commerciali. 9. La valuta estera necessaria al pagamento delle importazioni effettuate con licenza e' messa a disposizione dei detentori delle licenze di importazione su base uguale a quelle applicata agli importatori di merci per le quali non sono richieste licenze di importazione. 10. Per quanto concerne le eccezioni relative alla sicurezza, si applicano le disposizioni dell'articolo XXII del GATT 1994. 11. Le disposizioni del presente Accordo non obbligano i Membri a rivelare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione delle leggi, o comunque essere contraria all'interesse pubblico o pregiudicare i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche e private. ------------------- 2 Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo deve ritenersi implicare che la base, la portata o la durata di una misura attuata mediante una procedura di licenza siano soggetta a contestazione ai sensi del presente Accordo. 3 Ai fini del presente Accordo con il termine "governo" si comprendono le autorita' competenti delle Comunita'
All. 1A - Accordo - Art. 2
Articolo 2 Licenze automatiche di importazione 4 1. Con il termine "licenze automatiche di importazione" si intendono le licenze di importazione per le quali l'approvazione della domanda e' accordata in tutti i casi, e che sono conformi alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a). 2. Oltre a quanto disposto nei paragrafi da 1 a 11 dell'articolo 1, e nel paragrafo 1 del presente articolo, alle licenze automatiche di importazione si applicano le seguenti disposizioni 3: a) le procedure di licenza automatica di importazione non devono essere amministrate in modo da esercitare effetti restrittivi sulle importazioni soggette a tali licenze. Le procedure di licenza automatica s'intendono avere effetti restrittivi sul commercio, a meno che, inter alia: i) qualsiasi persona fisica, impresa o istituzione che soddisfi i requisiti legali previsti dall'importatore Membro per effettuare operazioni di importazione concernenti prodotti soggetti a licenza automatica non abbia ugualmente il diritto a richiedere e ad ottenere licenza di importazione; ii) le domande di licenza non possano essere presentate in qualsiasi giorno lavorativo precedente lo sdoganamento delle merci; iii) le domande di licenza, presentate in forma corretta e completa, non siano approvate immediatamente all'atto del ricevimento, per quanto possibile dal punto di vista amministrativo, e comunque entro un massimo di 10 giorni lavorativi. b) I Membri riconoscono che le licenze automatiche di importazione possono essere necessarie ogniqualvolta non siano disponibili altre procedure adeguate. Le licenze automatiche possono essere mantenute in essere fintanto che sussistono le circostanze che ne hanno motivato l'introduzione o fintanto che gli obiettivi amministrativi alla base di queste procedure non possono essere raggiunti in modo piu' adeguato. ---------------- 4 Le procedure relative a licenze di importazione soggette a cauzione che non producono effetti restrittivi sulle importazioni devono essere considerate come rientranti nell'ambito dei paragrafi 1 e 2. 5 I paesi in via di sviluppo Membri, diversi dai paesi in via di sviluppo Membri, gia' parti contraenti dell'accordo sulle proce- dure in materia di licenze di importazione stipulato il 12 aprile 1979, ai quali le disposizioni dei commi a) (ii) e a) (iii) causino particolari difficolta' possono, previa notifica al Comitato, differire l'applicazione di tali commi per un periodo non superiore a due anni dalla data in entrata in vigore
All. 1A - Accordo - Art. 3
Articolo 3 Licenze di importazione non automatiche 1. Le disposizioni che seguono, oltre a quelle dei paragrafi da 1 a 11 dell'articolo 1, si applicano alle procedure di licenza di importazione non automatica, vale a dire alle procedure in materia di licenza di importazione che non rientrano nella definizione enunciata al paragrafo 1 dell'articolo 2. 2. Le licenze di importazione non automatiche non devono esercitare effetti restrittivi o di distorsione del commercio, che si aggiungano a quelli causati dall'imposizione della restrizione. Le procedure in materia di licenze non automatiche corrispondono, per ambito di applicazione e durata, alla misura alla quale danno attuazione, e non comportano oneri amministrativi maggiori di quelli che siano indispensabili per gestire la misura. 3. Qualora l'obbligo di licenza sia imposto per fini diversi dall'attuazione di restrizioni quantitative, i Membri pubblicano informazioni sufficienti affinche' altri Membri e operatori commerciali vengano a conoscenza delle motivazioni di base per la concessione e/o l'assegnazione delle licenze. 4. Qualora un Membro preveda la possibilita' per persone fisiche, imprese o istituzioni di richiedere eccezioni o deroghe ad un obbligo di licenza, esso deve includere tale possibilita' nelle informazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, unitamente alle relative informazioni sulle modalita' di presentazione di tale richiesta e, per quanto possibile, a un'indicazione delle circostanze in base alle quali saranno prese in considerazione le domande. 5. a) I Membri forniscono, su richiesta di qualsiasi altro Membro interessato al commercio del prodotto in questione, ogni utile informazione in merito a quanto segue: i) amministrazione della restrizione; ii) licenze di importazione concesse nel corso di un periodo recente; iii) distribuzione di tali licenze tra paesi fornitori; iv) dove possibile, statistiche relative alle importazioni (in termini di valore e/o di volume) con riferimento ai prodotti soggetti a licenza di importazione. Non ci si attende che i paesi in via di sviluppo Membri assumano al riguardo ulteriori oneri amministrativi o finanziari; b) I Membri che amministrano contingenti mediante la concessione di licenze di importazione devono rendere noti l'ammontare totale dei contingenti da applicare, in termini di volume e/o di valore, le date di apertura e di chiusura del periodo di applicazione e ogni relativa modifica, entro i termini specificati all'articolo 1, paragrafo 4 e in modo tale da consentire a governi e operatori commerciali di venirne a conoscenza; c) nel caso di contingenti suddivisi tra paesi fornitori, il Membro che applica le restrizioni provvede ad informare al piu' presto tutti gli altri Membri interessati alla fornitura del prodotto in questione in merito all'aliquota del contingente, espressa in volume o in valore, che e' attribuita per il periodo in corso ai diversi paesi fornitori, e provvede a pubblicare ogni informazione al riguardo entro i termini specificati all'articolo 1, paragrafo 4 e in maniera tale da consentire a governi e operatori commerciali di venirne a conoscenza; d) qualora si verifichino situazioni che rendono necessario prevedere una data anticipata di apertura dei contingenti, le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4 dovrebbero essere pubblicate entro i termini specificati all'articolo 1, paragrafo 4 e in maniera tale da consentire a governi e operatori commerciali di venirne a conoscenza; e) qualsiasi persona fisica, societa' o istituzione che soddisfi i requisiti legali e amministrativi previsti dall'importatore Membro ha diritto, a eguali condizioni, a presentare domanda per una licenza di importazione e a vederla presa in considerazione. Qualora la domanda non venga accolta, le motivazioni saranno comunicate, su richiesta, la richiedente, che avra' diritto d'appello o di revisione conformemente alle legislazione o alle procedure interne dell'importatore Membro; f) salvo nei casi in cui risulti impossibile per motivi che sfuggono al controllo dei Membri, il periodo previsto per l'esame delle domande non deve essere superiore a 30 giorni, se le domande vengono prese in considerazione all'atto del ricevimento, ossia in base all'ordine in cui pervengono, e non superiore a 60 giorni se tutte le domande vengono esaminate contemporaneamente. In quest'ultimo caso, il periodo previsto per l'esame delle domande comincia il giorno successivo alla data di chiusura del termine annunciato per la presentazione delle domande; g) il periodo di validita' delle licenze deve essere di durata ragionevole e comunque abbastanza lungo da consentire le operazioni di importazione. Il periodo di validita' delle licenze non deve essere tale da impedire le importazioni da fonti distanti, tranne in casi particolari, in cui le importazioni siano necessarie per far fronte a bisogni imprevisti nel breve termine; h) nell'amministrare i contingenti, i Membri non impediscono che le importazioni vengano effettuate conformemente alle licenze di importazione rilasciate, ne' scoraggiano la completa utilizzazione dei contingenti; i) nel rilascio delle licenze di importazione, i Membri valuteranno l'opportunita' di rilasciare licenze per quantita' di prodotti economicamente significative; j) nell'assegnazione delle licenze, i Membri dovranno considerare le importazioni precedentemente effettuate dal richiedente, verificando se le licenze di importazione rilasciate in passato siano state integralmente utilizzate nel corso di un recente periodo di riferimento. Laddove risulti che le licenze non sono state completamente utilizzate, i Membri ne valutano i motivi e ne tengono conto in sede di assegnazione di nuove licenze. E' inoltre necessario assicurare, in misura ragionevole, l'assegnazione di licenze a nuovi importatori, sempre tenendo conto dell'opportunita' di rilasciare licenze di importazione per quantita' di prodotti economicamente significative. Al riguardo, dovrebbe essere riservata una particolare attenzione agli importatori di prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo Membri e, in particolare, da quelli meno avanzati; k) nel caso di contingenti gestiti per mezzo di licenze e non suddivisi tra i paesi fornitori, i detentori di licenza 6 sono liberi di scegliere le fonti di importazione. Nel caso di contingenti suddivisi tra i paesi fornitori, la licenza deve indicare chiaramente il paese o i paesi fornitori; l) nell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 8, sara' possibile effettuare aggiustamenti nella futura suddivisione delle licenze, onde compensare casi di importazioni superiori al livello previsto da una licenza precedente. -------------- 6 A volte denominati "detentori di contingenti"
All. 1A - Accordo - Art. 4
Articolo 4 Istituzioni E' istituito un Comitato per le licenze di importazione, composto da rappresentanti di ciascuno dei Membri. Il Comitato elegge il suo presidente e il suo vicepresidente e si riunisce quando necessario per dare ai Membri la possibilita' di procedere a consultazioni su qualsiasi questione concernente il funzionamento del presente Accordo o la promozione dei suoi obiettivi.
All. 1A - Accordo - Art. 5
Articolo 5 Notifica 1. I Membri che istituiscono procedure in materia di licenze o vi apportano delle modifiche ne danno notifica al comitato entro 60 giorni dalla pubblicazione delle stesse. 2. Le notifiche dell'istituzione di procedure in materia di licenze di importazione contengono le seguenti informazioni: a) elenco dei prodotti soggetti a procedure di licenza; b) punto di contatto per informazioni sull'ammissibilita'; c) organo(i) amministrativo(i) per la presentazione delle domande; d) data e nome della pubblicazione che riporta le procedure in materia di licenze; e) indicazione del tipo di procedura di licenza, se automatica o non automatica, in base alle definizioni contenute negli articoli 2 e 3; f) in caso di licenze di importazione automatiche, indicazione dello scopo amministrativo; g) in caso di licenze di importazione non automatiche, indicazione della misura alla quale si da' attuazione attraverso la procedura di licenza; e h) durante attesa della procedura di licenza, ove sia possibile stimarla con un certo grado di probabilita', ovvero, in caso contrario, motivo per il quale l'informazione non puo' essere fornita. 3. Le notifiche in merito a modifiche apportate a procedure in materia di licenze di importazione devono indicare gli elementi sopra citati, ove si verifichino cambiamenti negli stessi. 4. I Membri provvedono a notificare al Comitato il nome della pubblicazione nella quale saranno riportate le informazioni richieste all'articolo 1, paragrafo 4. 5. Ove un Membro interessato ritenga che un altro Membro non abbia provveduto a notificare l'istituzione di una procedura in materia di licenze o eventuali modifiche nella stessa conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 che precedono, esso ha facolta' di portare la questione all'attenzione di tale altro Membro. Ove la notifica non venga effettuata immediatamente, tale Membro puo' procedere direttamente alla notifica della procedura di licenza o di eventuali modifiche ivi apportate, nonche' di tutte le informazioni pertinenti e disponibili.
All. 1A - Accordo - Art. 6
Articolo 6 Consultazioni e risoluzione delle controversie Le consultazioni e la risoluzione delle controversie relative a qualsiasi questione che possa ripercuotersi sul funzionamento del presente Accordo sono soggette alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, cosi' come elaborate ed applicate nell'Intesa sulla risoluzione delle controversie.
All. 1A - Accordo - Art. 7
Articolo 7 Esame 1. Il Comitato procede, ogniqualvolta sia necessario ed almeno ogni due anni, all'esame dell'attuazione e del funzionamento del presente Accordo, alla luce dei suoi obiettivi, nonche' dei diritti e degli obblighi in esso contenuti. 2. Come riferimento per l'esame del Comitato, il Segretariato prepara un rapporto fattuale, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 5, delle risposte al questionario annuale sulle procedure in materia di licenze di importazione 7 e di altre informazioni pertinenti ed attendibili a sua disposizione. Il rapporto fornisce un riassunto delle informazioni sopra citate, indicando in particolare eventuali cambiamenti o sviluppi intervenuti nel corso del periodo in esame, e includendo altre informazioni concordate dal Comitato. 3. I Membri si impegnano a compilare sollecitamente e integralmente il questionario annuale sulle procedure in materia di licenze di importazione. 4. Il Comitato informa il Consiglio per gli scambi di merci in merito a sviluppi intervenuti nel periodo oggetto di tale esame.
All. 1A - Accordo - Art. 8
Articolo 8 Disposizioni finali Riserve 1. Non sono ammesse riserve su nessuna delle disposizioni del presente Accordo senza il consenso degli altri Membri. Legislazione nazionale 2. a) Ciascun Membro garantisce, al piu' tardi alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto lo concerne, la conformita' di leggi, regolamenti e procedure amministrative nazionali con le disposizioni del presente Accordo. b) Ciascun Membro provvede ad informare il Comitato in merito a qualsiasi modifica apportata a leggi e regolamenti nazionali attinenti al presente Accordo, nonche' all'amministrazione di tali leggi e regolamenti.
All. 1A - Accordo - Art. 1
ACCORDO SULLE SOVVENZIONI E SULLE MISURE COMPENSATIVE I Membri concordano quanto segue: Articolo 1 Definizione di sovvenzione 1.1 Ai fini del presente Accordo, s'intende sussistere una sovvenzione qualora: a) 1) un governo o un organismo pubblico nel territorio di un Membro (in appresso, nel presente Accordo, denominato "governo") accordi un contributo finanziario, ossia nei casi in cui: i) una prassi governativa implichi il trasferimento diretto di fondi (ad esempio sussidi, prestiti, iniezioni di capitale), potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad esempio garanzie su prestiti); ii) un governo rinunci o non proceda alla riscossione di entrate altrimenti dovute (ad esempio con incentivi fiscali quali crediti d'imposta); 1 iii) un governo fornisca merci o servizi diversi da infrastrutture generali ovvero proceda all'acquisto di merci; iv) un governo effettui dei versamenti ad un meccanismo di finanziamento, o incarichi o dia ordine ad un organismo privato di svolgere una o piu' funzioni tra quelle il- lustrate ai punti da i) a iii) che precedono, che di norma spetterebbero al governo e la prassi seguita non differisca per nessun aspetto dalle prassi normalmente adottate dai governi; o a) 2) venga posta in essere una qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994; e b) venga conferito un vantaggio. 1.2 Le sovvenzioni, come definite al paragrafo 1, saranno soggette alle disposizioni della Parte II ovvero alle disposizioni della Parte III o V soltanto ove si tratti di sovvenzioni specifiche conformemente alle disposizioni dell'articolo 2. --------------- 1 Conformemente alle disposizioni dell'articolo XVI del GATT 1994 (Nota all'articolo XVI) e alle disposizioni degli allegati da I a III del presente Accordo, l'esenzione di un prodotto esportato da dazi o imposte che gravano sul medesimo prodotto se destinato al consumo interno, ovvero l'esonero da dazi o imposte per importi non superiori a quelli maturati non sono da ritenersi sovvenzioni
All. 1A - Accordo - Art. 2
Articolo 2 Specificita' 2.1 Al fine di determinare se una sovvenzione, quale definita al paragrafo 1 dell'articolo 1, sia specifica per un'impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie, (in appresso denominate "certe imprese") nell'ambito della giurisdizione dell'autorita' concedente, si applicano i seguenti principi: a) ove l'autorita' concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale opera, limiti esplicitamente l'accesso ad una sovvenzione a certe imprese, tale sovvenzione s'intende specifica. b) Ove l'autorita' concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale la stessa opera, stabilisca criteri o condizioni 2 oggettivi che disciplinano l'idoneita' a ricevere una sovvenzione e l'ammontare della stessa non sussiste il requisito della specificita', purche' l'idoneita' sia automatica e tali criteri e condizioni siano rigidamente osservati. I criteri e le condizioni devono essere esposti chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da essere suscettibili di verifica. c) Ove, in deroga all'apparente constatazione di non specificita' risultante dall'applicazione dei principi esposti ai commi a) e b), esistano motivi di ritenere che si tratti in realta' di una sovvenzione specifica, potranno essere presi in considerazione altri fattori, quali l'utilizzo di un programma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese, l'uso predominante da parte di certe imprese, la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a certe imprese, e il modo in cui l'autorita' concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella decisione di concedere una sovvenzione. 3 Nell'applicazione del presente comma, si terra' presente il grado di diversificazione delle attivita' economiche nella giurisdizione dell'autorita' concedente, nonche' da quanto tempo e' in atto il programma di sovvenzione. 2.2 S'intende specifica una sovvenzione limitata a certe imprese ubicate in una determinata area geografica nell'ambito della giurisdizione dell'autorita' concedente. Resta inteso che la definizione o la modifica di aliquota d'imposta di applicazione generale, introdotta da qualsiasi livello governativo che abbia titolo a farlo, non sara' da ritenersi una sovvenzione specifica ai fini del presente Accordo. 2.3 Le sovvenzioni che rientrano nelle disposizioni dell'articolo 3 s'intendono specifiche. 2.4 La determinazione della specificita' ai sensi del presente articolo sara' chiaramente suffragata da elementi di prova diretti. ---------------- 2 Ai fini del presente Accordo, per "criteri o condizioni oggettivi" s'intendono criteri o condizioni neutri, che non favoriscano de- terminate imprese rispetto ad altre, e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale, quali il numero di dipendenti o la dimensione dell'impresa. 3 A questo proposito, in particolare, saranno prese in considerazione informazioni sulla frequenza con la quale vengono rifiutate o approvate richieste di sovvenzione e i motivi di tali decisioni.
All. 1A - Accordo - Art. 3
Articolo 3 Divieto 3.1 Salvo per quanto disposto dall'Accordo sull'agricoltura, sono vietate le seguenti sovvenzioni, ai sensi dell'articolo 1: a) sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto 4, singolarmente o nel quadro di altre condizioni generali, ai risultati di esportazione, ivi comprese quelle illustrate nell'allegato I, 5 b) sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di altre condizioni generali, all'uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati. 3.2 Ai Membri e' fatto divieto di concedere o tenere in essere sovvenzioni di cui al paragrafo 1.
All. 1A - Accordo - Art. 4
Articolo 4 Rimedi 4.1 Ogniqualvolta un Membro abbia ragione di ritenere che una sovvenzione vietata venga accordata o tenuta in essere da un altro Membro, esso ha facolta' di richiedere che si proceda a consultazioni con tale altro Membro. 4.2 Ogni richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1 deve includere una relazione sugli elementi di prova disponibili in merito all'esistenza e alla natura della sovvenzione in questione. 4.3 A seguito di una richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1, il Membro sospettato di accordare o tenere in essere la sovvenzione in questione deve avviare le consultazioni nel piu' breve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni sara' quello di chiarire la situazione e di pervenire ad una soluzione definita di comune accordo. 4.4 Ove entro 30 giorni 6 dalla richiesta di procedere a consultazioni non sia stata raggiunta una soluzione di comune gradimento, i Membri che sono parti interessate alle consultazioni hanno facolta' di deferire la questione all'Organo di conciliazione ("DSB") per l'immediata costituzione di un gruppo speciale, salvo che tale Organo non stabilisca per accordo unanime di non costituirlo. 4.5 All'atto della sua costituzione, il gruppo speciale puo' richiedere l'assistenza del gruppo permanente di esperti 7 (nel presente Accordo denominato "GPE") allo scopo di verificare se la misura in questione sia una sovvenzione vietata. Su richiesta, il GPE procede immediatamente all'esame degli elementi di prova relativi all'esistenza e alla natura della misura in questione, fornendo al Membro che la applica o la tiene in essere l'opportunita' di dimostrare che non si tratta di una sovvenzione vietata. Il GPE comunica le sue conclusioni al gruppo speciale entro un termine stabilito dallo stesso. Le conclusioni raggiunte dal GPE in merito al fatto che la misura in questione sia o meno una sovvenzione vietata, sono accettate integralmente dal gruppo speciale. 4.6 Il gruppo speciale sottopone la sua relazione finale alle parti interessate. Tale relazione sara' diffusa a tutti i Membri entro 90 giorni dalla data della composizione e dalla definizione delle attribuzioni concesse al gruppo speciale. 4.7 Qualora venga accertato che la misura in questione e' una sovvenzione vietata, il gruppo speciale emette una raccomandazione affinche' il Membro che accorda tale sovvenzione provveda a revocarla senza indugio. A questo proposito, il gruppo speciale specifica nella sua raccomandazione il termine entro il quale la misura dev'essere revocata. 4.8 Entro 30 giorni dalla sua distribuzione a tutti i Membri, la relazione del gruppo speciale adottata dall'Organo di conciliazione ("DSB"), salvo che una delle parti interessate nella controversie non notifichi formalmente a tale Organo la sua intenzione di interporre appello, ovvero che lo stesso decida per accordo unanime di non adottare la relazione. 4.9 In caso di appello contro la relazione del gruppo speciale, l'organismo di appello emette la sua decisione entro 30 giorni dalla data alla quale la parte in causa notifica formalmente la sua intenzione di interporre appello. Ove l'organismo di appello consideri di non essere in grado di fornire la sua relazione entro tale termine di 30 giorni, esso provvedera' a comunicare all'Organo di conciliazione in forma scritta i motivi del ritardo, unitamente ad una previsione del termine entro il quale presentera' la relazione. In nessun caso il procedimento puo' superare i 60 giorni. La relazione d'appello e' adottata dall'Organo di conciliazione e accettata senza riserve dalle parti interessate nella controversia, salvo che il DSB non decida per accordo unanime di non adottare la relazione entro 20 giorni dalla sua diffusione ai Membri. 8 4.10 Qualora la raccomandazione del DSB di conciliazione non venga osservata entro il termine specificato dal gruppo speciale, non decorrenza dalla data di adozione della relazione del gruppo speciale o dell'organismo d'appello, il DSB concede al Membro che si ritiene danneggiato l'autorizzazione a prendere contromisure adeguate 9, salvo che lo stesso Organo non decida per accordo unanime di respingere la richiesta. 4.11 Qualora una parte interessata alla controversia faccia richiesta di arbitrato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6 dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie ("DSU"), sara' l'arbitro a determinare se le contromisure sono adeguate. 10 4.12 Ai fini delle vertenze condotte ai sensi del presente articolo, eccezion fatta per le scadenze specificamente indicate nello stesso, i termini applicabili a norma della DSU per la condotta di tali vertenze corrispondono alla meta' dei termini previsti nella stessa Intesa. ---------------- 4 Questa norma viene soddisfatta qualora i fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, che non sia legalmente condizionata ai risultati di esportazione, in realta' sia legata alle esportazioni o ai proventi derivanti dalle esportazioni, effettivi o previsti. Una sovvenzione non sara' considerata una sovvenzione all'esportazione nel senso della presente disposizione per il semplice fatto di essere accordata ad imprese portatrici. 5 Le misure che nell'allegato I non vengono indicate come sovvenzioni all'esportazione non saranno vietate ai sensi di questa o di altre disposizioni del presente Accordo. 6 I periodi di tempo citati nel presente articolo possono essere prorogati di comune accordo. 7 Come definito nell'articolo 24 8 Anche se per questo periodo non e' prevista una riunione dell'Organo di conciliazione, una riunione sara' comunque tenuta a questo proposito. 9 Con questa espressione non s'intende consentire l'applicazione di contromisure eccessive alla luce del fatto che le sovvenzioni con- siderate nelle presenti disposizioni sono vietate.
All. 1A - Accordo - Art. 5
Articolo 5 Effetti pregiudizievoli Il ricorso, da parte dei Membri, a sovvenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 non deve provocare effetti pregiudizievoli per gli interessi di altri Membri, quali: a) danno all'industria nazionale di un altro Membro; 11 b) annullamento o compromissione di vantaggi derivanti, direttamente o indirettamente, ad altri Membri ai sensi del GATT 1994, in particolare i vantaggi di concessioni vincolate a norma dell'articolo II del GATT 1994; 12 c) grave pregiudizio agli interessi di un altro Membro. 13 Il presente articolo non si applica a sovvenzioni riguardanti prodotti agricoli, come previsto all'articolo 13 dell'Accordo sull'agricoltura.
All. 1A - Accordo - Art. 6
Articolo 6 Grave pregiudizio 6.1 Esiste un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 4, lettera c) nel caso di: a) sovvenzionamento totale ad valorem 14 di un prodotto che superi il 5% 15; b) sovvenzioni finalizzate a coprire le perdite di gestione sostenute da un'industria; c) sovvenzioni finalizzate a coprire perdite di gestione sostenute da un'impresa, diversa da misure una tantum, che non sono periodiche ne' possono essere ripetute per la medesima impresa e vengono adottate esclusivamente in attesa della formulazione di soluzioni a lungo termine e per evitare gravi problemi sociali; d) remissione diretta di debiti, ossia remissione di debiti verso lo Stato, nonche' sussidi a copertura del rimborso di debiti. 16 6.2 In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, non sussiste grave pregiudizio ove il Membro sovvenzionante dimostri che la sovvenzione in questione non abbia causato nessuno degli effetti elencati al paragrafo 3. 6.3 Puo' sussistere un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 5, lettera c) ove si verifichino, singolarmente o congiuntamente, i seguenti casi: a) la sovvenzione ha l'effetto di dirottare o impedire le importazioni di un prodotto simile di un altro Membro nel mercato del Membro sovvenzionante; b) la sovvenzione ha l'effetto di dirottare o impedire le esportazioni di un prodotto simile di un altro Membro dal mercato di un paese terzo; c) le sovvenzione ha come effetto la vendita dei prodotti sovvenzionati a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a prodotti simili di un altro Membro nello stesso mercato, ovvero un effetto di compressione o depressione dei prezzi o di riduzione delle vendite nello stesso mercato; d) la sovvenzione ha come effetto l'aumento della quota di mercato mondiale del Membro sovvenzionante per quanto concerne un particolare prodotto di base o una materia prima 17 sovvenzionati, rispetto alla quota media detenuta nel triennio precedente, e tale incremento segue un andamento costante nell'arco di tempo durante il quale sono state accordate sovvenzioni. 6.4 Ai fini del paragrafo 3, lettera b), l'espressione "dirottare o ostacolare le esportazioni" si riferisce ai casi in cui, ferme le disposizioni del paragrafo 7, sia stato dimostrato un cambiamento nelle quote di mercato relative, a svantaggio del prodotto simile non sovvenzionato (nell'arco di un periodo di tempo adeguatamente rappresentativo, sufficiente a dimostrare chiare tendenze nello sviluppo del mercato per il prodotto interessato, che normalmente equivale almeno ad un anno). Con l'espressione "cambiamenti nelle quote di mercato relative" si intendono, tra l'altro, le seguenti situazioni: a) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato registra un incremento; b) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato rimane costante in circostanze nelle quali, in assenza della sovvenzione, sarebbe diminuita; c) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato diminuisce, ma ad un ritmo piu' lento di come sarebbe stato in mancanza della sovvenzione. 6.5 Ai fini del paragrafo 3, lettera c), l'espressione "vendita a prezzi inferiori" comprende i casi in cui la vendita a prezzi inferiori sia stata dimostrata mediante un confronto dei prezzi del prodotto sovvenzionato con il prezzo di un prodotto analogo non sovvenzionato venduto sullo stesso mercato. Il confronto dovra' essere effettuato allo stesso livello commerciale e in momenti confrontabili, tenendo in debito conto eventuali altri fattori che possano incidere sulla confrontabilita' dei prezzi. Tuttavia, qualora non sia possibile un confronto diretto, la vendita a prezzi inferiori puo' essere dimostrata sulla base del valore delle unita' esportate. 6.6 Ciascun Membro, nel cui mercato sia presuntamente intervenuto un grave pregiudizio, provvedera' ferme le disposizioni del paragrafo 3 dell'allegato V, a rendere disponibili alle parti di una controversia insorta ai sensi dell'articolo 7, e al gruppo speciale costituito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 tutte le informazioni pertinenti che si possono ottenere in merito ai cambiamenti nelle quote di mercato delle parti in causa, nonche' riguardo ai prezzi dei prodotti interessati. 6.7 Non si riscontreranno casi di "dirottamento o impedimento" risultanti in un grave pregiudizio ai sensi del paragrafo 3, ove sussista 18 una delle seguenti circostanze nell'arco del periodo in questione: a) divieto o restituzione delle esportazioni del prodotto simile dal Membro che si ritiene danneggiato, ovvero delle importazioni provenienti da tale Membro destinate al mercato di un paese terzo interessato; b) decisione da parte di un governo importatore che detiene il monopolio commerciale o pratica il commercio di Stato del prodotto interessato di spostare, per motivi non commerciali, la fonte delle importazioni dal Membro che si ritiene danneggiato ad un altro paese o paesi; c) calamita' naturali, scioperi, disorganizzazione nei trasporti o altri casi di forza maggiore che incidano in misura sostanziale sulla produzione, le qualita', le quantita' o i prezzi del prodotto disponibile per l'esportazione da parte del Membro che si ritiene danneggiato; d) esistenza di accordi che limitano le esportazioni dal Membro che si ritiene danneggiato; e) riduzione volontaria della disponibilita' per l'esportazione del prodotto in questione da parte del Membro che si ritiene danneggiato (ivi compresa, tra l'altro, una situazione in cui le imprese operanti nel territorio di tale Membro abbiano riorientato automaticamente le esportazioni del prodotto verso nuovi mercati); f) mancata conformita' con le norme e altri regolamenti nel paese importatore. 6.8 In assenza delle circostanze citate al paragrafo 7, l'esistenza di un grave pregiudizio dovrebbe essere determinata sulla base delle informazioni presentate al gruppo speciale o ottenute dallo stesso, ivi comprese le informazioni fornite conformemente alle disposizioni dell'allegato V. 6.9 Il presente articolo non si applica alle sovvenzioni mantenute per i prodotti agricoli, come previsto dall'articolo 13 dell'Accordo sull'agricoltura. ----------------- 11 L'espressione "danno all'industria nazionale" e' qui utilizzata con lo stesso significato con cui e' utilizzata nella Parte V. 12 Nel presente Accordo l'espressione "annullamento o compromissione" e' utilizzata con lo stesso significato con cui e' utilizzata nelle disposizioni pertinenti del GATT 1994, e l'esistenza di un simile effetto di annullamento o compromissione sara' accertata in conformita' con la prassi di applicazione delle presenti disposizioni. 13 Nel presente Accordo l'espressione "grave pregiudizio agli interessi di un altro Membro" e' utilizzata con lo stesso significato con cui ricorre nel paragrafo 1 dell'articolo XVI del GATT 1994, e comprende il rischio di grave pregiudizio. 14 Il sovvenzionamento totale ad valorem sara' calcolato conformemente alle disposizioni dell'allegato IV. 16 I Membri riconoscono che, qualora un finanziamento di un programma relativo ad aeromobili civili, basato sul meccanismo delle royal- ties, non venga rimborsato, completamente poiche' il livello delle vendite effettive risulta inferiore a quello delle vendite previste, cio' non costituisce di per se' un grave pregiudizio ai fini del presente comma. 17 Salvo che al commercio del prodotto o della materia prima in questione non si applichino altre norme specifiche concordate su base multilaterale.
All. 1A - Accordo - Art. 7
Articolo 7 Mezzi di tutela 7.1 Salvo per quanto previsto dall'articolo 13 dell'Accordo sull'agricoltura, ogniqualvolta un Membro abbia ragione di ritenere che una sovvenzione di cui all'articolo 1, accordata o tenuta in essere da un altro Membro, provochi un danno alla sua industria nazionale, nonche' annulli o comprometta un vantaggio, ovvero causi grave pregiudizio, esso ha facolta' di chiedere che si proceda a consultazioni con tale altro Membro. 7.2 Ogni richiesta di consultazione ai sensi del paragrafo 1 dovra' includere una relazione sugli elementi di prova disponibili in merito a) all'esistenza e alla natura della sovvenzione in questione e b) al danno causato all'industria nazionale, ovvero all'annullamento o compromissione, o al grave pregiudizio (19) causato agli interessi del Membro che richiede di procedere a consultazioni. 7.3 A seguito di una richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1, il Membro sospettato di accordare o tenere in essere la sovvenzione in questione deve avviare le consultazioni nel piu' breve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni sara' quello di chiarire la situazione e di pervenire ad una soluzione stabilita di comune accordo. 7.4 Ove entro 60 giorni 20 le consultazioni non sfocino in una soluzione di comune gradimento, i Membri che sono parti interessate alle consultazioni hanno facolta' di deferire la questione all'Organo di conciliazione (DSB) per l'immediata costituzione di un gruppo speciale, salvo che lo stesso DSB non decida per accordo unanime di non costituirlo. La composizione del gruppo speciale e le sue attribuzioni saranno fissate entro 15 giorni dalla data della sua costituzione. 7.5 Il gruppo speciale procede all'esame della questione e presenta una relazione finale alle parti interessate nella controversia. La relazione e' diffusa a tutti i Membri entro 120 giorni dalla data della composizione e della definizione delle attribuzioni concesse al gruppo speciale. 7.6 Entro 30 giorni dalla sua distribuzione a tutti i Membri, la relazione del gruppo speciale e' adottata dal DSB 21, a meno che una delle parti implicate nella controversia non notifichi formalmente allo stesso la sua decisione di interporre appello, ovvero che il DSB decida per accordo unanime di non adottate la relazione. 7.7 In caso di appello contro la relazione del gruppo speciale, l'organismo di appello emette la sua decisione entro 60 giorni dalla data alla quale la parte in causa notifica formalmente la sua intenzione di interporre appello. Ove l'organismo di appello consideri di non essere in grado di fornire la sua relazione entro tale termine di 60 giorni, esso provvede a comunicare al DSB in forma scritta i motivi del ritardo, unitamente ad una previsione del termine entro il quale presentera' la relazione. In nessun caso il procedimento potra' superare i 90 giorni. La relazione d'appello e' adottata dal DSB e accettata senza riserve dalle parti implicate nella controversia, salvo che il DSB non decida per accordo unanime di non adottare tale relazione entro 20 giorni dalla sua diffusione ai Membri. 7.8 Qualora venga adottata la relazione del gruppo speciale o dell'organismo di appello, nella quale si specifichi che una sovvenzione abbia causato effetti pregiudizievoli per gli interessi di un altro Membro ai sensi dell'articolo 5, il Membro che accorda o mantiene tale sovvenzione prende misure adeguate per eliminare tali effetti pregiudizievoli o provvede a revocare la sovvenzione. 7.9 Qualora il Membro in questione non abbia preso misure adeguate per eliminare gli effetti pregiudizievoli della sovvenzione o per revocarla entro sei mesi dalla data alla quale l'Organo di conciliazione adotta la relazione del gruppo speciale o dell'organismo d'appello, e in assenza di un accordo di compensazione, l'Organo di conciliazione conferisce al Membro che si ritiene danneggiato l'autorizzazione a prendere adeguate contromisure, commisurate al grado e alla natura degli effetti pregiudizievoli di cui si sia accertata l'esistenza, a meno che lo stesso Organo di conciliazione non stabilisca per accordo unanime di respingere la richiesta. 7.10 Qualora una parte implicata nella controversia faccia richiesta di arbitrato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie, sara' l'arbitro a determinare se le contromisure sono commisurate al grado e alla natura degli effetti pregiudizievoli di cui si sia accertata l'esistenza. ---------------- 18 Il fatto che determinate circostanze vengano citate nel presente paragrafo non conferisce di per se' alle stesse uno status legale ai sensi del GATT 1994 o del presente Accordo. Tali circostanze non debbono essere 19 Qualora la richiesta si riferisca ad una sovvenzione che si ritiene debba sfociare in un grave pregiudizio ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 6, gli elementi di prova a dimostrazione di tale grave pregiudizio si possono limitare alle prove disponibili in merito al fatto che siano state o meno soddisfatte le condizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6. 20 I periodi di tempo citati nel presente articolo possono essere prorogati di comune accordo. 21 Anche se per questo periodo non e' prevista una riunione del DSB ne sara' comunque tenuta una a tale proposito. 22 Anche se in questo periodo non e' prevista una riunione del DSB ne sara' comunque tenuta una a tale (MANCA IL TESTO)
All. 1A - Accordo - Art. 8
Articolo 8 Definizione di sovvenzioni non passibili di azione legale 8.1 Sono da considerarsi non passibili di azione legale le seguenti sovvenzioni: 23 a) sovvenzioni che non siano specifiche ai sensi dell'articolo 2; b) sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 2, ma che soddisfino le condizioni previste ad paragrafo 2, lettere a), b), o c) che seguono. 8.2 In deroga alle disposizioni delle Parti III e V, non sono passibili di azione legale le seguenti sovvenzioni: a) assistenza per attivita' di ricerca svolte da imprese o da istituti di formazione di istruzione superiore o di ricerca sulla base di contratti stipulati con imprese, ove: 24 25 26 l'assistenza non rappresenti 27 piu' del 75% dei costi di ricerca industriale 28, ovvero il 50% dei costi dell'attivita' di sviluppo precompetitiva 29; e purche' tale assistenza sia limitata esclusivamente a quanto segue: i) costo del personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, impiegato esclusivamente nell'attivita' di ricerca); ii) costo di strumenti, attrezzature, terreni ed edifici utilizzati in forma esclusiva e permanente (salvo quando alienati su base commerciale) per l'attivita' di ricerca; iii) costi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attivita' di ricerca, ivi compresa l'acquisizione di dati di ricerche, conoscenze tecniche, brevetti, ecc.; iv) spese generali aggiuntive sostenute in conseguenza diretta dell'attivita' di ricerca; v) altri costi di gestione (ad esempio per materiali, forniture e simili) sostenute in conseguenza diretta dell'attivita' di ricerca. b) assistenza a favore di regioni svantaggiate nel territorio di un Membro, fornita nell'ambito di un quadro generale di sviluppo regionale 30 31, di carattere non specifico (ai sensi dell'articolo 2) e limitata a regioni in possesso dei requisiti, fermo restando che: i) ciascuna regione svantaggiata dev'essere un'area geografica continua chiaramente delimitata con un'identita' amministrativa ed economica ben definibile; ii) la regione e' considerata svantaggiata sulla base di criteri neutri e oggettivi 32, dai quali risulta evidente che le difficolta' dell'area non derivano da circostanze temporanee; i criteri devono essere enunciati chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da poter essere verificati; iii) i criteri devono includere una valutazione dello sviluppo economico, basata almeno su uno dei seguenti fattori; - reddito pro capite, o reddito famigliare pro capite, o PNL pro capite, che non dev'essere superiore all'85% della media del territorio interessato; rappresentare dei miglioramenti. - tasso di disoccupazione, che dev'essere pari almeno al 110% della media del territorio interessato; la valutazione deve riguardare un periodo di tre anni e puo' comunque essere composita ed includere altri fattori. c) assistenza finalizzata a promuovere l'adeguamento degli impianti esistenti 33 ai nuovi obblighi in materia ambientale imposti da leggi e/o regolamenti e che risultano in maggiori vincoli e oneri finanziari per le imprese, purche' tale assistenza: i) sia una misura una tantum e non ricorrente; e ii) sia limitata al 20% del costo dell'adattamento; e iii) non copra il costo di sostituzione e di gestione dell'investimento assistito, che dev'essere totalmente a carico delle imprese; e iv) sia direttamente collegata e proporzionata alla riduzione delle nocivita' e dell'inquinamento pianificata dall'impresa, e non si riferisca a eventuali risparmi ottenuti nei costi di produzione; v) sia disponibile per tutte le imprese che possono adottare le nuove attrezzature e/o i nuovi processi di produzione. 8.3 Un programma di sovvenzioni per il quale si invochino le disposizioni del paragrafo 2 deve essere notificato al Comitato prima della sua attuazione, conformemente alle disposizioni della Parte VII. La notifica deve essere sufficientemente dettagliata, al fine di consentire agli altri Membri di valutare la conformita' del programma con le condizioni e i criteri esposti nelle disposizioni pertinenti del paragrafo 2. I Membri inoltre provvedono a fornire al Comitato aggiornamenti annuali di tali notifiche, in particolare fornendo informazioni in merito alla spesa globale per ciascun programma e a eventuali modifiche apportate al programma. Gli altri Membri hanno il diritto di chiedere informazioni su singoli casi di sovvenzioni concesse a norma di un programma oggetto di notifica. 34 8.4 Su richiesta di un Membro, il Segretariato procede all'esame di una notifica effettuata ai sensi del paragrafo 3 e, ove necessario, chiede ulteriori informazioni al Membro sovvenzionante in merito al programma notificato oggetto di esame, provvedendo in seguito a comunicare le proprie conclusioni al Comitato. Quest'ultimo, su richiesta, esamina prontamente le conclusioni del Segretariato (o, se non e' stata richiesta una verifica da parte del Segretariato, la notifica stessa) nell'intento di accertare se siano stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 2. La procedura prevista nel presente paragrafo e' completata al piu' tardi alla prima riunione regolare del Comitato successiva alla notifica di un programma di sovvenzioni, purche' sia trascorso un intervallo di almeno due messi tra la notifica e la riunione del Comitato. La procedura di verifica descritta nel presente paragrafo si applica inoltre, su richiesta, a eventuali modifiche sostanziali di un programma notificate negli aggiornamenti annuali di cui al paragrafo 3. 8.5 Si richiesta di un Membro, l'accertamento effettuato dal comitato, di cui al paragrafo 4, ovvero il mancato accertamento da parte dello stesso, nonche' la violazione, in singoli casi, delle condizioni esposte in un programma oggetto di notifica sono sottoposti a procedura vincolante di arbitrato. Il collegio arbitrale presenta le sue conclusioni ai Membri entro 120 giorni dalla data in cui la questione e' stata sottoposta ad arbitrato. Salvo per quanto diversamente disposto nel presente paragrafo, le procedure di arbitrato che si tengono a norma dello stesso sono soggette all'Intesa sulla risoluzione delle controversie. ------------------ 23 Si da' atto che l'assistenza governativa per diversi scopi e' ampiamente fornita dai Membri e che il semplice fatto che tale assistenza non si possa qualificare come trattamento non suscettibile di azione legale ai sensi del presente articolo non limita di per se' la facolta' dei Membri di fornirla. 24 Poiche' si prevede che gli aeromobili civili saranno soggetti a regole specifiche multilaterali, le disposizioni del presente comma non si applicano a tale prodotto. 25 Al piu' tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo OMC, il Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative, previsto all'articolo 24 (denominato nel presente Accordo il "Comitato") verifichera' il funzionamento delle disposizioni del comma 2 a) nell'intento di apportare tutte le modifiche necessarie per migliorarlo. Nel considerare possibili modifiche, il Comitato esaminera' con attenzione le definizioni delle categorie elencate nel presente comma, alla luce dell'esperienza acquisita dai Membri nel quadro di programmi di ricerca e dell'attivita' di altre istituzioni internazionali pertinenti. 26 Le disposizioni del presente Accordo non si applicano ad attivita' di ricerca di base condotte autonomamente da istituti di istruzione superiore o di ricerca. Con il termine "ricerca di base" s'intende un ampliamento delle conoscenze generali scientifiche e tecniche non connesso ad obiettivi industriali o commerciali. 27 I livelli consentii di assistenza non passibile di azione legale di cui al presente paragrafo saranno definiti con riferimento ai costi totali riconosciuti, sostenuti nell'arco della durata di un singolo progetto. 28 Con il termine "ricerca industriale" s'intende una ricerca pianificata o un'indagine critica mirata alla scoperta di nuove conoscenze, allo scopo di utilizzarle per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi, o per introdurre miglioramenti significativi in prodotti, processi o servizi gia' esistenti. 29 Con l'espressione "attivita' di sviluppo precompetitiva" s'intende la trasposizione dei risultati della ricerca industriale in un pi- ano o un programma tecnico dettagliato o nella progettazione di prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, destinati alla vendita o all'utilizzo, ivi compresa la creazione di un prototipo non idoneo all'uso commerciale. Puo' inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di prodotti, processi o servizi alternativi, nonche' progetti pilota e dimostrazioni iniziali, purche' i medesimi progetti non possano essere convertiti o utilizzati per applicazioni industriali o sfruttamento commerciale, 30 Nel caso di programmi che abbracciano la ricerca industriale e l'attivita' di sviluppo precompetitiva, il livello consentito di assistenza non possibile di azione legale non superera' la media semplice dei livelli consentiti di assistenza non soggetta a sanzioni applicabili alle due categorie che precedono, calcolati sulla base di tutti i costi riconosciuti indicati alle voci da i) a v) del presente comma. 31 Con l'espressione "quadro generale di sviluppo regionale" s'intende che i programmi regionali di sovvenzione rientrano in una politica di sviluppo regionale organica e di applicazione generale e che le sovvenzioni per lo sviluppo regionale non vengano concesse in area geografica isolate che non hanno, neppure potenzialmente, alcuna influenza sullo sviluppo della regione. 32 Con l'espressione "criteri neutri e oggettivi" s'intendono criteri che non favoriscono determinate regioni al di la' di quanto sia opportuno ai fini dell'eliminazione o della riduzione di disparita' regionali nel quadro della politica di sviluppo regionale. A questo proposito, i programmi di sovvenzione regionali prevedono dei tetti all'ammontare dell'assistenza che puo' essere concessa a ciascun progetto sovvenzionato. I tetti devono essere differenziati in base ai diversi livelli di sviluppo delle regioni assistite e devono essere espressi in termini di costi di investimento o costo della creazione di posti di lavoro. Nell'ambito di tali tetti, la riparazione dell'assistenza sara' sufficientemente ampia ed equa, in modo da evitare l'uso predominante di una (MANCA IL TESTO) 33 Con l'espressione "impianti esistenti" s'intendono gli impianti gia' operativi da almeno due anni al momento dell'imposizione di nuovi obblighi in materia ambientale.
All. 1A - Accordo - Art. 9
Articolo 9 Consultazioni e mezzi di tutela autorizzati 9.1 Qualora, nel corso dell'attuazione di un programma di cui all'articolo 8, paragrafo 2, nonostante tale programma sia conforme ai criteri esposti nello stesso paragrafo, un Membro abbia motivo di ritenere che tale programma abbia provocato gravi effetti pregiudizievoli per la sua industria nazionale, tali da provocare danni ai quali risulti difficile porre rimedio, esso puo' richiedere di procedere a consultazioni con il Membro che concede o mantiene in essere la sovvenzione. 9.2 A seguito di una richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1, il Membro che concede o tiene in essere il programma di sovvenzioni in questione deve avviare le consultazioni nel piu' breve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni sara' quello di chiarire la situazione e di pervenire ad una soluzione di comune gradimento. 9.3 Ove entro 60 giorni dalla richiesta di procedere a consultazioni ai sensi del paragrafo 2 non si pervenga ad una soluzione di comune gradimento, il Membro richiedente ha facolta' di deferire la questione al Comitato. 9.4 Nei casi in cui una questione venga deferita al Comitato, quest'ultimo procede immediatamente all'esame dei fatti e degli elementi di prova a dimostrazione degli effetti di cui al paragrafo 1. Ove il Comitato accerti l'esistenza di tali effetti pregiudizievoli, raccomandera' al Membro sovvenzionante di modificare il programma in modo da eliminarli. Il Comitato presentera' le sue conclusioni entro 120 giorni dalla data alla quale la questione e' stata portata alla sua attenzione ai sensi del paragrafo 3. Qualora la raccomandazione non venga osservata entro sei mesi, il Comitato conferira' al Membro richiedente l'autorizzazione a prendere adeguate contromisure, commisurate al grado e alla natura degli effetti pregiudizievoli di cui si sia accertata l'esistenza.
All. 1A - Accordo - Art.10
Articolo 10 Applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 35 I Membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che l'imposizione di un dazio compensativo 36 su qualsivoglia prodotto del territorio di un Membro, importato nel territorio di un altro Membro, sia conforme alle disposizioni dell'articolo VI del GATT 1994 e ai termini del presente Accordo. Si potranno istituire dazi compensativi esclusivamente a seguito di inchieste aperte 37 e condotte conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dell'Accordo sull'agricoltura.
All. 1A - Accordo - Art.11
Articolo 11 Inizio della procedura e successiva inchiesta 11.1 Salvo quanto disposto dal paragrafo 6, l'apertura di un'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetti di una sovvenzione adotta avviene di norma a seguito di domanda scritta presentata dall'industria nazionale interessata o per suo conto. 11.2 La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere prove sufficienti relative all'esistenza (a) di una sovvenzione e, ove possibile, al suo ammontare, (b) del pregiudizio ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 cosi' come interpretato nel presente Accordo e (c) del nesso di causalita' fra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio presunto. Una semplice asserzione, non suffragata dalle relative prove, non puo' considerarsi sufficiente a soddisfare i requisiti imposti dal presente paragrafo. La domanda deve contenere tutte le informazioni di cui il richiedente possa ragionevolmente disporre relativamente a quanto segue: i) identita' del richiedente con una descrizione del vol- ume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile da parte del richiedente stesso. Ove la domanda scritta venga presentata per conto dell'industria nazionale, essa deve definire l'industria per conto della quale e' presentata la domanda sulla base di un elenco di tutti i produttori nazionali noti (ovvero associazioni di produttori nazionali) del prodotto similare e, nei limiti del possibile, una descrizione del volume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile facente capo a tali produttori; ii) descrizione completa del prodotto ritenuto sovvenzionato, nome del paese e dei paesi di origine o di esportazione, identita' di ciascun esportatore o produttore straniero noto, corredati di un elenco di soggetti noti che importano il prodotto in questione; iii) elementi di prova concernenti l'esistenza, l'ammontare e la natura della sovvenzione in questione; iv) prove del fatto che un presunto danno ad un'industria nazionale sia dovuto agli effetti delle sovvenzioni accordate a determinate importazioni sovvenzionate; tali prove comprendono informazioni sull'evoluzione del volume delle importazioni in presunto regime di sovvenzione, sul loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato nazionale e sul conseguente impatto di tali importazioni sull'industria nazionale, effetti evidenziati dai pertinenti fattori e indici che influiscono sull'andamento dell'industria nazionale, come quelli elencati all'articolo 15, paragrafi 2 e 4. 11.3 Spetta alle autorita' esaminare l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova addotti nella domanda per determinare se siano sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta. 11.4 Un'inchiesta a norma del paragrafo 1 puo' essere aperta solo se le autorita' hanno accertato, dopo aver esaminato il grado di sostegno o di opposizione alla domanda espresso 38 dai produttori nazionali del prodotto simile, che la domanda stessa e' presentata dall'industria nazionale o per suo conto 39. La domanda s'intende presentata "dall'industria nazionale o per suo conto" se riceve il sostegno di quei produttori nazionali il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50% della produzione totale del prodotto simile facente capo a quella parte di industria nazionale che ha espresso sostegno o opposizione alla domanda. Tuttavia, l'inchiesta non puo' essere aperta qualora i produttori nazionali che sostengono espressamente la domanda rappresentino meno del 25% della produzione totale del prodotto simile facente capo all'industria nazionale. 11.5 Salvo nel caso in cui sia stata presa la decisione di avviare l'inchiesta, le autorita' devono astenersi dal pubblicizzare la domanda di avvio dell'inchiesta. 11.6 Qualora, in casi particolari, le autorita' interessate decidano di avviare un'inchiesta senza aver ricevuto una domanda scritta in tal senso da un'industria nazionale o per suo conto, esse procedono solo in presenza di sufficienti elementi di prova dell'esistenza della sovvenzione, del pregiudizio e del nesso di causalita' di cui al paragrafo 2, che giustifichino l'apertura dell'inchiesta. 11.7 Degli elementi di prova dell'esistenza della sovvenzione e del pregiudizio si terra' conto simultaneamente sia a) per decidere se aprire o no l'inchiesta, sia b) successivamente, nel corso dell'inchiesta stessa, a partire, al piu' tardi, dalla prima data in cui possono essere applicate le misure provvisorie in conformita' delle disposizioni del presente Accordo. 11.8 Nei casi in cui i prodotti non siano importati direttamente dal paese di origine ma siano esportati da un paese intermedio verso il Membro importatore, il presente Accordo s'intende pienamente applicabile e la transazione o le transazioni, ai fini del presente Accordo, saranno considerate come se avessero avuto luogo tra il paese d'origine e il Membro importatore. 11.9 Le autorita' devono respingere una domanda presentata ai sensi del paragrafo 1 e chiudere tempestivamente la relativa inchiesta non appena si convincano che gli elementi di prova relativi alla sovvenzione o al pregiudizio non sono sufficienti a giustificare la prosecuzione della procedura. La chiusura dell'inchiesta sara' immediata qualora l'ammontare della sovvenzione sia minimo o qualora il volume delle importazioni sovvenzionate, effettive o potenziali, o il pregiudizio, siano di entita' trascurabile. Ai fini del presente paragrafo, l'ammontare della sovvenzione e' considerato minimo se inferiore all'1% ad valorem. 11.10 L'inchiesta non osta alle procedure di sdoganamento. 11.11 Salvo circostanze particolari, le inchieste devono concludersi entro un anno, e comunque al piu' tardi entro 18 mesi dalla loro apertura. -------------------- 35 Le disposizioni delle Parti II o III possono essere invocate in parallelo con le disposizioni della parte V tuttavia, per quanto concerne gli effetti di una particolare sovvenzione sul mercato nazionale del Membro importatore, e' ammessa solo una forma di compensazione (un dazio compensativo, ove siano soddisfatti i requisiti della Parte V, o una contromisura ai sensi degli articoli 4 o 7). Le disposizioni delle parti III e V non possono essere invocate in relazione a misure considerate non passibili di azione legale conformemente alle disposizioni della Parte IV. Tuttavia le misure citate all'articolo 8, paragrafo 1(a), sono soggette a verifica al fine di determinare se si tratta di misure specifiche ai sensi dell'articolo 2. Inoltre, nel caso di una sovvenzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, concessa nell'ambito di un programma che non sia stato notificato in conformita' all'articolo 8, paragrafo 3, le disposizioni delle Parti III e V possono comunque essere invocate, ma tale sovvenzione sara' considerata non passibile di azione legale, ove risulti conforme alle norme indicate all'articolo 8, paragrafo 2. 36 Con l'espressione "dazio compensativo" si deve intendere un diritto speciale applicato al fine di neutralizzare una sovvenzione accordata, direttamente o indirettamente, alla fabbricazione, alla produzione o all'esportazione di qualsiasi merce, in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo VI del GATT 1994. 37 Il termine "aperta" usato in appresso, si riferisce all'atto procedurale con il quale un Membro apre (MANCA IL TESTO) 38 Nel caso di industrie frammentate, composte da un numero estremamente elevato di produttori, le autorita' possono basarsi, per accertare il sostegno o l'opposizione alla domanda, su tecniche di campionatura statisticamente valide. 39 I Membri sono a conoscenza del fatto che nel territorio di determinati Membri i dipendenti di produttori nazionali del prodotto simile, ovvero rappresentanti dei dipendenti, possono presentare o sostenere una domanda per l'apertura di un inchiesta ai sensi del paragrafo 1.
All. 1A - Accordo - Art.12
Articolo 12 Elementi di prova 12.1 Ai Membri e a tutte le parti interessate da un'inchiesta in merito a dazi compensativi e' data notifica delle informazioni richieste dalle autorita' e ampia possibilita' di presentare in forma scritta tutti gli elementi di prova che esse ritengano pertinenti rispetto all'inchiesta in questione. 12.1.1 Gli esportatori, i produttori stranieri o i Membri interessati che riceveranno il questionario relativo ad un'inchiesta in merito a dazi compensativi avranno un termine di almeno 30 giorni per la risposta 40. L'eventuale richiesta di proroga del termine di 30 giorni ricevera' la debita attenzione e, se adeguatamente motivata, dara' luogo alla concessione della proroga nei limiti del possibile. 12.1.2 Fermo restando l'obbligo di tutelare le informazioni riservate, gli elementi di prova presentati in forma scritta da uno dei Membri o da una delle parti interessate sono tempestivamente trasmessi agli altri Membri o parti coinvolti nell'inchiesta. 12.1.3 Non appena avviata un'inchiesta, le autorita' trasmettono il testo integrale della domanda scritta ricevuta a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 agli esportatori noti 41 e alle autorita' del Membro esportatore, mettendo , su richiesta, a disposizione anche delle altre parti interessate. L'esigenza di tutelare le informazioni riservate sara' tenuta nel debito conto, come previsto dal paragrafo 4. 12.2 I Membri interessati e le parti interessate hanno inoltre il diritto, giustificandone il motivo, di presentare le informazioni oralmente. In tal caso, a tali Membri e parti interessati sara' richiesto in seguito di trasporre in forma scritta le rispettive dichiarazioni. La decisione delle autorita' inquirenti si potra' basare esclusivamente su informazioni ed argomenti contenuti nelle registrazioni scritte dell'autorita' fornite ai Membri interessati e alle parti interessate coinvolti nell'inchiesta, tenendo in debito conto l'esigenza di tutelare le informazioni confidenziali. 12.3 Nei limiti del possibile, le autorita' danno tempestivamente a tutti i Membri interessati e alle parti interessate la possibilita' di prendere visione di tutte le informazioni che non siano di natura riservata secondo la definizione del paragrafo 4, che siano pertinenti per la preparazione delle loro argomentazioni e utilizzate dalle autorita' nell'ambito di un'inchiesta in materia di dazi compensativi, consentendo alle parti di predisporre le loro difese sulla base di tali informazioni. 12.4 Tutti i dati che per loro stessa natura sono riservati (ad esempio perche' la loro divulgazione garantirebbe un notevole vantaggio competitivo a un concorrente o, al contrario, pregiudicherebbe gravemente il soggetto che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta), o che sono stati forniti in via riservata dalle parti interessate dall'inchiesta, previa presentazione di fondati motivi devono essere trattati come tali dalle autorita', e non dovranno essere divulgati senza l'espresso consenso della parte che li ha forniti. 42 12.4.1 Le autorita' chiedono ai Membri o alle parti interessate che hanno fornito informazioni di natura riservata di farne un compendio non riservato, sufficientemente dettagliato da consentire un'adeguata comprensione della sostanza delle informazioni fornite in via riservata. In casi eccezionali, tali Membri o parti possono specificare che le informazioni in questione non si prestano ad essere riassunte, e dovranno allora fornire i motivi che giustificano tale impossibilita'. 12.4.2 Ove le autorita' rientrano che la richiesta di riservatezza con sia giustificata e la parte che ha fornito le informazioni non sia disposta a renderle pubbliche o ad autorizzarne la divulgazione in forma generalizzata o sintetica, esse possono non tener conto di tali informazioni, salvo dimostrazione convincente, da parte di fonti attendibili, dell'esattezza delle stesse. 43 12.5 Salvo nei casi di cui al paragrafo 7, le autorita' devono accertarsi, nel corso di un'inchiesta, dell'esattezza delle informazioni fornite dai Membri interessati o dalle parti interessate e sulla quali basano le proprie conclusioni. 12.6 Le autorita' inquirenti possono svolgere le indagini necessarie nel territorio di altri Membri, sempreche' ne informino in tempo utile il Membro in questione, e che quest'ultimo non si opponga all'indagine. Le autorita' possono inoltre svolgere nei locali di un'azienda ed esaminarne le scritture ove (a) l'azienda accetti e (b) il Membro in questione ne sia informato e non vi si opponga. Alle indagini svolte nei locali di un'azienda si applicano le procedure descritte nell'allegato VI. Salvo restando l'obbligo di tutelare le informazioni di natura riservata, le autorita' dovranno rendere disponibili o garantire la divulgazione dei risultati di tali indagini, ai sensi del paragrafo 8, alle aziende alle quali si riferiscono, oltre a metterli a disposizione dei richiedenti. 12.7 Ove un Membro interessato o una parte interessata rifiuti o comunque non dia accesso alle necessarie informazioni entro un termine ragionevole, ovvero impedisca le indagini, le decisioni, in via preliminare e definitiva, di natura positiva o negativa, possono essere prese sulla base dei fatti disponibili. 12.8 Prima di prendere la decisione definitiva, le autorita' informano tutti i Membri e le parti interessate dei fatti essenziali esaminati, sui quali si basera' la loro decisione di applicare o non applicare misure definitive. Tale comunicazione deve avvenire in tempo utile perche' le parti possano difendere i loro interessi. 12.9 Ai fini del presente Accordo, l'espressione "parti interessate" s'intende comprendere: i) un esportatore o produttore straniero o l'importatore di un prodotto oggetto d'inchiesta, ovvero un'associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto in questione; ii) un produttore del prodotto simile nel Membro importatore, ovvero un'associazione commerciale o di categoria, i cui membri siano in maggioranza produttori del prodotto simile nel territorio dell'importatore Membro. L'elenco che precede non impedisce ai Membri di consentire che in tale elenco siano inclusi come parti interessate soggetti nazionali o stranieri diversi da quelli sopra indicati. 12.10 Le autorita' danno agli utenti industriali del prodotto oggetto d'inchiesta, nonche' alle organizzazioni che rappresentano i consumatori se si tratta di un prodotto normalmente distribuito al dettaglio, la possibilita' di fornire informazioni di pertinenza per l'inchiesta, relativa alla sovvenzione, al pregiudizio e al nesso di causalita'. 12.11 Le autorita' tengono nel debito conto eventuali difficolta' incontrate dalle parti interessate, e in particolare dalle piccole imprese, nel fornire le informazioni richieste, e offrono ogni possibile assistenza. 12.12 Le procedure di cui sopra non sono intese ad impedire alle autorita' di un Membro di procedere con celerita' all'apertura di un inchiesta, di giungere a decisioni preliminari o definitive, di segno positivo o negativo, o di applicare misure provvisorie o definitive, in conformita' delle pertinenti disposizioni del presente Accordo. ------------------- 40 Di norma, per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine s'intende ricevuto a una settimana dalla data di spedizione all'intervistato o di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica dell'esportatore Membro oppure, nel caso di un Membro dell'OMC con un territorio doganale separato, alla rappresentanza ufficiale del territorio di esportazione. 41 Fermo restando che, qualora il numero degli esportatori interessati sia particolarmente elevato, il testo integrale della domanda scritta dovra' essere trasmesso solo alle autorita' dell'esportatore Membro o alla relativa associazione di categoria che in seguito provvedera' a inoltrarne copia agli esportatori interessati. 42 I Membri sono a conoscenza del fatto che nel territorio di determinati Membri puo' sussistere l'obbligo di divulgazione a seguito di provvedimento cautelare redatto in termini restrittivi.
All. 1A - Accordo - Art.13
Articolo 13 Consultazioni 13.1 Non appena possibile, successivamente all'accettazione di una domanda a norma dell'articolo 11, e in ogni caso prima dell'apertura dell'inchiesta, i Membri i cui prodotti possano essere oggetto di tale inchiesta saranno inviati a procedere a consultazioni; nell'intento di chiarire la situazione in ordine alle questioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e di pervenire ad una soluzione definita di comune accordo. 13.2 Inoltre, per tutta la durata dell'inchiesta, ai Membri i cui prodotti ne siano oggetto e' offerta un'adeguata possibilita' di proseguire le consultazioni, al fine di chiarire la situazione di fatto e di pervenire ad una soluzione concordata. 44 13.3 Salvo restando l'obbligo di concedere una ragionevole opportunita' di procedere a consultazioni, le presenti disposizioni in materia non sono intese a impedire alle autorita' di un Membro di procedere con celerita' all'apertura di un'inchiesta, di giungere a decisioni preliminari o definitive, di segno positivo o negativo, o di applicare misure provvisorie o definitive, in conformita' delle disposizioni del presente Accordo. 13.4 Un Membro che intenda aprire un'inchiesta o abbia in corso un'inchiesta consente, su richiesta, al Membro o ai Membri i cui prodotti sono oggetto dell'inchiesta, di prendere conoscenza di elementi di prova non riservati, ivi compreso il compendio non riservato di informazioni confidenziali, utilizzati per l'apertura o lo svolgimento dell'inchiesta. --------------- 44 E' particolarmente importante, conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, che non si pervenga a decisioni di segno positivo, in via preliminare o definitiva, senza aver concesso un'adeguata possibilita' di
All. 1A - Accordo - Art.14
Articolo 14 Calcolo dell'importo della sovvenzione in termini di vantaggio conferito al beneficiario Ai fini della Parte V, qualsiasi metodo utilizzato dall'autorita' inquirente per calcolare il vantaggio derivante al beneficiario ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, e' previsto nella legislazione nazionale ovvero nei regolamenti di attuazione del Membro interessato, e la sua applicazione per ciascun caso particolare e' trasparente e adeguatamente illustrata. Inoltre, il metodo e' conforme alle indicazioni che seguono: a) il conferimento di capitale azionario da parte del governo non s'intende conferire un vantaggio, a meno che la decisione di investimento si possa considerare incompatibile con la normale prassi di investimento (ivi compreso il conferimento di capitale di rischio) di investitori privati nel territorio del membro interessato; b) un prestito statale non s'intende conferire un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l'importo di interessi versato sul finanziamento statale dall'azienda beneficiaria del prestito e l'importo che la stessa avrebbe versato su un analogo prestito commerciale reperito sul mercato. In questo caso, il vantaggio corrispondera' alla differenza tra i due importi; c) una garanzia su prestiti da parte di un governo non s'intende conferire un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l'importo di interessi versato dall'azienda beneficiaria su un prestito garantito dal governo e l'importo che la stessa avrebbe versato su un prestito commerciale comparabile in mancanza di una garanzia del governo. In questo caso il vantaggio corrispondera' alla differenza tra i due importi, rettificata in base a eventuali differenze nelle commissioni; d) la fornitura di merci o servizi ovvero l'acquisto di merci da parte di un governo non s'intende conferire un vantaggio a meno che tale fornitura venga effettuata a fronte di un compenso inferiore all'importo che sarebbe adeguato, ovvero che l'acquisto venga effettuato a fronte di un compenso superiore all'importo che sarebbe adeguato. L'adeguatezza del compenso sara' determinata in relazione alle condizioni di mercato vigenti relativamente alla merce o al servizio in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o l'acquisto (ivi compresi prezzo, qualita', disponibilita', commerciabilita', trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita).
All. 1A - Accordo - Art.15
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