LEGGE 29 dicembre 1994, n. 747
ALLEGATO I NOTE INTERPRETATIVE Nota generale Ordine di applicazione dei metodi di valutazione 1. Gli articoli da 1 a 7 incluso definiscono come determinare a norma del presente accordo il valore in dogana delle merci importate. I metodi di valutazione sono indicati nell'ordine in cui sono applicabili. Il metodo principale per la determinazione del valore in dogana e' definito all'articolo 1: le merci importate devono essere valutate conformemente a tale articolo ogniqualvolta siano soddisfatte le condizioni in esso previste. 2. Quando il valore in dogana non puo' essere determinato a norma dell'articolo 1, occorre passare via via agli articoli seguenti, fino all'articolo che per primo consente la determinazione del valore in dogana. Salvo per quanto disposto all'articolo 4, solo quando il valore in dogana non puo' essere stabilito in base alle disposizioni di un determinato articolo e' consentito ricorrere alle disposizioni dell'articolo immediatamente successivo nell'ordine di applicazione. 3. Se l'importatore non richiede di invertire l'ordine degli articoli 5 e 6, dev'essere rispettato il normale ordine di applicazione. Se tale richiesta viene formulata, ma in seguito risulta impossibile determinare il valore in dogana in base alle disposizioni dell'articolo 6, la determinazione deve avvenire applicando, se possibile, le disposizioni dell'articolo 5. 4. Quando non puo' essere determinato a norma di uno degli articoli da 1 a 6 incluso, il valore in dogana deve essere stabilito applicando le disposizioni dell'articolo 7. Applicazione di principi di contabilita' generalmente ammessi 1. Per "principi di contabilita' generalmente ammessi" si intendono quelli che sono oggetto in un paese, e in un momento determinato, di un consenso riconosciuto o di una larga adesione di fonti che fanno testo e che determinano quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all'attivo e al passivo, quali siano i cambiamenti nell'attivo e nel passivo da registrare, come dovrebbero essere valutati l'attivo, il passivo e i cambiamenti intervenuti, quali siano le informazioni da divulgare e in che modo, e quali siano i rendiconti finanziari da preparare. Tali norme possono consistere tanto in ampi principi direttivi di applicazione generale, quanto in pratiche e procedure particolareggiate. 2. Ai fini del presente Accordo, l'amministrazione doganale di ciascun Membro utilizza le informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilita' generalmente ammessi nel paese di riferimento per l'articolo in questione. Ad esempio, la determinazione degli utili e delle spese generali correnti ai sensi dell'articolo 5, sara' effettuata in base ad informazioni raccolte compatibilmente con i principi di contabilita' generalmente ammessi nel paese di importazione. Per contro, la determinazione degli utili e delle spese generali correnti ai sensi dell'articolo 6, avverra' in base alle informazioni raccolte compatibilmente con i principi di contabilita' generalmente ammessi nel paese di produzione. Altro esempio: la determinazione di un elemento contemplato dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii), compiuta nel paese di importazione, sara' effettuata utilizzando le informazioni compatibilmente con i principi di contabilita' generalmente ammessi nel paese in questione. Nota relativa all'articolo 1 Prezzo effettivamente pagato o da pagare 1. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare e' l'importo totale versato o da versare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest'ultimo, per le merci importate. Il pagamento non deve necessariamente avvenire in forma di trasferimento di denaro, ma puo' anche essere effettuato mediante lettere di credito o altri strumenti negoziabili, e in forma diretta o indiretta. Un esempio di pagamento indiretto sarebbe il regolamento totale o parziale da parte del compratore di un debito del venditore. 2. Le attivita' intraprese dal compratore per proprio conto, di- verse da quelle per le quali e' prevista una rettifica nell'articolo 8, non sono considerate un pagamento indiretto al venditore, anche se si puo' ritenere che il venditore ne sia il beneficiario. Ne consegue che, per la determinazione del valore in dogana, il costo di queste attivita' non verra' aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare. 3. Il valore in dogana non comprende le spese o i costi qui di seguito indicati, purche' essi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate: a) spese relative a lavori di costruzione, di installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica avviati dopo l'importazione, in relazione a merci importate quali impianti, macchinari o attrezzature industriali; b) costo del trasporto successivamente all'importazione; c) diritti e imposte applicati nel paese di importazione. 4. Per prezzo effettivamente pagato o da pagare si intende il prezzo delle merci importate. Non rientrano pertanto nel valore in dogana i trasferimenti di dividendi o altri pagamenti effettuati dal compratore a favore del venditore che non si riferiscono alle merci importate. Paragrafo 1, lettera a), punto iii) Tra le restrizioni che non renderebbero inaccettabile un prezzo effettivamente pagato o da pagare, figurano quelle che non incidono sostanzialmente sul valore delle merci. Un esempio puo' essere il caso in cui un venditore chieda ad un compratore di automobili di non rivenderle, ne' esporle prima di una determinata data, che corrispondere al momento dell'immissione sul mercato dei modelli dell'anno. Paragrafo 1, lettera b) 1. Se la vendita o il prezzo sono soggetti a condizioni o a prestazioni il cui valore, nel caso delle merci da valutare, non puo' essere determinato, il valore di transazione non sara' accettabile ai fini doganali. Seguono alcuni esempi di situazioni di questo tipo: a) il venditore fissa il prezzo delle merci importate subordinandolo alla condizione che il compratore acquisti anche determinate quantita' di altre merci; b) il prezzo delle merci importate dipende dal prezzo o dai prezzi ai quali il compratore delle merci importate vende altre merci al venditore di dette merci importate; c) il prezzo e' stabilito sulla base della forma di pagamento, senza alcun rapporto con le merci importate; ad esempio, quando le merci importate sono dei prodotti semilavorati che il venditore ha fornito a condizione di ricevere una determinata quantita' di prodotti finiti. 2. Tuttavia, non comporteranno il rifiuto del valore di transazione condizioni o prestazioni relative alla produzione o alla commercializzazione delle merci importate. Ad esempio, il fatto che il compratore fornisca lavori di progettazione o piani effettuati nel paese di importazione non comporta il rifiuto del valore di transazione ai fini dell'articolo 1. Analogamente, se il compratore intraprende per conto proprio, anche nel quadro di un accordo con il venditore, attivita' inerenti la commercializzazione delle merci importate, nel valore in dogana non rientra il valore di tali attivita', che non comportano il rifiuto del valore di transazione. Paragrafo 2 1. I paragrafi 2, lettera a) e 2 lettera b) prevedono mezzi diversi per stabilire l'accettabilita' di una valore di transazione. 2. Il paragrafo 2, lettera a) prevede che, nel caso in cui il compratore e il venditore siano collegati, le circostanze proprie della vendita vengano verificate e il valore di transazione venga ammesso come valore in dogana a condizione che il legame tra le due parti non abbia influito sul prezzo. Cio' non significa che le circostanze della vendita dovrebbero essere esaminate ogni volta che compratore e venditore sono collegati. La verifica e' necessaria soltanto nel caso in cui esistano dubbi sull'accettabilita' del prezzo. Quando l'amministrazione doganale non nutre alcun dubbio sull'accettabilita' del prezzo, quest'ultimo dovrebbe essere accettato senza chiedere all'importatore di fornire ulteriori informazioni. Ad esempio, l'amministrazione doganale puo' avere esaminato in precedenza il legame tra le parti, o essere gia' in possesso di informazioni particolareggiate concernenti il compratore e il venditore ed essere gia' certa, sulla base di tale verifica o di tali informazioni, che il legame non ha influito sul prezzo. 3. Quando l'amministrazione doganale non e' in grado di accettare il valore di transazione senza complemento di indagine, essa dovrebbe dare all'importatore la possibilita' di fornire tutte le informazioni particolareggiate che potrebbero essere necessarie per consentire di esaminare le circostanze della vendita. A questo riguardo, l'amministrazione doganale dovrebbe essere disposta ad esaminare gli aspetti pertinenti della transazione, ivi compreso il modo in cui il compratore e il venditore organizzano i loro rapporti commerciali e le modalita' secondo le quali e' stato deciso il prezzo in questione, allo scopo di determinare se il legame tra le parti abbia influito sul prezzo. Se e' possibile provare che il compratore e il venditore, benche' collegati ai sensi dell'articolo 15, commerciano tra loro come se non lo fossero, cio' vale come dimostrazione del fatto che il legame non ha influito sul prezzo. Ad esempio, se il prezzo fosse stabilito secondo modalita' compatibili con le normali prassi di determinazione dei prezzi nel settore produttivo in questione, o secondo le modalita' in base alle quali il venditore stabilisce i prezzi per la vendita a compratori non collegati, cio' dimostrerebbe che il legame esistente tra le parti non ha influito sul prezzo. Analogamente, qualora venisse provato che il prezzo e' sufficiente a coprire tutti i costi e ad assicurare un utile rappresentativo dell'utile globale realizzato dall'impresa nell'arco di un periodo rappresentativo (ad esempio, su una base annua) per la vendita di merci della stessa categoria o tipo, cio' dimostrerebbe che il prezzo non e' stato influenzato. 4. Il paragrafo 2, lettera b) prevede la possibilita' per l'importatore di dimostrate che il valore di transazione e' estremamente vicino ad un valore di riferimento in precedenza accettato dall'amministrazione doganale e pertanto risulta accettabile ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1. Ove sia soddisfatto uno dei criteri previsti dal paragrafo 2, lettera b), non e' necessario esaminare la questione della possibile influenza sul prezzo di cui al paragrafo 2, lettera a). Se l'amministrazione doganale e' gia' in possesso di informazioni sufficienti a convincerla, senza svolgere ricerche piu' approfondite, che e' soddisfatto uno dei criteri previsti al paragrafo 2, lettera b), essa non avra' motivo di esigere dall'importatore che ne apporti la prova. Nel paragrafo 2, lettera b), con l'espressione "compratori non collegati" si intendono compratori che non sono collegati al venditore in nessun caso particolare. Paragrafo 2, lettera b) Per determinare se un valore sia "estremamente vicino" ad un altro valore e' necessario prendere in considerazione vari elementi. Si tratta, in particolare, della natura delle merci importate, della natura del settore produttivo considerato, della stagione nel corso della quale le merci sono importate, nonche' di sapere se la differenza di valore e' significativa dal punto di vista commerciale. Poiche' questi elementi possono variare da un caso all'altro, sarebbe impossibile applicare in tutti i casi una norma uniforme come, ad esempio, una percentuale fissa. Ad esempio, nel determinare se il valore di transazione sia estremamente vicino ai valori di riferimento indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), una piccola differenza di valore potrebbe risultare inaccettabile in un caso riguardante un determinato tipo di merce, mentre una differenza rilevante potrebbe risultare accettabile in un caso concernente un altro tipo di merce. Nota relativa all'articolo 2 1. Nell'applicare l'articolo 2, l'amministrazione doganale si riferira', ogni volta che sara' possibile, ad una vendita di merci identiche effettuata allo stesso livello commerciale e sostanzialmente della stessa quantita' della vendita delle merci da valutare. In mancanza, sara' possibile riferirsi a una vendita di merci identiche che avvenga in una qualsiasi delle tre circostanze seguenti: a) vendita allo stesso livello commerciale, ma riguardante quantita' differenti; b) vendita ad un livello commerciale differente, ma riguardante quantita' sostanzialmente uguali, oppure c) vendita ad un livello commerciale differente e riguardante quantita' differenti. 2. Ove si individui una vendita che rispecchi una qualsiasi delle tre circostanze sopra citate, saranno apportate rettifiche per tener conto, a seconda del caso a) unicamente del fattore quantita' b) unicamente del fattore livello commerciale; o c) sia del livello commerciale sia della quantita'. 3. L'espressione "e/o" consente di riferirsi alle vendite e di operare le rettifiche necessarie in una qualsiasi delle tre circostanze in precedenza descritte. 4. Ai fini dell'articolo 2, per valore di transazione di merci importate identiche si intende un valore in dogana, rettificato conformemente ai paragrafi 1, lettera b), e 2, che sia gia' stato accettato a norma dell'articolo 1. 5. Qualsiasi rettifica da operare a causa di differenza di livello commerciale o di quantita' e' subordinata alla condizione che tale rettifica, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o ad una diminuzione del valore, venga operata unicamente in base ad elementi di prova documentati, che dimostrino chiaramente che essa e' ragionevole ed esatta, quali, ad esempio, listini prezzi in vigore nei quali figurino prezzi relativi a livelli differenti o a quantitativi differenti. Ad esempio, se le merci importate da valutare consistono in un invio di 10 unita' e le sole merci importate identiche per le quali esiste un valore di transazione sono state vendute in quantita' pari a 500 unita', ed e' noto che il venditore concede sconti di quantita', la necessaria rettifica potra' essere operata ricorrendo al listino prezzi del venditore ed utilizzando il prezzo applicabile ad una vendita di 10 unita'. A questo proposito, non e' necessario che una vendita di 10 unita' abbia avuto luogo purche' si sia stabilito, a seguito di vendite di quantita' differenti, che il listino prezzi e' veritiero ed effettivo. Tuttavia, in mancanza di un criterio obiettivo di questo tipo, la determinazione del valore in dogana secondo le disposizioni dell'articolo 2 non e' adeguata. Nota relativa all'articolo 3 1. Nell'applicare l'articolo 3, l'amministrazione doganale si riferira', ogni volta che sara' possibile, ad una vendita di merci simili effettuata allo stesso livello commerciale e sostanzialmente nelle stesse quantita' della vendita delle merci da valutare. In mancanza, sara' possibile riferirsi a una vendita di merci simili che avvenga in una qualsiasi delle tre circostanze seguenti: a) vendita allo stesso livello commerciale, ma riguardante quantita' differenti; b) vendita ad un livello commerciale differente, ma riguardante quantita' sostanzialmente uguali; oppure c) vendita ad un livello commerciale differente e riguardante quantita' differenti. 2. Ove si individui una vendita che rispecchi una qualsiasi delle tre circostanze sopra citate, saranno apportate rettifiche per tener conto, a seconda del caso a) unicamente del fattore quantita' b) unicamente del fattore livello commerciale; o c) sia del livello commerciale sia della quantita'. 3. L'espressione "e/o" consente di riferirsi alle vendite e di operare le rettifiche necessarie in una qualsiasi delle tre circostanze in precedenza descritte. 4. Ai fini dell'articolo 2, per valore di transazione di merci importate simili si intende un valore in dogana, rettificato conformemente ai paragrafi 1, lettera b), e 2, che sia gia' stato accettato a norma dell'articolo 1. 5. Qualsiasi rettifica da operare a causa di differenze di livello commerciale o di quantita' e' subordinata alla condizione che tale rettifica, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o ad una diminuzione del valore, venga operata unicamente in base ad elementi di prova documentati, che dimostrino chiaramente che essa e' ragionevole ed esatta, quali, ad esempio, listini prezzi in vigore nei quali figurino prezzi relativi a livelli differenti o a quantitativi differenti. Ad esempio, se le merci importate da valutare consistono in un invio di 10 unita' e le sole merci importate simili per le quali esiste un valore di transazione sono state vendute in quantita' pari a 500 unita', ed e' noto che il venditore concede sconti di quantita', la necessaria rettifica potra' essere operata ricorrendo al listino prezzi del venditore ed utilizzando il prezzo applicabile ad una vendita di 10 unita'. A questo proposito, non e' necessario che una vendita di 10 unita' abbia avuto luogo purche' si sia stabilito, a seguito di vendite di quantita' differenti, che il listino prezzi e' veritiero ed effettivo. Tuttavia, in mancanza di un criterio obiettivo di questo tipo, la determinazione del valore in dogana secondo le disposizioni dell'articolo 3 non e' adeguata. Nota relativa all'articolo 5 1. Con l'espressione "prezzo unitario corrispondente alle vendite nel quantitativo complessivo maggiore" s'intende il prezzo al quale viene venduto il maggior numero di unita' in occasione di vendite a soggetti non collegati alle persone da cui acquistano le merci in questione, al primo livello commerciale successivo all'importazione al quale si effettuano tali vendite. Segue frase illeggibile 2. Per fare un esempio, alcune merci sono vendute sulla base di un listino prezzi che prevede prezzi unitari favorevoli per acquisti in quantita' piuttosto elevate. Quantita' per Prezzo Numero di vendite Quantita' vendita unitario totale venduta a ciascun prezzo 1-10 unita' 100 10 vendite di 5 unita' 65 5 vendite di 3 unita' 11-25 unita' 95 5 vendite di 11 unita' 55 piu' di 25 unita' 90 1 vendita di 30 unita' 80 1 vendita di 50 unita' Il numero piu' elevato di unita' vendute ad un determinato prezzo e' 80; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente al quantitativo complessivo maggiore e' 90. 3. Per fare un altro esempio, si considerino due diverse vendite. Nel primo caso, 500 unita' sono vendute al prezzo di 95 unita' monetarie ciascuna. Nel secondo caso, 400 unita' vengono vendute al prezzo di 90 unita' monetarie ciascuna. In questo esempio, il numero piu' elevato di unita' vendute ad un determinato prezzo e' 500; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente al quantitativo complessivo maggiore e' 95. 4. Terzo esempio: nella seguente situazione, diversi quantitativi sono venduti a prezzi differenti. a) Vendite Quantita' per vendita Prezzo unitario 40 unita' 100 30 unita' 90 15 unita' 100 50 unita' 95 25 unita' 105 35 unita' 90 5 unita' 100 b) Totali Quantita' totale venduto Prezzo unitario 65 90 50 95 60 100 25 105 In questo esempio, il numero piu' elevato di unita' vendute ad un determinato prezzo e' 65; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente al quantitativo complessivo maggiore e' 90. 5. Una vendita effettuata nel paese d'importazione come descritto al precedente paragrafo 1, a una persona che fornisca, direttamente o indirettamente e gratuitamente o a costo ridotto, a fini di utilizzo nella produzione o nella vendita per l'esportazione delle merci importate, uno qualsiasi degli elementi specificati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), non dovrebbe essere presa in considerazione per stabilire il prezzo unitario ai fini dell'articolo 5. 6. Occorre notare che gli "utili e le spese generali" di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dovrebbero essere considerati come un'unica entita'. La cifra considerata ai fini di tale deduzione dovrebbe essere determinata in base alle informazioni fornite dall'importatore o a suo nome, a meno che le cifre dell'importatore siano incompatibili con quelle normalmente corrispondenti alle vendite nel paese di importazione di merci importate della stessa categoria o dello stesso tipo. In questo caso, l'importo da considerare per gli utili e le spese generali puo' basarsi su informazioni pertinenti, diverse da quelle fornite dall'importatore o a suo nome. 7. Le "spese generali" comprendono i costi diretti e indiretti della commercializzazione delle merci in questione. 8. Le imposte locali da pagare a seguito della vendita delle merci per le quali non e' ammessa la deduzione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv) dovranno essere detratte conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i). 9. Nel determinare le commissioni o gli utili e le spese generali consuete conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, si dovra' decidere, caso per caso e tenendo conto delle circostanze, se deter- minate merci siano "della stessa categoria o dello stesso tipo" di altre merci. Si dovrebbe procedere ad un esame delle vendite, nel paese di importazione, del gruppo o della gamma piu' limitata di merci importate della stessa categoria o dello stesso tipo, che comprenda le merci da valutare, sulle quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai fini dell'articolo 5, le "merci della stessa categoria o dello stesso genere" comprendono merci importate dallo stesso paese di provenienza delle merci da valutare, nonche' merci importate provenienti da altri paesi. 10. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), la "data piu' vicina" sara' la data alla quale le merci importate o merci identiche o simili importate sono vendute in quantita' sufficiente ad individuare il prezzo unitario. 11. Quando si fa ricorso al metodo indicato all'articolo 5, paragrafo 2, le deduzioni operare per tener conto del valore aggiunto dovuto alla lavorazione o alla successiva trasformazione si devono basare su dati oggettivi e quantificabili relativi al costo di tale lavoro. I calcoli vengono effettuati in base a formule, prescrizioni e metodi di interpretazione ammessi nel settore di produzione, nonche' ad altre pratiche del settore. 12. E' riconosciuto che il metodo di valutazione previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 non sarebbe di norma applicabile qualora, in seguito a una lavorazione o a una trasformazione successiva, le merci importate avessero perso la loro identita'. Tuttavia, vi possono essere casi in cui, benche' le merci importate abbiano perso la loro identita', il valore aggiunto per effetto della lavorazione o della trasformazione puo' essere determinato con precisione e senza eccessiva difficolta'. Viceversa, possono anche verificarsi casi nei quali le merci importate conservano la loro identita', ma costituiscono un elemento talmente secondario nell'ambito delle merci vendute nel paese di importazione che il ricorso a questo metodo di valutazione non sarebbe giustificato. Alla luce delle considerazioni che precedono, le situazioni di questo tipo devono essere considerate caso per caso. Nota relativa all'articolo 6 1. Di norma, il valore in dogana e' determinato, ai sensi del presente Accordo, in base ad informazioni immediatamente disponibili nel paese d'importazione. Tuttavia, al fine di determinare un valore calcolato, potra' essere necessario esaminare i costi di produzione delle merci da valutare, nonche' altre informazioni che dovranno essere ottenute al di fuori del paese d'importazione. Inoltre, nella maggior parte dei casi, il produttore delle merci non sara' assoggettato alla giurisdizione delle autorita' del paese di importazione. Il ricorso al metodo del valore calcolato sara', in generale, limitato ai casi nei quali compratore e venditore sono collegati e nei quali il produttore e' disposto a comunicare alle autorita' del paese di importazione i dati necessari relativi alla determinazione dei costi, nonche' ad agevolare ogni ulteriore verifica che possa risultare necessaria. 2. Il "costo o valore" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e' da determinare in base ad informazioni relative alla produzione delle merci da valutare che saranno fornite dal produttore o a suo nome. Tale costo si basera' sulla contabilita' commerciale del produttore, a condizione che la stessa sia compatibile con i principi di contabilita' generalmente ammessi e applicati nel paese di produzione delle merci. 3. Il "costo o valore" comprende il costo degli elementi precisati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii). Esso comprende inoltre il valore, attribuito nelle proporzioni adeguate conformemente alla nota relativa all'articolo 8, di ogni elemento specificato al paragrafo 1, lettera b) di detto articolo, che sia stato fornito direttamente o indirettamente dal compratore per essere utilizzato in sede di produzione delle merci importate. Il valore dei lavori specificati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iv), che sono eseguiti nel paese di importazione, viene incluso unicamente nella misura in cui detti lavori sono a carico del produttore. Resta inteso che il costo o il valore degli elementi considerati nel presente paragrafo non dovra' essere contabilizzato due volte nella determinazione del valore calcolato. 4. L'"importo per gli utili e le spese generali" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) dev'essere determinato in base alle informazioni fornite dal produttore o a suo nome, a meno che le cifre comunicate siano incompatibili con quelle normalmente corrispondenti alle vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo delle merci da valutare, effettuate da produttori del paese d'esportazione per l'esportazione nel paese d'importazione. 5. Occorre notare a questo proposito che "l'importo per gli utili e le spese generali" deve considerarsi come un'unica entita'. Ne deriva che, se in un caso particolare l'utile del produttore e' esiguo e le sue spese generali elevate, il suo utile e le sue spese generali considerati nel loro insieme possono essere comunque compatibili con quelli normalmente corrispondenti alle vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo. Una situazione del genere potrebbe verificarsi nel caso in cui venisse lanciato un prodotto nel paese d'importazione e il produttore si accontentasse di un utile nullo o esiguo per compensare le elevate spese generali relative al lancio del prodotto. Quando il produttore puo' dimostrare di aver realizzato un utile esiguo dalle vendite delle merci importate, a causa di circostanze commerciali particolari, dovrebbero essere prese in considerazione le cifre relative ai suoi utili effettivi, sempreche' il produttore le giustificasse non valide motivazioni di carattere commerciale e la sua politica in materia di prezzi riflettesse le politiche di prezzo abituali nel settore di produzione in questione. Tale situazione potrebbe verificarsi ad esempio nel caso in cui dei produttori fossero stati costretti a ridurre temporaneamente i loro prezzi a causa di una diminuzione imprevista della domanda, o ancora nel caso in cui essi vendessero merci per completare una gamma di merci prodotte nel paese d'importazione, accontentandosi di un utile esiguo per salvaguardare la loro competitivita'. Quando le cifre rel- ative agli utili e alle spese generali fornite dal produttore non sono compatibili con quelle normalmente corrispondenti alle vendite di merci della stessa categoria o dello stesso tipo delle merci da valutare, effettuate da produttori del paese d'esportazione per l'esportazione nel paese d'importazione, l'importo degli utili e delle spese generali potra' basarsi su informazioni pertinenti di- verse da quelle fornite dal produttore delle merci o a suo nome. 6. Quando, per determinare un valore calcolato, vengano utilizzate informazioni diverse da quelle fornite dal produttore o a suo nome, le autorita' del paese d'importazione comunicheranno all'importatore, qualora questi ne faccia richiesta, la fonte di dette informazioni, nonche' i dati utilizzati e i calcoli effettuati sulla base di questi stessi dati, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10. 7. Le "spese generali" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) comprendono i costi diretti e indiretti relativi alla produzione ed alla commercializzazione delle merci per l'esportazione, e che non sono inclusi a norma della lettera a) di detto paragrafo. 8. Per stabilire se determinate merci sono "della stessa categoria o dello stesso tipo" di altre merci, si deve procedere caso per caso tenendo conto delle circostanze. Per determinare gli utili e le spese generali abituali conformemente all'articolo 6, si dovrebbe procedere ad un esame delle vendite per l'esportazione, destinate al paese d'importazione, del gruppo, o gamma, di merci piu' limitato comprendente le merci da valutare, per le quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai fini dell'articolo 6, le "merci della stessa categoria o dello stesso tipo" debbono provenire dallo stesso paese delle merci da valutare. Nota relativa all'articolo 7 1. I valori in dogana determinati a norma dell'articolo 7 dovrebbero, nella maggior misura possibile, basarsi su valori in dogana determinati in precedenza. 2. I metodi di valutazione da utilizzare a norma dell'articolo 7 dovrebbero essere quelli definiti agli articoli da 1 a 6 incluso; tuttavia una ragionevole elasticita' nell'applicazione di tali metodi risulterebbe conforme agli obiettivi e alle disposizioni dell'articolo 7. 3. Seguono alcuni esempi intesi ad illustrare che cosa debba intendersi per ragionevole elasticita': a) merci identiche: la prescrizione in base alla quale le merci identiche dovrebbero essere esportate esattamente, o quasi nello stesso momento delle merci da valutare potrebbe essere interpretata con elasticita'; merci importate identiche prodotte in un paese diverso dal paese di esportazione delle merci da valutare potrebbero fornire la base per la valutazione in dogana; si potrebbero utilizzare i valori in dogana di merci importate identiche, gia' determinati a norma degli articoli 5 o 6. b) merci simili: la prescrizione in base alla quale le merci simili dovrebbero essere esportate esattamente, o quasi nello stesso momento delle merci da valutare potrebbe essere interpretata con elasticita'; merci importate simili prodotte in un paese diverso da quello di esportazione delle merci da valutare potrebbero fornire la base per la valutazione in dogana; si potrebbero utilizzare valori in dogana di merci importate simili gia' determinati a norma degli articoli 5 o 6. c) metodo deduttivo: la prescrizione in base alla quale le merci dovranno essere state vendute "nello stato in cui sono importate", di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) potrebbe essere interpretata con elasticita'; il termine di "90 giorni" potrebbe essere applicato in maniera flessibile. Nota relativa all'articolo 8 Paragrafo 1, lettera a), punto i) Per "commissioni d'acquisto" si intendono le somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo all'estero per l'acquisto delle merci da valutare. Paragrafo 1, lettera b), punto ii) 1. Due considerazioni intervengono nell'attribuzione degli elementi precisati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii) alle merci importate, e cioe' il valore dell'elemento stesso e il modo in cui tale valore dev'essere attribuito alle merci importate. L'attribuzione di detti elementi dovrebbe essere effettuata in modo ragionevole, appropriato alle circostanze e conforme ai principi di contabilita' generalmente ammessi. 2. Per quanto riguarda il valore dell'elemento, se l'importatore lo acquista ad un determinato costo da un venditore al quale non e' collegato, detto costo rappresenta il valore dell'elemento. Se l'elemento e' stato prodotto dall'importatore o da una persona ad esso collegata, il suo valore e' dato dal costo di produzione. Se l'elemento e' stato utilizzato in precedenza dall'importatore, a prescindere dal fatto che questi l'abbia acquistato o prodotto, il costo iniziale di acquisto o di produzione dovrebbe essere ridotto per tener conto di detto utilizzo nella determinazione del valore dell'elemento. 3. Una volta determinato, il valore dell'elemento dev'essere attribuito alle merci importate. Esistono diverse possibilita'. Ad esempio, il valore potrebbe essere interamente attribuito al primo invio se l'importatore desidera pagare i dazi sul valore totale in un'unica soluzione. Oppure, l'importatore puo' richiedere che il valore sia attribuito al numero di unita' prodotte fino al momento del primo invio. O ancora, l'importatore puo' chiedere che il valore sia attribuito alla totalita' della produzione prevista, se esistono gia' contratti o precisi impegni per la produzione. Il metodo di attribuzione utilizzato dipendera' dalla documentazione fornita dall'importatore. 4. A titolo illustrativo, si puo' considerare il caso di un importatore che fornisca al produttore uno stampo da utilizzare per la produzione delle merci da importare e che concluda con lo stesso un contratto di acquisto di 10.000 unita'. Al momento dell'arrivo del primo invio, di 1.000 unita', il produttore ha gia' fabbricato 4.000 unita'. L'importatore puo' chiedere all'amministrazione doganale di attribuire il valore dello stampo a 1.000, 4.000 o 10.000 unita'. Paragrafo 1, lettera b), punto iv) 1. I valori da aggiungere per gli elementi specificati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iv), dovrebbero basarsi su dati oggettivi e quantificabili. Al fine di ridurre al minimo, per l'importatore e per l'amministrazione doganale, il valore connesso con la determinazione dei valori da aggiungere, sarebbe opportuno utilizzare, nella misura del possibile, i dati immediatamente disponibili nel sistema di scritture commerciali del compratore. 2. Per gli elementi forniti dal compratore e da questi acquistati o noleggiati, il valore da aggiungere sarebbe il costo dell'acquisto o del nolo. Gli elementi che sono di dominio pubblico non danno luogo a nessuna aggiunta, salvo quella relativa al costo delle copie. 3. I valori da aggiungere potranno essere calcolati con maggiore o minore facilita' a seconda della struttura, delle procedure di gestione e dei metodi contabili dell'impresa considerata. 4. Ad esempio, e' possibile che un'impresa che importa diversi prodotti provenienti da piu' paesi, tenga la contabilita' del suo centro di progettazione fuori dal paese d'importazione, in modo da far risultare con esattezza i costi attribuibili ad un determinato prodotto. In tal caso, potra' essere operata una rettifica diretta, in misura appropriata, a norma dell'articolo 8. 5. Si puo' avere anche il caso di un'impresa che trasferisca i costi del suo centro di progettazione, situato fuori dal paese d'importazione, nelle sue spese generali, senza attribuirli a prodotti specifici. In tal caso, sarebbe possibile operare, a norma dell'articolo 8, un'adeguata rettifica per quanto riguarda le merci importate, attribuendo il totale dei costi del centro di progettazione all'intera produzione che beneficia dei servizi del cento stesso e aggiungendo i costi cosi' attribuiti al prezzo delle merci importate in funzione del numero di unita'. 6. Eventuali variazioni rispetto alle circostanze sopra citate richiederanno naturalmente la valutazione di fattori diversi per la determinazione del metodo di attribuzione piu' appropriato. 7. Nei casi in cui la produzione dell'elemento in questione coinvolga un certo numero di paesi e avvenga nell'arco di un determinato periodo di tempo, la rettifica dovrebbe essere limitata al valore effettivamente aggiunto a tale elemento al di fuori del paese d'importazione. Paragrafo 1, lettera c) 1. I corrispettivi e i diritti di licenza di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) possono comprendere tra l'altro i pagamenti effettuati per brevetti, marchi di fabbrica o di commercio e diritti di riproduzione. Tuttavia, in occasione della determinazione del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nel paese d'importazione non saranno aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate. 2. I pagamenti effettuati dal compratore in contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate non saranno aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, se questi pagamenti non costituiscono una condizione della vendita per l'esportazione nel paese d'importazione delle merci importate. Paragrafo 3 In mancanza di dati oggettivi e quantificabili sugli elementi da aggiungere conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, il valore di transazione non puo' essere determinato applicando le disposizioni dell'articolo 1. A titolo illustrativo di quanto pre- cede: un corrispettivo viene versato sulla base del prezzo di vendita nel paese d'importazione di un litro di un determinato prodotto, importato al kg e trasformato in soluzione dopo l'importazione. Se il corrispettivo si basa in parte sulle merci importate e in parte su altri fattori che con tali merci non hanno alcun rapporto (ad esempio, quando le merci importate sono mescolate con ingredienti di origine nazionale e non possono piu' essere identificate separatamente; oppure, nel caso in cui l'importo del corrispettivo non possa essere distinto da speciali accordi finanziari conclusi tra il compratore e il venditore, sarebbe inappropriato cercare di aggiungere un elemento corrispondente a detto corrispettivo. Tuttavia, se l'importo del corrispettivo si basa unicamente sulle merci importate e puo' essere facilmente quantificato, si puo' apportare un'aggiunta al prezzo effettivamente pagato o da pagare. Nota relativa all'articolo 9 Ai fini dell'articolo 9, il "momento dell'importazione" puo' essere quello della dichiarazione in dogana. Nota relativa all'articolo 11 1. L'articolo 11 conferisce all'importatore un diritto di appello nei confronti di una determinazione del valore effettuata dall'amministrazione doganale a proposito delle merci da valutare. Dapprima si potra' ricorrere ad un'autorita' superiore dell'amministrazione doganale, ma l'importatore avra' il diritto, in ultima istanza, di interporre appello dinanzi agli organi giudiziari. 2. "Non comportante alcuna penalita'" significa che l'importatore non sara' possibile o minacciato di ammenda, per la sola ragione di aver deciso di esercitare il proprio diritto di appello. Le normali spese giudiziarie e gli onorari degli avvocati non saranno considerati un'ammenda. 3. Tuttavia, nessuna delle disposizioni dell'articolo 11 impedira' ad un Membro di esigere che i dazi doganali stabiliti siano integralmente pagati prima dell'interposizione dell'appello. Nota relativa all'articolo 15 Paragrafo 4 Ai fini dell'articolo 15, il termine "persone" si applica, se del caso, ad una persona giuridica. Paragrafo 4, lettera e) Ai fini del presente accordo, si ritiene che una persona controlli un'altra, ove la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda.
All. 1A - Accordo -Allegato II
ALLEGATO II COMITATO TECNICO PER LA VALUTAZIONE IN DOGANA 1. Conformemente all'articolo 18 del presente Accordo, il Comitato tecnico sara' istituito sotto gli auspici del CCD allo scopo di garantire, a livello tecnico, l'uniformita' di interpretazione e di applicazione del presente Accordo. 2. Le attribuzioni del Comitato tecnico saranno le seguenti: a) esaminare i problemi tecnici specifici che si presenteranno nella gestione quotidiana dei sistemi di valutazione in dogana dei Membri ed esprimere pareri consultivi in merito alle soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati; b) studiare, su richiesta, leggi, procedure e pratiche in materia di valutazione nella misura in cui si riferiscono al presente Accordo, nonche' elaborate rapporti sui risultati di detti studi; c) preparare e distribuire rapporti annuali sugli aspetti tecnici dell'applicazione e dello stato del presente Accordo; d) fornite, su qualsiasi questione riguardante la valutazione in dogana delle merci importate, le informazioni e i pareri che potrebbero essere richiesti da qualsiasi Membro o dal Comitato. Queste informazioni e pareri potranno assumere la forma di pareri consultivi, di commenti o di note esplicative; e) agevolare, su richiesta, l'assistenza tecnica a favore dei Membri, allo scopo di promuovere l'accettazione del presente Accordo sul piano internazionale; f) effettuare l'esame delle questioni che gli vengono sottoposte da un gruppo speciale, ai sensi dell'articolo 19 del presente Accordo; e g) esercitare altre eventuali attribuzioni che potrebbe conferirgli il Comitato. Considerazioni di carattere generale 3. Il Comitato tecnico si impegnera' a concludere entro un termine ragionevolmente breve i suoi lavori su questioni specifiche, in particolare su quelle che gli saranno sottoposte dai Membri, dal Comitato o da un gruppo speciale (panel). Secondo quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 4, il gruppo speciale dovra' fissare una scadenza specifica per il ricevimento di un rapporto del Comitato tecnico, il quale dovra' provvedere a fornire il rapporto entro tale scadenza. 4. Nello svolgimento della sua attivita', il Comitato tecnico sara' opportunamente assistito dal segretariato del CCD. Rappresentanza 5. Ciascun Membro avra' il diritto di essere rappresentato nel Comitato tecnico e potra' designare un delegato e uno o piu' supplenti per rappresentarlo nel Comitato tecnico. Ogni Membro cosi' rappresentato nel comitato tecnico e' qui di seguito denominato "membro del Comitato tecnico". I rappresentanti dei membri del Comitato tecnico potranno avvalersi dell'opera di consulenti. Il Segretariato dell'OMC potra' anch'esso assistere alle riunioni del Comitato in qualita' di osservatore. 6. I membri del CCD che non sono Membri dell'OMC potranno farsi rappresentare alle riunioni del Comitato tecnico da un delegato e uno o piu' supplenti. Tali rappresentanti assisteranno come osservatori alle riunioni del Comitato tecnico. 7. Con riserva dell'accettazione del presidente del Comitato tecnico, il segretario generale del CCD (qui di seguito denominato "segretario generale") potra' inviare rappresentanti di governi che non sono ne' Membri dell'OMC, ne' membri del CCD, nonche' rappresentanti di organizzazioni governative e professionali internazionali, ad assistere in qualita' di osservatori alle riunioni del Comitato tecnico. 8. Le designazioni dei delegati, dei supplenti e dei consulenti chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato tecnico saranno trasmesse al segretario generale. Riunioni del Comitato tecnico 9. Il Comitato tecnico si riunira' quando sara' necessario, e comunque almeno due volte l'anno. La data di ciascuna riunione sara' fissata dal Comitato tecnico nella sessione precedente. La data della riunione potra' essere modificata sia su richiesta di un membro del Comitato tecnico, confermata dalla maggioranza semplice dei Membri, sia, per i casi urgenti, su richiesta del presidente. In deroga a quanto disposto nella prima frase del presente paragrafo, il Comitato tecnico si riunira' quando necessario per esaminare questioni sottoposte da un gruppo speciale a norma dell'articolo 19 del presente Accordo. 10. Le riunioni del Comitato tecnico si svolgeranno presso la sede del CCD, salvo decisione contraria. 11. Fatta eccezione per i casi urgenti, il segretario generale informera' almeno 30 giorni prima della data di apertura di ciascuna sessione tutti i membri del Comitato tecnico, nonche' i partecipanti di cui ai paragrafi 6 e 7. Ordine del giorno 12. Il segretario generale redigera' un ordine del giorno provvisorio per ciascuna sessione e lo comunichera' ai membri del Comitato tecnico ed ai partecipanti di cui ai paragrafi 6 e 7, almeno 30 giorni prima della sessione, fatta eccezione per i casi urgenti. L'ordine del giorno comprendera' tutti i punti la cui iscrizione sia stata approvata dal Comitato tecnico nella sessione precedente, tutti i punti iscritti dal presidente su una iniziativa, nonche' tutti i punti la cui iscrizione sia stata richiesta dal segretario generale, dal Comitato o da un membro del Comitato tecnico. 13. Il Comitato tecnico adottera' il proprio ordine del giorno in apertura di ciascuna sessione. Nel corso della stessa, l'ordine del giorno potra' essere modificato in qualsiasi momento dal Comitato tecnico. Cariche e regolamento interno 14. Il Comitato tecnico elegge tra i delegati dei suoi membri un presidente e uno o piu' vicepresidenti. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti ha la durata di un anno. Il presidente e i vicepresidenti uscenti sono rieleggibili. Il mandato di un presidente, o vicepresidente, che non rappresenta piu' un membro del Comitato tecnico cessa automaticamente. 15. In caso di assenza del presidente ad una riunione, o a parte della stessa, un vicepresidente assumera' la presidenza, con gli stessi poteri e gli stessi doveri del presidente. 16. Il presidente della riunione partecipera' ai lavori del Comitato tecnico in qualita' di presidente e non in qualita' di rappresentante di un membro del Comitato tecnico. 17. Oltre ad esercitare gli altri poteri attribuitigli dal presente regolamento, il presidente dichiarera' l'apertura e la chiusura di ciascuna riunione, dirigera' la discussione, dara' la parola e, conformemente al presente regolamento, disciplinera' i lavori. Il presidente potra' inoltre richiamare all'ordine un oratore qualora le osservazioni di quest'ultimo non siano pertinenti. 18. Ciascuna delegazione potra' presentare una mozione d'ordine nel corso della discussione su qualsivoglia questione. In questo caso, il presidente prendera' una decisione immediata. In caso di contestazione nei confronti di tale decisione, il presidente la mettera' ai voti. Se non viene respinta, la decisione verra' mantenuta tale e quale. 19. Il segretario generale, o i funzionari del segretariato designati dallo stesso segretario, svolgeranno le funzioni di segreteria nelle riunioni del Comitato tecnico. Quorum e scrutini 20. Il quorum sara' costituito dai rappresentanti della maggioranza semplice dei membri del Comitato tecnico. 21. Ciascun membro del Comitato tecnico disporra' di un voto. Ogni decisione del Comitato tecnico sara' adottata con la maggioranza almeno dei due terzi dei membri presenti. Prescindendo dai risultati della votazione su una determinata questione, il Comitato tecnico avra' la facolta' di presentare un rapporto completo al comitato ed al CCD, indicando i diversi punti di vista espressi nelle relative discussioni. In deroga a quanto fin qui disposto dal presente paragrafo, su questioni sottoposte da un gruppo speciale, le decisioni del Comitato tecnico saranno prese per accordo unanime. Ove non raggiunga un accordo al suo interno su una questione presentata da un gruppo speciale, il Comitato tecnico fornira' un rapporto dettagliato dei fatti in questione in cui siano indicate le opinioni dei membri. Lingue e documenti 22. Le lingue ufficiali del Comitato tecnico saranno il francese, l'inglese e lo spagnolo. Gli interventi o le dichiarazioni pronunciati in una di queste tre lingue saranno immediatamente tradotti nelle altre lingue ufficiali, a meno che tutte le delegazioni abbiano deciso di rinunciare alla loro traduzione. Gli interventi o le dichiarazioni pronunciati in un'altra lingua saranno tradotti in francese, in inglese e in spagnolo alle stesse condizioni, ma in tal caso spettera' alla delegazione interessata fornirne la traduzione in francese, in inglese o in spagnolo. Il francese, l'inglese e lo spagnolo saranno le uniche lingue utilizzate nei documenti ufficiali del Comitato tecnico. Le memorie e la corrispondenza sottoposte all'esame del Comitato tecnico dovranno essere presentate in una delle lingue ufficiali. 23. Il Comitato tecnico redigera' un rapporto su ciascuna delle sessioni e, se il presidente lo riterra' necessario, anche processi verbali o resoconti analitici delle sue riunioni. Il presidente, o una persona da questi designata, presentera' un rapporto sui lavori del Comitato tecnico a ciascuna riunione del Comitato e a ciascuna riunione del CCD.
All. 1A - Accordo-Allegato III
ALLEGATO III 1. Il termine di cinque anni previsto dall'articolo 20, paragrafo 1, per l'applicazione dell'accordo da parte dei paesi in via di sviluppo Membri potrebbe rivelarsi nella pratica insufficiente per alcuni di questi paesi. In tal caso, un paese in via di sviluppo Membro potra', prima della fine del periodo citato all'articolo 20, paragrafo 1, richiederne la proroga, restando inteso che i Membri esamineranno con comprensione tale richiesta, ove il paese in via di sviluppo Membro di cui trattasi sia in grado di motivarla debitamente. 2. I paesi in via di sviluppo che abitualmente determinano il valore delle merci sulla base di valori minimi stabiliti ufficialmente potrebbero richiedere di formulare una riserva che consenta loro di mantenere tali valori entro certi limiti e in via transitoria, secondo le modalita' e le condizioni accettate dai Membri. 3. I paesi in via di sviluppo, per i quali l'inversione dell'ordine di applicazione su richiesta dell'importatore, di cui all'articolo 4 dell'Accordo potrebbe creare reali difficolta', hanno facolta' di formulare una riserva nei confronti dell'articolo 4, nei seguenti termini: "Il governo di.............si riserva il diritto di decidere che la disposizione dell'articolo 4 dell'Accordo in materia si applichi soltanto quando le autorita' doganali acconsentano alla richiesta di invertire l'ordine degli articoli 5 e 6". Ove i paesi in via di sviluppo formulino tale riserva, i Membri vi consentiranno a norma dell'articolo 21 dell'Accordo. 4. I paesi in via di sviluppo potrebbero chiedere di formulare una riserva in relazione all'articolo 5, paragrafo 2 dell'Accordo nei seguenti termini: "Il governo di ........... si riserva il diritto di decidere che l'articolo 5, paragrafo 2 dell'Accordo sia applicato, che l'importatore lo richieda o meno, in conformita' con le disposizioni della nota corrispondente." Se i paesi in via di sviluppo formulino tale riserva, i Membri vi consentiranno a norma dell'articolo 21 dell'Accordo. 5. Alcuni paesi in via di sviluppo possono incontrare problemi nell'attuazione dell'articolo 1 dell'Accordo, nella misura in cui esso si riferisca alle importazioni effettuate in questi paesi da rappresentanti, distributori o concessionari esclusivi. Se problemi di tale natura si presenteranno nella pratica ai paesi in via di sviluppo Membri in sede di applicazione dell'Accordo, la questione verra' esaminata, su richiesta di detti Membri, allo scopo di trovare soluzioni adeguate. 6. L'articolo 17 riconosce che l'applicazione dell'accordo potrebbe richiedere alle amministrazioni doganali di informarsi in merito alla veridicita' o all'esattezza di ogni affermazione, documento o dichiarazione presentati ai fini della determinazione del valore in dogana. L'articolo pertanto da' atto del fatto che possono essere condotte indagini allo scopo, per esempio, di verificare se sono completi e corretti gli elementi relativi al valore dichiarati o presentati in dogana ai fini della determinazione del valore in dogana. I Membri, con riserva delle rispettive leggi e procedure nazionali, hanno il diritto di contare sulla piena cooperazione degli importatori in indagini di questo tipo. 7. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare comprende la totalita' dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore a favore del venditore, ovvero dal compratore a favore di una terza persona per soddisfare un'obbligazione del venditore.
All. 1A - Accordo - Art. 1
ACCORDO SULLE ISPEZIONI PRE-IMBARCO I Membri, Notando che il 20 settembre 1986 i Ministri hanno convenuto che "l'Uruguay Round di negoziati commerciali multilaterali mira a promuovere l'ulteriore liberalizzazione ed espansione del commercio mondiale", a "rafforzare il ruolo del GATT" e ad "aumentare la capacita' del sistema GATT di adeguarsi all'ambiente economico internazionale in evoluzione"; Notando che un certo numero di paesi in via di sviluppo Membri fanno ricorso ad ispezioni preimbarco; Riconoscendo l'esigenza dei paesi in via di sviluppo di ricorrere a tale procedura per quanto e nella misura in cui sia necessario verificare la qualita', la quantita' e il prezzo delle merci importate; Coscienti del fatto che siffatte operazioni devono essere effettuate senza dare origine a inutili ritardi o trattamenti differenziati; Notando che l'ispezione, per definizione, viene effettuata nel territorio dei Membri esportatori; Riconoscendo l'esigenza di definire un quadro internazionale concordato di diritti e obblighi spettanti a Membri utilizzatori e Membri esportatori; Riconoscendo che i principi e gli obblighi del GATT 1994 si applicano alle attivita' degli enti per le ispezioni pre-imbarco incaricati dai governi dei Membri dell'OMC; Riconoscendo che e' auspicabile rendere trasparenti le operazioni svolte dagli enti per le ispezioni pre-imbarco nonche' leggi e regolamenti in materia di ispezioni pre-imbarco; Desiderosi di promuovere la rapida, efficace ed equa risoluzione delle controversie tra esportatori ed enti per le ispezioni pre-imbarco che possano insorgere nel quadro del presente accordo, Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Ambito di applicazione - Definizioni 1. Il presente Accordo si applica a tutte le attivita' di ispezione pre-imbarco svolte nel territorio dei Membri, appaltate o comunque affidate dai governo o da un organismo governativo di un Membro. 2. Per "Membro utilizzatore" si intende un Membro il cui governo o un cui organismo governativo appalta o comunque affida la pratica di attivita' di ispezione pre-imbarco. 3. Per attivita' di ispezione pre-imbarco si intendono tutte le attivita' relative alla verifica di qualita', quantita' e prezzo, ivi compresi tasso di cambio e condizioni finanziarie, e/o la classificazione delle merci da esportare nel territorio del Membro utilizzatore. 4. Per "ente per le ispezioni pre-imbarco" si intende qualsiasi ente al quale un Membro appalta o comunque affida l'incarico di effettuare ispezioni pre-imbarco. 1
All. 1A - Accordo - Art. 2
Articolo 2 Obblighi dei Membri utilizzatori Obbligo di non discriminazione 1. I Membri utilizzatori garantiscono che le ispezioni pre-imbarco siano effettuate in maniera non discriminatoria e che le procedure e i criteri impiegati nello svolgimento delle attivita' siano obiettivi e applicati allo stesso modo a tutti gli esportatori interessati. I Membri utilizzatori garantiscono inoltre l'esecuzione uniforme delle ispezioni da parte di tutti gli ispettori degli enti per le ispezioni pre-imbarco che ricevono l'appalto o l'incarico dagli stessi. Disposizioni governative 2. I Membri utilizzatori garantiscono che nel corso delle attivita' di ispezione pre-imbarco inerenti leggi, regolamenti e norme rispettivi siano rispettate le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo III del GATT 1994 nella misura in cui le stesse sono pertinenti. Sito dell'ispezione 3. I Membri utilizzatori garantiscono che tutte le attivita' rela- tive alle ispezioni pre-imbarco, ivi compresa l'emissione di una relazione fattuale che consente il rilascio di un nullaosta all'imbarco ("Clean Report of Findings"), ovvero di una nota di mancanza emissione, si svolgano nel territorio doganale dal quale le merci vengono esportate ovvero, se l'ispezione non puo' essere effettuata in tale territorio doganale data la natura complessa dei prodotti in questione o se concordato da entrambe le parti, nel territorio doganale nel quale le merci vengono prodotte. Norme 4. I Membri utilizzatori devono altresi' garantire che le ispezioni sulla quantita' e la qualita' siano effettuate in conformita' delle norme definite da venditore e compratore nel contratto di acquisto e che, in assenza di tali norme, si applichino le norme internazionali pertinenti. 2 Trasparenza 5. I Membri utilizzatori garantiscono che le ispezioni pre-imbarco siano effettuate in maniera trasparente. 6. I Membri utilizzatori garantiscono che, nel momento in cui vengono contattati dagli esportatori, gli enti per le ispezioni pre- imbarco provvedano a fornire agli stessi un elenco contenente tutte le informazioni necessarie agli esportatori per conformarsi ai requisiti d'ispezione. Gli enti per le ispezioni pre-imbarco sono tenuti a fornire le informazioni pertinenti, su richiesta degli esportatori. Tali informazioni includono il riferimento a leggi e regolamenti dei Membri utilizzatori relativamente alle attivita' di ispezione pre-imbarco, nonche' le procedure e i criteri utilizzati per l'ispezione e ai fini della verifica di prezzo e tasso di cambio, i diritti degli esportatori nei confronti degli enti di ispezione e le procedure di appello previste al paragrafo 21. Eventuali ulteriori obblighi procedurali o modifiche nelle procedure vigenti potranno essere applicati ad una determinata spedizione solo ove l'esportatore interessato venga informato dei cambiamenti al momento della definizione della data dell'ispezione. Tuttavia, in situazioni di emergenza, come nei casi contemplati dagli articolo XX e XXI del GATT 1994, tali ulteriori obblighi procedurali o eventuali modifiche possono essere applicati ad una spedizione prima che l'esportatore ne venga informato. Quanto precede, tuttavia, non esime gli esportatori dai loro obblighi per quanto concerne l'osservanza della normativa in materia di importazioni del Membro utilizzatore. 7. I Membri utilizzatori garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 6 che precede siano facilmente accessibili agli esportatori e che gli uffici per le ispezioni pre-imbarco gestiti dagli enti per le ispezioni pre-imbarco fungano da punti di riferimento per le informazioni. 8. I Membri utilizzatori pubblicano con sollecitudine tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia di ispezioni pre-imbarco, in modo da permettere ad altri governi e operatori commerciali di prenderne conoscenza. Protezione delle informazioni commerciali confidenziali 9. I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco trattino le informazioni ricevute nel corso delle ispezioni come informazioni commerciali confidenziali, nella misura in cui tali informazioni non siano gia' pubblicate, in generale disponibili a terzi o comunque di dominio pubblico. I Membri utilizzatori garantiscono altresi' che gli enti per le ispezioni pre- imbarco indirizzino la procedura in questo senso. 10. I Membri utilizzatori forniscono, su richiesta, informazioni ai Membri sulle misure adottate per dare attuazione al paragrafo 9. Le disposizioni del presente paragrafo tuttavia non impongono ai Membri di rendere note informazioni confidenziali la cui divulgazione potrebbe compromettere l'efficacia delle operazioni di ispezione pre- imbarco o pregiudicare i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private. 11. I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco non divulghino a terzi informazioni commerciali confidenziali, fermo restando che tali enti possono comunicare le informazioni agli organi governativi dai quali hanno ricevuto l'appalto o l'incarico. I Membri utilizzatori garantiscono altresi' che le informazioni commerciali confidenziali ricevute da enti per le ispezioni pre-inbarco che hanno ricevuto l'appalto o l'incarico siano adeguatamente salvaguardate. Gli enti per le ispezioni pre-imbarco comunicano le informazioni commerciali confidenziali ai governi che li hanno incaricati esclusivamente nella misura in cui le stesse siano consuetudinariamente richieste per lettere di credito o altre forme di pagamento o ai fini doganali, di concessione di licenza di importazione o di controllo sui cambi. 12. I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco non richiedano agli esportatori di fornire informazioni in merito a quanto segue: a) dati di fabbricazione relativi a processi brevettati, protetti da licenza o non divulgati, ovvero a processi con brevetto in corso di registrazione; b) dati tecnici non pubblicati, diversi dai dati necessari a dimostrate la conformita' con regolamenti o norme tecniche; c) determinazione interna dei prezzi, inclusi i costi di produzione; d) livelli di profitto; e) condizioni di contratti stipulati tra gli esportatori e i loro fornitori, a meno che l'ente non possa procedere altrimenti per effettuare l'ispezione in questione. In questi casi, l'ente si limitera' a chiedere solo le informazioni necessarie a tale scopo. 13. Le informazioni di cui al paragrafo 12, che non possono essere richieste dall'ente per le ispezioni pre-imbarco, potranno invece essere fornite volontariamente dall'esportatore per illustrare un caso specifico. Conflitti di interesse 14. I Membri utilizzatori assicurano che gli enti per le ispezioni pre-imbarco, tenendo conto anche delle disposizioni in merito alla protezione delle informazioni commerciali confidenziali di cui ai paragrafi da 9 a 13, si attengano a procedure volte ad evitare conflitti di interesse: a) tra gli enti per le ispezioni pre-imbarco e eventuali enti collegati agli stessi, ivi compresi enti nei quali questi ultimi detengano interessi finanziari o commerciali ovvero enti che detengano un interesse finanziario negli enti per le ispezioni pre-imbarco in questione, e le cui spedizioni debbano essere ispezionate da questi ultimi; b) tra enti per le ispezioni pre-imbarco e qualsivoglia altro ente, ivi compresi altri enti soggetti a ispezioni pre- imbarco, esclusi gli enti governativi che appaltano o affidano l'incarico di effettuare le ispezioni; c) con divisioni di enti per le ispezioni pre-imbarco che svolgano attivita' diverse da quelle richieste dalla procedura di ispezione. Ritardi 15. I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco evitino inutili ritardi nell'ispezione delle spedizioni. I Membri utilizzatori assicurano inoltre che una volta concordata con l'esportatore la data dell'ispezione, l'ente per l'ispezione provveda ad effettuare l'ispezione in tale data, salvo che la stessa venga modificata di comune accordo da esportatore ed ente per le ispezioni pre-imbarco, o che a quest'ultimo venga impedito di procedere dall'esportatore o per cause di forza maggiore. 3 16. I Membri utilizzatori assicurano che, successivamente al ricevimento dei documenti finali e al completamento dell'ispezione, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano, entro cinque giorni lavorativi, ad emettere una relazione fattuale che consenta il nullaosta all'imbarco, o una nota esplicativa scritta che specifichi in dettaglio i motivi della mancata emissione. I Membri utilizzatori garantiscono altresi' che, in quest'ultimo caso, gli enti per le ispezioni pre-imbarco diano agli esportatori l'opportunita' di presentare in forma scritta i propri punti di vista nonche', su richiesta degli esportatori, provvedano ad effettuare una nuova ispezione alla data piu' vicina gradita ad entrambe le parti. 17. I Membri utilizzatori garantiscono che, ogniqualvolta sia richiesto dagli esportatori, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano prima della data dell'ispezione fisica, ad effettuare una verifica preliminare del prezzo e, se del caso, del tasso di cambio, sulla base del contratto stipulato tra esportatore e importatore, della fattura pro forma e, se del caso, della domanda per l'autorizzazione all'importazione. I Membri utilizzatori garantiscono che l'accettazione di prezzi o tassi di cambio da parte di un ente per le ispezioni pre-imbarco sulla base di tale verifica preliminare non sia revocata, purche' le merci siano conformi alla documentazione di importazione e/o alla licenza di importazione. Essi garantiscono inoltre che, successivamente alla verifica preliminare, gli enti per le ispezioni pre-imbarco informino prontamente gli esportatori per iscritto in merito all'accettazione del prezzo e/o del tasso di cambio o comunichino in dettaglio i motivi della mancata accettazione degli stessi. 18. I Membri utilizzatori assicurano che, al fine di evitare ritardi dei pagamenti, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano ad inviare agli esportatori o a rappresentanti designati dagli stessi il predetto nullaosta all'imbarco il piu' sollecitamente possibile. 19. I Membri utilizzatori garantiscono che, nel caso di un errore di trascrizione nella relazione fattuale gli enti per le ispezioni pre- imbarco provvedano a correggerlo e a far pervenire l'informazione corretta alle parti interessate il piu' rapidamente possibile. Verifica del prezzo 20. I Membri utilizzatori garantiscono che, al fine di impedire casi di fatturazioni al di sotto o al di sopra del prezzo effettivo e frodi, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano ad effettuare verifiche dei prezzi in base alle seguenti indicazioni: a) gli enti per le ispezioni pre-imbarco potranno respingere un prezzo concordato in un contratto stipulato tra un esportatore e un importatore soltanto qualora siano in grado di dimostrare che il prezzo puo' essere ritenuto insoddisfacente sulla base di un processo di verifica conforme ai criteri esposti ai commi da b) a e); b) l'ente per le ispezioni pre-imbarco basera' il confronto dei prezzi ai fini della verifica del prezzo di esportazione sul prezzo (o sui prezzi) di merci identiche o simili offerte per l'esportazione dallo stesso paese esportatore esattamente o pressappoco nello stesso momento, in condizioni di vendita competitive e confrontabili, conformemente alle normali prassi commerciali e al netto di eventuali sconti standard. Il confronto si basera' sui seguenti elementi: i) saranno considerati esclusivamente prezzi che forniscono una valida base di confronto, tenendo conto dei fattori economici pertinenti relativi al paese di importazione e al paese o ai paesi ai quali si fa riferimento per il confronto dei prezzi; ii) l'ente per le ispezioni pre-imbarco non si dovra' basare sul prezzo di merci offerte per l'esportazione a paesi importatori diversi al fine di imporre arbitrariamente il prezzo piu' basso alla spedizione; iii) l'ente per le ispezioni pre-imbarco dovra' tenere conto degli elementi specifici elencati al comma c); iv) in qualsiasi fase del processo sopra descritto, l'ente per le ispezioni pre-imbarco dovra' concedere all'esportatore la possibilita' di fornire spiegazioni sul prezzo; c) nell'effettuare la verifica del prezzo, gli enti per le ispezioni pre-imbarco terranno in debito conto i termini del contratto di vendita e i fattori di rettifica di norma applicabili in relazione alla transazione; tali fattori includono, a titolo illustrativo ma non limitativo, il livello commerciale e la quantita' della vendita, i periodi e le condizioni di consegna, la clausola di adeguamento dei prezzi, specifiche di qualita', speciali caratteristiche di progettazione, particolari specifiche di spedizione o di imballaggio, dimensioni dell'ordine, vendite a contanti, influenze stagionali, corrispettivi di licenza o altri diritti di proprieta' intellettuale, nonche' servizi resi nell'ambito del contratto, ove non siano fatturati separatamente; e ancora, determinati elementi relativi al prezzo dell'esportatore, quali il rapporto contrattuale tra esportatore e importatore; d) la verifica dei costi di trasporto si riferira' esclusivamente al prezzo convenuto del modo di trasporto nel paese di esportazione, come indicato nel contratto di vendita; e) ai fini della verifica del prezzo non si dovra' tener conto delle seguenti voci: i) prezzo di vendita nel paese d'importazione di merci prodotte in quel paese; ii) prezzo delle merci per l'esportazione da un paese diverso dal paese esportatore; iii) costi di produzione iv) prezzi o valori arbitrari o fittizi. Procedura di appello 21. I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano a stabilire procedure per il ricevimento, l'esame e l'emissione di decisioni in merito a rimostranze presentate da esportatori e che le informazioni concernenti tali procedure siano rese disponibili agli esportatori in conformita' con le disposizioni dei paragrafi 6 e 7. I Membri utilizzatori garantiscono inoltre che le procedure siano formulate ed eseguite in conformita' con le indicazioni che seguono: a) gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvederanno a designare uno o piu' funzionari che saranno a disposizione, durante il normale orario d'ufficio, in ogni citta' o porto nel quale e' ubicato un ufficio amministrativo per le ispezioni pre-imbarco, per ricevere, esaminare e emettere decisioni su appelli o rimostranze presentati dagli esportatori; b) gli esportatori forniranno in forma scritta al funzionario designato i fatti concernenti la specifica transazione in questione, la natura del reclamo e una proposta si soluzione; c) il funzionario designato esaminera' con comprensione le rimostranze degli esportatori ed emettera' una decisione al piu' presto, successivamente al ricevimento della documentazione di cui al comma b). Deroghe 22. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, i Membri utilizzatori prevedono che, ad eccezione di spedizioni parziali, le spedizioni di valore inferiore ad un valore minimo applicabile a spedizioni definite dai Membri utilizzatori non siano soggette ad ispezione, tranne che in circostanze eccezionali. Il valore minimo di cui sopra rientrera' nelle informazioni fornite agli esportatori secondo quanto disposto nel paragrafo 6. ----------------- 1 Resta inteso che questa clausola non obbliga i Membri a consentire ad organismi governativi di altri Membri di effettuare ispezioni pre-imbarco sul loro territorio. 2 Con "norma internazionale" s'intende una norma adottata da un organismo governativo o non governativo al quale possono aderire tutti i Membri, e la cui attivita' nel campo della normalizzazione e' riconosciuta. 3 Resta inteso che, ai fini del presente accordo, "forza maggiore" significa "obbligo o coercizione inevitabile, corso imprevedibile degli eventi che giustifichi il mancato adempimento del contratto". 4 Gli obblighi dei Membri utilizzatori rispetto ai servizi forniti dagli enti per le ispezioni pre-imbarco in relazione alla valutazione in dogana saranno gli obblighi che gli stessi hanno accettato nel GATT 1994 e negli
All. 1A - Accordo - Art. 3
Articolo 3 Obblighi dei Membri esportatori Obbligo di non discriminazione 1. I Membri esportatori garantiscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di ispezione pre-imbarco siano applicate in maniera non discriminatoria. Trasparenza 2. I Membri esportatori pubblicano sollecitamente tutte le leggi e i regolamenti vigenti in relazione alle attivita' di ispezione pre- imbarco, in maniera tale da consentire ad altri governi e operatori commerciali di prenderne conoscenza. Assistenza tecnica 3. I Membri esportatori propongono di fornire ai Membri utilizzatori, su richiesta, la necessaria assistenza tecnica ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, a condizioni reciprocamente concordate. 5
All. 1A - Accordo - Art. 4
Articolo 4 Procedure per l'esame indipendente I Membri incoraggiano gli enti per le ispezioni pre-imbarco e gli esportatori a risolvere tra di loro eventuali controversie. Tuttavia, dopo due giorni lavorativi dalla presentazione del reclamo in conformita' con le disposizioni del paragrafo 21 dell'articolo 2, entrambe le parti hanno facolta' di deferire la controversia all'esame di una parte indipendente. I Membri prendono tutte le misure ragionevoli a loro disposizione per garantire che le seguenti procedure siano stabilite e mantenute in essere a tal fine: a) le procedure in questione saranno amministrare da un ente indipendente costituito congiuntamente da un'organizzazione che rappresenta gli enti per le ispezioni pre-imbarco ed un'organizzazione che rappresenta gli esportatori ai fini del presente accordo; b) l'ente indipendente di cui al comma a) dovra' redigere un elenco di esperti, secondo le seguenti modalita': i) un gruppo di membri nominati da un'organizzazione che rappresenta gli enti per le ispezioni pre-imbarco ii) un gruppo di membri nominati da un'organizzazione che rappresenta gli esportatori; iii) un gruppo di esperti indipendenti in materia commerciale, nominati dall'ente indipendente di cui al comma a). La distribuzione geografica degli esperti indicati nell'elenco sara' tale da consentire la rapida definizione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro di queste procedure. L'elenco sara' approntato entro due mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC e sara' aggiornato di anno in anno. L'elenco sara' disponibile al pubblico, verra' notificato al Segretariato e distribuito a tutti i Membri; c) un esportatore o un ente per le ispezioni pre-imbarco che desideri sollevare una vertenza dovra' contattare l'ente indipendente di cui al comma a) e richiedere l'istituzione di un gruppo speciale (panel). L'ente indipendente sara' responsabile della formazione del gruppo speciale, che dovra' consistere di tre membri, scelti in modo da evitare inutili costi e ritardi. Il primo membro dovra' essere selezionato dal gruppo i) dell'elenco che precede dall'ente per le ispezioni pre-imbarco interessato, fermo restando che non deve esistere alcun rapporto tra tale membro e l'ente per le ispezioni pre-imbarco. Il secondo membro dovra' essere selezionato dal gruppo ii) dell'elenco che precede dall'esportatore interessato, fermo restando che non devono esistere collegamenti tra tale membro e l'esportatore. Il terzo membro dovra' essere scelto dalla sezione iii) della lista che precede dall'ente indipendente di cui al comma a). Un esperto indipendente in materia commerciale scelto nell'ambito del gruppo iii) dell'elenco che precede non puo' essere contestato; d) l'esperto indipendente in materia commerciale scelto nell'ambito del gruppo iii) dell'elenco di cui sopra svolgera' le funzioni di presidente del gruppo speciale e prendera' tutte le necessarie decisioni per garantire la rapida composizione della controversia da parte del panel stesso: ad esempio, se i fatti in questione impongono un incontro dei membri del panel e, in tal caso, la sede di tale incontro, tenendo conto del sito dell'ispezione in questione; e) ove concordato dalle parti in controversia, un esperto indipendente in materia commerciale potrebbe essere scelto dal gruppo iii) dell'elenco che precede dall'ente indipendente di cui al comma a) per un esame della questione. L'esperto prendera' le decisioni necessarie per garantire la rapida composizione della controversia, ad esempio tenendo conto del sito dell'ispezione in questione; f) l'oggetto dell'esame consistera' nello stabilire se, nel corso dell'ispezione oggetto della controversia, le parti interessate abbiano agito nel rispetto delle disposizioni del presente accordo. La procedura dovra' essere rapida e fornire ad entrambe le parti la possibilita' di presentare le rispettive opinioni di persona o per iscritto; g) le decisioni del gruppo speciale di tre membri saranno prese con voto di maggioranza. La decisione in merito alla controversia sara' emessa entro otto giorni lavorativi dalla richiesta di esame indipendente e comunicata alle parti in controversia. Il termine potrebbe essere allungato, ove concordato dalle parti interessate. Il gruppo speciale o l'esperto indipendente in materia commerciale effettueranno la ripartizione dei costi in base al merito del caso. h) la decisione del gruppo speciale sara' vincolante per l'ente per le ispezioni pre-imbarco e per l'esportatore parti della controversia. ------------------- 5 Resta inteso che tale assistenza tecnica puo' essere fornita su base bilaterale, plurilaterale o multilaterale.
All. 1A - Accordo - Art. 5
Articolo 5 Notifica I Membri presentano al Segretariato copie delle leggi e dei regolamenti concernenti l'applicazione del presente Accordo, nonche' copie di altre leggi e regolamenti relativi alle ispezioni pre- imbarco, al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo OMC nei confronti del Membro interessato. Nessuna modifica a leggi e regolamenti relativi alle ispezioni pre-imbarco entrera' in vigore prima di essere stata oggetto di pubblicazione ufficiale. Immediatamente dopo la pubblicazione, le modifiche saranno notificate al Segretariato, che prevedera' ad informare i Membri in merito alla disponibilita' di tale informazione.
All. 1A - Accordo - Art. 6
Articolo 6 Esame Al termine del secondo anno dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, e successivamente ogni tre anni, la Conferenza dei Ministri esamina le disposizioni, l'attuazione e il funzionamento del presente Accordo, alla luce dei suoi obiettivi e dell'esperienza acquisita sul suo funzionamento. In seguito a tale esame, la Conferenza dei Ministri ha facolta' di modificare le disposizioni dell'Accordo.
All. 1A - Accordo - Art. 7
Articolo 7 Consultazioni I Membri si consultano reciprocamente, su richiesta, in merito a questioni concernenti il funzionamento dell'Accordo. In tali casi, si applicano al presente Accordo le disposizioni dell'articolo XXII del GATT 1994, cosi' come formulate ed applicare nel quadro dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie.
All. 1A - Accordo - Art. 8
Articolo 8 Risoluzione delle controversie Eventuali controversie che insorgano tra i Membri relativamente al funzionamento del presente Accordo sono soggette alle disposizioni dell'articolo XXIII del GATT 1994, cosi' come formulate ed applicate nel quadro dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie.
All. 1A - Accordo - Art. 9
Articolo 9 Disposizioni finali 1. I Membri si impegnano a prendere tutte le misure necessarie per l'attuazione del presente Accordo. 2. I Membri si impegnano a garantire che le loro leggi e i loro regolamenti non siano contrari alle disposizioni del presente Accordo.
All. 1A - Accordo - Art. 1
ACCORDO RELATIVO ALLE REGOLE IN MATERIA DI ORIGINE I Membri, Notando che il 20 settembre 1986 i Ministri hanno convenuto che "l'Uruguay Round di negoziati commerciali multilaterali mira a promuovere l'ulteriore liberalizzazione ed espansione del commercio mondiale", a "rafforzare il ruolo del GATT" e ad "aumentare la capacita' del sistema GATT di adeguarsi all'ambiente economico internazionale in evoluzione"; Desiderosi di promuovere gli obiettivi del GATT 1994; Riconoscendo che la definizione e l'applicazione di regole chiare e prevedibili in materia di origine facilitano il flusso degli scambi internazionali; Desiderosi di assicurare che le regole stesse non rappresentino un inutile ostacolo agli scambi; Desiderosi di assicurare che le regole in materia di origine non annullino ne' pregiudichino i diritti dei Membri ai sensi del GATT 1994; Riconoscendo che e' auspicabile promuovere la trasparenza di leggi, regolamenti e prassi concernenti le regole in materia di origine; Desiderosi di assicurare che le regole in materia di origine siano formulate e applicate in modo imparziale, trasparente, prevedibile, coerente e neutrale; Riconoscendo la disponibilita' di un meccanismo di consultazione e di procedure per una rapida, efficace ed equa risoluzione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro del presente Accordo; Desiderosi di armonizzare e rendere piu' chiare le regole in materia di origine. Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Regole in materia di origine 1. Ai fini delle parti dalla I alla IV del presente Accordo, con l'espressione "regole in materia di origine" si intendono le leggi, i regolamenti e le norme amministrative di ambito generale applicate dai Membri per determinare il paese di origine delle merci, purche' tali regole in materia di origine non siano connesse a disposizioni contrattuali o regimi commerciali autonomi che comportano la concessione di tariffe preferenziali al di la' dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 del GATT 1994. 2. Le regole in materia di origine di cui al paragrafo 1 comprendono tutte le norme relative a tale materia utilizzate in strumenti non preferenziali di politica commerciale, ad esempio nell'applicazione di quanto segue: trattamento della nazione piu' favorita, ai sensi degli articoli I, II, III, XI e XIII del GATT 1994; dazi antidumping e dazi compensativi ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994; misure di salvaguardia, ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994; obblighi in materia di marchi d'origine, ai sensi dell'articolo IX del GATT 1994; restrizioni quantitative discriminatorie o contingenti tariffari. Esse comprendono inoltre le regole in materia di origine utilizzate per gli appalti pubblici e le statistiche commerciali. 1 ------------------ 1 Resta inteso che questa clausola non pregiudica le determinazioni effettuate ai fini della definizione di "industria nazionale" o "prodotti analoghi dell'industria nazionale" o termini simili, ogniqualvolta si applichino.
All. 1A - Accordo - Art. 2
Articolo 2 Disciplina per il periodo di transizione Fino al completamento del programma di lavoro per l'armonizzazione delle regole in materia di origine, illustrato nella Parte IV, i Membri garantiscono che: a) all'atto dell'emissione di decisioni amministrative di applicazione generale, siano chiaramente definiti i requisiti da soddisfare. In particolare: i) nei casi in cui si applica il criterio del cambiamento di classificazione tariffaria, la regola in materia di origine, nonche' eventuali eccezioni alla stessa, deve chiaramente specificare le voci o sottovoci della nomenclatura tariffaria alle quali fa riferimento; ii) nei casi in cui si applica il criterio della percentuale ad valorem, nelle regole in materia di origine e' necessario indicare anche il metodo per il calcolo della percentuale; iii) nei casi in cui si applica il criterio dei processi di fabbricazione o lavorazione, e' necessario indicare con precisione il processo che conferisce l'origine alle merci in questione; b) in deroga alla misura o allo strumento di politica commerciale al quale sono collegate, le loro regole in materia di origine non sono utilizzate come strumenti per perseguire direttamente o indirettamente determinati obiettivi di natura commerciale; c) le regole in materia di origine non danno origine di per se stesse ad effetti di restrizione, di distorsione o di grave disturbo degli scambi internazionali e non impongono requisiti eccessivamente severi, ne' richiedono l'osservanza di determinare condizioni non connesse alla produzione o alla lavorazione, a titolo di requisito essenziale per la determinazione del paese d'origine. Tuttavia, i costi non direttamente connessi alla fabbricazione o lavorazione possono essere inclusi ai fini dell'applicazione del criterio della percentuale ad valorem compatibilmente con quanto definito al comma a); d) le regole in materia di origine applicate alle importazioni e alle esportazioni non sono piu' severe delle regole applicate al fine di stabilire se una merce si possa ritenere nazionale e non sono discriminatorie nei confronti di altri Membri, a prescindere dai rapporti di affiliazione dei produttori delle merci in questione; 2 e) le loro regole in materia di origine sono gestite in maniera coerente, uniforme, imparziale e ragionevole; f) le loro regole in materia di origine si basano su norme pos- itive. Le regole che stabiliscono che cosa non conferisce l'origine (norma negativa) sono ammesse a scopo di chiarimento di una norma positivo o, in singoli casi, ove non sia necessaria una determinazione positiva dell'origine; g) le loro disposizioni legislative e regolamentari, decisioni giudiziarie e amministrative di applicazione generale concernenti le regole in materia di origine sono pubblicate come se fossero soggette all'articolo X, paragrafo 1 del GATT 1994 e in conformita' di quanto disposto dallo stesso; h) su richiesta di un esportatore, di un importatore o di qualsivoglia persona con un fondato motivo, gli accertamenti dell'origine accordati a una merce sono emessi al piu' presto e comunque non oltre 150 giorni dalla richiesta in tal senso purche' siano stati forniti tutti gli elementi necessari. Le richieste di accertamento saranno accettate prima che venga avviato il commercio delle merci in questione e successivamente potranno essere accettate in qualsiasi momento. Gli accertamenti restano validi per tre anni, purche' i fatti e le condizioni, ivi comprese le regole in materia di origine, in base ai quali sono stati effettuati non subiscano variazioni di rilievo. Purche' le parti interessate vengano informate in anticipo, tali accertamenti non s'intendono piu' validi qualora venga presa una decisione contraria all'accertamento in occasione di una revisione come indicato al comma j). Tali accertamenti saranno resi disponibili al pubblico, con riserva di quanto disposto dal comma k); i) in caso di modifiche alle regole in materia di origine, ovvero di introduzione di nuove regole, tali modifiche non sono applicate con effetto retroattivo, come definito nelle leggi o regolamenti dei Membri, che restano impregiudicati; j) qualsiasi azione di tipo amministrativo intrapresa in relazione alla determinazione dell'origine e' prontamente assoggettabile a una revisione da parte di tribunali, o nell'ambito di procedimento, giudiziari, arbitrali o amministrativi indipendenti dall'autorita' che ha effettuato la determinazione, che potra' dare luogo alla modifica o all'annullamento della determinazione; k) tutte le informazioni di natura confidenziale o che siano fornite a titolo confidenziale ai fini dell'applicazione delle regole in materia di origine sono trattate come strettamente riservate dalle autorita' interessare, che si asterranno dal divulgarle senza l'espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo nella misura in cui si renda necessario divulgarle nell'ambito di un procedimento giudiziario. ------------------- 2 Per quanto concerne le regole in materia di origine applicate ai fini di un appalto pubblico, questa clausola non s'intende porre in essere ulteriori obblighi oltre a quelli gia' assunti dai Membri ai sensi del GATT 1994.
All. 1A - Accordo - Art. 3
Articolo 3 Disciplina successivamente al periodo di transizione In considerazione dell'obiettivo di tutti Membri di ottenere, come risultato del programma di lavoro per l'ammonizzazione delle regole in materia di origine illustrato nella Parte IV, la definizione di regole armonizzate in materia di origine, nel momento dell'attuazione dei risultati del lavoro di armonizzazione i Membri garantiscono che: a) le regole in materia di origine siano applicate allo stesso modo per tutti gli scopi indicati all'articolo 1; b) ai sensi delle rispettive regole in materia di origine, il paese da indicare come paese d'origine di una particolare merce sia il paese dove la merce e' stata interamente ottenuta o, qualora due o piu' paesi siano coinvolti nella produzione della merce, il paese dove e' avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale; c) le regole in materia di origine che essi applicano alle importazioni e alle esportazioni non siano piu' severe delle norme applicate al fine di stabilire se un prodotto sia o meno nazionale e non siano discriminatorie nei confronti di altri Membri, a prescindere dai rapporti di affiliazione dei produttori delle merci in questione; d) le rispettive regole in materia di origine siano gestite in maniera coerente, uniforme, imparziale e ragionevole; e) le loro disposizioni legislative e regolamentari, decisioni giudiziarie e amministrative di applicazione generale concernenti le regole in materia di origine siano pubblicate come se fossero soggette all'articolo X, paragrafo 1 del GATT 1994 e in conformita' di quanto disposto dallo stesso; f) su richiesta di un esportatore, di un importatore o di qualsivoglia persona con un fondato motivo, gli accertamenti dell'origine accordati a una merce siano emessi al piu' presto e comunque non oltre 150 giorni dalla richiesta in tal senso purche' siano stati forniti tutti gli elementi necessari. Le richieste di accertamento saranno accettate prima che venga avviato il commercio delle merci in questione e successivamente potranno essere accettate in qualsiasi momento. Gli accertamenti restano validi per tre anni, purche' i fatti e le condizioni, ivi comprese le regole in materia di origine in base ai quali sono stati effettuati, non subiscano variazioni di rilievo. Purche' le parti interessate vengano informate in anticipo, tali accertamenti non s'intendono piu' validi qualora venga presa una decisione contraria all'accertamento in occasione di un esame come indicato al comma h). Gli accertamenti saranno resi disponibili al pubblico, con riserva di quanto disposto dal comma i); g) in caso di modifiche alle regole in materia di origine, ovvero di introduzione di nuove regole, tali modifiche non siano applicate con effetto retroattivo, come definito nelle leggi o regolamenti dei Membri, che restano impregiudicati; h) qualsiasi azione di tipo amministrativo intrapresa in relazione alla determinazione dell'origine sia prontamente assoggettabile a una revisione da parte di tribunali, o nell'ambito di procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi indipendenti dall'autorita' che ha effettuato la determinazione, che potra' dare luogo alla modifica o all'annullamento della determinazione; i) tutte le informazioni di natura confidenziale o che siano fornite a titolo confidenziale ai fini dell'applicazione delle regole in materia di origine siano trattate come strettamente riservate dalle autorita' interessate, che si asterranno dal divulgarle senza l'espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo nella misura in cui si renda necessario divulgarle nell'ambito di un procedimento giudiziario.
All. 1A - Accordo - Art. 4
Articolo 4 Istruzioni 1. In virtu' del presente Accordo viene istituito un Comitato per le regole in materia di origine (qui denominato "Comitato"), composto da rappresentanti di tutti i Membri. Il Comitato elegge il proprio presidente e si riunisce quando necessario, e comunque almeno una volta all'anno, allo scopo di consentire ai membri di procedere a consultazioni su questioni riguardanti la gestione delle Parti I, II, III e IV o la promozione degli obiettivi indicati nelle stesse, e allo scopo di esercitare le altre attribuzioni che potranno essergli conferite ai sensi del presente Accordo o dal Consiglio per gli scambi di merci. Se del caso, il Comitato puo' richiedere informazioni e consulenze al Comitato tecnico (di cui al comma b)) su questioni attinenti al presente Accordo. Il Comitato puo' richiedere altri interventi del Comitato tecnico secondo quanto ritenga opportuno per il perseguimento degli obiettivi sopra citati del presente Accordo. Il Segretario dell'OMC svolgera' le funzioni di segretaria del Comitato. 2. Viene inoltre istituito un Comitato tecnico per le regole in materia di origine (qui denominato "il Comitato tecnico") posto sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale ("CCD"), come indicato nell'allegato I. Il Comitato tecnico svolge il lavoro tecnico richiesto dalla Parte IV e previsto dall'allegato I. Se del caso, il Comitato tecnico puo' chiedere informazioni e consulenze al Comitato su questioni attinenti al presente Accordo. Il comitato tecnico puo' inoltre chiedere altri interventi da parte del Comitato secondo quanto ritenga opportuno per il perseguimento degli obiettivi sopra citati del presente Accordo. Il Segretariato del CCD svolgera' le funzioni di segretaria del Comitato tecnico.
All. 1A - Accordo - Art. 5
Articolo 5 Informazioni e procedure per la modifica e l'introduzione di nuove regole in materia di origine 1. Ciascun Membro fornisce al Segretariato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto lo concerne, le proprie regole in materia di origine, nonche' le decisioni giudiziali ed amministrative di applicazione generale relative alle regole in materia di origine in vigore a tale data. Qualora, inavvertitamente, non venga comunicata una regola in materia di origine, il Membro interessato provvede a fornirla prontamente non appena riscontrata la mancanza. Gli elenchi delle informazioni ricevute e disponibili presso il Segretariato saranno distribuiti a tutti i Membri dal Segretariato stesso. 2. Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 2, i Membri che introducano modifiche, che non siano de minimis, nelle rispettive regole in materia di origine, ovvero introducano nuove regole in materia di origine che includano, ai fini del presente articolo, regole alle quali fa riferimento il paragrafo 1 e che non siano state non fornite al Segretariato, provvedono a pubblicare un avviso in tal senso almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore della norma modificata o nuova, in maniera tale da consentire alle parti interessate di venire a conoscenza dell'intenzione di modificare una regola ovvero di introdurre una nuova regola in materia di origine, a meno che per un Membro non intervengano o siano imminenti circostanze eccezionali. In questi casi eccezionali, il Membro pubblica la norma modificata o nuova non appena possibile.
All. 1A - Accordo - Art. 6
Articolo 6 Esame 1. Il Comitato procede ogni anno ad una verifica dell'attuazione e del funzionamento delle Parti II e III del presente Accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Il Comitato informa ogni anno il Consiglio per gli scambi di merci sugli sviluppi verificati nel corso del periodo oggetto dell'esame. 2. Il Comitato procede all'esame delle disposizioni delle Parti I, II e III e propone gli emendamenti necessari per rispecchiare i risultati del programma di lavoro di armonizzazione. 3. Il Comitato, in collaborazione con il Comitato tecnico, provvede ad istituire un meccanismo per la valutazione e la proposta di emendamenti ai risultati del lavoro di armonizzazione, tenendo conto degli obiettivi e dei principi esposti all'articolo 9, ad esempio nei casi in cui sia necessario rendere piu' funzionali le regole, o aggiornarle per tener conto dei nuovi processi di produzione determinati dall'evoluzione tecnologica.
All. 1A - Accordo - Art. 7
Articolo 7 Consultazioni Al presente Accordo si applicano le disposizioni dell'articolo XXII del GATT 1994, quali elaborate ed applicate dall'Intesa sulla risoluzione delle controversie.
All. 1A - Accordo - Art. 8
Articolo 8 Risoluzione delle controversie 1. Al presente Accordo si applicano le disposizioni dell'articolo XXIII del GATT 1994, quali elaborate ed applicate dall'Intesa sulla risoluzione delle controversie.
All. 1A - Accordo - Art. 9
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