LEGGE 29 dicembre 1994, n. 747
Articolo 7 Misure provvisorie 7.1 Possono essere applicate misure provvisorie solo qualora: i) sia stata avviata un'inchiesta in conformita' delle disposizioni dell'articolo 5, ne sia stata data pubblica notifica e le parti interessate abbiano avuto adeguata possibilita' di presentare informazioni e osservazioni; ii) sia stata accertata in via preliminare l'esistenza del dump- ing e del conseguente pregiudizio arrecato a un'industria nazionale, e iii) Le autorita' interessate ritengano necessarie tali misure per impedire che sia arrecato un pregiudizio nel corso dell'inchiesta. 7.2 Le misure provvisorie prendono la forma di un dazio provvisorio o, di preferenza, di una garanzia - deposito in contanti o cauzione - pari all'importo del dazio antidumping provvisoriamente stimato, che non deve superare il margine di dumping provvisoriamente stimato. La sospensione della valutazione in dogana costituisce un'adeguata misura provvisoria, purche' siano indicati il normale dazio e l'importo valutato del dazio antidumping, e purche' tale misura sia soggetta alle stesse condizioni che valgono per le altre misure provvisorie. 7.3 L'applicazione di misure provvisorie non puo' avvenire prima che siano decorsi 60 giorni dalla data di apertura dell'inchiesta. 7.4 L'applicazione di misure provvisorie e' limitata al periodo piu' breve possibile, che non superi i quattro mesi oppure, previa decisione delle autorita' interessate e su richiesta di un numero di esportatori che rappresentino una percentuale significativa degli scambi in questione, ad un periodo non superiore ai sei mesi. Qualora, nel corso di un'inchiesta, le autorita' debbano accertare se sia sufficiente a sanare il pregiudizio un dazio inferiore al margine di dumping, i periodi di cui sopra possono diventare, rispettivamente, di sei e nove mesi. 7.5 Per l'applicazione delle misure provvisorie valgono le pertinenti disposizioni dell'articolo 9.
All. 1A - Accordo - Art. 8
Articolo 8 Impegni relativi ai prezzi 8.1 La procedura puo' 19 essere sospesa o chiusa senza l'applicazione di misure provvisorie o di dazi antidumping se l'esportatore assume volontariamente un soddisfacente impegno a rivedere i suoi prezzi o a cessare le esportazioni a prezzi di dump- ing nella zona in questione, in modo tale che le autorita' giungano alla conclusione che non sussiste piu' l'effetto pregiudizievole del dumping. Gli aumenti di prezzo conseguenti all'assunzione di tale impegno non devono essere piu' elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping. Ove tali aumenti siano sufficienti ad eliminare il pregiudizio a carico dell'industria nazionale; e' auspicabile che essi siano inferiori al margine di dumping. 8.2 Non sono richiesti agli esportatori impegni in materia di prezzi, ne' sono accettati quelli da loro offerti se non nel caso in cui le autorita' dell'importatore Membro abbiano accertato in via preliminare l'esistenza del dumping e del pregiudizio conseguente. 8.3 Gli impegni offerti non debbono necessariamente essere accertati ove le autorita' ritengano impossibile la loro accettazione, ad esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali e' troppo elevato o per altri motivi tra cui quelli di ordine generale. Se del caso, e ove possibile, le autorita' forniscono all'esportatore i motivi che le hanno indotte a ritenere inopportuna l'accettazione dell'impegno, consentendogli, nella misura del possibile, di presentare le sue osservazioni in merito. 8.4 Anche nel caso in cui l'impegno venga accettato, l'inchiesta sull'esistenza del dumping e del pregiudizio e' comunque portata a conclusione se l'esportatore lo desidera o se cosi' decidono le autorita'. In tal caso, se si accerta che il dumping o il relativo pregiudizio non sussistono, l'impegno decade automaticamente, salvo il caso in cui si giunga a tale conclusione principalmente in virtu' dell'esistenza di un impegno in materia di prezzi. In quest'ultimo caso, le autorita' possono esigere che sia tenuto in essere per un congruo periodi di tempo un impegno conforme alle disposizioni del presente Accordo. Ove sia accertata l'esistenza del dumping e di un pregiudizio, l'impegno assunto e' tenuto in essere conformemente ai termini dello stesso e alle disposizioni del presente Accordo. 8.5 Le autorita' dell'importatore Membro possono proporre l'assunzione di impegni in materia di prezzi, senza che all'esportatore incomba l'obbligo di assumerli. Il fatto che l'esportatore non assuma tali impegni o non accetti la proposta a farlo non puo' in alcun modo pregiudicare l'esame della controversia. Tuttavia, le autorita' sono libere di decidere che il rischio di un pregiudizio sia piu' probabile se continuano le importazioni in re- gime di dumping. 8.6 Le autorita' di un importatore Membro possono richiedere a un esportatore, di cui hanno accertato l'assunzione d'impegno, di fornire informazioni periodiche circa l'adempimento di tale impegno e di consentire la verifica dei dati pertinenti. In caso di violazione dell'impegno assunto, le autorita' dell'importatore Membro possono, a norma del presente Accordo e in conformita' delle sue disposizioni, prendere provvedimenti d'urgenza che possono consistere nell'applicazione immediata di misure provvisorie, sulla base delle informazioni note piu' attendibili. In tali casi, possono essere riscossi dazi definitivi conformemente al presente Accordo su prodotti destinati al consumo non oltre 90 giorni prima dell'applicazione di tali misure provvisorie, fermo restando che tale impostazione retroattiva non puo' applicarsi alle importazioni destinate al consumo prima della violazione dell'impegno.
All. 1A - Accordo - Art. 9
Articolo 9 Introduzione e riscossione di dazi antidumping 9.1 La decisione di introdurre o meno un dazio antidumping nei casi in cui sussistano tutti i presupposti, cosi' come la decisione di applicare un dazio antidumping pari o inferiore al margine di dump- ing, spetta all'autorita' dell'importatore Membro. E' opportuno che l'applicazione sia facoltativa nella giurisdizione territoriale di tutti i Membri e che l'importo del dazio sia inferiore al margine, se tale minor importo e' comunque sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale. 9.2 Una volta applicato ad un qualsiasi prodotto, il dazio antidump- ing viene riscosso, per l'importo adeguato al caso e senza discriminazione, su tutte le importazioni di quel prodotto ritenute in regime di dumping e causa di pregiudizio, qualunque ne sia la provenienza, salvo per quelle provenienti da soggetti dei quali sia stata accertata l'assunzione di impegni in materia di prezzi ai sensi del presente Accordo. Le autorita' indicano il nome del fornitore e dei fornitori del prodotto interessato. Tuttavia, ove si tratti di piu' fornitori dello stesso paese e risulti impossibile nominarli tutti, le autorita' possono limitarsi ad indicare il nome del paese interessato. Nel caso di piu' fornitori appartenenti a paesi diversi, le autorita' possono indicare il nome di tutti i fornitori, oppure , se cio' non e' possibile, di tutti i paesi interessati. 9.3 L'importo del dazio antidumping non puo' superare il margine di dumping fissato a norma dell'articolo 2. 9.3.1 Nei casi in cui il dazio antidumping e' applicato retroattivamente, la determinazione dell'obbligo tassativo di pagamento deve avvenire al piu' presto, di norma entro 12 mesi e comunque non oltre i 18 mesi dalla data dell'accertamento definitivo dell'importo del dazio antidumping da applicare 20. Eventuali rimborsi devono essere effettuati con tempestivita', di norma non oltre i 90 giorni dalla determinazione dell'obbligo tassativo di pagamento effettuata a norma del presente comma. e il rimborso non avvenga entro 90 giorni, le autorita' devono comunque fornire, su richiesta, una spiegazione. 9.3.2 Nei casi in cui il dazio antidumping e' applicato in forma non retroattiva, si deve prevedere il tempestivo rimborso, su richiesta, dell'eventuale maggior importo pagato rispetto al margine di dumping. Il rimborso di tale maggior importo corrisposto deve di norma avvenire entro 12 mesi e comunque non oltre i 18 mesi dalla data della richiesta di rimborso, debitamente documentata, presentata da un importatore del prodotto soggetto al dazio antidumping. Il rimborso autorizzato deve di norma avvenire entro 90 giorni dalla suddetta decisione. 9.3.3 Nel decidere se e in che misura effettuare il rimborso nei casi in cui il prezzo all'esportazione e' definito in conformita' dell'articolo 2, paragrafo 3, le autorita' devono tener conto di eventuali variazioni del valore normale, di eventuali variazioni dei costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, nonche' di eventuali oscillazioni del prezzo di rivendita che siano state assorbite nei successivi prezzi di vendita e devono calcolare il prezzo all'esportazione senza detrarre l'importo dei dazi antidumping pagati al momento in cui viene fornita la documentazione inoppugnabile di quanto sopra. 9.4 Se l'esame svolto dalle autorita' e' limitato, secondo le previsioni della seconda frase dell'articolo 6, paragrafo 10, il dazio antidumping applicato a importazioni facenti capo a esportatori o produttori non inclusi nell'esame non puo' superare: i) la media ponderata del margine di dumping fissato per gli esportatori o produttori selezionati, oppure ii) ove l'obbligo di pagamento del dazio antidumping sia stato calcolato sulla base di un valore normale futuro, la differenza fra la media ponderata del valore normale riferito agli esportatori o produttori selezionati e i prezzi all'esportazione degli esportatori o produttori non esaminati singolarmente, fermo restando che le autorita' non devono tener conto, ai fini del presente paragrafo, di margini nulli o minimi e di margini determinati nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 8. Le autorita' devono applicare dazi individuali o valori normali alle importazioni facenti capo a un esportatore o a un produttore, non incluso nell'esame, che abbia fornito le necessarie informazioni nel corso dell'inchiesta, come disposto dall'articolo 6, paragrafo 10, comma 2). 9.5 Se un prodotto e' soggetto a dazi antidumping in un importatore Membro, le autorita' svolgono tempestivamente un'analisi per determinare i margini di dumping per ogni singolo esportatore o produttore del paese esportatore in questione che non abbia esportato il prodotto dell'importatore Membro nel periodo dell'inchiesta, sempreche' l'esportatore o produttore interessato possa dimostrare di non essere collegato ad alcuno degli esportatori o produttori del paese di esportazione soggetti ai dazi antidumping sul prodotto. Tale esame deve essere avviato e concluso in tempi brevi rispetto ai normali procedimenti di accertamento e di revisione dei dazi del Membro importatore. Nel periodo in cui e' in corso l'esame non sono applicati i dazi antidumping sulle importazioni provenienti dagli esportatori o produttori in questione. Tuttavia le autorita' hanno la facolta' di sospendere la valutazione e/o di richiedere garanzie volte ad assicurare la possibilita' di riscuotere i dazi antidumping retroattivamente, a partire dalla data di avvio dell'esame, qualora tale esame accerti l'esistenza del dumping da parte dei produttori o degli esportatori in questione. ----------------- 20 Resta inteso che l'osservanza del termine indicato in questo comma e nel paragrafo 3, comma 2 puo' risultare
All. 1A - Accordo - Art.10
Articolo 10 Retroattivita' 10.1 Le misure provvisorie e i dazi antidumping sono applicati solo ai prodotti destinati al consumo dopo l'entrata in vigore della decisione presa a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, rispettivamente, restando salve le eccezioni specificate in tale articolo 10.2 Qualora sia stata accertata in via definitiva l'esistenza di un pregiudizio (e non nel semplice-caso di rischio di pregiudizio o di sensibile ritardo nell'impianto di un'industria), oppure, in caso di accertamento definitivo di un rischio di pregiudizio, qualora vi siano importazioni in regime di dumping che, in assenza delle misure provvisorie, avrebbero portato ad accertare l'esistenza di un pregiudizio, i dazi antidumping possono essere riscossi retroattivamente per il periodo nel quale siano state applicate le eventuali misure provvisorie. 10.3 Se il dazio antidumping definitivo e' superiore a quello pagato, o dovuto, a titolo provvisorio, o a quello stimato ai fini della garanzia, la differenza non viene riscossa. Se il dazio definitivo e' inferiore a quello pagato, o dovuto, a titolo provvisorio, o a quello stimato ai fini della garanzia, viene rimborsata la differenza o ricalcolato il dazio, secondo i casi. 10.4 Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, qualora sia stato accertato il rischio di un pregiudizio o di un sensibile ritardo (senza che il pregiudizio si sia ancora verificato), il dazio anti- dumping definitivo puo' essere applicato solo a partire della data di accertamento del rischio di pregiudizio o di sensibile ritardo, l'eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie viene tempestivamente restituito cosi' come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo. 10.5 L'eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie viene tempestivamente restituito cosi' come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo, qualora l'accertamento definitivo dia esito negativo. 10.6 Puo' essere riscosso un dazio antidumping definitivo su prodotti destinati al consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie, qualora le autorita' accertino, in relazione al prodotto oggetto di dumping: i) che sussistono precedenti di dumping che sono stati causa di pregiudizio, ovvero che l'importatore sapeva, o avrebbe dovuto sapere che l'esportatore sapeva, o avrebbe dovuto sapere che l'esportatore praticava il dumping e che tale dumping sarebbe stato causa di pregiudizio, e ii) che il pregiudizio e' dovuto a importazioni massicce di un prodotto in regime di dumping, avvenute in periodo relativamente breve, e che, alla luce dei tempi e del volume di tali importazioni e di altri fattori (quali la rapida costituzione di scorte del prodotto importato), l'effetto riparatorio del dazio antidumping definitivo da applicare possa risultare gravemente compromesso, purche' agli importatori interessati sia stata data la possibilita' di presentare le loro osservazioni in merito. 10.7 Dopo l'apertura di un'inchiesta, le autorita' possono prendere le misure previste dal paragrafo 6, ad esempio sospendere la valutazione o procedere ad accertamenti, se lo ritengono necessario per riscuotere i dazi antidumping in via retroattiva e se hanno elementi sufficienti per ritenere che sussistano le condizioni descritte in tale paragrafo. 10.8 Non possono essere riscossi dazi retroattivi a norma del paragrafo 6 sui prodotti destinati al consumo in data precedente a quella di apertura dell'inchiesta.
All. 1A - Accordo - Art.11
Articolo 11 Durata e riesame dei dazi antidumping e impegni in materia di prezzi 11.1 Un dazio antidumping resta in vigore per il tempo e nella misura necessari a neutralizzare il dumping che e' causa del pregiudizio. 11.2 Qualora vi siano motivi per farlo, le autorita' riesaminano la necessita' di tenere in essere il dazio agendo di propria iniziativa ovvero, trascorso un congruo periodo di tempo dall'imposizione del dazio antidumping definitivo, su richiesta di una parte interessata che motivi la necessita' di tale riesame con dati precisi 21. Le parti interessate hanno il diritto di richiedere alle autorita' di esaminare se sia necessario mantenere il dazio per neutralizzare il dumping, se sussista la probabilita' che il pregiudizio continui o si ripeta una volta revocato il dazio, o entrambe le ipotesi. Qualora, a seguito del riesame a norma del presente paragrafo, le autorita' accertino che il dazio antidumping non e' piu' giustificato, esso viene soppresso immediatamente. 11.3 In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli eventuali dazi antidumping devono essere revocati entro e non oltre cinque anni dalla loro imposizione (o dalla data del piu' recente riesame a norma del paragrafo 2, ove il riesame abbia riguardato sia il dumping che il pregiudizio, oppure a norma del presente paragrafo) salvo accertamento da parte delle autorita', nel corso di un riesame avviato prima di tale data, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata presentata, con un congruo anticipo rispetto a tale data, dall'industria nazionale o per conto della stessa, che l'eliminazione del dazio possa portare alla prosecuzione o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio 22. Il dazio puo' rimanere in vigore in attesa dell'esito del riesame. 11.4 All'eventuale riesame effettuato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 6 relative agli elementi di prova e alla procedura. Il riesame deve avvenire in tempi rapidi e concludersi di norma entro 12 mesi dalla data di inizio. 11.5 Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, agli impegni in materia di prezzi accertati ai sensi dell'articolo 8. ---------------- 21 La determinazione dell'obbligo tassativo di pagamento di dazi antidumping, secondo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3, non costituisce di per se' una revisione ai sensi del presente articolo. 22 Nei casi in cui l'importo del dazio antidumping e' applicato retroattivamente, qualora risulti dal piu' recente accertamento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, comma 1) che non e' applicabile alcun dazio, tale constatazione non obbliga di per se' le autorita' a revocare il dazio definitivo.
All. 1A - Accordo - Art.12
Articolo 12 Notifica pubblica e spiegazione delle decisioni 12.1 Le autorita', ove siano convinte che gli elementi di prova addotti sono sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5, ne danno notifica pubblica, oltre ad informarne il Membro o i Membri i cui prodotti sono oggetto dell'inchiesta, nonche' le altre parti che, secondo quando risulta alle autorita' inquirenti, sono interessate all'inchiesta. 12.1.1 La notifica pubblica dell'apertura di un'inchiesta deve contenere, o comunque rendere note con rapporto separato 23, informazioni adeguate su quanto segue: i) nome del paese o paesi esportatori e del prodotto interessato; ii) data di apertura dell'inchiesta; iii) motivi addotti per sostenere l'esistenza del dumping nella domanda di apertura dell'inchiesta; iv) sintesi dei fattori su cui si basa il supposto pregiudizio; v) indirizzo al quale le parti interessate devono inviare le loro dichiarazioni; vi) termini entro i quali le parti interessate devono far pervenire le loro ragioni. 12.2 Viene data notifica pubblica di qualsiasi accertamento, preliminare o definitivo, di esito positivo o negativo, di qualsiasi decisione di accettare un impegno a norma dell'articolo 8, della cessazione di tale impegno, nonche' della soppressione di un dazio antidumping definitivo. Tale notifica deve indicare, o comunque ren- der note con rapporto separato e in modo sufficientemente particolareggiato le risultanze e le conclusioni raggiunte su tutti i punti di fatto e di diritto ritenuti sostanziali dalle autorita' inquirenti. Tutte le notifiche e i rapporti in questione devono essere trasmessi al Membro e ai Membri i cui prodotti sono oggetto dell'accertamento o dell'impegno in questione, nonche' alle altre parti che, secondo quanto risulta alle autorita' inquirenti, sono interessate all'inchiesta. 12.2.1 La pubblica notifica dell'imposizione di misure provvisorie deve contenere, o comunque render note con rapporto separato, spiegazioni sufficientemente dettagliate delle decisioni preliminari in materia di dumping e di pregiudizio, con indicazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto all'accettazione o rigetto delle argomentazioni. Tale notifica o rapporto devono in particolare contenere, tenuto debito conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate: i) i nomi dei fornitori oppure, qualora cio' non sia possibile, i nomi dei paesi fornitori interessati; ii) una descrizione del prodotto, sufficientemente completa ai fini doganali; iii) i margini di dumping fissati e una spiegazione esauriente dei motivi alla base dei metodi usati per la fissazione e il raffronto dei prezzi all'esportazione e dei valori normali a norma dell'articolo 2; iv) le condizioni relative alla determinazione del pregiudizio ai sensi dell'articolo 3; v) i motivi principali che hanno portato alla determinazione. 12.2.2 La pubblica notifica della conclusione o sospensione di un'inchiesta nel caso di accertamento dell'esistenza del dumping e di decisione di applicare un dazio definitivo o di accettare un impegno in materia di prezzi deve contenere, o comunque render note con rapporto separato, tutte le informazioni pertinenti sugli elementi di fatto e di diritto, nonche' i motivi che hanno portato all'applicazione di misure definitive o all'accettazione di un impegno in materia di prezzi, tenuto debito conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate. In particolare, la notifica o il rapporto devono contenere le informazioni descritte al paragrafo 2, comma 1), nonche' i motivi dell'accettazione o del rigetto delle relative argomentazioni o ragioni addotte dagli esportatori e dagli importatori, oltre alla motivazione dell'eventuale decisione assunta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, comma 2). 12.2.3 La pubblica notifica di cessazione o sospensione di un'inchiesta a seguito di accettazione di un impegno in materia di prezzi a norma dell'articolo 8 deve contenere, o comunque rendere nota con rapporto separato, la parte non riservata di tale impegno. 12.3 Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, all'avvio e alla conclusione delle revisioni a norma dell'articolo 11 e alle decisioni di applicazione retroattiva dei dazi a norma dell'articolo 10. ----------------- 23 Ove le informazioni e le spiegazioni previste dal presente articolo siano fornite con un rapporto separato, le autorita' devono fare in modo che il rapporto sia di facile accesso al pubblico.
All. 1A - Accordo - Art.13
Articolo 13 Esame giudiziario Ogni Membro la cui legislazione nazionale contenga disposizioni in materia di misure antidumping deve disporre di procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine, tra l'altro, di un tempestivo esame delle azioni amministrative riguardanti le decisioni definitive e il riesame di tali decisioni ai sensi dell'articolo 11. Tali tribunali e procedure dovranno essere indipendenti dalle autorita' preposte alle decisioni e al riesame in questione.
All. 1A - Accordo - Art.14
Articolo 14 Azione antidumping per conto di un paese terzo 14.1 La domanda di un'azione antidumping per conto di un paese terzo deve essere presentata dalle autorita' del paese terzo richiedente. 14.2 La domanda deve essere corredata da informazioni relative ai prezzi, a dimostrazione del fatto che le importazioni avvengono a prezzi di dumping, e da informazioni dettagliate comprovanti che il supporto dumping arreca pregiudizio all'industria nazionale del paese terzo. Il governo del paese terzo fornira' alle autorita' del paese importatore tutta la sua assistenza nell'ottenimento di qualsiasi altra informazione necessaria. 14.3 Nell'esaminare la domanda, le autorita' del paese importatore valutano gli effetti del presunto dumping sull'industria interessata del paese terzo, considerata nel suo complesso; cio' significa che il pregiudizio non viene valutato solo in rapporto all'effetto del supporto dumping sulle esportazioni dell'industria interessata verso il paese importatore, o sul complesso delle esportazioni di tale industria. 14.4 La decisione di far seguito o meno alla domanda spetta al paese importatore. Qualora il paese importatore decida di intraprendere l'azione antidumping, e' lasciato alla sua iniziativa il ricorso al Consiglio per gli scambi di merci per ottenere l'autorizzazione a procedere con l'azione.
All. 1A - Accordo - Art.15
Articolo 15 Paesi in via di sviluppo Membri I paesi industrializzati devono avere particolare riguardo per la situazione dei paesi in via di sviluppo Membri nel valutare domande per l'applicazione di misure antidumping a norma del presente Accordo. Prima di applicare dazi antidumping che possono pregiudicare gli interessi fondamentali dei paesi in via di sviluppo Membri, si devono esaminare le possibilita' di soluzioni costruttive offerte dal presente Accordo.
All. 1A - Accordo - Art.16
Articolo 16 Comitato per le pratiche antidumping 16.1 Viene istituito un Comitato per le pratiche antidumping (in appresso denominato "Comitato") composto di rappresentati di ciascun Membro. Il Comitato elegge il suo presidente e si riunisce almeno due volte all'anno, nonche' su richiesta di un qualsiasi Membro conformemente alle relative disposizioni del presente Accordo. Il Comitato espleta le funzioni che gli sono attribuite a norma del presente Accordo o dai Membri ed e' a disposizione dei Membri per consultazioni su qualunque questione attinente al funzionamento dell'Accordo o al conseguimento dei suoi obiettivi. Il Segretariato dell'OMC funge da Segretariato del Comitato. 16.2 Il Comitato puo' istituire tutti gli opportuni organi sussidiari. 16.3 Per l'espletamento delle loro funzioni, il Comitato e gli eventuali organi sussidiari possono consultarsi e richiedere informazioni a qualsiasi soggetto ritenuto opportuno. Tuttavia, prima di richiedere informazioni a un soggetto rientrante nella giurisdizione di un Membro, il Comitato o l'organo sussidiario in questione deve informarne il Membro interessato e ottenere il consenso di questi e di qualsiasi impresa da consultare. 16.4 I Membri sono tenuti a comunicare senza indugio al Comitato tutte le azioni antidumping preliminari o definitive intraprese. Tali comunicazioni possono essere esaminate dagli altri Membri presso il Segretariato. I Membri sono inoltre tenuti a presentare relazioni semestrali sulle azioni antidumping intraprese nel semestre precedente. Le relazioni semestrali devono essere redatte su apposito modulo standard concordato. 16.5 Ogni Membro deve notificare al Comitato a) le proprie autorita' competenti per l'apertura e la conduzione delle inchieste di cui all'articolo 5, e b) le proprie procedure interne relative all'apertura e alla conduzione di tali inchieste.
All. 1A - Accordo - Art.17
Articolo 17 Consultazione e risoluzione delle controversie 17.1 Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie a norma del presente Accordo si applica l'Intesa in materia. 17.2 Ogni Membro considera favorevolmente le dichiarazioni di un altro Membro in merito a questioni concernenti il funzionamento del presente Accordo, accogliendo la richiesta di consultazioni al riguardo. 17.3 Qualora un Membro ritenga annullato o compromesso un qualsiasi vantaggio che gli deriva, in forma diretta o indiretta, dal presente Accordo, o ritenga che il conseguimento di un obiettivo sia ostacolato da uno o piu' Membri, potra' richiedere per iscritto una consultazione con il Membro o i Membri in questione, al fine di risolvere la questione in modo reciprocamente soddisfacente. Ogni Membro considera favorevolmente la richiesta di consultazione di un altro Membro. 17.4 Qualora il Membro che ha chiesto la consultazione a norma del paragrafo 3 ritenga che questa non abbia permesso di raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente, e qualora le autorita' competenti dell'importatore Membro abbiano preso misure definitive per riscuotere dazi antidumping definitivi o per accettare impegni in materia di prezzi, il Membro in questione puo' deferire la vertenza all'Organismo per la composizione delle controversie ("OCC"). Ove una misura provvisoria abbia un effetto significativo e il Membro che ha richiesto la consultazione ritenga che tale misura sia in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, anche tale questione puo' essere deferita all'OCC. 17.5 Su richiesta della parte che si ritiene lesa, l'OCC istituisce un gruppo speciale con il compito di esaminare la controversia sulla base di: i) un esposto scritto del Membro richiedente in cui si indica come un qualsiasi vantaggio che gli deriva, in forma diretta o indiretta, dal presente Accordo sia stato annullato o compromesso, o come sia ostacolato il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo stesso. ii) fatti comunicati alle autorita' del Membro importatore >conformemente alle sue procedure interne. 17.6 Nell'esaminare la vertenza di cui al paragrafo 5, il gruppo speciale: i) valuta gli elementi di fatto per determinare se le autorita' abbiano correttamente appurato i fatti e se la loro valutazione degli stessi sia stata imparziale e obiettiva. Ove risulti che le autorita' hanno correttamente appurato i fatti e li hanno valutati in maniera imparziale ed obiettiva, il gruppo speciale, ancorche' sia giunto a una conclusione diversa, non annulla la valutazione; ii) interpreta le pertinenti disposizioni dell'Accordo secondo le abituali norme d'interpretazione di diritto pubblico internazionale. Ove appuri che la relativa disposizione dell'Accordo dia adito a piu' di una possibile interpretazione, il gruppo speciale giudica le misura presa dalle autorita' conforme all'Accordo se basata su una di tali interpretazioni ammissibili. 17.7 Le informazioni riservate fornite al gruppo speciale non sono divulgate senza la formale autorizzazione della persona, organismo o autorita' che le hanno fornite. Se al gruppo speciale sono richieste informazioni riservate la cui divulgazione non e' autorizzata, viene fornito un compendio non riservato di tali informazioni, autorizzato dalla persona, organismo o autorita' che le ha fornite.
All. 1A - Accordo - Art.18
Articolo 18 Disposizioni finali 18.1 Contro il dumping delle esportazioni in un altro Membro non possono essere prese misure particolari che non siano conformi alle disposizioni del GATT 1994, cosi' come interpretato dal presente accordo. 24 18.2 Non si possono formulare riserve nei confronti delle disposizioni del presente Accordo senza il consenso degli altri Membri. 18.3 Fatto salvo il paragrafo 3, commi 1) e 2), le disposizioni del presente Accordo si applicano alle inchieste, nonche' alla revisione delle misure in vigore, avviate a seguito di domande presentate alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC per un Membro, o successivamente. 18.3.1 Per il calcolo dei margini di dumping nelle procedure di rimborso ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, si applicano le norme seguite nella piu' recente determinazione o riesame del dumping. 18.3.2 Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, le misure antidump- ing in vigore s'intendono applicate al piu' tardi alla data di entrata in vigore, per il Membro, dell'accordo OMC, salvo i casi in cui la legislazione interna del Membro in questione, in vigore a tale data, contenesse gia' una clausola del tipo previsto nel suddetto paragrafo. 18.4 Ogni Membro prende tutte le misure necessarie, di carattere generale e particolare, per garantire, entro e non oltre la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC nei suoi confronti, la conformita' delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni del presente Accordo, nella misura in cui si applicano al Membro in questione. 18.5 Ogni Membro informa il Comitato circa le modifiche apportate alle sue leggi e regolamenti, nonche' all'applicazione di tali leggi e regolamenti, che siano di pertinenza del presente Accordo. 18.6 Il Comitato procede all'esame annuo dell'applicazione e del funzionamento del presente Accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Ogni anno il Comitato informa il Consiglio per gli scambi di merci circa gli sviluppi intervenuti nel periodo esaminato. 8. Gli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante. ---------------- 24 Tale disposizione non osta ad alcuna azione intrapresa a titolo di altre disposizioni pertinenti del GATT 1994.
All. 1A - Accordo - Allegato I
ALLEGATO I Procedure per le inchieste sul posto a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 1. All'atto dell'apertura di un'inchiesta, le autorita' dell'esportatore Membro e le imprese che risultano interessate devono essere informate dell'intenzione di svolgere inchieste sul posto. 2. Qualora, in casi eccezionali, si intenda avvalersi per l'inchiesta anche di esperti non governativi, le imprese e le autorita' dell'esportatore Membro devono venire informate. Tali esperti non governativi devono essere soggetti a severe sanzioni in caso di violazione degli obblighi di segretezza. 3. La prassi normale deve essere quella di ottenere l'esplicito consenso delle imprese interessate dell'esportatore Membro prima di fissare definitivamente la visita. 4. Non appena ottenuto il consenso delle imprese interessate, le autorita' inquirenti devono notificare alle autorita' dell'esportatore Membro i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare nonche' le date concordate. 5. Prima di effettuare la visita, le imprese interessate devono ricevere un sufficiente preavviso. 6. Una visita per illustrare il questionario deve avvenire solo su richiesta dell'impresa esportatrice ed essere effettuata unicamente se a) le autorita' dell'importatore Membro ne danno notifica ai rappresentanti del Membro in questione e b) quest'ultimo non vi si oppone. 7. Poiche' lo scopo principale dell'inchiesta sul posto e' quello di verificare le informazioni fornite o di ottenere ulteriori particolari, essa deve essere svolta dopo il ricevimento della risposta al questionario, salvo che l'impresa non dia il suo assenso per il contrario e il governo dell'esportatore Membro venga informato dalla prevista visita dalle autorita' inquirenti e non vi si opponga; inoltre, prima della visita, dovrebbe essere prassi normale informare le imprese interessate circa la natura generale delle informazioni da verificare e circa gli ulteriori dati da fornire, senza che cio' possa impedire di formulare sul posto richieste di ulteriori particolari, alla luce delle informazioni gia' ottenute. 8. Richieste di chiarimenti o domande poste dalle autorita' o dalle imprese degli esportatori Membri e di importanza fondamentale per il buon esito dell'inchiesta sul posto devono, nei limiti del possibile, ricevere risposta prima che avvenga la visita:
All. 1A - Accordo-Allegato II
ALLEGATO II Le migliori informazioni disponibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8 1. Dopo l'apertura dell'inchiesta, le autorita' inquirenti devono specificare al piu' presto e dettagliatamente le informazioni che ciascuna delle parti interessate deve fornire, nonche' il modo in cui ogni parte interessata deve strutturare tali informazioni nella sua risposta. Le autorita' devono inoltre assicurarsi che la parte interessata sia a conoscenza del fatto che, se le informazioni non sono fornite entro un termine ragionevole, le autorita' sono libere di prendere le loro decisioni basandosi sui fatti disponibili, tra cui quelli indicati nella domanda di apertura dell'inchiesta, presentata dall'industria nazionale. 2. Le autorita' possono inoltre richiedere che la parte interessata fornisca la sua risposta su un determinato supporto (ad esempio, su dischetto per computer) 0 in linguaggio macchina. Nel fare tale richiesta, le autorita' devono valutare la capacita' della parte interessata a fornire la risposta sul supporto richiesto o in linguaggio macchina, ed astenersi dal richiedere che per la risposta sia utilizzato un linguaggio macchina diverso da quello in uso presso la parte interessata. Le autorita' non devono insistere nel richiedere una risposta su supporto informatico se la parte interessata non ha una contabilita' informatizzata e se per presentare la risposta nella forma richiesta deve sostenere irragionevoli oneri aggiuntivi che si tradurrebbero in una mole irragionevole di costi e difficolta' supplementari. Le autorita' non devono insistere nel richiedere una risposta su un particolare supporto informatico o in un particolare linguaggio macchina se la parte interessata non usa quel supporto e quel linguaggio per la sua contabilita' informatizzata e se per presentare la risposta nella forma richiesta deve sostenere irragionevoli oneri aggiuntivi che si tradurrebbero in una mole irragionevole di costi e difficolta' supplementari. 3. All'atto delle decisioni si deve tener conto di tutte le informazioni che siano verificabili, che siano state correttamente presentate e possano essere utilizzate nell'inchiesta senza indebite difficolta', che siano state fornite in tempo utile e, se del caso, che siano state fornite sul supporto e nel linguaggio macchina richiesti dalle autorita'. Nel caso in cui la parte interessata non abbia fornito la risposta sul supporto o nel linguaggio macchina richiesti, ma le autorita' abbiano constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, la mancata risposta sul supporto o nel linguaggio macchina richiesti non viene considerata su un serio impedimento all'inchiesta. 4. Qualora le autorita' non riescano ad elaborare i dati perche' forniti su un particolare supporto (ad es. su dischetto per com- puter), le informazioni devono essere fornite sotto forma di materiale scritto o in qualunque altra forma gradita alle autorita'. 5. Anche se le informazioni fornite non sono complete sotto tutti gli aspetti, le autorita' non possono per questo ignorare, sempreche' nel fornirle la parte interessata abbia fatto del suo meglio. 6. In caso di non accettazione di informazioni o elementi di prova, la parte che li ha forniti deve essere immediatamente informata del motivo e avere la possibilita' di dare ulteriori spiegazioni entro un termine congruo, tenendo nel debito conto le scadenze dell'inchiesta. Ove le autorita' ritengano tali spiegazioni non soddisfacenti, i motivi che hanno indotto al rifiuto delle informazioni o degli elementi di prova in questione devono essere indicati nelle eventuali decisioni pubblicate. 7. Qualora le autorita' debbano basarsi, per le risultanze della loro inchiesta anche riguardanti il valore normale, su informazioni provenienti da fonti indirette, ad esempio su quelle contenute nella domanda per l'apertura dell'inchiesta, devono usare una particolare cautela. In simili casi, le autorita' devono, mei limiti del possibile, verificare le informazioni ricorrendo ad altre fonti autonome alle quali possano accedere, ad esempio listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali, basandosi anche sulle informazioni fornite da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta. E' evidente, comunque, che se la parte interessata non collabora e in tal modo le autorita' non giungono in possesso di informazioni partinenti, cio' puo' risolversi per la parte in questione in un esito meno favorevole che se avesse collaborato.
All. 1A - Accordo - Art. 1
ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VII DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994 INTRODUZIONE GENERALE 1. La base prima per la determinazione del valore in dogana, nel quadro del presente Accordo, e' il "valore di transazione" definito all'articolo 1. Tale articolo 1 dev'essere letto in correlazione all'articolo 8, il quale prevede, tra l'altro, alcune rettifiche del prezzo effettivamente pagato o da pagare quando determinati elementi specifici, che concorrono a determinare il valore ai fini doganali, sono a carico del compratore ma non sono compresi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate. L'articolo 8 prevede inoltre l'inclusione nel valore di transazione di talune prestazioni del compratore a favore del venditore in forma di merci o di servizi specifici, anziche' in denaro. Gli articoli da 2 a 7 compreso enunciano i metodi da seguire per determinare il valore in dogana, ogniqualvolta non fosse possibile procedere alla determinazione applicando le disposizioni dell'articolo 1. 2. Quando il valore in dogana non puo' essere determinato applicando le disposizioni dell'articolo 1, l'amministrazione doganale e l'importatore dovrebbero, di norma, concertarsi per individuare la base del valore a norma degli articoli 2 o 3. Puo' verificarsi il caso, ad esempio, che l'importatore sia in possesso di informazioni sul valore in dogana di merci identiche o simili importate, di cui l'amministrazione doganali del porto di importazione non dispone direttamente. Per contro, l'amministrazione doganale puo' disporre di informazioni sul valore in dogana di merci identiche o simili importate a cui l'importatore non ha facilmente accesso. Una consultazione tra le due parti consentira' di scambiare informazioni, nel rispetto degli obblighi relativi al segreto commerciale, in vista della determinazione della base corretta per la valutazione in dogana. 3. Gli articoli 5 e 6 forniscono due basi per la determinazione del valore in dogana nei casi in cui tale determinazione non possa avvenire sulla base del valore di transazione delle merci importate o di merci identiche o simili importate. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, il valore in dogana e' determinato sulla base del prezzo al quale le merci sono vendute, nello stato in cui sono importate, ad un compratore non collegato al venditore nel paese di importazione. L'importatore ha altresi' il diritto, su richiesta, di far valutare a norma delle disposizioni dell'articolo 5 le merci che sono oggetto di una lavorazione o di una trasformazione dopo l'importazione. Ai sensi dell'articolo 6, il valore in dogana e' determinato sulla base del valore calcolato. Entrambi questi metodi presentano alcune difficolta' e, per tale motivo, l'importatore ha il diritto, secondo quanto disposto dall'articolo 4, di scegliere l'ordine nel quale i due metodi saranno applicati. 4. L'articolo 7 enuncia il modo di determinare il valore in dogana nei casi in cui non sia possibile determinarlo in base alle disposizioni degli articoli precedenti. I Membri, In considerazione dei negoziati commerciali multilaterali; Desiderosi di promuovere la realizzazione degli obiettivi del GATT 1994 e di garantire nuovi vantaggi per il commercio internazionale dei paesi in via di sviluppo; Riconoscendo l'importanza delle disposizioni dell'articolo VII del GATT 1994 e desiderosi di elaborare norme di applicazione volte a garantire maggiore uniformita' e certezza nell'attuazione di dette disposizioni; Riconoscendo la necessita' di un sistema equo, uniforme e neutrale di valutazione delle merci ai fini doganali, che escluda l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi; Riconoscendo che la base della valutazione delle merci ai fini doganali dovrebbe essere, nella massima misura possibile, il valore di transazione delle merci da valutare; Riconoscendo che il valore in dogana dovrebbe essere stabilito secondo criteri semplici ed equi, compatibili con la pratica commerciale, e che le procedure di valutazione dovrebbero essere di applicazione generale, senza distinzione tra le fonti di approvvigionamento; Riconoscendo che le procedure di valutazione non dovrebbero essere utilizzate per combattere il dumping. Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 1. Il valore in dogana delle merci importate e' il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci all'atto della vendita per l'esportazione nel paese d'importazione, dopo rettifica secondo quanto disposto dall'articolo 8, a condizione che: a) non esistano restrizioni in merito alla cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre alle restrizioni che i) sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorita' pubbliche del paese d'importazione; ii) limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute; oppure iii) non incidono sostanzialmente sul valore delle merci; b) la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare; c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un'adeguata rettifica a norma dell'articolo 8; e d) compratore e venditore non siano collegati o, se lo sono, che il valore di transazione sia accettabile ai fini doganali a norma del paragrafo 2. 2. a) Nel determinare se il valore di transazione e' accettabile ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il fatto che compratore e venditore siano collegati ai sensi dell'articolo 15 non costituisce di per se' un motivo sufficiente per considerare inaccettabile il valore di transazione. In tal caso, le circostanza proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione e' accettato purche' tali legami non abbiano influenzato il prezzo. Se, tenuto conto delle informazioni fornite dall'importatore o ottenute da altre fonti, l'amministrazione doganale ha fondati motivi di ritenere che detti legami abbiano influenzato il prezzo, essa comunica tali motivi all'importatore, fornendogli una ragionevole possibilita' di replicare. Qualora l'importatore lo richieda, i motivi gli saranno comunicati in forma scritta. b) In una vendita tra soggetti collegati, il valore di transazione e' accettato e le merci sono valutate conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, ogniqualvolta l'importatore dimostri che detto valore e' estremamente vicino ad uno dei seguenti valori, determinati esattamente, o quasi nello stesso momento: i) valore di transazione in occasione di vendite a compratori non collegati di merci identiche o simili per l'esportazione nello stesso paese di importazione; ii) valore in dogana di merci identiche o simili, quale determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5; iii) valore in dogana di merci identiche o simili, quale determinato a norma dell'articolo 6. Nell'applicazione dei criteri che precedono, si terranno in debito contro le differenze dimostrate tra i livelli commerciali, le quantita', gli elementi enumerati all'articolo 8 e i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite a compratori non collegati, ma che viceversa non sono sostenuti dal venditore in occasione di vendite a compratori collegati. c) I criteri di cui al paragrafo 2, lettera b) devono essere utilizzati su iniziativa dell'importatore e soltanto a fini comparativi. Non possono essere stabiliti valori sostitutivi in applicazione del paragrafo 2, lettera b).
All. 1A - Accordo - Art. 2
Articolo 2 1. a) Se non puo' essere determinato applicando le disposizioni dell'articolo 1, il valore in dogana delle merci importate corrisponde al valore di transazione di merci identiche, vendite per l'esportazione nello stesso paese di importazione ed esportate esattamente, o quasi nello stesso momento delle merci da valutare. b) Nell'applicazione del presente articolo, il valore in dogana deve essere determinato riferendosi al valore di transazione di merci identiche, vendute allo stesso livello commerciale e sostanzialmente nella stessa quantita' delle merci da valutare. In mancanza di vendite di questo tipo, si fa riferimento al valore di transazione di merci identiche vendute ad un livello commerciale differente e/o in quantita' differenti, rettificato per tener conto delle differenze attribuibili al livello commerciale e/o alla quantita', purche' tali rettifiche, sia che portino ad un aumento o ad una diminuzione del valore, si basino su elementi di prova documentati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza ed accuratezza. 2. Quando i costi e le spese di cui all'articolo 8, paragrafo 2 sono compresi nel valore di transazione, detto valore e' rettificato per tener conto di eventuali differenze significative tra i costi e le spese concernenti da un lato, le merci importate e, dall'altro, le merci identiche considerate, derivanti da differenze nelle distanze e nei modi di trasporto. 3. Se, all'atto dell'applicazione del presente articolo, si riscontra piu' di un valore di transazione per merci identiche, per determinare il valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al valore di transazione piu' basso.
All. 1A - Accordo - Art. 3
Articolo 3 1. a) Se non puo' essere determinato applicando degli articoli 1 e 2, il valore in dogana delle merci importate corrisponde al valore di transazione di merci simili, vendute per l'esportazione nello stesso paese di importazione ed esportate esattamente, o quasi nello stesso momento delle merci da valutare. b) Nell'applicazione del presente articolo, il valore in dogana deve essere determinato riferendosi al valore di transazione di merci simili, vendute allo stesso livello commerciale e sostanzialmente nella stessa quantita' delle merci da valutare. In mancanza di vendite di questo tipo, si fa riferimento al valore di transazione di merci identiche vendute ad un livello commerciale differente e/o in quantita' differenti, rettificato per tener conto delle differenze attribuibili al livello commerciale e/o alla quantita', purche' tali rettifiche, sia che portino ad un aumento o ad una diminuzione del valore, si basino su elementi di prova documentati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza ed accuratezza. 2. Quando i costi e le spese di cui all'articolo 8, paragrafo 2 sono compresi nel valore di transazione, detto valore e' rettificato per tener conto di eventuali differenze significative tra i costi e le spese concernenti, da un lato, le merci importate e, dall'altro, le merci simili considerate, derivanti da differenze nelle distanze e nei modi di trasporto. 3. Se, all'atto dell'applicazione del presente articolo, si riscontra piu' di un valore di transazione per merci simili, per determinare il valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al valore di transazione piu' basso.
All. 1A - Accordo - Art. 4
Articolo 4 Se non puo' essere determinato a norma degli articoli 1, 2 o 3, il valore in dogana delle merci importate e' determinato applicando le disposizioni dell'articolo 5 ovvero, nel caso in cui il valore in dogana non possa essere determinato a norma di tale articolo, ricorrendo alle disposizioni dell'articolo 6 salvo che, su richiesta dell'importatore, l'ordine di applicazione degli articoli 5 e 6 sia invertito.
All. 1A - Accordo - Art. 5
Articolo 5 1. a) Se le merci importate, ovvero merci identiche o simili importate, sono vendute nel paese d'importazione nello stato in cui sono importate, il valore in dogana delle merci importate, a norma del presente articolo, si basa sul prezzo unitario applicato per la vendita delle merci importate o di merci identiche o simili importate, nel quantitativo complessivo maggiore, a compratori non collegati ai venditori, esattamente o quasi nel momento dell'importazione delle merci da valutare, fatte salve le deduzioni relative agli elementi che seguono: i) commissioni generalmente pagate o convenute, oppure margini generalmente applicati per utili e spese generali relativamente alle vendite, in quel paese, di merci importate della stessa categoria o stesso genere; ii) spese abituali di trasporto e di assicurazione, nonche' spese connesse sostenute nel paese d'importazione; iii) se del caso, costi e spese di cui all'articolo 8, paragrafo 2; e iv) dazi doganali e altre imposte nazionali da pagare nel paese d'importazione in ragione dell'importazione o della vendita delle merci. b) Se ne' le merci importate, ne' merci identiche o simili importate sono vendute esattamente, o quasi nel momento dell'importazione delle merci da valutare, il valutare, il valore in dogana si basa, ferme restando le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), sul prezzo unitario al quale le merci importate o merci identiche o simili importate sono vendute nel paese di importazione, nello stato in cui sono importate, alla data piu' vicina successiva all'importazione delle merci da valutare, e comunque entro 90 giorni dall'importazione. 2. Se ne' le merci importate, ne' merci identiche o simili importate, sono vendute nel paese di importazione nello stato in cui sono importate, il valore in dogana si basa, su richiesta dell'importatore, sul prezzo unitario al quale, dopo l'ulteriore lavorazione o trasformazione, le merci importate vengono vendute nel quantitativo complessivo maggiore, a compratori nel paese d'importazione non collegati ai venditori, tenendo debitamente conto del valore aggiunto connesso alla lavorazione o alla trasformazione, nonche' delle deduzioni di cui al paragrafo 1, lettera a).
All. 1A - Accordo - Art. 6
Articolo 6 1. Il valore in dogana delle merci importate, a norma del presente articolo, si basa su un valore calcolato, che consistera' nella somma dei seguenti elementi: a) costo o valore dei materiali e dei processi di fabbricazione o altre lavorazioni utilizzate per la produzione delle merci importate; b) un importo per utili e spese generali uguale a quello generalmente considerato nella vendita di merci della stessa categoria o dello stesso tipo delle merci da valutare, effettuata da produttori del paese esportatore, per l'esportazione nel paese di importazione; c) costo o valore di qualsiasi altra spesa di cui e' necessario tener conto in base alla scelta in materia di valutazione effettuata dal Membro in questione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2. 2. Nessun Membro potra' richiedere o imporre a una persona non residente sul proprio territorio di presentare per esame documenti contabili o altri documenti, ne' di consentire l'accesso ai medesimi, allo scopo di determinare un valore calcolato. Per contro, le informazioni fornite dal produttore delle merci ai fini della determinazione del valore in dogana, in applicazione delle disposizioni del presente articolo, potranno essere verificate in un altro paese dalle autorita' del paese d'importazione, con il consenso del produttore e a condizione che tali autorita' diano adeguato preavviso al governo del paese in questione e che quest'ultimo non si opponga all'indagine.
All. 1A - Accordo - Art. 7
Articolo 7 1. Se il valore in dogana delle merci importate non puo' essere determinato a norma degli articoli da 1 a 6 incluso, esso sara' determinato ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e le disposizioni generali del presente Accordo e dell'articolo VII del GATT 1994 e sulla base dei dati disponibili nel paese d'importazione. 2. A norma del presente articolo, nessun valore in dogana sara' determinato sulla base: a) del prezzo di vendita nel paese d'importazione di merci prodotte nello stesso paese; b) di un sistema che preveda l'accettazione, ai fini doganali, del piu' elevato tra due valori possibili; c) del prezzo di merci sul mercato interno del paese d'esportazione; d) del costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o simili conformemente alle disposizioni dell'articolo 6; e) del prezzo di merci vendute per l'esportazione in un paese diverso dal paese d'importazione; f) dei valori in dogana minimi, o ancora g) di valori arbitrari o fittizi. 3. Ove ne faccia richiesta, l'importatore sara' informato per iscritto del valore in dogana stabilito a norma del presente articolo, nonche' del metodo utilizzato per determinarlo.
All. 1A - Accordo - Art. 8
Articolo 8 1. Nel determinare il valore in dogana a norma dell'articolo 1, si aggiungono al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate: a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci: i) commissioni e senserie, escluse le commissioni di acquisto; ii) costo dei contenitori, considerati, ai fini doganali, come facenti un tutto unico con le merci in questione; iii) costo dell'imballaggio, relativamente a manodopera o a materiali; b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, se forniti direttamente o indirettamente dal compratore, gratuitamente o a costo ridotto, e utilizzati in relazione alla produzione o alla vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare: i) materiali, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate; ii) utensili, matrici, stampi e oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate; iii) materiali consumati nella produzione delle merci importate; iv) lavori di progettazione e studio, d'arte e di design, nonche' piani e schizzi, eseguiti in un paese diverso da quello d'importazione e necessari per la produzione delle merci importate; c) corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore e' tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; d) il valore di qualsiasi parte dei proventi di eventuali rivendite, cessioni o utilizzazione delle merci importate, spettanti direttamente o indirettamente al venditore. 2. Nella formulazione della propria legislazione in materia, ciascun Membro e' tenuto a prevedere disposizioni per includere nel valore in dogana o escludere dallo stesso, in tutto o in parte, i seguenti elementi: a) le spese di trasporto delle merci importate fino al porto o luogo di importazione; b) le spese di carico, scarico e movimentazione connesse con il trasporto delle merci importate fino al porto o luogo d'importazione; e c) il costo dell'assicurazione. 3. Le aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare sono effettuate a norma del presente articolo esclusivamente sulla base di dati oggettivi e quantificabili. 4. Nella determinazione del valore in dogana, non saranno aggiunti ulteriori elementi al prezzo effettivamente pagato o da pagare, salvo per quanto previsto nel presente articolo.
All. 1A - Accordo - Art. 9
Articolo 9 1. Ove per la determinazione del valore in dogana sia necessario convertire una moneta, il tasso di cambio da utilizzare e' quello debitamente pubblicato dalle autorita' competenti del paese d'importazione interessato e deve rispecchiare, quanto piu' effettivamente possibile, per il periodo considerato da tale pubblicazione, il valore corrente di detta moneta nelle transazioni commerciali, espresso nella moneta del paese d'importazione. 2. Il tasso di conversione da applicare e' quello in vigore al momento dell'esportazione o al momento dell'importazione, secondo quanto previsto da ciascun Membro.
All. 1A - Accordo - Art.10
Articolo 10 Tutte le informazioni di natura riservata, o fornite a titolo confidenziale ai fini della valutazione in dogana sono considerate strettamente riservate dalle autorita' interessate, che non le divulgheranno senza l'espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo il caso in cui si renda obbligatorio divulgarle nell'ambito di procedimenti giudiziari.
All. 1A - Accordo - Art.11
Articolo 11 1. La legislazione di ciascun Membro deve prevedere, maggior in merito alla determinazione del valore in dogana, il diritto di appello, non soggetto a penalita' per l'importatore o per qualsiasi altra persona soggetta al pagamento dei diritti. 2. Un primo diritto d'appello, non soggetto a penalita', non puo' essere esperito dinanzi ad un organo dell'amministrazione doganale o ad un organismo indipendente, ma la legislazione di ciascun Membro deve prevedere un diritto di appello, non soggetto a penalita', dinanzi ad un'autorita' giudiziaria. 3. Al ricorrente e' notificata la decisione presa in appello e i motivi della stessa saranno esposti per iscritto. Il ricorrente e' inoltre informato dell'eventuale diritto ad un ulteriore appello.
All. 1A - Accordo - Art.12
Articolo 12 Le leggi, i regolamenti, nonche' le decisioni giudiziarie ed amministrative di applicazione generale che danno effetto al presente Accordo saranno pubblicati dal paese d'importazione interessato conformemente all'articolo X del GATT 1994.
All. 1A - Accordo - Art.13
Articolo 13 Ove, nel corso della determinazione del valore in dogana di merci importate, si tenda necessario differire le determinazioni definitiva di tale valore, l'importatore deve poter tuttavia svincolare le merci dalla dogana, a condizione di fornire, su richiesta, una garanzia sufficiente sotto forma di cauzione, di deposito o di altro strumento adeguato, che copra il pagamento dei dazi doganali cui le merci possono essere soggette. La legislazione di ciascun Membro deve prevedere disposizioni applicabili in tali circostanze.
All. 1A - Accordo - Art.14
Articolo 14 Le note di cui all'allegato 1 del presente Accordo formano parte integrante dello stesso e gli articoli dell'Accordo devono essere letti ed applicati in correlazione alle note cui si riferiscono. Gli allegati II e III sono anche'essi parte integrante del presente Accordo.
All. 1A - Accordo - Art.15
Articolo 15 1. Nel presente Accordo: a) l'espressione "valore in dogana delle merci importate" indica il valore delle merci determinano ai fini della riscossione di dazi doganali ad valorem sulle merci importate; b) l'espressione "paese di importazione" indica il paese o territorio doganale di importazione; c) il termine "prodotte" significa ugualmente coltivate, fabbricate o estratte. 2. Nel presente Accordo: a) l'espressione "merci identiche" indica merci che sono uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualita' e la rinomanza. Differenze di scarsa entita' nella forma esteriore non impedirebbero a merci altrimenti conformi alla definizione di essere considerate comunque merci identiche; b) l'espressione "merci simili" indica merci che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche simili e componenti materiali simili, il che permette loro di assolvere alle stesse funzioni e di essere commercialmente intercambiabili. La qualita' delle merci, la loro rinomanza e l'esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci si possano definire simili; c) le espressioni "merci identiche" e "merci simili" non si applicano alle merci che incorporano o comportano, a seconda dei casi, lavori di progettazione e di studio, d'arte o di design, o piani e schizzi per i quali non sono state operate rettifiche a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iv) poiche' tali lavori sono stati eseguiti nel paese di importazione; d) saranno considerate "merci identiche" o "merci simili" unicamente merci prodotte nello stesso paese delle merci da valutare; e) merci prodotte da un soggetto diverso saranno prese in considerazione soltanto se non esistono merci identiche o simili, a seconda dei casi, prodotte dallo stesso soggetto che ha prodotto le merci da valutare. 3. Nel presente Accordo, l'espressione "merci della stessa categoria o dello stesso tipo" indica merci classificate in un gruppo o in una gamma di merci prodotte da una particolare industria o un particolare settore industriale, e comprende merci identiche o simili. 4. Ai fini del presente Accordo, due o piu' persone si considerano collegate solo se: a) l'una e' funzionaria o amministratore nell'impresa dell'altra; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una e' datore di lavoro dell'altra; d) una di esse possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 5% delle azioni o quote con diritto di voto dell'una e dell'altra; e) una di esse controlla l'altra, direttamente o indirettamente; f) entrambe sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) entrambe controllano congiuntamente, in forma diretta o indiretta, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia. 5. Le persone associate in affari per il fatto che l'una e' agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia la designazione utilizzata, sono considerate collegate ai fini del presente Accordo, se soddisfano uno dei criteri enunciati al paragrafo 4.
All. 1A - Accordo - Art.16
Articolo 16 Su richiesta presentata in forma scritta, l'importatore ha il diritto di farsi rilasciare dall'amministrazione doganale del paese d'importazione una spiegazione scritta del modo in cui e' stato determinato il valore in dogana delle merci da lui importate.
All. 1A - Accordo - Art.17
Articolo 17 Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo sara' interpretato come inteso a limitare o contestare i diritti di una amministrazione doganale di accertare la veridicita' o l'esattezza di ogni affermazione, documento o dichiarazione presentati ai fini della valutazione in dogana.
All. 1A - Accordo - Art.18
Articolo 18 Istituzioni 1. E' istituito un Comitato per la valutazione in dogana (di seguito, nel presente Accordo, denominato "il Comitato") composto da rappresentanti di tutti i Membri. Il Comitato elegge il proprio presidente e si riunisce di regola una volta all'anno, o secondo le modalita' previste dalle relative disposizioni del presente Accordo, allo scopo di consentire ai Membri di procedere a consultazioni su questioni riguardanti la gestione del sistema di valutazione in dogana da parte degli stessi, nella misura in cui essa potrebbe ripercuotersi sull'applicazione dell'Accordo o sul conseguimento dei suoi obiettivi, e allo scopo di esercitare le altre attribuzioni che potranno essergli conferite dai Membri. Il Segretario dell'OMC espleta le funzioni di segretaria del Comitato. 2. E' inoltre istituito un Comitato tecnico per la valutazione in dogana (di seguito, nel presente Accordo denominato "Comitato tecnico") posto sotto gli auspici del Consiglio di cooperazioni doganali (di seguito, nel presente Accordo denominato "CCD"), che esercita le attribuzioni indicate nell'Allegato II del presente Accordo ed opera conformemente alle norme di procedura ivi contenute.
All. 1A - Accordo - Art.19
Articolo 19 Consultazioni e risoluzione delle controversie 1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, alle consultazioni e alla composizione delle controversie a norma del presente Accordo si applica l'Intesa sulla risoluzione delle controversie. 2. Nel caso in cui un Membro ritenga che un vantaggio ad esso derivante, direttamente o indirettamente, dal presente Accordo, risulti annullato o compromesso, ovvero che la realizzazione di uno degli obiettivi di detto Accordo risulti compromessa in conseguenza di azioni di un altro o di altri Membri, la parte in questione ha facolta' di richiedere che siano avviate consultazioni con l'altro o gli altri Membri, allo scopo di giungere ad una soluzione di reciproca soddisfazione. Ciascun Membro esamina con comprensione ogni richiesta di consultazioni formulata da un altro Membro. 3. Il Comitato tecnico e' tenuto a fornire, su richiesta, consulenza ed assistenza ai Membri che procedono a consultazioni. 4. Su richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia, o di sua iniziativa, un gruppo speciale (panel) istituito per esaminare una controversie relativa alle disposizioni del presente Accordo ha facolta' di chiedere al Comitato tecnico di procedere all'esame di questioni che richiedono una valutazione tecnica. Il gruppo speciale definira' il mandato del Comitato tecnico in relazione a quella particolare controversia e fissera' una scadenza per la presentazione del rapporto del Comitato tecnico, sul quale si dovra' basare nell'esame della questione. Nel caso in cui il Comitato tecnico non sia in grado di raggiungere il consenso su una questione ad esso deferita a norma del presente paragrafo, il gruppo speciale dovra' offrire alle parti interessate l'opportunita' di sottoporgli i rispettivi punti di vista sulla questione. 5. Le informazioni riservate comunicate ad un gruppo speciale non saranno divulgate senza la formale autorizzazione della persona, dell'ente o dell'autorita' che le ha fornite. Nel caso in cui dette informazioni siano chieste a un gruppo speciale non autorizzato alla loro divulgazione, potra' esserne trasmessa una sintesi non riservata, previa autorizzazione della persona, dell'ente e dell'autorita' che le ha fornite.
All. 1A - Accordo - Art.20
Articolo 20 1. I paesi in via di sviluppo Membri che non sono parti contraenti dell'Accordo sull'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio stipulato il 12 aprile 1979, possono differire l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC nei loro confronti. I paesi in via di sviluppo Membri che opteranno per l'applicazione differita del presente accordo dovranno effettuare una notifica in tal senso al Direttore generale dell'OMC. 2. Oltre a quanto disposto dal paragrafo 1, i paesi in via di sviluppo Membri che non sono parti contraenti dell'Accordo sull'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio stipulato il 12 aprile 1979, possono differire l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto iii) e dell'articolo 6, per un periodo non superiore a tre anni, successivamente all'applicazione di tutte le altre disposizioni contenute nell'Accordo. I paesi in via di sviluppo Membri che opteranno per l'applicazione differita delle disposizioni di cui al presente paragrafo, dovranno effettuare una notifica in tal senso al direttore generale dell'OMC. 3. I paese industrializzati Membri forniscono, secondo modalita' definite di comune accordo, assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo Membri che ne facciano richiesta. Su tale base, i paesi industrializzati Membri definiscono programmi di assistenza tecnica che possono includere, tra l'altro, interventi di formazione di personale, assistenza nell'elaborazione di misure di attuazione, accesso alle fonti di informazione sulla metodologia in materia di determinazione del valore in dogana, nonche' consulenze sull'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
All. 1A - Accordo - Art.21
Articolo 21 Riserve Non possono essere formulate riserve per quanto riguarda le disposizioni del presente Accordo senza il consenso degli altri Membri.
All. 1A - Accordo - Art.22
Articolo 22 Legislazione nazionale 1. Ciascun Membro e' tenuto ad assicurare, entro la data di entrata in vigore del Presente Accordo per quanto lo riguarda, la conformita' delle sue legge, regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni dello stesso. 2. Ciascun Membro informa il Comitato in merito a eventuali modifiche apportate a leggi e regolamenti attinenti al presente Accordo, nonche' alla loro amministrazione.
All. 1A - Accordo - Art.23
Articolo 23 Esame Il comitato procede ogni anno ad una verifica dell'attuazione e del funzionamento del presente Accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Il comitato informa ogni anno il Consiglio per gli scambi di merci sugli sviluppi verificatisi nel corso del periodo oggetto dell'esame.
All. 1A - Accordo - Art.24
Articolo 24 Segretariato Le funzioni di segretaria del presente Accordo sono svolte dal Segretario dell'OMC, salvo per quanto concerne le attribuzioni specificamente conferite al Comitato tecnico, per il quale le funzioni di segreteria sono espletate dal Segretariato del CCD.
All. 1A - Accordo - Allegato I
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