LEGGE 29 dicembre 1994, n. 747

Type Legge
Publication 1994-12-29
Ultimo aggiornamento 1996-02-25
State In force
Source Normattiva
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Articolo 5 Procedure di valutazione della conformita' da parte degli enti del governo centrale 5.1 Nei casi in cui sia richiesta un'esplicita assicurazione di conformita' a regolamenti tecnici o a norme, i Membri faranno si' che gli enti del loro governo centrale applichino le seguenti disposizioni ai prodotti originari del territorio di altri Membri: 5.1.1 Le procedure di valutazione della conformita' saranno elaborate, adottate e applicate in modo tale da consentire ai fornitori di analoghi prodotti originari dei territori di altri Membri di accedervi a condizioni non meno favorevoli di quelle riservate a fornitori di analoghi prodotti di origine nazionale od originari di un qualsiasi altro paese, in una situazione comparabile; l'accesso implica il diritto del fornitore di ottenere una valutazione di conformita' secondo le norme della procedura ed inoltre, ove cio' sia previsto dalla procedura stessa, la possibilita' di ottenere che le attivita' di valutazione di conformita' si svolgano nel luogo in cui si trovano le installazioni di prova e la possibilita' di ricevere il marchio del sistema; 5.1.2 le procedure di valutazione della conformita' non dovranno essere elaborate, adottate e applicate al fine o per conseguire l'effetto di creare indebiti ostacoli al commercio internazionale. Cio' significa, tra l'altro, che le procedure di valutazione della conformita' non dovranno essere piu' severe o applicate in modo piu' severo di quanto sia necessario per rassicurare adeguatamente il Membro importatore sulla conformita' dei prodotti ai relativi regolamenti tecnici o alle relative norme, tenuto conto dei rischi che comporterebbe la mancata conformita'. 5.2 Nell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, i Membri dovranno fare in modo che: 5.2.1 Le procedure di valutazione della conformita' siano intraprese e concluse con la massima rapidita' e in un ordine non meno favorevole per i prodotti originari dei territori di altri Membri rispetto a quelli nazionali analoghi; 5.2.2 che sia pubblicata la normale durata di ogni procedura di valutazione della conformita' o sia comunicata al richiedente, su richiesta, la durata prevista della procedura; al ricevimento di una richiesta di procedura, l'organismo competente verifica sollecitamente la completezza della documentazione e informa il richiedente in modo esatto e completo degli elementi mancanti; non appena possibile, l'organismo competente trasmette al richiedente i risultati della valutazione in modo esatto e completo, perche' questi possa adottare gli eventuali correttivi necessari; anche nel caso in cui la domanda risulti incompleta, l'organismo competente procede entro i limiti del possibile con la valutazione della conformita', se questa e' la volonta' del richiedente, il quale e' tenuto informato sull'avanzamento della procedura e sui motivi di eventuali ritardi; 5.2.3 Le informazioni richieste si limitano a quanto e' necessario per poter valutare la conformita' e calcolare le tariffe; 5.2.4 per i prodotti originari dei territori di altri Membri, il carattere riservato delle informazioni che possono derivare dalle procedure di valutazione della conformita' o essere fornite in relazione alle stesse verra' rispettato con le stesse modalita' applicata ai prodotti nazionali e in modo tale da tutelare i legittimi interessi commerciali; 5.2.5 le tariffe eventualmente applicate per valutare la conformita' di prodotti originari dei territori di altri Membri saranno eque in rapporto a quelle applicate per la valutazione di conformita' di analoghi prodotti di origine nazionale ovvero originari di un qualsiasi altro paese, tenuto conto delle spese di comunicazione, trasporto o altro dovute al fatto che le installazioni di prova del richiedente non sono situate nello stesso luogo dell'organismo preposto alla valutazione di conformita'; 5.2.6 la scelta dell'ubicazione delle installazioni di prova per le procedure di valutazione della conformita' e il prelievo dei campioni non devono essere tali da causare indebiti disagi ai richiedenti o ai loro incaricati; 5.2.7 ove le specifiche tecniche di un prodotto siano state modificate a seguito della determinazione della sua conformita' a pertinenti regolamenti tecnici o norme, la procedura di valutazione della conformita' per il prodotto modificato si limita allo stretto necessario per accertare se il prodotto sia ancora conforme ai regolamenti tecnici o alle norme in questione; 5.2.8 esiste una procedura per l'esame delle critiche riguardanti il funzionamento di una procedura di valutazione della conformita' e per adottare correttivi ove la critica sia giustificata. 5.3 Nessuna delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 puo' impedire ai Membri di eseguire ragionevoli controlli a campione nell'ambito del loro territorio. 5.4 Nei casi in cui sia richiesta un'esplicita assicurazione della conformita' di prodotti a regolamenti tecnici o a norme, ed esistano o stiano per essere pubblicate da enti internazionali di normalizzazione apposite guide o raccomandazioni, i Membri faranno si' che gli enti del loro governo centrale si basino su tali opere o sulle parti pertinenti delle stesse nell'eseguire le procedure di valutazione della conformita', salvo nel caso in cui, come debitamente spiegato su richiesta, tali guide o raccomandazioni o parti pertinenti delle stesse siano inadeguate per i Membri interessati per motivi attinenti, tra l'altro, alla sicurezza nazionale, alla prevenzione di pratiche ingannevoli, alla tutela della salute o della sicurezza delle persone, alla protezione della salute o della vita del mondo animale o vegetale e dell'ambiente, a fondamentali fattori climatici o geografici, a fondamentali problemi tecnologici o infrastrutturali. 5.5 Al fine di armonizzare nel modo piu' ampio possibile le proce- dure di valutazione della conformita', i Membri parteciperanno pienamente, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione, da parte degli enti internazionali di normalizzazione, di guide e raccomandazioni relative alle procedure di valutazione della conformita'. 5.6 Ove non esistano guide o raccomandazioni pertinenti di enti internazionali di normalizzazione, ovvero il contenuto tecnico di una prevista procedura di valutazione della conformita' sia discorde rispetto alle relative guide e raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione e la procedura in questione sia tale da poter esercitare un effetto significativo sugli scambi di altri Membri, in tal caso il Membro interessato dovra': 5.6.1 pubblicare un avviso con adeguato anticipo, in modo da permettere alle parti interessate di altri Membri di venire a conoscenza della sua intenzione di adottare una determinata procedura di valutazione della conformita'; 5.6.2 notificare agli altri Membri, tramite il Segretario, i prodotti che saranno oggetto della prevista procedura di valutazione della conformita', indicando brevemente lo scopo e la "ratio" della stessa. Tale notifica deve avvenire con adeguato anticipo, perche' si possa tener conto di eventuali osservazioni e inserire eventuali modifiche; 5.6.3 fornire, su richiesta, agli altri Membri dettagli o copie della procedura da adottare e, per quanto sia possibile, evidenziare le parti che differiscono nella sostanza dalle relative guide o raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione; 5.6.4 accordare, senza discriminazione, agli altri Membri un ragionevole periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni scritte, discutere su richiesta tali osservazioni e tener conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni. 5.7 Fatte salve le disposizioni della parte introduttiva del paragrafo 6, qualora per uno dei Membri si pongano, o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, di salute, di tutela ambientale o di sicurezza nazionale, il Membro in questione potra' tralasciare, tra le procedure di cui al paragrafo 6, quelle che riterra' necessario tralasciare, purche' all'adozione della procedura: 5.7.1 notifichi immediatamente agli altri Membri, tramite il Segretario, la procedura in questione e i prodotti ivi contemplati, indicandone succintamente scopo e "ratio", nonche' la natura dei problemi urgenti; 5.7.2 fornisca su richiesta agli altri Membri copie delle norme di tale procedura; 5.7.3 consenta, senza discriminazione, agli altri Membri di presentare osservazioni scritte, discuta su richiesta tali osservazioni e tenga conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni. 5.8 I Membri faranno in modo che tutte le procedure di valutazione della conformita' adottate vengano pubblicate senza indugio o siano comunque rese disponibili per consentire alle parti interessate all'interno dei Membri di prenderne conoscenza. 5.9 Fatti salvi i casi di urgenza di cui al paragrafo 7, i Membri faranno intercorrere un certo lasso di tempo tra la pubblicazione dei requisiti riguardanti le procedure di valutazione della conformita' e la loro entrata in vigore per consentire ai produttori dei Membri esportatori, e in particolare a quelli dei paesi in via di sviluppo Membri, di adattare i loro prodotti o metodi di produzione ai requisiti imposti dal Membro importatore.

All. 1A - Accordo - art. 6

Articolo 6 Riconoscimento della valutazione di conformita' da parte degli enti dei governi centrali Riguardo agli enti dei loro governi centrali: 6.1 Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i Membri faranno in modo che, nella misura del possibile, i risultati delle procedure di valutazione della conformita' applicate in altri Membri siano accettati, anche nei casi in cui tali procedure siano diverse dalle proprie, purche' siano convinti che esse garantiscono un'assicurazione di conformita' ai relativi regolamenti tecnici o alle relative norme, equivalente a quella garantita dalle proprie. Si da' atto che potranno risultare necessarie consultazioni preventive al fine di giungere ad un'intesa reciprocamente soddisfacente, rispetto, in particolare: 6.1.1 all'adeguata e duratura competenza tecnica degli enti preposti, nel paese del Membro esportatore, alla valutazione della conformita'; competenza che dia fiducia nell'affidabilita' permanente dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' attuate da tali enti; a tal proposito, un'indicazione di adeguata competenza tecnica potra' essere costituita dall'osservanza delle apposite guide e raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione, accertata ad esempio tramite riconoscimento ufficiale; 6.1.2 alla limitazione dell'accettazione dei risultati di valutazioni di conformita' a quelli indicati da organismi designati all'interno dei Membri esportatori. 6.2 I Membri dovranno garantire che le loro procedure di valutazione della conformita' consentano, nella misura del possibile, l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. 6.3 I Membri sono incoraggiati ad essere disponibili, su richiesta di altri Membri, ad avviare negoziati per la conclusione di accordi per il reciproco riconoscimento dei risultati delle rispettive proce- dure di valutazione della conformita'. I Membri potranno esigere che tali accordi rispondano ai criteri di cui al paragrafo 1 e che diano reciproche garanzie alle parti contraenti della loro capacita' potenziale di agevolare il commercio dei prodotti interessati. 6.4 I Membri sono incoraggiati a consentire che gli enti per la valutazione della conformita' ubicati nel territorio di altri Membri partecipino alle loro procedure di valutazione a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate a enti ubicati nel loro territorio o nel territorio di un qualsiasi altro paese.

All. 1A - Accordo - art. 7

Articolo 7 Procedure di valutazione della conformita' da parte di enti pubblici locali Riguardo agli enti pubblici locali rientranti nella loro giurisdizione territoriale: 7.1 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per assicurare l'osservanza, da parte di tali enti, delle disposizioni degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l'obbligo di notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 6, comma 2 e paragrafo 7, comma 1. 7.2 I Membri dovranno fare in modo che le procedure di valutazione della conformita' delle amministrazioni locali di livello immediatamente subordinato a quello dell'amministrazione centrale siano notificati in conformita' alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 6, comma 2 e paragrafo 7, comma 1, fermo restando che non e' richiesta alcuna notifica per le procedure di valutazione della conformita' il cui contenuto tecnico sia sostanzialmente identico a quello delle procedure di valutazione della conformita' precedentemente notificate dagli enti pubblici centrali del Membro in questione. 7.3 I Membri hanno facolta' di richiedere che i contatti con altri Membri, tra cui le notifiche, le informazioni da fornire, le osservazioni e le discussioni di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, avvengano attraverso l'amministrazione centrale. 7.4 I Membri non adotteranno misure che obblighino o incoraggino gli enti pubblici locali posti sotto la loro giurisdizione territoriale ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6. 7.5 A norma del presente accordo, ai Membri compete la piena responsabilita' dell'osservanza di tutte le disposizioni degli articoli 5 e 6. Essi dovranno elaborare e attuare adeguate misure e meccanismi che aiutino le amministrazioni pubbliche non centrali ad osservare le disposizioni degli articoli 5 e 6.

All. 1A - Accordo - art. 8

Articolo 8 Procedure di valutazione della conformita' da parte di organismi non governativi 8.1 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per far si' che gli organismi non governativi posti sotto la loro giurisdizione territoriale che applicano procedure di valutazione della conformita' osservino le disposizioni degli articoli 5 e 6, accezion fatta per l'obbligo di notificare procedure di valutazione della conformita' di cui si prevede l'adozione. Inoltre, i Membri non adotteranno misure che abbiano l'effetto, diretto o indiretto, di obbligare o d'incoraggiare tali organismi ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6. 8.2 I Membri faranno in modo che gli enti dei loro governi centrali si basino su procedure di valutazione della conformita' applicate da organismi non governativi solo nella misura in cui questi osservino le disposizioni degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l'obbligo di notificare procedure di valutazione della conformita' di cui si prevede l'adozione.

All. 1A - Accordo - art. 9

Articolo 9 Sistemi internazionali e regionali 9.1 Nei casi in cui sia richiesta un'esplicita assicurazione di conformita' a un regolamento tecnico o ad una norma, i Membri elaboreranno e adotteranno nella misura del possibile sistemi internazionali di valutazione della conformita' e ne diverranno membri o vi parteciperanno. 9.2 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per far si' che i sistemi internazionali e regionali di valutazione della conformita', di cui sono membri o a cui partecipano organismi competenti posti sotto la loro giurisdizione territoriale, siano conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6. Inoltre, i Membri non adotteranno misure che abbiano l'effetto, diretto o indiretto, di obbligare o d'incoraggiare tali sistemi ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6. 9.3 I Membri faranno in modo che gli enti dei loro governi centrali si basino su sistemi internazionali o regionali di valutazione della conformita' solo nella misura in cui questi siano conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6, secondo pertinenza.

All. 1A - Accordo - art.10

Articolo 10 Informazioni sui regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformita' 10.1 Ogni Membro fara' in modo che sia istituito un punto di informazione in grado di rispondere a qualsiasi ragionevole quesito di parti interessate all'interno di altri Membri e in grado di fornire documentazione riguardante: 10.1.1 regolamenti tecnici che abbiano adottato o che prevedano di adottare, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, enti del governo centrale, enti pubblici locali, organismi non governativi legalmente autorizzati a fare applicare un regolamento tecnico oppure enti regionali di normalizzazione dei quali i predetti enti siano membri o alla cui attivita' partecipino; 10.1.2 norme che abbiano adottato o che prevedano di adottare, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, enti del governo centrale, enti pubblici locali o enti regionali di normalizzazione dei quali i predetti enti siano membri o alla cui attivita' partecipino; 10.1.3 procedure di valutazione della conformita' esistenti o previste, che siano applicate, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, da enti del governo centrale, enti pubblici locali, organismi non governativi legalmente autorizzati a fare applicare un regolamento tecnico o enti regionali dei quali i predetti enti siano membri o alla cui attivita' partecipino; 10.1.4 l'appartenenza e la partecipazione del Membro, o dei suoi enti pubblici competenti a livello di amministrazione centrale o lo- cale nell'ambito della sua giurisdizione territoriale, a organismi internazionali e regionali di normalizzazione e a sistemi internazionali e regionali di valutazione della conformita', nonche' ad accordi bilaterali e multilaterali rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo, con indicazioni sommarie sulle disposizioni di tali sistemi e accordi; 10.1.5 i luoghi in cui possono essere reperiti gli avvisi pubblicati ai sensi del presente accordo o l'indicazione delle fonti dalle quali tali informazioni possono essere ottenute; e 10.1.6 i luoghi in cui si trovano i punti d'informazione di cui al paragrafo 3. 10.2 Tuttavia, qualora per motivi di ordine legale o amministrativo un Membro istituisca piu' punti d'informazione, quel Membro dovra' fornire agli altri Membri indicazioni complete e inequivocabili sulle competenze di ciascuno dei punti d'informazione istituiti. Spettera' inoltre al Membro in questione fare in modo che eventuali quesiti rivolti ad un punto d'informazione sbagliato siano tempestivamente indirizzati a quello giusto. 10.3 Ogni Membro adottera' tutte le misure ragionevoli in suo potere per garantire l'istituzione di uno o piu' punti d'informazione in grado di rispondere ad ogni ragionevole quesito rivolto da altri Membri e da parti interessate all'interno degli stessi e di fornire documenti, o informazioni sulle fonti da cui possono essere ottenuti, riguardanti: 10.3.1 norme che abbiano adottate o che prevedano di adottare, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, organismi non governativi di normalizzazione ovvero enti di normalizzazione regionale dei quali i predetti organismi siano membri o alla cui attivita' partecipino; 10.3.2 procedure di valutazione della conformita', esistenti o previste, applicate nell'ambito della loro giurisdizione territoriale da organismi non governativi o da organismi regionali di cui i primi siano membri o alla cui attivita' partecipino; e 10.3.3 l'appartenenza e la partecipazione di organismi non governativi competenti, nel suo territorio, a organismi internazionali e regionali di normalizzazione e a sistemi internazionali e regionali di valutazione della conformita', nonche' ad accordi bilaterali e multilaterali rientranti nell'ambito di applicazione del presente Accordo, con indicazioni sommarie sulle disposizioni di tali sistemi e accordi. 10.4 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per fare in modo che, in caso di richiesta di copie di documenti da parte di altri Membri o di parti interessate all'interno di altri Membri, conformemente al presente accordo, tali copie vengano fornire ai richiedenti (ove non siano gratuite) ad un prezzo equo che sia lo stesso, maggiorati dei soli costi effettivi di spedizione, riservato ai cittadini 1 del Membro interessato o di qualsiasi altro Membro. 10.5 Su richiesta di altri Membri, i paesi sviluppati Membri forniranno la traduzione - in inglese, francese o spagnolo - dei documenti oggetto di determinata notifica ovvero, caso di documenti voluminosi, della sintesi degli stessi. ------------------------------- 10.6 Quando ricevera' le notifiche conformemente all'accordo, il Segretario ne comunichera' il testo a tutti i Membri e a tutti gli organismi internazionali di normalizzazione e di valutazione della conformita' interessati e richiamera' l'attenzione dei paesi in via di sviluppo Membri sulle notifiche relative a prodotti che presentino per essi particolare interesse. 10.7 Ogniqualvolta un Membro concluda con uno o piu' paesi un accordo su questioni attinenti a regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformita' che possano avere un effetto significativo sugli scambi, almeno uno dei Membri parte contraente dell'accordo e' tenuto a notificare agli altri Membri, tramite il Segretario, i prodotti che ne sono oggetto e a fornire una succinta descrizione dell'accordo stesso. I Membri interessati sono incoraggiati ad avviare, su richiesta, consultazioni con altri Membri al fine di concludere analoghi accordi o di concordare la propria adesione agli stessi. 10.8 Nessuna delle disposizioni del presente Accordo verra' interpretata nel senso di imporre: 10.8.1 la pubblicazione di testi in lingua diversa da quella del Membro; 10.8.2 la comunicazione di particolari o di copie di progetti di una lingua diversa da quella del Membro, salvo quanto indicato al paragrafo 5; 10.8.3 la comunicazione, ad opera dei Membri, di informazioni la cui divulgazione sia da essi considerata contraria agli interessi essenziali della loro sicurezza. 10.9 Le notifiche al Segretariato saranno redatte in inglese, francese o spagnolo. 10.10 I Membri dovranno designare un'unica autorita' del loro governo centrale che sia preposta all'attuazione, a livello nazionale, delle disposizioni relative alle procedure di notifica previste dal presente Accordo, salvo quelle di cui all'allegato 3. 10.11 Tuttavia, qualora per motivi di ordine legale o amministrativo la responsabilita' delle procedure di notifica fosse suddivisa tra due o piu' autorita' centrali, il Membro interessato dovra' fornire agli altri Membri informazioni complete e inequivocabili sull'ambito di competenza di ciascuna di tali autorita'. ------------------------------- 1 Per "cittadino" s'intende, nel caso di un Membro rientrante in un territorio doganale distinto dell'OMC, qualsiasi persona fisica o giuridica domiciliata o avente una reale ed effettiva azienda industriale o

All. 1A - Accordo - art.11

Articolo 11 Assistenza tecnica ad altri Membri 11.1 Qualora venga loro richiesto, i Membri forniranno consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, in merito all'elaborazione di regolamenti tecnici. 11.2 Qualora venga loro richiesto, i Membri forniranno consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, fornendo loro anche assistenza tecnica a condizioni convenute di comune accordo, sull'istituzione di enti nazionali di normalizzazione e sulla loro partecipazione ai lavori di enti internazionali di normalizzazione, incoraggiando altresi' i propri organismi di normalizzazione a fare altrettanto. 11.3 Qualora venga loro richiesto, i Membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere affinche' gli organismi di normalizzazione posti sotto la loro giurisdizione territoriale diano consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica a condizioni convenute di comune accordo, in merito: 11.3.1 all'istituzione di organismi di normalizzazione o di valutazione della conformita' ai regolamenti tecnici; e 11.3.2 ai metodi che permettono di conformarsi nel miglior modo possibile ai loro regolamenti tecnici. 11.4 Qualora venga loro richiesto, i Membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere per dare consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e garantiranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, in merito all'istituzione di organismi di valutazione della conformita' alle norme adottate nella giurisdizione territoriale del Membro richiedente. 11.5 Qualora venga loro richiesto, i Membri daranno consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne le misure che i loro produttori dovranno adottare qualora desiderino avere accesso ai sistemi di valutazione della conformita' applicati da enti pubblici o da organismi non governativi posti sotto la giurisdizione territoriale del Membro destinatario della richiesta. 11.6 Qualora venga loro richiesto, i Membri che hanno aderito in qualita' di Membri o di partecipanti a sistemi internazionali o regionali di valutazione della conformita' daranno consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne la creazione delle istituzioni e del quadro giuridico che consentano loro di adempiere gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza o partecipazione a tali sistemi. 11.7 Qualora venga loro richiesto, i Membri incoraggeranno gli organismi, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, che siano membri o che partecipino all'attivita' di sistemi internazionali o regionali di valutazione della conformita', a dare consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e prenderanno in considerazione le richieste di assistenza tecnica di tali paesi, concernenti la creazione di istituzioni che consentano agli organismi competenti posti sotto la loro giurisdizione di adempiere gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza o partecipazione a tali sistemi. 11.8 Nel fornire consulenza e assistenza tecnica agli altri Membri a norma dei paragrafi da 1 a 7, i Membri daranno priorita' alle necessita' dei paesi meno avanzati.

All. 1A - Accordo - art.12

Articolo 12 Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo Membri 12.1 I Membri accorderanno ai paesi in via di sviluppo Membri un trattamento differenziato e piu' favorevole, ai sensi delle disposizioni che seguono e di quelle pertinenti di altri articoli del presente Accordo. 12.2 I Membri accorderanno particolare attenzione alle disposizioni del presente Accordo concernenti i diritti e gli obblighi dei paesi in via di sviluppo Membri e, nell'attuazione del presente Accordo, tanto sul piano istituzionale che nell'applicazione dei sistemi istituzionali previsti, terranno conto delle particolari esigenze di tali paesi in materia di sviluppo, di finanze e di commercio. 12.3 Nell'elaborazione e nell'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita', i Membri terranno conto delle particolari esigenze, in materia di sviluppo, di finanze e di commercio, dei paesi in via di sviluppo Membri al fine di evitare che tali regolamenti tecnici, norme e pro- cedure di valutazione della conformita' creino indebiti ostacoli alle loro esportazioni. 12.4 I Membri riconoscono che, nonostante l'esistenza di norme, guide o raccomandazioni internazionali, i paesi in via di sviluppo Membri possono adottare, date le loro particolari condizioni tecnologiche e socio-politiche, determinati regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformita' volti a preservare tecniche, metodi e processi di produzione indigeni, compatibili con le loro necessita' di sviluppo. I Membri riconoscono quindi l'opportunita' di non esigere che i paesi in via di sviluppo Membri facciano riferimento, per i loro regolamenti tecnici e le loro norme, compresi i metodi di prova, alle norme internazionali che non sono adatte alle loro necessita' finanziarie, commerciali e di sviluppo. 12.5 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per fare in modo che la struttura e il funzionamento degli enti internazionali di normalizzazione e dei sistemi internazionali di valutazione della conformita' siano tali da agevolare la partecipazione attiva e congrua degli organismi competenti di tutti i Membri, tenuto conto dei particolari problemi dei paesi in via di sviluppo Membri. 12.6 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere affinche', su richiesta dei paesi in via di sviluppo Membri, gli organismi internazionali di normalizzazione prendano in esame la possibilita' di elaborare e, se possibile, elaborino norme internazionali riguardanti prodotti di particolare interesse per questi paesi. 12.7 Conformemente all'articolo 11, i Membri forniranno assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo Membri per far si' che l'elaborazione e l'applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformita' non creino indebiti ostacoli all'espansione e alla diversificazione delle esportazioni di questi paesi. Nel determinare le modalita' e le condizioni di tale assistenza tecnica, si terra' conto dello stadio di sviluppo dei Membri richiedenti e in particolare dei paesi meno avanzati Membri. 12.8 Si da' atto che i paesi in via di sviluppo Membri possono trovarsi di fronte a particolari problemi, tra cui quelli istituzionali e d'infrastruttura, nell'elaborazione e nell'applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazioni della conformita'. Si da' atto altresi' che le particolari necessita' commerciali e di sviluppo di questi paesi, cosi' come il loro stadio di sviluppo tecnologico possono impedire loro di assolvere pienamente i loro obblighi derivanti dal presente Accordo. I Membri ne terranno debitamente conto. Pertanto, onde consentire ai paesi in via di sviluppo Membri di conformarsi al presente Accordo, il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'articolo 13 (in appresso, nel presente Accordo, denominato il "comitato") e' autorizzato ad accordare, su richiesta, deroghe specifiche e limitate nel tempo per tutti o parte degli obblighi derivanti dall'accordo. Nell'esaminare queste richieste, il comitato terra' conto dei particolari problemi incontrati dal paese in via di sviluppo Membro richiedente nell'elaborazione e applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformita'; terra' conto altresi' delle sue particolari necessita' commerciali e di sviluppo, nonche' del suo stadio di sviluppo tecnologico: tutti fattori che possono impedire al richiedente di assolvere compiutamente i suoi obblighi derivanti dal presente Accordo. Il comitato terra' conto, in modo particolare, dei problemi specifici dei paesi meno avanzati Membri. 12.9 Durante le consultazioni, i paesi sviluppati Membri non dovranno perdere di vista le particolari difficolta' incontrate dai paesi in via di sviluppo Membri nell'elaborazione e nell'applicazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita'; nella loro volonta' di aiutare i paesi in via di sviluppo Membri nelle loro iniziative in questo settore, i paesi sviluppati Membri dovranno tener conto delle necessita' di questi in materia di finanze, di commercio e di sviluppo. 12.10 Il comitato esaminera' periodicamente il trattamento speciale e differenziato accordato, ai sensi del presente Accordo, ai paesi in via di sviluppo Membri a livello nazionale e internazionale.

All. 1A - Accordo - art.13

Articolo 13 Il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi 13.1 E' istituito un comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi, composto di rappresentanti di ciascuno dei Membri. Il comitato eleggera' il suo presidente e si riunira' ogniqualvolta sia necessario, e comunque almeno una volta all'anno, per dare ai Membri la possibilita' di consultarsi su questioni relative all'applicazione del presente Accordo o al conseguimento dei suoi obiettivi. Il comitato esercitera' le funzioni conferitegli a norma del presente Accordo o dai Membri. 13.2 Il comitato istituira' gruppi di lavoro o altri organi appropriati, che svolgeranno le funzioni loro conferire dal comitato stesso a norma delle pertinenti disposizioni dell'Accordo. 13.3 Resta inteso che saranno da evitare inutili doppioni fra l'attivita' intrapresa a norma del presente Accordo e quella svolta dai governi nell'ambito di altri organismi tecnici. Il comitato esaminera' il problema per ridurre al minimo i doppioni.

All. 1A - Accordo - art.14

Articolo 14 Consultazione e risoluzione delle controversie 14.1 Le consultazioni e la risoluzione di controversie relativamente a questioni attinenti all'applicazione del presente Accordo avverranno sotto gli auspici dell'organismo preposto alla risoluzione delle controversie, conformemente, mutatis mutandis, alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, elaborati e applicati dall'intesa sulla risoluzione delle controversie. 14.2 Su richiesta di una delle parti in causa, o di propria iniziativa, un gruppo speciale potra' istituire un gruppo di esperti perche' intervenga in questioni di ordine tecnico che richiedono la valutazione di esperti. 14.3 L'operato dei gruppi di esperti e' disciplinato dalle procedure di cui all'allegato 2. 14.4 Le disposizioni sopra enunciate relativamente alla risoluzione delle controversie potranno essere invocate nei casi in cui un Membro ritenga che un altro Membro non abbia conseguito risultati soddisfacenti a norma degli articoli 3, 4, 7, 8 e 9 e che i suoi interessi commerciali siano lesi in misura significativa. Al riguardo, tali risultati dovranno essere equivalenti a quelli che si avrebbero se l'organismo in questione fosse un Membro.

All. 1A - Accordo - art.15

Articolo 15 Disposizioni finali Riserve 15.1 Non potranno essere formulate riserve su nessuna delle disposizioni del presente Accordo senza il consenso degli altri Membri. Esame 15.2 Subito dopo l'entrata in vigore dell'Accordo OMC nei suoi confronti, ogni Membro dovra' informare il comitato sulle misure in vigore o adottate per assicurare l'attuazione e la gestione dell'Accordo stesso, notificando inoltre al comitato ogni successiva modifica di tali misure. 15.3 Il comitato procedera' ogni anno ad un esame dell'attuazione e del funzionamento del presente Accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. 15.4 Al piu' tardi alla scadenza del terzo anno dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC e, in seguito, al termine di ogni periodo di tre anni, il comitato esaminera' il funzionamento e l'attuazione dell'Accordo, comprese le disposizioni relative alla trasparenza, al fine di formulare, se necessario, raccomandazioni di adeguamento dei diritti e degli obblighi che ne derivano, onde assicurare i reciproci vantaggi economici dei contraenti e l'equilibrio di diritti e obblighi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12. In considerazione, tra l'altro, dell'esperienza acquisita nell'attuazione dell'Accordo, il comitato sottoporra' al Consiglio per gli scambi di merci, ove cio' sia opportuno, proposte di emendamenti al testo. Allegati 15.5 Gli allegati al presente Accordo ne sono parte integrante.

All. 1A - Accordo - Allegato 1

ALLEGATO 1 TERMINI E DEFINIZIONI AI FINI DEL PRESENTE ACCORDO I termini contenuti nella sesta edizione della guida ISO/CEI 2, 1991, "termini generali e relative definizioni riguardanti la normalizzazione e le attivita' connesse", se usati nel presente Accordo hanno lo stesso significato espresso nelle definizioni della suddetta guida, tenendo presente che i servizi sono esclusi dall'ambito del presente Accordo. Tuttavia, ai fini del presente Accordo, valgono le seguenti definizioni: 1. Regolamento tecnico Documento che definisce le caratteristiche di un prodotto o i relativi processi e metodi di produzione, comprese le pertinenti disposizioni amministrative la cui osservanza e' obbligatoria. Puo' anche comprendere o riguardare esclusivamente requisiti di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili ad un prodotto, processo o metodo di produzione. Nota esplicativa La definizione di cui alla Guida ISO/CEI 2 non e' a se' stante ma basata sul cosiddetto sistema "modulare". 2. Norma Documento approvato da un organismo riconosciuto che fornisce, per uso comune o ripetuto, regole, orientamenti e caratteristiche per prodotti o relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non e' obbligatoria. Puo' comprendere o riguardare esclusivamente requisiti in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili ad un prodotto, processo o metodo di produzione. Nota esplicita I termini definiti nella Guida ISO/CEI 2 riguardano prodotti, processi e servizi. Il presente Accordo riguarda unicamente regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformita' relative a prodotti o a processi e metodi di produzione. Le norme cosi' come definite nella guida ISO/CEI 2 possono essere obbligatorie o volontarie. Ai fini del presente Accordo sono definite volontarie le norme e obbligatori i regolamenti tecnici. Le norme elaborate dalla comunita' internazionale di normalizzazione si basano sul consenso, mentre il presente Accordo comprende anche documenti non basati sul consenso. 3. Procedure di valutazione della conformita' Procedure utilizzate, in forma diretta o indiretta, al fine di accertare che siano soddisfatti i requisiti pertinenti dei regolamenti tecnici o delle norme. Nota esplicita Le procedure di valutazione della conformita' comprendono, tra l'altro, procedure di campionatura di prova e d'ispezione; di valutazione, verifica e assicurazione di conformita'; di registrazione, accreditamento e approvazione, nonche' combinazioni di queste. 4. Ente o sistema internazionale Ente o sistema l'adesione al quale e' aperta ai competenti organismi di almeno tutti i Membri. 5. Ente o sistema regionale Ente o sistema l'adesione al quale e' aperta ai competenti organismi di alcuni soltanto dei Membri. 6. Ente del governo centrale Il governo centrale, i suoi ministeri e le sue amministrazioni e ogni altro organismo soggetto al controllo del governo centrale per quanto concerne l'attivita' di cui trattasi. Nota esplicativa Nel caso delle Comunita' europee si applicano le disposizioni che disciplinano le istituzioni dei governi centrali. Tuttavia potranno essere costituiti nell'ambito delle Comunita' europee enti regionali o sistemi di valutazione della conformita', che in tal caso sarebbero soggetti alle disposizioni del presente Accordo relative agli enti regionali o ai sistemi di valutazione della conformita'. 7. Ente pubblico locale Poteri pubblici diversi dal governo centrale (per esempio le autorita' statali (di uno Stato di tipo federale), province, Lander, cantoni, comuni, ecc.), i loro ministeri o amministrazioni ed ogni organismo soggetto al controllo di questi poteri pubblici per quanto concerne l'attivita' di cui trattasi. 8. Organismo non governativo Organismo diversi da un ente del governo centrale o da un ente pubblico locale, compreso un organismo non governativo legalmente autorizzato a far rispettare un regolamento tecnico.

All. 1A - Accordo - Allegato 2

ALLEGATO 2 GRUPPI DI ESPERTI Le procedure che seguono si applicano ai gruppi di esperti istituiti conformemente all'articolo 14. 1. I gruppi di esperti dipendono dai gruppi speciali, i quali decidono le loro attribuzioni e la definizione delle procedure di lavoro e ai quali i gruppi di esperti rispondono. 2. La partecipazione ai gruppi tecnici e' limitata a persone di provata competenza ed esperienza professionale nel campo in questione. 3. I cittadini dei paesi che sono parti contendenti non possono far parte di un gruppo di esperti senza il comune accordo delle parti in causa, salvo in casi eccezionali in cui il gruppo speciale ritenga che l'esigenza di disporre di competenza scientifica specifica non possa essere soddisfatta altrimenti. I funzionari governativi di paesi che sono parti contendenti non possono far parte di un gruppo di esperti. I membri di un gruppo di esperti espletano le loro funzioni a titolo personale e non in qualita' di rappresentanti dei loro governi o di qualsivoglia organizzazione. I governi e le organizzazioni non dovranno quindi dar loro istruzioni in merito a questioni sulle quali il gruppo di esperti e' chiamato a pronunciarsi. 4. I gruppi di esperti possono consultare qualsiasi fonte ritengano opportuna per riceverne informazioni e consulenza tecnica. Prima di richiedere tali informazioni o consulenza ad una fonte situata entro la giurisdizione di un Membro, il gruppo di esperti dove informarne il governo del Membro interessato, il quale dovra' rispondere in modo tempestivo e completo ad ogni richiesta d'informazioni che il gruppo tecnico richiedente ritenga opportuna e necessaria. 5. Le parti contendenti hanno acceso a tutte le informazioni pertinenti che siano state comunicate ad un gruppo di esperti, eccezion fatta per quelle di natura riservata. Le informazioni riservate trasmesse al gruppo di esperti non possono essere divulgate senza formale autorizzazione del governo, dell'organizzazione o della persona che le ha fornite. Ove tali informazioni siano richieste al gruppo di esperti ma la divulgazione delle stesse da parte del gruppo non sia autorizzata, ne verra' fornito un compendio non riservato dal governo, dall'organizzazione o dalla persona che le ha trasmesse. 6. Il gruppo di esperti dovra' fornire ai Membri interessati una relazione di massima per ottenere le loro osservazioni e tenerne conto, secondo opportunita', nella relazione finale che sara' inviata ai Membri interessati al momento della presentazione al gruppo speciale.

All. 1A - Accordo - Allegato 3

ALLEGATO 3 CODICE DI PROCEDURA PER L'ELABORAZIONE, L'ADOZIONE E L'APPLICAZIONE DI NORME Disposizioni generali A. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni di cui all'allegato 1 al presente Accordo. B. Questo codice puo' essere adottato da qualsiasi ente di normalizzazione entro la giurisdizione territoriale di un Membro dell'OMC, che sia un ente del governo centrale, un ente pubblico lo- cale o un organismo non governativo; da qualsiasi ente di normalizzazione governativo regionale del quale uno o piu' membri siano Membri dell'OMC; e da enti di normalizzazione regionali non governativi, di cui uno o piu' membri siano ubicati entro la giurisdizione territoriale di un Membro dell'OMC (in questo codice collettivamente denominati "enti di normalizzazione" e singolarmente "l'ente di normalizzazione"). C. Sia l'adozione che il recesso dal presente codice da parte di enti di normalizzazione sono da notificare al Centro d'informazioni ISO/CEI di Ginevra. La notifica deve indicare nome e indirizzo dell'ente interessato e l'ambito della sua attuale o prevista attivita' di normalizzazione. La notifica puo' essere fatta direttamente al Centro d'informazioni ISO/CEI o tramite l'organismo nazionale che ne fa parte ovvero, di preferenza, tramite il competente membro nazionale o affiliato internazionale di ISONET, secondo i casi. DISPOSIZIONI SOSTANZIALI D. In relazione alle norme, l'ente di normalizzazione deve accordare ai prodotti originari del territorio di altri Membri dell'OMC un trattamento non meno favorevole di quello riservato ad analoghi prodotti di origine nazionale o ad analoghi prodotti originari di un qualsiasi altro paese. E. L'ente di normalizzazione deve fare in modo che le norme non siano elaborate, adottate o applicate con la finalita', o per ottenere l'effetto di creare indebiti ostacoli agli scambi internazionali. F. Ove esistano norme internazionali o sia imminente la loro definitiva formulazione, l'ente di normalizzazione deve utilizzarle, integralmente o per le parti pertinenti, come base per le norme di sua elaborazione, salvo il caso in cui tali norme internazionali o parti pertinenti delle stesse risultino inefficaci o inadeguate a causa, ad esempio, dell'insufficiente livello di protezione che consentono, o a causa di fondamentali fattori climatici o geografici, o a causa di fondamentali problemi tecnologici. G. Al fine di armonizzare quanto piu' possibile le norme, l'ente di normalizzazione deve partecipare pienamente, nel modo piu' adeguato ed entro i limiti delle sue risorse, alla elaborazione, da parte dei competenti enti internazionali di normalizzazione, di norme internazionali concernenti argomenti per i quali esso abbia adottato, o preveda di adottare delle norme. Per gli enti di normalizzazione entro la giurisdizione territoriale di un Membro, la partecipazione ad una determinata attivita' internazionale di normalizzazione deve avvenire, ove possibile, attraverso una delegazione che rappresenti tutti gli enti di normalizzazione, ubicati nel territorio, che abbiano adottato o prevedano di adottare norme sull'argomento al quale si riferisce l'attivita' internazionale di normalizzazione. H. L'ente di normalizzazione situato entro la giurisdizione territoriale di un Membro fara' quanto in suo potere per evitare duplicazioni di o sovrapposizioni con attivita' di altri enti di normalizzazione entro la giurisdizione nazionale o con attivita' di competenti enti internazionali o regionali di normalizzazione. Esso dovra' inoltre fare quanto in suo potere per raggiungere il consenso nazionale sulle norme di sua elaborazione. Analogamente, l'ente regionale di normalizzazione fara' quanto in suo potere per evitare duplicazioni di o sovrapposizioni all'attivita' dei competenti enti internazionali di normalizzazione. I. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, l'ente di normalizzazione si basera', per l'elaborazione delle norme, sui requisiti del prodotto in termini di prestazioni, anziche' sulla sua concezione o sulle sue caratteristiche descrittive. J. Almeno ogni sei mesi, l'ente di normalizzazione deve pubblicare un programma di lavoro contenente la sua denominazione e il suo indirizzo, le norme che sta elaborando e quelle che ha adottate nel periodo precedente. Una norma e' da considerare in corso di elaborazione dal momento in cui si e' presa la decisione di elaborarla fino al momento della sua adozione. Le denominazioni di particolari progetti di norme saranno fornite, su richiesta, in inglese, francese o spagnolo. L'avviso che porti a conoscenza dell'esistenza del programma di lavoro deve comparire, secondo i casi, in una pubblicazione nazionale o regionale che tratti di attivita' di normalizzazione. Per ciascuna norma, il programma di lavoro dovra' indicare, in conformita' alle regole ISONET, la classificazione categorica, lo stadio di elaborazione della norma e i riferimenti a eventuali norme internazionali assunte come base. Al piu' tardi alla data di pubblicazione del suo programma di lavoro, l'ente di normalizzazione deve notificare l'esistenza al Centro d'informazioni ISO/CEI di Ginevra. La notifica deve contenere la denominazione e l'indirizzo dell'ente di normalizzazione, il nome e il numero della pubblicazione in cui compare il programma di lavoro, il periodo al quale esso si riferisce, il prezzo (eventuale) nonche' le modalita' e il luogo di reperimento. La notifica puo' essere fatta direttamente al Centro d'informazioni ISO/CEI oppure, di preferenza, tramite il competente membro nazionale o affiliato internazionale di ISONET, secondo i casi. K. Il membro nazionale di ISO/CEI fara' quanto in suo potere per diventare membro di ISONET o per designare un altro ente che ne entri a far parte, nonche' per acquisire lo status di appartenenza piu' avanzato possibile per il membro ISONET. Gli altri enti di normalizzazione faranno quanto in loro potere per associarsi con il membro ISONET. L. Prima di adottare una norma, l'ente di normalizzazione lascera' trascorrete un termine di almeno 60 giorni per la presentazione di osservazioni sul progetto di norma da parte degli interessati entro la giurisdizione territoriale di un membro dell'OMC. Tuttavia, tale termine puo' ridursi ove si pongano, o rischino di porsi, urgenti problemi di sicurezza, salute o ambiente. Al piu' tardi all'inizio del periodo di raccolta delle osservazioni, l'ente di normalizzazione deve far uscire, nella pubblicazione di cui al paragrafo J, un avviso in cui si annuncia l'apertura del periodo di raccolta delle osservazioni, indicando, ove possibile, se il progetto di norma si distacca dalle relative norme internazionali. M. Su richiesta degli interessati entro la giurisdizione territoriale di un Membro dell'OMC, l'ente di normalizzazione deve tempestivamente fornire, o far fornire, copia del progetto di norma che ha presentato per la raccolta di osservazioni. Le eventuali tariffe applicate per il servizio devono essere le stesse per soggetti nazionali e stranieri, a parte le spese effettive di spedizione. N. Nell'ulteriore elaborazione della norma, l'ente di normalizzazione tiene nel debito conto le osservazioni ricevute durante l'apposito periodo. Alle osservazioni pervenute da enti di normalizzazione che hanno adotta: il presente codice di procedura sara' data risposta, su richiesta, nel piu' breve termine possibile. Nella risposta sara' spiegato anche il perche' della necessita' di una deviazione dalle relative norme internazionali. O. Una volta adottata, la norma deve essere tempestivamente pubblicata. P. Su richiesta degli interessati entro la giurisdizione territoriale di un Membro dell'OMC, l'ente di normalizzazione deve tempestivamente fornire, o far fornire, copia del suo programma di lavoro piu' recente o della norma che ne e' risultata. Le eventuali tariffe applicate per il servizio devono essere le stesse per soggetti nazionali e stranieri, a parte le spese effettive di spedizione. Q. L'ente di normalizzazione si rendera' disponibile e riservera' spazio adeguato a consultazioni riguardanti esternazioni, relative al funzionamento del presente codice, da parte di altri enti di normalizzazione che lo hanno adottato e dedichera' un serio impegno alla soluzione di eventuali reclami.

All. 1A - Accordo - Art. 1

ACCORDO SULLE MISURE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI CHE INCIDONO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI I Membri, Considerando che i Ministri, nella dichiarazione di Punta del Este, hanno concordato che "a seguito di un esame del funzionamenti degli articoli del GATT concernenti le restrizioni e le distorsioni negli scambi commerciali provocate dalle misure relative agli investimenti, i negoziati dovrebbero formulare, se del caso, ulteriori disposizioni che risultino necessarie al fine di ovviare a tali effetti pregiudizievoli per il commercio"; Desiderosi di promuovere l'espansione e la progressiva liberalizzazione del commercio mondiale e di facilitare gli investimenti internazionali, in modo da favorire la crescita economica di tutte le parti commerciali, in particolare dei paesi in via di sviluppo Membri, pur garantendo la libera concorrenza; Tenendo conto delle particolari necessita' nel settore commerciale, finanziario e dello sviluppo dei paesi emergenti Membri in particolare quelli meno avanzati; Riconoscendo che certe misure relative agli investimenti possono provocare restrizioni e distorsioni negli scambi commerciali; Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Campo di applicazione Il presente Accordo si applica esclusivamente alle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (in seguito denominate "TRIM").

All. 1A - Accordo - Art. 2

Articolo 2 Trattamento nazionale e restrizioni quantitative 1. Fermi restando gli altri diritti ed obblighi derivanti dal GATT 1994, i Membri si asterranno dall'applicare delle TRIM che siano incompatibili con le disposizioni dell'articolo III o dell'articolo XI del GATT 1994. 2. L'allegato al presente Accordo contiene un elenco illustrativo delle TRIM che sono incompatibili con l'obbligo di trattamento nazionale previsto all'articolo III, paragrafo 4, del GATT 1994 e con l'obbligo di eliminazione generale delle restrizioni quantitative previsto all'articolo XI, paragrafo 1, del GATT 1994.

All. 1A - Accordo - Art. 3

Articolo 3 Eccezioni Alle disposizioni del presente Accordo si applicheranno, se del caso, tutte le eccezioni previste dal GATT 1994.

All. 1A - Accordo - Art. 4

Articolo 4 Paesi in via di sviluppo Membri I paesi in via di sviluppo Membri avranno la facolta' di derogare temporaneamente alle disposizioni dell'articolo 2, nella misura e secondo le modalita' in base alle quali l'articolo XVIII del GATT 1994, l'intesa sulle disposizioni in merito alla bilancia dei pagamenti del GATT 1994 e la dichiarazione sulle misure commerciali adottate ai fini della bilancia dei pagamenti, adottata il 28 novembre 1979 (BISD 26S/205-209) consentono ai Membri di derogare alle disposizioni degli articoli III e XI del GATT 1994.

All. 1A - Accordo - Art. 5

Articolo 5 Notifica e disposizioni transitorie 1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, i membri provvederanno a notificare al Consiglio per gli scambi di merci tutte le TRIM adottate che non siano conformi alle disposizioni del presente Accordo, di applicazione generale o specifica, unitamente alle rispettive caratteristiche principali. 1 2. I Membri provvederanno ad eliminare tutte le TRIM notificate a norma del paragrafo 1 entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC nel caso di paesi industrializzati Membri, entro cinque anni nel caso di paesi emergenti Membri entro sette anni nel caso di paesi meno avanzati Membri. 3. Su richiesta, il Consiglio per gli scambi di merci avra' la facolta' di prorogare il periodo di transizione per l'eliminazione di TRIM notificate a norma del paragrafo 1 per quanto concerne un paese in via di sviluppo Membro, o un paese meno avanzato, che incontri particolari difficolta' nell'attuazione delle disposizioni del presente Accordo. Nel valutare una siffatta richiesta, il Consiglio per gli scambi di merci terra' conto delle necessita' a carattere commerciale, finanziario e di sviluppo del Membro in questione. 4. Durante il periodo di transizione, i Membri non modificheranno le condizioni di una TRIM notificata a norma del paragrafo 1 rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, in modo tale da aumentarne il grado di incompatibilita' con le disposizioni dell'articolo 2. Eventuali TRIM introdotte meno di 180 giorni prima della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC non beneficeranno del periodo di transizione di cui al paragrafo 2. 5. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, al fine di non danneggiare imprese gia' esistenti soggette ad una TRIM notificata ai sensi del paragrafo 1, i Membri potranno applicare la medesima TRIM ad un nuovo investimento, nel periodo di transizione, (i) nel caso in cui i prodotti oggetto di tale investimento siano prodotti simili a quelli delle imprese esistenti e (ii) ove cio' si renda necessario per evitare distorsioni nelle condizioni di concorrenza tra il nuovo investimento e le imprese gia' esistenti. Una TRIM applicata ad un nuovo investimento dovra' essere notificata al Consiglio per gli scambi di merci; le sue condizioni saranno equivalenti, per quanto concerne gli effetti sulla concorrenza, a quelle applicabili alle imprese gia' esistenti, e sara' revocata nello stesso momento. ------------------------ 1 Nel caso di TRIM applicate in base ad autorizzazione discrezionali dovra' essere notificata ogni singola applicazione specifica. Non sara' necessario divulgare informazioni che arrecherebbero pregiudizio ai legittimi ------------------------

All. 1A - Accordo - Art. 6

Articolo 6 Trasparenza 1. Per quanto concerne le TRIM, i Membri ribadiscono il loro impegno nei confronti degli obblighi di trasparenza e notifica contenuti nell'articolo X del GATT 1994, nell'impegno sulle "Notifiche" contenuto nella relativa intesa concernente notifiche, consultazioni, risoluzioni delle controversie e vigilanza adottata il 28 novembre 1979 e nella decisione ministeriale sulle procedure di notifica adottata il 15 aprile 1994. 2. Ciascun Membro provvedera' a notificare al Segretariato le pubblicazioni riguardanti le TRIM, ivi comprese quelle applicate da governi e autorita' regionali e locali all'interno dei rispettivi territori. 3. Ciascun Membro esaminera' in modo obiettivo eventuali richieste di informazioni e riservera' spazio adeguato a consultazioni in merito a questioni derivanti dal presente Accordo e sollevare da un altro Membro. Conformemente all'articolo X del GATT 1994, i Membri non saranno obbligati a rendere note informazioni, la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge o sarebbe comunque contraria all'interesse pubblico o ancora arrecherebbe pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.

All. 1A - Accordo - Art. 7

Articolo 7 Comitato per le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali 1. E' istituito un Comitato per le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, aperto a tutti i Membri (denominato il "Comitato" ai fini del presente Accordo). Il Comitato eleggera' il suo presidente e vicepresidente e si riunira' almeno una volta all'anno e ogniqualvolta un Membro lo richieda. 2. Il Comitato esercitera' le funzioni conferitegli dal Consiglio per gli scambi di merci e offrira' ai Membri la possibilita' di consultarsi su questioni relative al funzionamento e all'applicazione del presente Accordo. 3. Il Comitato vigilera' sul funzionamento e sull'applicazione del presente Accordo e presentera' ogni anno una relazione in materia al Consiglio per lo scambio di merci.

All. 1A - Accordo - Art. 8

Articolo 8 Consultazione e risoluzione delle controversie Le consultazioni e la risoluzione delle controversie ai sensi del presente Accordo sono soggette alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, elaborazione ed applicate dalla relativa intesa.

All. 1A - Accordo - Art. 9

Articolo 9 Esame del Consiglio per gli scambi di merci Entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, il Consiglio per gli scambi di merci procedera' ad un esame del funzionamento del presente Accordo e, se del caso, proporra' alla Conferenza dei Ministri delle modifiche al testo. Nel corso di tale verifica, il Consiglio per gli scambi di merci valutera' se l'Accordo debba essere integrato con clausole sulla politica in materia di investimenti e di concorrenza.

All. 1A - Accordo - Allegato

ALLEGATO ELENCO ILLUSTRATIVO 1. Le TRIM incompatibili con l'obbligo di trattamento nazionale previsto all'articolo III, paragrafo 4, del GATT 1994, comprendono quelle obbligatorie o applicabili a norma di leggi nazionali o di decisioni amministrative, o la cui osservanza sia necessaria per ottenere un vantaggio, e che impongono: a) l'acquisto o l'utilizzo da parte di un'impresa di prodotti di origine nazionale o provenienti da fonti nazionali, specificato in termini di prodotti particolari, in termini di volume o di valore dei prodotti, o in termini di una percentuale del volume o del valore della sua produzione lo- cale; e b) la limitazione degli acquisti o dell'utilizzo di prodotti importati da parte di un'impresa ad un ammontare rapporto al volume o al valore dei prodotti locali che la stessa esporta. 2. Le TRIM incompatibili con l'obbligo di eliminazione generale delle restrizioni quantitative previsto all'articolo XI, paragrafo 1, del GATT 1994, comprendono quelle obbligatorie o da applicare a norma di leggi nazionali o di decisioni amministrative, o la cui osservanza sia necessaria per ottenere un vantaggio, e che limitano: a) l'importazione da parte di un'impresa di prodotti utilizzati nella sua produzione locale, o relativi alla stessa, in generale o fino ad un ammontare collegato al volume o al valore dei prodotti locali che l'impresa esporta; b) l'importazione da parte di un'impresa di prodotti utilizzati nella sua produzione locale o relativi alla stessa, limitando il suo accesso a valuta estera ad un importo rapportato all'afflusso di valuta estera attribuibile all'impresa; o c) l'esportazione o la vendita per l'esportazione da parte di un'impresa di prodotti, specificata in termini di particolari prodotti, in termini di volume o valore dei prodotti, o in termini di una percentuale del volume o del valore della sua produzione locale.

All. 1A - Accordo - Art. 1

ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VI DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994 Articolo 1 Principi Una misura antidumping si applica soltanto nei casi previsti dall'articolo VI del GATT 1994 e a seguito di inchieste aperte 1 e condotte in conformita' con il presente Accordo. Le disposizioni che seguono disciplinano l'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 per provvedimenti presi ai sensi della legislazione o dei regolamenti antidumping.

All. 1A - Accordo - Art. 2

Articolo 2 Determinazione del dumping 2.1 Ai fini del presente Accordo, un prodotto e' da considerarsi oggetto di dumping, cioe' immesso in commercio da un paese in un altro a prezzo inferiore al suo valore normale, se il prezzo di esportazione di tale prodotto, esportato da un paese all'altro, e' inferiore a quello comparabile, praticato nell'ambito di normali operazioni commerciali, per un prodotto simile destinato al consumo nel paese di esportazione. 2.2 Se nel corso delle normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore non avvengono vendite di un prodotto simile, o se, a causa della particolare situazione di mercato o del basso volume di vendite su tale mercato interno, 2 tali vendite non permettono un valido confronto, il margine di dumping e' determinato in rapporto al prezzo comparabile del prodotto simile esportato in un paese terzo, sempreche' tale prezzo sia rappresentativo, ovvero in rapporto al costo di produzione nel paese di origine, maggiorato di un equo importo per spese di vendita, amministrative e altre e per gli utili. 2.2.1 Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese esportato o a un paese terzo a prezzi inferiori ai costi unitari (fissi e variabili) di produzione, maggiorati delle spese di vendita, amministrative e generali possono essere trattate come non rientranti nell'ambito di normali operazioni commerciali e quindi non considerate ai fini della determinazione del valore normale soltanto se le autorita' 3 accertato che si sono verificate nell'arco di un periodo prolungato, 4 in quantitativi consistenti 5 e a pezzi che non consentono il rientro di tutti i costi entro un congruo periodo di tempo. Si riterra' che i prezzi inferiori ai costi unitari all'epoca della vendita consentano il rientro dei costi entro un termine congruo se sono comunque superiori alla media ponderata dei costi unitari nel periodo dell'inchiesta. 2.2.1.1 Ai fini del paragrafo 2, i costi sono di norma calcolati sulla base delle scritture tenute dall'esportatore o dal produttore oggetto dell'inchiesta, fermo restando che tali scritture devono essere conformi ai principi contabili generalmente accettati nel paese esportatore e devono dare una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame. Le autorita' devono prendere in esame tutti i dati disponibili sulla corretta imputazione dei costi, compresi quelli forniti dall'esportatore o dal produttore nel corso dell'inchiesta, a condizione che l'esportatore o il produttore abbiano sempre utilizzato tali imputazioni, in particolare per decidere i periodi e le quote di ammortamento delle spese in conto capitale e di altri costi di sviluppo. Se tale adeguamento non e' gia' contemplato nel meccanismo di imputazione di cui al presente comma, i costi devono essere adeguatamente rettificati per tener conto delle voci di spesa una tantum attinenti alla produzione futura e/o attuale, o di situazioni in cui sui costi del periodo oggetto d'inchiesta incidono operazioni di avviamento.6 2.2.2 Ai fini del paragrafo 2, l'importo delle spese di vendita, amministrative e generali e del margine di profitto deve basarsi su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita, nell'ambito di normali operazioni commerciali, del prodotto simile da parte dell'esportatore o produttore sottoposto a inchiesta. Se non e' possibile determinare tale importo come sopra indicato, la determinazione puo' avvenire con riferimento: i) agli effettivi importi di spesa sostenuti e di profitto realizzati dall'esportatore o produttore in questione in relazione alla produzione e alla vendita, sul mercato interno del paese di origine, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale; ii) alla media ponderata degli importi di spesa sostenuti e di profitto realizzati da altri esportatori o produttori sottoposti a inchiesta in relazione alla produzione e alla vendita, sul mercato interno del paese di origine, del prodotto simile; iii) a qualunque altro metodo appropriato, fermo restando che l'importo del profitto cosi' determinato non puo' super- are quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese di origine, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. 2.3 Se non esiste un prezzo all'esportazione, o se le autorita' ritengono che il prezzo all'esportazione non sia attendibile a causa dell'esistenza di un rapporto di associazione o di un accordo di compensazione fra l'esportatore e l'importatore o una parte terza, il prezzo all'esportazione puo' essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato e' rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, oppure, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui e' avvenuta la sua importazione, sulla base dei criteri che le autorita' ritengano opportuni. 2.4 Tra il prezzo all'esportazione e il valore normale deve essere effettuato un confronto equo, con riferimento allo stesso stadio commerciale che di solito e' quello del prodotto franco fabbrica, e per vendite effettuate a date il piu' possibile ravvicinate. Nel merito, si tengono nel debito conto le differenze in materia di condizioni di vendita, tassazione, stadio commerciale, quantitativi, caratteristiche fisiche e quant'altro risulti influire sulla comparabilita' dei prezzi. 7 Nei Casi di cui al paragrafo 3, si deve inoltre tener conto delle spese, tra cui dazi e imposte, sostenute tra il momento dell'importazione e la successiva rivendita, nonche' del profitto conseguito. Qualora, nei casi citati, la comparabilita' dei prezzi ne abbia risentito, le autorita' determinano il valore normale con riferimento ad uno stadio commerciale equivalente a quello del prezzo presunto all'esportazione, o tenendo conto delle voci specificate nel presente paragrafo. Spetta alle autorita' indicare alle parti interessate le informazioni che devono fornire per consentire un equo confronto, senza imporre alle stesse un eccessivo onere di prova. 2.4.1 Se il confronto di cui al paragrafo 4 richiede una conversione di valute, il tasso di cambio deve essere quello della data di vendita, 8 salvo quando la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all'esportazione in questione, nel qual caso il tasso da utilizzare e' quello della vendita a termine. Non si deve tener conto delle oscillazioni dei cambi; in caso di inchiesta, le autorita' danno agli esportatori un termine di almeno 60 giorni per rettificare i prezzi all'esportazione in modo tale da tener conto di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell'inchiesta. 2.4.2 Ferme le disposizioni del paragrafo 4 relative all'equo confronto, l'esistenza di margini di dumping nel corso dell'inchiesta e' di norma accertata sulla base di un confronto fra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni di esportazione comparabili, ovvero sulla base di un confronto fra il valore normale e il prezzo all'esportazione effettuato per ogni singola operazione, il valore normale determinato sulla base di una media ponderata puo' essere confrontato con i prezzi di singole operazioni di esportazione ove le autorita' rilevino andamenti dei prezzi all'esportazione sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e sia fornito il motivo per il quale non sia possibile tener conto adeguatamente di tali differenze attraverso il confronto fra singole medie ponderate o fra singole operazioni. 2.5. Se i prodotti non sono importati direttamente dal paese di origine ma non sono esportati verso l'importatore Membro da un paese intermedio, il prezzo di vendita praticato dal paese esportatore all'importatore Membro e' di norma confrontato con il prezzo comparabile nel paese di esportazione. Tuttavia e' possibile effettuare il confronto con il prezzo del paese di origine se, ad esempio, i prodotti transitano semplicemente nel paese di esportazione o se in quest'ultimo non c'e' produzione o prezzo comparabile per tali prodotti. 2.6 Nel presente Accordo, l'espressione "prodotto simile" ("produit similaire") e' da intendersi nel senso di un prodotto identico, cioe' simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, oppure, in assenza di un siffatto prodotto, nel senso di un prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del prodotto considerato. 2.7 Il presente articolo lascia impregiudicata la seconda disposizione supplementare relativa all'articolo VI, paragrafo 1 nell'allegato 1 del GATT 1994. ----------- 1 Cosi' come impiegato nel presente Accordo, il termine "aperta" si riferisce all'azione procedurale con la quale un Membro avvia formalmente un'inchiesta a norma dell'articolo 5. ----------- 2 Le vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno del paese esportatore sono di norma considerate un quantitativo sufficiente per la determinazione del valore normale se rappresentano almeno il 5 per cento delle vendite del prodotto interessato al Membro importatore, fermo restando che e' accettabile anche una percentuale inferiore se i fatti dimostrano che questa rappresenta comunque un volume di vendite interne di entita' sufficiente per un adeguato confronto. ----------- 3 Nel presente Accordo, il termine "autorita'" indica le autorita' di livello specifico superiore. ----------- 4 Per periodo prolungato s'intende di norma un anno, e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. ----------- 5 I quantitativi delle vendite effettuate a prezzi inferiori ai costi unitari s'intendono consistenti se le autorita' accertano che la media ponderata dei prezzi di vendita delle operazioni in esame ai fini della determinazione del valore normale e' inferiore alla me- dia ponderata dei costi unitari, o che il volume delle vendite effettuate a prezzi inferiori ai costi unitari rappresenta almeno il 20 per cento del volume venduto nell'ambito delle operazioni in esame ai fini della determinazione del valore normale. ----------- 6 La rettifica effettuata per tener conto delle operazioni di avviamento deve rispecchiare i costi al termine del periodo di avviamento ovvero, se tale periodo si estende oltre la durata dell'inchiesta, i costi piu' recenti di ----------- 7 Poiche' alcuni di questi fattori possono sovrapporsi, le autorita' dovranno fare attenzione a non duplicare rettifiche gia' effettuate ai sensi di questa disposizione. ----------- 8 di solito la data di vendita coincide con la data del contratto, ordine d'acquisto, conferma d'ordine, fattura o comunque del documento che contiene le effettive condizioni di vendita

All. 1A - Accordo - Art. 3

Articolo 3 Determinazione del pregiudizio 3.1 La determinazione di un pregiudizio ai fini dell'articolo VI del GATT 1994 deve basarsi su elementi di prova diretti e comportare un esame obiettivo a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato interno e b) dell'incidenza di tali importazioni sui produttori nazionali di tali prodotti. 3.2 Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, le autorita' incaricate dell'inchiesta esaminano se c'e' stato un considerevole aumento di tali importazioni, sia in quantita' assoluta che in rapporto alla produzione o al consumo dell'importatore Membro. Quando all'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi, le autorita' inquirenti esaminano se tali importazioni sono avvenute a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli di un prodotto simile dell'importatore Membro, oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di far scendere notevolmente i prezzi o di impedirne sensibili aumenti che altrimenti si sarebbero verificati. Uno solo, o diversi criteri tra quelli citati non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. 3.3 Se le importazioni di un prodotto da piu' paesi sono simultaneamente oggetto di un'inchiesta antidumping, le autorita' inquirenti possono determinarne cumulativamente gli effetti solo se rilevano che a) il margine di dumping accertato per le importazioni da ciascuno dei paesi in questione e' superiore a quello minimo definito dall'articolo 5, paragrafo 8, a fronte di un volume d'importazione non trascurabile da ciascuno dei paesi interessati e b) e' opportuno procedere all'accertamento cumulativo degli effetti delle importazioni alla luce delle condizioni di concorrenza esistenti tra i loro prodotti importati e tra quelli e il prodotto interno simile. 3.4 L'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria nazionale interessata deve comportare una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti che influiscono sul suo andamento, come la diminuzione reale o potenziale della produzione, delle vendite, dei profitti, della quota di mercato, della produttivita', della redditivita' degli investimenti o dello sfruttamento delle capacita'; dei fattori che incidono sui prezzi interni; dell'entita' del margine di dumping; degli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla reperibilita' di capitali o investimenti. Questo elenco non e' esauriente, ne' i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. 3.5 Il fatto che le importazioni oggetto di dumping siano causa, per gli effetti del >dumping stesso quali indicati nei paragrafi 2 e 4, di un pregiudizio nel senso indicato nel presente Accordo, deve essere dimostrato. La dimostrazione del nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio arrecato all'industria nazionale deve basarsi sull'esame di tutti i pertinenti elementi di prova presentati alle autorita', le quali dovranno esaminare, oltre alle importazioni oggetto di dumping, anche eventuali altri fattori noti che a loro arrecano pregiudizio all'industria nazionale; il danno causato da questi ultimi non deve essere imputato alle importazioni oggetto di dumping. Tra questi fattori possono rientrare, tra l'altro: il volume e i prezzi di importazioni non vendute a prezzi di dumping, una contrazione della domanda, mutamenti nell'andamento dei consumi, pratiche restrittive degli scambi messe in atto da produttori nazionali e stranieri e concorrenza fra gli stessi, sviluppi tecnologici nonche' le prestazioni dell'industria nazionale in materia di esportazioni e produttivita'. 3.6 L'effetto delle importazioni oggetto di dumping deve essere accertato in relazione alla produzione nazionale del prodotto simile ove i dati disponibili permettano di individuare separatamente tale produzione sulla base di criteri quali i processi di produzione, i risultati di vendita e profitto dei produttori. Se non e' possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono da accertare esaminando la produzione del gruppo o della gamma di prodotti piu' ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere forniti dati necessari. 3.7 Il rischio di un pregiudizio grave deve essere determinato sulla base di fatti e non su semplici presunzioni, congetture o remote possibilita'. Un mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere oggetto di una chiara previsione e deve configurarsi come imminente. 10 Nel decidere se sussista un pericolo di grave pregiudizio, le autorita' debbono verificare, tra gli altri, i seguenti fattori: i) un notevole incremento, sul mercato interno, di prodotti importati a prezzi di dumping, indice di probabile sostanziale incremento delle importazioni; ii) una sufficiente disponibilita' di capacita' da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibili aumento della medesima, ad indicare il probabile sensibile incremento di prodotti importati a prezzi di dumping nel mercato dell'importatore Membro, tenuto conto della disponibilita' di altri mercati di esportazione con capacita' residua di assorbimento; iii) il fatto che le importazioni avvengano a prezzi suscettibili di esercitare un forte effetto depressivo o di congelamento sui prezzi interni e tali da promuovere la domanda di ulteriori importazioni; e iv) le scorte dei prodotti oggetto d'inchiesta. Nessuno dei predetti fattori costituisce, in se', una base di giudizio determinante; tuttavia nel loro insieme essi devono portare a concludere che sono imminenti ulteriori importazioni a prezzi di dumping dalle quali deriverebbe un grave pregiudizio ove non si adottasse una adeguata misura di salvaguardia. 3.8 Nei casi in cui le importazioni oggetto di dumping rischiano di arrecare un pregiudizio, si deve esaminare e decidere con particolare attenzione l'applicazione di misure antidumping. -------------------------------- br/> 9 Nel presente Accordo, il termine "pregiudizio" indica, salvo indicazione contraria, un pregiudizio grave causato ad un'industria nazionale, o il rischio di un pregiudizio grave a danno di un'industria nazionale, o Segue frase illeggibile 10 A titolo esemplificativo, ma non esclusivo, vi potrebbe essere fondato motivo per ritenere che nell'immediato

All. 1A - Accordo - Art. 4

Articolo 4 Definizione di industria nazionale 4.1 Ai fini del presente Accordo, l'espressione "industria nazionale" intende indicare l'insieme dei produttori nazionali di prodotti simili, o quelli tra essi la cui produzione complessiva rappresenta una quota preponderante della produzione nazionale totale di tali prodotti, fermo restando che: i) ove i produttori siano collegati 11 agli esportatori o agli importatori, oppure siano essi stessi importatori del prodotto presuntamente oggetto di dumping, l'espressione "industria nazionale" puo' intendersi come indicante il resto dei prodotti; ii) in casi eccezionali, il territorio di un Membro puo' essere suddiviso, per la produzione in questione, in due o piu' mercati in concorrenza tra loro, e in tal caso i produttori all'interno di ciascuno di tali mercati possono essere considerati un'industria separata se: a) i produttori che operano all'interno di tale mercato vendono la totalita' o quasi della loro produzione del prodotto in questione in quello stesso mercato, e b) la domanda di quel mercato non e' soddisfatta in misura determinante dai produttori del prodotto in questione con sede in altra parte del territorio. Nei casi suddetti il pregiudizio puo' ritenersi sussistente anche se gran parte dell'industria nazionale complessiva non ne sia stata interessata, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni a prezzi di dumping in quel singolo mercato e che inoltre tali importazioni causino pregiudizio ai prodotti della totalita' o quasi della produzione di quel mercato. 4.2 Nei casi in cui per industria nazionale s'intendono i produttori di una determinata zona, e cioe' di un mercato secondo la definizione del paragrafo 1, lettera ii), la riscossione 12 dei dazi antidump- ing riguarda soltanto i prodotti in questione inviati in tale zona per il consumo finale. Se il diritto costituzionale dell'importatore Membro non consente la riscossione dei dazi antidumping sulla base di tale criterio, l'importatore puo' riscuotere i dazi antidumping senza limitazione solo nei seguenti casi: a) se e' stata data agli esportatori la possibilita' di cessare l'esportazione a prezzi di dumping nella zona interessata, ovvero di due garanzie a norma dell'articolo 8, senza che siano state data tempestivamente adeguate garanzie in tal senso, e b) se l'impossibilita' di riscuotere tali dazi riguarda soltanto i prodotti di determinati produttori che riforniscono la zona in questione. 4.3 Qualora due o piu' paesi abbiano raggiunto, ai sensi del paragrafo 8, lettera a) dell'articolo XXIV del GATT 1994 un grado d'integrazione tale da presentare le caratteristiche di un unico mercato unificato, e' da considerarsi industria nazionale ai sensi del paragrafo 1 quella dell'intera zona di integrazione. 4.4 Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 6. --------------- 11 Ai fini del presente paragrafo, i produttori s'intendono collegati a esportatori o importatori solo qualora: a) uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta; oppure (b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; oppure (c) assieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, sempreche' vi siano motivi per ritenere o sospettare che a seguito di tale rapporto il produttore in questione sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. Ai fini del presente paragrafo, s'intende sussistere un rapporto di controllo fra due soggetti quando il primo e' in grado, giuridicamente oppure operativamente, di imporre limitazioni od orientamenti al secondo. 12 Il termine "riscuotere" e' usato nel presente Accordo per indicare l'imposizione o la riscossione di un diritto

All. 1A - Accordo - Art. 5

Articolo 5 Inizio della procedura e successiva inchiesta 5.1 Salvo quanto disposto al paragrafo 6, l'apertura di un'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di ogni dumping addotto avviene di norma a seguito di domanda scritta presentata dall'industria nazionale interessata o per suo conto. 5.2 La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le prove rela- tive all'esistenza a) del dumping, b) del pregiudizio ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 cosi' come interpretato nel presente Accordo e c) del nesso di causalita' fra le importazioni a prezzo di dumping e il pregiudizio presunto. Una semplice asserzione. non suffragata dalle relative prove, non puo' considerarsi sufficiente a soddisfare i requisiti imposti dal presente paragrafo. La domanda deve contenere tutte le informazioni di cui il richiedente possa ragionevolmente disporre relativamente a quanto segue: i) identita' del richiedente con una descrizione del volume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile facente capo al richiedente stesso. Ove la domanda scritta venga presentata per conto dell'industria nazionale, essa deve definire l'industria per conto della quale e' presentata la domanda mediante un elenco di tutti i produttori nazionali noti (ovvero associazioni di produttori nazionali) del prodotto simile e, nei limiti del possibile, mediante una descrizione del volume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile facente capo a tali produttori; ii) descrizione completa del prodotto presuntamente oggetto di dumping, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione, identita' di ciascun esportatore o produttore straniero noto, corredati di un elenco di soggetti noti che importano il prodotto in questione; iii) informazioni sui prezzi di vendita del prodotto in questione quando e' destinato al consumo nei mercati nazionali del paese o dei paesi di origine o di esportazione (ovvero, se del caso, informazioni sui prezzi ai quali il prodotto e' venduto dal paese o dai paesi di origine o di esportazione a un paese o a paesi terzi, o sul valore presunto del prodotto) nonche' informazioni sui prezzi all'esportazione o, se del caso, sui prezzi ai quali il prodotto e' rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente situato nel territorio dell'importatore Membro; iv) informazioni sull'evoluzione del volume delle importazioni in presunto regime di dumping, sul loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato nazionale e sul conseguente impatto di tali importazioni sull'industria nazionale, effetti evidenziati dai pertinenti fattori e indicatori che esprimono lo stato dell'industria nazionale, come quelli elencati all'articolo 3, paragrafi 2 e 4. 5.3 Spetta alle autorita' esaminare l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova addotti nella domanda per determinare se siano sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta. 5.4 Un'inchiesta a norma del paragrafo 1 puo' essere aperta solo se le autorita' hanno accertato, dopo aver esaminato il grado di sostegno o di opposizione alla domanda espresso 13 dai produttori nazionali del prodotto simile, che la domanda stessa e' presentata dall'industria nazionale 14 o per suo conto. La domanda s'intende presentata "dall'industria nazionale o per suo conto" se riceve il sostegno di quei produttori nazionali il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50 per cento della produzione totale del prodotto simile facente capo a quella parte di industria nazionale che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda. Tuttavia, l'inchiesta non puo' essere aperta qualora i produttori nazionali che hanno espresso un deciso sostegno alla domanda rappresentino meno del 25 per cento della produzione totale del prodotto simile facente capo all'industria nazionale. 5.5 Salvo nel caso in cui sia stata presa la decisione di avviare l'inchiesta, le autorita' devono astenersi dal pubblicizzare la relativa domanda. Tuttavia, dopo aver ricevuto una domanda adeguatamente documentata e prima di procedere all'apertura dell'inchiesta, le autorita' devono darne notifica al governo dell'esportatore Membro interessato. 5.6 Qualora, in casi particolari, le autorita' interessate decidano di avviare un'inchiesta senza aver ricevuto una domanda scritta in tal senso da un'industria nazionale o per suo conto, esse procedono solo in presenza di sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalita' di cui al paragrafo 2, che giustifichino l'apertura dell'inchiesta. 5.7 Degli elementi di prova dell'esistenza del dumping e del pregiudizio si tiene conto simultaneamente sia a) per decidere se aprire o no l'inchiesta, sia b) successivamente nel corso dell'inchiesta stessa, a partire a piu' tardi, dalla data in cui possono essere applicate le misure provvisorie conformemente alle disposizioni del presente Accordo. 5.8 Le autorita' devono respingere una domanda presentata ai sensi del paragrafo 1, e chiudere tempestivamente la relativa inchiesta non appena siano convinte che gli elementi di prova relativi al dumping o al pregiudizio non sono sufficienti a giustificare la prosecuzione della procedura. La chiusura dell'inchiesta e' immediata qualora il margine di dumping sia minimo o qualora il volume delle importazioni in regime di dumping, effettive o potenziali, o il pregiudizio, siano di entita' trascurabile. Il margine di dumping e' considerato minimo se inferiore al 2 per cento, espresso quale percentuale del prezzo all'esportazione. Per le importazioni in regime di dumping, il margine e' di norma considerato trascurabile se il volume delle stesse da un determinato paese rappresenta meno del 3 per cento delle importazioni del prodotto simile dell'importatore Membro, salvo il caso in cui i paesi cui singolarmente fa capo meno del 3 per cento delle importazioni del prodotto simile verso l'importatore Membro non rappresentino collettivamente piu' del 7 per cento delle >importazioni del prodotto simile verso l'importatore Membro. 5.9 La procedura antidumping non osta allo sdoganamento. 5.10 Salvo casi particolari, le inchieste devono concludersi entro un anno, e al piu' tardi entro 18 mesi dalla loro apertura. ------------------ 13 Nel caso di industrie frammentate, composte da un numero estremamente elevato di produttori, le autorita' possono basarsi, per accertare il sostegno o l'opposizione alla domanda, su tecniche di campionatura statisticamente valide. 14 I Membri sono a conoscenza del fatto che nel territorio di determinati altri Membri la domanda di apertura di un'inchiesta a norma del paragrafo 1 puo' essere presentata o sostenuta dai dipendenti dei produttori.

All. 1A - Accordo - Art. 6

Articolo 6 Elementi di prova 6.1 A tutte le parti interessate da un'inchiesta antidumping viene data notifica delle informazioni richieste dalle autorita' e ampie possibilita' di presentare in forma scritta tutti gli elementi di prova che esse ritengano pertinenti rispetto all'inchiesta in questione. 6.1.1 Gli esportatori o i produttori stranieri che ricevono il questionario relativo ad un'inchiesta antidumping hanno un termine di almeno 30 giorni per la risposta 15. L'eventuale richiesta di proroga del termine di 30 giorni riceve la debita attenzione e, se adeguatamente motivata, dara' luogo alla concessione della proroga nei limiti del possibile. 6.1.2 Ferma restando l'esigenza di tutelare le informazioni riservate, gli elementi di prova presentati in forma scritta da una delle parti interessate sono tempestivamente trasmessi alle altre parti coinvolte nell'inchiesta. 6.1.3 Non appena avviata un'inchiesta, le autorita' trasmettono il testo integrale della domanda scritta ricevuta a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 agli esportatori noti 16 e alle autorita' dell'esportatore Membro, mettendolo, su richiesta, a disposizione anche delle altre parti interessate. L'esigenza di tutelare le informazioni riservate e' tenuta nel debito conto, come previsto dal paragrafo 5. 6.2 Per tutta la durata dell'inchiesta antidumping, le parti interessate hanno ampie possibilita' di difendere i propri interessi. A tal fine, le autorita' daranno, su richiesta, a tutte le parti interessate la possibilita' di incontrarsi con le parti avverse, in modo che possano essere presentati i diversi punti di vista e le argomentazioni contrarie. Nel concedere tale possibilita' si deve tener conto delle esigenze delle parti e della necessita' di tutelare la riservatezza. Non sussiste per le parti alcun obbligo di partecipare a un incontro, ne' la mancanza partecipazione puo' pregiudicare la posizione di quella parte nella vertenza. Le parti interessate possono inoltre presentare altre informazioni oralmente, giustificandone il motivo. 6.3 Le autorita' tengono conto delle informazioni presentate oralmente a norma del paragrafo 2 solo nella misura in cui queste siano poi messe per iscritto e fornite alle altre parti interessate, secondo il disposto del comma 1.2. 6.4 Nei limiti del possibile, le autorita' danno tempestivamente a tutte le parti interessate la possibilita' di prendere visione di tutte le informazioni che non siano di natura riservata secondo la definizione del paragrafo 5, che siano pertinenti per la preparazione delle loro argomentazioni e utilizzate dalle autorita' nell'ambito di un'inchiesta antidumping, consentendo alle parti di predisporre le loro argomentazioni sulla base di tali informazioni. 6.5 Tutti i dati che per loro stessa natura sono riservati (ad esempio perche' la loro divulgazione garantirebbe un notevole vantaggio competitivo a un concorrente o, al contrario, pregiudicherebbe gravemente il soggetto che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta), o che sono stati forniti in via riservata dalle parti interessate dall'inchiesta devono, previa presentazione di fondati motivi, essere trattati come riservati dalle autorita', ne' devono essere divulgati senza l'espresso consenso della parte che li ha forniti 17. 6.5.1 Le autorita' chiedono alle parti che hanno fornito informazioni di natura riservata di farne un compendio non riservato, sufficientemente dettagliato da consentire un'adeguata comprensione del merito delle informazioni fornite in via riservata. In casi eccezionali, le parti possono specificare che le informazioni in questione non si prestano ad essere riassunte, fornendo al tempo stesso i motivi che giustificano tale impossibilita'. 6.5.2 Nei casi in cui le autorita' ritengano che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e la parte che ha fornito le informazioni non sia disposta a rendere pubbliche o ad autorizzarne la divulgazione in forma generalizzata o sintetica, esse possono non tener conto di tali informazioni, salvo dimostrazione convincente, da parte di fonti attendibili, dell'esattezza delle stesse 18. 6.6 Salvo nei casi in cui al paragrafo 8, le autorita' devono accertarsi, nel corso di un'inchiesta, dell'esattezza delle informazioni fornite dalle interessate e sulle quali basano le proprie conclusioni. 6.7 Al fine di verificare le informazione ricevute o di ottenere ulteriori particolari, le autorita' possono svolgere le indagini necessarie nel territorio di altri Membri, sempreche' ottengono il consenso delle aziende interessate e ne diano notifica ai rappresentanti del governo del Membro in questione, e sempreche' tale Membro non si opponga all'indagine. Alle indagini svolte nel territorio di altri Membri si applicano le procedure descritte nell'allegato 1. Salvo restando l'obbligo di tutelare le informazioni di natura riservata, le autorita' devono rendere disponibili i risultati di tali indagini o garantirne la divulgazione, ai sensi del paragrafo 9, alle aziende alle quali si riferiscono, oltre a metterli a disposizione dei richiedenti. 6.8 Se una parte interessata rifiuta l'accesso alle necessarie informazioni o comunque non le fornisce entro un termine ragionevole, oppure impedisce le indagini, le decisioni, in via preliminare e definitiva, di natura positiva o negativa, possono essere prese sulla base dei fatti disponibili. L'applicazione del presente paragrafo avviene conformemente alle disposizioni dell'allegato II. 6.9 Prima di prendere la decisione definitiva, le autorita' informano tutte le parti interessate dei fatti essenziali esaminati, sui quali si basera' la loro decisione di applicare o non applicare misure definitive. Tale comunicazione deve avvenire in tempo utile perche' le parti possano difendere i loro interessi. 6.10 Di norma, le autorita' devono determinare il margine di dumping caso per caso per ogni esportatore o produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta. Nei casi in cui il numero degli esportatori, produttori, importatori o tipi di prodotto interessati e' talmente elevato da rendere impossibile tale determinazione, le autorita' possono limitare l'esame ad un numero adeguato di parti o di prodotti interessati facendo ricorso a campioni statisticamente significativi, sulla base dei dati di cui esse dispongono al momento della selezione, oppure limitare l'esame al massimo volume percentuale, ragionevolmente esaminabile, delle esportazione in uscita dal paese in questione. 6.10.1 L'eventuale selezione di esportatori, produttori, importatori o tipi di prodotto ai sensi del presente paragrafo deve avvenire di preferenza previa consultazione e con il consenso degli stessi esportatori, produttori o importatori interessati. 6.10.2 Ove abbiano svolto un esame limitato, secondo le disposizioni del presente paragrafo, le autorita' devono comunque determinare singolarmente il margine di dumping per ciascun esportatore o produttore non incluso nella selezione iniziale che sottoponga le necessarie informazioni in tempo utile affinche se ne possa tener conto nel corso dell'inchiesta, salvo quando il numero di esportatori o produttori sia cosi' elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso per le autorita' e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta. L'impegno di tipo volontario sui singoli casi non e' scoraggiato. 6.11 Ai fini del presente Accordo, con l'espressione "parti interessate" s'intende: i) un esportatore o produttore straniero o l'importatore di un prodotto oggetto d'inchiesta, ovvero un'associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto in questione; ii) il governo dell'esportatore Membro, e iii) un produttore del prodotto simile nell'importatore Membro, ovvero un'associazione commerciale o di categoria, la maggioranza dei cui membri produce il prodotto simile nel territorio dell'importatore Membro. u' Il succitato elenco non impedisce ai Membri di includere in tale elenco come parti interessate soggetti nazionali o stranieri diversi da quelli sopra indicati. 6.12 Le autorita' danno agli utilizzatori industriali del prodotto oggetto d'inchiesta, nonche' alle associazioni che rappresentano i consumatori nel caso di un prodotto normalmente distribuito al dettaglio, la possibilita' di fornire informazioni di pertinenza per l'inchiesta, relative al dumping, al pregiudizio e al nesso di causalita'. 6.13 Le autorita' tengono nel debito conto eventuali difficolta' incontrate dalle parti interessate, e in particolare dalle piccole imprese, nel fornire le informazioni richieste e forniscono ogni possibile assistenza. 6.14 Le procedure di cui sopra non sono intese ad impedire alle autorita' di un Membro di procedere con celerita' all'apertura di un'inchiesta, di giungere a decisioni preliminari o definitive, di natura positiva o negativa, o di applicare misure provvisorie o de- finitive, conformemente alle pertinenti disposizioni del presente Accordo. ----------------- 15 Di norma, per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine s'intende ricevuto a una settimana dalla data di spedizione all'intervistato o di trasmissione alla competenze rappresentanza diplomatica dell'esportatore Membro oppure, nel caso di un paese membro dell'OMC con un territorio doganale separato, alla rappresentanza ufficiale del territorio di esportazione. 16 Fermo restando che, qualora il numero degli esportatori interessati sia particolarmente elevato, il testo Segue frase illeggibile 17 I Membri sono a conoscenza del fatto che nel territorio di determinati Membri puo' sussistere l'obbligo di divulgazione a seguito di provvedimento cautelare redatto in termini restrittivi. 18 I Membri convengono che le richieste di trattamento riservato non debbano essere respinte in modo arbitrario.

All. 1A - Accordo - Art. 7

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