LEGGE 31 gennaio 1996, n. 61
Entrata in vigore della legge: 18-2-1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli atti finali della conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 58 degli atti stessi.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DINI
Actes Finals
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Atti finali -art.1
TRADUZIONE NON UFFICIALE COSTITUZIONE DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI Preambolo 1. Nel riconoscere pienamente a ciascun Stato il diritto sovrano di regolamentare le sue telecomunicazioni e tenuto conto dell'importanza crescente delle telecomunicazioni per la salvaguardia della pace e lo sviluppo economico e sociale di tutti gli Stati, gli Stati Parti alla presente Costituzione, strumento fondamentale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, ed alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (qui di seguito denominata "La Convenzione") che la completa, ai fini di agevolare le relazioni pacifiche e la cooperazione internazionale tra i popoli nonche' lo sviluppo economico e sociale mediante il buon funzionamento delle telecomunicazioni, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Oggetto dell'Unione 2 1. L'Unione si prefigge: 3 a) di mantenere e di estendere la cooperazione internazionale tra tutti i Membri dell'Unione ai fini del miglioramento e del razionale utilizzo delle telecomunicazioni di ogni sorta; 4 b) di promuovere e di offrire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni e di promuovere inoltre la mobilitazione delle risorse materiali e finanziarie necessarie per la sua attuazione; 5 c) di favorire lo sviluppo di mezzi tecnici e la loro utilizzazione piu' efficace in vista di accrescere il rendimento dei servizi di telecomunicazione, di accrescere la loro utilita' e di generalizzare il piu' possibile la loro utilizzazione da parte del pubblico; 6 d) di fare ogni sforzo per estendere i vantaggi delle nuove tecnologie di telecomunicazioni a tutti gli abitanti del pianeta; 7 e) di promuovere l'utilizzazione dei servizi di telecomunicazione in vista di agevolare le relazioni pacifiche; 8 f) di armonizzare gli sforzi dei Membri a tal fine; 9 g) di promuovere a livello internazionale l'adozione di un approccio piu' generale riguardo ai problemi di telecomunicazione, in considerazione della diffusione a livello mondiale dell'economia e della societa' dell'informazione, collaborando con altre organizzazioni intergovernative regionali ed internazionali nonche' con le organizzazioni non governative che si occupano di telecomunicazioni. 10 2. A tal fine ed in particolare, l'Unione: 11 a) provvede ad assegnare le bande di frequenze dello spettro radioelettrico, ad effettuare la ripartizione delle frequenze radioelettriche e la registrazione delle assegnazioni di frequenze e di ogni posizione orbitale associata sull'orbita dei satelliti geostazionari al fine di evitare interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari paesi; 12 b) coordina gli sforzi in vista di eliminare le interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari paesi e di migliorare l'utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche nonche' dell'orbita dei satelliti geostazionari per i servizi di radiocomunicazione; 13 c) agevola la normalizzazione mondiale delle telecomunicazioni grazie ad una soddisfacente qualita' del servizio; 14 d) incoraggia la cooperazione internazionale mirante ad assicurare assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo, nonche' la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento degli impianti e dei circuiti di telecomunicazione nei paesi in via di sviluppo con tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la sua partecipazione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite e l'utilizzazione delle sue risorse a seconda delle esigenze; 15 e) coordina gli sforzi in vista di armonizzare lo sviluppo dei mezzi di telecomunicazione, in particolare quelli che fanno appello alle tecniche spaziali in maniera da utilizzare in maniera ottimale le possibilita' che essi offrono; 16 f) favorisce la collaborazione tra i suoi Membri in vista di stabilire tariffe ai livelli piu' bassi possibili, compatibili con un servizio di buona qualita' ed una gestione finanziaria sana ed indipendente delle telecomunicazioni; 17 g) induce l'adozione di misure atte a garantire la sicurezza della vita umana mediante la cooperazione dei servizi di telecomunicazione; 18 h) effettua studi, stabilisce regolamentazioni, adotta risoluzioni, formula raccomandazioni ed auspici, raccoglie e pubblica informazioni concernenti le telecomunicazioni; 19 i) si adopera, con gli organismi di finanziamento e di sviluppo internazionali, per promuovere la creazione di linee de credito preferenziali e favorevoli destinate allo sviluppo di progetti sociali volti, tra l'altro, ad estendere i servizi di telecomunicazioni alle zone piu' isolate nei paesi.
Atti finali -art.2
Articolo 2 Formazione 20 L'Unione internazionale delle telecomunicazioni, tenuto conto del principio di universalita' e dell'interesse di una partecipazione universale all'Unione, e' composta da: 21 a) ogni Stato che sia Membro dell'Unione in quanto parte ad una Convenzione internazionale delle telecomunicazioni prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione; 22 b) ogni altro Stato, Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che aderisca alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 53 della presente Costituzione; 23 c) ogni altro Stato, non Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che chieda di divenire Membro dell'Unione e che, dopo che la sua domanda e' stata approvata da due terzi dei membri dell'Unione, aderisca alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 53 della presente Costituzione. Se questa domanda di ammissione in qualita' di Membro e' presentata durante il periodo intercorrente tra due Conferenze di plenipotenziari, il Segretario generale consulta i Membri dell'Unione; un Membro sara' considerato come astenuto se non ha risposto entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno in cui e' stato consultato.
Atti finali -art.3
Articolo 3 Diritti ed obblighi dei Membri 24 1. I Membri dell'Unione hanno i diritti e sono soggetti agli obblighi previsti nella presente Costituzione e nella Convenzione. 25 2. I diritti dei Membri per quanto concerne la loro partecipazione alle Conferenze, riunioni e consultazioni dell'Unione, sono i seguenti: 26 a) ogni Membro ha diritto di partecipare alle Conferenze, e' eleggibile in Consiglio ed ha diritto di presentare candidati all'elezione di funzionari dell'Unione o di membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni; 27 b) ogni Membro ha inoltre, sotto riserva delle disposizioni dei numeri 169 e 210 della presente Costituzione, diritto ad un voto in tutte le Conferenze di plenipotenziari, in tutte le conferenze mondiali, ed in tutte le assemblee di radiocomunicazioni nonche' in tutte le riunioni di commissioni di studio, e, fa parte del Consiglio, in tutte le sessioni di questo Consiglio. Nelle Conferenze regionali, solo i Membri della regione interessata hanno diritto di voto; 28 c) ogni Membro ha inoltre, sotto riserva delle disposizioni dei numeri 169 e 210 della presente Costituzione, diritto ad un voto in ogni consultazione effettuata per corrispondenza. Nel caso di consultazioni concernenti conferenze regionali, solo i Membri della regione interessata hanno diritto di voto.
Atti finali -art.4
Articolo 4 Strumenti dell'Unione 29 1. Gli strumenti dell'Unione sono: - la presente Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni; - la Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni; e - i Regolamenti amministrativi. 30 2. La presente Costituzione le cui disposizioni sono completate da quelle della Convenzione, e' lo strumento fondamentale dell'Unione. 31 3. Le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione sono inoltre completate da quelle dei Regolamenti amministrativi enumerati qui di seguito, che regolamentano l'utilizzazione delle telecomunicazioni e vincolano tutti i Membri: - il Regolamento delle telecomunicazioni internazionali, - il Regolamento delle radiocomunicazioni. 32 4. In caso di divergenza tra una disposizione della presente Costituzione ed una disposizione della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi prevale la Costituzione. In caso di divergenza tra una disposizione della Convenzione ed una disposizione dei Regolamenti amministrativi, prevale la Convenzione.
Atti finali -art.5
Articolo 5 Definizioni 33. Salvo che cio' non sia in contraddizione con il contesto: 34 a) i termini utilizzati nella presente Costituzione e definiti nel suo annesso che e' parte integrante della presente Costituzione, hanno il significato loro attribuito in tale annesso; 35 b) i termini - diversi da quelli definiti nell'annesso alla presente Costituzione - utilizzati nella Convenzione e definiti nell'annesso a questa Convenzione, che fa parte integrante della Convenzione, hanno il significato loro attribuito in tale annesso; 36 c) gli altri termini definiti nei Regolamenti amministrativi hanno il significato loro attribuito in questi Regolamenti.
Atti finali -art.6
Articolo 6 Attuazione degli strumenti dell'Unione 37 1. I Membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi in tutti gli Uffici ed in tutte le stazioni di telecomunicazione da essi stabiliti o utilizzati e che assicurano servizi internazionali o che possono causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri paesi, salvo per quanto concerne i servizi che sfuggono a tali obblighi in virtu' delle disposizioni dell'articolo 48 della presente Costituzione. 38 2. I Membri sono inoltre tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per imporre il rispetto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi alle imprese da essi autorizzate a installare o ad utilizzare stazioni suscettibili di causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazioni di altri paesi.
Atti finali -art.7
Articolo 7 Struttura dell'Unione 39 L'Unione comprende: 40 a) la Conferenza di plenipotenziari; organo supremo dell'Unione; 41 b) il Consiglio, che agisce in quanto mandatario della Conferenza di plenipotenziari; 42 c) le conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali; 43 d) il Settore delle radiocomunicazioni, comprese le conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni, le assemblee delle radiocomunicazioni ed il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni; 44 e) il settore della normalizzazione delle telecomunicazioni, comprese le conferenze mondiali di normalizzazione delle telecomunicazioni; 45 f) il settore dello sviluppo delle telecomunicazioni, comprese le conferenze mondiali e regionali di sviluppo delle telecomunicazioni; 46 g) il Segretariato generale.
Atti finali -art.8
Articolo 8 Conferenza di plenipotenziari 47 1. La Conferenza di plenipotenziari e' composta da delegazioni che rappresentano i Membri. Essa e' convocata ogni quattro anni. 48 2. La Conferenza di plenipotenziari: 49 a) determina i principi generali atti a realizzare lo scopo dell'Unione enunciato all'articolo 1 della presente Costituzione; 50 b) dopo aver esaminato i rapporti preparati dal Consiglio sull'attivita' dell'Unione dopo l'ultima Conferenza di plenipotenziari, nonche' sulla politica e la pianificazione strategica raccomandate per l'Unione, adotta ogni decisione che ritiene appropriata; 51 c) stabilisce le basi del bilancio preventivo dell'Unione e stabilisce, in considerazione delle decisioni adottate sulla base dei rapporti menzionati al numero 50 di cui sopra, il tetto delle sue spese per il periodo intercorrente fino alla successiva Conferenza di plenipotenziari, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti dell'attivita' dell'Unione durante detto periodo; 52 d) formula tutte le direttive generali concernenti il personale dell'Unione e stabilisce, se del caso, i trattamenti di base, le scale salariali ed il regime di indennita' e pensioni per tutti i funzionari dell'Unione; 53 e) esamina i conti dell'Unione e se del caso li approva definitivamente; 54 f) elegge i Membri dell'Unione chiamati a formare il Consiglio; 55 g) elegge il Segretario generale, il Vice-segretario generale ed i direttori degli Uffici dei Settori nella loro qualita' di funzionari eletti dell'Unione; 56 h) elegge i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni; 57 i) esamina ed adotta, se del caso, le proposte di emendamento alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformita', rispettivamente, alle disposizioni dell'articolo 55 della presente Costituzione ed alle disposizioni pertinenti della Convenzione; 58 j) conclude o rivede, se del caso, gli accordi tra l'Unione ed altre organizzazioni internazionali, esamina ogni accordo provvisorio concluso dal Consiglio a nome dell'Unione con tali organizzazioni e da' loro il seguito che ritiene appropriato; 59 k) tratta ogni altra questione di telecomunicazioni ritenuta necessaria.
Atti finali -art.9
Articolo 9 Principi relativi alle elezioni e problemi connessi 60 1. All'atto delle elezioni di cui ai numeri 54 a 56 della presente Costituzione, la Conferenza dei plenipotenziari vigila affinche': 61 a) i Membri del Consiglio siano eletti tenendo debitamente conto della necessita' di un'equa ripartizione dei seggi del Consiglio tra tutte le regioni del mondo; 62 b) il Segretario generale, il Vice-Segretario generale, i direttori degli Uffici ed i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni siano tutti cittadini di Membri diversi e che all'atto della loro elezione, si tenga debitamente conto di un'equa ripartizione geografica tra le regioni del mondo; per quanto concerne i funzionari eletti, occorrerebbe inoltre tener debitamente conto dei principi enunciati al numero 154 della presente Costituzione; 63 c) i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni siano eletti a titolo individuale, tra i candidati proposti dai Membri dell'Unione; ciascun Membro puo' proporre un solo candidato che deve essere uno dei suoi cittadini. 64 2. Le procedure da seguire per queste elezioni sono stabilite dalla Conferenza di plenipotenziari. Le disposizioni relative all'assunzione delle funzioni, ai posti vacanti ed alla rieleggibilita' figurano nella Convenzione.
Atti finali -art.10
Articolo 10 Il Consiglio 65 1. (1) Il Consiglio e' composto da Membri dell'Unione eletti dalla Conferenza di plenipotenziari conformemente con le disposizioni dei numero 61 della presente Costituzione. 66 (2) Ciascun Membro del Consiglio nomina a sedere in Consiglio una persona che puo' essere assistita da uno o piu' consiglieri. 67 2. Il Consiglio stabilisce il suo Regolamento interno. 68 3. Nell'intervallo intercorrente tra le Conferenze di plenipotenziari, il Consiglio, nella sua qualita' di organo direttivo dell'Unione, agisce come mandatario della Conferenza di plenipotenziari nell'ambito dei poteri da quest'ultima delegati. 69 4. (1) Il Consiglio e' incaricato di adottare ogni provvedimento atto ad agevolare l'applicazione, da parte dei membri, delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione, dei Regolamenti amministrativi, delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari e, se del caso, delle decisioni delle altre conferenze e riunioni dell'Unione, nonche' di espletare tutti gli altri incarichi che gli sono conferiti dalla Conferenza di plenipotenziari. 70 (2) Esamina le principali questioni di politica delle telecomunicazioni, in conformita' con le direttive generali della Conferenza di plenipotenziari affinche' gli orientamenti politici e la strategia dell'Unione siano perfettamente adattate alla costante evoluzione dell'ambiente delle telecomunicazioni. 71 (3) Assicura un efficace coordinamento delle attivita' dell'Unione ed esercita un effettivo controllo finanziario sul Segretariato generale ed i tre settori. 72 (4) Contribuisce, in conformita' con lo scopo dell'Unione, allo sviluppo delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo con tutti i mezzi a sua disposizione, ivi compreso con la partecipazione dell'Unione ai programmi pertinenti delle Nazioni Unite.
Atti finali -art.11
Articolo 11 Segretariato generale 73 1. (1) Il Segretariato generale e' diretto da un Segretario generale assistito da un Vice-Segretario generale. 74 (2) Il Segretario generale elabora, in concorso con il Comitato di coordinamento, le politiche ed i piani strategici dell'Unione e coordina le sue attivita'. 75 (3) Il Segretario generale adotta tutti i provvedimenti necessari per fare in modo che le risorse dell'Unione siano utilizzate in base a criteri economici ed e' responsabile dinnanzi al Consiglio per la totalita' degli aspetti amministrativi e finanziari delle attivita' dell'Unione. 76 (4) Il Segretario generale agisce in qualita' di rappresentante legale dell'Unione. 77 2. Il Vice-Segretario generale e' responsabile dinnanzi al Segretario generale; egli assiste il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e si assume i particolari incarichi affidatigli dal Segretario generale. Egli esercita le funzioni del Segretario generale quando quest'ultimo e' assente.
Atti finali -art.12
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