LEGGE 31 gennaio 1996, n. 61

Type Legge
Publication 1996-01-31
Ultimo aggiornamento 1996-02-17
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 18-2-1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli atti finali della conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 58 degli atti stessi.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DINI

Actes Finals

Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Atti finali -art.1

TRADUZIONE NON UFFICIALE COSTITUZIONE DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI Preambolo 1. Nel riconoscere pienamente a ciascun Stato il diritto sovrano di regolamentare le sue telecomunicazioni e tenuto conto dell'importanza crescente delle telecomunicazioni per la salvaguardia della pace e lo sviluppo economico e sociale di tutti gli Stati, gli Stati Parti alla presente Costituzione, strumento fondamentale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, ed alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (qui di seguito denominata "La Convenzione") che la completa, ai fini di agevolare le relazioni pacifiche e la cooperazione internazionale tra i popoli nonche' lo sviluppo economico e sociale mediante il buon funzionamento delle telecomunicazioni, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Oggetto dell'Unione 2 1. L'Unione si prefigge: 3 a) di mantenere e di estendere la cooperazione internazionale tra tutti i Membri dell'Unione ai fini del miglioramento e del razionale utilizzo delle telecomunicazioni di ogni sorta; 4 b) di promuovere e di offrire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni e di promuovere inoltre la mobilitazione delle risorse materiali e finanziarie necessarie per la sua attuazione; 5 c) di favorire lo sviluppo di mezzi tecnici e la loro utilizzazione piu' efficace in vista di accrescere il rendimento dei servizi di telecomunicazione, di accrescere la loro utilita' e di generalizzare il piu' possibile la loro utilizzazione da parte del pubblico; 6 d) di fare ogni sforzo per estendere i vantaggi delle nuove tecnologie di telecomunicazioni a tutti gli abitanti del pianeta; 7 e) di promuovere l'utilizzazione dei servizi di telecomunicazione in vista di agevolare le relazioni pacifiche; 8 f) di armonizzare gli sforzi dei Membri a tal fine; 9 g) di promuovere a livello internazionale l'adozione di un approccio piu' generale riguardo ai problemi di telecomunicazione, in considerazione della diffusione a livello mondiale dell'economia e della societa' dell'informazione, collaborando con altre organizzazioni intergovernative regionali ed internazionali nonche' con le organizzazioni non governative che si occupano di telecomunicazioni. 10 2. A tal fine ed in particolare, l'Unione: 11 a) provvede ad assegnare le bande di frequenze dello spettro radioelettrico, ad effettuare la ripartizione delle frequenze radioelettriche e la registrazione delle assegnazioni di frequenze e di ogni posizione orbitale associata sull'orbita dei satelliti geostazionari al fine di evitare interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari paesi; 12 b) coordina gli sforzi in vista di eliminare le interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari paesi e di migliorare l'utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche nonche' dell'orbita dei satelliti geostazionari per i servizi di radiocomunicazione; 13 c) agevola la normalizzazione mondiale delle telecomunicazioni grazie ad una soddisfacente qualita' del servizio; 14 d) incoraggia la cooperazione internazionale mirante ad assicurare assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo, nonche' la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento degli impianti e dei circuiti di telecomunicazione nei paesi in via di sviluppo con tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la sua partecipazione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite e l'utilizzazione delle sue risorse a seconda delle esigenze; 15 e) coordina gli sforzi in vista di armonizzare lo sviluppo dei mezzi di telecomunicazione, in particolare quelli che fanno appello alle tecniche spaziali in maniera da utilizzare in maniera ottimale le possibilita' che essi offrono; 16 f) favorisce la collaborazione tra i suoi Membri in vista di stabilire tariffe ai livelli piu' bassi possibili, compatibili con un servizio di buona qualita' ed una gestione finanziaria sana ed indipendente delle telecomunicazioni; 17 g) induce l'adozione di misure atte a garantire la sicurezza della vita umana mediante la cooperazione dei servizi di telecomunicazione; 18 h) effettua studi, stabilisce regolamentazioni, adotta risoluzioni, formula raccomandazioni ed auspici, raccoglie e pubblica informazioni concernenti le telecomunicazioni; 19 i) si adopera, con gli organismi di finanziamento e di sviluppo internazionali, per promuovere la creazione di linee de credito preferenziali e favorevoli destinate allo sviluppo di progetti sociali volti, tra l'altro, ad estendere i servizi di telecomunicazioni alle zone piu' isolate nei paesi.

Atti finali -art.2

Articolo 2 Formazione 20 L'Unione internazionale delle telecomunicazioni, tenuto conto del principio di universalita' e dell'interesse di una partecipazione universale all'Unione, e' composta da: 21 a) ogni Stato che sia Membro dell'Unione in quanto parte ad una Convenzione internazionale delle telecomunicazioni prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione; 22 b) ogni altro Stato, Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che aderisca alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 53 della presente Costituzione; 23 c) ogni altro Stato, non Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che chieda di divenire Membro dell'Unione e che, dopo che la sua domanda e' stata approvata da due terzi dei membri dell'Unione, aderisca alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 53 della presente Costituzione. Se questa domanda di ammissione in qualita' di Membro e' presentata durante il periodo intercorrente tra due Conferenze di plenipotenziari, il Segretario generale consulta i Membri dell'Unione; un Membro sara' considerato come astenuto se non ha risposto entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno in cui e' stato consultato.

Atti finali -art.3

Articolo 3 Diritti ed obblighi dei Membri 24 1. I Membri dell'Unione hanno i diritti e sono soggetti agli obblighi previsti nella presente Costituzione e nella Convenzione. 25 2. I diritti dei Membri per quanto concerne la loro partecipazione alle Conferenze, riunioni e consultazioni dell'Unione, sono i seguenti: 26 a) ogni Membro ha diritto di partecipare alle Conferenze, e' eleggibile in Consiglio ed ha diritto di presentare candidati all'elezione di funzionari dell'Unione o di membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni; 27 b) ogni Membro ha inoltre, sotto riserva delle disposizioni dei numeri 169 e 210 della presente Costituzione, diritto ad un voto in tutte le Conferenze di plenipotenziari, in tutte le conferenze mondiali, ed in tutte le assemblee di radiocomunicazioni nonche' in tutte le riunioni di commissioni di studio, e, fa parte del Consiglio, in tutte le sessioni di questo Consiglio. Nelle Conferenze regionali, solo i Membri della regione interessata hanno diritto di voto; 28 c) ogni Membro ha inoltre, sotto riserva delle disposizioni dei numeri 169 e 210 della presente Costituzione, diritto ad un voto in ogni consultazione effettuata per corrispondenza. Nel caso di consultazioni concernenti conferenze regionali, solo i Membri della regione interessata hanno diritto di voto.

Atti finali -art.4

Articolo 4 Strumenti dell'Unione 29 1. Gli strumenti dell'Unione sono: - la presente Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni; - la Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni; e - i Regolamenti amministrativi. 30 2. La presente Costituzione le cui disposizioni sono completate da quelle della Convenzione, e' lo strumento fondamentale dell'Unione. 31 3. Le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione sono inoltre completate da quelle dei Regolamenti amministrativi enumerati qui di seguito, che regolamentano l'utilizzazione delle telecomunicazioni e vincolano tutti i Membri: - il Regolamento delle telecomunicazioni internazionali, - il Regolamento delle radiocomunicazioni. 32 4. In caso di divergenza tra una disposizione della presente Costituzione ed una disposizione della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi prevale la Costituzione. In caso di divergenza tra una disposizione della Convenzione ed una disposizione dei Regolamenti amministrativi, prevale la Convenzione.

Atti finali -art.5

Articolo 5 Definizioni 33. Salvo che cio' non sia in contraddizione con il contesto: 34 a) i termini utilizzati nella presente Costituzione e definiti nel suo annesso che e' parte integrante della presente Costituzione, hanno il significato loro attribuito in tale annesso; 35 b) i termini - diversi da quelli definiti nell'annesso alla presente Costituzione - utilizzati nella Convenzione e definiti nell'annesso a questa Convenzione, che fa parte integrante della Convenzione, hanno il significato loro attribuito in tale annesso; 36 c) gli altri termini definiti nei Regolamenti amministrativi hanno il significato loro attribuito in questi Regolamenti.

Atti finali -art.6

Articolo 6 Attuazione degli strumenti dell'Unione 37 1. I Membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi in tutti gli Uffici ed in tutte le stazioni di telecomunicazione da essi stabiliti o utilizzati e che assicurano servizi internazionali o che possono causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri paesi, salvo per quanto concerne i servizi che sfuggono a tali obblighi in virtu' delle disposizioni dell'articolo 48 della presente Costituzione. 38 2. I Membri sono inoltre tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per imporre il rispetto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi alle imprese da essi autorizzate a installare o ad utilizzare stazioni suscettibili di causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazioni di altri paesi.

Atti finali -art.7

Articolo 7 Struttura dell'Unione 39 L'Unione comprende: 40 a) la Conferenza di plenipotenziari; organo supremo dell'Unione; 41 b) il Consiglio, che agisce in quanto mandatario della Conferenza di plenipotenziari; 42 c) le conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali; 43 d) il Settore delle radiocomunicazioni, comprese le conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni, le assemblee delle radiocomunicazioni ed il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni; 44 e) il settore della normalizzazione delle telecomunicazioni, comprese le conferenze mondiali di normalizzazione delle telecomunicazioni; 45 f) il settore dello sviluppo delle telecomunicazioni, comprese le conferenze mondiali e regionali di sviluppo delle telecomunicazioni; 46 g) il Segretariato generale.

Atti finali -art.8

Articolo 8 Conferenza di plenipotenziari 47 1. La Conferenza di plenipotenziari e' composta da delegazioni che rappresentano i Membri. Essa e' convocata ogni quattro anni. 48 2. La Conferenza di plenipotenziari: 49 a) determina i principi generali atti a realizzare lo scopo dell'Unione enunciato all'articolo 1 della presente Costituzione; 50 b) dopo aver esaminato i rapporti preparati dal Consiglio sull'attivita' dell'Unione dopo l'ultima Conferenza di plenipotenziari, nonche' sulla politica e la pianificazione strategica raccomandate per l'Unione, adotta ogni decisione che ritiene appropriata; 51 c) stabilisce le basi del bilancio preventivo dell'Unione e stabilisce, in considerazione delle decisioni adottate sulla base dei rapporti menzionati al numero 50 di cui sopra, il tetto delle sue spese per il periodo intercorrente fino alla successiva Conferenza di plenipotenziari, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti dell'attivita' dell'Unione durante detto periodo; 52 d) formula tutte le direttive generali concernenti il personale dell'Unione e stabilisce, se del caso, i trattamenti di base, le scale salariali ed il regime di indennita' e pensioni per tutti i funzionari dell'Unione; 53 e) esamina i conti dell'Unione e se del caso li approva definitivamente; 54 f) elegge i Membri dell'Unione chiamati a formare il Consiglio; 55 g) elegge il Segretario generale, il Vice-segretario generale ed i direttori degli Uffici dei Settori nella loro qualita' di funzionari eletti dell'Unione; 56 h) elegge i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni; 57 i) esamina ed adotta, se del caso, le proposte di emendamento alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformita', rispettivamente, alle disposizioni dell'articolo 55 della presente Costituzione ed alle disposizioni pertinenti della Convenzione; 58 j) conclude o rivede, se del caso, gli accordi tra l'Unione ed altre organizzazioni internazionali, esamina ogni accordo provvisorio concluso dal Consiglio a nome dell'Unione con tali organizzazioni e da' loro il seguito che ritiene appropriato; 59 k) tratta ogni altra questione di telecomunicazioni ritenuta necessaria.

Atti finali -art.9

Articolo 9 Principi relativi alle elezioni e problemi connessi 60 1. All'atto delle elezioni di cui ai numeri 54 a 56 della presente Costituzione, la Conferenza dei plenipotenziari vigila affinche': 61 a) i Membri del Consiglio siano eletti tenendo debitamente conto della necessita' di un'equa ripartizione dei seggi del Consiglio tra tutte le regioni del mondo; 62 b) il Segretario generale, il Vice-Segretario generale, i direttori degli Uffici ed i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni siano tutti cittadini di Membri diversi e che all'atto della loro elezione, si tenga debitamente conto di un'equa ripartizione geografica tra le regioni del mondo; per quanto concerne i funzionari eletti, occorrerebbe inoltre tener debitamente conto dei principi enunciati al numero 154 della presente Costituzione; 63 c) i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni siano eletti a titolo individuale, tra i candidati proposti dai Membri dell'Unione; ciascun Membro puo' proporre un solo candidato che deve essere uno dei suoi cittadini. 64 2. Le procedure da seguire per queste elezioni sono stabilite dalla Conferenza di plenipotenziari. Le disposizioni relative all'assunzione delle funzioni, ai posti vacanti ed alla rieleggibilita' figurano nella Convenzione.

Atti finali -art.10

Articolo 10 Il Consiglio 65 1. (1) Il Consiglio e' composto da Membri dell'Unione eletti dalla Conferenza di plenipotenziari conformemente con le disposizioni dei numero 61 della presente Costituzione. 66 (2) Ciascun Membro del Consiglio nomina a sedere in Consiglio una persona che puo' essere assistita da uno o piu' consiglieri. 67 2. Il Consiglio stabilisce il suo Regolamento interno. 68 3. Nell'intervallo intercorrente tra le Conferenze di plenipotenziari, il Consiglio, nella sua qualita' di organo direttivo dell'Unione, agisce come mandatario della Conferenza di plenipotenziari nell'ambito dei poteri da quest'ultima delegati. 69 4. (1) Il Consiglio e' incaricato di adottare ogni provvedimento atto ad agevolare l'applicazione, da parte dei membri, delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione, dei Regolamenti amministrativi, delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari e, se del caso, delle decisioni delle altre conferenze e riunioni dell'Unione, nonche' di espletare tutti gli altri incarichi che gli sono conferiti dalla Conferenza di plenipotenziari. 70 (2) Esamina le principali questioni di politica delle telecomunicazioni, in conformita' con le direttive generali della Conferenza di plenipotenziari affinche' gli orientamenti politici e la strategia dell'Unione siano perfettamente adattate alla costante evoluzione dell'ambiente delle telecomunicazioni. 71 (3) Assicura un efficace coordinamento delle attivita' dell'Unione ed esercita un effettivo controllo finanziario sul Segretariato generale ed i tre settori. 72 (4) Contribuisce, in conformita' con lo scopo dell'Unione, allo sviluppo delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo con tutti i mezzi a sua disposizione, ivi compreso con la partecipazione dell'Unione ai programmi pertinenti delle Nazioni Unite.

Atti finali -art.11

Articolo 11 Segretariato generale 73 1. (1) Il Segretariato generale e' diretto da un Segretario generale assistito da un Vice-Segretario generale. 74 (2) Il Segretario generale elabora, in concorso con il Comitato di coordinamento, le politiche ed i piani strategici dell'Unione e coordina le sue attivita'. 75 (3) Il Segretario generale adotta tutti i provvedimenti necessari per fare in modo che le risorse dell'Unione siano utilizzate in base a criteri economici ed e' responsabile dinnanzi al Consiglio per la totalita' degli aspetti amministrativi e finanziari delle attivita' dell'Unione. 76 (4) Il Segretario generale agisce in qualita' di rappresentante legale dell'Unione. 77 2. Il Vice-Segretario generale e' responsabile dinnanzi al Segretario generale; egli assiste il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e si assume i particolari incarichi affidatigli dal Segretario generale. Egli esercita le funzioni del Segretario generale quando quest'ultimo e' assente.

Atti finali -art.12

Articolo 12 Funzioni e struttura 78 1. (1) le funzioni del Settore delle radiocomunicazioni consistono nel conformarsi alle finalita' dell'Unione per quanto riguarda le radiocomunicazioni, cosi' come enunciate all'articolo 1 della presente Costituzione, - assicurando l'utilizzazione razionale, equa, efficace ed economica dello spettro delle frequenze radioelettriche da parte di tutti i servizi di radiocomunicazione, ivi compresi quelli che utilizzano l'orbita dei satelliti geostazionari con riserva delle disposizioni dell'articolo 44 della presente Costituzione, e - procedendo senza limitazioni a studi per quanto riguarda la gamma delle frequenze, e adottando raccomandazioni relative alle radiocomunicazioni. 79 (2) Le specifiche competenze del Settore delle radiocomunicazioni e del Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni devono essere costantemente riesaminate in stretta collaborazione per quanto concerne i problemi concernenti i due Settori, secondo le norme pertinenti della Convenzione. Uno stretto coordinamento deve essere assicurato tra il Settore delle radiocomunicazioni, il Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni, e quello dello sviluppo delle telecomunicazioni. 80 2. Il funzionamento del Settore delle radiocomunicazioni e' assicurato per mezzo: 81 a) di conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni; 82 b) del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni; 83 c) di assemblee delle radiocomunicazioni abbinate alle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni; 84 d) di commissioni di studio; 85 e) dell'Ufficio delle radiocomunicazioni diretto da un direttore eletto. 86 3. Il Settore delle radiocomunicazioni ha come membri: 87 a) di diritto, le amministrazioni di tutti i Membri dell'Unione; 88 b) ogni entita' o organizzazione approvata secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione.

Atti finali -art.13

Articolo 13 Conferenza delle radiocomunicazioni e assemblee delle radiocomunicazioni 89 1. Una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni puo' procedere ad una revisione parziale o, a titolo eccezionale, totale del Regolamento delle radiocomunicazioni e trattare ogni altra questione a carattere mondiale di sua competenza e relativa al suo ordine del giorno. Le altre funzioni di questa Conferenza sono enunciate nella Convenzione. 90 2. Le conferenze mondiali delle radiocomunicazioni sono convocate di regola ogni due anni; tuttavia, in conformita' con le disposizioni pertinenti della Convenzione, una tale conferenza puo' non essere convocata, oppure puo' essere convocata una conferenza addizionale. 91 3. Allo stesso modo, le assemblee delle radiocomunicazioni sono di regola convocate ogni due anni e sono abbinate per quanto riguarda il luogo e le date, alle Conferenze mondiali di radiocomunicazioni in modo da migliorare l'efficacia e la produttivita' del Settore delle radiocomunicazioni. Le assemblee delle radiocomunicazioni stabiliscono le basi tecniche necessarie per i lavori delle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni e danno seguito a tutte le richieste di tali Conferenze; le loro funzioni sono enunciate nella Convenzione. 92 4. Le decisioni delle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni, delle assemblee delle radiocomunicazioni e delle conferenze regionali delle radiocomunicazioni debbono essere, in ogni caso, conformi alle norme della presente Costituzione e della Convenzione. Le decisioni delle assemblee delle radiocomunicazioni o delle Conferenze regionali delle radiocomunicazioni debbono inoltre, in ogni caso, essere conformi alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. Nell'adottare risoluzioni e decisioni, le Conferenze debbono tener conto di ripercussioni finanziarie prevedibili, e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni che potrebbero comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari.

Atti finali -art.14

Articolo 14 Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni 93 1. Il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni e' composto da membri eletti perfettamente qualificati nel settore delle radiocomunicazioni e che possiedono un'esperienza pratica in materia di assegnazione e di utilizzazione delle frequenze. Ciascun membro deve essere al corrente delle condizioni geografiche, economiche e demografiche di una particolare regione del mondo. I membri esercitano le loro funzioni al servizio dell'Unione in maniera indipendente ed a tempo parziale. 94 2. Le funzioni del Comitato per il Regolamento delle radiocomunicazioni consistono: 95 a) nell'approvare delle regole di procedura che comportino dei criteri tecnici, conformi al Regolamento delle radiocomunicazioni ed alle decisioni delle Conferenze delle radiocomunicazioni competenti. Tali regole di procedura sono utilizzate dal Direttore e dall'Ufficio, ai fini dell'applicazione del Regolamento delle radiocomunicazioni, per registrare le assegnazioni di frequenza effettuate dai Membri. Tali regole possono essere oggetto di commenti da parte delle Amministrazioni e, in caso di disaccordo persistente, il problema viene sottoposto ad una successiva Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni; 96 b) nell'esaminare ogni altro problema che non possa essere risolto mediante l'applicazione delle summenzionate regole di procedura; 97 c) nell'eseguire tutti i compiti addizionali relativi all'assegnazione ed all'utilizzazione delle frequenze, come indicato nel numero 78 della presente Costituzione, secondo le procedure previste dal Regolamento delle radiocomunicazioni prescritte da una Conferenza competente o dal Consiglio con il consenso della maggioranza dei Membri dell'Unione in vista della preparazione di tale Conferenza o in attuazione delle sue decisioni. 98 3. (1) I membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, espletando le loro funzioni in seno al Comitato non rappresentano il loro Stato Membro ne' una regione, ma sono investiti di un incarico pubblico internazionale. In particolare, ciascun membro del Comitato deve astenersi dal partecipare a decisioni che concernono direttamente la sua amministrazione. 99 (2) Nessun membro del Comitato deve, per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni al servizio dell'Unione, chiedere o ricevere istruzioni da alcun governo, o da alcun membro di un qualsiasi Governo o organizzazione o persona pubblica o privata. I membri devono astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento o di associarsi a qualunque decisione che potrebbe essere incompatibile con il loro status cosi' come definito al numero 98 di cui sopra. 100 (3) Ciascun Membro deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dei membri del Comitato ed astenersi dal cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni in seno al Comitato. 101 4. I metodi di lavoro del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni sono definiti nella Convenzione.

Atti finali -art.15

Articolo 15 Commissioni di studio delle radiocomunicazioni 102 Le funzioni delle Commissioni di studio delle radiocomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.

Atti finali -art.16

Articolo 16 Ufficio delle radiocomunicazioni 103 Le funzioni del Direttore dell'ufficio delle radiocomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.

Atti finali -art.17

Articolo 17 Funzioni e struttura 104 1. (1) Le funzioni del Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni consistono nel corrispondere pienamente allo scopo dell'Unione per quanto attiene alla normalizzazione delle telecomunicazioni, cosi' come enunciato all'articolo 1 della presente Costituzione, effettuando studi sui problemi tecnici di utilizzazione e di tariffazione ed adottando raccomandazioni in vista della normalizzazione delle telecomunicazioni su scala mondiale. 105 (2) Le competenze specifiche del Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni e del Settore delle radiocomunicazioni devono essere riesaminate in permanenza, in stretta collaborazione, per quanto attiene ai problemi che interessano i due Settori, secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione. Tra i Settori delle radiocomunicazioni, della normalizzazione delle telecomunicazioni e dello sviluppo delle telecomunicazioni deve essere assicurato uno stretto coordinamento. 106 2. Il funzionamento del Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni e' assicurato da: 107 a) conferenze mondiali di normalizzazione delle telecomunicazioni; 108 b) Commissioni di studio di normalizzazione delle telecomunicazioni; 109 c) Ufficio della normalizzazione delle telecomunicazioni, diretto da un direttore eletto. 110 3. Il settore della normalizzazione delle telecomunicazioni e' composto: 111 a) di diritto, dalle amministrazioni di tutti i Membri dell'Unione; 112 b) da ogni entita' o organizzazione approvata in conformita' con le disposizioni pertinenti della Convenzione.

Atti finali -art.18

Articolo 18 Conferenze mondiali sulla normalizzazione delle telecomunicazioni 113 1. Il ruolo delle conferenze mondiali di normalizzazione delle telecomunicazioni e' definito nella Convenzione. 114 2. Le conferenze mondiali di normalizzazione delle telecomunicazioni sono convocate ogni quattro anni; tuttavia, una Conferenza addizionale puo' essere organizzata secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione. 115 3. Le decisioni delle conferenze mondiali di normalizzazione delle telecomunicazioni debbono essere in ogni caso, conformi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi. Nell'adottare risoluzioni e decisioni, le Conferenze devono tener conto delle ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni suscettibili di comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza dei plenipotenziari.

Atti finali -art.19

Articolo 19 Commissione di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni 116 Le funzioni delle commissioni di studio della normalizzazione delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.

Atti finali -art.20

Articolo 20 Ufficio della normalizzazione delle telecomunicazioni 117 Le funzioni del Direttore dell'Ufficio della normalizzazione delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.

Atti finali -art.21

Articolo 21 Funzioni e struttura 118 1. (1) Le funzioni del Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni consistono nel rispondere agli scopi dell'Unione, cosi' come enunciati all'articolo 1 della presente Costituzione e nell'assumere, nei limiti della sua specifica sfera di competenza, la doppia responsabilita' dell'Unione come istituzione specializzata dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed agente esecutivo per l'attuazione di progetti nel quadro del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite o di altre intese di finanziamento, al fine di agevolare e migliorare lo sviluppo delle telecomunicazioni offrendo, organizzando e coordinando attivita' di cooperazione e di assistenza tecniche. 119 (2) Le attivita' dei Settori delle radiocomunicazioni, della normalizzazione delle telecomunicazioni e dello sviluppo delle telecomunicazioni sono oggetto di una stretta cooperazione per quanto concerne le questioni relative allo sviluppo, in conformita' con le disposizioni pertinenti della presente Costituzione. 120 2. Nel summenzionato quadro, le specifiche funzioni del Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni sono: 121 a) di sensibilizzare coloro che adottano le decisioni sul ruolo importante delle telecomunicazioni nei programmi nazionali di sviluppo economico e sociale e fornire informazioni e consigli sulle eventuali opzioni in materia di politica generale e di struttura; 122 b) di incoraggiare lo sviluppo, l'espansione e l'utilizzazione dei circuiti e dei servizi di telecomunicazione in particolare nei paesi in via di sviluppo, tenuto conto delle attivita' degli altri organi interessati, rafforzando i mezzi di sviluppo delle risorse umane, di pianificazione, di gestione, di mobilitazione delle risorse e di ricerca-sviluppo; 123 c) di stimolare la crescita delle telecomunicazioni mediante la cooperazione con le organizzazioni regionali di telecomunicazione e con le istituzioni mondiali e regionali di finanziamento dello sviluppo, seguendo lo stato di avanzamento dei progetti selezionati nel programma di sviluppo al fine di vigilare sulla loro corretta esecuzione; 124 d) di favorire la mobilitazione di risorse per fornire assistenza ai paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni, incoraggiando la formazione di linee di credito preferenziali e favorevoli, e cooperando con gli organismi di finanziamento e di sviluppo internazionali e regionali; 124 e) di promuovere e di coordinare programmi che consentano di accelerare il trasferimento di tecnologie appropriate a favore dei paesi in via di sviluppo, tenuto conto dell'evoluzione e delle modifiche che avvengono nelle reti dei paesi piu' sviluppati; 126 f) incoraggiare la partecipazione dell'industria allo sviluppo delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo e fornire consulenza sulla scelta ed il trasferimento delle tecnologie appropriate; 127 g) fornire consulenza, effettuare o patrocinare studi, se del caso, su problemi di tecnica, di economia, di finanze, di gestione, di regolamentazione e di politica generale, compresi studi su progetti specifici nel settore delle telecomunicazioni; 128 h) collaborare con gli altri Settori, il Segretariato generale e gli altri organi interessati per elaborare un piano globale per le reti internazionali e regionali di telecomunicazione in modo da agevolare il coordinamento del loro sviluppo in vista della prestazione di servizi di telecomunicazione; 129 i) interessarsi in maniera particolare, nell'esercizio delle summenzionate funzioni, alle esigenze dei paesi meno avanzati. 130 3. Il funzionamento del Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni e' assicurato da: 131 a) conferenze mondiali e regionali di sviluppo delle telecomunicazioni; 132 b) Commissioni di studio dello sviluppo delle telecomunicazioni; 133 c) Ufficio dello sviluppo delle telecomunicazioni, diretto da un direttore eletto. 134 4. Il settore dello sviluppo delle telecomunicazioni e' composto: 135 a) di diritto, dalle amministrazioni di tutti i Membri dell'Unione; 136 b) da ogni ente o organizzazione approvata in conformita' con le disposizioni pertinenti della Convenzione.

Atti finali -art.22

Articolo 22 Conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni 137 1. Le conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni rappresentano un ambito di discussione in cui sono esaminate questioni, progetti e programmi che interessano lo sviluppo delle telecomunicazioni e in cui vengono forniti orientamenti all'Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni. 138 2. Le conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni includono: 139 a) conferenze mondiali di sviluppo delle telecomunicazioni; 140 b) conferenze regionali di sviluppo delle telecomunicazioni. 141 3. Tra due Conferenze di plenipotenziari vengono indette una conferenza mondiale di sviluppo delle telecomunicazioni e, in base alle risorse ed alle priorita', delle conferenze regionali di sviluppo delle telecomunicazioni. 142 4. Le conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni non elaborano Atti finali. Le loro conclusioni sono sotto forma di risoluzioni, di decisioni, di raccomandazioni o di rapporti. Tali conclusioni debbono, in tutti i casi, essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi. Nell'adottare risoluzioni e decisioni, le Conferenze debbono tener conto delle ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni suscettibili di comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari. 143 5. Il ruolo delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni e' definito nella Convenzione.

Atti finali -art.23

Articolo 23 Commissioni di studio dello sviluppo delle telecomunicazioni 144 Le funzioni delle commissioni di studio dello sviluppo delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.

Atti finali -art.24

Articolo 24 Ufficio dello sviluppo delle telecomunicazioni 145 Le funzioni del direttore dell'Ufficio dello sviluppo delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.

Atti finali -art.25

Articolo 25 Conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali 146 1. Una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali puo' procedere ad una revisione parziale o, a titolo eccezionale, totale del Regolamento delle telecomunicazioni internazionali e trattare ogni altra questione a carattere mondiale di sua competenza o relativa al suo ordine del giorno. 147 2. Le decisioni delle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali debbono in ogni caso essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione. Nell'adottare risoluzioni e decisioni, le Conferenze devono tener conto delle ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni tali da comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza dei plenipotenziari.

Atti finali -art.26

Articolo 26 Comitato di coordinamento 148 1. Il Comitato di coordinamento e' composto dal Segretario generale, dal Vice-segretario generale e dai direttori dei tre Uffici. E' presieduto dal Segretario generale, e, in sua assenza, dal Vice-Segretario generale. 149 2. Il Comitato di coordinamento svolge le funzioni di un gruppo di gestione interno che consiglia il Segretario generale e gli fornisce assistenza pratica per tutte le questioni relative all'amministrazione, alle finanze, ai sistemi d'informazione ed alla cooperazione tecnica che non sono di esclusiva competenza di un dato Settore o del Segretariato generale, nonche' nei settori delle relazioni esterne dell'informazione pubblica. Nell'esaminare queste questioni, il Comitato tiene pienamente conto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione, delle decisioni del Consiglio e degli interessi di tutta l'Unione.

Atti finali -art.27

Articolo 27 I funzionari eletti ed il personale dell'Unione 150 1. (1) Nell'adempiere alle loro funzioni, i funzionari eletti e il personale dell'Unione non devono ne' sollecitare ne' accettare istruzioni da alcun governo, ne' da alcuna autorita' esterna all'Unione. Essi devono astenersi da ogni atto incompatibile con la loro situazione di funzionari internazionali. 151 (2) Ciascun Membro deve rispettare la natura esclusivamente internazionale delle funzioni di questi funzionari eletti e del personale dell'Unione e astenersi dal cercare di influenzarli nello svolgimento del loro compito. 152 (3) Al di fuori delle loro funzioni, i funzionari eletti il personale dell'Unione non devono avere alcun tipo di partecipazione o interesse finanziario in alcuna impresa che si occupi di telecomunicazioni. Tuttavia, l'espressione "interessi finanziari" non deve essere interpretata nel senso di un'opposizione al proseguimento di versamenti a fini pensionistici in ragione di un impiego o di prestazioni precedenti. 153 4. (1) Al fine di garantire un funzionamento efficace dell'Unione, ogni Membro un cui cittadino e' stato eletto Segretario generale. Vice-Segretario generale, o direttore di un Ufficio deve, nella misura del possibile, astenersi dal richiamare tale cittadino tra due Conferenze di plenipotenziari. 154 2. Il criterio prevalente nel reclutare e stabilire le condizioni d'impiego del personale deve essere la necessita' di garantire all'Unione i servizi di persone in possesso delle massime qualita' di efficacia, di competenza e d'integrita'. Va debitamente presa in considerazione l'importanza di un reclutamento effettuato su una base geografica la piu' ampia possibile.

Atti finali -art.28

Articolo 28 Finanze dell'Unione 155 1. Le spese dell'Unione comprendono le spese inerenti: 156 a) al Consiglio; 157 b) al Segretariato generale ed ai Settori dell'Unione; 158 c) alle Conferenze di plenipotenziari ed alle Conferenze mondiali di telecomunicazioni internazionali. 159 2. I contributi dei paesi Membri dell'Unione e degli enti ed organizzazioni ammessi a partecipare alle attivita' dell'Unione secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione servono a far fronte alle spese dell'Unione. Tali contributi sono determinati in funzione del numero di unita' corrispondenti alla classe di contribuzione prescelta da ogni Membro ed ente o organizzazione abilitata, secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione. 160 3. (1) I Membri scelgono liberamente la classe di contribuzione in base alla quale intendono partecipare alle spese dell'Unione. 161 (2) Questa scelta e' effettuata entro i sei mesi successivi alla fine di una Conferenza di plenipotenziari in conformita' con i parametri delle classi di contribuzione indicati nella Convenzione. 162 (3) Se una Conferenza di plenipotenziari adotta un emendamento alla Tabella delle classi di contribuzione che figura nella Convenzione, il Segretario Generale informa ciascun Membro della data di entrata in vigore di tale emendamento. Ciascun Membro informa il Segretario generale, nei sei mesi che seguono la data di questa comunicazione, della classe di contribuzione che ha scelto in conformita' con la Tabella modificata in vigore. 163 (4) La classe di contribuzione scelta da ciascun Membro secondo il numero 161 o il numero 162 di cui sopra, e' applicabile solo con decorrenza dalla data del 1 gennaio successivo al termine di un anno dopo la scadenza del periodo di sei mesi di cui al numero 161 e 162 di cui sopra. 164 4. I Membri che non hanno reso nota la propria decisione entro il termine specificato rispettivamente ai numeri 161 e 162 di cui sopra conservano la classe di contribuzione che avevano scelto anteriormente. 165 5. La classe di contribuzione scelta da un Membro puo' essere ridotta solo in conformita' con i numeri 161, 162 e 163 di cui sopra. Tuttavia, in circostanze eccezionali, come catastrofi naturali che necessitano il varo di programmi di assistenza internazionale, il Consiglio puo' autorizzare una riduzione del numero di unita' contributive se un Membro ne fa la richiesta e fornisce la prova che non e' piu' in grado di mantenere il suo contributo nella classe scelta inizialmente. 166 6. Allo stesso modo, i Membri possono, previa approvazione del Consiglio, scegliere una classe di contribuzione inferiore a quella che hanno scelto in conformita' con il numero 161 di cui sopra, se la loro situazione contributiva, a decorrere dalla data stabilita al numero 163 di cui sopra per un nuovo periodo di contributi, e' peggiorata rispetto a quella precedente. 167 7. Le spese delle conferenze regionali di cui al numero 43 della presente Costituzione sono a carico di tutti i Membri della regione interessata, secondo la classe di contribuzione di questi ultimi e, sulla stessa base, dei Membri di altre regioni che hanno eventualmente partecipato a tali conferenze. 168 8. I Membri e gli enti o organizzazioni di cui al numero 159 di cui sopra pagano in anticipo la loro quota contributiva annuale, calcolata in base al bilancio preventivo biennale stabilito dal Consiglio tenendo conto degli adeguamenti eventualmente apportati da quest'ultimo. 169 9. Un Membro in ritardo nei suoi pagamenti all'Unione perde il suo diritto di voto stabilito ai numeri 27 e 28 della presente Costituzione se l'ammontare dei suoi arretrati e' pari o superiore all'ammontare dei contributi che esso deve pagare per i due anni precedenti. 170 10. Figurano nella Convenzione disposizioni specifiche che regolano i contributi finanziari delle entita' ed organizzazioni di cui al sopra descritto numero 159 e di altre organizzazioni internazionali.

Atti finali -art.29

Articolo 29 Lingue 171 1. (1) L'Unione ha come lingue ufficiali e di lavoro: l'arabo, il cinese, il francese, l'inglese, il russo e lo spagnolo. 172 (2) Queste lingue sono utilizzate, in conformita' con le decisioni pertinenti della Conferenza di plenipotenziari, per la redazione e la pubblicazione di documenti e di testi dell'Unione, in versioni equivalenti per forma e per tenore, nonche' per l'interpretazione reciproca durante le conferenze e le riunioni dell'Unione. 173 (3) In caso di divergenze o di contestazioni, fa fede il testo francese. 174 2. Se tutti i partecipanti ad una conferenza o ad una riunione convengono sulla seguente procedura, i dibattiti potranno aver luogo in un numero di lingue inferiori a quello menzionato sopra.

Atti finali -art.30

Articolo 30 Sede dell'Unione 175. La sede dell'Unione e' a Ginevra.

Atti finali -art.31

Articolo 31 Capacita' giuridica dell'Unione 176 L'Unione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacita' giuridica che le e' necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi scopi.

Atti finali -art.32

Articolo 32 Regolamento interno delle conferenze e di altre riunioni 177 1. Per l'organizzazione dei loro lavori e lo svolgimento dei loro dibattiti, le conferenze e le riunioni dell'Unione applicano il Regolamento interno riportato nella Convenzione. 178 2. Le conferenze ed il Consiglio possono adottare le regole che ritengono indispensabili a titolo di complemento delle regole del regolamento interno. Tuttavia, tali regole complementari devono essere compatibili con le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione; qualora si tratti di regole complementari adottate da conferenze, esse sono pubblicate da queste ultime alla stregua di documenti.

Atti finali -art.33

Articolo 33 Diritto del pubblico di utilizzare il servizio internazionale di telecomunicazione 179 I Membri riconoscono al pubblico il diritto di corrispondere per mezzo del servizio internazionale di corrispondenza pubblica. I servizi, le tasse e le garanzie sono lo stesse per tutti gli utenti in ciascuna categoria di corrispondenza, senza alcuna priorita' o preferenza.

Atti finali -art.34

Articolo 34 Interruzione delle telecomunicazioni 180 1. I membri si riservano il diritto di interrompere la trasmissione di qualunque telegramma privato che possa sembrare pericoloso per la sicurezza dello Stato o in contrasto con le sue leggi, l'ordine pubblico o la moralita' pubblica, e si incaricano di avvisare immediatamente l'ufficio d'origine dell'interruzione totale del telegramma o di qualunque sua parte, salvo se tale notifica dovesse sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato. 181 2. I Membri si riservano inoltre il diritto di interrompere ogni altra telecomunicazione privata che possa sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all'ordine pubblico o alla moralita' pubblica.

Atti finali -art.35

Articolo 35 Sospensione del servizio 182 Ciascun Membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale di telecomunicazione, sia in linea generale, sia solo per alcuni collegamenti o per alcuni tipi di corrispondenze in partenza, in arrivo o in transito, e si incarica di avvisarne immediatamente ciascuno dei Membri tramite il Segretario generale.

Atti finali -art.36

Articolo 36 Responsabilita' 183 I Membri non accettano alcuna responsabilita' nei confronti degli utenti dei servizi internazionali di telecomunicazione, in particolare per quanto concerne i reclami volti ad ottenere un risarcimento dei danni.

Atti finali -art.37

Articolo 37 Segreto delle telecomunicazioni 184 1. I Membri si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti possibili, compatibili con il sistema di telecomunicazioni utilizzato, per assicurare il segreto delle corrispondenze internazionali. 185 2. Tuttavia, essi si riservano il diritto di comunicare tali corrispondenze alle autorita' competenti, al fine di garantire l'applicazione della loro legislazione nazionale o l'attuazione delle convenzioni internazionali di cui sono parti.

Atti finali -art.38

Articolo 38 Installazione, utilizzazione e salvaguardia dei canali e degli impianti di telecomunicazione 186 1. I Membri adottano provvedimenti utili al fine di installare, nelle migliori condizioni tecniche, i canali e gli impianti necessari per assicurare uno scambio rapido ed ininterrotto di telecomunicazioni internazionali. 187 2. Nella misura del possibile, tali canali ed impianti devono essere utilizzati secondo i metodi e le procedure che l'esperienza pratica dell'utilizzazione ha rivelato essere migliori, essere tenuti in buone condizioni di utilizzazione e mantenuti al passo con i progressi scientifici e tecnici. 188 3. I Membri assicurano la salvaguardia di questi canali ed impianti entro i limiti della loro giurisdizione. 189 4. Salvo intese particolari che stabiliscono altre condizioni, tutti i Membri debbono adottare misure atte ad assicurare la manutenzione delle parti dei circuiti internazionali di telecomunicazione comprese nei limiti del loro controllo.

Atti finali -art.39

Articolo 39 Notifica delle trasgressioni 190 Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 della presente Costituzione, i Membri s'impegnano ad informarsi reciprocamente riguardo alle trasgressioni delle norme della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi.

Atti finali -art.40

Articolo 40 Priorita' delle telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana 191 I servizi internazionali di telecomunicazione devono concedere un'assoluta priorita' a tutte le telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, in terra, in aria e nello spazio extra-atmosferico, nonche' alle telecomunicazioni epidemiologiche di eccezionale urgenza dell'Organizzazione mondiale della sanita'.

Atti finali -art.41

Articolo 41 Priorita' delle telecomunicazioni di Stato 192 Con riserva delle disposizioni degli articoli 40 e 46 della presente Costituzione, le telecomunicazioni di Stato (vedere annesso alla presente Costituzione, numero 1014) godono di un diritto di priorita' sulle altre telecomunicazioni, nella misura del possibile e qualora lo Stato interessato ne faccia specifica richiesta.

Atti finali -art.42

Articolo 42 Intese particolari 193 I Membri riservano a se' stessi, ai gestori da essi riconosciuti e ad altri gestori debitamente autorizzati a tal fine, la facolta' di concludere intese particolari su questioni di telecomunicazioni che non interessano l'insieme dei Membri. Tuttavia, queste intese non devono essere in contrasto con le norme della presente Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, per quanto riguarda le interferenze pregiudizievoli che la loro esecuzione potrebbe causare ai servizi di radiocomunicazione degli altri Membri, ed in generale per quanto riguarda il danno tecnico che tale esecuzione potrebbe causare alla gestione di altri servizi di telecomunicazione da parte di altri Membri.

Atti finali -art.43

Articolo 43 Conferenze regionali, intese regionali, organizzazioni regionali 194 I Membri si riservano il diritto di svolgere conferenze regionali, di concludere intese regionali e di creare organizzazioni regionali al fine di risolvere problemi di telecomunicazione che possono essere trattati a livello regionale. Le intese regionali non debbono essere in contrasto con la presente Costituzione o con la Convenzione.

Atti finali -art.44

Articolo 44 Utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche e dell'orbita dei satelliti geostazionari 195 1. I Membri si sforzano di limitare il numero delle frequenze e l'estensione dello spettro utilizzato al minimo indispensabile per garantire in maniera soddisfacente il funzionamento dei servizi necessari. A tal fine si sforzano di applicare, il piu' rapidamente possibile, gli ultimi perfezionamenti della tecnica. 196 2. Nell'utilizzare le bande di frequenza per le radiocomunicazioni, i Membri tengono conto del fatto che le frequenze e l'orbita dei satelliti geostazionari sono risorse naturali limitate che debbono essere utilizzate in maniera razionale, efficace ed economica, in conformita' con le norme del Regolamento delle radiocomunicazioni, al fine di consentire ai vari Paesi, o gruppi di Paesi, un equo accesso a quest'orbita ed a tali frequenze, tenendo conto delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo e della situazione geografica di alcuni paesi.

Atti finali -art.45

Articolo 45 Interferenze pregiudizievoli 197 1. Tutte le stazioni, a prescindere dal loro scopo, devono essere installate o gestite in modo da non causare interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici degli altri Membri, dei gestori riconosciuti e di altri gestori debitamente autorizzati ad assicurare un servizio di radiocomunicazione e che funzionano in conformita' con le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. 198 2. Ciascun Membro s'impegna ad esigere, dai gestori da esso riconosciuti e dagli altri gestori debitamente autorizzati a tal fine, l'osservazione delle prescrizioni del numero 197 di cui sopra. 199 3. Inoltre, i Membri riconoscono la necessita' di adottare tutte le misure possibili dal punto di vista pratico per impedire che il funzionamento degli apparati e degli impianti elettrici di qualunque tipo causi interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici di cui al numero 197 di cui sopra.

Atti finali -art.46

Articolo 46 Chiamate e messaggi di soccorso 200 Le stazioni di radiocomunicazione sono tenute ad accettare, a titolo prioritario assoluto, le chiamate ed i messaggi di soccorso a prescindere dalla loro provenienza, a rispondere allo stesso modo a questi messaggi ed a darvi immediatamente il necessario seguito.

Atti finali -art.47

Articolo 47 Segnali di soccorso, di urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori 201 I Membri s'impegnano ad adottare misure utili per reprimere la trasmissione o l'immissione in circolazione di segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori, ed a collaborare per localizzare ed identificare le stazioni che nell'ambito della loro giurisdizione che trasmettono tali segnali.

Atti finali -art.48

Articolo 48 Impianti di servizi di difesa nazionale 202 1. I Membri conservano la loro intera liberta' per quanto concerne gli impianti radioelettrici militari. 203 2. Tuttavia tali impianti devono, per quanto possibile, osservare le disposizioni regolamentari relative ai soccorsi da prestare in caso di emergenza ed alle misure da prendere per impedire interferenze pregiudizievoli, nonche' le prescrizioni dei Regolamenti amministrativi relative ai tipi di trasmissione ed alle frequenze da utilizzare, secondo la natura del servizio che assicurano. 204 3. Inoltre, quando questi impianti partecipano al servizio di corrispondenza pubblico o agli altri servizi regolati dai Regolamenti amministrativi, essi debbono conformarsi, in linea di massima, alle prescrizioni regolamentari applicabili a tali servizi.

Atti finali -art.49

Articolo 49 Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite 205 Le relazioni tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni sono definite nell'Accordo stipulato tra queste due organizzazioni.

Atti finali -art.50

Articolo 50 Relazioni con le altre organizzazioni internazionali 206 Al fine di dare un aiuto alla realizzazione di un completo coordinamento internazionale nel settore delle telecomunicazioni, l'Unione collabora con le organizzazioni internazionali che hanno interessi ed attivita' connesse.

Atti finali -art.51

Articolo 51 Relazioni con Stati non-Membri 207 Tutti i Membri riservano, a se stessi ed ai gestori riconosciute, la facolta' di stabilire le condizioni alle quali vengono ammessi gli scambi di telecomunicazioni con uno Stato che non e' Membro dell'Unione. Quando una telecomunicazione originaria da tale Stato e' accettata da un Membro, essa dovra' essere trasmessa e, nella misura in cui utilizza i canali di telecomunicazione di un Membro, le saranno applicate le disposizioni obbligatorie della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi, nonche' le normali tasse.

Atti finali -art.52

Articolo 52 Ratifica, accettazione o approvazione 208 1. La presente Costituzione e la Convenzione sono contestualmente ratificate, accettate o approvate da ogni Membro firmatario, secondo le sue regole costituzionali, mediante uno strumento unico. Tale strumento deve essere depositato il prima possibile presso il Segretario generale. Il Segretario generale informa i Membri riguardo al deposito di tale strumento. 209 2. (1) Per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione, ogni Membro firmatario gode dei diritti conferiti ai Membri dell'Unione ai numeri 25 a 28 della presente Costituzione, anche se non ha depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione ai sensi del numero 208 di cui sopra. 210 (2) Allo scadere di un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione, un Membro firmatario che non abbia depositato lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ai sensi del numero 208 di cui sopra non e' piu' qualificato a votare in alcuna conferenza dell'Unione, sessione del Consiglio, o altra riunione dei Settori dell'Unione, ne' in qualunque consultazione per corrispondenza svolta in conformita' con le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione, fino a quanto tale strumento non sara' depositato. I diritti di questo Membro diversi dai diritti di voto, non sono pregiudicati. 211 3. Dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione secondo l'articolo 58 della presente Costituzione, lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ha effetto alla data di deposito presso il Segretario generale.

Atti finali -art.53

Articolo 53 Adesione 212 1. Un Membro che non ha firmato la presente Costituzione e la Convenzione o, con riserva delle disposizioni dell'articolo 2 della presente Costituzione, ogni altro Stato menzionato in tale articolo, puo' aderire in qualsiasi momento alla presente Costituzione ed alla Convenzione. Quest'adesione avviene contestualmente mediante uno strumento unico che include sia la Costituzione che la Convenzione. 213 2. Lo strumento di adesione e' depositato presso il Segretario generale, che notifica ai Membri, non appena lo riceve, il deposito di ciascun strumento di adesione, e trasmette a ciascuno di essi una copia certificata di quest'ultimo. 214 3. Dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione in conformita' con l'articolo 58 della presente Costituzione, lo strumento di adesione ha effetto alla data di deposito presso il Segretario generale, a meno che tale strumento non disponga diversamente.

Atti finali -art.54

Articolo 54 Regolamenti amministrativi 215 1. I Regolamenti amministrativi, cosi' come specificati all'articolo 4 della presente Costituzione sono strumenti internazionali vincolati e devono essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione. 216 2. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione della presente Costituzione e della Convenzione o l'adesione a questi strumenti in conformita' con gli articoli 52 e 53 della presente Costituzione, implica altresi' il consenso ad essere vincolato dai Regolamenti amministrativi adottati dalle conferenze mondiali competenti prima della firma della presente Costituzione e della Convenzione. Tale consenso s'intende in considerazione di ogni riserva formulata al momento della firma di tali Regolamenti o di ogni revisione di questi ultimi e nella misura in cui tale riserva e' mantenuta all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 217 3. Le revisioni dei Regolamenti amministrativi, parziali o totali, adottate dopo la data summenzionata, si applicano provvisoriamente nei confronti di tutti i Membri che hanno firmato queste revisioni, nella misura autorizzata dal loro diritto nazionale. Tale applicazione provvisoria ha effetto alla data o alle date che vi sono menzionate, fatte salve eventuali riserve formulate all'atto della firma di queste revisioni. 218 4. Tale applicazione provvisoria continua: 219 a) fino a quando il Membro non notifica al Segretario generale il suo consenso a tale revisione indicando se del caso, all'atto della firma, in che misura mantiene ogni riserva formulata riguardo a tale revisione; oppure 220 b) per sessanta giorni dopo che il Segretario generale ha ricevuto la notifica del Membro che lo informa che non acconsente, per quanto lo riguarda, a tale revisione. 221 5. Se il Segretario generale non ha ricevuto alcuna notifica ai sensi dei numeri 219 o 220 di cui sopra da parte di un Membro che ha firmato detta revisione, prima dello scadere di un termine di trentasei mesi a decorrere dalla data o dalle date che vi sono indicate per l'inizio dell'applicazione provvisoria, questo Membro e' considerato come consenziente ad essere vincolato dalla revisione, tenendo tuttavia conto di ogni riserva che potrebbe aver formulato riguardo a tale revisione all'atto della firma di quest'ultima. 222 6. Ogni Membro dell'Unione che non ha firmato la revisione parziale o totale dei Regolamenti amministrativi, adottata successivamente alla data stipulata al numero 216 di cui sopra, dovra' notificare prontamente al Segretario generale il suo consenso a tale revisione. Se nessuna notifica, proveniente da questo Membro, e' stata ricevuta dal Segretario generale prima dello scadere del termine stipulato al numero 221 di cui sopra, tale Membro sara' considerato come consenziente ad essere vincolato da tale revisione. 223 7. Il Segretario generale informa sollecitamente i Membri di ogni notifica ricevuta ai sensi del presente articolo.

Atti finali -art.55

Articolo 55 Disposizioni per emendare la presente Costituzione 224 1. Ogni Membro dell'Unione puo' proporre qualunque emendamento alla presente Costituzione. Per poter essere trasmessa a tutti i Membri dell'Unione ed essere da essi esaminata in tempo utile, la proposta deve pervenire al Segretario generale non oltre otto mesi prima della data di apertura fissata per la Conferenza di plenipotenziari. Il Segretario generale trasmette, il prima possibile ed al massimo sei mesi prima di quest'ultima data, tale proposta a tutti i Membri dell'Unione. 225 2. Ogni proposta di modifica di un emendamento proposto secondo il numero 224 in appresso, puo', tuttavia, essere presentata in qualunque momento da un Membro dell'Unione o dalla sua delegazione alla Conferenza di plenipotenziari. 226 3. Il quorum richiesto ad ogni seduta plenaria della Conferenza di plenipotenziari per esaminare ogni proposta mirante ad emendare la presente Costituzione o ogni modifica di tale proposta e' costituito da piu' della meta' delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari. 227 4. Per poter essere adottata, ogni proposta di modifica di un emendamento proposto, nonche' la proposta di emendamento nella sua integralita', modificata o meno, deve essere approvata in seduta plenaria da almeno due terzi delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari e aventi diritto di voto. 228 5. Sono applicabili le disposizioni generali concernenti le conferenze ed il regolamento interno delle conferenze e di altre riunioni previste nella Convenzione, a meno che i paragrafi precedenti del presente articolo che sono prevalenti, non dispongano diversamente. 229 6. Tutti gli emendamenti alla presente Costituzione adottati dalla Conferenza di plenipotenziari entrano in vigore, ad una data stabilita dalla Conferenza, nella loro totalita' e sotto forma di uno strumento unico di emendamento, tra i Membri che avranno depositato prima di tale data il loro strumento di ratifica di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Costituzione ed allo strumento di emendamento. E' esclusa la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione relativa ad una sola parte di tale strumento di emendamento. 230 7. Il Segretario generale notifica a tutti i Membri il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 231 8. Dopo l'entrata in vigore di ogni strumento di emendamento, si applicano alla Costituzione emendata la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, secondo gli articoli 52 e 53 della presente Costituzione. 232 9. Dopo che tale strumento di emendamento e' entrato in vigore, il Segretario generale lo registra presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, secondo le disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il numero 241 della presente Costituzione si applica inoltre ad ogni strumento di emendamento.

Atti finali -art.56

Articolo 56 Soluzione delle controversie 233 1. I Membri possono risolvere le loro controversie su questioni relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, per via negoziale, diplomatica o secondo le procedure fissate dai trattati bilaterali o multilaterali conclusi tra di loro per la soluzione delle controversie internazionali, o con ogni altro metodo che potranno decidere di comune accordo. 234 2. Qualora nessuno di questi mezzi di soluzione delle controversie sia adottato, ogni Membro parte di una controversia puo' far ricorso all'arbitrato, in conformita' con la procedura definita nella Convenzione. 235 3. Il Protocollo facoltativo relativo alla soluzione obbligatoria delle controversie relative alla presente Costituzione, alla Convenzione ed ai Regolamenti amministrativi e' applicabile tra i Membri parti di questo Protocollo.

Atti finali -art.57

Articolo 57 Denuncia della presente Costituzione e della Convenzione 236 1. Ogni Membro che ha ratificato, accettato o approvato la presente Costituzione e la Convenzione o vi ha aderito, ha diritto di denunciarle. In tal caso, la presente Costituzione e la Convenzione sono denunciate contestualmente mediante uno strumento unico e con una notifica indirizzata al Segretario generale. Non appena riceve questa notifica, il Segretario generale ne informa gli altri Membri. 237 2. Tale denuncia produce i suoi effetti allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data nella quale il Segretario generale ne ha ricevuto notifica.

Atti finali -art.58

Articolo 58 Entrata in vigore e questioni connesse 238 1. La presente Costituzione e la Convenzione entreranno in vigore il 1 luglio 1994 tra i Membri che avranno depositato prima di questa data lo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 239 2. Alla data di entrata in vigore specificata al numero 238 di cui sopra, la presente Costituzione e la Convenzione abrogheranno e sostituiranno, tra le parti, la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Nairobi (1982). 240 3. In conformita' con le disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il Segretario generale dell'Unione registrera' la presente Costituzione e la Convenzione presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 241 4. L'originale della presente Costituzione e della Convenzione redatto in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola rimarra' depositato negli archivi dell'Unione. Il Segretario generale inviera' nelle lingue richieste, una copia certificata conforme a ciascun Membro firmatario. 242 5. In caso di divergenze tra i testi della presente Costituzione e della Convenzione nelle diverse lingue, fa fede il testo francese. IN FEDE di CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato l'originale della presente Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e l'originale della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Fatto a Ginevra il 22 dicembre 1992

Atti finali-Annesso

ANNESSO Definizione di alcuni termini utilizzati nella presente Costituzione, nella Convenzione e nei Regolamenti amministrativi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni 10001 Ai fini dei summenzionati strumenti dell'Unione, i termini seguenti hanno il significato loro attribuito dalle definizioni che li accompagnano. 1002 Amministrazione: Ogni servizio o dipartimento governativo responsabile delle misure da adottare per adempiere agli obblighi della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e dei Regolamenti amministrativi. 1003 Interferenza pregiudizievole: Interferenza che ha effetti nocivi sul funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che degrada gravemente, interrompe ripetutamente ovvero impedisce il funzionamento di un servizio di radiocomunicazione utilizzato in conformita' con il Regolamento delle radiocomunicazioni. 1004 Corrispondenza pubblica: Ogni telecomunicazione che gli uffici e le stazioni devono accettare, in ragione della loro disponibilita' al pubblico, ai fini della trasmissione. 1005 Delegazione: Insieme di delegati e se del caso, di rappresentanti, consiglieri, addetti o interpreti inviati da uno stesso Membro. Ciascun Membro e' libero di comporre la sua delegazione a seconda della sua convenienza. In particolare puo' includervi tra gli altri, in qualita' di delegati, di consiglieri o di addetti, persone appartenenti ad ogni ente od organizzazione approvata, in conformita' con le disposizioni pertinenti della Convenzione. 1006 Delegato: Persona invitata dal Governo di un Membro dell'Unione ad una Conferenza di plenipotenziari, o persona che rappresenta il governo o l'amministrazione di un Membro dell'Unione ad una Conferenza o ad una riunione dell'Unione. 1007 Gestore: Ogni privato, societa', azienda o istituzione governativa che ha in esercizio un impianto di telecomunicazione destinato ad assicurare un servizio internazionale di telecomunicazione o suscettibile di causare interferenze pregiudizievoli a tale servizio. 1008 Gestore riconosciuto: Ogni gestore che corrisponde alla definizione di cui sopra, che ha in esercizio un servizio di corrispondenza pubblica o di radiodiffusione ed al quale gli obblighi previsti all'articolo 6 della presente Costituzione sono imposti dal Membro sul di cui territorio e' installata la sede sociale di tale azienda ovvero dal Membro che ha autorizzato tale azienda ad installare ed a utilizzare un servizio di telecomunicazioni sul suo territorio. 1009 Radiocomunicazione: Telecomunicazione attraverso onde radioelettriche 1010 Servizio di radiodiffusione: Servizio di radiocomunicazione le cui trasmissioni sono destinate ad essere ricevute direttamente dal pubblico. Questo servizio puo' comprendere trasmissioni audio, trasmissioni televisive o altri tipi di trasmissione. 1011 Servizio internazionale di telecomunicazione: Prestazione di telecomunicazione tra uffici o stazioni di telecomunicazione di qualunque natura, situati in paesi diversi o appartenenti a paesi diversi. 1012 Telecomunicazione: ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, audio o informazioni di qualunque natura mediante cavo, radioelettricita', ottica o altri sistemi elettromagnetici. 1013 Telegramma: Scritto destinato ad essere trasmesso a mezzo telegrafia in vista della sua consegna al destinatario. Questa parola indica altresi' il radiotelegramma, salvo diversa specificazione. 1014 Telecomunicazioni di Stato: Telecomunicazioni provenienti da: - il Capo di Stato; - il Capo del Governo o i membri di un Governo; - il Comandante in capo delle forze militari, terrestri, navali ed aeree; - agenti diplomatici o consolari; - il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; - i Capi degli organi principali delle Nazioni Unite; - la Corte internazionale di Giustizia, ovvero risposte alle telecomunicazioni di Stato sopra menzionate. 1015 Telegrammi privati: Telegrammi diversi dai telegrammi di Stato o di servizio. 1016 Telegrafia: Mezzo di telecomunicazione in cui le informazioni trasmesse sono destinate ad essere registrate all'arrivo sotto forma di un documento grafico; tali informazioni possono in alcuni casi essere presentate sotto un'altra forma o registrate in vista di una successiva utilizzazione. 1017 Telefonia: Mezzo di telecomunicazione essenzialmente destinato allo scambio di informazioni sotto forma di parole. Nota: Per documento grafico s'intende un supporto informativo sul quale e' registrato in maniera permanente un testo scritto o stampato o un'immagine fissa e che puo' essere classificato e consultato.

Convenzione - art.1

ALLEGATO Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni Articolo 1 Conferenza di plenipotenziari 1 1. (1) La Conferenza di plenipotenziari si riunisce in conformita' con le disposizioni pertinenti dell'articolo 8 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (qui di seguito chiamata "la Costituzione"). 2 (2) Qualora cio' sia possibile da un punto di vista pratico, il luogo preciso e le date esatte di una Conferenza di plenipotenziari sono fissate dalla precedente Conferenza di plenipotenziari; altrimenti tale luogo e date sono determinate dal Consiglio con l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione. 3 (2) Il luogo preciso e le date esatte della prossima Conferenza di plenipotenziari, o solo uno dei due, possono essere modificati: 4 a) in base ad una richiesta di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, indirizzata individualmente al Segretario generale; 5 b) su proposta del Consiglio. 6 (2) Per queste modifiche, e' necessario l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione.

Convenzione - art.2

Articolo 2 Elezioni e questioni connesse Il Consiglio 7 1. Salvo nel caso di posti vacanti alle condizioni specificate ai numeri 10 a 12 qui di seguito, i Membri dell'Unione eletti al Consiglio svolgono il loro mandato fino alla data alla quale viene eletto un nuovo Consiglio. Essi sono rieleggibili. 8 (2) Se, tra due Conferenze di plenipotenziari, un seggio diviene vacante in seno al Consiglio, esso spetta di diritto al Membro dell'Unione che ha ottenuto, durante l'ultimo scrutinio, il numero piu' elevato di voti tra i Membri che fanno parte della stessa regione e la cui candidatura non e' stata accettata. 9 (2) Se, per qualsiasi motivo, un seggio vacante non puo' essere ricoperto in base alla procedura indicata al numero 8 precedente, il Presidente del Consiglio invita gli altri membri della regione a presentare la loro candidatura entro il termine di un mese a decorrere dalla data d'invito a presentare la candidatura. Alla fine di questo periodo, il presidente del Consiglio invita i Membri dell'Unione ad eleggere il nuovo Membro. L'elezione ha luogo con una scheda segreta per corrispondenza. E' richiesta la stessa maggioranza di quella indicata sopra. Il nuovo Membro conserva il suo seggio fino all'elezione del nuovo Consiglio da parte della successiva Conferenza di plenipotenziari competente. 10 3. Un seggio al Consiglio e' considerato come vacante: 11 a) se un Membro del Consiglio non si e' fatto rappresentare a due sessioni ordinarie consecutive del Consiglio; 12 b) se un Membro dell'Unione si dimette dalle sue funzioni di Membro del Consiglio. Funzionari eletti 13 1. Il Segretario generale, il Vice-Segretario generale ed i direttori degli Uffici assumono le loro funzioni alla data stabilita dalla Conferenza di plenipotenziari al momento della loro elezione. Di regola, essi rimangono in funzione fino alla data stabilita dalla seguente Conferenza di plenipotenziari e sono rieleggibili una sola volta. 14 2. Se l'incarico di Segretario generale diviene vacante, il Vice-Segretario generale succede al Segretario generale nel suo incarico che conserva fino alla data fissata dalla Conferenza di plenipotenziari durante la sua riunione successiva. Quando, a queste condizioni, il Vice-Segretario generale succede al Segretario generale nel suo incarico, si considera che l'incarico di Vice- Segretario generale e' divenuto vacante alla stessa data e si applicano le disposizioni del numero 15 qui di seguito. 15 3. Se l'incarico di Vice-Segretario generale diviene vacante ad una data anteriore di oltre 180 giorni a quella stabilita per l'inizio della successiva Conferenza di plenipotenziari, il Consiglio nomina un successore per la durata del rimanente periodo di mandato da svolgere. 16 4. Se gli incarichi di Segretario generale e di Vice-Segretario generale divengono vacanti contestualmente, il Direttore che e' stato piu' a lungo in carica esercita le funzioni di Segretario generale per una durata non superiore a 90 giorni. Il Consiglio nomina un Segretario generale e, se gli incarichi sono divenuti vacanti oltre 180 giorni prima della data stabilita per l'inizio della successiva Conferenza di plenipotenziari, esso nomina anche un Vice-Segretario generale. Il funzionario in tal modo nominato dal Consiglio rimane in servizio per tutto il periodo ancora da compiere del mandato del suo predecessore. 17 5. Se il posto di un direttore diviene improvvisamente vacante, il Segretario generale adotta le misure necessarie affinche' le funzioni del Direttore siano assicurate in attesa che il Consiglio nomini un nuovo Direttore nella sua successiva sessione ordinaria svoltasi dopo la data alla quale l'incarico e' divenuto vacante. Il direttore in tal modo designato rimane in funzione fino alla data stabilita dalla successiva Conferenza di plenipotenziari. 18 6. Il Consiglio procede alla designazione di un titolare al posto divenuto vacante di Segretario generale o di Vice-Segretario generale, con riserva delle disposizioni pertinenti enunciate all'articolo 27 della Costituzione, nella situazione di cui alle disposizioni pertinenti del presente articolo e cio' durante una delle sue sessioni ordinarie se il posto e' divenuto vacante entro i 90 giorni che precedono questa sessione oppure durante una sessione convocata dal Presidente nei periodi previsti da tali disposizioni. 19 7. Il periodo di servizio di un funzionario che e' stato nominato ad un posto di funzionario eletto in conformita' alle condizioni prescritte ai numeri 14 a 18 di cui sopra non impedisce a tale funzionario di presentare la sua candidatura per essere eletto o rieletto a questo incarico. Membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni 20 1. I Membri del Comitato per il Regolamento delle radiocomunicazioni assumono le loro funzioni alle date stabilite dalla Conferenza di plenipotenziari al momento della loro elezione. Essi rimangono in funzione fino alle date stabilite dalla successiva Conferenza di plenipotenziari e sono rieleggibili una volta sola. 21 2. Se, nell'intervallo intercorrente tra due Conferenze di plenipotenziari, un membro del Comitato da' le dimissioni o e' impedito dall'esercitare le sue funzioni, il Segretario generale, previa consultazione con il Direttore dell'Ufficio delle radiocomunicazioni, invita i Membri dell'Unione che fanno parte della regione interessata a proporre dei candidati per l'elezione da parte del Consiglio di un sostituto nella sua sessione successiva. Tuttavia, se il posto diviene vacante dopo piu' di 90 giorni prima di una sessione del Consiglio o dopo la sessione del Consiglio che precede la successiva Conferenza di plenipotenziari, il Membro dell'Unione interessato nomina il prima possibile ed entro 90 giorni un altro cittadino in qualita' di sostituto, che rimarra' in carica, a seconda dei casi, fino all'entrata in funzione del nuovo Membro eletto dal Consiglio o fino all'entrata in vigore dei nuovi membri del Comitato eletti dalla successiva Conferenza dei plenipotenziari. Il sostituto potra' essere presentato come candidato all'elezione dal Consiglio o dalla Conferenza di plenipotenziari a seconda dei casi. 22 3. Si considera che un membro del Comitato del regolamento delle radiocomunicazioni non e' piu' in grado di esercitare le sue funzioni dopo che e' stato a piu' riprese consecutive assente dalle riunioni del Comitato. Il Segretario generale, dopo aver consultato il presidente del Comitato, il membro del Comitato ed il Membro dell'Unione interessati, dichiara che vi e' un incarico vacante al Comitato ed adotta le disposizioni previste al numero 21 di cui sopra.

Convenzione - art.3

Articolo 3 Altre conferenze 23 1. Secondo le disposizioni pertinenti della Costituzione, le conferenze mondiali dell'Unione qui di seguito elencate sono di regola convocate nell'intervallo intercorrente tra due Conferenze di plenipotenziari: 24 a) due conferenze mondiali delle radiocomunicazioni; 25 b) una conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni; 26 c) una conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni; 27 d) due assemblee delle radiocomunicazioni abbinate, per luogo e date, alle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni; 28 2. A titolo eccezionale, nel periodo compreso tra due Conferenze di plenipotenziari: 29 - la seconda conferenza mondiale delle radiocomunicazioni e l'assemblea delle radiocomunicazioni che vi e' abbinata possono essere annullate, oppure una delle due puo' essere annullata anche se l'altra e' convocata; 30 - puo' essere indetta una conferenza di normalizzazione delle telecomunicazioni addizionale. 31 3. Questi provvedimenti sono adottati: 32 a) su decisione di una Conferenza di plenipotenziari; 33 b) su raccomandazione della precedente Conferenza mondiale del settore interessato, con riserva di approvazione da parte del Consiglio; 34 c) su richiesta di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, indirizzata individualmente al Segretario generale; 35 d) o su proposta del Consiglio. 36 4. Una conferenza regionale delle radiocomunicazioni puo' essere convocata: 37 a) su decisione di una Conferenza di plenipotenziari; 38 b) su raccomandazione di una precedente conferenza mondiale o regionale delle radiocomunicazioni, con riserva dell'approvazione del Consiglio; 39 c) su richiesta di almeno un quarto dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata, indirizzata individualmente al Segretario generale; 40 d) su proposta del Consiglio. 41 5. (1) Il luogo preciso e le date esatte di una Conferenza mondiale o regionale o di un'assemblea delle radiocomunicazioni possono essere stabilite da una Conferenza di plenipotenziari. 42 (2) In mancanza di decisioni su questo argomento, il luogo preciso e le date esatte sono determinate dal Consiglio con l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione se si tratta di una conferenza mondiale o di un'assemblea delle radiocomunicazioni e della maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza regionale; in entrambi i casi si applicano le disposizioni del numero 47 qui di seguito. 43 6. (1) Il luogo preciso e le date esatte di una conferenza o di un'assemblea possono essere modificate: 44 a) su richiesta di almeno un quarto dei membri dell'Unione se si tratta di una conferenza mondiale o di un'assemblea, o di un quarto dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza regionale. Le richieste sono indirizzate individualmente al Segretario generale che interpella il Consiglio a fini di approvazione; 45 b) su proposta del Consiglio. 46 (2) Nei casi di cui ai numeri 44 e 45 di cui sopra, le modifiche proposte sono definitivamente adottate solo con l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione se si tratta di una conferenza mondiale o di un'assemblea, o della maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione in questione se si tratta di una conferenza regionale, con riserva delle disposizioni del numero 47 qui di seguito. 47 7. Per quanto riguarda le consultazioni di cui ai numeri 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 e 312 della presente Convenzione, i Membri dell'Unione che non hanno risposto entro il termine stabilito dal Consiglio saranno considerati come non aventi partecipato a tali consultazioni e non saranno di conseguenza presi in considerazione nel calcolo della maggioranza. Se il numero delle risposte ricevute non supera la meta' del numero dei Membri dell'Unione consultati, si procedera' ad una nuova consultazione il cui risultato e' determinante a prescindere dal numero di voti dati. 48 8. (1) Le conferenze mondiali di telecomunicazioni internazionali sono convocate su decisione della Conferenza dei plenipotenziari. 49 (2) Le disposizioni concernenti la convocazione di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, l'adozione del suo ordine del giorno e le condizioni di partecipazione si applicano ugualmente, a seconda della convenienza, alle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali.

Convenzione - art.4

Articolo 4 Il Consiglio 50 1. Il Consiglio e' composto da quarantatre Membri dell'Unione eletti dalla Conferenza dei plenipotenziari. 51 2. (1) Il Consiglio si riunisce una volta l'anno in sessione ordinaria presso la sede dell'Unione. 52 (2) Durante tale sessione esso puo' decidere di svolgere eccezionalmente una sessione addizionale. 53 (3) Nell'intervallo tra due sessioni ordinarie, il Consiglio puo' essere convocato in linea di massima presso la sede dell'Unione dal Presidente, a richiesta della maggioranza dei suoi Membri, o per iniziativa del Presidente, alle condizioni previste al numero 18 della presente Convenzione. 54 3. Il Consiglio adotta decisioni solo quando e' in sessione. A titolo eccezionale, il Consiglio riunito in sessione puo' decidere che una particolare questione sia risolta per corrispondenza. 55 4. All'inizio di ciascuna sessione ordinaria, il Consiglio elegge, tra i rappresentanti dei suoi Membri ed in considerazione del principio di una alternanza tra le regioni, il suo Presidente ed il Vice-Presidente. Questi rimangono in funzione fino all'apertura della successiva sessione ordinaria e non sono rieleggibili. Il Vice- Presidente sostituisce il Presidente in assenza di quest'ultimo. 56 5. Per quanto possibile, la persona designata al Consiglio da un Membro di quest'ultimo, e' un funzionario dell'amministrazione delle telecomunicazioni o e' direttamente responsabile nei confronti di questa Amministrazione o a suo nome; questa persona deve essere qualificata sulla base della sua esperienza di servizi di telecomunicazione. 57 6. Sono a carico dell'Unione unicamente le spese di viaggio, di sussistenza e di assicurazione sostenute dal rappresentante di ciascun Membro del Consiglio per svolgere le sue funzioni alle sessioni del Consiglio. 58 7. Il rappresentante di ciascuno dei Membri del Consiglio ha diritto di assistere in qualita' di osservatore a tutte le riunioni dei Settori dell'Unione. 59 8. Il Segretario generale assume le funzioni di Segretario del Consiglio. 60 9. Il Segretario generale, il Vice-segretario generale ed i direttori degli Uffici partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio, ma non partecipano alle votazioni. Tuttavia, alcune sedute del Consiglio possono essere riservate ai soli rappresentanti dei Membri. 61 10. Il Consiglio prende in esame ogni anno il rapporto stabilito dal Segretario generale sulla politica e la pianificazione strategica raccomandate per l'Unione, in conformita' con le direttive generali della Conferenza dei plenipotenziari e da' ad esso il seguito che ritiene appropriato. 62 11. Il Consiglio nell'intervallo tra le Conferenze di plenipotenziari procede ad una supervisione, sulla gestione e l'amministrazione globale dell'Unione. In particolare il Consiglio: 63 (1) approva e rivede lo Statuto del personale, il Regolamento finanziario dell'Unione e gli altri Regolamenti che ritiene necessari secondo la prassi corrente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate che applicano un regime comune per le retribuzioni, le indennita' e le pensioni; 64 (2) adegua se del caso: 65 a) i parametri retributivi di base del personale delle categorie professionali e di grado superiore, ad esclusione delle retribuzioni relative agli incarichi assegnati per elezione, al fine di adattarli alle scale retributive di base stabilite dalle Nazioni Unite per le categorie corrispondenti del regime comune; 66 b) i parametri retributivi in base delle retribuzioni del personale della categoria dei servizi generali in vista di adattarli alle retribuzioni applicate dalle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate alla sede dell'Unione; 67 c) le indennita' di sede delle categorie professionali e superiori, nonche' quelle relative agli incarichi assegnati mediante elezione, in conformita' con le decisioni delle Nazioni Unite valevoli per la sede dell'Unione; 68 d) le indennita' di cui beneficia tutto il personale dell'Unione, in armonia con tutte le modifiche adottate nel regime comune delle Nazioni Unite; 69 (3) adotta le misure necessarie per assicurare una equa ripartizione geografica del personale dell'Unione e controlla l'attuazione di queste decisioni; 70 (4) decide riguardo all'adozione delle proposte di riforme importanti relative all'organizzazione del Segretariato generale e degli Uffici dei Settori dell'Unione, conformi alla Costituzione ed alla presente Convenzione, che sono presentate dal Segretario generale dopo essere state esaminate dal Comitato di coordinamento; 71 (5) esamina e stabilisce i piani pluriannuali relativi agli incarichi di lavoro ed al personale nonche' ai programmi di sviluppo delle risorse umane dell'Unione e fornisce orientamenti per quanto concerne il personale dell'Unione, sia che si tratti dei livelli o della struttura di tale personale, in considerazione delle direttive generali della Conferenza di plenipotenziari e delle disposizioni pertinenti dell'articolo 27 della Costituzione; 72 (6) adegua, se del caso, i contributi dell'Unione e del personale alla Cassa comune pensioni del personale delle Nazioni Unite in conformita' con lo Statuto ed il Regolamento di questa Cassa, nonche' le indennita' di contingenza da erogare ai beneficiari della Cassa di assicurazione del personale dell'Unione, in conformita' con la prassi di quest'ultima; 73 (7) esamina e approva il bilancio preventivo annuale dell'Unione ed esamina lo stato di previsione per il ciclo di due anni in base al bilancio preventivo, in considerazione delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari relative al numero 50 della Costituzione e dei limiti stabiliti per le spese di tale Conferenza secondo le disposizioni del numero 51 della Costituzione; effettua tutti i risparmi possibili, pur tenendo presente l'obbligo per l'Unione di ottenere risultati soddisfacenti il piu' rapidamente possibile. Cio' facendo, il Consiglio tiene conto delle opinioni del Comitato di coordinamento esposte nel rapporto del Segretario generale di cui al numero 86 e del rapporto di gestione finanziaria di cui al numero 101 della presente Convenzione; 74 (8) prende tutti i provvedimenti necessari in vista della verifica annuale dei conti dell'Unione stabiliti dal Segretario generale ed approva tali conti, se del caso, per sottoporli alla successiva Conferenza di Plenipotenziari; 75 (9) prende i provvedimenti necessari ai fini della convocazione delle conferenze dell'Unione ed impartisce al Segretariato generale ed ai Settori dell'Unione, con l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione se si tratta di una Conferenza mondiale o della maggioranza dei membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza regionale, direttive appropriate per quanto concerne l'assistenza tecnica e di altra natura alla preparazione ed all'organizzazione delle conferenze; 76 (10) adotta le decisioni necessarie per quanto concerne il numero 28 della presente Convenzione; 77 (11) delibera sull'attuazione delle decisioni adottate dalle conferenze e che hanno ripercussioni finanziarie; 78 (12) entro i limiti stabiliti dalla Costituzione, dalla presente Convenzione e dai Regolamenti amministrativi, adotta ogni altro provvedimento ritenuto necessario per il buon funzionamento dell'Unione; 79 (13) adotta ogni disposizione necessaria, previo accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione, per risolvere a titolo provvisorio i casi non previsti nella Costituzione, nella presente Convenzione, nei Regolamenti amministrativi e loro annessi, per risolvere i quali non e' possibile attendere la successiva conferenza competente; 80 (14) e' incaricato di assicurare il coordinamento con tutte le organizzazioni internazionali di cui agli articolo 49 e 50 della Costituzione. A tal fine esso conclude a nome dell'Unione, accordi provvisori con le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 50 della Costituzione e con le Nazioni Unite in attuazione dell'accordo tra l'organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni; tali accordi provvisori devono essere sottoposti alla successiva Conferenza di Plenipotenziari secondo la disposizione pertinente dell'articolo 8 della Costituzione; 81 (15) invia ai Membri dell'Unione, il prima possibile dopo ciascuna delle sue sessioni, brevi resoconti dei suoi lavori, nonche' ogni documento che ritiene utile; 82 (16) sottopone alla Conferenza di Plenipotenziari un rapporto sulle attivita' dell'Unione a far data dall'ultima Conferenza di Plenipotenziari nonche' le Raccomandazioni che ritiene appropriate.

Convenzione - art.5

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