LEGGE 31 gennaio 1996, n. 61

Type Legge
Publication 1996-01-31
Ultimo aggiornamento 1996-02-17
State In force
Source Normattiva
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Articolo 5 Segretariato generale 83 1. Il Segretariato generale: 84 a) e' responsabile della gestione globale delle risorse dell'Unione; puo' delegare la gestione di una parte di tali risorse al Vice-Segretario generale nonche' ai direttori degli Uffici, previa consultazione, se del caso, con il Comitato di coordinamento; 85 b) coordina le attivita' del Segretariato generale e dei Settori dell'Unione tenendo conto delle opinioni del Comitato di coordinamento al fine di garantire l'utilizzazione piu' efficace ed economica possibile delle risorse dell'Unione; 86 c) dopo aver consultato il Comitato di coordinamento ed in considerazione delle opinioni di quest'ultimo, prepara e sottopone al Consiglio un rapporto annuale sull'andamento dell'ambiente delle telecomunicazioni, contenente raccomandazioni relative alle future politiche e strategie dell'Unione, come stabilito dal numero 61 della presente Convenzione, nonche' una valutazione delle loro ripercussioni finanziarie; 87 d) organizza il lavoro del Segretariato generale e nomina il personale di questo Segretariato, in conformita' con le direttive impartite dalla Conferenza di plenipotenziari ed i regolamenti stabiliti dal Consiglio; 88 e) adotta i provvedimenti amministrativi relativi agli Uffici dei Settori dell'Unione e nomina il personale di questi Uffici in base alle scelte ed alle proposte del direttore dell'Ufficio interessato, fermo restando che spetta al Segretario generale la decisione definitiva di nomina o di licenziamento; 89 f) sottopone al Consiglio ogni decisione adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate relativa alle condizioni di servizio, di indennita' e di pensioni del regime comune; 90 g) vigila sull'applicazione di ogni regolamento adottato dal Consiglio; 91 h) fornisce pareri legali all'Unione; 92 i) effettua opera di supervisore, ai fini della gestione amministrativa, sul personale dell'Unione, per assicurare l'utilizzazione piu' efficace possibile di detto personale applicando ad esso le condizioni d'impiego stabilite dal regime comune. Il personale designato ad assistere direttamente i direttori degli Uffici e' posto sotto l'autorita' amministrativa del Segretario generale e lavora alle dirette dipendenze dei direttori interessati, ma in conformita' con le direttive amministrative generali del Consiglio; 93 j) nell'interesse generale dell'Unione ed in consultazione con i direttori degli Uffici interessati, distacca temporaneamente funzionari ad impieghi diversi da quelli per i quali sono stati designati in funzione delle fluttuazioni delle esigenze di lavoro presso la sede dell'Unione; 94 k) adotta, di comune accordo con il direttore dell'Ufficio interessato, le disposizioni amministrative e finanziarie necessarie in vista delle conferenze e delle riunioni di ciascun Settore; 95 l) fornisce i servizi di segretariato appropriati che precedono e seguono le conferenze dell'Unione, tenendo conto delle responsabilita' di ciascun Settore; 96 m) elabora raccomandazioni per la prima riunione dei capi delegazione di cui al numero 342 della presente Convenzione, sulla base dei risultati di eventuali consultazioni regionali; 97 n) assicura, se del caso in cooperazione con il Governo invitante, il segretariato per le Conferenze dell'Unione e, se del caso, in collaborazione con il direttore interessato, fornisce i servizi necessari per lo svolgimento delle riunioni dell'Unione, facendo appello, nella misura che ritiene necessaria, al personale dell'Unione, secondo il numero 93 di cui sopra. Il Segretario generale puo' anche, su richiesta ed in base ad un contratto, fornire servizi di segretariato per ogni altra riunione sulle telecomunicazioni; 98 o) adotta i provvedimenti necessari per assicurare la pubblicazione e la distribuzione in tempo utile dei documenti di servizio, dei bollettini d'informazione nonche' di altri documenti e rapporti informativi elaborati dal Segretariato generale e dai Settori, o che non sono stati inviati all'Unione, o la cui pubblicazione e' richiesta dalle conferenze o dal Consiglio. Il Consiglio aggiorna l'elenco dei documenti da pubblicare, dopo aver consultato la conferenza pertinente riguardo ai documenti di servizio ed agli altri documenti la cui pubblicazione e' richiesta dalle conferenze; 99 p) pubblica periodicamente, sulla base delle informazioni raccolte o che sono state messe a sua disposizione, comprese quelle che puo' raccogliere presso altre organizzazioni internazionali, un bollettino informativo e di documentazione generale sulle telecomunicazioni; 100 q) previa consultazione con il Comitato di coordinamento e dopo aver effettuato tutti i risparmi possibili, elabora e sottopone al Consiglio un progetto di bilancio preventivo biennale che copre le spese dell'Unione entro i limiti stabiliti dalla Conferenza di Plenipotenziari. Questo progetto di bilancio si compone di un bilancio preventivo globale che raggruppa i bilanci preventivi dei costi di ciascuno dei tre Settori, stabiliti in conformita' con le direttive di bilancio promulgate dal Segretario generale, predisposto in due versioni. Una versione corrisponde ad una crescita zero per l'unita' contributiva, l'altra ad una crescita inferiore o uguale ad ogni limite stabilito dalla Conferenza di Plenipotenziari dopo eventuali prelievi sul conto di riserva. La risoluzione concernente il bilancio preventivo, dopo approvazione da parte del Consiglio, e' trasmessa a titolo informativo a tutti i Membri dell'Unione; 101 r) con l'aiuto del Comitato di coordinamento, elabora un rapporto annuale sulla gestione finanziaria secondo le disposizioni del Regolamento finanziario e lo sottopone al Consiglio. Il rapporto di gestione finanziaria ed il conto riepilogativo sono stabiliti e sottoposti alla successiva Conferenza di Plenipotenziari per l'esame e l'approvazione definitiva; 102 s) con l'aiuto del Comitato di coordinamento, prepara un rapporto annuale sull'attivita' dell'Unione, e lo trasmette, previa approvazione del Consiglio, a tutti i Membri; 103 t) compie ogni altra funzione di segretariato dell'Unione; 104 u) compie ogni altra funzione demandata dal Consiglio. 105 2. Il Segretario generale o il Vice-Segretario generale possono assistere a titolo consultivo, alle conferenze dell'Unione; il Segretario generale o il suo rappresentante possono partecipare, a titolo consultivo, a tutte le altre riunioni dell'Unione.

Convenzione - art.6

Articolo 6 Comitato di coordinamento 106 1. (1) Il Comitato di coordinamento assiste e consiglia il Segretario generale su ogni questione menzionata nelle disposizioni pertinenti dell'articolo 26 della Costituzione nonche' negli articoli pertinenti della presente Convenzione. 107 (2) Il Comitato e' incaricato di assicurare il coordinamento con tutte le organizzazioni internazionali di cui agli articoli 49 e 50 della Costituzione per quanto concerne la rappresentanza dell'Unione alle conferenze di tali organizzazioni. 108 (3) Il Comitato esamina i risultati delle attivita' dell'Unione ed assiste il Segretario generale nella elaborazione del rapporto di cui al numero 87 della presente Convenzione, che e' presentato al Consiglio. 109 2. Il Comitato deve sforzarsi di formulare le sue conclusioni mediante accordo unanime. Se non ha l'appoggio della maggioranza del Comitato, il Presidente puo', in circostanze eccezionali, adottare decisioni sotto la sua responsabilita', qualora ritenga che la soluzione dei problemi in oggetto sia urgente e che non si possa attendere la successiva sessione del Consiglio. In tali circostanze, egli fa rapporto sollecitamente e per iscritto ai Membri del Consiglio su tali problemi, indicando le ragioni che lo hanno indotto a prendere dette decisioni e comunicando loro, al contempo, le opinioni espresse per iscritto degli altri membri del Comitato. Se i problemi esaminati in tali circostanze non sono urgenti ma sono tuttavia importanti, essi saranno presentati al Consiglio per esame nella sua successiva sessione. 110 3. Il presidente convoca il Comitato almeno una volta al mese; il Comitato puo' altresi' riunirsi in caso di necessita', su richiesta di due dei suoi membri. 111 4. Un rapporto sui lavori del Comitato di coordinamento viene elaborato e messo a disposizione, su richiesta, dei Membri del Consiglio.

Convenzione - art.7

Articolo 7 Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni 112 1. Secondo il numero 90 della Costituzione, una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni puo' essere convocata per esaminare particolari argomenti di radiocomunicazioni. La conferenza mondiale delle radiocomunicazioni tratta i punti iscritti all'ordine del giorno adottato in conformita' con le disposizioni pertinenti del presente articolo. 113 2. (1) L'ordine del giorno di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni puo' comportare: 114 a) la revisione parziale o, a titolo eccezionale, totale del Regolamento delle radiocomunicazioni menzionato all'articolo 4 della Costituzione; 115 b) ogni altro argomento a carattere mondiale di competenza della conferenza; 116 c) un punto vertente sulle istruzioni da impartire al Comitato del Regolamento delle Radiocomunicazioni ed all'Ufficio delle radiocomunicazioni per quanto attiene alle loro attivita', ed all'esame di queste ultime; 117 d) la scelta degli argomenti che l'assemblea delle radiocomunicazioni deve esaminare, nonche' quelli che tale assemblea dovra' esaminare circa le future conferenze di radiocomunicazioni; 118 (2) il quadro generale di tale ordine del giorno dovrebbe essere stabilito con un anticipo di quattro anni, e l'ordine del giorno definitivo e' stabilito dal Consiglio di preferenza due anni prima della conferenza, con l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione, con riserva delle disposizioni del numero 47 della presente Convenzione. 119 (3) Tale ordine del giorno comprende ogni argomento la cui inclusione e' stata decisa da una Conferenza di plenipotenziari. 120 3. (1) Tale ordine del giorno puo' essere modificato: 121 a) su richiesta di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, tali richieste essendo indirizzate individualmente al Segretario generale che ne informa il Consiglio per approvazione; 122 b) o su proposta del Consiglio. 123 (2) I progetti di modifica dell'ordine del giorno di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni sono adottati in via definitiva solo con l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione, con riserva delle disposizioni del numero 47 della presente Convenzione. 124 4. Inoltre la conferenza: 125 (1) esamina ed approva il rapporto del direttore dell'Ufficio sulle attivita' del settore a decorrere dall'ultima conferenza; 126 (2) indirizza al Consiglio raccomandazioni sui punti da iscrivere all'ordine del giorno delle futura conferenza, espone le sue opinioni sull'ordine del giorno delle conferenze per un ciclo di almeno quattro anni e valuta le loro ripercussioni finanziarie; 127 (3) include nelle sue decisioni istruzioni o richieste, a seconda dei casi, al Segretario generale ed ai Settori dell'Unione. 128 5 Il Presidente ed i Vice-presidenti dell'assemblea delle radiocomunicazioni della o delle commissione(i) di studio pertinente(i) possono partecipare alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni abbinata.

Convenzione - art.8

Articolo 8 Assemblea delle radiocomunicazioni 129 1. L'assemblea delle radiocomunicazioni esamina le raccomandazioni relative alle questioni che ha selezionato secondo le proprie procedure o che le sono state presentate dalla Conferenza dei plenipotenziari, da un'altra conferenza, dal Consiglio o dal Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, e, a seconda dei casi, formula raccomandazioni a tale riguardo. 130 2. Per quanto concerne il numero 129 di cui sopra, l'assemblea delle radiocomunicazioni: 131 (1) esamina i rapporti delle commissioni di studio elaborati secondo le disposizioni del numero 157 in appresso ed approva, modifica o respinge i progetti di raccomandazioni contenuti in tali rapporti; 132 (2) tenendo presente la necessita' di limitare ad un minimo gli oneri che gravano sull'Unione, approva il programma di lavoro derivante dall'esame dei problemi esistenti e di nuove questioni, valuta il grado di priorita' e d'urgenza di tali questioni nonche' l'incidenza finanziaria della procedura per esaminarle e stabilisce il termine per la relativa attuazione; 133 (3) decide, in considerazione del programma di lavoro approvato di cui al numero 132 di cui sopra, se sia il caso di mantenere o sciogliere le commissioni di studio o di crearne altre, ed assegna a ciascuna i problemi da studiare; 134 (4) raggruppa, nella misura del possibile, i problemi che interessano i paesi in via di sviluppo, in vista di agevolare la partecipazione di questi ultimi allo studio di tali problemi; 135 (5) esprime pareri sulle questioni di sua competenza, in risposta alle domande formulate da una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni. 136 (6) fa rapporto, alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni alla quale e' abbinata, sull'avanzamento dei lavori concernenti argomenti che potrebbero essere inclusi nell'ordine del giorno di future conferenze delle radiocomunicazioni. 137 3. L'assemblea delle radiocomunicazioni e' presieduta da una persona designata dal governo del paese dove la riunione si svolge o, qualora tale riunione avvenga nella sede dell'Unione, da una persona eletta dall'assemblea stessa; il presidente e' assistito dai vice-presidenti eletti all'assemblea.

Convenzione - art.9

Articolo 9 Conferenze regionali delle radiocomunicazioni 138 L'ordine del giorno di una conferenza regionale delle radiocomunicazioni puo' vertere solo su particolari argomenti in materia di radiocomunicazione a carattere regionale, comprese le direttive destinate al Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni ed all'Ufficio delle radiocomunicazioni relative alle loro attivita' concernenti la regione in questione, a condizione che tali direttive non siano contrarie agli interessi di altre regioni. Possono essere dibattuti solo gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Le disposizioni dei numeri 118 a 123 della presente Convenzione si applicano alle conferenze regionali delle radiocomunicazioni, ma unicamente per quanto concerne i Membri della regionale interessata.

Convenzione - art.10

Articolo 10 Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni 139 1. Il Comitato e' composto da nove membri eletti dalla Conferenza di Plenipotenziari. 140 2. Oltre alle funzioni enunciate all'articolo 14 della Costituzione, il Comitato esamina i rapporti del direttore dell'Ufficio delle radiocomunicazioni relativo allo studio, su richiesta di una o piu' amministrazioni interessate, dei casi di interferenze pregiudizievoli, ed elabora le raccomandazioni necessarie. 141 3. I membri del Comitato hanno l'obbligo di partecipare a titolo consultivo, alle conferenze delle radiocomunicazioni ed alle assemblee delle radiocomunicazioni. Il Presidente ed il Vice-presidente, o i loro rappresentanti designati, hanno l'obbligo di partecipare a titolo consultivo, alle Conferenze di Plenipotenziari. In tutti questi casi, i membri vincolati da tali obblighi non sono autorizzati a partecipare a tali conferenze come membri della loro delegazione nazionale. 142 4. Solo le spese di viaggio, di sussistenza e di assicurazione sostenute dai membri del Comitato nell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione sono a carico dell'Unione. 143 5. I metodi di lavoro del Comitato sono i seguenti: 144 (1) I membri del Comitato eleggono tra di loro un Presidente ed un Vice-presidente che esercitano le loro funzioni per una durata di un anno. In seguito, il Vice-presidente succede ogni anno al Presidente, ed un nuovo Vice-presidente viene eletto. In caso di assenza del Presidente e del Vice-presidente, i membri del Comitato eleggono per la circostanza, un presidente temporaneo scelto tra di loro. 145 (2) Di regola, le riunioni del Comitato sono di regola quattro all'anno; esse si svolgono di solito presso la sede dell'Unione, e devono esservi presenti almeno i due terzi dei suoi membri. Il lavoro del Comitato puo' essere svolto con l'aiuto dei moderni mezzi di comunicazione. 146 (3) Il Comitato deve sforzarsi di prendere le sue decisioni all'unanimita'. Qualora non vi riesca, una decisione e' considerata valida solo se almeno i due terzi dei membri del Comitato si pronunciano con un voto a suo favore. Ciascun membro del Comitato dispone di un voto; e' vietato il voto per procura. 147 (4) Il Comitato puo' adottare le disposizioni interne che giudica necessarie, in conformita' con le disposizioni della Costituzione, della presente Convenzione e del Regolamento delle radiocomunicazioni. Tali disposizioni sono pubblicate come parte delle Regole di procedura.

Convenzione - art.11

Articolo 11 Commissioni di studio delle radiocomunicazioni 148 1. Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni sono stabilite da un'assemblea delle radiocomunicazioni. 149 2 (1) Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni studiano i problemi che sono loro presentati secondo le disposizioni dell'articolo 7 della presente Convenzione ed elaborano progetti di raccomandazioni. Tali progetti di raccomandazioni sono sottoposti per approvazione sia all'assemblea delle radiocomunicazioni sia, nell'intervalle tra due assemblee, per corrispondenza alle amministrazioni, in conformita' con le procedure adottate dall'assemblea. Le raccomandazioni approvate secondo l'una o l'altra di queste modalita' hanno lo stesso statuto. 150 (2) Con riserva delle disposizioni del numero 158 qui di seguito, lo studio dei summenzionati problemi verte essenzialmente su: 151 a) l'utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche nelle radiocomunicazioni di Terra e nelle radiocomunicazioni spaziali (e quella dell'orbita dei satelliti geostazionari); 152 b) le caratteristiche e la qualita' di funzionamento dei sistemi radioelettrici; 153 c) il funzionamento delle stazioni di radiocomunicazione; 154 d) gli aspetti di "radiocomunicazione" delle questioni relative al soccorso ed alla sicurezza. 155 (3) Di regola, tali studi non riguardano questioni di natura economica, ma qualora presuppongano comparazioni tra varie soluzioni tecniche, si potra' tener conto dei fattori economici. 156 3. Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni svolgono inoltre i lavori preparatori relativi alle questioni tecniche, di gestione e di procedura che saranno sottoposte all'esame delle conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni ed elaborano rapporti a tale riguardo, secondo il programma di lavoro adottato sull'argomento da un assemblea delle radiocomunicazioni o in base alle direttive formulate dal Consiglio. 157 4. Ciascuna commissione di studio elabora, all'attenzione dell'assemblea delle radiocomunicazioni, un rapporto che indica lo stato di avanzamento dei lavori, le raccomandazioni adottate secondo la procedura di consultazione prevista al numero 149 di cui sopra ed i progetti di raccomandazioni nuove o rivedute che l'assemblea deve esaminare. 158 5. In considerazione delle disposizioni del numero 79 della Costituzione, il Settore delle radiocomunicazioni ed il Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni rivedono in permanenza gli argomenti enunciati ai numeri 151 a 154 di cui sopra ed al numero 193 della presente Convenzione per quanto riguarda il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, al fine di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare alla ripartizione dei problemi esaminati dai due Settori. I Settori lavorano in stretta collaborazione, avvalendosi di procedure che consentono di effettuare tale revisione e di raggiungere l'accordo necessario in tempo utile ed in modo efficace. Se non si riesce ad addivenire ad un accordo, il problema puo' essere sottoposto per decisione alla Conferenza dei plenipotenziari tramite il Consiglio. 159. Nell'adempiere ai loro compiti, le commissioni di studio delle radiocomunicazioni devono prestare attenzione soprattutto allo studio dei problemi ed alla elaborazione di raccomandazioni direttamente legate alla creazione, allo sviluppo ed al miglioramento delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo, a livello regionale ed internazionale. Esse conducono i loro lavori tenendo debitamente conto dell'operato delle organizzazioni nazionali e regionali e delle altre organizzazioni internazionali che trattano di radiocomunicazioni e cooperano con esse, in considerazione della necessita' per l'Unione di mantenere una posizione preminente in materia di telecomunicazioni. 160 7. Al fine di agevolare l'esame delle attivita' del Settore delle radiocomunicazioni, e' opportuno adottare provvedimenti atti ad incoraggiare la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni che trattano le radiocomunicazioni, con il Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni e con il Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni. L'assemblea delle radiocomunicazioni stabilisce gli obblighi specifici, le condizioni di partecipazione e le regole di applicazione di tali provvedimenti.

Convenzione - art.12

Articolo 12 Ufficio delle radiocomunicazioni 161 1. Il direttore dell'Ufficio delle radiocomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore delle radiocomunicazioni. 162 2. In particolare il direttore, 163 (1) trattandosi di conferenze delle radiocomunicazioni: 164 a) coordina i lavori preparatori delle commissioni di studio e dell'Ufficio, comunica ai Membri i risultati di tali lavori, raccoglie le loro osservazioni e sottopone un rapporto di sintesi alla conferenza che puo' anche includere proposte a carattere regolamentare; 165 b) partecipa di diritto ma a titolo consultivo alle deliberazioni dell'assemblea delle radiocomunicazioni e delle commissioni di studio delle radiocomunicazioni. Il direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per la preparazione delle conferenze di radiocomunicazioni e delle riunioni del Settore delle radiocomunicazioni e consulta il Segretario generale in conformita' con le disposizioni del numero 94 della presente Convenzione e, se del caso, gli altri Settori dell'Unione, tenendo debitamente conto delle direttive del Consiglio relative all'attuazione di tale preparazione; 166 c) fornisce la sua assistenza ai paesi in via di sviluppo nei lavori preparatori delle conferenze delle radiocomunicazioni; 167 (2) trattandosi del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni: 168 a) elabora progetti di regole di procedura e li sottopone per approvazione al Comitato del regolamento delle radiocomunicazioni; tali progetti e regole di procedura comportano, tra l'altro, i metodi di calcolo ed i dati necessari per l'applicazione delle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni; 169 b) comunica a tutti i Membri dell'Unione le regole di procedura del Comitato e raccoglie le osservazioni presentate a tale riguardo dalle amministrazioni; 171 c) elabora le informazioni comunicate dalle amministrazioni in conformita' con le disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni e degli accordi regionali, e le prepara, se del caso, per la pubblicazione sotto forma appropriata; 171 d) applica le regole procedurali approvate dal Comitato, elabora e pubblica conclusioni in base a tali regole e fornisce al Comitato qualsiasi riesame di una conclusione richiesto da un'amministrazione e che non puo' essere portato a termine per via di tali regole di procedura; 172 e) procede, in conformita' con le disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni, all'iscrizione ed alla registrazione metodica delle assegnazioni di frequenza e se del caso delle caratteristiche orbitali abbinate e aggiorna lo Schedario di riferimento internazionale delle frequenze; rivede, di comune accordo con l'amministrazione interessata, le iscrizioni contenute in detto Schedario al fine di modificare o di eliminare, a seconda dei casi, le iscrizioni che non riflettono la reale utilizzazione dello spettro delle frequenze. 173 f) aiuta l'amministrazione o le amministrazioni interessate che ne fanno richiesta, a risolvere i casi di interferenze pregiudizievoli e se necessario, procede a studi e elabora un rapporto da sottoporre per esame al Comitato, nel quale sono formulati progetti di raccomandazioni destinati alle amministrazioni interessate; 174 g) svolge le funzioni di segretario esecutivo del Comitato; 175 (3) coordina i lavori delle commissioni di studio delle radiocomunicazioni ed e' responsabile dell'organizzazione di tali lavori; 176 (4) inoltre il direttore: 177 a) intraprende studi al fine di fornire pareri ai Membri in vista dell'utilizzazione del massimo numero possibile di canali radioelettrici nelle regioni dello spettro delle frequenze dove possono verificarsi interferenze pregiudizievoli, nonche' in vista di un'utilizzazione equa, efficace ed economica dell'orbita dei satelliti geostazionari, in considerazione dei fabbisogni dei Membri che richiedono assistenza, delle esigenze dei paesi in via di sviluppo e della particolare situazione geografica di alcuni paesi; 178 b) ha con i membri scambi di dati in forma accessibile mediante lettura automatica e sotto altre forme, elabora e tiene aggiornati i documenti e le banche dati del Settore delle radiocomunicazioni ed adotta, insieme al Segretario generale ogni misura utile, come necessario, affinche' siano pubblicate nelle lingue di lavoro dell'Unione secondo il numero 172 della Costituzione; 179 c) tiene aggiornate le pratiche necessarie; 180 d) rende conto, in un rapporto presentato alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, dell'attivita' del Settore della radiocomunicazioni a decorrere dall'ultima conferenza; se non e' prevista nessuna conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, il rapporto sull'attivita' del Settore nel biennio successivo all'ultima conferenza sara' presentato al Consiglio ed ai Membri dell'Unione; 181 e) redige un bilancio preventivo dei costi che corrispondono ai fabbisogni del Settore delle radiocomunicazioni e lo trasmette al Segretario generale affinche' sia esaminato dal Comitato di coordinamento ed incorporato nel bilancio dell'Unione. 182 3. Il direttore seleziona il personale tecnico e amministrativo dell'Ufficio entro i limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di tale personale tecnico e amministrativo e' decisa dal Segretario generale, di comune accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale. 183 4. Il direttore fornisce al Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni il sostegno tecnico necessario nell'ambito delle disposizioni della Costituzione e della presente Convenzione.

Convenzione - art.13

Articolo 13 Conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni 184 1. In conformita' con il numero 104 della Costituzione, e' indetta una conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni in vista di esaminare questioni specifiche nell'ambito della normalizzazione delle telecomunicazioni. 185 2. Le questioni da esaminare da parte di una conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni, e che sono oggetto di raccomandazioni, sono quelle che la conferenza ha selezionato in conformita' al suo regolamento interno oppure quelle che le sono sottoposte dalla Conferenza dei plenipotenziari, da un'altra conferenza o dal Consiglio. 186 3. In conformita' con le disposizioni del numero 104 della Costituzione, la conferenza: 187 a) esamina i rapporti elaborati dalle commissioni di studio in conformita' con le disposizioni del numero 194 della presente Convenzione e approva, modifica o respinge i progetti di raccomandazioni che contengono tali rapporti; 188 b) tenuto conto della necessita' di mantenere al minimo le esigenze per quanto riguarda le risorse dell'Unione, approva il programma di lavoro derivante dall'esame delle questioni esistenti e delle nuove questioni, determina il loro grado di priorita' e di urgenza e valuta l'incidenza finanziaria ed il calendario necessario ai fini della loro realizzazione; 189 c) decide, in considerazione del programma di lavoro approvato di cui al numero 188 precedente, se sia il caso di mantenere o di sciogliere le commissioni di studio esistenti o di crearne altre, ed assegna a ciascuna di esse le questioni da studiare; 190 d) raggruppa, per quanto possibile, le questioni che interessano i paesi in via di sviluppo al fine di agevolare la partecipazione di questi ultimi all'esame di tali questioni; 191 e) esamina ed approva il rapporto del direttore sulle attivita' del Settore a seguito dell'ultima conferenza.

Convenzione - art.14

Articolo 14 Commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni 192 1. (1) Le commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni studiano i problemi ed elaborano progetti di raccomandazioni sugli argomenti che sono loro sottoposti in conformita' con le disposizioni dell'articolo 13 della presente Convenzione. Tali progetti sono fatti pervenire per approvazione sia ad una Conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni sia, nell'intervallo tra due conferenze di questo tipo tramite corriere, alle amministrazioni, secondo la procedura adottata dalla conferenza. Le raccomandazioni approvate secondo l'una o l'altra di queste modalita' hanno il medesimo statuto. 193 (2) Fatte salve le disposizioni del numero 195 qui di seguito, le commissioni di studio esaminano le questioni tecniche, di gestione e di tariffazione e redigono raccomandazioni al riguardo in vista della normalizzazione universale delle telecomunicazioni, in particolare delle raccomandazioni sull'interconnessione dei sistemi radioelettrici nei circuiti di telecomunicazione pubblici e sulla qualita' richiesta di tali interconnessioni. I problemi tecnici o di gestione specificatamente inerenti alle radiocomunicazioni e che sono enunciati ai numeri da 151 a 154 della presente Convenzione sono di competenza del Settore delle radiocomunicazioni. 194 (3) Ciascuna commissione di studio elabora, all'attenzione della conferenza di normalizzazione delle telecomunicazioni un rapporto che indica lo stato di avanzamento dei suoi lavori, le raccomandazioni adottate in conformita' con la procedura di consultazione di cui al numero 192 di cui sopra ed i progetti di raccomandazioni nuove o rivedute che la conferenza deve esaminare. 195 2. In considerazione delle disposizioni del numero 105 della Costituzione, il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni ed il Settore delle radiocomunicazioni rivedono in permanenza i compiti enunciati al numero 193 ed ai numeri da 151 a 154 della presente Convenzione per quanto concerne il Settore delle radiocomunicazioni, in vista di decidere di comune accordo le modifiche da apportare alla ripartizione delle questioni esaminati da entrambi i Settori. Questi Settori lavorano in stretta collaborazione ed adottano procedure che consentono loro di svolgere questa revisione e di concludere tali accordi in tempo utile ed in maniera efficace. Nel caso di mancato raggiungimento di un accordo, tale questione potra' essere sottoposta per decisione alla Conferenza dei plenipotenziari tramite il Consiglio. 196 3. Nell'adempimento dei loro compiti, le commissioni di studio della normalizzazione delle telecomunicazioni devono concentrare la loro attenzione sullo studio dei problemi e sull'elaborazione di raccomandazioni direttamente connesse con la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo, a livello regionale ed internazionale. Esse svolgono i loro lavori tenendo debitamente conto del lavoro delle organizzazioni nazionali e regionali e cooperano con esse, in considerazione della necessita' per l'Unione di mantenere la sua posizione predominante in materia di normalizzazione mondiale delle telecomunicazioni. 197 4. In vista di agevolare l'esame delle attivita' del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, e' opportuno adottare misure atte a promuovere la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni che si occupano di normalizzazione, con il Settore delle radiocomunicazioni e con il Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni. Una conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni stabilisce gli obblighi specifici, le condizioni di partecipazione e le regole di attuazione di questi provvedimenti.

Convenzione - art.15

Articolo 15 Ufficio per la normalizzazione delle telecomunicazioni 198 1. Il Direttore dell'Ufficio per la normalizzazione delle telecomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni. 199 2. In particolare il direttore: 200 a) aggiorna ogni anno, di concerto con i presidenti delle commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni, il programma di lavoro approvato dalla Conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni; 201 b) partecipa di diritto ma a titolo consultivo, alle deliberazioni delle Conferenze mondiali di normalizzazione delle telecomunicazioni e delle commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni. Il direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per la preparazione delle conferenze e delle riunioni del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, consultando il Segretariato generale in conformita' con le disposizioni del numero 94 della presente Convenzione e, se necessario, con gli altri Settori dell'Unione, tenendo debitamente conto delle direttive del Consiglio relativo all'esecuzione di tale preparazione: 202 c) elabora le informazioni comunicate dalle amministrazioni, in attuazione delle disposizioni pertinenti del Regolamenti delle telecomunicazioni internazionali o delle decisioni della Conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni e le prepara, se del caso, a fini di pubblicazione in forma appropriata; 203 d) scambia, con i Membri, dati in forma accessibile mediante lettura automatica e sotto altre forme; elabora e se del caso aggiorna i documenti e le banche dati del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni ed adotta le misure richieste, di comune accordo con il Segretario generale, quando cio' e' necessario, in vista della loro pubblicazione nelle lingue di lavoro dell'Unione, in conformita' con il numero 172 della Costituzione; 204 e) rende conto, in un rapporto presentato alla Conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni, sull'attivita' del Settore a decorrere dall'ultima Conferenza e sottopone al Consiglio nonche' ai Membri dell'Unione, un rapporto sull'attivita' di questo settore durante il biennio successivo all'ultima conferenza, a meno che non venga convocata una seconda conferenza; 205 f) elabora un bilancio preventivo basato sui costi corrispondenti alle esigenze del Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni e lo trasmette al Segretario generale per esame da parte del Comitato di coordinamento e affinche' sia incorporato nel bilancio dell'Unione. 206 3. Il direttore sceglie il personale tecnico e amministrativo dell'Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni nel quadro del bilancio approvato dal Consiglio. La nomina di questo personale tecnico e amministrativo e' decisa dal Segretario generale, d'accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale. 207 4. Il direttore fornisce il sostegno tecnico necessario al Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni nel quadro delle disposizioni della Costituzione e della presente Convenzione.

Convenzione - art.16

Articolo 16 Conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni 208 1. In conformita' con le disposizioni del numero 118 della Costituzione, il ruolo delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni e' il seguente: 209 a) le conferenze mondiali di sviluppo delle telecomunicazioni elaborano programmi di lavoro e direttive in vista di definire i problemi e le priorita' relative allo sviluppo delle telecomunicazioni e forniscono orientamenti al Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni per il suo programma di lavoro. A seconda delle esigenze, esse possono costituire commissioni di studio; 210 b) le conferenze regionali di sviluppo delle telecomunicazioni possono fornire pareri all'Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni sulle esigenze e le caratteristiche specifiche in materia di telecomunicazioni della regione interessata; esse possono inoltre sottoporre raccomandazioni alle conferenze mondiali di sviluppo delle telecomunicazioni; 211 c) le conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni dovrebbero stabilire obiettivi e strategie per lo sviluppo equilibrato delle telecomunicazioni mondiali e regionali, accordando una particolare attenzione all'espansione ed alla modernizzazione delle reti e dei servizi dei paesi in via di sviluppo nonche' alla mobilitazione delle risorse necessarie a tal fine. Esse costituiscono un quadro per l'esame di questioni di politica generale, di organizzazione, di gestione, regolamentari, tecniche, finanziarie e degli aspetti connessi, compresa la ricerca di nuove fonti di finanziamento e la loro attuazione; 212 d) le conferenze mondiali e regionali di sviluppo delle telecomunicazioni, nei loro rispettivi settori di competenza, esaminano i rapporti loro sottoposti e valutano le attivita' del Settore; possono inoltre esaminare questioni di sviluppo delle telecomunicazioni relative alle attivita' degli altri Settori dell'Unione. 213 2. Il progetto di ordine del giorno delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni e' elaborato dal direttore dell'Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni; esso e' presentato dal Segretario generale all'approvazione del Consiglio con il consenso di una maggioranza dei Membri dell'Unione nel caso di una conferenza mondiale, ovvero di una maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata nel caso di una conferenza regionale, con riserva delle disposizioni del numero 47 della presente Convenzione.

Convenzione - art.17

Articolo 17 Commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni 214 1. Le commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni studiano questioni inerenti specificamente alle telecomunicazioni, comprese le questioni di cui al numero 211 della presente Convenzione, che interessano i paesi in via di sviluppo. Tali commissioni di studio sono in numero ristretto e sono create per un periodo limitato in considerazione delle risorse disponibili. Esse hanno mandati specifici, trattano di questioni e di problemi che presentano un interesse prioritario per i paesi in via di sviluppo e sono mirati agli scopi da ottenere 215 2. In considerazione delle disposizioni del numero 119 della Costituzione, il Settore delle radiocomunicazioni, il Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni ed il Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni rivedono in permanenza le questioni allo studio in vista di raggiungere un accordo sulla ripartizione del lavoro, di armonizzare gli sforzi e di migliorare il coordinamento. Questi Settori adottano procedure adatte per l'effettuazione di tale revisione e per concludere questi accordi in tempo utile ed in maniera efficace.

Convenzione - art.18

Articolo 18 Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni e Comitato consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni 216 1. Il direttore dell'Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni. 217 2. In particolare, il direttore: 218 a) partecipa di diritto, ma a titolo consultivo, alle deliberazioni delle Conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni e delle commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni. Il direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per la preparazione delle conferenze e delle riunioni del Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni consultando il Segretariato generale in conformita' con le disposizioni del numero 94 della presente Convenzione e, se necessario, gli altri Settori dell'Unione, e tenendo debitamente conto delle direttive del Consiglio relative all'esecuzione di tale preparazione; 219 b) tratta le informazioni comunicate dalle amministrazioni, in attuazione delle risoluzioni e decisioni pertinenti della Conferenza di plenipotenziari e delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni e le prepara, se del caso, per la pubblicazione in forma appropriata; 220 c) scambia con i Membri, dati in forma accessibile mediante lettura automatica e sotto altre forme; elabora e, se del caso, aggiorna i documenti e le banche dati del Settore per la sviluppo delle telecomunicazioni ed adotta le misure richieste, di comune accordo con il Segretario generale, se del caso, in vista della loro pubblicazione nelle lingue di lavoro dell'Unione, in conformita' con il numero 172 della Costituzione; 221 d) raccoglie e prepara ai fini della pubblicazione, in collaborazione con il Segretariato generale e gli altri settori dell'Unione, le informazioni di natura tecnica o amministrativa che potrebbero essere particolarmente utili ai paesi in via di sviluppo per aiutarli a migliorare le loro reti di telecomunicazioni. Questi paesi devono inoltre tenere debitamente conto delle possibilita' offerte dai programmi internazionali posti sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 222 e) rende conto, in un rapporto presentato alla Conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni, dell'attivita' del Settore a decorrere dall'ultima Conferenza e sottopone al Consiglio nonche' ai Membri dell'Unione, un rapporto sull'attivita' di questo settore durante il biennio successivo all'ultima conferenza; 223 f) elabora un bilancio preventivo basato sui costi corrispondenti alle esigenze del Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni e lo trasmette al Segretario generale affinche' sia esaminato dal Comitato di coordinamento e incorporato nel bilancio preventivo dell'Unione. 224 3. Il direttore lavora in collaborazione con gli altri funzionari eletti e si adopera per rafforzare il ruolo di catalizzatore dell'Unione in vista di stimolare lo sviluppo delle telecomunicazioni; egli adotta le disposizioni necessarie, in collaborazione con il Direttore dell'Ufficio interessato, in vista di convocare riunioni d'informazione relative alle attivita' del Settore corrispondente. 225. 4 A richiesta dei Membri interessati, il Direttore, con la partecipazione dei direttori degli altri Uffici e se del caso del Segretario generale, compie degli studi e da' consigli riguardo alle questioni relative alle loro telecomunicazioni nazionali. Nel caso in cui tale studio implichi la comparazione di piu' soluzioni tecniche possibili, si potra' tener conto dei fattori economici. 226 5. Il Direttore seleziona il personale tecnico e amministrativo dell'Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni entro i limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di questo personale e' decisa dal Segretario generale, di comune accordo con il direttore, La decisione definitiva, di nomina o di licenziamento, spetta al Segretario generale. 227 6. E' istituito un Comitato consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni ed i suoi membri sono nominati dal Direttore previa consultazione del Segretario generale. Il Comitato e' composto da personalita' che corrispondono ad una ripartizione ampia ed equa di interessi e di competenze in materia di sviluppo delle telecomunicazioni; esso elegge il suo presidente tra i suoi membri. Il Comitato consiglia il direttore che partecipa alle sue riunioni, riguardo alle priorita' ed alle strategie da attuare nel quadro delle attivita' di sviluppo delle telecomunicazioni dell'Unione. In particolare, raccomanda misure volte ad incoraggiare la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni che trattano lo sviluppo delle telecomunicazioni.

Convenzione - art.19

Articolo 19 Partecipazioni di enti e di organizzazioni diverse dalle amministrazioni alle attivita' dell'Unione 228 1. Il Segretario generale ed i direttori degli Uffici incoraggiano gli enti e le organizzazioni qui di seguito a partecipare in maniera piu' ampia alle attivita' dell'Unione: 229 a) gestioni riconosciute, organismi scientifici o industriali ed organismi di finanziamento o di sviluppo approvati dal Membro interessato; 230 b) altri enti che si occupano di questioni di telecomunicazioni approvate dal Membro in questione; 231 c) organizzazioni regionali ed altre organizzazioni internazionali di telecomunicazione, di normalizzazione, di finanziamento o di sviluppo. 232 2. I direttori degli Uffici lavorano in stretta collaborazione con gli enti e le organizzazioni ammesse a partecipare ai lavori di uno o piu' Settori dell'Unione. 233 3. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un organo citato al numero 229 di cui sopra in conformita' con le disposizioni pertinenti della Costituzione e della presente Convenzione e approvata dal Membro interessato, e' indirizzata da questo Membro al Segretario generale. 234 4. Ogni domanda di un organo di cui al numero 230 sopra, presentata dal Membro interessato e' trattata secondo una procedura stabilita dal Consiglio. La conformita' di una domanda di questo tipo con detta procedura e' oggetto di un esame da parte del Consiglio. 235 5. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un ente o organizzazione di cui al numero 231 sopra (ad eccezione delle organizzazioni di cui ai numeri 260 e 261 della presente Convenzione) e' trasmessa al Segretario generale e trattata in conformita' con le procedure istituite dal Consiglio. 236 6. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un'organizzazione di cui ai numeri 260 e 262 della presente Convenzione e' trasmessa al Segretario generale e l'organizzazione interessata e' iscritta sulle liste di cui al numero 237 sopra. 237 7. Il Segretario generale elabora ed aggiorna per ciascun Settore, liste di tutti gli enti ed organizzazioni di cui ai numeri 229 e 231 nonche' ai numeri 260 e 262 della presente Convenzione che sono ammesse a partecipare ai lavori dei Settori. Esso pubblica ciascuna di queste liste ad intervalli appropriati e le sottopone a tutti i Membri ed al direttore dell'Ufficio interessato. Tale direttore informa gli enti ed organizzazioni interessate sul seguito che e' stato dato alla loro richiesta. 238 8. Gli enti ed organizzazioni che figurano sulle liste di cui al numero 237 di cui sopra sono anch'esse denominate "membri" dei Settori dell'Unione; le condizioni della loro partecipazione ai lavori dei Settori sono enunciate nel presente articolo, all'articolo 33 ed in altre disposizioni pertinenti della presente Convenzione. Le disposizioni dell'articolo 3 della Costituzione non sono loro applicabili. 239 9. Un gestore riconosciuto puo' agire a nome del Membro che l'ha riconosciuta, a condizione che quest'ultimo informi il Direttore dell'ufficio interessato che ha debitamente autorizzato detto gestore. 240 10. Ogni ente o organizzazione ammessa a partecipare ai lavori di un Settore ha diritto di porre fine alla sua partecipazione con una notifica indirizzata al Segretario generale. Anche il Membro interessato, puo' se del caso, porre fine a tale partecipazione. La cessazione produrra' i suoi effetti allo scadere di un periodo di un anno a partire dal giorno in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica. 241 11. Il Segretario generale in conformita' con i criteri e le procedure definite dal Consiglio, elimina dalla lista degli enti e delle organizzazioni il nominativo di quelli che non sono piu' autorizzati a partecipare ai lavori di un Settore.

Convenzione - art.20

Articolo 20 Svolgimento dei lavori delle commissioni di studio 242 1. L'assemblea delle radiocomunicazioni, la conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni e la conferenza mondiale di sviluppo delle telecomunicazioni nominano un presidente per ciascuna commissione di studio ed in linea di massima un solo vice-presidente. All'atto della nomina dei presidenti e dei vice-presidenti, si terra' conto in particolare di criteri di competenza e dell'esigenza di un'equa ripartizione geografica nonche' della necessita' di favorire una partecipazione piu' efficace dei paesi in via di sviluppo. 243 2. Qualora la mole di lavoro delle commissioni di studio lo esiga, l'assemblea o la conferenza nominano i vice presidenti nella misura che ritengono necessaria, in linea di massima non piu' di due in tutto. 244 3. Se, nell'intervallo tra due assemblee o conferenze del Settore interessato, il presidente di una commissione di studio non e' in grado di esercitare le sue funzioni e e' stato nominato un solo vice-presidente, quest'ultimo sostituisce il presidente. Nel caso di una commissione di studio nella quale piu' vice-presidenti sono stati nominati, la commissione di studio, nella sua riunione successiva, elegge tra essi il suo nuovo presidente, e se, del caso, un nuovo vice-presidente tra i suoi membri. Allo stesso modo, elegge anche un nuovo vice-presidente qualora uno dei suoi vice-presidenti fosse impedito dall'esercitare le sue funzioni durante il periodo interessato. 245 4. I lavori affidati alle commissioni di studio sono nella misura del possibile, trattati per corrispondenza, grazie ai moderni mezzi di comunicazione. 246 5. Dopo aver consultato il Segretario generale e previo coordinamento come stabilito nella Costituzione e nella Convenzione, il direttore dell'Ufficio di ciascun Settore, in considerazione delle decisioni della conferenza o dell'assemblea competente, stabilisce il piano generale delle riunioni delle commissioni di studio. 247 6. Le commissioni di studio possono adottare provvedimenti in vista di ottenere, da parte dei Membri, l'approvazione delle raccomandazioni elaborate tra due assemblee o conferenze. Le procedure da applicare per ottenere tale approvazione saranno quelle approvate dall'assemblea o dalla conferenza competente. Le raccomandazioni in tal modo approvate avranno lo stesso statuto di quelle approvate dalla conferenza vera e propria. 248 7. Se necessario, gruppi di lavoro misti possono essere costituiti per l'esame delle questioni che richiedono la partecipazione di esperti di piu' commissioni di studio. 249 8. Il direttore dell'Ufficio interessato invia i rapporti finali delle commissioni di studio compreso un elenco delle raccomandazioni approvate in conformita' con il numero 247 di cui sopra alle amministrazioni, organizzazioni ed enti che partecipano ai lavori del Settore. Questi rapporti sono inviati il prima possibile ed in ogni caso abbastanza rapidamente da poter pervenire ai loro destinatari almeno un mese prima della data della successiva conferenza competente.

Convenzione - art.21

Articolo 21 Raccomandazioni indirizzate da una conferenza ad un'altra conferenza 250 1. Ogni conferenza puo' sottoporre ad un'altra conferenza dell'Unione raccomandazioni inerenti al suo settore di competenza. 251 2. Tali raccomandazioni devono essere tempestivamente inviate in tempo utile al Segretario generale in vista di essere raccolte, coordinate e comunicate alle condizioni previste al numero 230 della presente Convenzione.

Convenzione - art.22

Articolo 22 Relazioni dei Settori tra di loro e con le organizzazioni internazionali 252 1. I direttori degli Uffici possono decidere, dopo aver effettuato le consultazioni appropriate e previo coordinamento come stabilito nella Costituzione, nella Convenzione e nelle decisioni delle conferenze o assemblee competenti, di organizzare riunioni miste di commissioni di studio di due o tre Settori, in vista di effettuare studi e di preparare progetti di raccomandazioni su questioni d'interesse comune. Questi progetti di raccomandazioni sono sottoposti alle conferenze o assemblee competenti dei Settori interessati. 253 2. Alle conferenze o riunioni di un Settore possono assistere a titolo consultivo, il Segretario generale, il Vice-Segretario generale, i direttori degli Uffici degli altri settori o i loro rappresentanti nonche' i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni. In caso di necessita', queste conferenze o riunioni possono invitare a titolo consultivo, rappresentanti del Segretariato generale o di ogni altro Settore che non ha ritenuto necessario di farsi rappresentare. 254 3. Quando un Settore e' invitato a partecipare ad una riunione di un'organizzazione internazionale, il suo direttore e' autorizzato, il considerazione delle disposizioni del numero 107 della presente Convenzione, ad adottare disposizioni per assicurare la sua rappresentanza a titolo consultivo.

Convenzione - art.23

Articolo 23 Invito ed ammissione alle Conferenze di plenipotenziari quando vi e' un governo invitante 255 1. Il luogo preciso e le date esatte della Conferenza sono stabilite in conformita' con le disposizioni dell'articolo 1 della presente Convenzione, previa consultazione con il governo invitante. 256 (1) Un anno prima della data di apertura della Conferenza, il governo invitante invia un invito al governo di ciascun membro dell'Unione. 257 (2) Questi inviti possono essere indirizzati sia direttamente, sia tramite un Segretario generale, sia attraverso un altro governo. 258 3. Il Segretario generale invita le seguenti organizzazioni ad inviare degli osservatori: 259 a) l'Organizzazione delle Nazioni Unite; 260 b) le organizzazioni regionali di telecomunicazioni menzionate all'articolo 43 della Costituzione; 261 c) le organizzazioni intergovernative che utilizzano sistemi via satellite; 262 d) le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite nonche' l'Agenzia internazionale dell'energia atomica. 263 4. (1) Le risposte dei Membri devono pervenire al governo invitante almeno un mese prima dell'apertura della Conferenza; esse devono per quanto possibile, fornire ogni indicazione sulla composizione delle delegazione. 264 (2) Queste risposte possono essere indirizzate al governo invitante sia direttamente, sia tramite il Segretario generale, sia tramite un altro governo. 265 (3) Le risposte delle organizzazioni e delle istituzioni di cui ai numeri 259 a 262 di cui sopra debbono pervenire al Segretario generale un mese prima della data di apertura della Conferenza. 266 5. Il Segretario generale ed i tre Uffici dell'Unione sono rappresentanti alla Conferenza a titolo consultivo. 267 6. Sono ammesse alle Conferenze di plenipotenziari: 268 a) le delegazioni; 269 b) gli osservatori delle organizzazioni ed istituzioni invitate in conformita' con i numeri 259 a 262 di cui sopra.

Convenzione - art.24

Articolo 24 Invito ed ammissione alle conferenze delle radiocomunicazioni quando vi e' un governo invitante 270 1. Il luogo preciso e le date esatte della conferenza sono fissate in conformita' con le disposizioni dell'articolo 3 della presente Convenzione, previa consultazione del governo invitante. 271 2. (1) Le disposizioni dei numeri 256 a 265 della presente Convenzione sono applicabili alle conferenze delle radiocomunicazioni. 272 (2) I Membri dell'Unione devono informare i gestori riconosciuti che e' stato loro indirizzato l'invito a partecipare ad una conferenza di radiocomunicazioni 273 3 (1) Il Governo invitante, d'accordo con il Consiglio o dietro proposta di quest'ultimo, puo' indirizzare una notifica alle organizzazioni internazionali diverse da quelle di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione che potrebbero desiderare di inviare osservatori alla conferenza a titolo consultivo. 274 (2) Le organizzazioni internazionali interessate di cui al numero 273 di cui sopra, indirizzano al governo invitante una domanda d'ammissione entro due mesi a decorrere dalla data della notifica. 275 (3) Il governo invitante riunisce le domande e la decisione di ammissione e' adottata dalla conferenza stessa. 276 4. Sono ammesse alle conferenze delle radiocomunicazioni: 277 a) le delegazioni; 278 b) gli osservatori delle organizzazioni e delle istituzioni di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione; 279 c) gli osservatori delle organizzazioni internazionali ammesse secondo le disposizioni dei numeri 273 a 275 di cui sopra; 280 d) gli osservatori che rappresentano le aziende riconosciute ammesse a partecipare alle commissioni di studio delle radiocomunicazioni in conformita' con le disposizioni dell'articolo 19 della presente Convenzione e debitamente autorizzate dal Membro interessato; 281 e) a titolo consultivo, i funzionari eletti, quando la conferenza tratta di questioni di loro competenza, ed i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni; 282 f) gli osservatori dei Membri dell'Unione che partecipano, senza diritto di voto, alla conferenza regionale delle radiocomunicazioni di una regione diversa da quella cui appartengono tali Membri.

Convenzione - art.25

Articolo 25 Invito ed ammissione alle assemblee delle radiocomunicazioni alle conferenze di normalizzazione delle telecomunicazioni ed alle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni quando vi e' un governo invitante. 283 1. Il luogo preciso e le date esatte della Conferenza sono stabilite in conformita' con le disposizioni dell'articolo 1 della presente Convenzione, previa consultazione con il governo invitante. 284 2. Un anno prima della data di apertura dell'assemblea o della conferenza, il Segretario generale, previa consultazione del direttore dell'Ufficio interessato, fa pervenire un invito: 285 a) all'amministrazione di ciascun Membro dell'Unione; 286 b) agli enti ed organizzazioni ammessi a partecipare ai lavori del Settore interessato secondo le disposizioni dell'articolo 19 della presente Convenzione; 287 c) alle organizzazioni regionali di telecomunicazione menzionate all'articolo 43 della Costituzione; 288 d) alle organizzazioni intergovernative che gestiscono sistemi via satellite; 289 e) ad ogni altra organizzazione regionale o altra organizzazione internazionale che si occupa di questioni che interessano l'assemblea o la conferenza. 290 3. Inoltre il Segretario generale invita le organizzazioni o istituzioni qui di seguito ad inviare osservatori: 291 a) l'Organizzazione delle Nazioni Unite; 292 b) le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica; 293 4. Le risposte devono pervenire al Segretario generale almeno un mese prima dell'apertura dell'assemblea o della conferenza; esse debbono, per quanto possibile fornire indicazione sulla composizione della delegazione o della rappresentanza. 294 5. Il Segretariato generale ed i funzionari eletti dell'Unione sono rappresentati all'assemblea o alla conferenza a titolo consultivo. 295 6. Sono ammessi all'assemblea o alla conferenza: 296 a) le delegazioni; 297 b) gli osservatori delle organizzazioni e delle istituzioni invitate in conformita' con le disposizioni dei numeri 287 a 289, 291 e 292 di cui sopra; 298 c) i rappresentanti degli enti ed organizzazioni di cui al numero 286 di cui sopra.

Convenzione - art.26

Articolo 26 Procedura per la convocazione o l'annullamento di conferenze mondiali o di assemblee di radiocomunicazioni a richiesta dei Membri dell'Unione o su proposta del Consiglio 299 1. Le procedure enunciate nelle disposizioni qui di seguito si applicano alla convocazione di una seconda conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni nell'intervallo compreso tra due successive Conferenze di plenipotenziari ed alla determinazione del luogo preciso e delle date esatte di questa conferenza, o all'annullamento di una seconda conferenza mondiale delle radiocomunicazioni o di una seconda assemblea delle radiocomunicazioni. 300 2. (1) I Membri dell'Unione che desiderano che sia convocata una seconda conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni sia convocata, ne informano il Segretario generale indicando il luogo e le date della conferenza. 301 (2) Il Segretario generale, avendo ricevuto richieste concordanti provenienti da almeno un quarto dei Membri, ne informa immediatamente tutti i Membri con i mezzi di telecomunicazioni piu' appropriati, pregandoli di indicare entro sei settimane, se accettano o meno la proposta formulata. 302 (3) Se la maggioranza dei Membri, determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione, si pronuncia a favore dell'insieme della proposta, vale a dire accetta sia il luogo sia le date proposte, il Segretario generale ne informa immediatamente tutti i Membri con i mezzi di telecomunicazione piu' appropriati. 303 (4) Se la proposta accettata mira a riunire la conferenza in un luogo diverso dalla sede dell'Unione, il Segretario generale, in accordo con il governo invitante, adotta le disposizioni necessarie per la convocazione della Conferenza. 304 (5) Se l'insieme della proposta (luogo e date) non e' accettato dalla maggioranza dei membri determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione, il Segretario generale comunica le risposte ricevute ai Membri dell'Unione, invitandoli a pronunciarsi in maniera definitiva, entro sei settimane dalla data di ricezione, sul punto o sui punti controversi. 305 (6) Questi punti sono considerati come adottati quando sono stati approvati dalla maggioranza dei Membri, determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione. 306 3. (1) Ogni Membro dell'Unione che desidera che una seconda conferenza mondiale delle radiocomunicazioni o una seconda assemblea delle radiocomunicazioni sia annullata, ne informa il Segretario generale. Il Segretario generale, nel ricevere richieste concordanti provenienti da almeno un quarto dei Membri, ne informa immediatamente tutti i Membri con i mezzi di telecomunicazione piu' appropriati pregandoli di indicargli, entro un termine di sei settimane, se accettano o non la proposta formulata. 307 (2) Se la maggioranza dei Membri, determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione, si pronuncia a favore della proposta, il Segretario generale ne informa immediatamente tutti i Membri con i mezzi di telecomunicazione piu' appropriati e la conferenza o l'assemblea sono annullate. 308 4. Le procedure indicate ai numeri 301 a 307 di cui sopra, ad eccezione del numero 306 sono altresi' applicabili quando viene presentata dal Consiglio una proposta volta a convocare una seconda conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni o ad annullare una seconda assemblea delle radiocomunicazioni. 309 5. Ogni Membro dell'Unione che desidera sia convocata una seconda conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali, presenta una proposta a tal fine alla Conferenza di plenipotenziari; l'ordine del giorno, il luogo preciso e le date esatte di tale conferenza sono determinate in conformita' con le disposizioni dell'articolo 3 della presente Convenzione.

Convenzione - art.27

Articolo 27 Procedura per la convocazione di conferenze regionali a richiesta dei Membri dell'Unione o su proposta del consiglio 310 Nel caso di conferenze regionali, la procedura descritta ai numeri 300 a 305 della presente Convenzione, si applica unicamente ai Membri della regione interessata. Se la convocazione deve essere effettuata per iniziativa dei Membri della regione, e' sufficiente che il Segretario generale riceva richieste concordanti provenienti dal quarto dei Membri di detta regione. Inoltre, la procedura descritta ai numeri 301 a 305 della presente Convenzione, entra in vigore quando la proposta di convocazione di una Conferenza regionale e' presentata dal Consiglio.

Convenzione - art.28

Articolo 28 Disposizioni relative alle conferenze che si riuniscono senza governo invitante 311 Quando una conferenza si riunisce senza governo invitante, entrano in vigore le disposizioni degli articoli 23, 24 e 25 della presente Convenzione. Il Segretario generale, previa intesa con il Governo della Confederazione svizzera, adotta i provvedimenti necessari per convocare ed organizzare la conferenza presso la sede dell'Unione.

Convenzione - art.29

Articolo 29 Cambiamenti relativi al luogo o alle date di una conferenza 312 1. Le disposizioni degli articoli 26 e 27 della presente Convenzione relative alla convocazione di una Conferenza si applicano per analogia quando si tratta di modificare il luogo preciso o le date esatte di una conferenza, a richiesta dei Membri dell'Unione, o su proposta del Consiglio. Tali modifiche possono tuttavia essere effettuate solo se la maggioranza dei Membri interessati, determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione, si e' pronunciata a favore. 313 2. Ogni Membro che si propone di cambiare il luogo preciso o le date esatte di una conferenza e' tenuto ad ottenere il sostegno del numero prescritto di altri Membri. 314 3. Se del caso, il Segretario generale enuncia, nella comunicazione prevista al numero 301 della presente Convenzione, le probabili conseguenze finanziarie derivanti dal cambiamento di luogo o di date, ad esempio nel caso in cui siano state intraprese spese per la preparazione della riunione della Conferenza nel luogo inizialmente previsto.

Convenzione - art.30

Articolo 30 Termini e modalita' di presentazione delle proposte e dei rapporti alle conferenze 315 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Conferenza di plenipotenziari, alle conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni ed alle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali. 316 2. Immediatamente dopo l'invio degli inviti, il Segretario generale chiede ai Membri di fargli pervenire, almeno quattro mesi prima della data di apertura della conferenza le loro proposte per i lavori della conferenza. 317 3. Ogni proposta la cui adozione comporta l'emendamento del testo della Costituzione o della presente Convenzione, o la revisione dei Regolamenti amministrativi, deve contenere riferimenti ai numeri delle parti del testo che necessitano tale emendamento o revisione. I motivi della proposta devono essere indicati per ciascun caso il piu' brevemente possibile. 318 4. Ogni proposta ricevuta da un Membro dell'Unione e' annotata dal Segretario generale e la sua origine e' indicata mediante un simbolo stabilito dall'Unione per detto Membro. Se una proposta e' presentata da piu' Membri, la proposta, nella misura del possibile, e' annotata con il simbolo di ciascun Membro. 319 5. Il Segretario generale comunica le proposte a tutti i Membri mano a mano che le riceve. 320 6. Il Segretario generale riunisce e coordina le proposte dei Membri e le fa pervenire ai Membri mano a mano che le riceve ed in ogni caso almeno due mesi prima della data di apertura della conferenza. I funzionari eletti ed i funzionari dell'Unione, nonche' gli osservatori e rappresentanti che possono assistere a conferenze secondo le disposizioni pertinenti della presente Convenzione, non sono abilitati a presentare proposte. 321 7. Il Segretario generale riunisce altresi' i rapporti ricevuti dai Membri, dal Consiglio e dai Settori dell'Unione nonche' le raccomandazioni formulate dalle conferenze e le trasmette ai Membri, con qualsiasi rapporto del Segretario generale almeno quattro mesi prima dell'apertura della conferenza. 322 8. Le proposte ricevute dopo la data limite specificata al numero 316 di cui sopra sono comunicate a tutti i Membri dal Segretario generale non appena possibile. 323 9. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, senza pregiudizio delle disposizioni relative alla procedura di emendamento contenute nell'articolo 55 della Costituzione e nell'articolo 42 della presente Convenzione.

Convenzione - art.31

ARTICOLO 31 Credenziali per le conferenze 324 1. La delegazione inviata ad una Conferenza di plenipotenziari, ad una conferenza delle radiocomunicazioni o ad una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali da parte di un Membro dell'Unione deve essere debitamente accreditata secondo le disposizioni dei numeri 325 a 331 qui di seguito. 325 2 (1) Le delegazioni alle Conferenze di plenipotenziari sono accreditate da atti firmati dal Capo di Stato, o dal Capo del Governo e dal Ministro degli Affari esteri. 326 (2) Le delegazioni alle altre conferenze di cui al numero 324 di cui sopra sono accreditate da atti firmati dal Capo dello Stato o dal Capo del Governo o dal Ministro degli Affari esteri o dal Ministro competente per le questioni trattate durante la conferenza. 327 (3) Con riserva di conferma proveniente da una delle autorita' di cui ai numeri 325 o 326 di cui sopra, e ricevuta prima della firma degli Atti finali, una delegazione puo' provvisoriamente essere accreditata dal Capo della missione diplomatica del Membro interessato presso il Governo di accoglienza, oppure, se la conferenza ha luogo nella Confederazione svizzera, dal capo della delegazione permanente del Membro interessato presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. 328 3. Le credenziali sono accettate se sono firmati da una delle autorita' competenti enumerate ai numeri 325 a 327 di cui sopra e se corrispondono ad uno dei seguenti criteri: 329 - conferire i pieni poteri alla delegazione; 330 - autorizzare la delegazione a rappresentare il suo governo senza restrizioni; 331 - dare alla delegazione o ad alcuni dei suoi membri il diritto di firmare gli Atti finali. 332 4. (1) Una delegazione le cui credenziali sono riconosciuti in regola dalla seduta plenaria e' abilitata ad esercitare il diritto di voto del Membro interessato, con riserva delle disposizioni dei numeri 169 e 210 della Costituzione, ed a firmare gli Atti finali. 333 (2) Una delegazione le cui credenziali non sono riconosciute in regola dalla seduta plenaria non e' abilitata ad esercitare il diritto di voto ne' a firmare gli Atti finali fino a quando non sia stato posto rimedio a detta situazione. 334 5. Le credenziali devono essere depositate presso la Conferenza non appena possibile. La commissione prevista al numero 361 della presente Convenzione e' incaricata di verificarle; essa presenta in seduta plenaria un rapporto sulle sue conclusioni entro il termine stabilito da quest'ultima. In attesa della decisione della seduta plenaria a tale riguardo, ogni delegazione e' abilitata a partecipare ai lavori e ad esercitare il diritto di voto del Membro interessato. 335 6. In linea di massima, i Membri dell'Unione devono fare ogni sforzo per inviare alle conferenze dell'Unione le loro delegazioni. Tuttavia, se, per ragioni eccezionali, un Membro non puo' inviare la sua delegazione, egli puo' dare alla delegazione di un altro Membro il potere di votare e di firmare a suo nome. Questo trasferimento di poteri deve essere oggetto di un atto firmato da una delle autorita' citate nei numeri 325 o 326 di cui sopra. 336 7. Una delegazione che ha diritto di voto puo' dare mandato ad un altra delegazione avente diritto di voto di esercitare tale diritto durante una o piu' sessioni alle quali non le e' possibile di assistere. In tal caso essa deve informarne il presidente della conferenza in tempo utile e per iscritto. 337 8. Una delegazione non puo' fare uso di piu' di un voto per procura. 338 9. Le credenziali e le procure indirizzate inviate a mezzo di un telegramma non sono accettabili. Sono invece accettate le risposte telegrafiche alle richieste di chiarimenti del presidente o del segretariato della conferenza concernenti le credenziali. 339 10. Un Membro, o ente o organizzazione abilitata che si propone di inviare una delegazione o dei rappresentanti ad una conferenza di normalizzazione delle telecomunicazioni, ad una conferenza di sviluppo delle telecomunicazioni o ad un'assemblea delle radiocomunicazioni informa a tale riguardo il direttore dell'Ufficio del Settore interessato, indicando il nome e la funzione dei membri della delegazione o dei rappresentanti.

Convenzione - art.32

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