LEGGE 31 gennaio 1996, n. 61
Articolo 32 Regolamento interno delle conferenze ed altre riunioni 340 Il regolamento interno e' applicabile senza preclusioni alle disposizioni relative alla procedura di emendamento contenute nell'articolo 55 della Costituzione e nell'articolo 42 della presente Convenzione. 1. Ordine dei posti 341 Alle sedute della conferenza, le delegazioni sono disposte secondo l'ordine alfabetico dei nomi in francese dei Membri rappresentati. 2. Inaugurazione della conferenza 342 1. (1) La seduta inaugurale della conferenza e' preceduta da una riunione dei capi delegazione durante la quale e' stabilito l'ordine del giorno della prima seduta plenaria e sono presentate proposte concernenti l'organizzazione e la designazione dei presidenti e vice-presidenti della conferenza e delle sue commissioni, secondo un principio di rotazione, di ripartizione geografica, ed in base alla competenza necessaria secondo le disposizioni del numero 346 qui di seguito. 343 (2) Il presidente della riunione dei capi delegazione e' designato in conformita' con le disposizioni dei numeri 344 e 345 qui di seguito. 344 2. (1) La conferenza e' inaugurata da una personalita' designata dal governo che invita. 345 (2) Qualora non vi sia un governo invitante, essa e' inaugurata dal capo delegazione piu' anziano. 346 3. (1) Nella prima seduta plenaria, si procede all'elezione del presidente che e' in generale una personalita' designata dal governo invitante. 347 (2) Qualora non vi sia un governo invitante, il presidente e' selezionato in considerazione della proposta formulata dai capi delegazione durante la riunione di cui al numero 342 sopra. 348 4. La prima seduta plenaria procede inoltre: 349 a) all'elezione dei vice-presidenti della conferenza; 350 b) alla costituzione delle commissioni della conferenza ed all'elezione dei rispettivi presidenti e vice-presidenti; 351 c) alla designazione del Segretariato della Conferenza, secondo il numero 97 della presente Convenzione; il segretariato puo' essere rafforzato, se del caso, con del personale fornito dall'amministrazione del Governo invitante. 3. Prerogative del presidente della Conferenza 352 1. Oltre all'esercizio di tutte le altre prerogative che gli vengono conferite nel presente regolamento, il presidente pronuncia l'apertura e la chiusura di ciascuna seduta plenaria, dirige i dibattiti, vigila sull'applicazione del regolamento interno, da' la parola, mette le questioni ai voti e proclama le decisioni adottate. 353 2. Il presidente della Conferenza ha la direzione generale dei lavori della conferenza e vigila sul mantenimento dell'ordine durante le sedute plenarie. Delibera sulle proposte e le mozioni d'ordine, ed ha in particolare potere di proporre l'aggiornamento o la chiusura del dibattito, di togliere o di sospendere una seduta. Puo' anche decidere di rinviare la convocazione di una seduta plenaria, se lo ritiene necessario. 354 3. Il presidente della Conferenza protegge il diritto di tutte le delegazioni di esprimere liberamente e pienamente il loro parere sull'argomento in discussione. 355 4. Il presidente della Conferenza vigila affinche' i dibattiti siano limitati all'argomento in discussione e puo' interrompere ogni oratore che si discosti dal tema trattato, per ricordargli la necessita' di attenersi all'argomento. 4. Costituzione delle commissioni 356 1. La seduta plenaria puo' costituire commissioni per esaminare gli argomenti sottoposti alle deliberazioni della conferenza. Queste commissioni possono costituire sotto-commissioni. Le commissioni e le sotto-commissioni possono anche costituire gruppi di lavoro. 357 2. Sono costituiti, se necessario, sotto-commissioni e gruppi di lavoro. 358 3. Con riserva delle disposizioni previste ai numeri 356 e 357 di cui sopra, saranno costituite le seguenti commissioni: 4.1. Commissione di direzione: 359 a) Questa Commissione e' di regola composta dal presidente della conferenza o della riunione, che la presiede, dai vice-presidenti della conferenza e dai presidenti e vice-presidenti delle commissioni; 360 b) La commissione di direzione coordina tutte le attivita' attinenti ad un corretto svolgimento dei lavoro e stabilisce l'ordine ed il numero delle sedute, evitando, se possibile, ogni simultaneita', data la composizione ristretta di alcune delegazioni. 4.2. Commissione delle credenziali 361 La Conferenza di plenipotenziari, la conferenza delle radiocomunicazioni o la conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali, nomina una Commissione per le credenziali incaricata di verificare le credenziali delle delegazioni alle sue conferenze. Detta commissione presenta le sue conclusioni in seduta plenaria, entro le scadenze stabilite da quest'ultima. 4.3 Commissione di redazione 362 a) I testi elaborati, per quanto possibile nella loro forma definitiva dalle varie commissioni, tenendo conto dei pareri formulati, sono presentati alla commissione di redazione, la quale e' incaricata di perfezionarne la forma senza alterarne il significato e se del caso di riunirli con i testi precedenti non emendati. 363 b) Questi testi sono sottoposti dalla commissione di redazione alla seduta plenaria, la quale li approva o li rinvia, ai fini di un nuovo esame, alla commissione competente. 4.4. Commissione di controllo del bilancio 364 a) All'apertura di ogni conferenza, la seduta plenaria nomina una commissione di controllo del bilancio incaricata di valutare l'organizzazione ed i mezzi di azione messi a disposizione dei delegati, di esaminare e di approvare i conti delle spese sostenute per tutta la durata della conferenza. Questa commissione include, oltre ai membri delle delegazioni che desiderano parteciparvi, un rappresentante del Segretario generale e del Direttore dell'ufficio interessato, e se vi e' un governo invitante, un rappresentante di quest'ultimo. 365 b) Prima dell'esaurimento del bilancio approvato dal Consiglio per la conferenza, la commissione di controllo presenta alla seduta plenaria, in collaborazione con il segretariato della conferenza, in rendiconto provvisorio delle spese. La seduta plenaria ne tiene conto, al fine di decidere se i progressi compiuti giustificano un prolungamento della conferenza oltre la data alla quale si provvede l'esaurimento del bilancio approvato. 366 c) Alla fine di ciascun conferenza, la commissione di controllo del bilancio presenta alla seduta plenaria un rapporto che indica il piu' esattamente possibile, l'importo previsto delle spese della conferenza, nonche' quelle che possono eventualmente essere comportate dall'attuazione delle decisioni adottate da tale conferenza. 367 d) Dopo aver esaminato ed approvato tale rapporto, la seduta plenaria lo trasmette al Segretario generale con le sue osservazioni, affinche' lo presenti al Consiglio nella sua prossima sessione ordinaria. 5. Composizione delle commissioni 5.1 Conferenza di plenipotenziari 368 Le commissioni sono composte da delegati dei Membri e degli osservatori previsti al numero 269 della presente Convenzione, che ne hanno fatto richiesta o che sono stati designati dalla seduta plenaria. 5.2 Conferenze delle radiocomunicazioni e conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali 369 Le commissioni sono composte dai delegati dei Membri, dagli osservatori e dei rappresentanti di cui ai numeri 278, 279 e 280 della presente Convenzione che ne hanno fatto richiesta o che sono stati designati dalla seduta plenaria. 5.3 Assemblee delle radiocomunicazioni, conferenze di normalizzazione delle telecomunicazioni e conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni. 370 Oltre ai delegati dei Membri ed agli osservatori di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione, i rappresentanti di ogni ente o organizzazione che figurano nella lista appropriata di cui al numero 237 della presente Convenzione, possono partecipare alle assemblee delle radiocomunicazioni ed alle commissioni delle conferenze di normalizzazione delle telecomunicazioni e delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni. 6. Presidenti e vice-presidenti delle sotto-commissioni 371 Il presidente di ciascuna commissione propone a quest'ultima la scelta dei presidenti e dei vice-presidenti delle sotto-commissioni da essa costituite. 7. Convocazione alle sedute 372 Le sedute plenarie e quelle delle commissioni, sotto-commissioni e gruppi di lavoro sono annunciate, sufficientemente in anticipo, sul luogo di riunione della conferenza. 8. Proposte presentate prima dell'inizio della conferenza 373 Le proposte presentate prima dell'inizio della conferenza sono suddivise dalla seduta plenaria tra le commissioni competenti costituite in conformita' con le disposizioni della sezione 4 del presente Regolamento interno. Tuttavia, la seduta plenaria puo' trattare direttamente qualunque proposta. 9. Proposte o emendamenti presentati durante la conferenza 374 1. Le proposte o emendamenti presentati dopo l'inizio della Conferenza sono consegnate al presidente della conferenza, al presidente della commissione competente o al segretariato della conferenza a fini di pubblicazione e di distribuzione come documento di conferenza. 375 2. Nessuna proposta o emendamento scritto puo' essere presentato se non e' firmato dal Capo della delegazione interessata o dal suo sostituito. 376 3. Il presidente della conferenza, di una commissione, di una sotto-commissione o di un gruppo di lavoro puo' presentare in ogni tempo proposte miranti ad accelerare il corso del dibattito. 377 4. Ogni proposta o emendamento deve contenere in termini concreti e precisi il testo da esaminare. 378 5. (1) Il presidente della conferenza o il presidente della commissione, della sotto-commissione o del gruppo di lavoro competente decide, per ciascun caso, se una proposta o un emendamento presentato durante la seduta, deve essere oggetto di una comunicazione verbale o se deve essere depositato a fini di pubblicazione e di distribuzione alle condizioni previste al numero 374 precedente. 379 (2) In generale, il testo di ogni proposta importante che deve essere oggetto di una votazione, deve essere tempestivamente distribuito nelle lingue di lavoro della conferenza, in modo da poter essere esaminato prima della discussione. 380 (3) Inoltre, il presidente della Conferenza, che riceve le proposte o emendamenti di cui al numero 374 precedente, li trasmette, a seconda dei casi, alle commissioni competenti o alla seduta plenaria. 381 6. Ogni persona autorizzata puo' leggere o domandare che sia letta in seduta plenaria ogni proposta o emendamento da essa presentato durante la conferenza e puo' esporne i motivi. 10. Condizioni richieste per ogni esame, decisione o voto concernente una proposta o un emendamento 382 1. Nessuna proposta o emendamento puo' essere introdotta nel dibattito se non e' appoggiata, al momento del suo esame, da almeno un'altra delegazione. 383 2. Ogni proposta o ogni emendamento debitamente appoggiato deve essere presentato per esame e poi per decisione, se del caso a seguito di una votazione. 11. Proposte o emendamenti omessi o rinviati 348 Se una proposta o un emendamento e' stato omesso o se il suo esame e' stato differito, spetta alla delegazione che ha patrocinato tale proposta o emendamento, di accertare che si proceda in seguito al suo esame. 12. Svolgimento dei dibattiti in seduta plenaria 12.1 Quorum 385 Affinche' una votazione effettuata durante una seduta plenaria sia valida, devono essere presenti o rappresentate alla seduta oltre la meta' delle delegazioni accreditate alla conferenza ed aventi diritto di voto. 12.2 Ordine della discussione 386 (1) Le persone che desiderano prendere la parola possono farlo solo dopo aver ottenuto il consenso del presidente. In linea di massima, esse debbono innanzitutto indicare a che titolo esse parlano. 12.3 Mozioni e punti d'ordine 387 (2) Ogni persona che ha la parola deve esprimersi lentamente e distintamente, separando accuratamente le parole ed scadendo i tempi di pausa necessari affinche' tutti possano comprendere bene il suo pensiero. 388 (1) Durante il dibattito, una delegazione nel momento che ritiene opportuno puo' presentare una mozione d'ordine o sollevare un punto d'ordine, che daranno immediatamente luogo ad una decisione, adottata dal presidente in conformita' con il presente Regolamento interno. Ogni delegazione puo' appellarsi contro la decisione del presidente ma quest'ultima rimane valida nella sua integralita' se la maggioranza delle delegazioni presenti e votanti non vi si oppone. 389 (2) La delegazione che presenta una mozione d'ordine non puo', nel suo intervento, trattare nel merito la questione dibattuta. 12.4 Ordine di priorita' delle mozioni e punti d'ordine 390 L'ordine di priorita' da assegnare alle mozioni ed ai punti d'ordine di cui al numero 388 precedente e' il seguente: 391 a) ogni punto d'ordine relativo all'applicazione del presente regolamento interno, comprese le procedure di voto; 392 b) sospensione della seduta; 393 c) scioglimento della seduta; 394 d) rinvio del dibattito sull'argomento in discussione 395 e) chiusura del dibattito sull'argomento in discussione 396 f) ogni altra mozione o punto d'ordine che potrebbe essere presentato e la cui priorita' relativa e' stabilita dal presidente. 12.5 Mozione di sospensione o di scioglimento della seduta. 397 Durante la discussione di ogni argomento, una delegazione puo' proporre di sospendere o di togliere la seduta, indicando i motivi della sua proposta. Se tale proposta e' appoggiata, la parola viene data a due oratori che si esprimono contro la mozione ed unicamente su questo argomento, dopodiche' la mozione e' messa ai voti. 12.6 Mozione di rinvio del dibattito 398 Durante la discussione di ogni argomento, una delegazione puo' proporre il rinvio del dibattito per un periodo determinato. Nel caso in cui la mozione sia oggetto di una discussione, vi possono prendere parte solo tre oratori oltre all'autore della mozione, uno a favore della mozione e due contro, dopodiche' la mozione e' messa ai voti. 12.7 Mozione di chiusura del dibattito 399 In qualunque momento, una delegazione puo' proporre che il dibattito sull'argomento dibattuto sia dichiarato chiuso. In tal caso, la parola sara' concessa solo a due oratori sfavorevoli alla chiusura, dopodiche' tale mozione sara' messa ai voti. Se la mozione e' adottata, il presidente chiede immediatamente che si voti sull'argomento che e' oggetto del dibattito. 12.8 Limitazione degli interventi 400 (1) La seduta plenaria puo' se del caso limitare la durata ed il numero degli interventi di una stessa delegazione su un determinato argomento. 401 (2) Per quanto riguarda la procedura, il presidente limita la durata di ciascun intervento a cinque minuti al massimo. 402 (3) Quando un oratore supera il tempo di parola che gli e' stato concesso, il presidente ne informa l'assemblea e chiede all'oratore di concludere rapidamente il suo intervento. 12.9 Chiusura della lista degli oratori 403 (1) Durante un dibattito, il presidente puo' dare lettura della lista degli oratori iscritti; egli vi aggiunge il nome delle delegazioni che manifestano il desiderio di prendere la parola e, con il consenso dell'assemblea puo' dichiarare che la lista e' chiusa. Tuttavia, se lo ritiene opportuno, il presidente puo' concedere a titolo eccezionale il diritto di rispondere ad ogni intervento precedente, anche dopo la chiusura della lista. 404 (2) Quando la lista degli oratori e' esaurita, il presidente pronuncia la chiusura del dibattito sull'argomento in discussione. 12.10 Questioni di competenza 405 Le questioni di competenza che possono sorgere devono essere risolte prima che si voti nel merito dell'argomento in discussione. 12.11 Ritiro e nuova presentazione di una mozione 406 L'autore di una mozione puo' ritirarla prima che essa sia messa ai voti. Ogni mozione, emendata o non, che sia in tal modo ritirata, puo' essere ripresentata oppure ripresa sia dalla delegazione autrice dell'emendamento, sia da ogni altra delegazione. 13. Diritto di voto 407 1. In tutte le sedute della conferenza, la delegazione di un Membro dell'Unione debitamente accreditata da quest'ultimo a partecipare alla conferenza, ha diritto ad un voto in conformita' con l'articolo 3 della Costituzione. 408 2. La delegazione di un Membro dell'Unione esercita il suo diritto di voto alle condizioni specificate all'articolo 31 della presente Convenzione. 409 3. Se un Membro dell'Unione non e' rappresentato da un'amministrazione ad un'assemblea delle radiocomunicazioni, ad una conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni o ad una conferenza di sviluppo delle telecomunicazioni, i rappresentanti dei gestori riconosciuti del Membro interessato hanno insieme diritto ad un solo voto, a prescindere dal loro numero, con riserva delle disposizioni del numero 239 della presente Convenzione. Le disposizioni dei numeri 335 a 338 della presente Convenzione relative alle procure si applicano alle succitate conferenze. 14. Votazione 14.1 Definizione di maggioranza 410 (1) La maggioranza e' costituita da oltre la meta' delle delegazioni presenti e votanti. 411 (2) Le astensioni non sono prese in considerazione nel calcolo dei voti necessari per rappresentare la maggioranza 412 (3) In caso di parita' di voti, la proposta o l'emendamento e' considerato respinto. 413 (4) Ai fini del presente regolamento si considera come "delegazione presente e votante" ogni delegazione che si pronuncia a favore o a sfavore di una proposta. 14.2 Non partecipazione al voto 414 Le delegazioni presenti che non partecipano ad un determinato voto o che dichiarano espressamente di non volervi partecipare, non sono considerate assenti dal punto di vista della determinazione del quorum ai sensi del numero 385 della presente Convenzione, ne' astenute dal punto di vista dell'applicazione delle disposizioni del numero 416 qui di seguito. 14.3 Maggioranza speciale 415 Per quanto riguarda l'ammissione di nuovi Membri dell'Unione la maggioranza richiesta e' stabilita all'articolo 2 della Costituzione. 14.4 Oltre il cinquanta per cento di astensioni 416 Quando il numero delle astensioni supera la meta' del numero dei voti espressi (a favore, a sfavore, astensioni) l'esame dell'argomento in discussione e' rinviato ad una seduta successiva durante la quale non si terra' piu' conto delle astensioni. 14.5 Procedure di voto 417 (1) Le procedure di voto sono le seguenti: 418 a) a mano alzata, come regola generale, a meno che non sia richiesta una votazione per chiamata nominale secondo la procedura b) o una votazione a scrutinio segreto secondo la procedura c); 419 b) per chiamata nominale nell'ordine alfabetico francese dei nomi dei Membri presenti ed abilitati a votare: 420 1. se almeno due delegazioni, presenti ed abilitate a votare, lo chiedono prima dell'inizio della votazione, a meno che non sia stata richiesta una votazione a scrutinio segreto secondo la procedura c), oppure 421 2. Se da una votazione secondo la procedura a) non emerge chiaramente una maggioranza; 422 c) a scrutinio segreto, se almeno cinque delle delegazioni presenti ed abilitate a votare lo chiedono prima dell'inizio della votazione. 423 (2) Prima di far procedere alla votazione, il presidente esamina ogni richiesta concernente il modo con cui tale votazione sara' effettuata, poi annuncia ufficialmente la procedura di voto che sara' applicata e l'argomento messo ai voti. Dichiara poi che la votazione e' iniziata e quando quest'ultima e' terminata, ne proclama i risultati. 424 (3) In caso di votazione a scrutinio segreto, il Segretariato adotta immediatamente le disposizioni atte ad assicurare il segreto dello scrutinio. 425 (4) Se e' disponibile un sistema elettronico adeguato, e se la conferenza decide in tal modo, la votazione puo' essere effettuata per mezzo di un sistema elettronico. 14.6 Divieto d'interrompere una votazione quando e' iniziata 426 Quando la votazione e' iniziata, nessuna delegazione puo' interromperla, salvo se si tratta di una mozione d'ordine relativa allo svolgimento della votazione. Tale mozione d'ordine non puo' includere una proposta che comporti una modifica della votazione in corso o una modifica riguardo al merito della questione messa ai voti. La votazione ha inizio con la dichiarazione del presidente indicante che la votazione e' iniziata e termina con la dichiarazione del presidente che proclama i risultati. 14.7 Spiegazione del voto 427 Il presidente da' la parola alle delegazioni che desiderano spiegare il loro voto successivamente al voto stesso. 14.8 Voto di una proposta in parti 428 (1) Se l'autore di una proposta lo richiede, oppure se l'assemblea lo ritiene opportuno, o se il presidente, con l'approvazione dell'autore, lo propone, tale proposta e' suddivisa e le sue varie parti sono messe ai voti separatamente. Le parti della proposta che sono state adottate sono poi messe ai voti come un tutto unico. 429 (2) Se tutte le parti di una proposta sono respinte, la proposta stessa e' considerata respinta. 14.9 Ordine di voto delle proposte relative ad una stessa questione 430 (1) Se la stessa questione e' oggetto di varie proposte, queste sono messe ai voti nell'ordine in cui sono state presentate a meno che l'assemblea non decida diversamente. 431 (2) Dopo ogni voto, l'assemblea decide se sia il caso o meno di mettere ai voti la proposta successiva. 14.10 Emendamenti 432 (1) Si considera come emendamento ogni proposta di modifica che comporta unicamente una soppressione, un'aggiunta ad una parte della proposta originale o la revisione di una parte di questa proposta. 433 (2) Ogni emendamento ad una proposta che viene accettata dalla delegazione che presenta questa proposta e' subito incorporato al testo originale della proposta. 434 (3) Nessuna proposta di modifica e' considerata come un emendamento se l'assemblea ritiene che e' incompatibile con la proposta iniziale. 14.11 Votazione sugli emendamenti 435 (1) Se una proposta e' oggetto di un emendamento, tale emendamento e' messo ai voti in primo luogo. 436 (2) Se una proposta e' oggetto di piu' emendamenti, quello che si discosta maggiormente dal testo originale e' messo ai voti in primo luogo. Se questo emendamento non raccoglie la maggioranza dei voti, viene messo ai voti l'emendamento tra i restanti emendamenti e che si discosta maggiormente dal testo originale, e cosi' via fino a quando uno degli emendamenti non abbia ottenuto la maggioranza dei voti; se tutti le proposte di emendamento sono state esaminate senza che nessuna di loro abbia ottenuto la maggioranza, la proposta originale non emendata viene messa ai voti. 437 (3) Se uno o piu' emendamenti sono adottati, la stessa proposta cosi' modificata e' successivamente messa ai voti. 14.12 Ripetizione di una votazione 438 (1) Trattandosi di commissioni, sotto-commissioni e di gruppi di lavoro di una conferenza o di una riunione, una proposta, parte di una proposta o un emendamento che sono gia' stati oggetto di una decisione a seguito di un voto in una delle commissioni o sotto-commissioni o in uno dei gruppi di lavoro, non possono essere rimessi ai voti nella stessa commissione o sotto-commissione o nello stesso gruppo di lavoro. Questa disposizione si applica a prescindere dalla procedura di voto prescelta. 439 (2) Trattandosi di sedute plenarie, una proposta, parte di una proposta o un emendamento non devono essere rimesse ai voti, a meno che non siano soddisfatte le due condizioni qui di seguito: 440 a) la maggioranza dei Membri abilitati a votare ne abbia fatto richiesta; 441 b) si puo' fare domanda per ripetere la votazione almeno un giorno completo dopo la votazione. 15. Svolgimento dei dibattiti e procedure di voto in commissioni e sotto-commissioni 422 1. I presidenti delle commissioni e sotto-commissioni hanno competenze analoghe a quelle conferite ai presidenti della conferenza dalla sezione 3 del presente Regolamento interno. 443 2. Le disposizioni di cui alla sezione 12 del presente Regolamento interno per lo svolgimento dei dibattiti in seduta plenaria sono applicabili ai dibattiti delle commissioni o sotto-commissioni, salvo in materia di quorum. 444 3. Le disposizioni di cui alla sezione 14 del presente Regolamento interno son applicabili alle votazioni nelle commissioni o sotto-commissioni. 16. Riserve 445 1. In linea di massima, le delegazioni che non riescono a far accettare il loro punto di vista alle altre delegazioni, devono sforzarsi, nella misura del possibile di aderire all'opinione della maggioranza. 446 2. Tuttavia, qualora sembri ad una delegazione che una decisione e' di natura tale da impedire al suo governo di aderire agli emendamenti alla Costituzione o alla presente Convenzione, o alla revisione dei Regolamenti amministrativi, questa delegazione puo' formulare riserve a titolo provvisorio o definitivo nei confronti di tale decisione; tali riserve possono essere formulate da una delegazione a nome di un Membro che non partecipa alla Conferenza ma che ha consegnato una procura a detta delegazione per firmare gli Atti finali in conformita' con le disposizioni dell'articolo 31 della presente Convenzione. 17. Processi verbali delle sedute plenarie 447 1. I Processi-verbali delle sedute plenarie sono stabiliti dal Segretariato della conferenza che provvede a distribuirli alle delegazioni il prima possibile ed in ogni caso non oltre 5 giorni lavorativi successivamente ad ogni seduta. 448 2. Dopo che i processi verbali sono stati distribuiti, le delegazioni devono depositare per iscritto presso il Segretariato della conferenza, il piu' rapidamente possibile, le correzioni che ritengono giustificate, nonche', se del caso modifiche orali durante la seduta nel corso della quale i processi verbali sono approvati. 449 3. (1) In regola generale, i processi verbali contengono solo le proposte e le conclusioni, assieme ai principali argomenti sui quali sono basati, redatte nella maniera piu' concisa possibile. 450 (2) Tuttavia, ogni delegazione ha diritto di chiedere l'inserimento analitico o in extenso di ogni dichiarazione da essa formulata durante i dibattiti. In questo caso essa deve in linea di massima annunciarlo all'inizio del suo intervento, in vista di agevolare il compito dei relatori. Deve inoltre fornire, essa stessa, il testo al Segretariato della conferenza nelle due ore che seguono la fine della seduta. 451 4. In ogni caso, la facolta' concessa al numero 450 di cui sopra per quanto riguarda l'inserimento delle dichiarazioni deve essere usata con discrezione. 18 Resoconti e rapporti delle commissioni e sotto-commissioni 452 1. (1) I dibattiti delle commissioni e sotto-commissioni sono riassunti, seduta per seduta, in resoconti stabiliti dal Segretariato della conferenza e distribuiti alle delegazioni non oltre 5 giorni lavorativi dopo ciascuna seduta. I resoconti mettono in risalto i punti essenziali del dibattito, le varie opinioni di cui conviene prendere nota, nonche' le proposte e conclusioni che emergono dall'insieme. 453 (2) Tuttavia, ogni delegazione ha anche il diritto di avvalersi della facolta' di cui al numero 450 precedente. 454 (3) In ogni caso occorre avvalersi solo con discrezione della facolta' concessa al numero 453 di cui sopra. 455 2. Le commissioni e sotto-commissioni possono elaborare i rapporti parziali che ritengono necessari, e qualora le circostanze lo giustifichino, possono, alla fine dei loro lavori, presentare un rapporto finale nel quale riepilogano in forma concisa le proposte e le conclusioni che risultano dagli studi loro affidati. 19. Approvazione dei processi-verbali, resoconti e rapporti 456 1. (1) In linea di massima, all'inizio di ciascuna seduta plenaria o di ciascuna seduta di commissione o di sotto-commissione, il presidente chiede se le delegazioni hanno osservazioni da formulare in merito al processo verbale, o, se si tratta di una commissione o sotto-commissione, al resoconto della seduta precedente. Tali processi verbali o resoconti sono considerati come approvati se nessuna correzione e' stata comunicata al Segretariato o se nessuna opposizione e' manifestata a voce. Nel caso contrario, vengono apportate al processo-verbale o al resoconto le correzioni necessarie. 457 (2) Ogni rapporto parziale o finale deve essere approvato dalla commissione o sotto-commissione interessata. 458 2. (1) I processi-verbali delle ultime sessioni plenarie sono esaminati ed approvati dal presidente. 459 (2) I resoconti delle ultime sedute di una commissione o sotto-commissione sono esaminati ed approvati dal presidente di questa commissione o sotto-commissione. 20. Numerazione 460 1. I numeri dei capitoli, articoli e paragrafi dei testi sottoposti a revisione sono mantenuti fino alla prima lettura in seduta plenaria. I testi aggiunti riportano provvisoriamente il numero dell'ultimo paragrafo precedente del testo primitivo, cui si aggiunge "A", "B" ecc. 461 2. La numerazione definitiva dei capitoli, articoli e paragrafi e' di regola affidata alla commissione di redazione dopo la loro approvazione in prima lettura, ma puo' anche essere affidata al Segretario generale con decisione adottata in seduta plenaria. 21. Approvazione definitiva 462 I testi degli Atti finali di una Conferenza di plenipotenziari, di una conferenza delle radiocomunicazioni o di una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali, sono considerati come definitivi se sono approvati in seconda lettura dalla seduta plenaria. 22. Firma 463 I testi degli Atti finali approvati dalle conferenze di cui al numero 462 precedente sono sottoposto alla firma dei delegati muniti dei poteri definiti all'articolo 31 della presente Convenzione, secondo l'ordine alfabetico dei nomi dei Membri in francese. 23 Rapporti con la stampa ed il pubblico. 464 1. I comunicati ufficiali sui lavori della conferenza possono essere trasmessi alla stampa solo con l'autorizzazione del presidente della conferenza. 465 2. Nella misura in cui cio' e' possibile in pratica, la stampa ed il pubblico possono assistere alle conferenze in conformita' con le direttive approvate alla riunione dei capi delegazione di cui al numero 342 di cui sopra ed alle disposizioni pratiche adottate dal Segretario generale. La presenza della stampa e del pubblico non deve in alcun caso disturbare l'ordinato svolgimento dei lavori di una seduta. 466 3. Le altre riunioni dell'Unione non sono aperte alla stampa ed al pubblico, salvo se i partecipanti alla riunione in questione decidono diversamente. 24. Franchigia 467 Durante la durata della conferenza, i Membri delle delegazioni, i rappresentanti dei Membri del Consiglio, i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, gli alti funzionari del Segretariato generale e dei Settori dell'Unione che assistono alla conferenza ed il personale del segretariato dell'Unione distaccato presso la conferenza hanno diritto alla franchigia postale, alla franchigia dei telegrammi nonche' alla franchigia telefonica e telex nella misura in cui il governo ospite ha potuto stipulare intese a tale riguardo con gli altri governi e con i gestori riconosciuti interessati.
Convenzione - art.33
Articolo 33 Finanze 468 1. (1) La scala secondo la quale ciascun Membro sceglie la sua classe di contribuzione, in conformita' con le disposizioni pertinenti dell'articolo 28 della Costituzione, e' la seguente: classe di 40 unita' classe di 35 unita' classe di 30 unita' classe di 28 unita' classe di 25 unita' classe di 23 unita' classe di 20 unita' classe di 18 unita' classe di 15 unita' classe di 13 unita' classe di 10 unita' classe di 8 unita' classe di 5 unita' classe di 4 unita' classe di 3 unita' classe di 2 unita' classe di 1 1/2 unita' classe di 1 unita' classe di 1/2 unita' classe di 1/4 unita' classe di 1/8 unita' classe di 1/16 unita' (* Per i paesi meno progrediti come recensiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e da altri Membri determinati dal Consiglio). 469 (2) Oltre alle classi di contribuzione menzionate al numero 468 di cui sopra, ogni Membro puo' scegliere un numero di unita' contributiva superiore a 40. 470 (3) Il Segretario generale notifica a tutti i Membri dell'Unione la decisione di ciascun Membro per quanto riguarda la classe di contribuzione prescelta. 471 (4) I Membri possono in ogni momento scegliere una classe di contribuzione superiore a quella che avevano adottato in precedenza. 472 2. (1) Ogni nuovo Membro paga, per l'anno della sua adesione, un contributo calcolato a decorrere dal primo giorno del mese di adesione. 473 (2) In caso di denuncia della Costituzione e della presente Convenzione da parte di un Membro, il contributo va pagato fino all'ultimo giorno del mese in cui la denuncia ha effetto. 474 3. Le somme dovute maturano interessi a decorrere dall'inizio di ciascun anno finanziario dell'Unione. Questo interesse e' stabilito ad un tasso del 3% (tre per cento) annuo per i primi sei mesi ed al tasso del 6% (sei per cento) annuo a decorrere dall'inizio del settimo mese. 475 4. Le seguenti disposizioni si applicano ai contributi delle organizzazioni di cui ai numeri 259 a 262 ed agli enti ammessi a partecipare alle attivita' dell'Unione secondo le disposizioni dell'articolo 19 della presente Convenzione. 476 5. Le organizzazioni di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione e altre organizzazioni internazionali che partecipano ad una Conferenza di plenipotenziari, ad un Settore dell'Unione o ad una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali contribuiscono alle spese di questa conferenza o di questo Settore secondo i numeri 479 a 481 di cui sopra, a seconda dei casi, salvo se sono stati esonerati dal Consiglio con riserva di reciprocita'. 477 6. Ogni ente o organizzazione che figura nelle liste summenzionate al numero 237 della presente Convenzione contribuisce alle spese del Settore in conformita' con i numeri 479 e 480 qui di seguito. 478 7. Ogni ente od organizzazione che figura nelle liste di cui al numero 237 della presente Convenzione, che partecipa ad una conferenza delle radiocomunicazioni, ad una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali o ad una conferenza o ad un'assemblea di un Settore di cui non e' membro, contribuisce alle spese di questa conferenza o di quest'assemblea secondo i numeri 479 e 481 qui di seguito. 479 8. I contributi menzionati ai numeri 476, 477 e 478 sono basati sulla libera scelta di una classe di contribuzione nella scala che figura al numero 468 di cui sopra, ad esclusione delle classi di 1/4, di 1/8 e di 1/16 di unita' riservate ai Membri dell'Unione (tale esclusione non si applica al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni); la classe prescelta e comunicata al Segretario generale; l'ente o l'organizzazione interessata puo' in qualunque momento scegliere una classe contributiva superiore a quella adottata in precedenza. 480 9. L'importo della contribuzione per unita' a carico di ciascun Settore interessato e' stabilito ad 1/5 dell'unita' contributiva dei Membri dell'Unione. Tali contributi sono considerati come proventi dell'Unione e maturano interessi in conformita' con le disposizioni del numero 474 di cui sopra. 481 10. L'importo del contributo per unita' alle spese di una conferenza o di un'assemblea e' stabilito dividendo l'importo totale del bilancio della conferenza o dell'assemblea in questione per il numero totale di unita' versate dai Membri a titolo del loro contributo alle spese dell'Unione. I contributi sono considerati come proventi dell'Unione. Essi maturano interessi a partire dal sessantesimo giorno che segue l'invio delle fatture, ai tassi fissati al numero 474 di cui sopra. 482 11. La riduzione del numero di unita' contributive e' possibile solo in conformita' con i principi enunciati nelle disposizioni pertinenti dell'articolo 28 della Costituzione. 483 12. In caso di denuncia della partecipazione ai lavori di un Settore, o qualora sia posto fine a tale partecipazione (vedere il numero 240 della presente Convenzione), il contributo deve essere pagato fino all'ultimo giorno del mese in cui la denuncia entra in vigore, o del mese in cui viene posto fine alla partecipazione. 484 13. Il prezzo di vendita delle pubblicazioni e' determinato dal Segretario generale, in base alla preoccupazione di coprire, in linea di massima, le spese di stampa e di distribuzione. 485 14. L'Unione mantiene un fondo di riserva che costituisce un capitale circolante tale da consentire di far fronte alle spese essenziali e di mantenere riserve in contanti sufficienti per evitare, nella misura del possibile, di dover ricorrere a prestiti. Il Consiglio stabilisce annualmente l'importo dei fondi di riserva in funzione delle esigenze previste. Alla fine di ciascun esercizio di bilancio biennale, tutti i crediti iscritti nel bilancio che non sono stati spesi o impegnati, sono collocati nel fondo di riserva. Gli altri dettagli relativi a questi fondi di riserva sono descritti nel Regolamento finanziario. 486 15. (1) In accordo con il Comitato di coordinamento, il Segretario generale puo' accettare contributi volontari in contanti o in natura, con riserva che le condizioni applicabili a tali contributi siano conformi, se, del caso, all'oggetto ed ai programmi dell'Unione nonche' al Regolamento finanziario, il quale dovra' contenere disposizioni speciali relative all'accettazione ed all'impiego di tali contributi volontari. 487 (2) Il Segretario generale rende conto di tali contributi volontari al Consiglio nel rapporto di gestione finanziaria ed in un documento che indica brevemente l'origine e l'utilizzazione prevista di ciascuno di questi contributi ed il seguito che e' stato dato loro.
Convenzione - art.34
ARTICOLO 34 Responsabilita' finanziarie delle conferenze 488 1. Prima di adottare proposte o prima di prendere decisioni aventi incidenze finanziarie, le conferenze dell'Unione tengono conto di tutte le disposizioni di bilancio dell'Unione in vista di assicurare che esse non comportino spese superiori ai crediti che il Consiglio e' abilitato ad autorizzare. 489 2. Non e' dato seguito ad alcuna decisione di una conferenza che abbia come conseguenza un aumento diretto o indiretto delle spese oltre ai crediti che il Consiglio e' abilitato ad autorizzare.
Convenzione - art.35
Articolo 35 Lingue 490 1. (1) Durante le conferenze e le riunioni dell'Unione, possono essere utilizzate lingue diverse da quelle indicate nelle norme pertinenti dell'articolo 29 della Costituzione: 491 a) qualora venga richiesto al Segretario generale o al direttore dell'Ufficio interessato di prevedere l'utilizzazione orale o scritta di una o piu' lingue supplementari, con riserva che le spese supplementari sostenute per via di questo fatto, siano a carico dai Membri che hanno espresso tale richiesta o che l'hanno appoggiata; 492 b) se una delegazione prende essa stessa i provvedimenti necessari per assicurare a sue spese la traduzione orale della propria lingua in una delle lingue indicate nella norma pertinente dell'articolo 29 della Costituzione. 493 (2) Nel caso previsto al numero 491 di cui sopra, il Segretario generale o il direttore dell'ufficio interessato da' seguito a tale richiesta nella misura del possibile, dopo aver ottenuto dai Membri interessati l'assicurazione che le spese sostenute saranno da essi debitamente rimborsate all'Unione. 494 (3) Nel caso previsto al numero 492 di cui sopra, la delegazione interessata puo' inoltre, se lo desidera, assicurare a sue spese la traduzione orale nella propria lingua, da una delle lingue indicate nella norma pertinente dell'articolo 29 della Costituzione. 495 2. Tutti i documenti di cui trattasi nelle norme pertinenti dell'articolo 29 della Costituzione possono essere pubblicati in una lingua diversa da quelle che vi sono specificate, a condizione che i Membri che chiedono tale pubblicazione s'impegnino a prendere a carico la totalita' delle spese di traduzione e di pubblicazione sostenute.
Convenzione - art.36
ARTICOLO 36 Tasse e franchigia 496 Le disposizioni relative alle tasse di telecomunicazione ed i vari casi in cui la franchigia e' concessa sono stabiliti nei Regolamenti amministrativi.
Convenzione - art.37
Articolo 37 Elaborazione e pagamento dei conti 497 1. I pagamenti dei conti internazionali sono considerati come transazioni correnti e sono effettuati in conformita' con gli obblighi internazionali correnti dei Membri interessati, quando i loro governi hanno stipulato intese a tale riguardo. In mancanza di intese di tal genere o di accordi particolari conclusi alle condizioni previste all'articolo 42 della Costituzione, tali pagamenti di conti hanno luogo in conformita' con le disposizioni dei Regolamenti amministrativi. 498 2. Le amministrazioni dei Membri ed i gestori riconosciuti che gestiscono servizi internazionali di telecomunicazioni devono mettersi d'accordo sull'importo dei loro debiti e crediti. 499 3. I conti inerenti ai debiti e crediti di cui al numero 498 qui sopra sono elaborati in base alle disposizioni dei Regolamenti amministrativi, a meno che intese particolari non siano state stipulate tra le parti interessate.
Convenzione - art.38
Articolo 38 Unita' monetaria 500 In mancanza di intese particolari concluse tra i Membri, l'unita' monetaria utilizzata per la composizione delle tasse di ripartizione per i servizi internazionali di telecomunicazione e per l'elaborazione dei conti internazionali e': - o l'unita' monetaria del Fondo monetario internazionale, - o il franco-oro, come definiti nei Regolamenti amministrativi. Le modalita' di applicazione sono stabilite nell'appendice 1 del Regolamento di telecomunicazioni internazionali.
Convenzione - art.39
Articolo 39 Intercomunicazione 501 1. Le stazioni che assicurano le radiocomunicazioni nel servizio mobile sono tenute, entro i limiti della loro normale destinazione a scambiarsi reciprocamente le radiocomunicazioni a prescindere dal sistema radioelettrico che esse adottano. 502 2. Tuttavia, in vista di non intralciare i progressi scientifici, le disposizioni del numero 501 di cui sopra non impediscono l'utilizzazione di un sistema radioelettrico inabilitato a comunicare con altri sistemi a condizione che tale inabilita' sia dovuta alla natura specifica di tale sistema e che non sia l'effetto di dispositivi adottati per il solo fine di impedire l'intercomunicazione. 503 3. Nonostante le disposizioni del numero 501 di cui sopra, una stazione puo' essere abilitata ad un servizio internazionale ristretto di telecomunicazione, determinato dalle finalita' di detto servizio o da altre circostanze indipendenti dal sistema utilizzato.
Convenzione - art.40
Articolo 40 Linguaggio segreto 504 1. I telegrammi di Stato, nonche' i telegrammi di servizio, possono essere redatti in linguaggio segreto in tutte le relazioni 505 2. Sono ammessi i telegrammi privati in linguaggio segreto tra tutti i Membri, ad eccezione di coloro che abbiano preliminarmente notificato, tramite il Segretario generale, che non ammettono questo linguaggio per tale categoria di corrispondenza. 506 3. I Membri che non autorizzano i telegrammi privati in linguaggio segreto in provenienza dal loro territorio o a destinazione di esso, devono accettarli in transito, salvo nel caso di sospensione di servizio di cui all'articolo 35 della Costituzione.
Convenzione - art.41
Articolo 41 Arbitrato: procedura (vedere l'articolo 56 della Costituzione) 507 1. La parte che desidera un arbitrato inizia la procedura trasmettendo all'altra parte una notifica di richiesta di arbitrato. 508 2. Le parti decidono di comune accordo se l'arbitrato deve essere affidato a persone, ad amministrazioni o a governi. Se, entro un mese a decorrere dal giorno della notifica della richiesta di arbitrato, le parti non hanno raggiunto un accordo su questo punto, l'arbitrato e' affidato a governi. 509 3. Se l'arbitrato e' affidato a persone, gli arbitri non devono essere ne' cittadini di uno Stato parte alla controversia, ne' avere il loro domicilio in uno di questi Stati o essere al loro servizio. 510 4. Se l'arbitrato e' affidato a governi o ad amministrazioni di questi governi, essi devono essere scelti tra i Membri che non sono implicati nella controversia, ma che sono parti dell'accordo la cui attuazione ha dato luogo alla controversia. 511 5. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica, ciascuna delle due parti in causa nomina un arbitro. 512 6. Se piu' di due parti sono implicate nella controversia, ciascuno dei due gruppi di parti che hanno interessi comuni nella controversia nomina un arbitro in conformita' con la procedura prevista ai numeri 510 a 511 di cui sopra. 513 7. I due arbitri in tal modo designati si mettono d'accordo per nominare un terzo arbitro che (se i due primi arbitri sono persone e non governi o amministrazioni) deve corrispondere ai requisiti stabiliti al numero 509 di cui sopra e che inoltre, deve avere una nazionalita' diversa da quella degli altri due. In mancanza di accordo tra i due arbitri sulla scelta del terzo arbitro, ciascun arbitro propone un terzo arbitro che non deve avere alcun interesse nella controversia. Il Segretario generale procede in tal caso ad un sorteggio per la nomina del terzo arbitro. 514 8. Le parti litiganti possono intendersi affinche' la loro controversia sia risolta da un arbitro unico designato di comune accordo; ciascuna di esse puo' anche nominare un arbitro e chiedere al Segretario generale di procedere ad un sorteggio per designare l'arbitro unico. 515 9. L'arbitro o gli arbitri decidono liberamente riguardo al luogo dell'arbitrato ed alle regole di procedura da applicare per tale arbitrato. 516 10. La decisione dell'arbitro unico e' definitiva e vincola le parti della controversia. Se l'arbitrato e' affidato a piu' arbitri, la decisione intervenuta a maggioranza di voti degli arbitri e' definitiva e vincola le parti. 517 11. Ciascuna parte prende a carico le spese che ha sostenuto in occasione dell'istruttoria e della presentazione dell'arbitrato. Le spese di arbaitrato, diverse da quelle rappresentate dalle parti stesse, sono ripartite in maniera uguale tra le parti alla controversia. 518 12. L'Unione fornisce tutte le informazioni relative alla controversia di cui l'arbitro o gli arbitri possono avere bisogno. Se le parti alla controversia cosi' decidono, la decisione dell'arbitro o degli arbitri e' comunicata al Segretario generale ai fini di un futuro riferimento.
Convenzione - art.42
Articolo 42 Disposizioni per emendare la presente Convenzione 519 1. Ogni Membro dell'Unione puo' proporre qualsivoglia emendamento alla presente Convenzione. La proposta, per poter essere trasmessa a tutti i Membri dell'Unione ed essere esaminata da essi in tempo utile, deve pervenire al Segretario generale al piu' tardi otto mesi prima della data di apertura stabilita per la Conferenza di plenipotenziari. Il Segretario generale trasmette tale proposta a tutti i Membri dell'Unione, il prima possibile e al piu' tardi sei mesi prima della data di cui sopra. 520 2. Ogni proposta di modifica di un emendamento proposta in conformita' con il numero 519 di cui sopra puo' tuttavia essere sottoposta in qualunque momento, da un Membro dell'Unione o dalla sua delegazione, alla Conferenza di plenipotenziari. 521 3. Il quorum necessario in ogni seduta plenaria della Conferenza di plenipotenziari per l'esame di qualunque proposta volta ad emendare detta Convenzione o di qualunque modifica di detta proposta e' costituita da oltre la meta' delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari. 522 4. Per essere adottata, ogni proposta di modifica di un emendamento proposto, nonche' la proposta di emendamento nella sua integralita', modificata o non, deve essere approvata, in seduta plenaria, da piu' della meta' delle delegazioni accreditate presso la Conferenza di plenipotenziari ed aventi diritto di voto. 523 5. Le disposizioni generali concernenti le conferenze ed il regolamento interno delle conferenze ed altre riunioni che figurano nella presente Convenzione si applicano, a meno che i paragrafi precedenti del presente articolo e che sono prevalenti, non dispongano diversamente. 524 6. Tutti gli emendamenti alla presente Convenzione adottati da una Conferenza di plenipotenziari, entrano in vigore ad una data stabilita dalla Conferenza di plenipotenziari nella loro totalita' e sotto forma di uno strumento di emendamento unico, tra i Membri che hanno depositato prima di questa data il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Convenzione ed allo strumento di emendamento. E' esclusa la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione ad una sola parte di questo strumento di emendamento. 525 7. Nonostante il numero 524 di cui sopra, la Conferenza di plenipotenziari puo' decidere che un emendamento alla presente Convenzione e' necessario per la corretta applicazione di un emendamento alla Costituzione. In tal caso, l'emendamento alla presente Convenzione non entra in vigore prima dell'entrata in vigore dell'emendamento alla Costituzione. 526 8. Il Segretario generale notifica a tutti i Membri il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 527 9. Dopo l'entrata in vigore di ogni strumento di emendamento, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, in conformita' con gli articoli 52 e 53 della Costituzione si applicano alla Convenzione emendata. 528 10. Dopo l'entrata in vigore dello strumento di emendamento, il Segretario generale lo registra presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in conformita' con le disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il numero 241 della Costituzione si applica altresi' ad ogni strumento di emendamento.
Convenzione - Annesso
ANNESSO Definizione di alcuni termini utilizzati nella presente Convenzione e nei Regolamenti amministrativi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni Ai fini dei summenzionati strumenti dell'Unione, i termini qui di seguito hanno il significato loro attribuito dalle definizioni che li accompagnato. 1001 Esperto: Persona inviata da: a) il Governo o l'amministrazione del suo paese, oppure b) un ente o organizzazione approvata, in conformita' alla norma dell'articolo 19 della presente Convenzione, oppure c) un'organizzazione internazionale, per partecipare alle mansioni dell'Unione che rientrano nell'ambito della sua competenza professionale. 1002 Osservatore: Persona inviata da: - l'organizzazione delle Nazioni Unite, un'istituzione specializzata delle Nazioni Unite, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, un'organizzazione regionale di telecomunicazioni o un'organizzazione intergovernativa che gestisce sistemi via satellite, per partecipare a titolo consultivo alla Conferenza di plenipotenziari, ad una conferenza o ad una riunione di un Settore, - un'organizzazione internazionale, per partecipare a titolo consultivo ad una conferenza o ad una riunione di un Settore, - il governo di un Membro dell'Unione, per partecipare senza diritto di voto ad una conferenza regionale; in conformita' con le disposizioni pertinenti della presente Convenzione. 1003 Servizio mobile: Servizio di radiocomunicazione tra stazioni mobili e stazioni terrestri, o tra stazioni mobili. 1004 Organismo scientifico o industriale: Ogni organismo, diverso da una istituzione o agenzia governativa, che si occupa dello studio di problemi di telecomunicazione e della progettazione o della fabbricazione di attrezzature destinate a servizi di telecomunicazioni. 1005 Radiocomunicazione: Telecomunicazione attraverso onde radioelettriche. Nota 1: Le onde radioelettriche sono onde elettromagnetiche la cui frequenza e' convenzionalmente inferiore a 3 000 GHz e che si propagano nello spazio senza guida artificiale. Nota 2: Ai fini delle esigenze dei numeri 149 a 154 della presente Convenzione, il termine "radiocomunicazione" include altresi' le telecomunicazioni attraverso onde elettromagnetiche la cui frequenza e' superiore a 3 000 GHz e che si propagano nello spazio senza guida artificiale. 1006 Telecomunicazione di servizio: Telecomunicazione relativa alle telecomunicazioni pubbliche internazionali, effettuata tra: - le amministrazioni, - i gestori riconosciuti, - il presidente del Consiglio, il Segretario generale, il Vice-Segretario generale, i direttori degli Uffici, i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni o altri rappresentanti o funzionari autorizzati dell'Unione, compresi quelli incaricati di funzioni ufficiali fuori dalla sede dell'Unione.
Conv. - Dichiarazione
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Normattiva
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