LEGGE 31 gennaio 1996, n. 61
DICHIARAZIONI E RISERVE effettuate alla fine della Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992)* Nel firmare il presente documento che fa parte degli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992), i sottoscritti plenipotenziari confermano di aver preso atto delle seguenti dichiarazioni e riserve effettuate alla fine della Conferenza: 1 Originale: inglese Per la Repubblica di Slovenia: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) con riserva della loro ratifica ufficiale, la Delegazione della Repubblica di Slovenia riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potra' ritenere necessaria per proteggere i suoi interessi qualora ogni altro Membro non paghi la sua quota contributiva alle spese dell'Unione o manchi in qualunque altro modo di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e dei loro annessi o protocolli che vi sono annessi, o se riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. * Nota del Segretariato generale: I testi delle dichiarazioni e delle riserve sono classificati secondo l'ordine cronologico del loro deposito. Nell'Indice, questi testi sono classificati secondo l'ordine alfabetico dei nomi dei Membri da cui sono presentati. 2 Originale: francese Per la Repubblica del Gabon: La Delegazione della Repubblica del Gabon riserva al suo Governo il diritto: 1. di adottare ogni provvedimento necessario per tutelare i suoi interessi qualora taluni Membri non osservino in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o se riserve formulate da altri Membri fossero di natura tale da compromettere il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione; 2. di accettare o meno le conseguenze finanziarie che potrebbero eventualmente derivare da queste riserve. 3 Originale: inglese Per la Repubblica popolare democratica di Corea: La Delegazione della Repubblica popolare democratica di Corea riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che ritenga necessario per tutelare i suoi interessi qualora Membri dell'Unione non osservino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e sugli annessi o dei protocolli che vi sono allegati o se riserve formulate da altri Membri fossero tali da compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 4 Originale: inglese Per la Repubblica di Corea: La Delegazione della Repubblica di Corea riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per tutelare i suoi interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota delle spese dell'Unione o non rispettino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) degli annessi, dei protocolli o dei regolamenti che vi sono allegati, o se riserve formulate da altri paesi fossero tali da compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 5 Originale: inglese Per la Repubblica dello Zambia: La Delegazione della Repubblica dello Zambia alla Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che riterra' necessaria per salvaguardare i suoi interessi qualora Membri dell'Unione non rispettino, in un modo o nell'altro, le disposizioni della Costituzione o della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o se riserve formulate da questi Membri fossero pregiudicare direttamente o indirettamente il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o la sua sovranita'. La Delegazione della Repubblica dello Zambia riserva inoltre al suo Governo il diritto di formulare altre riserve, come necessario, fino alla data, ivi compresa, della ratifica, da parte della Repubblica di Zambia, della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992). 6 Originale: inglese Per lo Stato islamico dell'Afghanistan: La Delegazione dello Stato islamico dell'Afghanistan alla Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), riserva al suo Governo il diritto: 1. di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per tutelare i suoi interessi qualora un Membro non osservi in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o degli annessi e protocolli ad essa allegati, oppure se le conseguenze di ogni riserva formulata da un altro paese dovessero ledere i suoi interessi ed in particolare mettere a repentaglio il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione; 2. di non accettare alcuna misura finanziaria che possa comportare un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione; 3. di formulare qualunque riserva o dichiarazione prima di ratificare la Costituzione e la Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992); 4. di non riconoscere eventuali pretese volte ad estendere la sovranita' dello stato sulle parti dell'orbita dei satelliti geostazionari, in quanto contrarie allo statuto dello spazio extra-atmosferico in base al diritto internazionale universalmente riconosciuto. 7 Originale: inglese Per il Malawi: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992,) la Delegazione del Malawi riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualche modo, le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione, o se le riserve di altri Membri dell'Unione dovessero pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 8 Originale: francese Per la Repubblica del Senegal: Nel firmare gli Atti finali della presente Conferenza di plenipotenziari addizionale svoltasi a Ginevra in dicembre 1992, la Delegazione della Repubblica del Senegal dichiara a nome del suo Governo che non accetta nessuna conseguenza delle riserve effettuate da altri Governi aventi come conseguenza l'aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione. Peraltro la Repubblica del Senegal si riserva il diritto di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere utile per la salvaguardia dei suoi interessi, qualora taluni Membri non osservino le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione, dei loro annessi o del Protocollo facoltativo concernente la soluzione obbligatoria delle controversie adottate dalla conferenza o qualora le riserve formulate da altri paesi tendano a compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 9 Originale: inglese Per il Regno dello Swaziland La Delegazione del Regno dello Swaziland riserva il diritto al suo Governo di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per salvaguardare i suoi interessi nel caso in cui taluni Membri non osservino, in un modo o nell'altro, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o degli annessi ed i Regolamenti che vi sono annessi, o se riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 10 Originale: francese Per il Burkina Faso: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992,) la Delegazione del Burkina Faso riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per proteggere gli interessi del Burkina Faso: 1. qualora un Membro non osservi, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) ed i loro rispettivi annessi; 2. Se alcuni Membri non pagano la loro quota contributiva alle spese dell'Unione; 3. Se le riserve formulate da altri Membri sono suscettibili di mettere a repentaglio il buon funzionamento e la buona gestione tecnica e/o commerciale dei servizi di telecomunicazione in Burkina Faso. La Delegazione del Burkina Faso riserva peraltro al suo Governo il diritto di formulare qualsivoglia dichiarazione o riserva all'atto della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992). 11 Originale: inglese Per la Repubblica di Fidji La Delegazione della Repubblica di Fidji riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che dovra' ritenere necessario per tutelare i suoi interessi qualora un Membro manchi in qualunque modo di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o degli annessi e dei protocolli che vi sono allegati, oppure se le riserve formulate da altri paesi fossero tali da mettere a repentaglio il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione e comportare un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione. 12 Originale: francese. Per la Repubblica di Guinea: La Delegazione della Repubblica di Guinea alla Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potra' ritenere necessaria per tutelare i suoi interessi qualora taluni Membri non dovessero osservare in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o se riserve effettuate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un aumento della sua quota contribuita alle spese dell'Unione. 13 Originale: inglese Per il Regno del Lesotho: La Delegazione del Regno del Lesotho dichiara, a nome del suo Governo: 1. che non accetta alcuna conseguenza delle riserve formulate da qualsivoglia paese e che riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potra' giudicare necessaria; 2. che riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per proteggere i suoi interessi qualora altri paesi non osservino le disposizioni della Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o se riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 14 Originale: inglese Per la Repubblica del Suriname La Delegazione della Repubblica del Suriname riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per proteggere i suoi interessi, qualora altri Membri non osservino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) degli annessi e dei protocolli che vi sono allegati oppure se le riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 15 Originale: inglese Per la Repubblica islamica dell'Iran: In nome di Dio, clemente e compassionevole, nel firmare la presente Costituzione e la Convenzione dell'Unione internazionale delle comunicazioni (Ginevra, 1992), la Delegazione delle Repubblica Islamica dell'Iran riserva al suo Governo il diritto: 1. di adottare ogni misura che potra' ritenere necessaria o ogni misura richiesta per tutelare i suoi diritti ed i suoi interessi qualora altri Membri dell'Unione non osservino in qualunque altro modo le norme della presente Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), degli annessi, dei protocolli o dei regolamenti che vi sono allegati; 2. di tutelare i propri interessi qualora alcuni Membri dell'Unione non paghino la loro quota delle spese dell'Unione o se le riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Repubblica islamica d'Iran; 3. di non essere soggetti alle norme della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra 1992) ed in particolare alle norme dei numeri 222 e 229 della Costituzione e del numero 524 della Convenzione, che possono direttamente o indirettamente, pregiudicare la sua sovranita' e contravvenire alla Costituzione, ed alle leggi e regolamenti della Repubblica islamica dell'Iran; 4. di formulare altre riserve o dichiarazioni fino alla ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992). 16 Originale: francese Per l'Austria, il Belgio, il Lussemburgo: Le Delegazioni dei paesi di cui sopra dichiarano formalmente, per quanto riguarda l'articolo 4 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) che mantengono le riserve effettuate a nome delle loro rispettive Amministrazioni, all'atto della firma dei Regolamenti citati nell'articolo 4. 17 Originale: francese Per l'Austria, il Belgio il Lussemburgo: Le Delegazioni dei paesi di cui sopra riservano ai loro rispettivi Governi il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potrebbero ritenere necessari per proteggere i loro interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi o protocolli che vi sono allegati, o se riserve di altri paesi dovessero comportare un aumento delle loro quote contributive alle spese dell'Unione, o infine, se riserve di altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 18 Originale: francese Per la Repubblica della Costa d'Avorio: La Delegazione della Repubblica di Costa d'Avorio riserva al suo Governo il diritto: a) di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per tutelare i suoi interessi qualora i Membri non dovessero osservare in qualunque modo le disposizioni della presente Costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992); b) di rifiutare le conseguenze delle riserve formulate nella presente Costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) da parte di altri Governi e che potrebbero comportare un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione o compromettere i suoi servizi di telecomunicazione; c) di rifiutare tutte le disposizioni di tale Costruzione e Convenzione, o di formulare le riserve che riterra' necessarie per quanto riguarda i testi contenuti nella Costituzione e nella Convenzione (Ginevra, 1992) che potrebbero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o pregiudicare direttamente o indirettamente la sua sovranita'. 19 Originale: francese Per la Repubblica del Burundi: La Delegazione della Repubblica del Burundi riserva al suo Governo il diritto; 1. di adottare tutti i provvedimenti che potrebbero ritenere necessari per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi e protocolli che vi sono allegati, o qualora le riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione; 2. di accettare o meno ogni misura suscettibile di provocare un incremento della sua quota contributiva. 20 Originale: spagnolo Per la Repubblica orientale dell'Uruguay: La Delegazione della Repubblica orientale dell'Uruguay dichiara, a nome del suo Governo che quest'ultimo si riserva il diritto di adottare i provvedimenti che riterra' necessari per tutelare i suoi interessi qualora altri Membri non osservino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o del Protocollo facoltativo, o se riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 21 Originale: francese Per la Confederazione svizzera ed il Principato del Liechtenstein: 1. Le Delegazioni dei summenzionati paesi riservano il diritto dei loro Governi di adottare i provvedimenti necessari per la protezione dei loro interessi qualora riserve depositate o altri provvedimenti adottati dovessero avere come conseguenza di pregiudicare il buon funzionamento dei loro servizi di telecomunicazione o di portare ad un incremento delle loro quote contributive alle spese dell'Unione. 2. Per quanto concerne gli articoli 4 e 54 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), le Delegazioni dei summenzionati paesi dichiarano formalmente di mantenere le riserve che hanno formulato a nome delle loro Amministrazioni all'atto della firma dei Regolamenti menzionati in tali articoli. 22 Originale: spagnolo Per il Cile: La Delegazione del Cile, alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), all'atto della firma della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dichiara che riserva al suo Governo il diritto sovrano di formulare le riserve che riterra' necessarie o utili per proteggere e salvaguardare i suoi interessi nazionali qualora Stati Membri dell'Unione non si conformino in qualunque modo, alle disposizioni della presente Costituzione e Convenzione, degli annessi, protocolli e regolamenti inerenti, tale mancanza pregiudicando direttamente o indirettamente il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o mettendo a repentaglio la sua sovranita'. Essa riserva al suo Governo anche il diritto di proteggere i suoi interessi qualora le riserve formulate da altre parti contraenti dovessero comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione. 23 Originale: inglese Per il Brunei Darussalam: La Delegazione del Brunei Darussalam riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per proteggere i suoi interessi se un paese dovesse mancare, in qualunque modo, agli obblighi derivanti dalla Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o dagli annessi o protocolli allegati, o qualora le riserve effettuate da altri Paesi dovessero pregiudicare gli interessi del Brunei Darussalam o comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione. La Delegazione del Brunei Darussalam riserva inoltre al suo Governo il diritto di formulare le riserve supplementari che potra' ritenere necessarie fino al giorno, ivi compreso, della ratifica da parte del Brunei Darussalam della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992). 24 Originale: inglese Per la Tailandia: La Delegazione della Tailandia riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora un Paese Membro non osservi in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei loro annessi e dei protocolli che vi sono allegati o qualora le riserve formulate da qualunque paese Membro dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o provocare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione. 25 Originale: inglese Per la Repubblica federale della Nigeria: La Delegazione della Repubblica federale della Nigeria alla Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) dichiara che il suo governo si riserva il diritto: 1. di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri dell'Unione non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque altro modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi o protocolli che vi sono allegati, o qualora le riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere in qualunque maniera il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Repubblica federale della Nigeria; 2. di effettuare ogni dichiarazione o riserva fino al momento della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992). Le Delegazioni dei paesi di cui sopra riservano ai loro rispettivi Governi il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potrebbero ritenere necessari per proteggere i loro interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi o protocolli che vi sono allegati, o se riserve di altri paesi dovessero comportare un aumento delle loro quote contributive alle spese dell'Unione, o infine, se riserve di altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 26 Originale: inglese Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord: La Delegazione del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord riserva al suo Governo il diritto di adottare tutte le misure che potra' ritenere necessarie per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi allegati a tali strumenti, o qualora le riserve formulate da altri Paesi dovessero ledere i suoi interessi. 27 Originale: inglese Per la Repubblica socialista del Viet Nam: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), la Delegazione della Repubblica socialista del Viet Nam dichiara, a nome del suo Governo, che mantiene le riserve formulate alla Conferenza di plenipotenziari di Nairobi (1982) ed alla Conferenza di plenipotenziari di Nizza (1989) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. 28 Originale: inglese Per la Repubblica di Singapore: La Delegazione della Repubblica di Singapore riserva al suo governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora Membri dell'Unione non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o gli annessi o i protocolli di tali strumenti o se riserve di un Membro dell'Unione dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione, pregiudicare la sua sovranita' o comportare un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione. La delegazione della Repubblica di Singapore riserva inoltre al suo Governo il diritto di formulare tutte le riserve supplementari che riterra' necessarie fino al momento, ivi compreso, della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) da parte della Repubblica di Singapore. 29 Originale: inglese Per la Nuova-Zelanda: La Delegazione della Nuova Zelanda riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota delle spese dell'Unione o non osservino in qualunque altro modo le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) o gli annessi o protocolli tale Convenzione o nel caso in cui altri Membri non osservino in qualunque altro modo le disposizioni degli strumenti dell'Unione contenuti nella Costituzione (Ginevra, 1992) o ancora nei casi in cui le riserve formulate da altri paesi pregiudichino il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione di Nuova Zelanda. Inoltre la Nuova Zelanda si riserva il diritto di formulare riserve e dichiarazioni precise pertinenti prima della ratifica della Costituzione e della Convenzione (Ginevra, 1992). 30 Originale: inglese Per la Malesia: Nel firmare la presente Costituzione e la presente Convenzione, la Delegazione della Malesia: 1. riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei suoi annessi o dei protocolli che vi sono allegati, oppure se le riserve di altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Malesia; 2. dichiara che la firma della Costituzione e della Convenzione summenzionate e la loro eventuale ratifica da parte del Governo della Malesia non hanno alcun valore per quanto concerne il Membro che figura sotto il nome d'Israele e non implicano in alcun modo il riconoscimento di tale Membro da parte del Governo della Malesia. 31 Originale: inglese Per la Repubblica di Cipro: La Delegazione di Cipro riserva al suo Governo il diritto di adottare tutte le misure che riterra' necessarie per tutelare i suoi interessi qualora taluni Membri dell'Unione non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei suoi annessi o dei protocolli che vi sono allegati, o qualora le riserve formulate da altri Membri comportino un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione o compromettano il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione, oppure se le altre misure che una persona fisica o morale adottasse o considerasse di adottare, fossero tali da pregiudicare direttamente o indirettamente la sua sovranita'. La Delegazione di Cipro riserva inoltre al suo Governo il diritto di formulare ogni altra dichiarazione o riserva fino al momento in cui la Costituzione e la Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) saranno ratificate dalla Repubblica di Cipro. 32 Originale: spagnolo Per la Spagna: La delegazione della Spagna dichiara a nome del suo Governo che ogni riferimento alla parola "paese" nella Costituzione e nella Convenzione (Ginevra, 1992) in quanto titolare di diritti e di obblighi e' inteso, secondo tale Delegazione, solo se tale paese rappresenta uno Stato sovrano. 33 Originale: spagnolo Per la Spagna: La delegazione della Spagna dichiara a nome del suo Governo che non accetta alcuna delle riserve formulate da altri governi suscettibili di comportare un incremento dei suoi obblighi finanziari nei confronti dell'Unione. 34 Originale: inglese Per la Repubblica di Ungheria: La Delegazione della Repubblica di Ungheria riserva al suo governo il diritto di non accettare alcuna misura finanziaria suscettibile di comportare incrementi non giustificati del suo contributo alle spese dell'Unione e di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere opportuni al fine di proteggere i suoi interessi qualora paesi Membri non osservino le disposizioni della Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti, o pregiudichino il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione, nonche' il diritto di formulare riserve e dichiarazioni specifiche prima della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992). 35 Originale: inglese Per la Repubblica socialista democratica di Sri Lanka: La Delegazione della Repubblica socialista democratica dello Sri Lanka riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora qualunque Membro non osservi in qualunque maniera, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o se riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione. 36 Originale: inglese Per la Repubblica dello Yemen: La Delegazione della Repubblica dello Yemen riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora un Membro non osservi le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), oppure se le riserve formulate da questo Membro dovessero mettere a repentaglio il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione. 37 Originale: russo Per la Repubblica della Bielorussia, la Federazione di Russia e l'Ucraina: Le Delegazioni dei paesi di cui sopra riservano ai loro rispettivi Governi il diritto di effettuare ogni dichiarazione o riserva al momento della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e di adottare tutti i provvedimenti che riterranno necessari per proteggere i loro interessi, qualora qualunque Membro dell'Unione non osservi, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, o se le riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei loro servizi di telecomunicazione o comportare un aumento del loro contributo annuale alle spese dell'Unione. 38 Originale: spagnolo Per la Repubblica del Venezuela: La Delegazione della Repubblica del Venezuela riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora altri Membri, attuali o futuri, manchino di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei suoi annessi o dei protocolli che vi sono allegati, oppure se riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. Essa inoltre formula riserve riguardo agli articoli della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) relativi all'arbitrato come mezzo per la soluzione delle controversie, in conformita' con la politica internazionale del Governo del Venezuela in materia. 39 Originale: inglese Per Papuasia-Nuova Guinea: La Delegazione di Papuasia Nuova-Guinea riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi se alcuni Membri non pagano la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o se mancano in qualunque altra maniera di conformarsi agli obblighi che derivano dalla Costituzione e dalla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o dagli annessi e dai protocolli che vi sono allegati, oppure se riserve formulate da altri paesi mettono a repentaglio il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione di Papuasia-Nuova Guinea. 40 Originale: francese Per la Repubblica del Niger: La Delegazione del Niger alla Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, dicembre 1992) riserva al suo governo il diritto: 1. di adottare i provvedimenti che riterra' necessari qualora taluni Membri manchino in qualunque modo, di conformarsi agli strumenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni cosi' come adottati a Ginevra (dicembre 1992) o se le riserve formulate dai Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione; 2. di non accettare alcuna conseguenza derivante da riserve suscettibili di comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione. 41 Originale: francese Per la Repubblica del Cameroun: La Delegazione del Cameroun alla conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) firma gli Atti finali della presente Conferenza riservando al suo Governo il diritto: - di adottare tutti i provvedimenti appropriati per salvaguardare i suoi interessi legittimi qualora questi ultimi fossero lesi per via della non-osservanza, da parte di qualunque Membro, di alcune disposizioni della Costituzione/Convenzione o degli annessi e protocolli che vi sono allegati; - di formulare riserve relative alle disposizioni della Costituzione o della Convenzione in contrasto con la sua legge fondamentale. 42 Originale: inglese Per la Repubblica federale di Germania: 1. La Delegazione della Repubblica federale di Germania riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora alcuni Membri non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o in qualunque altro modo non rispettino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei suoi annessi o dei protocolli che vi sono allegati o qualora riserve formulate da altri paesi siano tali da accrescere il suo contributo alle spese dell'Unione o a pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 2. La Delegazione della Repubblica federale di Germania dichiara, a proposito dell'articolo 4 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) che mantiene le riserve formulate a nome della Repubblica Federale di Germania all'atto della firma dei Regolamenti di cui all'articolo 4. 3. La Repubblica federale di Germania dichiara che essa applichera' solo gli emendamenti adottati in conformita' con l'articolo 55 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e con l'articolo 42 della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) quando saranno soddisfatti i requisiti della Costituzione della Repubblica Federale di Germania richiesti per la loro applicazione. 43 Originale: inglese Per la Repubblica di Bulgaria: La Delegazione della Repubblica di Bulgaria alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), riserva al suo Governo il diritto: 1. di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora un Membro dell'Unione manchi in qualche modo di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o se le conseguenze di ogni riserva formulata da un altro paese dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Bulgaria; 2. di non accettare alcuna misura finanziaria che possa comportare un aumento ingiustificato della sua quota contributiva alle spese dell'Unione; 3. di formulare ogni dichiarazione o riserva all'atto della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992). 44 Originale: inglese Per la Repubblica delle Filippine: La Delegazione della Repubblica delle Filippine riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari e sufficenti per proteggere i suoi interessi qualora riserve formulate da rappresentanti di altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o pregiudicare i suoi diritti in quanto paese sovrano. La Delegazione filippina riserva inoltre al suo Governo il diritto di formulare ogni dichiarazione o riserva prima del deposito dello strumento di ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) 45 Originale: inglese Pr la Repubblica del Sudan: La Delegazione della Repubblica del Sudan riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora un Membro non osservi in qualunque modo, le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o qualora le riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Repubblica del Sudan o causare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione. 46 Originale: inglese Per il Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, l'Islanda, la Lettonia, la Lituania, la Norvegia e la Svezia: All'atto della firma degli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari di Ginevra: 1. Per quanto concerne l'articolo 54 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), le Delegazioni di paesi summenzionati dichiarano formalmente di mantenere le riserve che hanno formulato a nome delle loro Amministrazioni all'atto della firma dei Regolamenti di cui all'articolo 54; 2. le delegazioni dei suddetti paesi dichiarano a nome dei loro rispettivi governi, che non accettano alcuna conseguenza risultante dalle riserve, che comporti un incremento della loro quota contributiva alle spese dell'Unione; 3. Le delegazioni dei paesi summenzionati riservano ai loro Governi il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potrebbero ritenere necessari per proteggere i loro interessi qualora taluni Membri dell'Unione non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque altro modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi o dei protocolli che vi sono allegati, o qualora le riserve di altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei loro servizi di telecomunicazione. 47 Originale: inglese Per la Repubblica d'Indonesia: A nome della Repubblica d'Indonesia, la Delegazione della Repubblica d'Indonesia alla Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992): 1. riserva al suo Governo il diritto di adottare tutte le disposizioni e le misure di protezione che riterra' necessarie per proteggere i suoi interessi nazionali qualora qualunque disposizione della Costituzione, della Convenzione e delle Risoluzioni nonche' ogni decisione della Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) pregiudichi direttamente o indirettamente la sovranita', o sia in contrasto con la Costituzione, la legislazione e la regolamentazione della Repubblica d'Indonesia, nonche' con i diritti di cui gode la Repubblica d'Indonesia in quanto parte ad altri trattati e convenzioni e che derivano ad essa da ogni principio di diritto internazionale; 2. riserva inoltre al suo Governo il diritto di adottare ogni disposizione e misura di protezione che riterra' necessaria per proteggere i suoi interessi nazionali se un Membro non osserva in qualunque maniera, le norme della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o se le conseguenze delle riserve formulate da un Membro qualunque dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o causare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione. 48 Originale: spagnolo Per la Repubblica di Colombia: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) la Delegazione della Repubblica di Colombia: 1. dichiara che riserva al suo Governo il diritto: a) di adottare ogni misura che riterra' necessaria, secondo la sua legislazione nazionale ed il diritto internazionale, per salvaguardare i suoi interessi nazionali qualora altri Membri manchino di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei protocolli e degli annessi che vi sono allegati, di altri documenti degli Atti finali di detta Unione e dei Regolamenti, e qualora le riserve formulate dai rappresentanti di altri Stati dovessero compromettere i servizi di telecomunicazione della Repubblica di Colombia o il pieno esercizio dei suoi diritti sovrani; b) di accettare o di respingere, in totalita' o in parte, gli emendamenti apportati alla Costituzione ed alla Convenzione (Ginevra, 1992) o agli altri strumenti internazionali dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni; c) di formulare riserve, in conformita' con la Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, riguardo agli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra 1992) in ogni momento che riterra' opportuno tra la data della firma e l'eventuale data di ratifica degli strumenti internazionali che costituiscono tali Atti finali. Di conseguenza, essa non si ritiene legata dalle regole che limitano il diritto sovrano di formulare riserve al momento della firma degli Atti finali delle conferenze e di altre riunioni dell'Unione; 2. ratifica, per quanto riguarda il merito, le riserve Nn. 40 e 79 formulate nella Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979) per quanto riguarda in particolare le nuove disposizioni che figurano nella Costituzione e nella Convenzione (Ginevra, 1992) e negli altri documenti degli Atti finali; 3. dichiara che la Repubblica di Colombia considerera' come vincolanti gli strumenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, vale a dire la Costituzione, la Convenzione, i protocolli, i Regolamenti amministrativi e gli emendamenti o le modifiche inerenti, solo nella misura in cui essa avra' debitamente ed espressamente manifestato il suo consenso ad essere vincolata da ciascuno di questi strumenti internazionali e con riserva del rispetto delle procedure costituzionali corrispondenti. Di conseguenza essa non accetta di manifestare il suo consenso presupposto o tacito ad essere vincolata; 4. dichiara che, in conformita' con il diritto costituzionale, il suo Governo non puo' applicare provvisoriamente gli strumenti internazionali che costituiscono gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) e gli altri strumenti dell'Unione, a causa del loro contenuto e della loro natura. 49 Originale: spagnolo Per la Repubblica argentina: Nel firmare le presenti Costituzione e Convenzione, la Delegazione della Repubblica argentina dichiara a nome del suo Governo: 1. che ribadisce i suoi diritti sovrani sulle isole Malvine, le isole della Georgia del Sud e le isole Sandwich del Sud, che fanno parte integrante del territorio nazionale; 2. che si riserva il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per tutelare i suoi interessi qualora altri Membri non osservino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e dei suoi annessi, e qualora le riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 50 Originale francese Per la Grecia: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), la Delegazione della Grecia dichiara: 1. che essa riserva al suo Governo il diritto: a) di adottare ogni provvedimento conforme al suo diritto interno ed al diritto internazionale che potra' ritenere o stimare necessario per tutelare e salvaguardare i suoi diritti sovrani ed inalienabili ed i suoi interessi legittimi, qualora Stati Membri dell'UIT mancassero in qualunque maniera di rispettare o di applicare le disposizioni dei presenti Atti finali e dei suoi annessi, nonche' i Regolamenti amministrativi che li completano, o se atti di altri enti o parti terze dovessero influire sulla sua sovranita' nazionale o pregiudicarla; b) di formulare, in virtu' della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969, riserve a tali Atti finali in qualunque momento che riterra' opportuno tra la data della loro firma e la data della loro ratifica, nonche' in ogni altro strumento emanante da altre conferenze pertinenti dell'UIT e non ancora ratificate, e si riserva altresi' il diritto di non essere vincolato da qualunque disposizione di tali strumenti che limiti il suo diritto sovrano di formulare riserve; c) di non accettare alcuna conseguenza di qualunque riserva formulata da altre parti contraenti che, tra le altre cose, potrebbe comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione o altre incidenze finanziarie, oppure se tali riserve dovessero compromettere il funzionamento corretto ed efficace dei servizi di telecomunicazione della Repubblica di Grecia. 2. che si stabilisce che il termine "paese" utilizzato nelle disposizioni dei presenti Atti finali nonche' di ogni altro strumento o atto dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, in relazione ai suoi Membri ed ai loro diritti ed obblighi e' considerato ad ogni riguardo sinonimo del termine "Stato sovrano" giuridicamente costituito e riconosciuto a livello internazionale. 51 Originale: inglese Per la Mongolia: La Delegazione della Mongolia riserva al suo Governo il diritto di formulare ogni dichiarazione o riserva al momento della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992). 52 Originale: inglese Per l'Unione di Myanmar: La Delegazione dell'Unione di Myanmar riserva al suo Governo il diritto: 1. di proteggere i suoi interessi qualora altri Membri dovessero formulare riserve suscettibili di comportare l'incremento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione; 2. di adottare i provvedimenti che riterra' necessari per tutelare i suoi servizi di telecomunicazioni qualora altri Membri mancassero di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o degli annessi che vi sono allegati; 3. di formulare ogni riserva che riterra' appropriata riguardo ad ogni testo della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o degli annessi che vi sono allegati, che possa pregiudicare direttamente o indirettamente la sua sovranita' o i suoi interessi. 53 Originale: inglese Per la Repubblica del Kenya: La Delegazione della Repubblica del Kenya riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potrebbe ritenere necessario e/o appropriato per salvaguardare e tutelare i suoi interessi qualora un Membro manchi in qualunque modo di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), e/o di ogni altro strumento connesso. Inoltre la Delegazione afferma che il Governo della Repubblica del Kenya non accetta nessuna responsabilita' per le conseguenze che potrebbero derivare da ogni riserva formulata da altri Membri dell'Unione. II La Delegazione della Repubblica del Kenya, richiamando la riserva numero 90, alla Convenzione di Nairobi (1982), ribadisce, a nome del suo Governo, la lettera e lo spirito di tale riserva. 54 Originale: inglese Per la Turchia: Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992), la Delegazione della Repubblica di Turchia riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per tutelare i suoi interessi qualora un Membro manchi, in qualunque modo, di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei loro annessi o dei protocolli che vi sono allegati, o se riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione e comportare un incremento del suo contributo alle spese dell'Unione. 55 Originale: spagnolo Per il Messico: Il Governo del Messico, preoccupato da alcuni risultati della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) si riserva il diritto: - di adottare ogni provvedimento che riterra' pertinente qualora l'applicazione delle disposizioni della Costituzione e della Convenzione abbia un'effetto sfavorevole sui mezzi necessari all'utilizzazione delle risorse dell'orbita dei satelliti geostazionari e dello spettro delle frequenze radioelettriche che utilizza o dovra' utilizzare per i suoi servizi di telecomunicazioni, ovvero se le procedure di notifica, di coordinamento o di registrazione fossero compromesse o ritardate; - di non accettare alcuna conseguenza finanziaria derivante da modifiche di funzionamento e di struttura adottate dalla presente Conferenza; - di applicare i provvedimenti che riterra' necessari qualora altri Membri manchino di conformarsi, in qualunque modo, alle disposizioni della Costituzione, della Convenzione, dei Regolamenti amministrativi e dei protocolli o annessi che vi sono allegati sino dalla loro entrata in vigore. 56 Originale: francese Per la Francia: La Delegazione francese dichiara espressamente per quanto riguarda l'articolo 4 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) che mantiene le riserve formulate a nome della sua Amministrazione all'atto della firma dei Regolamenti citati nell'articolo 4. 57 Originale: francese Per la Francia: La Delegazione francese riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per tutelare i suoi interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota delle spese dell'Unione o manchino in qualunque altro modo di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), nonche' dei Regolamenti amministrativi che le completano oppure se riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione. 58 Originale: inglese Per l'Etiopia: Nel firmare la Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) la Delegazione del Governo provvisorio dell'Etiopia riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per tutelare i suoi interessi qualora altri Membri manchino di conformarsi alle disposizioni di questi strumenti o se le loro riserve dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 59 Originale: francese Per la Repubblica del Benin: La Delegazione della Repubblica del Benin alla Conferenza di plenipotenziari addizionale della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri non osservino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), oppure se le riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un incremento del suo contributo alle spese dell'Unione. 60 Originale: spagnolo Per Cuba: Nel firmare gli Atti finali della presente Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992), la Delegazione della Repubblica di Cuba: - si dichiara preoccupata dal lavoro del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni durante il periodo di transizione fino alla Conferenza di Kyoto del 1994, durante la quale la nostra Amministrazione affrontera' tale questione, in considerazione della fretta dimostrata dalla Conferenza nell'adottare decisioni importanti sul carattere non permanente del Comitato. - riserva al suo Governo il diritto di formulare ogni dichiarazione o riserva che si avverasse necessaria, fino a quando procedera' alla ratifica degli strumenti fondamentali dell'UIT. - dichiara di non accettare il Protocollo facoltativo relativo alla soluzione obbligatoria delle controversie relative alla presente Costituzione e Convenzione ed ai Regolamenti amministrativi; - riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per tutelare la sua sovranita', i suoi diritti ed i suoi interessi nazionali qualora Stati Membri dell'Unione non dovessero rispettare in qualunque modo, o non osservare le disposizioni delle presenti Costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e dei Regolamenti amministrativi, oppure se le riserve formulate da alcuni Membri o amministrazioni dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione di Cuba, a livello tecnico, operativo o economico. 61 Originale: spagnolo Per la Repubblica del Panama: La Delegazione della Repubblica del Panama alla Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) dichiara che riserva al suo Governo il diritto di formulare le riserve che riterra' necessarie per proteggere e salvaguardare i suoi diritti ed interessi nazionali qualora Stati Membri dell'Unione manchino in qualunque modo di rispettare le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione, degli annessi, protocolli e regolamenti inerenti, e che incidano, direttamente o indirettamente, sul funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o che pregiudichino la sua sovranita'. Essa si riserva inoltre il diritto di proteggere i suoi interessi qualora le riserve formulate dalle altre Parti contraenti dovessero compromettere il buon funzionamento delle sue riunioni di telecomunicazione. 62 Originale: inglese Per la Repubblica dell'India: 1. Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992), la Delegazione della Repubblica dell'India non accetta per il suo Governo alcuna conseguenza finanziaria derivante da riserve che potrebbero essere formulate da un Membro riguardo alle finanze dell'Unione. 2. Peraltro, la Delegazione della Repubblica dell'India riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per salvaguardare e proteggere i suoi interessi qualora un Membro non osservasse in qualunque modo, una o piu' disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o dei Regolamenti amministrativi. 63 Originale: inglese Per lo Stato islamico dell'Afghanistan, la Repubblica algerina democratica e popolare, il Regno di Arabia Saudita, lo Stato di Bahrein, gli Emirati arabi uniti, la Repubblica islamica d'Iran, il Regno hashemita di Giordania, lo Stato del Kuweit, il Libano, il Regno del Marocco, la Repubblica islamica di Mauritania, il Sultanato di Oman, la Repubblica islamica del Pakistan, lo Stato del Qatar, la Repubblica del Sudan, la Tunisia, la Repubblica dello Yemen: Le Delegazioni dei paesi di cui sopra alla Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra 1992) dichiarano che la loro firma e l'eventuale ratifica da parte dei loro rispettivi Governi, della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) non sono valide nei confronti dell'entita' sionista che figura nella presente Convenzione sotto la pretesa appellazione di Israele e non implicano in alcun modo il suo riconoscimento. 64 Originale: inglese Per il Regno di Arabia Saudita, lo Stato di Barhein, gli Emirati arabi uniti, lo Stato del Kuweit, il Sultanato dell'Oman e lo Stato del Qatar: Le Delegazioni dei paesi di cui sopra alla Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) dichiarano che i loro Governi si riservano il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potrebbero ritenere necessari per proteggere i loro interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi, protocolli o risoluzioni che vi sono allegati, o qualora le riserve effettuate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei loro servizi di telecomunicazione. 65 Originale: inglese Per il Ghana: La Delegazione del Ghana alla Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per proteggere i suoi interessi qualora l'inosservanza delle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi o protocolli che vi sono allegati, o le riserve formulate da altri Membri dell'Unione dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 66 Originale: inglese Per l'Australia: La Delegazione dell'Australia riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per proteggere i suoi interessi qualora un Membro manchi in qualunque modo di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi che vi sono allegati, o qualora le riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere i suoi interessi. 67 Originale: inglese Per il Regno dei Paesi Bassi: I La Delegazione dei Paesi Bassi riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per salvaguardare i suoi interessi se taluni Membri non partecipano alle spese dell'Unione o non osservano, in qualunque altro modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o dei loro annessi o dei protocolli facoltativi che vi sono allegati, o qualora riserve formulate da altri Paesi possano compromettere un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione o, infine, se riserve formulate da altri paesi dovessero mettere a repentaglio il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. II La Delegazione dei Paesi Bassi dichiara formalmente per quanto concerne l'articolo 54 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), che essa mantiene le riserve effettuate a nome del suo Governo all'atto della firma dei regolamenti amministrativi menzionati all'articolo 4. 68 Originale: inglese Per gli Stati Uniti d'America: Gli Stati Uniti d'America ribadiscono e si richiamano implicitamente a tutte le riserve e dichiarazioni formulate nel corso delle Conferenze amministrative mondiali. Gli Stati Uniti d'America non possono consentire, mediante la firma o ogni successiva ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) ad essere vincolati dai Regolamenti amministrativi adottati prima della data della firma dei presenti Atti finali. Gli Stati Uniti d'America non saranno considerati come consenzienti ad essere vincolati dalle revisioni parziali o totali dei Regolamenti amministrativi, adottate dopo la data di firma dei presenti Atti finali, qualora non abbiano espressamente informato l'Unione internazionale delle telecomunicazioni riguardo al loro consenso. Infine, gli Stati Uniti d'America fanno riferimento alla Sezione 16 dell'articolo 32 della Convenzione e fanno notare che, quando esamineranno la Costituzione e la Convenzione, potrebbero forse essere indotti a formulare riserve addizionali. Di conseguenza, gli Stati Uniti d'America si riservano il diritto di formulare riserve specifiche addizionali al momento del deposito del loro strumento di ratifica della Costituzione e della Convenzione. 69 Originale: inglese Per Malta: Nel firmare il presente documento, la Delegazione di Malta riserva al suo governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque altro modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), degli annessi o dei protocolli che vi sono allegati, o qualora le riserve formulate da altri Paesi fossero di natura tale da compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 70 Originale: francese Per il Portogallo: La Delegazione portoghese dichiara, a nome del suo Governo, che non accetta alcuna conseguenza derivante da riserve formulate da altri Governi che comportino un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione. Essa dichiara inoltre che riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per tutelare i suoi interessi qualora alcuni Membri non paghino la loro quota delle spese dell'Unione o manchino, in qualunque maniera di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei loro annessi o dei protocolli che vi sono allegati, o qualora riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 71 Originale: inglese Per l'Irlanda: Avendo preso nota delle riserve formulate da alcuni Membri nel Documento 195 della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) la Delegazione dell'Irlanda riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per proteggere i suoi interessi qualora alcuni Membri non paghino la loro quota delle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque altro modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), e dei Regolamenti amministrativi che vi sono allegati, oppure se le riserve formulate da altro paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione. Inoltre, la Delegazione d'Irlanda riserva al suo Governo il diritto di formulare riserve e dichiarazioni appropriate prima della ratifica della Costituzione e della Convenzione (Ginevra, 1992). 72 Originale: francese Per la Repubblica islamica di Mauritania: Nel prendere atto del Documento 195 relativo alle dichiarazioni ed alle riserve e nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992), la Delegazione della Repubblica islamica di Mauritania dichiara che il suo Governo si riserva il diritto: 1. di adottare ogni provvedimento necessario per tutelare i suoi interessi qualora taluni Membri non osservino in qualunque modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o se riserve di altri Membri fossero di natura tale da compromettere il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione; 2. di accettare o meno le conseguenze finanziarie che potrebbero eventualmente derivare da Atti finali o da riserve formulate da Membri dell'Unione. La Delegazione dichiara inoltre che la Costituzione e la Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) sono soggette a ratifica da parte delle istituzioni nazionali competenti. 73 Originale: inglese Per l'Australia, l'Austria, il Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, il Giappone, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, Malta, Monaco, il Regno dei Paesi Bassi, la Norvegia, la Nuova Zelanda, il Portogallo, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica federale di Germania, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord la Romania, gli Stati Uniti d'America, la Svezia, la Svizzera, la Turchia: La Delegazione dei summenzionati paesi, facendo riferimento alle dichiarazioni formulate dalla Colombia (N. 48) e dalla Repubblica del Kenya (N. 53) ritengono, nella misura in cui tali dichiarazioni si riferiscono alla Dichiarazione di Bogota' firmata il 3 dicembre 1976 dai paesi equatoriali ed alla rivendicazione di questi paesi di esercitare diritti sovrani su parti dell'orbita dei satelliti geostazionari nonche' ad ogni dichiarazione analoga, che tale rivendicazione non puo' essere ammessa dalla presente Conferenza. Inoltre le Delegazioni dei summenzionati paesi auspicano confermare o rinnovare le dichiarazioni formulate al riguardo a nome di alcune delle summenzionate Amministrazioni, all'atto della firma degli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979) e della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni sull'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari e sulla pianificazione dei servizi spaziali che utilizzano tale orbita (Prima e seconda sessione, Ginevra, 1985 e 1988) della Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nizza, 1989) e del protocollo finale della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) come se tali dichiarazioni fossero qui riprodotte in extenso. Le summenzionate delegazioni desiderano inoltre affermare che il riferimento alla "situazione geografica di taluni paesi" all'articolo 44 della Costituzione non significa che si ammette la rivendicazione di qualunque diritto preferenziale sull'orbita dei satelliti geostazionari. 74 Originale: spagnolo Per il Messico: Il Governo del Messico, in considerazione di talune riserve presentate da altri paesi, ratifica le riserve formulate negli Atti finali delle conferenze amministrative mondiali di radiocomunicazioni e della Conferenza amministrativa mondiale telegrafica e telefonica. 75 Originale: inglese Per lo Stato d'Israele: 1. Essendo le dichiarazioni formulate da alcune Delegazioni nel N. 63 delle dichiarazioni e riserve in contrasto flagrante con i principi e gli obiettivi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e, di conseguenza, prive di qualunque rilevanza, il Governo d'Israele tiene a far sapere ufficialmente che respinge in toto queste dichiarazioni e considera che esse non possono avere alcun valore per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati Membri dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Inoltre poiche' Israele e gli Stati arabi hanno intrapreso negoziati volti a pervenire ad una soluzione pacifica del conflitto israele-arabo, la Delegazione dello Stato d'Israele considera che tali dichiarazioni sono nefaste e nocive alla causa della pace in Medio oriente. Il Governo dello Stato d'Israele adottera', per quanto concerne il merito della questione, un'atteggiamento di totale reciprocita' nei confronti dei Membri le cui delegazioni hanno formulato la summenzionata dichiarazione. Inoltre la Delegazione d'Israele nota che la dichiarazione N. 63 non si riferisce alla denominazione intera e corretta dello Stato d'Israele. Cio' e' totalmente inammissibile e deve essere respinto come violazione delle regole accettate delle prassi internazionali. 2. Peraltro, dopo aver preso nota di varie altre dichiarazioni gia' depositate, la Delegazione dello Stato d'Israele riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per proteggere i suoi interessi e salvaguardare il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione nel caso in cui fossero pregiudicati dalle decisioni della presente Conferenza o da riserve effettuate da altre delegazioni. 76 Originale: inglese Per Malta: La Delegazione di Malta, avendo preso nota delle dichiarazioni formulate da alcune Delegazioni, riserva al suo Governo il diritto di formulare riserve tra la data della firma e la data di ratifica degli Atti finali (Ginevra, 1992), nonche' di ogni altro strumento delle altre conferenze competenti dell'Unione che non sia ancora stato ratificato e riserva inoltre al suo Governo il diritto di formulare riserve addizionali fino alla data di ratifica, da parte del Governo di Malta della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992). 77 Originale: inglese Per la Repubblica popolare di Cina: Dopo aver esaminato le Dichiarazioni contenute nel Documento 195, la Delegazione della Repubblica popolare di Cina: 1. Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra 1992), dichiara a nome del suo Governo che rinnova le Dichiarazioni formulate alla Conferenza di plenipotenziari di Nairobi (1982) ed alla Conferenza di plenipotenziari di Nizza (1989) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. 2. riserva al suo Governo il diritto di formulare ogni dichiarazione o riserva prima del deposito dello strumento di ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992). 78 Originale: inglese Per la Romania: Dopo aver esaminato le dichiarazioni e le riserve contenute nel Documento 195 della Conferenza, la Delegazione della Romania, nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora le riserve formulate da un altro Paese dovessero mettere a repentaglio il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione. 79 Originale: inglese Per il Giappone: Dopo aver esaminato le dichiarazioni contenute nel Documento 195, la Delegazione del Giappone riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per salvaguardare i suoi interessi qualora un Membro non si conformi alle disposizioni della Costituzione o della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o dei suoi Annessi, oppure se le riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere i suoi interessi. 80 Originale: inglese Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord: Per quanto concerna la dichiarazione n. 49 della Delegazione della Repubblica argentina relativa alle Isole Falkland, alle Isole della Georgia del Sud ed alle Isole Sandwich del Sud, la Delegazione del Regno Unito tiene a precisare che il Governo di Sua Maesta' nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non dubita in alcun modo del diritto di sovranita' del Regno Unito sulle Isole Falkland, sulle Isole della Georgia del Sud e sulle Isole Sandwich del Sud. 81 Originale: francese Per l'Italia: Avendo preso conoscenza delle dichiarazioni contenute nel Documento 195, la Delegazione dell'Italia riserva al suo Governo il diritto di prendere ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per salvaguardare i suoi interessi qualora taluni Membri non partecipino alle spese dell'Unione o non osservino in ogni altro modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o dei loro annessi, o dei protocolli facoltativi che vi sono allegati, oppure se riserve formulate da altri paesi rischiassero di comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione o infine se riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. La Delegazione dell'Italia dichiara formalmente per quanto riguarda l'articolo 54 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) che mantiene le riserve effettuate a nome del suo Governo all'atto della firma dei Regolamenti amministrativi di cui all'articolo 4. 82 Originale: inglese Per gli Stati Uniti d'America: Gli Stati Uniti d'America si riferiscono alle dichiarazioni effettuate da vari Membri che si riservano il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterranno necessari per salvaguardare i loro interessi in risposta a riserve formulate da altri paesi e che mettono a repentaglio i loro interessi, all'applicazione delle disposizioni della Costituzione e della Convenzione (Ginevra, 1992) che pregiudicano i loro interessi, e ad altri Membri che non partecipano alla copertura delle spese dell'Unione. Gli Stati Uniti d'America si riservano il diritto di adottare ogni disposizione che riterranno necessaria per salvaguardare gli interessi degli Stati Uniti d'America in risposta a queste azioni. Seguono le stesse firme che per la Costituzione e la Convenzione.
Protocollo - art.1
PROTOCOLLO FACOLTATIVO concernente la soluzione obbligatoria delle controversie relative alla Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ed ai Regolamenti amministrativi Al momento di procedere alla firma della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo facoltativo concernente la soluzione obbligatoria delle controversie. I Membri dell'Unione, parti al presente Protocollo facoltativo, esprimendo il desiderio di ricorrere, per quanto li concerne, all'arbitrato obbligatorio per la soluzione di ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi previsti all'articolo 4 della Costituzione, hanno convenuto le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1 A meno che non sia stata scelta di comune accordo una delle modalita' di soluzione enumerate all'articolo 56 della Costituzione, le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi di cui all'articolo 4 della Costituzione sono, a richiesta di una delle parti, sottoposte ad un arbitrato obbligatorio. La procedura e' quella dell'articolo 41 della Convenzione, il cui paragrafo 5 (numero 511) e' completato come segue: "5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due parti in causa nomina un arbitro. Se, allo scadere di questo termine, una delle parti non ha nominato il suo arbitro, tale nomina e' effettuata, su richiesta dell'altra parte, dal Segretario generale che procede in conformita' con le disposizioni dei numeri 509 e 510 della Convenzione".
Protocollo - art.2
ARTICOLO 2 Il presente Protocollo sara' aperto alla firma dei Membri nel momento in cui essi firmeranno la Costituzione e la Convenzione. Esso sara' ratificato, accettato o approvato da ogni Membro firmatario secondo le sue regole costituzionali. Sara' aperto all'adesione di tutti i Membri parti alla Costituzione ed alla Convenzione e di tutti gli Stati che diverranno Membri dell'Unione. Lo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sara' depositato presso il Segretario generale.
Protocollo - art.3
ARTICOLO 3 Il presente Protocollo entrera' in vigore, per le Parti che lo avranno ratificato, accettato, approvato o che vi avranno aderito, alla stessa data della Costituzione e della Convenzione, a condizione che almeno due strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che lo concernono siano stati depositati a questa data. Altrimenti, entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del secondo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Protocollo - art.4
ARTICOLO 4 Il presente Protocollo puo' essere emendato dalle parti firmatarie durante una Conferenza di plenipotenziari dell'Unione.
Protocollo - art.5
ARTICOLO 5 Ogni Membro parte al presente Protocollo puo' denunciarlo con una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale denuncia entrera' in vigore allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del Segretario generale, di tale notifica.
Protocollo - art.6
ARTICOLO 6 Il Segretario generale notifica a tutti i Membri: a) le firme apposte al presente Protocollo ed il deposito di ciascun strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; b) la data alla quale il presente Protocollo sara' entrato in vigore; c) la data di entrata in vigore di ogni emendamento; d) la data effettiva di ogni denuncia. In fede di cio', i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo in un esemplare, in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, il testo francese facente fede in caso di divergenze; tale esemplare rimarra' depositato presso gli archivi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni che ne consegneranno una copia a ciascuno dei paesi firmatari. Fatto a Ginevra, il 22 dicembre 1992.
Protocollo - Nota
Nota del Segretariato generale: Questo Protocollo facoltativo e' stato firmato dalle seguenti delegazioni: Stato islamico dell'Afghanistan, Repubblica di Albania, Regno di Arabia Saudita, Australia, Austria, Commonwealth delle Bahamas, Stato di Bahrein, Barbados, Repubblica di Bielorussia, Belgio, Repubblica di Benin, Regno del Bhutan, Repubblica del Botswana, Repubblica federativa del Brasile, Brunei Darussalam, Repubblica di Bulgaria, Burkina Faso, Repubblica del Burundi, Repubblica del Cameroun, Canada, Repubblica di Capo Verde, Repubblica federale ceca e slovacca, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Ciad, Cile, Repubblica di Cipro, Repubblica di Colombia, Repubblica federale islamica delle Comore, Repubblica di Corea, Repubblica di Costa d'Avorio, Cuba, Danimarca, Repubblica di Djibouti, Repubblica araba d'Egitto, Emirati arabi Uniti, Repubblica d'Estonia, Etiopia, Repubblica delle Filippine, Repubblica di Fiji, Finlandia, Repubblica del Gabon, Repubblica di Gambia, Giamaica, Giappone, Regno hashemita di Giordania, Ghana, Grecia, Granada, Repubblica di Guinea, Repubblica dell'Honduras, Repubblica dell'India, Repubblica d'Indonesia, Repubblica islamica d'Iran, Irlanda, Islanda, Stato d'Israele, Italia, Repubblica del Kenya, Stato del Kuwait, Regno del Lesotho, Repubblica di Lettonia, Libano, Repubblica della Liberia, Principato di Liechtenstein, Repubblica di Lituania, Lussemburgo, Repubblica democratica di Madagascar, Malawi, Repubblica del Mali, Malta, Repubblica islamica di Mauritania, Messico, Monaco, Nepal, Repubblica del Niger, Repubblica federale della Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Sultanato dell'Oman, Repubblica islamica del Pakistan, Repubblica di Panama, Papuasia-Nuova Guinea, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica di Polonia, Portogallo, Stato del Qatar, Repubblica popolare democratica di Corea, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Repubblica di San Marino, Repubblica del Senegal, Repubblica di Singapore, Repubblica di Slovenia, Repubblica del Sudan, Repubblica socialista democratica di Sri Lanka, Svezia, Confederazione Svizzera, Repubblica del Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica Unita di Tanzania, Tailandia, Tunisia, Turchia, Repubblica di Ungheria, Repubblica orientale dell'Uruguay, Repubblica socialista del Vietnam, Repubblica dello Yemen, Repubblica dello Zambia, Repubblica dello Zimbabwe.
Risoluzioni
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