LEGGE 12 marzo 1996, n. 164

Type Legge
Publication 1996-03-12
Ultimo aggiornamento 1996-03-28
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 93 Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalita' di funzionamento.

Accordo - art. 94

ARTICOLO 94 Nell'esaminare le questioni sollevate da una disposizione del presente accordo che si riferisca a un articolo del GATT, il Consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT dalle sue Parti contraenti.

Accordo - art. 95

ARTICOLO 95 E' istituito un Comitato parlamentare di cooperazione. Il Comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.

Accordo - art. 96

ARTICOLO 96 1. Il Comitato parlamentare di cooperazione e' composto da membri del Parlamento europeo e dell'Assemblea federale della Federazione russa. 2. Il Comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato parlamentare di cooperazione e' presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro dell'Assemblea federale della Federazione russa, conformemente al regolamento interno.

Accordo - art. 97

ARTICOLO 97 Il Comitato parlamentare di cooperazione puo' chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'esecuzione del presente accordo al Consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni. Il Comitato parlamentare di cooperazione viene informato delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione. Il Comitato parlamentare di cooperazione puo' presentare raccomandazioni al Consiglio di cooperazione.

Accordo - art. 98

ARTICOLO 98 1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 2. Nei limiti dei rispettivi poteri, le Parti: - incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la composizione delle controversie che possono derivare da transazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunita' e della Russia; - decidono che, se una vertenza viene sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti puo' scegliere liberamente il proprio arbitro, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti e indipendentemente dalla nazionalita', e che il terzo arbitro o l'arbitro unico puo' essere cittadino di un paese terzo; - raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti; - incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'applicazione dei lodi arbitrali stranieri firmata il 10 giugno 1958 a New York.

Accordo - art. 99

ARTICOLO 99 Nessun elemento del presente accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure: 1) che ritiene necessarie per tutelare i suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza: a) al fine di impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; b) inerenti ai materiali fissili o ai materiali da cui derivano; c) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificatamente militari; d) in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale; oppure 2) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali o alle misure prese autonomamente in linea con gli obblighi e impegni internazionali generalmente accettati per il controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.

Accordo - art. 100

ARTICOLO 100 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dalla Russia nei confronti della Comunita' non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o imprese; - le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Russia non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini russi o tra societa' o imprese russe. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.

Accordo - art. 101

ARTICOLO 101 1. Ciascuna delle Parti puo' adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' comporre la vertenza mediante una raccomandazione. 3. Qualora non sia possibile comporre la vertenza conformemente al paragrafo 2, ciascuna Parte puo' notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra Parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunita' e gli Stati membri vengono considerati un'unica parte in causa. Il Consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore. Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti. 4. Il Consiglio di cooperazione puo' stabilire norme procedurali per la composizione delle controversie.

Accordo - art. 102

ARTICOLO 102 Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e su altri aspetti delle loro relazioni. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo gli articoli 17, 18, 101 e 107.

Accordo - art. 103

ARTICOLO 103 Il trattamento riservato alla Russia non puo' comunque essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

Accordo - art. 104

ARTICOLO 104 Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intende la Comunita', gli Stati membri o la Comunita' e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, da un lato, e la Russia, dall'altro.

Accordo - art. 105

ARTICOLO 105 Nella misura in cui le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel trattato e nei protocolli della Carta per l'energia, a decorrere dall'entrata in vigore i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.

Accordo - art. 106

ARTICOLO 106 Il presente accordo e' concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Esso puo' essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza.

Accordo - art. 107

ARTICOLO 107 Le Parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi. 2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dall'accordo puo' prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quello che meno perturbano il funzionamento dell'accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di cooperazione.

Accordo - art. 108

ARTICOLO 108 Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e i protocolli 1 e 2 sono parte integrante del presente accordo.

Accordo - art. 109

ARTICOLO 109 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso non pregiudica i diritti loro garantiti da accordi tra uno o piu' Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fatti salvi gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.

Accordo - art. 110

ARTICOLO 110 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Russia.

Accordo - art. 111

ARTICOLO 111 Il presente accordo e' redatto, in duplice esemplare, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e russa, ciascuno dei testi facenti ugualmente fede.

Accordo - art. 112

ARTICOLO 112 Il presente accordo e' approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Comunita' e la Russia e fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, 3 e 5, l'accordo tra la Comunita' economica europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles. Fatto a Corfu', addi' ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro.

Accordo-Elenco

ELENCO DEGLI ALLEGATI Allegato 1 Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Russia agli Stati dell'ex URSS nei settori contemplati dal presente accordo (gennaio 1994) Allegato 2 Deroghe alle disposizioni dell'articolo 15 (restrizioni quantitative) Allegato 3 Riserve della Comunita' a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 Allegato 4 Riserve della Russia a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 Allegato 5 Fornitura transfrontaliera di servizi Elenco dei servizi per i quali le Parti concedono il trattamento della nazione piu' favorita Allegato 6 Definizioni relative ai servizi finanziari Allegato 7 Servizi finanziari Allegato 8 Disposizioni relative agli articoli 34 e 38 Articolo 9 Periodo transitorio per le disposizioni in materia di concorrenza e per l'introduzione delle restrizioni quan- titative Allegato 10 Protezione della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (articolo 54) ELENCO DEI PROTOCOLLI Protocollo 1 relativo alla creazione di un gruppo di contatto sul carbone e acciaio Protocollo 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca per la corretta applicazione della legislazione doganale

Accordo-Allegato 1

ALLEGATO 1 Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Russia agli Stati dell'ex URSS nei settori contemplati dal seguente accordo (gennaio 1994) I vantaggi previsti, concessi bilateralmente dai rispettivi accordi o secondo una prassi stabilita, comprendono, tra l'altro: 1. Tasse all'importazione/esportazione Non vengono applicati dazi all'importazione. Non vengono applicati dazi all'esportazione per le merci fornite nel quadro degli accordi bilaterali annuali di commercio e di cooperazione tra Stati, secondo la nomenclatura e i volumi ivi stabilite, considerate "esportazione per il fabbisogno dello Stato federale" secondo la definizione della legge russa corrispondente. Non viene applicata l'IVA alle importazioni. Non vengono applicate accise alle esportazioni. 2. Assegnazione dei contingenti e procedure per il rilascio delle licenze Per l'apertura dei contingenti di fornitura di prodotti russi a norma degli accordi bilaterali annuali di commercio e di cooperazione fra Stati si procede come per le "forniture destinate al fabbisogno dello Stato federale". 3. Sono previste condizioni speciali per tutte le attivita' dei settori bancario e finanziario (compresi lo stabilimento e il funzionamento, i movimenti di capitali e i pagamenti correnti, l'accesso ai titoli, ecc). 4. Sistema di prezzi per le esportazioni russe di alcuni tipi di materie prime di prodotti semilavorati (carbone, petrolio greggio, gas naturale, prodotti derivati dal petrolio). I prezzi vengono determinati in base alla media corrispondente dei prezzi mondiali convertita in rubli o nelle rispettive monete nazionali al tasso stabilito dalla Banca centrale di Russia il 15 del mese che precede il mese dell'esportazione. 5. Condizioni di trasporto e del transito Per quanto riguarda i paesi della Comunita' degli Stati indipendenti Parti dell'accordo multilaterale " sui principi e sulle condizioni delle relazioni nel settore dei trasporti" e/o in base ad intese bilaterali sui trasporti e sul transito, non vengono applicati tasse o oneri tra le Parti per il trasporto e lo sdoganamento delle merci (comprese quelle in transito) e il transito dei veicoli. 6. Servizi di comunicazione, comprese le poste, i corrieri, le telecomunicazioni, il settore audiovisivo e altri servizi. 7. Accesso ai sistemi informatici e alle base di dati.

Accordo-Allegato 2

ALLEGATO 2 Deroghe alle disposizioni dell'articolo 15 (restrizioni quantitative) 1. La Russia puo' prendere misure eccezionali in deroga alle disposizioni dell'articolo 15 sotto forma di restrizioni quantita- tive su base non discriminatoria conformemente all'articolo XIII del GATT. Dette misure possono essere prese solo dopo la fine del primo anno civile che segue la firma dell'accordo. 2. Dette misure possono essere prese solo nelle circoscrizioni di cui all'allegato 9. 3. Il valore totale delle importazioni dei prodotti oggetto di queste misure non puo' superare le seguenti percentuali delle importazioni totali di beni originari della Comunita': - 10% nel secondo e terzo anno civile dopo la firma dell'accordo: - 5% nel quarto e quinto anno civile dopo la firma dell'accordo: - 3% in seguito, fino all'adesione della Russia al GATT/OCM. Le summenzionate percentuali vengono determinate riferendosi al valore delle importazioni russe di merci originarie della Comunita' effettuate nel corso dell'anno che precede l'introduzione di restrizioni quantitative e per il quale sono disponibili statistiche. Dette disposizioni non possono essere eluse aumentando la protezione tariffaria sulle merci importate in questione. 4. Dette misure non vengono applicate dopo l'adesione della Russia al GATT/OCM salvo diverse disposizioni nel protocollo di adesione della Russia al GATT/OCM. 5. La Russia informa il Comitato di cooperazione in merito a tutte le misure che intende prendere a norma del presente allegato; su richiesta della Comunita', prima dell'adozione si tengono consultazioni in seno al Comitato di cooperazione su tali misure e sui settori cui si applicano.

Accordo-Allegato 3

ALLEGATO 3 Riserve comunitarie a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 Settore minerario In alcuni Stati membri, puo' essere necessaria una concessione per consentire a societa' non controllate da parte comunitaria di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attivita' estrattive. Pesca Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle e l'uso delle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranita' o la giurisdizione degli Stati membri sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro e che sono registrati nel territorio comunitario. Acquisto di beni immobili In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili e' soggetto a restrizioni. Servizi audiovisivi compresa la radio Puo' essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine. Servizi di telecomunicazione compresi i servizi mobili e satellite Servizi riservati In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per i servizi e le infrastrutture complementari e' soggetto a restrizioni. Servizi professionali Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire societa' a determinate condizioni. Agricoltura Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle societa' non controllate da parte comunitaria che intendono dedicarsi ad attivita' agricole. Per l'acquisto di vigneti, le societa' non controllate da parte comunitaria devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione. Agenzie di stampa In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle societa' radiotelevisive e' limitata.

Accordo-Allegato 4

ALLEGATO 4 Riserve della Russia a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 Sfruttamento del sottosuolo e delle risorse naturali, comprese quelle minerarie 1. Puo' essere necessaria una concessione per l'estrazione di alcuni minerali e metalli da parte di societa' non controllate da parte russa. 2. Le societa' non controllate da parte russa possono essere escluse da alcune aste speciali per lo sfruttamento del sottosuolo e delle risorse naturali riservate alle piccole imprese o alle imprese belliche in fase di riconversione. Pesca Puo' essere richiesta un'autorizzazione rilasciata dall'organo governativo competente. Acquisto e intermediazione nel settore dei beni immobili a) Le societa' non controllate da parte russa non sono autorizzate ad acquistare appezzamenti di terreno, ma possono prenderli in affitto per un periodo non superiore a 49 anni. b) In deroga alla lettera a), le societa' non controllate da parte russa possono acquistare appezzamenti di terreno se vengono riconosciute come acquirenti ai sensi della legge della Federazione russa sulla privatizzazione delle imprese statali e municipali nonche' delle altre leggi e normative in materia, compresi i requisiti dei programmi di privatizzazione: - nel quadro della privatizzazione delle imprese statali e municipali sotto forma di gare d'appalto e aste per investimenti commerciali; - nel quadro dell'espansione, anche edilizia, delle imprese sotto forma di gare d'appalto e aste per investimenti commerciali. Telecomunicazioni Vengono applicate restrizioni per quanto riguarda i servizi di telecomunicazioni, compresi i servizi mobili e satellitari, nonche' la costruzione , l'installazione, il funzionamento e la manutenzione degli apparecchi di comunicazione. Servizi di mass media Esistono alcune limitazioni per la partecipazione straniera nelle societa' del settore. Attivita' professionali Alcune attivita' sono precluse alle persone fisiche di cittadinanza non russa oppure subordinate a determinate limitazioni o a speciali requisiti. Locazione della proprieta' federale Per la locazione delle proprieta' federali di valore superiore a 100 milioni di rubli, le societa' con partecipazione straniera devono ottenere l'autorizzazione dell'autorita' statale cui e' affidata la gestione della proprieta'. Questo massimale verra' aumentato ed espresso in moneta convertibile.

Accordo-Allegato 5

ALLEGATO 5 Fornitura transfrontaliera di servizi Elenco dei servizi per i quali le Parti concedono il trattamento della nazione piu' favorita a) Settori da coprire conformemente alla Classificazione centrale del prodotto (CPC) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, adottata provvisoriamente: Servizi di consulenza in materia contabile: parte della CPC 86212 diversa dai "servizi di revisione contabile" Servizi di consulenza in materia contabile CPC 86220 Servizi tecnici CPC 8672 Servizi di ingegneria integrata CPC 8673 Consulenze e servizi di progettazione architettonica CPC 86711 Progettazione architettonica CPC 86712 Urbanistica e paesaggistica CPC 8674 Informatica e servizi connessi: Consulenza per l'installazione dell'hardware CPC 841 Utilizzazione del software CPC 842 Banche dati CPC 844 Pubblicita' CPC 871 Ricerca di mercato e sondaggi di opinione CPC 864 Consulenza in materia di gestione CPC 866 Collaudo tecnico e analisi CPC 8676 Consulenza in materia di agricoltura, caccia e silvicoltura Consulenza in materia di pesca Consulenza per il settore minerario Stampa e editoria CPC 88442 Convegni Traduzione CPC 87905 Arredamento interno CPC 87907 Telecomunicazioni: Servizi a valore aggiunto compresi, tra l'altro (ma non limitato a), la posta elettronica, la casella vocale, le informazioni on- line e il reperimento delle informazioni nelle banche dati, l'elaborazione dei dati, l'EDI (trasmissione elettronica dei dati), le conversioni di codici e protocolli Trasmissione dati o commutazione di pacchetto e a commutazione di circuito Edilizia e servizi tecnici collegati: ispezioni dei cantieri CPC 5111 Franchising CPC 8929 Insegnamento per corrispondenza agli adulti parte della CPC 924 Agenzie di informazione e di stampa CPC 962 Locazione/leasing senza operatori collegati ad altre infrastrutture di trasporto (CPC 83101 automobili private, 83102 veicoli per il trasporto di merci, 83105) e collegati ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106, 83107, 83108, 83109) Commissionari e servizi all'ingrosso collegati all'import-export (parte delle CPC 621 e 622) Ricerca e sviluppo in materia di software Riassicurazione e retrocessione e servizi collegati alle assicurazioni quali consulenze, servizi attuariali, valutazione dei rischi e liquidazione dei risarcimenti Assicurazione dei rischi in materia di: i) navigazione marittima e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), che copre, in parte o integralmente, le persone trasportate, le merci esportate o importate, il veicolo che trasporta le merci e tutte le responsabilita' che ne derivano; ii) le merci in transito internazionale e iii) l'assicurazione infortuni e sanitaria; le responsabilita' per il trasporto di passeggeri nei movimenti transfrontalieri. b) Servizi di elaborazione dati CPC 843 Fornitura e trasferimento delle informazioni finanziarie e elaborazione dei dati finanziari (cfr. paragrafi B.11 e B.12 dell'allegato 6). Per i servizi alla lettera b), il trattamento NPF di cui all'articolo 38 si applica fatto salvo il paragrafo A dell'allegato 8.

Accordo-Allegato 6

ALLEGATO 6 Definizioni relative ai servizi finanziari Per servizio finanziario s'intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle Parti. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attivita': A. Assicurazioni e servizi connessi 1. Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) i) sulla vita ii) generale. 2. Riassicurazione e retrocessione 3. Intermediazione assicurativa, come i servizi di brokeraggio e di agenzia 4. Servizi connessi alle assicurazioni quali le consulenze, i servizi attuariali, la valutazione dei rischi e la liquidazione dei risarcimenti B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni) 1. Accettazione dei depositi e degli altri fondi rimborsabili da parte del pubblico 2. Prestiti di tutti i tipi, compreso il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali 3. Leasing finanziario. 4. Tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, i travellers' cheques e le tratte bancarie 5. Fideiussioni e impegni 6. Compravendita, per proprio conto o per conto di clienti, sul mercato valutario, sul mercato terziario o altrove, di: a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.) b) valuta estera c) operazioni derivate tra cui (ma non limitate a) contratti a termine e a premio d) strumenti relativi ai tassi di cambio e di interesse, compresi gli swap, gli accordi su quotazioni per operazioni a termine, ecc. e) titoli non trasferibili f) altri strumenti e attivita' finanziarie negoziabili, compresi lingotti d'oro e d'argento 7. Partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, compresa la sottoscrizione e il collocamento come agente (pubblicamente o privatamente) e la prestazione dei servizi connessi 8. Intermediazione di credito 9. Gestione delle attivita' finanziarie, come liquidita' e portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti collettivi, gestione del fondo pensioni, depositi e fondi fiduciari 10. Liquidazione e compensazione delle attivita' finanziarie tra cui i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili 11. Comunicazione e trasferimento di tutte le informazioni finanziarie, elaborazione dei dati finanziari e fornitura del software corrispondente da parte degli operatori che prestano altri servizi finanziari 12. Consulenza e altri servizi finanziari connessi per tutte le attivita' elencate ai paragrafi da 1 a 11, comprese le informazioni commerciali e le analisi dei crediti, la ricerca e la consulenza sugli investimenti e sulla gestione del portafoglio, le consulenze in materia di acquisti nonche' di ristrutturazione e strategia aziendale Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attivita': a) le attivita' svolte dalle banche centrali o da altri enti pubblici per attuare politiche monetarie o dei cambi b) le attivita' svolte dalle banche centrali, dagli enti o dai dipartimenti governativi o da enti pubblici per conto o con la garanzia del governo, escluse quelle svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con detti enti pubblici c) le attivita' che rientrano nel sistema ufficiale della previdenza sociale o nei programmi di pensionamento dello Stato, escluse le attivita' svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con enti pubblici o con istituzioni private.

Accordo-Allegato 7

ALLEGATO 7 Servizi finanziari A. Per i servizi bancari di cui all'allegato 6, parte B, il trattamento della nazione piu' favorita previsto all'articolo 28, paragrafo 1, in caso di stabilimento solo mediante creazione di una consociata (il che esclude lo stabilimento mediante creazione di una filiale) e il trattamento nazionale concesso a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 dalla Russia non sono meno favorevoli del trattamento riservato dalla Russia alle sue societa', con le seguenti eccezioni: 1. la Russia si riserva il diritto di: a) continuare ad applicare alle consociate e alle filiali russe di societa' comunitarie il massimale per la quota globale di capitale straniero nel sistema bancario russo in vigore alla data della firma dell'accordo; b) applicare alle consociate russe di societa' comunitarie un fabbisogno minimo di capitale superiore a quello applicato alle sue societa', purche' detta cifra non venga aumentata rispetto a quella in vigore alla data della firma dell'accordo prima di applicare il trattamento nazionale in merito; c) limitare il numero delle filiali di consociate russe di societa' comunitarie; d) stabilire un livello minimo non superiore a 55000 ECU per il saldo dei conti di ciascuna persona fisica con le consociate russe delle societa' comunitarie; e) vietare alle consociate russe di societa' comunitarie di effettuare transazioni con azioni e strumenti convertibili in azioni di societa' per azioni russe; f) vietare alle consociate russe di societa' comunitarie di effettuare transazioni con residenti russi. 2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 si applicano unicamente alle seguenti condizioni: i) devono essere applicate alle consociate di societa' di ciascun paese e ii) per le eccezioni di cui al paragrafo 1, lettere c), d) e e); a) al piu' tardi entro cinque anni dalla firma dell'accordo per le eccezioni di cui alle lettere c) e d) e entro tre anni per l'eccezione di cui alla lettera e), e b) la quota di capitale azionario della consociata russa della societa' comunitaria detenuta da cittadini o societa' russi non deve superare il cinquanta per cento (50%), e c) alle consociate russe di societa' comunitarie stabilite dopo l'entrata in vigore di queste eccezioni; iii) per l'eccezione di cui al paragrafo 1, lettera f), fino al 1 gennaio 1996 e unicamente a consociate russe di societa' comunitarie stabilite dopo il 15 novembre 1993 o che non hanno iniziato le operazioni con residenti russi prima del 15 novembre 1993. 3. a) Dopo cinque anni dalla data della firma dell'accordo, la Russia esaminera' la possibilita' di: i) aumentare il massimale per la quota globale di capitale straniero nel sistema bancario russo in vigore alla data della firma del presente accordo, di cui alla lettera a) del paragrafo 1, basandosi su tutte le pertinenti considerazioni di natura monetaria, fiscale, finanziaria, di bilancia dei pagamenti e sulla situazione del sistema bancario in Russia; ii) ridurre il capitale minimo richiesto di cui alla lettera b) del paragrafo 1 basandosi su tutte le pertinenti considerazioni di natura monetaria, fiscale, finanziaria, di bilancia dei pagamenti e sulla situazione del sistema bancario in Russia; b) Dopo tre anni dalla firma del presente accordo, la Russia vagliera' la possibilita' di rendere meno rigorose le restrizioni di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 1, basandosi su tutte le pertinenti considerazioni di natura monetaria, fiscale, finanziaria, di bilancia dei pagamenti e sulla situazione del sistema bancario in Russia. B. Per quanto riguarda i servizi assicurativi di cui all'allegato 6, parte A, paragrafi 1 e 2, il trattamento della nazione piu' favorita previsto all'articolo 28, paragrafo 1 in caso di stabilimento mediante creazione esclusiva di una consociata autorizzata ad effettuare solo operazioni assicurative e' previsto nella legislazione e nelle norme vigenti in Russia il giorno dello stabilimento, secondo le seguenti condizioni: 1. entro e non oltre cinque anni dalla firma dell'accordo, la Russia abolisce il limite massimo del 49% per la quota straniera nel capitale azionario della societa'. 2. Durante il periodo transitorio di cinque anni, l'abolizione del massimale per la partecipazione azionaria straniera non impedisce alla Russia di rilasciare licenze alle societa' comunitarie per alcuni tipi di assicurazioni, vale a dire unicamente per i programmi di assicurazione obbligatoria nel quadro della previdenza sociale, per le commesse pubbliche o per i motivi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, e non vanifica ne' pregiudica in misura considerevole gli effetti dell'abolizione del massimale del 49% per la partecipazione azionaria straniera.

Accordo-Allegato 8

ALLEGATO 8 Disposizioni relative agli articoli 34 e 38 Parte A Le consultazioni iniziano entro trenta giorni dalla richiesta della prima Parte e mirano a raggiungere un accordo: - sulla revoca, ad opera dell'altra Parte, delle misure che hanno reso la situazione nettamente piu' restrittiva, oppure - su adeguamenti degli obblighi di entrambe le Parti, oppure - sugli adeguamenti cui la prima Parte deve procedere per compensare la situazione piu' restrittiva creata dall'altra Parte. Qualora non si raggiunga un accordo entro sessanta giorni dalla richiesta di consultazioni della prima Parte, quest'ultima puo' adeguare di conseguenza i propri obblighi, nella misura e per il periodo necessari per tener conto della situazione piu' restrittiva creata dall'altra Parte. Si privilegiano le misure meno pregiudizievoli per il funzionamento dell'accordo. Detti adeguamenti lasciano impregiudicati i diritti che gli operatori economici hanno acquisito a norma dell'accordo al momento degli adeguamenti. Parte B 1. In uno spirito di partenariato e di cooperazione, durante un periodo transitorio di tre anni dalla firma dell'accordo il governo della Russia informa la Comunita' della sua intenzione di proporre una nuova legislazione o di adottare nuove normative tali da rendere le condizioni per lo stabilimento o l'attivita' delle consociate e filiali russe di societa' comunitarie piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma dell'accordo. La Comunita' puo' richiedere alla Russia di comunicarle le proposte di nuove legislazioni o di nuovi regolamenti e di avviare consultazioni in merito. 2. Qualora le nuove legislazioni o i nuovi regolamenti introdotti in Russia durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 rendano le condizioni per l'attivita' delle consociate e filiali russe di societa' comunitarie piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma dell'accordo, le legislazioni e i regolamenti in questione non si applicano alle consociate e filiali gia' stabilite in Russia al momento dell'entrata in vigore dell'atto corrispondente per un periodo di tre anni da detta entrata in vigore.

Accordo-Allegato 9

ALLEGATO 9 Periodo transitorio per le disposizioni in materia di concorrenza e per l'introduzione delle restrizioni quantitative Le circostanze di cui all'articolo 53, paragrafo 2.3, e all'allegato 2, paragrafo 2 si considerano applicate ai settori dell'economia russa: - in fase di ristrutturazione, oppure - in serie difficolta', soprattutto quando cio' comporti gravi problemi sociali nel paese, oppure - che risentono dell'eliminazione o della drastica riduzione della quota totale di mercato detenuta dalle societa' o dai cittadini russi in un dato settore o in una data industria del paese, oppure - che sono in fase emergente.

Accordo-Allegato 10

ALLEGATO 10 Protezione della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (articolo 54) 1. La Russia continua a migliorare la protezione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, per la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunita', prendendo altresi' le misure necessarie per far applicare tali diritti. 2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Russia aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui sono Parti gli Stati membri o che gli Stati membri applicano de facto, conformemente alle corrispondenti disposizioni di dette convenzioni: - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971); - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra, 1978). 3. Il Consiglio di cooperazione puo' raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 del presente allegato. 4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Russia concede alle societa' e ai cittadini della Comunita', per il riconoscimento e la tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Russia a un paese terzo, su base reciproca effettiva, o a un altro paese dell'ex URSS.

Protocollo n. 1

PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALLA CREAZIONE DI UN GRUPPO DI CONTATTO DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO 1. E' istituito un gruppo di contatto tra le Parti, composto di rappresentanti della Comunita' e della Russia. 2. Il gruppo di contatto scambia informazioni sulla situazione delle industrie del carbone e dell'acciaio di entrambi i territori e sul commercio tra di essi, soprattutto al fine di individuare eventuali problemi. 3. Il gruppo di contatto esamina altresi' la situazione delle industrie del carbone e dell'acciaio di tutto il mondo, compreso l'andamento del commercio internazionale. 4. Il gruppo di contatto scambia tutte le informazioni utili sulla struttura delle industrie in questione, sullo sviluppo della loro capacita' produttiva, sui progressi della scienza e della ricerca nei rispettivi settori e sull'andamento occupazionale. Il gruppo esamina inoltre i problemi connessi all'inquinamento e all'ambiente. 5. Il gruppo di contatto valuta i progressi compiuti nel quadro dell'assistenza tecnica tra le Parti, compreso il sostegno per la gestione finanziaria, commerciale e tecnica. 6. Il gruppo di contatto scambia tutte le informazioni utili sulle posizioni adottate o da adottare nei corrispondenti consessi o nelle organizzazioni internazionali. 7. Previo accordo di entrambe le Parti, sono ammessi a presenziare e/o partecipare al gruppo di contatto rappresentanti delle industrie del settore. 8. Il gruppo di contatto si riunisce due volte all'anno, alternativamente nel territorio dell'una o dell'altra Parte. 9. Il gruppo di contatto e' presieduto alternativamente da un rappresentante della Commissione delle Comunita' europee e da un rappresentante del governo della Federazione russa.

Protocollo n. 2-art. 1

PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) "legislazione doganale": le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate dalle Parti; b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo e' limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti; c) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; d) "autorita' interpellante": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; e) "infrazione": ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

Protocollo n. 2-art. 2

ARTICOLO 2 Campi di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale ne' copre le informazioni, compresi i documenti ottenuti grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'.

Protocollo n. 2-art. 3

ARTICOLO 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni individuate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale; b) i luoghi dove le partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare ragionevolmente supporre che sono destinate alla legislazione doganale dell'altra Parte; c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilita' che diano luogo a infrazioni della normativa doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

Protocollo n. 2-art. 4

ARTICOLO 4 Assistenza spontanea Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca senza che sia richiesto preventivamente e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti: - operazioni individuate o programmate per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale riguardante le importazioni, le esportazioni, il transito o qualsiasi altra procedura doganale.

Protocollo n. 2-art. 5

ARTICOLO 5 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate richieste orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni: a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti pertinenti. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per detta autorita'. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti puo' esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Protocollo n. 2-art. 6

ARTICOLO 6 Adempimento delle domande 1. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata. 2. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un 'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. In casi particolari, i funzionari di una Parte, d'intesa con l'altra Parte e adempiendo alle condizioni imposte da quest'ultima, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima. 5. Se, nelle circostanze previste dal presente protocollo, funzionari di una Parte sono presenti alle indagini condotte nel territorio dell'altra Parte, essi devono poter dimostrare in qualsiasi momento la loro funzione ufficiale. Detti funzionari non devono ne' indossare l'uniforme ne' portare armi.

Protocollo n. 2-art. 7

ARTICOLO 7 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. Secondo le condizioni e i limiti previsti dal presente protocollo, le Parti si comunicano informazioni sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. Gli schedari e i documenti originali possono essere trasmessi su richiesta solo qualora le copie autenticate siano insufficienti e devono essere rispediti tempestivamente. 3. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini. Su richiesta vengono fornite tutte le informazioni attinenti all'utilizzazione del materiale.

Protocollo n. 2-art. 8

ARTICOLO 8 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti possono rifiutare di prestare l'assistenza prevista dal presente protocollo, fornirla parzialmente o subordinarla a determi- nate condizioni o requisiti, qualora cio' possa: a) pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o b) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto da un'altra Parte, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza e' sospesa o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.

Protocollo n. 2-art. 9

ARTICOLO 9 Obbligo di osservare la riservatezza 1. Tuttavia le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle Parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe lesa nei suoi diritti umani fondamentali. Su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti. 3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorita' doganali e, se necessario per provvedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorita' giudiziarie. Le altre persone o autorita' possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorita' che le fornisce. 4. La Parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza da trasferire. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la Parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed e' tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione. 5. Fatti salvi i casi di reminente interesse pubblico, la persona interessata puo', su richiesta, ottenere informazioni sui dati archiviati e sull'obiettivo di tale archiviazione.

Protocollo n. 2-art. 10

ARTICOLO 10 Uso delle informazioni 1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono farne un uso diverso solo previo consenso scritto dell'autorita' amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale. 3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Protocollo n. 2-art. 11

ARTICOLO 11 Esperti e testimoni Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato.

Protocollo n. 2-art. 12

ARTICOLO 12 Spese di assistenza Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Protocollo n. 2-art. 13

ARTICOLO 13 Esecuzione 1. La gestione del presente protocollo e' affidata ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri, da una parte e alle autorita' doganali centrali della Russia, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare al Consiglio di cooperazione le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme dettagliate di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Protocollo n. 2-art. 14

ARTICOLO 14 Complementarita' 1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso tra uno o piu' Stati membri e la Russia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca concessa ai sensi di accordi di tal genere gia' conclusi o da concludere. 2. Fatto salvo l'articolo 10, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunita' che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorita' doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare le Comunita'.

Accordo-Atto finale

ATTO FINALE I plenipotenziari IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominati "Stati membri", e la COMUNITA', e la COMUNITA' EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e il plenipotenziario della FEDERAZIONE RUSSA, in appresso denominata "Russia", dall'altra, riuniti a Corfu' addi' ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro per la firme dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, in appresso denominato "accordo di partenariato e di cooperazione", hanno adottato i testi seguenti: l'accordo di partenariato e di cooperazione, compresi gli allegati e i seguenti protocolli: Protocollo n. 1 relativo alla creazione di un gruppo di contatto siderurgico Protocollo n. 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca per la corretta applicazione della legislazione doganale. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e il Presidente della Russia hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atti finale; Dichiarazione comune relativa al Titolo III e all'articolo 94 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 12 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 17 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 18 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 22, paragrafo 1, secondo trattino dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 24 dell'accordo Dichiarazione comune relativa agli articoli 26, 32 e 37 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 28 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 29, paragrafo 3 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 30 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 30, lettere a) e g) dell'accordo Dichiarazione comune relativa al concetto di "controllo" di cui all'articolo 30, lettera b) e all'articolo 45 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 30, lettera h), terzo comma dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 31 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 34, paragrafo 1 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 34 e 38 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 35 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 39, paragrafo 2, lettera c), secondo comma dell'accordo sull'apertura dei porti Dichiarazione comune relativa all'articolo 39, paragrafo 2, lettera c), secondo comma dell'accordo sulle navi che battono una terza bandiera Dichiarazione comune relativa all'articolo 44 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 46, paragrafo 2 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 48 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 52 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 53, paragrafo 2.2 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 54 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 99 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 101 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 107 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 107, paragrafo 2 dell'accordo Dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 107 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 112 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 6 del protocollo 2. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e il plenipotenziario della Russia hanno inoltre preso atto dei seguenti scambi di lettere acclusi al presente Atto finale; Scambio di lettere relativo all'articolo 22 dell'accordo Scambio di lettere relativo all'articolo 52 dell'accordo il plenipotenziario della Russia ha preso atto delle dichiarazioni indicate in appresso e accluse all'Atto finale: Dichiarazione della Comunita' relativa all'articolo 36 dell'accordo Dichiarazione della Comunita' relativa all'articolo 56 dell'accordo. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' hanno preso atto delle dichiarazioni indicate in appresso e accluse all'Atto fi- nale: Dichiarazione della Russia relativa all'articolo 36 dell'accordo.

Accordo-Dichiarazioni

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL TITOLO III E ALL'ARTICOLO 94 Ai fini del Titolo III e dell'articolo 94, per GATT s'intende l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio firmato nel 1947 a Ginevra, modificato e applicato alla data della firma del presente accordo, a meno che le Parti non decidano altrimenti nell'ambito del Consiglio di cooperazione istituto a norma dell'articolo 90. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 10 Le Parti decidono che il paragrafo 1 dell'articolo 10 non si applica alle condizioni d'importazione di prodotti nel territorio russo nel quadro di prestiti finanziari e di stanziamenti concessi per lo sviluppo o per scopi umanitari, per l'assistenza umanitaria e tecnica o in base a intese analoghe concluse tra la Russia e i paesi terzi o le organizzazioni quando detti Stati o dette organizzazioni internazionali richiedano un trattamento speciale per tali importazioni. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 12 Rimane inteso fra le Parti che l'articolo 12, che fa parte del Titolo III sugli scambi di merci, riguarda esclusivamente la liberta' di circolazione delle merci, conformemente alla normale prassi del GATT. Come indicato all'articolo 43, si potra' discutere della questione del transito durante i futuri negoziati degli accordi sui trasporti. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 17 La Comunita' e la Russia dichiarano che il testo della clausola di salvaguardia (articolo 17) non concede il trattamento GATT in materia. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 18 Rimane inteso che l'articolo 18 e il comma successivo non sono intesi a ne' hanno l'effetto di rallentare, ostacolare o impedire le proce- dure previste dalle rispettive legislazioni delle Parti in materia di inchieste antidumping e antisovvenzioni. Le Parti decidono che, fatte salve le rispettive pratiche e legislazioni, nel determinare il valore normale si terra' debitamente conto, per ogni singolo caso, dei vantaggi comparativi naturali offerti dai produttori relativamente a fattori quali l'eccesso alle materie prime, i processi di produzione, la vicinanza dello stabilimento di produzione ai clienti e le speciali caratteristiche del prodotto. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 1, SECONDO TRATTINO Per quanto riguarda la Comunita', le legislazioni e normative di cui all'articolo 6 dell'articolo del 1989 comprendono il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e i regolamenti di esecuzione, segnatamente le disposizioni dei testi che specificano diritti, poteri e competenze dell'Agenzia di approvvigionamento dell'EURATOM e della Commissione delle Comunita' europee. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 24 Rimane inteso che la nozione di "loro familiari" e' definita conformemente alla legislazione nazionale del paese di accoglienza. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 26, 32 e 37 Le Parti provvedono affinche' il rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno in conformita' delle leggi e normative rispettive degli Stati membri e della Russia si attenga ai principi del documento fi- nale della Conferenza CSCE di Bonn, segnatamente al fine di agevolare il rapido ingresso, il soggiorno e la circolazione degli uomini d'affari negli Stati membri e in Russia. Cio' si applica in particolare ai quadri intermedi di cui all'articolo 32 e ai venditori di servizio transfrontalieri di cui all'articolo 37. Le Parti si accertano inoltre che le procedure amministrative non vanifichino ne' diminuiscano i vantaggi risultanti per una Parte da questi articoli dell'accordo. Le Parti convengono che, a tale riguardo, e' importante concludere in tempo utile accordi in materia di riammissione tra gli Stati membri e la Russia. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente la situazione in materia. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 28 Fatte salve le disposizioni degli articoli 50 e 51, le Parti decidono che l'espressione "in conformita' delle ...... legislazioni e normative" di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 28 significa che ciascuna Parte puo' regolamentare lo stabilimento delle societa' mediante la creazione di filiali e consociate ai sensi dell'articolo 30 e l'attivita' delle filiali, purche' dette legislazioni e normative non introducano altre riserve da cui derivi un trattamento meno favorevole di quello concesso alle societa' o alle filiali di paesi terzi. Fatte salve le riserve elencate agli disposizioni degli allegati 3 e 4 e le disposizioni degli articoli 50 e 51, le Parti decidono che l'espressione "in conformita' delle ...... legislazioni e normative" di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 28 significa che ciascuna Parte puo' regolamentare l'attivita' delle societa' sul suo territorio, purche' dette legislazioni e normative non introducano, per l'attivita' delle societa' dell'altra Parte, altre riserve da cui derivi un trattamento meno favorevole di quello concesso alle loro societa' oppure, se piu' favorevole, alle consociate o alle societa' di paesi terzi. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 3 Le Parti confermano che nessun elemento dell'articolo 29, paragrafo 3 impedisce alla Russia di adottare nuove norme o misure tali da introdurre nuove discriminazioni o aggravare quelle esistenti alla data della firma dell'accordo per quanto riguarda le condizioni di stabilimento di societa' non comunitarie sul suo territorio rispetto alle sue societa'. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 30 Le Parti confermano che e' indispensabile garantire che le licenze di cui all'articolo 30, lettere a) e g); - siano rilasciate in base a criteri obiettivi e trasparenti quali la competenza e la capacita' di fornire il servizio; - non richiedano procedure piu' complesse di quelle necessarie per garantire la qualita' del servizio; - non costituiscano di per se' una limitazione alla fornitura del servizio. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 30, LETTERE a) e g); L'articolo 30, lettera a), secondo comma e lettera g), secondo comma, tiene conto della specificita' dell'accesso ai servizi finanziari in base a quanto concordato nel quadro dell'accordo e non influisce sulle definizioni dei termini "stabilimento" e "attivita'" applicate ai servizi finanziari per scopi diversi da quello del presente accordo. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL CONCETTO DI "CONTROLLO" DI CUI ALL'ARTICOLO 30, LETTERA b) E ALL'ARTICOLO 45 1. Le Parti confermano che rimane inteso che la questione del controllo dipendera' dalle circostanze oggettive del caso in questione. 2. Ad esempio, si considerera' che una societa' e' controllata da un'altra societa', ed e' quindi una sua consociata, se: - l'altra societa' detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto, o se - l'altra societa' ha il diritto di nominare o revocare la maggior parte dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di controllo ed e' al tempo stesso azionista o membro della consociata. 3. Entrambe le Parti considerano non limitativi i criteri di cui al paragrafo 2. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 30, LETTERA h), TERZO COMMA Tenendo conto delle restrizioni attuali al trasporto interno di merci e di passeggeri, le Parti decidono che, fino all'abolizione di tali restrizioni, l'espressione "operazioni di trasporto intermodale che implicano una tratta marittima" indica l'organizzazione di tali operazioni, DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 31 Le disposizioni dell'articolo 31 autorizzano le Parti a prendere tutte le misure necessarie per impedire che una societa' di un paese terzo eluda le misure prese dalle Parti in materia di stabilimento, sui rispettivi territori, delle societa' di questo paese terzo, avvalendosi di tutte le possibilita' previste nel presente accordo. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 34, PARAGRAFO 1 Considerati i chiarimenti forniti dalla Russia alla Comunita' secondo i quali, sotto certi aspetti e in determinati settori, il trattamento concesso alle consociate e alle filiali russe delle societa' comunitarie e' migliore del trattamento offerto alla societa' russe in generale, e in particolare del trattamento nazionale, le Parti decidono che le misure eventualmente introdotte dalla Russia per allineare il trattamento delle consociate e filiali russe di societa' straniere al trattamento nazionale non vengono meno all'obbligo della Russia di adoperarsi nella misura del possibile secondo quanto disposto all'articolo 34, paragrafo 1. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 34 E 38 Le Parti convengono che, qualora una di esse ritenga che l'altra non abbia interpretato correttamente l'espressione "nettamente piu' restrittiva" di cui agli articoli 34, paragrafo 2 e 38, paragrafo 3, questa Parte puo' ricorrere alle procedure di cui all'articolo 101. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 35 Le Parti convengono che le attivita' di cui all'articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b) non includono la funzione di vettore. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 39, PARAGRAFO 2, LETTERA C), SECONDO COMMA, SULL'APERTURA DEI PORTI In base alle informazioni fornite dalla Russia sui suoi porti aperti alle navi straniere, la Comunita' prende atto che la Russia intende continuare ad adoperarsi per aumentare il numero di questi porti. La Russia prende atto che la politica della Comunita' tende a mantenere aperti alle navi straniere tutti i porti aperti al commercio internazionale. Secondo le Parti, il grado di apertura dei porti alle navi straniere e' fondamentale per valutare le condizioni di libera fornitura dei servizi nei trasporti marittimi internazionali. Esse si impegnano pertanto ad esaminare almeno ogni due anni la situazione dei porti mediante consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione. Qualora risulti estremamente problematico mantenere un porto aperto alle navi straniere, la Parte sul cui territorio si trova il porto in questione ne informa l'altra Parte; su richiesta di quest'ultima, si tengono consultazioni per garantire che le eventuali misure prese incidano il meno possibile sulla libera fornitura dei servizi marittimi internazionali. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 39, PARAGRAFO 2, LETTERA C), SECONDO COMMA, SULLE NAVI CHE BATTONO UNA TERZA BANDIERA Le Parti decidono di esaminare, dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la possibilita' di applicare le disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera c), secondo comma alle navi battenti una terza bandiera gestite, rispettivamente, da agenzie marittime o da cittadini di uno Stato membro o della Russia. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 44 Ai fini del presente accordo, un accordo di integrazione economica e' un accordo conforme ai principi di cui all'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Per tutti i settori del presente accordo diversi dalle attivita' terziarie, un accordo di integrazione economica e' un accordo conforme ai principi di cui all'articolo XXIV del GATT sulla creazione di zone di libero scambio o di unioni doganali. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 46, PARAGRAFO 2 Rimane inteso tra le Parti che la questione delle attivita' connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorita' ufficiale nei rispettivi territori dipende dalle circostanze di ciascun caso specifico. Per risolvere la questione, si valutera', caso per caso, se queste attivita' siano collegate: - al diritto di usare coercizioni fisiche; - all'esercizio di funzioni giudiziarie; - al diritto di adottare unilateralmente normative vincolanti. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 48 Non si puo' considerare che il semplice fatto di chiedere un visto, per le persone fisiche di alcune Parti e non di altre, vanifichi o diminuisca i vantaggi derivanti da un impegno specifico. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 52 (DEFINIZIONI) "Pagamenti correnti" Per "pagamenti correnti" s'intendono i pagamenti connessi alla circolazione di beni, servizi e persone effettuati nel quadro di normali pratiche commerciali internazionali. Sono escluse le intese che combinano in pratica un pagamento corrente e una transazione di capitale quali i risconti di pagamenti e anticipi per eludere la legislazione delle Parti in materia. Tale definizione non impedisce alla Russia di applicare o promulgare leggi che impongano di effettuare questi pagamenti tramite le banche russe che hanno ricevuto dalla Banca centrale della Federazione russa le licenze necessarie per svolgere queste operazioni in monete liberamente convertibili. "Investimenti diretti" Per "investimenti diretti" s'intendono gli investimenti volti ad avviare relazioni economiche durature con un'impresa quali gli investimenti che consentono di esercitare un'influenza effettiva sulla loro gestione nel paese, da parte dei non residenti, o all'estero, da parte dei residenti, mediante: 1. la creazione o l'ampliamento di un'impresa totalmente controllata, di una consociata o di una filiale, o l'acquisto della piena proprieta' di un'impresa esistente; 2. la partecipazione a un'impresa nuova o gia' esistente; 3. un prestito di durata non inferiore a cinque anni. "Moneta liberamente convertibile" L'espressione indica le monete considerate "liberamente convertibili" dal Fondo monetario internazionale. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 53, PARAGRAFO 2.2. Per "prodotti primari" s'intendono quelli cosi' definiti nel GATT. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 54 Le Parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e delle informazioni riservate sul know how. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 99 Le Parti decidono che le misure di cui all'articolo 99 non verranno prese al fine di falsare le condizioni di concorrenza sui rispettivi mercati tutelando cosi' la produzione nazionale. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 101 Le Parti invitano il Consiglio di cooperazione a esaminare senza indugio le norme procedurali che potrebbero rivelarsi utili per la composizione delle controversie a norma dell'accordo. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 107 Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti decidono di comune accordo che per i "casi di particolare emergenza" di cui all'articolo 107 dell'accordo s'intendono i casi di sostanziale violazione dell'accordo ad opera di una delle Parti. Una sostanziale violazione dell'accordo consiste: a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali della legislazione internazionale o b) nella violazione degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 2. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 2 Le Parti confermano che le "misure adeguate" di cui all'articolo 107, paragrafo 2 sono misure prese in conformita' del diritto internazionale. Se una Parte prende una misura in un caso di "particolare emergenza" ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, l'altra Parte si puo' avvalere della procedura di cui all'articolo 101. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 2 E 107 Le Parti dichiarano che l'inclusione nell'accordo del riferimento al fatto che il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce un elemento fondamentale dello stesso e ai casi di particolare emergenza e' giustificata: - dalla politica comunitaria in materia di diritti dell'uomo, conformemente alla dichiarazione del Consiglio dell'11 maggio 1992 che prevede l'inclusione di questo riferimento negli accordi di cooperazione o di associazione tra la Comunita' e i suoi partner CSCE; - dalla politica della Russia nel settore, e - dall'importanza che entrambe le Parti attribuiscono agli obblighi derivanti, in particolare, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 112 Le Parti confermano che, sebbene il presente accordo sostituisca l'accordo del 18 dicembre 1989 per quanto concerne le relazioni tra le Parti, esso non pregiudica ne' incide sulle misure prese anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo o degli accordi conclusi tra di esse alle condizioni e per il periodo di applicazione ivi previsti. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO 2 1. Le parti convengono di prendere le misure necessarie per prestarsi senza indugio assistenza reciproca, a norma del protocollo, per i seguenti movimenti di merci: a) movimenti di armi, munizioni, materiali e ordigni esplosivi; b) movimenti di oggetti d'arte e d'antiquariato con un considerevole valore storico, culturale o archeologico per una delle Parti; c) movimenti di prodotti velenosi e di sostanze pericolose per l'ambiente e la salute della popolazione; d) movimenti di merci sensibili e strategiche oggetto di limitazioni non tariffarie secondo gli elenchi concordati tra le Parti. 2. Se lo consentono i principi di base dei rispettivi sistemi giuridici, le parti decidono di prendere le misure necessarie per un uso corretto della tecnica di controllo delle forniture in base a disposizioni di esecuzione concordate secondo le procedure di detto protocollo. 3. Le Parti decidono di prendere, conformemente alle rispettive legislazioni, tutte le misure necessarie per: - fornire tutti i documenti, - notificare tutte le decisioni che rientrano nel campo di applicazione del protocollo a un destinatario residente o stabilito sui rispettivi territori in base a disposizioni di esecuzione concordate secondo le procedure previste dal protocollo. In tal caso, si applica l'articolo 5, paragrafo 3. 4. Le Parti decidono che, quando l'autorita' interpellata non puo' agire per proprio conto, il dipartimento amministrativo cui e' stata presentata la richiesta da detta autorita' procede alle condizioni ad essa applicabili. SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALL'ARTICOLO 22 A. Lettera dalla Russia Signor con la presente desidero confermare che siamo giunti alla seguente intesa per quanto riguarda il commercio di materiali nucleari di cui all'articolo 22 dell'accordo di partenariato e di cooperazione firmato in data odierna: La Russia intende agire come fornitore stabile, affidabile e a lungo termine di materiali nucleari per la Comunita', e la Comunita' ne prende atto. Il governo russo prende atto che la Comunita' considera la Russia, soprattutto per la sua politica di approvvigionamento nel settore nucleare, una fonte separata e distinta dagli altri fornitori. Per evitare problemi di natura commerciale, si terranno consultazioni a scadenze regolari o su richiesta in merito all'andamento degli scambi di materiali nucleari tra la Russia e la Comunita'. Le consultazioni potrebbero includere un dialogo continuo e regolare sugli sviluppi del mercato e sulle relative previsioni. Le consultazioni avvengono a norma dell'articolo 92. In conformita' dell'articolo 13 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, le normative di cui all'articolo 6 dell'accordo del 1989 vengono applicate in modo uniforme, equo e imparziale. Per quanto riguarda il nostro comune desiderio di agevolare, nella misura del possibile, il processo di disarmo nucleare in corso, abbiamo deciso di prendere tutte le disposizioni necessarie per avviare consultazioni con tutti i paesi interessati qualora risulti che l'applicazione dei rispettivi accordi bilaterali e multilaterali reca o minaccia di recare grave pregiudizio alle infrastrutture delle Parti. Le propongo di considerare che la presente e la Sua risposta equivalgono ad un accordo formale tra di noi. Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima. Per il governo della Federazione russa B. Lettera della Comunita' Signor ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, cosi' redatta: "con la presente desidero confermare che siamo giunti alla seguente intesa per quanto riguarda il commercio di materiali nucleari di cui all'articolo 22 dell'accordo di partenariato e di cooperazione firmato in data odierna: La Russia intende agire come fornitore stabile, affidabile e a lungo termine di materiali nucleari per la Comunita', e la Comunita' ne prende atto. Il governo russo prende atto che la Comunita' considera la Russia, soprattutto per la sua politica di approvvigionamento nel settore nucleare, una fonte separata e distinta dagli altri fornitori. Per evitare problemi di natura commerciale, si terranno consultazioni a scadenze regolari o su richiesta in merito all'andamento degli scambi di materiali nucleari tra la Russia e la Comunita'. Le consultazioni potrebbero includere un dialogo continuo e regolare sugli sviluppi del mercato e sulle relative previsioni. Le consultazioni avvengono a norma dell'articolo 92. In conformita' dell'articolo 13 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, le normative di cui all'articolo 6 dell'accordo del 1989 vengono applicate in modo uniforme, equo e imparziale. Per quanto riguarda il nostro comune desiderio di agevolare, nella misura del possibile, il processo di disarmo nucleare in corso, abbiamo deciso di prendere tutte le disposizioni necessarie per avviare consultazioni con tutti i paesi interessati qualora risulti che l'applicazione dei rispettivi accordi bilaterali e multilaterali reca o minaccia di recare grave pregiudizio alle infrastrutture delle Parti. Le propongono di considerare che la presente e la Sua risposta equivalgono ad un accordo formale tra di noi." Mi pregio confermarLe che la Sua lettera e la mia risposta equivalgono ad un accordo formale tra di noi. Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima. A nome delle Comunita' europee SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALL'ARTICOLO 52 A. Lettera dalla Russia Signor facendo riferimento all'articolo 52 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, mi pregio confermare che nessuna disposizione di detto articolo pone restrizioni al trasferimento all'estero, da parte di residenti comunitari, degli investimenti effettuati in Russia, compresi i pagamenti compensativi derivanti da espropri, nazionalizzazioni o misure di effetto equivalente e degli eventuali utili che ne risultano. Propongo di considerare la presente lettera e la Sua risposta un accordo formale tra di noi. Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima. Per il Governo della Federazione russa B. Lettera dalla Comunita' Signor ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, cosi' redatta: "Facendo riferimento all'articolo 52 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, mi pregio confermare che nessuna disposizione di detto articolo pone restrizioni al trasferimento all'estero, da parte di residenti comunitari, degli investimenti effettuati in Russia, compresi i pagamenti compensativi derivanti da espropri, nazionalizzazioni o misure di effetto equivalente e degli eventuali utili che ne risultano. Propongo di considerare la presente lettera e la Sua risposta un accordo formale tra di noi". Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima. A nome delle Comunita' europee DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' RELATIVA ALL'ARTICOLO 36 La Comunita' dichiara che la fornitura transfrontaliera di servizi di cui all'articolo 36 non comporta la circolazione del fornitore del servizio sul territorio del paese cui e' destinato, ne' la circolazione del beneficiario del servizio sul territorio del paese da cui proviene il servizio stesso. DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' RELATIVA ALL'ARTICOLO 54 Le disposizioni dell'accordo lasciano impregiudicate le competenze della Comunita' europea e dei suoi Stati membri in materia di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. DICHIARAZIONE DELLA RUSSIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 36 La Russia dichiara che i fornitori di cui alla dichiarazione della Comunita' relativa all'articolo 36 non possono essere considerati persone fisiche che rappresentano una societa' comunitaria o russa e chiedono l'ingresso temporaneo per negoziare servizi transfrontalieri o concludere accordi su servizi transfrontalieri per conto di detta societa'. Fatto a Corfu', addi' ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro.

Accordo-Scambio di lettere

Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE SCAMBIO DI LETTERE SULL'URUGUAY ROUND A. Lettera della Comunita' Eccellenza, In riferimento all'Accordo di Partenariato e Cooperazione firmato oggi, desidero confermare il nostro assenso circa il fatto che un cambiamento di circostanza, nell'ambito del significato dell'Articolo 4 dell'Accordo, laddove sarebbe opportuno verificare se sia necessario apportare emendamenti all'Accordo, sarebbe la situazione conseguente all'entrata in vigore degli accordi multilaterali dell'Uruguay Round e della conclusione degli emendamenti al GATT, ai suoi codici e ad altri accordi ad esso relativi. Le sarei grato se potesse confermare l'accordo della Russia al contenuto della presente lettera. La prego di accettare i sensi della mia piu' alta considerazione. Per conto delle Comunita' Europee Firmato (firma illeggibile) Firmato (firma illeggibile) 24.VI.94 B. Lettera della Russia Signore, La ringrazio per la Sua lettera in data odierna del seguente tenore: " In riferimento all'Accordo di Partenariato e Cooperazione, firmato oggi, confermo il nostro assenso al fatto che uno dei casi di cambiamento delle circostanze, ai sensi dell'articolo 4 di questo Accordo, nel quale sarebbe opportuno verificare se sia necessario apportare emendamenti all'Accordo, sarebbe la situazione conseguente all'entrata in vigore degli accordi multilaterali dell'Uruguay Round e della conclusione di accordi concernenti emendamenti al GATT, i suoi codici ed altri accordi ad esso connessi. Le sarei grato se potesse confermare l'accordo del Suo Governo sul contenuto della presente lettera." Ho l'onore di confermare che il mio Governo e' d'accordo con il contenuto della Sua lettera. La prego di accettare i sensi della mia piu' alta considerazione. Per il Governo della Federazione Russa (firma illeggibile) 24/6/1994 Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE SCAMBIO DI LETTERE SUI PRODOTTI CECA DI ACCIAIO A. Lettera della Comunita' Eccellenza, Mi riferisco all'Accordo di Partenariato e Cooperazione firmato oggi, ed in particolare all'Articolo 21. Confermo la nostra intesa, in base alla quale la Comunita' e la Federazione Russa si adopereranno al meglio per far si' che l'accordo sulle disposizioni quantitative riguardante l'interscambio di prodotti CECA di acciaio si concluda il piu' rapidamente possibile, avendo il debito riguardo per tutti i fattori che essi concordano siano pertinenti, ivi compresa, in particolare, la produzione di acciaio della Federazione Russa in rapporto a quella degli stati dell'ex Unione Sovietica maggiori produttori di acciaio. L'accordo sui prodotti CECA, che si avvale, fra l'altro, di un sistema di doppia autorizzazione con controllo all'origine, dovrebbe garantire un commercio prevedibile di tali prodotti. Confermo altresi' la nostra intesa, in base alla quale nell'accordo si terra' debito conto dell'adesione di nuovi Stati Membri all'Unione Europea, a partire dal momento del loro ingresso. Le sarei grato se potesse confermare l'accordo della Federazione Russa al contenuto della presente lettera. La prego di accettare i sensi della mia piu' alta considerazione. Per conto delle Comunita' Europee Firmato (firma illeggibile) Firmato (firma illeggibile) 24.VI.1994 B. Lettera della Russia Signore, La ringrazio per la Sua lettera in data odierna del seguente tenore: " Mi riferisco all'Accordo di Partenariato e Cooperazione, firmato in data odierna, e in particolare all'articolo 21 di questo Accordo. Confermo la nostra intesa secondo cui la Comunita' e la Federazione Russa faranno tutto il possibile per assicurare che l'accordo sulle disposizioni quantitative riguardante l'interscambio di prodotti CECA di acciaio si concluda il piu' rapidamente possibile, avendo la debita attenzione per tutti i fattori che essi ritengono pertinenti, ivi compreso, in particolare, il volume di produzione dell'acciaio nella Federazione Russa in rapporto a quello degli stati maggiori produttori di acciaio nell'ex URSS. L'accordo sui prodotti CECA dovrebbe garantire prevedibili condizioni di commercio di tali prodotti grazie, inter alia, al sistema della doppia autorizzazione insieme al controllo di origine. Confermo altresi' la nostra intesa, in base alla quale nell'accordo si terra' debito conto dell'adesione di nuovi stati all'Unione Europea, a partire dalla data del loro ingresso. Le sarei grato se potesse confermare l'accordo del Suo Governo sul contenuto della presente lettera." Ho l'onore di confermare che il mio Governo e' d'accordo con il contenuto di questa lettera. La prego di accettare i sensi della mia piu' alta considerazione. Per il Governo della Federazione Russa (firma illeggibile) 24/6/1994 Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE SCAMBIO DI LETTERE SULLE CONSEGUENZE DELL'ALLARGAMENTO B. Lettera della Comunita' Eccellenza, In riferimento all'Accordo di Partenariato e Cooperazione firmato oggi, desidero confermare che, qualora, in seguito all'allargamento della Comunita', dovesse risultare necessario apportare emendamenti al presente Accordo, cio' sarebbe oggetto di consultazioni fra le Parti, in base all'Articolo 90, ed in tale contesto si terrebbe conto, nella misura del possibile, del carattere del commercio bilaterale e delle relazioni economiche fra la Russia e gli Stati aderenti. Le sarei grato se potesse confermare l'accordo della Russia al contenuto della presente lettera. La prego di accettare i sensi della mia piu' alta considerazione. Per conto delle Comunita' Europee Firmato (firma illeggibile) Firmato (firma illeggibile) 24.VI.94 A. Lettera della Russia Signore, La ringrazio per la Sua lettera in data odierna del seguente tenore: " In riferimento all'Accordo di Partenariato e Cooperazione firmato oggi, confermo che, qualora, in seguito all'allargamento della Comunita', dovesse risultare necessario apportare una qualsiasi modifica a questo Accordo, cio' sara' oggetto di consultazioni fra le Parti in conformita' con l'articolo 90 ed in tale contesto si terra' conto, nella misura del possibile, del carattere del commercio bilaterale e delle relazioni economiche fra la Russia e gli stati aderenti. Le sarei grato se potesse confermare l'accordo del Suo Governo sul contenuto della presente lettera." Ho l'onore di confermare che il mio Governo e' d'accordo con il contenuto della Sua lettera. La prego di accettare i sensi della mia piu' altra considerazione. Per il Governo della Federazione Russa (firma illeggibile) 24/6/94 Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE Lisbona, 17 dicembre 1994 Scambio di lettere sulla Decisione n. 3 del Trattato sulla Carta dell'Energia Europea Lettera delle Comunita' alla Russia Eccellenza, Scopo della presente lettera e' confermare che, in merito alla Decisione n. 3 del Trattato sulla Carta dell'Energia (TCE), per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti, ed in particolare la nota a pie' di pagina a tale Decisione, l'Articolo 105 del nostro Accordo di Partenariato e Cooperazione (CAP), formato a Corfu' il 24 giugno 1994, non avra' come effetto la non applicazione dell'Articolo 16 del TCE relativamente alla Decisione n. 3. Propongo che la presente lettera e la Sua risposta costituiscano un accordo formale fra le due parti. Per conto delle Comunita' Europee (F.to: due firme illeggibili) GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA MOSCA Lisbona, 17 dicembre 1994 Scambio di lettere sulla Decisione N. 3 del Trattato sulla Carta dell'Energia Lettera della Federazione Russa Egregi Signori, ho preso atto della Vostra lettera del 17 dicembre 1994, intesa a confermare che in riferimento alla Decisione N. 3 del Trattato sulla Carta dell'Energia (ECT), relativa al trasferimento dei pagamenti, e in particolare in riferimento alle osservazioni su tale Decisione, l'Articolo 105 dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione (PCA), che istituisce il partenariato fra la Federazione Russa, da una parte, e le Comunita' Europee e i loro stati-membri, dall'altra, firmato sull'isola di Corfu' il 24 giugno 1994, non determina la non applicazione dell'Articolo 16 del Trattato sulla Carta dell'Energia nei confronti della Decisione N. 3. Sono d'accordo nel considerare la Vostra lettera e la presente risposta come assenso formale fra di noi. Per il Governo della Federazione Russa firmato

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