DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1996, n. 484

Type DPR
Publication 1996-07-22
Ultimo aggiornamento 1996-09-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 21 Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione 1. Nei settori sanitari compresi nel campo di applicazione del presente accordo sono prestazioni indispensabili ai sensi della [legge 146/1990, articolo 2 - comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;146~art2-com2), quelle rese nell'ambito dei servizi per la tossicodipendenza, di igiene pubblica, di igiene mentale, di medicina fiscale. 2. Le prestazioni di cui al comma l, in caso di sciopero della categoria, continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalita' di cui agli articoli 5 e 13 dai medici individuati ai sensi dei commi successivi. 3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente D.P.R. sono stabiliti, con apposite intese a livello regionale, i criteri per la determinazione di contingenti di personale medico da esonerare dalla partecipazione a eventuali scioperi di categoria al fine di garantire la continuita' delle prestazioni di cui al comma 1, nonche' per la loro distribuzione sul territorio. 4. La quantificazione dei contingenti numerici di cui al comma 3 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale per singola Azienda entro 15 giorni dalle intese regionali di cui allo stesso comma 3. 5. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 3 e 4, le parti dichiarano che assicureranno comunque le prestazioni di cui al comma 1. 6. In conformita' agli accordi di cui ai commi 3 e 4 le Aziende individuano, in occasione di ciascuno sciopero della categoria, i nominativi dei medici in servizio tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso, comunicando 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il medico individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. Gli accordi decentrati di cui ai commi 3 e 4 hanno validita' per il periodo di vigenza del presente regolamento e conservano la loro efficacia sino alla definizione di nuovi accordi 8. Il diritto di sciopero dei medici addetti alla medicina dei servizi e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 9. I medici che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono soggetti ai procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 13 dell'accordo per la medicina generale. 10. Le organizzazioni sindacali firmatarie si impegnano a non effettuare azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) dal quinto giorno precedente fino al quinto giorno seguente le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) dal quinto giorno precedente fino al quinto giorno seguente le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. 11. In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 22

Art. 22 Comitato consultivo zonale 1. Il comitato consultivo di cui all'art. 11 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale, integrato da due rappresentanti dei medici della medicina dei servizi, svolge le funzioni demandategli dal presente accordo ed esprime pareri per la sua applicazione.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 23

Art. 23 Responsabilita' convenzionali e violazioni 1. In caso di violazioni degli obblighi convenzionali, ai medici incaricati ai sensi del presente accordo si applicano le norme di cui all'art. 13 dell'accordo collettivo nazionale per la medicina generale.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 24

Art. 24 Rapporti tra i medici convenzionati e la dirigenza sanitaria della Azienda 1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della Azienda al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza sanitaria erogata attraverso la medicina dei servizi, procede al controllo della corretta applicazione della convenzione per quel che riguarda gli aspetti sanitari. 2. I medici addetti alla medicina dei servizi sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente accordo.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 25

Art. 25 Riscossione delle quote sindacali 1. Le quote sindacali a carico degli iscritti ai sindacati firmatari del presente accordo sono trattenute, su richiesta dei sindacati stessi corredata di delega degli iscritti, dalle Aziende presso le quali i medici prestano la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, su conti correnti bancari intestati ai sindacati richiedenti. Contestualmente ai sindacati e' inviato l'elenco dei medici a carico dei quali sono state applicate le ritenute sindacali, con indicazione dell'importo delle relative quote. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide nel rispetto delle normative vigenti. 2. Eventuali variazioni delle quote e delle modalita' di riscossione vengono comunicate alle Aziende da parte degli organi competenti dei sindacati firmatari.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 26

Art. 26 Commissione professionale 1. La Commissione professionale di cui all'art. 15 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale adempie a quanto previsto dall'[art. 24 della Legge 27.12.1983 n. 730](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art24) in materia di attivita' sanitarie territoriali svolte dai medici incaricati per la medicina dei servizi.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 27

Art. 27 Durata dell'accordo Il presente regolamento ha durata triennale e scade il 31 dicembre 1997.

Accordo medici medicina generale Allegato N-Norma finale

NORMA FINALE 1. Sono confermati a tempo indeterminato nell'incarico per il numero delle ore conferite formalmente, i medici che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultino titolari di un incarico a tempo indeterminato conferito ai sensi del Capo II del D.P.R. 218/92, nel rispetto delle norme sulle incompatibilita' e sulle limitazioni di orario. 2. Ai medici di cui al precedente comma e' corrisposto sugli emolumenti complessivi dell'anno 1994 un incremento dell'1%.

Accordo medici medicina generale Allegato N-Dichiarazioni a verbale

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 1. Le parti chiariscono che le dizioni "regioni", "amministrazioni regionali", "giunta regionale', "assessore regionale alla sanita'", usate nel testo dell'accordo, valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle provincie autonome di Trento e Bolzano. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 1. Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni inter- pretative ed applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo siano demandate all'Osservatorio nazionale di cui all'art 16 dell'accordo per la medicina generale. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3 1. Nei confronti dei medici iniettori e prelevatori di cui all'accordo collettivo nazionale del 22 dicembre 1978, titolari di incarico alla data di pubblicazione del presente regolamento, e' riconosciuta per intero l'anzianita' di servizio maturata senza soluzione di continuita' anteriormente alla data del 22 novembre 1979 presso i disciolti Enti mutualistici.

Accordo medici medicina generale Allegato N-Elenco

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 9, DELLA LEGGE 412/91 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/92, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 517/93: Regione ABRUZZO: DEL COLLE Regione EMILIA-ROMAGNA: BISSONI Regione LAZIO: COSENTINO Regione LOMBARDIA: BORSANI Regione MARCHE: MASCIONI Regione PIEMONTE: D'AMBROSIO Regione SICILIA: GRILLO Regione TOSCANA: MARTINI Regione UMBRIA: DI BARTOLO Regione VENETO: BRAGHETTO Federazione Italiana Medici Medicina Generale: (F.I.MM.G.): PANTI F.I.MM.G. Guardia Medica: SEVERA F.I.MM.G. Medicina Servizi: NAPOLANO Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani: (S.N.A.M.I.): ANZALONE S.N.A.M.I. Guardia Medica: MASSARA S.N.A.M.I. Medicina Servizi: ANZALONE Federazione Medici: C.G.I.L. Medici: CAU CUMI-AMFUP: CALI' U.I.L. Medici: MASUCCI F.I.A.L.S. Medici: MATCOVICH C.I.S.L. Medici: SCOLERI-CAPOGROSSI-MAGLIETTA S.I.M.E.T.: TRECCA S.U.M.I.: SORRONE U.M.U.S.: VERNIERO-FALBO-ORIGLIA CONF.SAL Medici: DI GIROLAMO S.U.M.A.I. (Medicina dei Servizi): MELEDANDRI

Accordo medici medicina generale-Accordo aggiuntivo

ACCORDO AGGIUNTIVO CONTENENTE MODIFICHE ALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE, SOTTOSCRITTO DALLE PARTI IN DATA 25.1.1996. - Le parti firmatarie dell'Accordo collettivo nazionale sottoscritto in data 25.1.1996 ai sensi dell'art. 4, comma 9, della Legge n. 502/1991 e dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 502/92 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 517/93; - Visto il parere favorevole con osservazioni reso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza generale del 16.5.1996; - Valutato che alcune delle osservazioni riguardano la legittimita' dell'articolo 3, comma 1, secondo punto, lett. i) nelle parti in cui stabilisce un punteggio ridotto per il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio e dell'articolo 25, comma 7, nella parte in cui stabilisce per i medici che, a domanda, sono reinseriti negli elenchi regionali della medicina generale, un massimale ridotto di scelte; Ritenuto di dover modificare il testo dell'accordo nelle parti sopra richiamate; concordano quanto segue nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale sottoscritto il 25.1.1996: - il punteggio previsto in 0,10 per mese di cui all'articolo 3, comma 1, secondo punto, lett. i) e' modificato in "punti 0,20 per mese'; - il comma 7 dell'articolo 25 e' soppresso e, di conseguenza, viene modificata la numerazione riferita al comma successivo. ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 9, DELLA LEGGE 412/1991 E DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/1992, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 517/1993, SOTTOSCRITTO IL 25.1.1996: Regione TOSCANA: MARTINI Regione ABRUZZO: DEL COLLE Regione EMILIA-ROMAGNA: BISSONI Regione LAZIO: COSENTINO Regione LOMBARDIA: BORSANI Regione MARCHE: MASCIONI Regione PIEMONTE: D'AMBROSIO Regione SICILIA: Regione UMBRIA: DI BARTOLO Regione VENETO: BRAGHETTO Federazione Italiana Medici Medicina Generale: F.I.MM.G.: PANTI Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani: S.N.A.M.I.: ANZALONE S.N.A.M.I. Medicina Servizi: ANZALONE Federazione Medici: C.G.I.L. Medici: CUMI-AMFUP: U.I.L. Medici: F.I.AL.S. Medici: C.I.S.L. Medici: S.I.M.E.T.: TRECCA S.U.M.I.: SORRONE U.M.U.S.: VERNIERO-FALBO-ORIGLIA CONF.SAL. Medici: DI GIROLAMO

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