DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1996, n. 484

Type DPR
Publication 1996-07-22
Ultimo aggiornamento 1996-09-19
State In force
Source Normattiva
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Norma transitoria n. 1 I minori che abbiano compiuto il sesto anno di eta' possono essere assegnati al medico di medicina generale. Norma transitoria n. 2 Le parti convengono che nell'anno 1996 l'assegnazione degli incarichi previsti dal presente accordo avviene sulla base della graduatoria regionale vigente e sulla base dei criteri di cui agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Norma transitoria n. 3 Le parti convengono che i procedimenti disciplinari in corso presso la commissione di disciplina alla data di pubblicazione del presente accordo, vengono definiti secondo i criteri e le procedure di cui ai DD.PP.RR. 314/90, n. 41/91 e n. 218/92.

Accordo medici medicina generale-Dichiarazioni a verbale

Dichiarazione a verbale n. 1 1. Le parti raccomandano al Ministero della sanita' che tra i titoli di servizio valutabili ai fini dei concorsi per il personale medico dipendente del S.S.N. sia dato rilievo all'attivita' di medico di medicina generale convenzionato, con particolare riguardo agli addetti ai servizi di emergenza sanitaria territoriale. Dichiarazione a verbale n. 2 1. Le parti chiariscono che le dizioni regioni, amministrazione regionale, giunta regionale, assessore regionale alla sanita' usate nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle provincie autonome di Trento e Bolzano. Dichiarazione a verbale n. 3 1. Le parti raccomandano al Ministro della Sanita' che una percentuale dei posti disponibili per la frequenza ai corsi di formazione di medicina generale, previsti dal decreto legislativo n. 256/91, sia riservata a medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuita' assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi e ai laureati prima del 1.1.1995. Dichiarazione a verbale n. 4 1. Le parti chiariscono che la dizione "medico di medicina generale' si riferisce a tutti i medici convenzionati con le Aziende ai sensi del presente accordo. Dichiarazione a verbale n. 5 1. Le parti concordano di richiedere al Ministero della Sanita' l'emanazione di una disciplina che chiarisca i rapporti tra l'equipe ospedaliera e i medici generali, compreso l'aspetto delle relative responsabilita', nei casi di ospedalizzazione domiciliare. Dichiarazione a verbale n. 6 Le parti convengono che tra i compiti affidati ai medici dal presente accordo non rientrano le funzioni di medico necroscopo e di polizia mortuaria. Dichiarazione a verbale n. 7 Le parti si impegnano a dare preferenza nel conferimento degli incarichi per le centrali di ascolto ai medici portatori di handicap motori o visivi, in ordine di anzianita' di laurea o, in subordine, di voto di laurea. Dichiarazione a verbale n. 8 Le parti raccomandano al Ministero della Sanita', di emanare, sentite le parti interessate, una norma idonea ad adeguare il modello prescrizione-proposta di cui al D.M n. 350/88, alla normativa vigente anche per le esigenze poste dalla compensazione infraregionale e extraregionale. Dichiarazione a verbale n. 9 Le parti convengono di affrontare, d'intesa con la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, tutte le tematiche deontologiche poste dalla "Carta dei servizi sanitari" con riferimento anche alla evidenziazione della qualificazione professionale del medico. Dichiarazione a verbale n. 10 Le parti si impegnano a realizzare, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, un'azione di coordinamento per quanto riguarda l'entita' dei compensi di cui all'art. 61 e all'allegato "D", lett. "C". Dichiarazione a verbale n. 11 In attesa che vengano eletti i Comitati regionali di cui all'art. 12, i membri di rappresentanza medica nell'Osservatorio consultivo permanente di cui all'art. 16, comma 3, ultimo punto sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Accordo medici medicina generale-Allegato A

ALLEGATO A (art. 2) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GRADUATORIA REGIONALE DI MEDICINA MENERALE | Bollo | RACCOMANDATA All'Assessorato alla Sanita' | | Regione | | Il sottoscritto.................... nato a......... prov. | | | il.......... M | | F | | codice fiscale | | | | | | | | | | | | | Comune di residenza................. prov. | | | indirizzo....................... n..... CAP | | | | | | tel.......... Azienda U.S.L. di residenza................... | | | | CHIEDE secondo quanto previsto dall'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale ex art. 8 del decreto legislativo 30.12.92, n. 502, come modificato e integrato dal decreto legislativo 7.12.93, n 517, di essere inserito nella graduatoria regionale di medicina generale, da valere per l'anno 19__ A tal fine acclude alla presente la seguente documentazione: n. 1 Certificato di iscrizione all'Ordine dei Medici di.............. rilasciato il............... (v. nota) n. ..... documenti relativi ai titoli in suo possesso - valutabili ai fini della graduatoria predetta - e specificati nel prospetto interno. Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso: | | la propria residenza | | il domicilio sotto indicato: c/o ....................... Comune ............. provincia | | | indirizzo ........................... n. ....... CAP | | | | | | data firma per esteso AVVERTENZE IMPORTANTI - L'attestazione dell'Ordine dei Medici deve avere la data di rilascio non antecedente a 3 mesi dalla data di presentazione della domanda. La mancata presentazione di questo documento o la sua incompletezza comporta l'esclusione della graduatoria. - I documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati devono essere in originale o copia autentica, in regola con le norme sull'imposta di bollo, secondo le disposizioni di legge vigenti. - Il certificato di laurea, rilasciato dalla Universita' degli Studi, deve essere allegato anche se la votazione ivi riportata non da' diritto a punteggio, tranne se gia' agli atti. - I documenti allegati alla domanda per l'inserimento nella graduatoria eventualmente presentati negli anni precedenti, sono acquisiti agi atti purche' ne venga fatto espresso riferimento e sempre che siano tali da poterne consentire la valutazione. Dovra' invece essere allegata tutta la documentazione relativa a titoli ed attivita' svolti successivamente alla data di scadenza della precedente domanda e fino al 31 dicembre dell'anno precedente all'inoltro della presente domanda. - La documentazione allegata deve essere tale da poterne consentire la valutazione, non si terra' conto di quella dalla quale non e'possibile dedurre i dati di valutazione o di quella mancante rispetto a quanto dichiarato dal medico. VALUTAZIONE TITOLI ED ATTIVITA' SVOLTA | | | DA RIEMPIRE A CURA DEL MEDICO | PARTE RISERVATA | | | | | ALL'UFFICIO | | A | B | I Titoli accademici o di studio: | | | (1)|(2)| - Diploma di laurea conseguito | | | | | con voti da 100 a 104 | | | | | (punti 0,30) - voto /110 | =p.| | | | | | | | | - Diploma di laurea conseguito | | | | | con voti da 105 a 109 | | | | | (punti 0,50) - voto /110 | =p.| | | | | | | | | - Diploma di laurea conseguito | | | | | con voti da 110 a 110 e lode | | | | | (punti 1,00) - voto /110 | =p.| | | | | | | | | - Specializzazione o libera do- | | | | | cenza in medicina generale | | | | | e disciplina equipollente ai | | | | | sensi del D.M. 10.3.83 tab. B | | | | | (punti 2,00) | | | | | specializzazione in | | | | | specializzazione in | Totale n. x2,00=p.| | | | | | | | | - Specializzazione o libera do- | | | | | cenza nelle discipline affini | | | | | alla medicina generale, ai | | | | | sensi del D.M. 10.3.83 tab. B | | | | | (punti 0,50) | | | | | specializzazione in | | | | | specializzazione in | Totale n. x0,50=p.| | | | | | | | | - Attestato di formazione in | | | | | medicina generale di cui allo | | | | | art. 1, comma 2 o all'art. 2, | | | | | comma 2, del decreto legisla- | | | | | tivo n. 256/91. | | | | | (punti 12) | Totale n. | | | | | | | | | | | | | | II Titolo di servizio | | | | | - Medico di assistenza primaria | | | | | convenzionato, compresa attivi-| | | | | ta' svolta in qualita' di asso- | | | | | ciato | | | | | (0,20 punti per mese di atti- | | | | | vita') | | | | | dal al | =m. gg. | | | | dal al | =m. gg. | | | | dal al | =m. gg. | | | | | Totale m. x0,20=p.| | | | | | | | | - Stessa attivita' nell'ambito | | | | | della Regione nella cui gra- | | | | | duatoria si chiede l'inseri- | | | | | mento | | | | | (0,30 punti per mese di atti- | | | | | vita') | | | | | dal al | =m. gg. | | | | dal al | =m. gg. | | | | dal al | =m. gg. | | | | dal al | =m. gg. | | | | | Totale m. x0,30=p.| | | | | | | | | | | | A | B | DA RIEMPIRE A CURA | PARTE RISERVATA | | | | DEL MEDICO | ALL'UFFICIO | | | | | | | | | | | | | | - Attivita' di sostituzione del | | | | | medico di assistenza primaria | | | | | convenzionato solo se svolta | | | | | con riferimento a piu' di 100 | | | | | utenti e per periodi non infe- | | | | | riori a 5 giorni continuativi | | | | | (0,20 punti per mese di atti- | | | | | vita') | | | | | | | | | | dal ........... al ........... | =m. gg. | | | | dal ........... al ........... | =m. gg. | | | | dal ........... al ........... | =m. gg. | | | | dal ........... al ........... | =m. gg. | | | | dal ........... al ........... | =m. gg. | | | | | Totale m. x0,20=p.| | | | - Stessa attivita' di cui al | | | | | punto precedente dovuta ad | | | | | attivita' sindacale e sosti- | | | | | tuzioni d'ufficio anche se di | | | | | durata inferiore a 5 gg. (3). | | | | | Le sostituzioni effettuate su | | | | | base oraria ai sensi dello | | | | | art. 23 sono valutate con gli | | | | | stessi criteri di cui al Ti- | | | | | tolo II, lett. c) | | | | | (0,20 punti per mese di atti- | | | | | vita') | | | | | | | | | | dal ........... al ........... | =m. gg. | | | | dal ........... al ........... | =m. gg. | | | | dal ........... al ........... | =m. gg. | | | | dal ........... al ........... | =m. gg. | | | | | Totale m. x0,20=p.| | | | - Servizio effettivo con inca- | | | | | rico a tempo indeterminato | | | | | nella medicina dei servizi o | | | | | svolto, anche a titolo di so- | | | | | stituzione, nei servizi di | | | | | guardia medica, di continuita' | | | | | assistenziale o nell'emergenza | | | | | sanitaria territoriale in | | | | | forma attiva | | | | | (0,20 punti per mese, raggua- | | | | | gliato a 96 ore di attivita') | | | | | | | | | | U.S.L. dal al ore | =m. gg. | | | | U.S.L. dal al ore | =m. gg. | | | | U.S.L. dal al ore | =m. gg. | | | | U.S.L. dal al ore | =m. gg. | | | | U.S.L. dal al ore | =m. gg. | | | | U.S.L. dal al ore | =m. gg. | | | | | Totale m. x0,20=p.| | | | - Attivita' di continuita' assi- | | | | | stenziale o di emergenza sani- | | | | | taria territoriale in forma | | | | | di reperibilita' ai sensi del | | | | | presente accordo | | | | | (0,05 punti per mese, raggua- | | | | | gliato a 96 ore di attivita') | | | | | | | | | | U.S.L. dal al ore | =m. gg. | | | | U.S.L. dal al ore | =m. gg. | | | | U.S.L. dal al ore | =m. gg. | | | | U.S.L. dal al ore | =m. gg. | | | | | Totale m. x0,05=p.| | | | - Attivita' medica nei servizi | | | | | di assistenza stagionale nelle | | | | | localita' turistiche, organiz- | | | | | zata dalle Regioni o dalle | | | | | UU.SS.LL. | | | | | (0,20 punti per mese) | | | | | | | | | | U.S.L. dal al | =m. gg. | | | | U.S.L. dal al | =m. gg. | | | | U.S.L. dal al | =m. gg. | | | | | Totale m. x0,20=p.| | | | | | | | | | | | A | B | DA RIEMPIRE A CURA | PARTE RISERVATA | | | | DEL MEDICO | ALL'UFFICIO | | | | | | | | | | | | | | - Servizio militare di leva o | | | | | sostitutivo nel servizio civi- | | | | | le, svolto dopo il consegui- | | | | | mento del diploma di laurea in | | | | | medicina | | | | | (0,05 punti per mese) | | | | | | | | | | dal al | Totale m. x0,05=p.| | | | | | | | | - Attivita' di sostituzione di | | | | | medico pediatra di libera | | | | | scelta se svolta con riferi- | | | | | mento ad almeno 70 utenti e | | | | | per periodi non inferiori a 5 | | | | | giorni continuativi (3) | | | | | (0,10 punti per mese di atti- | | | | | vita') | | | | | | | | | | dal al | =m. gg. | | | | dal al | =m. gg. | | | | dal al | =m. gg. | | | | dal al | =m. gg. | | | | | Totale m. x0,10=p.| | | | - Attivita' come medico specia- | | | | | lista ambulatoriale nella | | | | | branca di medicina interna, | | | | | e medico generico di ambulato- | | | | | rio ex enti mutualistici, me- | | | | | dico generico fiduciario e me- | | | | | dico di ambulatorio convenzio- | | | | | nato con il Ministero della | | | | | Sanita' per il servizio di | | | | | assistenza ai naviganti. | | | | | (0,05 punti per mese di atti- | | | | | vita') | | | | | | | | | | dal al | =m. gg. | | | | dal al | =m. gg. | | | | dal al | =m. gg. | | | | dal al | =m. gg. | | | | | Totale m. x0,05=p.| | | | - Astensione obbligatoria per | | | | | gravidanza e puerperio durante | | | | | il periodo di incarico a tempo | | | | | indeterminato nell'area della | | | | | medicina generale (fino ad un | | | | | massimo di punti 0,50 per ogni | | | | | evento); | | | | | (0,10) punti per mese) | | | | | | | | | | dal al | =m. gg. | | | | dal al | =m. gg. | | | | dal al | =m. gg. | | | | | Totale m. x0,10=p.| | | | | | | | | firma del medico | Totale punteggio | | | | | complessivo | | | | | | | | | | | 1) Barrare la colonna "A" in corrispondenza dei titoli che sono stati allegati alla presente domanda. 2) Barrare la colonna "B" in corrispondenza dei titoli che sono stati presentati in occasione di precedenti domande e sono acquisiti agli atti e siano tali da poterne consentire la valutazione. 3) Le sostituzioni sono valutabili solo se effettuate a medico di medicina generale con piu' di 100 utenti, e a medico pediatra con almeno 70 utenti. Tali indicazioni devono essere espressamente dichiarate nel certificato rilasciato dall'Ente interessato.

Accordo medici medicina generale-Allegato B

ALLEGATO B (art. 19) PROCEDURE TECNICHE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPPORTO OTTIMALE 1. Stabilito per determinazione della Regione l'ambito territoriale, ai fini dell'acquisizione delle scelte, nello stesso va applicato il cosiddetto rapporto ottimale. 2. Tale ambito non puo' comprendere una popolazione inferiore a 1.500 abitanti ne' puo' essere inferiore al territorio del comune anche se questo comprende piu' Aziende. 3. Si procede in questo modo. 4. Si stabilisce quale e' la popolazione nell'ambito risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente: 5. Da questa' cifra si detrae la popolazione in eta' pediatrica (0-14); ne risultera' un numero di abitanti che e' quello utile al fine del rapporto ottimale. 6. A parte si prende l'elenco dei medici gia' operanti nella medicina generale nell'ambito in questione. 7. Ognuno di essi ha un proprio massimale o quota individuale derivante anche dalla applicazione delle limitazioni o dalla autolimitazione. 8. Ad ogni medico viene attribuito un valore ai fini dell'applicazione del rapporto ottimale. 9. Esso sara': - uguale a 1.000 per tutti coloro che usufruiscono della quota individuale o che hanno un massimale superiore a 1.000 - pari al loro massimale se esso e' inferiore a 1.000 10. Fatta la somma di questi valori la si sottrae al numero degli abitanti valido al fine dell'applicazione del rapporto ottimale. 11. La zona e' carente se il risultato della sottrazione comporta un numero superiore a 500 e si inserira' un medico per ogni 1.000 abitanti o frazione superiore a 500 in relazione al risultato della sottrazione. 12. Esempio: Ambito territoriale 52.000 abitanti; popolazione pediatrica 6.000 abitanti; al fine dell'applicazione del rapporto ottimale abitanti 46.000 Al fine del rapporto ottimale: Abitanti 52.000 Popolazione pediatrica 6.000 Medici inseriti nell'ambito: 4 a 1.800 scelte di massimale valgono 4.000 ( 4 x 1.000) 20 a 1.500 scelte di massimale valgono 20.000 (20 x 1.000) 3 a 1.000 scelte di massimale valgono 3.000 ( 3 x 1.000) 5 a 750 scelte di massimale valgono 3.750 ( 5 x 750) 12 a 500 scelte di massimale valgono 6.000 (12 x 500) Totale 36.750 La zona e' carente: 46.000 - 36.750 = 9.250. Devono essere inseriti 9 medici.

Accordo medici medicina generale-Allegato C

ALLEGATO C (art. 23) REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA MEDICO TITOLARE E SOSTITUTA NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA 1. Fermi gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall'art. 23, i rapporti economici tra medico sostituto e quello gia' sostituto, chiunque tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della Maggiore o minore morbilita' legata alla stagione. Non e' consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione. 2. L'onorario professionale e Al compenso aggiuntivo, quest'ultimo nel caso che spetti al medico sostituito, e il sostituto ne abbia diritto al sensi dell'art. 45, devono essere corrisposti al medico sostituto. 3. Se il medico sostituto svolge la propria attivita' professionale usufruendo dello studio e delle attrezzature del medico sostituito, a eetto medico sostituto spetta il 15% del concorso nelle spese per la produzione del reddito, in quanto quest'ultimo utilizza il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento delle visite domiciliari. 4. L'indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale rimane di esclusiva competenza del medico sostituito. 5. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore morbilita', i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi al mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Accordo medici medicina generale-Allegato D

ALLEGATO D (Art. 32 - 45 p. F) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 1) Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici di medicina generale sono quelle elencate in calce al presente allegato D, nel nomenclatore-tariffario. 2) Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore- tariffario, le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale del medico a seconda delle condizioni di salute del paziente. 3) Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1) lo stu- dio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere-dovere dell'Azienda di esercitare i previsti controlli sull'idoneita' dello studio professionale, il medico e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio e' dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature. 4) Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il medico e' tenuto ad inviare entro il giorno 15 di ciascun mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare nome, cognome, indirizzo e numero del libretto di iscrizione dell'assistito. Se la prestazione e' eseguita previa l'autorizzazione sanitaria della Azienda , alla distinta deve essere allegato l'originale dell'autorizzazione stessa sul quale il medico per ogni singola prestazione eseguita, deve far apporre la firma dell'assistito che ne ha beneficiato o, in caso di impedimento, di chi ha assistito all'avvenuta prestazione. Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilita' di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo. Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sara' esaminato ai fini del pagamento tra l'Ente erogatore e il sanitario interessato. 5) Al medico spettano i compensi omnicomprensivi dal 1.7.96, con esclusione di quelli previsti alla lett. "C", indicati nel nomenclatore-tariffario. Fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, nessun onere a qualsiasi titolo puo' far carico all'assistito. I compensi per le prestazioni aggiuntive sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui al punto 4). 6) Gli emolumenti riferiti alle prestazioni aggiuntive, con esclusione di quelle previste alla lett. "C", non possono superare mensilmente il 22,50 per cento dei compensi corrisposti nello stesso mese al medico a titolo di onorario professionale di cui all'art. 45, lett. "A". 7) I dati relativi all'andamento delle prestazioni aggiuntive rientrano tra quelli da sottoporre alle Commissioni professionali regionali di cui all'art. 15 del presente accordo. NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A) Prestazioni eseguibili senza autorizzazione: 1) Prima medicazione ()................................. L. 23.000 2) Sutura di ferita superficiale......................... L. 6.200 3) Successive medicazioni................................ L. 11.500 4) Rimozione di punti di sutura e medicazione............ L. 23.000 5) Cateterismo uretrale nell'uomo........................ L. 18.000 6) Cateterismo uretrale nella donna...................... L. 6.700 7) Tamponamento nasale anteriore......................... L. 10.500 8) Fleboclisi (unica - eseguibile in caso di intervento di urgenza)................................................ L. 23.000 9) Lavanda gastrica...................................... L. 23.000 10) Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione antitetanica............................................... L. 11.500 11) Iniezione sottocutanea desensibilizzante ()........ L. 17.200 12) Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico (solo su pazienti non ambulabili).......................... L. 1.200 B) Prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria: 1) Ciclo di fleboclisi (per ogni fleboclisi)............. L. 17.200 2) Ciclo curativo di iniezioni endovenose (per ogni iniezione)................................................. L. 11.500 3) Ciclo aereosol o inalazioni caldo-umide nello studio professionale del medico (per prestazione singola) ()... L. 2.300 4) Vaccinazioni non obbligatorie ().................. L. 11.500 C) Prestazioni, indicate a titolo esemplificativo, eseguibili nell'ambito degli accordi regionali di cui al capo VI. 1. Gli accordi regionali possono prevedere lo svolgimento, da parte del medico o della associazione di medici, di prestazioni aggiuntive retribuite, sia singole per il chiarimento del quesito diagnostico od il monitoraggio delle patologie, che programmate, nell'ambito di un progetto volto all'attuazione di linee guida o di processi assistenziali o di quant'altro venga concordato, correlato alle attivita' previste dall'art. 70. 2. A titolo esemplificativo si individuano alcune prestazioni correlate alle attivita' di cui all'art. 70, comma 1 e 2: Anziani: - test psicoattitudinali - test per valutazione di abilita' e di socializzazione - test verbali e non, per valutazione cognitiva. Prevenzione, diagnosi precoce, terapia e follow up, di: - patologie infettive: infezione di gammaglobulina antitetanica, vaccinazioni individuali e partecipazione a campagne di vaccinoprofilassi - patologie sociali croniche (diabete mellito, ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, dislipidemie): ECG, esame del fondo oculare, diagnostica di laboratorio (glicemia, glicosuria delle 24 ore, dosaggio dei lipidi plasmatici ecc.); - neoplasie: prelievo vaginale per esame oncocitologico, colposcopia con eventuale prelievo per citologia, ricerca del sangue occulto nelle feci, paracentesi, cateterismo vescicale, lavande vescicali, inienzione I.V. singola o a cicli (ad es. di antiblastici), fleboclisi singole o a cicli o quant'altro sia necessario a scopo preventivo o terapeutico - patologia reumatica e osteoarticolare: artrocentesi, iniezioni endoarticolari, ionoforesi - patologia respiratoria (asma, bronchite cronica, allergie): spirometria, iniezioni sottocutanee desensibilizzanti, cicli di aereosol *** - patologia genito-urinaria e disturbi della minzione: cateterismo, massaggio prostatico, uroflussimetria, prelievo vaginale per studio ormonale - pazienti sottoposti a manovre chirurgiche o comunque che necessitano di interventi di piccola chirurgia ambulatoriale: incisione di ascessi, riduzione di lussazione. ----- () Per la prima medicazione va intesa quella eseguita su ferita non precedentemente medicata. In caso di sutura si aggiunge la relativa tariffa. (**) Praticabile solo negli studi dotati di frigorifero. () Per l'esecuzione di tale prestazione lo studio del medico deve essere dotato di idonei impianti fissi. (****) Eseguibili con autorizzazione complessiva nell'ambito di programmi di vaccinazioni disposti in sede regionale o di Azienda. Per la conservazione del vaccino che e' fornito dall'Azienda, lo stu- dio medico deve essere dotato di idoneo frigorifero. Sui risultati della propria collaborazione alla campagna di vaccinazione il medico invia apposita relazione all'Azienda. I compensi relativi alle vaccinazioni non obbligatorie non rientrano nel calcolo di cui al comma 6 del presente allegato.

Accordo medici medicina generale-Allegato E

ALLEGATO E (art. 37) SCHEDA DI ACCESSO IN OSPEDALE Caro collega, invio in ospedale. l. paziente signor ..................................... ..................................... 1) Motivo del ricovero .............................................. 2) Accertamenti eventualmente effettuati e terapia praticata in atto .............................................. .............................................. 3) Dati estratti dalla scheda sanitaria ............................................. ............................................. ............................................. Sono disponibile, previo contatto telefonico, ad ulteriori consultazioni durante il periodo di ricovero. Ti segnalo l'opportunita' che al termine del ricovero mi sia cortesemente inviata una esauriente relazione clinica. ..................... Li'...................... Dott. .......................... Recapito telefonico: ............................

Accordo medici medicina generale-Allegato F

ALLEGATO F (art. 38) Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo medici medicina generale Allegato G-art. 1

ALLEGATO G (art. 32 - 39 - 45 p. G) ASSISTENZA PROGRAMMATA DOMICILIARE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI NON AMBULABILI Art. 1 Prestazioni domiciliari 1. L'assistenza domiciliare programmata di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), e' svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per: - monitoraggio dello stato di salute dell'assistito; - controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale e suggerimenti allo stesso e ai familiari; - indicazione al personale infermieristico per la effettuazione delle terapie, da annotare sul diario clinico; - indicazione ai familiari, o al personale addetto all'assistenza diurna, con riguardo alle peculiarita' fisiche e psichiche del singolo paziente; - indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita dalla Azienda; - collaborazione con il personale dei servizi sociali della Azienda per le necessita' del soggetto nei rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno; - predisposizione e attivazione di "Programmi individuali" con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica; - attivazione degli interventi riabilitativi; - tenuta al domicilio di un'apposita scheda degli accessi fornita dalla Azienda sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni ciniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente specialista e quant'altro ritenuto utile e opportuno.

Accordo medici medicina generale Allegato G-art. 2

Art. 2 Attivazione del servizio domiciliare 1. Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilita' a deambulare, quali ad esempio: a) impossibilita' permanente a deambulare (es. grandi anziani con deficit alla deambulazione, portatori di protesi agli arti inferiori con gravi difficolta' a deambulare); b) impossibilita' ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni (paziente non autosufficiente o paziente abitante in un piano alto e senza ascensore); c) impossibilita' per gravi patologie che necessitino di controlli ravvicinati sia in relazione alla situazione socio- ambientale che al quadro clinico, quali: - insufficienza cardiaca in stadio avanzato; - insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale; - arteriopatia obliterante degli arti inferiori in stadio avanzato; - gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione; - cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi; - paraplegici e tetraplegici.

Accordo medici medicina generale Allegato G-art. 3

Art. 3 Procedure per l'attivazione dell'assistenza 1. La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare puo' essere effettuata dal medico di scelta, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie. 2. Fermo restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di intervento deve essere formulata, in ogni caso, dal medico di scelta con precisazione del numero degli accessi. 3. Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo socio-sanitario nonche' le necessita' di eventuali supporti di personale. 4. Al fine di fornire al medico della Azienda la possibilita' di concordare sollecitamente il programma assistenziale proposto, e' necessario che dalla richiesta del medico di famiglia emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilita' di accesso del paziente allo studio del medico. 5. L'esame del programma da parte del medico della Azienda deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, secondo le modalita' di cui sopra, al distretto competente per territorio riferito alla residenza dell'assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine dianzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.

Accordo medici medicina generale Allegato G-art. 4

Art. 4 Rapporti con il distretto 1. In relazione alle condizioni di salute di ogni soggetto e ai conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli interventi domiciliari, il medico di medicina generale ed il medico responsabile a livello distrettuale dell'attivita' sanitaria concordano: A) la durata con relativa decorrenza del periodo di erogazione dell'assistenza sanitaria programmata domiciliare, che comunque non puo' essere superiore ad un anno (con possibilita' di proroga); B) la periodicita' settimanale o quindicinale o mensile degli accessi del medico di medicina generale al domicilio, che puo' variare in relazione alla diversa intensita' dell'intervento come determinata dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto; C) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di attivazione al fine della migliore personalizzazione dell'intervento in relazione alle ulteriori prestazioni infermieristiche, sociali, specialistiche, di ricerca diagnostica, che necessitino al soggetto.

Accordo medici medicina generale Allegato G-art. 5

Art. 5 Compenso economico 1. Al medico di medicina generale oltre all'ordinario trattamento economico e' corrisposto un compenso omnicomprensivo nella misura di regola ammontante a L. 35.000 per accesso, dall'1.7.1996. 2. Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato. 3. Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio del medico, cambio di residenza e il venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.

Accordo medici medicina generale Allegato G-art. 6

Art. 6 Modalita' di pagamento 1. Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al distretto, entro 10 giorni del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato. 2. Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantita' degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del paziente. 3. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi. 4. La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni, che devono sempre essere documentate alla Azienda nei tempi previsti.

Accordo medici medicina generale Allegato G-art. 7

Art. 7 Documentazione di distretto 1. Presso ogni distretto, e' curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che eroga l'assistenza di cui agli articoli precedenti. 2. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni mensili, ed i modelli per l'assistenza domiciliare in ordine alfabetico.

Accordo medici medicina generale Allegato G-art. 8

Art. 8 Verifiche 1. Il dirigente medico responsabile del competente servizio della Azienda ed i responsabili distrettuali delle attivita' sanitarie possono in ogni momento verificare presso i domicili degli assistiti la necessita' degli interventi attivati. 2. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico di medicina generale.

Accordo medici medicina generale Allegato H-art. 1

ALLEGATO H (art. 32 - 39 - 45 p. G) ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA Art. 1 Prestazioni 1. L'assistenza domiciliare integrata di cui all'art. 39, comma 1, lettera c), e' svolta assicurando al domicilio del paziente le prestazioni: - di medicina generale; - di medicina specialistica; - infermieristiche domiciliari e di riabilitazione; - di aiuto domestico da parte dei familiari o del competente servizio delle Aziende; - di assistenza sociale. 2. Lo svolgimento e' fortemente caratterizzato dall'intervento integrato del servizi necessari, sanitari e sociali, in rapporto alle specifiche esigenze di ciascun soggetto al fine di evitarne il ricovero. 3. L'assistenza puo' essere sospesa in qualsiasi momento sia dal medico di medicina generale che dalla Azienda, con preavviso di almeno 7 giorni, salvaguardando in ogni caso le esigenze socio- sanitarie del paziente.

Accordo medici medicina generale Allegato H-art. 2

Art. 2 Attivazione dell'assistenza integrata 1. Le patologie che consentono l'avvio dell'assistenza sono quelle per le quali l'intervento domiciliare di assistenza integrata si presenta alternativo al ricovero determinabile da ragioni sociali o da motivi di organizzazione sanitaria. 2. Salva diversa determinazione concordata tra il medico responsabile dell'attivita' sanitaria a livello distrettuale e il medico di medicina generale in relazione alla situazione socio- ambientale e al quadro clinico, le ipotesi di attivazione dell'intervento si riferiscono a: - malati terminali; - incidenti vascolari acuti; - gravi fratture in anziani; - forme psicotiche acute gravi; - riabilitazione di vasculopatici; - malattie acute temporaneamente invalidanti nell'anziano (forme respiratorie e altro); - dimissioni protette da strutture ospedaliere. 3. Il servizio viene iniziato, col consenso del medico di medicina generale scelto dal paziente, a seguito di segnalazione al responsabile delle attivita' sanitarie a livello di distretto nel quale ha la residenza l'interessato da parte del: a) responsabile del reparto ospedaliero all'atto delle dimissioni; b) medico di medicina generale; c) servizi sociali; d) familiari del paziente. 4. Entro 24/48 ore dalla segnalazione il medico del distretto autorizza, o meno l'intervento e prende contatto con il medico di medicina generale per attivare l'intervento integrato, dopo aver recepito il consenso del malato o dei suoi familiari. 5. Il sanitario responsabile a livello distrettuale e il medico di medicina generale concordano: 1) la durata presumibile del periodo di erogazione dell'assistenza integrata; 2) gli interventi degli altri operatori sanitari; 3) le richieste di intervento degli operatori del servizio sociale da avanzare al responsabile distrettuale delle relative attivita'; 4) la cadenza degli accessi del medico di medicina generale al domicilio del paziente in relazione alla specificita' del processo morboso in corso e agli interventi sanitari e sociali necessari, tenendo conto della variabilita' clinica di ciascun caso; 5) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di effettuazione del servizio. 6. Il medico di medicina generale nell'ambito del piano di interventi: - ha la responsabilita' unica e complessiva del paziente; - tiene la scheda degli accessi fornita dalla Azienda presso il domicilio del paziente sul quale gli operatori sanitari riportano i propri interventi; - attiva le eventuali consulenze specialistiche, gli interventi infermieristici e sociali programmati; - coordina gli operatori per rispondere ai bisogni del paziente.

Accordo medici medicina generale Allegato H-art. 3

Art. 3 Retribuzione 1. Al medico di medicina generale, oltre all'ordinario trattamento economico di cui all'art. 45 e' corrisposto un compenso omnicomprensivo per ciascun accesso di L. 35.000 dall'1.7.96. 2. Gli accessi del medico al domicilio del paziente devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze stabilite. 3. Il trattamento economico cessa in caso di ricovero in struttura sanitaria o sociale, o al venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.

Accordo medici medicina generale Allegato H-art. 4

Art. 4 Modalita' di pagamento 1. Al fine della corresponsione del compenso il medico segnala al distretto, entro il giorno 10 del mese successivo all'effettuazione delle prestazioni, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato. 2. Effettuato il riscontro tra il programma concordato e gli accessi indicali dal medico, i documenti sono inoltrati al competente servizio della Azienda per la liquidazione. 3. Il numero degli accessi segnalali dal medico deve trovare riscontro nella quantita' degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio degli assistiti. 4. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi. 5. La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione della prestazione che deve sempre essere documentata alla Azienda nei tempi previsti.

Accordo medici medicina generale Allegato H-art. 5

Art. 5 Documentazione di distretto 1. Presso ogni distretto e' curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che eroga l'assistenza domiciliare integrata. 2. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni ed una copia del programma concordato per l'assistenza domiciliare integrata conservati in ordine alfabetico.

Accordo medici medicina generale Allegato H-art. 6

Art. 6 Riunioni periodiche 1. Il dirigente medico responsabile del servizio promuove una riunione trimestrale con i responsabili dell'attivita' sanitaria distrettuale e con i membri del Comitato consultivo di Azienda al fine di assicurare l'uniformita' dei criteri di ammissione ai trattamenti, di verificare congiuntamente l'andamento del processo erogativo agli effetti della sua efficienza ed efficacia, di esaminare per le relative soluzioni gli eventuali problemi connessi alla gestione dell'accordo. 2. Alla riunione possono essere invitati i medici convenzionati di medicina generale in relazione ai singoli problemi assistenziali in discussione. 3. Il medico di medicina generale tempestivamente avvertito e' tenuto a partecipare, concordando modalita e tempi.

Accordo medici medicina generale Allegato H-art. 7

Art. 7 Verifiche 1. Il dirigente medico responsabile del servizio ed i responsabili distrettuali delle attivita' sanitarie possono in ogni momento verificare presso il domicilio la necessita' degli interventi attivati. 2. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico di medicina generale.

Accordo medici medicina generale-Allegato I

ALLEGATO I (norma finale n. 4) TABELLA 1 PANIERE PER IL CALCOLO DELLA VARIAZIONE DELLE SPESE DEI M.M.G. PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI Allegato I) parte 1

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| 1/A | B | C |

| | | |

| 2 | CATEGORIA | INC. % SPESA |

| | | |

| 3 | | ANNO 1994 |

| | | |

4 Voce
5 SERVIZI (4) 12,38
6 STUDIO Affitto (3 loc.+serv.) 39,24
7 Manut. straord. (ammort.-3aa) (5) 3,02
8 Riscaldamento 3,62
9 STRUTTURE Arredi (ammortamento-3aa) (6) 4,53
10 Attrezzature sanitarie varie (amm.-5anni 1,51
11 CONSUMI
Materiale vario (escluso cons.PPIP) 4,97
12 Energia elettrica 1,81
13 Telefono 5,43
14 AGGIORNAMENTO 3,02
15 TRASPORTI
Fiat Uno 1,0 (994cc) (ammortamento) (7) 5,66
16 Costi eserciz. (15.000km/anno-1/5 9,42
benz./km) (7)
17 IMPOSTE Tassa rifiuti 0,60
18 ICIAP (Introdotta nel 1989) 4,80
19 NUOVE SPESE
20
21
22 TOT. SPESE 100,00
23

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+------------------------------------------------------------------+

D E F G H
N. N.
INDICE INDICE VARIAZ. SPESA
%
FONTI E INDICATORI ISTAT ISTAT GEN.94 199
GEN.94 GEN. GEN. BAS.SP.
94x100
Totale servizi (1)
Affitti (1)
Manutenz. e riparazioni (1)
Gasolio (1)
Mobili e accessori (1)
Apparecchi ed accessori (1)
Medicinali e mat. terapeutico (1)
ENEL (2)
Telecom (2)
Istruzione (1)
Acquisto mezzi trasporto (1)
Spese esercizio mezzi tr.privato (1)
Specifica documentazione (3)
Specifica documentazione (3)
VARIAZIONE % PONDERATA 1994-9

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Allegato I) parte 1 - pag. 2 PREMESSA 1. Le Tabelle di questo allegato consentono di calcolare, sulla base di dati-oggettivi, l'inflazione reale verificatasi nelle spese sostenute dal medico di medicina generale per la erogazione delle prestazioni, ponderata in relazione alla composizione delle stesse ed indipendentemente dalla loro consistenza. La Colonna B elenca le voci di spesa considerate, classificate in categorie. La Colonna C contiene il valore dell'incidenza percentuale delle singole voci di spesa sul loro totale. La spesa totale del 1994 pari a 100, corrisponde alla somma delle percentuali di incidenza di ciascuna voce. 2. Il calcolo dell'inflazione reale ponderata nella Tabella 1 e' realizzato: 1) calcolando l'incremento delle singole voci (colonna C) in base all'inflazione (colonna G) rilevata per ciascuna di esse dall'ISTAT (ottenuta, con una formula fornita dallo stesso Istituto, dai corrispondenti numeri indici dei prezzi al consumo periodicamente pubblicati) o da altra fonte (colonne D, E, F). 2) riportando i risultati ottenuti per ciascuna voce nella colonna H e sommandoli fra loro, per ottenere il valore che rappresenta la spesa totale incrementata in relazione alla loro incidenza sul totale (casella H22). 3) calcolando, con una proporzione fra la spesa totale del 94 in base 100 (casella C22) e la spesa risultante per l'anno in esame (casella H22), l'inflazione reale ponderata (casella H23). 3. Il calcolo dell'inflazione reale ponderata nelle Tabelle 2 e 3 si realizza in modo analogo a quanto descritto al punto 2, seguendo le rispettive istruzioni. 4. L'incidenza percentuale delle singole voci potra' essere ridefinita, su richiesta di una delle parti, in relazione all'indroduzione di nuove spese o qualora l'entita' di una di esse sia documentatamente variata in modo consistente. LEGGENDA TABELLA 1 (1). Classe di consumo corrispondente a specifico "Numero indice del prezzo al consumo per l'intera collettivita' nazionale' (Tav. 13-7, Bollettino mensile di statistica - ISTAT). (2). La variazione percentuale si ottiene interrogando direttamente l'ENEL e la Telecom. (3). Queste voci sono incrementate in base alla dimostrazione documentata di una delle parti firmatarie il presente accordo. (4). La Categoria SERVIZI e' composta dalle seguenti voci: Assicurazione responsabilita' professionale civile, Commercialista, Pulizia locali, Servizio lavanderia. Per esse si fa riferimento complessivamente al numero indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale denominato "Totale servizi" (Tav. 13-7, Bollettino mensile di statistica - ISTAT). (5). Si riferisce ai lavori di imbiancatura dei muri, alla manutenzione degli impianti di riscaldamento, idraulici, elettrici, serramenti, ecc. E' considerata la sola quota di ammortamento in analogia con le norme fiscali. (6). Si fa riferimento ad arredamento ed attrezzature essenziali. Il periodo di ammortamento e' definito con riferimento a quanto previsto dalle norme fiscali. (7). E' riferito al prezzo di listino di una autovettura nazionale di piccola cilindrata. L'incidenza e' calcolata, con riferimento alle norme fiscali, considerando il 50% dell'ammortamento. I costi di esercizio sono riferiti ad una percorrenza convenzionale di 10.000 Km/anno. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 1 1). Nella colonna E ed F dalla riga 5 alla 11 e dalla riga 14 alla 16 devono essere riportati i "numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera comunita' nazionale' relativi rispettivamente al mese di gennaio del 94 (E) ed allo stesso mese dell'anno in corso (F). 2). Il valore della variazione percentuale delle singole voci per cui esiste il numero indice ISTAT si ottiene applicando la formula fornita dallo stesso Istituto: Variazione % = (numero indice anno in corso/numero indice 94)x100-100. 3). Per le spese relative all'energia elettrica ed al telefono si inseriscono nelle caselle G12 e G13 le rispettive percentuali di aumento dichiarate dalle aziende. 4). La colonna H si calcola applicando a ciascuna voce della colonna C l'aumento percentuale indicato nella colonna G. 5). Nelle caselle relative alle imposte della colonna H si riportano i valori invariati delle corrispondenti caselle della colonna C, salvo diversi accordi previsti al punto 4. del presente allegato. 6). Si calcola il totale della colonna H nella casella H22. 7). Si calcola la variazione % della spesa (casella H23) con una proporzione fra la spesa del 1994 fatta 100 e la differenza fra la spesa totale dell'anno in esame (casella H22) e quella del 94 (casella C22). Allegato I) parte 2 TABELLA 2 PANIERE PER IL CALCOLO DELLA VARIAZIONE DELLE SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE

1/A 2 3 4 5 6 7 8 9 B INFORMATIZZAZIONE Voce Hard+Software (ammortam.-5aa) Manutenzione software Consumi (manut. floppy, ecc.) TOT. SPESE PERSONALE C INCID. % SU SPESA 94 66,67 20,83 12,50 100,00

D FONTI E INDICATORI App.chi ed accessori (1) Totale servizi (1) Art. canc. e disegno (1) VARIAZIONE % PONDERATA 1994-9 E N. INDICE ISTAT GEN.94 F N. INDICE ISTAT GEN. G VAR. % GEN.94 GEN. H SPESA 199 BAS.SP. 94x100

LEGGENDA TABELLA 2 (1) Classi dei numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale (Tav. 13-7, Bollettino mensile di statistica - ISTAT). ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 2 1). Nella colonna E ed F devono essere riportati i "numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera comunita' nazionale' di ciascuna classe di consumo, relativi rispettivamente al mese di gennaio del 94 (E) ed allo stesso mese dell'anno in corso (F). 2). Il valore della variazione percentuale delle caselle della colonna G si ottiene applicando la formula fornita dall'ISTAT: Variazione % = (numero indice anno in corso/numero indice 94)x100-100. 3). La colonna H si calcola applicando a ciascuna voce della colonna C l'aumento percentuale indicato nella colonna G. 4). Si calcola il totale della colonna H nella casella H8. 5). Si calcola la variazione % della spesa (casella H9) con una proporzione fra la spesa del 1994 fatta 100 e la differenza fra la spesa totale dell'anno in esame (casella H8) e quella del 94 (casella C8). Allegato I) parte 3 TABELLA 3 PANIERE PER IL CALCOLO DELLA VARIAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE

1/A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B PERSONALE Voce Retribuzione netta Contributi IRPEF Consulente del lavoro TOT. SPESE PERSONALE C INCID. % SU SPESA 94 56,82 31,86 3,35 7,97 100,00

D FONTI E INDICATORI Contratto di lavoro (1) INPS e INAIL (1) Leggi dello Stato (1) Totale servizi (2) VARIAZIONE % PONDERATA 1994-9 E N. INDICE ISTAT GEN.94 F N. INDICE ISTAT GEN.9 G VAR. % GEN.94 GEN.9 H SPESA 199 BAS.SP. 94x100

LEGGENDA TABELLA 3 (1). Queste voci sono incrementate in base alla dimostrazione documentata di una delle parti firmatarie il presente accordo. (2). Si fa riferimento al numero indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale denominato "Totale servizi" (Tav. 13-7, Bollettino mensile di statistica - ISTAT). ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 3 1). Nella colonna E ed F della riga 8 devono essere riportati i "numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera comunita' nazionale' della classe di consumo "Totale servizi" relativi rispettivamente al mese di gennaio del 94 (E) ed allo stesso mese dell'anno in corso (F). 2). Il valore della variazione percentuale della casella G8 si ottiene applicando la formula fornita dall'ISTAT: Variazione % = (numero indice anno in corso/numero indice 94)x100-100. 3). Per la variazione % delle voci relative a Retribuzione netta, Contributi e IRPEF, si inserisce la percentuale di incremento documentato da una delle parti, rispettivamente nelle caselle G5, G6 e G7. 4). La colonna H si calcola applicando a ciascuna voce della colonna C l'aumento percentuale indicato nella colonna G. 5). Si calcola il totale della colonna H nella casella H9. 6). Si calcola la variazione % della spesa (casella H10) con una proporzione fra la spesa del 1994 fatta 100 e la differenza fra la spesa totale dell'anno in esame (casella H9) e quella del 94 (casella C9).

Accordo medici medicina generale-Allegato L

ALLEGATO L (art. 7 - 20 - 49) DICHIARAZIONE INFORMATIVA (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) Il sottoscritto Dott. ............................................ nato a ......................... il .................... residente in ........................ Via/Piazza ........................ n. .... iscritto all'Albo dei ............................ della Provincia di ....................... ai sensi e agli effetti dell'art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 dichiara formalmente di 1) - essere - non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2): Soggetto ........................... ore settimanali ................ Via .......................... Comune di ............................ Tipo di rapporto di lavoro .......................................... Periodo: dal ........................................................ 2) - essere/non essere (1) titolare di incarico come medico di medicina generale ai sensi del D.P.R. ........................... con massimale di n. ........... scelte e con n. .................. scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di .......... Azienda .................... 3) - essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del D.P.R. ....................... con massimale di n. ................ scelte Periodo: dal .................................................... 4) - essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato (1) come specialista ambulatoria leconvenzionato interno: (2) Azienda............... branca.............. ore sett. ....... Azienda............... branca.............. ore sett. ....... 5) - essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici (specialisti convenzionati esterni): (2) Provincia ............................. branca ................... Periodo: dal ..................................................... 6) - avere/non avere (1) un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, c. 5, Decreto legislativo n. 502/92: Azienda .................. Via ................................... Tipo di attivita' ................................................ Periodo: dal ..................................................... 7) - essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuita' assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione ................... o in altra regione (2): Regione ...................... Azienda........... ore sett........ in forma attiva - in forma di disponibilita' (1) 8) - essere/non essere iscritto (1) a corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Leg.vo n. 256/91 o a corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n. 257/91: Denominazione del corso .......................................... Soggetto pubblico che lo svolge .................................. Inizio: dal ...................................................... 9) - operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78: (2) Organismo ............................ ore sett. ................. Via ................................ Comune di ................... Tipo di attivita' ................................................ Tipo di rapporto di lavoro ....................................... Periodo: dal ...................................................... 10) - operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78: (2) Organismo ............................ ore sett. ................. Via ................................ Comune di ................... Tipo di attivita' ................................................ Tipo di rapporto di lavoro ....................................... Periodo: dal ...................................................... 11) - svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi della Legge 626/93: Azienda .............................. ore sett. ................. Via ................................ Comune di ................... Periodo: dal ...................................................... 12) - svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale puo' acquisire scelte: (2) Azienda .............................. Comune di ................. Periodo: dal ...................................................... 13) - avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche: (2) .................................................................... .................................................................... Periodo: dal ..................................................... 14) - essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale: .................................................................... .................................................................... 15) - fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di Previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: Periodo: dal ..................................................... 16) - svolgere/non svolgere (1) altra attivita' presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi altro tipo di attivita' non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrive: nessuna) .................................................................... .................................................................... Periodo: dal ..................................................... 17) - essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attivita' territoriali programmate, a tempo determinato o a tempo indeterminato: (1) (2) Azienda ................ Comune .................. ore sett. ..... Tipo di attivita' ................................................ Periodo: dal ...................................................... 18) - operare/non operare (1) a qualsiasi titolo a favore di qualsiasi soggetto Pubblico (non considerare quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn. 1, 2, 3 o ai rapporti di lavoro convenzionato ai nn. 4, 5, 6, 7): Soggetto pubblico ............................................... Via ........................... Comune di ....................... Tipo di attivita' ............................................... Tipo di rapporto di lavoro: ..................................... Periodo: dal .................................................... 19) - essere/non essere titolare (1) di trattamento di pensione a carico di: (2) .................................................................... .................................................................... Periodo: dal ..................................................... 20) - fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita: (2) soggetto erogante il trattamento di adeguamento .................. .................................................................... Periodo: dal ..................................................... NOTE: ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero. In fede Data ............................ Firma ............................ ----- (1) - cancellare la parte che non interessa (2) - completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al foglio alla voce "NOTE" Autentica della sottoscrizione _ (T i m b r o) _ _ _ L'anno millenovecentonovanta .................. addi'........... del mese di ................................... e' comparso il Signor ....................................della cui identita' sono certo, per ................................................................. ..l.. quale, dopo essere stato... da me ammonit.... sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, mi ha reso la suestesa dichiarazione, sottoscrivendola in mia presenza. (Firma dell'incaricato) Bollo

Accordo medici medicina generale-Allegato M

ALLEGATO M (art. 54) Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 1

ALLEGATO N (norma finale n. 2) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI ADDETTI ALLE ATTIVITA' DELLA MEDICINA DEI SERVIZI Art. 1 Campo di applicazione 1. Il Presente regolamento disciplina i rapporti di lavoro autonomo instaurati tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici per l'espletamento, in conformita' con le indicazioni della programmazione regionale e territoriale, di attivita' sanitarie a rapporto orario, per le quali non sia richiesto il titolo di specializzazione e che non risultino regolate da altri accordi collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e succes- sive normative, le Aziende sanitarie utilizzano ad esaurimento, i medici incaricati a tempo indeterminato nella attivita' di medicina dei servizi, gia' disciplinate dal capo II del D.P.R. 218/92. Per questi vale il presente Regolamento.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 2

Art. 2 Incompatibilita' 1. Fermo restando quanto previsto dall'[art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art4-com7), gli incarichi di cui al presente accordo cessano nei confronti del medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6 dell'[articolo 48 della legge 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48) od in una qualsiasi altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di contratto di lavoro, ovvero che: a) svolga attivita' come medico specialista ambulatoriale convenzionato, con esclusione dei casi disciplinati dall'[art. 11 comma 1, lett. e)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990;316~art11-com1-lete) e [lett. h) del D.P.R. 316/90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990;316~art11-com1-leth); b) intrattenga con le Aziende sanitarie un "apposito rapporto" instaurato ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del D.L.vo 502/92; c) svolga attivita' come medico specialista convenzionato esterno; d) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 o a corsi di specializzazione di cui al [D.Lgs. 257/91](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991;257). e) abbia cointeressenze dirette o indirette o rapporti di interesse in case di cura private o in strutture sanitarie di cui all'[articolo 43 della Legge 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art43); f) operi come dipendente od in virtu' di un rapporto di collaborazione professionale, anche precario presso case di cura pri- vate o strutture sanitarie di cui all'[articolo 43 della legge 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art43); tale incompatibilita' non opera nei confronti dei medici che presso le istituzioni ivi indicate, svolgono attivita' iniettoria o di prelievo o di guardia medica; g) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del Fondo di previdenza competente di cui Al D.M. 15 ottobre 1976 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n 289. 2. L'insorgere di un motivo di incompatibilita' comporta l'immediata decadenza dall'incarico

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 3

Art. 3 Elenchi dei medici titolari a tempo indeterminato 1. Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato i medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo titolari di incarico ai sensi del Capo II del [D.P.R. 218/92 e dell'art. 8, comma 1 bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992;218~art8-com1bis), del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502). 2. Fermo restando da parte dell'Azienda la possibilita' di accertare in qualsiasi momento l'insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilita' o comportanti limitazione d'orario, i comitati di cui all'art. 22 aggiornano annualmente, entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei fogli infornativi di cui all'articolo 7, l'elenco dei medici operanti nel proprio ambito territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato, verificando l'insussistenza di sopraggiunte incompatibilita' e le limitazioni dell'attivita' oraria in rapporto allo svolgimento di altre attivita' compatibili. 3. Eventuali rilievi sulla posizione dei medici dovranno essere comunicati entro 30 giorni dal Presidente del comitato all'Azienda interessata, per i provvedimenti di competenza. 4. L'elenco suddetto e' trasmesso alle Aziende e agli uffici regionali preposti all'attuazione del presente accordo.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 4

Art. 4 Aumenti di orario 1. L'Azienda, qualora si rendano disponibili orari di attivita' per cessazione degli incarichi a tempo indeterminato, interpella i medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato presso l'Azienda medesima che abbiano espresso la propria disponibilita' e assegna l'aumento delle ore all'avente diritto tra i medici operanti ambito della stessa Azienda secondo l'ordine di anzianita' di incarico. A parita' di anzianita' di incarico prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di laurea, il voto di laurea e la maggiore' eta'.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 5

Art. 5 Massimale orario - Limitazioni Procedure per l'attribuzione degli aumenti di orario 1. Ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato sono conferibili aumenti di orario fino a un massimo di 24 ore settimanali di incarico, ai sensi dell'articolo precedente. 2. La somma dell'attivita' per l'incarico disciplinato dalle norme del presente accordo e di altra attivita' compatibile non puo' superare l'impegno orario settimanale di 38 ore. 3. Il numero individuale massimo di scelte ai fini della limitazione di orario per il medico che intrattiene con il Servizio sanitario nazionale un rapporto convenzionale per la medicina generale di libera scelta o per la pediatria di libera scelta viene determinato esclusivamente in base ai criteri stabiliti nei rispettivi accordi nazionali per la medicina generale e la pediatria di base. Sono fatti salvi i massimali precedentemente attribuiti fino a che le singole situazioni soggettive rimangono modificate. 4. In deroga al disposto del comma 1, sono mantenuti gli aumenti di orario formalmente previsti dalla Regione ai sensi dell'[art. 11, comma 5, del D.P.R. 218/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992;218~art11-com5), entro la data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'Accordo Nazionale di Medicina Generale.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 6

Art. 6 Riduzione di orario e revoca degli incarichi per soppressione di servizi 1. Per mutate ed accertate esigenze di servizio, sentiti i sindacati firmatari del presente accordo, l'Azienda puo' dar luogo a riduzione di orario o a revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di un mese. La riduzione dell'orario si applica al medico con minore anzianita' di incarico nell'ambito del medesimo servizio. 2. I provvedimenti con i quali si revocano gli incarichi, si riducono gli orari o comunque si introducono modificazioni nei rapporti disciplinati dal presente accordo sono comunicati entro 10 giorni al comitato di cui all'art. 22 nella persona del suo presidente.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 7

Art. 7 Compiti e doveri del medico 1. Il medico titolare di incarico a tempo indeterminato deve: a) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo e a quelle che l'Azienda emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali; b) redigere e trasmettere al presidente del comitato di cui all'art. 22, entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui all'allegato L); c) osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera incarico a tempo indeterminato. 2. Le Aziende provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con procedure uguali a quelle in vigore per il personale dipendente. 3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del medico inadempiente, previa rilevazione contabile delle ore di lavoro non effettuate. 4. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia dovranno essere contestate per iscritto al medico il quale, in caso di recidiva e persistenza danno luogo all'applicazione delle norme di cui all'art. 13. 5. Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di applicazione al medico del procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 13 dell'accordo nazionale per la medicina generale. 6. Il medico e' tenuto a svolgere tutti i compiti che, nell'ambito delle attivita' sanitarie regolate dal presente accordo, l'Azienda decide di affidargli, ivi comprese le eventuali variazioni in ordine alle sedi, ed alla tipologia dell'attivita'. 7. I medici titolari di incarico a tempo indeterminato possono partecipare ai progetti obiettivo realizzati a livello distrettuale.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 8

Art. 8 Cessazione e sospensione dell'incarico 1. L'incarico puo' cessare per rinuncia del medico da comunicare all'Azienda a mezzo lettera raccomandata A. R. 2. La rinuncia ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. 3. Su specifica richiesta del medico l'Azienda, valutate le esigenze di servizio, puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. 4. L'Azienda procede alla revoca dell'incarico con effetto immediato: a) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale; b) per aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dall'art. 12 in caso di malattia; c) per compimento del 65 anno di eta'; d) per incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dal Direttore generale dell'Azienda e presieduta dal Presidente dell'Ordine provinciale di iscrizione del medico. 5. L'incarico e' sospeso in caso di emissione di provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria di divieto di dimora nel territorio dell'Azienda ove il sanitario deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. E' altresi' sospeso in caso di condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione. In questa ultima ipotesi l'Azienda deferisce l'interessato alla commissione di disciplina di cui all'articolo 23 per l'eventuale adozione di un provvedimento di cessazione dall'incarico. 6. L'incarico e' altresi' sospeso in seguito a sospensione dall'albo professionale.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 9

Art. 9 Trasferimenti 1. Il trasferimento dei medici tra Aziende della stessa regione puo' avvenire a domanda del medico previo nulla- osta dei Direttori Generali delle Aziende interessate. 2. Per il trasferimento a domanda, l'interessato deve farne contestuale richiesta alle Aziende di provenienza e di destinazione. 3. L'Azienda di destinazione deve dare comunicazione al comitato zonale della disponibilita' del posto da ricoprire mediante l'accoglimento della richiesta di trasferimento; nel caso di piu' medici interessati, prevale la posizione del medico che svolge l'attivita' di cui al presente accordo in via esclusiva, in subordine l'anzianita' di incarico, l'anzianita' di laurea, il voto di laurea e la maggiore eta'. 4. Ove sia possibile in relazione alle disponibilita' orarie il medico e' trasferito all'Azienda di destinazione con il medesimo numero di ore di cui era titolare nell'Azienda di provenienza. 5. Il trasferimento del medico nell'ambito dei servizi distrettuali della Azienda puo' avvenire anche a domanda dell'interessato. La domanda e' proponibile dopo che siano trascorsi due anni da eventuale precedente trasferimento. 6. I trasferimenti d'ufficio devono essere giustificati o dall'opportunita' di unificare in un sola zona le prestazioni del sanitario, oppure di concentrazione o soppressione di servizi, nel rispetto dei criteri generali in materia di mobilita' concordati a livello aziendale con i sindacati firmatari del presente accordo. 7. Nel caso di trasferimento d'ufficio al medico viene comunque assicurato il mantenimento del numero di ore di attivita' gia' assegnato; l'orario di servizio presso il presidio di destinazione e' determinato dall'Azienda sentito il medico. 8. Il medico trasferito, a domanda o di ufficio, conserva l'anzianita' maturata nel servizio di provenienza. 9. Nel caso di non agibilita' temporanea delle strutture per cause non imputabili al medico, l'Azienda assicura l'utilizzo temporaneo del medico in altra struttura idonea e, comunque, senza danno economico per l'interessato.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 10

Art. 10 Sostituzioni 1. Alle sostituzioni dei medici incaricati a tempo indeterminato che per giustificato motivo si assentino dal servizio l'Azienda provvede assegnando incarichi di supplenza secondo l'ordine della graduatoria annuale di medicina generale con priorita' per i medici residenti nell'ambito dell'Azienda che non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato. 2. L'incarico di sostituzione non puo' superare la durata di tre mesi; il medico che ha effettuato una sostituzione non puo' ricevere altro incarico di sostituzione se non dopo un periodo di interruzione di almeno 30 giorni. L'incarico cessa di diritto e con effetto immediato con il rientro, anche anticipato, del medico titolare. 3 Al medico sostituto spetta il trattamento economico di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a/1.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 11

Art. 11 Permesso annuale retribuito Congedo matrimoniale 1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico incaricato a tempo indeterminato spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di trenta giorni non festivi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale. 2. Il permesso e' usufruito in uno o piu' periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di quarantacinque giorni. 3. Se il permesso e' chiesto fuori dei termini del preavviso esso e' concesso a condizione che l'Azienda possa provvedere al servizio. 4. Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il primo semestre dell'anno successivo. 5. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito, quanti sono i mesi di servizio prestati. Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attivita' di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui all'art. 13 6. Al medico confermato spetta un congedo matrimoniale retribuito di quindici giorni non festivi continuativi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio. 7. Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale e' corrisposto il normale trattamento di servizio.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 12

Art. 12 Malattia - Gravidanza 1. Al medico incaricato a tempo indeterminato che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell'arco di trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attivita' lavorativa, l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attivita' di servizio, per i primi sei mesi e al 50 per cento per i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi, senza emolumenti. 2. L'Azienda puo' disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati. 3. In caso di gravidanza o puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico per sei mesi continuativi. 4. Durante la gravidanza e il puerperio l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio per un periodo massimo complessivo di quattordici settimane.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 13

Art. 13 Assenze non retribuite 1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessita', l'Azienda conserva l'incarico al medico per la durata massima di dodici mesi nell'arco del triennio sempreche' esista la possibilita' di assicurare idonea sostituzione. 2. In caso di servizio di leva o richiamo alle armi, il medico e' ripristinato nell'incarico purche' ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data di congedo. 3. In caso di mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina a consigliere comunale di comune capoluogo di regione, l'Azienda conserva l'incarico, a richiesta dell'interessato, per l'intera durata del mandato. 4. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni. 5.- Ricorrenti assenze non retribuite sono valutate per l'eventuale procedimento di cui all'art. 13 dell'accordo collettivo nazionale per la medicina generale. 6. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente accordo in piu' posti di lavoro e ovvero o piu' Aziende il periodo di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente. 7. Nessun compenso e' dovuto al medico per i periodi di assenza di cui al presente articolo, i quali non sono conteggiati a nessun fine come anzianita' di incarico.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 14

Art. 14 Trattamento economico 1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta il seguente trattamento economico: a) 1 - Compenso professionale orario secondo la seguente tabella: 1.1.1995 1.12.1995 1.1.1996 1.9.1996 1.9.1997 17.595 18.035 18.324 18.965 19.534 a) 2 - Gli incrementi di anzianita' di cui all'[art. 20, comma 1, lett. a)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992;218~art20-com1-leta) e [lett. c), D.P.R. n. 218/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992;218~art20-com1-letc), calcolati alla data del 29.2.96, compreso il maturato economico alla stessa data, vengono mantenuti dai singoli interessati. Su detto maturato economico si applicano con decorrenza dalla suddetta data, i successivi incrementi percentuali stabiliti dalle norme finanziarie. a) 3 - Per l'attivita' svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario predetto e' maggiorato nella misura del 30%. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione e' del 50%. b - Compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all'art. 20, comma 1, lett. b) (b 2 e b 3), del [D.P.R. n. 218/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992;218) (quote mensili di carovita), nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, incrementata del 3,5% dall'1.1.95, del 2,5% dall'l.12.95, dell'1,6% dal 1.1.96, del 3,5% dal 1.9.96, del 3% dal 1.9.97. Le percentuali di incremento vengono applicate sulla base del piede di partenza rivalutato con la percentuale precedente. c - Indennita' di piena disponibilita' ai medici incaricati a tempo indeterminato, i quali svolgono esclusivamente attivita' ai sensi del presente accordo e non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il S.S.N. o con altre istituzioni pubbliche o private - ad esclusione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza sanitaria territoriale e continuita' assistenziale (tali medici devono optare tra l'indennita' di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo) per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, secondo l'importo sottoindicato. 1.1.1995 1.12.1995 1.1.1996 1.9.1996 1.9.1997 1.035 1.061 1.078 1.116 1.149 d) - Contributo previdenziale. A favore dei medici incaricati ai sensi del presente accordo l'Azienda versa - di norma mensilmente al massimo trimestralmente - consodalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM di cui al decreto del Ministro del Lavoro 15.10.1976 e successive modificazioni, un contributo del 22% (ventidue per cento), di cui il 13% (tredici per cento) a proprio carico e il 9% (nove per cento) a carico di ogni singolo medico, calcolato sui compensi orari di cui alla lettera a) e sul compenso aggiuntivo di cui alla lettera b) e sull'indennita' di piena disponibilita' di cui alla lettera c). e) Indennita' chilometrica. Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta, qualora si avvalgono del proprio automezzo per spostamenti dovuti allo svolgimento di attivita' al di fuori dei presidi della Azienda, un rimborso pari ad 1/5 del prezzo della benzina super per ogni chilometro percorso, nonche' adeguata assicurazione dell'automezzo. Per visite fiscali a carico del datore di lavoro richiedente al medico che effettua la visita spettano per gli spostamenti i corrispettivi indicati dal Ministero del Lavoro da porsi a carico del datore di lavoro e ricevuti dalla Azienda , sempreche' il mezzo di trasporto sia stato fornito dal medico stesso. 2. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti entro la fine del mese successivo a quello di competenza Ai soli fini della correntezza del pagamento si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 15

Art 15 Rimborso spese di accesso 1. Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purche' entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente. 2. Il rimborso non compete nell'ipotesi che il medico abbia un recapito professionale nel comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso e' ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'Azienda. 3. La misura del rimborso spese sara' proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune piu' vicino a quello sede del presidio. Rimarra' invece invariata qualora il medico trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 16

Art. 16 Premio di collaborazione 1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato e' corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso orario, del compenso aggiuntivo complessivamente percepiti nel corso dell'anno, dell'indennita' di piena disponibilita' e dell'assegno alla persona di cui all'art. 14 comma 1, lett. a) 2. 2. Detto premio e' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza. 3. Al medico che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio viene liquidato all'atto della cessazione del servizio. 4. Il premio di collaborazione non compete al medico nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 17

Art. 17 Premio di operosita' 1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta alla cessazione dell'incarico un premio di operosita' nella misura di una mensilita' per ogni anno di servizio prestato; a tal fine non sono computati tutti i periodi di assenza dal servizio non retribuiti ai sensi del presente accordo. 2. Per le frazioni di anno, la mensilita' di premio sara' ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni. 3. Ciascuna mensilita', calcolata in base al compenso orario in vigore al momento della cessazione del rapporto, e' ragguagliata alle ore effettive di attivita' svolta dal medico in ogni anno di servizio. 4. Conseguentemente ciascuna mensilita' di premio potra' essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni e' computata per mese intero quella pari o inferiore a 15 giorni non e' computata. 5. Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attivita', il premio per ogni anno di servizio dovra' essere calcolato in base agli orari di attivita' effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare. 6. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario, sul premio di collaborazione, sull'indennita' di piena disponibilita' e sull'assegno alla persona di cui all'art. 14, comma 1 lett. a) 2. 7. Il premio e' corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto. 8. La corresponsione del premio di operosita' e' dovuta dalle Aziende sanitarie in base ai criteri previsti dall'allegato E annesso al [D.P.R. n. 884/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984;884), che qui si intendono integralmente richiamati.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 18

Art. 18 Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi 1. L'Azienda provvede ad assicurare i medici incaricati ai sensi del presente accordo contro i danni da responsabilita' professionali verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi dell'accordo stesso, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede del presidio sempreche' agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'articolo 21. 2. Il contratto e' stipulato senza franchigia per i seguenti massimali: - L. 1,5 miliardi per corte o invalidita' permanente; - L. 100.000 giornaliere per invalidita' temporanea assoluta con massimo di 300 giorni l'anno. 3. Le relative polizze saranno portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 19

Art. 19 Aggiornamento professionale obbligatorio 1. L'aggiornamento professionale si svolge con le stesse modalita' di cui all'art. 8 dell'accordo collettivo nazionale per la medicina generale. 2. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti hanno diritto ad un corrispondente permesso retribuito con onere a carico delle Aziende. 3. E' in facolta' della Regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio di cui al presente articolo i corsi di formazione permanente organizzati, con oneri a proprio carico dai sindacati firmatari. In tal caso per la partecipazione ai corsi ai medici convenzionati spetta lo stesso trattamento di cui al comma 2.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 20

Art. 20 Diritti sindacali l. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilita' di n. 4 ore settimanali per ogni gruppo di 100 iscritti titolari di incarico a tempo indeterminato. 2. Il numero dei medici iscritti titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo, e' rilevato a livello regionale all'inizio di ogni anno sulla base del numero dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle Aziende, la trattenuta della quota sindacale. 3. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilita' di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 4. Alla sostituzione si provvede con le modalita' di cui all'articolo 10. 5. Nel caso che le riunioni dei comitati di cui all'articolo 22 coincidano con i turni di servizio, ai membri di parte medica spettano i normali compensi relativamente alla durata delle riunioni. 6. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attivita' di servizio.

Accordo medici medicina generale Allegato N-art. 21

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