DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1996, n. 484

Type DPR
Publication 1996-07-22
Ultimo aggiornamento 1996-09-19
State In force
Source Normattiva
articles 112
Reform history JSON API

Art. 25 Massimale di scelte e sue limitazioni 1. I medici iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.500 unita'. 2. I medici i quali, non soggetti a limitazione del massimale, avevano acquisito la possibilita' del raggiungimento della quota individuale di 1.800 scelte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 conservano, in deroga al massimale, tale possibilita' personale sino al momento in cui non insorgano motivi di limitazione ai sensi del presente accordo. L'insorgenza, anche temporanea, di motivi di limitazione riconduce a tutti gli effetti il medico al massimale di scelte di cui al comma 1. 3. Eventuali deroghe al suddetto massimale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell'Azienda e sentito il Comitato Consultivo Regionale, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi del punto 5, [comma 3, dell'art. 48 della Legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48-com3), e per un tempo determinato. 4. Nei confronti del medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga altre attivita' orarie compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelta e' ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attivita'. 5. Ai fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti a limitazioni per attivita' a rapporto orario compatibili si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 1.500 scelte per 40 ore settimanali. 6. I medici possono autolimitare il proprio massimale, che non puo' essere inferiore a 500 scelte. Il massimale derivante da autolimitazione non e' modificabile prima di 3 anni dalla data di decorrenza della autolimitazione. 7. Ai medici che fruiscono della norma di cui all'[art. 1, comma 16, del D.L. n. 324/93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993;324~art1-com16), convertito nella [legge n. 423/93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993;423), e' assegnato un massimale di 100 scelte. 8. Lo svolgimento di altre attivita', anche libero- professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del medico, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.

Accordo medici medicina generale-art. 26

Art. 26 Scelta del medico 1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e assistito sono fondati sul rapporto di fiducia. 2. Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del documento di iscrizione, sceglie direttamente per se' e per i propri familiari il medico di fiducia fra quelli iscritti nell'elenco, definito ai sensi dell'art. 19, relativo all'ambito territoriale di residenza. 3. La Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 11, previa accettazione del medico di scelta, puo' consentire che la scelta sia effettuata in favore di un medico iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito e' residente quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilita' la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza. 4. La scelta per i cittadini residenti ha validita' annuale, salva revoca nel corso dell'anno, ed e' tacitamente rinnovata. 5. Per i cittadini non residenti la scelta e' a tempo determinato da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente gia' in carico al medico della Azienda di provenienza del cittadino. La scelta e' espressamente prorogabile. 6. Il figlio, il coniuge o il convivente dell'assistito gia' in carico al medico di medicina generale puo' effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale.

Accordo medici medicina generale-art. 27

Art. 27 Revoca e recusazione della scelta 1. L'assistito che revoca la scelta ne da' comunicazione alla competente Azienda. Contemporaneamente alla revoca l'assistito deve effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato. 2. Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistito puo' in ogni tempo recusare la scelta dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale revoca deve essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilita' ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b, d.leg.vo 502/92. Tra i motivi della recusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la recusazione decorre dal 16 giorno successivo alla sua comunicazione. 3. Non e' consentita la recusazione quando nel Comune non sia operante altro medico, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilita' da accertarsi da parte del Comitato di Azienda di cui all'art. 11.

Accordo medici medicina generale-art. 28

Art. 28 Revoche di ufficio 1. Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell'[art. 7 della Legge n. 526/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;526~art7), vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi della Azienda sono riattribuite automaticamente al medico dal momento della reiscrizione degli stessi nei suddetti elenchi. 2. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistito ha effetto dal giorno del decesso. L'Azienda e' tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento. 3. In caso di trasferimento di residenza l'Azienda presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale circostanza all'Azienda di provenienza del cittadino stesso perche' provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le Aziende che aggiornano l'archivio assistiti utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento ad altre Aziende alla revoca d'ufficio. L'Azienda e' tenuta a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessati entro 3 mesi dall'evento. I cambiamenti di residenza all'interno della Azienda sono disciplinati con accordi regionali. 4. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza.

Accordo medici medicina generale-art. 29

Art. 29 Scelta, revoca, recusazione: effetti economici 1. Ai fini della corresponsione dei compensi la scelta, la recusazione e la revoca decorrono dal primo giorno del mese in corso o dal primo giorno del mese successivo a seconda che intervengano nella prima o nella seconda meta' del mese. 2. Il rateo mensile dei compensi e' frazionabile in ragione del numero dei giorni di cui e' composto il mese al quale il rateo mensile si riferisce, quando le variazioni dipendano da trasferimento del medico o da cancellazione o sospensione del medico dall'elenco. 3. La cessazione per sopraggiunti limiti di eta' da parte del medico produce effetti economici dal giorno di compimento dell'eta' prevista.

Accordo medici medicina generale-art. 30

Art. 30 Elenchi nominativi e variazioni mensili 1. Entro la fine di ciascun semestre le Aziende inviano ai medici l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi. 2. Le Aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca. 3. I dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere forniti su supporto magnetico, a richiesta del medico.

Accordo medici medicina generale-art. 31

Art. 31 Compiti del medico di medicina primaria con compenso a quota fissa 1. L'inserimento negli elenchi di cui all'art. 19, comma 4, determina, relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di ciascun medico e nei confronti dei cittadini che lo scelgono, l'affidamento al medico stesso della responsabilita' complessiva in ordine alla tutela della salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi individuali e di educazione sanitaria i quali sono espletati attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari. 2. I compiti del medico, remunerati con una quota fissa per assistito ai sensi dell'[art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com1), comprendono: a) le visite domiciliari ed ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico. Al fine di migliorare lo standard delle prestazioni il medico puo' avvalersi di supporti tecnologici diagnostici e terapeutici sia nel proprio studio sia a livello domiciliare; b) il consulto con lo specialista e l'accesso del medico di famiglia presso gli ambenti di ricovero in fase di accettazione, di degenza e di dimissione del proprio paziente, in quanto atti che attengono alla professionalita' del medico di medicina generale; c) la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad esclusivo uso del medico, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuita' assistenziale, consenta al medico di collaborare ad eventuali indagini epidemiologiche mirate e a quanto previsto dagli accordi regionali; d) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori; e) la certificazione di idoneita' allo svolgimento di attivita' sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanita' del 28 febbraio 1983, art. 1 lettera a) e c), nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorita' scolastica competente; f) la certificazione per l'incapacita' temporanea al lavoro.

Accordo medici medicina generale-art. 32

Art. 32 Compiti con compenso a quota variabile 1. Il medico svolge, oltre ai compiti indicati dall'articolo precedente, compiti remunerati con una quota variabile del compenso. 2. I compiti di cui al presente articolo sono: a) assistenza programmata al domicilio dell'assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo gli allegali "G" e "H"; b) assistenza programmata sulle residenze protette e nelle collettivita', sulla base degli accordi regionali previsti dall'art. 39, lett. B); c) le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato "D"; d) assistenza in zone disagiatissime, comprese le piccole isole sulla base delle intese regionali di cui all'art. 45, comma 3, lett. "H"; e) visite occasionali, secondo l'art. 43, comma 4; f) le prestazioni ed attivita' di cui ai successivi capi III, IV, e VI secondo la disciplina stabilita dagli accordi regionali; g) collaborazione informatica, di cui all'art. 45 comma 3, lett. I).

Accordo medici medicina generale-art. 33

Art. 33 Visite ambulatoriali e domiciliari 1. L'attivita' medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilita' dell'ammalato. 2. La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovra' essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo. 3. A cura della Azienda tale regolamentazione e' portata a conoscenza degli assistiti. 4. La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il piu' breve tempo possibile. 5. Nelle giornate di sabato il medico non e' tenuto a svolgere attivita' ambulatoriale, ma e' obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore dieci dello stesso giorno, nonche' quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente. 6. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo pero' di effettuare attivita' ambulatoriale per i medici che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.

Accordo medici medicina generale-art. 34

Art. 34 Consulto con lo specialista 1. Il consulto puo' essere attivato dal medico di medicina generale qualora lo ritenga utile per la salute del paziente. 2. Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal medico di medicina generale presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della Azienda del paziente. 3. Il consulto, previa autorizzazione della Azienda, puo' essere attuato, su richiesta motivata del medico di famiglia, anche presso il domicilio del paziente. 4. Il medico di famiglia o lo specialista concordano i modi ed i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi della Azienda. 5. Qualora lo specialista ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente, puo' mettersi in contatto con il medico di famiglia che e' impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.

Accordo medici medicina generale-art. 35

Art. 35 Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero 1. I Direttori generali di Aziende ospedaliere o di Aziende nel cui territorio insistono uno o piu' presidi ospedalieri, previo accordo tra loro quando necessario, sentito il Comitato consultivo aziendale, su proposta del Direttore sanitario, d'intesa col Dirigente Medico di cui all'art. 47, adottano i provvedimenti regolamentari, comprensivi degli aspetti organizzativi, necessari ad assicurare: a) il dovuto accesso del medico di famiglia ai presidi ospedalieri della stessa azienda in fase di accettazione, di degenza e di dimissioni del proprio paziente; b) il rapporto di collaborazione tra i medici del presidio ospedaliero ed i medici di medicina generale convenzionati. In particolare il Direttore Generale deve garantire che il medico di famiglia riceva dal reparto ospedaliero la relazione clinica di dimissioni contenente la sintesi dell'iter diagnostico e terapeutico ospedaliero nonche' i suggerimenti terapeutici per l'assistenza domiciliare. 2. In ogni caso il medico di medicina generale nell'interesse del proprio paziente puo' accedere, qualora lo ritenga opportuno, in tutti gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate o accreditate anche ai fini di evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.

Accordo medici medicina generale-art. 36

Art. 36 Assistenza farmaceutica e modulario 1. La prescrizione di medicinali avviene, per qualita' e quantita', secondo scienza e coscienza, con le modalita' stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, cosi' come riclassificato dall'[art. 8, comma 10, della legge 24.12.1993, n. 537](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art8-com10) e successive integrazioni e modificazioni. 2. Il medico puo' dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente. 3. Le parti firmatarie del presente accordo possono concordare a livello regionale sperimentazioni riguardanti modalita' e procedure, compresa la multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa nazionale riguardante la materia, idonee a snellire gli adempimenti dei medici e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati. 4. Sulla ricetta di cui al [decreto ministeriale n. 350/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1988;350) il medico annota il diritto dell'esenzione dal pagamento della quota a carico secondo le norme vigenti. Eventuali particolari modalita' di annotazione del diritto, o meno, all'esenzione e di quant'altro necessario, anche legate alle metodiche locali di rilevazione dei dati, sono definite con accordi regionali. 5. Il diritto all'esenzione del ticket e' regolato nelle forme di legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la esenzione e' attestata dalla Azienda ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 20 maggio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. La necessita' della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno da parte del medico curante alla Azienda. L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento e' disposto dalla Azienda secondo modalita' organizzative fissate dalla regione. 7. La prescrizione farmaceutica in caso di urgenza terapeutica o di necessita' e' compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni.

Accordo medici medicina generale-art. 37

Art. 37 Richiesta di indagini specialistiche proposte di ricovero o di cure termali 1. Il medico, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali. 2. La richiesta di indagine o visita specialista deve essere corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico. Esso puo' contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'art. 34. 3. Il medico puo' dar luogo al rinnovo della richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente stesso. 4. Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, con l'indicazione "al medico curante", suggerendo la terapia e segnalando l'eventuale utilita' di successivi controlli specialistici. 5. Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del medico curante, formula direttamente le relative richieste. 6. Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del medico curante, alle seguenti specialita': odontoiatria, ginecologia, pediatria, psichiatria e oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche. 7. Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti le Aziende emanano norme per la prescrizione diretta sul ricettario regionale da parte dello specialista di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici, nonche' della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione. I controlli programmati saranno proposti al medico generale. 8. Le norme di cui al precedente comma devono essere osservate, anche al fine dell'applicazione degli accordi relativi al rispetto dei tetti di spesa. 9. La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal medico curante (allegato E) che riporti i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale. 10. Il modulario di cui all'art. 36, salvo il disposto del successivo art. 38, e' utilizzato anche per le certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche, nonche' per le richieste di trasporto sanitario in ambulanza sulle quali il medico annota la diagnosi del soggetto.

Accordo medici medicina generale-art. 38

Art. 38 Certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti 1. Le certificazioni di cui all'[art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-02-29;33~art2), e all'[art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-23;155~art15), sono rilasciate dal medico di fiducia del lavoratore utilizzando i moduli allegati sub allegato "F", fatte salve eventuali modifiche degli stessi concordate ai sensi dell'[art. 2, comma 1, della Legge n. 33/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;33~art2-com1). 2. Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di fiducia, che non e' tenuto alla trascrizione.

Accordo medici medicina generale-art. 39

Art. 39 Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili 1. L'assistenza programmata si articola in tre forme di interventi: a) assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili; b) assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettivita'; c) assistenza domiciliare integrata. 2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma 1, lettere a) e c), e' disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere G) e H); l'istituto di cui lettera b) e' disciplinato nell'ambito degli accordi rimessi alla trattativa regionale.

Accordo medici medicina generale-art. 40

Art. 40 Medicina di gruppo 1. Al fine di conseguire un piu' elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e medico anche attraverso lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda, anche nel quadro degli accordi rimessi alla trattativa regionale, i medici iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi: a) l'associazione e' libera, volontaria e paritaria; b) l'accordo che costituisce la medicina di gruppo e' liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine dei Medici; c) del gruppo possono far parte soltanto medici che svolgono in modo esclusivo l'attivita' di medico convenzionato nello stesso ambito di scelta determinato dalla Regione; d) la sede della medicina di gruppo e' unica ed articolata in piu' studi medici; e) del gruppo fanno parte non meno di tre e non piu' di sei medici di medicina generale; f) ciascun medico puo' far parte soltanto di un gruppo; g) ciascun partecipante al gruppo e' disponibile a svolgere la propria attivita' anche nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell'assistito; h) deve prevedersi la disciplina dell'esecuzione delle prestazioni incentivanti nell'ambito del gruppo; i) la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando nel quinto giorno sia impegnato in altre attivita' previste dall'accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulabili, ecc.; altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la settimana; l) in ogni caso deve essere assicurata l'assistenza nello studio per almeno sei ore giornaliere, distribuite nel mattino e nel pomeriggio secondo un orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita. Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi deve essere assicurata presso la sede la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante l'uso di segreteria telefonica; m) a ciascun medico del gruppo vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui e' titolare; n) non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta e la richiesta in tal senso dell'assistito; o) all'interno del gruppo puo' adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalita'; p) la suddivisione delle spese di gestione dell'ambulatorio viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo; q) le regioni possono individuare forme organizzative diverse, ferma restando la sede unica del gruppo, mediante intese con i sindacati maggiormente rappresentativi.

Accordo medici medicina generale-art. 41

Art. 41 Interventi socio-assistenziali 1. Il medico di famiglia sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito derivante dall'osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito oltreche' alle condizioni sanitarie, anche a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali individuati dall'Azienda l'esigenza di particolari interventi socio- assistenziali.

Accordo medici medicina generale-art. 42

Art. 42 Collegamento con i servizi di continuita' assistenziale 1. Il medico di famiglia valuta, secondo scienza e coscienza, l'opportunita' di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisio-patologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte di medici addetti al servizio di continuita' assistenziale.

Accordo medici medicina generale-art. 43

Art. 43 Visite occasionali 1. I medici iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti. 2. I medici, tuttavia, salvo quanto previsto per la continuita' assistenziale e per l'assistenza nelle localita' turistiche, prestano la propria opera in favore dei cittadini che, trovandosi eccezionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all'opera del medico. 3. Le visite di cui al comma 2 sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti tariffe omnicomprensive: - visita ambulatoriale.................................. L. 30.000 - visita domiciliare.................................... L. 50.000 4. Al medico convenzionato che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscono il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico, sono attribuiti gli stessi compensi di cui al precedente comma. In tal caso il medico notula alla Azienda di iscrizione le anzidette prestazioni utilizzando il modulo di cui all'allegato "D" su cui annota gli estremi del documento sanitario, il nome e cognome dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata. 5. Le Regioni, nel rispetto delle norme vigenti, stabiliscono gli eventuali interventi assistenziali a favore dei soggetti che fruiscono delle visite occasionali e possono prevedere il pagamento delle stesse al medico interessato da parte delle Aziende. 6. Il medico e' tenuto a utilizzare il modello prescrizione- proposta, indicando la residenza dell'assistito.

Accordo medici medicina generale-art. 44

Art. 44 Libera professione 1. Fermo restando Quanto previsto dall'art. 6, comma 2, al di fuori degli obblighi e dei competi previsti dal presente accordo i medici iscritti negli elenchi possono svolgere attivita' di libera professione nei confronti dei propri assistiti.

Accordo medici medicina generale-art. 45

Art. 45 Trattamento economico 1. Il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria e' costituito da una quota fissa del compenso per assistito e da una quota variabile, secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 32. 2. Ai medici di medicina generale, iscritti negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, la quota fissa del compenso per assistito e' articolata nelle voci: onorario professionale, indennita' di piena disponibilita', compenso aggiuntivo, indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale, concorso nelle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario. A - ONORARIO PROFESSIONALE A1) Ai medici iscritti negli elenchi della medicina generale che svolgono compiti di assistenza primaria e' corrisposto, per ciascun assistito in carico, un compenso forfettario annuo, come dalla seguente tabella, distinto secondo l'anzianita' di laurea del medico. | ANZIANITA' DI LAUREA | COMPENSO FORFETTARIO | | | 01.01.95 | 01.12.95 | 01.01.96| | | | | | | da 0 a 6 anni.................| 27.704 | 28.397 | 28.851 | | oltre 6 fino a 13 anni.......| 30.384 | 31.144 | 31.642 | | oltre 13 fino a 20 anni.......| 33.176 | 34.005 | 34.549 | | oltre 20 anni.................| 35.966 | 36.865 | 37.455 | | oltre 27 anni.................| 37.829 | 38.755 | 39.395 | | | | | | | ANZIANITA' DI LAUREA |COMPENSO FORFETTARIO | | | 01.09.96 | 01.09.97 | | | | | | da 0 a 6 anni.................. | 29.861 | 30.757 | | oltre 6 fino a 13 anni........ | 32.749 | 33.731 | | oltre 13 fino a 20 anni........ | 35.758 | 36.831 | | oltre 20 anni.................. | 38.766 | 39.929 | | oltre 27 anni.................. | 40.774 | 41.997 | | | | | A2) Ai medici di assistenza primaria che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 40, l'onorario professionale e' dovuto nelle seguenti misure annue: | ANZIANITA' DI LAUREA | COMPENSO FORFETTARIO | | | 01.01.95 | 01.12.95 | 01.01.96 | | | | | | | da 0 a 6 anni................. | 29.422 | 30.158 | 30.641 | | oltre 6 fino a 13 anni....... | 32.268 | 33.075 | 33.604 | | oltre 13 fino a 20 anni....... | 35.233 | 36.114 | 36.692 | | oltre 20 anni................. | 38.198 | 39.153 | 39.779 | | oltre 27 anni................. | 40.171 | 41.175 | 41.834 | | | | | | | ANZIANITA' DI LAUREA |COMPENSO FORFETTARIO | | | 01.09.96 | 01.09.97 | | | | | | da 0 a 6 anni.................. | 31.713 | 32.664 | | oltre 6 fino a 13 anni........ | 34.780 | 35.823 | | oltre 13 fino a 20 anni........ | 37.976 | 39.115 | | oltre 20 anni.................. | 41.171 | 42.406 | | oltre 27 anni.................. | 43.298 | 44.597 | | | | | B) Indennita' di piena disponibilita' Ai sanitari che svolgono attivita' di medico di medicina primaria ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzione con istituzioni pubbliche o private e con il Servizio Sanitario Nazionale, spetta per ciascuno assistito in carico e fino alla concorrenza del massimale di 1.500 scelte, una indennita' annua, nelle seguenti misure: Per i primi 500 assistiti | ANZIANITA' DI LAUREA | COMPENSO FORFETTARIO | | | 01.01.95 | 01.12.95 | 01.01.96| | | | | | | da 0 a 6 anni.................| 3.290 | 3.372 | 3.426 | | oltre 6 fino a 13 anni.......| 3.499 | 3.586 | 3.643 | | oltre 13 fino a 20 anni.......| 3.716 | 3.809 | 3.870 | | oltre 20 anni.................| 3.932 | 4.030 | 4.094 | | oltre 27 anni.................| 4.140 | 4.244 | 4.312 | | ANZIANITA' DI LAUREA |COMPENSO FORFETTARIO | | | 01.09.96 | 01.09.97 | | | | | | da 0 a 6 anni.................. | 3.546 | 3.652 | | oltre 6 fino a 13 anni........ | 3.771 | 3.884 | | oltre 13 fino a 20 anni........ | 4.005 | 4.125 | | oltre 20 anni.................. | 4.237 | 4.364 | | oltre 27 anni.................. | 4.463 | 4.597 | | | | | Per i gli assistiti da 501 a 1.500 | ANZIANITA' DI LAUREA | COMPENSO FORFETTARIO | | | 01.01.95 | 01.12.95 | 01.01.96| | | | | | | da 0 a 6 anni.................| 3.043 | 3.119 | 3.169 | | oltre 6 fino a 13 anni.......| 3.252 | 3.333 | 3.385 | | oltre 13 fino a 20 anni.......| 3.468 | 3.555 | 3.612 | | oltre 20 anni.................| 3.685 | 3.777 | 3.837 | | oltre 27 anni.................| 3.881 | 3.978 | 4.042 | | | | | | | ANZIANITA' DI LAUREA |COMPENSO FORFETTARIO | | | 01.09.96 | 01.09.97 | | | | | | da 0 a 6 anni.................. | 3.280 | 3.378 | | oltre 6 fino a 13 anni........ | 3.505 | 3.610 | | oltre 13 fino a 20 anni........ | 3.738 | 3.850 | | oltre 20 anni.................. | 3.971 | 4.090 | | oltre 27 anni.................. | 4.183 | 4.308 | | | | | I medici titolari di rapporti nell'ambito delle attivita' territoriali programmate, della medicina dei servizi, di continuita' assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di quelli medico- generici di ambulatorio di cui alla norma finale annessa all'accordo con gli specialisti ambulatoriali, nonche' di rapporti intrattenuti con il Ministero della Sanita' per l'erogazione dell'assistenza medico-generica a questo demandata dalla [Legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833), debbono optare tra l'indennita' di cui sopra e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo in base alle rispettive normative. C) Compenso aggiuntivo Ai medici iscritti negli elenchi della assistenza primaria sono attribuite quote mensili determinate con i criteri di cui al punto F dell'[art. 41 D.P.R. 314/90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990;314~art41). Il compenso, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, e' incrementato del 3,5% dal 1.1.95, del 2,5% dal 1.12.95, del 1,6% dal 1.1.96, del 3,5% dal 1.9.96, del 3% dal 1.9.97 moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte o della quota individuale. Le percentuali vengono applicate sulla base del piede di partenza rivalutato con la percentuale precedente. D) Indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale D1) Ai medici di assistenza primaria e' corrisposto per ciascuno assistito in carico un'indennita' forfettaria annua come da tabella che segue: | INDENNITA' DI RISCHIO | | | | | E | dal | dal | dal | | AVVIAMENTO PROFESSIONALE | 01.01.95 | 01.12.95 | 01.01.96| | | | | | | Per i primi 500 assistiti.....| 14.976 | 13.350 | 15.596 | | | | | | | Per gli assistiti da 501 al | | | | | massimale o alla quota | | | | | individuale ..................| 11.738 | 12.031 | 12.223 | | | | | | | INDENNITA' DI RISCHIO | | | | E | dal | dal | | AVVIAMENTO PROFESSIONALE | 01.09.96 | 01.09.97 | | | | | | | | | | Per i primi 500 assistiti..... | 16.142 | 16.626 | | | | | | Per gli assistiti da 501 al | | | | massimale o alla quota | | | | individuale .................. | 12.651 | 13.031 | | | | | D2) Ai medici di assistenza primaria che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 40 l'indennita' e' dovuta nelle seguenti misure annue | INDENNITA' DI RISCHIO | | | | | E | dal | dal | dal | | AVVIAMENTO PROFESSIONALE | 01.01.95 | 01.12.95 | 01.01.96| | | | | | | | | | | | Per i primi 500 assistiti.....| 15.891 | 16.288 | 16.549 | | | | | | | Per gli assistiti da 501 al | | | | | massimale o alla quota | | | | | individuale ..................| 12.455 | 12.766 | 12.970 | | | | | | | INDENNITA' DI RISCHIO | | | | E | dal | dal | | AVVIAMENTO PROFESSIONALE | 01.09.96 | 01.09.97 | | | | | | | | | | Per i primi 500 assistiti.....| 17.128 | 17.642 | | | | | | Per gli assistiti da 501 al | | | | massimale o alla quota | | | | individuale ..................| 13.424 | 13.827 | | | | | Nulla e' dovuto a titolo di indennita' di rischio e avviamento professionale per gli assistiti oltre il massimale o la quota individuale. E) Concorso delle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario. E1) Ai medici che svolgono compiti di assistenza primaria, e' corrisposto un concorso forfettario per le spese sostenute in relazione alle attivita' professionali ed in particolare per la disponibilita' dello studio medico conforme alle prescrizioni dell'art. 22, per la disponibilita' del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attivita' a favore degli assistiti. Per ciascun assistito in carico e' corrisposto un concorso forfettario annuo risultante dalla tabella che segue: | CONCORSO SPESE PER LA | | | | | | dal | dal | dal | | EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI | 01.01.95 | 01.12.95 | 01.01.96 | | | | | | | Per i primi 500 assistiti.....| 14.519 | 14.882 | 15.120 | | | | | | | Per gli assistiti da 501 al | | | | | massimale o alla quota | | | | | individuale ..................| 11.380 | 11.665 | 11.267 | | | | | | | CONCORSO SPESE PER LA | | | | E | dal | dal | | EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI | 01.09.96 | 01.09.97 | | | | | | Per i primi 500 assistiti..... | 15.649 | 16.118 | | | | | | Per gli assistiti da 501 al | | | | massimale o alla quota | | | | individuale .................. | 12.267 | 12.635 | | | | | E2) Ai medici di assistenza primaria che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 40, il concorso spese e' dovuto nelle seguenti misure annue: | CONCORSO SPESE PER LA | | | | | | dal | dal | dal | | EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI | 01.01.95 | 01.12.95 | 01.01.96 | | | | | | | Per i primi 500 assistiti.....| 15.434 | 15.820 | 16.073 | | | | | | | Per gli assistiti da 501 al | | | | | massimale o alla quota | | | | | individuale ..................| 12.097 | 12.399 | 12.597 | | | | | | | CONCORSO SPESE PER LA | | | | E | dal | dal | | EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI | 01.09.96 | 01.09.97 | | | | | | Per i primi 500 assistiti..... | 16.636 | 17.135 | | | | | | Per gli assistiti da 501 al | | | | massimale o alla quota | | | | individuale .................. | 13.038 | 13.429 | | | | | E3) Nulla e' dovuto a titolo di concorso spese per assistiti oltre il massimale o la quota individuale. E4) Il concorso nelle spese viene erogato dall'Azienda in rate mensili. E5) Il contributo compete in misura proporzionalmente ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi per l'espletamento degli obblighi convenzionali di servizi e personale di collaborazione forniti dall'Azienda. 3. Ai medici di medicina generale, iscritti negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, la quota variabile del compenso per assistito e' articolata nelle seguenti voci: compensi per visite occasionali e per prestazioni aggiuntive, compensi per prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili, maggiorazione per zone disagiatissime comprese le piccole isole, indennita' di collaborazione informatica e indennita' di collaboratore di studio medico. F) Compensi per visite occasionali e prestazioni aggiuntive. Ai medici spettano il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'art. 43 e il compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato D). G) Compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili di cui all'art. 39, lettere a) e c), come quantificati nei protocolli allegati sotto le lettere G) ed H), e di cui allo stesso articolo lett. b), secondo quanto stabilito dagli accordi regionali. L'entita' complessiva della spesa per compensi riferiti alle prestazioni di cui sopra viene definita annualmente dalle Regioni tenendo conto degli obiettivi da raggiungere fissati dai Piani Sanitari Regionali e degli obiettivi effettivamente raggiunti, previ accordi con i Sindacati maggiormente rappresentativi. I compensi corrisposti al medico per le prestazioni di assistenza programmata di cui al protocollo allegato G) non possono comunque superare il 20% dei compensi mensili detratto l'importo di cui alla voce spese. Sono fatti salvi i diversi accordi regionali. H) Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole. Per lo svolgimento dell'attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i Sindacati di categoria piu' rappresentativi. I) Indennita' di collaborazione informatica. Ai medici individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 20% degli iscritti, sentito il Comitato Consultivo Regionale ex art. 12, il cui studio professionale sia dotato di apparecchiature e programmi informatici idonei ad assicurare, oltre alla gestione della scheda sanitaria individuale, anche l'eventuale collegamento con il centro medico di prenotazione e l'elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell'andamento prescrittivo e la verifica di qualita' dell'assistenza e' corrisposta un'indennita' forfettaria mensile di lire 100.000, incrementata di un corrispettivo definito sulla base degli accordi regionali di cui al Capo VI, in caso di attivazione delle suddette procedure o di quant'altro sia concordato. L) Indennita' di collaboratore di studio medico. Ai medici individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 5% degli iscritti, sentito il Comitato Consultivo regionale ex art. 12, che utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV e/o fornito da societa', cooperative e associazioni di servizio o comunque utilizzato secondo le normative vigenti, e' corrisposta un'indennita' annua nella misura di lire 2.400 per assistito in carico fino al massimale o quota individuale, determinando, sulla base di accordi regionali, l'ammontare dell'indennita' spettante a ciascun medico in caso di lavoro associato e l'eventuale incremento in relazione alla attivazione di compiti e modelli organizzativi sperimentali. 4. I compensi di cui al comma 2 sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente, entro la fine del mese successivo quello di competenza. I compensi di cui al comma 3 sono versati mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a quello di competenza. Ai fini della correntezza del pagamento dei compensi ai medici di medicina generale si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende. Le variazioni di retribuzione relative ai passaggi di fascia per anzianita' di laurea del medico saranno effettuate una sola volta all'anno: il 1 gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il primo luglio e il 31 dicembre.

Accordo medici medicina generale-art. 46

Art. 46 Contributi previdenziali e per l'assicurazione di malattia 1. Per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al 2 comma del punto 6 dell'[art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-06-29;349~art9), pari al 12,50 (dodici virgola cinquanta per cento) di tutti i compensi previsti dal presente accordo, compresi quindi quelli derivanti dagli accordi regionali, di cui l'8,125% a carico dell'Azienda e il 4.375% a carico del medico. 2. I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre. 3. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia e' posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi ai punti A), e C) del precedente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. 4. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all'E.N.P.A.M. il contributo per l'assicurazione di malattia affinche' provveda a riversarlo alla Compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione.

Accordo medici medicina generale-art. 47

Art. 47 Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria della Azienda 1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della Azienda, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza medica generale di base procede al controllo della corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguarda gli aspetti sanitari. 2. I medici convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.

Accordo medici medicina generale-art. 48

Art. 48 Criteri generali 1. Al fine di garantire la continuita' assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, ai sensi dell'[art. 8 del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8) e successive modifiche, la stessa si realizza assicurando per le urgenze notturne, festive e prefestive interventi domiciliari e territoriali, dalle ore 14 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali. 2. La continuita' assistenziale e' organizzata nell'ambito della programmazione regionale ed e' strutturata a livello locale dalla Azienda competente per territorio. 3. Gli accordi regionali di cui all'[art. 8, comma 1, lett. e, del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com1-lete), modificato dal [decreto legislativo n. 517/93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;517), stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi di medicina generale e guardia medica, devono prevedere che 1e attivita' di continuita' assistenziale siano svolte: a) da gruppi di medici, anche organizzati in forme associative, convenzionati per la medicina generale per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore, in zone territoriali definite; b) da un singolo convenzionato per la medicina generale residente nella zona anche in forma di disponibilita' domiciliare; c) da medici convenzionati sulla base della disciplina di cui agli articoli seguenti del presente Capo. 4. I compensi sono corrisposti dall'Azienda a ciascun medico che svolge attivita', mediante il pagamento per gli assistiti in carico di una quota capitaria aggiuntiva definita dalla contrattazione regionale, e rapportata a ciascun turno effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. 5. Gli accordi regionali devono prevedere che le Aziende stipulino apposite convenzioni con i medici di cui al comma 3 lett. a e b, previo parere del comitato consultivo locale di cui all'art. 11.

Accordo medici medicina generale-art. 49

Art. 49 Incarichi 1. Nell'attesa che vengano perfezionati gli accordi regionali previsti dal comma 3 dell'articolo precedente e in costanza della vigente normativa le Regioni, in concomitanza con la pubblicazione delle zone carenti di assistenza primaria, pubblicano, a seguito di formale determinazione e comunicazione delle Aziende, anche quelle carenti per la continuita' assistenziale. 2. L'Azienda conferisce gli incarichi a tempo indeterminato: a) ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato in Aziende della stessa Regione, che abbiano svolto in tale posizione almeno un anno di servizio effettivo e ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato in altra Regione a condizione che abbiano svolto in ambito extra regionale almeno 3 anni di servizio effettivo e che per tale periodo abbiano mantenuto la residenza e l'iscrizione all'albo professionale della provincia nella Regione in cui concorrono. I periodi di servizio effettivo devono essere stati maturati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma seguente; b) ai medici inclusi nella graduatoria regionale per la medicina generale, ai quali si applicano le norme di cui all'art. 20, comma 6. 3. Gli interessati presentano domanda alle Aziende, che hanno disponibili le zone carenti, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 4. Le Aziende interpellano entro 30 giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando i giorni e gli orari di ricevimento, prioritariamente i medici di cui al comma 2, lett. a, in base all'anzianita' d'incarico a tempo indeterminato nelle attivita' di continuita' assistenziale; qualora sussistano ulteriori zone carenti interpellano i medici nell'ordine del punteggio di cui al comma 2, lett. b). 5. Il medico interpellato per la copertura del turno vacante deve presentarsi entro 10 giorni presso l'Azienda per l'accettazione dell'incarico e per la compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'[art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4), attraverso la quale l'Azienda accerta l'insussistenza di cause di incompatibilita' (v. all. "L"). 6. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico. Il medico impossibilitato a presentarsi puo' dichiarare la propria accettazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fornendo adeguata giustificazione e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 5. 7. L'Azienda conferisce l'incarico a tempo indeterminato con provvedimento del Direttore Generale, che viene comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del termine di inizio dell'attivita', da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici. 8. Se il medico incaricato e' residente nell'ambito territoriale di altra regione, l'Azienda comunica all'assessorato alla sanita' della regione di residenza l'avvenuto conferimento dell'incarico, ai fini della verifica di eventuali incompatibilita'.

Accordo medici medicina generale-art. 50

Art. 50 Massimali 1. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di continuita' assistenziale avviene per un minimo di 12 ed un massimo di 24 ore settimanali e presso una sola Azienda. 2. L'incarico non e' conferibile o cessa nei confronti del medico incaricato a tempo indeterminato per la medicina generale o per la pediatria di libera scelta che superi il limite rispettivamente di 500 o 266 scelte. Le situazioni di incompatibilita' sono quelle stabilite dalle vigenti norme di legge e dall'art. 4 del presente accordo. 3. Prima di esperire la procedura per il conferimento degli incarichi, gli orari disponibili nell'ambito del servizio di continuita' assistenziale vengono assegnati ai medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato, ai sensi del presente capo, secondo l'ordine di anzianita' di incarico nella stessa Azienda e, in caso di parita', secondo l'anzianita' di laurea, fino a concorrenza del massimale orario. 4. L'orario complessivo dell'incarico a tempo indeterminato e quello risultante da altre attivita' compatibili non puo' superare le 38 ore settimanali. Qualora il limite delle 38 ore risulti superato, l'incarico di continuita' assistenziale e' ridotto in misura uguale all'eccedenza. 5. Il medico decade dall'incarico qualora: - insorga una situazione di incompatibilita'; - lo svolgimento di altre attivita' compatibili non consenta un incarico minimo di 12 ore settimanali.

Accordo medici medicina generale-art. 51

Art. 51 Assenze giustificate 1. Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a: a - malattia o infortunio, per la durata massima di 8 mesi nell'arco di un anno; b - gravidanza e puerperio, per il periodo di astensione obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti; c - servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata; d - gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di 15 giorni. e - partecipazioni ad esami o concorsi, fino ad un massimo di 15 giorni; f - matrimonio fino, ad un massimo di 15 giorni; g - documentati motivi di lavoro o di studio. Il periodo di sospensione non puo' superare gli otto mesi complessivi nell'arco di 18 mesi.

Accordo medici medicina generale-art. 52

Art. 52 Compiti del medico 1. Il medico che assicura la continuita' assistenziale deve essere presente, all'inizio del turno, nella sede assegnatagli dalla Azienda e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare gli interventi, domiciliari o territoriali, richiesti. 2. Il medico e' tenuto ad effettuare gli interventi, domiciliari o territoriali, richiesti dall'utente o dalla centrale operativa, prima della fine del turno di lavoro. 3. I turni notturni e diurni festivi sono di 12 ore, quelli prefestivi di 6 ore. 4. In relazione a particolari esigenze dei medici, specie nel periodo estivo, puo' essere concordata con l'Azienda la concentrazione in un solo mese dell'orario di attivita' che i singoli medici dovrebbero svolgere nel corso di due mesi consecutivi; per i medici che svolgono almeno 36 ore di attivita' settimanale ai sensi dell'art. 50 puo' consentirsi il recupero mediante la concentrazione nell'arco di tre mesi non consecutivi dell'orario che i medici dovrebbero svolgere nel corso di 3 mesi consecutivi. Tale accorpamento, che non comporta variazione nei pagamenti mensili, puo' essere consentito, peraltro, solo se vengono garantite le ordinarie esigenze di servizio attraverso reciproche sostituzioni tra i medici titolari di incarico interessati. 5. Le chiamate degli utenti devono essere registrate e rimanere agli atti. Le registrazioni devono avere per oggetto: a - nome, cognome, eta' e indirizzo dell'assistito; b - generalita' del richiedente ed eventuale relazione con l'assistito (nel caso che sia persona diversa); c - ora della chiamata ed eventuale sintomatologia sospettata; d - ora dell'intervento (o motivazione del mancato intervento) e tipologia dell'intervento richiesto ed effettuato. 6. Il medico utilizza, solo a favore degli utenti registrati, anche se privi di documento sanitario, un apposito ricettario, con la dicitura "Servizio continuita' assistenziale', fornitogli dalla Azienda per le proposte di ricovero, le certificazioni di malattia per il lavoratore per un massimo di 3 giorni, le prescrizioni farmaceutiche per una terapia d'urgenza e per coprire un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore. 7. Il medico in servizio deve essere presente fino all'arrivo del medico che continua il servizio. Al medico che e' costretto a restare oltre la fine del proprio turno spettano i normali compensi rapportati alla durata del prolungamento del servizio, che sono trattenuti in misura corrispondente a carico del medico ritardatario.

Accordo medici medicina generale-art. 53

Art. 53 Competenze delle Aziende 1. L'Azienda e' tenuta a fornire al medico di continuita' assistenziale i farmaci e il materiale di pronto soccorso, necessari all'effettuazione degli interventi di urgenza individuati in sede regionale sentito il comitato di cui all'art. 12; in mancanza l'Azienda provvede tenendo conto delle indicazioni del comitato di cui all'art. 11. 2. L'Azienda garantisce altresi' che le sedi di servizio siano dotate di idonei locali, dotati di adeguate misure di sicurezza, per la sosta e il riposo dei medici, nonche' di servizi igienici. 3. La Azienda predispone i turni e assegna le sedi di attivita', sentito il comitato ex art. 11 e sentiti i medici interessati, nonche' il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra. Provvede altresi': a) alla disponibilita' di mezzi di servizio, possibilmente muniti di radiotelefono e di strumenti acustici e visivi, che ne permettano l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso; b) ad assicurare in modo adeguato la registrazione delle chiamate presso le centrali operative; c) a garantire nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei registri di carico e scarico dei farmaci, dei presidi sanitari e degli altri materiali messi a disposizione dei medici di continuita' assistenziale.

Accordo medici medicina generale-art. 54

Art. 54 Rapporti con il medico di fiducia e le strutture sanitarie 1. Il sanitario in servizio, al fine di assicurare la continuita' assistenziale in capo al medico di libera scelta, e' tenuto a compilare, in duplice copia, il modulario informativo (allegato "M"), di cui una copia e' destinata al medico di fiducia (o alla struttura sanitaria, in caso di ricovero), da consegnare all'assistito, e l'altra viene acquisita agli atti del servizio. 2. La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile, se l'utente proviene da altra regione o da Stato straniero. 3. Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta o accertata, la terapia prescritta o effettuata e/o - se del caso - la motivazione che ha indotto il medico a proporre il ricovero ed ogni altra notizia ed osservazione che ritenga utile evidenziare. 4. Saranno, altresi', segnalati gli interventi che non presentano caratteristiche di urgenza.

Accordo medici medicina generale-art. 55

Art. 55 Sostituzioni 1. Il medico che non puo' svolgere il servizio deve avvertire il responsabile, indicato dalla Azienda, che provvede alla sostituzione. 2. L'Azienda, per sostituzioni superiori a 9 giorni, conferisce l'incarico di sostituzione secondo l'ordine della graduatoria regionale vigente di medicina generale, con priorita' per i medici residenti nel territorio della Azienda. 3. L'incarico di sostituzione non puo' essere superiore a tre mesi. Un ulteriore incarico puo' essere conferito presso la stessa o altra Azienda solo dopo una interruzione di almeno 30 giorni. L'incarico di sostituzione cessa alla scadenza o al rientro, anche anticipato, del medico titolare dell'incarico a tempo indeterminato, o a seguito del conferimento di incarico a tempo indeterminato. 4. Nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, stabilite dall'art. 49, l'Azienda puo' conferire incarichi provvisori nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai commi 2 e 3. 5. Per le sostituzioni inferiori a 10 giorni la Azienda organizza turni di reperibilita' oraria e utilizza i medici in reperibilita'. 6. Fermo restando l'obbligo per il medico di dover comunicare al responsabile del servizio della Azienda la impossibilita' di assicurare l'attivita', qualora non sia in grado di farlo tempestivamente, contatta il medico in reperibilita' oraria perche' lo sostituisca.

Accordo medici medicina generale-art. 56

Art. 56 Organizzazione della reperibilita' 1. L'Azienda organizza turni di reperibilita' domiciliare nei seguenti orari: dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi; dalle ore 13,00 alle 14,30 dei soli giorni prefestivi; dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli giorni festivi. 2. A tale scopo, all'atto del recepimento della graduatoria annuale definitiva, ciascuna Azienda individua - nell'ambito della medesima - i nominativi di tutti quei medici, residenti nell'Azienda e in subordine nelle Aziende confinanti, che abbiano dato la loro disponibilita' ad effettuare i turni di reperibilita' predetti. 3. L'Azienda provvede quindi, preferibilmente periodicamente - utilizzando i medici sopra individuati, in ordine di graduatoria - a predisporre i turni di reperibilita' domiciliare. Il numero dei medici in reperibilita', utilizzati per ciascun turno, non puo' superare il numero dei medici previsti in guardia attiva nel turno corrispondente. 4. Qualora non vi siano medici in graduatoria, la Azienda puo' organizzare il servizio con i medici gia' convenzionati di continuita' assistenziale, che si dichiarano disponibili. 5. L'Azienda fornisce, quindi, a tutti i medici addetti al servizio di guardia medica, copia dell'elenco dei medici reperibili, contenente il recapito presso cui ciascuno di essi puo' essere reperito ed i turni che gli sono stati assegnati. 6. Il medico in turno di reperibilita' che non sia rintracciato al recapito da lui indicato, viene escluso dai turni, con effetto immediato, salvo che il mancato reperimento sia dovuto a gravi e giustificati motivi. 7. Le ore effettuate in reperibilita' domiciliare sono valutabili ai fini delle graduatorie regionali con il punteggio di cui all'art. 3. 8. Nelle Aziende presso le quali non sia organizzato il sistema di reperibilita', e' consentito, in caso di impedimento improvviso, che il titolare si faccia sostituire da altro titolare purche' ne dia immediata preventiva comunicazione alle Aziende o in caso di oggettiva impossibilita' al massimo entro il giorno successivo. 9. La sostituzione di cui al comma precedente puo' avvenire una sola volta nell'arco di un mese e non puo' avere durata superiore all'orario massimo settimanale di 24 ore.

Accordo medici medicina generale-art. 57

Art. 57 Assistenza ai turisti 1. Sulla base di apposite determinazioni assunte a livello regionale, le Aziende nel cui territorio si trovano localita' di notevole afflusso turistico possono organizzare - limitatamente al periodo in cui, di norma, si riscontra il maggior numero di presenze giornaliere - un servizio stagionale di assistenza sanitaria rivolta alle persone non residenti utilizzando le disposizioni del presente capo. 2. Gli incarichi a tal fine conferiti non possono in ogni caso superare la durata di tre mesi e non possono essere attribuiti a medici gia' titolari di altro incarico o rapporto convenzionale. 3. Il trattamento economico e' definito sulla base di intese regionali con sindacati firmatari maggiormente rappresentativi.

Accordo medici medicina generale-art. 58

Art. 58 Trattamento economico 1. I compensi per ogni ora di attivita' svolta ai sensi dell'art. 48 sono stabiliti secondo la seguente tabella: | | 01.01.95 | 01.12.95 | 01.01.96 | | | | | | | | | | | | orario professionale | 11.054 | 11.330 | 11.511 | | incremento quadrriennale | 569 | 583 | 592 | | | | | | | indennita' oraria | 6.665 | 6.832 | 6.941 | | | | | | | indennita' piena disponibilita' | 2.298 | 2.355 | 2.477 | | incremento quadriennale | 279 | 286 | 291 | | | | | | | | 01.09.96 | 01.09.96 | | | | | | | | | | orario professionale | 11.914 | 12.271 | | incremento quadrriennale | 613 | 631 | | | | | | indennita' oraria | 7.184 | 7.400 | | | | | | indennita' piena disponibilita' | 2.477 | 2.551 | | incremento quadriennale | 301 | 310 | | | | | 2. L'onorario professionale e' incrementato, per ogni ora di attivita', dell'importo indicato in tabella al compimento di ogni quadriennio di anzianita' di laurea dal primo giorno del mese successivo. 3. L'indennita' di piena disponibilita' spetta al medico che svolge esclusivamente attivita' di continuita' assistenziale che non ha alcun lavoro dipendente o convenzionato con il S.S.N. o con altre istituzioni pubbliche o private, ad esclusione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi. Tali medici debbono optare tra l'indennita' di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo; l'indennita' e' incrementata dell'importo indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianita' di laurea, dal primo giorno del mese successivo. 4. Il compenso aggiuntivo e' corrisposto con i criteri di cui all'[art. 17, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 41/91](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1991;41~art17-com1-letd). I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato all'art. 45, punto c, 2 alinea. 5. Al medico spettano eventuali quote variabili per prestazioni o attivita' aggiuntive previste dagli accordi regionali. 6. Qualora l'Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta della Azienda un'indennita' pari al costo di un litro di benzina super per ogni ora di attivita', nonche' adeguata copertura assicurativa dell'automezzo. 7. Su tutti i compensi di cui al comma 1, l'Azienda versa trimestralmente e con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto d el Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 12,50% di cui l'8,125% a proprio carico e il 4.375% a carico del medico. 8. L'Azienda versa all'Enpam, con i tempi e le modalita' di cui al comma precedente, un contributo dello 0,5% sull'ammontare delle voci onorario professionale e compenso aggiuntivo, comma 1, affinche' questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo provvedono a stipulare apposito accordo contro il mancato guadagno del medico per malattia o gravidanza. 9. I compensi, indipendentemente dalle modalita' attraverso le quali viene assicurata la continuita' assistenziale, sono corrisposti dalla Azienda direttamente al medico che svolge l'attivita'.

Accordo medici medicina generale-art. 59

Art. 59 Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi 1. L'Azienda previo eventuale coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di continuita' assistenziale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, sempreche' l'attivita' sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro. 2. Il contratto e' stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali: a) lire 1,5 miliardo per morte od invalidita' permanente; b) L. 100.000 giornaliere per invalidita' temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno.

Accordo medici medicina generale-art. 60

Art. 60 Attivita' programmate 1. L'Azienda, per lo svolgimento nei distretti di attivita' territoriali programmate, puo' utilizzare, per periodi non superiori a 6 mesi nell'arco di un anno, medici convenzionati per l'assistenza primaria o per il servizio di continuita' assistenziale, secondo l'ordine delle seguenti priorita': a - medici convenzionati per l'assistenza primaria con un numero di scelte inferiori a 400, con precedenza per quello con minor numero di scelte; b - medici convenzionati per la continuita' assistenziale con 12 ore settimanali di incarico a tempo indeterminato e ai sensi dell'art. 48, secondo l'anzianita' d'incarico; c - medici convenzionati per la continuita' assistenziale per 24 ore di incarico settimanale a tempo indeterminato e ai sensi dell'art. 48, secondo l'anzianita' di incarico. 2. Non e' utilizzabile il medico che esercita piu' di una delle attivita' disciplinate dal presente accordo o che svolga altre attivita' presso soggetti pubblici o privati. L'attivita' cessa al raggiungimento di 500 scelte o con la cessazione del rapporto convenzionale di assistenza primaria o di continuita' assistenziale. 3. L'attivita' non puo' superare le 12 ore settimanali. 4. L'Azienda interpella il medico secondo l'ordine di priorita' indicato al comma 1, indicando il tipo e la data di inizio della attivita', l'ubicazione della sede o delle sedi, l'orario di lavoro e la durata dell'attivita', mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o mediante comunicazione scritta interna alla Azienda, da cui deve risultare il ricevimento da parte dell'interessato con firma e data su una copia. 5. Il medico interpellato e' invitato contestualmente a presentarsi entro 5 giorni per l'accettazione. La mancata presentazione entro il termine stabilito e' considerata come rinuncia. L'assegnazione dell'attivita' deve risultare da provvedimento del Direttore generale.

Accordo medici medicina generale-art. 61

Art. 61 Compenso 1. Le prestazioni ed attivita' sono effettuate secondo modalita' organizzative, normative e compensi, comprensivi dei contributi Enpam, concordati dalle Regioni con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale. 2. I compensi vengono corrisposti il mese successivo allo svolgimento dell'attivita'.

Accordo medici medicina generale-art. 62

Art. 62 Rapporti con i responsabili del distretto 1. Il medico osserva le direttive organizzative emanate dal sanitario responsabile del distretto ed e' tenuto a collaborare per il corretto svolgimento delle attivita'.

Accordo medici medicina generale-art. 63

Art. 63 Incarichi 1. Per lo svolgimento delle attivita' di emergenza sanitaria territoriale, di cui al D.P.R. 27.3.1992, nell'ambito della programmazione regionale, le Aziende, dopo aver espletato le proce- dure di cui all'art. 50, comma 3, conferiscono incarichi a tempo indeterminato secondo il seguente ordine di priorita': - a medici gia' incaricati a tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel servizio di continuita' assistenziale, di cui al capo III; - a medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale nell'ambito della stessa regione, con priorita' per quelli residenti nell'ambito territoriale della stessa Azienda; - a medici incaricati a tempo indeterminato di continuita' assistenziale nell'ambito della stessa regione, con priorita' per quelli residenti nell'ambito territoriale della stessa Azienda; - a medici inseriti nella graduatoria regionale, secondo l'ordine derivante dall'applicazione delle norme di cui all'art. 20, comma 6 con priorita' per i medici residenti nell'ambito territoriale della Azienda o del Comune. 2. Gli incarichi di cui al comma 1, lett. a), b), e c) vengono conferiti secondo l'anzianita' d'incarico al momento della pubblicazione del turno vacante. 3. I medici devono essere in possesso, per accedere ai servizi di emergenza sanitaria territoriale, dell'attestato di idoneita' rilasciato dopo la frequenza dell'apposito corso di formazione previsto dall'[art. 22, comma 5, del D.P.R. n. 292/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987;292~art22-com5), dall'[art. 22 del D.P.R. 41/91](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1991;41~art22) o dall'art. 66. 4. Previa determinazione formale del Direttore Generale, entro i mesi di marzo e settembre di ogni anno le Aziende comunicano alla Regione, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale, gli incarichi vacanti per l'emergenza sanitaria territoriale. 5. La procedura per il conferimento degli incarichi e' quella prevista dall'art. 49, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8. I turni pubblicati non possono essere frazionati in sede di assegnazione degli incarichi.

Accordo medici medicina generale-art. 64

Art. 64 Massimale orario 1. Gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda, e comportano l'esclusivita' del rapporto. 2. In via subordinata e solo temporaneamente l'incarico puo' essere conferito per 24 ore settimanali; in tale caso lo svolgimento di altre attivita' compatibili comporta la riduzione di queste in misura corrispondente all'eccedenza. 3. Ai medici incaricati ai sensi dell'articolo precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 50, comma 2, 3, 4 e 5. 4. L'attivita' continuativa non puo' superare le 12 ore. Un ulteriore turno di servizio non puo' essere iniziato prima che siano trascorse 12 ore dalla fine del turno precedente.

Accordo medici medicina generale-art. 65

Art. 65 Compiti 1. Il medico incaricato svolge i seguenti compiti: a - interventi di assistenza e di primo soccorso esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato; b - trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate; c - attivita' presso apposite centrali operative. 2. I medici di cui al comma precedente possono: - collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dall'incarico, nelle attivita' di primo intervento "intra moenia" dei servizi di emergenza; - essere utilizzati per attivita' presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali etc.

Accordo medici medicina generale-art. 66

Art. 66 Idoneita' all'esercizio dell'attivita' di emergenza 1. Al fine di esercitare le attivita' indicate dal comma precedente i medici devono essere in possesso di attestato di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di emergenza sanitaria territoriale. 2. A tal fine: a - le Regioni formulano, con i criteri di cui all'art. 8, comma 1, il programma di un apposito corso di formazione della durata di almeno 4 mesi, per un orario complessivo non inferiore a 300 ore, da svolgersi prevalentemente in forma di esercitazione e tirocinio pratico; b - le Aziende di norma quantificano entro il 30 giugno dell'anno precedente il proprio fabbisogno di personale medico da utilizzare, nell'anno successivo, per le esigenze complessive (incarichi, sostituzioni e reperibilita') dell'emergenza sanitaria territoriale ed organizzano e svolgono entro il 31 dicembre uno o piu' corsi di cui deve essere preventivamente data pubblicita' sul Bollettino regionale; c - al corsi partecipano, in via prioritaria, i medici gia' incaricati nei servizi di continuita' assistenziale secondo l'anzianita' di incarico presso la stessa Azienda ed in via subordinata i medici residenti nell'ambito territoriale della Azienda o del Comune che ne facciano domanda, secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art. 2; in carenza di medici disponibili possono partecipare ai corsi i medici residenti in Aziende limitrofe, secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale; d - il corso si conclude con un giudizio di idoneita', o meno, dei partecipanti e con il rilascio da parte della Azienda di un attestato di idoneita' allo svolgimento di attivita' di emergenza sanitaria territoriale.

Accordo medici medicina generale-art. 67

Art. 67 Assenze e sostituzioni 1. Per le assenze, lo svolgimento dei compiti, e le relative sostituzioni del medico incaricato a tempo indeterminato si applicano gli articoli 51, 52, escluso il comma 2, 54, 55 e 56.

Accordo medici medicina generale-art. 68

Art. 68 Trattamento economico 1. Ai medici addetti ai servizi di emergenza sanitaria territoriale spetta il trattamento economico di cui all'art. 58 con l'applicazione degli stessi criteri e degli stessi compensi previsti per la continuita' assistenziale, compresa l'indennita' di piena dispontbilita' se spettante. 2. Le Aziende, contro i rischi derivanti dello svolgimento dell'attivita', assicurano i medici ai sensi dell'art. 59.

Accordo medici medicina generale-art. 69

Art. 69 Ambiti convenzionali di livello regionale 1. Gli accordi regionali, di cui all'[art. 8, lett. e, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art8-lete), come modificato dal [decreto legislativo n. 517/93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;517), definiscono le attivita' svolte dai medici di medicina generale: - in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'art. 31 del presente accordo; - in forma associata; - per il rispetto di livelli di spesa programmati.

Accordo medici medicina generale-art. 70

Art. 70 Prestazioni e attivita' aggiuntive 1. Gli accordi regionali possono prevedere l'erogazione di prestazioni aggiuntive, anche tese ad una migliore integrazione tra interventi sanitari e sociali, per: a - interventi sanitari relativi all'eta' anziana, con la formulazione del piano assistenziale, compresa la parte riabilitativa e la compilazione di una scheda di rilevazione dei bisogni degli anziani a domicilio, nelle residenze sanitarie assistite e nelle collettivita'; b - assistenza sanitaria ai tossicodipendenti, ai malati di AIDS, ai malati mentali, in un rapporto coordinato e secondo linee guida professionali definite a livello nazionale o regionale; c - processi assistenziali riguardanti patologie sociali secondo protocolli che definiscono le attivita' del medico generale e i casi di ricorso al livello specialistico (diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumopatie ostruttive asma, forme neurologiche, ecc.); d - assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in fase terminale, anche in forma sperimentale con particolare riguardo alle cure palliative; e - sperimentazione di iniziative di telemedicina (telesoccorso, cardiotelefono, teleconsulto ecc.); f - partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o regionale (es. progetti obiettivo) coinvolgenti il medico generale per prestazioni non previste dagli articoli 31 e 32; g - prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle previste dall'accordo nazionale all'allegato D), parte "A" e "B". 2. Gli accordi regionali possono disciplinare: a - iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute (attivita' motoria, incidenti domestici e stradali, rischio alimentare, tabagismo, alcolismo, uso di droghe, pianificazione familiare, malattie a trasmissione sessuale, cadute dell'anziano, ecc.) nei confronti di singoli soggetti o gruppi di popolazione; b - attivita' di prevenzione individuale e su gruppi di popolazione, in particolare contro i rischi oncologici (utero, seno, colonretto, melanoma ecc.), metabolici e cardiovascolari, anche mediante richiamo periodico delle persone sane. 3. Gli accordi regionali possono prevedere lo svolgimento delle seguenti attivita': a - partecipazione a procedure di verifica della qualita' che, oltre a promuovere la qualita' delle prestazioni sanitarie, costituisca un aspetto del processo di verifica dei tetti di spesa sulla base di peer review e applicazione di linee guida, cosi' da determinare la eliminazione o la correzione di difetti nella erogazione delle prestazioni; b - svolgimento di attivita' di ricerca epidemiologica, compresa la segnalazione di eventi sentinella e la partecipazione alla tenuta di registri per patologie, sulla base di protocolli concordali a livello regionale; c - attivazione di un sistema informativo integrato tra medici di medicina generale, presidi delle Aziende ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (medico generale - specialista - servizi ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica e di management della spesa; d - fornitura di dati sanitari, anche attraverso flussi informativi, a fini epidemiologici, di valutazione della qualita' delle prestazioni e dei relativi costi. 4. Gli accordi regionali devono prevedere la disciplina dell'attivita' didattica e tutoriale dei medici di medicina generale, con particolare riguardo alla formazione specifica in medicina generale di cui al [decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-08;256).

Accordo medici medicina generale-art. 71

Art. 71 Associazionismo medico 1. Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di forme associative tra medici di medicina generale convenzionali ai sensi del Capo II prevedendo, tra l'altro: - la gestione da parte della associazione di locali, attrezzature e personale, forniti direttamente dalle Aziende o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti; - la gestione di studi e attivita' professionali complesse, sulla base di appositi standard definiti a livello nazionale o regionale; - differenti modalita' di erogazione dei compensi; - la dislocazione delle sedi e il collegamento funzionale tra queste. 2. La sperimentazione delle forme associative e' finalizzata anche ad utilizzare l'attivita' di altri operatori sanitari da parte dell'associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quella fornite dal medico di medicina generale , in particolare: - prestazioni diagnostiche; - assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare; - assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita in base alle norme regionali. 3. L'associazione puo' partecipare allo svolgimento delle attivita' e compiti previsti dagli accordi regionali di cui agli artt. 70 e 72.

Accordo medici medicina generale-art. 72

Art. 72 Livelli di spesa programmati 1. Gli accordi regionali prevedono, ai sensi dell'[art. 8, lett. c, del d.leg.vo 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-letc), la disciplina dei rapporti tra Regione, Aziende e medici di medicina generale per il rispetto dei livelli di spesa programmati. 2. Sulla base della spesa storica e di parametri di spesa per soggetto assistito, calcolati mediante medie ponderate per ambiti territoriali definiti, riferiti a determinate componenti della spesa stessa e concordati tra Regione ed i sindacati maggiormente rappresentativi, vengono fissati i criteri per la determinazione dei livelli di spesa programmati in ciascun ambito territoriale, ai quali fare riferimento per la valutazione dell'attivita' prescrittiva del medico di medicina generale. 3. Gli accordi regionali devono prevedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. C: - le modalita' per individuare le spese direttamente indotte dai medici convenzionati e quelle indotte da altri professionisti, anche appartenenti a strutture specialistiche e di ricovero; - le modalita' di calcolo del livello di spesa programmato su parametri di spesa, individuati secondo il comma 2, tenendo conto: a) della popolazione pesata per eta', per sesso e per particolari patologie; b) del confronto dei costi aziendali con quelli regionali e nazionali; c) dell'ammontare del finanziamento delle Regioni dei livelli uniformi di assistenza, previsti dal P.S.N.; - le procedure di verifica della qualita' delle prestazioni e del controllo dei risultati attesi, compresi eventuali correttivi ai parametri prestabiliti, attraverso il supporto delle Commissioni professionali previste dall'accordo nazionale. 4. Il rispetto da parte del medico del livello di spesa programmato comporta, ai sensi dell'art. 8, lett. c, d.leg.vo 502/92, la corresponsione di una quota variabile, stabilita dall'accordo regionale, rapportata a scaglioni di avvicinamento all'obiettivo prefissato. Una parte di tale quota e' disponibile per tutti i medici che abbiano concorso utilmente al raggiungimento dell'obiettivo. 5. Sulla minore spesa indotta e' calcolata una ulteriore quota, determinata dall'accordo regionale, destinata al potenziamento delle prestazioni sanitarie distrettuali da parte delle Aziende sentito il comitato consultivo locale di cui all'art. 11. 6. Gli accordi regionali possono essere riferiti a tutti i medici di uno stesso ambito territoriale, definito d'intesa tra le parti, sulla base della valutazione della spesa complessiva nell'ambito stesso, inerente la componente prescelta. 7. Anche ai fini della ristrutturazione del compenso al medico, le parti possono concordare l'attuazione di sperimentazioni gestionali basate sull'assegnazione a gruppi di medici di budget virtuali o reali.

Accordo medici medicina generale-art. 73

Art. 73 Contrattazione 1. Gli accordi regionali sono stipulati dall'organo competente secondo l'ordinamento regionale e dai sindacati maggiormente rappresentativi dei medici di medicina generale. Il Presidente dell'Ordine provinciale del capoluogo di regione, o suo delegato, sottoscrive gli accordi per gli aspetti di deontologia professionale. Qualora gli accordi regionali non riguardino tutto l'ambito regionale ma una o alcune Aziende, i Direttori Generali partecipano alla trattativa e li sottoscrivono. 2. Gli accordi regionali sono di norma vincolanti nei confronti dei medici convenzionati nella Regione o in una o piu' Aziende. In alternativa puo' essere prevista l'adesione volontaria alle iniziative contenute negli accordi. 3. Gli accordi regionali possono prevedere, in relazione alle specificita' del loro contenuto: - il possesso di particolari requisiti da parte del medico convenzionato per la partecipazione alle attivita' concordate; - l'uso da parte dei medici convenzionati di locali, attrezzature e personale fornito direttamente dalla Azienda, o mediante rapporti con terzi, o dai medici stessi; - appositi standard di ambulatorio per le prestazioni oggetto di accordo. 4. Gli accordi regionali prevedono, altresi': - la disciplina dei rapporti tra i dirigenti delle attivita' distrettuali e i medici convenzionati in relazione al tipo di attivita'; - la regolamentazione dei rapporti tra gli operatori coinvolti.

Accordo medici medicina generale-art. 74

Art. 74 Compensi 1. Gli accordi regionali disciplinano le modalita' di erogazione e l'ammontare dei compensi, che sono corrisposti, in rapporto al tipo di attivita' svolta dal medico convenzionato, anche in forma associata, nelle seguenti forme: - quota capitaria annuale (es. rispetto livello di spesa programmata) - quota capitaria per caso trattato (es. anziani piano assistenziale e scheda bisogni) - a prestazione (es. prestazioni aggiuntive ulteriori) - a compenso orario (es. didattica) - a compenso fisso per obiettivo (es. verifica qualita') - rimborso spese (es.: attivazione sistema informativo integrato; fornitura dati sanitari). 2. Nelle forme integrate di erogazione dell'attivita' professionale puo' essere prevista la fornitura di personale, locali ed attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso di cui al comma precedente.

Accordo medici medicina generale-Norme finali

Norma finale n. 1 1. I sanitari che alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo risultano iscritti negli elenchi dei medici di assistenza primaria convenzionati con le Aziende sono confermati nel rapporto convenzionale, salvi il possesso dei requisiti prescritti e l'applicazione delle norme in materia di incompatibilita'. 2. I medici incaricati ai sensi del D.P.R. 41/91 e confermati in forza dell'art. 8, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e i medici incaricati a tempo indeterminato in base all'assegnazione delle zone carenti al 31.12.1994, sono utilizzati in modo integrato nell'ambito delle funzioni di continuita' assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale di cui ai capi III e V. 3. Ai medici di cui al comma precedente, incaricati a tempo indeterminato alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, sono corrisposti incrementi sui compensi spettanti per le attivita' orarie svolte nell'anno 1994, con le stesse modalita' di cui alla norma fi- nale n. 3, comma 1. Norma finale n. 2 1. Al fine di adeguare l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attivita' della medicina dei servizi, reso esecutivo con il D.P.R. 218/92, alla normativa prevista dall'art. 8, comma 1 bis, del Decreto legislativo n. 502/92 come successivamente modificato ed integrato, che comporta la cessazione di alcuni istituti gia' previsti dall'accordo stesso, non piu' compatibili con il nuovo assetto dato al settore, e la corresponsione di incrementi economici nella misura consentita e concordata in base alle disponibilita' finanziarie, le parti approvano il testo di cui all'allegato "N" che costituisce la disciplina giuridica ed economica relativa al rapporto di lavoro dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato, in sostituzione della regolamentazione prevista dal citato accordo collettivo nazionale reso esecutivo con il D.P.R. 218/92. I rapporti a tempo determinato, gia' previsti dal Capo I del D.P.R. 218/92, cessano alla scadenza. 2. I medici incaricati a tempo indeterminato ai sensi del Capo II del D.P.R. n. 218/92 e confermati in forza all'art. 8, comma 1 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sono utilizzati nelle attivita' territoriali orarie in- dicate dal suddetto decreto presidenziale. Norma finale n. 3 1. Ai medici iscritti negli elenchi di assistenza primaria che hanno svolto attivita' nel 1994 e' corrisposto, sugli emolumenti complessivi dello stesso anno, un incremento del 1%. Tali incrementi sono gravati solo del contributo previdenziale nella misura di cui all'art. 46. 2. Ai medici iscritti negli elenchi alla data dell'1.1.95 e' corrisposto un contributo forfettario pari al 11% dell'ammontare liquidato dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, a ciascuno di essi come concorso nelle spese per la produzione del reddito, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. "E", del D.P.R. 314/90. Norma finale n. 4 1. Qualora non sia iniziata la trattativa per il rinnovo dell'accordo entro la scadenza stabilita, le parti si impegnano a definire, con specifica trattativa, da concludersi entro 90 giorni dalla data della scadenza dell'accordo, le variazioni annuali della voce "concorso delle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario" facente parte del compenso capitario. 2. A tal fine si prendono in considerazione tutte le voci di spesa di cui all'allegato "I" e si verifica l'incremento subito dall'insieme delle singole voci durante il precedente anno, sulla base del metodo di calcolo previsto dallo stesso allegato. 3. Le modalita' e i tempi di applicazione di quanto indicato ai commi 1 e 2 sono definite mediante la trattativa di cui al comma 1. Norma finale n. 5 Le parti convengono che in caso di mancato rinnovo contrattuale, dopo un anno dalla scadenza, il conferimento degli incarichi di assistenza primaria e di continuita' assistenziale avviene nella misura del 50% a favore, rispettivamente, degli aspiranti di cui all'art. 3, comma 6, lett. a) e lett. b). Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande d'incarico, zone carenti spettanti ad una delle due percentuali di aspiranti, le stesse vengono assegnate all'altra percentuale di aspiranti. Norma finale n. 6 Le parti convengono di verificare che l'onere contributivo di cui all'art. 46, comma 1, non dara' luogo a maggiori oneri rispetto a quelli risultanti dalla applicazione del precedente regime contributivo, anche agli effetti di eventuali conguagli nei confronti dell'Enpam. Norma finale n. 7 Le parti convengono che, dopo la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, le Aziende operano gli eventuali conguagli relativamente al versamento contributivo di cui all'art. 46, comma 1. Norma finale n. 8 Ferma restando l'applicazione della normativa di cui al capo V del presente accordo, le Regioni possono integrare esclusivamente gli aspetti normativi in relazione a particolari esigenze organizzative regionali. Norma finale n. 9 Le parti convengono che, qualora nell'ambito della contrattazione in corso siano riconosciute ai dipendenti del pubblico impiego ulteriori maggiorazioni rispetto a quelle prese in considerazione per gli aumenti retributivi previsti dal presente accordo, queste saranno erogate calcolandone gli effetti economici dai termini stabiliti nelle predette contrattazioni.

Accordo medici medicina generale-Norme transitorie

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)