DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1996, n. 484
Entrata in vigore del decreto: 4-10-1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale da instaurarsi attraverso apposita convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
Visto l'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardante il personale sanitario a rapporto convenzionale;
Visto il decreto 31 luglio 1992 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali costitutivo della delegazione di parte pubblica;
Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996 della Conferenza Stato-regioni di conferma della delegazione di parte pubblica, nonche' della sua integrazione;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Preso atto che e' stato stipulato, in data 25 gennaio 1996, un accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei medici di medicina generale;
Visto il parere n. 2017/1991 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;
Atteso che in data 6 giugno 1996 e' stato stipulato un accordo aggiuntivo con il quale sono stati modificati, accogliendo le osservazioni del Consiglio di Stato, gli articoli 3, comma 1, secondo punto, lettera i), e 25, comma 7 ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanita';
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, stipulato il 25 gennaio 1996, come modificato dall'accordo integrativo stipulato il 6 giugno 1996.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BINDI, Ministro della sanita'
Visto, il Guardiasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 7
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 48 delle legge n. 833/1978, istitutivo del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al Êpersonale a rapporto convenzionale'. - Il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e' il seguente: "1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi: a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validita" annuale ed e' tacitamente rinnovata; b) regolamentare la possibilita" di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la ricusazione della scelta da parte del medico quando ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilita"; c) prevedere le modalita" per concordare livelli di spesa programmati e disciplinare gli effetti al fine di responsabilizzare il medico al rispetto dei livelli di spesa indotta per assistito tenendo conto delle spese direttamente indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti e da altre strutture specialistiche e di ricovero; d) prevedere che l'accertato e non dovuto pagamento anche parziale da parte dell'assistito delle prestazioni previste in convenzione comporta il venir meno del rapporto con il Servizio sanitario nazionale; e) concordare, unitamente anche alle organizzazioni sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di medicina dei servizi, i compiti e le prestazioni da assicurare in base ad un compenso capitario per assistito definendo gli ambiti rimessi ad accordi di livello regionale, i quali dovranno prevedere le specificita" di settori aventi caratteristiche particolari e garantire la continuita" assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, anche attraverso forme graduali di associazionismo medico, e prevedere, altresi", le prestazioni da assicurare con pagamento in funzione delle prestazioni stesse; f) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto affidato, corrisposta su base annuale come corrispettivo delle funzioni previste in convenzione. Ad essa e' aggiunta una quota variabile in considerazione del rispetto dei livelli di spesa programmati di cui alla lettera c) ed, eventualmente, delle prestazioni e attivita' previste negli accordi di livello regionale; g) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell"ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente ai medici forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo equipollente ai sensi del predetto decreto. L'anzidetto attestato non e' richiesto per i medici che, alla data dei 31 dicembre 1992, risultavano titolari di incarico per il servizio della guardia medica per i medici titolari di incarico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, e per i medici che alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, risultavano iscritti nella graduatoria regionale di medicina generale; h) prevedere la cessazione degli istituti normativi previsti dalla vigente convenzione riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro dipendente'. - Il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' il seguente: "La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale e' costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita" e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita" a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall"art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula". - Il testo del comma 1 dell'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 74 (Norme abrogate): art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale'. - Il testo della lettera d) dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) - c) (Omissis); d) l"organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge'.
Accordo medici medicina generale-art. 1
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 412/1991 E DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/92, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 517/93, SOTTOSCRITTO IL 25 GENNAIO 1996. Dichiarazione preliminare Il riordino del Servizio Sanitario nazionale, avviato dai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 1993, n. 517, comporta una riorganizzazione complessiva dell'area della medicina generale ed accentua il ruolo delle Regioni, delle Aziende e delle organizzazioni sindacali nelle loro diverse articolazioni territoriali per stimolare la crescita di una dinamica innovativa che migliori la qualita' dell'assistenza e che contribuisca allo sviluppo di una cultura e di un modo di operare teso all'uso appropriato dell'offerta di prestazioni sanitarie. Il medico di medicina generale e' parte integrante ed essenziale dell'organizzazione sanitaria complessiva e opera a livello distrettuale per l'erogazione delle prestazioni demandategli dal Pi- ano sanitario nazionale, come livelli di assistenza da assicurare in modo uniforme a tutti i cittadini, nell'ambito dei principi e secondo le modalita' scaturite dalla programmazione regionale, dal presente accordo e dagli accordi regionali da stipulare ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92. La sua valorizzazione e il suo responsabile impegno costituiscono strumenti fondamentali da utilizzare per la realizzazione di obiettivi tesi a coniugare qualita' e compatibilita' economica. Il presente accordo regola, oltre che l'assistenza di medicina generale in un contesto di continuita' e globalita, anche aspetti relativi al coinvolgimento del medico nella organizzazione distrettuale ed alla sua partecipazione alle attivita' delle aziende, mirate ad una piu' appropriata definizione dell'intervento sanitario, sensibile alle sollecitazioni che provengono da ampi strati della popolazione coinvolti in problematiche che afferiscono ai diversi settori della pubblica amministrazione. E' quindi necessario uno strumento che abbia una doppia caratterizzazione nel senso che da una parte garantisca certezza di tutela sanitaria, dall'altra sia flessibile ed adattabile alle esigenze mutevoli della collettivita'. In questo scenario in divenire l'accordo tenta di consolidare ulteriormente la struttura della medicina generale e di aprire nuove strade alla creativita' organizzativa delle istituzioni e delle rappresentanze sociali che operano nell'area, affrancandole da uno schematismo convenzionale tradizionalmente rigido. Da tale contesto e' esaltato e sollecitato il ruolo innovativo delle Regioni, cui vengono affidati, attraverso la possibilita' di promuovere e stipulare appositi accordi, ampi ed esclusivi spazi di contrattazione in merito a: - forme e modalita' di organizzazione del lavoro e di erogazione delle prestazioni, quali l'associazionismo medico, i processi assistenziali per protocolli correlati alle patologie sociali, gli interventi specifici per la popolazione anziana al proprio domicilio, nelle residenze sanitarie assistite e nelle collettivita', l'assistenza sanitaria aggiuntiva e diversamente strutturata a tossicodipendenti, malati di AIDS, malati mentali. A queste possibilita' si aggiungono quelle per le procedure di verifica della qualita' dell'assistenza, per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca epidemiologica, per la didattica, per l'acquisizione di dati sanitari, per l'attivazione di un sistema informativo integrato tra medici di medicina generale e presidi delle Aziende sanitarie anche attraverso il collegamento tra studi professionali e centri unificati di prenotazione; - continuita' assistenziale, anche mediante iniziative di associazionismo medico, come indicato dai decreti legislativi n. 502/92 e n. 517/93. Gli accordi regionali potranno promuovere sperimentazioni diverse da confrontare e misurare in termini di validita' assistenziale, in un coerente rapporto tra costi e benefici. La inderogabile necessita' di salvaguardare in ogni caso la continuita' assistenziale nelle 24 ore e' stata affrontata preved- endo una normativa transitoria, della quale le Regioni potranno avvalersi in attesa di realizzare le nuove forme di organizzazione assistenziale o alla quale potranno attingere per dare contenuto alle intese regionali; - economicita' della spesa. Nell'ambito dei principi ispiratori della piu' recente e fondamentale produzione giuridica in materia sanitaria, a partire dal riordino del Servizio Sanitario Nazionale, una particolare attenzione e' dedicata alla previsione di modalita' per concordare livelli di spesa programmati e per responsabilizzare il medico al loro rispetto. L'accordo segna il punto di passaggio da una sperimentazione lasciata alla spontaneita' degli interessati alla indicazione di una serie di criteri-guida come principi di riferimento nella stipulazione delle intese. L'accordo tende a superare la frammentazione della medicina generale in comparti categoriali separati da fonti normative diverse, unificando l'area e consentendo, di conseguenza, di disciplinarla in una visione unitaria, obiettivo necessitato anche dalla entrata in vigore dal 1 gennaio 1995 della nuova disciplina sull'accesso alla medicina generale esercitata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, per la quale e' stato compiuto lo sforzo di superare l'attuale difficile fase di transizione da un libero sistema d'accesso ad un sistema razionalizzato dal decreto legislativo n. 256/91, fondato su un processo formativo professionalmente specifico. Nell'accordo ai principi ed istituti che riguardano la generalita' dei medici di medicina generale si affiancano le parti dedicate alla medicina primaria da mettere a disposizione di tutti i cittadini, alla garanzia della assistenza continuativa nelle 24 ore giornaliere, ad una risposta professionale qualificata al verificarsi di una situazione di emergenza, alla predisposizione di uno strumento snello per eventuali attivita' di medicina generale da espletare nei servizi distrettuali ed, infine, agli ambiti rimessi alla contrattazione regionale. E' da sottolineare che viene completata, nella parte relativa all'impegno nelle attivita' di emergenza sanitaria territoriale, la parziale e insufficiente disciplina gia' prevista all'interno del D.P.R. n. 41/91, concernente la guardia medica, prevedendo un sistema di programmazione aziendale dei corsi di formazione dei medici strettamente legato al fabbisogno dell'azienda stessa, in modo da creare risorse di personale qualificato effettivamente utilizzabili. In questo senso l'accordo puo', anche, costituire un utile strumento, per realizzare le "Linee guida per l'emergenza sanitaria territoriale', d'iniziativa del Ministro della Sanita', nella parte riguardante la rete territoriale di servizi per l'emergenza sanitaria. In questo momento di profondo cambiamento dell'assetto della medicina generale e di accentuazione del ruolo delle Regioni, in stretta intesa con le organizzazioni sindacali mediche, l'esigenza di realizzare il monitoraggio delle iniziative e la loro valutazione, su tutto il territorio nazionale, e' stata soddisfatta con la previsione di un "Osservatorio nazionale' presso il Ministero della Sanita' nel quale tutti i soggetti coinvolti possano trovare, oltreche' un riferimento chiarificatore di problematiche applicative, che saranno certamente presenti per la novita' di tanti istituti, anche una sede ove possa svilupparsi il confronto tra i vari soggetti interessati e l'osservazione degli accordi regionali e dei loro risultati. PREMESSA 1. Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino intesa quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', il S.S.N., demanda al medico convenzionato per la medicina generale compiti di medicina preventiva individuale, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria, intesi come un insieme unitario qualificante l'atto professionale. 2. A tal fine, al medico iscritto negli elenchi per la medicina generale - che e' parte attiva, qualificante e integrata nel S.S.N., nel rispetto del principio della libera scelta e del rapporto di fiducia - sono affidati in una visione promozionale nei confronti della salute, compiti di: A) Assistenza primaria, anche nell'ambito familiare, con l'impostazione di un programma diagnostico e terapeutico ed eventualmente riabilitativo facendo ricorso a tutti i supporti che la tecnologia offre. B) Assistenza programmata a domicilio, nelle residenze protette e nelle collettivita', che permette di affrontare oltre alle malattie acute i problemi sanitari di anziani, invalidi o ammalati cronici, di pazienti dimessi dagli ambienti di ricovero e di pazienti in fase terminale, coordinando l'assistenza domiciliare. C) Continuita' assistenziale, onde garantire in maniera permanente la globalita' dell'assistenza primaria. Tale continuita' si realizza anche attraverso l'integrazione con gli altri servizi distrettuali ed ospedalieri e con l'utilizzazione di sistemi informativi per la fornitura di dati necessari per il buon andamento del servizio in termini di efficacia ed efficienza. D) Educazione sanitaria e assistenza preventiva individuale, che ha come obiettivi la diagnosi precoce e l'identificazione dei fattori di rischio modificabili che permettano l'attuazione della prevenzione secondaria. Al medico di medicina generale possono essere affidati anche compiti di profilassi primaria individuale da espletare nel proprio ambulatorio ovvero secondo orari predeterminati anche nell'ambito dei servizi e presidi direttamente gestiti dalla Azienda. E) Ricerca, sia in campo clinico che epidemiologico, e didattica, sia nei confronti del personale che dei colleghi in fase di formazione. 3. Il medico di medicina generale partecipa alle procedure di verifica della qualita' delle prestazioni, alla individuazione e al perseguimento degli obiettivi del distretto e alla elaborazione di linee guida volte anche all'ottimizzazione dell'uso delle risorse. 4. Le parti individuano, secondo la "Carta dei servizi sanitari", in sede regionale, modalita' aziendali di raccordo con i servizi di pubbliche relazioni delle aziende, allo scopo di migliorare l'accessibilita' ai servizi sanitari e i rapporti con i cittadini utenti e le loro organizzazioni. Art. 1 Campo di applicazione 1. La presente convenzione nazionale regola, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7.12.1993, n. 517, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra le Aziende unita' sanitarie locali - di seguito denominate Aziende - ed i medici di medicina generale, per lo svolgimento dei compiti di: a) assistenza primaria di medicina generale; b) continuita' assistenziale; c) emergenza sanitaria territoriale; d) attivita' programmata per servizi territoriali; in un quadro normativo di responsabilizzazione complessiva del medico di fiducia per la tutela della salute dei cittadini che lo hanno scelto. 2. Individua, inoltre, gli ambiti di contrattazione rimessi alla trattativa regionale. 3. Il rapporto puo' essere instaurato da parte delle Aziende solo con i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dal decreto legislativo 8.8.1991, n. 256 e dalla successiva normativa.
Accordo medici medicina generale-art. 2
Art. 2 Graduatorie 1. I medici da incaricare per l'espletamento delle attivita' disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale. Le Regioni, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, possono adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari alla formazione della graduatoria. 2. I medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie generali devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande: a) iscrizione all'albo professionale; b) non aver compiuto il cinquantesimo anno di eta'; c) essere in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dal [decreto legislativo 8.8.1991, n. 256](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-08;256) e dalla successiva normativa. 3. Si prescinde dal requisito del limite di eta' per i medici che alla scadenza del termine di cui al comma 4 siano titolari, anche se in altra regione, di incarico a tempo indeterminato disciplinato dal presente accordo. 4. Ai fini dell'inclusione nella graduatoria annuale i medici devono inviare, con plico raccomandato entro il termine del 31 gennaio, all'assessorato alla sanita' della regione in cui intendono prestare la loro attivita', una domanda conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati. 5. Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 dicembre. 6. Il medico che sia gia' stato iscritto nella graduatoria regionale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonche' di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria. 7. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo. 8. L'amministrazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 3, previo parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 12, predispone una graduatoria regionale da valere per l'anno solare successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo e punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilita' e la residenza. 9. La graduatoria e' resa pubblica entro il 15 ottobre sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono presentare all'Amministrazione regionale istanza di riesame della loro posizione in graduatoria. 10. La graduatoria regionale, previo parere obbligatorio del Comitato ex art. 12, e' approvata in via definitiva entro il 15 dicembre dall'amministrazione regionale e comunicata alle Aziende e agli Ordini provinciali dei medici della Regione.
Accordo medici medicina generale-art. 3
Art. 3 Titoli per la formazione delle graduatorie 1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi: I - Titoli accademici e di studio: a) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e lode. p. 1,00 b) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109... p. 0,50 c) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104... p. 0,30 d) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tab. B per ciascuna specializzazione o libera docenza........................... p. 2,00 e) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tab. B, e successive modificazioni e integrazioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza............. p. 0,50 f) attestato di formazione in medicina generale di cui all' [art. 1, comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991;256~art1-com2), e all'[art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991;256~art2-com2)....................................... p. 12,00 II - Titoli di servizio a) Attivita' di medico di assistenza primaria convenzionato ai sensi dell'[art. 48 della legge 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48) e dell'[art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com1) compresa quella svolta in qualita' di associato: per ciascun mese complessivo................................ p. 0,20 Il punteggio e' elevato a 0,30 per l'attivita' nell'ambito della regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimento; b) attivita' di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato con il S.S.N. solo se svolta con riferimento a piu' di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad attivita' sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni). Le sostituzioni effettuate su base oraria ai sensi dell'art. 23 sono valutate con gli stessi criteri di cui alla lettera c): per ciascun mese complessivo ............................... p. 0,20 c) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi o svolto, anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica e di continuita' assistenziale e nell'emergenza sanitaria territoriale, in forma attiva: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attivita'........ p. 0,20 (Per ciascun mese solare non puo' essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore); d) attivita' programmata nei servizi territoriali o di continuita' assistenziale o di emergenza sanitaria territoriale in forma di reperibilita', ai sensi del presente accordo: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attivita'........ p. 0,05 e) attivita' medica nei servizi di assistenza stagionale nelle localita' turistiche organizzati dalle Regioni o dalle Aziende: per ciascun mese complessivo............................ p. 0,20 f) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina per ciascun mese........................................ p. 0,05 g) attivita' di sostituzione di medico pediatra di libera scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi per ciascun mese complessivo.......................... p. 0,10 h) medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna e medico generico di ambulatorio ex enti mutualistici, medico generico fiduciario e medico di ambulatorio convenzionato con il Ministero della sanita' per il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti per ciascun mese....................................... p. 0,05 i) astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio durante il periodo di incarico a tempo indeterminato nell'area della medicina generale (fino ad un massimo di p. 0,50) per ciascun mese....................................... p. 0,10 2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono valutate come mese intero. Relativamente al servizio di guardia medica e continuita' assistenziale di cui al capo III, alla medicina dei servizi e alle attivita' programmate di cui al Capo IV del presente accordo, per frazione di mese da valutare come mese intero si intende un complesso di ore di attivita' superiore a 48. 3. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attivita' svolte nello stesso periodo. In tal caso e' valutato il titolo che comporta il punteggio piu' alto. Le attivita' di servizio eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili. 4. A parita' di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianita' di laurea, e, infine, la maggiore eta'. 5. Non sono valutabili attivita' che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo. 6. Per l'assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria e di continuita' assistenziale, le Regioni, fatto salvo il disposto di cui all'art. 20, comma 3, lettera a), riservano nel proprio ambito, sulla base di intese annuali con i Sindacati maggiormente rappresentativi a livello regionale: a - una percentuale variabile dal 20% al 40% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'[art. 1, comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991;256~art1-com2), e all'[art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo n. 256/91](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991;256~art2-com2); b - una percentuale variabile dall'80% al 60% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente, in corrispondenza alla percentuale di cui alla lettera a). Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone carenti spettanti ad una delle due percentuali di aspiranti, le stesse vengono assegnate all'altra percentuale di aspiranti.
Accordo medici medicina generale-art. 4
Art. 4 Incompatibilita' 1. Ai sensi dell'[art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art4-com7), e' incompatibile con lo svolgimento delle attivita' previste dal presente accordo il medico che: a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all'[art. 6, comma 1, del D.L. 14.6.1993, n. 187](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-06-14;187~art6-com1), convertito con modifiche nella [legge 12.8.1993, n. 296](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-08-12;296); b) eserciti altre attivita' o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale; c) svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale convenzionato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell'[art.8, comma 1, D.leg.vo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com1). 2. E' inoltre, incompatibile il medico che: a) svolga funzioni fiscali per conto dell'Azienda o dell'INPS limitatamente all'ambito di operativita'; b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) operi, a qualsiasi titolo, in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionati o accreditati e soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'[art. 43 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art43); d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'[art. 8, comma 5, D.leg.vo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com5); e) sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina generale di cui al [D.leg.vo n. 256/91](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991;256) e i corsi di specializzazione di cui al [decreto legislativo n. 257/91](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991;257). 3. L'incompatibilita' di cui al comma 2, lettera c), non opera nei confronti dei medici che presso le istituzioni ivi indicate svolgono attivita' di guardia medica e/o iniettoria e prelievo, essendo titolari di un numero di scelte non superiore al limite al di sotto del quale e' compatibile l'attivita' di medico di assistenza primaria con quella di continuita' assistenziale. 4. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del [D.Leg.vo n. 626/94](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994;626), fermo quanto previsto dall'art. 25 in tema di limitazione di massimale, non puo' acquisire scelte da parte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari. 5. L'insorgenza di una delle situazioni di incompatibilita' previste dal presente articolo comporta la cessazione del rapporto convenzionale.
Accordo medici medicina generale-art. 5
Art. 5 Sospensione del rapporto convenzionale 1. Oltre che in esecuzione dei provvedimenti di cui all'art. 13, il medico deve essere sospeso dalle attivita' di medicina generale per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonche' nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della [legge 9 febbraio 1979, n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38). 2. Nei casi previsti dal comma 1 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalita' stabilite dall'art. 23 e dall'art. 55. 3. L'iscrizione nell'elenco e' sospesa d'ufficio per sospensione dall'albo professionale. 4. In materia si applicano le disposizioni di cui all'[art. 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154~art9-com3).
Accordo medici medicina generale-art. 6
Art. 6 Cessazione del rapporto 1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa: a) per compimento del 70 anno di eta' da parte del medico di medicina generale, a norma dell'art. 2. [comma 4, della legge 28.12.1995, n. 549](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549~com4); b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le pro- cedure di cui all'art. 13; c) per recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso; d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilita' ai sensi dell'art. 4; e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 22; f) per incapacita' psico-fisica a svolgere l'attivita' convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla Azienda e presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici o suo delegato. 2. L'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito delle prestazioni previste dal presente accordo e dagli accordi regionali, comporta il venir meno del rapporto col Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'[art. 8, comma 1, lett. d, del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com1-letd), come successivamente modificato, mediante le procedure previste dall'art. 13. 3. Il medico che, dopo cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 50 unita', decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento e' adottato dalla competente azienda, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'art. 11. 4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonche' nel caso di cui al punto e) del comma 1, il medico puo' presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione. 5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.
Accordo medici medicina generale-art. 7
Art. 7 Comunicazioni del medico alla Azienda 1. Il medico di medicina generale e' tenuto a comunicare sollecitamente alla Azienda competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alle graduatorie di cui all'art. 2, o con la dichiarazione di cui al comma successivo, nonche' l'insorgere di situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 4. 2. In ogni caso la Azienda competente o la Regione puo' richiedere annualmente al medico una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilita', le limitazioni del massimale e gli aspetti economici (v. allegato "L"). Il medico nella cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non e' tenuto a inviare la richiesta dichiarazione, salvo quella richiesta per la prima volta dopo la pubblicazione dell'accordo nazionale. 3. Il medico e' altresi' tenuto a soddisfare le richieste di informazioni previste dall'[art. 24, lettera C, della legge n. 730/1983](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;730~art24-letc). 4. Salve modalita' diverse concordate a livello regionale, in caso di astensione dall'attivita' assistenziale in dipendenza di agitazioni sindacali, il medico convenzionato e' tenuto a comunicare alla Azienda l'eventuale non adesione all'agitazione entro 24 ore dall'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del compenso relativo al periodo di astensione dall'attivita' convenzionata.
Accordo medici medicina generale-art. 8
Art. 8 Aggiornamento obbligatorio e facoltativo Formazione permanente 1. Le Regioni annualmente, d'intesa con gli Ordini dei Medici e con la collaborazione delle societa' professionali della medicina generale e dei Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, emanano norme generali per la formazione permanente obbligatoria del medico di medicina generale, anche in relazione alla attuazione dei progetti obiettivo. Le attivita' di aggiornamento professionale obbligatorio si svolgono a cura della Azienda utli1zzando appropriate metodologie didattiche e pedagogiche e avvalendosi di personale appositamente addestrato (animatori di formazione permanente). 2. Stabilite a livello regionale le 1inee di coordinamento ed indirizzo, la programmazione generale delle aree tematiche, le metodologie didattiche e il modello economico-gestionale, le Aziende provvedono alla attuazione dei corsi. 3. I temi della formazione obbligatoria saranno scelti in modo da rispondere: a) ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualita' e quantita' delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.; b) ai bisogni professionali dei medici (evoluzione delle conoscenze scientifiche); c) ai bisogni emergenti dalla attuazione degli accordi regionali di cui al capo VI. 4. I corsi di formazione saranno di norma organizzati prevedendo: a) idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni del servizio (Comitato consultivo regionale, commissioni professionali, rilevazioni dati sulla erogazione dell'assistenza e sulla verifica di qualita'); b) idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni dei medici (questionari, inchieste rivolte ai medici, ecc.) c) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento per obiettivi; d) la partecipazione di piccoli e medi gruppi; e) appropriate modalita' per la valutazione della qualita' del corsi; f) idonee modalita' per la valutazione formativa dei partecipanti, in adesione ai criteri di certificazione della qualita'. 5. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, si svolgono il sabato mattina per almeno 8 sabati per almeno 32 ore annue; al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. L'Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuita' assistenziale durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti convenzionati per l'assistenza primaria hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico dell'Azienda. 6. Le Aziende al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato, a titolo di credito didattico. 7. Con accordi a livello regionale tra la Regione, Ordini dei Medici, Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi e Societa' professionali della medicina generale saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della medicina generale. 8. Gli animatori per la loro attivita' ricevono un compenso concordato a livello regionale. 9. L'attivita' di animatore non comporta riduzione del massimale individuale. 10. A cura della Regione gli animatori di formazione sono iscritti in apposito Albo regionale tenuto dal Comitato regionale ex art. 12. 11. I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico del S.S.N. Le Regioni stabiliscono annualmente le risorse finanziarie destinate all'aggiornamento. 12. Il medico di medicina generale, previa comunicazione alla Azienda, ha la facolta' di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati ne' gestiti direttamente dalle Aziende, limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e cioe' fino alla concorrenza della meta' del tempo previsto per l'aggiornamento. 13. Il medico che partecipa ai corsi di cui al comma 12, riconosciuti ed accreditati dalla F.N.OO.MM.CeO, avra' pari riconoscimento di partecipazione alla formazione obbligatoria, se corrispondente al numero delle ore relative ai corsi programmati a questo scopo. 14. Il medico e' tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'art. 13 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda delle continuita' dell'assenza.
Accordo medici medicina generale-art. 9
Art. 9 Diritti sindacali 1. Ai membri di parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali o regionali, e' rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi, sulla base di intese adottate in ogni regione con i sindacati maggiormente rappresentativi. 2. Tale onere e' a carico delle Aziende di iscrizione del medico. 3. I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e regionale, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonche' i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, omnicomprensivo, non puo' essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo per gli incarichi a rapporto orario per le attivita' territoriali, [ex art. 48 L. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48). 4. A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilita' di 40 ore settimanali per ogni gruppo di 1.000 iscritti o frazione di 1.000 superiore a 500. Nelle Regioni e province autonome in cui operano meno di 1.000 medici di medicina generale viene riconosciuta la disponibilita' di 10 ore settimanali a quei sindacati firmatari che associano almeno il 40% dei medici iscritti negli elenchi. 5. Per quanto attiene alle sostituzioni di cui al precedente comma, relative ai medici che svolgono compiti di continuita' assistenziale, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilita di 36 ore settimanali per ogni gruppo di 1000 iscritti o frazione di 1000, superiore a 300. Ai fini del raggiungimento del quorum di 300 possono essere utilizzati i "resti" provenienti dalle singole Regioni. Nelle Regioni con numero di incarichi inferiore a 300, la disponibilita' di cui sopra e' riconosciuta al sindacato che raggiunge un numero di iscritti superiore al 40%. 6. Il numero dei medici di medicina generale iscritti e' rilevato a livello regionale sulla base del numero dei medici a carico del quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle Aziende, la trattenuta della quota sindacale. 7. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilita' di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 8. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del presente articolato comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. La norma non si applica per i rappresentanti sindacali dei medici della continuita' assistenziale. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo per gli incarichi a rapporto orarlo per le attivita' territoriali [ex art. 48 L. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48). Tale attivita' non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso e' liquidato, a seconda del sistema di pagamento localmente adottato, direttamente, dalla Regione oppure dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.
Accordo medici medicina generale-art. 10
Art. 10 Rappresentativita' sindacale 1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l'accertamento del requisito della "maggiore rappresentativita'", si indicano, come criteri di riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni ed Organizzazioni sindacali, i seguenti elementi: a) la consistenza associativa e' rilevata in base alle deleghe conferite alle singole Aziende dal medici convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale, accertate mediante comunicazione delle stesse Aziende al Ministero della Sanita' - Servizio Rapporti Convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale ed alle OO.SS. a cui le deleghe si riferiscono prima dell'avvio delle trattative per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali di categoria; b) l'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali in organismi amministrativi previsti dalle leggi vigenti ovvero per la nomina di soggetti cui ai diversi livelli, anche decentrati, venga conferito potere rappresentativo e negoziale; c) diffusione e consistenza delle strutture organizzative dall'area della medicina generale negli ambiti territoriali valutata sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera a). 2. Cio' premesso - e sottolineato come l'utilizzo dei criteri sopra elencati debba essere finalizzato a consentire il piu' alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali nel settore e ad ammettere alle trattative per la definizione degli accordi disciplinati dall'art. 8 del D. L.vo 502/92 modificato ed integrato dal D.L.vo 517/93 le confederazioni e le Federazioni ed organizzazioni sindacali che risultino effettivamente rappresentative ed esponenziali di interessi collettivi - si formulano le seguenti regole d'indirizzo: 3. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che: 1) relativamente alla precedente lettera a), abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 6% delle deleghe complessive; 2) relativamente alla precedente lettera b) abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi un quorum di voti pari almeno al 6% del numero complessivo dei votanti per l'area della medicina generale; 3) relativamente alla precedente lettera c), abbiano strutture territoriali in almeno 1/3 delle Regioni e delle Provincie. 4. Nel caso di scostamenti minimi rispetto al discrimini quantitativi di cui al presente articolo si potranno avere marginali deroghe, in via del tutto eccezionale ed ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione (Ministero Sanita') che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione complessiva del settore e delle categorie professionali indicate, la consistenza relativa delle varie OO.SS. e la dinamica di crescita di nuove OO.SS. 5. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le Aziende con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. 6. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente.
Accordo medici medicina generale-art. 11
Art. 11 Comitato consultivo di Azienda 1. In ciascuna Azienda, o ambito diverso definito dalla Regione, previo parere del Comitato consultivo regionale, e' costituito un comitato composto da: a) il Direttore Generale della Azienda o suo delegato, che lo presiede; b)quattro membri effettivi e quattro supplenti designati dal Direttore Generale della Azienda; c) cinque membri effettivi e cinque supplenti in rappresentanza dei medici generali convenzionati, di cui rispettivamente uno in rappresentanza degli incaricati di continuita' assistenziale e uno in rappresentanza degli incaricati nell'emergenza sanitaria territoriale. 2. I rappresentanti dei medici sono eletti tra i medici convenzionati di ciascuna Azienda con il sistema proporzionale tra liste concorrenti, dai medici di medicina generale convenzionati operanti nell'ambito della Azienda per la quale deve essere istituito il comitato. 3. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura dell'Ordine provinciale dei medici della citta' capoluogo di regione avvalendosi della collaborazione degli altri Ordini provinciali. 4. L'Ordine provinciale dei Medici del capoluogo di Regione proclama gli eletti. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Azienda. 6. Il comitato esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti: a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 25; b) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell'art. 26; c) motivi di incompatibilita' agli effetti delle recusazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 27; d) cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 6, lettera e). 7. Inoltre, per la migliore organizzazione della medicina di base, partecipa alle conferenze di organizzazione predisposte dalla Azienda e collabora alla: a) impostazione di programmi statistico-epidemiologici attivati a livello locale sulla base delle indicazioni regionali e/o nazionali e concernenti l'attivita' dei medici convenzionati per la medicina generale; b) organizzazione delle iniziative in materia di aggiornamento professionale nell'area della medicina di base, in particolare per quanto riguarda la individuazione dei temi aventi rilevanza locale. 8. Su tutte le questioni inerenti ai rapporti tra la medicina generale e agli altri servizi delle Aziende deve essere acquisito il parere del Comitato di cui al presente articolo. 9. Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza primaria, di continuita' assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e attivita' programmate territoriali. 10. Il comitato svolge ogni altro compito assegnato dal presente accordo.
Accordo medici medicina generale-art. 12
Art. 12 Comitato consultivo regionale 1. In ciascuna regione e' istituito un comitato composto da: a) assessore regionale alla sanita' o suo delegato con funzioni di presidente; b) cinque membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza delle Aziende della Regione, indicati dall'Assessore regionale alla sanita' su designazione dei Direttori Generali delle Aziende della Regione; c) sei membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza dei medici generali convenzionati, di cui rispettivamente uno in rappresentanza degli incaricati di continuita' assistenziale e uno in rappresentanza degli incaricati nell'emergenza sanitaria territoriale. 2. I rappresentanti dei medici di medicina generale vengono eletti dai medici convenzionati con il sistema elettorale proporzionale tra liste concorrenti. 3. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura dell'Ordine provinciale del capoluogo di regione avvalendosi della collaborazione degli altri Ordini provinciali. 4. L'Ordine provinciale del capoluogo regionale proclama gli eletti. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica. 6. In caso di assenza od impegno del presidente le relative funzioni sono svolte dal componente piu' anziano di parte pubblica. 7. La sede del comitato e' indicata dalla Regione. 8. Il comitato esprime parere nei casi previsti dal presente accordo, ivi comprese le materie relative ai servizi di continuita' assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, attivita' programmata nei servizi territoriali, e dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio. 9. Il comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e per un corretto ricorso all'assistenza, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal presidente o da almeno 1/3 dei suoi componenti. 10. Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo. 11. L'attivita' del Comitato e', comunque, finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione dell'accordo.
Accordo medici medicina generale-art. 13
Art. 13 Responsabilita' convenzionali e violazioni - Collegio arbitrale 1. I medici convenzionati di medicina generale sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo e dagli accordi regionali. Non possono essere oggetto di contestazione le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori dell'Azienda. 2. Le violazioni danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni: a) richiamo verbale, per lievi infrazioni comprese quelle occasionali relative alle norme sulla prescrizione e sulla proposta; b) richiamo con diffida per la ripetizione di lievi infrazioni e per infrazioni di una certa gravita'; c) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi; d) sospensione del rapporto per durata non inferiore a 6 giorni e non superiore a un anno, in particolare per: - gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali; - omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilita', limitazioni di massimale o benefici economici; - recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico; e) revoca per infrazioni particolarmente gravi compresa quella di cui all'art. 6, comma 2, o per recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto. 3. L'Azienda deve contestare per iscritto l'addebito al medico, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, e sentirlo a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore. La convocazione per la difesa non puo' avvenire prima che siano trascorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta dell'addebito. 4. Il Direttore generale, valutate le controdeduzioni del medico e previo eventuale supplemento di istruttoria, sentito il parere del Comitato consultivo di Azienda che deve esprimersi entro 10 giorni dalla richiesta, procede all'archiviazione del caso o all'applicazione della sanzione. Il provvedimento e' notificato all'interessato entro 15 giorni. Qualora siano trascorsi inutilmente i 15 giorni dalla convocazione per la difesa o non sia stata ricevuta alcuna controdeduzione, il Direttore generale da' corso all'applicazione della sanzione e alla sua notifica all'interessato entro 10 giorni. 5. Il medico, ricevuta la notifica della sanzione, puo' impugnarla nei confronti del Direttore generale della Azienda entro 10 giorni dal ricevimento, anche a mezzo di procuratore, chiedendo che la controversia sia sottoposta al giudizio del collegio arbitrale di cui al successivo comma. Nell'atto di impugnazione, da notificare al Direttore generale della Azienda mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, il medico deve indicare il nominativo dell'arbitro di propria nomina, con allegato l'atto di accettazione dell'incarico da parte dello stesso. 6. Il collegio e' composto da tre arbitri: - uno con funzioni di Presidente, individuato nel Presidente dell'Ordine dei Medici della provincia capoluogo di Regione o suo delegato. Nel caso in cui il medico, sottoposto a procedimento, sia iscritto all'Ordine con sede nel capoluogo di Regione il Presidente designato delega, con atto formale, un Presidente dell'Ordine dei Medici di altra Provincia della Regione; - uno nominato dal medico; - uno nominato dal Direttore generale dalla Azienda. 7. Ricevuta l'impugnazione con la richiesta di devolvere al collegio arbitrale la decisione sulla controversia, il Direttore generale della Azienda entro 6 giorni: - sospende l'applicazione della sanzione; - individua il membro di nomina aziendale ed acquisisce l'atto di accettazione dell'incarico; - richiede al Presidente dell'Ordine del capoluogo di Regione il nominativo del Presidente del collegio; il Presidente dell'Ordine deve rispondere entro 6 giorni; - ricevuta la comunicazione del nominativo del presidente, il Direttore generale dell'azienda costituisce, entro 10 giorni, il collegio arbitrale, dispone la notifica della deliberazione ai membri del collegio e al medico interessato e la trasmissione di tutti gli atti riguardanti il caso al presidente. Questi convoca entro 8 giorni dal ricevimento della notifica, con allegati gli atti, il collegio arbitrale. 8. Le parti hanno diritto di: - prendere visione della documentazione in possesso del collegio arbitrale, in giorni e orari prefissati dal collegio stesso; - essere ascoltate dal collegio arbitrale; - presentare al collegio ulteriori documenti e memorie rispetto a quelli trasmessi dal Direttore generale al collegio ai sensi del precedente comma. A tali fini il collegio assegna alle parti il termine di 15 giorni. Qualora le parti chiedano, nel suddetto termine di essere ascoltate, il collegio le convoca entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta. 9. Il collegio, udite le parti se ne hanno fatta richiesta e acquisita l'eventuale documentazione dalle stesse prodotta, emette il lodo entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente. 10. Gli arbitri decidono secondo le norme previste dal presente accordo e dagli accordi regionali. 11. Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti ed e' redatto per iscritto. Deve contenere: 1 - l'indicazione delle parti 2 - l'indicazione della norma del presente accordo che prevede la possibilita' di ricorrere all'arbitrato 3 - l'esposizione sommaria dei motivi 4 - il dispositivo 5 - l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui e' stato deliberato 6 - la sottoscrizione di tutti gli arbitri con la data di apposizione. E' valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purche' si dia atto che e' stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l'espressa indicazione che l'altro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sottoscrizione. 12. Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti interessate e ne danno comunicazione alle stesse mediante trasmissione di un originale a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro 10 giorni dalla sottoscrizione. 13. L'Azienda ricevuto il lodo arbitrale si conforma allo stesso con provvedimento del Direttore generale. 14. I termini previsti dal presente articolo sono perentori. 15. La sede del collegio arbitrale e', di norma, presso l'Azienda, che e' tenuta a fornire i supporti operativi necessari. 16. L'atto di contestazione e il provvedimento finale del procedimento, con allegata la relativa documentazione compreso l'eventuale lodo arbitrale, sono inviate all'Ordine provinciale d'iscrizione del medico, ai fini di cui all'[art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com3), come successivamente modificato. Il Presidente dell'Ordine dei medici ed il Direttore Generale dell'Azienda operano in modo da assicurare la contemporaneita' di eventuali sanzioni sospensive dell'attivita' professionale. 17. In caso di sospensione del rapporto al sensi del comma 2, lett. d), l'Azienda nomina il sostituto. I compensi vengono corrisposti, fin dal primo giorno, al sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito dei compensi di cui all'art. 45, lett. "D" ed "E". 18. Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla loro commissione.
Accordo medici medicina generale-art. 14
Art. 14 Istituzione, durata in carica e funzionamento degli organismi collegiali. Spese per l'elezione dei rappresentanti del medici. 1. I comitati consultivi di cui agli articoli 11 e 12 devono essere istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove commissioni e comitati a seguito del rinnovo dell'accordo stesso. 2. I comitati sono validamente riuniti se e' presente la maggioranza dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. 3. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 4. E' incompatibile, per i componenti di parte medica, la nomina contemporanea in piu' comitati o commissioni. 5. I supplenti partecipano alle riunioni dei comitati con diritto di parola e di voto solo in caso di assenza dei titolari. 6. Le spese per le elezioni dei rappresentanti dei medici di medicina generale in seno ai Comitati di cui agli articoli 11 e 12 sono a carico di tutti i medici convenzionati. 7. Entro 90 giorni dalla comunicazione da parte dell'Ordine provinciale dei medici del capoluogo di Regione dell'ammontare delle spese sostenute da ciascun Ordine per l'effettuazione delle elezioni, le Aziende trattengono ai medici convenzionati la quota individuale indicata e versano allo stesso l'importo complessivo.
Accordo medici medicina generale-art. 15
Art. 15 Commissione professionale 1. In ogni Regione, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.L.vo 502/92 e dell'[art. 24 della Legge 27.12.1983, n. 730](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art24), e' istituita una Commissione Professionale con il compito di: - elaborare linee guida di riferimento per le Aziende al fine di favorire la progettazione e l'utilizzo di sistemi di monitoraggio, programmazione e controlli sui dati di spesa; - individuare le informazioni rilevanti e favorire la progettazione di sistemi informativi per la creazione di sistemi di reporting e banca dati; - definire criteri, standard e indicatori per le procedure di verifica di qualita' della medicina generale; - acquisire dati dai servizi specialistici per l'attuazione delle predette procedure; - individuare i settori prioritariamente soggetti alle procedure di VRQ; - elaborare e proporre progetti di VRQ; - promuovere attivita' locali di audit, peer review dei medici generali e procedure interdisciplinari di verifica di qualita'; - offrire alle Aziende supporto tecnico e conoscitivo; - promuovere azioni formative sia dei medici generali che interdisciplinari relative ai temi della VRQ e a temi specifici; - esaminare, con parere obbligatorio, procedure di qualita' dell'assistenza proposte dalle Aziende o da altri soggetti qualificati; - formare nuclei, composti da esperti delle Aziende e da medici generali, di verifica degli standard erogativi; - richiedere i dati necessari alle Aziende, alle Regioni e al Ministero della Sanita'; - raccogliere i dati e le risultanze delle procedure di verifica e trasmetterli alla Azienda di competenza, all'Ordine provinciale dei medici del capoluogo di regione e al Comitato Consultivo Regionale; - esprimere parere sulla pubblicazione di tali dati. 2. La Commissione Professionale, costituita con provvedimento della Giunta regionale, e' presieduta dal Presidente dell'Ordine provinciale dei medici della citta' capoluogo di Regione o suo delegato ed e' composta da 4 medici generali esperti designati dai membri medici del Comitato Consultivo Regionale, da quattro esperti designati dalla Regione, e dal presidente del Comitato Consultivo Regionale e puo' essere integrata caso per caso, oppure stabilmente, da esperti chiamati dalla Commissione stessa. 3. La Commissione promuove la formazione di commissioni di Aziende, composte da medici generali designati dai membri medici della Commissione stessa, da medici dipendenti designati dal Direttore Sanitario della Azienda e da esperti, al fine di attuare localmente iniziative di VRQ.
Accordo medici medicina generale-art. 16
Art. 16 Osservatorio Consultivo Permanente 1. Con Decreto del Ministro della Sanita' e' istituito, nell'ambito del Servizio rapporti convenzionali con il S.S.N., un Osservatorio consultivo permanente che ha il compito di: - rilevare ed esaminare le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale; - analizzare il rapporto di conformita' degli accordi regionali con quello nazionale; - monitorare raccordandosi, ove necessario, con le strutture organizzative del Ministero della Sanita' e con l'Agenzia degli affari sanitari interregionali, i risultati raggiunti dagli Accordi regionali per favorirne l'attuazione su tutto il territorio nazionale ai fini di migliorare l'assetto funzionale della medicina generale, nonche' le problematiche relative alla formazione; - curare la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle commissioni professionali regionali e di Azienda; 2. L'Osservatorio esamina altresi'i problemi scaturenti da provvedimenti legislativi e da pronunce della magistratura che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo e suggerisce alle parti firmatarie l'eventualita' di procedere alle opportune modificazioni formali da apportare all'accordo medesimo. 3. L'Osservatorio ha sede presso il Ministero della Sanita' - Servizio per i rapporti convenzionali con il S.S.N. - ed e' composto: - dal Dirigente Generale del Servizio rapporti convenzionali con il S.S.N. con funzioni di Presidente, o da un suo delegato e dal funzionario, del Servizio medesimo, competente per materia; - da tre rappresentanti delle Regioni designati dagli Assessori regionali alla sanita'; - da 5 rappresentanti del medici convenzionati di medicina generale, eletti dai membri medici del Comitati Consultivi Regionali, di cui all'art. 12 del presente accordo. 4. Le funzioni di segretario dell'osservatorio sono svolte da un funzionario amministrativo ministeriale. 5. L'Osservatorio si riunisce di norma all'inizio di ogni trimestre su convocazione del Presidente o a seguito di richiesta motivata inoltrata da una delle parti firmatarie dell'accordo. 6. Di ogni riunione sara' redatto apposito verbale che verra' trasmesso ad ogni buon fine a tutte le parti firmatarie ed a tutte le Regioni e Provincie Autonome per gli eventuali incombenti di rispettiva competenza. 7. La partecipazione alle riunioni dei componenti l'Osservatorio non comporta oneri economici ad alcun titolo a carico del Ministero della Sanita'. 8. Ai lavori possono essere invitati esperti o altri rappresentanti delle parti firmatarie in relazione agli argomenti trattati. 9. Le Regioni inviano all'Osservatorio copia degli accordi regionali stipulati nelle materie di cui al presente accordo.
Accordo medici medicina generale-art. 17
Art. 17 Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione 1. Nel campo dell'assistenza di medicina generale sono prestazioni indispensabili ai sensi della [legge n. 146/1990, art. 2, comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;146~art2-com2), le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali e nel campo della continuita' assistenziale e dell'emergenza sanitaria territoriale, gli interventi di cui agli artt. 53 e 66, limitatamente agli aspetti diagnostici e terapeutici. 2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della categoria dei medici di medicina generale convenzionati, continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalita' di cui ai commi 7 e 8. 3. Il diritto di sciopero dei medici di medicina generale convenzionati e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 4. I medici di medicina generale che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare ai sensi dell'art. 13. 5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;; e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi. 7. In conformita' agli accordi di cui al comma successivo le Aziende individuano, in occasione degli scioperi dei medici di continuita' assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale, i nominativi dei medici tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso, comunicando cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il medico individuato ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. 8. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo sono stabiliti, relativamente al personale di continuita' assistenziale e di emergenza sanitaria, con apposite intese a livello regionale, i criteri per la determinazione di contingenti di personale medico da esonerare dalla partecipazione a eventuali scioperi di categoria al fine di garantire la continuita' delle prestazioni di cui al comma 1, nonche' per la loro distribuzione territoriale.
Accordo medici medicina generale-art. 18
Art. 18 Durata dell'accordo 1. Il presente accordo ha durata triennale e scade il 31 dicembre 1997.
Accordo medici medicina generale-art. 19
Art. 19 Rapporto ottimale 1. La libera scelta del medico avviene, ai sensi dell'[art. 19, comma 2, della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art19-com2), nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria. 2. Agli effetti del precedente comma l'assistenza primaria e' organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell'[art. 25 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art25). 3. Le regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo per gruppi di comuni o distretti. 4. Ciascuna Azienda, anche ai fini dello svolgimento delle proce- dure di cui all'art. 3, cura la tenuta degli elenchi dei medici convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria, articolati per comuni o gruppi di comuni o distretti ai fini dell'esercizio della scelta del medico da parte del cittadino. 5. L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve comprendere popolazione non inferiore a 1500 abitanti. 6. Il medico operante in un comune comprendente piu' Aziende, fermo restando che puo' essere iscritto nell'elenco di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, puo' acquisire scelte in tutto l'ambito comunale ai sensi dell'[art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art25-com3). 7. Ferma restando la facolta' delle Regioni di disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale secondo parametri diversi definiti nell'ambito degli accordi regionali, ai sensi dell'[art. 8, lett. g), decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-letg), per ciascun comune o altro ambito, definito ai sensi del comma 3, puo' essere iscritto soltanto un medico per ogni 1000 residenti o frazione di 1000 superiore a 500, detratta la popolazione di eta' compresa tra 0 e 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il comitato regionale ex art. 12 puo' chiedere alle Aziende di acquisire i dati dei cittadini residenti in un determinato ambito che hanno effettuato la scelta a favore di medici iscritti al di fuori dello stesso, al fine di definire, all'interno degli accordi regionali di cui sopra, i criteri per il calcolo del rapporto ottimale in quello stesso ambito territoriale. 8. Nella determinazione del numero dei medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni di massimali esistenti a carico dei singoli medici gia' iscritti nell'elenco, derivino esse dall'applicazione dell'art. 25 o dalla volonta' dei medici. Per l'applicazione delle norme in materia di rapporto ottimale si richiamano le istruzioni pratiche riportate nell'allegato B. 9. In tutti i comuni dell'ambito territoriale di cui ai commi 1 e 2 e nelle zone con almeno 500 abitanti dichiarate carenti di assistenza, sentito il Comitato consultivo di Azienda, deve esser comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente del medico neo-inserito. 10. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente. 11. In caso di modifiche di ambito territoriale il medico conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.
Accordo medici medicina generale-art. 20
Art. 20 Copertura delle zone carenti di assistenza primaria 1. Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco delle zone carenti di medici convenzionati per l'assistenza primaria individuate nel corso del semestre precedente nell'ambito delle singole Aziende, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo. 2. In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, l'Azienda puo' indicare il Comune o la zona in cui deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale. 3. Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma 1: a) i medici che risultano gia' iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria istituiti nell'ambito regionale ai sensi dell'art. 19, ancorche' non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attivita' a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per attivita' di continuita' assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e attivita' programmata nei servizi territoriali. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda o in Comuni comprendenti piu' Aziende. In caso di disponibilita' di un solo posto per questo puo' essere esercitato il diritto di trasferimento; b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso. 4. Gli aspiranti, entro 20 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano separate domande alle Aziende competenti indicando a pena di nullita' le eventuali altre localita' carenti per le quali concorrono. 5. In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilita', secondo lo schema allegato sub lettera "L". 6. Al fine del conferimento degli incarichi nelle localita' carenti i medici di cui alla lettera b) del comma 3 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art. 2; b) attribuzione di punti 5 a coloro che nella localita' carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale; c) attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale. 7. Le Aziende interpellano prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del comma 3 in base alla anzianita' di iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria; laddove risulti necessario, interpellano successivamente i medici di cui alla lettera b), dello stesso comma 3 in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6. 8. La Regione, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, puo' adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi. 9. E' cancellato dalla graduatoria regionale, ai soli fini del conferimento degli incarichi di assistenza primaria, il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'art. 21, comma 1. 10. Il medico che, avendo concorso all'assegnazione di una zona carente avvalendosi della facolta' di cui al comma 3 lettera a), accetta l'incarico ai sensi dell'art. 21, comma 1, decade dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza.
Accordo medici medicina generale-art. 21
Art. 21 Instaurazione del rapporto convenzionale 1. Il medico interpellato ai sensi dell'art. 20 deve, a pena di decadenza, comunicare la sua accettazione entro il termine di sette giorni. 2. Entro i successivi 90 giorni, sempre a pena di decadenza, deve: - aprire nella localita' carente assegnatagli uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 22 e darne comunicazione alla Azienda; - trasferire la residenza nelle zona assegnatagli, se risiede in altro Comune; - iscriversi all'Albo Professionale della provincia in cui gravita la localita' assegnatagli, se e' iscritto in altra provincia. In tal caso puo'documentare la presentazione della domanda di trasferimento dall'Ordine di provenienza. 3. Le Aziende avuto riguardo a eventuali difficolta' collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato ex art. 11, temporanee proroghe al termine di cui al comma 2, entro il limite massimo di quattro mesi. 4. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneita' dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all'art. 22 e ne notifica i risultali al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 30 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico. 5. L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneita' dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma 4, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneita'. E' fatta comunque salva la facolta' delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneita' dello studio. 6. Il medico al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona carente. 7. Al fine di favorire l'inserimento di medici nelle localita' carenti, con particolare riguardo a quelle disagiate, la Azienda puo', su richiesta del medico, consentire la utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile. 8. Nel corso del rapporto convenzionale il medico puo' essere autorizzato dalla Azienda a trasferire per gravi ed obiettivi motivi la residenza in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguita', previo parere favorevole del Comitato consultivo regionale ex art. 12, e purche' tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell'erogazione dell'assistenza. 9. Al medico e' fatto divieto di esercitare le attivita' convenzionate ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati fuori dalla localita' carente, escluso il caso di cui all'art. 19, comma 11.
Accordo medici medicina generale-art. 22
Art. 22 Requisiti e apertura degli studi medici 1. Al fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria, oltre che ai fini della corresponsione del concorso alle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio cui all'art. 45, ciascun medico deve avere la disponiblilta' di uno studio professionale nel quale esercitare l'attivita' convenzionata. Lo studio del medico di medicina generale e' uno studio privato ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1961-03-01;121), che, destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio, deve possedere i requisiti previsti dai seguenti commi: 2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea. 3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione. 4. Se lo studio, di cui al [D.P.R. 1.3.1961, n. 121](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1961-03-01;121), e' ubicato presso strutture adibite ad altre attivita', lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture. 5. Lo studio professionale dei medici iscritti negli elenchi, salvo quanto previsto in materia di orario di continuita' assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario in relazione alle necessita' degli assistiti iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. 6. Il suddetto orario con il nominativo del medico, da comunicare alla Azienda, deve essere esposto all'ingresso dello studio medico; eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate ed immediatamente comunicate alla Azienda. 7. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione.
Accordo medici medicina generale-art. 23
Art. 23 Sostituzioni 1. Il medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilita' di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per piu' di tre giorni. 2. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al medico sostituito; dal 31 giorno corrispondono i compensi direttamente al medico che effettua la sostituzione, purche' abbia i requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei convenzionati. 3. I rapporti economici tra medico sostituito e medico sostituto sono disciplinati dalla norme del regolamento allegato sub lettera C. 4. Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non possa essere effettuata dal medico di medicina generale, sia svolta da un medico iscritto negli elenchi dei pediatri di libera scelta, i compensi allo stesso sono corrisposti secondo il trattamento economico previsto per la medicina generale. 5. Il medico che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informarne la Azienda, la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 2, e secondo l'ordine delle stesse, interpellando prioritariamente i medici residenti nell'ambito di iscrizione del medico sostituito. In tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno al medico sostituto, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 17. 6. Non e' consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione. 7. Tranne che per ipotesi di malattia o per comprovati motivi di studio o per il servizio militare o sostitutivo civile, per sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui all'art. 11, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto. 8. Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilita' di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le Aziende possono liquidare tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione, purche' abbia i requisiti per l'iscrizione negli elenchi di medici convenzionati. 9. Alla sostituzione del medico sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimento di cui all'art. 13 provvede la Azienda con le modalita' di cui al comma 5. 10. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di fiducia; variazione che in ogni caso, non puo' essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa. 11. L'attivita' di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del medico nell'elenco, anche se determina l'assunzione di tutti gli obblighi professionali.
Accordo medici medicina generale-art. 24
Art. 24 Incarichi provvisori 1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire le scelte disponibili, la Azienda, sentito il Comitato consultivo ex art. 11, puo' conferire ad un medico residente nell'ambito della zona carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale, un incarico temporaneo. Tale incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cessa nel momento in cui viene individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma sono corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi della fascia iniziale di anzianita' di cui all'art. 45, con esclusione delle voci di cui alle lettera "B" e "D". 2. In caso di decesso del medico convenzionato, il suo sostituto puo' proseguire l'attivita' nei confronti degli assistiti gia' in carico al medico deceduto per non piu' di 30 giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.
Accordo medici medicina generale-art. 25
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