DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1996, n. 613

Type DPR
Publication 1996-10-21
Ultimo aggiornamento 1996-12-05
State In force
Source Normattiva
articles 63
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 20/12/1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e i medici specialisti pediatri di libera scelta da instaurarsi attraverso apposita convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

Visto l'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardante il personale sanitario a rapporto convenzionale;

Visto il decreto 31 luglio 1992 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali costitutivo della delegazione di parte pubblica;

Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996 della Conferenza Stato-regioni di conferma della delegazione di parte pubblica nonche' della sua integrazione;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Preso atto che e' stato stipulato, in data 18 aprile 1996, un accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei medici specialistici pediatri di libera scelta;

Visto il parere n. 2017/91 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;

Atteso che in data 13 settembre 1996 e' stato stipulato un accordo aggiuntivo con il quale sono stati modificati, accogliendo le osservazioni del Consiglio di Stato, gli articoli 3, comma 1, 5, comma 3, 25, commi 3 e 8;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanita';

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1.E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialistici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, stipulato il 18 aprile 1996, come modificato dall'accordo integrativo stipulato il 13 settembre 1996.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BINDI, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli FLICK Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1996

Atti di Governo, registro n. 104, foglio n. 9

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - L'art. 48 della legge n. 833/1978, istitutivo del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al "personale a rapporto convenzionale". - Il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e' il seguente: "1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi: a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e' tacitamente rinnovata; b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la ricusazione della scelta da parte del medico quando ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilita'; c) prevedere le modalita' per concordare livelli di spesa programmati e disciplinare gli effetti al fine di responsabilizzare il medico al rispetto dei livelli di spesa indotta per assistito tenendo conto delle spese direttamente indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti e da altre strutture specialistiche e di ricovero; d) prevedere che l'accertato e non dovuto pagamento anche parziale da parte dell'assistito delle prestazioni previste in convenzione comporta il venir meno del rapporto con il Servizio sanitario nazionale; e) concordare, unitamente anche alle organizzazioni sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di medicina dei servizi, i compiti e le prestazioni da assicurare in base ad un compenso capitario per assistito definendo gli ambiti rimessi ad accordi di livello regionale, i quali dovranno prevedere le specificita' di settori aventi caratteristiche particolari e garantire la continuita' assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, anche attraverso forme graduali di associazionismo medico, e prevedere, altresi', le prestazioni da assicurare con pagamento in funzione delle prestazioni stesse; f) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto affidato, corrisposta su base annuale come corrispettivo delle funzioni previste in convenzione. Ad essa e' aggiunta una quota variabile in considerazione del rispetto dei livelli di spesa programmati di cui alla lettera c) ed, eventualmente, delle prestazioni e attivita' previste negli accordi di livello regionale; g) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente ai medici forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo equipollente ai sensi del predetto decreto. L'anzidetto attestato non e' richiesto per i medici che, alla data del 31 dicembre 1992, risultavano titolari di incarico per il servizio della guardia medica per i medici titolari di incarico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, e per i medici che alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, risultavano iscritti nella graduatoria regionale di medicina generale; h) prevedere la cessazione degli istituti normativi previsti dalla vigente convenzione riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro dipendente". - Il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' il seguente: "La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale e' costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita' a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula". - Il testo del comma 1 dell'art. 74 (norme abrogate) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale". - Il testo della lettera d) dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) - c) (omissis); d) l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 1

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 412/1991 E DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/1992 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 517/1993, SOTTOSCRITTO IL 18 APRILE 1996. DICHIARAZIONE PRELIMINARE Il riordino del Servizio Sanitario nazionale, avviato dai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 93 n. 517, comporta una riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale con riflessi anche sull'area della pediatria di libera scelta, accentuando il ruolo delle Regioni, delle Aziende e delle organizzazioni sindacali nelle loro diverse articolazioni territoriali, stimola la crescita di una dinamica innovativa tesa al miglioramento della qualita' dell'assistenza e allo sviluppo di una cultura e di una prassi per un ricorso appropriato alle prestazioni sanitarie. Il pediatra di famiglia e' parte integrante ed essenziale dell'organizzazione sanitaria complessiva e opera funzionalmente a livello distrettuale per l'erogazione delle prestazioni demandategli dal Piano sanitario nazionale, come livelli di assistenza da assicurare in modo uniforme a tutti i cittadini, in eta' pediatrica, dalla programmazione regionale, dal presente accordo e dagli accordi regionali da stipulare ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92. La sua valorizzazione e il suo responsabile impegno costituiscono strumenti fondamentali da utilizzare per la realizzazione di obiettivi tesi a coniugare qualita' e compatibilita' economica. Il presente accordo regola, oltre che l'assistenza pediatrica in un contesto di continuita' e globalita', anche aspetti relativi al coinvolgimento del pediatra nella organizzazione distrettuale ed alla sua partecipazione nelle attivita' delle Aziende Sanitarie, anche per il perseguimento dei progetti-obiettivo attraverso l'individuazione di idonei livelli di rappresentativita' nei momenti programmatori e gestionali riguardanti l'area pediatrica al fine di pervenire ad una piu' appropriata definizione dell'intervento sanitario, aperto anche alle sollecitazioni provenienti da settori sempre piu' ampi di popolazione coinvolti in problematiche emergenti, nei quali la sanita' interagisce con altri settori di intervento della pubblica amministrazione. E' quindi necessario uno strumento che abbia una doppia caratterizzazione nel senso che da una parte garantisca certezza di tutela sanitaria, dall'altra sia flessibile ed adattabile alle esigenze mutevoli della collettivita'. In tale contesto e' esaltato e sollecitato il ruolo innovativo delle Regioni, cui vengono affidati, attraverso la possibilita' di promuovere e stipulare appositi accordi, ampi ed esclusivi spazi di contrattazione in merito a: - forme e modalita' di organizzazione del lavoro e di erogazione delle prestazioni, quali l'associazionismo medico, l'attivazione della pediatria di gruppo, processi assistenziali per protocolli correlati alle patologie sociali, interventi specifici per la popolazione pediatrica da rendere nel contesto familiare o nelle comunita', assistenza sanitaria aggiuntiva e diversamente strutturata, anche in rapporto alla attivazione del dipartimento materno-infantile. A queste possibilita' si aggiungono quelle per le procedure di verifica della qualita' dell'assistenza, per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca epidemiologica, per l'acquisizione di dati sanitari, per l'attivazione di un sistema informativo integrato tra medici pediatri e presidi delle Aziende Sanitarie anche attraverso il collegamento tra studi professionali e centri unificati di prenotazione; - definizione di ulteriori possibilita' per garantire la continuita' assistenziale, anche mediante iniziative di associazionismo medico, come indicato dai decreti legislativi n. 502/92 e n. 517/93, comunque in un contesto collegato con lo specifico servizio, ove gia' presente a livello territoriale. Gli accordi regionali potranno promuovere sperimentazioni diverse da confrontare e misurare in termini di validita' assistenziale, in un coerente rapporto tra costi e benefici. La inderogabile necessita' di salvaguardare in ogni caso la continuita' assistenziale nelle 24 ore e' stata affrontata prevedendo una normativa transitoria, della quale le Regioni potranno avvalersi in attesa di realizzare le nuove forme di organizzazione assistenziale o alla quale potranno attingere per dare contenuto alle intese regionali; - economicita' della spesa. Nell'ambito dei principi ispiratori della piu' recente e fondamentale produzione giuridica in materia sanitaria, a partire dal riordino del Servizio sanitario nazionale una particolare attenzione e' dedicata alla previsione di modalita' per concordare livelli di spesa programmati e per responsabilizzare il medico al loro rispetto. Gli accordi regionali inoltre potranno tendere alla razionalizzazione ed al coordinamento degli interventi nell'area pediatrica e delineare le condizioni per disciplinarla in una visione funzionalmente unitaria. In questo momento di profondo cambiamento dell'assetto della area pediatrica e di accentuazione del ruolo delle Regioni in stretta intesa con le organizzazioni sindacali mediche, l'esigenza di realizzare il monitoraggio delle iniziative e la loro valutazione, su tutto il territorio nazionale, e' stata soddisfatta con la previsione di un "Osservatorio nazionale" presso il Ministero della Sanita' nel quale tutti i soggetti coinvolti possano trovare oltreche' un riferimento chiarificatore di problematiche applicative, che saranno certamente presenti per la novita' di tanti istituti, anche una sede ove possa svilupparsi il confronto tra i vari soggetti interessati e l'osservazione delle attivita'. PREMESSA 1) In base alla Convenzione internazionale sui Diritti dell'Infanzia, recepita dal Parlamento con la legge 176 del 27.05.91, lo Stato riconosce l'infanzia come un bene sociale da salvaguardare e sul quale investire e riconferma che la tutela sanitaria dell'infanzia e dell'adolescenza e' un diritto fondamentale ed e' uno degli Obiettivi specifici proposti dell'O.M.S. 2) Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino intesa quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', il S.S.N. demanda al medico convenzionato per la pediatria di famiglia i compiti di prevenzione individuale, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria, intesi come un insieme unitario, qualificante l'atto professionale. 3) La tutela sanitaria dell'infanzia si attua all'interno dell'Area Pediatrica, definita come complesso di spazi e servizi adattati alle esigenze psico-affettive del bambino e della sua famiglia e come complesso di prestazioni fornite da operatori, medici e diplomati, specificatamente formati e preparati per soddisfare bisogni sanitari specifici. 4) In conseguenza dei punti precedenti, al medico iscritto negli elenchi della pediatria di famiglia - che e' parte attiva, qualificante e integrata del S.S.N., nel rispetto del principio della libera scelta e del rapporto di fiducia - sono affidati in una visione promozionale nei confronti della salute, compiti di: a) Assistenza primaria, anche nell'ambito familiare, mediante l'impostazione di programmi per un equilibrato sviluppo psico- fisico del bambino assicurando interventi diagnostici, terapeutici ed eventualmente riabilitativi. b) Assistenza programmata a domicilio, o presso strutture territoriali ivi comprese le collettivita' al fine di affrontare i problemi sanitari di bambini disabili e di pazienti dimessi dagli ambienti di ricovero, coordinandone l'assistenza domiciliare; c) Continuita' assistenziale, onde garantire il completamento della assistenza primaria da gestire con medici adibiti espressamente alla funzione ovvero in associazione con altri medici convenzionati, nonche' con gli altri servizi territoriali ed ospedalieri. d) Educazione sanitaria e assistenza preventiva individuale, che hanno come obiettivi il controllo della crescita mediante periodici bilanci di salute, la diagnosi precoce e l'identificazione dei fattori di rischio modificabili che permettono l'attuazione della prevenzione secondaria. Al medico pediatra, possono essere affidati anche compiti di profilassi primaria individuale da espletare nel proprio ambulatorio ovvero, secondo orari predeterminati, anche nell'ambito dei servizi e presidi direttamente gestiti dalla Azienda, come previsto all'art. 47; e) Ricerca, sia in campo clinico che epidemiologico, e didattica, sia nei confronti del personale che dei colleghi in fase di formazione; 5) Il pediatra di famiglia partecipa alle procedure di verifica della qualita' delle prestazioni, alla individuazione e al perseguimento degli obiettivi del distretto e alla elaborazione di linee guida volte anche all'ottimizzazione dell'uso delle risorse. 6) Le parti individuano, secondo la "Carta dei servizi sanitari", in sede regionale modalita' aziendali di raccordo con i servizi di pubbliche relazioni delle Aziende, allo scopo di migliorare l'accessibilita' ai servizi sanitari e i rapporti con i cittadini utenti e le loro organizzazioni. ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE 1) I medici specialisti in pediatria, iscritti negli elenchi di cui all'art. 20 del presente accordo, sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario Nazionale per il settore preposto alla tutela dell'infanzia e dell'eta' evolutiva da 0 a 14 anni, nei suoi momenti di prevenzione, cura, riabilitazione e raggiungimento di uno stato di maturita' psico-fisica, in una visione globale di servizio per il cittadino nel quadro dei piani sanitari nazionali e regionali. 2) La presente convenzione nazionale regola, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30.12.92, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7.12.93, n. 517, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra le Unita' sanitarie locali quali Aziende dotate di personalita' giuridica pubblica e di seguito nominate Aziende, ed i medici pediatri per l'erogazione in forma diretta dell'assistenza specialistica pediatrica ai minori di cui al comma precedente mediante: a) assistenza primaria di pediatria; b) continuita' assistenziale; c) attivita' programmata per i servizi territoriali; in un quadro normativo di coinvolgimento complessivo del pediatra di fiducia per la tutela della salute degli assistiti affidatigli mediante la scelta. 3) La presente convenzione individua, inoltre, gli ambiti di contrattazione rimessi alla trattativa regionale.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 2

ART. 2 GRADUATORIE - DOMANDE - REQUISITI 1. I pediatri da incaricare per l'espletamento delle attivita' disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale. Le Regioni - sentito il comitato consultivo regionale di cui all'art. 13 - possono adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari alla formazione della graduatoria. 2. I medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie regionali devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande: a) iscrizione all'albo professionale; b) non aver compiuto il cinquantesimo anno di eta'; c) diploma di specializzazione o attestato di libera docenza in una delle seguenti discipline: "pediatria", "clinica pediatrica", "pediatria e puericultura", "patologia clinica pediatrica", "patologia neonatale", "puericultura", "pediatria preventiva e sociale" 3. Si prescinde dal requisito del limite di eta' per i pediatri che alla scadenza del termine di cui al comma 4 siano titolari, anche se in altra regione, di incarico disciplinato dal presente accordo. 4. Ai fini dell'inclusione nella graduatoria regionale i pediatri devono inviare, con plico raccomandato, entro il termine del 31 gennaio all'Assessorato alla Sanita' della regione in cui intendono prestare la loro attivita', una domanda conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata della documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati. 5. Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente. 6. Il pediatra che sia gia' stato iscritto nella stesso graduatoria regionale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonche' di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria. 7. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo. 8. L'amministrazione regionale, previo parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 12, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all'art. 3, predispone una graduatoria unica regionale da valere per un anno specificando a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilita' e la residenza. 9. La graduatoria e' pubblicata entro il 30 aprile sul Bollettino ufficiale della Regione; entro 20 giorni dalla pubblicazione i pediatri interessati possono presentare all'Amministrazione regionale motivata istanza di riesame della loro posizione in graduatoria. 10. La graduatoria regionale, previo parere obbligatorio del Comitato ex art. 12, e' approvata in via definitiva dall'amministrazione regionale entro il 15 giugno ed e' comunicata alle Aziende, agli Ordini provinciali dei medici della Regione. 11. La graduatoria ha valore dal 1 giorno del mese di luglio dell'anno in corso al 30 giugno dell'anno successivo.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 3

ART. 3 TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatoria sono elencati qui di seguito con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi: I - TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: a) iscrizione all'albo professionale (il punteggio e' raddoppiato, punti 0,02 per mese di iscrizione negli albi professionali della regione ove e' presentata la domanda): Per ciascun mese .......................... p. 0,01 b) specializzazioni o libere docenze in pediatria o discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e successive integrazioni: Per ciascuna specializzazione o libera docenza ................................... p. 4,00 c) specializzazioni o libere docenze in discipline affini alla pediatria ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e successive integrazioni: Per ciascuna specializzazione o libera docenza ................................... p. 2,00 d) specializzazioni o libere docenze in discipline diverse da quelle previste alle lettere b) e c): Per ciascuna specializzazione o libera docenza ................................... p. 0,20 e) tirocinio abilitante svolto ai sensi della [Legge n. 148 del 18 aprile 1975](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148) ........... p. 0,10 f) titolo di animatore di formazione riconosciuto dalla Regione ............................. p. 0,10 II - TITOLI DI SERVIZIO a) attivita' di specialista pediatra di libera scelta convenzionato ai sensi dell'[art. 48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48), e dell'art. 8 c.1 D.L.vo 502/92 e 517/93 compreso quella svolta in qualita' di associato o di sostituto e' valutata: Per ciascun mese complessivo............... p. 0,20 b) attivita' di medico di medicina generale convenzionato ai sensi dell'[art. 48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48), e dell'art. 8 c.1 del D.L.vo 502/92 e 517/93 compresa quella svolta in qualita' di associato o sostituto nonche' l'attivita' di sostituzione svolta, senza titolo di specializzazione per conto di specialista pediatra di: libera scelta: Per ciascun mese complessivo .............. p. 0,10 c) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi o svolto, anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica e di continuita' assistenziale e nell'emergenza sanitaria territoriale, in forma attiva: Per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attivita' ........................................... p. 0,10 (Per ciascun mese solare non puo' essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore); d) attivita' medica nei servizi di assistenza stagionale nelle localita' turistiche organizzati dalle Regioni o dalle Aziende: Per ciascun mese complessivo............... p. 0,10 e) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina: Per ciascun mese .......................... p. 0,05 f) attivita' di specialista pediatra svolta all'estero ai sensi della [legge 9 febbraio 79, n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38), della [legge 10 luglio 1960, n. 735](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-07-10;735), e successive modificazioni, e del [decreto ministeriale 1 settembre 1988, n. 430](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1988-09-01;430): Per ciascun mese complessivo............... p. 0,20 g) attivita' professionale svolta presso strutture sanitarie pubbliche non espressamente contemplate nei punti che precedono: Per ciascun mese complessivo............... p. 0,05 h) astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio durante il periodo di incarico a tempo indeterminato nell'area della medicina di base (fino ad un massimo di punti 0,50) Per ciascun mese .......................... p. 0,10 i) attivita' di sostituzione per attivita' sindacale Per ciascun mese .......................... p. 0,20 2. Ai fini della valutazione dei titoli, sedici o piu' giorni equivalgono ad un mese. I titoli di servizio sono cumulabili purche' non si riferiscano ad attivita' svolte negli stessi periodi. In tal caso e' valutato il titolo che comporta il punteggio piu' alto. 3. A parita' di punteggio complessivo prevalgono nell'ordine l'anzianita' di specializzazione, il voto di specializzazione, l'eta'.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 4

ART. 4 INCOMPATIBILITA' 1. Ai sensi dell'[art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art4-com7), e' incompatibile con lo svolgimento delle attivita' previste dal presente accordo il medico che: a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all'[art. 6, comma 1, del D.L. 14.6.1993, n. 187](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-06-14;187~art6-com1), convertito con modifiche nella [legge 12.8.1993, n. 296](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-08-12;296); b) svolta funzioni fiscali per conto delle Aziende limitatamente all'ambito territoriale nel quale puo' acquisire scelte; c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; d) sia iscritto negli elenchi della medicina generale; e) svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale convenzionato in branche diverse dalla pediatria; f) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni; g) operi a qualsiasi titolo in presidi o stabilimenti o istituzioni private convenzionate con il servizio sanitario pubblico, soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'[art. 43 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art43) h) intrattenga con una azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8 comma 5 D.L.vo n. 502/92. 2. L'incompatibilita' di cui al comma 1 lettera g) non opera nei confronti dei pediatri che presso le istituzioni ivi indicate svolgono unicamente attivita' di guardia medica e/o iniettoria e prelievo, essendo titolari di un numero di scelte non superiori al limite al di sotto del quale e' compatibile l'attivita' del pediatra di famiglia con quella di continuita' assistenziale (266 scelte). 3. Il pediatra che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico di fabbrica o di collettivita' non puo' acquisire scelte di familiari in eta' pediatrica dei dipendenti delle suddette aziende o dei componenti della collettivita' stessa.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 5

ART. 5 SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE 1. Oltre che in esecuzione dei provvedimenti di cui all'art. 13, il medico deve essere sospeso dalle attivita' di pediatria di base per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonche' nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della [legge 9 febbraio 1979, n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38), e nel caso svolga documentati servizi attestati da soggetti Istituzionali pubblici riconosciuti e svolti in qualita' di medico nell'ambito di progetti di cooperazione, con finanziamenti del Ministero degli Affari Esteri Italiano o gestiti da Organizzazioni Internazionali accreditate (Unicef, OMS, UNNCR e altre). 2. L'iscrizione nell'elenco e' sospesa d'ufficio per sospensione dall'albo professionale. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalita' stabilite dall'art. 24. 4. In materia si applicano le disposizioni di cui all'[art. 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154~art9-com3).

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 6

ART. 6 CESSAZIONE DEL RAPPORTO 1. Il rapporto tra le Aziende e i pediatri di libera scelte cessa: a) per compimento del 70 anno di eta' ai sensi dell'art. 2 c.4 della [legge 28.12.95 n. 549](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549) b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le pro- cedure di cui all'art. 13 c) per recesso del pediatra da comunicare alla A.S.L. con almeno un mese di preavviso d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilita' ai sensi dell'art. 4 e) per sopravvenuto, accertato e contestato e non regolarizzato entro 60 giorni venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 22 f) per incapacita' psico-fisica a svolgere l'attivita' convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla Azienda e presieduta dal Presidente dell'ordine dei Medici o suo delegato. 2. Ai sensi dell'[art. 8, comma 1 lett. d) del Decreto Legislativo 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com1-letd) e successive modificazioni, l'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito delle prestazioni convenute col presente accordo e con gli accordi regionali, comporta il venir meno del rapporto col Servizio Sanitario regionale, mediante le procedure previste dall'art. 13. 3. Il pediatra che, dopo cinque anni di iscrizione, nello stesso elenco dei pediatri convenzionati per l'assistenza di base, non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a 50 unita', decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente, da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento e' adottato dalla competente azienda sanitaria locale, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'art. 12. 4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonche' nei casi di cui al punto e) del comma 1, il pediatra puo' presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione. 5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 7

ART. 7 COMUNICAZIONI DEL MEDICO ALLA AZIENDA 1) Il pediatra di famiglia e' tenuto a comunicare sollecitamente alla Azienda competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alle graduatorie di cui all'art. 2 nonche' l'insorgere di situazioni d'incompatibilita' previste dall'art. 4, o con la dichiarazione di cui al comma successivo. 2) In ogni caso la Azienda competente o la Regione puo' richiedere annualmente al pediatra una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a 15 gg., attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilita', le limitazioni del massimale, la corresponsione dell'indennita' di piena disponibilita'. Il pediatra nella cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non e' tenuto a inviare la richiesta dichiarazione salvo quella richiesta per la prima volta dopo la pubblicazione dell'Accordo Nazionale. 3) Il pediatra e' altresi' tenuto a soddisfare le richieste di informazioni previste dall'[art. 24, lettera C), della legge n. 730/1983](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;730~art24-letc). 4) Salvo modalita' diverse concordate a livello regionale, in caso di astensione dell'attivita' assistenziale, in dipendenza di agitazioni sindacali proclamate dalle OO.SS. Mediche rappresentative della pediatria convenzionata, il pediatra e' tenuta a dare comunicazione scritta alla USSL di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 24 ore dall'inizio dell'agitazione. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del compenso relativo al periodo di astensione dall'attivita' convenzionata.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 8

ART. 8 AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO FORMAZIONE PERMANENTE 1. Le Regioni annualmente, d'intesa con gli Ordini dei Medici e i Sindacati medici di categoria maggiormente, rappresentativi, emanano norme generali per la formazione permanente obbligatoria del pediatra anche in relazione alla attuazione dei progetti obiettivo, prevedendo l'utilizzazione di appropriati metodi pedagogici e personale appositamente formato (animatori di formazione permanente). L'attuazione delle iniziative di aggiornamento viene eventualmente realizzata dalle Aziende anche in collaborazione tra loro. 2. A livello regionale saranno stabilite le linee di coordinamento ed indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale che le Aziende potranno supportare con apposite intese. 3. I temi della formazione obbligatoria saranno scelti in modo da rispondere: a) ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualita' e quantita' delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.; b) ai bisogni professionali dei medici (evoluzione delle conoscenze scientifiche); c) ai bisogni emergenti dalla attuazione degli accordi regionali di cui al capo III 4. I corsi di formazione saranno di norma organizzati prevedendo: a) idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni del servizio (Comitato consultivo regionale, commissioni professionali, rilevazioni dati sulla erogazione dell'assistenza e sulla verifica di qualita'); b) idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni dei pediatri (questionari, inchieste rivolte ai medici, ecc.) c) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento per obiettivi; d) la partecipazione di piccoli e medi gruppi e) appropriate modalita' per la valutazione della qualita' dei corsi f) idonee modalita' per la valutazione formativa dei partecipanti, in adesione ai criteri di certificazione della qualita'. 5. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, si svolgono il sabato mattina per almeno 8 sabati e per almeno 32 ore annue di cui almeno il 50% destinato ai temi di cui al c.3-1.a); al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. L'Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire il servizio durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti convenzionati per l'assistenza primaria hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico della Azienda. 6. Le Aziende al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato. 7. Con accordi a livello regionale tra la Regione, Ordini dei medici, sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della pediatria di base. 8. Gli animatori per la loro attivita' ricevono un compenso concordato a livello regionale. 9. L'attivita' di animatore non comporta riduzione del massimale individuale. 10. A cura della Regione gli animatori di formazione sono iscritti in apposito Albo regionale tenuto dal Comitato regionale ex art. 12 11. I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico del S.S.N.. Le Regioni stabiliscono annualmente le risorse finanziarie destinate all'aggiornamento, ripartendole tra le Aziende che sono tenute a utilizzarle a tale scopo. 12. Il pediatra, previa comunicazione all'Azienda, ha la facolta' di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati ne' gestiti direttamente dalle Aziende limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei pediatri cioe' fino alla concorrenza della meta' del tempo previsto per l'aggiornamento. 13. Il pediatra che partecipa ai corsi di cui al comma 12, riconosciuti ed accreditati dalla F.N.OO.MM CeO o dalle Regioni, avra' pari riconoscimento di partecipazione alla formazione obbligatoria, se corrispondente al numero delle ore relative ai corsi programmati a questo scopo. 14. In base ad accordi tra la Regione, l'ordine dei medici del capoluogo di Regione, i Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi e i Direttori delle scuole di Specializzazione in Pediatria potranno essere attuate esperienze di didattica tutoriale per specializzandi, che coinvolgano pediatri di libera scelta, che siano disponibili ed in possesso dei requisiti. Tale attivita' non determina incompatibilita' ne' riduzione del massimale. 15. Il pediatra e' tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi definiti a livello regionale o aziendale del servizio. Il venir meno a tale obbligo, senza documentata e motivata giustificazione, per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'art. 13 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste graduandole a seconda delle continuita' dell'assenza.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 9

ART. 9 DIRITTI SINDACALI 1. Ai membri di parte medica eletti in tutti i comitati e commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali e regionali, e' rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi, sulla base di intese adottate con i sindacati maggiormente rappresentativi. 2. Tale onere e' a carico della regione e delle singole Aziende, rispettivamente per i comitati e le commissioni regionali e di Azienda 3. I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e regionale, i pediatri nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonche' i pediatri eletti al parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale, possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. 4. Detto compenso orario, omnicomprensivo, non puo' essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo collettivo della Medicina generale ex art. 8 c.1 [legge n. 502/1992](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;502) concernente gli incarichi non specialistici a rapporto orario con le UU.SS.LL. 5. A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilita' di quattro ore annuali per ogni iscritto. 6. Il numero dei pediatri di libera scelta iscritti e' rilevato a livello regionale sulla base del numero dei pediatri a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle Aziende la trattenuta della quota sindacale. 7. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno alle regioni interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilita' di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 8. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo [ex art. 48 della legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48) per i medici a rapporto orario addetti ad attivita' non specialistiche (medicina dei servizi) come prorogato ai sensi dell'art. 8 c.1 D.L.vo 502/92 e successive modificazioni. Il compenso e' liquidato, a seconda del sistema di pagamento localmente adottato, direttamente, dalla regione oppure dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 10

ART. 10 RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE 1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l'accertamento del requisito della "maggiore rappresentativita'", si indicano, come criteri di riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle confederazioni ed organizzazioni sindacali, i seguenti elementi: a) la consistenza associativa e' rilevata in base alle deleghe conferite alle singole Aziende dai pediatri convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale, accertate mediante comunicazione delle stesse Aziende al Ministero della Sanita' - Servizio rapporti convenzionali con il servizio sanitario nazionale ed alle OO.SS. a cui le deleghe si riferiscono prima dell'avvio delle trattative per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali di categoria; b) l'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali in organismi amministrativi previsti dalle legge vigenti ovvero per la nomina di soggetti cui ai diversi livelli, anche decentrati, venga conferito potere rappresentativo e negoziale; c) diffusione e consistenza delle strutture organizzative negli ambiti categoriali e territoriali di ciascuna categoria valutata sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera a). 2. Cio' premesso - e sottolineato come l'utilizzo dei criteri sopra elencati debba essere finalizzato a consentire il piu' alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali del settore e ad ammettere alle trattative per la definizione degli accordi disciplinati dall'art. 8 del D.L.vo 517/93 le confederazioni e le organizzazioni sindacali che, risultino effettivamente rappresentative ed esponenziali di interessi collettivi - si formulano le seguenti regole d'indirizzo: 3. Per ciascuna categoria sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che: 1) relativamente alla precedente lettera a), abbiano un numero di iscritti - risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 6% delle deleghe complessivamente espresse in ciascuna categoria; 2) relativamente alla precedente lettera b) abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi un quorum di voti almeno al 6% del numero complessivo dei votanti per ciascuna categoria; 3) relativamente alla precedente lettera c), abbiano strutture territoriali in almeno 1/3 delle regioni e/o delle provincie. 4. Nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi di cui al presente articolo si potranno avere marginali deroghe, in via del tutto eccezionale ed ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione (Ministero Sanita') che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione complessiva del settore e delle categorie professionali indicate, la consistenza relativa delle varie OO.SS. e la dinamica di crescita di nuova OO.SS. 5. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le Aziende con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. 6. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 11

ART. 11 COMITATO CONSULTIVO DI AZIENDA 1. In ciascuna Azienda o diverso ambito definito dalla Regione, previo parere del Comitato Regionale, e' costituito un comitato composto di: a) Il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato che lo presiede; b) un membro effettivo ed un supplente designato dal Direttore Generale dell'Azienda c) due rappresentanti membri effettivi e due supplenti, dei pediatri convenzionati. 2. I rappresentanti dei pediatri sono eletti tra quelli iscritti nell'elenco dei medici pediatri di ciascuna U.S.L. con il sistema previsto per le elezione dei Consigli Direttivi degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. 3. Le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono svolte a cura dell'Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari. 4. L'Ordine Provinciale proclama gli eletti. 5. La funzione di segretario e' svolta da un funzionario dell'Azienda. 6. Il Comitato ha il compito di esprimere parere obbligatorio sui seguenti argomenti: a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 25, comma 3; b) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell'art. 26, comma 6; c) motivi di incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni di al 2 comma dell'art. 27; d) sulla cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 6 lett. e) e) sui rapporti convenzionali di assistenza primaria, di continuita' assistenziale, emergenza sanitaria territoriale ed attivita' programmata territoriale relativi all'attivita' pediatrica f) ogni altro argomento ad esso demandato dall'accordo. 7. Inoltre formula proposte in ordine alla migliore organizzazione della medicina pediatrica di base. Puo' a tal fine prendere visione degli atti concernenti l'applicazione del presente accordo. Partecipa inoltre alle conferenze di organizzazione predisposte dalla Azienda e collabora alla impostazione di programmi statistico-epidemiologici attivati a livello locale sulla base delle indicazioni regionali e/o nazionali e concernenti l'attivita' del Pediatri convenzionati. 8. Su tutte le questioni inerenti ai rapporti tra la pediatria di libera scelta e gli altri servizi delle Aziende deve essere acquisito il parere del Comitato di cui al presente art. 11. 9. Il comitato svolge infine ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo. 10. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta una delle parti lo richieda, entro 15 giorni dalla richiesta.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 12

ART. 12 COMITATO CONSULTIVO REGIONALE 1. In ciascuna Regione e' costituito un Comitato composto di: a) Assessore Regionale alla Sanita' o suo delegato con funzioni di presidente; b) due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza delle Aziende nominati dalla Regione, su designazione dei Direttori generali; c) tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei pediatri convenzionati. 2. I rappresentanti dei pediatri, che devono essere iscritti nell'elenco regionale dei medici pediatri convenzionati, vengono eletti dai pediatri iscritti nell'elenco stesso con il sistema previsto per la elezione dei Consigli Direttivi dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. 3. Le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono svolte a cura dell'Ordine provinciale del capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione degli altri Ordini Provinciali. 4. L'Ordine provinciale del capoluogo di Regione proclama gli eletti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica 5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente piu' anziano di parte pubblica. 6. La sede del comitato e' indicata dalla Regione. 7. Il Comitato approva le graduatorie regionali di cui all'art. 3. 8. Il Comitato deve essere sentito preventivamente dalla Regione o dalle Aziende su tutti i provvedimenti inerenti l'applicazione del presente Accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della Regione, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per gli specialisti in pediatria convenzionati. 9. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo anche su richiesta dei comitati ex art. 11, per un corretto ricorso all'assistenza da parte degli assistibili, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti ivi comprese il collegamento con i servizi di continuita' assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale e l'assistenza programmata nei servizi territoriali. 10. Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo; la sua attivita' e' comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione del presente Accordo. 11. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni bimestre e ogni qualvolta una delle parti lo richieda, entro 15 giorni dalla richiesta. 12. Il comitato svolge le funzioni dei comitati di cui all'art. 11 nelle Aziende dove questi non sono stati attivati fino al loro insediamento.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 13

ART. 13 RESPONSABILITA' CONVENZIONALI E VIOLAZIONI - COLLEGIO ARBITRALE 1. I pediatri convenzionati sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo e dagli accordi regionali. Non possono essere oggetto di contestazione le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori dell'Azienda. 2. Le violazioni danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni: - richiamo verbale, per lievi infrazioni comprese quelle occasionali relative alle norme sulla prescrizione e sulla proposta; - richiamo con diffida per la ripetizione di lievi infrazioni e per infrazioni di una certa gravita'; - riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi; - sospensione del rapporto per durata non inferiore a 6 giorni e non superiore a un anno, in particolare per: - gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali; - omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilita', limitazione del massimale o benefici economici; - recidiva di infrazioni che hanno gia' comportato la riduzione del trattamento economico; - revoca per infrazioni particolarmente gravi compresa quella di cui all'art. 6, comma 2, o per recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto. 3. L'Azienda deve contestare per iscritto l'addebito al medico, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, e sentirlo a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore. La convocazione per la difesa non puo' avvenire prima che siano trascorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta dell'addebito. 4. Il Direttore Generale, valutate le contro deduzioni del medico e previo eventuale supplemento d'istruttoria, sentito il parere del Comitato consultivo di Azienda che deve esprimersi entro 10 giorni dalla richiesta, procede all'archiviazione del caso o alla applicazione della sanzione. Il provvedimento e' notificato all'interessato entro 15 giorni. Qualora siano trascorsi inutilmente i 15 giorni dalla convocazione per la difesa o non sia stata ricevuta alcuna contro deduzione, il Direttore Generale da' corso all'applicazione della sanzione e alla sua notifica all'interessato entro 10 giorni. 5. Il pediatra, ricevuta la notifica della sanzione, puo' impugnarla nei confronti del Direttore generale della azienda entro 10 giorni dal ricevimento, anche a mezzo di procuratore, chiedendo che la controversia sia sottoposta al giudizio del collegio arbitrale di cui al successivo comma. Nell'atto di impugnazione, da notificare al Direttore generale della azienda mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, il pediatra deve indicare il nominativo dell'arbitro di propria nomina, con allegato l'atto di accettazione dell'incarico da parte dello stesso. 6. Il collegio e' composto da tre arbitri: - uno con funzioni di Presidente, individuato nel Presidente dell'Ordine dei Medici della provincia capoluogo di regione o suo delegato. Nel caso in cui il pediatra, sottoposto a procedimento, sia iscritto all'Ordine della medesima provincia il Presidente designato delega, con atto formale, un Presidente dell'Ordine dei Medici di altra provincia; - dai membri nominati dalle parti; - uno nominato dal pediatra; - uno nominato dal Direttore generale della Azienda. 7. Ricevuta l'impugnazione con la richiesta di devolvere al collegio arbitrale la decisione sulla controversia, il Direttore generale della Azienda entro 6 giorni: - sospende l'applicazione della sanzione; - individua il membro di nomina aziendale ed acquisisce l'atto di accettazione dell'incarico; - richiede al Presidente dell'ordine del capoluogo di Regione il nominativo del Presidente del collegio, il Presidente dell'Ordine deve rispondere entro 6 giorni; - ricevuta la comunicazione del nominativo del presidente, il Direttore generale dell'Azienda costituisce, entro 10 giorni, il collegio arbitrale, dispone la notifica della deliberazione ai membri del collegio e al medico interessato e la trasmissione di tutti gli atti riguardanti il caso al presidente. Questi convoca entro 8 giorni dal ricevimento della notifica, con allegati gli atti, il collegio arbitrale. 8. Le parti hanno diritto di: - prendere visione della documentazione in possesso del collegio arbitrale, in giorni e orari prefissati dal collegio stesso; - essere ascoltate dal collegio arbitrale; - presentare al collegio ulteriori documenti e memorie, rispetto a quelli trasmessi dal Direttore generale al collegio ai sensi del precedente comma. A tali fini il collegio assegna alle parti il termine di 15 giorni. Qualora le parti chiedano, nel suddetto termine di essere ascoltate, il collegio le convoca entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta. 9. Il collegio, udite le parti, se ne hanno fatta richiesta, e acquisita l'eventuale documentazione dalle stesse prodotta, emette il lodo entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente. 10. Gli arbitri decidono secondo le norme previste dal presente accordo e dagli accordi regionali. 11. Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti ed e' redatta per iscritto. Deve contenere: 1. l'indicazione delle parti 2. l'indicazione della norma del presente accordo che prevede la possibilita' di ricorrere all'arbitrato 3. L'esposizione sommaria dei motivi 4. Il dispositivo 5. l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui e' stato deliberato 6. la sottoscrizione di tutti gli arbitri con la data di apposizione. E' valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purche' si dia atto che e' stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l'espressa indicazione che l'altro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sottoscrizione. 12. Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti interessate e ne danno comunicazione alle stesse mediante trasmissione di un originale a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro 10 giorni dalla sottoscrizione. 13. L'Azienda ricevuto il lodo arbitrale si conferma allo stesso con deliberazione del Direttore generale. 14. I termini previsti dal presente articolo sono perentori. 15. La sede del collegio arbitrale e', di norma, presso l'Azienda, che e' tenuta a fornire i supporti operativi necessari. 16. L'atto di contestazione e il provvedimento finale del procedimento, con allegata la relativa documentazione compreso l'eventuale lodo arbitrale, sono inviate all'Ordine provinciale d'iscrizione del medico, ai fini di cui all'[art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com3), come successivamente modificato. Il Presidente dell'Ordine dei medici ed il Direttore Generale dell'Azienda operano in modo da assicurare la contemporaneita' di eventuali sanzioni sospensive dell'attivita' professionale. 17. In caso di sospensione del rapporto ai sensi del comma 2, lett. d), l'Azienda nomina il sostituto. I compensi vengono corrisposti, fin dal primo giorno, al sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito dei compensi di cui all'art. 43, lett. "D" ed "E". 18. Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla loro commissione.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 14

ART. 14 ISTITUZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI SPESE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI MEDICI 1. I Comitati consultivi di cui agli articoli 11 e 12 e la Commissione di cui all'art. 15 devono essere istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina dei Comitati a seguito del rinnovo dell'Accordo stesso. 2. La Commissione di cui all'art. 15 e i Comitati di cui agli articoli 11 e 12 sono validamente riuniti se e' presente la maggioranza dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parita' dei voti prevale il voto del Presidente. 3. In presenza di un numero sufficiente di pediatri convenzionati, e' incompatibile la nomina contemporanea in piu' Comitati e Commissioni. 4. Le spese per le elezioni dei rappresentanti nei Comitati di cui agli artt. 11 e 12 dei pediatri sono a carico di tutti i pediatri iscritti negli elenchi. 5. Le Aziende provvedono al pagamento delle spese suddette a carico di un fondo costituito da quote trattenute sui compensi dovuti a ciascun pediatra, nella misura indicata dall'Ordine dei Medici.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 15

ART. 15 COMMISSIONE PROFESSIONALE 1. In ogni Regione, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.L.vo 502/92 e dell'[art. 24 della legge 27.12.1983, n. 730](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art24), e' istituita una Commissione Professionale con il compito di: - elaborare linee guida di riferimento per le Aziende al fine di favorire la progettazione e l'utilizzo di sistemi di monitoraggio, programmazione e controlli sui dati di spesa; - individuare le informazioni rilevanti e favorire la progettazione di sistemi informativi per la creazione di sistemi di reporting e banca-dati; - definire criteri, standard e indicatori per le procedure di verifica di qualita' della pediatria di libera scelta; - acquisire dati dai servizi specialistici per l'attuazione delle predette procedure; - individuare i settori prioritariamente soggetti alle procedure di VRQ; - elaborare e proporre progetti di VRQ; - promuovere attivita' locali di audit, per review dei pediatri e procedure interdisciplinari di verifica di qualita'; - offrire alla Aziende supporto tecnico e conoscitivo; - promuovere azioni formative sia dei pediatri che interdisciplinari relative ai temi della VRQ e a temi specifici; - esaminare, con parere obbligatorio, procedure di qualita' dell'assistenza proposte dalle Aziende o da altri soggetti qualificati; - formare nuclei, composti da esperti delle Aziende e da pediatri, di verifica degli standard erogativi; - richiedere i dati necessari alle Aziende, alle Regioni e al Ministero della Sanita'; - raccogliere i dati e le risultanze delle procedure di verifica e trasmetterli alla Azienda di competenza, all'Ordine provinciale dei medici del capoluogo di regione e al Comitato Regionale; - esprimere parere sulla pubblicazione di tali dati. 2. La Commissione Professionale, costituita con provvedimento della Giunta Regionale, e' presieduta dal Presidente dell'Ordine provinciale dei Medici della citta' capoluogo di Regione, o suo delegato ed e' composta da 4 medici pediatri o esperti designati dai membri di parte medica del Comitato Consultivo Regionale, da quattro esperti designati dalla Regione, e dal presidente del comitato consultivo Regionale e puo' essere integrata caso per caso, oppure stabilmente, da esperti chiamati dalla Commissione stessa. 3. La Commissione promuove la formazione di commissioni di Aziende, composte da medici pediatri designati dai membri di parte medica della Commissione stessa, da medici dipendenti o esperti designati dal Direttore Sanitario della Azienda e da esperti, al fine di attuare localmente iniziative di VRQ.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 16

ART. 16 OSSERVATORIO CONSULTIVO PERMANENTE 1. Con Decreto del Ministro della Sanita' e' istituito, nell'ambito del Servizio rapporti convenzionali con il S.S.N., un Osservatorio consultivo permanente che ha il compito di: - rilevare ed esaminare le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale; - analizzare il rapporto di conformita' degli accordi regionali con quello nazionale; - monitorare raccordandosi, ove necessario, con le strutture organizzative del Ministero della Sanita' e con l'Agenzia degli affari sanitari interregionali, i risultati raggiunti dagli accordi regionali per favorirne l'attuazione su tutto il territorio nazionale ai fini di migliorare l'assetto funzionale della pediatria di base, nonche' le problematiche relative alla formazione; - curare la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle commissioni professionali regionali e dalle Aziende; 2. L'Osservatorio esamina altresi' i problemi scaturenti da provvedimenti legislativi e da pronunce della magistratura che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo e suggerisce alle parti firmatarie l'eventualita' di procedere alle opportune modificazioni formali da apportare all'accordo medesimo. 3. L'Osservatorio ha sede presso il Ministero della Sanita'- Servizio per i rapporti convenzionali con il S.S.N. - ed e' composto: - dal Dirigente Generale del Servizio rapporti convenzionali con il S.S.N. con funzioni di Presidente, o da un suo delegato e dal funzionario, del Servizio medesimo, competente per materia; - da tre rappresentanti delle Regioni designati dagli Assessori Regionali alla Sanita'; - da 5 rappresentanti dei pediatri convenzionati eletti dai membri medici pediatri dei Comitati consultivi regionali di cui all'art. 12 del presente Accordo. 4. Le funzioni di segretario dell'osservatorio sono svolte da un funzionario amministrativo ministeriale. 5. L'Osservatorio si riunisce di norma all'inizio di ogni trimestre su convocazione del Presidente o a seguito di richiesta motivata inoltrata da una delle parti firmatarie dell'accordo. 6. Di ogni riunione sara' redatto apposito verbale che verra' trasmesso ad ogni buon fine a tutte le parti firmatarie ed a tutte le Regioni e Province Autonome per gli eventuali incombenti di rispettiva competenza. 7. La partecipazione alle riunioni dei componenti l'Osservatorio non comporta oneri economici ad alcun titolo a carico del Ministero della Sanita'. 8. Ai lavori possono essere invitati esperti o altri rappresentanti dalle parti firmatarie in relazione agli argomenti trattati. 9. Le Regioni inviano all'Osservatorio copia degli accordi regionali stipulati nelle materie di cui al presente accordo.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 17

ART. 17 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LORO MODALITA' DI EROGAZIONE 1. Nel campo dell'assistenza pediatrica, sono prestazioni indispensabili ai sensi della [legge n. 146/90, art. 2, comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;146~art2-com2), le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali. 2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della categoria dei medici pediatri di base convenzionati, continuano ad essere erogate con le procedure di cui comma 7. 3. Il diritto di sciopero dei medici pediatri di base convenzionati e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 4. Per i medici pediatri di base che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare ai sensi dell'art. 13. 5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi. 7. Gli accordi Regionali definiscono le modalita' e l'entita' dei compensi da corrispondere ai pediatri che garantiscono le prestazioni indispensabili.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 18

ART. 18 DURATA DELL'ACCORDO 1) Il presente accordo ha durata triennale e scade il 31 Dicembre 1997.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 19

ART. 19 RAPPORTO OTTIMALE 1. La scelta del pediatra avviene, ai sensi dell'[art. 19, comma 2, della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art19-com2), nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria. 2. Agli effetti del precedente comma, la pediatria convenzionata e' organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell'[art. 25 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art25). 3. Le regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario, o di altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo per gruppi di comuni o distretti. 4. Ciascuna Azienda, anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui all'art. 20, cura la tenuta degli elenchi dei pediatri convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria, articolati per comuni o gruppi di comuni o distretti ai fini dell'esercizio della scelta da parte del cittadino. 5. Gli ambiti territoriali ai fini dell'acquisizione delle scelte devono avere una congrua ampiezza anche in rapporto alla situazione orografica e alla viabilita', e un bacino di utenza pediatrica tale da consentire l'inserimento di almeno due pediatri. 6. Il pediatra operante in un comune comprendente piu' Aziende, fermo restando che puo' essere iscritto nell'elenco di una sola USL che ne gestisce la posizione amministrativa, puo' acquisire scelte in tutto l'ambito territoriale ai sensi dell'[art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art25-com3). 7. Ferma restando la facolta' delle Regioni di disciplinare l'accesso alle funzioni di medico pediatra secondo parametri diversi definiti nell'ambito degli accordi regionali, ai sensi dell'[art. 8, lett. g, decreto leg.vo 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-letg), per ciascun comune o altro ambito, definito ai sensi del comma 3, puo' essere iscritto soltanto un medico per ogni 600 - o frazione superiore a 300 - assistibili residenti in eta' compresa fra 0 e 6 anni risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente detratta la somma dei massimali limitati, inferiori al rapporto ottimale (600), dei pediatri gia' iscritti nell'elenco. Ai fini esplicativi del calcolo si rimanda all'allegato C). 8. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente. 9. In caso di modifiche di ambito territoriale anche se conseguente ad accorpamenti di USL, il pediatra conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 20

ART. 20 COPERTURA DELLE ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA 1. Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco delle zone carenti di pediatri individuate nel corso del semestre precedente dalle singole Aziende, sentito il Comitato di cui all'art. 11, sulla base dei criteri di cui all'art. 19. 2. In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del pediatra, l'Azienda indica il Comune o la zona di ubicazione dello studio medico. 3. Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma 1: a) i pediatri che risultano gia' iscritti in uno degli elenchi dei pediatri di libera scelta istituiti nell'ambito regionale ai sensi dell'art. 19, ancorche' non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attivita' a qualsiasi titolo, eccezion fatta per incarichi di continuita' assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda o in Comuni comprendenti piu' Aziende. In caso di disponibilita' di un solo posto per questo puo' essere esercitato il diritto di trasferimento; b) i pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida all'atto della pubblicazione della zona carente. 3 bis. Non possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti ai sensi della lettera b) i medici titolari di incarico in ambito regionale che non abbiano maturato almeno due anni di servizio effettivo nel precedente ambito territoriale di assegnazione. 4. Gli aspiranti, entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano separate domande alle Aziende competenti indicando a pena di nullita' le eventuali altre localita' carenti per le quali concorrono. 5. Alla domanda deve essere allegato un atto sostitutivo di notorieta' attestante se alla data di presentazione della domanda il pediatra abbia in atto rapporti di lavoro dipendenti, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovi in posizione di incompatibilita'. 6. Al fine del conferimento degli incarichi nelle localita' carenti i pediatri di cui al comma 3, lettera b), sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale; b) attribuzione di punti 6 a coloro che nella localita' carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da tre anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale. c) attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale. 7. Le Aziende interpellano prioritariamente i pediatri di cui al comma 3 lettera a) in base all'anzianita' di iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta e, in subordine, in base all'anzianita' di specializzazione, laddove risulti necessario, interpellano successivamente i pediatri di cui alla lettera b) dello stesso comma 3, in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6. 8. La Regione, sentito il Comitato consultivo Regionale di cui all'art. 12, puo' adottare procedure tese allo snellimento burocratico o all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 21

ART. 21 INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE 1. Il pediatra interpellato per garantire l'assistenza in una delle zone carenti, individuate ai sensi dell'art. 20, comma 1, deve comunicare la sua accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza. L'accettazione comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale dell'anno in corso o, in caso di trasferimento, ai sensi del comma 3, lett. a) del precedente art. 20, la decadenza dell'incarico nell'ambito di provenienza. 2. Entro i successivi novanta giorni, sempre a pena di decadenza deve: - aprire nella localita' carente assegnatagli idoneo studio medico secondo le prescrizioni di cui all'art. 22 e darne comunicazione alla U.S.L.; - trasferire la residenza nella zona assegnatagli, se risiede al di fuori dell'ambito in cui e' compresa la zona carente; - iscriversi all'albo professionale della provincia in cui gravita la localita' assegnatagli, se e' iscritto in altra provincia. 3. Le Aziende, avuto riguardo a eventuali difficolta' collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il comitato ex art. 11, temporanee proroghe al termine di cui al comma 2. 4. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede alla verifica dell'idoneita' dello stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle prescrizioni di cui all'art. 22. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico. 5. L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneita' dello studio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al comma 4, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneita'. 6. E' fatta comunque salva la facolta' della Azienda di far luogo in ogni tempo alla verifica dell'idoneita' dello studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22. 7. Il pediatra al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui e' compresa la zona carente. 8. L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilita' di cui all'art. 4 comporta cancellazione dell'elenco. 9. Il provvedimento di decadenza dall'iscrizione negli elenchi e' adottato dalla competente Azienda su parere del Comitato di cui all'art. 11. 10. Nel corso del rapporto convenzionale il pediatra puo' essere autorizzato dalla Azienda a trasferire per documentati ed obiettivi motivi la residenza in altro Comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguita' anche se appartenente ad Azienda diversa, previo parere favorevole del Comitato consultivo regionale ex art. 12 e purche' tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell'erogazione dell'assistenza. 11. Nei casi di trasferimento dello studio medico nello stesso ambito di scelta, si applicano le procedure e le modalita' di cui al precedente comma 4.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 22

ART. 22 REQUISITI DI APERTURA DEGLI STUDI MEDICI 1. Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale oltre che ai fini della corresponsione del concorso nelle spese riferite all'attivita' professionale di cui all'art. 43 ciascun pediatra deve avere la disponibilita' di uno studio medico nel quale esercitare l'attivita' convenzionata. Lo studio del pediatra e' uno studio privato ai sensi del [Decreto del Presidente della Repubblica 1.marzo.1961 n. 121](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1961-03-01;121), che, destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio, deve possedere i requisiti previsti dei seguenti commi. 2. Lo studio del pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea. 3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica od anche essere inseriti in un appartamento per civile abitazione. 4. Se lo studio di cui al [D.P.R. 1.3.1961 n. 121](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1961-03-01;121), e' ubicato presso strutture adibite ad altre attivita' non mediche, esso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione fra le due strutture. 5. Lo studio professionale dei pediatri iscritti negli elenchi salvo quanto previsto in materia di continuita' assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana, secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario in relazione alla necessita' degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. 6. Il suddetto orario, da comunicare alla Azienda USL, deve essere esposto all'ingresso dello studio. Eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate e tempestivamente comunicate all'Azienda. 7. L'apertura di un eventuale secondo studio in un comune diverso da quello di iscrizione, purche' nell'ambito territoriale definito ai sensi dell'art. 19, puo' essere autorizzato dalla Azienda, sentito il parere del Comitato ex art. 11, solo in presenza di obiettive ed effettive esigenze assistenziali.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 23

ART. 23 SOSTITUZIONI 1. Il pediatra che si trovi nell'impossibilita' di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare al competente ufficio della Azienda, entro il 4 giorno, il nominativo del collega o dei colleghi che lo sostituiscono quando la sostituzione si protragga per piu' di tre giorni. 2. Il pediatra, per sostituzioni fino a trenta giorni puo' farsi sostituire da uno o piu' pediatri, in mancanza anche da medici di propria fiducia. 3. Ove la sostituzione superi i trenta giorni il pediatra deve segnalare un solo sostituto. 4. Le Aziende per i primi trenta giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al pediatra sostituito il quale provvede a trasferire al collega le relative competenze; dal trentunesimo giorno in poi i compensi sono corrisposti direttamente al medico che effettua la sostituzione. 5. Il pediatra che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informare la Azienda la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di cui all'art. 2 e secondo l'ordine della stessa. 6. Per le sostituzioni superiori a trenta giorni il sostituto non in possesso del titolo di specializzazione percepisce i compensi secondo le tabelle previste dall'accordo per la medicina generale, relativamente al primo gruppo di anzianita' di laurea. 7. Ove il sostituto sia in possesso del titolo di specializzazione percepira' un compenso pari a quello previsto per i pediatri di cui alla prima fascia di anzianita' di specializzazione. 8. I rapporti economici fra il pediatra sostituito e quello sostituto, chiunque fra i due percepisca i compensi, sono regolati secondo le modalita' stabilite dall'apposito regolamento allegato sub F). 9. Non e' consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione. 10. Le norme di cui sopra si applicano nel caso di pediatra assente per gravidanza e puerperio. 11. Fatte salve le ipotesi di malattia o per comprovati motivi di studio o per motivi di adozione, o maternita', qualora il pediatra si assenti per piu' di sei mesi nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda, sentito il Comitato di cui all'art. 11, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto. 12. Quando il pediatra sostituito per qualsiasi motivo, sia nell'impossibilita' di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le Aziende UU.SS.LL. possono direttamente liquidare tali compensi al medico che ha effettuato la sostituzione. 13. Alla sostituzione del pediatra sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimenti adottati a seguito di procedimento di cui all'art. 13 provvede la Azienda con le modalita' di cui al quinto comma. In tal caso i compensi sono corrisposti al sostituto fin dal primo giorno. 14. Le scelte del pediatra colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al pediatra sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richieste di variazione del pediatra di fiducia; tale variazione in ogni caso non puo' essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa, anche se il sostituto risulti essere stato iscritto nell'elenco prima di assumere tale incarico. 15. L'attivita' di sostituzione a qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del pediatra nell'elenco. 16. In caso di decesso del pediatra convenzionato, il suo sostituto puo' proseguire l'attivita' nei confronti degli assistiti gia' in carico al medico deceduto per non piu' di 30 giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 24

ART. 24 INCARICHI PROVVISORI 1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di pediatri, verificata dal Comitato consultivo ex art. 11, la Azienda puo' conferire ad un pediatra scelto nel rispetto dell'ultima graduatoria locale eventualmente disponibile, un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cessa al momento in cui e' individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma vengono corrisposti, relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all'art. 43 con esclusione dell'indennita' forfettaria di variazione demografica. 2. Fermo restando quanto previsto dall'all. G in tema di zone disagiate, nel caso la procedura per l'assegnazione dell'incarico provvisorio dia esito negativo l'Azienda puo' assegnare temporaneamente e sino alla copertura definitiva della zona carente, le scelte dei minori ai pediatri iscritti anche in deroga al massimale individuale.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 25

ART. 25 MASSIMALE DI SCELTE E SUE LIMITAZIONE 1. I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 unita'. Tale limite puo' essere superato in conseguenza delle deroghe di cui ai successivi commi 8 e 10 comunque in misura non superiore a 880 unita'. 2. I pediatri i quali, non soggetti a limitazioni del massimale, avevano acquisito la possibilita' del raggiungimento della quota individuale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 o quelli gia' titolari di massimale attribuito ai sensi della Convenzione Nazionale Unica del 7 gennaio 1978, stipulata ai sensi dell'[art. 9 della legge n. 349/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;349~art9), conservano in deroga al massimale tale possibilita' personale nel limite massimo di 1000 scelte. La quota individuale di cui sopra viene meno nelle ipotesi in cui il pediatra, a causa dell'espletamento di attivita' compatibili, subisca limitazioni al massimale. L'eventuale cessazione di tale attivita' non da' titolo al ripristino della quota individuale. 3. Ai medici che fruiscono della norma di cui all'[art. 1, comma 16, del D.L. n. 324/93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993;324~art1-com16), convertito nella [legge n. 423/93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993;423), e' assegnato un massimale di 100 scelte. 4. Il pediatra puo' volontariamente limitare il proprio massimale in misura non inferiore al 50% del massimale di cui al 1 comma. Tale massimale non e' modificabile prima di tre anni dalla data di decorrenza dell'autolimitazione e previa verifica delle condizioni di carenza previste dall'art. 19 c.7. 5. Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere iscritto negli elenchi, svolga attivita' compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelte e' ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attivita'. 6. Ai fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri soggetti a limitazioni per attivita' compatibili si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 800 scelte per 40 ore settimanali. 7. Lo svolgimento di altre attivita' anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto. 8. Tenuto conto della peculiarita' della normativa convenzionale ed in particolare a favore dei neonati ai sensi del comma 3 dell'art. 29, e' consentita l'attribuzione di scelte riferite a neonati anche in deroga al massimale individuale. 9. La scelta relativa ai nuovi nati appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia gia' in cura altro soggetto in eta' pediatrica puo' essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale. 10. Le scelte temporanee relative ad assistiti extra-comunitari possono essere riattribuite, alla scadenza, allo stesso pediatra anche in deroga al massimale individuale. 11. Eventuali deroghe al massimale di cui al comma 1 potranno essere autorizzate, con riferimento a singoli pediatri, in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato, ai sensi del p.5 - [comma 3, dell'art. 48 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48-com3), dalla Regione, su proposta dell'Azienda, sentito il Comitato consultivo ex art. 12. 12. In ogni caso, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza pediatrica, ivi compresa la liberta' di scelta del cittadino, il pediatra che abbia raggiunto e superato il proprio massimale o quota individuale puo' acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di eta' non inferiore a 13 anni.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 26

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)