DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1996, n. 613

Type DPR
Publication 1996-10-21
Ultimo aggiornamento 1996-12-05
State In force
Source Normattiva
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ART. 26 SCELTA DEL PEDIATRA 1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull'elemento fiducia. 2. La scelta del pediatra di fiducia, da operarsi all'atto del rilascio del documento di iscrizione al Servizio sanitario, deve avvenire tra i sanitari iscritti nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui e' compresa la residenza dell'avente diritto. La scelta va annotata sul documento personale di iscrizione dando specifica evidenza alla qualifica di pediatra. 3. Il pediatra iscritto negli elenchi puo' acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del quattordicesimo anno di eta'. 4. Le scelte riguardanti bambini di eta' fra 0 e 6 anni compiuti, devono essere effettuate, entro i limiti del massimale individuale, in favore dei pediatri iscritti negli elenchi di cui all'art. 20. L'elenco si intende attivato con l'iscrizione del primo pediatra. 5. Nella ipotesi di ambito territoriale in cui insistano assistiti in eta' pediatrica in numero non sufficiente a determinare una zona carente, le scelte possono essere attribuite a: a) pediatri iscritti nell'elenco dello stesso ambito territoriale con le procedure e modalita' di cui all'art. 25 c.11 0, in subordine, in un ambito limitrofo con le procedure e modalita' di cui al successivo comma 6; b) nel caso di indisponibilita' dei pediatri o inadeguatezza dei rimedi di cui alla precedente lettera a) le scelte possono essere temporaneamente assegnate al medico iscritto negli elenchi della medicina generale. 6. Queste scelte vengono iscritte in separato elenco. Qualora venga inserito un pediatra l'Azienda notifica ai rappresentanti legali dei bambini in eta' di esclusiva inseriti nell'elenco e al medico di medicina generale che li assiste, l'obbligo di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la sua effettuazione. Da tale data le scelte in carico al medico di medicina generale decadono. 7. Qualora non abbia luogo l'inserimento del pediatra in un ambito carente di assistenza, i minori interessati possono essere assegnati a pediatri gia' inseriti anche in deroga al loro massimale individuale nel caso non vi siano pediatri con massimale disponibile. 8. L'Azienda USL, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 11, previa accettazione del pediatra scelto, puo' consentire che la scelta sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito e' residente, quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilita', la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo, e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza. 9. La scelta per i residenti ha validita' annuale, salva revoca nel corso dell'anno, ed e' tacitamente rinnovata. 10. Per i minori non residenti la scelta e' a tempo determinato da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente gia' in carico al pediatra dell'Azienda USL di provenienza del minore. La scelta e' espressamente rinnovabile.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 27

ART. 27 REVOCA E RICUSAZIONE DELLA SCELTA 1. L'assistibile che revoca la scelta ne da' comunicazione alla competente Azienda. Contemporaneamente alla revoca l'assistibile deve effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato. 2. In applicazione del disposto di cui all'art. 8 - 1 comma - lett. b) dei decreti di riordino (502/92 e 517/93) le scelte di cui all'art. 26 - c.7 riferite ai soggetti in eta' compresa tra i 6 e i 9 anni possono essere revocate, per essere attribuite al medico di medicina generale, nel corso dell'anno, solo previa domanda, da parte dei genitori adeguatamente motivata, sentito il Comitato consultivo di Azienda. Qualora tale organismo non si pronunci entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda essa si intende accolta. 3. Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistibile puo' in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale revoca deve essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilita' ai sensi dell'[art. 8, comma 1, lett. b), d.leg.vo 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com1-letb) o per trasferimento dell'assistito. Tra i motivi della ricusazione as- sume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16 giorno successivo alla sua comunicazione. 4. Non e' consentita la ricusazione quando nel Comune non sia operante altro medico, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilita' da accertarsi da parte del Comitato di Azienda di cui all'art. 11.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 28

ART. 28 REVOCHE DI UFFICIO 1. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistibile ha effetto dal giorno del decesso. L'Azienda U.S.L. e' tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento. 2. In caso di trasferimento di residenza l'Azienda presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale circostanza all'Azienda di provenienza del cittadino stesso perche' provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le Aziende U.S.L. che aggiornano l'archivio assistibili utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento ad altre Aziende, alla revoca d'ufficio. L'Azienda e' tenuta a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessati entro 3 mesi dall'evento. I cambiamenti di residenza all'interno della Azienda sono disciplinati con accordi regionali. 3. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza. 4. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio alla data del compimento del quattordicesimo anno di eta' e' comunicata in tempo utile, alla famiglia dell'assistito, che prima di tale data puo' richiedere il mantenimento della scelta a favore del pediatra, per documentate patologie croniche o riconosciute situazioni di handicap e cio' fino e non oltre il 16 anno di eta'. Tali richieste sono soggette al parere del Comitato consultivo di Azienda e all'approvazione del pediatra e comportano il pagamento della quota riferita alle sole voci A e D del compenso di cui all'art. 43. Qualora il Comitato di Azienda non si pronunci entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, essa si intende accolta.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 29

ART. 29 SCELTA, REVOCA, RICUSAZIONE: EFFETTI ECONOMICI 1. Ai fini della corresponsione dei compensi, la scelta, la revoca e la ricusazione decorrono dal primo giorno del mese in corso o di quello successivo, a seconda che intervengano nella prima o nella seconda meta' del mese. 2. Il rateo mensile e' frazionabile in ragione del numero dei giorni in cui e' composto il mese al quale il rateo stesso di riferisce quando le variazioni dipendono dal trasferimento del pediatra e da cancellazione o sospensione del pediatra dall'elenco. 3. Per i nuovi nati gli effetti economici della prima scelta decorrono dal momento della nascita. Qualora la scelta non sia eseguita entro novanta giorni dalla nascita, essa, decorre agli effetti economici, dal novantesimo giorno antecedente la data della sua effettuazione. 4. La cessazione per sopraggiunti limiti di eta' da parte del medico produce effetti economici dal giorno di compimento dell'eta' prevista.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 30

ART. 30 ELENCHI NOMINATIVI E VARIAZIONI MENSILI 1. Entro la fine di ciascun semestre le Aziende inviano ai pediatri l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi. 2. Le Aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli pediatri le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelte e revoca, com- plete di dati anagrafici. 3. Se possibile, i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono forniti su supporto magnetico.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 31

ART. 31 COMPITI DEL PEDIATRA CON COMPENSO A QUOTA FISSA 1. L'inserimento negli elenchi di cui all'art. 20 determina, relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di ciascun pediatra nei confronti degli assistiti che lo hanno scelto, l'affidamento al pediatra stesso della tutela della salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, preventivi e di educazione sanitaria sul singolo quali precisati dal presente accordo ed espletati attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari. 2. L'attivita' del pediatra remunerata con la quota fissa, per assistito, ai sensi dell'[art. 8 comma 1 del decreto legislativo 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-com1), viene espletata durante l'arco temporale non rientrante nella competenza dei servizi preposti alla continuita' assistenziale di cui all'art. 46, e comprende i seguenti compiti come disciplinati ai successivi articoli (da 33 a 38): a) Le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico e terapeutico di cui all'art. 33; b) Il consulto con lo specialista, di cui all'art. 34, in sede ambulatoriale o domiciliare; c) L'accesso presso gli ambienti di ricovero, ai sensi dell'art. 35, in fase di accettazione, di degenza o dimissione del proprio paziente, in quanto atti che attengono alla professionalita' del pediatra di fiducia; d) Prescrizione farmaceutica (art. 36) e) Richiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero e/o di cure termali (art. 37) f) Le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori, e ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino; g) La tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria pediatrica individuale ad uso esclusivo del pediatra, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuita' assistenziale, consenta al pediatra di seguire la regolare crescita del bambino e di collaborare con l'Azienda ad eventuali indagini epidemiologiche e ricerche statistiche riguardanti la prima infanzia e l'eta' evolutiva e a quanto previsto dagli Accordi Regionali; h) La certificazione di idoneita' allo svolgimento di attivita' sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanita' del 28 febbraio 1983, art. 1 lettere a) e c) nell'ambito scolastico, a seguito di richiesta dell'autorita' scolastica competente.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 32

ART. 32 COMPITI DEL PEDIATRA CON COMPENSO A QUOTA VARIABILE 1. Il pediatra espletando una funzione globale nella tutela della salute durante l'eta' evolutiva, svolge - oltre ai compiti indicati dall'articolo precedente - compiti remunerati con una quota aggiuntiva del compenso in funzione delle prestazioni rese. 2. I compiti di cui al presente articolo sono: a) assistenza programmata al domicilio dell'assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo l'allegato E); b) assistenza programmata nelle strutture residenziali e nelle collettivita', sulla base degli accordi regionali previsti dall'art. 45; c) le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B; Al fine di migliorare lo standard delle prestazioni il pediatra potra' avvalersi dei supporti tecnologici diagnostici e terapeutici sia nel proprio studio sia a livello domiciliare. d) assistenza in zone disagiate, comprese le piccole isole sulla base delle intese regionali di cui all'art. 50 e come da Regolamento allegato G; e) visite occasionali secondo l'art. 41; f) collaborazione informatica di cui all'art. 43 lett. I; g) potenziamento dello studio con personale dipendente di cui all'art. 43 lett. L); h) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e ricerca di fattori a rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei soggetti handicap neuro sensoriali e psichici (bilanci di salute), secondo i tempi e le metodologie indicate nei programmi regionali, sentito il comitato ex art. 12 sulla base di quanto stabilito nell'all. L); 3. Le prestazioni ed attivita' di cui ai punti seguenti e al successivo capo III e capo IV secondo la disciplina stabilita dagli accordi regionali: a) la compilazione di schede o libretti sanitari affidati al legale rappresentante del minore; b) l'esecuzione di eventuali screening; c) gli interventi di educazione sanitaria nell'ambito dei programmi del servizio nei confronti dei propri assistiti rispetto ai rischi prevalenti per l'attivita' evolutiva; d) la partecipazione a specifici incontri promossi dall'Azienda, nell'ambito dell'organizzazione del servizio.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 33

ART. 33 VISITE AMBULATORIALI E DOMICILIARI 1. L'attivita' medica viene prestata nello studio del pediatra o al domicilio. 2. L'attivita' ambulatoriale, salvo i casi d'urgenza, viene di norma espletata attraverso un adeguato sistema di prenotazione. 3. La visita domiciliare, qualora ritenuta necessaria, secondo la valutazione del pediatra, avuto riguardo alla non trasportabilita' dell'ammalato, deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovra' essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo. 4. A cura della Azienda tali norme sono portate a conoscenza degli assistibili 5. La chiamata urgenza recepita deve essere soddisfatta entro il piu' breve tempo possibile. 6. Nelle giornate di sabato il medico non e' tenuto a svolgere attivita' ambulatoriale, ma e' obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore dieci dello stesso giorno, nonche' quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente. 7. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo pero' di effettuare attivita' ambulatoriale per i medici che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 34

ART. 34 CONSULTO CON LO SPECIALISTA 1. Il consulto puo' essere attivato dal pediatra di fiducia qualora lo ritenga utile per la salute del paziente. 2. Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal pediatra presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della Azienda del paziente. 3. Il consulto, previa autorizzazione della Azienda puo' essere attuato, su richiesta motivata del pediatra di libera scelta, anche presso il domicilio del paziente. 4. Il pediatra e lo specialista concordano i modi e i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi della Azienda.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 35

ART. 35 ACCESSO DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA PRESSO GLI AMBIENTI DI RICOVERO 1. I Direttori generali di Aziende Ospedaliere o di Aziende nel cui territorio insistono uno o piu' presidi ospedalieri, previo accordo tra loro quando necessario, previo parere obbligatorio del Comitato consultivo aziendale ex art. 11, su proposta del Direttore sanitario, d'intesa col Dirigente Medico di cui all'art. 38, adottano i provvedimenti regolamentari, comprensivi degli aspetti organizzativi, necessari ad assicurare: a) l'accesso del pediatra di famiglia ai presidi ospedalieri della stessa azienda in fase di accettazione, di degenza e di dimissioni del proprio paziente; b) il rapporto di collaborazione tra i medici del presidio ospedaliero ed gli specialisti pediatri convenzionati. In particolare il Direttore Generale deve garantire che il pediatra di famiglia riceva dal reparto ospedaliero la relazione clinica di dimissioni contenente la sintesi dell'iter diagnostico e terapeutico ospedaliero nonche' i suggerimenti terapeutici per l'assistenza domiciliare. 2. In ogni caso il pediatra di famiglia nell'interesse del proprio paziente puo' accedere, qualora lo ritenga opportuno, in tutti gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate o accreditate anche ai fini di evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 36

ART. 36 PRESCRIZIONE FARMACEUTICA E MODULARIO 1. La prescrizione di medicinali avviene, per qualita' e quantita', secondo scienza e coscienza, con le modalita' stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, cosi' come riclassificato ai sensi dell'art. 8 c.10, della [legge 24.12.93 n. 537](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537) e successive integrazioni e modificazioni. 2. Il pediatra puo' dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente. 3. Le parti firmatarie del presente accordo possono concordare a livello regionale sperimentazioni riguardanti modalita' e proce- dure, compresa la multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa nazionale riguardante la materia, idonee a snellire gli adempimenti dei pediatra e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati. 4. Sulla ricetta di cui al [decreto ministeriale n. 350/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1988;350) il pediatra annota il diritto dell'esenzione dal pagamento della quota a carico secondo le norme vigenti. Eventuali particolari modalita' di annotazione del diritto o meno all'esenzione e di quant'altro necessario legate alle metodiche locali di rilevazione dei dati sono definite con accordi regionali. 5. Il diritto all'esenzione del ticket e' regolato nelle forme di legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la esenzione e' attestata dalla Azienda ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 20 maggio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. La necessita' della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno da parte del pediatra alla Azienda. L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento e' disposto dalla Azienda secondo modalita' organizzative fissate dalla regione. 7. La prescrizione farmaceutica in caso di urgenza o di necessita' terapeutica e' compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 37

ART. 37 RICHIESTA DI INDAGINI SPECIALISTICHE PROPOSTE DI RICOVERO O DI CURE TERMALI 1. Il pediatra, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali. 2. La richiesta di indagine o visita specialistica deve essere corredata dalla diagnosi o del sospetto diagnostico. Esso puo' contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le pro- cedure previste dall'art. 34 3. Il pediatra puo' dar luogo al rinnovo della richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente stesso. 4. Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, in busta chiusa con l'indicazione "al pediatra curante", suggerendo la terapia e segnalando l'eventuale utilita' di successivi controlli specialistici. 5. Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del pediatra curante, formula direttamente le relative richieste. 6. Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del pediatra curante, alle seguenti attivita': odontoiatria, neuro-psichiatria infantile e oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche. 7. La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal pediatra curante (allegato D) che riporti i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale. 8. Il modulario di cui all'art. 36 e' utilizzato anche per le certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche. Per queste ultime e' consentita nei limiti di legge la multi proposta, escludendosi ogni ulteriore adempimento a carico del pediatra curante. Le Aziende si attiveranno per rispondere alle esigenze legate alla realizzazione dell'ultima norma del presente comma mediante intese da raggiungere all'interno dei comitati consultivi di cui all'art. 11. 9. Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti le Aziende emanano norme per la prescrizione diretta sul ricettario regionale da parte dello specialista dipendente o convenzionato di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici, nonche' della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione. I controlli programmati saranno proposti al pediatra di base. 10. Le norme di cui al precedente comma devono essere osservate anche al fine dell'applicazione degli accordi relativi al rispetto dei tetti di spesa.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 38

ART. 38 RAPPORTI TRA IL MEDICO CONVENZIONATO E LA DIRIGENZA SANITARIA DELLA U.S.L. 1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della Azienda, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza pediatrica di base procede al controllo della corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguardagli aspetti sanitari. 2. I pediatri convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione. 3. Eventuali divergenze interpretative vengono rimesse al comitato consultivo aziendale.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 39

ART. 39 INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI 1. Il pediatra di fiducia sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito derivante dall'osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito oltre che alle condizioni sanitarie, anche a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali individuati dall'Azienda l'esigenza di particolari interventi socio-assistenziali.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 40

ART. 40 COLLEGAMENTO CON I SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE 1. Il Pediatra di famiglia secondo scienza e coscienza valuta l'opportunita' di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisico-patologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte di medici addetti al servizio di continuita' assistenziale.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 41

ART. 41 VISITE OCCASIONALI 1. I pediatri iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti. 2. I pediatri, tuttavia, salvo quanto previsto per la continuita' assistenziale e per l'assistenza nelle localita' turistiche, prestano la propria opera in favore dei soggetti in eta' pediatrica che, trovandosi eccezionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all'opera del pediatra. 3. Le visite di cui al comma 2 sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti tariffe omnicomprensive: - visita ambulatoriale L. 40.000 - visita domiciliare L. 60.000 4. Al pediatra convenzionato, che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscono il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico, sono attribuiti gli stessi compensi di cui al precedente comma. In tal caso il medico notula alla Azienda di iscrizione le anzidette prestazioni utilizzando il modulo di cui all'allegato "D" su cui annota gli estremi del documento sanitario, il nomee cognome dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata. 5. Le Regioni, nel rispetto delle norme vigenti, stabiliscono gli eventuali interventi assistenziali a favore dei soggetti che fruiscono delle visite occasionali e possono prevedere il pagamento delle stesse al medico interessato da parte delle Aziende. 6. Il pediatra e' tenuto a utilizzare il modello prescrizione- proposta, indicando la residenza dell'assistito.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 42

ART. 42 LIBERA PROFESSIONE 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, al di fuori delle modalita' e dei compiti previsti dal presente accordo i pediatri iscritti negli elenchi possono svolgere attivita' di libera professione nei confronti dei propri assistiti.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 43

ART. 43 TRATTAMENTO ECONOMICO 1. Il trattamento economico dei pediatri convenzionati per l'assistenza primaria e' costituito da una quota fissa del compenso per assistito e da una quota variabile, secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 32. 2. Ai pediatri di famiglia, iscritti negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, la quota fissa del compenso per assistito e' articolata nelle voci: onorario professionale, indennita' di piena disponibilita', compenso professionale aggiuntivo, indennita' forfettaria di variazione demografica, concorso nelle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario. A - ONORARIO PROFESSIONALE A1) Ai medici iscritti negli elenchi della pediatria di libera scelta che svolgono compiti di assistenza primaria e' corrisposto, per ciascun assistibile in carico, un compenso forfettario annuo, come dalla seguente tabella, distinto secondo l'anzianita' di laurea del medico. ===================================================================== ANZIANITA' DI COMPENSO FORFETTARIO SPECIALIZZAZIONE --------------------------------------------------- DEL PEDIATRA 01.01.95 01.12.95 01.01.96 01.09.96 01.09.97 ===================================================================== da 0 a 2 anni.......... 61.534 63.072 64.081 66.324 68.314 oltre 2 fino a 9 anni.. 67.692 69.384 70.494 72.961 75.150 oltre 9 fino a 16 anni. 73.848 75.694 76.905 79.597 81.985 oltre 16 anni fino a 23 79.996 81.996 83.308 86.224 88.811 oltre 23 anni.......... 86.144 88.298 89.711 92.851 95.637 ===================================================================== A1 - PEDIATRIA DI GRUPPO Ai Pediatri che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 54, l'onorario professionale e' dovuto nelle seguenti misure annue. ===================================================================== ANZIANITA' DI COMPENSO FORFETTARIO SPECIALIZZAZIONE --------------------------------------------------- DEL PEDIATRA 01.01.95 01.12.95 01.01.96 01.09.96 01.09.97 ===================================================================== da 0 a 2 anni.......... 64.611 66.226 67.285 69.640 71.730 oltre 2 fino a 9 anni.. 71.077 72.853 74.019 76.609 78.908 oltre 9 fino a 16 anni. 77.540 79.479 80.750 83.577 86.084 oltre 16 fino a 23 anni 83.996 86.096 87.473 90.535 93.252 oltre 23 anni.......... 90.451 92.713 94.197 97.494 100.419 ===================================================================== B - INDENNITA' DI PIENA DISPONIBILITA' Ai Sanitari che svolgono attivita' di medico pediatra di famiglia ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzione con istituzioni pubbliche o private e con il Servizio Sanitario Nazionale; ad esclusione di rapporti nell'ambito dei servizi orari o di continuita' assistenziale, spetta per ciascuno assistibile in carico, una indennita' annua, nelle seguenti misure: PER I PRIMI 250 ASSISTIBILI ===================================================================== ANZIANITA' DI COMPENSO FORFETTARIO SPECIALIZZAZIONE --------------------------------------------------- DEL PEDIATRA 01.01.95 01.12.95 01.01.96 01.09.96 01.09.97 ===================================================================== da 0 a 2 anni.......... 6.949 7.123 7.237 7.490 7.715 oltre 2 fino a 9 anni.. 7.415 7.600 7.722 7.992 8.232 oltre 9 fino a 16 anni. 7.880 8.077 8.206 8.493 8.748 oltre 16 fino a 23 anni 8.346 8.555 8.692 8.996 9.266 oltre 23 anni.......... 8.812 9.032 9.177 9.498 9.783 ===================================================================== PER GLI ASSISTIBILI DA 251 ===================================================================== ANZIANITA' DI COMPENSO FORFETTARIO SPECIALIZZAZIONE --------------------------------------------------- DEL PEDIATRA 01.01.95 01.12.95 01.01.96 01.09.96 01.09.97 ===================================================================== da 0 a 2 anni.......... 6.291 6.448 6.551 6.780 6.983 oltre 2 fino a 9 anni.. 6.758 6.927 7.038 7.284 7.503 oltre 9 fino a 16 anni. 7.223 7.404 7.522 7.785 8.019 oltre 16 fino a 23 anni 7.689 7.881 8.007 8.287 8.536 oltre 23 anni.......... 8.155 8.359 8.490 8.790 9.054 ===================================================================== C - COMPENSO PROFESSIONALE AGGIUNTIVO Ai medici iscritti negli elenchi della pediatria di base sono attribuite quote mensili determinate con i criteri di cui al punto F) dell'[art. 29 D.P.R. 315/90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990;315~art29). Il compenso, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, e' incrementato del 3.5% dal 1.1.95, del 2.5% dal 1.12.95, del 1,6% dal 1.1.96, del 3.5% dal 1.9.96, del 3% dal 1.9.97, moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 800 scelte o della quota individuale. Le percentuali vengono applicate sulla base del piede di partenza rivalutato con la percentuale precedente. D) INDENNITA' FORFETTARIA DI VARIAZIONE DEMOGRAFICA D1) Ai pediatri di famiglia e' corrisposto per ciascun assistibile in carico un'indennita' forfettaria annua come da tabella che segue: ===================================================================== dal dal dal dal dal 01.01.95 01.12.95 01.01.96 01.09.96 01.09.97 ===================================================================== per i primi 250 39.566 40.555 41.204 42.646 43.928 assistibili per gli assistibili da 18.279 18.736 19.036 19.702 20.293 251 fino al massimale o alla quota individuale ===================================================================== Nulla e' dovuto a titolo di indennita' di variazione demografica per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale. D2 - PEDIATRIA DI GRUPPO Ai pediatri che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 54, l'onorario professionale e' dovuto nelle seguenti misure annue.

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dal dal dal dal dal 01.01.95 01.12.95 01.01.96 01.09.96 01.09.97 =================================================================

==== per i primi 250 41.544 42.583 43.264 44.778 46.124 assistiti per gli assistibili da 19.193 19.673 19.988 20.687 21.308 251 fino al massimale o alla quota individuale =================================================================

==== E - CONCORSO NELLE SPESE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO E1) Ai medici che svolgono assistenza primaria, iscritti negli elenchi dei medici pediatri di famiglia, e' corrisposto un concorso forfettario per le spese sostenute in relazione alle attivita' professionali ed in particolare per la disponibilita' dello studio medico conforme alle prescrizioni dell'art. 22, per la disponibilita' del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attivita' a favore degli assistiti. Per ciascuno assistibile in carico e' corrisposto un concorso forfettario annuo risultante dalla tabella che segue: ===================================================================== CONCORSO SPESE PER LA EROGAZIONE dal dal dal dal dal DELLE PRESTAZIONI 01.01.95 01.12.95 01.01.96 01.09.96 01.09.97 ===================================================================== per i primi 250 29.726 30.469 30.957 32.040 33.001 assistibili per gli assistibili 21.117 21.706 22.053 22.825 23.510 da 251 ===================================================================== E2 - PEDIATRIA DI GRUPPO Ai Pediatri che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 54, l'onorario professionale e' dovuto nelle seguenti misure annue. ===================================================================== CONCORSO SPESE PER LA EROGAZIONE dal dal dal dal dal DELLE PRESTAZIONI 01.01.95 01.12.95 01.01.96 01.09.96 01.09.97 ===================================================================== per i primi 250 31.212 31.993 32.505 33.642 34.652 assistibili per gli assistibili 22.236 22.792 23.157 23.967 24.686 da 251 ===================================================================== E3) Il concorso nelle spese viene erogato dall'Azienda in rate mensili. E4) Il contributo non compete o compete in misura proporzionalmente ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi per l'espletamento degli obblighi convenzionali di servizi e personale di collaborazione forniti dall'Azienda. In tali casi l'Azienda, sentito il Comitato ex art. 11, determina l'entita' di riduzione, in percentuale, da applicare. 3. Ai medici Pediatri di base iscritti negli elenchi dei medici convenzionati, la quota variabile del compenso per assistito e' articolata nelle seguenti voci: compensi per visite occasionali e per prestazioni di particolare impegno professionale, compensi per prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili, maggiorazione per zone disagiatissime comprese le piccole isole, indennita' di collaborazione informatica e indennita' di collaboratore di studio medico. F) Compensi per visite occasionali e prestazioni aggiuntive. Ai medici spettano il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'art. 41 e il compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B). G) Compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili di cui all'art. 45, lett. a), come quantificati nel prodotto allegato sotto la lettera G). L'entita' della spesa per compensi riferiti alle prestazioni di cui sopra viene definita annualmente dalle Regioni tenendo conto degli obiettivi effettivamente raggiunti, previ accordi con i Sindacati maggiormente rappresentativi. I compensi corrisposti al medico per le prestazioni di assistenza programmata di cui al protocollo allegato G) non possono comunque superare il 20% dei compensi mensili detratto l'importo di cui alla voce spese. Sono fatti salvi i diversi accordi regionali. H) Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole. Per lo svolgimento dell'attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i Sindacati di categoria piu' rappresentativi e sulla base del regolamento di cui all'all. F) I) Indennita' di collaborazione informatica. Ai pediatri individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 20% degli iscritti sentito il Comitato Consultivo Regionale ex art. 12, il cui studio professionale sia dotato di apparecchiature e programmi informatici idonei ad assicurare, oltre alla gestione della scheda sanitaria individuale, anche l'eventuale collegamento con il centro medico di prenotazione e l'elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell'andamento prescrittivo e la verifica di qualita' dell'assistenza e' corrisposta un'indennita' forfettaria mensile di lire 100.000.=, incrementata di un corrispettivo definito sulla base degli accordi regionali di cui al capo VI, in caso di attivazione delle suddette procedure o di quant'altro sia concordato. L) Indennita' di collaboratore per studio medico. Ai pediatri individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 5% degli iscritti sentito il Comitato Consultivo regionale ex art. 12, che utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV e/o fornito da societa', cooperative e associazioni di servizio o comunque utilizzato secondo le normative vigenti, e' corrisposta un'indennita' annua nella misura di lire 4.500.= per assistibile in carico fino al massimale o quota individuale, determinando, sulla base di accordi regionali, l'ammontare dell'indennita' spettante a ciascun medico in caso di lavoro associato e l'eventuale incremento in relazione alla attivazione di compiti e modelli organizzativi sperimentali. 4. I compensi di cui al comma 2 sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello di competenza. I compensi di cui al comma 3 sono versati mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a quello di competenza. Ai fini della correttezza del pagamento dei compensi ai medici pediatri si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende. Le variazioni di retribuzione relativi ai passaggi di fascia per anzianita' di specializzazione del medico saranno effettuate una sola volte all'anno il 1 gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il primo luglio e il 31 dicembre.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 44

ART. 44 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PER L'ASSICURAZIONE DI MALATTIA 1. Per i medici iscritti negli elenchi della pediatria di base viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al 2 comma del punto 6 dell'[art. 9 della legge 29 giugno 77, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-06-29;349~art9), pari al 12,5% su tutti i compensi previsti dal presente accordo, compresi quindi quelli derivanti dagli accordi regionali, di cui l'8,125% a carico dell'Azienda e il 4,375% a carico del medico. 2. I contributi devono essere versati dall'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre. 3. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia e' posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi ai punti A), e C) del precedente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. 4. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all'E.N.P.A.M. il contributo per l'assicurazione di malattia affinche' provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 45

ART. 45 ASSISTENZA PROGRAMMATA AD ASSISTITI NON AMBULABILI 4. L'assistenza programmata si articola in due forme di interventi: a) assistenza domiciliare anche in forma integrata, nei confronti dei pazienti non ambulabili; b) assistenza nei confronti di pazienti ospiti in strutture territoriali 2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito dell'istituto di cui al comma 1, lettera a), e' disciplinata dal protocollo allegato sotto la lettera E), mentre l'istituto di cui lettera b) e' disciplinato nell'ambito degli accordi rimessi alla trattativa regionale.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 46

ART. 46 CONTINUITA' ASSISTENZIALE 1. Al fine di garantire la continuita' assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, ai sensi dell'[art. 8 del Decreto Legislativo n. 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8) e successive modifiche, si stabilisce che la continuita' assistenziale e l'assistenza ai turisti disciplinata dal Capo III dell'Accordo Nazionale per la medicina generale, si estende anche agli assistibili in carico ai pediatri. 2. Gli accordi regionali di cui all'art. 48 del predetto Accordo di medicina generale possono prevedere, d'intesa con le OO.SS. dell'area pediatrica, la partecipazione dei pediatri convenzionati disponibili o inclusi nella graduatoria regionale nelle attivita' di continuita' assistenziale e di assistenza ai turisti.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 47

ART. 47 ATTIVITA' TERRITORIALI PROGRAMMATE 1. Per lo svolgimento di attivita' normalmente di prevenzione e profilassi a livello di comunita', indagini epidemiologiche ed educazione sanitaria, l'Azienda puo' attribuire ulteriori attivita' a tempo determinato, non superiori ad un anno, a pediatri inseriti negli elenchi dei pediatri di libera scelta della Azienda medesima ed espressamente rinnovabili. 2. L'attivita' e' preferibilmente assegnata a pediatri consenzienti operanti nell'ambito territoriale in cui l'attivita' deve essere svolta, con numero di scelte inferiori alla meta' del loro massimale e che non esplichino altre attivita', oltre a quella convenzionale. In subordine il pediatra da incaricare e' individuato in ragione inversa al numero delle scelte in carico. 3. La somma delle ore di incarico e delle scelte detenute dal pediatra, rapportate ad ora, non puo' superare l'orario settimanale rapportato convenzionalmente al massimale.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 48

ART. 48 ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITA' TERRITORIALI PROGRAMMATE E COMPENSI 1. L'Azienda interpella il pediatra secondo l'ordine di priorita' indicato all'art. 47 comma 2 indicando il tipo e la data di inizio della attivita', l'ubicazione della sede o delle sedi, l'orario di lavoro e la durata dell'attivita', mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o mediante comunicazione scritta interna alla Azienda, di cui deve risultare il ricevimento da parte dell'interessato con firma e data su una copia. 2. Il pediatra interpellato e' invitato contestualmente a presentarsi entro 6 giorni per l'accettazione. La mancata presentazione entro il termine stabilito e' considerata come rinuncia. 3. In caso di impossibilita' del pediatra a prestare temporaneamente la propria attivita', fino ad un massimo di 30 giorni, l'Azienda provvede alla sostituzione. In caso di assenza superiore ai 30 giorni l'Azienda provvede ad assegnare ad altro pediatra disponibile l'attivita' in questione. 4. Le prestazioni ed attivita' sono effettuate secondo modalita' organizzative e normative e compensi, comprensivi dei contributi Empam, concordati dalle Regioni con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale. I compensi vengono corrisposti il mese successivo allo svolgimento dell'attivita'.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 49

ART. 49 RAPPORTI CON I RESPONSABILI DEL DISTRETTO 1. Il pediatra per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 48, osserva le direttive organizzative emanate dal sanitario responsabile del distretto ed e' tenuto a collaborare per il corretto svolgimento delle attivita'.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 50

ART. 50 AREE NEGOZIALI DI LIVELLO REGIONALE 1. Gli accordi regionali, di cui all'[art. 8, lett. e), del decreto legislativo 30 dicembre 92, n. 502](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art8-lete), come modificato dal [decreto legislativo n. 517/93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;517), definiscono le attivita' svolte dai medici pediatri convenzionati: - in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'art. 31 del presente accordo; - in forma associata; - in forma di pediatria di gruppo; - per il rispetto di livelli di spesa programmati.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 51

ART. 51 PRESTAZIONI E ATTIVITA' AGGIUNTIVE 1. Gli accordi regionali possono prevedere l'erogazione di prestazioni aggiuntive, e attivita' anche tese ad una migliore integrazione tra interventi sanitari e sociali, e con modalita' che possano consentire l'inserimento funzionale del Pediatra con il Dipartimento Materno-infantile, laddove approvato, o dell'apposito servizio per: a - interventi sanitari relativi all'eta' pediatrica con la formulazione del piano assistenziale, compresa la parte riabilitativa e la compilazione di una scheda di rilevazione dei bisogni dei bambini a domicilio, nelle strutture territoriali e nelle collettivita'; b - processi assistenziali riguardanti particolari patologie ivi comprese alcune sociali secondo protocolli che definiscono le attivita' del pediatra di base e i casi di ricorso al secondo livello specialistico (diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumatie ostruttive, asma, forme neurologiche, ecc.); c - assistenza domiciliare ai pazienti in fase terminale, anche in forma sperimentale con particolare riguardo alle cure palliative; d - sperimentazione di iniziative di telemedicina; e - partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o regionale (es. Progetti obiettivo) coinvolgenti il pediatra di base per prestazioni non previste dall'art. 31 e 32; f - prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle di cui all'allegato B). 2. Gli accordi regionali possono disciplinare iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute (attivita' motoria, incidenti domestici e stradali, rischio alimentare, alcoolismo, uso di droghe, malattie a trasmissione sessuale, ecc.) nei confronti di singoli soggetti o gruppi di popolazione; 3. Gli accordi regionali possono, inoltre, prevedere lo svolgimento delle seguenti attivita': a - partecipazione a procedure di verifica della qualita' che, oltre a promuovere la qualita' delle prestazioni sanitarie, costituisca un aspetto del processo di verifica dei tetti di spesa sulla base di per review e applicazione di linee guida, che possa determinare la eliminazione o correzione di difetti nella erogazione delle prestazioni; b - svolgimento di attivita' di ricerca epidemiologica, compresa la segnalazione di eventi sentinella e la partecipazione alla tenuta di registri per patologia, sulla base di protocolli concordati a livello regionale; c - attivazione di un sistema informativo integrato tra medici pediatri di base, presidi delle Aziende sanitarie locali ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (specialisti e servizi ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica e management della spesa; d - fornitura dei dati sanitari, anche attraverso flussi informativi, a fini statistici-epidemiologici, di valutazione della qualita' delle prestazioni e dei relativi costi. 4. Gli Accordi regionali previsti dall'art. 46 possono disciplinare le modalita' di partecipazione dei pediatri convenzionati alle attivita' di continuita' assistenziale.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 52

ART. 52 LIVELLI DI SPESA PROGRAMMATI 1. Gli accordi regionali prevedono, ai sensi dell'[art. 8, lett. c), del d.leg.vo 502/92](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;502~art8-letc), la disciplina dei rapporti tra Regione, Aziende sanitarie locali e medici pediatri di base per il rispetto dei livelli di spesa programmati. 2. Sulla base della spesa storica e di parametri di spesa per soggetto assistito calcolati mediante medie ponderate per ambiti territoriali definiti, riferiti a determinare componenti della spesa stessa e concordati tra Regione ed i sindacati maggiormente rappresentativi, vengono fissati i criteri per la determinazione dei livelli di spesa programmati in ciascun ambito territoriale, ai quali fare riferimento per la valutazione dell'attivita' prescrittiva del pediatra di famiglia. 3. Gli accordi regionali devono prevedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. C: - le modalita' per individuare le spese direttamente indotte dai pediatri convenzionati e quelle indotte da altri professionisti, anche appartenenti a strutture specialistiche e di ricovero; - le modalita' di calcolo del livello di spesa programmato su parametri di spesa, individuati secondo il comma 2, tenendo conto: a) della popolazione pesata per eta', e per particolari patologie b) del confronto dei costi aziendali con quelli regionali e nazionali c) dell'ammontare del finanziamento delle Regioni dei livelli uniformi di assistenza, previsti dal P.S.N. - le procedure di verifica della qualita' delle prestazioni e del controllo dei risultati attesi, compresi eventuali correttivi ai parametri, attraverso il supporto della Commissione Professionale di cui all'art. 15. 4. Il rispetto da parte del medico del livello di spesa programmato comporta, ai sensi dell'art. 8, lett.c, D.L.vo 502/92, la corresponsione di una quota variabile, stabilita dall'accordo regionale rapportata a scaglioni di avvicinamento all'obiettivo prefissato. Una parte di tale quota e' disponibile per tutti i medici che abbiano concorso utilmente al raggiungimento dell'obiettivo. 5. Sulla minore spesa indotta e' calcolata una ulteriore quota, determinata dall'accordo regionale, destinata al potenziamento delle prestazioni sanitarie distrettuali da parte delle Aziende sentito il comitato consultivo locale di cui all'art. 11. 6. Gli accordi regionali possono essere riferiti a tutti i medici di uno stesso ambito territoriale, definito d'intesa tra le parti, sulla base della valutazione della spesa complessiva nell'ambito stesso, inerente la componente prescelta. 7. Anche ai fini della ristrutturazione del compenso al medico, le parti possono concordare l'attuazione di sperimentazioni gestionali basate sull'assegnazione a gruppi di medici di budget virtuali o reali.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 53

ART. 53 ASSOCIAZIONISMO MEDICO 1. Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di forme associative tra medici di pediatria convenzionati prevedendo, tra l'altro: - la gestione da parte della associazione di locali, attrezzature e personale, forniti direttamente dalle Aziende o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti; - la gestione di studi e attivita' professionali complesse, sulla base di appositi standard definiti a livello nazionale o regionale; - differenti modalita' di erogazione dei compensi; - la dislocazione delle sedi e il collegamento funzionale tra queste. 2. La sperimentazione delle forme associative e' finalizzata ad erogare anche prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite dal medico pediatra, in particolare: - prestazioni diagnostiche; - assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare; - continuita' assistenziale, secondo quanto previsto dalle norme specifiche; - assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita in base alle norme regionali. 3. L'associazione puo' partecipare allo svolgimento delle attivita' e compiti previsti dagli accordi regionali previsti dagli articoli 47 e 51.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 54

ART. 54 PEDIATRIA DI GRUPPO Al fine di conseguire un piu' elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e medico anche attraverso lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda, anche nel quadro degli accordi rimessi alla trattativa regionale, i pediatri iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi: a) l'associazione e' libera, volontaria e paritaria; b) l'accordo che costituisce la medicina di gruppo e' liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine dei Medici; c) del gruppo possono far parte soltanto medici che svolgono in modo esclusivo l'attivita' di medico convenzionato nello stesso ambito di scelta determinato dalla Regione; d) la sede della medicina di gruppo e' unica ed articolata in piu' studi medici; e) del gruppo fanno parte non meno di due e non piu' di quattro pediatri di base; f) ciascun medico puo' far parte soltanto di un gruppo; g) ciascun partecipante al gruppo e' disponibile a svolgere la propria attivita' anche nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell'assistito; h) deve prevedersi la disciplina dell'esecuzione delle prestazioni incentivanti nell'ambito del gruppo; i) la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando nel quinto giorno sia impegnato in altre attivita' previste dall'accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulabili, ecc.; altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la settimana; l) in ogni caso deve essere assicurata dai medici del gruppo l'assistenza nello studio per almeno cinque ore giornaliere, distribuite nel mattino e nel pomeriggio secondo un orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita. Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi deve essere assicurata presso la sede la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante l'uso di segreteria telefonica; m) a ciascun medico del gruppo vengono liquidate le competenze rela- tive alle scelte di cui e' titolare; n) non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta e la richiesta in tal senso dell'assistito; o) all'interno del gruppo puo' adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalita'; p) la suddivisione delle spese di gestione dell'ambulatorio viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo; q) le regioni possono individuare forme organizzative diverse, ferma restando la sede unica del gruppo, mediante intese con i sindacati maggiormente rappresentativi ivi compresa la possibilita' di regolamentare la partecipazione di non piu' di due pediatri nella pratica di attivita' di gruppo della medicina generale; r) per lo svolgimento di detta attivita' vengono corrisposti i compensi di cui alle tabelle A1-D2-E2 dell'art. 43.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 55

ART. 55 CONTRATTAZIONE 1. Gli accordi regionali sono stipulati dall'organo competente secondo l'ordinamento regionale e dai sindacati rappresentativi dei medici pediatri. Il Presidente dell'Ordine provinciale del capoluogo di regione, o suo delegato, sottoscrive gli accordi per gli aspetti di deontologia professionale. Qualora gli accordi regionali non riguardino tutto l'ambito regionale ma una o alcune Aziende sanitarie locali, i Direttori generali partecipano alla trattativa e li sottoscrivono. 2. Gli accordi regionali sono vincolanti nei confronti dei medici convenzionati nella regione o in una o piu' Aziende. In alternativa puo' essere prevista l'adesione volontaria alle iniziative contenute negli accordi. 3. Gli accordi regionali possono prevedere, in relazione alle specificita' del loro contenuto: - il possesso di particolari requisiti da parte del medico convenzionato per la partecipazione alle attivita' concordate; - l'uso da parte dei medici convenzionati di locali, attrezzature e personale fornito dalla Azienda sanitaria locale, direttamente o mediante rapporti con i terzi, o dai medici stessi; - appositi standard di ambulatorio per le prestazioni oggetto di accordo. 4. Gli accordi regionali prevedono, altresi': - la disciplina dei rapporti tra i dirigenti delle attivita' distrettuali e i medici convenzionati in relazione al tipo di attivita'; - la regolamentazione dei rapporti tra gli operatori coinvolti.

Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta - Art. 56

ART. 56 COMPENSI 1. Gli accordi regionali disciplinano la tipologia e l'ammontare dei compensi, che sono corrisposti, in rapporto al tipo di attivita' svolta dal pediatra convenzionato, anche in forma associata, nelle seguenti forme: - quota capitaria annuale (es. rispetto livello di spesa programmata) - quota capitaria per caso trattato - a prestazione (es. prestazioni aggiuntive ulteriori) - a compenso orario (es. Didattica) - a compenso fisso per obiettivo (es. verifica qualita') - rimborso spese (es. attivazione sistema informativo integrato; fornitura dati sanitari). 2. Nelle forme integrate di esercizio dell'attivita' professionale puo' essere prevista, la fornitura di personale, locali ed attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso di cui al comma precedente. NORMA FINALE N. 1 1. I pediatri che alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo risultano iscritti negli elenchi dei pediatri di libera scelta delle Aziende sono confermati nel rapporto convenzionale, salvi l'applicazione delle norme in materia di incompatibilita' e il possesso dei requisiti prescritti. NORMA FINALE N. 2 1. Ai pediatri iscritti negli elenchi che hanno svolto attivita' nel 1994 e' corrisposto, sugli emolumenti complessivi dello stesso anno un incremento dell'1%. Tali incrementi sono gravati solo del contributo previdenziale nella misura di cui all'art. 44. 2. Ai pediatri iscritti negli elenchi alla data dell'1.1.1995 e' corrisposto un contributo forfettario pari all'11% dell'ammontare liquidato dal 1.1.94 al 31.12.94 a ciascuno di essi come concorso nelle spese per la produzione del reddito ai sensi dell'[art. 29, comma 1, lett. E, del D.P.R. n. 315/90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990;315~art29-com1-lete). NORMA FINALE N. 3 1. Qualora non sia iniziata la trattativa per il rinnovo dell'accordo entro la scadenza stabilita, le parti si impegnano a definire, con specifica trattativa, da concludersi entro 90 giorni dalla data della scadenza dell'accordo, le variazioni annuali della voce "concorso delle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario" facente parte del compenso capitario. 2. A tal fine si prendono in considerazione tutte le voci di spesa di cui all'allegato "H" e si verifica l'incremento subito dall'insieme delle singole voci durante il precedente anno, sulla base del metodo di calcolo previsto dallo stesso allegato. 3. Le modalita' e i tempi di applicazione di quanto indicato ai commi 1 e 2 sono definite mediante la trattativa di cui al comma 1. NORMA FINALE N. 4 Le parti convengono di verificare che l'onere contributivo di cui all'art. 44, comma 1, non dara' luogo a maggiori oneri rispetto a quelli risultanti dalla applicazione del precedente regime contributivo, anche agli effetti di eventuali conguagli nei confronti dell'Empam. NORMA FINALE N. 5 Le parti convengono che, dopo la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, le Aziende operano gli eventuali conguagli relativamente al versamento contributivo di cui all'art. 44, comma 1. NORMA FINALE N. 6 Le parti convengono che, qualora nell'ambito della contrattazione in corso siano riconosciute ai dipendenti del pubblico impiego ulteriori maggiorazioni rispetto a quelle prese in considerazione per gli aumenti retributivi previsti dal presente accordo, queste saranno erogate calcolandone gli effetti economici dai termini stabiliti nelle predette contrattazioni. NORMA FINALE N. 7 Le parti concordano sull'obbligo delle Regioni di attivare gia' dal 1996 corsi di formazione e aggiornamento professionale per i pediatri di libera scelta, e di organizzare, anche d'accordo con i sindacati maggiormente rappresentativi, corsi di formazione per pediatri animatori. __________ NORMA TRANSITORIA N. 1 1. In attesa dell'applicazione della presente convenzione le Commissioni e i Comitati costituiti ai sensi del [D.P.R. 28 settembre 1990 n. 315](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-09-28;315) sono confermati in carica. NORMA TRANSITORIA N. 2 1. I pediatri iscritti negli elenchi e che hanno usufruito della norma di cui al c.7 [art. 7 del D.P.R. 315/90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990;315~art7) mantengono il diritto all'acquisizione delle 120 scelte in aggiunta al massimale individuale. NORMA TRANSITORIA N. 3 1. I pediatri iscritti negli elenchi ed autolimitati, ai sensi dell'art. 7 c.11 del [D.P.R. 315/90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990;315) a 350 scelte, possono mantenere a titolo personale tale massimale. NORMA TRANSITORIA N. 4 Le parti convengono che i procedimenti disciplinari in corso presso la Commissione di disciplina alla data di pubblicazione del presente accordo, vengono definiti secondo i criteri e le procedure di cui al [DPR 315/90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990;315). DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 1. Le parti chiariscono che le dizioni regionali, amministrazione regionale, giunta regionale, assessore regionale alla sanita' usate nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle provincie autonome di Trento e Bolzano. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 1. Le parti concordano di richiede al Ministero della Sanita' l'emanazione di una disciplina che chiarisca i rapporti tra l'equipe ospedaliera e medici pediatri di famiglia, compreso l'aspetto delle relative responsabilita', nei casi di ospedalizzazione domiciliare. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3 "Le parti raccomandano al Ministero della Sanita', di emanare, sentite le parti interessate, una norma idonea ad adeguare il modello prescrizione-proposta di cui al [D.M. n. 350/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1988;350), alla normativa vigente anche per le esigenze poste dalla compensazione infra regionale e extra regionale". DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4 Le parti convengono, di affrontare, d'intesa con la Federazione regionale degli Ordini, tutte le tematiche deontologiche poste dalla "carta dei servizi sanitari" con riferimento alla evidenziazione della qualificazione professionale del medico. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5 Le parti riconoscono l'opportunita' che venga riconosciuta ai pediatri operanti nella regione Valle d'Aosta e nelle Province di Trento e Bolzano una indennita' di bilinguismo nella misura che sara' determinata a livello locale. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6 Le parti si impegnano a realizzare, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo un'azione di coordinamento per quanto riguarda l'entita' dei compensi di cui all'art. 48 e all'allegato "B", lett. C). DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7 In attesa che vengano eletti i Comitati regionali di cui all'art. 12, i membri di rappresentanza medica nell'Osservatorio consultivo permanente di cui all'art. 16, comma 3, ultimo punto sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8 Le parti riconoscono l'esigenza che sia necessaria una attenta valutazione del fabbisogno di medici pediatri da parte degli organi competenti all'atto della programmazione dei corsi di formazione specialistica.

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

ALLEGATO B) (Art. 43-lett. F) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 1. Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici pediatri sono quelle elencate in calce al presente allegato A, nel nomenclatore-tariffario. 2. Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore-tariffario, le prestazioni professionali aggiuntive sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale del medico a seconda delle condizioni di salute del paziente. 3. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1) lo studio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere-dovere dell'Azienda di esercitare i previsti controlli sull'idoneita' dello studio professionale, il medico e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio e' dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature. 4. Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il medico e' tenuto ad inviare entro il giorno 15 di ciascun mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare nome, cognome, indirizzo e numero del libretto di scrizione dell'assistito. Se la prestazione e' eseguita previa l'autorizzazione sanitaria dell'Azienda, alla distinta deve essere allegato l'originale dell'autorizzazione stessa sul quale il medico per ogni singola prestazione eseguita, deve far apporre la firma dell'assistito che ne ha beneficiato o, in caso di impedimento, di chi ha assistito all'avvenuta prestazione. Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilita' di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo. Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sara' esaminato ai fini del pagamento tra l'Ente erogatore e il sanitario interessato. 5. Al pediatra spettano i compensi omnicomprensivi indicati nel nomenclatore-tariffario. Fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, nessun onere a qualsiasi titolo puo' far carico all'assistito. I compensi per le prestazioni aggiuntive sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui al punto 4). 6. Gli emolumenti riferiti alle prestazioni aggiuntive non possono superare mensilmente il 25% dei compensi corrisposti nello stesso mese al medico a titolo di onorario professionale di cui alla lettera A. 7. I dati relativi all'andamento delle prestazioni aggiuntive rientrano tra quelli da sottoporre alle Commissioni professionali regionali di cui all'art. 15 del presente accordo. 8. Le parti firmatarie si impegnano, al compimento del sesto mese successivo all'esecutivita' del presente accordo, a verificare l'andamento degli oneri conseguenti alle prestazioni in oggetto e qualora si riscontrino oneri aggiuntivi senza corrispondenti diminuzioni di spese per il medesimo titolo in altri settori si impegnano altresi' ad un protocollo integrativo di revisione dell'istituto in oggetto. NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AGGIUNTIVE A) Prestazioni eseguibili senza autorizzazione Tariffa Aumento Attuale del 15% dall'1.7.96 1. Sutura di ferita superficiale ........... 5.400 6.210 2. Rimozione di punti di sutura e medicazione 20.000 23.000 3. Fleboclisi (unica: eseguibile in caso di intervento di urgenza)................... 20.000 23.000 4. Lavanda gastrica......................... 20.000 23.000 5. Tamponamento nasale anteriore............ 9.100 10.465 6. Estrazione corpo estraneo dal naso....... 11.500 13.225 7. Estrazione corpo estraneo dall'orecchio.. 11.600 13.340 8. Prima medicazione ().................... 20.000 23.000 9. Medicazioni successive................... 10.000 11.500 10. Riduzione incruenta di fimosi e parafimosi 6.700 7.705 11. Riduzione di ernia ombelicale............ 10.800 12.420 12. Riduzione di ernia inguinale............. 10.800 12.420 13. Sbrigliamento sinecchia piccole labbra... 20.000 23.000 14. Toilette di perionichia supporata........ 20.000 23.000 15. Riduzione della pronazione dolorosa dell'ulna................................ 16.600 19.090 16. Riduzione della sublussazione articolazione scapolo-omerale.......................... 25.800 29.670 17. Terapia iniettoria desensibilizzante (per seduta)............................. 15.000 17.250 18. Iniezione di gammaglobuline specifiche... 15.000 17.250 19. Diatermocoagulazione cutanea............. 14.100 16.215 20. Asportazione di verruche................. 14.100 16.215 21. Iniezione endovenosa..................... 10.000 11.500 22. Scotch-test per ossiuri.................. 3.000 3.450 23. Tampone faringeo: prelievo per esame batteriologico (solo su pazienti non deambulabili)............................ 1.000 1.150 24. Trattamento provvisorio di frattura o lussazione mediante immobilizzazione con materiale idoneo - piccoli segmenti....................... 21.000 24.150 - grandi segmenti........................ 28.000 32.200 B) Prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria Tariffa 1. Screening per l'ambliopia................ 40.000 2. Boel test (screening audiometrico entro 1 anno di eta').......................... 40.000 C) Prestazioni, indicate a titolo esemplificativo, eseguibili nell'ambito degli accordi regionali di cui al capo IV. 1. Gli accordi regionali possono prevedere lo svolgimento, da parte del medico o della associazione di medici, di prestazioni aggiuntive retribuite, sia singole per il chiarimento del quesito diagnostico od il monitoraggio delle patologie, che programmate, nell'ambito di un progetto volto all'attuazione di linee guida o di processi assistenziali o di quant'altro venga concordato, correlato alle attivita' previste dall'art. 51. 2. A titolo esemplificativo si individuano alcune prestazioni corre- late alle attivita' di cui all'art. 51. Prevenzione, diagnosi precoce, terapia e follow up, di: - patologie infettive: vaccinazioni non obbligatorie nell'ambito di campagne di vaccino profilassi promosse dalle Regioni o dalle Aziende; - patologia respiratoria (asma, bronchite cronica, allergie): - spirometria, test cutanei, cicli aerosol. ________ () per la prima medicazione va intesa quella eseguita su ferita non precedentemente medicata. In caso di sutura di aggiunge la relativa tariffa.

Allegato C

ALLEGATO C) (art. 19 p. 7) PROCEDURE TECNICHE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPPORTO OTTIMALE 1. Stabilito per determinazione della Regione l'ambito territoriale, ai fini dell'acquisizione delle scelte, nello stesso va applicato il cosiddetto rapporto ottimale. 2. Si procede in questo modo. 3. Si stabilisce quale e' la popolazione 0-6 anni dell'ambito risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. 4. A parte si prende l'elenco dei medici pediatri gia' operanti nell'ambito in questione. 5. Ognuno di essi ha un proprio massimale o quota individuale derivante anche dalla applicazione delle limitazioni o della autolimitazione. 6. Ad ogni medico viene attribuito un valore ai fini dell'applicazione del rapporto ottimale. 7. Esso sara': - uguale a 600 per tutti coloro che usufruiscono della quota individuale o che hanno un massimale superiore a 600; - pari al loro massimale se esso e' inferiore a 600. 8. Fatta la somma di questi valori la si sottrae al numero degli abitanti valido al fine dell'applicazione del rapporto ottimale. 9. La zona e' carente se il risultato della sottrazione comporta un numero superiore a 300 e si inserira' un medico per ogni 600 abitanti o frazione superiore a 300 in relazione al risultato della sottrazione. 10. Esempio Ambito territoriale 52.000 abitanti; popolazione pediatrica 6.050 abitanti al fine dell'applicazione del rapporto ottimale abitanti 6.050. Ambito territoriale 52.000 abitanti; popolazione pediatrica 6.050 abitanti. Al fine del rapporto ottimale: Popolazione pediatrica 6.050. Medici inseriti nell'ambito: 2 a 1000 scelte di massimale valgono 600 1.200 (2 x 600) 3 a 800 scelte di massimale valgono 600 1.800 (3 x 600) 6 a 350 scelte di massimale valgono 350 2.100 (6 x 350) ---------- Totale 5.100 La zona e' carente: 6.050 - 5.100 = 950 Devono essere inseriti 2 medici

Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato E-Art. 1

ALLEGATO E) (Art. 45 - lett.a) ASSISTENZA PROGRAMMATA DOMICILIARE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI NON AMBULABILI Art. 1 Prestazioni domiciliari 1. L'assistenza domiciliare programmata di cui all'art. 45, comma 1, lettera a), e' svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per: - monitoraggio dello stato di salute dell'assistito; - controllo sulle condizioni igieniche e sul confronto ambientale e suggerimento allo stesso e a familiari; - indicazione al personale infermieristico per la effettuazione delle terapie, da annotare sul diario clinico; - indicazioni ai familiari, o al personale addetto all'assistenza diurna, con riguardo alle peculiarita' fisiche e psicologiche del singolo paziente; - indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita dalla Azienda; - collaborazione con il personale dei servizi sociali della Unita' sanitaria locale per le necessita' del soggetto nei rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno; - predisposizione e attivazione di "programmi individuali" con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica; - attivazione degli interventi riabilitativi: tenuta al domicilio di un'apposita scheda degli accessi fornita dalla Azienda sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive le indicazioni del consulente specialista e quant'altro ritenuto utile e opportuno.

Allegato E-Art. 2

Art. 2 Attivazione del servizio domiciliare 1. Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilita' a deambulare, quali ad esempio: a) impossibilita' permanente a deambulare (es. portatori di protesi agli arti inferiori con gravi difficolta' a deambulare); b) impossibilita' ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni; c) impossibilita' per gravi patologie che necessitino di controlli ravvicinati sia in relazione alla situazione socio- ambientale che al quadro clinico, quali: - insufficienza cardiaca - insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale; - gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione; - cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi; - tetraplegici; - immunodeficienza acquisita

Allegato E-Art. 3

Art. 3 Procedure per l'attivazione dell'assistenza 1. La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare puo' essere effettuata dal pediatria di famiglia, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie. 2. Fermo restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di intervento deve essere formulata, in ogni caso, dal medico di scelta con precisazione del numero degli accessi. 3. Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo socio-sanitario nonche' le necessita' di eventuali supporti di personale. 4. Al fine di fornire al medico della Azienda la possibilita' di concordare sollecitamente, il programma assistenziale proposto, e' necessario che dalla richiesta del pediatra di famiglia emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilita' di accesso del paziente allo studio del medico. 5. L'esame del programma da parte del medico della Azienda deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata secondo le modalita' di cui sopra al Distretto competente per territorio riferito alla residenza dell'assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine dianzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.

Allegato E-Art. 4

Art. 4 rapporti con il distretto 1. In relazione alle condizioni di salute di ogni soggetto e ai conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli interventi domiciliari, il medico di pediatria ed il medico responsabile a livello distrettuale dell'attivita' sanitaria concordano: a) la durata con relativa decorrenza del periodo di erogazione dell'assistenza sanitaria programmata o integrata domiciliare, che comunque non puo' essere superiore ad un anno (con possibilita' di proroga); b) la cadenza giornaliera (in caso di ass. integrata), settimanale o quindicinale o mensile degli accessi del medico pediatra al domicilio, che puo' variare in relazione alla diversa intensita' dell'intervento come determinata dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto; c) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di attivazione al fine della migliore personalizzazione dell'intervento in relazione alle prestazioni infermieristiche, sociali, specialistiche, di ricerca diagnostica, che necessitino al soggetto.

Allegato E-Art. 5

Art. 5 Compenso economico 1. Al pediatria oltre all'ordinario trattamento economico e' corrisposto un compenso omnicomprensivo nella misura di regola ammontante a L. 35.000 per accesso. 2. Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato. 3. Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio del medico, cambio di residenza e il venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.

Allegato E-Art. 6

Art. 6 Modalita' di pagamento 1. Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al distretto, entro 10 giorni del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato. 2. Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantita' degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del paziente. 3. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi. 4. La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni, che deve sempre essere documento alla Azienda nei tempi previsti.

Allegato E-Art. 7

Art. 7 Documentazione di distretto 1. Presso ogni distretto, e' curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico pediatra che eroga l'assistenza di cui agli articoli precedenti. 2. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni mensili, ed i modelli per l'assistenza domiciliare in ordine alfabetico.

Allegato E-Art. 8

Art. 8 Verifiche 1. Il dirigente medico responsabile del competente servizio della Azienda ed i responsabili distrettuali delle attivita' sanitarie possono in ogni momento verificare presso i domicili degli assistiti la necessita', l'efficienza e l'efficacia degli interventi attivati. 2. Eventuali, conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico pediatra.

Allegato F

ALLEGATO F) (Art. 23-p. 8) REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA MEDICO TITOLARE E SOSTITUTO NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA. 1. Fermi gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall'art. 23, i rapporti economici tra medico sostituto e quello gia' sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore morbilita' legata alla stagione. Non e' consentiti al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione. 2. L'onorario professionale e il compenso di variazione degli indici del costo della vita, quest'ultimo nel caso che spetti al medico sostituito e il sostituto ne abbia diritto ai sensi dell'art. 43 devono essere corrisposti al medico sostituto. 3. Se il medico sostituto svolge la propria attivita' professionale usufruendo dello studio e delle attrezzature del medico sostituito, a detto medico sostituto spetta il 15% del concorso nelle spese per la produzione del reddito, in quanto quest'ultimo utilizza il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento delle visite domiciliari. 4. L'indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale rimane di esclusiva competenza del medico sostituito. 5. Individua convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore mobilita', i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Allegato G

ALLEGATO G) (Art. 32-lett.d) INCENTIVAZIONE PER INSEDIAMENTO IN ZONE DISAGIATE. Sono considerate disagiate le zone che permangono scoperte per oltre 1 anno dalla pubblicazione della carenza o in base ad altri criteri individuati in ambito regionale, previo parere del Comitato consultivo regionale, per particolare difficolta' oro geografica comprese le isole o per popolazione pediatrica rarefatta e sparsa. L'insediamento del pediatra viene incentivato mediante: 1. Messa a disposizione da parte dell'Azienda di struttura ambulatoriale a costo minimale 2. Utilizzazione del pediatra per attivita' territoriali programmate nei limiti dell'attivita' globalmente consentita e anche in deroga ai limiti temporali di cui all'art. 47 - 1 c. 3. L'onorario professionale di cui all'art. 43 lett. A) potra' essere maggiorato dall'Azienda, in rapporto al grado di disagio della zona, fino ad un massimo del 20%.

Allegato H

ALLEGATO H) parte 1 TABELLA 1 - PANIERE PER IL CALCOLO DELLA VARIAZIONE DELLE SPESE DEI PEDIATRI PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI (norma finale n. 3)

1/A B C

2 CATEGORIA INC. % SPESA

3 ANNO 1994

4 Voce

5 SERVIZI (4) 12,38

6 STUDIO Affitto (3 loc. + serv.) 39,24

7 Manutenzione (ammont.-3aa)(5) 3,02

8 Riscaldamento 3,62

9 STRUTTURE Arredi (ammortamento-8aa)(6) 4,53

10 Attrezzature sanitarie varie (ammon. - 5 anni) 1,51

11 CONSUMI Materiale vario (escluso cons. PPIP) 4,97

12 Energia elettrica 1,81

13 Telefono 5,43

14 AGGIORNAMENTO 3,02

15 TRASPORTI Fiat Uno 1.0 (994cc) (ammortamento)(7) 5,66

16 Costi eserciz. (15.000 Km/ anno - 1/5 benz./Km)(7) 9,42

17 IMPOSTE Tassa rifiuti 0,60

18 ICIAP (introdotta nel 1989) 4,80

19 NUOVE SPESE

20

21

22 TOT. SPESE 100,00

23

SEGUE

1/A D E F G H

2 N. INDICE N. INDICE VARIAZIONI %

3 FONTI E INDICATORI ISTAT ISTAT GENN. 94 199

4 GEN. 94 GEN. GEN. BAS.SP.94-100

5 Totale servizi (1)

6 Affitti (1)

7 Manutenzione e riparazioni (1)

8 Gasolio (1)

9 Mobili e assessori (1)

10 Apparecchi ed accessori (1)

11 Medicinali e mat. terapeutico (12)

12 ENEL (2)

13 Telecom (2)

14 Istruzione (1)

15 Acquisto mezzi trasporto (1)

16 Spese esercizio mezzi tr. privato (1)

17 Specifica documentazione (3)

18 Specifica documentazione (3)

19

20

21

22

23 VARIAZIONE % PONDERATA 1994 9

PREMESSA 1. Le tabelle di questo allegato consentono di calcolare, sulla base di dati oggettivi, l'inflazione reale verificatasi nelle spese sostenute dal medico di medicina generale per la erogazione delle prestazioni, ponderata in relazione alla composizione delle stesse ed indipendentemente dalla loro consistenza. La colonna B elenca le voci di spesa considerate, classificate in categorie. La colonna C contiene il valore dell'incidenza percentuale delle singole voci di spesa sul loro totale. La spesa totale del 1994 pari a 100, corrisponde alla somma delle percentuali di incidenza di ciascuna voce. 2. Il calcolo dell'inflazione reale ponderata nella Tabella 1 e' realizzato: 1) calcolando l'incremento delle singole voci (colonna C) in base all'inflazione (colonna G) rilevata per ciascuna di esse dall'ISTAT (ottenuta, con una formula fornita dallo stesso Istituto, dai corrispondenti numeri indici dei prezzi al consumo periodicamente pubblicati) o da altra fonte (colonne D, E, F). 2) riportando i risultati ottenuti per ciascuna voce nella colonna H e sommandoli fra loro, per ottenere il valore che rappresenta la spesa totale incrementata in relazione alla loro incidenza sul totale (casella H22). 3) calcolando, con una proporzione fra la spesa totale del 94 in base 100 (casella C22) e la spesa risultante per l'anno in esame (casella H22), l'inflazione reale ponderata (casella H23). 3. Il calcolo dell'inflazione reale ponderata nelle Tabelle 2 e 3 si realizza in modo analogo a quanto descritto al punto 2, seguendo le rispettive istruzioni. 4. L'incidenza percentuale delle singole voci potra' essere ridefinita, su richiesta di una delle parti, in relazione all'introduzione di nuove spese o qualora l'entita' di una di esse sia documentatamente variata in modo consistente. LEGENDA TABELLA 1 (1) Classe di consumo corrispondente a specifico "Numero indice del prezzo al consumo per l'intera collettivita' nazionale" (Tav. 13-7, Bollettino mensile di statistica - ISTAT). (2) La variazione percentuale si ottiene interrogando direttamente l'ENEL e la Telecom. (3) Queste voci sono incrementate in base alla dimostrazione documentata di una delle parti firmatarie il presente accordo. (4) La categoria SERVIZI e' composta dalle seguenti voci: Assicurazione responsabilita' professionale civile, Commercialista, Pulizia locali, Servizio lavanderia. Per esse si fa riferimento complessivamente al numero indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale denominato "Totale servizi" (Tav. 13-7, Bollettino mensile di statistica - ISTAT). (5) Si riferisce ai lavori di imbiancatura dei muri, alla manutenzione degli impianti di riscaldamento, idraulici, elettrici, serramenti, ecc. E' considerata sola quota di ammortamento in analogia con le norme fiscali. (6) Si fa riferimento ad arredamento ed attrezzature essenziali. Il periodo di ammortamento e' definito con riferimento a quanto previsto dalle norme fiscali. (7) E' riferito al prezzo di listino di una autovettura nazionale di piccola cilindrata. L'incidenza e' calcolata, con riferimento alle norme fiscali, considerando il 50% dell'ammortamento. I costi di esercizio sono riferiti ad una percorrenza convenzionale di 10.000 Km/anno. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 1 1) Nella colonna E ed F dalla riga 5 alla 11 e dalla riga 14 alla 16 devono essere riportati i "numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera comunita' nazionale" relativi rispettivamente al mese di gennaio del 94 (E) ed allo stesso mese dell'anno in corso (F). 2) Il valore della variazione percentuale delle singoli voci per cui esiste il numero indice ISTAT si ottiene applicando la formula fornita dallo stesso Istituto: Variazione % = (numero indice anno in corso/numero indice 94) x 100 - 100. 3) Per le spese relative all'energia elettrica ed al telefono si inseriscono nelle caselle G12 e G13 1 e rispettive percentuali di aumento dichiarante dalle aziende. 4) La colonna H si calcola applicando a ciascuna voce della colonna C l'aumento percentuale indicato nella colonna G. 5) Nelle caselle relative alle imposte della colonna H si riportano i valori invariati delle corrispondenti caselle della colonna C, salvo diversi accordi previsti al punto 4 del presente allegato. 6) Si calcola il totale della colonna H nella casella H22. 7) Si calcola la variazione % della spesa (casella H23) con una proporzione fra la spesa del 1994 fatta 100 e la differenza fra la spesa totale dell'anno in esame (casella H22) e quella del 94 (casella C22). TABELLA 2 - PANIERE PER IL CALCOLO DELLA VARIAZIONE DELLE SPESE PER L'INFORMAZIONE

1/A B C

2

3 INFORMATIZZAZIONE INCID. % SU

4 Voce SPESA 94

5 Hard+soft ware (ammortam. - 5aa) 66,67

6 Manutenzione soft ware 20,83

7 Consumi (manut. floppy. ecc.) 12,50

8 TOT. SPESE PERSONALE 100,00

9

SEGUE

1/A D E F G H

2 N.INDICE N.INDICE VAR. %

3 FONTI E INDICATORI ISTAT ISTAT GENN. 94 199____

4 GEN. 94 GEN. 9__ GEN. 9__ BAS.SP.94

5 App. che ed accessori(1)

6 Totale servizi (1)

7 Art. canc. e disegno (1)

8

9 VARIAZIONE % PONDERATA 1994-9_____

LEGENDA TABELLA 2 (1) Classe dei numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale (Tav. 13-7. Bollettino mensile di statistica - ISTAT). ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA 2 1) Nella colonna E ed F devono essere riportati i "numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera comunita' nazionale" di ciascuna classe di consumo, relativi rispettivamente al mese di gennaio del 94 (E) ed allo stesso mese dell'anno in corso (F). 2) Il valore della variazione percentuale delle caselle della colonna G si ottiene applicando la formula fornita dall'ISTAT: Variazione % = (numero indice anno in corso/numero indice 94) x 100 - 100. 3) La colonna H si calcola applicando a ciascuna voce della colonna C l'aumento percentuale indicato nella colonna G. 4) Si calcola il totale della colonna H nella casella H8. 5) Si calcola la variazione % della spesa (casella H9) con una proporzione fra la spesa del 1994 fatta 100 e la differenza fra la spesa totale dell'anno in esame (casella H8) e quella del 94 (casella

Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato L

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