DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1996, n. 613

Type DPR
Publication 1996-10-21
Ultimo aggiornamento 1996-12-05
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO L) (art. 32-lett. h) BILANCI DI SALUTE 1. I bilanci di salute di cui all'art. 32 h) sono previsti per la fascia di eta' 0-6 anni da un minimo di 6 ad un massimo di 8 bilanci per ogni assistito. 2. Il pediatra e' tenuto nel rispetto della programmazione regionale e secondo specifici protocolli operativi, concordato a livello regionale, alla esecuzione delle visite eta'-filtro, e alla compilazione di apposita scheda per ogni controllo (bilancio di salute) effettuato. Si allega traccia di libretto che ciascuna Regione puo' adeguare alle proprie specifiche esigenze. 3. Al pediatra nei limiti del numero di bilanci di salute stabiliti nei programmi regionali spetta per ognuno di essi un compenso lordo di L. 24.000 da cui va detratta la quota ENPAM a carico dell'Azienda. 4. Per la liquidazione dei compensi si applicano le modalita' e termini di cui all'art. 6 dell'All. E in materia di assistenza domiciliare programmata, con la specificazione che il pediatra deve allegare, al riepilogo mensile delle prestazioni, per ogni bilancio di salute, copia dell'apposita scheda numerata e contenuta nel libretto conservato a cura della famiglia dell'assistito. 5. La normativa di cui sopra, entra in vigore per i bambini, in carico ai pediatri, nati dal 1.1.96. 6. Nei confronti dei minori nati prima della data di cui al p. 5 e fino ai 6 anni, i controlli di cui al presente allegato continuano ad essere effettuati secondo la normativa di cui al DPR 315/90. 7. Il programma delle "visite eta'-filtro" e' attivato in via sperimentale per i nati dal 01.01.1996 al 31.12.1997 e sara' oggetto di verifica, ai fini di un suo qualificato sviluppo, in occasione del rinnovo convenzionale per il triennio 1998-2000. Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato M

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 1 DD.L.vi 502/92 e 517/93. Regione TOSCANA: MARTINI Regione ABRUZZO: DEL COLLE Regione EMILIA ROMAGNA: BISSONI Regione LAZIO: COSENTINO Regione LOMBARDIA: BORSANI Regione MARCHE: MASCIONI Regione SICILIA: GRAZIANO Regione PIEMONTE: D'AMBROSIO Regione UMBRIA: DI BARTOLO Regione VENETO: BRAGHETTO Federazione Italiana Medici Pediatri (F.I.M.P.): ANGELONI-FISCELLA Confederazione Italiana Pediatri Extra-ospedalieri (CIPE): ZAMBONI Federazione Medici: CGIL- Medici: CAU CUMI AMFUP: CASTIGLIONE FIALS - Medici: MATCOVICH UIL - Medici: MASUCCI CiSL - Medici: SCOLERI - GRASSO UNIONE MEDICI UNITA' SANITARIE (U.M.U.S.): VERNIERO-ORIGLIA CONF.SAL - MEDICI: DE GIROLAMO Accordo aggiuntivo contenente modifiche all'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta. sottoscritto dalle parti in data 18 aprile 1996 - Le parti firmatarie dell'Accordo collettivo nazionale sottoscritto in data 18 aprile 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93; - Visto il parere favorevole con osservazioni reso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza generale del 4.7.1996; - Valutato che alcune delle osservazioni riguardano la legittimita': - dell'art. 3, comma 1, secondo punto, lett. h), nelle parti in cui non stabilisce un punteggio per il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio dall'attivita' di pediatria; - dell'art. 25, comma 3, nella parte in cui stabilisce per i medici che, a domanda, sono reinseriti negli elenchi dei pediatri di libera scelta, un massimale ridotto di scelte; - dell'art. 25, comma 8, nella parte in cui richiama l'art. 29, comma 3, che prevede effetti economici della scelta in data anteriore alla sua effettuazione; - Ritenuto di dover modificare l'accordo nelle parti sopra richiamate, nonche' il testo dell'art. 5, comma 3, nel senso indicato dal Consiglio di Stato; concordano quanto segue: nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta, sottoscritto il 18 aprile 1996: - l'art. 3, comma 1, secondo punto, lett. h, e' cosi' sostituito: "h) astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio durante il periodo di incarico a tempo indeterminato nell'area della medicina di base o nell'area della pediatria di libera scelta (rispettivamente fino ad un massimo di punti 0,50 oppure 1) medicina di base, per ciascun mese p. 0,10 pediatria di libera scelta, per ciascun mese p. 0,20; - all'art. 5, al comma 3, le parole "deve farsi sostituire" sono modificate in "deve essere sostituito"; - all'art. 25, il comma 3 e' soppresso e, di conseguenza, viene modificata la numerazione riferita ai commi successivi; - all'art. 25, il comma 8 e' cosi' sostituito: "8. E' consentita l'attribuzione di scelte riferite a neonati anche in deroga al massimale individuale. L'art. 29, comma 3, produce effetti qualora il pediatra indichi la data di inizio dell'assistenza mediante idonea attestazione da consegnare al competente ufficio al momento della effettuazione della prima scelta". ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO AGGIUNTIVO CONTENENTE MODIFICHE ALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA SOTTOSCRITTO DALLE PARTI IN DATA 18 APRILE 1996. Regione Toscana: MARTINI Regione Abruzzo: DEL COLLE Regione Emilia-Romagna: BISSONI Regione Lazio: COSENTINO Regione Lombardia: BORSANI Regione Marche: MASCIONI Regione Piemonte: D'AMBROSIO Regione Sicilia: Regione Umbria: DI BARTOLO Regione Veneto: BRAGHETTO Federazione Italiana Medici Pediatri (F.I.M.P.): ANGELONI-FISCELLA Confederazione Italiana Pediatri Extraospedalieri (C.I.P.E.): ZAMBONI Federazione Medici: CGIL medici p.d. CALI' CUMI AMFUP: CASTIGLIONE FIALS medici p.d. CALI' UIL medici p.d. CALI' CISL medici: SCOLERI Unione Medici Unita' Sanitarie (U.M.U.S.): VERNIERO-ORIGLIA Confsal medici: DE GIROLAMO

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