DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 610

Type DPR
Publication 1996-09-16
Ultimo aggiornamento 1997-02-13
State In force
Source Normattiva
articles 238
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1.

All'articolo 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimita' delle strade dove ne e' consentita l'installazione, non possono avere luce ne' intermittente, ne' di intensita' luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento. 2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela e' adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimita' delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, e' vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione."; b) Al comma 3 dopo le parole: "per indicare" e' aggiunta la seguente: "farmacie,".

Art. 41

1.Il testo dell'articolo 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. Lungo o in prossimita' delle strade, fuori e dentro i centri abitati, e' consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti. 2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, e' imposto un limite di velocita' non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimita' delle strade dove ne e' consentita l'installazione, e' autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) 3 m dal limite della carreggiata; b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) 150 m prima dei segnali di indicazione; f) 100 m dopo i segnali di indicazione; g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice; h) 250 m prima delle intersezioni; i) 100 m dopo le intersezioni; l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, gia' esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, e' ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilita' dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimita' delle strade ove ne e' consentita l'installazione, e' comunque vietato nei seguenti punti: a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; b) in corrispondenza delle intersezioni; c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°; e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento. 4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, e' imposto un limite di velocita' non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, e' vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso e' autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilita' di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice: a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie. I comuni hanno la facolta' di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilita' dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreche' siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. 6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove e' consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale. 7. Fuori dai centri abitati puo' essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m2 , ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata. 8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m2 , non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreche' siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali e' disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico - architettonico, sempreche' siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. 9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. 10. L'esposizione di striscioni e' ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi e' ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi e' limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m. 11. Fuori dai centri abitati e' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilita' inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilita' ammesso e' fissato dai regolamenti comunali. 12. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali. 13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, e' ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari e' rispettata una distanza minima di 100 m. 14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. 15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimita' dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, e' subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.".

Note all'art. 41: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, punto 20 del nuovo Codice della strada: "1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati: (Omissis). n 20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecanti, tale da determinare condizioni di limitata visibilita'". - Per il testo dell'art. 23 del nuovo Codice della strada si veda in nota all'art. 38.

Art. 42

Art. 43

Nota all'art. 43: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legislazione e autenticazione delle firme".

Art. 44

1.

All'articolo 54, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Alla lettera a) dopo le parole: "dei cartelli" sono aggiunte le seguenti: ", delle insegne di esercizio".

Art. 45

1.

All'articolo 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, e' ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile."; b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.".

Art. 46

1.

All'articolo 56 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: "dei cartelli" sono aggiunte ogni volta le seguenti: ", delle insegne di esercizio"; b) Al comma 5 le parole: "commi 8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e le parole: "le 48 ore successive" sono sostituite dalle seguenti: "gli otto giorni successivi"; c) Al comma 6 le parole: "48 ore" sono sostituite dalle seguenti: "otto giorni".

Art. 47

1.Il testo dell'articolo 57 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. L'apposizione sui veicoli di pubblicita' non luminosa e' consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato e' consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. 2. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni: a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilita' e la percettibilita' degli stessi; d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. 3. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni: a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia; b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm; c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti e' ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni: a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1; b) che la superficie della parte rifrangente non occupi piu' di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m2 ; c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie; d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva; e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, ne' disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. 6. All'interno dei veicoli e' proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.".

Note all'art. 47: - Per il testo dell'art. 61 del nuovo Codice della strada si veda in nota all'art. 7. - Si riporta il testo dell'art. 9 del nuovo Codice della strada: "9. (Competizioni sportive su strada). - 1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco del comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dal prefetto per le gare con veicoli a motore, sentite le federazioni nazionali sportive competenti, nonche' per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano piu' comuni. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per quelle di competenza del prefetto e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. 3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. 4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefettura, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed e' subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo puo' essere omesso quando, anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di regolarita' per le quali non sia ammessa una velocita' media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso e' sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocita' superiori ai detti limiti. 5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero dei lavori pubblici in nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. Il prefetto puo' concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessita', dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici. 6. L'autorizzazione della prefettura e' altresi' subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresi' la responsabilita' dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. 7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. 8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI. 9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore".

Art. 48

Art. 49

1.

Il testo dell'articolo 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. La pubblicita' fonica fuori dai centri abitati e' consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. 2. La pubblicita' fonica entro i centri abitati e' consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1. 3. La pubblicita' fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, e' autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune. 4. Per la pubblicita' elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicita' elettorale e' autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di piu' comuni, l'autorizzazione e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. 5. In tutti i casi, la pubblicita' fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.".

Note all'art. 49: - Il testo dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonche' di contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali) e' il seguente: "Art. 7. - Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili e' consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni piu' restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti. La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente e' punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000". - Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 recante: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.

Art. 50

Art. 51

Art. 52

1.

All'articolo 63 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 l'ultimo periodo e' soppresso; b) E' aggiunto il seguente comma: "2. Le stazioni destinate alle operazioni di esazione del pedaggio si configurano come aree nelle quali sono svolte le attivita' di esazione, di informazione , di vendita dei mezzi di pagamento del pedaggio e di assistenza all'utenza. L'accesso ai servizi deve essere realizzato in modo da non interferire con la circolazione dei veicoli.".

Art. 53

1.

All'articolo 65 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) le parole: ",quando sono realizzati a raso," sono soppresse; B) alla lettera a) prima della parola: "trasversali" e' inserita la seguente: "attraversamenti"; C) alla lettera b) prima della parola: "longitudinali" e' inserita la seguente: "occupazioni"; D) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti."; b) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidita' della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonche' della possibilita' di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.".

Art. 54

1.

All'articolo 66 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti, sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. 2. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilita' di effettuare interventi di manutenzione senza che cio' comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione, secondo le direttive emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Dipartimento delle aree urbane. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di piu' servizi in un unico attraversamento. Non e' consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilita', a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata."; b) Al comma 4: A) dopo le parole: "Gli attraversamenti" e' aggiunta la seguente: "trasversali"; B) le parole: "piu' il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto" sono soppresse C) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: "Per gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all'articolo 28 del codice, detta distanza puo' essere ridotta ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono comunque fatte salve le eventuali diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto e la disciplina dei casi di deroga ivi prevista."; c) Al comma 5 dopo le parole: "Negli attraversamenti" e' aggiunta la seguente: "trasversali" e dopo le parole: "franco di sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "e fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto"; d) I commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: "6. Le tipologie e le modalita' di esecuzione degli attraversamenti sia in sotterraneo che con strutture sopraelevate sono sottoposte all'approvazione dell'ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione di cui all'articolo 67. 7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nella fase di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondita', rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 8. Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali sono ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, piu' un franco di sicurezza. Si puo' derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio. In tale situazione i sostegni verticali sono ubicati, ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata."; e) I commi 9 e 10 sono soppressi.

Nota all'art. 54: - Per il testo dell'art. 28 del nuovo Codice della strada, si veda in nota all'art. 14.

Art. 55

Note all'art. 55: - Si riporta l'art. 27 del nuovo Codice della strada: "Art. 27 (Formalita' per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni). - 1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento. 2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada. 3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni. 4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati. 5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonche' la durata, che non potra' comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorita' competente puo' revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo. 6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi e' fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori. 7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e loro pertinenze puo' essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualita' ovvero in unica soluzione. 8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava. 9. L'autorita' competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo puo' chiedere un deposito cauzionale. 10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme che e' tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12. 11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila. 12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione e' definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI". - Per il testo dell'art. 28 del nuovo Codice della strada, si veda in nota all'art. 14.

Art. 56

1.

All'articolo 69 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "che non sia ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore." sono sostituite dalle seguenti: "imputabile al concessionario, ferma restando la possibilita' di prorogare detti termini su motivata richiesta del concessionario stesso."; b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini e con le modalita' indicati dall'ente proprietario, questo ha facolta', previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire detti lavori, di procedere alla esecuzione diretta, comunicando al concessionario, con raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede all'autorita' competente l'emanazione del decreto ingiuntivo, secondo la legislazione vigente.".

Art. 57

1.

All'articolo 77 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 3 la parola: "predominante" e' sostituita dalla seguente: "predominanti"; b) Al comma 5, le parole: "comma da" sono sostituite dalle seguenti: "commi da" ed all'ultimo periodo, la parola: "piu'" e' soppressa.

Art. 58

1.

All'articolo 79, al comma 12, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Dopo le parole: "nonche' per i segnali" e' aggiunta la seguente: "permanenti"; b) Le parole da "e' facoltativo per i segnali" a "delineatori speciali" sono sostituite dalle seguenti: "e' facoltativo per gli altri segnali. Nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione, ai sensi dell'articolo 128, comma 8, la installazione di nuovi cartelli nel medesimo gruppo non comporta la sostituzione dell'intero gruppo, che puo' permanere fino alla scadenza della sua vita utile.".

Art. 59

1.

All'articolo 80, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Dopo le parole: "i segnali temporanei" sono aggiunte le seguenti: "di prescrizione"; b) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel segnale di passo carrabile il disco del divieto di sosta puo' avere diametro minimo di 20 cm".

Art. 60

1.

All'articolo 81, comma 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'installazione non e' necessaria se il divieto o l'obbligo cessa in corrispondenza di una intersezione.".

Art. 61

1.

All'articolo 82, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Dopo le parole "di due segnali" sono aggiunte le seguenti: "del medesimo formato".

Art. 62

Art. 63

Art. 64

1.

All'articolo 87, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole da: "mediante il segnale" a: "centri abitati." sono sostituite dalle seguenti: "come prescritto nell'articolo 191.".

Art. 65

1.

All'articolo 88, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) La parola: "ciclisti" e' sostituita dalla seguente: "velocipedi".

Art. 66

1.

Art. 67

1.

All'articolo 93, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole: "i pannelli II.6/n" sono sostituite dalle seguenti: "i pannelli II.6/h".

Art. 68

1.

All'articolo 99, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il suo impiego e' obbligatorio sulle strade extraurbane.".

Art. 69

Art. 70

1.

All'articolo 110, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole da: "o dell'impresa" a: "sulla strada" sono soppresse.

Art. 71

Art. 72

Art. 73

1.

All'articolo 118 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, alle lettere b) e c), le parole: "degli autoveicoli" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "dei veicoli"; b) Al comma 2 le parole: "di intersezione" sono soppresse.

Art. 74

1.

All'articolo 119 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica la parola: "prescrizione" e' sostituita dalla seguente: "divieto"; b) Al comma 1 le parole: "di una prescrizione" sono sostituite dalle seguenti: "di un divieto".

Art. 75

1.

All'articolo 120 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) alla lettera a) le parole: "alle ore 22" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 20"; B) alla lettera b) dopo le parole: "arresto volontario del veicolo." e' aggiunto il seguente periodo: "Il segnale non deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.6/m poiche' la rimozione coatta puo' comunque essere eseguita a norma dell'articolo 159, comma 1, lettera c), del codice."; C) alla lettera e) dopo le parole: "della quale vige" sono aggiunte le seguenti: ", in permanenza,"; le parole: "di 40 x 60" sono sostituite dalle seguenti: "di 45 x 25" e le parole: "60 x 90" sono sostituite dalle seguenti: "60 x 40"; sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale e' installato in posizione parallela all'asse della strada e puo' essere applicato su porte o cancelli."; b) Al comma 2 dopo la parola: "Eccezioni" e' aggiunta la seguente: "permanenti"; c) Al comma 3 le parole: "ovvero a veicoli appartenenti o in servizio per conto dello stesso ente proprietario della strada," sono soppresse.

Art. 76

1.

All'articolo 122, comma 9, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Alla lettera a) le parole: "(area pedonale urbana)" sono sostituite dalle seguenti: "da impiegare solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale"; b) Alle lettere b) e c) le parole: "delle biciclette" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "dei velocipedi".

Art. 77

1.

All'articolo 124, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Alla lettera b) le parole: "al precedente punto" sono sostituite dalle seguenti: "alla precedente lettera".

Art. 78

1.

All'articolo 125 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 5 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nessun segnale puo' contenere iscrizioni in piu' di due lingue."; b) Al comma 6: A) le parole: "e propri" sono soppresse; B) alla lettera c) la parola "geografici" e' soppressa; C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Per i nomi propri diversi da quelli sopra specificati l'iniziale, di norma, e' maiuscola. Sono consentite deroghe nelle zone bilingue.".

Art. 79

1.

All'articolo 126, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Sulle autostrade e sulle altre strade dotate di corsia di emergenza, il segnale di cui all'articolo 130, o uno dei segnali di cui al comma 2, deve essere posizionato a 500 m dal punto in cui inizia la manovra di svolta con l'indicazione della distanza su pannello integrativo modello II.1.".

Art. 80

1.

All'articolo 127 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 8 le parole tra parentesi: "a II.235" sono sostituite dalle seguenti: "a II.245"; b) Al comma 9 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Entro le corsie possono essere rappresentati, in formato ridotto, eventuali segnali di pericolo o di prescrizione riferiti alla singola corsia.".

Art. 81

1.

All'articolo 128 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "nella tabella II.13" sono sostituite dalle seguenti: "nelle tabelle II.13/a e II.13/b"; b) Al comma 2 le parole: "nella tabella II.14" sono sostituite dalle seguenti: "nelle tabelle II.14/a e II.14/b"; e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Per indicare la direzione diritto il segnale e' rettangolare con il simbolo di freccia come indicato nella figura II.254; la lunghezza del cartello non deve essere maggiore di quella fissata nelle tabelle II.14/a e II.14/b per i vari formati."; c) Al comma 5 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'obbligo di riportare la distanza in chilometri non sussiste per i segnali di direzione all'interno dei centri abitati che indicano destinazioni interne al centro abitato stesso.".

Art. 82

1.

All'articolo 131 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 3 le parole: "al tipo a) del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1, lettera a)"; b) Al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Eventuali altre prescrizioni valide per l'intero centro abitato possono essere rese note con il corrispondente segnale installato in abbinamento a quello di INIZIO CENTRO ABITATO."; c) Al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui non sia necessario indicare le localita' successive, specie se facenti parte dello stesso territorio comunale, il segnale e' impiegato da solo."; d) Al comma 9 le parole: "vigili urbani" sono sostituite dalle seguenti: "polizia municipale, ecc.".

Art. 83

Art. 84

1.

All'articolo 135 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: "di 120 x 120 cm" sono aggiunte le seguenti: "per il tipo quadrato," e dopo le parole: "di fondo verde" sono aggiunte le seguenti ", salvo le specifiche eccezioni"; b) Al comma 3 dopo le parole: "ai due lati della carreggiata," sono aggiunte le seguenti: "in corrispondenza dell'attraversamento," e le parole: "urbane primarie" sono sostituite dalle seguenti: "urbane di scorrimento"; c) Al comma 10 nell'ultimo periodo la parola: "medesimo" e' soppressa; d) Al comma 12 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona devono essere rese note con pannello integrativo di formato quadrato (tab. II.9)."; e) Al comma 14 le parole tra parentesi sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "(fig. II.322/a)" e "(fig. II.322/b)" e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Con lo stesso segnale sono indicate le zone di particolare rilevanza urbanistica di cui all'articolo 7, comma 8, del codice. Il segnale ZONA A VELOCITA' LIMITATA (fig. II.323/a) indica l'inizio di un'area nella quale non e' consentito superare la velocita' indicata nel cartello. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A VELOCITA' LIMITATA (fig. II.323/b)."; f) Al comma 17 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il segnale SOS di cui al comma 5 non deve essere installato nel caso di impiego del segnale di figura II.329.".

Art. 85

1.

All'articolo 136 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 6 la parola: "urbane" e' sostituita dalle seguenti: "entro il centro abitato"; b) Al comma 11 l'ultimo periodo e' soppresso; c) Al comma 15 le parole: "modello II.3" sono sostituite dalle seguenti: "modello II.6"; d) Al comma 21 le parole: "90 x 60" sono sostituite dalle seguenti: "60 x 90" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "E' installato a cura e spese del comune in cui ha sede il posto o organo di polizia.".

Art. 86

1.

All'articolo 137 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, il deflusso dell'acqua deve essere garantito mediante interruzioni delle stesse."; b) Al comma 4 la parola: "scivolosita'" e' sostituita dalla seguente: "antiscivolosita'"; c) Al comma 8 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Le superfici dalle quali e' stata rimossa la segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda la loro rugosita', tonalita' cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie stradale circostante. Il deflusso dell'acqua superficiale non deve essere ulteriormente ostacolato.".

Art. 87

Art. 88

1.

All'articolo 139, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Alla lettera a) le parole: "a due corsie" sono sostituite dalle seguenti: "con una corsia per senso".

Art. 89

1.

All'articolo 141 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La larghezza minima delle strisce di margine e' di 25 cm per le autostrade e le strade extraurbane principali, ad eccezione delle rampe, di 15 cm per le rampe delle autostrade e delle strade extraurbane principali, per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e di 12 cm per le strade locali."; b) Al comma 5 le parole: "elementi di rilievo" sono sostituite dalle seguenti: "elementi in rilievo"; il periodo da: "In tal caso" a "5 mm" e' sostituito dal seguente: "In tale caso lo spessore della striscia, compresi gli elementi in rilievo, puo' raggiungere 6 mm.".

Art. 90

1.

All'articolo 144, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "In particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di tipo F. La distanza tra due triangoli e' pari a circa la meta' della base.".

Art. 91

1.

All'articolo 146 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale e' sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale."; b) Al comma 3 la parola: "ciclisti" e' sostituita dalla seguente: "velocipedi".

Art. 92

1.

All'articolo 148 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 10 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il tracciamento e' a carico dell'ente proprietario della strada."; b) Al comma 12 la parola: "approvazione" e' sostituita dalla seguente: "autorizzazione".

Art. 93

1.

All'articolo 149, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole: "entro il quale" sono sostituite dalle seguenti: "oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali".

Art. 94

1.

All'articolo 152 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 3 dopo le parole: "del marciapiede" sono aggiunte le seguenti: "o della parete che delimita la strada"; b) Dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: "4. Nei centri abitati, ove le caratteristiche ambientali lo richiedano, per i segnali a validita' diurna e in zone con illuminazione pubblica efficiente, la segnaletica orizzontale puo' essere realizzata anche con materiale lapideo."; c) Il preesistente comma 4 diventa comma 5.

Art. 95

1.

All'articolo 153 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 3 e' soppresso; b) Il preesistente comma 4 diventa comma 3 e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La spaziatura di posa dei dispositivi deve essere di 15 m in rettilineo e di 5 m in curva."; c) Il preesistente comma 5 diventa comma 4 e dopo la parola: "caratteristiche" e' aggiunta la seguente: "dimensionali,".

Art. 96

1.

All'articolo 154 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "di poco sporgenti" sono sostituite dalle seguenti: "sporgenti al massimo 3 cm"; b) Al comma 2 la parola: "realizzati" e' sostituita dalla seguente: "realizzate" e le parole: "e durata" sono sostituite dalle seguenti: ", durata e antiscivolosita'".

Art. 97

1.

All'articolo 159 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) E' aggiunto in fine il seguente comma: "5. Se la manovra di svolta a destra e' consentita con continuita', la lanterna semaforica veicolare normale puo' essere integrata con una luce verde direzionale posizionata in basso, a destra della luce verde veicolare.".

Art. 98

1.

All'articolo 160, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Dopo le parole: "angolo retto", sono aggiunte le seguenti: "o prossimo a 90 gradi,".

Art. 99

1.

All'articolo 163, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole: "i ciclisti" sono sostituite dalle seguenti: "i conducenti dei velocipedi".

Art. 100

Art. 101

1.

All'articolo 166, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole: "con o senza barriere" sono soppresse ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La lanterna di cui al comma 1, lettera a), con luce rossa fissa e' usata nei passaggi a livello con barriere.".

Art. 102

1.

All'articolo 169 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Funzionamento degli impianti semaforici)"; b) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneita' di segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dell'impianto a luci gialle lampeggianti.".

Art. 103

Art. 104

1.

All'articolo 174, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) dopo le parole: "di colore giallo" sono aggiunte le seguenti: "in gallerie a senso unico"; dopo le parole: "a doppia faccia" sono aggiunte le seguenti: ", rossa in destra e bianca in sinistra"; b) alla lettera d) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il segnale e' posto in opera a cura e spese dell'ente proprietario della strada che non prosegue.".

Art. 105

1.

All'articolo 176, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) le parole: "dipintura con vernice bianca" sono sostituite dalle seguenti: "strisce di colore bianco (fig. II.446)"; b) alla lettera b) la parola: "palline" e' sostituita dalla seguente: "paline".

Art. 106

1.

All'articolo 178 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le corsie riservate, in cui e' permesso il transito solo a determinate categorie di veicoli, possono essere delimitate, fisicamente, dalle strisce di corsia di cui all'articolo 140, commi 6 e 7, oppure con elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale. In tal caso, gli elementi in rilievo sostituiscono la striscia gialla."; b) Al comma 4 le parole: "tra 3 e 10 cm" sono sostituite dalle seguenti: "tra 5 e 15 cm".

Art. 107

1.

All'articolo 179 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o piu' corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocita' costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione."; b) Al comma 4 dopo le parole: "di velocita' inferiore" sono aggiunte le seguenti: "o uguali"; c) Al comma 6, lettera c) le parole: "a 1200 cm" sono sostituite dalle seguenti: "a 120 cm"; d) Il primo periodo del comma 7 e' sostituito dai seguenti: "Il presegnalamento e' costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso e' abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia gia' imposto un limite massimo di velocita' di pari entita'"; e) Al comma 9 dopo le parole: "di velocita'" e' aggiunta la seguente: "prefabbricati"; e dopo le parole: "e la sicurezza stradale" la parola "e" e' soppressa e sono inserite le seguenti: ". Tutti i tipi di rallentatori sono".

Art. 108

Art. 109

1.

All'articolo 184, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel periodo di tempo intercorrente tra l'insorgere dell'avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e l'apposizione delle protezioni suindicate, l'esercente la ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello".

Art. 110

1.

All'articolo 191, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole: ", come prescritto nell'articolo 87, comma 6," sono soppresse.

Art. 111

1.

All'articolo 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405."; b) Al comma 2 prima della parola: "regolamento" e' inserita la seguente: "presente"; c) Al comma 3 prima della parola: "regolamento" e' inserita la seguente: "presente"; e la parola: "Ministro" e' sostituita dalla seguente: "Ministero"; d) Il comma 4 e' costituito dal seguente: "Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso e' comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell'istanza."; e) Al comma 6 e' aggiunto di seguito il seguente periodo: "Puo' essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.".

Art. 112

1.

All'articolo 193 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: "segnali stradali" e' aggiunta la seguente: "verticali"; b) Al comma 2: A) alla lettera e) le parole: "rilasciata dal Comune" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciato dal comune"; B) alla lettera l), dopo le parole: "all'articolo 194" sono aggiunte le seguenti: ", comma 2"; c) Al comma 3 le parole: "per un biennio" sono sostituite dalle seguenti: "per un triennio" e la parola: "biennale" e' sostituita dalla seguente: "triennale".

Art. 113

1.

All'articolo 194 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "e disporre" sono sostituite dalle seguenti: "ed essere in possesso"; b) Al comma 2 le parole: "essere dotate" sono sostituite dalle seguenti: "avere la proprieta' o la disponibilita'".

Art. 114

1.

All'articolo 195 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2: A) alla lettera d) le parole: "dalla norma UNI-EN 29003 - ISO 9003;" sono sostituite dalle seguenti: "da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica."; B) la lettera e) e' soppressa; b) E' aggiunto in fine il seguente comma: "3. Il rispetto del sistema di qualita' di cui al comma 2, lettera d), deve essere dimostrato entro il primo triennio di validita' dell'autorizzazione e deve essere mantenuto nel corso dell'attivita' dell'impresa.".

Art. 115

1.

All'articolo 196 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, A) alla lettera c) la cifra: "1,350" e' sostituita dalla seguente "1,35"; B) alla lettera g) le parole: "10 Km/h" sono sostituite dalle seguenti: "6 Km/h"; b) Al comma 3 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Art. 116

1.

All'articolo 198 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 dopo le parole: "Il controllo sul ciclomotore" sono inserite le seguenti: ", salvo il caso in cui sia munito di motore elettrico," e le parole: "e limitatore di velocita'" sono soppresse; dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; b) Al comma 3 dopo le parole: "possono essere variate" sono inserite le seguenti: "o integrate" e dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Art. 117

1.

All'articolo 199 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; b) Al comma 4 dopo le parole: "possono essere variate" sono inserite le seguenti: "o integrate" e dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Art. 118

1.Il testo dell'articolo 201 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. Costituiscono un'unica unita', ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera h), del codice, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 164, comma 2, del codice, gli autotreni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio per il trasporto specifico di imbarcazioni o di velivoli. 2. Costituiscono, altresi', un'unica unita' gli autotreni attrezzati per il trasporto di elementi indivisibili autoportanti poggianti contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati o meno tramite timone. Detti elementi devono essere in grado di reagire alle sollecitazioni trasversali e longitudinali conseguenti al trasporto stesso. 3. Il trasporto di elementi indivisibili autoportanti puo' inoltre essere effettuato mediante complessi di veicoli costituiti da un trattore per semirimorchio, un semirimorchio ed un rimorchio, quando il semirimorchio ed il rimorchio siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggi il carico indivisibile, oppure ancora tramite complessi di veicoli costituiti da un trattore stradale e due rimorchi, quando i due rimorchi siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggino gli elementi indivisibili. 4. I complessi previsti al comma 2, possono essere realizzati entro i limiti previsti dagli articoli 61 e 62 del codice. I complessi indicati al comma 3 possono essere realizzati solo ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del codice, e pertanto solo se determinano il superamento dei limiti fissati dai predetti articoli 61 e 62. Qualora si verifichi eccedenza rispetto all'articolo 62 del codice, ciascuno dei veicoli costituenti il complesso deve rispondere alle norme fissate per la categoria di appartenenza dall'appendice I al titolo I. 5. La realizzazione dei complessi di cui al comma 4 deve avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche determinate al riguardo dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".

Art. 119

1.

All'articolo 202, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole: "Il Ministro dei trasporti puo'" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le caratteristiche riguardanti le particolari attrezzature necessarie per il carico, lo scarico e l'eventuale compattazione delle materie trasportate con veicoli mezzi d'opera. Puo' altresi'".

Art. 120

1.

All'articolo 203 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti lettere: "m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; n) furgoni blindati per trasporto valori;"; B) conseguentemente la preesistente lettera "m)" e' sostituita dalla seguente: "o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..". b) Al comma 2: A) dopo la lettera cc) sono aggiunte le seguenti lettere: "dd) autoveicoli per uso abitazione; ee) autoveicoli per uso ufficio; ff) autoveicoli per uso officina; gg) autoveicoli per uso negozio; hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;". B) conseguentemente la preesistente lettera "dd)" e' sostituita dalla seguente: "ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".

Note all'art. 120: - La legge 21 maggio 1955, n. 463, reca: "Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche". - Il D.M. 15 marzo 1958 recante: "Aggiornamento dell'elenco degli autoveicoli adibiti ad uso speciale, non atti comunque al trasporto di cose" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 14 maggio 1958.

Art. 121

Nota all'art. 121: - Per la legge n. 463 del 1955 e per il D.M. 15 marzo 1958 si veda in nota all'art. 120.

Art. 122

Art. 123

1.

All'articolo 209, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole: "sospensione elastica" sono sostituite dalle seguenti: "idonee sospensioni".

Nota all'art. 123: - Il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, recante: "Norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche" e' stato pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981

Art. 124

Art. 125

1.

All'articolo 214 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1) dopo le parole: "Ai veicoli d'epoca," sono aggiunte le seguenti: "iscritti nell'apposito elenco previsto nell'art. 60, comma 2, del codice,"; b) E' aggiunto infine il seguente comma: "5. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.".

Art. 126

1.

All'articolo 215 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 4 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; b) Al comma 5 le parole: "alla lettera F, punto b)" sono sostituite dalle seguenti: "al punto F, lettera b)" e le parole: "e sulla visibilita'" sono sostituite dalle seguenti: "sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilita' del conducente."; c) Al comma 6 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; d) Al comma 8 la parola: "riguardante" e' sostituita dalla seguente: "per" e le parole: "dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.".

Art. 127

1.

All'articolo 217 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: "o complesso di veicoli", sono inserite le seguenti: "compreso il relativo carico," e dopo le parole: "di inscrizione del complesso entro la" sono aggiunte le seguenti: "zona racchiusa dalla"; b) Dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: "2. Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di carico utile, riconosciute idonee per il trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), che soddisfano le condizioni del comma 1, si applica, nei soli confronti delle predette carrozzerie, il limite per la larghezza massima prevista all'articolo 61, comma 4, del codice."; c) Il preesistente comma 2 diventa comma 3 e la parola: "emanate" e' sostituita dalla seguente: "approvate"; dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; d) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Art. 128

1.

All'articolo 219 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; b) Al comma 3: A) le parole: "appendice IV" sono sostituite dalle seguenti: "appendice III"; B) le parole: "dei punti e) ed f)" sono sostituite dalle seguenti: "delle lettere b), e) ed f)"; C) dopo le parole: "altre prescrizioni" sono aggiunte le seguenti: "riguardanti i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, ivi comprese quelle"; D) dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Art. 129

Art. 130

Art. 131

1.

La rubrica e il testo dell'articolo 225 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono sostituiti dai seguenti: "(Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi) 1. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di eta', e' costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di eta' superiore ai quattro anni. 2. Il seggiolino e' realizzato e predisposto per l'installazione in modo che, anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del codice, non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilita' e la liberta' di manovra da parte dello stesso. 3. Il sistema di sicurezza del bambino e' costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale struttura di protezione puo' far parte del seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso e' montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento. 4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui massa non e' superiore a 15 Kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al manubrio. In quest'ultimo caso, l'interasse tra gli agganci al manubrio non e' superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni d'uso del seggiolino di cui al comma 5, e' evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. 5. Ciascun seggiolino e' munito di istruzioni illustrate per il montaggio e di indicazioni per l'uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono riportati gli articoli 68, comma 5, e 182, comma 5, del codice, nonche' gli articoli 225 e 377, comma 5. Alle suddette istruzioni ed indicazioni e' allegata una dichiarazione che attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dal presente articolo. Tale dichiarazione e' sottoscritta, sotto la propria responsabilita', dal produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunita' europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attivita' commerciale. 6. Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio dello stesso, l'anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunita' europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attivita' commerciale. 7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purche' la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 Kg. Per la circolazione notturna il rimorchio e' equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'articolo 224.".

Art. 132

Art. 133

1.

All'articolo 227 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "Ministro dei trasporti con propri decreti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C."; b) Al comma 2: A) le parole: "i decreti" sono sostituite dalle seguenti: "i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C."; B) le parole: "I medesimi decreti" sono sostituite dalle seguenti: "I medesimi provvedimenti"; C) le parole: "alla lettera E" sono sostituite dalle seguenti: "al punto E"; D) le parole: "di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanita'"; c) Al comma 3 le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C." e le parole: "altri Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "altri Ministeri".

Nota all'art. 133: - Il testo dell'art. 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente) e' il seguente: "Art. 10. - Le funzioni gia' attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'art. 102, numeri 1), 3), 4), 5), e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanita'; nonche' quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanita'".

Art. 134

1.

Il testo dell'articolo 229 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve fornire almeno l'indicazione relativa alla distanza chilometrica totale percorsa, a partire dalla prima messa in circolazione degli stessi autoveicoli o dal riazzeramento automatico di tale indicazione. Esso deve altresi' essere privo di dispositivi di azzeramento manuale e non deve essere manomesso. E' consentita l'installazione di un contachilometri parziale azzerabile. 2. Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilita' diretta del conducente ed essere ad almeno cinque cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove.".

Art. 135

1.

All'articolo 230 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "lettera d)", sono soppresse e la parola: "devono" e' sostituita ogni volta dalla seguente: "possono"; b) AL comma 3 le parole: "deve essere utilizzato" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere utilizzato solo"; c) Ai commi 5 e 8 le parole: "100 m" sono sostituite dalle seguenti: "50 m"; d) Al comma 9 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; e) Il comma 12 e' soppresso.

Nota all'art. 135: - Il D.M. 10 dicembre 1988 disciplina il segnalamento mobile plurifunzionale di soccorso per autoveicoli.

Art. 136

1.

All'articolo 231, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) le facce interne del dispositivo sono utilizzate per riportare gli estremi di approvazione e le istruzioni per l'uso del dispositivo stesso;"; b) Alla lettera d) le parole: "al punto c)" sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera c)".

Art. 137

1.

All'articolo 233, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Dopo le parole: "della provincia" sono aggiunte le seguenti: "di appartenenza dell'ufficio stesso";

Art. 138

1.

All'articolo 235 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti e" sono soppresse; b) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Se i certificati di origine sono privi, in tutto o in parte, dei dati tecnici del veicolo, questi ultimi devono risultare da altra idonea documentazione.".

Art. 139

Art. 140

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