DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 610

Type DPR
Publication 1996-09-16
Ultimo aggiornamento 1997-02-13
State In force
Source Normattiva
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1.

Il testo dell'articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147, e' sostituito dal seguente: "1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non puo' essere inferiore alla profondita' dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non puo' essere inferiore a 3 m. 2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 60 m per le strade di tipo A; b) 40 m per le strade di tipo B; c) 30 m per le strade di tipo C; d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice; e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F. 3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano gia' esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo B; c) 10 m per le strade di tipo C. 4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: a) 5 m per le strade di tipo A, B; b) 3 m per le strade di tipo C, F. 5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione. 6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non puo' essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. 7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non puo' essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo. 8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non puo' essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo."; 9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.

Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, n. 52 del nuovo Codice della strada: "1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati: (Omissis). n. 52) Strada vicinale (o poderale o di bonifica): strada privata fuori dei centri abitati ad uso pubblico". - Il testo dell'art. 4 del nuovo Codice della strada e' il seguente: "Art. 4 (Deliminazione del centro abitato). - 1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della Giunta alla delimitazione del centro abitato. 2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 e' pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso".

Art. 25

1.

All'articolo 29, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole: "articolo 26, commi 4 e 5," sono sostituite dalle seguenti: "articolo 26, commi 7 e 8,".

Art. 26

1.

All'articolo 30 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 5 le parole: "vanno rimossi" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere rimossi o oscurati"; b) Al comma 7 le parole: "In caso di interventi non programmabili e comunque" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di interventi non programmabili o comunque" e le parole: ", l'ente proprietario puo'" sono sostituite dalle seguenti: "o calamita' naturale, l'ente proprietario o i soggetti da esso individuati possono"; c) Al comma 8 le parole: "la sede di strade extraurbane" sono sostituite dalle seguenti: "la sede di autostrade, di strade extraurbane".

Art. 27

1.

All'articolo 32 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 le parole: "le barriere possono" sono sostituite dalle seguenti: "le barriere sono obbligatorie nelle zone che presentano condizioni di pericolo per le persone al lavoro o per i veicoli in transito. Possono" e le parole: "e in conformita' alle direttive da esso impartite" sono soppresse; b) Al comma 5 dopo le parole: "essere composta da" e' aggiunta la seguente: "almeno".

Art. 28

1.

All'articolo 34 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "di breve durata" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore ai due giorni" e la parola: "spaziatura" e' costituita dalla seguente: "frequenza"; b) Al comma 2 le parole: "e per circondare zone di lavoro ed operazioni di manutenzione di lunga durata." sono sostituite dalle seguenti: "o per delimitare zone di lavoro di durata superiore ai due giorni." e le parole: "La frequenza di posa e' di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva, salvo distanza diversa nei centri abitati, a seconda delle necessita' locali della segnalazione." sono sostituite dalle seguenti: "La frequenza di posa e' la stessa dei coni.".

Art. 29

1.

All'articolo 35 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica dopo la parola: "integrativi" sono aggiunte le seguenti: "o sostitutivi"; b) Al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, devono essere eseguite interruzioni che garantiscano il deflusso dell'acqua."; c) Al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'obbligo non sussiste se e' previsto il rifacimento della pavimentazione."; d) Al comma 6 le parole da: "devono essere" a ".Possono" sono sostituite dalla seguente: "possono"; dopo le parole: "adesivo di sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "od altri sistemi di ancoraggio"; la parola: "rettifilo" e' sostituita dalla seguente: "rettilineo".

Art. 30

Art. 31

1.

All'articolo 38 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: "od in movimento" sono aggiunte le seguenti: "se esposti al traffico,"; b) Al comma 2: A) le parole: "anche se devono compiere lavori manutentori" sono sostituite dalle seguenti: "anche se sono fermi per compiere lavori di manutenzione"; B) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) sulle strade urbane con il preavviso LAVORI (fig. II.383) e, qualora opportuno, con i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO preceduti dai segnali DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48), STRETTOIA (figg. II.384, II.385 o II.386), SENSO UNICO ALTERNATO (figg. II.41 e II.45) e LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' (fig. II.50) se il limite e' inferiore a 50 km/h;".

Art. 32

1.

All'articolo 39 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2: A) dopo le parole: "di un cantiere mobile" sono aggiunte le seguenti: "su strade con almeno due corsie per senso di marcia"; B) alla lettera b) le parole da: "Il segnale di LAVORI" a: "aperta al traffico" sono sostituite dalle seguenti: "In tutte le fasi non operative precedenti o successive al loro impiego, i lampeggiatori del SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE devono essere disattivati ed il segnale stesso deve essere posto in posizione ripiegata"; b) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il segnale di LAVORI deve essere posto sulle strade intersecanti se il cantiere mobile puo' presentarsi all'improvviso ai veicoli che svoltano. I segnali installati sui veicoli devono essere realizzati con pellicole retroriflettenti di classe 2, di cui all'articolo 79, comma 10. In galleria non sono consentiti cantieri mobili, se essa rimane aperta al traffico, salvo deroghe per situazioni specifiche autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale."; c) E' aggiunto in fine il seguente comma: "4. Sulle strade di tipo E ed F, nei casi di cantiere mobile costituito dalla attivita' di un veicolo operativo, segnalato come previsto all'articolo 38, comma 1, il segnale LAVORI, in deroga a quanto previsto all'articolo 31, comma 2, puo' essere sostituito con un moviere, munito di bandiera, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lettera b).".

Art. 33

1.

All'articolo 42, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Alla lettera c) dopo le parole: "via cavo o via radio" sono aggiunte le seguenti: "o con altri sistemi che comunque garantiscano l'affidabilita' del collegamento".

Art. 34

1.

All'articolo 44, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole: "all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3".

Art. 35

Art. 36

Note all'art. 36: - Il testo dell'art. 3, comma 1, punto 37 del nuovo Codice della strada e' il seguente: "1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati: (Omissis). n. 37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o piu' veicoli". - Il testo dell'art. 22, comma 2, del nuovo Codice della strada e' il seguente: (Omissis). "2 gli accessi o le diramazioni gia' esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformita' alle prescrizioni di cui al presente titolo". - Il testo dell'art. 44, commi 4 e 8 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) e' il seguente: (Omissis). "4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata". (Omissis). "8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilita', possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettivita', non puo' comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera nell'esercizio di particolari attivita' da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento".

Art. 37

1.

Il testo dell'articolo 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attivita' a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Puo' essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attivita' ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non puo' essere luminosa, ne' per luce propria, ne' per luce indiretta. 3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Puo' essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 5. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Puo' essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, puo' essere realizzata anche in materiale rigido. 6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilita' nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che puo' anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 8. Si definisce "impianto di pubblicita' o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicita' o alla propaganda sia di prodotti che di attivita' e non individuabile secondo definizioni precedenti, ne' come insegna di esercizio, ne' come preinsegna, ne' come cartello, ne' come striscione, locandina o stendardo, ne' come segno orizzontale reclamistico, ne' come impianto pubblicitario di servizio. Puo' essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicita' o propaganda sono indicati per brevita', con il termine "altri mezzi pubblicitari". 10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicita', nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.".

Art. 38

1.L'articolo 48 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "Art. 48 (Art. 23 Cod. Str.) (Dimensioni) "1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m2 , ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m2; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attivita' sia superiore a 100 m2 , e' possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m2 , fino al limite di 50 m2 .

2.I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

3.Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.".

Nota all'art. 38: - Il testo dell'art. 23 del nuovo Codice della strada e' il seguente: "Art. 23. (Pubblicita' sulle strade e sui veicoli). - 1. Lungo le strade o in vista di esse e' vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicita' o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilita' o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresi' vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonche' le sorgenti e le pubblicita' luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica. 2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento purche' sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. 3. Lungo le strade nell'ambito e in prossimita' di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, e' vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari. 4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale. 5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione e' subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. 6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facolta' di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. 7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade e' consentita la pubblicita' nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purche' autorizzati dall'ente proprietario delle strade. 8. E' parimenti vietata la pubblicita', relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicita' fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno. 9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicita' attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione. 10. Il Ministro dei lavori pubblici puo' impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonche' disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse. 11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila. 12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentosedicimila e lire ottocentosessantaquattromila. 13. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e forma di pubblicita', secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. Quando la rimozione importa la necessita' di entrare nel fondo altrui, la rimozione non puo' avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada al terzo".

Art. 39

1.

All'articolo 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari)"; b) Al comma 1 dopo le parole: "I cartelli" sono aggiunte le seguenti: ", le insegne di esercizio" e dopo le parole: "essere realizzati" sono aggiunte le seguenti: "nelle loro parti strutturali"; c) I commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela e' adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimita' delle intersezioni. Occorre altresi' evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilita'. 5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.".

Art. 40

1.

All'articolo 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimita' delle strade dove ne e' consentita l'installazione, non possono avere luce ne' intermittente, ne' di intensita' luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento. 2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela e' adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimita' delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, e' vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione."; b) Al comma 3 dopo le parole: "per indicare" e' aggiunta la seguente: "farmacie,".

Art. 41

1.Il testo dell'articolo 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. Lungo o in prossimita' delle strade, fuori e dentro i centri abitati, e' consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti. 2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, e' imposto un limite di velocita' non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimita' delle strade dove ne e' consentita l'installazione, e' autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) 3 m dal limite della carreggiata; b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) 150 m prima dei segnali di indicazione; f) 100 m dopo i segnali di indicazione; g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice; h) 250 m prima delle intersezioni; i) 100 m dopo le intersezioni; l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, gia' esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, e' ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilita' dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimita' delle strade ove ne e' consentita l'installazione, e' comunque vietato nei seguenti punti: a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; b) in corrispondenza delle intersezioni; c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°; e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento. 4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, e' imposto un limite di velocita' non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, e' vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso e' autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilita' di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice: a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie. I comuni hanno la facolta' di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilita' dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreche' siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. 6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove e' consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale. 7. Fuori dai centri abitati puo' essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m2 , ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata. 8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m2 , non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreche' siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali e' disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico - architettonico, sempreche' siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. 9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. 10. L'esposizione di striscioni e' ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi e' ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi e' limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m. 11. Fuori dai centri abitati e' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilita' inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilita' ammesso e' fissato dai regolamenti comunali. 12. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali. 13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, e' ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari e' rispettata una distanza minima di 100 m. 14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. 15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimita' dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, e' subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.".

Note all'art. 41: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, punto 20 del nuovo Codice della strada: "1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati: (Omissis). n 20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecanti, tale da determinare condizioni di limitata visibilita'". - Per il testo dell'art. 23 del nuovo Codice della strada si veda in nota all'art. 38.

Art. 42

Art. 43

Nota all'art. 43: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legislazione e autenticazione delle firme".

Art. 44

1.

All'articolo 54, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Alla lettera a) dopo le parole: "dei cartelli" sono aggiunte le seguenti: ", delle insegne di esercizio".

Art. 45

1.

All'articolo 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, e' ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile."; b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.".

Art. 46

1.

All'articolo 56 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: "dei cartelli" sono aggiunte ogni volta le seguenti: ", delle insegne di esercizio"; b) Al comma 5 le parole: "commi 8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e le parole: "le 48 ore successive" sono sostituite dalle seguenti: "gli otto giorni successivi"; c) Al comma 6 le parole: "48 ore" sono sostituite dalle seguenti: "otto giorni".

Art. 47

1.Il testo dell'articolo 57 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. L'apposizione sui veicoli di pubblicita' non luminosa e' consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato e' consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. 2. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni: a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilita' e la percettibilita' degli stessi; d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. 3. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni: a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia; b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm; c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti e' ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni: a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1; b) che la superficie della parte rifrangente non occupi piu' di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m2 ; c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie; d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva; e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, ne' disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. 6. All'interno dei veicoli e' proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.".

Note all'art. 47: - Per il testo dell'art. 61 del nuovo Codice della strada si veda in nota all'art. 7. - Si riporta il testo dell'art. 9 del nuovo Codice della strada: "9. (Competizioni sportive su strada). - 1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco del comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dal prefetto per le gare con veicoli a motore, sentite le federazioni nazionali sportive competenti, nonche' per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano piu' comuni. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per quelle di competenza del prefetto e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. 3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. 4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefettura, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed e' subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo puo' essere omesso quando, anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di regolarita' per le quali non sia ammessa una velocita' media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso e' sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocita' superiori ai detti limiti. 5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero dei lavori pubblici in nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. Il prefetto puo' concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessita', dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici. 6. L'autorizzazione della prefettura e' altresi' subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresi' la responsabilita' dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. 7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. 8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI. 9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore".

Art. 48

Art. 49

1.

Il testo dell'articolo 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. La pubblicita' fonica fuori dai centri abitati e' consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. 2. La pubblicita' fonica entro i centri abitati e' consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1. 3. La pubblicita' fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, e' autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune. 4. Per la pubblicita' elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicita' elettorale e' autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di piu' comuni, l'autorizzazione e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. 5. In tutti i casi, la pubblicita' fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.".

Note all'art. 49: - Il testo dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonche' di contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali) e' il seguente: "Art. 7. - Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili e' consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni piu' restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti. La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente e' punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000". - Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 recante: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.

Art. 50

Art. 51

Art. 52

1.

All'articolo 63 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 l'ultimo periodo e' soppresso; b) E' aggiunto il seguente comma: "2. Le stazioni destinate alle operazioni di esazione del pedaggio si configurano come aree nelle quali sono svolte le attivita' di esazione, di informazione , di vendita dei mezzi di pagamento del pedaggio e di assistenza all'utenza. L'accesso ai servizi deve essere realizzato in modo da non interferire con la circolazione dei veicoli.".

Art. 53

1.

All'articolo 65 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) le parole: ",quando sono realizzati a raso," sono soppresse; B) alla lettera a) prima della parola: "trasversali" e' inserita la seguente: "attraversamenti"; C) alla lettera b) prima della parola: "longitudinali" e' inserita la seguente: "occupazioni"; D) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti."; b) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidita' della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonche' della possibilita' di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.".

Art. 54

1.

All'articolo 66 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti, sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. 2. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilita' di effettuare interventi di manutenzione senza che cio' comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione, secondo le direttive emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Dipartimento delle aree urbane. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di piu' servizi in un unico attraversamento. Non e' consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilita', a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata."; b) Al comma 4: A) dopo le parole: "Gli attraversamenti" e' aggiunta la seguente: "trasversali"; B) le parole: "piu' il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto" sono soppresse C) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: "Per gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all'articolo 28 del codice, detta distanza puo' essere ridotta ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono comunque fatte salve le eventuali diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto e la disciplina dei casi di deroga ivi prevista."; c) Al comma 5 dopo le parole: "Negli attraversamenti" e' aggiunta la seguente: "trasversali" e dopo le parole: "franco di sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "e fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto"; d) I commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: "6. Le tipologie e le modalita' di esecuzione degli attraversamenti sia in sotterraneo che con strutture sopraelevate sono sottoposte all'approvazione dell'ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione di cui all'articolo 67. 7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nella fase di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondita', rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 8. Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali sono ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, piu' un franco di sicurezza. Si puo' derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio. In tale situazione i sostegni verticali sono ubicati, ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata."; e) I commi 9 e 10 sono soppressi.

Nota all'art. 54: - Per il testo dell'art. 28 del nuovo Codice della strada, si veda in nota all'art. 14.

Art. 55

Note all'art. 55: - Si riporta l'art. 27 del nuovo Codice della strada: "Art. 27 (Formalita' per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni). - 1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento. 2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada. 3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni. 4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati. 5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonche' la durata, che non potra' comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorita' competente puo' revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo. 6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi e' fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori. 7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e loro pertinenze puo' essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualita' ovvero in unica soluzione. 8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava. 9. L'autorita' competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo puo' chiedere un deposito cauzionale. 10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme che e' tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12. 11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila. 12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione e' definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI". - Per il testo dell'art. 28 del nuovo Codice della strada, si veda in nota all'art. 14.

Art. 56

1.

All'articolo 69 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "che non sia ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore." sono sostituite dalle seguenti: "imputabile al concessionario, ferma restando la possibilita' di prorogare detti termini su motivata richiesta del concessionario stesso."; b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini e con le modalita' indicati dall'ente proprietario, questo ha facolta', previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire detti lavori, di procedere alla esecuzione diretta, comunicando al concessionario, con raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede all'autorita' competente l'emanazione del decreto ingiuntivo, secondo la legislazione vigente.".

Art. 57

1.

All'articolo 77 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 3 la parola: "predominante" e' sostituita dalla seguente: "predominanti"; b) Al comma 5, le parole: "comma da" sono sostituite dalle seguenti: "commi da" ed all'ultimo periodo, la parola: "piu'" e' soppressa.

Art. 58

1.

All'articolo 79, al comma 12, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Dopo le parole: "nonche' per i segnali" e' aggiunta la seguente: "permanenti"; b) Le parole da "e' facoltativo per i segnali" a "delineatori speciali" sono sostituite dalle seguenti: "e' facoltativo per gli altri segnali. Nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione, ai sensi dell'articolo 128, comma 8, la installazione di nuovi cartelli nel medesimo gruppo non comporta la sostituzione dell'intero gruppo, che puo' permanere fino alla scadenza della sua vita utile.".

Art. 59

1.

All'articolo 80, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Dopo le parole: "i segnali temporanei" sono aggiunte le seguenti: "di prescrizione"; b) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel segnale di passo carrabile il disco del divieto di sosta puo' avere diametro minimo di 20 cm".

Art. 60

1.

All'articolo 81, comma 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'installazione non e' necessaria se il divieto o l'obbligo cessa in corrispondenza di una intersezione.".

Art. 61

1.

All'articolo 82, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Dopo le parole "di due segnali" sono aggiunte le seguenti: "del medesimo formato".

Art. 62

Art. 63

Art. 64

1.

All'articolo 87, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole da: "mediante il segnale" a: "centri abitati." sono sostituite dalle seguenti: "come prescritto nell'articolo 191.".

Art. 65

1.

All'articolo 88, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) La parola: "ciclisti" e' sostituita dalla seguente: "velocipedi".

Art. 66

1.

Art. 67

1.

All'articolo 93, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole: "i pannelli II.6/n" sono sostituite dalle seguenti: "i pannelli II.6/h".

Art. 68

1.

All'articolo 99, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il suo impiego e' obbligatorio sulle strade extraurbane.".

Art. 69

Art. 70

1.

All'articolo 110, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole da: "o dell'impresa" a: "sulla strada" sono soppresse.

Art. 71

Art. 72

Art. 73

1.

All'articolo 118 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, alle lettere b) e c), le parole: "degli autoveicoli" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "dei veicoli"; b) Al comma 2 le parole: "di intersezione" sono soppresse.

Art. 74

1.

All'articolo 119 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica la parola: "prescrizione" e' sostituita dalla seguente: "divieto"; b) Al comma 1 le parole: "di una prescrizione" sono sostituite dalle seguenti: "di un divieto".

Art. 75

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