DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 610
Note all'art. 140: - Il testo dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e' il seguente: "Art. 2 (Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione). - 1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione. Il registro e' articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al comma 3 dell'art. 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'art. 4. 2. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela degli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni. 3. Ciascuna impresa puo' essere iscritta in una o piu' sezioni del registro di cui al comma 1, in relazione all'attivita' effettivamente esercitata. Non e' consentito esercitare attivita' di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa e' iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attivita' principale". - Il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' il seguente: "Art. 3 (Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione). - 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 2; l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti: a) disponibilita' di spazi e di locali, per la cui utilizzazione in relazione all'attivita' siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attivita'; b) dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attivita', indicate in apposite tabelle approvate, dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Tali tabelle sono periodicamente aggiornate con la medesima procedura; c) designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attivita' per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'art. 2, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionale di cui all'art. 7; d) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l'attivita' di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione. 2. La perdita di uno o piu' requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 2. 3. La commissione di cui all'art. 9 delibera sulle domande di iscrizione nel registro di cui all'art. 2 entro sessanta giorni. 4. Contro il mancato accoglimento delle domande di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale; contro la decisione del presidente della giunta regionale e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale". - Il testo dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e' il seguente: "Art. 4 (Imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio di veicoli). - 1. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, e' consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio di veicoli. 2. Le imprese di cui al comma 1, per poter esercitare, con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione, devono essere iscritte in uno speciale elenco del registro di cui all'art. 2, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3.
Art. 141
All'articolo 240 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:"; b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il responsabile tecnico deve inoltre essere dipendente dell'impresa o del consorzio che ha chiesto la concessione e deve svolgere la propria attivita' in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui e' stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non puo' operare presso piu' di una sede operativa di impresa o presso piu' di un consorzio che effettui il servizio di revisione.".
Nota all'art. 141: - Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fin a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria (art. 234). 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinare l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta".
Art. 142
All'articolo 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica dopo le parole: "delle imprese" sono aggiunte le seguenti: " e dei consorzi" e la parola: "abilitate" e' sostituita dalla seguente: "abilitati"; b) al comma 1 dopo le parole: "Le imprese" sono aggiunte le seguenti: "ed i consorzi"; dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; la parola: "dotate" e' sostituita dalla seguente: "dotati"; c) Al comma 2 le parole: "ai punti" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "alle lettere"; d) Al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei Trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Note all'art. 142: - La direttiva 72/306 CEE e' stata recepita con D.M. 5 agosto 1974: "Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda l'inquinamento prodotto dai motori diesel di propulsione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974. - Il D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente ai veicoli con motore diesel" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 1971. - La direttiva 84/424 CEE e' stata recepita con D.M. 6 dicembre 1984: "Modificazioni alla tabella di cui all'allegato I, punto 5.2.2.1. del D.M. 12 gennaio 1982 recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 1985.
Art. 143
Art. 144
All'articolo 243, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole: "alla lettera F" sono sostituite dalle seguenti: "al punto F".
Art. 145
All'articolo 244 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica le parole: "Locazione senza conducente e servizio" sono sostituite dalla seguente: "Servizio"; b) Il comma 1 e' soppresso e il preesistente comma 2 diventa comma 1.
Art. 146
Art. 147
All'articolo 247 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica le parole: "tra gli" sono sostituite dalla seguente: "degli"; b) Sono aggiunti in fine i seguenti commi: 3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e' proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento. 4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresi', al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice.".
Nota all'art. 147: - La legge 1 dicembre 1986, n. 870, recante "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti", e' pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1986.
Art. 148
All'articolo 249 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 3 e' soppresso.
Art. 149
All'articolo 250 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 5 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; b) E' aggiunto in fine il seguente comma: "7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3.".
Art. 150
Nota all'art. 150: - Per la legge 1 dicembre 1986, n. 870 si veda in nota all'art. 147.
Art. 151
All'articolo 255, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Alla lettera a) dopo le parole: Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione" e all'ultimo periodo, le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.".
Art. 152
Art. 153
All'articolo 258, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Dopo le parole: "d'immatricolazione" e' aggiunta la seguente: "ripetitrici", e le parole: "Le dimensioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1 ottobre 1993, le dimensioni e la collocazione"; b) La lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli, esclusi quelli con targhe EE: 1) formato A: 486 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l); 2) formato B: 336 mm x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/m)"; c) Alla lettera d) le parole tra parentesi sono sostituite dalla seguenti: "(fig. III.4/d, III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/t, III.4/u); d) Alla lettera e) le parole: "e relative targhe ripetitrici" sono sostituite dalle seguenti: "; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi", le parole: "targhe prova dei motoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "targhe prova dei ciclomotori e dei motoveicoli" e le parole tra parentesi sono sostituite dalle seguenti: "(fig. III.4/e, III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v).
Art. 154
All'articolo 259, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Alla lettera b) dopo le parole: "macchine operatrici" e' aggiunta la seguente: "trainate".
Art. 155
All'articolo 260, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 e' inserita la seguente lettera: "c) colore azzurro: lettere EE di tutte targhe previste dall'articolo 134, comma 1, del codice"; b) Al comma 5 le parole: "a partire dal 1 luglio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1 ottobre 1993" e dopo la parola: "M.C.T.C." sono aggiunte le seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 1996".
Art. 156
All'articolo 261 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; b) Il comma 2 e' soppresso
Art. 157
L'articolo 263 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "Art. 263 (Art. 100 Cod. Str.) (Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore) 1. I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del codice, destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalita' di cui all'articolo 208, comma 2, del codice, vengono utilizzati: a) nella misura non inferiore al 95% per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per corsi di aggiornamento professionale, per ricerche sperimentali, ivi comprese le ricerche sui singoli dispositivi e componenti del veicolo, anche nei riflessi verso l'ambiente nonche' in relazione al conducente ed alle persone trasportate, e per l'acquisto delle relative apparecchiature ed informatizzazione delle procedure relative alle ricerche stesse; b) in misura non eccedente il 5% per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, anche in relazione alla eventuale articolazione in turni delle relative sperimentazioni.".
Art. 158
All'articolo 265 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "fluorescente e" sono soppresse e le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C."; b) Al comma 2 le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.".
Art. 159
All'articolo 266, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole: "di tipo approvato dal Ministero dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU, recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione,".
Art. 160
1.Il testo dell'articolo 268 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali deve essere presentata all'ente competente per la localita' di inizio del viaggio e deve essere corredata dalla fotocopia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneita' tecnica del veicolo; per le modalita' di presentazione della suddetta fotocopia si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 13. La domanda deve riportare oltre ai dati identificativi del richiedente, l'indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo stesso e deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo e' utilizzato. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero itinerario per il quale e' richiesta, previo nulla osta degli altri enti interessati. 2. L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale e' stata presentata la domanda di autorizzazione. 3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilita', la percorribilita' di tutto l'itinerario da parte del veicolo nonche' l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto. 4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell'autorizzazione e' prescritta la scorta tecnica. Detta scorta puo' essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada. 5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con se' l'autorizzazione da esibire, a richiesta, a gli organi preposti alla vigilanza stradale. 6. Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'articolo 104 del codice, sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. La misura dell'indennizzo e' valutata in maniera convenzionale ed i relativi importi corrispondono a quelli individuati all'articolo 18, comma 5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico. 7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione e' accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso.".
Art. 161
All'articolo 275 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2, lettera b) la misura: "2,94 kW/t" e' sostituita dalla seguente: "2,9kW/t"; b) Al comma 5 dopo le parole: "del piano di carico" sono aggiunte le seguenti: ", qualora amovibile".
Art. 162
All'articolo 280 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole da: "Per i trattori agricoli" a: "valgono" sono sostituite dalle seguenti: "La determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili, in occasione dell'approvazione o dell'omologazione dei trattori agricoli a ruote, e' effettuata secondo"; b) Al comma 2 le parole da: "Per le macchine" a: "valgono" sono sostituite dalle seguenti: "La determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, per tutte le macchine agricole semoventi a ruote, e' effettuata secondo"; c) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, nonche' per le macchine agricole in circolazione, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro della sanita'.".
Note all'art. 162: - Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 123. - Il D.P.R. 11 gennaio 1980, n. 76, recante: "Disposizioni di carattere generale relative alla omologazione CEE dei trattori agricoli o forestali a ruote e norme di attuazione delle prescrizioni tecniche concernenti taluni loro elementi e caratteristiche", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980. - Per la legge 3 marzo 1987, n. 59, si veda in nota all'art. 227. - La legge 3 marzo 1987, n. 59 recante "Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1987.
Art. 163
Note all'art. 163: - Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 123.
Art. 164
All'articolo 283, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "emanate" e' sostituita dalla seguente: "approvate"; b) dopo le parole "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Art. 165
All'articolo 291, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Prima della parola: "regolamento" e' inserita la seguente: "presente".
Art. 166
All'articolo 294 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di reimmatricolazione, il predetto ufficio provvede alla trascrizione dei dati di proprieta' sulla carta di circolazione della macchina agricola interessata."; b) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola e' titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole di cui all'articolo 110, comma 2, del codice, e' rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso di enti o consorzi pubblici, la dichiarazione di titolarita' e' rilasciata dagli stessi interessati ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e deve assicurare l'esclusivo uso della macchina che si intende immatricolare, volto a lavorazioni agricole o forestali o di manutenzione di parchi e giardini pubblici. In ambedue i casi, la dichiarazione di assunzione di responsabilita', prevista dall'articolo 110, comma 3 del codice, puo' essere omessa quando dalla documentazione presentata gia' risulti la proprieta' della macchina agricola da parte di colui che ne richiede il trasferimento di proprieta'.".
Note all'art. 166: - Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionamento competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione delle sottoscrizioni con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20".
Art. 167
Art. 168
All'articolo 299, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole: "agli autoveicoli della categoria N" sono sostituite dalle seguenti: "ai veicoli della categoria N od O" e infine la parola: "autoveicoli" e' sostituita dalla seguente: "veicoli".
Art. 169
All'articolo 303 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: "Masse massime e ripartizioni delle stesse sugli assi"; b) E' preposto il seguente comma, che diventa comma 1: "1. La massa trasmessa sull'asse direttivo non deve in ogni caso essere inferiore al valore del 20% della massa massima della macchina ridotto, rispettivamente, al 15% per le macchine con velocita' inferiore a 15 km/h ed al 13% per le macchine semicingolate. Nel caso di piu' assi direttivi, tale valore viene fissato dalla Direzione generale della M.C.T.C. in relazione alla particolare destinazione della macchina stessa."; c) Il preesistente comma 1 diventa comma 2; d) Al preesistente comma 2, che diventa comma 3, le parole: "Le masse sopra indicate" sono sostituite dalle seguenti: "Le masse indicate al comma 2".
Art. 170
All'articolo 305, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; b) Dopo le parole: "macchine operatrici" sono aggiunte le seguenti: "a ruote o cingolate"; c) Le parole: "diverse da" sono sostituite dalle seguenti: "a integrazione o modificazione di".
Art. 171
Art. 172
Art. 173
Art. 174
All'articolo 310 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, alla lettera KD dopo la parola: "autotreni," inserire la seguente: "autoarticolati,"; b) Al comma 2 le parole: "cui abilita il certificato KB" sono sostituite dalle seguenti: "cui abilitano i certificati di tipo KB e KE." e le parole da: "; il certificato di abilitazione" a: "di tipo KB." sono soppresse.
Art. 175
Nota all'art. 175: - Il D.M. 3 maggio 1974, n. 2512, recante: "Norme di attuazione della legge 14 febbraio 1974, n. 62, per l'emanazione del certificato di abilitazione professionale", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 18 maggio 1974.
Art. 176
All'articolo 315 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica la parola: "ADR" e' sostituita dalle seguenti: "relativo alle merci pericolose"; b) Al comma 1 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Nota all'art.176: - La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1991)".
Art. 177
All'articolo 317, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole: "inquadrato in uno dei profili professionali di cui alla" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto specificato nella".
Art. 178
All'articolo 318, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione" e le parole da: "per autoveicoli di categoria D" a: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "di guida per autoveicoli e dall'eventuale certificato di abilitazione professionale, secondo quanto prescritto dall'articolo 118, commi 1 e 2".
Nota all'art. 178: - Il testo dell'art. 12 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) e' il seguente: "Art. 12. - 1. Per il risanamento tecnico ed economico delle linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per la vigilanza sulla sicurezza d'esercizio dei trasporti a impianti fissi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici speciali per i trasporti a impianti fissi (USTIF). 2. Tali uffici, tenuto conto di quelli gia' istituiti in via temporanea ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti: a) per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede a Torino; b) per la regione Lombardia con sede a Milano; c) per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con sede a Venezia; d) per le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con sede a Firenze; e) per le regioni Marche, Abruzzo e Molise, con sede a Pescara; f) per le regioni Lazio, Umbria e Sardegna, con sede a Roma; g) per la regione Campania, con sede a Napoli; h) per le regioni Puglia, Basilicata e Calabria, con sede a Bari. 3. Restano ferme le altre attribuzioni gia' conferite agli uffici speciali per i trasporti a impianti fissi per il Lazio e per la Campania".
Art. 179
All'articolo 319 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "quei determinati tipi" sono sostituite dalle seguenti: "i tipi" e le parole: ", come specificato all'art. 320" sono soppresse; b) Il comma 2 e' soppresso e i commi successivi sono conseguentemente rinumerati; c) Al preesistente comma 6, rinumerato comma 5, le parole da: "di locali" a: "norme sanitarie" sono sostituite dalle seguenti: "di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo.".
Nota all'art. 179: - Il testo dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istruzione del servizio sanitario nazionale) e' il seguente: "Art. 25 (Prestazioni di cura). - Le prestazioni curative comprendono l'assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica. Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che domiciliare. L'assistenza medico-generica e pediatrica e' prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unita' sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino. La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui al comma precedente. Il rapporto fiduciario puo' cessare in ogni momento a richiesta dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere motivata. Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite di norma, presso i laboratori e i presidi delle unita' sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge. Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi della presente legge. L'utente puo' accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso alle prestazioni stesse. Nei casi di richiesta urgente motivati da parte del medico in relazione a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture di cui al sesto comma equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal caso l'unita' sanitaria locale appone sulla richiesta la relativa annotazione. Le unita' sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con priorita' nell'ambito delle loro strutture. Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri. I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere a requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge. L'assistenza ospedaliera e' prestata di norma attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati esistenti nel territorio della regione di residenza dell'utente. Nell'osservanza del principio della libera scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati, la legge regionale, in rapporto ai criteri di programmazione stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina i casi in cui e' ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio territorio, nonche' i casi nei quali potranno essere consentite forme straordinarie di assistenza indiretta".
Art. 180
All'articolo 321, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) La parola : "normale" e' soppressa.
Art. 181
All'articolo 322 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 8 le parole: ", purche' sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi" sono soppresse; b) I commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti: "9. Il virus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari e' considerato, in sede di esame, come visus naturale. 10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.".
Art. 182
L'articolo 324 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: Art. 324 (Art. 119 Cod. Str.) (Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali) 1. Per il conseguimento, la conferma di validita' o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione. 2. Nel caso sia richiesta, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, del codice, una valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate, oltre alle prove di cui al comma 1, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su specifica indicazione del medico o della commissione medica richiedente, prove di valutazione della personalita'. In ogni caso gli psicologi che procedono alle valutazioni previste dal presente articolo devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, di una specifica formazione nel settore della sicurezza stradale.".
Art. 183
Art. 184
All'articolo 326 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D"; b) Al comma 1 dopo le parole: "patente di guida" e' soppressa la seguente: "normale"; c) Al comma 2 le parole: "della categoria C" sono sostituite dalle seguenti: "delle categorie C e D"; d) Al comma 3 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D".
Art. 185
All'articolo 327 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D"; b) Al comma 1 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D".
Art. 186
All'articolo 328 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D"; b) Al comma 1 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D".
Art. 187
All'articolo 329 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: "Patenti speciali delle categorie C e D"; b) Al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La patente speciale di categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 16.".
Art. 188
All'articolo 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; b) Al comma 3 le parole: "Un altro membro effettivo ed uno supplente sono ricompresi fra gli psicologi di cui all'articolo 119, comma 9, del codice". sono soppresse; c) Al comma 10 le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c),"; d) Il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Il giudizio di non idoneita' formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa.". e) Al comma 15 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione". f) Al comma 16 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione". g) Al comma 17 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Art. 189
All'articolo 331 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) quello di cui al modello IV.4 (comunicazione all'ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in caso di conferma di validita' della patente di guida) dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del codice;"; b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I certificati devono essere compilati, in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi. In caso di conferma di validita' della patente l'esito della visita medica deve essere comunicato al competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in forma cartacea o in via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Se la comunicazione avviene su supporto cartaceo essa deve essere fatta su modello IV.4 e deve essere inviata al suddetto ufficio che, dopo averla archiviata elettronicamente, la rinvia alle strutture sanitarie che hanno rilasciato il certificato per la verifica di autenticita' e la successiva archiviazione.".
Nota all'art. 189: - Per la legge 23 dicembre 1978, n. 833, si veda in nota all'art. 179.
Art. 190
All'articolo 332 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Fermo restando il citato quadro di riferimento, possono continuare ad effettuare esami i dipendenti che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 1993."; b) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; c) Al comma 3 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Art. 191
All'articolo 333 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Alla rubrica sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: "Esami con veicoli muniti di doppi comandi."; b) Il testo dell'articolo e' sostituito dal seguente: "1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all'articolo 121, comma 9, del codice. 2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza della patente e la propria firma negli spazi a cio' destinati. La patente di guida e' preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della regolarita' della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida.".
Art. 192
All'articolo 335 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 10, lettera a), le parole: "A, B, C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D"; b) Al comma 15 le parole: "emanate del" sono sostituite dalle seguenti: "emanate dal"; c) Il comma 16 e' sostituito dal seguente: "16. I veicoli classificati ad uso autoscuola possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonche' per ogni incombenza connessa all'attivita'.".
Art. 193
Il testo dell'articolo 337 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. L'attivita' di consulenza degli enti pubblici non economici e' disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, cosi' come modificata e integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11. Essa e' svolta dagli appositi uffici dipendenti, individuati tramite elenco da comunicare alle competenti province ed agli uffici periferici della Direzione generale della M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco deve essere aggiornato ad ogni variazione che venga apportata allo stesso.".
Nota all'art. 193: - Il testo della legge 8 agosto 1991 n. 264, recante la "Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" e' il seguente: "Art. 1 (Attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. Ai fini della presente legge, per attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonche' di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato. Art. 2 (Sviluppo programmato del settore). - 1. L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' esercitata da imprese o da societa' autorizzate dalla provincia. Non si applica l'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la programmazione numerica, a livello provinciale e in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 3. Le Province, sentiti i Comuni, definiscono, entro i successivi novanta giorni, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Art. 3 (Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. - 1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'art. 2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti: a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea residente in Italia; b) abbia raggiunto la maggiore eta'; c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis dei codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; f) sia in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5; g) disponga di locali idonei e di adeguata capacita' finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Nel caso di societa', l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata alla societa'. A tale fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti: a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di persone; b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni; e) dagli amministratori, per ogni altro tipo di societa'. 3. Nel caso di societa', il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla societa'. 4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato al contestuale deposito, presso l'amministrazione provinciale, di una cauzione pecuniaria di entita' determinata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, nonche' al versamento del contributo una tantum di cui al comma 4 dell'art. 8. "Art. 4 (Responsabilita' professionale). - 1. La responsabilita' professionale per l'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di societa', sui soci in possesso del requisito di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3. 2. Ferma restando la responsabilita' professionale di cui al comma 1, l'impresa o la societa' che esercitano attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici di dipendenti non in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 3. Art. 5 (Attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. L'attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneita' svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale e composte da: a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministero dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni; c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del comitato fra i componenti; d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Possono essere ammessi all'esame di idoneita' di cui al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo e' annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 3 nonche' di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato. 3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni capoluogo di regione secondo modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze. L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di disciplina della navigazione e legislazione complementare, di legislazione sul pubblico registro automobilistico e di legislazione tributaria afferente al settore. L'elenco completo dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame. 4. L'esame di idoneita' di cui al comma 1 non e' richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni. Art. 6 (Registro giornale). - 1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di societa', gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonche' gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, e' numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del codice civile. Esso e' inoltre vidimato annualmente ai sensi dell'art. 2216 del codice civile ed e' tenuto a disposizione delle autorita' competenti per il controllo, nonche' delle autorita' che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni. Art. 7 (Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida). - 1. L'impresa o la societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto, o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di quindici giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'art. 6. 3. L'impresa o la societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto pongono a disposizione dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto di cui all'art. 60 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. 4. Ogni abuso nel rilascio della ricevuta di cui al comma 1 comporta, salva in ogni caso l'eventuale responsabilita' penale e civile, la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione. Art. 8 (Tariffe). - 1. Le tariffe minime e, massime per l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti e composta da: a) due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti; b) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro della marina mercantile fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero; c) due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro delle finanze fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero; d) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, di cui due con funzioni di supplente. 2. I componenti della commissione di cui al comma 1 durano in carica tre anni. La commissione delibera a maggioranza dei componenti. 3. La vigilanza sul rispetto delle tariffe minime e massime di cui al comma 1 e' esercitata dalle province e dai comuni. Le tariffe minime e massime di cui al comma 1 e quelle praticate dall'impresa o dalla societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali dell'impresa o della societa' di consulenza ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti. 4. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, il titolare dell'impresa o da societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono tenuti a versare un contributo una tantum il cui importo e' determinato con decreto adottato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro in misura tale da assicurare la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui al comma 1. Art. 9 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge. 2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarita' nell'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarita' persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa, del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'art. 3 e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi. 3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'art. 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 e quando siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica altresi' la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilita' civile e penale. 4. Chiunque esercita l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresi' l'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 si applica l'art. 348 del codice penale. Art. 10 (Omissis)". - Il testo della legge 4 gennaio 1994, n. 11 recante "Adeguamento della disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto terzi" e' il seguente: "Art. 1. - 1. La Legge 8 agosto 1991, n. 264, si applica anche alle attivita' di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per il disbrigo di pratiche automobilistiche. 2. L'attivita' indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, e' di esclusiva competenza delle autoscuole. 3. L'attivita' di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto e' esercitata da imprese e societa', ai sensi della citata legge n. 264 del 1991, nonche', limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento della suddetta attivita' si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla citata legge n. 264 del 1991. 4. L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 e' soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge n. 264 del 1991. L'autorizzazione e' rilasciata dalla provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, della citata legge n. 264 del 1991, su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purche' i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della citata legge n. 264 del 1991, nonche' dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 della stessa legge. All'automobile club competente si applica l'art. 9 della citata legge n. 264 del 1991. Art. 2. - 1. All'art. 2, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, la parola: "sentite" e' sostituita dalla seguente: "sentiti"; e dopo le parole: "associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale" sono inserite le seguenti: "e l'Automobile Club d'Italia". 2. All'art. 5, comma 1, della citata legge n. 264 del 1991, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club". 3. All'art. 8, comma 1, della citata legge n. 264 del 1991, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) due rappresentanti designati dall'Automobile Club d'Italia, di cui uno con funzioni di supplente". 4. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli automobile club possono essere svolte esclusivamente le attivita' dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso. Nei locali sede degli uffici delle societa' e delle imprese che esercitano l'attivita' di cui all'art. 1 della citata legge n. 264 del 1991 possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto. Art. 3. - 1. All'art. 7, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni". 2. All'art. 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni". 3. Il comma 3 dell'art. 92 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 e sostituito dal seguente: "3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarita' nel rilascio della ricevuta e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila". 4. Il comma 4 dell'art. 7 della citata legge n. 264 del 1991 e' abrogato. Art. 4. - 1. L'art. 10 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Disposizioni transitorie). - 1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'attivita' di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneita' professionale previsti dall'art. 5. 2. Nel caso in cui l'attivita' di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 puo' essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio. 3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attivita' di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneita' professionale previsti dall'art. 5, purche' attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attivita' fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 3. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera g). 5. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti l'Automobile Club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato". 2. Il decreto di cui al comma 5 dell'art. 10 della citata legge n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa e' tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della citata legge n. 264 del 1991 in sostituzione di quella del dante causa, contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente. 4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacita' fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attivita' puo' essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 della citata legge n. 264 del 1991. 5. Nel caso di societa', a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacita' fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneita' professionale, l'attivita' puo' essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 4, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneita' professionale. 6. I soggetti subentranti ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'art. 5 della citata legge n. 264 del 1991 producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrino, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa". - La legge 4 gennaio 1994, n. 11, e' stata integrata dall'art. 2 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazione, in legge 5 gennaio 1996, n. 11, il cui testo coordinato e' il seguente: "Art. 2 (Integrazione autenticata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida, nonche' proroga della validita' dei certificati di abilitazione professionale). - 1. Sono escluse dal campo di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, le attivita' di consulenza, per la circolazione dei mezzi destinati all'autotrasporto di cose per conto di terzi, svolte a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto rappresentante dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comitati provinciali e aderenti alle associazioni nazionali presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. 1-bis. Al comma 4, primo periodo, dell'art. 1 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, dopo le parole: "L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata" sono inserite le seguenti: "direttamente dall'Automobile club d'Italia ovvero"".
Art. 194
All'articolo 338 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole da: ", comma 4" a: "dall'inoltro della domanda." sono sostituite dalle seguenti: "del codice, rilascia il duplicato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa."; b) I commi 2 e 3 sono soppressi.
Art. 195
All'articolo 340 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2: A) dopo le parole: "targa EE," sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto diversamente disposto dalle normative comunitarie relativamente alle lettere a) e b),"; B) alla lettera c) dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; b) Al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Nota all'art. 195: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968.
Art. 196
All'articolo 344 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole da: "deve" a: "prescritto" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocita' prescritti"; b) Al comma 2 le parole: "Il contrassegno" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni contrassegno"; c) Al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione".
Art. 197
All'articolo 345, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In sede di approvazione e' disposto che per gli accertamenti della velocita', qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione e' compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita', apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.".
Art. 198
All'articolo 352, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) La parola: "anticipata" e' sostituita dalla seguente: "posticipata".
Art. 199
All'articolo 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 A) la parola: "autorimessa" e' sostituita dalla seguente: "rimessa"; B) alla lettera g) le parole da: "con decreto" a: "Gazzetta Ufficiale della repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "con il disciplinare di cui al comma 2."; b) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Note all'art. 199: - L'art. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571. - (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) cosi' recita: Art. 8. - Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non e' possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente, puo' disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero puo' disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7. I prefetti e i comandanti di porto capi di circondario provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti di cui al comma precedente ai quali puo' essere affidata la custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a sequestro. Il trasporto del veicolo a motore al luogo di custodia deve essere eseguito secondo le prescrizioni del funzionario o agente che, in relazione alla natura della violazione, alle circostanze di tempo e di luogo, nonche' alle esigenze di sicurezza della circolazione, puo' disporre anche la rimozione del mezzo sequestrato o l'accompagnamento con scorta, o l'obbligo di osservare itinerari prestabiliti. Il trasporto del natante e' eseguito secondo le prescrizioni del pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e con l'eventuale ausilio degli ormeggiatori e del pilota del porto e sentito, se necessario, l'ente tecnico. Nel processo verbale di consegna al custode, deve essere fatta descrizione del veicolo o del natante sequestrato, con indicazione dello stato d'uso. Il verbale deve, altresi' contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorita' competente, nonche' sulle sanzioni penali per chi trasgredisce ai doveri della custodia. La compilazione del suddetto verbale sostituisce l'adempimento di cui al primo comma del precedente art. 5". 1. - 7. (Omissis). 8. La licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86. 9. - 18. (Omissis). Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle. I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso. Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), e' efficace solo se il prefetto esprime parere conforme. Con sentenza 24 marzo 1987, n. 77 (Gazzetta Ufficiale 1 aprile 1987, n. 14 - 1 serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza, nonche' del successivo quinto comma. - Il testo dell'art. 2043 del codice civile e' il seguente: "Art. 2043. (Risarcimento per fatto illecito). - Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Art. 200
Art. 201
All'articolo 357 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "dall'articolo 54" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 162, comma 1," e le parole: ", a termine dell'articolo 162, comma 1, del codice" sono soppresse; b) Al comma 2 le parole: "e dell'articolo 162, comma 1, del codice" sono soppresse.
Art. 202
All'articolo 358 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: "del codice" sono aggiunte le seguenti: ", che fa parte dell'equipaggiamento dei veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del codice,"; b) Al comma 4 le parole: "negli altri Stati della Comunita' Economica Europea" sono soppresse.
Nota all'art. 202: - Il regolamento n. 27 della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' allegato all'Accordo concernente l'adozione di condizioni uniformi di omologazione e il riconoscimento reciproco di omologazione degli equipaggiamenti e parti dei veicoli a motore, in data 20 marzo 1958.
Art. 203
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