DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 610

Type DPR
Publication 1996-09-16
Ultimo aggiornamento 1997-02-13
State In force
Source Normattiva
articles 238
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1.

All'articolo 120 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) alla lettera a) le parole: "alle ore 22" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 20"; B) alla lettera b) dopo le parole: "arresto volontario del veicolo." e' aggiunto il seguente periodo: "Il segnale non deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.6/m poiche' la rimozione coatta puo' comunque essere eseguita a norma dell'articolo 159, comma 1, lettera c), del codice."; C) alla lettera e) dopo le parole: "della quale vige" sono aggiunte le seguenti: ", in permanenza,"; le parole: "di 40 x 60" sono sostituite dalle seguenti: "di 45 x 25" e le parole: "60 x 90" sono sostituite dalle seguenti: "60 x 40"; sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale e' installato in posizione parallela all'asse della strada e puo' essere applicato su porte o cancelli."; b) Al comma 2 dopo la parola: "Eccezioni" e' aggiunta la seguente: "permanenti"; c) Al comma 3 le parole: "ovvero a veicoli appartenenti o in servizio per conto dello stesso ente proprietario della strada," sono soppresse.

Art. 76

1.

All'articolo 122, comma 9, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Alla lettera a) le parole: "(area pedonale urbana)" sono sostituite dalle seguenti: "da impiegare solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale"; b) Alle lettere b) e c) le parole: "delle biciclette" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "dei velocipedi".

Art. 77

1.

All'articolo 124, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Alla lettera b) le parole: "al precedente punto" sono sostituite dalle seguenti: "alla precedente lettera".

Art. 78

1.

All'articolo 125 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 5 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nessun segnale puo' contenere iscrizioni in piu' di due lingue."; b) Al comma 6: A) le parole: "e propri" sono soppresse; B) alla lettera c) la parola "geografici" e' soppressa; C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Per i nomi propri diversi da quelli sopra specificati l'iniziale, di norma, e' maiuscola. Sono consentite deroghe nelle zone bilingue.".

Art. 79

1.

All'articolo 126, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Sulle autostrade e sulle altre strade dotate di corsia di emergenza, il segnale di cui all'articolo 130, o uno dei segnali di cui al comma 2, deve essere posizionato a 500 m dal punto in cui inizia la manovra di svolta con l'indicazione della distanza su pannello integrativo modello II.1.".

Art. 80

1.

All'articolo 127 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 8 le parole tra parentesi: "a II.235" sono sostituite dalle seguenti: "a II.245"; b) Al comma 9 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Entro le corsie possono essere rappresentati, in formato ridotto, eventuali segnali di pericolo o di prescrizione riferiti alla singola corsia.".

Art. 81

1.

All'articolo 128 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "nella tabella II.13" sono sostituite dalle seguenti: "nelle tabelle II.13/a e II.13/b"; b) Al comma 2 le parole: "nella tabella II.14" sono sostituite dalle seguenti: "nelle tabelle II.14/a e II.14/b"; e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Per indicare la direzione diritto il segnale e' rettangolare con il simbolo di freccia come indicato nella figura II.254; la lunghezza del cartello non deve essere maggiore di quella fissata nelle tabelle II.14/a e II.14/b per i vari formati."; c) Al comma 5 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'obbligo di riportare la distanza in chilometri non sussiste per i segnali di direzione all'interno dei centri abitati che indicano destinazioni interne al centro abitato stesso.".

Art. 82

1.

All'articolo 131 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 3 le parole: "al tipo a) del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1, lettera a)"; b) Al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Eventuali altre prescrizioni valide per l'intero centro abitato possono essere rese note con il corrispondente segnale installato in abbinamento a quello di INIZIO CENTRO ABITATO."; c) Al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui non sia necessario indicare le localita' successive, specie se facenti parte dello stesso territorio comunale, il segnale e' impiegato da solo."; d) Al comma 9 le parole: "vigili urbani" sono sostituite dalle seguenti: "polizia municipale, ecc.".

Art. 83

Art. 84

1.

All'articolo 135 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: "di 120 x 120 cm" sono aggiunte le seguenti: "per il tipo quadrato," e dopo le parole: "di fondo verde" sono aggiunte le seguenti ", salvo le specifiche eccezioni"; b) Al comma 3 dopo le parole: "ai due lati della carreggiata," sono aggiunte le seguenti: "in corrispondenza dell'attraversamento," e le parole: "urbane primarie" sono sostituite dalle seguenti: "urbane di scorrimento"; c) Al comma 10 nell'ultimo periodo la parola: "medesimo" e' soppressa; d) Al comma 12 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona devono essere rese note con pannello integrativo di formato quadrato (tab. II.9)."; e) Al comma 14 le parole tra parentesi sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "(fig. II.322/a)" e "(fig. II.322/b)" e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Con lo stesso segnale sono indicate le zone di particolare rilevanza urbanistica di cui all'articolo 7, comma 8, del codice. Il segnale ZONA A VELOCITA' LIMITATA (fig. II.323/a) indica l'inizio di un'area nella quale non e' consentito superare la velocita' indicata nel cartello. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A VELOCITA' LIMITATA (fig. II.323/b)."; f) Al comma 17 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il segnale SOS di cui al comma 5 non deve essere installato nel caso di impiego del segnale di figura II.329.".

Art. 85

1.

All'articolo 136 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 6 la parola: "urbane" e' sostituita dalle seguenti: "entro il centro abitato"; b) Al comma 11 l'ultimo periodo e' soppresso; c) Al comma 15 le parole: "modello II.3" sono sostituite dalle seguenti: "modello II.6"; d) Al comma 21 le parole: "90 x 60" sono sostituite dalle seguenti: "60 x 90" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "E' installato a cura e spese del comune in cui ha sede il posto o organo di polizia.".

Art. 86

1.

All'articolo 137 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, il deflusso dell'acqua deve essere garantito mediante interruzioni delle stesse."; b) Al comma 4 la parola: "scivolosita'" e' sostituita dalla seguente: "antiscivolosita'"; c) Al comma 8 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Le superfici dalle quali e' stata rimossa la segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda la loro rugosita', tonalita' cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie stradale circostante. Il deflusso dell'acqua superficiale non deve essere ulteriormente ostacolato.".

Art. 87

Art. 88

1.

All'articolo 139, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Alla lettera a) le parole: "a due corsie" sono sostituite dalle seguenti: "con una corsia per senso".

Art. 89

1.

All'articolo 141 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La larghezza minima delle strisce di margine e' di 25 cm per le autostrade e le strade extraurbane principali, ad eccezione delle rampe, di 15 cm per le rampe delle autostrade e delle strade extraurbane principali, per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e di 12 cm per le strade locali."; b) Al comma 5 le parole: "elementi di rilievo" sono sostituite dalle seguenti: "elementi in rilievo"; il periodo da: "In tal caso" a "5 mm" e' sostituito dal seguente: "In tale caso lo spessore della striscia, compresi gli elementi in rilievo, puo' raggiungere 6 mm.".

Art. 90

1.

All'articolo 144, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "In particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di tipo F. La distanza tra due triangoli e' pari a circa la meta' della base.".

Art. 91

1.

All'articolo 146 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale e' sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale."; b) Al comma 3 la parola: "ciclisti" e' sostituita dalla seguente: "velocipedi".

Art. 92

1.

All'articolo 148 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 10 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il tracciamento e' a carico dell'ente proprietario della strada."; b) Al comma 12 la parola: "approvazione" e' sostituita dalla seguente: "autorizzazione".

Art. 93

1.

All'articolo 149, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole: "entro il quale" sono sostituite dalle seguenti: "oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali".

Art. 94

1.

All'articolo 152 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 3 dopo le parole: "del marciapiede" sono aggiunte le seguenti: "o della parete che delimita la strada"; b) Dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: "4. Nei centri abitati, ove le caratteristiche ambientali lo richiedano, per i segnali a validita' diurna e in zone con illuminazione pubblica efficiente, la segnaletica orizzontale puo' essere realizzata anche con materiale lapideo."; c) Il preesistente comma 4 diventa comma 5.

Art. 95

1.

All'articolo 153 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 3 e' soppresso; b) Il preesistente comma 4 diventa comma 3 e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La spaziatura di posa dei dispositivi deve essere di 15 m in rettilineo e di 5 m in curva."; c) Il preesistente comma 5 diventa comma 4 e dopo la parola: "caratteristiche" e' aggiunta la seguente: "dimensionali,".

Art. 96

1.

All'articolo 154 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "di poco sporgenti" sono sostituite dalle seguenti: "sporgenti al massimo 3 cm"; b) Al comma 2 la parola: "realizzati" e' sostituita dalla seguente: "realizzate" e le parole: "e durata" sono sostituite dalle seguenti: ", durata e antiscivolosita'".

Art. 97

1.

All'articolo 159 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) E' aggiunto in fine il seguente comma: "5. Se la manovra di svolta a destra e' consentita con continuita', la lanterna semaforica veicolare normale puo' essere integrata con una luce verde direzionale posizionata in basso, a destra della luce verde veicolare.".

Art. 98

1.

All'articolo 160, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Dopo le parole: "angolo retto", sono aggiunte le seguenti: "o prossimo a 90 gradi,".

Art. 99

1.

All'articolo 163, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole: "i ciclisti" sono sostituite dalle seguenti: "i conducenti dei velocipedi".

Art. 100

Art. 101

1.

All'articolo 166, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole: "con o senza barriere" sono soppresse ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La lanterna di cui al comma 1, lettera a), con luce rossa fissa e' usata nei passaggi a livello con barriere.".

Art. 102

1.

All'articolo 169 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Funzionamento degli impianti semaforici)"; b) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneita' di segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dell'impianto a luci gialle lampeggianti.".

Art. 103

Art. 104

1.

All'articolo 174, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) dopo le parole: "di colore giallo" sono aggiunte le seguenti: "in gallerie a senso unico"; dopo le parole: "a doppia faccia" sono aggiunte le seguenti: ", rossa in destra e bianca in sinistra"; b) alla lettera d) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il segnale e' posto in opera a cura e spese dell'ente proprietario della strada che non prosegue.".

Art. 105

1.

All'articolo 176, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) le parole: "dipintura con vernice bianca" sono sostituite dalle seguenti: "strisce di colore bianco (fig. II.446)"; b) alla lettera b) la parola: "palline" e' sostituita dalla seguente: "paline".

Art. 106

1.

All'articolo 178 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le corsie riservate, in cui e' permesso il transito solo a determinate categorie di veicoli, possono essere delimitate, fisicamente, dalle strisce di corsia di cui all'articolo 140, commi 6 e 7, oppure con elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale. In tal caso, gli elementi in rilievo sostituiscono la striscia gialla."; b) Al comma 4 le parole: "tra 3 e 10 cm" sono sostituite dalle seguenti: "tra 5 e 15 cm".

Art. 107

1.

All'articolo 179 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o piu' corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocita' costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione."; b) Al comma 4 dopo le parole: "di velocita' inferiore" sono aggiunte le seguenti: "o uguali"; c) Al comma 6, lettera c) le parole: "a 1200 cm" sono sostituite dalle seguenti: "a 120 cm"; d) Il primo periodo del comma 7 e' sostituito dai seguenti: "Il presegnalamento e' costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso e' abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia gia' imposto un limite massimo di velocita' di pari entita'"; e) Al comma 9 dopo le parole: "di velocita'" e' aggiunta la seguente: "prefabbricati"; e dopo le parole: "e la sicurezza stradale" la parola "e" e' soppressa e sono inserite le seguenti: ". Tutti i tipi di rallentatori sono".

Art. 108

Art. 109

1.

All'articolo 184, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel periodo di tempo intercorrente tra l'insorgere dell'avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e l'apposizione delle protezioni suindicate, l'esercente la ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello".

Art. 110

1.

All'articolo 191, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole: ", come prescritto nell'articolo 87, comma 6," sono soppresse.

Art. 111

1.

All'articolo 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405."; b) Al comma 2 prima della parola: "regolamento" e' inserita la seguente: "presente"; c) Al comma 3 prima della parola: "regolamento" e' inserita la seguente: "presente"; e la parola: "Ministro" e' sostituita dalla seguente: "Ministero"; d) Il comma 4 e' costituito dal seguente: "Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso e' comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell'istanza."; e) Al comma 6 e' aggiunto di seguito il seguente periodo: "Puo' essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.".

Art. 112

1.

All'articolo 193 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: "segnali stradali" e' aggiunta la seguente: "verticali"; b) Al comma 2: A) alla lettera e) le parole: "rilasciata dal Comune" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciato dal comune"; B) alla lettera l), dopo le parole: "all'articolo 194" sono aggiunte le seguenti: ", comma 2"; c) Al comma 3 le parole: "per un biennio" sono sostituite dalle seguenti: "per un triennio" e la parola: "biennale" e' sostituita dalla seguente: "triennale".

Art. 113

1.

All'articolo 194 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "e disporre" sono sostituite dalle seguenti: "ed essere in possesso"; b) Al comma 2 le parole: "essere dotate" sono sostituite dalle seguenti: "avere la proprieta' o la disponibilita'".

Art. 114

1.

All'articolo 195 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2: A) alla lettera d) le parole: "dalla norma UNI-EN 29003 - ISO 9003;" sono sostituite dalle seguenti: "da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica."; B) la lettera e) e' soppressa; b) E' aggiunto in fine il seguente comma: "3. Il rispetto del sistema di qualita' di cui al comma 2, lettera d), deve essere dimostrato entro il primo triennio di validita' dell'autorizzazione e deve essere mantenuto nel corso dell'attivita' dell'impresa.".

Art. 115

1.

All'articolo 196 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, A) alla lettera c) la cifra: "1,350" e' sostituita dalla seguente "1,35"; B) alla lettera g) le parole: "10 Km/h" sono sostituite dalle seguenti: "6 Km/h"; b) Al comma 3 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Art. 116

1.

All'articolo 198 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 dopo le parole: "Il controllo sul ciclomotore" sono inserite le seguenti: ", salvo il caso in cui sia munito di motore elettrico," e le parole: "e limitatore di velocita'" sono soppresse; dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; b) Al comma 3 dopo le parole: "possono essere variate" sono inserite le seguenti: "o integrate" e dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Art. 117

1.

All'articolo 199 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; b) Al comma 4 dopo le parole: "possono essere variate" sono inserite le seguenti: "o integrate" e dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Art. 118

1.Il testo dell'articolo 201 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. Costituiscono un'unica unita', ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera h), del codice, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 164, comma 2, del codice, gli autotreni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio per il trasporto specifico di imbarcazioni o di velivoli. 2. Costituiscono, altresi', un'unica unita' gli autotreni attrezzati per il trasporto di elementi indivisibili autoportanti poggianti contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati o meno tramite timone. Detti elementi devono essere in grado di reagire alle sollecitazioni trasversali e longitudinali conseguenti al trasporto stesso. 3. Il trasporto di elementi indivisibili autoportanti puo' inoltre essere effettuato mediante complessi di veicoli costituiti da un trattore per semirimorchio, un semirimorchio ed un rimorchio, quando il semirimorchio ed il rimorchio siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggi il carico indivisibile, oppure ancora tramite complessi di veicoli costituiti da un trattore stradale e due rimorchi, quando i due rimorchi siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggino gli elementi indivisibili. 4. I complessi previsti al comma 2, possono essere realizzati entro i limiti previsti dagli articoli 61 e 62 del codice. I complessi indicati al comma 3 possono essere realizzati solo ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del codice, e pertanto solo se determinano il superamento dei limiti fissati dai predetti articoli 61 e 62. Qualora si verifichi eccedenza rispetto all'articolo 62 del codice, ciascuno dei veicoli costituenti il complesso deve rispondere alle norme fissate per la categoria di appartenenza dall'appendice I al titolo I. 5. La realizzazione dei complessi di cui al comma 4 deve avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche determinate al riguardo dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".

Art. 119

1.

All'articolo 202, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole: "Il Ministro dei trasporti puo'" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le caratteristiche riguardanti le particolari attrezzature necessarie per il carico, lo scarico e l'eventuale compattazione delle materie trasportate con veicoli mezzi d'opera. Puo' altresi'".

Art. 120

1.

All'articolo 203 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti lettere: "m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; n) furgoni blindati per trasporto valori;"; B) conseguentemente la preesistente lettera "m)" e' sostituita dalla seguente: "o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..". b) Al comma 2: A) dopo la lettera cc) sono aggiunte le seguenti lettere: "dd) autoveicoli per uso abitazione; ee) autoveicoli per uso ufficio; ff) autoveicoli per uso officina; gg) autoveicoli per uso negozio; hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;". B) conseguentemente la preesistente lettera "dd)" e' sostituita dalla seguente: "ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".

Note all'art. 120: - La legge 21 maggio 1955, n. 463, reca: "Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche". - Il D.M. 15 marzo 1958 recante: "Aggiornamento dell'elenco degli autoveicoli adibiti ad uso speciale, non atti comunque al trasporto di cose" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 14 maggio 1958.

Art. 121

Nota all'art. 121: - Per la legge n. 463 del 1955 e per il D.M. 15 marzo 1958 si veda in nota all'art. 120.

Art. 122

Art. 123

1.

All'articolo 209, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole: "sospensione elastica" sono sostituite dalle seguenti: "idonee sospensioni".

Nota all'art. 123: - Il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, recante: "Norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche" e' stato pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981

Art. 124

Art. 125

1.

All'articolo 214 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1) dopo le parole: "Ai veicoli d'epoca," sono aggiunte le seguenti: "iscritti nell'apposito elenco previsto nell'art. 60, comma 2, del codice,"; b) E' aggiunto infine il seguente comma: "5. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.".

Art. 126

1.

All'articolo 215 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 4 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; b) Al comma 5 le parole: "alla lettera F, punto b)" sono sostituite dalle seguenti: "al punto F, lettera b)" e le parole: "e sulla visibilita'" sono sostituite dalle seguenti: "sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilita' del conducente."; c) Al comma 6 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; d) Al comma 8 la parola: "riguardante" e' sostituita dalla seguente: "per" e le parole: "dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.".

Art. 127

1.

All'articolo 217 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: "o complesso di veicoli", sono inserite le seguenti: "compreso il relativo carico," e dopo le parole: "di inscrizione del complesso entro la" sono aggiunte le seguenti: "zona racchiusa dalla"; b) Dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: "2. Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di carico utile, riconosciute idonee per il trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), che soddisfano le condizioni del comma 1, si applica, nei soli confronti delle predette carrozzerie, il limite per la larghezza massima prevista all'articolo 61, comma 4, del codice."; c) Il preesistente comma 2 diventa comma 3 e la parola: "emanate" e' sostituita dalla seguente: "approvate"; dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; d) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Art. 128

1.

All'articolo 219 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; b) Al comma 3: A) le parole: "appendice IV" sono sostituite dalle seguenti: "appendice III"; B) le parole: "dei punti e) ed f)" sono sostituite dalle seguenti: "delle lettere b), e) ed f)"; C) dopo le parole: "altre prescrizioni" sono aggiunte le seguenti: "riguardanti i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, ivi comprese quelle"; D) dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Art. 129

Art. 130

Art. 131

1.

La rubrica e il testo dell'articolo 225 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono sostituiti dai seguenti: "(Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi) 1. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di eta', e' costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di eta' superiore ai quattro anni. 2. Il seggiolino e' realizzato e predisposto per l'installazione in modo che, anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del codice, non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilita' e la liberta' di manovra da parte dello stesso. 3. Il sistema di sicurezza del bambino e' costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale struttura di protezione puo' far parte del seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso e' montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento. 4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui massa non e' superiore a 15 Kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al manubrio. In quest'ultimo caso, l'interasse tra gli agganci al manubrio non e' superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni d'uso del seggiolino di cui al comma 5, e' evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. 5. Ciascun seggiolino e' munito di istruzioni illustrate per il montaggio e di indicazioni per l'uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono riportati gli articoli 68, comma 5, e 182, comma 5, del codice, nonche' gli articoli 225 e 377, comma 5. Alle suddette istruzioni ed indicazioni e' allegata una dichiarazione che attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dal presente articolo. Tale dichiarazione e' sottoscritta, sotto la propria responsabilita', dal produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunita' europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attivita' commerciale. 6. Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio dello stesso, l'anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunita' europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attivita' commerciale. 7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purche' la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 Kg. Per la circolazione notturna il rimorchio e' equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'articolo 224.".

Art. 132

Art. 133

1.

All'articolo 227 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "Ministro dei trasporti con propri decreti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C."; b) Al comma 2: A) le parole: "i decreti" sono sostituite dalle seguenti: "i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C."; B) le parole: "I medesimi decreti" sono sostituite dalle seguenti: "I medesimi provvedimenti"; C) le parole: "alla lettera E" sono sostituite dalle seguenti: "al punto E"; D) le parole: "di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanita'"; c) Al comma 3 le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C." e le parole: "altri Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "altri Ministeri".

Nota all'art. 133: - Il testo dell'art. 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente) e' il seguente: "Art. 10. - Le funzioni gia' attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'art. 102, numeri 1), 3), 4), 5), e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanita'; nonche' quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanita'".

Art. 134

1.

Il testo dell'articolo 229 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve fornire almeno l'indicazione relativa alla distanza chilometrica totale percorsa, a partire dalla prima messa in circolazione degli stessi autoveicoli o dal riazzeramento automatico di tale indicazione. Esso deve altresi' essere privo di dispositivi di azzeramento manuale e non deve essere manomesso. E' consentita l'installazione di un contachilometri parziale azzerabile. 2. Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilita' diretta del conducente ed essere ad almeno cinque cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove.".

Art. 135

1.

All'articolo 230 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "lettera d)", sono soppresse e la parola: "devono" e' sostituita ogni volta dalla seguente: "possono"; b) AL comma 3 le parole: "deve essere utilizzato" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere utilizzato solo"; c) Ai commi 5 e 8 le parole: "100 m" sono sostituite dalle seguenti: "50 m"; d) Al comma 9 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; e) Il comma 12 e' soppresso.

Nota all'art. 135: - Il D.M. 10 dicembre 1988 disciplina il segnalamento mobile plurifunzionale di soccorso per autoveicoli.

Art. 136

1.

All'articolo 231, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) le facce interne del dispositivo sono utilizzate per riportare gli estremi di approvazione e le istruzioni per l'uso del dispositivo stesso;"; b) Alla lettera d) le parole: "al punto c)" sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera c)".

Art. 137

1.

All'articolo 233, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Dopo le parole: "della provincia" sono aggiunte le seguenti: "di appartenenza dell'ufficio stesso";

Art. 138

1.

All'articolo 235 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti e" sono soppresse; b) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Se i certificati di origine sono privi, in tutto o in parte, dei dati tecnici del veicolo, questi ultimi devono risultare da altra idonea documentazione.".

Art. 139

Art. 140

Note all'art. 140: - Il testo dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e' il seguente: "Art. 2 (Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione). - 1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione. Il registro e' articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al comma 3 dell'art. 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'art. 4. 2. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela degli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni. 3. Ciascuna impresa puo' essere iscritta in una o piu' sezioni del registro di cui al comma 1, in relazione all'attivita' effettivamente esercitata. Non e' consentito esercitare attivita' di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa e' iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attivita' principale". - Il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' il seguente: "Art. 3 (Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione). - 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 2; l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti: a) disponibilita' di spazi e di locali, per la cui utilizzazione in relazione all'attivita' siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attivita'; b) dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attivita', indicate in apposite tabelle approvate, dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Tali tabelle sono periodicamente aggiornate con la medesima procedura; c) designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attivita' per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'art. 2, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionale di cui all'art. 7; d) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l'attivita' di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione. 2. La perdita di uno o piu' requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 2. 3. La commissione di cui all'art. 9 delibera sulle domande di iscrizione nel registro di cui all'art. 2 entro sessanta giorni. 4. Contro il mancato accoglimento delle domande di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale; contro la decisione del presidente della giunta regionale e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale". - Il testo dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e' il seguente: "Art. 4 (Imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio di veicoli). - 1. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, e' consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio di veicoli. 2. Le imprese di cui al comma 1, per poter esercitare, con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione, devono essere iscritte in uno speciale elenco del registro di cui all'art. 2, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3.

Art. 141

1.

All'articolo 240 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:"; b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il responsabile tecnico deve inoltre essere dipendente dell'impresa o del consorzio che ha chiesto la concessione e deve svolgere la propria attivita' in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui e' stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non puo' operare presso piu' di una sede operativa di impresa o presso piu' di un consorzio che effettui il servizio di revisione.".

Nota all'art. 141: - Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fin a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria (art. 234). 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinare l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta".

Art. 142

1.

All'articolo 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica dopo le parole: "delle imprese" sono aggiunte le seguenti: " e dei consorzi" e la parola: "abilitate" e' sostituita dalla seguente: "abilitati"; b) al comma 1 dopo le parole: "Le imprese" sono aggiunte le seguenti: "ed i consorzi"; dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; la parola: "dotate" e' sostituita dalla seguente: "dotati"; c) Al comma 2 le parole: "ai punti" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "alle lettere"; d) Al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei Trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Note all'art. 142: - La direttiva 72/306 CEE e' stata recepita con D.M. 5 agosto 1974: "Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda l'inquinamento prodotto dai motori diesel di propulsione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974. - Il D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente ai veicoli con motore diesel" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 1971. - La direttiva 84/424 CEE e' stata recepita con D.M. 6 dicembre 1984: "Modificazioni alla tabella di cui all'allegato I, punto 5.2.2.1. del D.M. 12 gennaio 1982 recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 1985.

Art. 143

Art. 144

1.

All'articolo 243, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole: "alla lettera F" sono sostituite dalle seguenti: "al punto F".

Art. 145

1.

All'articolo 244 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica le parole: "Locazione senza conducente e servizio" sono sostituite dalla seguente: "Servizio"; b) Il comma 1 e' soppresso e il preesistente comma 2 diventa comma 1.

Art. 146

Art. 147

1.

All'articolo 247 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica le parole: "tra gli" sono sostituite dalla seguente: "degli"; b) Sono aggiunti in fine i seguenti commi: 3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e' proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento. 4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresi', al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice.".

Nota all'art. 147: - La legge 1 dicembre 1986, n. 870, recante "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti", e' pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1986.

Art. 148

1.

Art. 149

1.

All'articolo 250 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 5 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; b) E' aggiunto in fine il seguente comma: "7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3.".

Art. 150

Nota all'art. 150: - Per la legge 1 dicembre 1986, n. 870 si veda in nota all'art. 147.

Art. 151

1.

All'articolo 255, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Alla lettera a) dopo le parole: Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione" e all'ultimo periodo, le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.".

Art. 152

Art. 153

1.

All'articolo 258, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Dopo le parole: "d'immatricolazione" e' aggiunta la seguente: "ripetitrici", e le parole: "Le dimensioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1 ottobre 1993, le dimensioni e la collocazione"; b) La lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli, esclusi quelli con targhe EE: 1) formato A: 486 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l); 2) formato B: 336 mm x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/m)"; c) Alla lettera d) le parole tra parentesi sono sostituite dalla seguenti: "(fig. III.4/d, III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/t, III.4/u); d) Alla lettera e) le parole: "e relative targhe ripetitrici" sono sostituite dalle seguenti: "; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi", le parole: "targhe prova dei motoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "targhe prova dei ciclomotori e dei motoveicoli" e le parole tra parentesi sono sostituite dalle seguenti: "(fig. III.4/e, III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v).

Art. 154

1.

All'articolo 259, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Alla lettera b) dopo le parole: "macchine operatrici" e' aggiunta la seguente: "trainate".

Art. 155

1.

All'articolo 260, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 e' inserita la seguente lettera: "c) colore azzurro: lettere EE di tutte targhe previste dall'articolo 134, comma 1, del codice"; b) Al comma 5 le parole: "a partire dal 1 luglio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1 ottobre 1993" e dopo la parola: "M.C.T.C." sono aggiunte le seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 1996".

Art. 156

1.

All'articolo 261 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; b) Il comma 2 e' soppresso

Art. 157

1.

L'articolo 263 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "Art. 263 (Art. 100 Cod. Str.) (Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore) 1. I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del codice, destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalita' di cui all'articolo 208, comma 2, del codice, vengono utilizzati: a) nella misura non inferiore al 95% per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per corsi di aggiornamento professionale, per ricerche sperimentali, ivi comprese le ricerche sui singoli dispositivi e componenti del veicolo, anche nei riflessi verso l'ambiente nonche' in relazione al conducente ed alle persone trasportate, e per l'acquisto delle relative apparecchiature ed informatizzazione delle procedure relative alle ricerche stesse; b) in misura non eccedente il 5% per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, anche in relazione alla eventuale articolazione in turni delle relative sperimentazioni.".

Art. 158

1.

All'articolo 265 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "fluorescente e" sono soppresse e le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C."; b) Al comma 2 le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.".

Art. 159

1.

All'articolo 266, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Le parole: "di tipo approvato dal Ministero dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU, recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione,".

Art. 160

1.Il testo dell'articolo 268 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali deve essere presentata all'ente competente per la localita' di inizio del viaggio e deve essere corredata dalla fotocopia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneita' tecnica del veicolo; per le modalita' di presentazione della suddetta fotocopia si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 13. La domanda deve riportare oltre ai dati identificativi del richiedente, l'indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo stesso e deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo e' utilizzato. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero itinerario per il quale e' richiesta, previo nulla osta degli altri enti interessati. 2. L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale e' stata presentata la domanda di autorizzazione. 3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilita', la percorribilita' di tutto l'itinerario da parte del veicolo nonche' l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto. 4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell'autorizzazione e' prescritta la scorta tecnica. Detta scorta puo' essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada. 5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con se' l'autorizzazione da esibire, a richiesta, a gli organi preposti alla vigilanza stradale. 6. Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'articolo 104 del codice, sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. La misura dell'indennizzo e' valutata in maniera convenzionale ed i relativi importi corrispondono a quelli individuati all'articolo 18, comma 5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico. 7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione e' accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso.".

Art. 161

1.

All'articolo 275 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2, lettera b) la misura: "2,94 kW/t" e' sostituita dalla seguente: "2,9kW/t"; b) Al comma 5 dopo le parole: "del piano di carico" sono aggiunte le seguenti: ", qualora amovibile".

Art. 162

1.

All'articolo 280 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole da: "Per i trattori agricoli" a: "valgono" sono sostituite dalle seguenti: "La determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili, in occasione dell'approvazione o dell'omologazione dei trattori agricoli a ruote, e' effettuata secondo"; b) Al comma 2 le parole da: "Per le macchine" a: "valgono" sono sostituite dalle seguenti: "La determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, per tutte le macchine agricole semoventi a ruote, e' effettuata secondo"; c) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, nonche' per le macchine agricole in circolazione, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro della sanita'.".

Note all'art. 162: - Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 123. - Il D.P.R. 11 gennaio 1980, n. 76, recante: "Disposizioni di carattere generale relative alla omologazione CEE dei trattori agricoli o forestali a ruote e norme di attuazione delle prescrizioni tecniche concernenti taluni loro elementi e caratteristiche", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980. - Per la legge 3 marzo 1987, n. 59, si veda in nota all'art. 227. - La legge 3 marzo 1987, n. 59 recante "Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1987.

Art. 163

Note all'art. 163: - Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 123.

Art. 164

1.

All'articolo 283, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "emanate" e' sostituita dalla seguente: "approvate"; b) dopo le parole "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Art. 165

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