DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 610
Art. 204
All'articolo 361, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) La parola: "approvazione" e' sostituita dalla seguente: "omologazione".
Art. 205
All'articolo 364, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 4" e le parole: "dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 2 e 4".
Note all'art. 205: - La Legge 12 agosto 1962, n. 1839, reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale, di merci pericolose su strada, con annessi protocollo ed allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957". - La Legge 10 luglio 1970, n. 579 (Trasporto su strada di merci pericolose) e' abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 1993, dall'art. 231 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Si elencano di seguito i decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 579 del 1970 e le relative materie in essi disciplinate: Con decreti ministeriali 8 agosto e 9 agosto 1980 (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 22 settembre 1980, supplemento ordinario) sono state emanate norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e particolari caratteristiche ed accessori dei veicoli cisterna da adibire al trasporto su strada rispettivamente di materie pericolose che presentano pericolo di incendio, di materie tossiche e corrosive. Con decreto ministeriale 11 agosto 1980 (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 22 settembre 1980, supplemento ordinario) e' stato approvato il tipo di cisterna, le specifiche per giunzioni saldate, i materiali, il modello del libretto, il modello della dichiarazione di conformita' del veicolo cisterna, il modello della dichiarazione di conformita' della cisterna. Con decreto ministeriale 5 novembre 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 326 del 26 novembre 1981) e' stata determinata la competenza in materia di prove e verifiche di approvazione e revisione delle cisterne per infiammabili costruite in base alle norme preesistenti al decreto ministeriale 8 agosto 1980. Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1 ottobre 1982) e' stato disposto il parziale adeguamento alle norme adottate con decreto ministeriale 9 agosto 1980 delle cisterne costruite in base a norme preesistenti. Materie pericolose appartenenti alle classi 6.1 e 8. Con altro decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 271 del 1 ottobre 1982) e' stato disposto il parziale adeguamento alle norme adottate con decreto ministeriale 8 agosto 1980 delle cisterne costruite in base a norme preesistenti. Materie pericolose appartenenti alle classe 3, 4.1m 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 e 8. Con decreto ministeriale 28 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 11 ottobre 1982), modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 1984 (Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1984, n. 172), sono stati disposti la revisione e il rilascio del libretto mod. MC 813 alle cisterne per il trasporto di materie pericolose costruite ed approvate in base alle norme preesistenti a quelle emanate con i decreti ministeriali 8 e 9 agosto 1980. Con decreto ministeriale 20 novembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 345 del 16 dicembre 1982) e' stata disciplinata la immissione in circolazione, fino al 30 giugno 1983, di cisterne destinate al trasporto su strada di materie pericolose appartenenti alla classe 6.1 (materie tossiche) e classe 8 (materie corrosive). Il termine e' stato prorogato al 31 dicembre 1983 dall'articolo unico decreto ministeriale 21 giugno 1983 (Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1983, n. 196). Con altro decreto ministeriale 27 novembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 5 del 6 gennaio 1983) e' stata disciplinata la immissione in circolazione fino al 30 giugno 1983 di cisterne, destinate al trasporto su strada di materie pericolose appartenenti alle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, costruite in conformita' a progetti approvati anteriormente al 22 settembre 1982, sulla base della normativa preesistente al decreto ministeriale 8 agosto 1980. Il predetto termine del 30 giugno 1983 e' stato prorogato al 31 dicembre 1983 dal decreto ministeriale 28 giugno 1983 (Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1983, n. 197). Inoltre l'allegato tecnico al decreti ministeriale 8 agosto 1980, sopra citato, e' stato modificato dal decreto ministeriale 10 marzo 1983 (Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1983, n. 199) dal decreto ministeriale 8 novembre 1985 (Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1985, n. 278) e dal decreto ministeriale 24 gennaio 1986 (Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1986, n. 41).
Art. 206
L'articolo 365 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: Art. 365 (Art. 168 Cod. Str.) (Definizioni) 1. Le definizioni di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), recipienti, cisterne e veicoli cisterna, contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose sono quelle riportate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.".
Nota all'art. 206: - Per la legge 12 agosto 1962, n. 1839, si veda in nota all'art. 205.
Art. 207
Il testo dell'articolo 369 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. Le ditte interessate dalle prescrizioni emanate con i decreti di cui all'articolo 168 del codice sono soggette ai controlli, stabiliti con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., per verificare l'ottemperanza, ai fini della sicurezza, delle prescrizioni stesse. 2. I controlli hanno luogo con le stesse modalita' previste dall'articolo 80, comma 10, del codice, e dall'art. 239.".
Art. 208
Art. 209
Nota all'art. 209: - Il R.D. 14 aprile 1910, n. 639, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato". - Il D.P.R. 16 dicembre 1993, n. 575, recante: "Modificazioni all'art. 373 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 459", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1994.
Art. 210
1.Il paragrafo 7 del titolo V del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "§- VEICOLI SENZA CRONOTACHIGRAFO E CON CRONOTACHIGRAFO - POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA" (Artt. 178 - 180 Codice della Strada)
Art. 211
L'articolo 375 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: Art. 375 (Artt. 178 e 179 Cod. Str.) (Documenti di viaggio e cronotachigrafo) 1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio sono disciplinate dal Regolamento n. 3820/85 del Consiglio delle Comunita' Europee del 20 dicembre 1985 e successive modificazioni. 2. L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi previste dall'articolo 179, comma 7, del codice, e' soggetta alla verifica da parte dell'Ufficio Metrico Provinciale, o di una officina da questi autorizzata, ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727. 3. L'Ufficio o l'officina di cui al comma 2 rilasciano certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica. La certificazione e' fatta pervenire, a cura del titolare della licenza, all'organo che ha proceduto alla contestazione della violazione.".
Note all'art. 211: - Il regolamento n. 3820/85/CEE del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee L. 370 del 31 dicembre 1985. - La legge 13 novembre 1978, n. 727, recante: "Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1978, n. 328. - Il testo degli artt. 178 e 179 del nuovo Codice della strada e' il seguente: "Art. 178 (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12. 2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del lavoro. 3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero e' sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni. 4. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila salvo che il fatto costituisca reato. 5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta. 6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato. 7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorita' competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto. 8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto. 9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in servizio di linea. 10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. 11. Contro i provvedimenti di revoca e' ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni. Art. 179 (Cronotachigrafo). - 1. I veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita' d'impiego stabilite nel regolamento CEE 3821/85, nei casi previsti dal regolamento stesso. 2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso e' previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante oppure non inserisce il foglio di registrazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila. La sazione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo".
Art. 212
L'articolo 376 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "Art. 376 (Art. 180 Cod. Str.) (Presentazione di informazioni e documenti a comandi o uffici di Polizia) 1. Quando, in ottemperanza all'invito dell'autorita', sono presentati i documenti o fornite le informazioni richieste a norma dell'articolo 180, comma 8, del codice, entro il termine stabilito, il comando o l'ufficio di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, presso il quale i documenti o le informazioni sono resi, ne prende atto redigendo apposito verbale e, se diverso dal comando o ufficio che ha formulato l'invito, ne da' comunicazione, senza ritardo, a quest'ultimo. 2. Copia del verbale di cui al comma 1 e' consegnata alla persona che ha fornito le informazioni o ha esibito i documenti. 3. Il verbale di cui al comma 1 e' conforme al modello seguente: COMANDO .................. OGGETTO: Verbale di violazione all'art. 180 C.d.S. contestato dall'Ufficio o Comando di .......................... L'anno ............ il giorno ....... del mese di .......... alle ore ...... nell'Ufficio o Comando ............. si e' presentato il Sig. ............................... nato a .................. il ................ residente a ........... via ................. il quale ha esibito: 1. La patente di guida cat. .... n. .............. rilasciata dalla prefettura di ............ il ............ validita' rinnovata fino al ................ vidimata per l'anno in corso. Eventuali prescrizioni o annotazioni: ............................. 2. La carta di circolazione e/o certificato di proprieta' del veicolo targato ............. tipo .................. intestato a ..................... rilasciato/a il ........................... Revisione: ................... annotazioni: ...................... 3. Il certificato di assicurazione del veicolo targato ............ tipo .......... dell'impresa di assicurazione .................. n. polizza ................ validita' dalle ore ........ del ....... alle ore ................. del .................... premio pagato il ......................... 4. Altri documenti: ............................................... .................................................................. I dati sono rilevati dal .......................................... =================================================================== ============ All'Ufficio o Comando * li' .................... di ..................... prot. ............. Si trasmette per quanto di competenza il presente verbale ai sensi dell'art. 376 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. * Da inviare all'Ufficio o Comando che ha contestato la violazione.".
Nota all'art. 212: - L'art. 180, comma 8 del nuovo Codice della strada cosi' recita: (Omissis). "8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di Polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila".
Art. 213
All'articolo 377 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 la parola: "dovranno" e' sostituita dalla seguente: "devono"; b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di eta' e' effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilita' e la liberta' di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate: a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa; b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di eta'. Prima del montaggio della attrezzatura e' necessario procedere ad una verifica della solidita' e stabilita' delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.".
Nota all'art. 213: - Il testo dell'art. 68, comma 5, del nuovo Codice della strada e' il seguente: (Omissis). "5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel Regolamento".
Art. 214
1.Il testo dell'art 378 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, e' obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m2 , nonche' nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan. 2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica; b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacita' adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantita' prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, e' necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e successive modificazioni; c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico; d) l'area dove e' installato l'impianto igienico-sanitario, e' dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed e' provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta; e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto. 3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario puo' essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto. 4. Il concessionario e' tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono. 5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale. 6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284. 7. Ogni area dove e' realizzato un impianto igienico-sanitario e' indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) puo' essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.".
Nota all'art. 214: - La legge 10 maggio 1976, n. 319, reca: "Norma per la tutela delle acque dall'inquinamento". - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 195, recante: "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1982, n. 343. - Il testo dell'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 384, recante disposizioni in materia di "Liberalizzazione dei pezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche", e' il seguente: "1. (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico). - 1. Dalla data in entrata in vigore della presente legge, i prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, sono liberamente determinati dai singoli operatori. 2. Gli operatori comunicano i prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere ed i prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai soli fini della pubblicita' di cui al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni. 3. Ciascun operatore comunica entro il 1 marzo ed entro il 1 ottobre di ogni anno, i prezzi di cui al comma 2 che intende applicare, rispettivamente dal 1 giugno e dal 1 gennaio dell'anno. 4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al comma 2. 5. L'ultimo periodo dell'undicesimo comma dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, abrogato. 6. Sono altresi' liberamente ed annualmente determinati e comunicati alle regioni ed alle capitanerie di porto competenti per territorio, con le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 4, entro il 1 ottobre di ogni anno con validita' dal 1 gennaio dell'anno successivo, i prezzi delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione".
Art. 215
All'articolo 379 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 4 le parole da: "e puo' misurare" a: "isopropilico" sono soppresse; b) Al comma 5 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; c) Al comma 8 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; d) Al comma 9 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Nota all'art. 215: - Il testo dell'art. 347 del codice di procedura penale e' il seguente "Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia di reato). - 1. Entro quarantotto ore dall'acquisizione di una notizia di reato, la polizia giudiziaria riferisce per iscritto al pubblico ministero gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. 2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, la generalita', il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 3. Se vi e' urgenza, la comunicazione della notizia di un reato e' data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia".
Art. 216
All'articolo 380, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di esito negativo il prefetto ne da' immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'Amministrazione degli Affari generali e del Personale del Ministero dell'interno, affinche' i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del codice.".
Nota all'art. 216: - Il testo dell'art. 130, comma 1, lettera a), del nuovo Codice della strada e' il seguente: "1. La patente di guida e' revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.: a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;". Il decreto ministeriale 27 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 28 settembre 1983) modificato del decreto ministeriale 3 aprile 1984 (Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1984, n. 110), ha dettato norme sul trasporto alternato in cisterne di materie pericolose appartenenti a classi diverse e norme integrative sui materiali, sulle saldature e sui tipi di giunto saldato nella costruzione e sulla riparazione di cisterne, nuove norme concernenti le cisterne adibite al trasporto merci pericolose. Con decreto ministeriale 25 novembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 24 gennaio 1984) e' stato approvato il documento sostitutivo della dichiarazione del vettore concernente le modalita' del trasporto in atto. Con due decreti ministeriali in data 25 febbraio 1986 e 21 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 1986) e' stato approvato l'aggiornamento delle classifica delle merci pericolose e delle norme inerenti il trasporto di queste mediante cisterna, rispettivamente per le classi 6.1 e 8 e per le classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2. Con decreto ministeriale 28 luglio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 1986), e' provveduto alla classificazione del cloruro di trifluoroacetile in base all'art. 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579, sul trasporto su strada di merci pericolose. Con decreto ministeriale 22 febbraio 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1990, supplemento ordinario) si e' provveduto all'allineamento delle norme nazionali a quelle internazionali A.D.R. per il trasporto nazionale su strada di merci pericolose. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1990, supplemento ordinario) sono state approvate modificazioni al decreto ministeriale 8 agosto 1980 relativo al trasporto in cisterne di materie pericolose appartenenti alle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1990, supplemento ordinario) sono state approvate modificazioni al decreto ministeriale 9 agosto 1980 relativo al trasporto in cisterne di materie pericolose appartenenti alle classi 6.1. e 8.
Art. 217
Art. 218
All'articolo 384, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e' apportata la seguente modificazione: a) Alla lettera e) le parole: "in tempo utile e nei modi regolamentari" sono sostituite dalle seguenti: "in tempo utile o nei modi regolamentari".
Art. 219
Nota all'art. 219: - Il testo dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente: "Art. 27 (Esecuzione forzata). - Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo da' in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette".
Art. 220
All'articolo 391, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e' apportata la seguente modificazione: a) La parola: "terra'" e' sostituita dalla seguente: "tiene".
Art. 221
All'articolo 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: "Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine."; b) E' aggiunto in fine il seguente comma: "3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalita' di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la ripartizione dei fondi e' determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entita' dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.".
Art. 222
Nota all'art. 222: - Il testo dell'art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e' il seguente: "Art. 10. - L'autorita' prevista nel primo comma dell'art. 18 della legge ha facolta' di esaminare, direttamente o a mezzo di dipendenti appositamente incaricati, le cose sequestrate in ogni momento, puo' farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e puo' disporre gli altri accertamenti che ritenga opportuni. La facolta' di esaminare le cose sequestrate spetta anche al trasgressore ed agli obbligati in solido, ai loro legali rappresentanti o procuratori speciali nonche' ai loro difensori previa autorizzazione dell'autorita' di cui al comma precedente. In ogni caso tali soggetti hanno diritto di estrarre a loro spese copia del processo verbale di sequestro. Quando occorra rimuovere i sigilli appositi alle cose sequestrate l'autorita' procedente ne verifica prima la identita' e l'integrita' e dopo aver compiuto l'atto per il quale fu necessaria la rimozione, provvede a sigillare nuovamente le cose, apponendovi il sigillo dell'ufficio e la propria sottoscrizione. Del compimento delle operazioni previste nel comma precedente deve essere redatto processo verbale a cura dell'autorita' procedente".
Art. 223
All'articolo 396 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "commi 1 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1"; b) Sono aggiunti i seguenti commi: "3. Il fermo amministrativo del ciclomotore si esegue con il ricovero temporaneo del veicolo nel luogo indicato dal conducente o, qualora il conducente si trovi nella impossibilita' di indicarlo, presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero in un deposito autorizzato. Il conducente e' autorizzato, nella prima ipotesi, con annotazione sul verbale di contestazione, a raggiungere il luogo di custodia dallo stesso indicato, salvo che ricorrano motivi ostativi di sicurezza stradale. 4. La restituzione del ciclomotore e' effettuata attraverso la riconsegna del certificato di idoneita' tecnica del veicolo all'avente titolo, da parte dell'organo di polizia che ha accertato la violazione, nei propri uffici. Nell'ipotesi di custodia presso un deposito autorizzato si applicano le disposizioni del comma 2.".
Art. 224
All'articolo 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole da: ", il quale e' tenuto" a: "Gli enti proprietari" sono sostituite dalle seguenti: ". Tali luoghi devono essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che assume la figura di custode. Gli enti proprietari di strade"; b) Al comma 2 le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, e' consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta."; c) Al comma 4 le parole: "(modello V.2)" sono soppresse.
Art. 225
All'articolo 399 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il riferimento tra parentesi agli articoli del codice della strada e la rubrica sono modificati come segue: "(Artt. 216 e 217 Cod. Str.) (Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida - Sospensione della carta di circolazione)"; b) Al comma 2, nello schema di annotazione, le parole: "il certificato di circolazione n." sono sostituite dalle seguenti: "il certificato di idoneita' tecnica n." e le parole: "il certificato di proprieta' del veicolo .... per violazione all'articolo ..... del codice della strada." sono soppresse.
Art. 226
All'articolo 402 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole da: "ai punti" a: "del codice", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 47, lettere e), f), g), h), i), l), m) n), del codice,"; b) Al comma 4 le parole: "il colore," sono soppresse; c) Il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 5 sono popolate automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e sono continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C.. Le sezioni di cui ai commi 3 e 4 sono popolate automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e nel sistema informatico A.C.I.-P.R.A. e sono continuamente aggiornate dagli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. a mezzo di procedure informatiche interattive o differite, dal sistema informatico A.C.I.-P.R.A. e dai comuni a mezzo di trasferimento di dati su supporto magnetico o per via telematica, nonche' dai notai a mezzo di trasferimento di dati per via telematica ovvero su supporto magnetico o cartaceo utilizzando, in quest'ultimo caso, modulari conformi a quelli prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C.. La sezione di cui al comma 6 e' gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorita' di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 e' eseguito dal sistema informatico. A.C.I.-P.R.A., dalle autorita' di polizia, dalle compagnie di assicurazione, dai comuni e dai notai, secondo i tracciati record che sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti le amministrazioni e gli enti interessati, nel termine di un mese decorrente rispettivamente dalla data di presentazione della formalita', dalla data dell'incidente, dalla data di presentazione di denuncia di incidente o dalla data di comunicazione della variazione anagrafica ovvero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione dell'atto di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli o rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta' di acquisto."; d) Al comma 11 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione".
Note all'art. 226: - Per la legge n. 241 del 1990 si veda in nota all'art. 73. - Il D.P.R. 13 marzo 1986, n. 156, reca: "Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione". La tabella 1 allegata alla citata legge n. 870 del 1986 (si veda in nota all'art. 234) e' stata pubblicata nel supplemento ordinario dalla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1986. - Per il testo dell'art. 3, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, si veda in nota alle premesse.
Art. 227
All'articolo 405 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 la parola: "dovranno" e' sostituita dalla seguente: "devono"; b) Sono aggiunti i seguenti commi: "4. Le voci 2, 4 e 6 di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni sono aggiornate come segue: 2) - Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entita' tecniche degli stessi, ai contenitori e casse mobili. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai conducenti. 4) - Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Visite e prove speciali di componenti, di entita' tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi. Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformita' ADR ai veicoli. 6) - Omologazione di componenti, di entita' tecniche, di contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR.". 5. Gli importi di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 1 dicembre 1986, n. 870 sono gestiti dall'organismo di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1967, n. 14.".
Note all'art. 227: - La tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1986. - Il testo dell'art. 16, lett. a) della citata legge n. 870 del 1986 e' il seguente: 1. L'art. 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, modificato dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, e' costituito dal seguente: "Art. 5. - In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente art. 3, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, sono disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti - rubrica "Motorizzazione civile e trasporti in concessione" - distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti: a) fino al 10 per cento - spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore dello stesso personale, nonche' per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali". - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1967, n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 21 dicembre 1996, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione). "Art. 6. - Sono abbrogati l'art. 108 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e l'art. 24 del R.D.L. 9 maggio 1932, n. 813 sono altresi' abrogati il D.M. 28 gennaio 1934 di approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il D.M. 28 marzo 1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello stesso Ispettorato, nonche' le disposizioni comunque incompatibili con il presente decreto. E' istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti di detto Ispettorato. Con D.P.R. su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, sara' approvato lo statuto della Cassa e potra' essere autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi per le spese di cui alla lett. a) del precedente art. 5. La Cassa di previdenza e' sottoposta al controllo della Corte dei conti a termini della legge 21 marzo 1958, n. 259. Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'art. 4, le disponibilita' esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma afferenti al periodo intercorrente dal 1 maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato. Le somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono devolute alla Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del secondo comma: le rimanenti somme disponibili sono devolute al personale secondo le norme gia' in vigore presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma. La temporanea amministrazione delle somme e delle disponibilita' indicate nel precedente comma resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, con le disponibilita' afferenti al periodo 1 maggio 1966, sino all'entrata in vigore del presente decreto, potra' sopperire, fino a quanto non verra' determinata la dotazione dei capitoli di bilancio specificati nel precedente art. 5, alle spese previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione".
Art. 228
All'articolo 406, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono applicate nella versione integrata o modificata in vigore al momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice.".
Note all'art. 228: - L'art. 229 (Attuazione di direttive comunitarie) del nuovo Codice della strada e' il seguente: "Art. 229. - 1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea". - L'art. 4 della legge 9 marzo 1989 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) cosi' recita: "Art. 4 (Attuazione in via regolamentare. - 1. Nelle materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. 2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lett. c). 3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni. 4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere (1/b). 5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere. 6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lett. b), ove l'attuazione delle direttive comporti: a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative; b) la previsione di nuove spese o di minori entrate. 7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi. 8. Al disegno di legge comunitaria allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa"
Art. 229
1.Al titolo I del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apposte le seguenti appendici: "APPENDICI AL TITOLO I Appendice I - Art. 9 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa Appendice II - Art. 9 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni Appendice III - Art. 10 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi d'opera Appendice IV - Art. 12 Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale APPENDICE I - ART. 9 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa) 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, sono le seguenti: a) Per i veicoli a motore non atti al traino: a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice; a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t; a.3) velocita' massima calcolata per costruzione: 70 km/h; a.4) eventuali dispositivi limitatori di velocita', purche' riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocita' massima calcolata; a.5) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.; a.6) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza. b) Per i veicoli a motore atti al traino: b.1) massa rimorchiabile compresa tra 3 e 6 volte la massa complessiva massima del veicolo a motore e comunque non superiore ad 8 volte la sua massa aderente; b.2) massa aderente non inferiore al 65% della massa complessiva massima. Massa minima sull'asse direttivo non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva; b.3) velocita' massima calcolata per costruzione in servizio di traino: 40 km/h, con l'eccezione di cui al successivo punto b.4); b.4) trasmissioni: e' ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano di raggiungere una velocita' massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocita' e' reso possibile da elementi costruttivi: b.4.1) quando viaggiano isolati; b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma 5 dell'appendice III al titolo III; b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva massima di 42,6 t e formano una combinazione della massa massima i 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali, anche l'iscrizione nella fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo III o della verifica prevista allo stesso comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore e' non inferiore a 259 kW. La massa complessiva di 42,6 t, nel caso di semirimorchi, e' riferita alla massa gravante sugli assi a terra del semirimorchio; b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocita', purche' riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocita' massima calcolata; b.6) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.; b.7) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza. c) Per i veicoli rimorchiati: c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t; per i semirimorchi tale massa e' riferita a quella gravante sugli assi a terra; c.2) velocita' di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non puo' superare i 10 bar: c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42,6 t; c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42,6 t e sino a 80 t; c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori classificati mezzi d'opera, la velocita' di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h; c.3) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice; c.4) timoni e veicoli rimorchiati telescopici: si applicano le norme previste ai punti b.2) e b.3) dell'appendice II al titolo I; c.5) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria 04 di appartenenza. d) Prove: d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore possono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze: d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui alla lettera a); d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di stazionamento per il veicolo isolato di cui alla lettera b); d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino di 1,45; d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino uguale o superiore a 3; d.2) per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli di cui alla lettera b), ai fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovra' altresi' verificarsi che la potenza minima del propulsore installato sul veicolo a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della combinazione che puo' formare con il veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a: d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t con l'eccezione di cui al punto b.4); d.2.2) 1,17 kW/t per combinazioni della massa complessiva di oltre 150 t. Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore deve essere quella risultante per interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifiche sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3); d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sara' attuata in conformita' delle disposizioni di cui agli allegati I, II - con esclusione del punto 1.1.4.2. dell'allegato II e della relativa appendice - III, IV, V, VI, VII e, per i soli veicoli suscettibili di superare la velocita' dI 50 km/h, X della direttiva 71/320/CEE: d.3.1) il tempo t, corrisponde a x=75% di cui al punto 2.4 dell'allegato III della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, la verifica dei dispositivi deve essere attuata anche a tutte le masse legali, nel pieno rispetto delle norme in vigore per i veicoli della categoria N3; d.3.2) deve essere altresi' verificato che i veicoli di cui alla lettera b), alla massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6), una velocita' stabilizzata di 25 +/- 5 km/h (scegliendo il rapporto che piu' si avvicina al valore di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento. La verifica va attuata sulla predetta pendenza percorsa per una lunghezza di 6 km; d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3. e 1.4 dell'allegato II citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive di quelle di cui al punto d.3.2), la quale e' invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi dell'articolo 62 del codice, qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati. 2. Per i veicoli destinati a formare complessi costituiti da piu' veicoli a motore e/o piu' veicoli rimorchiati si applicano le prescrizioni dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C., qualora necessarie per la realizzazione di particolari tipi di tali complessi. APPENDICE II - ART. 9 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni) 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 61 del codice, sono le seguenti: a) Per i veicoli a motore: a.1) masse: comprese entro i limiti fissati dall'articolo 62 del codice; a.2) dimensioni dei veicoli eccezionali: eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice, secondo i valori stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., al fine di permettere particolari realizzazioni costruttive necessarie per l'esecuzione di determinati trasporti, non altrimenti realizzabili; a.3) dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto eccezionale: entro i limiti fissati dall'articolo 61 del codice, salvo che non ricorrano le condizioni previste al punto a.2); a.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N di appartenenza. b) Per i veicoli rimorchiati: b.1) masse e dimensioni (salvo quanto previsto al punto b.3): come ai punti a.1), a.2) e a.3); b.2) timoni: di tipo fisso, anche se con lunghezze diverse in alternativa per uno stesso rimorchio, o allungabili, secondo le prescrizioni tecniche dettate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.; b.3) lunghezza dei veicoli: e' consentita la realizzazione di veicoli rimorchiati telescopici, per sfilamento di elementi del telaio o per interposizione, nella zona centrale dello stesso, di elementi modulari, in entrambi i casi nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Comunque, la prima posizione d'allungamento deve determinare una lunghezza complessiva del veicolo tale da eccedere i limiti previsti dall'articolo 61 del codice; b.3.1) i rimorchi o semirimorchi, telescopici, che circolano a telaio non allungato e non determinano il superamento di alcuno dei limiti previsti dall'articolo 61 del codice, non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice; b.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria o di appartenenza. APPENDICE III - Art. 10 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi d'opera) 1. Gli autoveicoli isolati devono rispondere a tutte le caratteristiche tecniche e funzionali prescritte per i veicoli della categoria N3, salvo quanto di seguito specificato: a) gli assi posti a distanza inferiore a 1,20 m, agli effetti della valutazione della massa ammissibile sugli stessi, vengono considerati come asse unico; b) massa aderente minima: non inferiore al 60% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a due o tre assi; non inferiore al 50% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a quattro assi; c) massa minima sull'asse direttivo: non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva; d) tara minima dell'autoveicolo a due assi: 9 t; dell'autoveicolo a tre assi: 12 t; dell'autoveicolo a quattro o piu' assi: 14 t; e) slivellamenti per assi tandem o tridem, eseguiti sia a carico che a scarico: 10 cm con variazioni di carico contenute su ciascun asse, rispetto alle condizioni statiche, entro il +/- 25%; f) sospensioni meccaniche degli assi tandem o tridem realizzate con un grado di sicurezza, verificato in condizioni statiche, almeno pari a 3 rispetto al carico di snervamento del materiale impiegato per le sospensioni stesse. Tale prescrizione, per le sole omologazioni rilasciate a veicoli muniti di sospensioni degli assi tandem o tridem tali che ogni asse risulti compensato per le azioni di frenatura ivi comprese le coppie, si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996. In ogni caso le sospensioni devono essere realizzate in modo da evitare moti anomali delle ruote in fase di frenatura del veicolo interessato; g) agli effetti di quanto disposto alle lettere e) ed f), si definiscono assi tandem o tridem le coppie o terne di assi, con esclusione di quelli direttivi per i quali valgono le norme della categoria N3, posti tra loro a distanza misurata tra gli assi contigui, non superiore a 1,80 m; h) altezza minima dal suolo: l'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, fatta esclusione dei dispositivi di frenatura posti in corrispondenza di ciascuna ruota, non deve essere inferiore, a pieno carico, a 250 mm; i) velocita' massima, calcolata per costruzione: non superiore ad 80 km/h. I dispositivi limitatori di velocita', conformi alle prescrizioni comunitarie in proposito e con velocita' regolata pari a 80 km/h, devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocita' massima calcolata; l) differenziale dotato di dispositivo di bloccaggio, con esclusione degli assi motori direttivi, e, nel caso di piu' assi motori, di dispositivo per il bloccaggio della scatola di ripartizione; m) per i trattori di semirimorchi, la posizione della ralla deve rispettare, senza dover provvedere ad alcuno spostamento della stessa, tutte le prescrizioni sia al carico legale che a quello eccezionale; n) la massa rimorchiabile, che comporta una massa complessiva dell'autotreno o dell'autoarticolato non inferiore a 44 t, viene assegnata per potenze del motore dell'autoveicolo trattore non inferiori a 259 kW, senza che ricorra l'obbligo dell'esecuzione della prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo III o della verifica, prevista allo stesso comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica. 2. Gli autotreni e gli autoarticolati devono soddisfare alle prescrizioni previste per la categoria, salvo quanto specificato ai punti seguenti: a) per gli autoarticolati: la massa aderente minima deve risultare non inferiore al 28% della massa massima nei complessi a quattro assi; non inferiore al 40% della massa massima nei complessi a cinque o piu' assi. Nel caso di autoarticolati costituiti da semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, la verifica della massa aderente minima e' sostituita da quella indicata alla successiva lettera b) in cui, per massa del rimorchio, deve intendersi la massa sugli assi a terra del semirimorchio; b) per gli autotreni: deve essere verificato che, per le condizioni di carico utilizzate, il rapporto tra la massa del rimorchio e la massa del veicolo trattore, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, lettera n), non sia superiore a 1,45. Tale valore e' elevato a 3 nel caso in cui ricorra la condizione prevista al punto b.3) della appendice I al titolo I; c) tara minima dei mezzi d'opera: la tara degli autoarticolati a quattro assi non deve essere inferiore a 16 t; la tara degli autoarticolati a cinque o piu' assi non deve essere inferiore a 17,6 t. 3. I rimorchi devono rispondere a quanto prescritto al punto 1.16.2 dell'allegato I alla Direttiva 71/320/CEE e devono essere realizzati e destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici. Possono essere costituiti anche da rimorchi e macchine operatrici trainate, appositamente attrezzati (spandisabbia, spandisale e simili) o destinati al trasporto del materiale necessario per consentire il traffico stradale in caso di neve o gelo. Si applicano ad essi le norme valide per la categoria O4 e, se eccezionali per massa, devono soddisfare le prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo I. 4. I semirimorchi sono ad almeno due assi reali, eccezionali per massa, e valgono per essi, salvo che per quelli adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, le prescrizioni indicate al comma 1, lettere a), e), f), g) ed h); si applicano altresi' ad essi le restanti norme valide per la categoria O4. Ai semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici si applicano le prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo I. APPENDICE IV - ART. 12 (Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale) 1. Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale possono essere muniti di gru, anche di tipo telescopico od a scomparsa tra le pedane, di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale e sono dotati delle attrezzature necessarie per la loro funzionalita'. Possono essere realizzati con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali da non determinare mai, in condizioni di marcia, il superamento di alcuno dei limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice. 2. La gru installata sull'autoveicolo di soccorso, se presente, puo' consentire, oltre al posizionamento di un veicolo sull'eventuale piano di carico, il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso. 3. E' ammessa l'installazione sugli autoveicoli di soccorso di un gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicoli e sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e caricati con i mezzi dell'autoveicolo di soccorso. Tali rimorchi, in quanto destinati esclusivamente a servire l'autoveicolo di soccorso, sono considerati, ai sensi dell'articolo 204, rimorchi ad uso speciale. 4. Gli autoveicoli di soccorso sono soggetti a tutte le norme costruttive valide per i veicoli della stessa massa complessiva della categoria N, definita dall'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice, salvo per quanto riguarda le seguenti prescrizioni: a) lo sbalzo anteriore non deve eccedere il 65% del passo a condizione che non modifichi la visibilita' originaria dell'autotelaio; lo sbalzo posteriore non deve eccedere l'85% del passo. Il veicolo deve iscriversi nella fascia d'ingombro di cui all'articolo 217; b) gli sbalzi, sia anteriore che posteriore, devono essere segnalati, nel senso longitudinale e trasversale del veicolo, per la parte eccedente in pianta la sagoma dell'autotelaio, con sistemi retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di 45°, alternate, di colore bianco e rosso. Per la parte estrema dello sbalzo, in senso longitudinale, costituita da attrezzi mobili di lavoro quali carrucole e simili, le segnalazioni riflettenti possono essere effettuate con pannelli delle dimensioni minime di 50 x 50 cm, segnalati come sopra disposto; c) se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del volante di guida, eccede i 2,5 m, la circolazione su strada e' subordinata alla scorta del personale dell'impresa che dovra' prendere posto in cabina e coadiuvare il conducente, anche scendendo a terra e precedendo il veicolo, nell'attraversamento di incroci o nell'immissione nella carreggiata; d) la parte a sbalzo costituita da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo, deve presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a 1,80 m da terra ed essere segnalata, qualunque sia il valore dello sbalzo, come stabilito alla precedente lettera b); e) il dispositivo antincastro non e' obbligatorio se alla sua funzione supplisce la presenza eventuale di una trave portastabilizzatori od altro dispositivo analogo purche' presenti la faccia posteriore a superficie piana, risponda al dimensionamento prescritto dalla normativa specifica in vigore e ad esso non risulti agganciato a sporgere alcun organo dell'attrezzatura dell'allestimento; f) il traino del veicolo rimosso o soccorso, e' ammesso con rapporto di traino non superiore a 0,5 ed a condizione: che il traino avvenga secondo quanto previsto al comma 2 o con barra rigida, segnalata a strisce alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti; che siano rispettate le masse massime per asse ed il rapporto minimo fra le masse sull'asse o sugli assi di guida e quello o quelli posteriori. La barra rigida deve costituire dispositivo di allestimento del veicolo, essere marcata dal costruttore dell'autoveicolo e segnalata come le parti a sbalzo della precedente lettera b); g) gli eventuali sbalzi anteriori non devono determinare condizioni di visibilita' dal posto di guida che si discostino da quelle dei corrispondenti veicoli della categoria N; la visibilita' attraverso gli specchi retrovisori deve rispondere alla normativa contenuta nella direttiva n. 71/127/CEE; h) tutte le parti a sbalzo degli allestimenti che possono ruotare in un qualsiasi piano, devono essere assicurate nella posizione assunta per la marcia del veicolo con sicuri ed affidabili dispositivi meccanici o idraulici. I comandi idraulici del sistema o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia su strada; i) il sistema di lavoro deve inoltre essere bloccato, con valvole sul circuito idraulico o con vincoli meccanici, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.".
Art. 230
Nel sommario delle "APPENDICI AL TITOLO III" del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il riferimento all'articolo e alla rubrica relativo all'appendice III e' sostituito dal riferimento all'articolo e alla rubrica relativo all'appendice IV e viceversa.
Art. 231
Al titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le appendici sono modificate come segue: a) All'appendice I - Art. 198: A) al comma 1, dopo le parole: "dei ciclomotori" sono aggiunte le seguenti: "dotati di motore termico"; la lettera i) e' soppressa. b) All'appendice II - Art. 199: A) al comma 1 le parole: "motore dei" sono sostituite dalle seguenti: "motore termico di cui possono essere dotati i"; alla lettera a) le parole: "(per motori a combustione interna") sono soppresse; alle lettere d), e) ed f) le parole: "al punto c)" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "alla lettera c)"; B) al comma 2, lettera a) le parole: "del sedile" sono sostituite dalle seguenti "dal sedile". c) All'appendice III - Art. 219: A) nella rubrica la parola: "rimorchi" e' sostituita dalla seguente: "veicoli"; B) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) 0,5 nei casi in cui il veicolo trainato non sia provvisto di dispositivo di frenatura."; C) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Non e' ammesso il traino di veicoli privi di idonei dispositivi di frenatura, qualora prescritti, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del codice."; D) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, il valore della massa rimorchiabile e le relative prove sono stabilite secondo le norme previste dall'appendice I al titolo I."; E) al comma 5, lettera b), l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Qualora nella prova, per qualsiasi motivo, compresa l'eventuale presenza di limitatori di velocita' approvati dalla Direzione generale della M.C.T.C., il regime di velocita' massima non sia superiore almeno del 7% a quello di potenza massima del motore, la prova sara' limitata al regime di velocita' massima ridotta del 7%;" ed e' aggiunta in fine la seguente lettera: "c) L'accertamento di cui alla lettera b) non si effettua nel caso degli autoarticolati, autosnodati, autotreni e filotreni per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa totale del complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t."; F) al comma 6, alla lettera e) le parole: "veicoli e di containers" sono sostituite dalle seguenti: "veicoli, di containers e di animali vivi"; le parole: "lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) e) e g),". d) All'appendice V - Art. 227 A) al punto A) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "a) Massa in ordine di marcia (tara). b) Massa massima tecnicamente ammissibile. c) Masse massime sugli assi."; B) al punto B) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile."; C) al punto C) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: "p) Pneumatici e sospensioni."; D) al punto D) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: "n) Sistemazione interna e rumorosita', resistenza dei sedili e loro ancoraggi."; E) al punto G) la lettera f) e' soppressa; F) al punto H) la lettera h) e' soppressa; le lettere i) ed l) diventano rispettivamente h), i) e la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "l) Antenna radio o radiotelefonica.". e) All'appendice VI - Art. 231 A) al comma 1, lettere a) e b), la parola: "SOS" e' scritta, ogni volta, con lettere maiuscole; B) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "e sono:" la punteggiatura e' modificata nel modo seguente: "CROCE ROSSA: colore rosso, altezza simbolo: 200 +/- 5 mm; CHIAVE INGLESE: colore nero, altezza simbolo: 200 +/- 5 mm; DISTRIBUTORE COMBUSTIBILE: colore nero, altezza simbolo: 200 (piu' o meno) 5 mm."; C) al comma 2 le parole: "completi in ogni loro parte," sono soppresse; D) al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione". f) All'appendice VIII - Art. 237: A) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) Sistemi di frenatura. Devono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE. L'efficienza dei sistemi di frenatura in relazione alle diverse categorie di veicoli, in assenza di prescrizioni comunitarie in proposito, viene stabilita dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..". g) All'appendice X - Art. 241: A) nella rubrica la parola: "abilitate" e' sostituita dalle seguenti: "e dei consorzi abilitati"; B) al comma 1: B.1) al primo periodo le parole: "dotate le imprese abilitate" sono sostituite dalle seguenti: "dotati le imprese ed i consorzi abilitati"; B.2) alla lettera a): B.2.1) le parole da: "dovranno possedere" a: "inoltre" sono sostituite dalle seguenti: "devono"; B.2.2) il punto 3) e' sostituito dal seguente: "3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm;"; B.2.3) al punto 5) il segno di interpunzione e' sostituito da ed e' aggiunto in fine il seguente punto 6): "6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura."; B.2.4) all'ultimo periodo le parole: " di autoriparazione" sono sostituite dalle seguenti: "ed i consorzi"; B.3) alla lettera b) le parole:", del D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323 e delle relative tabelle CUNA" sono soppresse; B.4) alla lettera c) l'ultimo periodo e' soppresso; B.5) alla lettera d) le parole da: "La spinta sulle piastre" fino a: "20000 N per asse." sono sostituite dalle seguenti: "La forza di translazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo spostamento dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 25000 N per asse."; B.6) alla lettera e) le parole: ", spettri e forme d'onda" sono soppresse e dopo (IEC) il segno di interpunzione e' sostituito da e le parole: "e' ammesso altresi' l'impiego di fonometri conformi alle norme ASA." sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni ed integrazioni."; B.7) alla lettera h) le parole: "autoveicolo o un rimorchio" sono sostituite dalla seguente: "veicolo"; B.8) alla lettera l) dopo la parola: "massa" e' aggiunta la seguente: "complessiva,"; dopo le parole: "su un asse" la parola: "e" e' sostituita dalla seguente: "o" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il sistema in questione, qualora rispondente anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub a) puo' intendersi sostitutivo di quello ivi previsto."; C) E' aggiunto il seguente comma: "2. Le apparecchiature indicate alle lettere a), b), c), e), f) e g) devono rispondere altresi' alle caratteristiche tecnico- funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano altresi' le modalita' di utilizzazione delle apparecchiature medesime.". h) All'appendice XII - Art. 257: A) al comma 1: A.1) alla lettera h) le parole: "tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici" sono sostituite dalle seguenti: "e sei caratteri alfanumerici"; A.2) alla lettera i) la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque"; A.3) alla lettera m) le parole: "targa prova per motoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "targa prova per ciclomotori e motoveicoli"; A.4) alla lettera r) le parole: "tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici" sono sostituite dalle seguenti: "cinque caratteri alfanumerici"; B) al comma 2 le parole: "ai punti" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere"; C) al comma 3 le parole: "delle eventuali lettere" sono sostituite dalle seguenti: "delle lettere"; e prima dell'ultimo periodo e' inserito il seguente: "Nel caso in cui la targa del veicolo traente contenga la parola Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice mediante la sigla RM.". i) All'appendice XIII - Art. 260: A) al punto 2.2. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; B) al punto 3.1. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; C) al punto 3.2.4 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione-"; D) al punto 3.4.1. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; E) al punto 3.5.2. le parole: "non oltre sei mesi dalla" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei mesi successivi alla"; F) al punto 3.5.4. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione -";
Art. 232
Al titolo IV del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, l'appendice I e' modificata come segue: a) Al comma 7 le parole: "da B.4 a B.8" sono sostituite dalle seguenti: "relativi ai punti da B.4 a B.9 e B.11".
Art. 233
1.Al Titolo I del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue: I) La TABELLA I.2 e' sostituita dalla seguente: TABELLA I 2 ART. 18 - COSTI D'USO PER ASSE PER L'ANNO 1993 Parte di provvedimento in formato grafico II) La TABELLA I.3 e' sostituita dalla seguente: TABELLA I 3 ART. 18 - DEFINIZIONE DEI TIPI DI ASSE CONSIDERATI NELLA TABELLA I 2 Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 234
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