DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 610

Type DPR
Publication 1996-09-16
Ultimo aggiornamento 1997-02-13
State In force
Source Normattiva
articles 238
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Nota all'art. 209: - Il R.D. 14 aprile 1910, n. 639, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato". - Il D.P.R. 16 dicembre 1993, n. 575, recante: "Modificazioni all'art. 373 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 459", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1994.

Art. 210

1.Il paragrafo 7 del titolo V del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "§- VEICOLI SENZA CRONOTACHIGRAFO E CON CRONOTACHIGRAFO - POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA" (Artt. 178 - 180 Codice della Strada)

Art. 211

1.

L'articolo 375 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: Art. 375 (Artt. 178 e 179 Cod. Str.) (Documenti di viaggio e cronotachigrafo) 1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio sono disciplinate dal Regolamento n. 3820/85 del Consiglio delle Comunita' Europee del 20 dicembre 1985 e successive modificazioni. 2. L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi previste dall'articolo 179, comma 7, del codice, e' soggetta alla verifica da parte dell'Ufficio Metrico Provinciale, o di una officina da questi autorizzata, ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727. 3. L'Ufficio o l'officina di cui al comma 2 rilasciano certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica. La certificazione e' fatta pervenire, a cura del titolare della licenza, all'organo che ha proceduto alla contestazione della violazione.".

Note all'art. 211: - Il regolamento n. 3820/85/CEE del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee L. 370 del 31 dicembre 1985. - La legge 13 novembre 1978, n. 727, recante: "Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1978, n. 328. - Il testo degli artt. 178 e 179 del nuovo Codice della strada e' il seguente: "Art. 178 (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12. 2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del lavoro. 3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero e' sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni. 4. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila salvo che il fatto costituisca reato. 5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta. 6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato. 7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorita' competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto. 8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto. 9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in servizio di linea. 10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. 11. Contro i provvedimenti di revoca e' ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni. Art. 179 (Cronotachigrafo). - 1. I veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita' d'impiego stabilite nel regolamento CEE 3821/85, nei casi previsti dal regolamento stesso. 2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso e' previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante oppure non inserisce il foglio di registrazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila. La sazione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo".

Art. 212

1.

L'articolo 376 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "Art. 376 (Art. 180 Cod. Str.) (Presentazione di informazioni e documenti a comandi o uffici di Polizia) 1. Quando, in ottemperanza all'invito dell'autorita', sono presentati i documenti o fornite le informazioni richieste a norma dell'articolo 180, comma 8, del codice, entro il termine stabilito, il comando o l'ufficio di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, presso il quale i documenti o le informazioni sono resi, ne prende atto redigendo apposito verbale e, se diverso dal comando o ufficio che ha formulato l'invito, ne da' comunicazione, senza ritardo, a quest'ultimo. 2. Copia del verbale di cui al comma 1 e' consegnata alla persona che ha fornito le informazioni o ha esibito i documenti. 3. Il verbale di cui al comma 1 e' conforme al modello seguente: COMANDO .................. OGGETTO: Verbale di violazione all'art. 180 C.d.S. contestato dall'Ufficio o Comando di .......................... L'anno ............ il giorno ....... del mese di .......... alle ore ...... nell'Ufficio o Comando ............. si e' presentato il Sig. ............................... nato a .................. il ................ residente a ........... via ................. il quale ha esibito: 1. La patente di guida cat. .... n. .............. rilasciata dalla prefettura di ............ il ............ validita' rinnovata fino al ................ vidimata per l'anno in corso. Eventuali prescrizioni o annotazioni: ............................. 2. La carta di circolazione e/o certificato di proprieta' del veicolo targato ............. tipo .................. intestato a ..................... rilasciato/a il ........................... Revisione: ................... annotazioni: ...................... 3. Il certificato di assicurazione del veicolo targato ............ tipo .......... dell'impresa di assicurazione .................. n. polizza ................ validita' dalle ore ........ del ....... alle ore ................. del .................... premio pagato il ......................... 4. Altri documenti: ............................................... .................................................................. I dati sono rilevati dal .......................................... =================================================================== ============ All'Ufficio o Comando * li' .................... di ..................... prot. ............. Si trasmette per quanto di competenza il presente verbale ai sensi dell'art. 376 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. * Da inviare all'Ufficio o Comando che ha contestato la violazione.".

Nota all'art. 212: - L'art. 180, comma 8 del nuovo Codice della strada cosi' recita: (Omissis). "8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di Polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila".

Art. 213

1.

All'articolo 377 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 la parola: "dovranno" e' sostituita dalla seguente: "devono"; b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di eta' e' effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilita' e la liberta' di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate: a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa; b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di eta'. Prima del montaggio della attrezzatura e' necessario procedere ad una verifica della solidita' e stabilita' delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.".

Nota all'art. 213: - Il testo dell'art. 68, comma 5, del nuovo Codice della strada e' il seguente: (Omissis). "5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel Regolamento".

Art. 214

1.Il testo dell'art 378 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, e' obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m2 , nonche' nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan. 2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica; b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacita' adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantita' prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, e' necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e successive modificazioni; c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico; d) l'area dove e' installato l'impianto igienico-sanitario, e' dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed e' provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta; e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto. 3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario puo' essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto. 4. Il concessionario e' tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono. 5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale. 6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284. 7. Ogni area dove e' realizzato un impianto igienico-sanitario e' indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) puo' essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.".

Nota all'art. 214: - La legge 10 maggio 1976, n. 319, reca: "Norma per la tutela delle acque dall'inquinamento". - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 195, recante: "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1982, n. 343. - Il testo dell'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 384, recante disposizioni in materia di "Liberalizzazione dei pezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche", e' il seguente: "1. (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico). - 1. Dalla data in entrata in vigore della presente legge, i prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, sono liberamente determinati dai singoli operatori. 2. Gli operatori comunicano i prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere ed i prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai soli fini della pubblicita' di cui al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni. 3. Ciascun operatore comunica entro il 1 marzo ed entro il 1 ottobre di ogni anno, i prezzi di cui al comma 2 che intende applicare, rispettivamente dal 1 giugno e dal 1 gennaio dell'anno. 4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al comma 2. 5. L'ultimo periodo dell'undicesimo comma dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, abrogato. 6. Sono altresi' liberamente ed annualmente determinati e comunicati alle regioni ed alle capitanerie di porto competenti per territorio, con le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 4, entro il 1 ottobre di ogni anno con validita' dal 1 gennaio dell'anno successivo, i prezzi delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione".

Art. 215

1.

All'articolo 379 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 4 le parole da: "e puo' misurare" a: "isopropilico" sono soppresse; b) Al comma 5 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; c) Al comma 8 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; d) Al comma 9 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Nota all'art. 215: - Il testo dell'art. 347 del codice di procedura penale e' il seguente "Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia di reato). - 1. Entro quarantotto ore dall'acquisizione di una notizia di reato, la polizia giudiziaria riferisce per iscritto al pubblico ministero gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. 2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, la generalita', il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 3. Se vi e' urgenza, la comunicazione della notizia di un reato e' data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia".

Art. 216

1.

All'articolo 380, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di esito negativo il prefetto ne da' immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'Amministrazione degli Affari generali e del Personale del Ministero dell'interno, affinche' i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del codice.".

Nota all'art. 216: - Il testo dell'art. 130, comma 1, lettera a), del nuovo Codice della strada e' il seguente: "1. La patente di guida e' revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.: a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;". Il decreto ministeriale 27 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 28 settembre 1983) modificato del decreto ministeriale 3 aprile 1984 (Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1984, n. 110), ha dettato norme sul trasporto alternato in cisterne di materie pericolose appartenenti a classi diverse e norme integrative sui materiali, sulle saldature e sui tipi di giunto saldato nella costruzione e sulla riparazione di cisterne, nuove norme concernenti le cisterne adibite al trasporto merci pericolose. Con decreto ministeriale 25 novembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 24 gennaio 1984) e' stato approvato il documento sostitutivo della dichiarazione del vettore concernente le modalita' del trasporto in atto. Con due decreti ministeriali in data 25 febbraio 1986 e 21 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 1986) e' stato approvato l'aggiornamento delle classifica delle merci pericolose e delle norme inerenti il trasporto di queste mediante cisterna, rispettivamente per le classi 6.1 e 8 e per le classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2. Con decreto ministeriale 28 luglio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 1986), e' provveduto alla classificazione del cloruro di trifluoroacetile in base all'art. 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579, sul trasporto su strada di merci pericolose. Con decreto ministeriale 22 febbraio 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1990, supplemento ordinario) si e' provveduto all'allineamento delle norme nazionali a quelle internazionali A.D.R. per il trasporto nazionale su strada di merci pericolose. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1990, supplemento ordinario) sono state approvate modificazioni al decreto ministeriale 8 agosto 1980 relativo al trasporto in cisterne di materie pericolose appartenenti alle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2. Con decreto ministeriale 24 febbraio 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1990, supplemento ordinario) sono state approvate modificazioni al decreto ministeriale 9 agosto 1980 relativo al trasporto in cisterne di materie pericolose appartenenti alle classi 6.1. e 8.

Art. 217

Art. 218

1.

All'articolo 384, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e' apportata la seguente modificazione: a) Alla lettera e) le parole: "in tempo utile e nei modi regolamentari" sono sostituite dalle seguenti: "in tempo utile o nei modi regolamentari".

Art. 219

Nota all'art. 219: - Il testo dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente: "Art. 27 (Esecuzione forzata). - Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo da' in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette".

Art. 220

1.

All'articolo 391, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e' apportata la seguente modificazione: a) La parola: "terra'" e' sostituita dalla seguente: "tiene".

Art. 221

1.

All'articolo 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: "Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine."; b) E' aggiunto in fine il seguente comma: "3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalita' di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la ripartizione dei fondi e' determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entita' dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.".

Art. 222

Nota all'art. 222: - Il testo dell'art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e' il seguente: "Art. 10. - L'autorita' prevista nel primo comma dell'art. 18 della legge ha facolta' di esaminare, direttamente o a mezzo di dipendenti appositamente incaricati, le cose sequestrate in ogni momento, puo' farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e puo' disporre gli altri accertamenti che ritenga opportuni. La facolta' di esaminare le cose sequestrate spetta anche al trasgressore ed agli obbligati in solido, ai loro legali rappresentanti o procuratori speciali nonche' ai loro difensori previa autorizzazione dell'autorita' di cui al comma precedente. In ogni caso tali soggetti hanno diritto di estrarre a loro spese copia del processo verbale di sequestro. Quando occorra rimuovere i sigilli appositi alle cose sequestrate l'autorita' procedente ne verifica prima la identita' e l'integrita' e dopo aver compiuto l'atto per il quale fu necessaria la rimozione, provvede a sigillare nuovamente le cose, apponendovi il sigillo dell'ufficio e la propria sottoscrizione. Del compimento delle operazioni previste nel comma precedente deve essere redatto processo verbale a cura dell'autorita' procedente".

Art. 223

1.

All'articolo 396 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "commi 1 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1"; b) Sono aggiunti i seguenti commi: "3. Il fermo amministrativo del ciclomotore si esegue con il ricovero temporaneo del veicolo nel luogo indicato dal conducente o, qualora il conducente si trovi nella impossibilita' di indicarlo, presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero in un deposito autorizzato. Il conducente e' autorizzato, nella prima ipotesi, con annotazione sul verbale di contestazione, a raggiungere il luogo di custodia dallo stesso indicato, salvo che ricorrano motivi ostativi di sicurezza stradale. 4. La restituzione del ciclomotore e' effettuata attraverso la riconsegna del certificato di idoneita' tecnica del veicolo all'avente titolo, da parte dell'organo di polizia che ha accertato la violazione, nei propri uffici. Nell'ipotesi di custodia presso un deposito autorizzato si applicano le disposizioni del comma 2.".

Art. 224

1.

All'articolo 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole da: ", il quale e' tenuto" a: "Gli enti proprietari" sono sostituite dalle seguenti: ". Tali luoghi devono essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che assume la figura di custode. Gli enti proprietari di strade"; b) Al comma 2 le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, e' consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta."; c) Al comma 4 le parole: "(modello V.2)" sono soppresse.

Art. 225

1.

All'articolo 399 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il riferimento tra parentesi agli articoli del codice della strada e la rubrica sono modificati come segue: "(Artt. 216 e 217 Cod. Str.) (Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida - Sospensione della carta di circolazione)"; b) Al comma 2, nello schema di annotazione, le parole: "il certificato di circolazione n." sono sostituite dalle seguenti: "il certificato di idoneita' tecnica n." e le parole: "il certificato di proprieta' del veicolo .... per violazione all'articolo ..... del codice della strada." sono soppresse.

Art. 226

1.

All'articolo 402 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole da: "ai punti" a: "del codice", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 47, lettere e), f), g), h), i), l), m) n), del codice,"; b) Al comma 4 le parole: "il colore," sono soppresse; c) Il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 5 sono popolate automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e sono continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C.. Le sezioni di cui ai commi 3 e 4 sono popolate automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e nel sistema informatico A.C.I.-P.R.A. e sono continuamente aggiornate dagli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. a mezzo di procedure informatiche interattive o differite, dal sistema informatico A.C.I.-P.R.A. e dai comuni a mezzo di trasferimento di dati su supporto magnetico o per via telematica, nonche' dai notai a mezzo di trasferimento di dati per via telematica ovvero su supporto magnetico o cartaceo utilizzando, in quest'ultimo caso, modulari conformi a quelli prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C.. La sezione di cui al comma 6 e' gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorita' di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 e' eseguito dal sistema informatico. A.C.I.-P.R.A., dalle autorita' di polizia, dalle compagnie di assicurazione, dai comuni e dai notai, secondo i tracciati record che sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti le amministrazioni e gli enti interessati, nel termine di un mese decorrente rispettivamente dalla data di presentazione della formalita', dalla data dell'incidente, dalla data di presentazione di denuncia di incidente o dalla data di comunicazione della variazione anagrafica ovvero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione dell'atto di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli o rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta' di acquisto."; d) Al comma 11 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione".

Note all'art. 226: - Per la legge n. 241 del 1990 si veda in nota all'art. 73. - Il D.P.R. 13 marzo 1986, n. 156, reca: "Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione". La tabella 1 allegata alla citata legge n. 870 del 1986 (si veda in nota all'art. 234) e' stata pubblicata nel supplemento ordinario dalla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1986. - Per il testo dell'art. 3, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, si veda in nota alle premesse.

Art. 227

1.

All'articolo 405 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 la parola: "dovranno" e' sostituita dalla seguente: "devono"; b) Sono aggiunti i seguenti commi: "4. Le voci 2, 4 e 6 di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni sono aggiornate come segue: 2) - Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entita' tecniche degli stessi, ai contenitori e casse mobili. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai conducenti. 4) - Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Visite e prove speciali di componenti, di entita' tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi. Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformita' ADR ai veicoli. 6) - Omologazione di componenti, di entita' tecniche, di contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR.". 5. Gli importi di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 1 dicembre 1986, n. 870 sono gestiti dall'organismo di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1967, n. 14.".

Note all'art. 227: - La tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1986. - Il testo dell'art. 16, lett. a) della citata legge n. 870 del 1986 e' il seguente: 1. L'art. 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, modificato dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, e' costituito dal seguente: "Art. 5. - In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente art. 3, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, sono disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti - rubrica "Motorizzazione civile e trasporti in concessione" - distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti: a) fino al 10 per cento - spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore dello stesso personale, nonche' per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali". - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1967, n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 21 dicembre 1996, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione). "Art. 6. - Sono abbrogati l'art. 108 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e l'art. 24 del R.D.L. 9 maggio 1932, n. 813 sono altresi' abrogati il D.M. 28 gennaio 1934 di approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il D.M. 28 marzo 1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello stesso Ispettorato, nonche' le disposizioni comunque incompatibili con il presente decreto. E' istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti di detto Ispettorato. Con D.P.R. su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, sara' approvato lo statuto della Cassa e potra' essere autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi per le spese di cui alla lett. a) del precedente art. 5. La Cassa di previdenza e' sottoposta al controllo della Corte dei conti a termini della legge 21 marzo 1958, n. 259. Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'art. 4, le disponibilita' esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma afferenti al periodo intercorrente dal 1 maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato. Le somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono devolute alla Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del secondo comma: le rimanenti somme disponibili sono devolute al personale secondo le norme gia' in vigore presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma. La temporanea amministrazione delle somme e delle disponibilita' indicate nel precedente comma resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, con le disponibilita' afferenti al periodo 1 maggio 1966, sino all'entrata in vigore del presente decreto, potra' sopperire, fino a quanto non verra' determinata la dotazione dei capitoli di bilancio specificati nel precedente art. 5, alle spese previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione".

Art. 228

1.

All'articolo 406, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' apportata la seguente modificazione: a) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono applicate nella versione integrata o modificata in vigore al momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice.".

Note all'art. 228: - L'art. 229 (Attuazione di direttive comunitarie) del nuovo Codice della strada e' il seguente: "Art. 229. - 1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea". - L'art. 4 della legge 9 marzo 1989 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) cosi' recita: "Art. 4 (Attuazione in via regolamentare. - 1. Nelle materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. 2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lett. c). 3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni. 4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere (1/b). 5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere. 6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lett. b), ove l'attuazione delle direttive comporti: a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative; b) la previsione di nuove spese o di minori entrate. 7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi. 8. Al disegno di legge comunitaria allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa"

Art. 229

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