DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 610
1.Al titolo I del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apposte le seguenti appendici: "APPENDICI AL TITOLO I Appendice I - Art. 9 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa Appendice II - Art. 9 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni Appendice III - Art. 10 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi d'opera Appendice IV - Art. 12 Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale APPENDICE I - ART. 9 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa) 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, sono le seguenti: a) Per i veicoli a motore non atti al traino: a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice; a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t; a.3) velocita' massima calcolata per costruzione: 70 km/h; a.4) eventuali dispositivi limitatori di velocita', purche' riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocita' massima calcolata; a.5) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.; a.6) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza. b) Per i veicoli a motore atti al traino: b.1) massa rimorchiabile compresa tra 3 e 6 volte la massa complessiva massima del veicolo a motore e comunque non superiore ad 8 volte la sua massa aderente; b.2) massa aderente non inferiore al 65% della massa complessiva massima. Massa minima sull'asse direttivo non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva; b.3) velocita' massima calcolata per costruzione in servizio di traino: 40 km/h, con l'eccezione di cui al successivo punto b.4); b.4) trasmissioni: e' ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano di raggiungere una velocita' massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocita' e' reso possibile da elementi costruttivi: b.4.1) quando viaggiano isolati; b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma 5 dell'appendice III al titolo III; b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva massima di 42,6 t e formano una combinazione della massa massima i 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali, anche l'iscrizione nella fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo III o della verifica prevista allo stesso comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore e' non inferiore a 259 kW. La massa complessiva di 42,6 t, nel caso di semirimorchi, e' riferita alla massa gravante sugli assi a terra del semirimorchio; b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocita', purche' riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocita' massima calcolata; b.6) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.; b.7) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza. c) Per i veicoli rimorchiati: c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t; per i semirimorchi tale massa e' riferita a quella gravante sugli assi a terra; c.2) velocita' di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non puo' superare i 10 bar: c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42,6 t; c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42,6 t e sino a 80 t; c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori classificati mezzi d'opera, la velocita' di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h; c.3) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice; c.4) timoni e veicoli rimorchiati telescopici: si applicano le norme previste ai punti b.2) e b.3) dell'appendice II al titolo I; c.5) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria 04 di appartenenza. d) Prove: d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore possono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze: d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui alla lettera a); d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di stazionamento per il veicolo isolato di cui alla lettera b); d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino di 1,45; d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino uguale o superiore a 3; d.2) per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli di cui alla lettera b), ai fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovra' altresi' verificarsi che la potenza minima del propulsore installato sul veicolo a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della combinazione che puo' formare con il veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a: d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t con l'eccezione di cui al punto b.4); d.2.2) 1,17 kW/t per combinazioni della massa complessiva di oltre 150 t. Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore deve essere quella risultante per interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifiche sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3); d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sara' attuata in conformita' delle disposizioni di cui agli allegati I, II - con esclusione del punto 1.1.4.2. dell'allegato II e della relativa appendice - III, IV, V, VI, VII e, per i soli veicoli suscettibili di superare la velocita' dI 50 km/h, X della direttiva 71/320/CEE: d.3.1) il tempo t, corrisponde a x=75% di cui al punto 2.4 dell'allegato III della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, la verifica dei dispositivi deve essere attuata anche a tutte le masse legali, nel pieno rispetto delle norme in vigore per i veicoli della categoria N3; d.3.2) deve essere altresi' verificato che i veicoli di cui alla lettera b), alla massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6), una velocita' stabilizzata di 25 +/- 5 km/h (scegliendo il rapporto che piu' si avvicina al valore di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento. La verifica va attuata sulla predetta pendenza percorsa per una lunghezza di 6 km; d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3. e 1.4 dell'allegato II citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive di quelle di cui al punto d.3.2), la quale e' invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi dell'articolo 62 del codice, qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati. 2. Per i veicoli destinati a formare complessi costituiti da piu' veicoli a motore e/o piu' veicoli rimorchiati si applicano le prescrizioni dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C., qualora necessarie per la realizzazione di particolari tipi di tali complessi. APPENDICE II - ART. 9 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni) 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 61 del codice, sono le seguenti: a) Per i veicoli a motore: a.1) masse: comprese entro i limiti fissati dall'articolo 62 del codice; a.2) dimensioni dei veicoli eccezionali: eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice, secondo i valori stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., al fine di permettere particolari realizzazioni costruttive necessarie per l'esecuzione di determinati trasporti, non altrimenti realizzabili; a.3) dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto eccezionale: entro i limiti fissati dall'articolo 61 del codice, salvo che non ricorrano le condizioni previste al punto a.2); a.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N di appartenenza. b) Per i veicoli rimorchiati: b.1) masse e dimensioni (salvo quanto previsto al punto b.3): come ai punti a.1), a.2) e a.3); b.2) timoni: di tipo fisso, anche se con lunghezze diverse in alternativa per uno stesso rimorchio, o allungabili, secondo le prescrizioni tecniche dettate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.; b.3) lunghezza dei veicoli: e' consentita la realizzazione di veicoli rimorchiati telescopici, per sfilamento di elementi del telaio o per interposizione, nella zona centrale dello stesso, di elementi modulari, in entrambi i casi nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Comunque, la prima posizione d'allungamento deve determinare una lunghezza complessiva del veicolo tale da eccedere i limiti previsti dall'articolo 61 del codice; b.3.1) i rimorchi o semirimorchi, telescopici, che circolano a telaio non allungato e non determinano il superamento di alcuno dei limiti previsti dall'articolo 61 del codice, non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice; b.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria o di appartenenza. APPENDICE III - Art. 10 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi d'opera) 1. Gli autoveicoli isolati devono rispondere a tutte le caratteristiche tecniche e funzionali prescritte per i veicoli della categoria N3, salvo quanto di seguito specificato: a) gli assi posti a distanza inferiore a 1,20 m, agli effetti della valutazione della massa ammissibile sugli stessi, vengono considerati come asse unico; b) massa aderente minima: non inferiore al 60% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a due o tre assi; non inferiore al 50% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a quattro assi; c) massa minima sull'asse direttivo: non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva; d) tara minima dell'autoveicolo a due assi: 9 t; dell'autoveicolo a tre assi: 12 t; dell'autoveicolo a quattro o piu' assi: 14 t; e) slivellamenti per assi tandem o tridem, eseguiti sia a carico che a scarico: 10 cm con variazioni di carico contenute su ciascun asse, rispetto alle condizioni statiche, entro il +/- 25%; f) sospensioni meccaniche degli assi tandem o tridem realizzate con un grado di sicurezza, verificato in condizioni statiche, almeno pari a 3 rispetto al carico di snervamento del materiale impiegato per le sospensioni stesse. Tale prescrizione, per le sole omologazioni rilasciate a veicoli muniti di sospensioni degli assi tandem o tridem tali che ogni asse risulti compensato per le azioni di frenatura ivi comprese le coppie, si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996. In ogni caso le sospensioni devono essere realizzate in modo da evitare moti anomali delle ruote in fase di frenatura del veicolo interessato; g) agli effetti di quanto disposto alle lettere e) ed f), si definiscono assi tandem o tridem le coppie o terne di assi, con esclusione di quelli direttivi per i quali valgono le norme della categoria N3, posti tra loro a distanza misurata tra gli assi contigui, non superiore a 1,80 m; h) altezza minima dal suolo: l'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, fatta esclusione dei dispositivi di frenatura posti in corrispondenza di ciascuna ruota, non deve essere inferiore, a pieno carico, a 250 mm; i) velocita' massima, calcolata per costruzione: non superiore ad 80 km/h. I dispositivi limitatori di velocita', conformi alle prescrizioni comunitarie in proposito e con velocita' regolata pari a 80 km/h, devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocita' massima calcolata; l) differenziale dotato di dispositivo di bloccaggio, con esclusione degli assi motori direttivi, e, nel caso di piu' assi motori, di dispositivo per il bloccaggio della scatola di ripartizione; m) per i trattori di semirimorchi, la posizione della ralla deve rispettare, senza dover provvedere ad alcuno spostamento della stessa, tutte le prescrizioni sia al carico legale che a quello eccezionale; n) la massa rimorchiabile, che comporta una massa complessiva dell'autotreno o dell'autoarticolato non inferiore a 44 t, viene assegnata per potenze del motore dell'autoveicolo trattore non inferiori a 259 kW, senza che ricorra l'obbligo dell'esecuzione della prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo III o della verifica, prevista allo stesso comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica. 2. Gli autotreni e gli autoarticolati devono soddisfare alle prescrizioni previste per la categoria, salvo quanto specificato ai punti seguenti: a) per gli autoarticolati: la massa aderente minima deve risultare non inferiore al 28% della massa massima nei complessi a quattro assi; non inferiore al 40% della massa massima nei complessi a cinque o piu' assi. Nel caso di autoarticolati costituiti da semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, la verifica della massa aderente minima e' sostituita da quella indicata alla successiva lettera b) in cui, per massa del rimorchio, deve intendersi la massa sugli assi a terra del semirimorchio; b) per gli autotreni: deve essere verificato che, per le condizioni di carico utilizzate, il rapporto tra la massa del rimorchio e la massa del veicolo trattore, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, lettera n), non sia superiore a 1,45. Tale valore e' elevato a 3 nel caso in cui ricorra la condizione prevista al punto b.3) della appendice I al titolo I; c) tara minima dei mezzi d'opera: la tara degli autoarticolati a quattro assi non deve essere inferiore a 16 t; la tara degli autoarticolati a cinque o piu' assi non deve essere inferiore a 17,6 t. 3. I rimorchi devono rispondere a quanto prescritto al punto 1.16.2 dell'allegato I alla Direttiva 71/320/CEE e devono essere realizzati e destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici. Possono essere costituiti anche da rimorchi e macchine operatrici trainate, appositamente attrezzati (spandisabbia, spandisale e simili) o destinati al trasporto del materiale necessario per consentire il traffico stradale in caso di neve o gelo. Si applicano ad essi le norme valide per la categoria O4 e, se eccezionali per massa, devono soddisfare le prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo I. 4. I semirimorchi sono ad almeno due assi reali, eccezionali per massa, e valgono per essi, salvo che per quelli adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, le prescrizioni indicate al comma 1, lettere a), e), f), g) ed h); si applicano altresi' ad essi le restanti norme valide per la categoria O4. Ai semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici si applicano le prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo I. APPENDICE IV - ART. 12 (Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale) 1. Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale possono essere muniti di gru, anche di tipo telescopico od a scomparsa tra le pedane, di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale e sono dotati delle attrezzature necessarie per la loro funzionalita'. Possono essere realizzati con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali da non determinare mai, in condizioni di marcia, il superamento di alcuno dei limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice. 2. La gru installata sull'autoveicolo di soccorso, se presente, puo' consentire, oltre al posizionamento di un veicolo sull'eventuale piano di carico, il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso. 3. E' ammessa l'installazione sugli autoveicoli di soccorso di un gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicoli e sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e caricati con i mezzi dell'autoveicolo di soccorso. Tali rimorchi, in quanto destinati esclusivamente a servire l'autoveicolo di soccorso, sono considerati, ai sensi dell'articolo 204, rimorchi ad uso speciale. 4. Gli autoveicoli di soccorso sono soggetti a tutte le norme costruttive valide per i veicoli della stessa massa complessiva della categoria N, definita dall'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice, salvo per quanto riguarda le seguenti prescrizioni: a) lo sbalzo anteriore non deve eccedere il 65% del passo a condizione che non modifichi la visibilita' originaria dell'autotelaio; lo sbalzo posteriore non deve eccedere l'85% del passo. Il veicolo deve iscriversi nella fascia d'ingombro di cui all'articolo 217; b) gli sbalzi, sia anteriore che posteriore, devono essere segnalati, nel senso longitudinale e trasversale del veicolo, per la parte eccedente in pianta la sagoma dell'autotelaio, con sistemi retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di 45°, alternate, di colore bianco e rosso. Per la parte estrema dello sbalzo, in senso longitudinale, costituita da attrezzi mobili di lavoro quali carrucole e simili, le segnalazioni riflettenti possono essere effettuate con pannelli delle dimensioni minime di 50 x 50 cm, segnalati come sopra disposto; c) se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del volante di guida, eccede i 2,5 m, la circolazione su strada e' subordinata alla scorta del personale dell'impresa che dovra' prendere posto in cabina e coadiuvare il conducente, anche scendendo a terra e precedendo il veicolo, nell'attraversamento di incroci o nell'immissione nella carreggiata; d) la parte a sbalzo costituita da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo, deve presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a 1,80 m da terra ed essere segnalata, qualunque sia il valore dello sbalzo, come stabilito alla precedente lettera b); e) il dispositivo antincastro non e' obbligatorio se alla sua funzione supplisce la presenza eventuale di una trave portastabilizzatori od altro dispositivo analogo purche' presenti la faccia posteriore a superficie piana, risponda al dimensionamento prescritto dalla normativa specifica in vigore e ad esso non risulti agganciato a sporgere alcun organo dell'attrezzatura dell'allestimento; f) il traino del veicolo rimosso o soccorso, e' ammesso con rapporto di traino non superiore a 0,5 ed a condizione: che il traino avvenga secondo quanto previsto al comma 2 o con barra rigida, segnalata a strisce alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti; che siano rispettate le masse massime per asse ed il rapporto minimo fra le masse sull'asse o sugli assi di guida e quello o quelli posteriori. La barra rigida deve costituire dispositivo di allestimento del veicolo, essere marcata dal costruttore dell'autoveicolo e segnalata come le parti a sbalzo della precedente lettera b); g) gli eventuali sbalzi anteriori non devono determinare condizioni di visibilita' dal posto di guida che si discostino da quelle dei corrispondenti veicoli della categoria N; la visibilita' attraverso gli specchi retrovisori deve rispondere alla normativa contenuta nella direttiva n. 71/127/CEE; h) tutte le parti a sbalzo degli allestimenti che possono ruotare in un qualsiasi piano, devono essere assicurate nella posizione assunta per la marcia del veicolo con sicuri ed affidabili dispositivi meccanici o idraulici. I comandi idraulici del sistema o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia su strada; i) il sistema di lavoro deve inoltre essere bloccato, con valvole sul circuito idraulico o con vincoli meccanici, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.".
Art. 230
Nel sommario delle "APPENDICI AL TITOLO III" del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il riferimento all'articolo e alla rubrica relativo all'appendice III e' sostituito dal riferimento all'articolo e alla rubrica relativo all'appendice IV e viceversa.
Art. 231
Al titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le appendici sono modificate come segue: a) All'appendice I - Art. 198: A) al comma 1, dopo le parole: "dei ciclomotori" sono aggiunte le seguenti: "dotati di motore termico"; la lettera i) e' soppressa. b) All'appendice II - Art. 199: A) al comma 1 le parole: "motore dei" sono sostituite dalle seguenti: "motore termico di cui possono essere dotati i"; alla lettera a) le parole: "(per motori a combustione interna") sono soppresse; alle lettere d), e) ed f) le parole: "al punto c)" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "alla lettera c)"; B) al comma 2, lettera a) le parole: "del sedile" sono sostituite dalle seguenti "dal sedile". c) All'appendice III - Art. 219: A) nella rubrica la parola: "rimorchi" e' sostituita dalla seguente: "veicoli"; B) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) 0,5 nei casi in cui il veicolo trainato non sia provvisto di dispositivo di frenatura."; C) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Non e' ammesso il traino di veicoli privi di idonei dispositivi di frenatura, qualora prescritti, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del codice."; D) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, il valore della massa rimorchiabile e le relative prove sono stabilite secondo le norme previste dall'appendice I al titolo I."; E) al comma 5, lettera b), l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Qualora nella prova, per qualsiasi motivo, compresa l'eventuale presenza di limitatori di velocita' approvati dalla Direzione generale della M.C.T.C., il regime di velocita' massima non sia superiore almeno del 7% a quello di potenza massima del motore, la prova sara' limitata al regime di velocita' massima ridotta del 7%;" ed e' aggiunta in fine la seguente lettera: "c) L'accertamento di cui alla lettera b) non si effettua nel caso degli autoarticolati, autosnodati, autotreni e filotreni per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa totale del complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t."; F) al comma 6, alla lettera e) le parole: "veicoli e di containers" sono sostituite dalle seguenti: "veicoli, di containers e di animali vivi"; le parole: "lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) e) e g),". d) All'appendice V - Art. 227 A) al punto A) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "a) Massa in ordine di marcia (tara). b) Massa massima tecnicamente ammissibile. c) Masse massime sugli assi."; B) al punto B) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile."; C) al punto C) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: "p) Pneumatici e sospensioni."; D) al punto D) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: "n) Sistemazione interna e rumorosita', resistenza dei sedili e loro ancoraggi."; E) al punto G) la lettera f) e' soppressa; F) al punto H) la lettera h) e' soppressa; le lettere i) ed l) diventano rispettivamente h), i) e la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "l) Antenna radio o radiotelefonica.". e) All'appendice VI - Art. 231 A) al comma 1, lettere a) e b), la parola: "SOS" e' scritta, ogni volta, con lettere maiuscole; B) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "e sono:" la punteggiatura e' modificata nel modo seguente: "CROCE ROSSA: colore rosso, altezza simbolo: 200 +/- 5 mm; CHIAVE INGLESE: colore nero, altezza simbolo: 200 +/- 5 mm; DISTRIBUTORE COMBUSTIBILE: colore nero, altezza simbolo: 200 (piu' o meno) 5 mm."; C) al comma 2 le parole: "completi in ogni loro parte," sono soppresse; D) al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione". f) All'appendice VIII - Art. 237: A) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) Sistemi di frenatura. Devono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE. L'efficienza dei sistemi di frenatura in relazione alle diverse categorie di veicoli, in assenza di prescrizioni comunitarie in proposito, viene stabilita dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..". g) All'appendice X - Art. 241: A) nella rubrica la parola: "abilitate" e' sostituita dalle seguenti: "e dei consorzi abilitati"; B) al comma 1: B.1) al primo periodo le parole: "dotate le imprese abilitate" sono sostituite dalle seguenti: "dotati le imprese ed i consorzi abilitati"; B.2) alla lettera a): B.2.1) le parole da: "dovranno possedere" a: "inoltre" sono sostituite dalle seguenti: "devono"; B.2.2) il punto 3) e' sostituito dal seguente: "3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm;"; B.2.3) al punto 5) il segno di interpunzione e' sostituito da ed e' aggiunto in fine il seguente punto 6): "6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura."; B.2.4) all'ultimo periodo le parole: " di autoriparazione" sono sostituite dalle seguenti: "ed i consorzi"; B.3) alla lettera b) le parole:", del D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323 e delle relative tabelle CUNA" sono soppresse; B.4) alla lettera c) l'ultimo periodo e' soppresso; B.5) alla lettera d) le parole da: "La spinta sulle piastre" fino a: "20000 N per asse." sono sostituite dalle seguenti: "La forza di translazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo spostamento dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 25000 N per asse."; B.6) alla lettera e) le parole: ", spettri e forme d'onda" sono soppresse e dopo (IEC) il segno di interpunzione e' sostituito da e le parole: "e' ammesso altresi' l'impiego di fonometri conformi alle norme ASA." sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni ed integrazioni."; B.7) alla lettera h) le parole: "autoveicolo o un rimorchio" sono sostituite dalla seguente: "veicolo"; B.8) alla lettera l) dopo la parola: "massa" e' aggiunta la seguente: "complessiva,"; dopo le parole: "su un asse" la parola: "e" e' sostituita dalla seguente: "o" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il sistema in questione, qualora rispondente anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub a) puo' intendersi sostitutivo di quello ivi previsto."; C) E' aggiunto il seguente comma: "2. Le apparecchiature indicate alle lettere a), b), c), e), f) e g) devono rispondere altresi' alle caratteristiche tecnico- funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano altresi' le modalita' di utilizzazione delle apparecchiature medesime.". h) All'appendice XII - Art. 257: A) al comma 1: A.1) alla lettera h) le parole: "tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici" sono sostituite dalle seguenti: "e sei caratteri alfanumerici"; A.2) alla lettera i) la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque"; A.3) alla lettera m) le parole: "targa prova per motoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "targa prova per ciclomotori e motoveicoli"; A.4) alla lettera r) le parole: "tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici" sono sostituite dalle seguenti: "cinque caratteri alfanumerici"; B) al comma 2 le parole: "ai punti" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere"; C) al comma 3 le parole: "delle eventuali lettere" sono sostituite dalle seguenti: "delle lettere"; e prima dell'ultimo periodo e' inserito il seguente: "Nel caso in cui la targa del veicolo traente contenga la parola Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice mediante la sigla RM.". i) All'appendice XIII - Art. 260: A) al punto 2.2. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; B) al punto 3.1. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; C) al punto 3.2.4 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione-"; D) al punto 3.4.1. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; E) al punto 3.5.2. le parole: "non oltre sei mesi dalla" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei mesi successivi alla"; F) al punto 3.5.4. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione -";
Art. 232
Al titolo IV del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, l'appendice I e' modificata come segue: a) Al comma 7 le parole: "da B.4 a B.8" sono sostituite dalle seguenti: "relativi ai punti da B.4 a B.9 e B.11".
Art. 233
1.Al Titolo I del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue: I) La TABELLA I.2 e' sostituita dalla seguente: TABELLA I 2 ART. 18 - COSTI D'USO PER ASSE PER L'ANNO 1993 Parte di provvedimento in formato grafico II) La TABELLA I.3 e' sostituita dalla seguente: TABELLA I 3 ART. 18 - DEFINIZIONE DEI TIPI DI ASSE CONSIDERATI NELLA TABELLA I 2 Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 234
1.II) La TABELLA II.3 e' sostituita dalle seguenti tabelle: "TABELLA II.13/a Parte di provvedimento in formato grafico "TABELLA. II.13/b Parte di provvedimento in formato grafico III) La "TABELLA II.14" e' sostituita dalle seguenti tabelle: "TABELLA. II.14/a Parte di provvedimento in formato grafico "TABELLA. II.14/b Parte di provvedimento in formato grafico IV) Alla "Tabella II.15", nella didascalia, dopo le parole: "tratto di strada" sono aggiunte le seguenti: "o le iscrizioni lunghe o bilingue"; V) Nel "Modello II.1", nel "Modello II.2", nella "Figura II.97/b" e nella "Figura II.405", la parola:"Km" e' sostituita dalla seguente: "km"; VI) Nel "Modello II.4", in didascalia, la parola "ECCETTO" e' sostituita dalla seguente: "eccetto"; VII) Nelle figure del "Modello II.6/q2" e "Modello II.8/a" l'iscrizione "Lun-Ven" e' sostituita dalla seguente: "lun-ven"; VIII) Nella "Figura II.21" il titolo della didascalia: "BANCHINA CEDEVOLE" e' sostituito dal seguente: "BANCHINA PERICOLOSA"; IX) Nella "Figura II.55", in didascalia, le parole "alle biciclette" sono sostituite dalle seguenti: "ai velocipedi"; X) Nella "Figura II.70", in didascalia, e' aggiunto il seguente periodo: "(Il filo nero interno alla cornice serve solo per costruzione)"; XI) Nella "Figura II.74", in didascalia, le parole "8.00 alle 22.00" sono sostituite dalle seguenti: "8.00 alle 20.00" e dopo le parole "con cifre" sono aggiunte le seguenti: ", simboli"; XII) Nella "Figura II.75", in didascalia, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "In assenza di iscrizioni integrative il divieto e' permanente. E' sempre disposta la rimozione coatta del veicolo."; XIII) Nella "Figura II.88" e nella "Figura II.89", in didascalia, la parola "urbana" e' soppressa; XIV) Nella "Figura II.90" e nella "Figura II.91", in didascalia, le parole: "alle sole biciclette" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli velocipedi"; XV) Nella "Figura II.92/a", nella "Figura II.92/b", e nella "Figura II.93/b", in didascalia, le parole: "alle biciclette" sono sostituite dalle seguenti: "ai velocipedi"; XVI) La "Figura II.110" e' rinumerata come "Figura II.110/a" ed e' aggiunta di seguito la seguente nuova "Figura II.110/b": Parte di provvedimento in formato grafico XVII) La "Figura II.140" e' rinumerata come "Figura II.140/a" ed e' aggiunta di seguito la seguente nuova "Figura II.140/b": Parte di provvedimento in formato grafico XVIII) Nella "Figura II.247, in didascalia, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "(Da impiegare in caso di intersezioni ravvicinate); XIX) La "Figura II.294" e' sostituita dalla seguente: Parte di provvedimento in formato grafico XX) Nella "Figura II.295", sotto il titolo, e' aggiunto il seguente periodo: "(Le dimensioni dei pannelli sono quelle dei formati piccolo, normale e grande della tabella II.9)"; XXI) La "Figura II.320" e' sostituita dalla seguente: Parte di provvedimento in formato grafico XXII) La "Figura II.321" e' sostituita dalla seguente: Parte di provvedimento in formato grafico XXIII) La "Figura II.322" e' sostituita dalla seguente: "Figura II.322/a: Parte di provvedimento in formato grafico XXIV) La "Figura II.323" e' sostituita dalla seguente: "Figura II.322/b: Parte di provvedimento in formato grafico XXV) Dopo la "Figura II.322/b" sono inserite le seguenti nuove figure: "Figura II.323/a Parte di provvedimento in formato grafico "Figura II.323/b Parte di provvedimento in formato grafico XXVI) Il testo del preambolo di "SEGNALI USO CORSIE" e' sostituito dal seguente: "Questo gruppo di segnali indica alcuni esempi circa le modalita' per l'utilizzo delle singole corsie costituenti la carreggiata.". XXVII) La "Figura II.347" e' sostituita dalla seguente: Parte di provvedimento in formato grafico XXVIII) Nella "Figura II.365", nel titolo della didascalia, dopo la parola "MOTEL" e' aggiunta la seguente: "/ALBERGO" e nel testo, dopo la parola "motel" sono inserite le seguenti: "o un albergo"; XXIX) Nella "Figura II.383", "Figura II.384", "Figura II.385", "Figura II.386", "Figura II.387", "Figura II.388", "Figura II.389", "Figura II.390", "Figura II.391", "Figura II.399/a", "Figura II.399/b", "Figura II.400", "Figura II.404", la cornice esterna dei triangoli e' di colore giallo; XXX) Nella "Figura II.398", nel riferimento delle dimensioni del quadrato, e' inserita anche la dimensione "70" e nel riferimento delle dimensioni del disco e' inserita anche la dimensione "40"; XXXI) Nella "Figura II.427/b" i simboli dei velocipedi sono di colore bianco e in didascalia la parola: "giallo" e' sostituita dalla seguente: "bianco"; XXXII) Nella "Figura II.441/c" e nella "Figura II.441/d", le parole "BUS" sono di colore giallo; XXXIII) Nella "Figura II.442/b il simbolo del velocipede e' di colore bianco e in, figura, nel riferimento alle dimensioni, sono aggiunte le seguenti misure per il formato ridotto: "80" sul lato orizzontale e "105" sul lato verticale; XXXIV) Nella "Figura II.445/a le misure dello stallo di sosta: "170" e "300" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "190" e 320"; XXXV) Nella "Figura II.448" e' aggiunta la dimensione dello spessore della striscia: "max 30 cm" e in didascalia, dopo la parola: "marciapiedi" sono aggiunte le seguenti: "o della parete che delimita la strada"; XXXVI) Nella "Figura II.460", in didascalia, la parola "ciclisti" e' sostituita dalla seguente: "di velocipedi"; XXXVII) Nella "Figura II.461", in didascalia, dopo le parole: "delle luci rosse lampeggianti" sono inserite le seguenti: "o fisse"; XXXVIII) Nella "Figura II.462", la tabella delle dimensioni e' sostituita dalla seguente: "Dimensioni in mm --------------------------------------------------------------------- A B C D R --------------------------------------------------------------------- Lente diametro 200 600 900 12 6 45 --------------------------------------------------------------------- Lente diametro 300 900 1350 16 8 70 --------------------------------------------------------------------- Lenti diametro 300 rosso 900 1350 16 8 70 e diametro 200 le altre 700 1000 12 6 45 ---------------------------------------------------------------------" XXXIX) Nella "Figura II.477" il testo della didascalia e' sostituito dal seguente: "Dispositivo di segnalazione luminosa per passaggi ferroviari a livello con barriere, costituito da una luce rossa fissa"; XL) Nella "Figura II.478" in didascalia, dopo le parole: "a livello" sono inserite le seguenti: "senza barriere o".
Art. 235
Al Titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue: I) La TABELLA III.1 e' sostituita dalla seguente: Parte di provvedimento in formato grafico II) Nella TABELLA III.2, nella rubrica, le parole "ART. 249" sono sostituite dalle seguenti: "ART. 250"; III) La "Figura III.4/1" e' sostituita dalla seguente: Parte di provvedimento in formato grafico IV) Dopo la "Figura III.4/1" e' inserita la seguente "Figura III.4/m: Parte di provvedimento in formato grafico V) La "Figura III.4/m" e' rinumerata come: "Figura III.4/n" ed e' sostituita dalla seguente: Parte di provvedimento in formato grafico VI) La "Figura III.4/n" e' rinumerata come: "Figura III.4/o" VII) La "Figura III.4/o" e' rinumerata come: "Figura III.4/p" e nella rubrica dopo la parola "PER" sono inserite le seguenti: "CICLOMOTORI E"; VIII) La "Figura III.4/p" e' rinumerata come: "Figura III.4/q" IX) La "Figura III.4/q" e' rinumerata come: "Figura III.4/r" X) La "Figura III.4/r" e' rinumerata come: "Figura III.4/s" e, in figura, le lettere "EE" sono di colore azzurro; XI) La "Figura III.4/s" e' rinumerata come: "Figura III.4/t" e, in figura, le lettere "EE" sono di colore azzurro; XII) La "Figura III.4/t" e' rinumerata come: "Figura III.4/u" e, in figura, le lettere "EE" sono di colore azzurro; XIII) La "Figura III.4/u" e' rinumerata come: "Figura III.4/v" e, in figura, le lettere "EE" sono di colore azzurro;
Art. 236
1.II) Il Modello IV.4 e' sostituito dal seguente: Parte di provvedimento in formato grafico III) Il Modello IV.5 e' sostituito dal seguente: Parte di provvedimento in formato grafico IV) Il Modello IV.6 e' sostituito dal seguente: Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 237
Al Titolo V gli allegati sono modificati come segue: I) La "Figura V.1 e' sostituita dalla seguente: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 238
Al Titolo VII del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue: "I La "Figura VII.1 e' sostituita dalla seguente: TABELLA VII 1 Art. 405 DIRITTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
TIPO DI OPERAZIONE
TARIFFA
A Nulla osta per gare fra motoveicolo da includere nel programma annuale (per ciascuna gara) L. 100.000
B Nulla osta per gare fra autoveicoli da includere nel programma annuale (per ciascuna gara) L. 200.000
C Come al punto A per gare fuori programma L. 200.000
D Come al punto B per gare fuori programma L. 400.000
E Approvazione dispositivi segnaletici L. 500.000
F Approvazioni parziali: approvazione di dispositivi e di unita' tecniche indipendenti L. 250.000
G Omologazione dispositivi segnaletici L.1.000.000
H Omologazioni parziali: omologazioni di dispositivi e di unita' tecniche indipendenti L. 500.000
I Omologazione di mezzi tecnici di controllo, di regolazione del traffico e per l'accertamento delle violazioni L.1.500.000
L Approvazione di mezzi tecnici di controllo, di regolazione del traffico e per l'accertamento delle violazioni L.1.500.000
M Approvazioni parziali ovvero di componenti o accessori dei mezzi di cui al punto I L.1.000.000
N Approvazioni parziali ovvero di componenti o accessori dei mezzi di cui al punto L L. 500.000
O Autorizzazione alle imprese per la fabbricazione dei segnali stradali verticali L.1.500.000
P Verifica triennale del possesso dei requisiti per ciascuna autorizzazione di cui al punto O L. 500.000
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DI PIETRO, Ministro dei lavori pubblici
BURLANDO, Ministro dei trasporti e della navigazione Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1996 -
Atti di Governo, registro n. 104, foglio n. 6.
Visto, il Guardasigilli: FLICK --------------- Nota redazionale Il testo riportato e' gia' integrato con le correzioni apportate
dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/12/1996, n. 290 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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