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LEGGE 4 dicembre 1996, n. 611

Current text a fecha 1996-12-05

Entrata in vigore della legge: 06-12-1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 aprile 1996, n. 199, 14 giugno 1996, n. 320, e 5 agosto 1996, n. 410.

3.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 557, 26 febbraio 1996, n. 86, e 26 aprile 1996, n. 221.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BURLANDO, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: FLICK ------------

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1996, N. 517. All'articolo 3: al comma 1, al capoverso, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle quote di sovvenzione o sussidi di esercizio sospese. Le suddette quote sono utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano predisposto dalle aziende, entro sessanta giorni a decorrere dall'accertamento del mancato miglioramento. Tale piano e' approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni. Decorso tale termine il piano si intende respinto". All'articolo 8: al comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), dopo le parole: "veicoli isolati" sono inserite le seguenti: "Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purche' mobili"; e dopo le parole: "gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di struttura portasci" sono inserite le seguenti: "o portabagagli"; al comma 1, lettera b), le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998"; al comma 1, lettera c), al capoverso, le parole: "31 marzo 1997" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1997". All'articolo 9, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le somme disponibili sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate dal Comitato centrale di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, entro l'esercizio finanziario 1996, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio 1997". Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: "Art. 9-bis (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato). - 1. Le disponibilita' in conto competenza ed in conto residui iscritte sui capitoli 7279 e 7311 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1996, non impegnate entro il 31 dicembre 1996, possono esserlo entro l'anno 1997".