LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662

Type Legge
Publication 1996-12-23
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
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225.Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto- legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e l'articolo 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con il presente articolo.

226.I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

227.La regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali con- secutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997. L'importo delle rate comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo e' calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla presente legge.

228.I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze, gia' previste dal citato articolo 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facolta' di procedere alla regolarizzazione, per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui ai commi 226 e 227, ovvero secondo le seguenti modalita' e con la maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo con il versamento della quarta rata, di importo uguale alle precedenti, da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997 ed entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30 settembre 1997; per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30 novembre 1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31 maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998.

229.I soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate scadenti nel corso dell'anno 1996, in relazione al condono previdenziale e assistenziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, hanno facolta' di estinguere la parte residua del debito secondo le modalita' previste al comma 227 ovvero in 23 rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997 e con la maggiorazione dell'interesse dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento.

230.La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonche' con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.

231.Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40, dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorche' sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano gia' provveduto, ovvero provvedano, antro il 16 dicembre 1996, a versare, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.

232.I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.

233.Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538.

234.COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N. 669, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30.

235.Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' sostituito dal seguente: "3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1 dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1989-31 dicembre 1990; entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1991-31 dicembre 1992 ed entro il 2000 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 novembre 1994".

236.Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, come sostituito dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' sostituito dal seguente: "1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per l'anno 1996, in lire 1.090 miliardi per l'anno 1997, in lire 2.020 miliardi per l'anno 1998, in lire 2.500 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.180 miliardi per l'anno 2000, in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno 2001".

237.Il differimento di cui al comma 235 non opera nei confronti di coloro che abbiano compiuto l'eta' di settantatre anni alle relative date di corresponsione indicate nell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ovvero abbiano percepito nell'anno precedente un reddito imponibile IRPEF pari o inferiore al doppio del trattamento minimo INPS, ovvero abbiano avanzato domanda di corresponsione producendo adeguata documentazione attestante il grave stato di salute da individuare secondo criteri obiettivi stabiliti dagli enti obbligati alla riliquidazione.

238.A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996 il contributo a carico degli enti datori di lavoro degli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, gestioni Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, Cassa per le pensioni ai sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, e' elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile.

239.Con la stessa decorrenza di cui al comma 238 le aliquote contributive dovute dai lavoratori dipendenti iscritti alle Casse pensioni di cui al medesimo comma 238 sono stabilite nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

240.A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996, il contributo a carico dell'Ente poste italiane per il trattamento di quiescenza degli iscritti all'Istituto postelegrafonici e' elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici e' fissata nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

241.Ai lavoratori dipendenti di cui ai commi 239 e 240 continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

242.Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall'articolo 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

243.I dipendenti iscritti alle Casse pensioni gia' amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e confluite nell'INPDAP sono iscritti per le sole prestazioni creditizie al "Fondo di previdenza e credito" di cui all'articolo 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e obbligati al versamento del contributo indicato al comma 242.

244.Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 243 le prestazioni erogate dal "Fondo di previdenza e credito" sono quelle stabilite dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224.

245.E' istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari.

246.Il contributo per il "Fondo credito" dovuto dai dipendenti dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici e' stabilito nella misura dello 0,35 per cento e si applica sulla retribuzione imponibile indicata al comma 242.

247.Le disposizioni contenute nei commi 242, 243 e 246 trovano applicazione a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996.

248.Gli invalidi civili titolari di indennita' di accompagnamento o chi ne ha la tutela sono obbligati, annualmente, a presentare alla prefettura, al comune o all'unita' sanitaria locale del territorio, una dichiarazione di responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

248-bis.Il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilita' di cui al comma 248 e' stabilito con determinazione del presidente dell'INPS.

249.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247.

250.Le dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 sono effettuate su apposito modello determinato dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

251.La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 entro il termine stabilito determina l'immediata verifica della sussistenza delle condizioni di cui ai medesimi commi 248 e 249.

252.In caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare del beneficio e' obbligato alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre agli interessi legali maturati sulle stesse.

253.Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza del diritto all'indennita' di accompagnamento, il soggetto interessato o i suoi aventi causa sono tenuti a restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione di cui al comma 248.

254.I disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31 marzo 1997, a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilita' di cui ai commi 248 e 249 un certificato medico. Il certificato e' valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.

255.Per i nascituri affetti da minorazione psichica o intellettiva il termine per adempiere all'obbligo di cui al comma 254 e' fissato al dodicesimo mese dalla nascita.

256.Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di autocertificare responsabilmente, e' fatto obbligo di presentare la dichiarazione di responsabilita' di cui ai commi 248 e 249 ai rispettivi tutori o rappresentanti, qualora siano interdetti, inabilitati o minori di eta', ovvero di presentare un certificato medico.

257.Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti assunti al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, direttamente per assunzione nominativa o per assunzione numerica tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono obbligati a presentare alla prefettura e al loro datore di lavoro una dichiarazione di responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza dei requisiti per l'assunzione. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione determina l'immediato accertamento della sussistenza dei citati requisiti da parte della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro. Qualora si accerti l'insussistenza dei requisiti, il rapporto di lavoro e' risolto di diritto a decorrere dalla data di accertamento da parte della medesima Direzione.

258.Le disposizioni dei commi da 248 a 259 non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano le materie di cui ai commi da 248 a 259 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

259.Dopo l'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' inserito il seguente: "Art. 9-bis. - (Condizioni per la fruizione dei benefici). - 1. Le condizioni di estraneita' alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari".

260.Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonche' rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1 gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni.

261.Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

262.Il recupero e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite puo' essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

263.Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo.

264.Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, per periodi anteriori al 1 novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. In tali casi, i benefici economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo debito al 1 gennaio 1997 e non sull'intero indebito riscosso dal pensionato. E' altresi' escluso che le piu' favorevoli disposizioni della presente legge possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte dell'interessato. La rateazione del recupero e' definita ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, entro il periodo massimo di cinque anni.

265.Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue sull'intera somma.

266.Le pubbliche amministrazioni che erogano prestazioni sia pecuniarie, sia in natura a favore di soggetti bisognosi effettuano, entro il 30 giugno 1997, accertamenti sulla persistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. Le verifiche sono ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro.

267.All'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, come modificato dall'articolo 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e' aggiunto il seguente comma: "All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al primo comma, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuita', e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennita' di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato".

Art. 2

Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo

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