LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662
98.Ferme restando le economie previste dal comma 97, lettera h), l'ordinamento derivante dai decreti legislativi di cui al comma 97 non puo' comunque comportare a regime oneri superiori, in termini reali, alla spesa per gli ufficiali in servizio permanente di ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio consuntivo 1996.
99.Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per apportare le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria del restante personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel comma 97, lettera g), nonche' per apportare alla vigente normativa le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di armonizzare il trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo.
100.Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
101.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
102.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
103.Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti di lavoro del Genio militare, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute negli articoli 51, primo comma, lettera a), e 52 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.
104.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
105.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
106.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
107.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
108.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
109.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
110.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
111.COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1999, N. 110, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 GIUGNO 1999, N. 186. (25)
112.COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1999, N. 110, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 GIUGNO 1999, N. 186. (25)
113.COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1999, N. 110, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 GIUGNO 1999, N. 186. (25)
114.COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1999, N. 110, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 GIUGNO 1999, N. 186. (25)
115.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
116.A decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale che espleta servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, compete, in luogo del trattamento economico previsto dal quadro IV, sezione C, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni, e dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e successive modificazioni, la paga netta giornaliera prevista dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, come modificata dalla legge 5 luglio 1986, n. 342.
117.Al personale di cui al comma 116 e' corrisposta l'indennita' aggiuntiva prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.
118.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
119.Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della misura dell'equo indennizzo, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e' sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge. E' abrogato il comma 29 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianita'.
120.Per coloro che, antecedentemente alla data del 1 gennaio 1995, avevano in corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermita' o lesioni o che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell'equo indennizzo, le disposizioni previgenti alla legge 23 dicembre 1994, n. 724.
121.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461.
122.Il disposto dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica anche ai dipendenti degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali a suo tempo collocati in aspettativa ai sensi delle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261, e 12 dicembre 1966, n. 1078.
123.Gli emolumenti, compensi, indennita' percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da societa' o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento e' effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.
124.Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, o svolge altra forma di collaborazione autorizzata nonche' i diritti d'autore, i compensi per l'attivita' di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale.
125.Il limite di cui al comma 123 e' aggiornato, ogni due anni, con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.
126.I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalita' di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
127.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33.
128.L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 e' curata dal Dipartimento della funzione pubblica che puo' avvalersi, d'intesa con il Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.
129.E' abrogato l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
130.I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalita' acquisita.
131.Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di anagrafe delle prestazioni, e' fatto divieto di conferire nuovi incarichi.
132.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo, dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni. Il terzo comma dell'articolo 162 del medesimo decreto n. 18 del 1967 e' sostituito dal seguente: "La retribuzione annua base e' fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 157". Per il triennio 1997-1999 le retribuzioni del personale a contratto, da assumere ai sensi degli articoli 157 e 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono subire miglioramenti salvo nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane o nei casi in cui sia necessario adeguarsi alle normative locali. (12)
133.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 APRILE 2000, N. 103.
134.Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato possono essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in numero massimo di cinquanta unita' per ciascun anno del triennio 1997-1999, tramite appositi concorsi per titoli ed esami purche' in possesso dei requisiti prescritti per le qualifiche cui aspirano e purche' abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Le relative modalita' saranno fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Gli impiegati a contratto cosi' immessi nei ruoli sono destinati, quale sede di prima destinazione, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale per un periodo minimo di due anni. (12) (27) (39)
135.I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche funzionali IV, VI ed VIII in sede di determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, saranno coperti tramite concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri della qualifica immediatamente inferiore che posseggano i necessari requisiti ai sensi della normativa vigente, nonche' una anzianita' in ruolo di almeno 10 anni riducibili in corrispondenza del numero degli anni trascorsi all'estero. Le modalita' del concorso saranno determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Il personale in servizio all'estero che risulti vincitore dei concorsi predetti mantiene il trattamento economico relativo al posto-funzione gia' ricoperto, fino al rientro in Italia, ovvero all'assegnazione presso altra sede all'estero.
136.Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, e' diminuito a 78 unita'. Il sub contingente presso le Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali e' elevato a 37 unita', ferme restando le 4 unita' fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
139.Dall'attuazione dei commi da 132 a 138 devono derivare economie non inferiori a lire 3 miliardi per l'anno 1997, 5 miliardi per l'anno 1998 e 6 miliardi per l'anno 1999.
141.Per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che prestano servizio all'estero ed il cui trattamento e' gia' rapportato a quello attribuito ai dipendenti del Ministero degli affari esteri, il Governo si attiene ai criteri direttivi indicati nel comma 138, per quanto applicabili in rapporto ai singoli ordinamenti.
142.Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno pronunciarsi entro trenta giorni.
143.Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dall'anno 1997 le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono elevate, rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Di conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 1997, non si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'articolo 1. (4)
144.A decorrere dal 1997 sono soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della regione Friuli-Venezia Giulia che provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio. Dalla stessa data gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, a copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie per gli anni successivi al 1994, sono fronteggiati dalla regione medesima.
145.Per le finalita' di cui al comma 144 e sino alla data di applicazione di quanto disposto al comma 146, le quote fisse dei tributi devoluti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque decimi con riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3) e 4) del primo comma del citato articolo 49.
146.Dalla data di inizio dell'efficacia delle norme attuative dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, al primo comma dell'articolo 49 del citato Statuto speciale, ai numeri 1), 3) e 4), le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "sei decimi" e, al numero 2), le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro decimi e mezzo".
147.A decorrere dal 1997 l'anticipazione di lire 150 miliardi prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82, resta assorbita nelle somme attribuite ai sensi della disposizione di cui al comma 145.
148.Le assegnazioni finanziarie alla regione Sicilia attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate. Tale facolta' non si applica ai finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamita' naturali e dell'assistenza sanitaria.
149.La regione Trentino-Alto Adige e' delegata a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nel bilancio regionale. La somma attribuita ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di catasto e' rideterminata assicurando comunque un risparmio per il bilancio dello Stato.
151.Le regioni iscrivono provvisoriamente nei propri bilanci l'ammontare presunto del fondo perequativo indicato nella tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto delle riduzioni di cui al comma 150.
152.Nel 1997, le anticipazioni straordinarie di cassa, di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ridotte, per le stesse regioni, nella misura determinata al comma 150; a decorrere dal 1998 per le modalita' si provvedera' d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
153.La misura massima dell'addizionale regionale all' accisa sul gas naturale e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, e' determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato.
154.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. (92)
155.A decorrere dal 1 gennaio 1997 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali sono inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e ad essi si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica. In sede di prima applicazione i tesorieri dei comuni non sono tenuti a versare nelle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio le disponibilita' liquide dei comuni esistenti al 31 dicembre 1996, ma eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente tali disponibilita'. A valere sulle suddette disponibilita' sono tenuti vincolati, a cura del tesoriere, in attesa del loro specifico utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui. Per i comuni il cui servizio di tesoreria e' gestito da un soggetto diverso da quello indicato all'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'inserimento nella predetta tabella A e' differito al giorno successivo alla prima scadenza dell'incarico affidato al soggetto non abilitato; al versamento delle disponibilita' liquide del comune provvede il tesoriere abilitato, entro trenta giorni dall'assunzione dell'incarico.
156.Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e' attribuito a decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al 6 per cento delle disponibilita' liquide di cui al comma 155, nei limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi.
157.Sono esonerati dall'applicazione obbligatoria degli aumenti delle aliquote massime di imposte e tasse comunali, come rideterminate dalla presente legge, gli enti locali dissestati che presentino consuntivi in attivo, per due esercizi finanziari consecutivi, della gestione riequilibrata.
158.I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono corrisposti in tre rate uguali: la prima entro il mese di febbraio, la seconda entro il mese di maggio e la terza entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Il pagamento della terza rata puo' essere anticipato previa autorizzazione del Ministero del tesoro.
159.All'articolo 3, comma 39, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "limitatamente alla parte, riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi delle addizionali suddette".
160.In deroga a quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, a decorrere dall'esercizio 1997 l'avanzo di amministrazione puo' essere iscritto nel bilancio di previsione ed essere utilizzato anche per le spese una tantum, ivi comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi degli enti locali. Gli avanzi di amministrazione non vincolati degli enti locali dissestati che hanno adottato il bilancio stabilmente riequilibrato, dovranno essere destinati prioritariamente a sanare l'indebitamento dell'ente per la parte non coperta dal mutuo di ripianamento e fino alla concorrenza dell'ammontare delle entrate previste dall'eventuale vendita di beni del patrimonio locale.
161.Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, e' sostituito dal seguente: "1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 1998. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualita' del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71: a) per il 1998 il 6 per cento del valore; b) per il 1999 il 12 per cento del valore; c) per il 2000 il 18 per cento del valore; d) per il 2001 il 24 per cento del valore".
162.A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti ai comuni ed alle province ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotti di lire 560.000 milioni e di lire 40.000 milioni. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati.
163.Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di trasporto in gestione diretta, relativi agli esercizi 1995, 1996 e 1997, e per il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di societa' per azioni, quando la regione o gli enti locali rivestono la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza. Le regioni e gli enti locali sono altresi' autorizzati a contrarre, a decorrere dall'anno 1997, con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, a carico dei propri bilanci ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti, mutui per la copertura dei contributi per l'esercizio del trasporto pubblico locale in adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che prevedano il progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e la corrispondente riduzione, per la durata del mutuo, dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmato anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991.
165.Agli enti locali e' assegnato un fondo di lire 175.000 milioni da attribuire ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
166.Le somme dovute agli enti locali a seguito di correzione di errori materiali, relativi al calcolo delle spettanze sul contributo per gli squilibri della fiscalita' locale, possono essere corrisposte a valere sugli stanziamenti del fondo ordinario.
167.I capitoli della rubrica 3 (Servizi del Provveditorato generale dello Stato) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 sono ridotti per complessive lire 190 miliardi. Il Ministro del tesoro ripartisce la predetta riduzione tra i capitoli della rubrica medesima.
168.Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti locali e' prorogato al 28 febbraio 1997. E' altresi' differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1997. Ai fini della predisposizione del bilancio 1997 e dei suoi allegati, i contributi erariali di parte corrente ed in conto capitale spettanti ai comuni, alle province, alle comunita' montane, sono attribuiti secondo le norme vigenti e nel rispetto delle entita' previste dal bilancio dello Stato e dalla legge finanziaria per il 1997 definitivamente approvati. In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, l'ente locale puo' deliberare l'esercizio provvisorio, sulla base del bilancio gia' deliberato, per un periodo di quattro mesi e i bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo i regolamenti di contabilita' e i modelli di bilancio validi per i bilanci del 1996.
169.Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 gennaio 1996, n. 32, 25 marzo 1996, n. 156, 25 maggio 1996, n. 287, 24 luglio 1996, n. 390, e 20 settembre 1996, n. 492.
170.Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e son fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1994, n. 376, 8 agosto 1994, n. 492, 11 ottobre 1994, n. 574, 9 dicembre 1994, n. 676, 8 febbraio 1995, n. 33, 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409 e 4 ottobre 1996, n. 516.
171.Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 agosto 1996, n. 452 e 23 ottobre 1996, n. 550.
172.Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 maggio 1995, n. 155, 30 giugno 1995, n. 267, 1 settembre 1995, n. 367, 30 ottobre 1995, n. 452, 23 dicembre 1995, n. 571, 1 marzo 1996, n. 98, 29 aprile 1996, n. 235, 1 luglio 1996, n. 345, 30 agosto 1996, n. 415, 23 ottobre 1996, n. 549.
173.Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, la giunta comunale e' composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unita', in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale e' composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unita', in modo da raggiungere il numero pari. (1)
173-bis.Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali e' eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta. (1)
173-ter.Il comma 189 va interpretato nel senso che non sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennita' percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni. (1)
173-quater.Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennita' stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio. (1)
174.Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici effettuate fino al 30 novembre 1996 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire un milione. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
176.Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 175 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni.
177.Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 175, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dai commi da 175 a 177 e previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 176, con l'osservanza delle modalita' ivi indicate. (12)
178.A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito.
179.Al personale militare che abbia presentato domanda di revoca ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
180.Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, e del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606.
181.Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualita' comprese fra il 1996 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualita', sara' versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualita', gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; l'importo di ciascuna annualita' sara' determinato in relazione all'ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli enti previdenziali. (21)
182.La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento e' effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 e' dovuta eslcusivamente una somma pari al 5 per cento dell'importo maturato a tale data. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualita' sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1 gennaio 1996 alla data di pagamento.
183.I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
184.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510.
185.Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di eta' e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianita', di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, puo' essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianita' e, in deroga al regime di non cumulabilita' di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facolta' di cui al presente comma e' concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le decorrenze dei trattamenti previste dall'ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facolta'. A questi ultimi l'importo della pensione e' ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non puo' in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.
186.L'impresa che si avvale della facolta' di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 185 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.
187.Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalita' applicative di quanto disposto al comma 185 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso nell'ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185.
188.Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa in materia di cumulo per i lavoratori pubblici che avevano presentato domanda di collocamento a riposo per anzianita' entro il 28 settembre 1994 e la cui domanda era stata regolarmente accolta. I lavoratori pubblici che abbiano presentato domanda di pensionamento di anzianita' prima del 30 settembre 1996 possono revocare la domanda conservando comunque la precedente sede di lavoro ovvero esercitare l'opzione per il lavoro a tempo parziale di cui ai commi da 185 a 187, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
189.Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento e' subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianita' contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonche' per le eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120. (28)
190.Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi non sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni, unitamente a quello anagrafico di 55 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.
191.L'assunzione di personale di cui ai commi 185 e 192 deve risultare ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il pensionamento.
192.Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di eta' e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianita' indicati all'articolo 1, comma 28, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spetta, ove rinuncino al pensionamento, fino alla data di compimento dell'anzianita' contributiva di 40 anni e comunque per un periodo non superiore all'eta' del pensionamento di vecchiaia, una riduzione sui contributi dovuti pari a 10 punti percentuali, a condizione che il lavoratore autonomo assuma, con le modalita' di cui al comma 186 del presente articolo, una o piu' unita' anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, ovvero che si avvalga dei contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per regolarizzare posizioni lavorative non conformi ai contratti di categoria, ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attivita'.
193.All'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione".
194.Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 del presente articolo, sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15 per cento sui predetti contributi e somme, da devolversi, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del predetto decreto-legge, alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore, senza oneri accessori. Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma puo' essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento. La misura dei contributi previdenziali previsti dal presente comma e' ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate ai fondi integrativi di previdenza del settore editoriale stabilite da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 741. Al relativo onere, valutato in lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
195.Le disposizioni del comma 194 non si applicano per i contributi versati nel periodo di cui al medesimo comma 194 al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155.
196.A decorrere dal primo gennaio 1997, ai fini della tutela previdenziale i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di mandatari sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attivita' commerciali, previa istituzione di apposita evidenza contabile in seno alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
197.Rientrano nell'ambito di applicazione del comma 196 anche coloro che cooperano con i soggetti ivi indicati in qualita' di collaboratori familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile.
198.Ai soggetti che svolgono attivita' in qualita' di praticanti promotori finanziari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CONSOB n. 5388/91, e' consentito, all'atto dell'iscrizione all'INPS, di procedere al riscatto degli anni di praticantato secondo modalita' determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto del principio di corrispettivita'.
199.I soggetti di cui ai commi 196 e 197 che vantano posizioni contributive presso l'INPS anteriore al 1992, sono ammessi, a copertura del periodo compreso fra il 1 gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1996, al versamento dei contributi per i periodi in cui hanno espletato le attivita' previste ai medesimi commi. I predetti contributi non sono gravati da sanzioni e da interessi e per il pagamento di essi e' ammessa la rateizzazione in misura non superiore a trentasei rate mensili, con l'applicazione dell'interesse dell'8 per cento annuo qualora gli interessati ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
200.Eventuali contributi comunque versati per periodi precedenti il 31 dicembre 1996 alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, vengono imputati all'evidenza contabile di cui al comma 196.
201.La composizione del comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrata da un membro in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 196, designato dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa.
202.A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e' estesa ai soggetti che esercitino in qualita' di lavoratori autonomi le attivita' di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti.
203.Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
204.I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
205.Sono altresi' compresi nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i soggetti che esercitino le attivita' di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
206.L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e' estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti.
207.I soggetti per i quali l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attivita' commerciali diviene obbligatoria per effetto del presente articolo possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione. L'eventuale regolarizzazione del periodo pregresso comporta il versamento di contributi gia' previsti per i rispettivi anni di competenza secondo le modalita' fissate dal comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Sull'ammontare del debito contributivo complessivo non sono dovuti oneri accessori, fatti salvi gli interessi legali. Per gli stessi soggetti e' ammessa, altresi', la facolta' di riscattare periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
208.Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attivita' autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attivita' prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato puo' proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche. (63)
209.E' abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
210.Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF".
211.All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma 4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sara' prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore".
213.Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 212, lettera c), risultano gia' versate all'INPS somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al medesimo comma, l'eccedenza viene dedotta dagli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza e' restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
214.Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995, rideterminati proporzionalmente in relazione alle seguenti decorrenze dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995: 30 giugno 1996 per coloro che risultano gia' pensionati e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie; 1 aprile 1996 per coloro che risultano non iscritti alle predette forme; per questi ultimi resta ferma la data del 20 giugno 1996 per il versamento del contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996. Per l'anno 1996, la scadenza del versamento di cui al comma 212, lettera b), e' fissata al 31 gennaio 1997; il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo, anche se riscosse in periodi successivi.
215.Il versamento di cui ai commi precedenti e' effettuato entro il limite del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995.
216.Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508.
218.Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, in misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni. La somma aggiuntiva non puo' essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
219.Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonche' gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma 217 nonche' degli interessi legali.
220.Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva puo' essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.
221.In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva e' ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
222.Allorche' si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai commi precedenti, sono estinte le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
223.I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
224.All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, comma 4 e' soppresso e i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. L'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione puo' essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, nelle seguenti ipotesi: a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorita' giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza; b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno presituazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. 2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto ministeriale puo' disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi. 3. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procedono alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non sia intervenuto il predetto decreto, gli enti impositori provvedono all'addebito di tali somme nella misura ordinaria".
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