LEGGE 3 febbraio 1997, n. 31
Articolo 15 Esposizioni 1. I prodotti spediti da una delle Parti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purche' soddisfino le condizioni stabilite dal presente protocollo per riconoscere loro il carattere di prodotti originari della Comunita' o di Israele e purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra Parte; c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Protocollo n. 4 - art. 16
Articolo 16 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari impiegati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunita' o di Israele ai sensi del presente protocollo, per i quali e' stata rilasciata o redatta una prova d'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono oggetto in nessuna Parte di restituzione di dazi doganali di qualsiasi tipo o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a qualsiasi disposizione concernente il rimborso, la remissione o il mancato pagamento totale o parziale dei dazi doganali o di tasse di effetto equivalente, applicabili in una delle Parti ai materiali impiegati nella fabbricazione, qualora il rimborso, la remissione o il mancato pagamento abbiano luogo, espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando essi sono destinati al consumo interno di detta Parte. 3. L'esportatore dei prodotti corredati di una prova d'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorita' doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione dei dazi per i materiali non originari impiegati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili a detti materiali sono stati effettivamente corrisposti. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli imballaggi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, pezzi di ricambio e utensili ai sensi dell'articolo 8, nonche' agli assortimenti ai sensi dell'articolo 9, quando detti prodotti non sono originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano solo ai materiali del tipo contemplato dal presente Accordo.
Protocollo n. 4 - art. 17
Articolo 17 Requisiti di carattere generale 1. I prodotti originari ai sensi del presente protocollo sono ammessi, all'importazione in una delle Parti, a beneficiare dell'Accordo, su presentazione: a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'Allegato III; o, b) nei casi indicati nell'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo figura nell'Allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna od ogni altro documento commerciale (qui di seguito denominata "dichiarazione su fattura") nella quale i prodotti in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo, nei casi elencati all'articolo 27, sono ammessi a beneficiare dell'Accordo, senza che sia necessario presentare uno dei documenti succitati.
Protocollo n. 4 - art. 18
Articolo 18 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'Allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'Accordo e' redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere effettuata nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, dev'essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 dev'essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui e' rilasciato il certificato in circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della Comunita' europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunita' ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di Israele se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari di Israele ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo. 5. Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 3, le autorita' doganali dello Stato membro della Comunita' o di Israele sono inoltre abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunita' o di Israele ai sensi del presente protocollo e purche' le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunita' o in Israele. In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 e' subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione. 6. Le autorita' doganali che rilasciano un certificato EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Spetta inoltre alle autorita' doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorita' doganali. 8. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.
Protocollo n. 4 - art. 19
Articolo 19 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 8, il certificato EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonche' i motivi della sua richiesta. 3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "NACHTRAGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "DICITURE IN GRECO", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITADO A POSTERIORI", "ANNETTU JALKIKATEEN", "UFTARDAT I EFTRHAND", "VERSIONE IN EBRAICO". 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
Protocollo n. 4 - art. 20
Articolo 20 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati cosi', rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE","DICITURA IN GRECO", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", "VERSIONE IN EBRAICO". 3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono riportati nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da questa data.
Protocollo n. 4 - art. 21
Articolo 21 Sostituzione dei certificati 1. La sostituzione di uno o piu' certificati EUR.1 con uno o piu' certificati EUR.1 e' sempre possibile a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilita' del controllo delle merci. 2. Il certificato sostitutivo rilasciato in applicazione del presente articolo e' considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo. 3. Il certificato sostitutivo e' rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorita' competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data di rilascio e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.
Protocollo n. 4 - art. 22
Articolo 22 Condizioni per la compilazione di dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) puo' essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23; b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione consistente in uno o piu' colli contenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6.000 ECU. 2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle Parti e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dev'essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorita' doganali del paese esportatore, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione nonche' l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura e' compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'Allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche elencate in detto allegato conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. La dichiarazione puo' anche essere manoscritta; in tal caso e' redatta con inchiostro e in stampatello. 5. Le fatture comportanti la dichiarazione recano la firma originale manoscritta dell'esportatore. Tuttavia gli esportatori autorizzati ai sensi dell'articolo 23 non sono tenuti a firmare dette dichiarazioni purche' si impegnino per iscritto con le autorita' doganali del paese esportatore ad accettare la piena responsabilita' riguardo ad ogni dichiarazione su fattura che li identifichi, come se questa recasse effettivamente la loro firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce (o, in via eccezionale, successivamente). Se la dichiarazione su fattura e' compilata dopo che i prodotti cui si riferisce sono stati dichiarati alle autorita' doganali del paese d'importazione, essa deve contenere un riferimento ai documenti gia' presentati a dette autorita'.
Protocollo n. 4 - art. 23
Articolo 23 Esportatori autorizzati 1. Le autorita' doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'Accordo e che offra alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda gli altri requisiti di cui al presente protocollo, a compilare le dichiarazioni su fattura a prescindere dal valore dei prodotti in questione. 2. Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato riservandosi di applicare qualsiasi condizione che giudichino opportuna. 3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che figura sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse agiscono in tal senso se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa un uso improprio dell'autorizzazione.
Protocollo n. 4 - art. 24
Articolo 24 Validita' della prova d'origine 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. La dichiarazione su fattura ha una validita' di quattro mesi dalla data di compilazione da parte dell'esportatore e deve essere presentata entro detto termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. 2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura presentati alle autorita' doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 3. A parte tali casi, le autorita' doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni su fattura se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.
Protocollo n. 4 - art. 25
Articolo 25 Presentazione della prova d'origine I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono presentati alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato EUR.1 o della dichiarazione su fattura. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale per i prodotti ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.
Protocollo n. 4 - art. 26
Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVI o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Protocollo n. 4 - art. 27
Articolo 27 Esonero dalla prova formale dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni di privati destinate a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 ECU se si tratta di piccole spedizioni oppure 1.200 ECU se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Protocollo n. 4 - art. 28
Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione nonche' i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3. 3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 18, paragrafo 2. 4. Le autorita' doganali del paese importatore conservano per almeno tre anni i certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura che sono stati loro presentati.
Protocollo n. 4 - art. 29
Articolo 29 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione EUR.1 o su una dichiarazione su fattura e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidita' del certificato di circolazione EUR.1 o della dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.
Protocollo n. 4 - art. 30
Articolo 30 Importi espressi in ECU 1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ECU sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre Parti. Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando la merce e' fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunita', lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione. 2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ECU al 1› ottobre 1994. Per ciascuno dei quinquenni successivi, gli importi espressi in ECU e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riveduti dal Consiglio di associazione in base ai tassi di cambio dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio. Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresi' dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa puo' decidere di modificare gli importi espressi in ECU.
Protocollo n. 4 - art. 31
Articolo 31 Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi Le autorita' doganali degli Stati membri e di Israele si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunita' europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
Protocollo n. 4 - art. 32
Articolo 32 Verifica della prova d'origine 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticita' del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese di importazione rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se e' stata presentata, o la dichiarazione su fattura o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse forniscono, a sostegno della richiesta di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le indicazioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura siano inesatte. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore, nonche' a tutte le altre verifiche che ritengono utili. 4. Qualora le autorita' doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati entro il termine massimo di dieci mesi, alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono identici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo. Qualora siano state applicate le disposizioni sul cumulo di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 18, paragrafo 5, la risposta comprende una copia (copie) del certificato (dei certificati) di circolazione o della dichiarazione (delle dichiarazioni) su fattura sulle quali ci si e' basati. 6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali.
Protocollo n. 4 - art. 33
Articolo 33 Soluzione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 31 che non sia possibile risolvere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuarlo, o che sollevano problemi di interpretazione del presente protocollo sono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale. Per la soluzione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato di importazione si applica comunque la legislazione di tale Stato.
Protocollo n. 4 - art. 34
Articolo 34 Sanzioni Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati intestati, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.
Protocollo n. 4 - art. 35
Articolo 35 Zone franche 1. Gli Stati membri e Israele adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o di Israele importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1, se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo n. 4 - art. 36
Articolo 36 Applicazione del protocollo 1. Nell'espressione "Comunita'" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunita'" non rientrano i prodotti originari di queste zone. 2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.
Protocollo n. 4 - art. 37
Articolo 37 Condizioni particolari 1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e i riferimenti a detti articoli si applicano mutatis mutandis al presente articolo. 2. Purche' siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 14, sono considerati: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Israele o della Comunita' e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6; 2) prodotti originari di Israele: a) i prodotti totalmente ottenuti in Israele; b) i prodotti ottenuti in Israele nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Ceuta e Melilla o della Comunita' e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6. 3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato e' tenuto ad apporre le diciture "Israele" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari di Ceuta e Melilla, il carattere originario dev'essere indicato nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1. 5. Le autorita' doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Protocollo n. 4 - art. 38
Articolo 38 Modifiche del protocollo Il Consiglio di associazione puo' decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Protocollo n. 4 - art. 39
Articolo 39 Comitato di cooperazione doganale 1. E' istituito un Comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale. 2. Il Comitato e' composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunita' europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti designati da Israele.
Protocollo n. 4 - art. 40
Articolo 40 Allegati Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.
Protocollo n. 4 - art. 41
Articolo 41 Esecuzione del protocollo La Comunita' e Israele prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.
Protocollo n. 4 - art. 42
Articolo 42 Merci in transito o in deposito Le disposizioni dell'Accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nel territorio della Comunita' o di Israele, a condizione che vengano presentati - entro il termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti dai quali risulti che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.
Protocollo n. 4 - Allegato I
ALLEGATI AL PROTOCOLLO 4 ALLEGATO I Note introduttive all'elenco dell'Allegato II Osservazioni preliminari: Le note stabilite nel presente elenco si applicano unicamente ai prodotti contemplati dall'Accordo. Nota 1 1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna (1) indica la voce od il capitolo del Sistema armonizzato, mentre nella colonna (2) figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne (3) o (4). Se in taluni casi la voce che figura nella colonna (1) e' preceduta da "ex", cio' significa che la regola nelle colonne (3) o (4) si applica soltanto alla parte di voce o capitolo descritta nella colonna (2). 1.2. Quando nella colonna (1) compaiono piu' voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna (2) e' espressa in termini generali, la corrispondente regola delle colonne (3) o (4) si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna (1). 1.3. Quando nell'elenco compaiono piu' regole applicabili a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nelle colonne (3) o (4). 1.4. Se ad un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne (3) e (4), l'esportatore puo' optare per l'applicazione della regola figurante nella colonna (3) o per l'applicazione di quella figurante nella colonna (4). Se nella colonna (4) non compare alcuna regola di origine, deve applicarsi la regola figurante nella colonna (3). Nota 2 2.1. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna (3) deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna (3) si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati. 2.2. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati "materiali di qualsiasi voce", e' ammesso l'impiego anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purche' diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna (2) dell'elenco. 2.3. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario nel corso della fabbricazione in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola applicabile al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applica. Ad esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia" della voce 7224. Se la forgiatura e' stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso e' considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Percio' il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati. 2.4. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta; l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse e' anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale e' autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in quelli successivi. 2.5. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo' essere fabbricato a partire da piu' di un materiale, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati. Ad esempio: La regola per i tessuti delle voci da ex Capitolo 50 al Capitolo 55 autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensi' che si puo' usare un materiale o l'altro, oppure entrambi. 2.6. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola. (Cfr. anche nota 5.2 per quanto riguarda i tessili). Ad esempio: La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia cio' non si applica ai prodotti che, sebbene non possano essere fabbricati a partire dal particolare materiale indicato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione. Ad esempio: Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se e' previsto che tale tipo di articolo possa essere ottenuto solo a partire da filati non originari, non e' ammesso partire da "tessuti non tessuti" anche se, normalmente, i tessuti non tessuti non possono essere ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra. 2.7. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o piu' percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai eccedere la percentuale piu' elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono. Nota 3 3.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 3.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. 3.3. Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta oppure filati. 3.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. Nota 4 4.1. Quando per un determinato prodotto figurante nell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna (3) non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione di tale prodotto che rappresentano globalmente il 10% o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche punti 4.3 e 4.4). 4.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o piu' materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo, - cotone; - materiali per la fabbricazione della carta e carta; - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco; Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto. Percio', le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10% del peso del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto. Percio', i filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10% del peso del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato e' esso stesso misto. Ad esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiche' si tratta di due diversi materiali tessili di base. Ad esempio: Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta e' un prodotto misto, poiche' sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. E' quindi ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno stadio di fabbricazione superiore a quello consentito dalla regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10% del peso del materiale tessile nel tappeto. Percio', il dorso di iuta, i filati artificiali e/o filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione che siano rispettati i limiti di peso. 4.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati. 4.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza e' del 30% per tale nastro. Nota 5 5.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a pie' di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna (3) per i prodotti finiti in questione possono essere usati, purche' siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto. 5.2. I materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili. Ad esempio: Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, ne' l'uso di chiusure lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili. 5.3. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore dei materiali che non sono stati classificati nei capitoli da 50 a 63 deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati. Nota 6 6.1. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione. (1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata. 6.2. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; ij) isomerizzazione. k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250(gradi)C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex n) (solo per gli oli combustibili della voce ex 2710) distillazione atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300(gradi)C, secondo il metodo ASTM D 86; o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710) voltolizzazione ad alta frequenza. 6.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
Protocollo n. 4 - Allegato II
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)