LEGGE 3 febbraio 1997, n. 31
DICHIARAZIONI COMUNI DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2 Le Parti ribadiscono l'importanza che annettono al rispetto dei diritti umani nei termini previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, ivi compresa la lotta contro la xenofobia, l'antisemitismo e il razzismo. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 Si puo' concordare l'opportunita' che si svolgano riunioni tra esperti in specifici settori. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 Nel caso di modifiche della nomenclatura utilizzata per la classificazione dei prodotti agricoli o di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II, le Parti convengono di avviare consultazioni per concordare gli adeguamenti che possano risultare necessari per mantenere le concessioni esistenti. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2 Al fine di assicurare la corretta applicazione della notifica preventiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2, Israele trasmettera' alla Commissione, entro un termine opportuno prima dell'adozione, in via informale e riservata, gli elementi del calcolo dell'elemento agricolo da applicare. La Commissione informera' Israele della sua valutazione entro il termine di 10 giorni lavorativi. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 39 E ALL'ALLEGATO VII Ai fini del presente accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e di diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi di fabbrica e i marchi relativi a servizi, le topografie di circuiti integrati, nonche' la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprieta' industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul "know-how". Resta inteso che nella traduzione in lingua ebraica dell'accordo l'espressione "proprieta' intellettuale, industriale e commerciale" sara' tradotta con l'espressione ebraica corrispondente a "proprieta' intellettuale". DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL TITOLO VI Ciascuna delle Parti dovra' sostenere i costi finanziari della sua quota di partecipazione alle attivita' intraprese nel contesto della cooperazione economica, da decidersi caso per caso. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 44 Le Parti ribadiscono il loro impegno per quanto riguarda il processo di pace in Medio Oriente e la loro convinzione che la pace vada consolidata attraverso la cooperazione regionale. La Comunita' e' disposta a sostenere progetti di sviluppo congiunti presentati da Israele e dagli Stati confinanti, nel rispetto delle procedure tecniche e di bilancio della Comunita'. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA Le Parti riaffermano l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrati quale strumento per promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenza specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunita' europea e i suoi partner mediterranei. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 68 Il regolamento interno del Consiglio di associazione prevedera' la possibilita' di adottare decisioni tramite procedura scritta. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 74 Le Parti prendono atto che il Comitato economico e sociale della Comunita' e il Consiglio economico e sociale di Israele possono intensificare le loro relazioni attraverso un dialogo a scadenze annuali e la reciproca collaborazione. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 75 Quando si applica la procedura di arbitrato, le Parti si sforzano di garantire che il Consiglio di associazione designi il terzo arbitro entro due mesi dalla designazione del secondo. DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI APPALTI PUBBLICI Le Parti avvieranno negoziati formali in svariati settori per aprire i rispettivi mercati degli appalti pubblici piu' di quanto e' stato reciprocamente convenuto ai sensi dell'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'OMC, in appresso denominato AAP. I suddetti negoziati dovrebbero essere avviati in tempo per poter trovare un'inte- sa prima del termine del 1995. Le Parti convengono che i suddetti negoziati copriranno, tra l'altro, gli appalti di: - beni, opere e servizi di entita' operanti nei settori delle telecomunicazioni e dei trasporti urbani (fatta eccezione per gli autobus); - servizi acquistati da entita' contemplate dall'AAP, per ampliare i reciproci impegni previsti dall'allegato 4 dell'Appendice I dell'AAP. Le Parti si impegnano ad astenersi dall'introdurre ulteriori misure discriminatorie nei confronti dei fornitori dell'altra Parte nei settori delle apparecchiature mediche ed elettriche pesanti, in aggiunta alle disposizioni gia' concordate nell'AAP e cercano di non introdurre misure discriminatorie che distorcano l'apertura degli appalti. Le Parti riesaminano periodicamente l'applicazione del loro accordo sugli appalti pubblici al fine di portare avanti negoziati volti ad un ampliamento dei settori reciprocamente contemplati. Le Parti inoltre sosterranno attivamente la liberalizzazione dei mercati dei servizi di telecomunicazione e parteciperanno al gruppo dei negoziati multilaterali sulle telecomunicazioni di base del GATS. DICHIARAZIONE COMUNE SULLE QUESTIONI VETERINARIE Le Parti cercheranno di applicare le loro norme in materia di questioni veterinarie in modo non discriminatorio e cercheranno di non introdurre nuove misure che abbiano l'effetto di ostacolare indebitamente gli scambi. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PROTOCOLLO N. 4 La Comunita' e Israele convengono che le lavorazioni o trasformazioni eseguite al di fuori delle Parti avvengano attraverso il sistema del perfezionamento passivo o con un sistema analogo. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE ANTICIPATA Le Parti esprimono la loro intenzione di procedere all'applicazione anticipata delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi e alla cooperazione doganale attraverso un accordo interinale che entrera' in vigore, se possibile, il 1° gennaio 1996.
Atto finale-Scambio di lettere
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' E ISRAELE SULLE QUESTIONI BILATERALI IN SOSPESO A. Lettera della Comunita' Signor , La Comunita' e Israele prendono atto dell'accordo raggiunto sull'introduzione di una soluzione accettabile per tutte le questioni bilaterali ancora in sospeso relative all'applicazione dell'accordo di cooperazione del 1975. La prego di confermarmi se il Suo governo e' d'accordo su quanto precede. Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione. A nome del Consiglio dell'Unione europea B. Lettera di Israele Signor , mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, cosi' redatta: "La Comunita' e Israele prendono atto dell'accordo raggiunto sull'introduzione di una soluzione accettabile per tutte le questioni bilaterali ancora in sospeso relative all'applicazione dell'accordo di cooperazione del 1975. La prego di confermarmi se il Suo governo e' d'accordo su quanto precede". Mi pregio confermarLe che il mio Governo e' d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione. Per il Governo di Israele ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' E ISRAELE RELATIVO AL PROTOCOLLO N. 1 PER QUANTO RIGUARDA LE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA' DI FIORI E BOCCIOLI DI FIORI RECISI, FRESCHI, DI CUI ALLA SOTTOVOCE 0603 10 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE A. Lettera della Comunita' Signor , tra la Comunita' e Israele e' stato convenuto quanto segue: Il Protocollo n. 1 prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari di Israele, entro il limite di 19 500 t. Israele si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunita' di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa: - il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunita' dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi; - il prezzo israeliano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunita'; - il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori; - i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi israeliani; - sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti israeliani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori; - qualora il livello dei prezzi israeliano per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria e' sospesa. La Comunita' reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi israeliano pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitario. Israele si impegna altresi' a mantenere la tradizionale distinzione commerciale tra rose e garofani. Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente di un cambiamento di tale distinzione, la Comunita' si riserva il diritto di stabilire le proporzioni conformemente al tradizionale andamento degli scambi. In tali casi, si potrebbe tenere un adeguato scambio di opinioni. La prego di confermarmi se il Suo governo e' d'accordo su quanto precede. Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione. A nome del Consiglio dell'Unione europea B. Lettera di Israele Signor , mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, cosi' redatta: "tra la Comunita' e Israele e' stato convenuto quanto segue: Il Protocollo n. 1 prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 06.03.10 della Tariffa doganale comune originari di Israele, entro il limite di 19.500 t. Israele si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunita' di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa: - il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunita' dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi; - il prezzo israeliano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunita'; - il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori; - i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi israeliani; - sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti israeliani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori; - qualora il livello dei prezzi israeliano per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria e' sospesa. La Comunita' reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi israeliano pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitario. Israele si impegna altresi' a mantenere la tradizionale distinzione commerciale tra rose e garofani. Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente di un cambiamento di tale distinzione, la Comunita' si riserva il diritto di stabilire le proporzioni conformemente al tradizionale andamento degli scambi. In tali casi, si potrebbe tenere un adeguato scambio di opinioni." Mi pregio confermarLe che il mio Governo e' d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione. Per il Governo di Israele ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' E ISRAELE RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI DELL'URUGUAY ROUND A. Lettera della Comunita' Signor , l'accordo raggiunto tra la Comunita' europea e Israele non contiene alcuna disposizione relativa al nuovo regime applicato alle importazioni di arance nella Comunita'. Le Parti continueranno i negoziati al riguardo per trovare una soluzione prima dell'inizio della stagione commerciale 1995-1996, vale a dire prima del 1› dicembre. A tale proposito, la Comunita' ha convenuto che il trattamento riservato ad Israele non sara' meno favorevole di quello riconosciuto agli altri partner mediterranei. Se entro il 1° dicembre 1995 non sara' stato raggiunto un accordo sul prezzo d'entrata delle arance, la Comunita' adottera' tutte le misure necessarie per garantire a Israele un prezzo d'entrata adeguato ed accettabile per entrambe le Parti, che consentira' l'importazione di 200.000 t di arance da Israele, quantitativo che comporta una riduzione del 30% rispetto al contingente tariffario attualmente previsto per le arance provenienti da Israele. La Comunita' europea, inoltre, adottera' le opportune misure per consentire l'importazione nella Comunita' dei tradizionali prodotti agricoli trasformati israeliani non figuranti all'allegato II previsti dalle concessioni di cui al nuovo accordo. Analogamente, Israele adottera' se necessario misure parallele per garantire le importazioni dei prodotti agricoli tradizionalmente esportati dalla Comunita' per la stagione 1995-1996. La prego di confermarmi se il Governo di Israele e' d'accordo su quanto precede. Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione. A nome del Consiglio dell'Unione europea B. Lettera di Israele Signor , mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, cosi' redatta: "L'accordo raggiunto tra la Comunita' europea e Israele non contiene alcuna disposizione relativa al nuovo regime applicato alle importazioni di arance nella Comunita'. Le Parti continueranno i negoziati al riguardo per trovare una soluzione prima dell'inizio della stagione commerciale 1995-1996, vale a dire prima del 1› dicembre. A tale proposito, la Comunita' ha convenuto che il trattamento riservato ad Israele non sara' meno favorevole di quello riconosciuto agli altri partner mediterranei. Se entro il 1° dicembre 1995 non sara' stato raggiunto un accordo sul prezzo d'entrata delle arance, la Comunita' adottera' tutte le misure necessarie per garantire a Israele un prezzo d'entrata adeguato ed accettabile per entrambe le Parti, che consentira' l'importazione di 200.000 t di arance da Israele, quantitativo che comporta una riduzione del 30% rispetto al contingente tariffario attualmente previsto per le arance provenienti da Israele. La Comunita' europea, inoltre, adottera' le opportune misure per consentire l'importazione nella Comunita' dei tradizionali prodotti agricoli trasformati israeliani non figuranti all'allegato II previsti dalle concessioni di cui al nuovo accordo. Analogamente, Israele adottera' se necessario misure parallele per garantire le importazioni dei prodotti agricoli tradizionalmente esportati dalla Comunita' per la stagione 1995-1996". Mi pregio confermarLe che il mio Governo e' d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione. Per il Governo di Israele DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SUL CUMULO DELL'ORIGINE (ARTICOLO 28) In base all'evoluzione della situazione politica, qualora Israele e uno o piu' altri paesi mediterranei concludessero accordi finalizzati all'istituzione del libero scambio, la Comunita' europea e' disposta ad applicare il cumulo dell'origine nel suo regime commerciale con tali paesi. DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ADEGUAMENTO DELLE NORME SULL'ORIGINE (ARTICOLO 28) Nel quadro del processo di graduale armonizzazione delle norme d'origine applicabili tra la Comunita' e altri paesi terzi, la Comunita' puo' in avvenire proporre al Consiglio di associazione gli emendamenti al Protocollo n. 4 che potessero risultare necessari. DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 36 La Comunita' dichiara che, fino all'adozione da parte del Consiglio di associazione delle norme di applicazione sulla concorrenza leale di cui all'articolo 36, paragrafo 2, nel contesto dell'interpretazione dell'articolo 36, paragrafo 1, essa valutera' le eventuali prassi contrarie a tale articolo sulla base dei criteri derivanti dalle norme di cui agli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' europea e, nel caso dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, dalle norme di cui agli articoli 65 e 66 di detto trattato e dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, ivi compreso il diritto derivato. Per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al Capitolo 3 del Titolo II, la Comunita' valutera' le eventuali pratiche contrarie al paragrafo 1, comma i) dell'articolo 36 secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' sulla base degli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita' europea e in particolare secondo i criteri stabiliti dal regolamento n. 26 del Consiglio del 1962. DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA (TITOLO VI) Israele rimarra' tra i potenziali beneficiari di finanziamenti a carico degli stanziamenti comunitari per i programmi di cooperazione regionale nel Mediterraneo e di altre linee di bilancio orizzontali pertinenti. Israele continuera' inoltre a poter beneficiare dei prestiti BEI concessi nel quadro dello strumento orizzontale per il Mediterraneo. DICHIARAZIONE DI ISRAELE DICHIARAZIONE DI ISRAELE RELATIVA ALL'ARTICOLO 65 Israele dichiara che, nelle discussioni che porteranno alla decisione del Consiglio di associazione di cui all'articolo 65, paragrafo 1, intende sollevare la questione delle norme per evitare la duplice imposizione per quanto riguarda i lavoratori di una Parte residenti nel territorio dell'altra Parte.
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