Entrata in vigore della legge: 5/3/1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati e atto finale, fatto a Bruxelles il 17 luglio 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 96 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. 1
ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA TUNISINA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in appresso denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "Comunita'", da una parte, e LA REPUBBLICA TUNISINA, in appresso denominata "Tunisia", dall'altra, CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali fra la Comunita', i suoi Stati membri e la Tunisia e dei valori che li accomunano; CONSIDERANDO che la Comunita', gli Stati membri e la Tunisia desiderano rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita', sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo; CONSIDERANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, al rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione; CONSIDERANDO le evoluzioni di carattere politico ed economico registrate negli ultimi anni sul continente europeo e in Tunisia; CONSIDERANDO i notevoli progressi compiuti dalla Tunisia e dal popolo tunisino nel perseguimento dei loro obiettivi di piena integrazione dell'economia tunisina nell'economia mondiale e della partecipazione alla comunita' degli Stati democratici; CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, imperniato sulla cooperazione e sul dialogo, per garantire la stabilita' e la sicurezza nella regione euromediterranea; CONSAPEVOLI tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo quanto dell'obiettivo dell'integrazione tra i paesi del Magreb; TENENDO CONTO del diverso livello di sviluppo economico e sociale della Comunita' e della Tunisia e desiderando conseguire gli obiettivi dell'associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo; DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse; TENENDO CONTO della volonta' della Comunita' di fornire alla Tunisia un sostegno significativo nei suoi programmi di riforma e di adeguamento dell'economia, nonche' di sviluppo sociale; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dalla Tunisia a favore del libero scambio e del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT); DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, sociale e culturale per giungere ad una migliore comprensione reciproca; CONVINTI che il presente accordo creera' un clima propizio allo sviluppo delle loro relazioni economiche, in particolare per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti, strumenti indispensabili per la ristrutturazione economica e l'ammodernamento tecnologico, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Tunisia, dall'altra. 2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta di consolidare le loro relazioni in tutti i campi che esse riterranno pertinenti a tale dialogo; - stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; - sviluppare gli scambi e stimolare l'espansione di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti, segnatamente attraverso il dialogo e la cooperazione, per favorire lo sviluppo e la prosperita' della Tunisia e del popolo tunisino; - incoraggiare l'integrazione nel Magreb e favorire gli scambi e la cooperazione tra la Tunisia e i paesi della regione; - promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Le relazioni tra le Parti, cosi' come tutte le disposizioni del presente accordo, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituiscono un elemento essenziale dell'accordo.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 1. Si istituisce un dialogo politico continuativo tra le Parti al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarieta' che contribuiranno alla prosperita', alla stabilita' e alla sicurezza della regione mediterranea e svilupperanno un clima di comprensione e tolleranza tra culture. 2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a: a) facilitare il riavvicinamento tra le Parti attraverso lo sviluppo di una migliore comprensione reciproca e una regolare concertazione sulle questioni internazionali di reciproco interesse; b) permettere a ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra; c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilita' nella regione mediterranea e in particolare nel Magreb; d) consentire la messa a punto di iniziative comuni.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le Parti e, piu' in particolare, le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo gli sforzi finalizzati alla cooperazione, soprattutto nell'ambito del Magreb.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Il dialogo politico si svolgera' a scadenze regolari e ogniqualvolta sara' necessario, in particolare a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione; b) a livello di alti funzionari in rappresentanza della Tunisia, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra; c) attraverso la piena utilizzazione dei canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) se necessario, attraverso qualsiasi altra modalita' che possa contribuire all'intensificazione e all'efficacia di tale dialogo.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Tunisia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' indicate in appresso e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominati GATT.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e della Tunisia diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' europea.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Negli scambi tra la Comunita' e la Tunisia non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione ne' tasse di effetto equivalente.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 I prodotti originari della Tunisia sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d'effetto equivalente e senza restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunita', di un elemento agricolo all'importazione delle merci elencate nell'allegato 1 originarie della Tunisia. Tale elemento agricolo corrisponde agli scarti tra i prezzi sul mercato della Comunita' dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di dette merci e il prezzo delle importazioni provenienti dai paesi terzi, qualora il costo totale di tali prodotti di base sia piu' elevato nella Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Tali scarti sono sostituiti, se del caso, da dazi specifici derivanti dalla tariffazione dell'elemento agricolo o da dazi ad valorem. Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo. 2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano alla separazione, da parte della Tunisia, di un elemento agricolo nei dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti all'allegato 2 originari della Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo. 3. Per i prodotti di cui all'elenco n. 1 dell'allegato 2, originari della Comunita', la Tunisia applica all'entrata in vigore dell'accordo dazi doganali all'importazione e tasse di effetto equivalente non superiori a quelle in vigore il 1 gennaio 1995, nei limiti dei contingenti tariffari indicati in tale elenco. Nel corso dell'eliminazione dell'elemento industriale dei dazi, a norma delle disposizioni del paragrafo 4, i livelli dei dazi da applicare ai prodotti i cui contingenti tariffari saranno soppressi non potranno essere superiori a quelli in vigore al 1 gennaio 1995. 4. Per i prodotti di cui all'elenco n. 2 dell'allegato 2, originari della Comunita', la Tunisia elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo per i prodotti dell'allegato 4. Per i prodotti di cui agli elenchi n. 1 e 3 dell'allegato 2 originari della Comunita', la Tunisia elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo per i prodotti dell'allegato 5. 5. Gli elementi agricoli applicati in conformita' dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti qualora, negli scambi tra la Comunita' e la Tunisia, l'imposizione applicabile a un prodotto agricolo di base sia ridotta o qualora tali riduzioni derivino da reciproche concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati. 6. La riduzione di cui al paragrafo 5, l'elenco dei prodotti interessati e, se del caso, i contingenti tariffari entro il cui limite si applica la riduzione sono stabiliti dal Consiglio di associazione.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sono soppressi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Tunisia ai prodotti originari della Comunita' diversi da quelli elencati negli allegati da 3 a 6. 2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Tunisia ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato 3 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario: All'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'85 % del dazio di base; Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base; Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 55 % del dazio di base; Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base; Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 25 % del dazio di base; Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i residui dazi sono eliminati. 3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Tunisia ai prodotti originari della Comunita' elencati negli allegati 4 e 5 sono progressivamente eliminati secondo i seguenti calendari: Per i prodotti elencati nell'allegato 4: All'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 92 % del dazio di base; Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'84 % del dazio di base; Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 76 % del dazio di base; Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 68 % del dazio di base; Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base; Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 52 % del dazio di base; Sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 44 % del dazio di base; Sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 36 % del dazio di base; Otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 28 % del dazio di base; Nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base; Dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 12 % del dazio di base; Undici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 4 % del dazio di base; Dodici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. Per i prodotti elencati nell'allegato 5: Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'88 % del dazio di base; Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 77 % del dazio di base; Sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 66 % del dazio di base; Sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 55 % del dazio di base; Otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 44 % del dazio di base; Nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 33 % del dazio di base; Dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 22 % del dazio di base; Undici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'11 % del dazio di base; Dodici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 4. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, i calendari applicabili in conformita' del paragrafo 3 possono essere sottoposti a revisione di comune accordo tra le Parti a opera del Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il Comitato non ha preso alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della richiesta di revisione del calendario presentata dalla Tunisia, quest'ultima puo' sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 5. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 consiste nel dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunita' il 1 gennaio 1995. 6. Qualora successivamente al 1 gennaio 1995 si applichi una riduzione tariffaria erga omnes, il dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 5 a decorrere dalla data in cui si applica detta riduzione. 7. La Tunisia comunica alla Comunita' i suoi dazi di base.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 19, lettera b) non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato 6. Il regime applicabile a tali prodotti sara' riesaminato dal Consiglio di associazione quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14 1. La Tunisia puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, maggiorando o reintroducendo dazi doganali. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Tunisia ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunita' di prodotti industriali nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto. La Tunisia informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Tunisia presenta al Comitato un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al piu' tardi dal termine del secondo anno dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario diverso. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto capoverso, il Comitato di associazione puo', a titolo eccezionale, per tener conto delle difficolta' attinenti alla creazione di una nuova industria, autorizzare la Tunisia a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.
Accordo - art. 15
ARTICOLO 15 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e della Tunisia elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' europea.
Accordo - art. 16
ARTICOLO 16 La Comunita' e la Tunisia attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.
Accordo - art. 17
ARTICOLO 17 1. I prodotti agricoli e i prodotti della pesca originari della Tunisia beneficiano all'importazione nella Comunita' delle disposizioni di cui rispettivamente ai protocolli n. 1 e 2. 2. I prodotti agricoli originari della Comunita' beneficiano all'importazione in Tunisia delle disposizioni di cui al protocollo n. 3.
Accordo - art. 18
ARTICOLO 18 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, la Comunita' e la Tunisia esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunita' e la Tunisia dovranno applicare a decorrere dal 1 gennaio 2001 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 16. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le Parti, nonche' della particolare importanza di determinati prodotti, la Comunita' e la Tunisia esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi di reciprocita', la possibilita' di accordarsi adeguate concessioni.
Accordo - art. 19
ARTICOLO 19 Fatte salve le disposizioni del GATT, a) negli scambi tra la Comunita' e la Tunisia non e' introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, ne' alcuna misura d'effetto equivalente; b) le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicabili all'importazione negli scambi tra la Tunisia e la Comunita' sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo; c) la Comunita' e la Tunisia non applicano alle reciproche esportazioni ne' dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, ne' restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente.
Accordo - art. 20
ARTICOLO 20 1. Qualora sia emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione delle loro politiche agricole o siano modificate le normative esistenti o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunita' e la Tunisia possono modificare, per i prodotti che ne costituiscono oggetto, il regime stabilito dall'accordo. La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il Comitato di associazione si riunisce per tener conto, nel modo piu' opportuno, degli interessi di quest'ultima. 2. Qualora la Comunita' o la Tunisia, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo. 3. La modifica del regime istituito dall'accordo costituira' oggetto, su richiesta dell'altra Parte contraente, di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.
Accordo - art. 21
ARTICOLO 21 I prodotti originari della Tunisia non beneficiano all'importazione nella Comunita' di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1191/91 del Consiglio del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.
Accordo - art. 22
ARTICOLO 22 1. Le due Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari dell'altra Parte. 2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle due Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.
Accordo - art. 23
ARTICOLO 23 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo. 2. Nell'ambito del Comitato di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Tunisia sanciti dal presente accordo.
Accordo - art. 24
ARTICOLO 24 Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa puo' adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 27.
Accordo - art. 25
ARTICOLO 25 Qualora un prodotto sia importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: - pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti, o - gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Comunita' o la Tunisia possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27.
Accordo - art. 26
ARTICOLO 26 Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 19, lettera c) comporti: i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto oggetto nella Parte esportatrice di restrizioni quantitative, di dazi all'esportazione o di misure o tasse d'effetto equivalente, o ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica piu' il mantenimento.
Accordo - art. 27
ARTICOLO 27 1. Nel caso in cui la Comunita' o la Tunisia assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficolta' di cui all'articolo 25 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra parte. 2. Nei casi specificati agli articoli 24, 25 e 26, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il piu' rapidamente possibile la Comunita' o la Tunisia fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni utili per ricercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato di associazione dalla Parte interessata e costituiscono oggetto di consultazioni periodiche, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) Per quanto riguarda l'articolo 24, la Parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorita' della Parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate. b) Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficolta' generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del Comitato di associazione, che puo' prendere ogni decisione utile per porvi fine. Qualora il Comitato di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto e' necessario per porre riparo alle difficolta' insorte. c) Per quanto riguarda l'articolo 26, le difficolta' generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Comitato di associazione. Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato. d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunita' o la Tunisia puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 24, 25 e 26, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra Parte.
Accordo - art. 28
ARTICOLO 28 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Accordo - art. 29
ARTICOLO 29 La nozione di "prodotti originari", ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa, e' definita nel protocollo n. 4.
Accordo - art. 30
ARTICOLO 30 Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si utilizza la nomenclatura combinata delle merci.
Accordo - art. 31
ARTICOLO 31 1. Le Parti convengono di estendere il campo di applicazione dell'accordo per comprendere il diritto di stabilimento delle societa' di una Parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione della prestazione di servizi ad opera delle societa' di una Parte a favore di destinatari dei servizi situati nell'altra Parte. 2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1. Nel formulare dette raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto delle esperienze maturate applicando il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione piu' favorita e i rispettivi obblighi delle Parti conformemente all'Accordo generale sugli scambi di servizi allegato all'Accordo che istituisce l'OMC, in appresso denominato GATS, in particolare quelle di cui all'articolo V di tale accordo. 3. Il perseguimento di detto obiettivo costituira' oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.
Accordo - art. 32
ARTICOLO 32 1. In una prima fase, le Parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi del GATS, in particolare il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione piu' favorita per i settori dei servizi contemplati da tale obbligo. 2. Conformemente al GATS, detto obbligo non si applica: a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra Parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo; b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esenzioni alla clausola della nazione piu' favorita allegata dall'una o dall'altra Parte all'accordo GATS.
Accordo - art. 33
ARTICOLO 33 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, le Parti si impegnano ad autorizzare, in una moneta liberamente convertibile, tutti i pagamenti correnti relativi a operazioni correnti.
Accordo - art. 34
ARTICOLO 34 1. Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunita' e la Tunisia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Tunisia effettuati da societa' costituite secondo la normativa in vigore, nonche' la liquidazione e il rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di qualsiasi beneficio che ne derivi. 2. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunita' e la Tunisia e per liberalizzarlo integralmente quando ricorreranno le necessarie condizioni.
Accordo - art. 35
ARTICOLO 35 Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o la Tunisia abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Tunisia, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, misure restrittive di durata limitata alle operazioni correnti, la cui portata non deve eccedere quella strettamente necessaria per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o la Tunisia, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta il piu' rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.
Accordo - art. 36
ARTICOLO 36 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e la Tunisia: a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Tunisia, o in una sua parte sostanziale; c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, salvo deroga autorizzata ai sensi del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' europea e, per i prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, delle norme di cui agli articoli 65 e 66 di tale trattato, nonche' delle norme relative agli aiuti pubblici, ivi compreso il diritto derivato. 3. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta le normative necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, lettera c) e delle parti corrispondenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. 4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c) le Parti convengono che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Tunisia sia valutato tenendo conto del fatto che tale paese e' assimilato alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' europea. Nel corso di tale periodo, la Tunisia e' autorizzata in via eccezionale, per quanto riguarda i prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, a concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che: - gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione; - l'importo e la consistenza degli aiuti siano imitati alla misura strettamente necessaria per ripristinare tale vitalita' e siano progressivamente ridotti; - il programma di ristrutturazione sia connesso ad un piano globale di razionalizzazione della capacita' in Tunisia. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Tunisia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi quinquennali. b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico. 5. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo 2 del titolo II: - il paragrafo 1, lettera c) non si applica; - le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio. 6. Se la Comunita' o la Tunisia ritengono che una pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e - tale pratica non e' adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o - in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi, esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione al Comitato di associazione. Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, tali misure opportune possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformita' delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti. 7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformita' del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e dal segreto aziendale.
Accordo - art. 37
ARTICOLO 37 Gli Stati membri e la Tunisia adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni assunti in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano piu' discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Tunisia rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.
Accordo - art. 38
ARTICOLO 38 Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata ne' mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunita' e la Tunisia in senso contrario agli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese.
Accordo - art. 39
ARTICOLO 39 1. Le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 7 e' periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Accordo - art. 40
ARTICOLO 40 1. Le Parti adottano le disposizioni atte a promuovere l'utilizzo, da parte della Tunisia, delle normative tecniche della Comunita' e delle norme europee relative alla qualita' dei prodotti industriali e agroalimentari, nonche' le procedure di certificazione. 2. Sulla base dei principi di cui al paragrafo 1, le Parti concludono accordi di reciproco riconoscimento delle certificazioni, quando ricorrono le necessarie condizioni.
Accordo - art. 41
ARTICOLO 41 1. Le Parti si prefiggono l'obiettivo della reciproca e progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. 2. Il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Accordo - art. 42
ARTICOLO 42 Obiettivi 1. Le Parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica, nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato cui si ispira il presente accordo. 2. Obiettivo della cooperazione economica e' sostenere l'azione della Tunisia per favorirne un duraturo sviluppo economico e sociale.
Accordo - art. 43
ARTICOLO 43 Ambito di applicazione 1. La cooperazione interessera' in via prioritaria i settori di attivita' in cui sono presenti condizionamenti o difficolta' interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'insieme dell'economia tunisina e specialmente degli scambi tra la Tunisia e la Comunita'. 2. La cooperazione, inoltre, privilegera' i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia della Tunisia e della Comunita', in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro. 3. La cooperazione promuovera' l'integrazione economica intramagrebina attraverso l'attuazione di qualsiasi misura che possa concorrere allo sviluppo di tali relazioni intramagrebine. 4. Della cooperazione costituira' parte integrante, nel quadro dell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica, la tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici. 5. Se del caso, le Parti determinano, di comune accordo altri settori di cooperazione economica.
Accordo - art. 44
ARTICOLO 44 Strumenti e modalita' La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso: a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le due Parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica; b) scambi di informazioni e comunicazioni; c) iniziative di consulenza, scambi di esperti e formazione; d) l'esecuzione di iniziative congiunte; e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare.
Accordo - art. 45
ARTICOLO 45 Cooperazione regionale Al fine di consentire al presente accordo di sviluppare appieno i suoi effetti, le Parti si impegnano a favorire ogni tipo di iniziativa a impatto regionale o che associ altri paesi terzi e che riguardi in particolare a) il commercio intraregionale a livello del Magreb; b) il settore dell'ambiente; c) lo sviluppo della infrastrutture economiche; d) la ricerca scientifica e tecnologica; e) il settore della cultura; f) le questioni doganali; g) le istituzioni regionali e l'attuazione di programmi e politiche comuni o armonizzati.
Accordo - art. 46
ARTICOLO 46 Istruzione e formazione La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) definire gli strumenti per giungere a un sostanziale miglioramento della situazione nel settore dell'istruzione e della formazione, fra cui la formazione professionale; b) piu' in particolare, promuovere l'accesso della popolazione femminile all'istruzione, ivi compreso l'insegnamento tecnico e superiore e la formazione professionale; c) favorire l'instaurazione di vincoli duraturi tra organismi specializzati delle Parti al fine di mettere in comune e scambiare esperienze e risorse.
Accordo - art. 47
ARTICOLO 47 Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica La Cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunita' scientifiche delle due Parti, in particolare attraverso: - l'accesso della Tunisia ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, conformemente alle disposizioni comunitarie relative alla partecipazione di paesi terzi a detti programmi; - la partecipazione della Tunisia alle reti di cooperazione decentrata; - la promozione delle sinergie tra la formazione e la ricerca; b) consolidare la capacita' di ricerca della Tunisia; c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e di Know-how; d) promuovere tutte le iniziative finalizzate a creare sinergie d'impatto regionale.
Accordo - art. 48
ARTICOLO 48 Ambiente La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente e a migliorare la sua qualita', a tutelare la salute umana e a favorire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo duraturo. Le Parti convengono di cooperare in particolare nei seguenti settori: a) qualita' del suolo e delle acque; b) conseguenze dello sviluppo, in particolare dello sviluppo industriale (sicurezza degli impianti, segnatamente per quanto riguarda i rifiuti); c) controllo e prevenzione dell'inquinamento marino.
Accordo - art. 49
ARTICOLO 49 Cooperazione industriale La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) promuovere la cooperazione tra gli operatori economici delle Parti, anche nel quadro dell'accesso della Tunisia a delle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese o a delle reti di cooperazione decentrata; b) sostenere i programmi di ammodernamento e di ristrutturazione dell'industria, ivi compresa l'industria agroalimentare, intrapresi dal settore pubblico e privato tunisini; c) promuovere lo sviluppo di un clima favorevole all'iniziativa privata per stimolare e diversificare le produzioni destinate ai mercati locali e di esportazione; d) valorizzare le risorse umane e il potenziale industriale della Tunisia attraverso un migliore utilizzo delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico; e) facilitare l'accesso al credito per il finanziamento degli investimenti.
Accordo - art. 50
ARTICOLO 50 Promozione e tutela degli investimenti La cooperazione punta a creare un clima favorevole ai flussi di investimenti e si realizza in particolare attraverso: a) l'istituzione di procedure armonizzate e semplificate, di meccanismi di investimento congiunto (soprattutto tra piccole e medie imprese), nonche' di dispositivi atti a individuare le opportunita' di investimento e a fornire informazioni al riguardo; b) se del caso, la definizione di un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, in particolare attraverso la conclusione, tra la Tunisia e gli Stati membri, di accordi di tutela degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.
Accordo - art. 51
ARTICOLO 51 Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della conformita' Le Parti cooperano al fine di sviluppare: a) l'utilizzo delle norme comunitarie nel settore della normalizzazione, della metrologia, della gestione e della garanzia della qualita' e della valutazione della conformita'; b) l'adeguamento dei laboratori tunisini che consenta di concludere, in futuro, accordi di reciproco riconoscimento nel campo della valutazione della conformita'; c) le strutture tunisine responsabili della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della qualita'.
Accordo - art. 52
ARTICOLO 52 Ravvicinamento delle legislazioni Obiettivo della cooperazione e' aiutare la Tunisia a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunita' nei settori contemplati dal presente accordo.
Accordo - art. 53
ARTICOLO 53 Servizi finanziari Obiettivo della cooperazione e' favorire il ravvicinamento di regole e norme comuni, tra l'altro al fine di: a) consolidare e ristrutturare i settori finanziari della Tunisia; b) migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza, di regolamentazione dei servizi finanziari e di controllo finanziario della Tunisia.
Accordo - art. 54
ARTICOLO 54 Agricoltura e pesca La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori dell'agricoltura e della pesca, anche attraverso l'ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature, lo sviluppo di tecniche di confezionamento e immagazzinamento e il miglioramento dei circuiti di distribuzione e di commercializzazione privati; b) la diversificazione delle produzioni e degli sbocchi all'estero; c) la cooperazione in campo sanitario e fitosanitario e nel settore delle tecniche di coltura.
Accordo - art. 55
ARTICOLO 55 Trasporti La cooperazione si prefigge: a) la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali di comune interesse in relazione con le grandi direttrici di comunicazione transeuropee; b) la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunita'; c) il rinnovamento delle attrezzature tecniche in linea con tali standard comunitari, piu' in particolare per quanto riguarda il trasporto multimodale, la containerizzazione e il trasbordo; d) il progressivo miglioramento delle condizioni di transito stradale e della gestione degli aeroporti, del traffico aereo e delle ferrovie.
Accordo - art. 56
ARTICOLO 56 Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione Le iniziative di cooperazione si orientano in particolare verso: a) il contesto generale delle telecomunicazioni; b) la normalizzazione, i collaudi di conformita' e la certificazione in materia di tecnologia dell'informazione e di telecomunicazioni; c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione, in particolare nel campo delle reti e delle loro interconnessioni (Reti digitali di servizi integrati, ISDN, Interscambio di dati elettronici, EDI); d) lo stimolo della ricerca e della definizione di nuovi mezzi di comunicazione e di tecnologie dell'informazione al fine di sviluppare il mercato delle attrezzature, dei servizi e delle applicazioni connesse alle tecnologie dell'informazione e alle comunicazioni, ai servizi e alle installazioni.
Accordo - art. 57
ARTICOLO 57 Energia Le iniziative di cooperazione riguardano in particolare: a) le energie rinnovabili; b) la promozione del risparmio energetico; c) la ricerca applicata relativa alle reti di banche-dati tra operatori economici e sociali delle due Parti; d) il sostegno ai programmi di ammodernamento e di sviluppo delle reti energetiche e delle loro interconnessioni con le reti della Comunita'.
Accordo - art. 58
ARTICOLO 58 Turismo La cooperazione mira a sviluppare il settore turistico, in particolare per quanto riguarda: a) la gestione degli alberghi e la qualita' delle prestazioni nei vari mestieri legati al settore alberghiero; b) lo sviluppo del marketing; c) il potenziamento del turismo giovanile.
Accordo - art. 59
ARTICOLO 59 Cooperazione nel settore doganale 1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza delle disposizioni relative al settore degli scambi e della correttezza commerciale e riguarda in particolare: a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali; b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di una connessione tra i regimi di transito della Comunita' e della Tunisia. 2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare agli articoli 61 e 62, le autorita' amministrative delle Parti contraenti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.
Accordo - art. 60
ARTICOLO 60 Cooperazione nel settore statistico La cooperazione e' finalizzata al ravvicinamento delle metodologie utilizzate dalle Parti e all'impiego dei dati statistici relativi a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.
Accordo - art. 61
ARTICOLO 61 Riciclaggio del denaro 1. Le Parti convengono della necessita' di adoperarsi e di cooperare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e dal traffico illecito di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'adozione di norme adeguate per combattere il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force internazionale "Azione finanziaria" (FATF).
Accordo - art. 62
ARTICOLO 62 Lotta contro gli stupefacenti 1. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) rendere piu' efficaci le politiche e le misure destinate a contrastare la produzione, l'offerta e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) eliminare ogni consumo illecito di tali prodotti. 2. Le Parti definiscono congiuntamente, conformemente alla rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento. Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private competenti, le organizzazioni internazionali in collaborazione con il governo della Repubblica tunisina e le istanze interessate della Comunita' e dei suoi Stati membri. 3. La cooperazione riguarda, in particolare, i seguenti settori: a) creazione o rafforzamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e il reinserimento dei tossicodipendenti; b) attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica; c) definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CATF).
Accordo - art. 63
ARTICOLO 63 Le due Parti determinano congiuntamente le modalita' necessarie per l'attuazione della cooperazione nei settori di cui al presente Titolo.
Accordo - art. 64
ARTICOLO 64 1. Ogni Stato membro concede al lavoratori di cittadinanza tunisina occupati nel suo territorio un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, e' caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita' rispetto ai propri cittadini. 2. Ogni lavoratore tunisino, autorizzato a svolgere un'attivita' professionale salariata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo, beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. 3. La Tunisia concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.
Accordo - art. 65
ARTICOLO 65 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza tunisina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. L'espressione "previdenza sociale" copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternita', di invalidita', di vecchiaia, di reversibilita', le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennita' in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari. La presente disposizione, tuttavia, non puo' avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'articolo 51 del trattato CE, se non alle condizioni stabilite nell'articolo 67 del presente accordo. 2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidita' e di reversibilita', le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternita', nonche' delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunita'. 3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunita'. 4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Tunisia, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro e degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilita' e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonche' di invalidita', in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo. 5. La Tunisia concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.
Accordo - art. 66
ARTICOLO 66 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai cittadini di una delle Parti che risiedono o lavorano illegalmente nel territorio del paese ospite.
Accordo - art. 67
ARTICOLO 67 1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati nell'articolo 65. 2. Il Consiglio di associazione precisa le modalita' di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Accordo - art. 68
ARTICOLO 68 Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 67 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano la Tunisia e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime piu' favorevole per i cittadini tunisini o per i cittadini degli Stati membri.
Accordo - art. 69
ARTICOLO 69 1. Tra le Parti si instaura un dialogo periodico su tutti gli aspetti del settore sociale cui esse siano interessate. 2. Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalita' attraverso i quali realizzare dei progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parita' di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini della Tunisia e della Comunita' che risiedono legalmente sul territorio degli Stati ospiti. 3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi: a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' immigrate; b) all'emigrazione; c) all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione e' irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento di applicazione nel paese ospite; d) alle azioni e ai programmi per la promozione della parita' di trattamento tra cittadini della Tunisia e della Comunita', della reciproca conoscenza delle culture e delle civilta', dello sviluppo della tolleranza e dell'abolizione delle discriminazioni.
Accordo - art. 70
ARTICOLO 70 Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalita' di quelli previsti al Titolo I del presente accordo, che puo' anche essere utilizzato come quadro di riferimento.
Accordo - art. 71
ARTICOLO 71 1. Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si istituiscono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di interesse per esse. Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni: a) la riduzione della pressione migratoria, in particolare attraverso la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone di emigrazione; b) il reinserimento delle persone rimpatriate a causa del carattere illegale della loro situazione rispetto alla legislazione dello Stato in questione; c) la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i media, nel contesto della relativa politica tunisina; d) lo sviluppo e consolidamento dei programmi tunisini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; e) il miglioramento del sistema di protezione sociale; f) il miglioramento del sistema di copertura sanitaria; g) il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone svantaggiate a forte concentrazione demografica; h) l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani d'origine europea e tunisina residenti negli Stati membri per promuovere la reciproca conoscenza delle culture e favorire la tolleranza.
Accordo - art. 72
ARTICOLO 72 Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti.
Accordo - art. 73
ARTICOLO 73 Entro il termine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione crea un gruppo di lavoro incaricato di valutare in modo permanente e a scadenze regolari l'attuazione delle disposizioni dei capitoli 1-3.
Accordo - art. 74
ARTICOLO 74 1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e tenendo conto delle azioni gia' svolte, le Parti si impegnano nel rispetto reciproco delle culture a definire meglio le condizioni di un dialogo culturale duraturo e a promuovere tra loro una cooperazione culturale continuativa, dalla quale non sia escluso a priori alcun settore di attivita'. 2. Nella definizione delle azioni e dei programmi di cooperazione, nonche' delle attivita' congiunte, le Parti dedicano particolare attenzione al pubblico giovanile e agli strumenti di espressione e di comunicazione scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della produzione culturale. 3. Le Parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella Comunita' o in uno o piu' Stati membri possano essere estesi alla Tunisia.
Accordo - art. 75
ARTICOLO 75 Al fine di contribuire alla piena attuazione degli obiettivi dell'accordo, si istituisce una cooperazione finanziaria a favore della Tunisia secondo le modalita' e con gli strumenti finanziari adeguati. Dette modalita' sono stabilite di comune accordo tra le Parti tramite gli strumenti piu' opportuni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. Gli ambiti di applicazione di tale cooperazione, oltre agli aspetti contemplati ai Titoli V e VI del presente accordo, sono, piu' in particolare, i seguenti: - agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia; - adeguamento delle infrastrutture economiche; - promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici di posti di lavoro; - adeguamento alle conseguenze sull'economia tunisina della progressiva istituzione di una zona di libero scambio, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento e la riconversione dell'industria; - misure di accompagnamento delle politiche istituite nei settori sociali.
Accordo - art. 76
ARTICOLO 76 Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere il programma di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorita' tunisine e gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunita' studiera' gli strumenti piu' adeguati per sostenere le politiche strutturali della Tunisia finalizzate a ristabilire i grandi equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, assicurandosi nel contempo di migliorare il benessere sociale della popolazione.
Accordo - art. 77
ARTICOLO 77 Per garantire un'impostazione coordinata nei confronti del problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che potrebbero derivare dalla progressiva attuazione delle disposizioni dell'accordo, le Parti seguono con particolare attenzione l'evoluzione dei reciproci scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunita' e la Tunisia nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del Titolo V.
Accordo - art. 78
ARTICOLO 78 E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Accordo - art. 79
ARTICOLO 79 1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo della Repubblica tunisina, dall'altra. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo della Repubblica tunisina, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno.
Accordo - art. 80
ARTICOLO 80 Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.
Accordo - art. 81
ARTICOLO 81 1. E' istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'accordo fatte salve le competenze attribuite al Consiglio. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al Comitato la totalita' o una parte delle proprie competenze.
Accordo - art. 82
ARTICOLO 82 1. Il Comitato di associazione che si riunisce a livello di funzionari e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da rappresentanti del governo della Repubblica tunisina, dall'altra. 2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo della Repubblica tunisina. In linea di massima, il Comitato di associazione si riunisce a turni alterni nella Comunita' e in Tunisia.
Accordo - art. 83
ARTICOLO 83 Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze. Le decisioni sono adottate di comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per le Parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.
Accordo - art. 84
ARTICOLO 84 Il Consiglio di associazione puo' decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo.
Accordo - art. 85
ARTICOLO 85 Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e la Camera dei Deputati della Repubblica tunisina, nonche' tra il Comitato economico e sociale della Comunita' e il Consiglio economico e sociale della Repubblica tunisina.
Accordo - art. 86
ARTICOLO 86 1. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle Parti e' tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una della Parti della controversia. Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.
Accordo - art. 87
ARTICOLO 87 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte contraente di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Accordo - art. 88
ARTICOLO 88 Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - il regime applicato dalla Repubblica tunisina nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini e le loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Repubblica tunisina non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini tunisini o le loro societa'.
Accordo - art. 89
ARTICOLO 89 Nessuna disposizione dell'accordo avra' come effetto: - di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta; - di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale; - di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica per quanto riguarda la loro residenza.
Accordo - art. 90
ARTICOLO 90 1. Le Parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.
Accordo - art. 91
ARTICOLO 91 I protocolli 1-5 e gli allegati 1-7, nonche' le dichiarazioni, costituiscono parte integrante dell'accordo.
Accordo - art. 92
ARTICOLO 92 Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intende la Comunita', gli Stati membri, o la Comunita' e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e la Tunisia, dall'altra.
Accordo - art. 93
ARTICOLO 93 Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.
Accordo - art. 94
ARTICOLO 94 Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, al territorio della Repubblica tunisina, dall'altra.
Accordo - art. 95
ARTICOLO 95 Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Accordo - art. 96
ARTICOLO 96 1. Il presente accordo e' approvato dalle Parti contraenti secondo le loro rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. 2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica tunisina, nonche' l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica tunisina, firmati a Tunisi il 25 aprile 1976.
Protocollo n. 1 - art. 1
PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA TUNISIA ARTICOLO 1 1. I prodotti figuranti in allegato originari della Tunisia sono ammessi all'importazione nella Comunita' alle condizioni indicate in appresso e in allegato. 2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, secondo i prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascun prodotto nella colonna a. Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a e nella colonna c di cui al paragrafo 3 si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. 3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti di contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna b. Per i quantitativi importato in eccesso ai contingenti, i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna c. 4. Per alcuni altri prodotti esenti da dazi doganali, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna d. Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, la Comunita' puo', tenendo conto del bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione a contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune e', secondo i prodotti, applicato nella sua totalita' o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c per i quantitativi importati eccedenti il contingente. 5. Per alcuni prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 indicati alla colonna e, agli importi dei contingenti o dei quantitativi di riferimento sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 3% di detti importi, ogni anno, dal 1 gennaio 1997 al 1 gennaio 2000. 6. Per alcuni prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4 indicati alla colonna e, la Comunita' puo' fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, in base al bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati rischiano di creare difficolta' sul mercato comunitario. Se successivamente il prodotto e' assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, il dazio della tariffa doganale comune e', secondo i prodotti, applicato nella sua totalita' o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c per i quantitativi importati eccedenti il contingente.
Protocollo n. 1 - art. 2
ARTICOLO 2 Per i vini di uve fresche della voce 2204 della nomenclatura combinata originari dalla Tunisia che beneficiano di una denominazione d'origine, le disposizioni dell'articolo 1 si applicano ai vini presentati in recipienti contenenti non piu' di due litri e hanno un titolo alcolometrico acquisito non superiore a 15% vol. Conformemente alla legislazione tunisina, questi vini portano le denominazioni seguenti: Coteaux de Teboura, Coteaux d'Utique, Sidi Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag.
Protocollo n. 1 - art. 3
ARTICOLO 3 1. Per ogni campagna, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1999, e nel limite di un quantitativo di 46.000 tonnellate per campagna, si percepisce un dazio doganale di 7,81 Ecu/100 kg all'importazione nella Comunita' di olio d'oliva non trattato, delle sottovoci 1509 10 10 e 1509 10 90 della nomenclatura combinata, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunita'. 2. Se le importazioni di olio d'oliva effettuate nel quadro di questo regime rischiano di arrecare pregiudizio all'equilibrio del mercato della Comunita' europea, in particolare a causa degli obblighi assunti dalla Comunita' in relazione a questo prodotto nel quadro della OMC, l'Unione europea puo' adottare le misure opportune per porre rimedio a tale situazione. 3. Le Parti riesamineranno la situazione nel corso del secondo semestre del 1999 al fine di fissare il regime da adottare a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Protocollo n. 1 - Allegato
ALLEGATO 1 Codice Nc 2 Designazione delle merci 3 Tasso di riduzione dei dazi doganali (%) a 4 Contingenti tariffari (tonnellate) b 5 Tasso riduzione dei dazi doganali oltre ai contingenti tariffari esistenti o eventuali (%) c 6 Quantitativi di riferimento (tonnellate) d 7 Disposizioni specifiche a e 1. 0101 19 10 2. Cavalli destinati alla macellazione (1) 3. 100 4. 5. 80 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 0101 19 90 2. altri 3. 100 4. 5. 80 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0204 2. Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate, ad eccezione delle carni della specie ovina domestica 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 0208 2. Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 0602 40 2. Rosai, anche innestati, ad eccezione delle talee di rosai 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 0603 10 2. Fiori recisi e boccioli di fiori, freschi 3. 100 4. 750 5. - 6. 7. art. 1 paragrafo 5 1. ex 0701 90 51 2. Patate di primizia, dal 1 gennaio al 31 marzo (2) 3. 100 4. 15.000 5. 40 6. 7. art. 1 paragrafo 5 1. ex 0702 00 2. Pomodori, dal 15 novembre al 30 aprile 3. 100 () 4. 5. 60 () 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0703 10 11 ex 0703 10 19 2. Cipolle, dal 15 febbraio al 15 maggio 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0703 20 00 2. Agli, dal 1 novembre al 31 marzo 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0706 10 00 2. Carote, dal 1 gennaio al 31 marzo 3. 100 4. 5. 40 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0707 00 2. Cetrioli, dal 10 novembre all'11 febbraio 3. 100 () 4. 5. 0 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0708 10 10 2. Piselli (Pisum sativum), dal 1 ottobre al 30 aprile 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0708 20 10 2. Fagioli (Vigna spp. Phaseolus spp.) dal 1 novembre al 30 aprile 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0709 10 2. Carciofi, dal 1 ottobre al 31 dicembre 3. 100 () 4. 5. 30 () 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0709 20 00 2. Asparagi, dal 1 ottobre al 31 marzo 3. 100 4. 5. 0 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0709 30 00 2. Melanzane, dal 1 dicembre al 30 aprile 3. 60 4. 5. - 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0709 40 00 2. Sedani, esclusi i sedani-rapa, dal 1 novembre al 31 marzo 3. 100 4. 5. 0 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 0709 60 10 2. Peperoni 3. 100 4. 5. 40 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 0709 60 99 2. Altri pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta" 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 0709 90 50 2. Finocchi, dal 1 novembre al 31 marzo 3. 100 4. 5. 0 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0709 90 2. Zucchine, dal 1 dicembre al 15 marzo 3. 60 () 4. 5. - 6. 7. 1. ex 0709 90 90 2. Cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, dal 15 febbraio al 15 maggio 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0709 90 90 2. Prezzemolo, dal 1 novembre al 31 marzo 3. 100 4. 5. 0 6. 7. 1. 0710 80 59 2. Altri pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta" 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 0711 20 10 2. Olive destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (3) 3. 60 4. 5. - 6. 7. 1. 0711 30 00 2. Capperi 3. 100 4. 5. 90 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 0711 90 10 2. Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", esclusi i peperoni 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 0713 10 10 2. Piselli destinati alla semina 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 0713 50 10 2. Fave e favette, destinate alla semina 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0713 2. Legumi da granella, non destinati alla semina 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 0802 11 90 0802 12 90 2. Mandorle con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare 3. 100 4. 5. 0 6. 1.000 7. art. 1 paragrafo 5 1. ex 0804 10 00 2. Datteri, presentati in imballaggi immediati di un contenuto netto pari o inferiore a 35 kg. 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 0805 10 2. Arance fresche 3. 100 () 4. 31.360 5. 80 () 6. 7. art. 1 paragrafo 5 1. ex 0805 10 2. Arance, diverse dalle arance fresche 3. 100 () 4. 5. 0 6. 1.500 7. art. 1 paragrafo 5 1. ex 0805 20 2. Mandarini, (compresi i tangerini e i satsuma) freschi; clementine, wilkings e ibridi simili di agrumi, freschi 3. 100 () 4. 5. 80 () 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0805 30 2. Limoni freschi 3. 100 () 4. 5. 80 () 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 0805 40 2. Pompelmi e pomeli 3. 80 4. 5. - 6. 7. 1. ex 0806 2. Uve fresche di tavola, dal 15 novembre al 30 aprile 3. 60 () 4. 5. - 6. 7. 1. ex 0807 10 10 2. Angurie, dal 1 aprile al 15 giugno 3. 50 4. 5. - 6. 7. 1. ex 0807 10 90 2. Meloni, dal 1 novembre al 31 maggio 3. 100 4. 5. 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 0809 10 2. Albicocche 3. 100 () 4. 5. 0 6. 2.000 7. art. 1 paragrafo 5 1. ex 0809 40 2. Prugne, dal 1 novembre al 15 giugno 3. 60 () 4. 5. - 6. 7. 1. ex 0810 10 90 2. Fragole, dal 1 novembre al 31 marzo 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 0810 20 10 2. Lamponi, dal 15 maggio al 15 giugno 3. 50 4. 5. - 6. 7. 1. ex 0812 90 20 2. Arance, finemente tritate, conservate temporaneamente 3. 80 4. 5. - 6. 7. 1. ex 0812 90 95 2. Altri agrumi, finemente tritati, conservati temporaneamente 3. 80 4. 5. - 6. 7. 1. 0904 12 00 2. Pepe tritato o polverizzato 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 0904 20 31 0904 20 35 0904 20 39 2. Pimenti non tritati ne' polverizzati (4) 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 0904 20 90 2. Pimenti tritati o polverizzati 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 0909 2. Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 0910 2. Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 1209 91 90 2. Altri semi di ortaggi (5) 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 1209 99 99 2. Altri semi, frutti da sementa (5) 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 1211 2. Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 1212 10 10 2. Carrube, compresi i semi di carrube 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 1212 20 00 2. Alghe 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 1212 30 00 2. Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 1212 99 90 2. Altri prodotti vegetali 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 1302 20 2. Sostanze pectiche e pectinati 3. 25 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2001 10 00 2. Cetrioli, senza aggiunta di zuccheri 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2001 20 00 2. Cipolle, senza aggiunta di zuccheri 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 2001 90 20 2. Frutta del genere "Capsicum" diverse dai peperoni 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 2001 90 50 2. Funghi, senza aggiunta di zuccheri 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2001 90 65 2. Olive, senza aggiunta di zuccheri 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2001 90 70 2. Peperoni, senza aggiunta di zuccheri 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2001 90 75 2. Barbabietole rosse da insalata, senza aggiunta di zuccheri 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2001 90 85 2. Cavoli rossi, senza aggiunta di zuccheri 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2001 90 96 2. Altri, senza zuccheri 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 2002 10 10 2. Pomodori pelati 3. 100 4. 5. 30 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 2002 90 2. Concentrati di pomodori 3. 100 4. 2.000 5. 0 6. 7. art. 1 paragrafo 5 1. 2003 10 20 2. Funghi del genere Agaricus conservati temporaneamente, completamente cotti: - della specie Psalliota - altri 3. 100 () 100() 4. 5. 50 () 60 ( 6. 7. art. 1 paragrafo 6 art. 1 paragrafo 6 1. 2003 10 30 2. Altri funghi del genere Agaricus - della specie Psalliota - altri 3. 100 () 100 () 4. 5. 50 () 60 () 6. 7. art. 1 paragrafo 6 art. 1 paragrafo 6 1. 2003 10 80 2. Altri funghi 3. 100 4. 5. 60 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2003 20 00 2. Tartufi 3. 70 4. 5. - 6. 7. 1. 2004 10 99 2. Altre patate 3. 100 4. 5. 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 2004 90 30 2. Capperi e olive 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 2004 90 50 2. Piselli (Pisum sativum) e fagiolini 3. 100 4. 5. 20 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2004 90 95 2. Carciofi 3. 100 4. 5. 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2004 90 99 2. Altri: -Asparagi, carote e miscugli - Altri 3. 100 100 4. 5. 20 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 art. 1 paragrafo 6 omogeneizzati: - Asparagi, carote e miscugli - Altri 1. 100 100 2. 3. 20 50 4. 5. art. 1 paragrafo 6 art. 1 paragrafo 6 1. 2005 20 20 2. Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello s in cui sono presentate 3. 100 4. 5. 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2005 20 80 2. Altre patate 3. 100 4. 5. 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2005 40 00 2. Piselli (Pisum sativum) 3. 100 4. 5. 20 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2005 51 00 2. Fagioli in grani 3. 100 4. 5. 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2005 59 00 2. Altri fagioli 3. 20 4. 5. - 6. 7. 1. 2005 60 00 2. Asparagi 3. 20 4. 5. - 6. 7. 1. 2005 70 2. Olive 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 2005 90 10 2. Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 2005 90 30 2. Capperi 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. 2005 90 50 2. Carciofi 3. 100 4. 5. 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2005 90 60 2. Carote 3. 100 4. 5. 20 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2005 90 70 2. Miscugli di ortaggi 3. 100 4. 5. 20 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2005 90 80 2. Altri 3. 100 4. 5. 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. 2007 10 91 2. Preparazioni omogeneizzate di frutta tropicali 3. 50 4. 5. - 6. 7. 1. 2007 10 99 2. Altre 3. 50 4. 5. - 6. 7. 1. 2007 91 90 2. Agrumi, altri 3. 50 4. 5. - 6. 7. 1. 2007 99 91 2. Puree di mele 3. 50 4. 5. - 6. 7. 1. 2007 99 98 2. Altre 3. 50 4. 5. - 6. 7. 1. 2008 30 51 2008 30 71 ex 2008 30 91 ex 2008 30 99 2. Segmenti di Pompelmi e di pomeli 3. 80 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2008 30 55 ex 2008 30 75 2. Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma) finemente tritati; clementine, wilkngs e altri ibridi simili di agrumi, finemente tritati 3. 80 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2008 30 59 ex 2008 30 79 2. Arance e limoni, finemente tritati 3. 80 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2008 30 91 ex 2008 30 99 2. Agrumi finemente tritati 3. 80 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2008 30 91 2. Polpe di agrumi 3. 40 4. 5. - 6. 7. 1. 2008 50 61 2008 50 69 2. Albicocche 3. 100 4. 5. 20 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 2008 50 92 ex 2008 50 94 ex 2008 50 99 2. Meta' di albicocche 3. 100 4. 5. 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 2008 50 92 ex 2008 50 94 2. Polpe di albicocche 3. 100 4. 5.160 5. 30 6. 7. 1. ex 2008 70 92 ex 2008 70 94 2. Meta' di pesche (comprese le nettarine) 3. 50 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2008 70 99 2. Meta' di pesche (comprese le nettarine) 3. 100 4. 5. 50 6. 7. art. 1 paragrafo 6 1. ex 2008 92 51 ex 2008 92 59 2. Miscugli di frutta 3. 100 4. 1.000 (6) 5. 55 6. 7. 1. ex 2008 92 72 ex 2008 92 74 ex 2008 92 76 ex 2008 92 78 2. Miscugli di frutta 3. 55 4. 1.000 (6) 5. 6. 7. 1. 2009 11 2009 19 2. Succhi di arancia 3. 70 4. 5. - 6. 7. 1. 2009 20 2. Succhi di pompelmo o di pomelo 3. 70 () 4. 5. - 6. 7. 1. 2009 30 11 2009 30 19 2. Succhi di altri agrumi 3. 60 () 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2009 30 31 2009 30 39 2. Succhi di qualsiasi altro agrume, esclusi i succhi di limone 3. 60 () 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2204 2. Vini di uve fresche 3. 100 4. 179.200 hl. 5. 80 6. 7. 1. ex 2204 2. Vini di uve fresche che beneficiano di una denominazione d'origine 3. 100 4. 56.000 hl. 5. 0 6. 7. Condizioni stabilite all'art. 2 1. 2301 2. Farine, polveri e agglomerati in forma di pallets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli 3. 100 4. 5. - 6. 7. 1. ex 2302 2. Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pallets, della stacciatura, della macinazione o di altri trattamenti dei cereali o delle leguminose, diversi dal granoturco e dal riso 3. 60 4. 5. - 6. 7. () Il tasso di riduzione si applica unicamente al dazio doganale ad valorem. (1) L'ammissione a questa sottovoce e' subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle autorita' competenti della Comunita'. (2) A partire dall'entrata in vigore di una normativa comunitaria relativa al settore delle patate, questo periodo e' esteso al 15 aprile e la riduzione del dazio doganale applicabile alle importazioni eccedenti il contingente e' portata al 50%. (3) L'ammissione a questa sottovoce e' subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle autorita' competenti della Comunita'. (4) L'ammissione a questa sottovoce e' subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle autorita' competenti della Comunita'. (5) Questa concessione riguarda soltanto le sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive sulla commercializzazione delle sementi e delle piante. (6) Contingente tariffario comune alle sei posizioni che riguardano i miscugli di frutta.
Protocollo n. 2
PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA' DEI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELLA TUNISIA ARTICOLO UNICO I prodotti elencati qui di seguito originari dalla Tunisia sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali.
CODICE NC
DESIGNAZIONE DELLE MERCI
Capitolo 3 Pesci e crostacei, molluschi e altri in- vertebrati acquatici.
1604 11 00 Salmoni
1604 12 Aringhe
ex 1604 13 11
Sardine, della specie Sardina pilchardus all'olio d'oliva (1)
ex 1604 13 19 Sardine della specie Sardina pilchardus, diverse da quelle all'olio d'oliva (1)
1604 14 Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.)
1604 15 Sgombri
1604 16 00 Acciughe
1604 19 10 Salmonidi, diversi dai salmoni
1604 19 31 Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle
1604 19 39 palamite (Euthynnus (Katsuwonus) pela- mis):
1604 19 50 Pesci della specie Orcynopsis unicolor
da 1604 19 91 Altri
a 1604 19 98
1604 20 Altre preparazioni e conserve:
1604 20 05 Preparazioni di surimi
1604 20 10 di salmoni
1604 20 30 di salmonidi, diversi dai salmoni
1604 20 40 di acciughe
ex 1604 20 50 di sardine delle specie Sardina pilchar- dus (1)
1604 20 70 di tonni, palamite e boniti, del genere Euthynnus e d'altri pesci
1604 20 90 altri pesci
1604 30 Caviale e i suoi succedanei
1605 10 00 Granchi
1605 20 Gamberetti
1605 30 00 Aragoste
1605 40 00 Altri crostacei
1605 90 11 Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), in re- cipienti ermeticamente chiusi
1605 90 19 Altri mitili
1605 90 30 Altri molluschi
1902 20 10 Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in pe- so, piu' del 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici.
(1) Nel limite di un contingente tariffario comunitario di 100 tonnellate comune alle sottovoci ex 1604 13 11, ex 1604 13 19 e ex 1604 20 50.
Protocollo n. 3
PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE IN TUNISIA DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA' ARTICOLO UNICO Per i prodotti originari della comunita' elencati in allegato, i dazi doganali all'importazione in Tunisia non sono superiori a quelli indicati alla colonna a) nei limiti dei contingenti tariffari indicati alla colonna b).
Codice NC Designazione delle merci Dazi doganali massimi % a Contingenti tariffari preferen- ziali b Disposizioni specifiche
0102 10 Animali vivi della specie bovina, ri- produttori di raz- za pura. 17 2000
0102 90 Diversi dai ripro- duttori di razza pura 27 35 (x)
0201 20 Carni di animali della specie bovi- na, fresche o re- frigerate, in pez- zi, non disossate 27 8000 (1) (x)
0201 30 Carni di animali della specie bovi- na, fresche o re- frigerate, disos- sate Carni di animali della specie bovi- na, congelate, in pezzi non disossa- te 27 8000 (1) (x)
0202 20 Carni di animali della specie bovi- na, congelate, di- sossate 27 8000 (1) (x)
0202 30 27 8000 (1) (x)
0207 21 Volatili interi, congelati (galli e galline) 43 400 (2)
0402 10 Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di al- tri dolcificanti, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5% Latte e crema di latte, senza aggiunta di zuc- cheri o di altri dolcificanti, in 17 9700 (3) (x)
0402 21 polvere, in granu- li o in altre for- me solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5% 17 9700 (3) (x)
0402 99 Latte e crema di latte, concentra- ti, diversi dalla forma in polvere o in solido anche con aggiunta di zuccheri o di al- tri dolcificanti. 17 9700 (3) (x)
0405 00 Burro e altre ma- terie grasse del latte 35 250 (x)
0406 30 Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere 27 450 (x)
0407 00 Uova di volatili, in guscio, fresche, conserva- te o cotte - Uova da cova - Uova di volatili diversi da vola- tili da cortile - Altre - 20 43 43 1100 (4)
0602 99 Altre piante vive (comprese le loro radici), diverse quelle di cui alle sottovoci 060210, 060220, 060230, 060240 e 060291 43 200
0701 10 Patate, fresche o refrigerate, da semina 15 16500
0701 90 Patate, fresche o refrigerate, diverse da quelle da semina 43 16500 (5)
0802 22 Nocciole, sguscia- te 43 200
1001 10 Frumento (grano) duro 17 17000 (x)
1001 90 Cereali diversi dal frumento (grano) duro 17 230000 (x)
1003 00 Orzo 17 12000 (x)
1005 90 Granturco, diverso da quello desti- nato alla semina 17 9000
1103 11 Semole e semolini di frumento (grano) 43 300
1103 13 Semole e semolini di granturco 43 800
1107 10 Malto non torre- fatto 43 2000
1108 12 Amido di granturco 31 900
1214 10 Farina ed agglo- merati sotto forma di pellets, di erba medica 29 700
1502 00 Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estrat- ti mediante solventi 27 600
1507 10 Olio di soia grezza, anche depurato delle sue mucillagini 15 7500
1511 00 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente - Olio greggio - Altri - 20 43 300
1514 10 Oli di ravizzone, di colza, di senapa, greggi - Di colza - Altri - 15 43 30000
1514 90 Oli di ravizzone, di colza, di senapa, diversi da quelli greggi 43 900
1515 11 Olio di lino, greggio 20 400
1516 10 Grassi e oli animali e loro frazioni 31 300
1701 99 Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, diversi da quelli greggi senza ag- giunta di aroma- tizzanti o di coloranti 15 72000 (x)
1702 30 Glucosio e scirop- po di glucosio - Glucosio con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti - Altri 43 20 650
1702 90 Altri zuccheri, compreso lo zuc- chero invertito, diversi dal latto- sio, dallo zucche- ro d'acero, dal glucosio e dal fruttosio, e loro sciroppi - Altri zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti - Altri 43 29 200
2309 10 Alimenti per cani o gatti, condi- zionati per la vendita al minuto 43 20
2309 90 Altri prodotti per l'alimentazione degli animali 43 2800
2401 10 Tabacchi, non scostolati 25 2800
(x) I quantitativi importati nell'ambito del contingente tariffario aperto dalla Tunisia nel quadro della OMC a titolo di accesso ordinario sono dedotti dal contingente tariffario preferenziale. (1) L'importo di 8000 tonnellate copre l'insieme delle quattro sottovoci. (2) Dal 1 luglio a fine febbraio. in 10 (3) L'importo di 9700 tonnellate copre l'insieme delle tre sottovoci. (4) Dal 1 luglio a fine febbraio. (5) Dal 1 ottobre al 31 maggio.
Protocollo n. 4 - art. 1
PROTOCOLLO N. 4 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente, parte ecc. impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato in conformita' dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo sul valore in dogana dell'OMC); f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, ivi compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate in caso di esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis; i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o "SA"); j) con il termine "classificato" si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; k) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.
Protocollo n. 4 - art. 2
ARTICOLO 2 Criteri d'origine Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del presente protocollo, si considerano: 1. prodotti originari della Comunita': a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo, 2. prodotti originari della Tunisia: a) i prodotti totalmente ottenuti in Tunisia ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Tunisia contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Tunisia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo.
Protocollo n. 4 - art. 3
ARTICOLO 3 Cumulo bilaterale 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i prodotti originari della Tunisia ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari della Comunita' e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, nella Comunita', di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldila' di quelle previste dall'articolo 8 del presente protocollo. 2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari della Comunita' ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari della Tunisia e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, in Tunisia, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldila' di quelle previste dall'articolo 8 del presente protocollo.
Protocollo n. 4 - art. 4
ARTICOLO 4 Cumulo con materiali originari dell'Algeria o del Marocco 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari dell'Algeria o del Marocco ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi tra la Comunita' e questi paesi si considerano materiali originari della Comunita' e non e' necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldila' di quelle di cui all'articolo 8 del presente protocollo. 2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari dell'Algeria o del Marocco ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi tra la Comunita' e questi paesi si considerano materiali originari della Tunisia e non e' necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldila' di quelle di cui all'articolo 8 del presente protocollo. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari dell'Algeria si applicano unicamente a condizione che gli scambi effettuati tra la Comunita' e l'Algeria e quelli tra la Tunisia e l'Algeria siano disciplinati da norme d'orgine identiche. 4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari del Marocco si applicano unicamente a condizione che gli scambi effettuati tra la Comunita' e il Marocco e quelli tra la Tunisia e il Marocco siano disciplinati da norme d'origine identiche.
Protocollo n. 4 - art. 5
ARTICOLO 5 Cumulo della lavorazione o delle trasformazioni 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Tunisia, qualora siano soddisfatte le condizioni specificate all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Algeria o in Marocco, si considerano effettuate nella Comunita' se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunita'. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunita' oppure, qualora ricorrano le condizioni specificate all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Algeria o in Marocco, si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Tunisia. 3. Qualora, in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i prodotti originari siano ottenuti in due o piu' degli Stati di cui alle presenti disposizioni o nella Comunita', tali prodotti si considerano originari dello Stato o della Comunita' dove e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che detta lavorazione o trasformazione vada aldila' di quelle di cui all'articolo 8.
Protocollo n. 4 - art. 6
ARTICOLO 6 Prodotti totalmente ottenuti 1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), si considerano "totalmente ottenuti" nella Comunita' o in Tunisia: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali purche', abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j). 2. Le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: - che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Tunisia, - che battono bandiera di uno Stato membro o della Tunisia, - che appartengono almeno per meta' a cittadini degli Stati membri o della Tunisia o ad una societa' la cui sede principale e' situata in uno Stato membro o in Tunisia, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri o della Tunisia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno la meta' del capitale appartiene a Stati membri, alla Tunisia, a loro enti pubblici o cittadini, - il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini degli Stati membri o della Tunisia, - e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini degli Stati membri o della Tunisia. 3. Nella misura in cui gli scambi tra la Tunisia o la Comunita' e l'Algeria o il Marocco sono retti da norme d'origine identiche, le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano anche alle navi e alle navi officina algerine e marocchine ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2. 4. Le espressioni "la Tunisia" e "la Comunita'" comprendono anche le acque territoriali della Tunisia e degli Stati membri della Comunita'. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunita' o della Tunisia, purche' ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2.
Protocollo n. 4 - art. 7
ARTICOLO 7 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'articolo 2, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto e' classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 e all'articolo 8. 2. Per i prodotti che figurano nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1. Per i prodotti di cui ai Capitolo 84-91, l'esportatore puo' optare, in alternativa alle condizioni stabilite nella colonna 3, per quelle indicate nella colonna 4. Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunita' o in Tunisia, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali da paesi terzi nella Comunita' o in Tunisia. 3. Le suddette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di questi prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario, perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto, e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si prendono in considerazione i materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
Protocollo n. 4 - art. 8
ARTICOLO 8 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) (i) il cambiamento di imballaggi, nonche' le divisioni e le riunioni di colli; (ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazioni di condizionamento; d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunita' o della Tunisia; f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni indicate nelle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali.
Protocollo n. 4 - art. 9
ARTICOLO 9 Unita' da prendere in considerazione 1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' il prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
Protocollo n. 4 - art. 10
ARTICOLO 10 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso in quello di questi ultimi o non e' fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Protocollo n. 4 - art. 11
ARTICOLO 11 Assortimenti Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Protocollo n. 4 - art. 12
ARTICOLO 12 Elementi neutri Allo scopo di determinare se un prodotto e' originario della Comunita' o della Tunisia, non e' necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, ne' delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Protocollo n. 4 - art. 13
ARTICOLO 13 Principio della territorialita' Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Tunisia, fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5.
Protocollo n. 4 - art. 14
ARTICOLO 14 Reimportazione delle merci I prodotti originari esportati dalla Comunita' o dalla Tunisia verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo il disposto degli articoli 4 e 5, non originari, a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse che erano state esportate, e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
Protocollo n. 4 - art. 15
ARTICOLO 15 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti e ai materiali trasportati tra i territori della Comunita' e della Tunisia oppure, in caso di applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, dell'Algeria o del Marocco, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Tunisia o della Comunita' in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunita' o della Tunisia oppure, in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, dell'Algeria o del Marocco, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari della Tunisia o della Comunita' possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o della Tunisia. 2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando: a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione con il quale e' effettuato l'attraversamento del paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: i) una descrizione esatta delle merci; ii) la data di scarico e di ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate, e iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, ovvero, c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
Protocollo n. 4 - art. 16
ARTICOLO 16 Eposizioni 1. I prodotti spediti da una delle Parti contraenti per un'esportazione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' soddisfino le condizioni stabilite dal presente protocollo per riconoscere loro l'origine comunitaria o tunisina e purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto i prodotti e li ha ceduti a una persona in un'altra Parte contraente; c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo IV, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Protocollo n. 4 - art. 17
ARTICOLO 17 Certificato di circolazione EUR.1 Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo.
Protocollo n. 4 - art. 18
ARTICOLO 18 Normale procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo e' redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui e' rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della Comunita' europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunita' ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali della Tunisia se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Tunisia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo. 5. Qualora si applichino le disposizioni degli articoli da 2 a 5 sul cumulo, le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' o della Tunisia sono inoltre abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunita' o della Tunisia ai sensi del presente protocollo e purche' le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunita' o in Tunisia. In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 e' subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione. 6. Le autorita' doganali che rilasciano un certificato EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Spetta inoltre alle autorita' doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorita' doganali. 8. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.
Protocollo n. 4 - art. 19
ARTICOLO 19 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 8, il certificato EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonche' i motivi della sua richiesta. 3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: Parte di provvedimento in formato grafico 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
Protocollo n. 4 - art. 20
Articolo 20 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati cosi', rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", Parte di provvedimento in formato grafico 3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono riportati nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da questa data.
Protocollo n. 4 - art. 21
Articolo 21 Sostituzione dei certificati 1. La sostituzione di uno o piu' certificati EUR.1 con uno o piu' certificati EUR.1 e' sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilita' del controllo delle merci. 2. Il certificato sostitutivo rilasciato in applicazione del presente articolo e' considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo. 3. Il certificato sostitutivo e' rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorita' competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data di rilascio e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.
Protocollo n. 4 - art. 22
ARTICOLO 22 Procedura semplificata per il rilascio dei certificati 1. In deroga agli articoli 18, 19 e 20 del presente protocollo, si puo' applicare, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1. 2. Le autorita' doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che affettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorita' doganali tutte le garanzie in merito al controllo del carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato o del territorio di esportazione, al momento dell'esportazione, ne' la merce, ne' la domanda di certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 18 del presente protocollo. 3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorita' competenti, che la casella n. 11 "Visto dalla dogana" del certificato EUR.1 deve: a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonche' della firma, a mano o meno, di un funzionario del predetto ufficio; b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta puo' essere stampata sui moduli. 4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 "Osservazioni" del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture: Parte di provvedimento in formato grafico 5. La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato. 6. L'esportatore autorizzato, all'occorrenza, nella casella n. 13 "Richiesta di controllo" del certificato EUR.1 il nome e l'indirizzo dell'autorita' doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1. 7. Nel caso della procedura semplificata, le autorita' doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli. 8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorita' doganali precisano in particolare: a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1; b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno tre anni; c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorita' che e' competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 33 del presente protocollo. 9. Le autorita' doganali dello Stato di esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2. 10. Le autorita' doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie da esse ritenute utili. Le autorita' competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse devono farlo se non ricorrono piu' le condizioni di rilascio dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie suddette. 11. L'esportatore autorizzato puo' essere tenuto a informare le autorita' competenti, secondo modalita' da esse determinate, delle merci che intende spedire, per consentire all'ufficio doganale competente di procedere a un eventuale controllo prima della partenza delle merci. 12. Le autorita' doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i controlli che ritengono utili presso gli esportatori autorizzati; gli esportatori devono sottostarvi. 13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme della Comunita', degli Stati membri e della Tunisia relative alle formalita' doganali e all'uso dei documenti doganali.
Protocollo n. 4 - art. 23
ARTICOLO 23 Scheda informativa e dichiarazione 1. quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 si applicano gli articoli 3, 4 e 5, l'ufficio doganale competente dello Stato in cui si chiede il rilascio del certificato suddetto per merci per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti provenienti dall'Algeria, dal Marocco o dalla Comunita', prende in considerazione la dichiarazione il cui modello figura nell'allegato VI, che dev'essere fornita dall'esportatore dello Stato di provenienza sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti, o su un allegato della medesima. 2. L'ufficio doganale competente puo' tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui al paragrafo 3, il cui modello figura all'allegato VII, per controllare l'autenticita' e la regolarita' dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, o per ottenere informazioni complementari. 3. La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati e' rilasciata a richiesta dall'esportatore dei medesimi, nei casi di cui al paragrafo 2 o, su iniziativa di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa e' redatta in due esemplari, uno dei quali e' rilasciato al richiedente, cui compete farlo pervenire all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale al quale si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR.1 per tali prodotti. Il secondo esemplare e' conservato per almeno tre anni dall'ufficio che l'ha rilasciato.
Protocollo n. 4 - art. 24
ARTICOLO 24 Validita' della prova d'origine 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. 2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 presentati alle autorita' doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 3. A parte tali casi, le autorita' doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.
Protocollo n. 4 - art. 25
ARTICOLO 25 Presentazione della prova d'origine I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono presentati alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato EUR.1. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale per i prodotti ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.
Protocollo n. 4 - art. 26
ARTICOLO 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui ai capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Protocollo n. 4 - art. 27
ARTICOLO 27 Dichiarazione su fattura 1. Fatto salvo l'articolo 17, il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, nel caso di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5.110 ECU puo' essere dimostrato mediante una dichiarazione, il cui testo figura nell'allegato IV, riportata dall'esportatore su una fattura, un certificato di consegna o qualsiasi altro documento commerciale in cui si descrivano i prodotti in questione in modo abbastanza particolareggiato da poterli identificare (in appresso denominato "dichiarazione su fattura"). 2. La dichiarazione su fattura e' compilata e firmata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilita', del suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo. 3. Viene compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione. 4. L'esportatore che ha redatto una dichiarazione su fattura fornisce, su richiesta, alle autorita' doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso di tale dichiarazione. 5. Le disposizioni degli articoli 24 e 25 si applicano mutatis mutandis alla dichiarazione su fattura.
Protocollo n. 4 - art. 28
ARTICOLO 28 Esonero della prova formale dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori e dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 ECU se si tratta di piccole spedizioni oppure 1.200 ECU se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Protocollo n. 4 - art. 29
ARTICOLO 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione nonche' i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1. 3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 18, paragrafo 2. 4. Le autorita' doganali del paese importatore conservano per almeno tre anni i certificati EUR.1 che sono stati loro presentati.
Protocollo n. 4 - art. 30
ARTICOLO 30 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato EUR.1 o su una dichiarazione su fattura e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidita' del certificato EUR.1 o della dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati. 2. in caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.
Protocollo n. 4 - art. 31
ARTICOLO 31 Importi espressi in ECU 1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ECU sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre Parti contraenti. Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione o di un altro paese citato all'articolo 4 del presente protocollo. Quando la merce e' fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunita', lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione. 2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ECU al 1 ottobre 1994. Per ciascuno dei quinquenni successivi, gli importi espressi in ECU e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riveduti dal Consiglio di associazione in base ai tassi di cambio dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio. Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresi' dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa puo' decidere di modificare gli importi espressi in ECU.
Protocollo n. 4 - art. 32
ARTICOLO 32 Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi Le autorita' doganali degli Stati membri della Tunisia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunita' europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
Protocollo n. 4 - art. 33
ARTICOLO 33 Controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, delle dichiarazioni su fattura e delle schede informative 1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticita' del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese di importazione rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 la dichiarazione su fattura o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse forniscono, a sostegno della richiesta di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le indicazioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura siano inesatte. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengono utili. 4. Qualora le autorita' doganali di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al piu' presto, e comunque entro dieci mesi, alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono identici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo. 6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali. 7. Il controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 23 e' effettuato nei casi previsti al paragrafo 1 e con modalita' analoghe a quelle stabilite ai paragrafi da 2 a 6.
Protocollo n. 4 - art. 34
ARTICOLO 34 Soluzione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33, che non sia possibile risolvere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuarlo, o che sollevano problemi di interpretazione del presente protocollo, sono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale. Per la soluzione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato di importazione si applica comunque la legislazione di tale Stato.
Protocollo n. 4 - art. 35
ARTICOLO 35 Sanzioni Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.
Protocollo n. 4 - art. 36
ARTICOLO 36 Zone franche 1. Gli Stati membri e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o della Tunisia importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo n. 4 - art. 37
ARTICOLO 37 Applicazione del protocollo 1. Nell'espressione "Comunita'" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunita'", non rientrano i prodotti originari di queste zone. 2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.
Protocollo n. 4 - art. 38
ARTICOLO 38 Condizioni particolari 1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione degli articoli da 2 a 4, paragrafi 1 e 2 e i riferimenti a detti articoli si applicano mutatis mutandis al presente articolo. 2. Purche' siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 15, sono considerati: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti totalmente ottenuti a Centa e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, della Tunisia o della Comunita' oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'Algeria o del Marocco, e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 8; 2) prodotti originari della Tunisia: a) i prodotti totalmente ottenuti in Tunisia; b) i prodotti ottenuti in Tunisia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Ceuta e Melilla o della Comunita' oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'Algeria o del Marocco, e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 8. 3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato e' tenuto ad apporre le diciture "Tunisia" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari di Ceuta e Melilla, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1. 5. Le autorita' doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Protocollo n. 4 - art. 39
ARTICOLO 39 Modifiche del protocollo Il Consiglio di associazione puo' decidere di modificare, a richiesta di una delle due Parti o del Comitato di cooperazione doganale, l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo n. 4 - art. 40
ARTICOLO 40 Comitato di cooperazione doganale 1. E' istituito un Comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale. 2. Il Comitato e' composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunita' europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti in materia doganale della Tunisia.
Protocollo n. 4 - art. 41
ARTICOLO 41 Allegati Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.
Protocollo n. 4 - art. 42
ARTICOLO 42 Esecuzione del protocollo La Comunita' e la Tunisia prendono, ciascuna per quanto riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.
Protocollo n. 4 - art. 43
ARTICOLO 43 Intese con l'Algeria e il Marocco Le Parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per la conclusione di intese con l'Algeria e il Marocco ai fini dell'applicazione del presente protocollo. Esse si notificano reciprocamente le misure prese a tal fine.
Protocollo n. 4 - art. 44
ARTICOLO 44 Merci in transito o in deposito Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito, nel territorio della Comunita' o della Tunisia oppure, laddove si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca in Algeria o in Marocco, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.
Protocollo n. 4 - Allegato I
ALLEGATO I NOTE Premessa Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Nota 1 1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna e' preceduta da "ex", cio' significa che la regola delle colonne 3 o 4 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. 1.2. Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna 2 e' espressa in termini generali, la corrispondente regola delle colonne 3 o 4 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. Nota 2 2.1. Quando una voce o parte di voce non e' compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco e' soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione e' menzionata nella regola della colonna 3. 2.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati. 2.3. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati "materiali di qualsiasi voce", e' ammesso l'impiego anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purche' diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. 2.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso e' incorporato non gli si applica. Ad esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia" della voce 7224. Se la forgiatura e' stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso e' considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Percio' il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati. 2.5. Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che figurano nell'elenco sono state osservate, il prodotto non acquisisce il carattere originario se la trasformazione eseguita, considerata globalmente, e' insufficiente ai sensi dell'articolo 6. Nota 3 3.1. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta; l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse e' anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale e' autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in quelli successivi. 3.2. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo' essere fabbricato a partire da piu' di un materiale, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati. Ad esempio: La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensi' che si puo' usare un materiale o l'altro, oppure entrambi. Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali nell'ambito della medesima regola, in tal caso le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati. Ad esempio: Secondo la regola per le macchine da cucire, il meccanismo per la tensione del filo e il meccanismo detto "zigzag" devono essere prodotti originari; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire. 3.3. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola. Ad esempio: La regola per la voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Ad esempio: Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato e' il filato, non e' permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra. Cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili. 3.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o piu' percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai eccedere la percentuale piu' elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono. Nota 4 4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. 4.3. Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta oppure filati. 4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. Nota 5 5.1. Nel caso dei prodotti classificati nelle voci che figurano nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione che rappresentano globalmente il 10% o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche note 5.3 e 5.4). 5.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o piu' materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - materiali per la fabbricazione della carta e carta; - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco. Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto. Percio', le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10% del peso del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto. Percio', i filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10% del peso del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato e' esso stesso misto. Ad esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiche' si tratta di due diversi materiali tessili di base. Ad esempio: Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta e' un prodotto misto, poiche' sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. E' quindi ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno stadio di fabbricazione superiore a quello consentito dalla regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10% del peso del materiale tessile nel tappeto. Percio', il dorso di iuta, i filati artificiali e/o filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione che siano rispettati i limiti di peso. 5.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati. 5.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza e' del 30% per tale nastro. Nota 6 6.1. Nel caso di prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a pie' di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione possono essere usati, purche' siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto. 6.2. I materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili. Ad esempio: Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, ne' l'uso di chiusure lampo, anche se normalmente le chisure lampo contengono tessili. 6.3. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore dei materiali che non sono stati classificati nei capitoli da 50 a 63 deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati. Nota 7 7.1. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione. (1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclaura combinata. 7.2 Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; ij) isomerizzazione; k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 gradi C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilita' (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione); n) (solo per gli oli combustibili della voce ex 2710) distillazione atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300 gradi C, secondo il metodo ASTM D 86; o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce 2710) voltolizzazione ad alta frequenza. 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
Protocollo n. 4 - Allegato II
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di cui devono essere oggetto i materiali non originari per conferire un carattere originario al prodotto finito Voce Designazione Lavorazione o trasformazione doganale delle merci alla quale devono essere sot- SA toposti i materiali non origi- nari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) (4) 0201 Carni di animali Fabbricazione a partire da ma- della specie bovina, teriali di qualsiasi voce do- fresche o refrigera- ganale, escluse le carni di te animali della specie bovina, congelate, della voce 0202 0202 Carni di animali Fabbricazione a partire da ma- della specie bovina, teriali di qualsiasi voce do- congelate ganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, della voce 0201 0206 Frattaglie commesti- Fabbricazione a partire da ma- bili di animali teriali di qualsiasi voce do- delle specie bovina, ganale, escluse le carcasse suina, ovina, capri- delle voci da 0201 a 0205 na, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o conge- late 0210 Carni e frattaglie Fabbricazione a partire da ma- commestibili, sala- teriali di qualsiasi voce do- te, in salamoia, ganale, escluse le carni e secche o affumicate; frattaglie commestibili delle farine e polveri, voci da 0201 a 0206 e 0208 o i commestibili, di fegati di volatili della voce carni o di fratta- 0207 glie da 0302 Pesci, esclusi i Fabbricazione in cui tutti i a 0305 pesci vivi materiali del capitolo 3 uti- lizzati devono essere origina- ri 0402, Latte e latticini Fabbricazione a partire da ma- da 0404 teriali di qualsiasi voce do- a 0406 ganale, esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402 0403 Latticello, latte e Fabbricazione in cui: crema coagulati, - tutti i materiali del capi- yogurt, kefir e tolo 4 utilizzati devono esse- altri tipi di latte re originari, e creme fermentati o - i succhi di frutta acidificati, anche (eccettuati succhi di ananas- concentrati o con so, di limetta e di pompelmo) aggiunta di zuccheri della voce 2009 devono essere o di altri dolcifi- originari, e canti o con aggiunta - il valore di tutti i mate- di aromatizzanti, di riali del capitolo 17 utiliz- frutta o cacao zati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 0408 Uova di volatili Fabbricazione a partire da ma- sgusciate e tuorli teriali di qualsiasi voce do- d'uova, freschi, ganale escluse le uova di vo- essiccati, cotti in latili della voce 0407 acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conser- vati, anche con ag- giunta di zuccheri o di altri dolcifican- ti ex 0502 Setole di maiale o Pulitura, disinfezione, cerni- di cinghiale, prepa- ta e raddrizzamento di setole rate ex 0506 Ossa (comprese quel- Fabbricazione in cui tutti i le interne delle materiali del capitolo 2 uti- corna) grezze lizzati devono essere origina- ri da Ortaggi o legumi Fabbricazione in cui tutti gli ex 0710 congelati o essicca- ortaggi o legumi utilizzati a ti, temporaneamente devono essere originari ex 0713 conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applica- bili le regole se- guenti ex 0710 Granturco dolce (non Fabbricazione a partire dal cotto o cotto in granturco dolce, fresco o re- acqua o al vapore), frigerato congelato ex 0711 Granturco dolce, Fabbricazione a partire da temporaneamente con- granturco dolce, fresco o re- servato frigerato 0811 Frutta, anche cotte in acqua o al vapo- re, congelate anche con aggiunta di zuc- cheri o di altri dolcificanti: - con aggiunta di Fabbricazione in cui il valore zuccheri dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fab- brica del prodotto - altre Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria 0812 Frutta temporanea- Fabbricazione in cui tutta la mente conservate frutta utilizzata deve essere (per es., mediante originaria anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizio- nata di altre so- stanze atte ad assi- curarne temporanea- mente la conserva- zione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate 0813 Frutta secche, di- Fabbricazione in cui tutta la verse da quelle del- frutta utilizzata deve essere le voci da 0801 a originaria 0806, miscugli di fruttasecche o di frutta a guscio di questo capitolo 0814 Scorze di agrumi o Fabbricazione in cui tutta la di meloni (comprese frutta utilizzata deve essere quelle di cocomeri), originaria fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad as- sicurarne tempora- neamente la conser- vazione, oppure sec- che ex Cap. Prodotti della maci- Fabbricazione in cui tutti i 11 nazione; malto, ami- cereali, ortaggi, legumi, ra- di e fecole; inuli- dici e tuberi della voce 0714 na, glutine di fru- o la frutta utilizzata devono mento, esclusi quel- essere originari li della voce ex 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti ex 1106 Farine e semolini Essiccazione e macinazione di dei legumi da gra- legumi della voce 0708 nella, secchi, della voce 0713 1301 Gomma lacca, gomme, Fabbricazione in cui il valore resine, gommoresine dei materiali della voce 1301 e balsami, naturali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto 1501 Strutto; altri gras- si di maiale e gras- si di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: - grassi di ossa o Fabbricazione a partire da ma- grassi di cascami teriali di qualsiasi voce do- ganale, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 - altri Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibi- li di animali della specie suina della voce 0203 e 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 1502 Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, grezzi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: - grassi di ossa o Fabbricazione a partire da ma- grassi di cascami teriali di qualsiasi voce do- ganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 uti- lizzati devono essere origina- ri 1504 Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chi- micamente: - Frazioni solide di Fabbricazione a partire da ma- oli di pesci e di teriali di qualsiasi voce do- grassi e di oli di ganale comprese le altre mate- mammiferi marini rie della voce 1504 - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari ex 1505 Lanolina raffinata Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untu- me) della voce 1505 1506 Altri grassi e oli animali e loro fra- zioni, anche raffi- nati, ma non modifi- cati chimicamente: - Frazioni solide Fabbricazione a partire da ma- teriali di qualsiasi voce do- ganale compresi gli altri materiali della voce 1506 - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari da Oli vegetali e loro ex 1507 frazioni, fissi, a 1515 anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - Frazioni solide Fabbricazione a partire da al- escluse quelle tri materiali delle voci da dell'olio di jojoba 1507 a 1515 - altri, esclusi: Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari - olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone - oli destinati a usi tecnici o indu- striali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimen- tari ex 1516 Grassi e oli animali Fabbricazione in cui tutti i o vegetali e loro materiali animali e vegetali frazioni, riesteri- utilizzati devono essere ori- ficati, anche raffi- ginari nati, ma non ulte- riormente preparati ex 1517 Miscele alimentari Fabbricazione in cui tutti i liquide di oli vege- materiali vegetali utilizzati tali delle voci da devono essere originari 1507 a 1515 ex 1519 Alcoli grassi indu- Fabbricazione a partire da ma- striali aventi il teriali di qualsiasi voce do- carattere delle cere ganale compresi gli acidi artificiali grassi della voce 1519 1601 Salsicce, salami e Fabbricazione a partire da prodotti simili, di animali del capitolo 1 frattaglie o di san- gue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti 1602 Altre preparazioni e Fabbricazione a partire da conserve di carni, animali del capitolo 1 di frattaglie o di sangue 1603 Estratti e sughi di Fabbricazione a partire da carne, di pesci o di animali del capitolo 1. Inol- crostacei, di mollu- tre, i pesci, i crostacei, i schi o di altri in- molluschi e gli altri inver- vertebrati acquatici tebrati acquatici utilizzati devono essere originari 1604 Preparazioni e con- Fabbricazione in cui tutti i serve di pesci; ca- pesci o le uova di pesce uti- viale e suoi succe- lizzati devono essere origina- danei preparati con ri uova di pesce 1605 Crostacei, molluschi Fabbricazione in cui tutti i e altri invertebrati crostacei, i molluschi e gli acquatici, preparati altri invertebrati acquatici o conservati utilizzati devono essere ori- ginari ex 1701 Zuccheri di canna o Fabbricazione in cui il valore di barbabietola e dei materiali del capitolo 17 saccarosio chimica- utilizzati non deve eccedere mente puro, allo il 30% del prezzo franco fab- stato solido, con brica del prodotto aggiunta di aroma- tizzanti o di colo- ranti 1702 Altri zuccheri, com- presi il lattosio, il maltosio, il glu- cosio e il fruttosio (levulosio) chimica- mente puri, allo stato solido; sci- roppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, succeda- nei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: - maltosio o frutto- Fabbricazione a partire da ma- sio chimicamente pu- teriali di qualsiasi voce do- ri ganale, compresi gli altri ma- teriali della voce 1702 - altri zuccheri, Fabbricazione in cui il valore allo stato solido, dei materiali del capitolo 17 con aggiunta di aro- utilizzati non deve eccedere matizzanti o di co- il 30% del prezzo franco fab- loranti brica del prodotto - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari ex 1703 Melassi ottenuti Fabbricazione in cui il valore dall'estrazione o dei materiali del capitolo 17 dalla raffinazione utilizzati non deve eccedere dello zucchero, con il 30% del prezzo franco fab- l'aggiunta di aro- brica del prodotto matizzanti o di co- loranti 1704 Prodotti a base di Fabbricazione a partire da ma- zuccheri non conte- teriali che classificati in nenti cacao (compre- una voce doganale diversa da so il cioccolato quella del prodotto. Inoltre, bianco) fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fab- brica del prodotto 1806 Cioccolata e altre Fabbricazione a partire da ma- preparazioni alimen- teriali che sono classificati tari contenenti ca- in una voce doganale diversa cao da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei mate- riali del capitolo 17 utiliz- zati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 1901 Estratti di malto; preparazioni alimen- tari a base di fari- ne, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenen- ti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate ne' comprese altro- ve; preparazioni alimentari di pro- dotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10%, in peso, non nominate ne' compre- se altrove: - Estratti di malto Fabbricazione a partire da ce- reali del capitolo 10 - Altri Fabbricazione a partire da ma- teriali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prez- zo franco fabbrica del prodot- to 1902 Paste alimentari, Fabbricazione in cui tutti i anche cotte o farci- cereali (escluso il frumento te (di carne o di duro), le carni, le fratta- altre sostanze) op- glie, i pesci, i crostacei e i pure altrimenti pre- molluschi utilizzati devono parate, quali spa- essere originari ghetti, maccheroni, tagliatelle, lasa- gne, gnocchi, ravio- li, cannelloni; cuscus, anche prepa- rato 1903 Tapioca e suoi suc- Fabbricazione a partire da ma- cedanei preparati a teriali di qualsiasi voce do- partire da fecola, ganale, esclusa la fecola di in forma di fiocchi, patate della voce 1108 grumi, granelli per- lacei, scarti di setacciature o forme simili 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tosta- tura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimen- ti preparati: - non contenenti Fabbricazione in cui: cacao - tutti i cereali e le farine (escluso il granturco del tipo "Zea Indurata", il grano duro e i loro derivati) utilizzati devono essere originari e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non de- ve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto - contenenti cacao Fabbricazione a partire da ma- teriali di qualsiasi voce do- ganale, eccetto la voce 1806. Inoltre, il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fab- brica del prodotto 1905 Prodotti della Fabbricazione a partire da ma- panetteria, della teriali di qualsiasi voce, pasticceria o della esclusi quelli del capitolo 11 biscotteria, anche con aggiunta di ca- cao; ostie, capsule vuote dei tipi uti- lizzati per medica- menti, ostie per si- gilli, paste in sfo- glie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 2001 Ortaggi e legumi, Fabbricazione in cui tutti gli frutta ed altre par- ortaggi, i legumi e la frutta ti commestibili di utilizzati devono essere ori- piante, preparati o ginari conservati nell'ace- to o nell'acido ace- tico 2002 Pomodori preparati o Fabbricazione in cui tutti i conservati ma non pomodori utilizzati devono es- nell'aceto o acido sere originari acetico 2003 Funghi e tartufi, Fabbricazione in cui tutti i preparati o conser- funghi e tartufi utilizzati vati ma non nel- devono essere originari l'aceto o acido ace- tico 2004 e Altri ortaggi e le- Fabbricazione in cui tutti gli 2005 gumi, preparati o ortaggi e i legumi utilizzati conservati, ma non devono essere originari nell'aceto o acido acetico, anche con- gelati 2006 Frutta, scorze di Fabbricazione in cui il valore frutta ed altre par- dei materiali del capitolo 17 ti di piante, cotte utilizzati non deve eccedere negli zuccheri o il 30% del prezzo franco fab- candite (sgocciola- brica del prodotto te, diacciate o cri- stallizzate) 2007 Confetture, gelati- Fabbricazione in cui il valore ne, marmellate, dei materiali del capitolo 17 puree e paste di utilizzati non deve eccedere frutta, ottenute il 30% del prezzo franco fab- mediante cottura, brica del prodotto anche con l'aggiunta di zuccheri o di al- tri dolcificanti 2008 Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conser- vate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- canti o di alcole, non nominate ne' comprese altrove: - Frutta cotta, ma Fabbricazione in cui tutta la non al vapore o bol- frutta utilizzata deve essere lita, senza aggiunta originaria di zuccheri, conge- lata - Frutta a guscio, Fabbricazione in cui il valore senza aggiunta di della frutta a guscio e dei zuccheri o di alcole semi oleaginosi originari del- le voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60% del prezzo franco fab- brica del prodotto - Altri Fabbricazione a partire da ma- teriali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inol- tre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prez- zo franco fabbrica del prodot- to ex 2009 Succhi di frutta Fabbricazione a partire da ma- (compresi i mosti di teriali che sono classificati uva) non fermentati, in una voce doganale diversa senza aggiunta di da quella del prodotto. Inol- alcole, anche addi- tre il valore dei materiali zionati di zuccheri del capitolo 17 utilizzati non o di altri dolcifi- deve eccedere il 30% del prez- canti zo franco fabbrica del prodot- to ex 2101 Cicoria torrefatta e Fabbricazione in cui tutta la suoi estratti, es- cicoria utilizzata deve essere senze e concentrati originaria ex 2103 Preparazioni per Fabbricazione a partire da ma- salse e salse prepa- teriali che sono classificati rate; condimenti in una voce doganale diversa composti da quella del prodotto. Tutta- via, la farina di senapa o se- napa preparata possono essere utilizzate - Senapa preparata Fabbricazione a partire da fa- rina di senapa ex 2104 - Preparazioni per Fabbricazione a partire da ma- zuppe, minestre o teriali di qualsiasi voce, brodi; zuppe, mine- esclusi gli ortaggi o legumi stre o brodi prepa- preparati o conservati delle rati: voci da 2002 a 2005 ex 2104 - Preparazioni ali- Si applica la regola per le mentari composte voci in cui vanno classificati omogeneizzate questi prodotti allorche' sono presentati non confezionati ex 2106 Sciroppi di zucche- Fabbricazione in cui il valore ro, aromatizzati o dei materiali del capitolo 17 colorati utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fab- brica del prodotto 2201 Acque, comprese le Fabbricazione in cui tutte le acque minerali natu- acque devono essere originarie rali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ne' di aromatizzanti; ghiaccio e neve 2202 Acque, comprese le Fabbricazione a partire da ma- acque minerali e le teriali che sono classificati acque gassate, con in una voce doganale diversa l'aggiunta di zuc- da quella del prodotto. Inol- cheri o di altri tre il valore dei materiali dolcificanti o aro- del capitolo 17 utilizzati non matizzanti, ed altre deve eccedere il 30% del prez- bevande non alcoli- zo franco fabbrica del prodot- che, esclusi i suc- to e tutti i succhi di frutta chi di frutta o di utilizzati (esclusi i succhi ortaggi della voce di frutta a base di ananasso, 2009 di limetta e di pompelmo) de- vono essere originari ex 2204 Vini di uve fresche, Fabbricazione a partire da al- compresi i vini ar- tri mosti di uva ricchiti d'alcole; mosti di uva con ag- giunta di alcole 2205 I prodotti seguenti, Fabbricazione a partire da ma- ex 2207 contenenti materiali teriali di qualsiasi voce do- ex 2208 ricavati dall'uva: ganale, eccetto uve e materie e ricavate dall'uva ex 2209 Vermut ed altri vini di uve fresche, pre- parati con piante o con sostanze aroma- tiche; alcole etili- co ed acquaviti, an- che denaturati; li- quori ed altre be- vande alcoliche; preparazioni alco- liche composte per la fabbricazione di bevande; aceti com- mestibili ex 2208 Whisky con titolo Fabbricazione in cui il valore alcolometrico volu- delle bevande alcoliche otte- metrico inferiore a nute da cereali utilizzate non 50% vol deve eccedere il 15% del prez- zo franco fabbrica del prodot- to ex 2303 Residui della fab- Fabbricazione in cui tutto il bricazione degli granturco utilizzato deve es- amidi di granturco sere originario (escluse le acque di macerazione concen- trate), aventi teno- re di proteine, cal- colato sulla sostan- za secca, superiore al 40% in peso ex 2306 Panelli e altri re- Fabbricazione in cui tutte le sidui solidi dell'e- olive utilizzate devono essere strazione dell'olio originarie d'oliva, con tenore di olio d'oliva su- periore al 3% 2309 Preparazioni dei ti- Fabbricazione in cui tutti i pi utilizzati per cereali, gli zuccheri, le me- l'alimentazione de- lasse, le carni e il latte gli animali utilizzati devono essere ori- ginari 2402 Sigari (compresi i Fabbricazione in cui almeno il sigari spuntati), 70% in peso del tabacco non sigaretti e sigaret- lavorato o dei cascami di ta- te, di tabacco o di bacco della voce 2401 utiliz- succedanei del ta- zati devono essere originari bacco ex 2403 Tabacco da fumo Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del ta- bacco della voce 2401 utiliz- zati devono essere originari ex Cap. Sale; zolfo; terre e Fabbricazione a partire da ma- 25 pietre; gessi, cal- teriali che sono classificati ce e sementi, esclu- in una voce diversa da quella si i prodotti delle del prodotto voci ex 2504, ex 2515, ex 2516, ex 2518, ex 2519, ex 2520, ex 2524, ex 2525 e ex 2530 per i quali le relative regole sono specifi- cate in appresso ex 2504 Grafite naturale Arricchimento del contenuto di cristallina, arric- carbonio, purificazione e chita di carbonio, frantumazione della grafite purificata e frantu- cristallina greggia mata ex 2515 Marmi semplicemente Segamento, o altra operazione segati o altrimenti di taglio, di marmi (anche tagliati in blocchi precedentemente segati) di o in lastre di forma spessore superiore a 25 cm quadrata o rettango- lare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm ex 2516 Granito, porfido, Segamento, o altra operazione basalto, arenaria ed di taglio, di pietre (anche altre pietre da ta- precedentemente segate) di glio o da costruzio- spessore superiore a 25 cm ne, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettango- lare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm ex 2518 Dolomite calcinata Calcinazione della dolomite non calcinata ex 2519 Carbonato di magne- Fabbricazione in cui tutti i sio naturale (magne- materiali utilizzati sono site), macinato, ri- classificati in una voce doga- posto in recipienti nale diversa da quella del ermetici e ossido di prodotto. Tuttavia il carbona- magnesio, anche pu- to di magnesio naturale (ma- ro, diverso dalla gnesite) puo' essere utilizza- magnesia fusa elet- to tricamente o dalla magnesia calcinata e morte (sinterizzata) ex 2520 Gessi specialmente Fabbricazione in cui il valore preparati per di tutti i materiali utilizza- l'odontoiatria ti non eccede il 50% del prez- zo franco fabbrica del prodot- to ex 2524 Fibre di amianto na- Fabbricazione a partire dal turali minerale di amianto (concen- trato di asbesto) ex 2525 Mica in polvere Triturazione della mica o dei residui di mica ex 2530 Terre coloranti, Calcinazione o triturazione di calcinate o terre coloranti polverizzate Capitolo Minerali, scorie e Fabbricazione a partire da ma- 26 ceneri teriali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Voce Designazione Lavorazione o trasformazione doganale delle merci alla quale devono essere sot- SA toposti i materiali non origi- nari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) (4) ex Cap. Combustibili minera- Fabbricazione a partire da 27 li, oli minerali e materiali che sono classifica- prodotti della loro ti in una voce diversa da distillazione; quella del prodotto sostanze bituminose; cere minerali, esclusi i prodotti delle voci ex 2707 e da 2709 a 2715, per i quali le relative regole sono specifi- cate in appresso ex 2707 Oli in cui i costi- Operazioni di raffinazione e/o tuenti aromatici su- uno o diversi trattamenti de- perano, in peso, i finiti (1) costituenti non aro- Altre operazioni in cui tutti matici, trattandosi i materiali utilizzati devono di prodotti analoghi essere classificati in una agli oli di minerali voce tariffaria diversa da e ad altri prodotti quella del prodotto. Tuttavia, provenienti dalla materiali della stessa voce distillazione dei tariffaria del prodotto posso- catrami di carbon no essere utilizzati a condi- fossile ottenuti ad zione che il loro valore non alta temperatura ecceda il 50% del prezzo fran- distillanti piu' del co fabbrica del prodotto 65% del loro volume fino a 250 gradi C (comprese le miscele di benzine e di ben- zolo), destinati ad essere impiegati co- me carburanti o come combustibili ex 2709 Oli greggi di mine- Distillazione pirogenica dei rali bituminosi minerali bituminosi da 2710 Oli di petrolio o di Operazioni di raffinazione e/o a 2712 minerali bituminosi, uno o diversi trattamenti de- diversi dagli oli finiti (1) greggi; preparazioni Altre operazioni in cui tutti non nominate ne' i materiali utilizzati devono comprese altrove, essere classificati in una vo- contenenti, in peso, ce tariffaria diversa da quella 70% o piu' di oli di del prodotto. Tuttavia, mate- petrolio e di mine- riali della stessa voce tarif- rali bituminosi e faria del prodotto possono delle quali tali oli essere utilizzati a condizione costituiscono il che il loro valore non ecceda componente di base il 50% del prezzo franco fab- Gas di petrolio ed brica del prodotto altri idrocarburi gassosi Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina; "slack wax", ozoce- rite, cera di ligni- te, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedi- menti, anche colora- ti da 2713 Coke di petrolio, Operazioni di raffinazione e/o a 2715 bitume di petrolio uno o diversi trattamenti de- ed altri residui finiti (1) degli oli di petro- lio o di minerali bituminosi Bitumi ed asfalti, Altre operazioni in cui tutti naturali; scisti e i materiali utilizzati devono sabbie bituminosi; essere classificati in una vo- asfaltiti e rocce ce tariffaria differente da asfaltiche quella del prodotto. Tuttavia, Miscele bituminose a materiali della stessa voce base di asfalto o di tariffaria del prodotto posso- bitume naturali, di no essere utilizzati a condi- bitume di petrolio, zione che il loro valore non di catrame minerale ecceda il 50% del prezzo fran- o di pece di catrame co fabbrica del prodotto minerale ex Prodotti chimici Fabbricazione in cui tutti i capitolo inorganici; composti materiali utilizzati sono 28 inorganici od orga- classificati in una voce doga- nici di metalli pre- nale diversa da quella del ziosi, di metalli prodotto. Tuttavia, materiali delle terre rare, di classificati nella stessa voce metalli radioattivi possono essere utilizzati pur- o di isotopi, esclu- che' il loro valore non ecceda si i prodotti delle il 20% del prezzo franco fab- voci ex 2805, ex brica del prodotto 2811 ed ex 2833 ed ex 2840 per i quali le regole sono speci- ficate in appresso ex 2805 "Mischmetall" Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2811 Triossido di zolfo Fabbricazione a partire da diossido di zolfo ex 2833 Solfato di alluminio Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizza- ti non eccede il 50% del prez- zo franco fabbrica del prodot- to ex 2840 Perborato di sodio Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico penta- idrato ex Prodotti chimici or- Fabbricazione in cui tutti i capitolo ganici, esclusi i materiali utilizzati sono 29 prodotti delle voci classificati in una voce doga- ex 2901, ex 2902, ex nale diversa da quella del 2905, 2915, 2932, prodotto. Tuttavia, materiali 2933 e 2934, per i classificati nella stessa voce quali le relative possono essere utilizzati pur- regole sono specifi- che' il loro valore non ecceda cate in appresso il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto ex 2901 Idrocarburi aciclici Operazioni di raffinazione e/o utilizzati come car- uno o diversi trattamenti de- burante o combusti- finiti (1) bile Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una vo- ce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto posso- no essere utilizzati a condi- zione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo fran- co fabbrica del prodotto ex 2902 Cicloparaffinici e Operazioni di raffinazione e/o cicloolefinici (di- uno o diversi trattamenti de- versi dall'azulene), finiti (1) benzene, toluene, Altre operazioni in cui tutti xileni, destinati ad i materiali utilizzati devono essere utilizzati essere classificati in una vo- come carburante o ce tariffaria differente da combustibile quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto posso- no essere utilizzati a condi- zione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo fran- co fabbrica del prodotto ex 2905 Alcolati metallici Fabbricazione a partire da ma- di questa voce doga- teriali di qualsiasi voce do- nale e di etanolo o ganale, compresi gli altri ma- di glicerina teriali della voce 2905. Tut- tavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purche' il loro va- lore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2915 Acidi monocarbossi- Fabbricazione a partire da ma- lici aciclici saturi teriali di qualsiasi voce do- e loro anidridi, ganale. Tuttavia, il valore di alogenuri, perossi- tutti i materiali delle voci di e perossiacidi; 2915 e 2916 utilizzati non loro derivati aloge- puo' eccedere il 20% del prez- nati, solfonati, ni- zo franco fabbrica del prodot- trati o nitrosi to 2932 Composti eterocicli- ci con uno o piu' cheroatomi di solo ossigeno: - eteri interni e Fabbricazione a partire da ma- loro derivati aloge- teriali di qualsiasi voce do- nati, solfonati, ni- ganale. Tuttavia, il valore di trati o nitrosi tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non puo' ecce- dere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto - acetali ciclici ed Fabbricazione a partire da ma- emiacetali interni; teriali di qualsiasi voce do- loro derivati aloge- ganale nati, solfonati, ni- trati o nitrosi - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce di- versa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classifi- cati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2933 Composti eterocicli- Fabbricazione a partire da ma- ci con uno o piu' teriali di qualsiasi voce do- eteroatomi di solo ganale. Tuttavia, il valore di azoto; acidi nuclei- tutti i materiali delle voci ci e loro sali 2932 e 2933 utilizzati non de- ve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2934 Altri composti Fabbricazione a partire da ma- eterociclici teriali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non de- ve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Prodotti farmaceuti- Fabbricazione in cui tutti i capitolo ci, esclusi i pro- materiali utilizzati sono 30 dotti delle voci classificati in una voce doga- 3002, 3003 e 3004, nale diversa da quella del per i quali le rela- prodotto. Tuttavia, materiali tive regole sono classificati nella stessa voce specificate in possono essere utilizzati pur- appresso che' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto 3002 Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o dia- gnostici; sieri spe- cifici di animali o di persone immuniz- zati ed altri costi- tuenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrga- nismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: - prodotti composti Fabbricazione a partire da ma- da due o piu' ele- teriali di qualsiasi voce do- menti mescolati per ganale, compresi gli altri ma- uso terapeutico o teriali della voce 3002. Tut- profilattico oppure tavia, i materiali corrispon- da prodotti non me- denti alla presente descrizio- scolati per la stes- ne possono anche essere sa utilizzazione, utilizzati purche' il loro va- condizionati in con- lore non ecceda il 20% del fezioni di dosi pre- prezzo franco fabbrica del stabilite o in prodotto imballaggi per la vendita al minuto - altri: - sangue umano Fabbricazione a partire da ma- teriali di qualsiasi voce do- ganale, compresi gli altri ma- teriali della voce 3002. Tut- tavia, i materiali corrispon- denti alla presente descrizio- ne possono anche essere utilizzati purche' il loro va- lore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto - sangue animale Fabbricazione a partire da preparato per uso materiali di qualsiasi voce terapeutico o pro- doganale, compresi gli altri filattico materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corri- spondenti alla presente descrizione possono anche es- sere utilizzati purche' il lo- ro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto - frazioni di sangue Fabbricazione a partire da ma- diverse da antisie- teriali di qualsiasi voce do- ri, emoglobina e ganale, compresi gli altri ma- globuline del siero teriali della voce 3002. Tut- tavia, i materiali corrispon- denti alla presente descrizio- ne possono anche essere uti- lizzati purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto - emoglobina, globu- Fabbricazione a partire da ma- lina del sangue e teriali di qualsiasi voce do- globulina del siero ganale, compresi gli altri ma- teriali della voce 3002. Tut- tavia, i materiali corrispon- denti alla presente descrizio- ne possono anche essere utilizzati purche' il loro va- lore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione a partire da ma- teriali di qualsiasi voce do- ganale, compresi gli altri ma- teriali della voce 3002. Tut- tavia, i materiali corrispon- denti alla presente descrizio- ne possono anche essere utilizzati purche' il loro va- lore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3003 e Medicamenti (esclusi Fabbricazione in cui: 3004 i prodotti delle vo- - tutti i materiali utilizzati ci 3002, 3005 e sono classificati in una voce 3006) doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materia- li delle voci 3003 o 3004 pos- sono essere utilizzati purche' il loro valore globale non ec- ceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Concimi; esclusi Fabbricazione in cui tutti i capitolo quelli della voce ex materiali utilizzati sono 31 3105, per i quali le classificati in una voce doga- regole sono specifi- nale diversa da quella del cate in appresso prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati pur- che' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto ex 3105 Concimi minerali o Fabbricazione in cui: chimici contenenti - tutti i materiali utilizzati due o tre elementi sono classificati in una voce fertilizzanti: azo- doganale diversa da quella del to, fosforo e potas- prodotto. Tuttavia, materiali sio; altri concimi, classificati nella stessa voce prodotti di questo doganale del prodotto possono capitolo presentati essere utilizzati purche' il sia in pasticche o loro valore non ecceda il 20% forme simili, sia in del prezzo franco fabbrica del imballaggi di un pe- prodotto so lordo inferiore o - il valore di tutti i mate- uguale a 10 kg, riali utilizzati non ecceda il esclusi i seguenti 50% del prezzo franco fabbrica prodotti: del prodotto - nitrato di sodio - calciocianammide - solfato di potas- sio - solfato di potas- sio e di magnesio ex Estratti per concia Fabbricazione in cui tutti i capitolo o per tinta; tannini materiali utilizzati sono 32 e loro derivati; classificati in una voce doga- pigmenti ed altre nale diversa da quella del sostanze coloranti; prodotto. Tuttavia, materiali pitture e vernici; classificati nella stessa voce mastici; inchiostri; possono essere utilizzati pur- esclusi i prodotti che' il loro valore non ecceda delle voci 3201 e il 20% del prezzo franco fab- 3205, per i quali brica del prodotto. le relative regole sono specificate in appresso ex 3201 Tannini e loro sali, Fabbricazione a partire da eteri, esteri ed estratti per concia di origine altri derivati vegetale (1) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I. Voce Designazione Lavorazione o trasformazione doganale delle merci alla quale devono essere sot- SA toposti i materiali non origi- nari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) (4) 3205 Lacche coloranti; Fabbricazione a partire da preparazioni a base materiali di qualsiasi voce di lacche coloranti, doganale, escluse le voci previste nella nota 3203 e 3204 e 3205; tuttavia, 3 di questo capitolo i materiali della voce 3205 (1) possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Oli essenziali e Fabbricazione in cui tutti i capitolo resinoidi; prodotti materiali utilizzati sono 33 per profumeria o per classificati in una voce toletta, preparati doganale diversa da quella e preparazioni del prodotto. Tuttavia, cosmetiche, esclusi materiali classificati nella i prodotti della stessa voce possono essere voce 3301, per i utilizzati purche' il loro quali la relativa valore non ecceda il 20% del regola e' specifi- prezzo franco fabbrica del cata in appresso prodotto 3301 Oli essenziali Fabbricazione a partire da (deterpenati o non) materiali di qualsiasi voce compresi quelli doganale, compresi materiali detti "concreti" o di un "gruppo" (2) diverso di "assoluti"; resi questa stessa voce doganale. noidi; soluzioni Tuttavia, materiali dello concentrate di oli stesso "gruppo" possono essenziali nei essere utilizzati purche' il grassi, negli oli loro valore non ecceda il 20% fissi, nelle cere o del prezzo franco fabbrica nei prodotti analo- del prodotto ghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sotto- prodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali ex Saponi, agenti Fabbricazione in cui tutti i capitolo organici di super- materiali utilizzati sono 34 fice, preparazioni classificati in una voce per liscivie, doganale diversa da quella preparazioni lubri- del prodotto. Tuttavia, ficanti, cere arti- materiali classificati nella ficiali, cere stessa voce possono essere preparate, prodotti utilizzati purche' il loro per pulire e luci- valore non ecceda il 20% del dare, candele e prezzo franco fabbrica del prodotti simili, prodotto paste per modelli, "cere per l'odonto- iatria" e composi- zioni per l'odonto- iatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specifi- cate in appresso ex 3403 Preparazioni Operazioni di raffinazione e/o lubrificanti conte- uno o diversi trattamenti nenti meno del 70% definiti (3) in peso di oli di Altre operazioni in cui tutti petrolio o di i materiali utilizzati devono minerali bituminosi essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3404 Cere artificiali e cere preparate: - Cere artificiali Fabbricazione in cui tutti i e cere preparate a materiali utilizzati devono base di paraffine, essere classificati in una di cere di petrolio voce diversa da quella del o di minerali prodotto. Tuttavia, materiali bituminosi di della stessa voce tariffaria residui paraffinici del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519, - i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Sostanze albumi- Fabbricazione in cui tutti i capitolo noidi; prodotti a materiali utilizzati sono 35 base di amidi o di classificati in una voce fecole modificati; doganale diversa da quella colle; enzimi; del prodotto. Tuttavia, esclusi i prodotti materiali classificati nella delle voci 3505 ed stessa voce possono essere ex 3507, per i quali utilizzati purche' il loro le relative regole valore non ecceda il 20% del sono specificate prezzo franco fabbrica del in appresso prodotto 3505 Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelati- nizzati od esterifi- cati); colle a base amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: - eteri ed esteri Fabbricazione a partire da di materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505 - altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108 ex 3507 Enzimi preparati Fabbricazione in cui il valore non nominati ne' di tutti i materiali utilizza- compresi altrove ti non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo Polveri ed esplosi- Fabbricazione in cui tutti i 36 vi; articoli piro- materiali utilizzati sono tecnici; fiammiferi; classificati in una voce leghe piroforiche; doganale diversa da quella del sostanze prodotto. Tuttavia, materiali infiammabili classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Prodotti per la Fabbricazione in cui tutti i capitolo fotografia e per la materiali utilizzati sono 37 cinematografia, classificati in una voce esclusi i prodotti diversa da quella del prodot- delle voci 3701, to. Tuttavia, materiali 3702 e 3704, per i classificati nella stessa voce quali le relative possono essere utilizzati regole sono specifi- purche' il loro valore non cate in appresso ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3701 Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dal- la carta, dal carto- ne o dai tessili, pellicole fotografi- che piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori - pellicole a colori Fabbricazione in cui tutti i per apparecchi foto- materiali utilizzati sono grafici a sviluppo classificati in una voce istantaneo, in diversa dalle voci 3701 e caricatori 3202. Tuttavia, i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3702 Pellicole fotografi- Fabbricazione in cui tutti i che sensibilizzate, materiali utilizzati sono non impressionate, classificati in una voce in rotoli, di mate- doganale diversa dalle voci rie diverse dalla 3701 o 3702 carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografi- che a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibi- lizzate, non impressionate 3704 Lastre, pellicole, Fabbricazione in cui tutti i carte, cartoni e materiali utilizzati sono tessili, fotografi- classificati in una voce ci, impressionati doganale diversa dalle voci da ma non sviluppati 3701 a 3704 ex Prodotti vari delle Fabbricazione in cui tutti i capitolo industrie chimiche; materiali utilizzati sono 38 esclusi i prodotti classificati in una voce delle voci ex 3801, doganale diversa da quella ex 3803, ex 3805, ex del prodotto. Tuttavia, 3806, ex 3807, da materiali classificati nella 3808 a 3814, da 3818 stessa voce possono essere a 3820, 3822, e utilizzati purche' il loro 3823, per i quali valore non ecceda il 20% del le relative regole prezzo franco fabbrica del sono specificate prodotto in appresso ex 3801 Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semipro- dotti; - grafite colloidale Fabbricazione in cui il valore in sospensione in di tutti i materiali utiliz- olio e grafite zati non eccede il 50% del semicolloidale; prezzo franco fabbrica del composizione in prodotto pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose - grafite in forma Fabbricazione in cui il valore di pasta, in una di tutti i materiali della miscela di oltre il voce 3403 non eccede il 20% 30%, in peso, di del prezzo franco fabbrica del grafite e di oli prodotto minerali - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classifi- cati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3803 Tallol raffinato Raffinazione di tallol greggio ex 3805 Essenza di trementi- Depurazione consistente nella na al solfato, distillazione o nella raffina- depurata zione dell'essenza di trementina al solfato, greggia ex 3806 Gomme esteri Fabbricazione a partire da acidi resinici ex 3807 Pece nera (pece di Distillazione del catrame di catrame vegetale) legno 3808 Insetticidi, roden- Fabbricazione in cui il valore ticidi, fungicidi, di tutti i materiali utiliz- erbicidi, inibitori zati non eccede il 50% del di germinazione e prezzo franco fabbrica del regolatori di cre- prodotto scita per piante, - disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stop- pini e candele solforati e carte moschicide 3809 Agenti d'apprettatu- Fabbricazione in cui il valore ra o di finitura, di tutti i materiali utiliz- acceleranti di zati non eccede il 50% del tintura o di fissag- prezzo franco fabbrica del gio di materie colo- prodotto ranti di altri prodotti e prepara- zioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati ne' compresi altrove 3810 Preparazioni per il Fabbricazione in cui il valore decapaggio dei di tutti i materiali utiliz- metalli; preparazio- zati non eccede il 50% del ni disossidanti per prezzo franco fabbrica del saldare o brasare ed prodotto altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metal- li; paste e polveri per saldare o brasa- re, composte di metallo e di altri prodotti; prepara- zioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per salda- tura 3811 Preparazioni antide- tonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzan- ti, preparazioni per migliorare la viscosita', additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: - additivi preparati Fabbricazione in cui il valore per oli lubrifican- di tutti i materiali del n. ti, contenenti oli 3811 utilizzati non eccede il di petrolio o di 50% del prezzo franco fabbrica minerali bituminosi del prodotto - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3812 Preparazioni dette Fabbricazione in cui il valore "acceleranti di di tutti i materiali utiliz- vulcanizzazione"; zati non eccede il 50% del plastificanti prezzo franco fabbrica del composti per gomma prodotto o materie plastiche, non nominati ne' compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche 3813 Preparazioni e Fabbricazione in cui il valore cariche per apparec- di tutti i materiali utiliz- chi estintori; zati non eccede il 50% del granate e bombe prezzo franco fabbrica del estintrici prodotto 3814 Solventi e diluenti Fabbricazione in cui il valore organici composti, di tutti i materiali utiliz- non nominati ne' zati non eccede il 50% del compresi altrove; prezzo franco fabbrica del preparazioni per prodotto togliere pitture o vernici 3818 Elementi chimici Fabbricazione in cui il valore drogati per essere di tutti i materiali utiliz- utilizzati in zati non eccede il 50% del elettronica, in prezzo franco fabbrica del forma di dischi, prodotto piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica 3819 Liquidi per freni Fabbricazione in cui il valore idraulici ed altri di tutti i materiali utiliz- liquidi preparati zati non eccede il 50% del per trasmissioni prezzo franco fabbrica del idrauliche, non prodotto contenenti o contenenti meno di 70%, in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi 3820 Preparazioni anti- Fabbricazione in cui il valore gelo e liquidi di tutti i materiali utiliz- preparati per lo zati non eccede il 50% del sbrinamento prezzo franco fabbrica del prodotto 3822 Reattivi composti Fabbricazione in cui il valore per diagnostica o di tutti i materiali utiliz- da laboratorio, zati non eccede il 50% del diversi da quelli prezzo franco fabbrica del delle voci 3002 o prodotto 3006 3823 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati ne' compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati ne' compresi altrove - i seguenti Fabbricazione in cui tutti i prodotti della voce materiali utilizzati sono 3823: classificati in una voce diversa da quella del prodot- to. Tuttavia, i materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo fran- co fabbrica del prodotto -- leganti preparati da forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali -- acidi naftenici e i loro sali insolu- bili in acqua e loro esteri -- sorbitolo diverso da quello della voce 2905 -- solfati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio e d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofeni- ci, e loro sali -- scambiatori di ioni -- composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche -- ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas -- acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante -- acidi solfonafte- nici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- oli di flemma e di Dippel -- miscele di sali aventi differenti anioni -- paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purche' non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32. (2) Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola. (3) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato 1. Voce Designazione Lavorazione o trasformazione doganale delle merci alla quale devono essere sot- SA toposti i materiali non origi- nari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) (4) da Materie plastiche ex 3901 in forme primarie; a 3915 cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola e' specificata in appresso: - prodotti Fabbricazione in cui: addizionali - il valore di tutti i mate- omopolimerizzati riali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) ex 3907 Copolimeri, ottenuti Fabbricazione in cui tutti i da policarbonati e materiali utilizzati sono capolimeri classificati in una voce acrilonitrile-buta- diversa da quella del diene-stirene prodotto. Tuttavia, i materia- (ABS) li classificati nella stessa voce possono essere utiliz- zati, purche' il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) da Semilavorati ed ex 3916 articoli di a 3921 plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920 e ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: - prodotti piatti, Fabbricazione in cui il valore non solamente di tutti i materiali del lavorati in superfi- capitolo 39 utilizzati non cie o tagliati in eccede il 50% del prezzo forma diversa da franco fabbrica del prodotto quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie - altri -- prodotti Fabbricazione in cui: addizionali - il valore di tutti i mate- omopolimerizzati riali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) -- altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiale del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) ex 3916 Profilati e tubi Fabbricazione in cui: e - il valore di tutti i mate- ex 3917 riali non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3920 Fogli e pellicole Fabbricazione a partire da un di ionomeri sale parziale di termoplasti- ca, che e' un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio ex 3921 Fogli di plastica, Fabbricazione a partire da metallizzati fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (2) da 3922 Articoli di plastica Fabbricazione in cui il valore a 3926 di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Gomma e lavori in Fabbricazione in cui tutti i capitolo gomma, esclusi gli materiali utilizzati sono 40 articoli delle voci classificati in una voce 4001, 4005, 4012 e diversa da quella del prodotto ex 4017, per i quali le regole sono indicate in appresso ex 4001 Lastre "crepe" di Laminazione di fogli "crepe" gomma per suole di gomma naturale 4005 Gomma mescolata, Fabbricazione in cui il valore non vulcanizzata, di tutti i materiali utiliz- in forme primarie zati, esclusa la gomma natura- o in lastre, fogli le, non eccede il 50% del o nastri prezzo franco fabbrica del prodotto 4012 Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibi- li per coperture e protettori, in gomma - coperture rigene- Rigenerazione di coperture rate, piene o semi- usate piene, in gomma - altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 ex 4017 Articoli in gomma Fabbricazione a partire da indurita gomma indurita ex Pelli (diverse da Fabbricazione in cui il valore capitolo quelle per pellicce- di tutti i materiali utiliz- 41 ria) e cuoio greggi, zati sono classificati in una esclusi i prodotti voce diversa da quella del delle voci ex 4102, prodotto da 4104 a 4107 e 4109, per i quali le regole sono indicate in appresso ex 4102 Pelli gregge di Slanatura di pelli di ovini ovini, senza vello da 4104 Cuoio e pelli Riconciatura di cuoio e pelli a 4107 depilati, preparati, preconciati o diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto 4109 Cuoio e pelli, Fabbricazione a partire da verniciati o locca- cuoio e pelle delle ti,; cuoio e pelli voci da 4104 a 4107, purche' metalizzati il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo Lavori di cuoio e Fabbricazione in cui tutti i 42 di pelli; oggetti di materiali utilizzati sono selleria e finimen- classificati in una voce ti; oggetti da doganale diversa da quella viaggio, borse, del prodotto borsette e simili contenitori; lavori di budella ex Pelli da pellicceria Fabbricazione in cui tutti i capitolo e loro lavori; materiali utilizzati sono 43 pellicce artificia- classificati in una voce li, esclusi i diversa da quella del prodotto prodotti delle voci ex 4302 e 4303 per i quali le regole sono indicate in appresso ex 4302 Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: - tavole, croci e Imbianchimento o tintura, oltre manufatti simili al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate - altri Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite 4303 Indumenti, accessori Fabbricazione a partire da di abbigliamento ed pelli da pellicceria conciate altri oggetti di o preparate, non cucite, della pelle da pellicceria voce 4302 ex Legno, carbone di Fabbricazione in cui tutti i capitolo legna e lavori di materiali utilizzati sono 44 legno, esclusi i classificati in una voce prodotti delle voci diversa da quella del prodotto ex 4403, ex 4407, ex 4408, 4409, da ex 4410 a ex 4413, ex 4415, ex 4415, 4418 e ex 4421, per i quali le regole sono indicate in appresso ex 4403 Legno semplicemente Fabbricazione a partire da squadrato legno grezzo, anche scortec- ciato o semplicemente sgrossato ex 4407 Legno segato o Levigatura, piallatura o tagliato per il incollatura con giunture a lungo, tranciato o spina sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm ex 4408 Fogli da impiallac- Giuntura, piallatura, leviga- ciatura e fogli per tura o incollatura con compensati, giuntati giunture a spina ed altro legno sega- to per il lungo, tranciato o sfoglia- to, piallato, levi- gato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm ex 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a Y, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o piu' orli o superfi- ci, levigato o incollato con giunture a spina - levigato o incol- Levigatura o incollatura, con lato con giunture a giunture a spina spina - liste e modanature Fabbricazione di liste e modanature - altro Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ex 4410 Liste e modanature, Fabbricazione di liste e a per cornici, per la modanature ex 4413 decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili ex 4415 Casse, cassette, Fabbricazione a partire da gabbie, cilindri ed tavole non tagliate per un uso imballaggi simili, determinato di legno ex 4416 Fusti, botti, tini, Fabbricazione a partire da mastelli ed altri legname da bottaio, segato lavori da bottaio, sulle due facce principali, e loro parti, di ma non altrimenti lavorato legno ex 4418 Lavori di falegname- ria e lavori di car- penteria per costru- zioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavi- menti e le tavole di copertura (shingles e shakes), di legno - lavori di falegna- Fabbricazione in cui tutti i meria e lavori di materiali utilizzati sono carpenteria per classificati in una voce costruzioni doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertu- ra ("shingles" e "shakes") di legno - liste e modanature Fabbricazione di liste e modanature - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ex 4421 Legno preparato per Fabbricazione a partire da fiammiferi; zeppe di legno di qualsiasi voce doga- legno per calzature nale, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 ex Sughero e lavori di Fabbricazione in cui tutti i capitolo sughero, esclusi i materiali utilizzati sono 45 prodotti della voce classificati in una voce 4503 per i quali la diversa da quella del prodotto regola e' indicata in appresso 4503 Articoli in sughero Fabbricazione a partire da naturale sughero naturale della voce 4501 capitolo Lavori di intreccio, Fabbricazione in cui tutti i 46 da panieraio o materiali utilizzati sono stuoaio classificati in una voce diversa da quella del prodotto capitolo Paste di legno o di Fabbricazione in cui tutti i 47 altre materie fibro- materiali utilizzati sono se cellulosiche; classificati in una voce avanzi e rifiuti di diversa da quella del prodotto carta o di cartone ex Carta e cartone; Fabbricazione in cui tutti i capitolo lavori di pasta di materiali utilizzati sono 48 cellulosa, di carta classificati in una voce o di cartone, esclu- diversa da quella del prodotto si i prodotti delle voci ex 4811, 4816, 4817, ex 4818, ex 4819, ex 4820 e ex 4823, per i quali le regole sono indicate in appresso ex 4811 Carta e cartoni Fabbricazione a partire da semplicemente materie per la fabbricazione rigati, lineati o della carta del capitolo 47 quadrettati 4816 Carta carbone, carta Fabbricazione a partire da detta "autocopiante" materiali per la fabbricazione e altra carta per della carta del capitolo 47 riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per dupli- catori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole 4817 Buste, biglietti Fabbricazione in cui: postali, cartoline - tutti i materiali utilizzati postali non illu- sono classificati in una voce strate e cartoncini doganale diversa da quella del per corrispondenza, prodotto, e di carta o di - il valore di tutti i mate- cartone; scatole, riali utilizzati non eccede il involucri a busta 50% del prezzo franco fabbrica e simili, di carta del prodotto o di cartone, contenenti un assortimento di pro- dotti cartotecnici per corrispondenza ex 4818 Carta igienica Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 ex 4819 Scatole, sacchi, Fabbricazione in cui: sacchetti, cartocci - tutti i materiali utilizzati ed altri imballaggi sono classificati in una voce di carta, di carto- doganale diversa da quella del ne, di ovatta di prodotto, e cellulosa o di - il valore di tutti i mate- strati di fibre di riali utilizzati non eccede il cellulosa 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 4820 Blocchi di carta da Fabbricazione in cui il valore lettere di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 4823 Altra carta, altro Fabbricazione a partire da cartone, altra ovat- materiali per la fabbricazione ta di cellulosa ed della carta del capitolo 47 altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura ex Prodotti dell'edito- Fabbricazione in cui tutti i capitolo ria, della stampa o materiali utilizzati sono 49 delle altre indu- classificati in una voce strie grafiche; diversa da quella del prodotto testi manoscritti o dattiloscritti e piani esclusi i prodotti delle voci 4909 e 4910 per i quali le regole sono indicate in appresso 4909 Cartoline postali Fabbricazione a partire da stampate o illustra- materiali non classificati te; cartoline stam- nella voce 4909 o 4911 pate con auguri o comunicazioni perso- nali, anche illu- strate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni 4910 Calendari di ogni genere, stampati, compresi in blocchi di calendari da sfogliare: - calendari del Fabbricazione in cui: genere "perpetuo", - tutti i materiali utilizzati o muniti di blocchi sono classificati in una voce di fogli sostituibi- doganale diversa da quella del li, montati su prodotto, e supporti di materia - il valore di tutti i mate- diversa dalla carta riali utilizzati non eccede il o dal cartone 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911 ex Seta, esclusi i Fabbricazione in cui tutti i capitolo prodotti delle voci materiali utilizzati sono 50 ex 5003, da 5004 a classificati in una voce ex 5006 e 5007, per diversa da quella del prodotto i quali le regole sono indicate in appresso ex 5003 Cascami di seta Cardatura o pettinatura dei (compresi i bozzoli cascami di seta non atti alla trat- tura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati da 5004 Filati di seta e Fabbricazione a partire da (3) a filati di cascami di - seta greggia o cascami di ex 5006 seta seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura. - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbrica- zione della carta 5007 Tessuti di seta o Fabbricazione a partire da (1) di cascami di seta; filati semplici - contenenti fili di gomma (1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto. (2) Sono considerati altamente trasparenti i seguenti fogli: fogli aventi un fattore di disturbo ottico - misurato secondo il metodo ASTM-D 1003-16 con il nefelometro di Gardner (fattore di disturbo) - inferiore al 2%. (3) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 5. Voce Designazione Lavorazione o trasformazione doganale delle merci alla quale devono essere sot- SA toposti i materiali non origi- nari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) (4) - altri Fabbricazione a partire da(1): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artifi- ciali discontinue, non carda- te, ne' pettinate ne' altri- menti preparate per la filatu- ra - materiali chimici, o paste tessili, o - carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trat- tamento per impartire stabili- ta' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, im- pregnazione superficiale, ram- mendo e slappolatura), purche' il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Lana, peli fini o Fabbricazione in cui tutti i capitolo grossolani, filati e materiali utilizzati sono 51 tessuti di crine, classificati in una voce di- esclusi i prodotti versa da quella del prodotto delle voci da 5106 a 5110 e da 5111 a 5113 per i quali le regole sono indicate in appresso da 5106 Filati di lana, di Fabbricazione a partire da (1): a 5110 peli fini o grosso- - seta greggia o cascami di lani o di crine seta cardati, pettinati o al- trimenti preparati per la fi- latura, - fibre naturali, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiale per la fabbrica- zione della carta da 5111 Tessuti di lana, di a 5113 peli fini o grosso- lani o di crine: - contenenti fili di Fabbricazione a partire da (1) gomma filati semplici - altri Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artifi- ciali discontinue, non carda- te, ne' pettinate ne' altri- menti preparate per la filatu- ra, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trat- tamento per impartire stabili- ta' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, im- pregnazione superficiale, ram- mendo e slappolatura), purche' il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Cotone, esclusi i Fabbricazione in cui tutti i capitolo prodotti delle voci materiali utilizzati sono 52 da 5204 a 5207 e da classificati in una voce di- 5208 a 5212 per i versa da quella del prodotto quali le regole sono indicate in appresso da 5204 Filati di cotone Fabbricazione a partire da (1): a 5207 - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o al- trimenti preparati per la fi- latura, - fibre naturali, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbrica- zione della carta da 5208 tessuti di cotone: a 5212 - contenenti fili di Fabbricazione a partire da (1) gomma filati semplici - altri Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artifi- ciali discontinue, non carda- te, ne' pettinate ne' altri- menti preparate per la filatu- ra, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trat- tamento per impartire stabili- ta' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, im- pregnazione superficiale, ram- mendo e slappolatura), purche' il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Altre fibre tessili Fabbricazione in cui tutti i capitolo vegetali: filati di materiali utilizzati sono 53 carta e tessuti di classificati in una voce di- filati di carta, versa da quella del prodotto esclusi i prodotti delle voci da 5306 a 5308 e da 5309 a 5311, per i quali le regole sono indicate in appresso da 5306 Filati di altre fi- Fabbricazione a partire da (1): a 5308 bre tessili vegeta- - seta greggia o cascami di li; filati di carta seta cardati, pettinati o al- trimenti preparati per la fi- latura, - fibre naturali, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbrica- zione della carta da 5309 Tessuti di altre fi- a 5311 bre tessili vegeta- li; tessuti di fila- ti di carta: - contenenti fili di Fabbricazione a partire da (1) gomma filati semplici - altri Fabbricazione a partire da(1): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artifi- ciali discontinue, non carda- te, ne' pettinate ne' altri- menti preparate per la filatu- ra, - materiali chimici, o paste tessili, - carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trat- tamento per impartire stabili- ta' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, im- pregnazione superficiale, ram- mendo e slappolatura), purche' il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto da 5401 Filati, monofilamen- Fabbricazione a partire da (1): a 5406 ti e fili di fila- - seta greggia o cascami di menti o artificiali seta cardati, pettinati o al- trimenti preparati per la fi- latura, - fibre naturali, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbrica- zione della carta 5407 Tessuti di filati di e filamenti sintetici 5408 o artificiali: - contenenti fili di Fabbricazione a partire da (1) gomma filati semplici - altri Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artifi- ciali discontinue, non carda- date, ne' pettinate ne' altri- menti preparate per la filatu- ra, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trat- tamento per impartire stabili- ta' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, im- pregnazione superficiale, ram- mendo e slappolatura), purche' il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto da 5501 Fibre sintetiche o Fabbricazione a partire da ma- a 5507 artificiali o di- teriali chimici o paste tessi- scontinue li da 5508 Filati e filati per Fabbricazione a partire da (1): a 5511 cucire - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o al- trimenti preparati per la fi- latura, - fibre naturali, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbrica- zione della carta da 5512 Tessuti di fibre a 5516 sintetiche o artifi- ciali discontinue: - contenenti fili di Fabbricazione a partire da fi- gomma lati semplici (1) - altri Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artifi- ciali discontinue, non carda- te, ne' pettinate ne' altri- menti preparate per la filatu- ra, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trat- tamento per impartire stabili- ta' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, im- pregnazione superficiale, ram- mendo e slappolatura), purche' il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Ovatte, feltri e Fabbricazione a partire da (1): capitolo stoffe non tessute; 56 filati speciali; - fibre naturali, spago, corde e funi; - filati di cocco, manufatti di corde- - materiali chimici o paste ria, esclusi i pro- tessili, dotti delle voci - materiali per la fabbrica- 5602, 5604, 5605 e zione della carta 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso 5602 Feltri, anche impre- gnati, spalmati, ri- coperti o stratifi- cati: - feltri all'ago Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: - il filato di polipropilene della voce 5402 - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o - i fasci di fibre di polipro- pilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra e' comunque in- feriore a 9 decitex, possono essere utilizzati purche' il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o - materiali chimici o paste tessili 5604 Fili e corde di gom- ma, ricoperti di ma- terie tessili; fila- ti tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405,im- pregnati, spalmati, ricoperti o rivesti- ti di gomma o di ma- teria plastica: - fili e corde di Fabbricazione a partire da fi- gomma ricoperti di li o corde di gomma non rico- materie tessili perti di materie tessili - altri Fabbricazione a partire da(1): - fibre naturali, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbrica- zione della carta 5605 Filati metallici e Fabbricazione a partire da (1): filati metallizzati, anche spiralati - fibre naturali, (vergolinati), co- - fibre sintetiche, o artifi- stituiti da filati ciali discontinue, non car- tessili, lamelle o date, ne' pettinate, ne' al- forme simili delle trimenti preparate per la fi- voci 5404 o 5405, latura, combinati con metal- - materiali chimici o paste lo in forma di fili, tessili, o di lamelle o di pol- - materiali per la fabbrica- veri, oppure rico- zione della carta perti di metallo 5606 Filati spiralati Fabbricazione a partire da (1): (vergolinati) lamel- - fibre naturali, le o forme simili - fibre sintetiche o artifi- delle voci 5404 o ciali discontinue, non carda- 5405 rivestite (spi- te, ne' pettinate, ne' altri- ralate), diversi da menti preparate per la filatu- quelle della voce ra, 5605 e dai filati di - materiali chimici o paste crine rivestiti tessili, o (spiralati); filati - materiali per la fabbrica- di ciniglia: filati zione della carta detti "a catenella" capitolo Tappeti ed altri ri- Fabbricazione a partire da (1): 57 vestimenti del suolo - fibre naturali, o di materie tessili: - materiali chimici o paste tessili - di feltro ad ago Tuttavia: - i filati di polipropilene della voce 5402, o - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o - i fasci di fibre di polipro- pilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra e' comunque in- feriore a 9 decitex, possono essere utilizzati purche' il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - di altri feltri Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili - di altri materiali Fabbricazione a partire da (1): tessili - filati di cocco, - filati di filamenti sinteti- ci o artificiali - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artifi- ciali discontinue non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura ex Tessuti speciali: capitolo superfici tessili 58 "tufted"; pizzi; a- razzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; per i quali le regole sono specificate in ap- presso: - elastici, costi- Fabbricazione a partire da fi- tuiti da fili tessi- lati semplici (1) li associati a fili di gomma - altri Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artifi- ciali discontinue, non carda- te, ne' pettinate, ne' altri- menti preparate per la filatu- tura, o - materiali chimici o paste tessili oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trat- tamento per impartire stabili- ta' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, im- pregnazione superficiale, ram- mendo e slappolatura), purche' il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto 5805 Arazzi tessuti a ma- Fabbricazione in cui tutti i no (tipo Gobelins, materiali utilizzati sono Fiandra, Aubusson, classificati in una voce di- Beauvais e simili) versa da quella del prodotto ed arazzi fatti al- l'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), an- che confezionati 5810 Ricami in pezza, in Fabbricazione in cui: strisce o in motivi - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodot- to, e - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 5901 Tessuti spalmati di Fabbricazione a partire da fi- colla, o di sostanze lati amidacee, dei tipi utilizzati in lega- toria, per cartonag- gi, nella fabbrica- zione di astucci o per usi simili, tele per decalco e tra- sparenti per il di- segno, tele prepara- te per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria 5902 Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacita' di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: - contenenti, in pe- Fabbricazione a partire da fi- so, non piu' del 90% lati di materie tessili - altri Fabbricazione a partire da ma- teriali chimici o paste tessi- li 5903 Tessuti impregnati, Fabbricazione a partire da fi- spalmati o ricoperti lati di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 5904 Linoleum, anche ta- Fabbricazione a partire da fi- gliati; rivestimenti lati (1) del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un sup- porto di materie tessili, anche ta- gliati 5905 Rivestimenti murali di materie tessili: - impregnati, spal- Fabbricazione a partire da fi- mati, ricoperti o lati stratificati con gomma, materie pla- stiche o altre mate- rie - altri Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artifi- ciali discontinue, non carda- te, ne' pettinate, ne' altri- menti preparate per la filatu- ra, o - materiali chimici o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni prepara- torie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trat- tamento per impartire stabili- ta' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, im- pregnazione superficiale, ram- mendo e slappolatura), purche' il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto 5906 Tessuti gommati, di- versi da quelli del- la voce 5902: - tessuti a maglia Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artifi- ciali discontinue, non carda- te, ne' pettinate, ne' altri- menti preparate per la filatu- ra, o - materiali chimici o paste tessili - altri tessuti di Fabbricazione a partire da ma- filati sintetici teriali chimici contenenti, in peso, piu' del 90% di ma- terie tessili - altri Fabbricazione a partire da fi- lati 5907 Altri tessuti impre- Fabbricazione a partire da fi- gnati, spalmati o lati ricoperti; tele di- pinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili 5908 Lucignoli tessuti, intrecciati o a ma- glia, di materie tessili, per lampa- de, fornelli, accen- dini, candele o si- mili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbri- cazione, anche im- pregnate: - reticelle ad in- Fabbricazione a partire da candescenza, impre- stoffe tubolari a maglia gnate - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce di- versa da quella del prodotto da 5909 Manufatti tessili a 5911 per usi industriali: - dischi e corone Fabbricazione a partire da fi- per lucidare, diver- lati o da cascami di tessuti o si da quelli di fel- da stracci della voce 6310 tro della voce 5911 - altri Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artifi- ciali, discontinue, non carda- te, ne' pettinate, ne' altri- menti preparate per la filatu- ra, o - materiali chimici o paste tessili capitolo Stoffe a maglia Fabbricazione a partire da (1): 60 - fibre naturali, - fibre sintetiche o artifi- ciali, discontinue, non carda- te, ne' pettinate, ne' altri- menti preparate per la filatu- ra, o - materiali chimici o paste tessili (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva 5. Voce Designazione Lavorazione o trasformazione doganale delle merci alla quale devono essere sot- SA toposti i materiali non origi- nari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) (4) capitolo Indumenti ed acces- 61 sori di abbigliamen- to, a maglia: - ottenuti riunendo Fabbricazione a partire da fi- mediante cucitura, o lati (1) altrimenti confezio- nati, due o piu' parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate diretta- mente nella forma voluta - altri Fabbricazione a partire da (2) - fibre naturali, - fibre sintetiche o artifi- ciali, discontinue, non carda- te, ne' pettinate, ne' altri- menti preparate per la filatu- ra, o - materiali chimici o paste tessili ex Indumenti ed acces- Fabbricazione a partire da fi- capitolo sori di abbigliamen- lati (1) (2) 62 to, diversi da quel- li a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed 6217, per i quali le relative regole sono specifi- cate in appresso ex 6202, Indumenti per donna Fabbricazione a partire da fi- ex 6204, e bambini piccoli lati (2) ex 6206, ("bebes") ed altri o e accessori per ve- Fabbricazione a partire da ex 6209, stiario, confeziona- tessuti non ricamati, il cui ti, ricamati valore non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (2) ex 6210, Equipaggiamenti Fabbricazione a partire da fi- e ignifughi in tessuto lati (2) ex 6216 ricoperto di un fo- o glio di poliestere Fabbricazione a partire da alluminizzato tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (2) 6213 Fazzoletti da naso o e da taschino; scial- 6214 li, sciarpe, fou- lard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: - ricamati Fabbricazione a partire da fi- lati semplici, greggi (1) (2) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (2) - altri Fabbricazione a partire da fi- lati semplici, greggi (1) (2) ex 6217 Altri accessori di abbigliamento confe- zionati; parti di indumenti ed acces- sori di abbigliamen- to, diversi da quel- li della voce 6212 - ricamati Fabbricazione a partire da fi- lati (1) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) - equipaggiamenti Fabbricazione a partire da fi- ignifughi in tessuto lati (1) ricoperto di un fo- oppure glio di poliestere Fabbricazione a partire da alluminizzato tessuti spalmati, il cui valo- re non eccede il 40% del prez- zo franco fabbrica del prodot- to (1) - tessuti di rinfor- Fabbricazione in cui: zo per colletti e - tutti i materiali utilizzati polsini, tagliati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione a partire da fi- lati (1) ex Altri manufatti tes- Fabbricazione in cui tutti i capitolo sili confezionati; materiali utilizzati sono 63 assortimenti; ogget- classificati in una voce di- ti da rigattiere e versa da quella del prodotto stracci, esclusi i prodotti delle voci da 6301 a 6304, 6305, 6306, ex 6307 e 6308, per i quali le regole sono indi- cate in appresso da 6301 Coperte; biancheria a 6304 da letto, ecc.; ten- de, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: - in feltro, non Fabbricazione a partire da (2): tessuti - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili - altri: -- ricamati Fabbricazione da filati sem- plici, grezzi (1) (2) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto - altri Fabbricazione a partire da fi- lati semplici, grezzi (1) (2) 6305 Sacchi e sacchetti Fabbricazione a partire da (1): da imballaggio - fibre naturali, - fibre sintetiche o artifi- ciali, discontinue, non carda- te, ne' pettinate, ne' altri- menti preparate per la filatu- ra, o - materiali chimici o paste tessili 6306 Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o car- ri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeg- gio: - non tessuti Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili - altri Fabbricazione a partire da fi- lati semplici, greggi (1) ex 6307 Altri manufatti con- Fabbricazione in cui il valore fezionati, compresi di tutti i materiali utilizza- i modelli di vestiti ti non eccede il 40% del prez- zo franco fabbrica del prodot- to 6308 Assortimenti costi- Ciascun articolo incorporato tuiti da pezzi di nell'assortimento deve rispet- tessuto e di filati, tare le regole applicabili anche con accessori, qualora non fosse presentato per la confezione di in assortimento. tappeti, di arazzi, Tuttavia, articoli non origi- di tovaglie o di to- nari possono essere incorpora- vaglioli ricamati, o ti purche' il loro valore to- di manufatti tessili tale non ecceda il 15% del simili, in imballag- prezzo franco fabbrica del- gi per la vendita al l'assortimento minuto da 6401 Calzature Fabbricazione a partire da ma- a 6405 teriali di qualsiasi voce do- ganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 6406 Parti di calzature; Fabbricazione in cui tutti i suole interne amovi- materiali utilizzati sono bili, tallonetti ed classificati in una voce di- oggetti simili amo- versa da quella del prodotto vibili; ghette, gam- bali ed oggetti si- mili, e loro parti ex Cappelli, copricapo Fabbricazione in cui tutti i capitolo ed altre acconciatu- materiali utilizzati sono 65 re; loro parti, classificati in una voce di- esclusi i prodotti versa da quella del prodotto delle voci 6503 e 6505, per i quali le regole sono indicate in appresso 6503 Cappelli, copricapo Fabbricazione a partire da fi- ed altre acconciatu- lati o da fibre tessili (1) re, di feltro, fab- bricati con le cam- pane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti 6505 Cappelli, copricapo Fabbricazione a partire da fi- ed altre acconciatu- lati o da fibre tessili (1) re a maglia, o con- fezionati con pizzi, feltro o altri pro- dotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guar- nite ex Ombrelli (da pioggia Fabbricazione in cui tutti i capitolo o da sole), ombrel- materiali utilizzati sono 66 loni, bastoni, ba- classificati in una voce di- stoni-sedile, fru- versa da quella del prodotto ste, frustini e loro parti, esclusi i prodotti della voce 6601 per i quali la regola e' indicata in appresso 6601 Ombrelli (da pioggia Fabbricazione in cui il valore o da sole), ombrel- di tutti i materiali utilizza- loni (compresi gli ti non eccede il 50% del prez- ombrelli-bastoni, zo franco fabbrica del prodot- gli ombrelloni da to giardino e simili) capitolo Piume e calugine Fabbricazione in cui tutti i 67 preparate e oggetti materiali utilizzati sono di piume e di calu- classificati in una voce di- gine; fiori artifi- versa da quella del prodotto ciali; lavori di ca- pelli ex Lavori di pietre, Fabbricazione in cui tutti i capitolo gesso, cemento, materiali utilizzati sono 68 amianto, mica o classificati in una voce di- materie simili, versa da quella del prodotto esclusi i prodotti delle voci ex 6803, ex 6812 e 6814, per i quali le regole sono indicate in appresso ex 6803 Lavori di ardesia Fabbricazione a partire dal- naturale o agglome- l'ardesia lavorata rata ex 6812 Lavori in amianto; Fabbricazione a partire da ma- lavori di miscele a teriali appartenenti a tutte base di amianto o a le voci base di amianto e carbonato di magne- sio ex 6814 Lavori di mica, com- Fabbricazione a partire da mi- presa la mica agglo- ca lavorata (compresa la mica merata o ricostitui- agglomerata o ricostituita) ta, anche su suppor- to di carta, di car- tone o di altri ma- teriali capitolo Prodotti ceramici Fabbricazione in cui tutti i 69 materiali utilizzati sono classificati in una voce di- versa da quella del prodotto ex Vetro e lavori di Fabbricazione in cui tutti i capitolo vetro, esclusi i materiali utilizzati sono 70 prodotti delle voci classificati in una voce di- 7006, 7007, 7008, versa da quella del prodotto 7009, 7010, 7013 ex 7019, per i quali le regole sono indicate in appresso 7006 Vetro delle voci Fabbricazione a partire da ma- 7003, 7004 o 7005, teriali della voce 7001 curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimen- ti lavorato, ma non incorniciato ne' combinato con altri materiali 7007 Vetro di sicurezza, Fabbricazione a partire da ma- costituito da vetri teriali della voce 7001 temperati o formati da fogli aderenti fra loro 7008 Vetri isolanti a pa- Fabbricazione a partire da ma- reti multiple teriali della voce 7001 7009 Specchi di vetro, Fabbricazione a partire da ma- anche incorniciati, teriali della voce 7001 compresi gli specchi retrovisivi 7010 Damigiane, botti- Fabbricazione in cui tutti i glie, boccette, ba- materiali utilizzati sono rattoli, vasi, im- classificati in una voce doga- ballaggi tubolari, nale diversa da quella del ampolle ed altri re- prodotto cipienti per il tra- o sporto o l'imballag- Sfaccettatura di bottiglie e gio, di vetro; ba- boccette il cui valore non ec- rattoli per conser- cede il 50% del prezzo franco ve, di vetro; tappi, fabbrica del prodotto finito coperchi ed altri dispositivi di chiu- sura, di vetro 7013 Oggetti di vetro per Fabbricazione in cui tutti i la tavola, la cuci- materiali utilizzati sono na, la toletta, classificati in una voce doga- l'ufficio, la deco- nale diversa da quella del razione degli appar- prodotto tamenti o per usi o simili, diversi da- Sfaccettatura di oggetti di gli oggetti delle vetro, il cui valore non ecce- voci 7010 o 7018 de il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclu- sione della stampa serigrafi- ca) di oggetti di vetro sof- fiato a mano, il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito ex 7019 Lavori di fibre di Fabbricazione a partire da: vetro, diversi da - stoppini greggi, filati ac- filati coppiati in parallelo senza torsione (roving), e - lana di vetro ex Perle fini o colti- Fabbricazione in cui tutti i capitolo vate, pietre prezio- materiali utilizzati sono 71 se (gemme), pietre classificati in una voce di- semipreziose (fini) versa da quella del prodotto o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi i prodotti delle voci ex 7102, ex 7103, ex 7104, 7106, ex 7107, 7108, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 e 7117, per i quali le rego- le sono indicate in appresso ex 7102 Pietre preziose Fabbricazione a partire da ex 7103 (gemme), semiprezio- pietre preziose (gemme), o se- e se (fini), naturali, mipreziose (fini), non lavora- ex 7104 sintetiche o rico- te stituite, lavorate 7106 Metalli preziosi: 7108 e - greggi Fabbricazione a partire da ma- 7110 teriali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di me- talli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni - semilavorati o in Fabbricazione a partire da me- polvere talli preziosi, greggi ex 7107, Metalli comuni rico- Fabbricazione a partire da me- ex 7109 perti di metalli talli comuni ricoperti di me- e preziosi, semilavo- talli preziosi, greggi ex 7111 rati 7116 Lavori di perle fini Fabbricazione in cui il valore o coltivate, di pie- di tutti i materiali utilizza- tre preziose (gem- ti non eccede il 50% del prez- me), di pietre semi- zo franco fabbrica del prodot- preziose (fini) o di to pietre sintetiche o ricostituite 7117 Minuterie di fanta- Fabbricazione in cui tutti i sia materiali utilizzati sono classificati in una voce doga- nale diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metal- li preziosi, purche' il valore di tutti i materiali utilizza- ti non ecceda il 50% del prez- zo franco fabbrica del prodot- to ex Ghisa, ferro e ac- Fabbricazione in cui tutti i capitolo ciaio, esclusi i materiali utilizzati sono 72 prodotti delle voci classificati in una voce di- 7207, da 7208 a versa da quella del prodotto 7216, 7217, ex 7218, da 7219 e 7222,7223, ex 7224, da 7225 a 7227, 7228 e 7229, per i quali le rego- le sono indicate in appresso 7207 Semiprodotti di fer- Fabbricazione a partire da ma- ro o di acciai non teriali delle voci 7201, 7202, legati 7203, 7204 e 7205 da 7208 Prodotti laminati Fabbricazione a partire da a 7216 piatti, vergella o lingotti o altre forme prima- bordione, barre, rie della voce 7206 profilati di ferro o di acciai non legati 7217 Fili di ferro o di Fabbricazione a partire da se- acciai non legati miprodotti della voce 7207 ex 7218, Semiprodotti, pro- Fabbricazione a partire da da 7219 dotti laminati piat- lingotti o altre forme prima- a 7222 ti, barre, profilati rie della voce 7218 di acciai inossida- bili 7223 Fili di acciai inos- Fabbricazione a partire da se- sidabili miprodotti della voce 7218 ex 7224, Semiprodotti, pro- Fabbricazione a partire da da 7225 dotti laminati piat- lingotti o altre forme prima- a 7227 ti, barre, profilati rie della voce 7224 in altri acciai le- gati 7228 Barre e profilati di Fabbricazione a partire da altri acciai legati; lingotti o altre forme prima- barre forate per la rie delle voci 7206, 7218 o perforazione, di ac- 7224 ciai legati o non legati 7229 Fili di altri acciai Fabbricazione a partire da se- legati miprodotti della voce 7224 ex Lavori di ghisa, Fabbricazione in cui tutti i capitolo ferro o acciaio, materiali utilizzati sono 73 esclusi i prodotti classificati in una voce di- delle voci ex 7301, versa da quella del prodotto 7302, 7304, 7305, 7306, ex 7307, 7308 e ex 7315, per i quali le regole sono indicate in appresso ex 7301 Palancole Fabbricazione a partire da ma- teriali della voce 7206 7302 Elementi per la co- Fabbricazione a partire da ma- struzione di strade teriali della voce 7206 ferrate, di ghisa, di ferro o di accia- io: rotaie, contro- rotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri ele- menti per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissag- gio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi special- mente costruiti per la posa, la congiun- zione o il fissaggio delle rotaie 7304, Tubi e profilati ca- Fabbricazione a partire da ma- 7305 e vi, di ferro (non teriali delle voci 7206, 7207, 7306 ghisa) o di acciaio 7218 o 7224 ex 7307 Accessori per tubi Tornitura, trapanatura, alesa- (ISO n. X5CrNiMo tura, filettatura, sbavatura e 1712), composti di sabbiatura di abbozzi fucina- piu' parti ti, il cui valore non eccede il 35% del prezzo franco fab- brica del prodotto 7308 Costruzioni e parti Fabbricazione in cui tutti i di costruzioni (per materiali utilizzati sono esempio: ponti ed classificati in una voce doga- elementi di ponti, nale diversa da quella del porte di cariche o prodotto. Tuttavia i profilati chiuse, torri, pilo- ottenuti per saldatura della ni, pilastri, colon- voce 7301 non possono essere ne, ossature, impal- utilizzati cature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusu- ra, balaustrate) di ghisa, ferro o ac- ciao, escluse le costruzioni prefab- bricate della voce 9406; lamiere, bar- re, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per es- sere utilizzati nel- le costruzioni 7315 Catene antisdruccio- Fabbricazione in cui il valore levoli di tutti i materiali della vo- ce 7315 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto ex Rame e lavori di ra- Fabbricazione in cui: capitolo me, esclusi i pro- - tutti i materiali utilizza- 74 dotti delle voci da ti, sono classificati in una 7401 a 7405; le re- voce doganale diversa da quel- gole applicabili ai la del prodotto, e quali sono specifi- - il valore di tutti i mate- cate in appresso riali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 7401 Metalline cuprifere; Fabbricazione in cui tutti i rame da cementazione materiali utilizzati sono (precipitato di ra- classificati in una voce di- me) versa da quella del prodotto 7402 Rame non raffinato; Fabbricazione in cui tutti i anodi di rame per materiali utilizzati sono affinazione elettro- classificati in una voce di- litica versa da quella del prodotto 7403 Rame raffinato e le- ghe di rame, grezzo: - rame raffinato Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce di- versa da quella del prodotto - leghe di rame Fabbricazione a partire da ra- me raffinato, grezzo, o da ca- scami e rottami 7404 Cascami ed avanzi di Fabbricazione in cui tutti i rame materiali utilizzati sono classificati in una voce di- versa da quella del prodotto 7405 Leghe madri di rame Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce di- versa da quella del prodotto ex Nichel e lavori di Fabbricazione in cui: capitolo nichel, esclusi i - tutti i materiali utilizzati 75 prodotti delle voci sono classificati in una voce da 7501 a 7503, per doganale diversa da quella del i quali le regole prodotto, e sono indicate in ap- - il valore di tutti i mate- presso riali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto da 7501 Metalline di nichel, Fabbricazione in cui tutti i a 7503 "sinters" di ossidi materiali utilizzati sono di nichel ed altri classificati in una voce di- prodotti intermedi versa da quella del prodotto della metallurgia del nichel; nichel greggio, cascami ed avanzi di nichel ex Alluminio e lavori Fabbricazione in cui: capitolo di alluminio, esclu- - tutti i materiali utilizzati 76 si i prodotti delle sono classificati ad una voce voci 7601, 7602 e ex diversa da quella del 7616; per i quali le prodotto, e regole sono indicate - il valore di tutti i mate- in appresso riali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 7601 Alluminio grezzo Fabbricazione tramite tratta- mento termico o elettrolitico a partire da alluminio non le- gato o cascami e rottami di alluminio 7602 Cascami ed avanzi di Fabbricazione in cui tutti i alluminio materiali utilizzati sono classificati in una voce di- versa da quella del prodotto ex 7616 Articoli di allumi- Fabbricazione in cui: nio diversi dalle - tutti i materiali utilizzati tele metalliche sono classificati in una voce (comprese le tele doganale diversa da quella del continue o senza fi- prodotto. Tuttavia le tele me- ne), reti e griglie, talliche (comprese le tele di fili di alluminio continue o senza fine), le re- e lamiere o nastri ti e le griglie, di fili di spiegati di allumi- alluminio e le lamiere o na- nio stri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Piombo e lavori di Fabbricazione in cui: capitolo piombo, esclusi i - tutti i materiali utilizzati 78 prodotti delle voci sono classificati in una voce 7801 e 7802, per i doganale diversa da quella del quali le regole sono prodotto, e - indicate in appresso - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Protocollo n. 4 - Allegato II
7801 Piombo greggio: - Piombo raffinato Fabbricazione a partire da piombo d'opera - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doga- nale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati 7802 Cascami ed avanzi di Fabbricazione in cui tutti i piombo materiali utilizzati sono classificati in una voce di- versa da quella del prodotto ex Zinco e lavori di Fabbricazione in cui: capitolo zinco, esclusi i - tutti i materiali utilizzati 79 prodotti delle voci sono classificati in una voce 7901 e 7902, per i doganale diversa da quella del quali le regole sono prodotto, e indicate in appresso - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 7901 Zinco greggio Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doga- nale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere uti- lizzati 7902 Cascami ed avanzi di Fabbricazione in cui tutti i zinco materiali utilizzati sono classificati in una voce di- versa da quella del prodotto ex Stagno e lavori di Fabbricazione in cui: capitolo stagno, esclusi i - tutti i materiali utilizzati 80 prodotti delle voci sono classificati in una voce 8001, 8002 e 8007, doganale diversa da quella del per i quali le rego- prodotto, e le sono indicate in - il valore di tutti i mate- appresso riali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8001 Stagno greggio Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doga- nale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati 8002 Cascami ed avanzi di Fabbricazione in cui tutti i e stagno; altri lavori materiali utilizzati sono 8007 di stagno classificati in una voce di- versa da quella del prodotto capitolo Altri metalli comu- 81 ni; cermet; lavori di queste materie - altri metalli co- Fabbricazione in cui il valore muni, lavorati; la- di tutti i materiali classi vori di queste mate- ficati nella stessa voce del rie prodotto utilizzato non eccede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce di- versa da quella del prodotto ex Utensili e utensile- Fabbricazione in cui tutti i capitolo ria; oggetti di col- materiali utilizzati sono 82 telleria e posateria classificati in una voce di- da tavola, di metal- versa da quella del prodotto li comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi i prodotti delle voci 8206, 8207, 8208, ex 8211, 8214 e 8215, per i quali le regole sono indicate in appresso 8206 Utensili compresi in Fabbricazione in cui tutti i almeno due delle vo- materiali utilizzati sono ci da 8202 a 8205, classificati in una voce doga- condizionati in as- nale diversa dalle voci da sortimenti per la 8202 a 8205. Tuttavia, utensi- vendita al minuto li delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purche' il loro valore non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8207 Utensili intercam- Fabbricazione in cui: biabili per utensi- - tutti i materiali utilizzati leria a mano, anche sono classificati in una voce meccanica o per mac- doganale diversa da quella del chine utensili (per prodotto, e esempio: per imbuti- - il valore di tutti i mate- re, stampare, punzo- riali utilizzati non eccede il nare, maschiare, fi- 40% del prezzo franco fabbrica lettare, forare, del prodotto alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per tra- filare o estrudere i metalli, nonche' gli utensili di perfora- zione o di sondaggio 8208 Coltelli e lame Fabbricazione in cui: trancianti per mac- - tutti i materiali utilizzati chine o apparecchi sono classificati in una voce meccanici doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8211 Coltelli (diversi da Fabbricazione in cui tutti i quelli della voce materiali utilizzati sono 8208), a lama tran- classificati in una voce doga- ciante o dentata, nale diversa da quella del compresi i roncoli prodotto. Tuttavia, le lame di chiudibili coltello ed i manici di metal- li comuni possono essere uti- lizzati 8214 Altri oggetti di Fabbricazione in cui tutti i coltelleria (per materiali utilizzati sono esempio: tosatrici, classificati in una voce doga- fenditoi, coltellac- nale diversa da quella del ci, scuri da macel- prodotto. Tuttavia, i manici laio o da cucina e di metalli comuni possono es- tagliacarte), uten- sere utilizzati sili ed assortimenti di utensili per ma- nicure o pedicure (comprese le lime da unghie) 8215 Cucchiai, forchette, Fabbricazione in cui tutti i mestoli, schiumaro- materiali utilizzati sono le, palette da tor- classificati in una voce doga- ta, coltelli specia- nale diversa da quella del li da pesce o da prodotto. Tuttavia, i manici burro, pinze da zuc- di metalli comuni possono es- chero e oggetti si- sere utilizzati mili ex Lavori diversi di Fabbricazione in cui tutti i capitolo metalli comuni materiali utilizzati sono 83 esclusi i prodotti classificati in una voce di- delle voci ex 8306 versa da quella del prodotto per i quali le rego- le sono indicate in appresso ex 8306 Statuette ed oggetti Fabbricazione in cui tutti i di ornamento per in- materiali utilizzati sono terni, di metalli classificati in una voce doga- comuni nale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 pos- sono essere utilizzati purche' il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5. (2) Cfr. nota n. 6. Voce Designazione Lavorazione o trasformazione doganale delle merci alla quale devono essere sot- SA toposti i materiali non origi- nari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) ex Reattori nucleari, Fabbricazione in cui: capitolo caldaie, macchine, - tutti i materiali utilizzati 84 apparecchi e conge- sono classificati in una voce gni meccanici; parti doganale diversa da quella del di queste macchine prodotto, e o apparecchi esclusi - tutti i materiali utilizzati i prodotti delle sono classificati in una voce seguenti voci o par- doganale diversa da quella del ti di voci dogana- prodotto li, per i quali le relative regole fi- gurano in appresso: ex 8401, 8402, 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8482, 8484 e 8485 ex 8401 Elementi combustibi- Fabbricazione in cui tutti i li nucleari materiali utilizzati sono classificati in una voce di- versa da quella del prodotto (1) 8402 Caldaie a vapore Fabbricazione in cui: (generatori di vapo- - tutti i materiali utilizzati re), diverse dalle sono classificati in una voce caldaie per il ri- diversa da quella del prodot- scaldamento centrale to, e costruite per pro- - il valore di tutti i mate- durre contemporanea- riali utilizzati non eccede il mente acqua calda e 40% del prezzo franco fabbrica vapore a bassa pres- del prodotto sione; caldaie dette "ad acqua surriscal- data" 8403 e Caldaie per il ri- Fabbricazione in cui tutti i ex 8404 scaldamento centra- materiali utilizzati sono le, diverse da quel- classificati in una voce di- le della voce 8402 e versa da 8403 o 8404. apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento 8406 Turbine a vapore Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non ec- cede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8407 Motori a pistone Fabbricazione in cui il valore alternativo o rota- di tutti i materiali non ec- tivo, con accensione cede il 40% del prezzo franco a scintilla (motori fabbrica del prodotto a scoppio) 8408 Motori a pistone, Fabbricazione in cui il valore con accensione per di tutti i materiali non ec- compressione (motori cede il 40% del prezzo franco diesel o semi- fabbrica del prodotto diesel) 8409 Parti riconoscibili Fabbricazione in cui il valore come destinate, di tutti i materiali non ec- esclusivamente o cede il 40% del prezzo franco principalmente, ai fabbrica del prodotto motori delle voci 8407 o 8408 8411 Turboreattori, Fabbricazione in cui: turbopropulsori e - tutti i materiali utilizzati altre turbine a gas sono classificati in una voce diversa da quella del prodot- to, e - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8412 Altri motori e mac- Fabbricazione in cui il valore chine motrici di tutti i materiali non ec- cede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8413 Pompe volumetriche Fabbricazione in cui: rotative - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodot- to, e - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8414 Ventilatori e simi- Fabbricazione in cui: li, per usi indu- - tutti i materiali utilizzati striali sono classificati in una voce diversa da quella del prodot- to, e - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8415 Macchine ed apparec- Fabbricazione in cui il valore chi per il condizio- di tutti i materiali utiliz- namento dell'aria, zati non eccede il 40% del comprendenti un prezzo franco fabbrica del ventilatore a moto- prodotto re e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umi- dita', compresi quelli nei quali il grado igrometrico non e' regolabile separatamente 8418 Frigoriferi, con- Fabbricazione in cui: gelatori-conservato- - tutti i materiali utilizzati ri ed altro materia- sono classificati in una voce le, altre macchine diversa da quella del prodot- ed apparecchi per la to, produzione del fred- - il valore di tutti i mate- do, con attrezzatura riali utilizzati non eccede il elettrica o di altre 40% del prezzo franco fabbrica specie; pompe di del prodotto, e calore diverse dalle - il valore di tutti i mate- macchine ed apparec- riali non originari non eccede chi per il condizio- il valore dei materiali ori- namento dell'aria ginari utilizzati della voce 8415 ex 8419 Macchine per l'in- Fabbricazione in cui: dustria del legno, - il valore di tutti i mate- della pasta per car- riali utilizzati non eccede il ta e del cartone 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del pro- dotto sono unicamente utiliz- zati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8420 Calandre e lamina- Fabbricazione in cui: toi, diversi da - il valore di tutti i mate- quelli per i metalli riali utilizzati non eccede o per il vetro, e il 40% del prezzo franco cilindri per dette fabbrica del prodotto, e macchine - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8423 Apparecchi e stru- Fabbricazione in cui: menti per pesare, - tutti i materiali utilizzati comprese la basculle sono classificati in una voce e le bilance per diversa da quella del prodot- verificare ma esclu- to, e se le bilance sensi- - il valore di tutti i mate- bili ad un peso di 5 riali utilizzati non eccede cg o meno; pesi per il 40% del prezzo franco qualsiasi bilancia fabbrica del prodotto da 8425 Macchine ed apparec- Fabbricazione in cui: a 8428 chi di sollevamento, - il valore di tutti i mate- di movimentazione, riali utilizzati non eccede di carico o di il 40% del prezzo franco scarico fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8429 Apripista (bulldo- zers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escava- tori, caricatori e caricatrici-spala- trici, compattatori e rulli compressori, semoventi: - rulli compressori Fabbricazione in cui il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - altri Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8430 Altre macchine ed Fabbricazione in cui: apparecchi per lo - il valore di tutti i mate- sterramento, il li- riali utilizzati non eccede vellamento, lo spia- il 40% del prezzo franco namento, la escava- fabbrica del prodotto, e zione, per rendere - entro il predetto limite, i compatto il terreno, materiali classificati della l'estrazione o la voce 8431 sono unicamente perforazione della utilizzati fino ad un valore terra, dei minerali del 10% del prezzo franco o dei minerali me- fabbrica del prodotto talliferi, battipali a macchine per la estrazione dei pali, spazzaneve ex 8431 Parti di ricambio Fabbricazione in cui il valore per rulli compres- di tutti i materiali utiliz- sori zati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8439 Macchine ed apparec- Fabbricazione in cui: chi per la fabbrica- - il valore di tutti i mate- zione della pasta di riali utilizzati non eccede materie fibrose cel- il 40% del prezzo franco lulosiche o per la fabbrica del prodotto, e fabbricazione o la - entro il predetto limite, i finitura della carta materiali classificati nella o del cartone stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8441 Altre macchine ed Fabbricazione in cui: apparecchi per la - il valore di tutti i mate- lavorazione della riali utilizzati non eccede pasta per carta, il 40% del prezzo franco della carta o del fabbrica del prodotto, e cartone, comprese le - entro il predetto limite, i tagliatrici di ogni materiali classificati nella tipo stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8444 Macchine per l'indu- Fabbricazione in cui il valore a 8447 stria tessile delle di tutti i materiali utilizza- voci da 8444 a 8447 ti non eccede il 40% del prez- zo franco fabbrica del prodotto ex 8448 Macchine e apparec- Fabbricazione in cui il valore chi ausiliari per le di tutti i materiali utilizza- macchine delle voci ti non eccede il 40% del prez- 8444 e 8445 zo franco fabbrica del prodotto 8452 Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mo- bili, supporti e co- perchi costruiti ap- positamente per mac- chine per cucire; aghi per macchine per cucire: - macchine per cu- Fabbricazione in cui: cire unicamente - il valore di tutti i mate- con punto annodato, riali utilizzati non eccede la cui testa pesa al il 40% del prezzo franco massimo 16 Kg, senza fabbrica del prodotto, motore o 17 Kg con - il valore di tutti i mate- il motore riali non originari utiliz- zati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati e, - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo del- l'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono gia' prodotti originari - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizza- ti non eccede il 40% del prez- zo franco fabbrica del prodot- to da 8456 Macchine utensili, Fabbricazione in cui il valore a 8466 apparecchi (loro di tutti i materiali utilizza- parti di ricambio ed ti non eccede il 40% del prez- accessori) delle vo- zo franco fabbrica del prodot- ci da 8456 a 8466 to da 8469 Macchine per ufficio Fabbricazione in cui il valore a 8472 (ad esempio, macchi- di tutti i materiali utilizza- ne da scrivere, mac- ti non eccede il 40% del prez- chine calcolatrici, zo franco fabbrica del prodot- macchine automatiche to per l'elaborazione di dati, duplicato- ri, cucitrici mecca- niche) 8480 Staffe per fonderia; Fabbricazione in cui il valore piastre di fondo per di tutti i materiali utilizza- forme; modelli per ti non eccede il 50% del prez- forme; forme per i zo franco fabbrica del prodot- metalli (diversi to dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche 8482 Cuscinetti a rotola- Fabbricazione in cui: mento, a sfere, a - tutti i materiali utilizzati cilindri, a rulli o sono classificati in una vo- ad aghi ce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8484 Guarnizioni metallo- Fabbricazione in cui il valore plastiche; serie o di tutti i materiali utilizza- assortimenti di ti non eccede il 40% del prez- guarnizioni di com- zo franco fabbrica del prodot- posizione diversa, to presentati in invo- lucri, buste o im- ballaggi simili 8485 Parti di macchine o Fabbricazione in cui il valore di apparecchi non di tutti i materiali utilizza- nominate ne' compre- ti non eccede il 40% del prez- se altrove in questo zo franco fabbrica del prodot- capitolo, non aventi to congiunzioni elet- triche, parti isola- te elettricamente, avvolgimenti, con- tatti o altre carat- teristiche elettri- che ex Macchine elettriche, Fabbricazione in cui: capitolo apparecchi e mate- - tutti i materiali utilizzati 85 riale elettrico e sono classificati in una voce loro parti; apparec- diversa da quella del prodot- chi per la registra- to, e zione o la riprodu- - il valore di tutti i mate- zione del suono, ap- riali utilizzati non eccede parecchi per la re- il 40% del prezzo franco gistrazione o la ri- fabbrica del prodotto produzione delle im- magini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8737, ex 8541, 8542, da 8544 a 8548 8501 Motori e generatori Fabbricazione in cui: elettrici (esclusi i - il valore di tutti i mate- gruppi elettrogeni) riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8502 Gruppi elettrogeni e Fabbricazione in cui: convertitori rotanti - il valore di tutti i mate- elettrici riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono uni- camente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8518 Microfoni e loro Fabbricazione in cui: supporti; altopar- - il valore di tutti i mate- lanti anche montati riali utilizzati non eccede il nelle casse acusti- 40% del prezzo franco fabbrica che; auricolari, del prodotto, e cuffie e simili, an- - il valore di tutti i mate- che combinati con un riali non originari utilizzati microfono; amplifi- non eccede il valore dei mate- catori elettrici ad riali originari utilizzati audiofrequenza: ap- parecchi elettrici di amplificazione del suono 8519 Giradischi, elettro- foni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza disposi- tivo incorporato per la registrazione del suono - fonografi elettri- Fabbricazione in cui: ci - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i mate- riali non originari utilizzati non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati - altri Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i mate- riali non originari utilizzati non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati 8520 Magnetofoni ed altri Fabbricazione in cui: apparecchi per la - il valore di tutti i mate- registrazione del riali utilizzati non eccede il suono, anche con di- 40% del prezzo franco fabbrica spositivo incorpora- del prodotto, to per la riprodu- - il valore di tutti i mate- zione del suono riali non originari utilizzati non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati 8521 Apparecchi per la Fabbricazione in cui: videoregistrazione - il valore di tutti i mate- o la videoriprodu- riali utilizzati non eccede il zione 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i mate- riali non originari utilizzati non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati 8522 Parti ed accessori Fabbricazione in cui il valore di apparecchi delle di tutti i materiali utiliz- voci da 8519 a 8521 zati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8523 Supporti preparati Fabbricazione in cui il valore per la registrazione di tutti i materiali utiliz- del suono o per si- zati non eccede il 40% del mili registrazioni, prezzo franco fabbrica del ma non registrati, prodotto diversi dai prodotti del capitolo 37 8524 Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, regi- strati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capito- lo 37: - matrici e forme Fabbricazione in cui il valore galvaniche per la di tutti i materiali utiliz- fabbricazione di zati non eccede il 40% del dischi prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10% del prezzo fran- co fabbrica del prodotto 8525 Apparecchi trasmit- Fabbricazione in cui: tenti per la radio- - il valore di tutti i mate- telefonia, la radio- riali utilizzati non eccede il telegrafia, la ra- 40% del prezzo franco fabbrica diodiffusione o la del prodotto telesivione, anche - il valore dei materiali non muniti di un ap- originari utilizzati non ec- parecchio ricevente cede il valore dei materiali o di un apparecchio originari utilizzati per la registrazione o la riproduzione del suono, telecame- re 8526 Apparecchi di radio- Fabbricazione in cui: rilevamento e di ra- - il valore di tutti i mate- dioscandaglio (ra- riali utilizzati non eccede il dar), apparecchi di 40% del prezzo franco fabbrica radionavigazione ed del prodotto, apparecchi di radio- - il valore di tutti i mate- telecomando riali non originari utilizzati non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati 8527 Apparecchi riceventi Fabbricazione in cui: per la radiotelefo- - il valore di tutti i mate- nia, la radiotele- riali utilizzati non eccede il grafia o la radio- 40% del prezzo franco fabbrica diffusione, anche del prodotto, combinati, in uno - il valore di tutti i mate- stesso involucro, riali non originari utilizzati con un apparecchio non eccede il valore dei mate- per la registrazione riali originari utilizzati o la riproduzione del suono o con un apparecchio di oro- logeria 8528 Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televiso- ri a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involu- cro, con un apparec- chio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini - apparecchi per la Fabbricazione in cui: registrazione o la - il valore di tutti i mate- riproduzione di im- riali utilizzati non eccede il magini, con video- 40% del prezzo franco fabbrica sintonizzazione in- del prodotto, corporato - il valore di tutti i mate- riali non originari utilizzati non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati - altri Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i mate- riali non originari utilizzati non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati 8529 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle vo- ci da 8525 a 8528: - adatte per essere Fabbricazione in cui il valore utilizzate unicamen- di tutti i materiali utiliz- te o principalmente zati non eccede il 40% del con apparecchi per prezzo franco fabbrica del la registrazione o prodotto la riproduzione di immagini - altre Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i mate- riali non originari utilizzati non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati 8535 e Apparecchi per l' Fabbricazione in cui: 8536 interruzione, il - il valore di tutti i mate- sezionamento, la riali utilizzati non eccede il protezione, la dira- 40% del prezzo franco fabbrica mazione, l'allaccia- del prodotto, e mento o il collega- - entro il predetto limite, il mento dei circuiti valore dei materiali della vo- elettrici ce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fab- brica del prodotto 8537 Quadri, pannelli, Fabbricazione in cui: mensole, banchi, ar- - il valore di tutti i mate- madi (compresi gli riali utilizzati non eccede il armadi di comando 40% del prezzo franco fabbrica numerico) ed altri del prodotto, e supporti provvisti - entro il predetto limite, il di vari apparecchi valore dei materiali della vo- delle voci 8535 o ce 8538 utilizzati non eccede 8536 per il comando il 10% del prezzo franco fab- o la distribuzione brica del prodotto elettrica, compresi quelli che incorpo- rano gli strumenti o apparecchi del capi- tolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 ex 8541 Diodi, transistor e Fabbricazione in cui: simili dispositivi a - tutti i materiali utilizzati semiconduttori, sono classificati in una voce esclusi i dischi diversa da quella del prodot- (wafers) non ancora to, e tagliati in micro- - il valore di tutti i mate- placchette riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8542 Circuiti integrati e Fabbricazione in cui: microassiemaggi - il valore di tutti i mate- elettronici riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unica- mente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8544 Fili, cavi (compresi Fabbricazione in cui il valore i cavi coassiali), di tutti i materiali utiliz- ed altri conduttori zati non eccede il 40% del isolati per l'elet- prezzo franco fabbrica del tricita' (anche lac- prodotto cati od ossidati anodicamente), muni- ti o meno di pezzi di congiunzione; ca- vi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite indivi- dualmente, anche do- tati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di con- giunzione 8545 Elettrodi di carbo- Fabbricazione in cui il valore ne, spazzole di car- di tutti i materiali utiliz- bone, carboni per zati non eccede il 40% del lampade o per pile prezzo franco fabbrica del ed altri oggetti di prodotto grafite o di altro carbonio, con o sen- za metallo, per usi elettrici 8546 Isolatori per Fabbricazione in cui il valore l'elettricita', di di tutti i materiali utiliz- qualsiasi materia zati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8547 Pezzi isolanti inte- Fabbricazione in cui il valore ramente di materie di tutti i materiali utiliz- isolanti o con sem- zati non eccede il 40% del plici parti metal- prezzo franco fabbrica del liche di congiunzio- prodotto ne (per esempio: boccole a vite) an- negate nella massa, per macchine, ap- parecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori del- la voce 8546; tubi isolanti e loro rac- cordi, di metalli comuni, isolati internamente 8548 Parti elettriche di Fabbricazione in cui il valore macchine o di ap- di tutti i materiali utiliz- parecchi, non nomi- zati non eccede il 40% del nate ne' comprese prezzo franco fabbrica del altrove in questo prodotto capitolo da 8601 Veicoli e materiale Fabbricazione in cui il valore a 8607 rotante per strade di tutti i materiali utiliz- ferrate o simili e zati non eccede il 40% del loro parti prezzo franco fabbrica del prodotto 8608 Materiale fisso per Fabbricazione in cui: strade ferrate o si- - tutti i materiali utilizzati mili; apparecchi sono classificati in una voce meccanici (compresi diversa da quella del prodot- quelli elettromec- to, e canici) di segnala- - il valore di tutti i mate- zione, di sicurezza, riali utilizzati non eccede il di controllo o di 40% del prezzo franco fabbrica comando per strade del prodotto, e ferrate o simili, reti stradali o flu- viali, aree di par- cheggio, instal- lazioni portuali o aerodromi; loro par- ti 8609 Casse mobili e con- Fabbricazione in cui il valore tenitori (compresi di tutti i materiali utiliz- quelli uso cisterna zati non eccede il 40% del e quelli uso serba- prezzo franco fabbrica del toio) appositamente prodotto costruiti ed attrez- zati per uno o piu' mezzi di trasporto ex Vetture automobili, Fabbricazione in cui il valore capitolo trattori, velocipe- di tutti i materiali utiliz- 87 di, motocicli ed zati non eccede il 40% del altri veicoli ter- prezzo franco fabbrica del restri, loro parti prodotto ed accessori, esclu- si i prodotti delle seguenti voci o sot- tovoci, per i quali le relative regole figurano in appres- so: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716 8709 Autocarrelli non mu- Fabbricazione in cui: niti di un disposi- - tutti i materiali utilizzati tivo di sollevamen- sono classificati in una voce to, dei tipi utiliz- diversa da quella del prodot- zati negli stabili- to, e menti, nei depositi, - il valore di tutti i mate- nei porti o negli riali utilizzati non eccede il aeroporti, per il 40% del prezzo franco fabbrica trasporto di merci del prodotto su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti 8710 Carri da combat- Fabbricazione in cui: timento e autoblin- - tutti i materiali utilizzati de, anche armati; sono classificati in una voce loro parti diversa da quella del prodot- to, e - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e 8711 Motocicli (compresi i ciclomotori) e ve- locipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini late- rali; carrozzini la- terali ("side car") - con motore alter- nativo a pistoni, a combustione interna, a cilindrata: - non superiore a Fabbricazione in cui: 50 cm cubi - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non ec- cede il valore dei materiali originari utilizzati - superiore a 50 cm Fabbricazione in cui: cubi - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non ec- cede il valore dei materiali originari utilizzati - altri Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non ec- cede il valore dei materiali originari utilizzati ex 8712 Biciclette senza Fabbricazione a partire da cuscinetti a sfere materiali che non sono clas- sificati nella voce 8714 8715 Carrozzine, passeg- Fabbricazione in cui: gini e veicoli simi- - tutti i materiali utilizzati li per il trasporto sono classificati in una voce dei bambini; loro diversa da quella del prodot- parti to, e - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8716 Rimorchi e semiri- Fabbricazione in cui: morchi per qualsiasi - tutti i materiali utilizzati veicolo; altri vei- sono classificati in una voce coli non automobi- diversa da quella del prodot- li; loro parti to, e - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Aeroplani, veicoli Fabbricazione in cui tutti i capitolo spaziali e loro par- materiali utilizzati sono 88 ti, esclusi i pro- classificati in una voce di- dotti delle voci ex versa da quella del prodotto 8804 e 8805 per i quali le regole sono specificate in ap- presso ex 8804 Rotochutes Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 8805 Apparecchi e dispo- Fabbricazione in cui tutti i sitivi per il lancio materiali utilizzati sono di veicoli aerei: classificati in una voce di- apparecchi e dispo- versa da quella del prodotto sitivi per l'appon- taggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti capitolo Navi, battelli ed Fabbricazione in cui tutti i 89 altri natanti materiali utilizzati sono classificati in una voce di- versa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere uti- lizzati ex Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui: capitolo parecchi d'ottica, - tutti i materiali utilizzati 90 per fotografia e per sono classificati in una voce cinematografia, di diversa da quella del prodot- misura, di controllo to, e o di precisione, - il valore di tutti i mate- strumenti ed ap- riali utilizzati non eccede il parecchi medico- 40% del prezzo franco fabbrica chirurgici; parti ed del prodotto, e accessori di questi strumenti o apparec- chi, esclusi i pro- dotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le rela- tive regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9020 e da 9024 a 9033 9001 Fibre ottiche e fa- Fabbricazione in cui il valore sci di fibre ot- di tutti i materiali utiliz- tiche; cavi di fibre zati non eccede il 40% del ottiche diversi da prezzo franco fabbrica del quelli della voce prodotto 8544; materie pola- rizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contat- to), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non monta- ti, diversi da quel- li di vetro non la- vorato otticamente 9002 Lenti, prismi, spec- Fabbricazione in cui il valore chi ed altri elemen- di tutti i materiali utiliz- ti di ottica di zati non eccede il 40% del qualsiasi materia, prezzo franco fabbrica del montati, per stru- prodotto menti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente 9004 Occhiali (corret- Fabbricazione in cui il valore tivi, protettivi o di tutti i materiali utiliz- altri) ed oggetti zati non eccede il 40% del simili prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9005 Binocoli, cannoc- Fabbricazione in cui: chiali, telescopi - tutti i materiali utilizzati ottici e loro soste- sono classificati in una voce gni diversa da quella del prodot- to, - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i mate- riali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati ex 9006 Apparecchi fotogra- Fabbricazione in cui: fici (non cinemato- - tutti i materiali utilizzati grafici): apparecchi sono classificati in una voce e dispositivi, com- diversa da quella del prodot- presi lampade e tu- to, bi, per la produzio- - il valore di tutti i mate- ne di lampi di luce riali utilizzati non eccede il in fotografia, di- 40% del prezzo franco fabbrica versi dalle lampade del prodotto, per lampi di luce, - il valore di tutti i mate- elettriche riali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 9007 Cineprese e proiet- Fabbricazione in cui: tori cinematografi- - tutti i materiali utilizzati ci, anche muniti di sono classificati in una voce dispositivi per la diversa da quella del prodot- registrazione o la to, riproduzione del - il valore di tutti i mate- suono riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i mate- riali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 9011 Microscopi ottici, Fabbricazione in cui: compresi quelli per - tutti i materiali utilizzati la microfotografia, sono classificati in una voce la microcinematogra- diversa da quella del prodot- fia o la microproie- to, zione - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i mate- riali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati ex 9014 Altri strumenti ed Fabbricazione in cui il valore apparecchi di navi- di tutti i materiali utiliz- gazione zati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9015 Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui il valore parecchi di geode- di tutti i materiali utiliz- sia, topografia, zati non eccede il 40% del agrimensura, livel- prezzo franco fabbrica del lazione, fotogram- prodotto metria, idrografia, oceanografia, idro- logia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, teleme- tri 9016 Bilance sensibili ad Fabbricazione in cui il valore un peso di 5 cg o di tutti i materiali utiliz- meno, con o senza zati non eccede il 40% del pesi prezzo franco fabbrica del prodotto 9017 Strumenti da dise- Fabbricazione in cui il valore gno, per tracciare o di tutti i materiali utiliz- per calcolo (per zati non eccede il 40% del esempio: macchine prezzo franco fabbrica del per disegnare, pan- prodotto tografi, rapportato- ri, scatole di com- passi, regoli e cer- chi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nomina- ti ne' compresi al- trove in questo ca- pitolo 9018 Strumenti e apparec- chi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compre- si gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonche' gli apparec- chi per controlli oftalmici: - poltrone per ga- Fabbricazione a partire da ma- binetti da dentista, teriali di qualsiasi voce do- munite di strumenti ganale compresi gli "altri o di sputacchiera materiali" della voce doganale 9018 - altri Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodot- to, e - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9019 Apparecchi di mec- Fabbricazione in cui: canoterapia; ap- - tutti i materiali utilizzati parecchi per massag- sono classificati in una voce gio; apparecchi di diversa da quella del prodot- psicotecnica; ap- to, e parecchi di ozonote- - il valore di tutti i mate- rapia, di ossigeno- riali utilizzati non eccede il terapia, di aerosol- 40% del prezzo franco fabbrica terapia, apparecchi del prodotto respiratori di ria- nimazione ed altri apparecchi di tera- pia respiratoria 9020 Altri apparecchi re- Fabbricazione in cui: spiratori e maschere - tutti i materiali utilizzati antigas, escluse le sono classificati in una voce maschere di prote- diversa da quella del prodot- zione prive del mec- to, e canismo e dell'ele- - il valore di tutti i mate- mento filtrante amo- riali utilizzati non eccede il vibile 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9024 Macchine ed apparec- Fabbricazione in cui il valore chi per prove di du- di tutti i materiali utiliz- rezza, di trazione, zati non eccede il 40% del di compressione, di prezzo franco fabbrica del elasticita' o di prodotto altre proprieta' meccaniche dei mate- riali (per esempio: metalli, legno, tes- sili, carta, materie plastiche) 9025 Densimetri, aerome- Fabbricazione in cui il valore tri, pesaliquidi e di tutti i materiali utiliz- strumenti simili a zati non eccede il 40% del galleggiamento, ter- prezzo franco fabbrica del mometri, pirometri, prodotto barometri, igrometri e psicometri, regi- stratori o no, anche combinati fra loro 9026 Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui il valore parecchi di misura o di tutti i materiali utiliz- di controllo della zati non eccede il 40% del portata, del livel- prezzo franco fabbrica del lo, della pressione prodotto o di altre carat- teristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di porta- ta, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumen- ti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 9027 Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui il valore parecchi per analisi di tutti i materiali utiliz- fisiche o chimiche zati non eccede il 40% del (per esempio: pola- prezzo franco fabbrica del rimetri, rifrattome- prodotto tri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumen- ti ed apparecchi per prove di viscosita', di porosita', di di- latazione, di ten- sione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acu- stiche o fotometri- che (compresi gli indicatori dei tempi di posa): microtomi 9028 Contatori di gas, di liquidi o di elet- tricita', compresi i contatori per la loro taratura: - parti ed accessori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i mate- riali non originari utilizzati non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati 9029 Altri contatori (per Fabbricazione in cui il valore esempio: contagiri, di tutti i materiali utiliz- contatori di produ- zati non eccede il 40% del zione, tassametri, prezzo franco fabbrica del totalizzatore del prodotto cammino, percorso (contachilometri), pedometri; indicato- ri di velocita' e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015: stroboscopi 9030 Oscilloscopi, ana- Fabbricazione in cui il valore lizzatori di spettro di tutti i materiali utiliz- ed altri strumenti zati non eccede il 40% del ed apparecchi per la prezzo franco fabbrica del misura o il control- prodotto lo di grandezze elettriche, strumen- ti ed apparecchi per la misura e la rile- vazione delle ra- diazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionozzanti 9031 Strumenti, apparec- Fabbricazione in cui il valore chi e macchine di di tutti i materiali utiliz- misura o di control- zati non eccede il 40% del lo, non nominati ne' prezzo franco fabbrica del compresi altrove in prodotto questo capitolo e loro parti; proiet- tori di profili 9032 Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui il valore parecchi di regola- di tutti i materiali utiliz- zione o di controllo zati non eccede il 40% del automatici prezzo franco fabbrica del prodotto 9033 Parti ed accessori Fabbricazione in cui il valore nominati ne' compre- di tutti i materiali utiliz- si altrove in questo zati non eccede il 40% del capitolo, di macchi- prezzo franco fabbrica del ne, apparecchi, prodotto strumenti od oggetti del capitolo 90 ex Pendole ed orologi; Fabbricazione in cui il valore capitolo loro parti; esclusi di tutti i materiali utiliz- 91 i prodotti delle se- zati non eccede il 40% del guenti voci, per i prezzo franco fabbrica del quali le relative prodotto regole figurano in appresso: 9105, e da 9109 a 9113 9105 Orologi, pendole, Fabbricazione in cui: sveglie e simili ap- - il valore di tutti i mate- parecchi di orologe- riali utilizzati non eccede il ria, con movimento 40% del prezzo franco fabbrica diverso da quello del prodotto, e degli orologi tasca- - il valore di tutti i mate- bili riali non originari utilizzati non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati 9109 Movimenti di orolo- Fabbricazione in cui: geria, completi e - il valore di tutti i mate- montati, diversi da riali utilizzati non eccede il quelli degli orologi 40% del prezzo franco fabbrica tascabili del prodotto, e - il valore di tutti i mate- riali non originari utilizzati non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati 9110 Movimenti di orolo- Fabbricazione in cui: geria completi, non - il valore di tutti i mate- montati o parzial- riali utilizzati non eccede il mente montati "cha- 40% del prezzo franco fabbrica blons", movimenti di del prodotto, e orologeria incomple- - il valore di tutti i mate- ti, montati; sbozzi riali della voce 9114 utiliz- di movimenti di oro- zati non eccede il 10% del logeria prezzo franco fabbrica del prodotto 9111 Casse per orologi e Fabbricazione in cui: loro parti - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodot- to, e - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9112 Casse, gabbie e si- Fabbricazione in cui: mili, per apparecchi - tutti i materiali utilizzati di orologeria e loro sono classificati in una voce parti diversa da quella del prodot- to, e - il valore di tutti i mate- riali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9113 Cinturini e brac- cialetti per orologi e loro parti: - di metallo, anche Fabbricazione in cui il valore placcati, o ricoper- di tutti i materiali utiliz- ti di metallo pre- zati non eccede il 40% del zioso prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo Strumenti musicali, Fabbricazione in cui il valore 92 parti ed accessori di tutti i materiali utiliz- di questi strumenti zati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo Armi, munizioni e Fabbricazione in cui il valore 93 loro parti ed acces- di tutti i materiali utiliz- sori zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Mobili; mobili Fabbricazione in cui tutti i capitolo medico-chirurgici; materiali utilizzati sono 94 oggetti letterecci e classificati in una voce di- simili; apparecchi versa da quella del prodotto per l'illuminazione non nominali ne' compresi altrove; insegne pubblicita- rie, insegne lumi- nose, targhette in- dicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefab- bricate, esclusi i prodotti delle voci ex 9401, ex 9403, 9405 e 9606 per i quali le regole sono specificate in ap- presso ex 9401 Mobili di metallo, Lavorazione in cui tutti i ma- ed muniti di tessuto in teriali utilizzati sono clas- ex 9403 cotone, non imbot- sificati in una voce doganale tito, di peso non diversa da quella del prodotto superiore ai 300 oppure g/m2 Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confeziona- to e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purche': - il suo valore non ecceda il 25% del prodotto, e - tutti gli altri materiali utilizzati siano gia' origina- ri e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 9405 Apparecchi per Fabbricazione in cui il valore l'illuminazione di tutti i materiali utilizza- (compresi i proiet- ti non eccede il 50% del prez- tori) e loro parti, zo franco fabbrica del prodot- non nominati ne' to compresi altrove; insegne pubblicita- rie, insegne lumino- se, targhette indi- catrici luminose ed oggetti simili, mu- niti di una fonte di illuminazione fissa- ta in modo definiti- vo 9406 Costruzioni prefab- Fabbricazione in cui il valore bricate di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Giocattoli, giochi, Fabbricazione in cui tutti i capitolo oggetti per diverti- materiali utilizzati sono 95 mento o sport; loro classificati in una voce di- parti ed accessori, versa da quella del prodotto esclusi i prodotti delle voci 9503 ed ex 9506 per i quali le regole sono spe- cificate in appresso 9503 Altri giocattoli; Fabbricazione in cui: modelli ridotti e - tutti i materiali utilizzati modelli simili per sono classificati in una voce il divertimento, doganale diversa da quella del anche animati; puz- prodotto, e zle di ogni specie - purche' il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- ceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9506 Oggetti ed attrezzi Fabbricazione in cui tutti i per la ginnastica, materiali utilizzati sono l'atletica, gli al- classificati in una voce di- tri sport (escluso versa da quella del prodotto. il tennis da tavolo) Tuttavia, possono essere uti- o i giochi all'aper- lizzati sbozzi per la fab- to, non nominati ne' bricazione di teste di mazze compresi altrove in da golf questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare ex Lavori diversi Fabbricazione in cui tutti i capitolo esclusi quelli delle materiali utilizzati sono 96 voci ex 9601, ex classificati in una voce di- 9602, ex 9603, 9605, versa da quella del prodotto. 9606, 9612, ex 9613 e ex 9614, per i quali le relative regole figurano in appresso ex 9601 Lavori in materie Fabbricazione a partire da ma- ed animali, vegetali o terie da intaglio lavorate, ex 9602 minerali da intaglio della medesima voce doganale ex 9603 Scope e spazzole Fabbricazione in cui il valore (escluse le granate di tutti i materiali utiliz- ed articoli zati non eccede il 50% del analoghi, le prezzo franco fabbrica del spazzole di pelo prodotto di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'im- piego a mano, diver- se da quelle a moto- re, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spu- gna 9605 Assortimenti da Ogni articolo dell'assortimen- viaggio per la to- to deve soddisfare le condi- letta personale, per zioni che gli sarebbero ap- il cucito o la puli- plicabili qualora non fosse zia delle calzature incluso nell'assortimento; o degli abiti tuttavia, articoli non origi- nari possono essere incorpora- ti, purche' il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento 9606 Bottoni e bottoni a Fabbricazione in cui: pressione; dischetti - tutti i materiali utilizzati per bottoni ed altre sono classificati in una voce parti di bottoni o diversa da quella del prodot- di bottoni a pres- to, e sione; sbozzi di - purche' il valore di tutti i bottoni materiali utilizzati non ec- ceda il 50% del prezzo franco del prodotto 9612 Nastri inchiostrato- Fabbricazione in cui: ri per macchine da - tutti i materiali utilizzati scrivere e nastri sono classificati in una voce inchiostratori simi- doganale diversa da quella del li, inchiostrati o prodotto, e altrimenti preparati - purche' il valore di tutti i per lasciare impron- materiali utilizzati non ec- te, anche montati su ceda il 50% del prezzo franco bobine o in cartuc- fabbrica del prodotto ce; cuscinetti per timbri, anche impre- gnati, con o senza scatola ex 9613 Accenditori ed ac- Fabbricazione in cui il valore cendini ad accensio- di tutti i materiali della vo- ne piezoelettrica ce 9613 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9614 Pipe, comprese le Fabbricazione a partire da teste di pipe sbozzi capitolo Oggetti d'arte, da Fabbricazione in cui tutti i 97 collezione o di an- materiali utilizzati sono tichita' classificati in una voce di- versa da quella del prodotto. Segue tabella Voce Designazione Lavorazione o trasformazione alla doganale delle merci quale devono essere sottoposti i SA materiali non originari per ottene- re il carattere di prodotti origina- ri (1) (2) (4) ex Reattori nucleari, Fabbricazione in cui il valore di capitolo caldaie, macchine, tutti i materiali utilizzati non 84 apparecchi e conge- eccede il 30% del prezzo franco gni meccanici; parti fabbrica del prodotto di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o par- ti di voci dogana- li, per i quali le relative regole fi- gurano in appresso: ex 8401, 8402, 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8482, 8484 e 8485 ex 8401 Elementi combustibi- Fabbricazione in cui il valore di li nucleari tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8402 Caldaie a vapore Fabbricazione in cui il valore di (generatori di vapo- tutti i materiali utilizzati non re), diverse dalle eccede il 25% del prezzo franco caldaie per il ri- fabbrica del prodotto scaldamento centrale costruite per pro- durre contemporanea- mente acqua calda e vapore a bassa pres- sione; caldaie dette "ad acqua surriscal- data" 8403 e Caldaie per il ri- Fabbricazione in cui il valore di ex 8404 scaldamento centra- tutti materiali utilizzati non le, diverse da quel- eccede il 40% del prezzo franco le della voce 8402 e fabbrica del prodotto apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento 8411 Turboreattori, Fabbricazione in cui il valore di turbopropulsori e tutti i materiali utilizzati non altre turbine a gas eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8413 Pompe volumetriche Fabbricazione in cui il valore di rotative tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8414 Ventilatori e simi- Fabbricazione in cui il valore di li, per usi indu- tutti i materiali utilizzati non striali eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8418 Frigoriferi, con- Fabbricazione in cui il valore di gelatori-conservato- tutti i materiali utilizzati non ri ed altro materia- eccede il 25% del prezzo franco le, altre macchine fabbrica del prodotto ed apparecchi per la produzione del fred- do, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparec- chi per il condizio- namento dell'aria della voce 8415 ex 8419 Macchine per l'in- Fabbricazione in cui il valore di dustria del legno, tutti i materiali utilizzati non della pasta per car- eccede il 30% del prezzo franco ta e del cartone fabbrica del prodotto 8420 Calandre e lamina- Fabbricazione in cui il valore di toi, diversi da tutti i materiali utilizzati non quelli per i metalli eccede il 30% del prezzo franco o per il vetro, e fabbrica del prodotto cilindri per dette macchine 8423 Apparecchi e stru- Fabbricazione in cui il valore di menti per pesare, tutti i materiali utilizzati non comprese la basculle eccede il 25% del prezzo franco e le bilance per fabbrica del prodotto verificare ma esclu- se le bilance sensi- bili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia da 8425 Macchine ed apparec- Fabbricazione in cui il valore di a 8428 chi di sollevamento, tutti i materiali utilizzati non di movimentazione, eccede il 30% del prezzo franco di carico o di fabbrica del prodotto scarico 8429 Apripista (bulldo- zers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escava- tori, caricatori e caricatrici-spala- trici, compattatori e rulli compressori, semoventi: - rulli compressori - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8430 Altre macchine ed Fabbricazione in cui il valore di apparecchi per lo tutti i materiali utilizzati non sterramento, il li- eccede il 30% del prezzo franco vellamento, lo spia- fabbrica del prodotto namento, la escava- zione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali me- talliferi, battipali a macchine per la estrazione dei pali, spazzaneve 8439 Macchine ed apparec- Fabbricazione in cui il valore di chi per la fabbrica- tutti i materiali utilizzati non zione della pasta di eccede il 30% del prezzo franco materie fibrose cel- fabbrica del prodotto lulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone 8441 Altre macchine ed Fabbricazione in cui il valore di apparecchi per la tutti i materiali utilizzati non lavorazione della eccede il 30% del prezzo franco pasta per carta, fabbrica del prodotto della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo 8482 Cuscinetti a rotola- Fabbricazione in cui il valore di mento, a sfere, a tutti i materiali utilizzati non cilindri, a rulli o eccede il 25% del prezzo franco ad aghi fabbrica del prodotto ex Macchine elettriche, Fabbricazione in cui il valore di capitolo apparecchi e mate- tutti i materiali utilizzati non 85 riale elettrico e eccede il 30% del prezzo franco loro parti; apparec- fabbrica del prodotto chi per la registra- zione o la riprodu- zione del suono, ap- parecchi per la re- gistrazione o la ri- produzione delle im- magini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8737, ex 8541, 8542, da 8544 a 8548 8501 Motori e generatori Fabbricazione in cui il valore di elettrici (esclusi i tutti i materiali utilizzati non gruppi elettrogeni) eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8502 Gruppi elettrogeni e Fabbricazione in cui il valore di convertitori rotanti tutti i materiali utilizzati non elettrici eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8518 Microfoni e loro Fabbricazione in cui il valore di supporti; altopar- tutti i materiali utilizzati non lanti anche montati eccede il 30% del prezzo franco nelle casse acusti- fabbrica del prodotto che; auricolari, cuffie e simili, an- che combinati con un microfono; amplifi- catori elettrici ad audiofrequenza: ap- parecchi elettrici di amplificazione del suono 8519 Giradischi, elettro- foni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza disposi- tivo incorporato per la registrazione del suono - fonografi elettri- Fabbricazione in cui il valore di ci tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8520 Magnetofoni ed altri Fabbricazione in cui il valore di apparecchi per la tutti i materiali utilizzati non registrazione del eccede il 30% del prezzo franco suono, anche con di- fabbrica del prodotto spositivo incorpora- to per la riprodu- zione del suono 8521 Apparecchi per la Fabbricazione in cui il valore di videoregistrazione tutti i materiali utilizzati non o la videoriprodu- eccede il 30% del prezzo franco zione fabbrica del prodotto 8524 Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, regi- strati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capito- lo 37: - matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8525 Apparecchi trasmit- Fabbricazione in cui il valore di tenti per la radio- tutti i materiali utilizzati non telefonia, la radio- eccede il 25% del prezzo franco telegrafia, la ra- fabbrica del prodotto diodiffusione o la televisione, anche muniti di un ap- parecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecame- re 8526 Apparecchi di radio- Fabbricazione in cui il valore di rilevamento e di ra- tutti i materiali utilizzati non dioscandaglio (ra- eccede il 25% del prezzo franco dar), apparecchi di fabbrica del prodotto radionavigazione ed apparecchi di radio- telecomando 8527 Apparecchi riceventi Fabbricazione in cui il valore di per la radiotelefo- tutti i materiali utilizzati non nia, la radiotele- eccede il 25% del prezzo franco grafia o la radio- fabbrica del prodotto diffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di oro- logeria 8528 Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televiso- ri a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involu- cro, con un apparec- chio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini - apparecchi per la Fabbricazione in cui il valore di registrazione o la tutti i materiali utilizzati non riproduzione di im- eccede il 30% del prezzo franco magini, con video- fabbrica del prodotto sintonizzazione in- corporato - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8529 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle vo- ci da 8525 a 8528: - adatte per essere utilizzate unicamen- te o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini - altre Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8535 Apparecchi per Fabbricazione in cui il valore di e l'interruzione, il tutti i materiali utilizzati non 8536 sezionamento, la eccede il 30% del prezzo franco protezione, la dira- fabbrica del prodotto mazione, l'allaccia- mento o il collega- mento dei circuiti elettrici 8537 Quadri, pannelli, Fabbricazione in cui il valore di mensole, banchi, ar- tutti i materiali utilizzati non madi (compresi gli eccede il 30% del prezzo franco armadi di comando fabbrica del prodotto numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorpo- rano gli strumenti o apparecchi del capi- tolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 ex 8541 Diodi, transistor e Fabbricazione in cui il valore di simili dispositivi a tutti i materiali utilizzati non semiconduttori, eccede il 25% del prezzo franco esclusi i dischi fabbrica del prodotto (wafers) non ancora tagliati in micro- placchette 8542 Circuiti integrati e Fabbricazione in cui il valore di microassiemaggi tutti i materiali utilizzati non elettronici eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8608 Materiale fisso per Fabbricazione in cui il valore di strade ferrate o si- tutti i materiali utilizzati non mili; apparecchi eccede il 30% del prezzo franco meccanici (compresi fabbrica del prodotto quelli elettromec- canici) di segnala- zione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o flu- viali, aree di par- cheggio, instal- lazioni portuali o aerodromi; loro par- ti 8709 Autocarrelli non mu- Fabbricazione in cui il valore di niti di un disposi- tutti i materiali utilizzati non tivo di sollevamen- eccede il 30% del prezzo franco to, dei tipi utiliz- fabbrica del prodotto zati negli stabili- menti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti 8710 Carri da combat- Fabbricazione in cui il valore di timento e autoblin- tutti i materiali utilizzati non de, anche armati; eccede il 30% del prezzo franco loro parti fabbrica del prodotto 8711 Motocicli (compresi i ciclomotori) e ve- locipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini late- rali; carrozzini la- terali ("side car") - con motore alter- nativo a pistoni, a combustione interna, a cilindrata: - non superiore a Fabbricazione in cui il valore di 50 cm cubi tutti i materiali utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto - superiore a 50 cm Fabbricazione in cui il valore di cubi tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8712 Biciclette senza Fabbricazione in cui il valore di cuscinetti a sfere tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8715 Carrozzine, passeg- Fabbricazione in cui il valore di gini e veicoli simi- tutti i materiali utilizzati non li per il trasporto eccede il 30% del prezzo franco dei bambini; loro fabbrica del prodotto parti 8716 Rimorchi e semiri- Fabbricazione in cui il valore di morchi per qualsiasi tutti i materiali utilizzati non veicolo; altri vei- eccede il 30% del prezzo franco coli non automobi- fabbrica del prodotto li; loro parti ex Aeroplani, veicoli Fabbricazione in cui il valore di capitolo spaziali e loro par- tutti i materiali utilizzati non 88 ti, esclusi i pro- eccede il 40% del prezzo franco dotti delle voci ex fabbrica del prodotto 8804 e 8805 per i quali le regole sono specificate in ap- presso ex 8804 Rotochutes Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8805 Apparecchi e dispo- Fabbricazione in cui il valore di sitivi per il lancio tutti i materiali utilizzati non di veicoli aerei: eccede il 30% del prezzo franco apparecchi e dispo- fabbrica del prodotto sitivi per l'appon- taggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti capitolo Navi, battelli ed Fabbricazione in cui il valore di 89 altri natanti tutti materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui il valore di capitolo parecchi d'ottica, tutti i materiali utilizzati non 90 per fotografia e per eccede il 30% del prezzo franco cinematografia, di fabbrica del prodotto misura, di controllo o di precisione, strumenti ed ap- parecchi medico- chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparec- chi, esclusi i pro- dotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le rela- tive regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9020 e da 9024 a 9033 ex 9005 Binocoli, cannoc- Fabbricazione in cui il valore di chiali, telescopi tutti i materiali utilizzati non ottici e loro soste- eccede il 30% del prezzo franco gni fabbrica del prodotto ex 9006 Apparecchi fotogra- Fabbricazione in cui il valore di fici (non cinemato- tutti i materiali utilizzati non grafici): apparecchi eccede il 30% del prezzo franco e dispositivi, com- fabbrica del prodotto presi lampade e tu- bi, per la produzio- ne di lampi di luce in fotografia, di- versi dalle lampade per lampi di luce, elettriche 9007 Cineprese e proiet- Fabbricazione in cui il valore di tori cinematografi- tutti i materiali utilizzati non ci, anche muniti di eccede il 30% del prezzo franco dispositivi per la fabbrica del prodotto registrazione o la riproduzione del suono 9011 Microscopi ottici, Fabbricazione in cui il valore di compresi quelli per tutti i materiali utilizzati non la microfotografia, eccede il 30% del prezzo franco la microcinematogra- fabbrica del prodotto fia o la microproie- zione 9018 Strumenti e apparec- chi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compre- si gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonche' gli apparec- chi per controlli oftalmici: - poltrone per ga- Fabbricazione in cui il valore di binetti da dentista, tutti i materiali utilizzati non munite di strumenti eccede il 40% del prezzo franco o di sputacchiera fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9019 Apparecchi di mec- Fabbricazione in cui il valore di canoterapia; ap- tutti i materiali utilizzati non parecchi per massag- eccede il 25% del prezzo franco gio; apparecchi di fabbrica del prodotto psicotecnica; ap- parecchi di ozonote- rapia, di ossigeno- terapia, di aerosol- terapia, apparecchi respiratori di ria- nimazione ed altri apparecchi di tera- pia respiratoria 9020 Altri apparecchi re- Fabbricazione in cui il valore di spiratori e maschere tutti i materiali utilizzati non antigas, escluse le eccede il 25% del prezzo franco maschere di prote- fabbrica del prodotto zione prive del mec- canismo e dell'ele- mento filtrante amo- vibile 9028 Contatori di gas, di liquidi o di elet- tricita', compresi i contatori per la loro taratura: - parti ed accessori - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9105 Orologi, pendole, Fabbricazione in cui il valore di sveglie e simili ap- tutti i materiali utilizzati non parecchi di orologe- eccede il 30% del prezzo franco ria, con movimento fabbrica del prodotto diverso da quello degli orologi tasca- bili 9109 Movimenti di orolo- Fabbricazione in cui il valore di geria, completi e tutti i materiali utilizzati non montati, diversi da eccede il 30% del prezzo franco quelli degli orologi fabbrica del prodotto tascabili 9110 Movimenti di orolo- Fabbricazione in cui il valore di geria completi, non tutti i materiali utilizzati non montati o parzial- eccede il 30% del prezzo franco mente montati "cha- fabbrica del prodotto blons", movimenti di orologeria incomple- ti, montati; sbozzi di movimenti di oro- logeria 9111 Casse per orologi e Fabbricazione in cui il valore di loro parti tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9112 Casse, gabbie e si- Fabbricazione in cui il valore di mili, per apparecchi tutti i materiali utilizzati non di orologeria e loro eccede il 30% del prezzo franco parti fabbrica del prodotto Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 4 - Allegato III
ALLEGATO III CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR. 1 1. Il certificato EUR. 1 e' compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo e' stampato in una o piu' lingue in cui l'accordo e' redatto. Il certificato EUR. 1 viene compilato in una di tali lingue e in conformita' delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere iscritto in inchiostro e in carattere stampatello. 2. Il certificato EUR. 1 deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. 3. Le autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' e possono riservarsi la stampa dei certificati EUR. 1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa". (2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono. (1)| 1. Esportatore (nome, | EUR.1 N. A 000 000 | | indirizzo completo, | | | paese) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Prima di compilare il formulario consul-| | |tare le note al retro | | | | | | 2. Certificato utilizzato negli scambi | | | preferenziali tra | | | | | 3. Destinatario (nome,| | | indirizzo completo, | | | paese) (indicazione | | | facoltativa) | (indicare i paesi, gruppi di paesi o | | | territori di cui trattasi) | | | | | |4. Paese, gruppo di |5. Paese, gruppo di| | | paesi o territorio | paesi o territorio| | | di cui i prodotti | di destinazione | | | sono considerati | | | | originari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6. Informazioni riguar-| 7. Osservazioni | |danti il trasporto (in-| | |dicazione facoltativa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (2)|8. N. d'ordine, marche,|9. Massa lorda (Kg) |10. Fatture (indi- | |numeri, numero e natura|o altra misura |cazione facoltati- | |dei colli -1-, designa-|(l, m cubi, ecc.) |va) | |zione delle merci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |11. VISTO DELLA DOGANA | |12. DICHIARAZIONE DELL'E- | | Dichiarazione certifi-| | DELL'ESPORTATORE | | cata conforme | | Io sottoscritto dichiaro | | Documento d'esporta- | | che le merci di cui sopra | | zione -2- | | soddisfano alle condizioni| |modello n. | | richieste per ottenere il | |del | | presente certificato. | |Ufficio doganale | | | | | Timbro |Fatto a addi' | |Paese o territorio in | | | |cui il certificato e' | | | |rilasciato | | | | | | | |A addi' | | | | | | (Firma) | | | | | | (Firma) | | | | | | | |13. DOMANDA DI CONTROL-|14. RISULTATO DEL CONTROLLO | |LO, da inviare a: | | | | | | |Il controllo effettuato ha permesso di | | |constatare che il presente certificato | | |(1) | | | e' stato effettivamente rilasciato | | |dall'ufficio doganale indicato e che i | | |dati ivi contenuti sono esatti. | | | non risponde alle condizioni di | | |autenticita' e di regolarita' richieste | | |(si vedano le allegate osservazioni) | | | | | | | |E' richiesto il con- | | |trollo dell'autentici- | | |ta' e della regolarita'| | |del presente certifica-| | |to | | | | | | | | |Fatto a addi' | Fatto a addi' | | | | | | Timbro | | | | | Timbro | | | | | | | | | | | | (Firma) | (Firma) | | | | | | (1) Segnare con una X la menzione | | | applicabile | | | NOTE 1. Il certificato non deve presentare ne' raschiature ne' correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica cosi' apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorita' doganali del paese o territorio in cui il certificato e' rilasciato. 2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. 3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione. DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa". (1)| 1. Esportatore (nome, | EUR.1 N. A 000.000 | | indirizzo completo, | | | paese) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Prima di compilare il formulario consul-| | |tare le note a retro | | | | | | 2. Domanda per ottenere un certificato | | | da utilizzare negli scambi preferenzia-| | | li tra | | 3. Destinatario (nome,| | | indirizzo completo, | | | paese) (indicazione | | | facoltativa) | (indicare i paesi, gruppi di paesi o | | | territori di cui trattasi) | | | | | |4. Paese, gruppo di |5. Paese, gruppo di| | | paesi o territorio | paesi o territorio| | | di cui i prodotti | di destinazione | | | sono considerati | | | | originari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6. Informazioni riguar-| 7. Osservazioni | |danti il trasporto (in-| | |dicazione facoltativa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8. N. d'ordine, marche,|9. Massa lorda (Kg) |10. Fatture (indi- | |numeri, numero e natura| o altra misura | cazione facoltati-| |dei colli -1-, designa-| (l, m cubi, ecc.) | va) | |zione delle merci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte, DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato; PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni: PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1): MI IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorita' competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorita' ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorita', della mia contabilita' e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra; CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci. Fatto a addi' (Firma) (1) Ad esempio: i documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.
Protocollo n. 4 - Allegato IV
ALLEGATO IV Dichiarazione di cui all'articolo 27 Io sottoscritto, esportatore delle merci cui si riferisce il presente documento, dichiaro che, salvo diversa indicazione contraria (1), tali merci rispondono alle condizioni stabilite per il riconoscimento del carattere originario negli scambi preferenziali con: la Comunita' europea/la Tunisia (2) e sono originari: della Tunisia/della Comunita' europea (2) (3) (localita' e data) (firma) (Alla firma deve seguire l'indicazio- ne, a chiare lettere, del cognome della persona che firma la dichiarazione) (1) Se una fattura comprende anche prodotti non originari della Comunita', l'esportatore e' tenuto a indicarli chiaramente. (2) Cancellare l'indicazione non pertinente. (3) Si puo' fare riferimento a una specifica colonna della fattura in cui sia indicato il paese d'origine di ciascun prodotto.
Protocollo n. 4 - Allegato V
ALLEGATO V Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b) - 30 mm - | | | | (1) | EUR.1 | | | | | | | | | | | | | - 30 mm - | | | | | (2) | | | | | | | | | | | | (1) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione. (2) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.
Protocollo n. 4 - Allegato VI
ALLEGATO VI MODELLO DI DICHIARAZIONE Il sottoscritto dichiara che le merci indicate nella presente fattura sono state ottenute ....................................................... e (secondo il caso) a) (1) soddisfano alle norme relative alla definizione della nozione di "prodotti totalmente ottenuti" o b) (1) sono state ottenute dai seguenti prodotti Descrizione Paese d'origine (2) Valore (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e sono state sottoposte alle seguenti lavorazioni: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indicare la lavorazione) in . . . . . . . . . . . . Fatto a . . . . . . . . . . , il . . . . . . . . . . . . . . . (firma) (1) Compilare se necessario. (2) Compilare se necessario. In tal caso: - se le merci sono originarie di un paese di cui all'accordo o alla convenzione in questione: indicare il paese; - se le merci sono originarie di un altro paese: indicare "paese terzo".
Protocollo n. 4 - Allegato VII
ALLEGATO VII | 1. Speditore (1) | SCHEDA DI INFORMAZIONE | | | per ottenere un | | | CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE | | 2. Destinatario (1) | come previsto dalle disposizioni | | | relative agli scambi tra | | | LA COMUNITA' ECONOMICA | | | EUROPEA | | | E | | | | | | (in stampatello) | | | | | 3. Trasformatore (1) | 4. Stato ove sono state effettuate | | | le lavorazioni o trasformazioni | | | | | 6. Ufficio di dogana di | 5. Per uso ufficiale | | importazione (2) | | | | | | 7. Documento d'importazione| | | (2) | | | modello n. | | | serie | | | del | | | | | | MERCI AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE VERSO LO STATO DESTINATARIO | | | | | 8. Marche, numeri, numero e| 9. Numero posizione |10. Quantita'(3)| | natura dei colli | NdB e designazio-| | | | ne delle merci | 11. Valore (4) | | | | | | MERCI IMPORTATE UTILIZZATE | | | | 12. Numero posizione NdB e |13. Paese di|14. Quantita' |15. Valore| | posizione delle merci | origine (5)| (3) | (2) (6)| | | | | | | 16. Natura delle lavorazioni o trasformazioni effettuate | | | | 17. Osservazioni | | | | 18. VISTO DELLA DOGANA | 12. DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE | | Dichiarazione certifi- | Il sottoscritto dichiara che le | | cata conforme | informazioni che figurano sulla | | Documento | presente scheda sono esatte | | Modello n. | | | Ufficio doganale | Fatto a addi' | | Addi' | | | Timbro | | | dell'ufficio | | | | | | | | | (Firma) | (Firma) | | | | RICHIESTA DI CONTROLLO |RISULTATO DEL CONTROLLO | | Il funzionario doganale | | | sottoscritto chiede il con-| Il controllo effettuato dal funziona-| | trollo dell'autenticita' e | rio doganale sottoscritto ha permesso| | della regolarita' della | di accertare che la presente scheda | | presente scheda di informa-| di informazione: | | zione |a) e' stata effettivamente rilasciata | | | dall'ufficio doganale indicato a | | | che le menzioni ivi contenute sono | | | esatte () | | |b) non risponde ai requisiti di auten-| | | ticita' e di regolarita' prescritte| | | (vedi osservazioni allegate) () | | | | |Fatto a addi' | Fatto a addi' | | | | | Timbro | Timbro | |dell'ufficio |dell'ufficio | | | | | | | | | | | (Firma del funzionario | (Firma del funzionario) | | | | | |() Cancellare la menzione inutile | | | NOTE DELLA PAGINA 1 (1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo. (2) Menzione facoltativa. (3) Kg. hl, m cubi o altra unita' di misura. (4) Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio. (5) Compilare se necessario. In tal caso: - se le merci sono originarie di un paese di cui all'accordo o alla convenzione in questione: indicare il paese; - se le merci sono originarie di un altro paese: indicare "paese terzo" () Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni sulle norme di origine.
Protocollo n. 4-Allegato VIII
ALLEGATO VIII Dichiarazione comune relativa all'articolo 1 Le Parti convengono che le disposizioni dell'articolo 1, lettera e) del protocollo lasciano impregiudicato il diritto della Tunisia a beneficiare del trattamento speciale e differenziato e di tutte le altre deroghe accordate ai paesi in via di sviluppo dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. Dichiarazione comune relativa agli articoli 19 e 33 Le Parti convengono della necessita' di elaborare delle note esplicative per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2 del protocollo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 Per l'applicazione dell'articolo 39 del protocollo, la Comunita' si dichiara disposta a iniziare l'esame delle domande della Tunisia intesa alla previsione di deroghe alle norme di origine fin dalla firma dell'accordo.
Protocollo n. 5 - art. 1
PROTOCOLLO N. 5 RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle Parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti; b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale; d) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.
Protocollo n. 5 - art. 2
ARTICOLO 2 Ambito di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo ai fini della prevenzione, dell'individuazione e della constatazione delle operazioni contrarie alla legislazione doganale. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'.
Protocollo n. 5 - art. 3
ARTICOLO 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata esercita, nel quadro della propria legislazione, una sorveglianza particolare su: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione delle altre Parti contraenti; c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilita' che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Protocollo n. 5 - art. 4
ARTICOLO 4 Assistenza spontanea Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformita' delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti: - operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre Parti contraenti; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale. - persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; - mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
Protocollo n. 5 - art. 5
ARTICOLO 5 Comunicazione/Notifica Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per - fornire tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.
Protocollo n. 5 - art. 6
ARTICOLO 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni: a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua concordata con detta autorita'. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne puo' richiedere la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.
Protocollo n. 5 - art. 7
ARTICOLO 7 Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui e' stata rivolta la domanda dall'autorita' interpellata qualora quest'ultima non possa procedere direttamente. 2. Le domande di assistenza sono adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una Parte contraente, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni stabilite da quest'ultima, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
Protocollo n. 5 - art. 8
ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 puo' essere sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
Protocollo n. 5 - art. 9
ARTICOLO 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio': a) possa pregiudicare la sovranita' della Tunisia o di uno Stato membro della Comunita' richiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o c) faccia intervenire una normativa diversa dalla legislazione doganale; ovvero d) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza e' rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.
Protocollo n. 5 - art. 10
ARTICOLO 10 Obbligo di osservare la riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, in applicazione del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 2. La comunicazione di dati a carattere personale puo' avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle Parti contraenti e' equivalente. Le Parti contraenti devono quantomeno garantire un livello di tutela che si ispiri ai principi delle disposizioni riportate in allegato al presente protocollo.
Protocollo n. 5 - art. 11
ARTICOLO 11 Uso delle informazioni 1. Le informazioni ottenute, ivi comprese quelle a carattere personale, possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le Parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorita' amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'. Queste disposizioni non si applicano quando le informazioni raccolte ai fini del presente protocollo possono essere usate anche per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorita' direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorita' competente che ha fornito tali informazioni e' informata senza indugio di detto uso. 3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo n. 5 - art. 12
ARTICOLO 12 Esperti e testimoni 1. Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato. 2. Il funzionario autorizzato beneficia, sul territorio dell'autorita' richiedente, della tutela accordata ai suoi funzionari dalla legislazione in vigore.
Protocollo n. 5 - art. 13
ARTICOLO 13 Spese di assistenza Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Protocollo n. 5 - art. 14
ARTICOLO 14 Esecuzione 1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali nazionali della Tunisia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alla autorita' doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizione necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono, attraverso il Comitato di cooperazione doganale istituito dall'articolo 40 del protocollo n. 4, proporre al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie. 2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalita' di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo n. 5 - art. 15
ARTICOLO 15 Complementarita' 1. Il presente protocollo integra gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che si concluderanno tra uno o piu' Stati membri dell'Unione europea e la Tunisia e non ne pregiudica l'applicazione. Inoltre esso non osta alla fornitura di un'assistenza reciproca piu' vasta ai sensi di detti accordi. 2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunita' che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorita' doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunita'.
Protocollo n. 5 - Allegato
Allegato al Protocollo PRINCIPI FONDAMENTALI APPLICABILI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 1. I dati a carattere personale oggetto di trattamento informatico devono: a) essere ottenuti e trattati in maniera corretta e conforme alla legge; b) essere conservati a fini precisi e legittimi e non essere utilizzati in modi incompatibili con tali fini; c) essere adeguati, pertinenti e ragionevoli alla luce dei fini per i quali sono stati conservati; d) essere precisi e, se del caso, aggiornati; e) essere conservati in una forma che consenta di individuare la persona incriminata entro un arco di tempo non superiore a quello necessario per la procedura ai fini della quale i dati sono conservati; 2. I dati a carattere personale che forniscono indicazioni sull'origine razziale, le opinioni politiche o religiose o altre convinzioni, nonche' quelli relativi alla salute o alla vita sessuale di chiunque non possono essere assoggettati a trattamento informatico, a meno che la legislazione nazionale non conceda garanzie sufficienti. Le presenti disposizioni si applicano anche ai dati a carattere personale relativi alle condanne inflitte in campo penale. 3. Si devono adottare adeguate misure di sicurezza affinche' i dati a carattere personale registrati in schedari informatici siano protetti da ogni forma di distruzione non autorizzata e di accesso, modifica o divulgazione non autorizzata. 4. Ogni persona deve essere abilitata: a) a sapere se i dati a carattere personale che la riguardano sono contenuti in uno schedario informatico, i fini per i quali essi sono principalmente utilizzati e l'identita', nonche' il luogo di residenza abituale o il luogo di lavoro della persona responsabile di tale schedario; b) a ricevere a scadenze regolari e senza spese o ritardi eccessivi la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatico contenente i dati a carattere personale che la riguardano, nonche' la comunicazione di tali dati in forma comprensibile; c) a ottenere, a seconda dei casi, la rettifica o la soppressione di tali dati se essi sono stati sottoposti a trattamenti che violano le disposizioni previste dalla legislazione nazionale che consentono l'applicazione dei principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato; d) a disporre di mezzi di ricorso qualora non si dia seguito a una domanda di comunicazione o, se del caso, alla comunicazione, alla rettifica o alla soppressione di cui alle lettere b) e c). 5.1. Alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato si puo' derogare unicamente nei casi seguenti. 5.2. Si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato quando cio' e' previsto dalla legislazione della Parte contraente e quando tale deroga costituisce una misura indispensabile in una societa' democratica e mira a: a) proteggere la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, nonche' gli interessi monetari dello Stato, o a combattere illeciti penali; b) proteggere le persone cui i dati in questione si riferiscono o i diritti e le liberta' di altre persone. 5.3. La legge puo' prevedere limitazioni dei diritti di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d) del presente allegato per quanto riguarda gli schedari informatici contenenti dati a carattere personale utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora sia chiaro che tale utilizzo non rischia di pregiudicare la vita privata delle persone cui si riferiscono i dati in questione. 6. Nessuna disposizione del presente allegato dev'essere interpretata come una limitazione o un ostacolo alla possibilita', per una Parte contraente, di accordare alle persone cui si riferiscono i dati in questione una tutela superiore a quella prevista dal presente allegato.
Protocollo n. 5 - Allegato 1
ALLEGATO 1 Merci di cui all'articolo 10, paragrafo 1 Codice NC Designazione delle merci 0403 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: 0403 10 51 - Iogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: --- inferiore o uguale a 1,5% 0403 10 53 --- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 0403 10 59 --- superiore a 27% --- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 0403 10 91 --- inferiore o uguale a 3% 0403 10 93 --- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6% 0403 10 99 --- superiore a 6% 0403 90 71 - Altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao -- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aven- ti tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte --- inferiore o uguale a 1,5% 0403 90 73 --- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 0403 90 79 --- superiore a 27% -- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse pro- venienti dal latte: 0403 90 91 --- inferiore o uguale a 3% 0403 90 93 --- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6% 0403 90 99 --- superiore a 6% 0710 40 00 Granturco dolce, anche cotto, in acqua o al vapore, congelato 0711 90 30 Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui e' presentato 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: 1517 10 10 - Margarina, esclusa la margarina liquida, avente teno- re, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15% 1517 90 10 - Altra, avente tenore, in peso, di materie grasse pro- venienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15% 1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (com- preso il cioccolato bianco), fatta eccezione per gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre mate- rie di cui al codice NC 1704 90 10 1704 10 11 - Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero : -- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in sacca- rosio): --- sotto forma di strisce 1704 10 19 --- altre -- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o supe- riore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1704 10 91 --- sotto forma di strisce 1704 10 99 --- altre 1704 90 30 - Preparazione detta "cioccolato bianco" - altri: 1704 90 51 -- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imbal- laggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg 1704 90 55 - Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse 1704 90 61 - Confetti e prodotti simili confettati - Altri: 1704 90 65 -- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri 1704 90 71 -- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene 1704 90 75 -- Caramelle -- altri: 1704 90 81 --- ottenuti per compressione 1704 90 99 --- altri 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao 1806 10 15 -- non contenente o contenente, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio 1806 10 20 -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'iso- glucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5% e inferiore a 65% 1806 10 30 -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'iso- glucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80% 1806 10 90 -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'iso- glucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80% 1806 20 10 - altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: -- aventi tenore, in peso, di burro di cacao e di mate- ria grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31% 1806 20 30 -- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o supe- riore a 25% e inferiore a 31% - altre: 1806 20 50 -- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18% 1806 20 70 -- Preparazioni dette "Chocolate milk crumb" 1806 20 80 -- Glassatura al cacao 1806 20 95 -- altre - altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: 1806 31 00 -- ripiene 1806 32 10 -- non ripiene: --- con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti 1806 32 90 -- altre 1806 90 11 - altre: -- Cioccolata e prodotti di cioccolata: --- cioccolatini (praline), anche ripieni: ---- contenenti alcole 1806 90 19 --- altri -- altri: 1806 90 31 -- ripieni 1806 90 38 -- non ripieni 1806 90 50 - Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbri- cati con prodotti di sostituzione dello zucchero, con- tenenti cacao 1806 90 60 - Pasta da spalmare contenente cacao 1806 90 70 - Preparazioni per bevande, contenenti cacao 1806 90 90 - altre 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di fa- rine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate ne' comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10%, in peso, non nominate ne' comprese altrove 1901 10 - Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condi- zionate per la vendita al minuto 1901 20 - Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 1901 90 11 - Estratti di malto: -- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90% 1901 90 19 -- altri 1901 90 99 - altri: 1902 Paste alimentari, fatta eccezione per quelle farcite di cui alle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato 1902 11 - Paste alimentari non cotte ne' farcite ne' altrimenti preparate: - contenenti uova 1902 19 10 - non contenenti farine ne' semolini di frumento (grano) tenero 1902 20 90 - altre - Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): 1902 20 91 -- cotte 1902 20 99 -- altre - altre paste alimentari: 1902 30 10 -- secche 1902 30 90 -- altre 1902 40 10 - Cuscus: -- non preparato 1902 40 90 - altro 1903 00 00 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati 1904 10 10 - Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: -- a base di granturco 1904 10 30 -- a base di riso 1904 10 90 -- altri 1904 90 10 - altri: -- Riso 1904 90 90 -- altri 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della bi- scotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per si- gilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 1905 10 00 - Pane croccante detto Knackebrot 1905 20 10 - Pane con spezie (panpepato): -- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30% (compreso lo zucchero invertito calcolato in sacca- rosio) 1905 20 30 -- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o supe- riore a 30% e inferiore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 1905 20 90 -- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o supe- riore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcola- to in saccarosio) 1905 30 11 - Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e . cialdini: -- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao: --- in imballaggi immediati di contenuto netto non su- periore a 85 g 1905 30 19 --- altri -- altri: --- Biscotti con aggiunta di dolcificanti: 1905 30 30 ---- aventi tenore, in peso, di materia grassa prove- niente dal latte uguale o superiore a 8% ---- altri 1905 30 51 ----- doppio biscotto con ripieno 1905 30 59 ----- altri -- Cialde e cialdine 1905 30 91 --- salate, anche ripiene 1905 30 99 --- altre 1905 40 10 - Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili to- stati: -- Fette biscottate 1905 40 90 -- altri 1905 90 10 -- Pane azzimo (mazoth) 1905 90 20 -- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili -- altri: 1905 90 30 --- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5%, in peso, sulla materia secca 1905 90 40 --- Cialde e cialdine aventi tenore di umidita' superio- re a 10% 1905 90 45 --- Biscotti 1905 90 55 --- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati -- altri: 1905 90 60 --- con aggiunta di dolcificanti 1905 90 90 --- altri: 2001 90 30 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico 2001 90 40 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico 2004 10 91 Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, pre- parate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido ace- tico, congelate 2004 90 10 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, con- gelato 2005 20 10 Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, pre- parate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido ace- tico, non congelate 2005 80 00 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato 2008 92 45 Preparazioni del tipo Musli a base di fiocchi di cereali non tostati 2008 99 85 Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) altrimenti preparato o conservato, senz aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole 2008 99 91 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili a piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole 2101 10 98 --- Altri 2101 20 98 --- Altri 2101 30 19 Succedanei torrefatti del caffe', esclusa la cicoria torrefatta 2101 30 99 Estratti, essenze o concentrati di succedanei torrefatti del caffe', esclusi quelli di cicoria torrefatta 2102 10 31 - Lieviti di panificazione 2102 10 39 - altri 2105 Gelati, anche contenenti cacao 2105 00 10 - non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte - aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 2105 00 91 -- uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% 2105 00 99 -- uguale o superiore a 7% 2106 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove 2106 10 80 - altri 2106 90 10 - Preparazioni dette "fondute" - Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: 2106 90 98 -- altri 2202 90 91 Bevande non alcooliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce NC 2009, contenenti prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 2202 90 95 - altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse pro- venienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 -- uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2% 2202 90 99 - uguale o superiore a 2% 2905 43 00 Mannitolo 2905 44 D-Glucitolo (sorbitolo) 2905 44 11 - in soluzione acquosa: -- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glu- citolo 2905 44 19 -- altro - altri: 2905 44 91 -- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glu- citolo 2905 44 99 -- altro 3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine 3505 10 Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati della voce NC 3505 10 50 3505 10 - Destrine ed altri amidi e fecole modificati 3505 10 10 -- Destrina -- altri amidi e fecole modificati: 3505 10 90 --- altri 3505 20 Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di al- tri amidi o fecole modificati 3809 10 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tin- tura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodot- ti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e pre- parazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nel- le industrie tessili, della carta, del cuoio o in in- dustrie simili, non nominati ne' compresi altrove 3823 60 Sorbitolo diverso da quello della voce NC 2905 44 3823 60 11 - in soluzione acquosa: -- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucito- lo 3823 60 19 -- altro - altro: 3823 60 91 -- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glu- citolo 3823 60 99 -- altro
Protocollo n. 5 - Allegato 2
ALLEGATO 2 Prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 Elenco n. 1 CODICE NC Designazione delle merci CONTINGENTI (t) 1519 Acidi grassi monocarbossilici indu- 3.480 1519 11 00 striali; oli acidi di raffinazione; 1519 12 00 alcoli grassi industriali 1519 13 00 1519 19 10 1519 19 30 1519 19 90 1519 20 00 1520 Glicerina, anche pura; acque e liscivie 154 1520 10 00 glicerinose 1520 90 00 1704 Prodotti a base di zuccheri non conte- 186 1704 10 11 nenti cacao (compreso il cioccolato 1704 10 19 bianco) 1704 10 91 1704 10 99 1704 90 10 1704 90 30 1704 90 51 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 99 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata 100 18 03 10 18 03 20 1805 Cacao in polvere, senza aggiunta di 431 zuccheri o di altri dolcificanti 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimen- 180 1806 10 15 tari contenenti cacao 1806 10 20 1806 10 30 1806 10 90 1806 20 10 1806 20 30 1806 20 50 1806 20 70 1806 20 80 1806 20 95 1806 31 00 1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50 1806 90 60 1806 90 70 1806 90 90 19 01 Estratti di malto; preparazioni alimen- 762 tari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non conte- nenti cacao in polvere o che ne conten- gono in una proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate ne' comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci NC da 0401 a 0404, non con- tenenti cacao in polvere o che ne con- tengono in una proporzione inferiore a 10%, in peso, non nominate ne' comprese altrove: 19 01 10 00 19 01 20 00 19 01 90 11 19 01 90 19 19 01 90 91 19 01 90 99 21 06 Preparazioni alimentari non nominate 370 21 06 10 20 ne' comprese altrove 21 06 10 80 21 06 90 10 21 06 90 92 21 06 90 98 2203 Birra di malto 255 22 08 Alcole etilico non denaturato con tito- 532 22 08 20 lo alcolo metrico volumico inferiore a 80% 22 08 30 vol.; acquaviti, liquori ed altre be- 22 08 40 vande contenenti alcole di distilla- 22 08 50 zione; preparazioni alcoliche composte 22 08 90 19 dei tipi utilizzati per la fabbricazio- 22 08 90 31 ne di bevande 22 08 90 33 22 08 90 41 22 08 90 45 22 08 90 48 22 08 90 52 22 08 90 58 22 08 90 65 22 08 90 69 22 08 90 73 22 08 90 79 24 02 Sigari 493 24 02 10 00 24 02 20 10 24 02 20 90 24 02 90 00 29 15 90 Altri acidi carbossilici 153 35 05 Destrina ed altri amidi e fecole modi- 1398 35 05 10 10 ficati, colle a base di amidi o di fe- 35 05 10 90 cole, di destrina o di altri amidi o 35 05 20 10 fecole modificati 35 05 20 30 35 05 20 50 35 05 20 90 38 09 Agenti d'apprettatura o di finitura, 990 38 09 10 10 acceleranti di tintura o di fissaggio 38 09 10 30 di materie coloranti 38 09 10 50 38 09 10 90 () Prodotti per i quali la Tunisia accorda il mantenimento del livello degli oneri doganali in vigore al 1 gennaio 1995 per un periodo di quattro anni entro il limite dei contingenti tariffari indicati, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, nel corso dell'eliminazione dell'elemento industriale dei dazi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, le aliquote dei dazi da applicare ai prodotti per i quali saranno soppressi i contingenti tariffari non potranno essere superiori a quelle in vigore al 1 gennaio 1995.
Protocollo n. 5 - Elenco n. 2
Elenco n. 2 CODICE NC Designazione delle merci 0710 40 00 Granturco dolce, non cotto in acqua o al vapore, conge- lato 0711 90 30 Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esem- pio mediante anidride solforosa o in acqua salata, sol- forata o addizionata di altre sostanze atte ad assicu- rarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui e' presentato 1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro 1903 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da feco- le, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili 2001 90 30 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico 2001 90 40 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante avente tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% preparati o conservati nell'a- ceto o nell'acido acetico 2004 10 91 Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, pre- parate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido ace- tico, congelate 2004 90 10 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato 2005 20 10 Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, pre- parate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate 2005 80 00 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato 2008 92 45 Preparazioni del tipo Musli a base di fiocchi di cerea- li non tostati 2008 99 85 Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata), altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di zuccheri o di alcole 2008 99 91 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, altrimenti preparati o conser- vati, senza aggiunta di zuccheri o di alcole 2101 10 98 Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffe' o a base di caffe', ad esclusione delle pre- parazioni della voce NC 2101 10 91 2101 20 98 Estratti, essenze e concentrati di te' o di mate e pre- parazioni a base di questi estratti, essenze o concen- trati, o a base di te' o di mate, ad esclusione dei prodotti della voce NC 2101 20 10 2101 30 19 Succedanei torrefatti del caffe', ad esclusione della cicoria torrefatta 2101 30 99 Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefat- ti del caffe', ad esclusione di quelli di cicoria tor- refatta 2905 43 00 Mannitolo 2905 44 D-Glucitolo (sorbitolo) 2905 44 11 - in soluzione acquosa: -- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo 2905 44 19 -- altri - altri: 2905 44 91 - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glu- citolo 2905 44 99 - altro Ex 3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine 3823 60 Sorbitolo diverso da quello della sottovoce NC 2905 44 3823 60 11 - in soluzione acquosa -- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glu- citolo 3823 60 19 -- altro - altro 3823 60 91 -- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo 3823 60 99 -- altro
Protocollo n. 5 - Elenco n. 3
Elenco n. 3 ex 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce NC 1516: 1517 10 10 - Margarina, esclusa la margarina liquida, avente teno- re, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15% 1517 90 10 - altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse pro- venienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15% 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, di- versi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati 1904 10 10 - Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: - a base di granturco 1904 10 30 - a base di riso 1904 10 90 - altri 1904 90 10 - altri - riso 1904 90 90 - altri 2105 Gelati, anche contenenti cacao: 2105 00 10 - non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte - aventi tenore, in peso, di materie grasse provenien- ti dal latte: 2105 00 91 -- uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% 2105 00 99 -- uguale o superiore a 7% 2202 90 91 Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce NC 2009 contenenti prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 2202 90 95 - altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse pro- venienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 - uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2% 2202 90 99 - uguale o superiore a 2%
Protocollo n. 5-Allegato n. 3
ALLEGATO 3
Codice NC 0505100 Codice NC 2513290 Codice NC 2613100 Codice NC 2714109 Codice NC 2821100 Codice NC 2832100 Codice NC 2841900
0505900 2514000 2613900 2714909 2821200 2832200 2842100
1302120 2516110 2614000 2715002 2823000 2832300 2842901
1302130 2516120 2615100 2715009 2824100 2833110 2842909
1302140 2516210 2615900 2801100 2824200 2833190 2844400
1302190 2516220 2616100 2801200 2824900 2833210 2846100
1302200 2517100 2616900 2801300 2825100 2833220 2846900
1302310 2517200 2617100 2802000 2825200 2833230 2847000
1505100 2517300 2617900 2803000 2825300 2833240 2848100
1505900 2517410 2618000 2804100 2825400 2833250 2848900
1515601 2517490 2619000 2804210 2825500 2833260 2849100
1515609 2518100 2620110 2804290 2825600 2833270 2849200
1516200 2518200 2620190 2804300 2825700 2833290 2849900
1522000 2518300 2620200 2804400 2825800 2833300 2850000
1702909 2519100 2620300 2804500 2825909 2833400 2851001
1804000 2519900 2620400 2804610 2826110 2834220 2851002
2001909 2520100 2621000 2804690 2826120 2835100 2851009
2101200 2521000 2701110 2804800 2826190 2835210 2901100
2101300 2523300 2701120 2804900 2826200 2835220 2901210
2103301 2524000 2701190 2805110 2826300 2835230 2901220
2106100 2525100 2701200 2805190 2826900 2835249 2901230
2106900 2525200 2702100 2805210 2827100 2835260 2901240
2403100 2525300 2702200 2805220 2827200 2835290 2901290
2403910 2526100 2703000 2805300 2827310 2835390 2902110
2403990 2526200 2704001 2809100 2827320 2836100 2902190
2501001 2527000 2704002 2810000 2827330 2836200 2902200
2501009 2528100 2705000 2811110 2827340 2836300 2902300
2502000 2528900 2706000 2811210 2827350 2836409 2902410
2504100 2529100 2707101 2811220 2827360 2836500 2902420
2504900 2529210 2707109 2811230 2827370 2836600 2902430
2505100 2529220 2707201 2812100 2827380 2836700 2902440
2505900 2529300 2707209 2812900 2827390 2836910 2902500
2506100 2530100 2707301 2813100 2827410 2836920 2902600
2506210 2530200 2707309 2813900 2827490 2836930 2902700
2506290 2530300 2707401 2814100 2827510 2836990 2903110
2507001 2530900 2707409 2814200 2827590 2839110 2903120
2507002 2601110 2707501 2815110 2827600 2839190 2903130
2508100 2601120 2707509 2815120 2828100 2839200 2903140
2508200 2601200 2707600 2815201 2828901 2839900 2903150
2508300 2602000 2707910 2815202 2828902 2840110 2903160
2508401 2603000 2707990 2815300 2828909 2840190 2903190
2508409 2604000 2708100 2816100 2829110 2840200 2903210
2508500 2605000 2708200 2816200 2829190 2840300 2903220
2508600 2606000 2709009 2816300 2829900 2841100 2903230
2508700 2607000 2712109 2817000 2830100 2841200 2903510
2509000 2608000 2712209 2818100 2830200 2841300 2903590
2511200 2609000 2712909 2818200 2830300 2841400 2903610
2512000 2610000 2713119 2818300 2830901 2841500 2803621
2513110 2611000 2713129 2819100 2830909 2841600 2903690
2513190 2612100 2713909 2820100 2831100 2841700 2904200
2513210 2612200 2714108 2820900 2831900 2841800 2904900
Codice NC Codice NC Codice NC Codice NC Codice NC Codice NC Codice NC
2905110 2909600 2915700 2921300 2933110 3004399 3204170
2905120 2910100 291590 2921410 2933190 3004401 3204190
2905130 2910200 2916110 2921420 2933210 3004409 3204200
2905140 2910300 2916120 2921430 2933290 3004501 3204900
2905150 2910900 2916130 2921440 2933310 3004509 3205000
2905160 2911000 2916140 2921450 2933390 3004901 3206100
2905170 2912110 2916150 2921490 2933400 3004909 3206200
2905190 2912120 2916190 2921510 2933510 3006200 3206300
2905210 2912130 2916200 2921590 2933590 3006300 3206410
2905220 2912190 2916310 2922110 2933610 3006400 3206420
2905290 2912210 2916320 2922120 2933690 3006500 3206430
2905310 2912290 2916330 2922130 2933710 3101000 3206490
2905320 2912300 2916390 2922190 2933790 3102100 3206500
2905390 2912410 2917110 2922210 2933900 3102210 3207100
2905410 2912420 2917120 2922220 100 3102290 3207200
2905420 2912490 2917130 2922290 2934200 3102300 3207300
2905430 2912500 2917140 2922300 2934300 3102400 3207400
2905440 2912600 2917190 2922410 2934901 3102500 3212100
2905490 2913000 2917200 2922420 2934909 3102600 3212901
2905500 2914110 2917310 2922490 2935000 3102700 3213100
2906110 2914120 2917320 2922500 2940000 3102800 3213900
2906120 2914130 2917330 2923100 3001100 3102900 3214900
2906130 2914190 2917340 2923200 3001200 3103100 3215901
2906140 2914210 2917350 2923900 3001901 3103200 3215902
2906190 2914220 2917360 2924100 3001909 3103900 3215909
2906210 2914230 2917370 2924210 3002100 3104100 3301110
2906290 2914290 2917390 2924290 3002200 3104200 3301120
2907110 2914300 2918110 2925110 3002310 3104300 3301130
2907120 2914410 2918120 2925190 3002390 3104900 3301140
2907130 2914490 2918130 2925200 3002900 3105100 3301190
2907140 2914500 2918140 2926100 3003101 3105200 3301210
2907150 2914610 2918150 2926200 3003109 3105300 3301220
2907190 2914690 2918160 2926900 3003201 3105400 3301230
2907210 2914700 2918170 2927000 3003209 3105510 3301240
2907220 2915110 2918190 2928000 3003311 3105590 3301250
2907230 2915120 2918210 2929100 3003319 3105600 3301260
2907290 2915130 2918220 2929900 3003391 3105901 3301291
2907300 2915210 2918230 2930100 3003399 3105909 3301299
2908100 2915220 2918290 2930200 3003401 3201100 3301300
2908200 2915230 2918300 2930300 3003409 3201200 3301901
2908900 2915240 2918900 2930400 3003901 3201300 3301902
2909110 2915290 2919000 2930900 3003909 3201900 3301903
2909190 2915310 2920100 2931002 3004101 3202100 3302900
2909200 2915320 2920901 2931009 3004109 3202900 3401111
2909300 2915330 2920909 2932110 3004201 3203000 3402120
2909410 2915340 2921110 2932130 3004209 3204110 3402130
2909420 2915350 2921120 2932190 3004311 3204120 3402191
2909430 2915390 2921190 2932210 3004319 3204130 3403111
2909440 2915400 2921210 2932290 3004321 3204140 3403119
2909490 2915500 2921220 2932901 3004329 3204150 3403191
2909500 2915600 2921290 2932909 3004391 3204160 3403199
Codice NC Codice NC Codice NC Codice NC Codice NC Codice NC Codice NC
3403910 3702950 3821000 3909109 4002800 4103100 4702000
3403990 3703100 3822000 3909201 4002910 4103200 4703110
3404100 3703200 3823100 3909209 4002990 4103900 4703190
3404200 3703900 3823200 3909301 4003000 4104101 4703210
3404900 3705100 3823300 3909309 4004000 4104102 4703290
3405200 3705200 3823400 3909401 4005100 4104221 4704110
3405300 3705900 3823500 3909409 4005200 4104291 4704190
3405400 3707100 3823600 3909501 4005910 4104311 4704210
3405901 3707900 3823901 3909509 4005990 4104391 4704290
3405909 3801100 3823902 3910001 4006100 4105121 4705000
3407001 3801200 3823903 3910009 4006900 4105201 4706100
3407002 3801300 3901100 3911100 4007000 4106121 4706910
3407009 3801900 3901200 3911900 4009201 4106201 4706920
3501100 3802100 3901300 3912110 4009209 4107210 4706990
3501900 3802900 3901901 3912120 4009301 4107290 4801000
3502100 3803000 3901909 3912200 4009309 4107900 4802200
3502900 3804001 3902200 3912310 4009401 4111000 4802300
3503001 3804009 3902300 3912390 4009409 4204001 4802400
3503009 3805100 3902901 3912900 4009501 4204009 4805400
3504000 3805200 3902909 3913100 4009509 4401100 4811391
3505100 3805900 3903110 3913900 4010101 4401210 4811902
3505200 3806100 3903190 3914000 4010102 4401220 4812000
3506910 3806200 3903200 3918101 4010109 4401300 4813900
3506991 3806300 3903300 3918102 4010910 4402001 4822100
3506992 3806901 3903901 3918901 4010991 4402009 4823300
3506999 3806909 3903909 3918902 4010992 4403100 4823511
3507100 3807000 3904100 3919900 4010999 4403200 4823901
3507900 3809100 3904210 3921120 4011300 4403310 4823904
3701100 3809910 3904300 3921140 4014100 4403320 4904009
3701200 3809920 3904400 3921190 4014901 4403330 4905100
3701910 3809990 3904500 3926201 4014909 4403340 4905910
3701990 3810100 3904610 3926902 4015110 4403350 4905990
3702100 3810900 390401 3926903 4015190 4403910 4908101
3702200 3811110 3904909 3926904 4015900 4403920 4908901
3702310 3811190 3905190 3926907 4016100 4403990 4911101
3702320 3811210 3905200 4001100 4016940 4404100 5001000
3702390 3811290 3905901 4001210 4016951 4404200 5002000
3702410 3811900 3905909 4001220 4016959 4405000 5003100
3702420 3812100 3906100 4001290 4016991 4413001 5003900
3702430 3812200 3906909 4001300 4016999 4413009 5004000
3702440 3812300 3907100 4002110 4017001 4417001 5005000
3702510 3814000 3907200 4002190 4017002 4421902 5006001
3702520 3815110 3907300 4002200 4101100 4421903 5006002
3702530 3815120 3907400 4002310 4101210 4501100 5007100
3702540 3815190 3907600 4002390 4101220 4501900 5007201
3702550 3815900 3907910 4002410 4101290 4601200 5007209
3702560 3816000 3907991 4002490 4101300 4601910 5007901
3702910 3817100 3907999 4002510 4101400 4601990 5007909
3702920 3817200 3908100 4002590 4102100 4602100 5101110
3702930 3818000 3908900 4002600 4102210 4602900 5101190
3702940 3820000 3909102 4002700 4102290 4701000 5101210
Codice NC Codice NC Codice NC Codice NC Codice NC Codice NC Codice NC
5101290 5308300 5502002 5801350 6810110 7017100 7209330
5101300 5308900 5502009 5801360 6810200 7017200 7209410
5102100 5309110 5503100 5801901 6812101 7017900 7209420
5102200 5309190 5503200 5801902 6812109 7019100 7209430
5103100 5309210 5503300 5806311 6812200 7019200 7209900
5103200 5309290 5503400 5806312 6812300 7019310 7210319
5103300 5310101 5503900 5806321 6812400 7019320 7210391
5104000 5310109 5504100 5806322 6812500 7019390 7210399
5105100 5310901 5504901 5806391 6812600 7019900 7210419
5105210 5310909 5504909 5806392 6812700 7020002 7210491
5105290 5311001 5506100 5809000 6812900 7104101 7210499
5105300 5311002 5506200 5902100 6814100 7104201 7210701
5105400 5311003 5506300 5902200 6814900 7104901 7210709
5107100 5311004 5506900 5902900 6815100 7201100 7210901
5108100 5311009 5507001 5903100 6815200 7201200 7210909
5108200 5402100 5507002 5903200 6815910 7201300 7211110
5109100 5402200 5507009 5903900 6815990 7201400 7211120
5109900 5402310 5509520 5905001 6902100 7202110 7211190
5110001 5402320 5511100 5905009 6902201 7202190 7211210
5110002 5402330 5511200 5908000 6902901 7202210 7211220
5202910 5402390 5511300 5909000 6903100 7202290 7211290
5203000 5402410 5603001 5910000 6903201 7202300 7211300
5204110 5402420 5603002 5911100 6903900 7202410 7211410
5204190 5402430 5603009 5911200 6904101 7202490 7211490
5204200 5402490 5604100 5911310 6904109 7202500 7211900
5207100 5402510 5604200 5911320 6904901 7202600 7212219
5207900 5402520 5604900 5911400 6904909 7202700 7212291
5301100 5402590 5605000 5911901 6905101 7202800 7212299
5301210 5402610 5606001 5911902 6906001 7202910 7212309
5301290 5402620 5606002 5911909 6906009 7202920 7212401
5301300 5402690 5606003 6115921 6909119 7202930 7212409
5302100 5403100 5606009 6115931 6909199 7202990 7212501
5302900 5403200 5607109 6117801 7002100 7203100 7212509
5303100 5403310 5607309 6217100 7002200 7203900 7212601
5303900 5403320 5607909 6217900 7002310 7205100 7212609
5304100 5403330 5608110 6307200 7002320 7205210 7213209
5304900 5403390 5608190 6502009 7002390 7205290 7213390
5305110 5403410 5608900 6507000 7003110 7206900 7213490
5305190 5403490 5801101 6603200 7003200 7208120 7213509
5305290 5404100 5801102 6603900 7003300 7208130 7214100
5305911 5404900 5801210 6804101 7004100 7208140 7214309
5305919 5405001 5801220 6804109 7005210 7208210 7214409
5305991 5405009 5801230 6804211 7005290 7208220 7214509
5305999 5406100 5801240 6804219 7010901 7208230 7214600
5306100 5406200 5801250 6804300 7010902 7208240 7215100
5306200 5501100 5801260 6806100 7011100 7208320 7215200
5307100 5501200 5801310 6806200 7011200 7208410 7215300
5307200 5501300 5801320 6806900 7011900 7208420 7215400
5308100 5501900 5801330 6807100 7014000 7209310 7215900
5308200 5502001 5801340 6807900 7015100 7209320 7216100
Codice NC Codice NC Codice NC Codice NC Codice NC Codice NC Codice NC
7216220 7319300 7501100 7804200 8112190 8419909 8467920
7216310 7319900 7501200 7806001 8112200 8420990 8467990
7216320 7321901 7502100 7806009 8112400 8421120 8469100
7216330 7326190 7502200 7901110 8112910 8421910 8469210
7216400 7326901 7504000 7901120 8112990 8422110 8469290
7216500 7326902 7505110 7901200 8201500 8422190 8469310
7216609 7326903 7505120 7903100 8201600 8423890 8469390
7216900 7401100 7505210 7903900 8202400 8425200 8470101
7217121 7401200 7505220 7904000 8203300 8425310 8470109
7217129 7402000 7506100 7905000 8203400 8425410 8470210
7217139 7403110 7506200 7906001 8204200 8428400 8470290
7217199 7403120 7507110 7906002 8208300 8428600 8470300
7217219 7403130 7507120 7907100 8208901 8428900 8470400
7217229 7403190 7507200 7907901 8209000 8430200 8470900
7217239 7403210 7508001 8001100 8210000 8431100 8472100
7217299 7403220 7508009 8001200 8211940 8431200 8472200
7217319 7403230 7601100 8003001 8212109 8431410 8472300
7217329 7403290 7601200 8003009 8212201 8431420 8473100
7217339 7405000 7603100 8004000 8212209 8431490 8473210
7217399 7406100 7603200 8005100 8212909 8432801 8473290
7218100 7406200 7604101 8005200 8214109 8432901 8473300
7218900 7407100 7604102 8006001 8301500 8433110 8473400
7301200 7407220 7604291 8007001 8301701 8433190 8474320
7302100 7407290 7604292 8007002 8302600 8437100 8475900
7302200 7408111 7605110 8007009 8305100 8437800 8477900
7302300 7408119 7605190 8101100 8305900 8437900 8478100
7302400 7408210 7605210 8101920 8307100 8442400 8478900
7302900 7408220 7605290 8101930 8311900 8443900 8480300
7303000 7408290 7606119 8101990 8401200 8448330 8480710
7304200 7409119 7606121 8102100 8402900 8448410 8481101
7305110 7409199 7606129 8102910 8403900 8448420 8481109
7307210 7409219 7606919 8102920 8405900 8450200 8481200
7307220 7409299 7606921 8102930 8406110 8450909 8481300
7307230 7409311 7606929 8102990 8406190 8451210 8481400
7307290 7409319 7607110 8103100 8406900 8452210 8481801
7307930 7409391 7609000 8103900 8407100 8452290 8482100
7307990 7409399 7613000 8104110 8407210 8452300 8482200
7312900 7409401 7614900 8104200 8407290 8453900 8482300
7315111 7409409 7616902 8104300 8407900 8454900 8482400
7315119 7409901 7616903 8104901 8409100 8455900 8482500
7315121 7409909 7616904 8104909 8410900 8462310 8482800
7315129 7410210 7616905 8105900 8411910 8462490 8482910
7315190 7410220 7801100 8106000 8411990 8466910 8482990
7315200 7412100 7801910 8107100 8412100 8466920 8485100
7315810 7414100 7801990 8107900 8412900 8466930 8485900
7315890 7414900 7803001 8108100 8414200 8466940 8501100
7315900 7416000 7803002 8108900 8414900 8467110 8501310
7317002 7417009 7804111 8110001 8418696 8467190 8501511
7318161 7419100 7804112 8110009 8419310 8467810 8501512
7319100 7419910 7804191 8111001 8419901 8467890 8502201
7319200 7419991 7804192 8111009 8419902 8467910 8502202
Codice NC Codice NC Codice NC Codice NC Codice NC Codice NC Codice NC
8504230 8516720 8535290 8607300 9008300 9027909 9209930
8504311 8516790 8535400 8607910 9008900 9028100 9209940
8504312 8516800 8536410 8607990 9009110 9028209 9209990
8504500 8517200 8539210 8608009 9009120 9028900 9402102
8504900 8517400 8539229 8701100 9009210 9029201 9402902
8505110 8518211 8539310 8701300 9009220 9029209 9402909
8505190 8518300 8539391 8701900 9009300 9029900 9405501
8505900 8518400 8539400 8703212 9009900 9030900 9502910
8506901 8519290 8540110 8703222 9010300 9031900 9502991
8506909 8519310 8540120 8703322 9010900 9032100 9506110
8507301 8519390 8540200 8801100 9011900 9032900 9506120
8507309 8519400 8540300 8801900 9013900 9033000 9506190
8507400 8520100 8540410 8803100 9014100 9107000 9506290
8507800 8520200 8540420 8803200 9014200 9108110 9506310
8507901 8521100 8540810 8803300 9014800 9108120 9506320
8507902 8521900 8540890 8803900 9014900 9108190 9506390
8507904 8522100 8540910 8904000 9015300 9108200 9506400
8507909 8523110 8540990 8906009 9015900 9108910 9506510
8508100 8523120 8541100 9001100 9017109 9108990 9506590
8508200 8523130 8541210 9001200 9017209 9109110 9506610
8508800 8523209 8541290 9002110 9017300 9109190 9506690
8508900 8524100 8541300 9002190 9017809 9109900 9506700
8509100 8524210 8541400 9002200 9017900 9110110 9506910
8509200 8524220 8541500 9002900 9018110 9110120 9506990
8509300 8524230 8541600 9004903 9018190 9110190 9507100
8509400 8524901 8542110 9005100 9018200 9110900 9507201
8509800 8526100 8542190 9005801 9018320 9114100 9507202
8509900 8526910 8542200 9005809 9018390 9114200 9507300
8510100 8526920 8542800 9005901 9018410 9114300 9507900
8510200 8527311 8542900 9005909 9018491 9114400 9508000
8510900 8527312 8543200 9006200 9018499 9114900 9603500
8511100 8527321 8543800 9006301 9018500 9201100 9603901
8511200 8527322 8543900 9006309 9018902 9201200 9603909
8511300 8530100 8545110 9006400 9018903 9201900 9606300
8511400 8530800 8545190 9006510 9018904 9202100 9607201
8511500 8530900 8545200 9006520 9018909 9202900 9608103
8511800 8532100 8545900 9006530 9019100 9203000 9608409
8511900 8532210 8546200 9006590 9019200 9204100 9608600
8512100 8532220 8547100 9006610 9020000 9204200 9609200
8512201 8532230 8603100 9006620 9021211 9205100
8512300 8532240 8603900 9006690 9021291 9205900
8512400 8532250 8606100 9006910 9022110 9206000
8513101 8532290 8606200 9006990 9022210 9207100
8513900 8532300 8606300 9007110 9022900 9207900
8515900 8532900 8606910 9007191 9024900 9208100
8516103 8533100 8606920 9007199 9025190 9208900
8516310 8533210 8607191 9007210 9025209 9209100
8516320 8533290 8607192 9007290 9025900 9209200
8516330 8533310 8607199 9007910 9026900 9209300
8516400 8533900 8607210 9007920 9027400 9209910
8516500 8535210 8607290 9008100 9027901 9209920
Protocollo n. 5-Allegato n. 4
ALLEGATO 4 | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | | | | | | | | | | | | | | 1302320 2845100 3208202 3915200 3924900 4302110 4805222 1506000 2845900 3208203 3915300 3925101 4302120 4805229 1521100 2902900 3208901 3915900 3925109 4302130 4805230 1521900 2903290 3208902 3916100 3925200 4302190 4805291 2008910 2903300 3208903 3916200 3925300 4302200 4805299 2101100 2903400 3209101 3916900 3925900 4302300 4805300 2103100 2903622 3209102 3917100 3926100 4303100 4805500 2205100 2904100 3209901 3917210 3926209 4303900 4806100 2205900 2931001 3209902 3917220 3926300 4304000 4806200 2503100 2932120 3210001 3917230 3926400 4409100 4806300 2503900 2936100 3210002 3917290 3926901 4409200 4806400 2510100 2936210 3210003 3917310 3926905 4412110 4807100 2510200 2936220 3211000 3917320 3926906 4412120 4807910 2511101 2936230 3212902 3917330 3926909 4412190 4807990 2511109 2936240 3214101 3917390 4011101 4412210 4808200 2515110 2936250 3214109 3917400 4011202 4412290 4808300 2515200 2936260 3215190 3919100 4011203 4412910 4808900 2516901 2936270 3302100 3920200 4011209 4412990 4810110 2516902 2936280 3401193 3920420 4104109 4414000 4810120 2520200 2936290 3406000 3920510 4104210 4415100 4810210 2522100 2936900 3601001 3920590 4104229 4415200 4810290 2530400 2937100 3601009 3920610 4104299 4416000 4810310 2710001 2937210 3602001 3920620 4104319 4417002 4810320 2710003 2937220 3602002 3920630 4104399 4417009 4810390 2710005 2937290 3602003 3920690 4105110 4418100 4810991 2710009 2937910 3602004 3920710 4105129 4418200 4810992 2713209 2937920 3602009 3920720 4105190 4418300 4811100 2804700 2937990 3603001 3920731 4105209 4418400 4811310 2805400 2938100 3603002 3920739 4106110 4418500 4811399 2806200 2938900 3603003 3920790 4106129 4418901 4811400 2808000 2939100 3603009 3920910 4106190 4418909 4811901 2811190 2939210 3604100 3920920 4106209 4420100 4813100 2811290 2939290 3604901 3920930 4107100 4420900 4813200 2819900 2939300 3604902 3920940 4108000 4421100 4814100 2822000 2939400 3604909 3920990 4109000 4421901 4814200 2828903 2939500 3605000 3921110 4110000 4421904 4814300 2834109 2939600 3606901 3921130 4201000 4421909 4814900 2834299 2939700 3701300 3921900 4205001 4502000 4815000 2837110 2939901 3808301 3922100 4205002 4503100 4818500 2837190 2939909 3808302 3922200 4206101 4503900 4823200 2837200 2941100 3808309 3922900 4206109 4504100 4823400 2838000 2941200 3823909 3923100 4206900 4504900 4823902 2843100 2941300 3902100 3923211 4301100 4601100 4823903 2843210 2941400 3904220 3923219 4301200 4707100 4823905 2843290 2941500 3904690 3923291 4301300 4707200 4904001 2843300 2941900 3905110 3923299 4301400 4707300 4907003 2843900 2942000 3906901 3923300 4301500 4707900 4907009 2844100 3208101 3907501 3923400 4301600 4804110 4908102 2844200 3208102 3907509 3923500 4301700 4804190 4908109 2844300 3208103 3909101 3923900 4301800 4805100 4908902 2844500 3208201 3915100 3924100 4301900 4805221 4908909 | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | | | | | | | | | | | | | | 4909000 5206240 5508101 5514320 5704100 6001291 6601911 4910001 5206250 5508109 5514330 5704900 6001299 6601919 4910009 5206310 5508201 5514390 5802110 6001910 6601991 4911109 5206320 5508209 5514410 5802190 6001920 6601999 4911910 5206330 5509110 5514420 5802200 6001991 6602000 4911990 5206340 5509120 5514430 5802300 9001999 6701001 5106100 5206350 5509210 5514490 5803100 6116100 6701009 5106200 5206410 5509220 5516110 5803900 6117809 6702100 5107200 5206420 5509310 5516120 5804100 6117900 6702900 5111110 5206430 5509320 5516130 5804210 6301100 6703000 5111190 5206440 5509410 5516140 5804290 6306111 6704110 5111200 5206450 5509420 5516210 5806100 6306112 6704190 5111300 5401101 5509510 5516220 5806200 6306121 6704200 5111900 5401102 5509530 5516230 5806319 6306122 6704900 5112110 5401201 5509590 5516240 5806329 6306191 6801000 5112190 5401202 5509610 5516310 5806399 6306192 6802101 5112200 5407100 5509620 5516320 5806400 6306210 6802102 5112300 5407200 5509690 5516330 5807101 6306220 6802220 5112900 5407300 5509910 5516340 5807109 6306290 6802230 5113001 5407410 5509920 5516410 5807901 6306310 6802290 5113002 5407420 5509990 5516420 5807909 6306390 6802920 5202100 5407430 5510110 5516430 5808100 6306410 6802930 5202990 5407440 5510120 5516440 5808901 6306490 6802990 5205110 5407510 5510200 5516910 5808902 6306911 6803000 5205120 5407520 5510300 5516920 5808909 6306919 6804221 5205130 5407530 5510900 5516930 5810100 6306991 6804222 5205140 5407540 5513110 5516940 5810910 6306999 6804223 5205150 5407600 5513120 5601211 5810920 6307900 6804224 5205210 5407710 5513130 5601212 5810990 6308000 6804225 5205220 5407720 5513190 5601221 5811001 6402110 6804229 5205230 5407730 5513210 5601222 5811002 6403110 6804230 5205240 5407740 5513220 5601229 5811003 6406200 6805100 5205250 5407810 5513230 5601291 5811009 6406910 6805200 5205310 5407820 5513290 5601299 5901100 6406991 6805300 5205320 5407830 5513310 5601300 5901900 6406992 6808000 5205330 5407840 5513320 5602100 5904100 6406999 6809110 5205340 5407910 5513330 5602210 5904910 6501101 6809190 5205350 5407920 5513390 5602290 5904920 6501009 6809900 5205410 5407930 5513410 5602900 5906100 6502001 6810190 5205420 5407940 5513420 5607101 5906910 6503000 6810910 5205430 5408100 5513430 5607210 5906990 6504000 6810990 5205440 5408210 5513490 5607291 5907001 6505100 6811100 5205450 5408220 5514110 5607299 5607002 6505901 6811200 5206110 5408230 5514120 5607301 5907009 6505902 6811300 5206120 5408240 5514130 5607410 6001101 6505903 6811900 5206130 5408310 5514190 5607491 6001102 6505909 6813100 5206140 5408320 5514210 5607499 6001103 6506100 6813900 5206150 5408330 5514220 5607501 6001104 6506910 6901001 5206210 5408340 5514230 5607509 6001109 6506920 6901002 5206220 5505100 5514290 5607901 6001210 6506990 6901003 5206230 5505200 5514310 5702200 6001220 6601100 6901009 | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | | | | | | | | | | | | | | 6902209 7204290 7217391 7323941 7805001 8301709 8418290 6902909 7204300 7217392 7323949 7805002 8302200 8418694 6903209 7204410 7301100 7323990 7806002 8302300 8418695 6905109 7204490 7304100 7324100 7902000 8302490 8418699 6905901 7204500 7304310 7324211 7907909 8304000 8418991 6905909 7206100 7304391 7324219 8002000 8305200 8418992 6907100 7208310 7304399 7324291 8006002 8306100 8418993 6907901 7208330 7305120 7324299 8101910 8606210 8418994 6908101 7208340 7305310 7324901 8104190 8306290 8418995 6908102 7208350 7305390 7324902 8105100 8306300 8418999 6908108 7208430 7305900 7324909 8109100 8307900 8419110 6908109 7208440 7306100 7326200 8109900 8308100 8419190 6909900 7208450 7306200 7326904 8112110 8308200 8419819 6914101 7208900 7306400 7404000 8112300 8308901 8421991 6914109 7210311 7306500 7407210 8113000 8308902 8421992 6914901 7210411 7308100 7410110 8201100 8308909 8421999 6914909 7212211 7309000 7410120 8201200 8309100 8422900 7001000 7212301 7310100 7411101 8201300 8309901 8423100 7004900 7213201 7310210 7411210 8201400 8309902 8423900 7005100 7213310 7310290 7411220 8201900 8309909 8424890 7005301 7213410 7313000 7411290 8202310 8310000 8424900 7005309 7214301 7314110 7413000 8202320 8311200 8425490 7006000 7214401 7314420 7415100 8202990 8311300 8426910 7007111 7214402 7314490 7415210 8205100 8401100 8427900 7007119 7214403 7317004 7415290 8205200 8401300 8428320 7007190 7214501 7317009 7415310 8205300 8401400 8428500 7007211 7214502 7318110 7415320 8205510 8402190 8431310 7007219 7214503 7318130 7415390 8205590 8402200 8431390 7007290 7216601 7318140 7417001 8205600 8404900 8432909 7008000 7217111 7318151 7418100 8205700 8407310 8433200 7009100 7217112 7318153 7418200 8205800 8407320 8433300 7009910 7217119 7318154 7419999 8206000 8407330 8433510 7009920 7217122 7318169 7503000 8207200 8407340 8436290 7010909 7217131 7318190 7602000 8207300 8408200 8436800 7015901 7217132 7318210 7606111 8207400 8408909 8436910 7015909 7217191 7318220 7606911 8207500 8409910 8436990 7016100 7217192 7318240 7607191 8207600 8409990 8438100 7016901 7217211 7318290 7607199 8207700 8413110 8438900 7016909 7217212 7320209 7607201 8207800 8413200 8439910 7018100 7217221 7320900 7607209 8207900 8413910 8439990 7018200 7217222 7321130 7608201 8208200 8413920 8440900 7018901 7217231 7321821 7608209 8208400 8414510 8441900 7018909 7217232 7321830 7611000 8208909 8414600 8448200 7117110 7217291 7321902 7612900 8212901 8415819 8448510 7117191 7217292 7321903 7614100 8213000 8415831 8448590 7117192 7217311 7321909 7615200 8214101 8415839 8449000 7117193 7217312 7322900 7616100 8214102 8415900 8450901 7117199 7217321 7323100 7616901 8214200 8416100 8450902 7117900 7217322 7323910 7616909 8214901 8416900 8451900 7204100 7217331 7323920 7802000 8214909 8417200 8452100 7204210 7217332 7323939 7803003 8301600 8417900 8452900 | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | | | | | | | | | | | | | | 8462290 8518100 8535909 8703311 8714199 9101212 9305210 8462910 8518219 8536100 8703312 8714930 9101291 9305290 8465990 8518220 8536209 8703319 8714940 9101292 9305901 8468900 8518291 8536499 8703321 8714960 9101911 9305909 8474900 8518299 8536502 8703329 8714999 9101912 9306100 8476110 8518500 8536619 8703331 8715002 9101991 9306210 8476190 8518900 8536699 8703332 8716900 9101992 9306290 8476900 8519100 8536903 8703339 8802111 9103101 9306301 8479820 8519210 8538100 8703901 8802119 9103109 9306309 8479900 8519910 8538900 8703902 8802121 9103901 9306901 8480200 8519990 8539100 8703909 8802129 9103909 9306909 8481901 8520310 8539291 8704101 8802201 9104000 9307000 8481902 8520390 8539299 8704109 8802209 9105111 9401100 8481909 8520900 8539399 8704211 8802301 9105119 9401801 8483100 8522900 8539900 8704221 8802309 9105191 9401901 8483200 8523902 8540490 8704229 8802401 9105199 9401902 8483300 8523903 8541900 8704319 8802409 9105211 9401909 8483400 8523909 8543100 8704321 8802500 9105219 9402109 8483500 8524905 8544111 8704329 8804000 9105291 9402901 8483600 8524906 8544119 8704900 8805100 9105299 9403901 8483900 8524907 8544190 8705100 8805200 9105911 9403902 8484100 8524909 8544301 8705200 8903100 9105919 9403909 8484909 8525101 8544309 8705300 8903910 9105991 9405101 8502301 8525102 8544591 8705400 8903920 9105999 9405102 8502302 8525300 8544592 8705901 8903990 9106100 9405103 8503000 8527110 8544601 8705909 8906001 9106200 9405104 8504402 8527190 8544602 8706001 8907100 9106900 9405109 8504403 8527210 8544700 8706009 8907900 9111101 9405201 8504409 8527290 8546100 8707100 9001300 9111102 9405202 8506200 8527313 8546900 8707900 9001400 9111200 9405203 8512209 8527314 8547200 8708100 9001500 9111800 9405204 8512900 8527323 8547900 8708210 9001900 9111901 9405209 8513109 8527329 8548000 8708290 9004101 9111902 9405300 8514100 8527391 8605000 8708390 9004901 9111909 9405401 8514900 8527392 8606990 8708400 9004904 9112100 9405402 8515310 8527393 8607120 8708500 9017201 9112801 9405403 8516101 8527394 8702900 8708600 9017801 9112809 9405404 8516210 8527399 8703100 8708700 9025111 9112901 9405405 8516602 8527900 8703211 8708930 9025201 9112909 9405409 8516609 8529109 8703213 8708940 9025801 9113100 9405509 8516710 8529902 8703219 8708991 9028201 9113200 9405600 8516901 8529903 8703221 8708999 9028309 9113901 9405911 8516902 8529905 8703223 8709190 9032891 9113909 9405919 8516909 8529909 8703224 8709900 9032892 9301000 9405920 8517101 8531200 8703229 8710000 9101111 9302000 9405991 8517301 8531800 8703231 8711301 9101112 9303100 9405999 8517302 8531900 8703232 8711309 9101121 9303200 9406000 8517309 8534000 8703239 8711401 9101122 9303300 9501000 8517810 8535100 8703241 8711409 9101191 9303900 9502999 8517901 8535300 8703242 8711500 9101192 9304000 9503100 8517909 8535901 8703249 8711900 9101211 9305100 9503200 | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | | | | | | | | | | | | | | 9503300 9612200 9504100 9613100 9504200 9613201 9504300 9613209 9504401 9613301 9504409 9613309 9504900 9613801 9505100 9613809 9505900 9613901 9506210 9613909 9601101 9614100 9601109 9614201 9601901 9614209 9601902 9614900 9601903 9615110 9601909 9615190 9602001 9615901 9602002 9615902 9602009 9615909 9603100 9616100 9603210 9616200 9603290 9617000 9603300 9618000 9603400 9701100 9604000 9701900 9605000 9702000 9606101 9703000 9606102 9704000 9606210 9705000 9606220 9706000 9606290 9607110 9607190 9607209 9608101 9608201 9608203 9608206 9608209 9608311 9608319 9608391 9608401 9608501 9608911 9608919 9608999 9609901 9609909 9610000 9611000
Protocollo n. 5-Allegato n. 5
ALLEGATO 5 | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | | | | | | | | | | | | | | 0509009 3305200 4011991 4407920 4816200 5208320 5211410 1212200 3305300 4011992 4407990 4816300 5208330 5211420 1517900 3305901 4011993 4408101 4816900 5208390 5211430 1518000 3305909 4011994 4408109 4817100 5208410 5211490 2008110 3306100 4011995 4408201 4817200 5208420 5211510 2103200 3306900 4011999 4408209 4817300 5208430 5211520 2103302 3307101 4012101 4408901 4818100 5208490 5211590 2103900 3307109 4012109 4408909 4818200 5208510 5212110 2104100 3307200 4012201 4410100 4818300 5208520 5212120 2104200 3307300 4012209 4410900 4818401 5208530 5212130 2202100 3307410 4012900 4411110 4818402 5208590 5212140 2202900 3307490 4013101 4411190 4818409 5209110 5212150 2207101 3307900 4013109 4411210 4818900 5209120 5212210 2207109 3401119 4013200 4411290 4819100 5209190 5212220 2207201 3401191 4013901 4411310 4819201 5209210 5212230 2207209 3401192 4013909 4411390 4819209 5209220 5212240 2208100 3401200 4016910 4411910 4819300 5209290 5212250 2208901 3402110 4016920 4411990 4819400 5209310 5512110 2208902 3402199 4016930 4419000 4819500 5209320 5512190 2208909 3402200 4016992 4802100 4819600 5209390 5512210 2515121 3402900 4016993 4802510 4820100 5209410 5512290 2515129 3405100 4202110 4802521 4820200 5209420 5512910 2522200 3506100 4202120 4802529 4820300 5209430 5512990 2522300 3606100 4202190 4802530 4820400 5209490 5515110 2523100 3606909 4202210 4802600 4820501 5209510 5515120 2523210 3808101 4202220 4803001 4820509 5209520 5515130 2523290 3808109 4202290 4803009 4820900 5209590 5515190 2523900 3808201 4202310 4804210 4821100 5210110 5515210 2620500 3808209 4202320 4804290 4821900 5210120 5515220 2620900 3808401 4202390 4804310 4822901 5210190 5515290 2710007 3808409 4202911 4804390 4822909 5210210 5515910 2806100 3808901 4202919 4804410 4823110 5210220 5515920 2807000 3808909 4202921 4804420 4823190 5210290 5515990 2809200 3813000 4202929 4804490 4823519 5210310 5601100 2825901 3819000 4202991 4804510 4823590 5210320 5703100 2834219 3920100 4202999 4804520 4823600 5210390 5703200 3005100 3920300 4203101 4804590 4823700 5210410 5703300 3005900 3920410 4203102 4805210 4823909 5210420 5703900 3006100 3923212 4203109 4805600 4901911 5210490 6002100 3006600 3923292 4203210 4805700 4901912 5210510 6002200 3215110 4008110 4203291 4805800 4901991 5210520 6002300 3303001 4008190 4203299 4808100 4901992 5210590 6002410 3303002 4008210 4203301 4809100 5208110 5211110 6002420 3303003 4008290 4203309 4809200 5208120 5211120 6002430 3303004 4009101 4203400 4809900 5208130 5211190 6002491 3304100 4009109 4205009 4810910 5208190 5211210 6002499 3304200 4011009 4407100 4810999 5208210 5211220 6002910 3304300 4011201 4407210 4811210 5208220 5211290 6002920 3304910 4011400 4407220 4811290 5208230 5211310 6002930 3304990 4011500 4407230 4811909 5208290 5211320 6002991 3305100 4011910 4407910 4816100 5208310 5211390 6002999 | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | | | | | | | | | | | | | | 6101100 6104520 6110300 6201120 6204391 6209200 6215200 6101200 6104530 6110901 6201130 6204399 6209300 6215900 6101300 6104591 6110909 6201191 6204410 6209901 6216001 6101901 6104599 6111100 6201199 6204420 6209909 6216009 6101909 9104610 6111200 6201910 6204430 6210100 6301200 6202100 6104620 6111300 6201920 6204440 6210200 6301300 6102200 6104630 6111901 6201930 6204491 6210300 6301400 6102300 6104691 6111909 6201991 6204499 6210400 6301900 6102901 6104699 6112110 6201999 6204510 6210500 6302100 6102909 6105100 6112120 6202110 6204520 6211111 6302210 6103110 6105200 6112191 6202120 6204530 6211112 6302220 6103120 6105901 6112199 6202130 6204591 6211119 6302290 6103191 6105909 6112200 6202191 6204599 6211121 6302310 6103199 6106100 6112310 6202199 6204610 6211122 6302320 6103210 6106200 6112391 6202910 6204620 6211129 6302390 6103220 6106901 6112399 6202920 6204630 6211200 6302400 6103230 6106909 6112410 6202930 6204691 6211311 6302510 6103291 6107110 6112491 6202991 6204699 6211319 6302520 6103299 6107120 6112499 6202999 6205100 6211321 6302530 6103310 6107191 6113000 6203110 6205200 6211329 6302590 6103320 6107199 6114100 6203120 6205300 6211331 6302601 6103330 6107210 6114200 6203191 6205901 6211339 6302602 6103391 6107220 6114300 6203199 6205909 6211391 6302910 6103399 6107291 6114901 6203210 6206100 6211392 6302920 6103410 6107299 6114909 6203220 6206200 6211399 6302930 6103420 6107910 6115110 6203230 6206300 6211411 6302990 6103430 6107920 6115120 6203291 6206400 6211419 6303110 6103491 6107991 6115191 6203299 6206900 6211421 6303120 6103499 6107992 6115199 6203310 6207110 6211429 6303190 6104110 6107999 6115201 6203320 6207191 6211431 6303910 6104120 6108110 6115202 6203330 6207199 6211439 6303920 6104130 6108191 6115209 6203391 6207210 6211491 6303990 6104191 6108199 6115910 6203399 6207220 6211492 6304110 6104199 6108210 6115929 6203410 6207291 6211499 6304190 6104210 6108220 6115939 6203420 6207299 6212101 6304910 6104220 6108291 6115991 6203430 6207910 6212109 6304920 6104230 6108299 6115999 6203491 6207920 6212201 6304930 6104291 6108310 6116910 6203499 6207991 6212209 6304990 6104299 6108320 6116920 6204110 6207999 6212301 6305100 6104310 6108391 6116930 6204120 6208110 6212309 6305200 6104320 6108399 6116991 6204130 6208191 6212901 6305310 6104330 6108910 6116999 6204191 6208199 6212909 6305390 6104391 6108920 6117101 6204199 6208210 6213100 6305900 6104399 6108991 6117102 6204210 6208220 6213200 6310101 6104410 6108999 6117103 6204220 6208291 6213900 6310109 6104420 6109100 6117109 6204230 6208299 6214100 6310901 6104430 6109901 6117201 6204291 6208910 6214200 6310909 6104440 6109902 6117202 6204299 6208920 6214300 6401100 6104491 6109909 6117203 6204310 6208991 6214400 6401910 6104499 6110100 6117209 6204320 6208999 6214900 6401920 6104510 6110200 6201110 6204330 6209100 6215100 6401990 | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | | | | | | | | | | | | | | 6402190 7013310 7110310 7207120 7326909 8403101 8465100 6402200 7013320 7110391 7207190 7409111 8403109 8465910 6402300 7013391 7110399 7207200 7409191 8408100 8465920 6402910 7013399 7110410 7213100 7409211 8408901 8465950 6402990 7013910 7110491 7214200 7409291 8413301 8474311 6403190 7013991 7110499 7216211 7411109 8413302 8481102 6403200 7013992 7111000 7216219 7412200 8413309 8481809 6403300 7013999 7112100 7306300 7419994 8413702 8484901 6403400 7020001 7112200 7306600 7604103 8413709 8501201 6403510 7020009 7112900 7306900 7604210 8413811 8501209 6403590 7101101 7113111 7307110 7604293 8413812 8501400 6403910 7101102 7113112 7307190 7608100 8413819 8501519 6403990 7101210 7113113 7307910 7610100 8415100 8501521 6404110 7101220 7113114 7307920 7610900 8415811 8501529 6404191 7102100 7113119 7308200 7612100 8415820 8502110 6404199 7102210 7113191 7308300 7615100 8418100 8502120 6404201 7102290 7113192 7308400 7606906 8418210 8502130 6404209 7102310 7113193 7308901 8202100 8418220 8504100 6405100 7102390 7113194 7308909 8202200 8418300 8504210 6405200 7103101 7113195 7311000 8202910 8418400 8504220 6405900 7103109 7113196 7312100 8203100 8418500 8504319 6406101 7103911 7113197 7314190 8203200 8418610 8504320 6406109 7103919 7113198 7314200 8204110 8418691 8504330 6802210 7103991 7113199 7314300 8204120 8418692 8504340 6802910 7103999 7113201 7314410 8205400 8418693 8504401 6907902 7104109 7113202 7314500 8205900 8418910 8506110 6907909 7104209 7113203 7315820 8208100 8419811 8506120 6908901 7104909 7113209 7316000 8211100 8421230 8506130 6908902 7105100 7114111 7317001 8211911 8421310 8506190 6908908 7105900 7114119 7317003 8211912 8422400 8507100 6908909 7106100 7114191 7318120 8211919 8423810 8507200 6910100 7106910 7114192 7318159 8211921 8423820 8507903 6910900 7106921 7114193 7318231 8211929 8424100 8515390 6911101 7106922 7114199 7316232 8211931 8424811 8516102 6911109 7106929 7114201 7318239 8211932 8424819 8516290 6911901 7107001 7114209 7320101 8211939 8425421 8516601 6911909 7107002 7115100 7320109 8212101 8425429 8517109 6912001 7108110 7115901 7320201 8215100 8426110 8528100 6912002 7108121 7115902 7321111 8515200 8428100 8528200 6912003 7108129 7115903 7321119 8215910 8432100 8529101 6912009 7108131 7115909 7321120 8215990 8432210 8529102 6913100 7108139 7116101 7321810 8301100 8432290 8529901 6913901 7108200 7116109 7321829 8301200 8432401 8529904 6913909 7109000 7116201 7322110 8301300 8432409 8531100 7010100 7110110 7116209 7322190 8301400 8433400 8536201 7012000 7110191 7118101 7323931 8302100 8436210 8536300 7013100 7110192 7118109 7325100 8302410 8450110 8536491 7013210 7110199 7118901 7325910 8302420 8450120 8536501 7013291 7110210 7118902 7325990 8302500 8450190 8536509 7013292 7110291 7118909 7326110 8303000 8452400 8536611 7013299 7110299 7207110 7326905 8311100 8462390 8536691 | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | | | | | | | | | | | | | | 8536901 8716100 9503490 8536902 8716200 9503500 8537100 8716310 9503600 8537200 8716390 9503700 8539221 8716400 9503800 8544112 8716800 9503900 8544201 9003110 9506620 8544209 9003191 9608102 8544410 9003199 9608109 8544491 9003900 9608202 8544499 9004109 9608399 8544511 9004902 9608509 8544519 9004909 9608991 8544593 9017101 9609100 8544599 9018310 9612100 8544603 9028202 8544609 9028301 8607110 9102110 8609001 9102120 8609009 9102190 8701200 9102210 8702100 9102290 8704212 9102910 8704219 9102990 8704230 9401200 8704311 9401300 8708310 9401400 8708800 9401500 8708910 9401610 8708920 9401690 8708992 9401710 8708993 9401790 8711101 9401809 8711109 9402101 8711201 9403100 8711209 9403201 8712001 9403202 8712009 9403209 8714110 9403300 8714191 9403400 8714192 9403500 8714193 9403600 8714194 9403700 8714195 9403800 8714200 9404100 8714910 9404210 8714920 9404290 8714950 9404300 8714991 9404900 8714992 9502100 8715001 9503410
Protocollo n. 5-Allegato n. 6
ALLEGATO 6 | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | | | | | | | | | | | | | | 0403900 0403100 1902110 1902190 1902200 1902300 1902400 1905100 1905200 1905300 1905400 1905901 1905902 1905909 2102100 2102200 2102300 2201100 2201900 5701101 5701102 5701103 5701109 5701901 5701902 5701903 5701909 5702100 5702310 5702320 5702390 5702410 5702420 5702490 5702510 5702520 5702590 5702910 5702920 5702990 5705000 5804300 5805000 6307100 6309000
Protocollo n. 5-Allegato n. 7
ALLEGATO 7 relativo alla proprieta' intellettuale industriale e commerciale 1. Entro il termine del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, la Tunisia aderira' alle seguenti convenzioni multilaterali sulla tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale: - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (atto di Ginevra, 1991); - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977). 2. Il Consiglio di associazione puo' decidere che il paragrafo 1 del presente allegato si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore. In questo contesto, la Tunisia si adoperera' per aderire, in particolare, alle convenzioni delle quali sono parti gli Stati membri della Comunita'. 3. Le Parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali; - Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967 - Unione di Parigi); - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971).
Atto finale
ATTO FINALE I plenipotenziari: del REGNO DEL BELGIO, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA D'AUSTRIA, della REPUBBLICA PORTOGHESE, della REPUBBLICA DI FINLANDIA, del REGNO DI SVEZIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, qui di seguito denominati "Stati membri", e della COMUNITA' EUROPEA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, qui di seguito denominate "Comunita'", da una parte, e il plenipotenziari della REPUBBLICA DI TUNISIA, qui di seguito denominata "Tunisia", dall'altra, riuniti a Bruxelles, il diciassette luglio millenovecentonovantacinque per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Repubblica di Tunisia, dall'altra, qui di seguito denominato "Accordo euro- mediterraneo", hanno adottato i testi elencati in appresso: l'accordo euro-mediterraneo, nonche' i seguenti protocolli: PROTOCOLLO n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunita' dei prodotti agricoli originari della Tunisia, PROTOCOLLO n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunita' dei prodotti della pesca originari della Tunisia, PROTOCOLLO n. 3 relativo al regime applicabile all'importazione in Tunisia dei prodotti agricoli originari della Comunita', PROTOCOLLO n. 4 sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa, PROTOCOLLO n. 5 sull'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative nel settore doganale. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita', nonche' i plenipotenziari della Tunisia hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale: Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 50 dell'accordo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'accordo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 64, paragrafo 1 dell'accordo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo. Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35, 76 e 77 dell'accordo. Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili. I plenipotenziari della Tunisia hanno preso atto della seguente dichiarazione della Comunita' europea, allegata al presente atto finale: Dichiarazione relativa all'articolo 29 dell'accordo. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni della Tunisia, allegate al presente atto finale: Dichiarazione relativa alla salvaguardia degli interessi della Tunisia. Dichiarazione relativa all'articolo 69 dell'accordo.
Atto finale-Dichiarazioni
DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo 1. Le parti convengono che il dialogo politico a livello ministeriale dovrebbe avere una cadenza perlomeno annuale. 2. Le parti ritengono che dovrebbe instaurarsi un dialogo politico tra il Parlamento europeo e la Camera dei deputati tunisina. Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo Le parti convengono di stabilire di comune accordo la separazione, da parte della Tunisia, di un elemento agricolo nei dazi in vigore applicabili all'importazione di merci originarie della Comunita' prima dell'entrata in vigore dell'accordo per i prodotti figuranti nell'elenco 2 dell'allegato 2 dell'accordo. Tale principio si applichera' anche ai prodotti di cui all'elenco 3 dell'allegato 2 dell'accordo fino a quando sara' avviato lo smantellamento dell'elemento industriale. Qualora la Tunisia dovesse aumentare i dazi in vigore al 1 gennaio 1995 a causa dell'elemento agricolo, per i prodotti sopra indicati essa accordera' alla Comunita' una riduzione del 25% sull'aumento dei dazi. Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo Nel quadro dell'accordo, le Parti convengono che la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i marchi di fabbrica e i marchi commerciali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i disegni e modelli industriali, i brevetti, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni riservate nonche' la protezione contro la concorrenza sleale conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprieta' industriale - Atto di Stoccolma del 1967 (Unione di Parigi). Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo. Le parti riaffermano l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrati quale strumento complementare per promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenze specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunita' europea e i suoi partner. Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo. Le parti riconoscono la necessita' di ammodernare il settore produttivo tunisino per meglio adeguarlo alla realta' dell'economia internazionale ed europea. La Comunita' si adoperera' per sostenere la Tunisia nell'attuazione di un programma a favore dei settori industriali che potranno beneficiare della loro ristrutturazione e del loro adeguamento per affrontare le difficolta' che potranno insorgere a seguito della liberalizzazione degli scambi e in particolare dello smantellamento delle tariffe. Dichiarazione comune relativa all'articolo 50 dell'accordo. Le parti contraenti ritengono importante l'espansione dei flussi di investimenti diretti in Tunisia. Esse concordano di sviluppare l'accesso della Tunisia agli strumenti comunitari di promozione degli investimenti, in conformita' delle relative disposizioni comunitarie. Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'accordo. Fatte salve le condizioni e le modalita' applicabili in ciascuno Stato membro, le Parti esaminano la questione dell'accesso al mercato del lavoro in uno Stato membro del coniuge e dei figli legalmente residenti in virtu' della riunificazione familiare di un lavoratore tunisino legalmente occupato sul territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali, distaccati o apprendisti, per la durata del soggiorno lavorativo autorizzato del lavoratore. Dichiarazione comune relativa all'articolo 64, paragrafo 1 dell'accordo. Non si potra' invocare l'articolo 64, paragrafo 1, per quanto riguarda l'assenza di discriminazioni in materia di licenziamenti, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Il rilascio, il rinnovo o il rifiuto del permesso di soggiorno e' disciplinato unicamente dalla legislazione di ciascuno Stato membro, nonche' dagli accordi e dalle convenzioni bilaterali in vigore tra la Tunisia e detto Stato membro. Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo. Resta inteso che l'espressione "loro familiari" e' definita in base alla legislazione nazionale del paese ospite in questione. Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35, 76 e 77 dell'accordo Qualora nel corso della progressiva attuazione delle disposizioni dell'accordo la Tunisia dovesse incontrare gravi difficolta' relative alla bilancia dei pagamenti, si potranno tenere consultazioni tra la Tunisia e la Comunita' per definire gli strumenti e le modalita' piu' adeguate per aiutare la Tunisia e far fronte a tali difficolta'. Dette consultazioni si svolgeranno in collaborazione con il Fondo monetario internazionale. Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili Resta inteso che il regime da definirsi per i prodotti tessili sara' oggetto di un protocollo specifico, da concludersi entro il 31 dicembre 1995, che riprendera' le disposizioni dell'intesa in vigore nel 1995. DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' Dichiarazione relativa all'articolo 29 dell'accordo. Qualora la Tunisia concludesse accordi finalizzati all'istituzione del libero scambio con altri paesi mediterranei, la Comunita' e' disposta a considerare l'introduzione del cumulo dell'origine nei suoi scambi con tali paesi. DICHIARAZIONE DELLA TUNISIA Dichiarazione relativa alla salvaguardia degli interessi della Tunisia La parte tunisina chiede che si tenga conto degli interessi della Tunisia in relazione alle concessioni e ai vantaggi che dovessero essere accordati ad altri paesi terzi mediterranei nel quadro dei futuri accordi che saranno conclusi tra detti paesi e la Comunita'. Dichiarazione relativa all'articolo 69 dell'accordo. - Considerando la riunificazione familiare un diritto fondamentale dei lavoratori tunisini residenti all'estero, - tenuto conto dell'importanza di tale diritto quale fattore determinante dell'equilibrio della famiglia e garanzia del buon andamento scolastico e dell'integrazione sociale e professionale dei figli, - nonostante gli accordi bilaterali conclusi tra la Tunisia e alcuni paesi membri dell'Unione europea, La Tunisia auspica che la questione della riunificazione familiare costituisca oggetto di discussioni approfondite con la Comunita' finalizzate a migliorare e agevolare le condizioni per la riunificazione familiare. Fatto a Bruxelles, addi' diciassette luglio millenovecentonovantacinque.