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LEGGE 4 marzo 1997, n. 62

Current text a fecha 1997-03-24

Entrata in vigore della legge: 07-04-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al memorandum di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXV del memorandum stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Memorandum

Memorandum Parte di provvedimento in formato grafico

Memorandum - art. I

Allegato TRADUZIONE NON UFFICIALE MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE RELATIVO ALL'USO DA PARTE DELLE NAZIONI UNITE DI LOCALI DI ISTALLAZIONI MILITARI IN ITALIA PER IL SOSTEGNO DELLE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO DELLA PACE, UMANITARIE E QUELLE AD ESSE RELATIVE ARTICOLO I DEFINIZIONI Ai fini del presente Memorandum d'Intesa si applicheranno le seguenti definizioni: (a) l'espressione "Governo" indica il Governo della Repubblica Italiana; (b) l'espressione "Nazioni Unite" indica l'organizzazione internazionale istituita con lo Statuto delle Nazioni Unite; (c) l'espressione "Convenzione" indica la Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui la Repubblica Italiana e' parte dal 3 febbraio 1958; (d) l'espressione "Segretario Generale" indica il Segretario Generale delle Nazioni Unite; (e) l'espressione "Autorita' italiane competenti" indica quelle autorita' nazionali o locali, comprese quelle militari, della Repubblica Italiana che saranno competenti nel contesto ed in conformita' con le leggi e le consuetudini applicabili nella Repubblica Italiana; (f) l'espressione "Istallazioni Militari" indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, ubicati nella Repubblica Italiana entro confini definiti e chiaramente identificabili, che rientrino nella giurisdizione delle autorita' italiane competenti; (g) l'espressione "Locali ad Uso Esclusivo" indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, di Istallazioni Militari messi a disposizione dalle autorita' italiane competenti alle Nazioni Unite per il loro uso esclusivo; (h) l'espressione "Locali ad Uso Non Esclusivo" indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, di Istallazioni Militari messi a disposizione dalle autorita' italiane competenti alle Nazioni Unite per il loro uso non esclusivo, accessorio all'impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite; (i) il termine "Locali" indica i Locali ad Uso Esclusivo ed i Locali ad Uso Non Esclusivo; (j) l'espressione "Stato Contribuente" indica uno Stato Membro delle Nazioni Unite che fornisca alle Nazioni Unite proprieta', fondi e beni utilizzati nelle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed in quelle ad esse relative; (k) l'espressione "Membri assegnati ai Locali" indica il funzionario delle Nazioni Unite assegnato alla direzione delle attivita' delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo e nei Locali ad Uso Non Esclusivo, ed altri funzionari delle Nazioni Unite assegnati a tali Locali, ivi compreso il personale assunto localmente e che non sia assegnato a tariffe orarie; (l) l'espressione "esperti in missione" indica persone che non siano i funzionari delle Nazioni Unite che rientrano nell'ambito dell'Articolo VI della Convenzione, e che svolgano missioni per le Nazioni Unite; (m) l'espressione "Parti" indica il Governo e le Nazioni Unite.

Memorandum - art. II

ARTICOLO II SCOPO DEL MEMORANDUM D'INTESA 1. Scopo del presente Memorandum d'Intesa e' quello di enunciare i termini e le condizioni di base in virtu' dei quali il Governo mettera' a disposizione delle Nazioni Unite Locali ad Uso Esclusivo e Locali ad Uso Non Esclusivo, perche' esse le utilizzino per sostenere operazioni di pace, umanitarie ed operazioni a queste relative, ed in virtu' dei quali le Nazioni Unite utilizzeranno detti Locali. 2. Eventuali termini e condizioni aggiuntivi applicabili ai Locali ad Uso Esclusivo, cosi come eventuali termini e condizioni aggiuntivi applicabili all'utilizzo da parte delle Nazioni Unite dei Locali ad Uso Non Esclusivo verranno definiti in Accordi di Attuazione (qui di seguito denominati "l'Accordo di Attuazione") sottoscritti dalle Parti in ottemperanza all'Articolo IV del presente Memorandum.

Memorandum - art. III

ARTICOLO III APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE Le Nazioni Unite, le loro proprieta', fondi e beni, ovunque siano situati e da chiunque siano detenuti, comprese le attrezzature ed i materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative, nonche' i membri assegnati ai Locali e gli esperti in missione godranno dei privilegi, delle immunita', delle esenzioni e delle agevolazioni previsti dalla Convenzione.

Memorandum - art. IV

ARTICOLO IV ACCORDO DI ATTUAZIONE Quando le Autorita' italiane competenti metteranno i Locali a disposizione delle Nazioni Unite senza addebiti, tranne nel caso in cui altrimenti concordato per iscritto, le Parti stipuleranno l'Accordo di Attuazione. Tale Accordo di Attuazione stabilira' che le disposizioni del presente Memorandum d'Intesa saranno ad esso applicabili e conterra' una descrizione dei Locali, ivi compresa, ove applicabile, una mappa del luogo.

Memorandum - art. V

ARTICOLO V LOCALI AD USO ESCLUSIVO 1. I Locali ad Uso Esclusivo saranno ad uso esclusivo delle Nazioni Unite e saranno chiaramente definiti e fisicamente delimitati cos~ come sono sul terreno. 2. I Locali ad Uso Esclusivo non saranno utilizzati in nessun modo che sia incompatibile con lo scopo del presente Memorandum d'Intesa. 3. Le Nazioni Unite saranno responsabili dell'ordinaria manutenzione, nonche' del mantenimento dei Locali ad Uso Esclusivo. Alle Autorita' italiane competenti spettera' effettuare grossi lavori di riparazione di natura non ricorrente relativi a danni dovuti a cause di forza maggiore o a difetti strutturali. Alle Nazioni Unite spettera' la riparazione dei danni direttamente imputabili ad un loro cattivo utilizzo dei Locali ad Uso Esclusivo. Le Parti si consulteranno per stabilire se il danno sia dovuto al cattivo utilizzo dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite. 4. Su richiesta di una delle Parti, le Nazioni Unite e le Autorita' italiane competenti esamineranno l'adeguatezza dei Locali ad Uso Esclusivo. Le Parti concordano che ogni grosso lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione dei Locali ad Uso Esclusivo dovra' essere preventivamente autorizzato per iscritto dalle Autorita' italiane competenti ed eseguito in conformita' con le procedure ed i termini da stabilire nell'Accordo di Attuazione. Le Parti concordano altresi' che i piccoli lavori di modifica o ristrutturazione dei Locali ad Uso Esclusivo saranno anch'essi eseguiti in conformita' con le procedure ed i termini da stabilire in detto Accordo di Attuazione. 5. Le Nazioni Unite si faranno carico delle spese relative ai lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione da effettuare nei Locali ad Uso Esclusivo. 6. Tutti i lavori di modifica, ristrutturazione e costruzione dei Locali ad Uso Esclusivo verranno eseguiti in conformita' con le leggi ed i regolamenti italiani applicabili alle Istallazioni Militari.

Memorandum - art. VI

ARTICOLO VI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE 1. Le Parti concordano che la Repubblica Italiana non assumera' alcuna responsabilita' giuridica internazionale, in ordine alle attivita' svolte sul suo territorio dalle Nazioni Unite ai sensi del presente Memorandum d'Intesa, per atti od omissioni delle Nazioni Unite o di membri assegnati ai Locali che agiscano od omettano di agire nei limiti delle loro funzioni ufficiali. 2. Le Nazioni Unite garantiranno un'adeguata assicurazione per coprire la responsabilita' nei confronti di parti terze in relazione alle loro attivita' ufficiali per quanto riguarda i Locali ad Uso Esclusivo messi a disposizione dal Governo alle Nazioni Unite, ferme restando le disposizioni applicabili della Convenzione. 3. Nel caso in cui le attivita' ufficiali delle Nazioni Unite nella Repubblica Italiana, che non riguardino i Locali ad Uso Esclusivo, implichino un'eventuale responsabilita' nei confronti di parti terze, le Nazioni Unite, qualora necessario, provvederanno a trovare un mezzo di composizione adeguato con dette parti terze, in conformita' con le disposizioni dell'Articolo VIII, Sezione 29 della Convenzione. Nulla nel presente Memorandum d'Intesa sara' inteso come un ostacolo che impedisca alle Nazioni Unite di assumere tale responsabilita' tramite un'assicurazione commerciale, ovvero un'autoassicurazione. 4. L'assicurazione commerciale o autoassicurazione di cui alla precedente disposizione sara' in aggiunta alle polizze assicurative normalmente contratte dalle Nazioni Unite per i propri veicoli. Le Nazioni Unite chiedono anche che l'assicurazione sia mantenuta sui velivoli presi in affitto. 5. I veicoli delle Nazioni Unite saranno assicurati contro terzi. La disposizione precedente del presente paragrafo non si applichera' ai veicoli delle Nazioni Unite custoditi nei Locali ad Uso Esclusivo. Tuttavia, nel caso in cui i veicoli cola' custoditi vengano impiegati nella Repubblica Italiana al di fuori dei Locali ad Uso Esclusivo, essi saranno assicurati contro terzi.

Memorandum - art. VII

ARTICOLO VII INCHIESTE SU INCIDENTI DI VARIA NATURA 1. Le inchieste relative ad incidenti di varia natura che avvengano nei Locali ad Uso Esclusivo verranno condotte dalle Nazioni Unite. 2. Le inchieste relative ad incidenti di varia natura che avvengano nelle Istallazioni Militari, ad eccezione di quelli avvenuti nei Locali ad Uso Esclusivo, in cui vi sia danno alle persone/morte o danno/perdita di proprieta' ed in cui siano coinvolti membri assegnati ai Locali o proprieta' delle Nazioni Unite, saranno condotte congiuntamente dalle Parti, in ottemperanza ai termini ed alle condizioni definite in uno specifico Accordo di Attuazione. Tali inchieste non pregiudicheranno la Convenzione, il presente Memorandum d'Intesa e le competenze delle Autorita' Giudiziarie italiane.

Memorandum - art. VIII

ARTICOLO VIII BENI, SERVIZI E STRUTTURE DELLE ISTALLAZIONI MILITARI 1. Le Parti prendono atto e convengono che alle Nazioni Unite non verra' richiesto di effettuare pagamenti, rimborsare o farsi altrimenti carico delle spese ordinarie del Governo relative alla fornitura di servizi, strutture, attrezzature, personale o altre esigenze per l'efficace manutenzione ed operativita' di una Istallazione Militare su cui siano ubicati i Locali. Le Nazioni Unite, tuttavia, in ottemperanza ai termini ed alle condizioni stabilite nell'Accordo di Attuazione, rimborseranno al Governo le spese in cui dovessero incorrere e che esulino dalle spese ordinarie del Governo, cosi' come riportato nella frase precedente, e che siano direttamente imputabili all'utilizzo dei Locali da parte delle Nazioni Unite. 2. Fatte salve le disposizione del paragrafo 1 di cui sopra, il Governo concorda che alle Nazioni Unite sara' permesso, ma senza obbligo, di acquistare dal Governo quelle merci, servizi e strutture disponibili nelle Istallazioni Militari, in conformita' con i termini e le condizioni enunciati nell'Accordo di Attuazione. In tale eventualita', il Governo conviene inoltre che le spese imputabili alle Nazioni Unite per tali acquisti si baseranno sulle spese reali sostenute dal Governo per i beni, i servizi e le strutture forniti. 3. Il Governo conviene che ai membri assegnati ai locali sara' consentito l'acquisto dal Governo di beni, servizi e strutture normalmente disponibili al personale militare italiano nelle Istallazioni Militari. Le spese imputabili ai membri assegnati ai Locali si baseranno sulle spese reali sostenute dal Governo per i beni, i servizi e le strutture forniti.

Memorandum - art. IX

ARTICOLO IX ESENZIONE DA IMPOSTE, DAZI, DIVIETI E RESTRIZIONI 1. Le Nazioni Unite, le loro proprieta' fondi e beni, ovunque siano ubicati e da chiunque detenuti, nell'ambito delle attivita' istituzionali, saranno esenti da ogni imposizione diretta riscossa dallo Stato e da Regioni, Province e Comuni della Repubblica Italiana. 2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Memorandum d'Intesa, le Nazioni Unite godranno, agli effetti delle imposte indirette per acquisti, servizi e transazioni che rientrano nell'ambito delle sue funzioni ufficiali, delle stesse esenzioni ed agevolazioni concesse al Governo stesso. 3. Per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), le Nazioni Unite godranno della non assoggettabilita' al tributo su acquisti rilevanti di beni e servizi importati per uso ufficiale. Ai fini del presente Memorandum d'Intesa, l'espressione "acquisti rilevanti" indichera' acquisti di beni e servizi per un valore superiore alle 100.000 lire italiane, ovvero per un valore superiore che potra' essere stabilito in linea generale dalle autorita' italiane competenti. Tali disposizioni, tuttavia, non incideranno sui principi generali enunciati nel presente paragrafo. 4. Per quanto riguarda l'uso dei Locali ubicati sulle Istallazioni Militari, le Nazioni Unite saranno esentate dal pagamento delle imposte di consumo e relative sovrattasse sull'energia elettrica, il gas metano e tutti i tipi di carburante consumato per uso ufficiale. Inoltre, dette imposte e relative sovrattasse non verranno riscosse su quanto dovuto per i servizi pubblici generali resi alle Nazioni Unite ai sensi dell'Articolo XII in appresso. 5. Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente Articolo non si applicheranno alle tariffe per i servizi pubblici generali resi alle Nazioni Unite, fermo restando che dette tariffe saranno quelle debitamente fissate dalle autorita' italiane competenti e che saranno specificamente identificate ed elencate. 6. Le Nazioni Unite, in conformita' con la Sezione 7(b), Articolo II della Convenzione, saranno esenti dai diritti doganali e da ogni altra imposta, divieto e restrizione su beni, articoli e materiali di qualsiasi natura importati o esportati dalle Nazioni Unite per uso e attivita' istituzionali. 7. I beni importati in esenzione dai dazi e dalle imposte di cui ai termini del presente Memorandum d'Intesa non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza aver ottenuto il preventivo benestare delle autorita' italiane competenti e senza che i terzi abbiano pagato i dazi e le imposte applicabili. Nel caso in cui tali dazi e imposte siano stabiliti in rapporto al valore dei beni, essi saranno calcolati sulla base del valore al momento della cessione e sara' applicata la tariffa in vigore a quella data. 8. Le Nazioni Unite saranno esenti da dazi, tassa di circolazione e da ogni altra imposta, nonche' da ogni divieto e restrizione, per quanto riguarda l'importazione di autoveicoli, compresi i relativi pezzi di ricambio, destinati ad uso ufficiale. Le Nazioni Unite potranno cedere liberamente tali veicoli tre anni dopo l'importazione, senza alcun divieto, restrizione, dazio o altre imposte. Fermo restando il disposto della frase precedente, tali veicoli potranno essere ceduti precedentemente, previo reciproco accordo fra le Parti. Tali veicoli saranno registrati e targati in conformita' con le leggi ed i regolamenti italiani applicabili. Il Governo munira' i veicoli delle Nazioni Unite di targhe speciali, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti italiani. 9. Il carburante ed i lubrificanti per i veicoli per l'uso e le attivita' ufficiali delle Nazioni Unite potranno essere importati, esportati o acquistati localmente in esenzione da dazi e qualsiasi imposta, divieto e restrizione.

Memorandum - art. X

ARTICOLO X BANDIERA E CONTRASSEGNI DELLE NAZIONI UNITE 1. Il Governo riconoscera' il diritto delle Nazioni Unite di esporre la bandiera delle Nazioni Unite e/o l'emblema nei Locali ad Uso Esclusivo, negli edifici ivi situati e sui propri veicoli, navi ed aerei. 2. I veicoli, navi ed aerei delle Nazioni Unite porteranno un segnale di identificazione distintivo, che verra' notificato alle autorita' italiane competenti.

Memorandum - art. XI

ARTICOLO XI INVIOLABILITA' DEI LOCALI AD USO ESCLUSIVO Fermo restando il fatto che l'Istallazione Militare su cui sono ubicati i Locali ad Uso Esclusivo rimane sotto la giurisdizione delle autorita' italiane competenti e del territorio del Governo, i Locali ad Uso Esclusivo saranno inviolabili e soggetti al controllo ed alla giurisdizione esclusivi delle Nazioni Unite. Nessun funzionario della Repubblica Italiana, ne' altre persone esercenti autorita' pubblica nella Repubblica Italiana, avranno accesso ai Locali ad Uso Esclusivo per espletare mansioni se non con il consenso delle Nazioni Unite ed alle condizioni da esse approvate. Il consenso delle Nazioni Unite all'accesso verra' presunto in caso di incendio o altre analoghe emergenze che richiedano un intervento immediato. Chiunque acceda ai Locali ad Uso Esclusivo con il consenso presunto delle Nazioni Unite abbandonera' immediatamente i Locali ad Uso Esclusivo qualora le Nazioni Unite lo richiedano. Ferme restando le disposizioni della Convenzione e del presente Memorandum d'Intesa, le Nazioni Unite impediranno che il Locali ad Uso Esclusivo vengano usati come rifugio da persone ricercate per essere arrestate dalle autorita' giudiziarie italiane.

Memorandum - art. XII

ARTICOLO XII SERVIZI E STRUTTURE PUBBLICHE GENERALI 1. Le autorita' italiane competenti si impegnano, per quanto possibile, ad aiutare le Nazioni Unite ad ottenere e rendere disponibili, senza limiti imposti dall'elencazione seguente, energia elettrica, acqua, fognature, gas, posta, drenaggio, raccolta dei rifiuti, protezione antiincendio ed altre strutture alle tariffe piu' favorevoli e, in caso di interruzione o di minaccia di interruzione dei servizi, di dare alle necessita' delle Nazioni Unite, per quanto nei propri poteri, la stessa priorita' data ai servizi essenziali del Governo. Il pagamento per tali servizi e strutture pubbliche generali sara' effettuato dalle Nazioni Unite a condizioni da concordare con le autorita' italiane competenti. 2. Alle Nazioni Unite competera' elaborare adeguate disposizioni per la fornitura di servizi e strutture pubbliche generali nei Locali ad Uso Esclusivo su una Istallazione Militare e, su richiesta, predisporranno gli opportuni accordi per consentire alle persone debitamente autorizzate in rappresentanza degli enti di servizio pubblico generale competenti di istallare, ispezionare, riparare, provvedere alla manutenzione, ristrutturazione e risistemazione di servizi, condotte, reti e fogne all'interno dei Locali ad Uso Esclusivo, a condizioni che non dovranno senza motivo interferire con lo svolgimento delle funzioni delle Nazioni Unite.

Memorandum - art. XIII

ARTICOLO XIII AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI 1. Le Nazioni Unite usufruiranno delle agevolazioni in materia di comunicazioni previste dall'Articolo III della Convenzione e, in collaborazione con le autorita' italiane competenti, usufruiranno di dette agevolazioni in base alle necessita' dettate dallo svolgimento dei propri compiti. Questioni eventuali che dovessero sorgere in materia di comunicazioni non specificamente previste nel presente Memorandum d'Intesa saranno trattate in conformita' con le relative disposizioni della Convenzione. 2. Fatto salvo quanto disposto al precedente paragrafo 1: (a) Le Nazioni Unite avranno facolta' di istallare e far funzionare, all'interno dei Locali ad Uso Esclusivo, stazioni radio ricetrasmittenti comprensive di sistemi satellitari, al fine di collegare gli uffici delle Nazioni Unite nel territorio della Repubblica italiana con gli uffici delle Nazioni Unite in altri paesi e smistare il traffico della rete mondiale di telecomunicazioni delle Nazioni Unite. I servizi di telecomunicazione verranno utilizzati in conformita' con la Convenzione e le Norme in materia di Telecomunicazioni Internazionali e le frequenze su cui potra' operare ciascuna di dette stazioni saranno determinate in collaborazione con il Governo e comunicate all'Ente Internazionale per la Registrazione delle Frequenze. (b) Le Nazioni Unite godranno, nel territorio della Repubblica Italiana, del diritto, senza limitazioni, di comunicazioni via radio (comprese radio satelliti, mobili e portatili), telefono, telegrafo, facsimile ed ogni altro mezzo, e di istallare le strutture necessarie a mantenere dette comunicazioni all'interno dei Locali e fra gli stessi, ivi comprese la posa di cavi e linee di terra, nonche' l'istallazione di stazioni radio fisse e mobili ricetrasmittenti e ripetenti. Le frequenze su cui operera' la radio saranno decise in collaborazione con il Governo. E' ovvio che i collegamenti con il sistema locale di telegrafi, telex e telefoni potranno essere effettuati solo previa consultazione e in conformita' con gli accordi presi con il Governo; e' altresi' inteso che l'uso del sistema locale di telegrafi, telex e telefoni sara' addebitato alle tariffe piu' favorevoli.

Memorandum - art. XIV

ARTICOLO XIV AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 1. Senza limitazioni dovute a controlli, regolamenti o moratorie finanziarie di nessun genere, per i propri fini istituzionali le Nazioni Unite: (a) potranno entrare in possesso di fondi o valuta di ogni genere e gestire conti in qualsiasi valuta; (b) saranno liberi di trasferire fondi o valuta dalla Repubblica Italiana in un altro paese, ovvero all'interno della Repubblica Italiana, e di convertire qualsiasi valuta in loro possesso in qualsiasi altra valuta. 2. Nell'esercitare i diritti di cui alla disposizione precedente, le Nazioni Unite presteranno debito riguardo a qualsiasi istanza avanzata dal Governo, nella misura in cui si consideri che si possa dar seguito a tali istanze senza ledere gli interessi delle Nazioni Unite.

Memorandum - art. XV

ARTICOLO XV SICUREZZA 1. La sicurezza e le operazioni di polizia relative al perimetro esterno, nonche' l'accesso alle Istallazioni Militari su cui siano ubicati i Locali ad Uso Esclusivo saranno responsabilita' delle autorita' italiane competenti. Tranne che per i Locali ad Uso Esclusivo, la sicurezza interna di dette Istallazioni Militari sara' responsabilita' delle autorita' italiane competenti. La sicurezza interna dei Locali ad Uso Esclusivo sara' responsabilita' delle Nazioni Unite. Specifiche disposizioni riguardanti le competenze delle Parti in materia di sicurezza saranno stabilite nell'Accordo di Attuazione. 2. Le autorita' italiane competenti provvederanno a garantire che la sicurezza e la tranquillita' dei Locali ad Uso Esclusivo non vengano messe in pericolo da qualsiasi individuo o gruppo che tenti di accedere senza autorizzazione ai Locali ad Uso Esclusivo o che crei situazioni di disturbo nelle loro immediate vicinanze. Le autorita' italiane competenti offriranno all'esterno delle Istallazioni Militari su cui sono ubicati i Locali ad Uso Esclusivo, e nelle loro vicinanze, la protezione di polizia necessaria a tal fine. 3. Su richiesta del funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attivita' delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo, le autorita' italiane competenti forniranno la necessaria assistenza per mantenere l'ordine pubblico nei Locali ad Uso Esclusivo e per allontanare da essi eventuali individui, in base alla richiesta del funzionario delle Nazioni Unite precedentemente menzionato. 4. Le Nazioni Unite consulteranno le autorita' italiane competenti circa i metodi per garantire la sicurezza dei Locali ad Uso Esclusivo, ivi compresi, qualora necessari, la creazione o il miglioramento del sistema di sicurezza perimetrale. 5. Nulla, nel presente Memorandum d'Intesa, impedira' alle Nazioni Unite di creare, a sue spese e senza alcun addebito a carico del Governo, un sistema di sicurezza interno delle Nazioni Unite sotto il proprio controllo, allo scopo di garantire la sicurezza dei Locali ad Uso Esclusivo.

Memorandum - art. XVI

ARTICOLO XVI VIAGGI E TRASPORTI 1. Le Nazioni Unite, insieme con i veicoli, navi, velivoli ed attrezzature in loro possesso, ovvero affittati, noleggiati o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite, godranno della liberta' di movimento in tutta la Repubblica Italiana. Per quanto riguarda carichi pericolosi, veicoli di dimensioni eccezionali e grossi spostamenti di merici o veicoli attraverso aereoporti, ovvero su ferrovie o strade utilizzate per il traffico ordinario all'interno della Repubblica Italiana, tale liberta' sara' coordinata con il Governo. Il Governo si impegna a fornire alle Nazioni Unite, ove necessario, mappe ed altre informazioni che possano essere utili nel facilitarne gli spostamenti. 2. Le Nazioni Unite saranno autorizzate, per scopi ufficiali, ad utilizzare le reti ferroviarie statali ed altre strutture di trasporto pubblico a tariffe che non dovranno essere superiori a quelle per i passeggeri, ovvero per i trasporti, generalmente accordate alle amministrazioni del Governo italiano. 3. Le Nazioni Unite potranno utilizzare strade, ponti, canali ed altri corsi d'acqua, strutture portuali ed aeroportuali in esenzione da imposte, dazi, pedaggi o tariffe, compresi i diritti di banchina, di atterraggio, di viaggio o di corridoi aerei. Tuttavia, le Nazioni Unite non rivendicheranno l'esenzione da spese che, di fatto, siano relative ad utenze pubbliche per servizi resi, a condizione che siano applicate tariffe debitamente fissate dalle autorita' italiane competenti, e che tali tariffe siano specificatamente identificate ed elencate. 4. Per quanto riguarda l'impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite, i velivoli delle Nazioni Unite, compresi gli aerei civili noleggiati o affittati dalle Nazioni Unite e gli aerei militari di uno Stato membro che fornisca servizi alle Nazioni Unite, potranno, previa notifica e in conformita' con le norme e gli stand- ard applicabili dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale, decollare, sorvolare ed atterrare sul territorio della Repubblica Italiana. Tali aerei potranno usufruire delle strutture aeroportuali di una Istallazione Militare, in base alle disposizioni del presente Memorandum d'Intesa ed ai termini e le condizioni enunciate nel Memorandum di Attuazione. 5. Le navi che entrano nei porti italiani per trasportare esclusivamente personale e materiali, in relazione all'uso dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite, potranno attraversare le acque territoriali della Repubblica Italiana ed usufruire dei normali servizi portuali alle condizioni concordate e dietro pagamento delle tariffe piu' favorevoli per i servizi richiesti. Il Governo concorda che tali navi saranno esenti da qualsiasi imposta o diritto di ancoraggio, previa ricevuta di una Dichiarazione Certificata delle Nazioni Unite che attesti che l'unico scopo di tali navi che utilizzano i porti italiani si riferisce all'uso dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite. 6. Il Governo non esigera' alcun tipo di imposta sui passeggeri dalle persone che viaggiano su aerei e navi di cui ai precedenti paragrafi 4 e 5 per gli scopi ufficiali delle Nazioni Unite.

Memorandum - art. XVII

ARTICOLO XVII PRIVILEGI E IMMUNITA' 1. Ai membri assegnati ai Locali saranno concessi i privilegi e le immunita' previsti agli Articoli V e VII della Convenzione. In particolare: (a) saranno immuni da procedimenti legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da loro svolti nell'espletamento delle loro mansioni ufficiali. Tale immunita' da procedimenti legali sara' accordata anche dopo che le persone interessate abbiano cessato di essere funzionari delle Nazioni Unite; (b) saranno esenti da tassazione su salari ed emolumenti corrisposti dalle Nazioni Unite, e tale reddito esente non sara' preso in considerazione per valutare l'aliquota fiscale per altri redditi; (c) saranno immuni dagli obblighi di leva; (d) saranno immuni, insieme con i coniugi ed i parenti a carico, da restrizioni all'immigrazione ed alla registrazione degli stranieri. Su richiesta delle Nazioni Unite, ai coniugi ed ai parenti a carico dei membri assegnati ai Locali residenti in Italia, sara' concessa l'opportunita' di trovare impiego nella Repubblica Italiana; (e) saranno loro concessi gli stessi privilegi in materia di agevolazioni sul cambio accordati ai funzionari di categoria analoga che facciano parte di missioni diplomatiche del Governo; (f) saranno oggetto, insieme con i coniugi e parenti a carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio accordate agli inviati diplomatici in tempo di crisi internazionale; (g) avranno il diritto di importare, esentasse, il mobilio e gli effetti personali, ivi compresa un'automobile, entro 12 mesi dal loro primo impiego in Italia, in uno o piu' trasporti. In seguito, potranno importare, esentasse, le necessarie sostituzioni a tali articoli. Tuttavia, i veicoli importati in esenzione da imposte potranno essere sostituiti solo dopo che siano trascorsi tre anni dalla data della precedente importazione. I veicoli importati dai membri assegnati ai Locali saranno registrati in serie speciali. 2. Oltre ai privilegi ed alle immunita' di cui al precedente paragrafo 1, al funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attivita' delle Nazioni Unite sui Locali verranno accordati, come pure al coniuge ed ai figli minori, i privilegi, le immunita', le esenzioni e le agevolazioni accordate dal Governo ai membri del corpo diplomatico di analoga categoria nella Repubblica Italiana.

Memorandum - art. XVIII

ARTICOLO XVIII ESPERTI IN MISSIONE Agli esperti in missione saranno concessi i privilegi, le immunita' e le agevolazioni di cui agli Articoli VI e VII della Convenzione.

Memorandum - art. XIX

ARTICOLO XIX RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI LOCALI E COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA' COMPETENTI 1. Fermi restando i loro privilegi e immunita', e' dovere di tutti coloro che godono di tali privilegi ed immunita' rispettare le leggi ed i regolamenti del paese ospitante. Essi hanno altresi' il dovere di non interferire con gli affari interni del paese ospitante. 2. Le Nazioni Unite collaboreranno in qualsiasi momento con le autorita' competenti nel rendere agevole il corso della giustizia, garantire il rispetto delle norme di polizia e prevenire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi, le immunita', le esenzioni e le agevolazioni concesse ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.

Memorandum - art. XX

ARTICOLO XX INGRESSO, RESIDENZA E PARTENZA 1. Il funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attivita' delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo ed i membri assegnati ai Locali, come pure i loro coniugi ed i parenti a carico, avranno il diritto di accedere, risiedere e partire dalla Repubblica Italiana nel periodo in cui svolgono un incarico presso i Locali. 2. Il Governo si impegna a rendere agevole l'ingresso e la partenza nella Repubblica Italiana dei membri assegnati ai Locali. Essi saranno altresi' esenti da tutte le norme che regolano la residenza degli stranieri in Italia, ivi compresa la registrazione, ma non si considerera' che abbiano acquisito alcun diritto ad ottenere la residenza o il domicilio permanenti nella Repubblica Italiana. I visti ed i permessi di ingresso e di uscita, ove richiesti, saranno rilasciati alle persone di cui al precedente paragrafo 1 gratuitamente ed il piu' rapidamente possibile.

Memorandum - art. XXI

ARTICOLO XXI IDENTIFICAZIONE 1. Le Nazioni Unite rilasceranno a tutti i membri assegnati ai Locali una carta di identita' indicante il nome per esteso, la qualifica, il numero di matricola delle Nazioni Unite ed una fotografia. 2. Ai membri assegnati ai Locali verra' chiesto di presentare, ma non di cedere, la carta di identita' delle Nazioni Unite su richiesta delle autorita' italiane competenti. 3. Le Nazioni Unite informeranno il Governo ogniqualvolta un membro assegnato ai Locali assume o termina l'incarico. Almeno una volta l'anno, invieranno al Governo un elenco di tutti i membri assegnati ai Locali e dei membri che compongono il loro nucleo familiare.

Memorandum - art. XXII

ARTICOLO XXII PERMESSI E LICENZE Il Governo concorda di accettare come validi, senza tasse o spese, un permesso o una licenza rilasciati dalle Nazioni Unite per le operazioni di qualsiasi tipo di trasporto o impianto di comunicazione e per l'esercizio di qualsiasi tipo di professione o impiego relativi all'uso dei Locali da parte delle Nazioni Unite, fermo restando che non potranno essere rilasciati permessi per guidare veicoli o pilotare aerei o navi a persone che non siano gia' in possesso di una patente appropriata e valida.

Memorandum - art. XXIII

ARTICOLO XXIII SICUREZZA SOCIALE 1. I membri assegnati ai Locali sono tenuti a rispettare i Regolamenti e le Norme del Personale delle Nazioni Unite, ivi compreso l'Articolo VI, contenente disposizioni relative alla partecipazione al Fondo Pensionistico Congiunto del Personale delle Nazioni Unite, alla copertura sanitaria, al congedo per malattia e maternita', e ad un piano di indennizzo per i lavoratori in caso di malattia, incidente o decesso imputabili all'espletamento di mansioni ufficiali per conto delle Nazioni Unite. Di conseguenza, le Parti concordano che le Nazioni Unite ed i membri assegnati ai Locali, indipendentemente dalla nazionalita', saranno esentati dal versare tutti i contributi obbligatori agli schemi di sicurezza sociale della Repubblica Italiana derivanti dal rapporto di impiego fra tali membri assegnati ai Locali e le Nazioni Unite. 2. Le Nazioni Unite concordano che i membri assegnati ai Locali, indipendentemente dalla nazionalita', avranno l'obbligo di partecipare, alle condizioni dettate dal Segretario Generale, allo schema di assicurazione medica istituito dalle Nazioni Unite. I familiari e le persone a carico, previste dalle disposizioni applicabili dei Regolamenti e delle Norme del Personale delle Nazioni Unite, avranno diritto alla copertura dello schema medico precedentemente menzionato.

Memorandum - art. XXIV

ARTICOLO XXIV COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualsiasi controversia fra il Governo e le Nazioni Unite circa l'interpretazione e l'attuazione del presente Memorandum d'Intesa che non possa essere composta tramite negoziato o altro tipo di soluzione concordata sara' sottoposta ad arbitrato, su richiesta di una delle Parti. Ognuna delle Parti nominera' un arbitro, ed i due arbitri cosi' nominati ne nomineranno un terzo, che fungera' da presidente. Qualora entro trenta (30) giorni dalla richiesta di arbitrato una delle Parti non abbia nominato l'arbitro, o se entro quindici giorni dalla nomina dei due arbitri non sia stato nominato il terzo arbitro, una delle Parti puo' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominarne uno. La procedura di arbitrato sara' stabilita dagli arbitri, e le spese di arbitrato saranno a carico delle Parti, in base alla valutazione degli arbitri. La sentenza arbitrale dovra' contenere una dichiarazione con le motivazioni su cui e' stata adottata e dovra' essere accettata dalle Parti come sentenza definitiva della controversia.

Memorandum - art. XXV

ARTICOLO XXV DISPOSIZIONI FINALI 1. Il Governo collaborera' con le Nazioni Unite in qualsiasi momento, al fine di aiutare le Nazioni Unite a conseguire i loro scopi e ad espletare le funzioni di cui al presente Memorandum d'Intesa. Tutti i contatti ufficiali con il Governo saranno tenuti dalle Nazioni Unite tramite il Ministero degli Affari Esteri od un altro Ministero eventualmente concordato. 2. Le consultazioni relative ad emendamenti al presente Memorandum d'Intesa dovranno essere intraprese su richiesta delle Nazioni Unite o del Governo, e tali emendamenti dovranno essere apportati con il consenso reciproco. Gli emendamenti verranno apportati in forma scritta. 3. Il presente Memorandum d'Intesa potra' essere rescisso tanto dalle Nazioni Unite quanto dal Governo con preavviso scritto di trentasei mesi. 4. Il presente Memorandum d'Intesa non ledera' i privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite, enunciate nella Convenzione. 5. Il presente Memorandum d'Intesa sara' oggetto di ratifica da parte del Parlamento della Repubblica Italiana, ed entrera' in vigore nel momento in cui le Nazioni Unite avranno ricevuto notifica dal Governo del completamento delle formalita' richieste. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rappresentanti delle Nazioni Unite e del Governo della Repubblica italiana, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa a nome delle Parti. Fatto a Roma il ventitre' novembre 1994. Per la Repubblica Italiana Per le Nazioni Unite (F.to: Cesare Previti) (F.to: Boutros Boutros Ghali)