LEGGE 4 marzo 1997, n. 64

Type Legge
Publication 1997-03-04
Ultimo aggiornamento 1997-03-24
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO II Misure eccezionali in deroga alle disposizioni dell'articolo 13 1. La Repubblica di Bielorussia puo' prendere misure eccezionali in deroga alle disposizioni dell'articolo 13 sotto forma di restrizioni quantitative su base non discriminatoria. 2. Dette misure possono riguardare unicamente le industrie nascenti o determinati settori in fase di ristrutturazione oppure in gravi difficolta', segnatamente quando tali difficolta' siano fonte di considerevoli problemi sociali. 3. Il valore totale delle importazioni dei prodotti oggetto di queste misure non puo' superare il 15% delle importazioni totali dalla Comunita' effettuate nell'anno che precede l'introduzione di restrizioni quantitative e per il quale sono disponibili statistiche. Queste disposizioni non possono essere aggirate aumentando la protezione tariffaria sulle merci importate in questione. 4. Dette misure possono essere applicate solo per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 1988, a meno che le Parti decidano diversamente oppure, se questa data e' precedente, fino al momento in cui la Repubblica di Bielorussia non diventera' Parte contraente del GATT. 5. La Repubblica di Bielorussia informa il Consiglio di cooperazione in merito a tutte le misure che intende prendere a norma del presente allegato; su richiesta della Comunita', prima dell'adozione si tengono consultazioni in seno al Consiglio di cooperazione su tali misure e sui settori cui si applicano.

Accordo-Allegato III

ALLEGATO III Riserve comunitarie a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b) Settore minerario In alcuni Stati membri, puo' essere necessaria una concessione per consentire a societa' non CE di acquisire i diritti minerari e di procedure alle attivita' estrattive. Pesca Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle e l'uso delle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranita' o la giurisdizione degli Stati membri della Comunita' sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' e che sono registrati nel territorio comunitario. Acquisto di beni immobili In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili da parte di societa' non CE e' soggetto a restrizioni. Servizi audiovisivi compresa la radio Puo' essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine. Servizi di telecomunicazione compresi i servizi mobili e satellite Servizi riservati In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per i servizi e le infrastrutture complementari e' soggetto a restrizioni. Servizi professionali Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire societa' a determinate condizioni. Agricoltura Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle societa' non CE che intendono dedicarsi ad attivita' agricole. Per l'acquisto di vigneti, le societa' non CE devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione. Agenzie di stampa In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle societa' radiotelevisive e' limitata.

Accordo-Allegato IV

ALLEGATO IV Riserve della Bielorussia in conformita' dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b) La Repubblica di Bielorussia si riserva il diritto di mantenere eccezioni limitate al trattamento nazionale previsto dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) nei settori sotto indicati: - il fondo minimo autorizzato per banche ed altri istituti finanziari con investimenti stranieri ammonta ad un equivalente di 5 milioni di ecu; - la quota riservata agli stranieri nelle compagnie di assicurazione, che non puo' superare il 49% del capitale; - le centrali elettriche collegate al sistema energetico unico; - la proprieta' dei terreni; l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali; la proprieta' dei beni immobili: a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie stabilite sul territorio della Bielorussia hanno il diritto di acquistare, utilizzare, affittare e vendere beni immobili nonche' il diritto di locazione per le risorse naturali, le terre agricole e le foreste direttamente necessarie alle attivita' economiche che intendono svolgere. Tale diritto non comprende pero' il diritto di stabilimento a fini di transazioni e rappresentanze commerciali nei settori dei beni immobili e delle risorse naturali. - Acquisto delle proprieta' statali e comunali nel corso della denazionalizzazione e della privatizzazione; - speciali requisiti in materia di licenze per negoziare i titoli di Stato della Repubblica di Bielorussia; - licenze speciali per i servizi di vettore comune nonche' per le reti telefonica e telegrafica; - proprieta' e licenze specifiche per le operazioni di diffusione o di vettore comune nonche' per le stazioni radiotelevisive; - spedizionieri accreditati; - servizi investigativi e di sicurezza. Le suddette riserve si applicano, su base non discriminatoria, per un periodo transitorio non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Accordo-Allegato V

ALLEGATO V Servizi finanziari: definizioni (articolo 32, paragrafo 3) Per servizio finanziario s'intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle Parti. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attivita': A. Assicurazioni e servizi connessi 1. Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) i) sulla vita ii) generale 2. Riassicurazione e retrocessione 3. Intermediazione assicurativa, come i servizi di brokeraggio e di agenzia 4. Servizi connessi alle assicurazioni quali le consulenze, i servizi attuariali, la valutazione dei rischi e la liquidazione dei risarcimenti B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni) 1. Accettazione dei depositi e degli altri fondi rimborsabili da parte del pubblico 2. Prestiti di tutti i tipi, compreso il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali 3. Leasing finanziario 4. Tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, i travellers' cheques e le tratte bancarie 5. Fideiussioni e impegni 6. Compravendita, per proprio conto o per conto di clienti, sul mercato valutario, sul mercato terziario o altrove, di: a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.) b) valuta estera c) operazioni derivate tra cui contratti a termine e a premio d) strumenti relativi ai tassi di cambio e di interesse, compresi gli swap, gli accordi su quotazioni per operazioni a termine, ecc. e) titoli trasferibili f) altri strumenti e attivita' finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso. 7. Partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, compresa la sottoscrizione e il collocamento come agente (pubblicamente o privatamente) e la prestazione dei servizi connessi. 8. Intermediazione di credito. 9. Gestione delle attivita' finanziarie, come liquidita' e portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti collettivi, gestione del fondo pensioni, depositi e fondi fiduciari. 10. Liquidazione e compensazione delle attivita' finanziarie tra cui i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili. 11. Comunicazione e trasferimento di tutte le informazioni finanziarie, elaborazione dei dati finanziari e fornitura del software corrispondente da parte degli operatori che prestano altri servizi finanziari. 12. Consulenza e altri servizi finanziari connessi per tutte le attivita' elencate ai paragrafi 1-11, comprese le informazioni commerciali e le analisi dei crediti, la ricerca e la consulenza sugli investimenti e sulla gestione di portafoglio, le consulenze in materia di acquisti nonche' di ristrutturazione e strategia aziendale. Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attivita': a) le attivita' svolte dalle banche centrali o da altri enti pubblici per attuare politiche monetarie o dei cambi b) le attivita' svolte dalle banche centrali, dagli enti o dai dipartimenti governativi o da enti pubblici per conto o con la garanzia del governo, escluse quelle svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con detti enti pubblici c) le attivita' che rientrano nel sistema ufficiale della previdenza sociale o nei programmi di pensionamento dello Stato, escluse le attivita' svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con enti pubblici o con istituzioni private.

Accordo-Allegato VI

ALLEGATO VI Fornitura transfrontaliera di servizi Elenco dei servizi per i quali le Parti concedono il trattamento NPF a norma dell'articolo 37 Settori da coprire conformemente alla Classificazione centrale dei prodotti (CPC) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: Servizi di consulenza in materia contabile: parte della CPC 86212 diversa dai "servizi di revisione contabile" Servizi di consulenza in materia di contabilita' CPC 86220 Servizi tecnici CPC 8672 Servizi di ingegneria integrata CPC 8673 Consulenza e servizi di preprogettazione architettonica CPC 86711 Progettazione architettonica CPC 86712 Urbanistica e paesaggistica CPC 8674 Informatica e servizi connessi: Consulenza per l'installazione dell'hardware CPC 841 Utilizzazione del software CPC 842 Banche dati CPC 844 Pubblicita' CPC 871 Ricerca di mercato e sondaggi di opinione CPC 864 Consulenza in materia di gestione CPC 866 Collaudo tecnico e analisi CPC 8676 Consulenza in materia di agricoltura, caccia e silvicoltura Consulenza in materia di pesca Consulenza per il settore minerario Stampa e editoria CPC 88442 Convegni Traduzione CPC 87905 Arredamento interno CPC 87907 Telecomunicazioni: Servizi a valore aggiunto compresi, tra l'altro, la posta elettronica, la casella vocale, le informazioni on-line e il reperimento delle informazioni nelle banche dati, l'elaborazione dei dati, l'EDI (trasmissione elettronica dei dati), le conversioni di codici e protocolli Trasmissione dati a commutazione di pacchetto e a commutazione di circuito Edilizia e servizi tecnici collegati: ispezioni dei cantieri CPC 5111 Franchising CPC 8929 Insegnamento per corrispondenza agli adulti parte della CPC 924 Agenzie di informazione e di stampa CPC 962 Locazione/leasing senza operatori collegati ad altre infrastrutture di trasporto (CPC 83101 automobili private, 83102 veicoli per il trasporto di merci, 83105) e collegati ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106, 83107, 83108, 83109) Commissionari e servizi all'ingrosso collegati all'import-export (parte delle CPC 621 e 622) Ricerca e sviluppo in materia di software Riassicurazione e retrocessione e servizi collegati alle assicurazioni quali consulenze, servizi attuariali, valutazione dei rischi e liquidazione dei risarcimenti Assicurazione dei rischi in materia di: i) navigazione marittima e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), che copre, in parte o integralmente, le persone trasportate, le merci esportate o importate, il veicolo che trasporta le merci e tutte le responsabilita' che ne derivano e ii) le merci in transito internazionale. Servizi elaborazione dati CPC 843 Fornitura e trasferimento delle informazioni finanziarie e elaborazione dei dati finanziari (cfr. paragrafi B.11 e B.12 dell'allegato V).

Accordo-Allegato VII

ALLEGATO VII Disposizioni relative all'articolo 39 Parte A Le consultazioni iniziano entro trenta giorni dalla richiesta della prima Parte e mirano a raggiungere un accordo: - sulla revoca, ad opera dell'altra Parte, delle misure che hanno reso la situazione nettamente piu' restrittiva, oppure - su adeguamenti degli obblighi di entrambe le Parti, oppure - sugli adeguamenti cui la prima Parte deve procedere per compensare la situazione piu' restrittiva creata dall'altra Parte. Qualora non si raggiunga un accordo entro sessanta giorni dalla richiesta di consultazioni della prima Parte, quest'ultima puo' adeguare di conseguenza i propri obblighi, nella misura e per il periodo necessari per tener conto della situazione piu' restrittiva creata dall'altra Parte. Si privilegiano le misure meno pregiudizievoli per il funzionamento dell'accordo. Detti adeguamenti lasciano impregiudicati i diritti che gli operatori economici hanno acquisito a norma dell'accordo al momento degli adeguamenti. Parte B 1. In uno spirito di partenariato e di cooperazione, durante un periodo transitorio di tre anni dalla firma dell'accordo il governo della Repubblica di Bielorussia informa la Comunita' della sua intenzione di proporre una nuova legislazione o di adottare nuove normative tali da rendere le condizioni per la prestazione transfrontaliera di servizi da parte di societa' o filiali comunitarie piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente alla firma dell'accordo. La Comunita' puo' chiedere alla Repubblica di Bielorussia di comunicarle le proposte di nuove legislazioni o di nuovi regolamenti e di avviare consultazioni in merito. 2. Qualora le nuove legislazioni o i nuovi regolamenti introdotti nella Repubblica di Bielorussia durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 rendano le condizioni per la prestazione transfrontaliera di servizi da parte di societa' o filiali comunitarie piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma dell'accordo, le legislazioni e i regolamenti in questione non si applicheranno a dette societa' e filiali fintanto che non saranno passati tre anni da detta entrata in vigore.

Accordo-Allegato VIII

ALLEGATO VIII Convenzioni sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 51, paragrafo 2 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 51 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali: Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971); Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989); Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979); Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra, 1991). 2. Il Consiglio di cooperazione puo' raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 51. In caso di problemi di proprieta' intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attivita' commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono urgentemente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. 3. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato e modificato nel 1979 e nel 1984). 4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Bielorussia concede alle societa' e ai cittadini della Comunita', per il riconoscimento e la tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Bielorussia a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per "legislazione doganale" si intendono le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti; b) per "dazi doganali" si intendono tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse in cui importo e' limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti; c) per "autorita' richiedente" s'intende l'autorita' amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; d) per "autorita' interpellata" s'intende l'autorita' amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; e) per "infrazione" s'intende ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

Protocollo - art. 2

ARTICOLO 2 Campo di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrative delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'.

Protocollo - art. 3

ARTICOLO 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale; b) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilita' che diano luogo a sostanziali infrazioni della legislazione doganale; c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale; d) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale dell'altra Parte.

Protocollo - art. 4

ARTICOLO 4 Assistenza spontanea Le Parti si prestano nell'ambito delle loro competenze assistenza reciproca, in conformita' delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti: - operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare le altre Parti; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della legislazione doganale.

Protocollo - art. 5

ARTICOLO 5 Consegna/Notifica Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per - consegnare tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Protocollo - art. 6

ARTICOLO 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni: a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua concordata con detta autorita'. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti puo' esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Protocollo - art. 7

ARTICOLO 7 Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda e' stata indirizzata da parte di detta autorita', procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. 2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle infrazioni della legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una Parte, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte nel suo territorio.

Protocollo - art. 8

ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Protocollo - art. 9

ARTICOLO 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa: a) pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire qualora le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza e' rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.

Protocollo - art. 10

ARTICOLO 10 Obbligo di osservare la riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle Parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa. Su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che li ha forniti dell'uso fattore e dei risultati ottenuti. 3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorita' doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorita' giudiziarie. Le altre persone o autorita' possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorita' che le fornisce. 4. La Parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la Parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed e' tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione. 5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona interessata puo' ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui suoi scopi.

Protocollo - art. 11

ARTICOLO 11 Uso delle informazioni 1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorita' amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. 3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Protocollo - art. 12

ARTICOLO 12 Esperti e testimoni Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo, nella giurisdizione di un'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato.

Protocollo - art. 13

ARTICOLO 13 Spese di assistenza Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Protocollo - art. 14

ARTICOLO 14 Esecuzione 1. La gestione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali centrali della Repubblica di Bielorussia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Protocollo - art. 15

ARTICOLO 15 Complementarita' 1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o piu' Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa ai sensi di detti accordi. 2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunita' che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorita' doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunita'.

Atto finale

ATTO FINALE I plenipotenziari: DEL REGNO DEL BELGIO, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce LA COMUNITA' EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominati "Stati membri", e della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso de- nominate "la Comunita'", da una parte, e i plenipotenziari della REPUBBLICA DI BIELORUSSIA, dall'altra, riuniti a Bruxelles il sei marzo millenovecentonovantacinque per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, in appresso denominato "accordo", hanno adottato il testo seguente: l'accordo compresi i suoi allegati e il seguente protocollo: protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Repubblica di Bielorussia hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente atto finale: Dichiarazione comune relativa all'articolo 17 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 18 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 29 dell'accordo Dichiarazione comune relativa agli articoli 36 e 37 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 37 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo Dichiarazione comune relativa al concetto di "controllo" di cui all'articolo 31, lettera b) e all'articolo 44 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 51 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 102 dell'accordo I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Repubblica di Bielorussia hanno inoltre preso nota della dichiarazione unilaterale del Governo francese acclusa al presente atto finale: Dichiarazione unilaterale del Governo francese sui paesi e territori d'oltremare. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Repubblica di Bielorussia hanno inoltre preso nota delle seguenti lettere scambiate fra le parti e accluse al presente atto finale: Scambio di lettere tra la Comunita' e la Repubblica di Bielorussia sullo stabilimento delle societa'.

Atto finale-Dichiarazioni

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 17 La Comunita' e la Repubblica di Bielorussia dichiarano che il testo della clausola di salvaguardia non concede il trattamento GATT in materia. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 18 Rimane inteso che le disposizioni dell'articolo 18 non hanno ne' il fine ne' l'effetto di rallentare, ostacolare o impedire le procedure previste dalle legislazioni rispettive delle Parti in materia di inchieste antidumping e antisovvenzioni. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 29 Fatte salve le riserve elencate negli allegati III e IV e le disposizioni degli articoli 45 e 48, le Parti decidono che l'espressione "conformemente alle rispettive legislazioni e normative" di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29 significa che ciascuna Parte puo' regolamentare lo stabilimento e l'attivita' delle societa' sul suo territorio, purche' detti regolamenti non introducano, per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte, altre riserve al trattamento non meno favorevole di quello concesso alle loro societa' o alle societa', consociate o filiali di paesi terzi. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 36 E 37 La Comunita' dichiara che la fornitura transfrontaliera di servizi di cui agli articoli 36 e 37 non comporta la circolazione del fornitore del servizio sul territorio del paese cui e' destinato, ne' la circolazione del beneficiario del servizio sul territorio del paese da cui proviene il servizio stesso. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 37 Le Parti convengono che i termini "in conformita' delle legislazioni e normative in vigore in ciascuna delle Parti" significano che ciascuna Parte puo' regolamentare la fornitura transfrontaliera di servizi sul suo territorio purche' cio' non dia luogo, per le societa' dell'altra Parte, ad un trattamento meno favorevole di quello concesso alle societa' di un qualsiasi paese terzo. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 43 Il solo fatto di rendere obbligatorio il visto per le persone giuridiche di alcune Parti e non di altre non basta a vanificare o a sminuire i vantaggi che comporta un impegno specifico. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL CONCETTO DI "CONTROLLO" DI CUI AGLI ARTICOLI 31, lettera b) e 44 1. Le Parti confermano che la questione del controllo dipendera' dalle circostanze oggettive del caso specifico. 2. Ad esempio, una societa' verra' considerata "controllata" da un'altra societa', e quindi una sua consociata, se: - l'altra societa' detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se - l'altra societa' ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed e' al tempo stesso un'azionista o un membro della consociata. 3. Le Parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 51 Le Parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e delle informazioni riservate sul know-how. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 102 Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti decidono che per "casi di particolare emergenza" di cui all'articolo 102 dello stesso s'intendono i casi di grave violazione dell'accordo ad opera di una delle Parti. Una grave violazione dell'accordo consiste: a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali della legislazione internazionale o b) nella violazione degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 2. DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA REPUBBLICA FRANCESE La Repubblica francese fa notare che l'accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica di Bielorussia non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' europea in virtu' del trattato che istituisce la Comunita' europea.

Atto finale-Scambio di lettere

SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' E LA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA RELATIVO ALLO STABILIMENTO DELLE SOCIETA' A. Lettera della Repubblica di Bielorussia Signor, mi pregio di far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 22 dicembre 1994. Come ha fatto presente durante i negoziati, la Repubblica di Bielorussia concede un trattamento privilegiato, per determinati aspetti, alle societa' comunitarie stabilite e attive sul suo territorio. Ho anche spiegato che cio' riflette la politica bielorussa volta a promuovere con ogni mezzo lo stabilimento di societa' comunitarie in questo paese. Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle societa', la Repubblica di Bielorussia non adottera' misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione delle societa' comunitarie rispetto alle societa' della Bielorussia o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla. Le sarei grado se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera. Voglia accettare, Signor l'espressione della mia profonda stima. Per il governo della Repubblica di Bielorussia B. Lettera della Comunita' Signor, La ringrazio per la Sua lettera in data odierna, cosi' redatta: "mi pregio di far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 22 dicembre 1994. Come ho fatto presente durante i negoziati, la Repubblica di Bielorussia concede un trattamento privilegiato, per determinati aspetti, alle societa' comunitarie stabilite e attive sul suo territorio. Ho anche spiegato che cio' riflette la politica bielorussa volta a promuovere con ogni mezzo lo stabilimento di societa' comunitarie in questo paese. Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle societa', la Repubblica di Bielorussia non adottera' misure o normative tali da introdurre o accettare una discriminazione delle societa' comunitarie rispetto alle societa' della Bielorussia o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla. Le sarei grado se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera." Le confermo di aver ricevuto la lettera in questione. Voglia accettare, Signor l'espressione della mia profonda stima. A nome delle Comunita' europee Fatto a Bruxelles, addi' sei marzo millenovecentonovantacinque.

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