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LEGGE 4 marzo 1997, n. 64

Current text a fecha 1997-03-24

Entrata in vigore della legge: 07-04-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, con otto allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la Comunita' e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di societa', fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 108 dello stesso accordo.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Accordo - art. 1

ALLEGATO ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, in appresso denominati "Stati membri", e la COMUNITA' EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e la REPUBBLICA DI BIELORUSSIA, dall'altra, CONSIDERATI i legami che uniscono la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica di Bielorussia nonche' i loro valori comuni, RICONOSCENDO che la Comunita' e la Repubblica di Bielorussia desiderano rafforzare detti legami e avviare attivita' di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra, VISTO l'impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Bielorussia a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato, VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonche' la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, COMPIACIUTE del fatto che la Repubblica di Bielorussia abbia deciso di aderire al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, al Trattato di riduzione delle armi strategiche e al Protocollo di Lisbona, CONSIDERATO il deciso impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Bielorussia per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento", RICONOSCENDO in tale contesto che, sostenendo l'indipendenza, la sovranita' e l'integrita' territoriale della Repubblica di Bielorussia, si contribuira' a tutelare la pace e la stabilita' nell'Europa centrale e orientale e nell'intero continente europeo, RIBADENDO che la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica di Bielorussia si impegnano a rispettare la Carta europea per l'energia e la dichiarazione della Conferenza di Lucerna dell'aprile 1993, PERSUASE della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato, RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione sia indissociabile dal e contribuisca al proseguimento e al completamento delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica di Bielorussia, nonche' all'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione, soprattutto alla luce delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn, DESIDEROSE di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperita' e la stabilita' nella regione, DESIDEROSE di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, TENENDO CONTO della disponibilita' della Comunita' a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria, TENENDO PRESENTE che l'accordo favorira' la partecipazione della Repubblica di Bielorussia alla sempre maggiore cooperazione con i paesi limitrofi nonche' la sua integrazione nell'economia mondiale, RICONOSCENDO le trasformazioni in atto nel sistema politico ed economico della Repubblica di Bielorussia nonche' le sue iniziative volte a trasformare l'economia in un'economia di mercato, CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in base ai principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e che reggono l'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC), CONSAPEVOLI della necessita' di migliorare gradatamente le condizioni per le attivita' commerciali e gli investimenti, per lo stabilimento e l'attivita' delle societa', la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali, PERSUASE che il presente accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica, DESIDEROSE di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela ambientale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore, DESIDEROSE di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 E' istituito un partenariato tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono: - fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti al fine di instaurare relazioni politiche, - promuovere scambi commerciali e investimenti reciprocamente vantaggiosi e relazioni economiche armoniose tra le Parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile, - gettare le basi per una cooperazione a carattere legislativo, economico, sociale, finanziario, scientifico e tecnico e culturale, - sostenere le iniziative prese dalla Repubblica di Bielorussia per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Il rispetto della democrazia, dei principi del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo definito, in particolare, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed esterna delle Parti e costituiscono un elemento fondamentale del partenariato e del presente accordo.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperita' e stabilita' dell'ex Unione Sovietica, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in appresso denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e alla legislazione internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Le Parti si impegnano, soprattutto quando il processo di riforma economica nella Repubblica di Bielorussia sara' ulteriormente progredito, ad esaminare la possibilita' di ampliare i titoli pertinenti dell'accordo, segnatamente il Titolo III e l'articolo 50, per instaurare fra di esse una zona di libero scambio. Il Consiglio di cooperazione di cui all'articolo 85 puo' fare alle Parti raccomandazioni al riguardo. Agli eventuali ampliamenti si potra' procedere soltanto previo accordo tra le Parti conformemente alle rispettive procedure. Le Parti si consulteranno nel 1998 per decidere se le circostanze, e in particolare i progressi compiuti dalla Repubblica di Bielorussia nell'attuare le riforme economiche orien- tate verso il mercato e le condizioni economiche prevalenti a quel momento, consentono di avviare negoziati per la creazione della zona di libero scambio.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Le Parti si impegnano ad esaminare insieme e a concordare le eventuali modifiche da apportare a qualsiasi parte dell'accordo per le mutate circostanze, in particolare a seguito dell'adesione della Repubblica di Bielorussia al GATT/OMC. Il primo esame avverra' dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo oppure, se questa data e' precedente, nel momento in cui la Repubblica di Bielorussia diventera' Parte contraente del GATT/OMC.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che svilupperanno e intensificheranno in seguito per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunita' e la Repubblica di Bielorussia, sostenere i mutamenti democratici in corso nella vita politica e il processo di riforma economica in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico: - rafforzera' i vincoli della Repubblica di Bielorussia con la Comunita' e con i suoi Stati membri, e quindi con tutte le nazioni democratiche considerate globalmente. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentira' di intensificare le relazioni politiche; - condurra' ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando cosi' la sicurezza e la stabilita'; - impegnera' le Parti a collaborare per il rafforzamento della stabilita' e della sicurezza in Europa, l'osservanza dei principi della democrazia, il rispetto e la tutela dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze; all'occorrenza, saranno previste consultazioni sulle questioni pertinenti.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del Consiglio di cooperazione e, previo mutuo accordo, in altre occasioni.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente: - organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunita' e dei suoi Stati membri, da una parte, e della Repubblica di Bielorussia, dall'altra; - avvalendosi pienamente di tutti i canali diplomatici, compresi gli opportuni contatti bilaterali e multilaterali quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE ecc.; - scambiandosi informazioni sulle questioni di reciproco interesse inerenti alla cooperazione politica in Europa; - utilizzando qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare e a sviluppare il dialogo politico.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del comitato parlamentare di cooperazione creato a norma dell'articolo 90.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del GATT. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano: a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona; b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo; c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 2 non si applicano, per un periodo transitorio che scadra' il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione della Repubblica di Bielorussia al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato 1 concessi dalla Repubblica di Bielorussia agli altri Stati indipendenti a decorrere dal giorno che precede l'entrata in vigore dell'accordo.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 1. Le Parti convengono che la liberta' di transito delle merci e' fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. A tale riguardo, ciascuna delle Parti garantisce il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte. 2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT sono applicabili fra le Parti. 3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti concordati tra le Parti.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci a cui hanno aderito entrambe le Parti, queste ultime si concedono reciprocamente l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia a cui abbiano aderito conformemente alle rispettive legislazioni. Si terra' conto delle condizioni in cui le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13 Le merci originarie della Repubblica di Bielorussia e della Comunita' vengono importate, rispettivamente, nella Comunita' e nella Repubblica di Bielorussia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21, le disposizioni dell'allegato II del presente accordo e le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 degli atti di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunita' europea.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14 1. I prodotti del territorio di una Parte importati nel territorio dell'altra Parte non sono soggetti ne' direttamente ne' indirettamente a tasse interne o ad altri oneri interni di nessuna specie, fatta eccezione per quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti interni simili. 2. A questi prodotti viene inoltre concesso un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai prodotti simili di origine nazionale conformemente a tutte le leggi, normative e condizioni specifiche per la vendita interna, la messa in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione o l'uso di questi prodotti. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione dei vari oneri relativi al trasporto interno basati esclusivamente sulla gestione economica del mezzo di trasporto e non sulla nazionalita' del prodotto. 3. L'articolo III, paragrafi 8, 9 e 10 del GATT si applica, mutatis mutandis, tra le Parti.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15 I seguenti articoli del GATT si applicano, mutatis mutandis, tra le Parti: i) Articolo VII, paragrafi 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d e 5; ii) Articolo VIII; iii) Articolo IX; iv) Articolo X.

Accordo - art. 16

ARTICOLO 16 Le merci vengono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.

Accordo - art. 17

ARTICOLO 17 1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle Parti in quantitativi talmente aumentati o in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunita' o la Repubblica di Bielorussia, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni. 2. Prima di prendere qualsiasi provvedimento, oppure subito dopo in caso di applicazione del paragrafo 4, la Comunita' o la Repubblica di Bielorussia, a seconda dei casi, fornisce al Comitato di cooperazione tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. 3. Se, al termine delle consultazioni, le Parti non dovessero giungere, entro 30 giorni dalla data in cui e' stato adito il Comitato di cooperazione, ad un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni puo' limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate. 4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono prendere le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime vengano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure. 5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.

Accordo - art. 18

ARTICOLO 18 Il presente Titolo, e in particolare l'articolo 17, non pregiudicano ne' compromettono minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente all'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna. Per quanto riguarda le inchieste antidumping o antisovvenzioni, ciascuna Parte accetta di esaminare le richieste dell'altra e di informare le parti interessate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali verra' presa la decisione definitiva. Prima di istituire dazi antidumping o compensativi, ciascuna Parte fa il possibile per risolvere il problema in modo costruttivo.

Accordo - art. 19

ARTICOLO 19 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprieta' intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Accordo - art. 20

ARTICOLO 20 Il presente Titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, disciplinati da un accordo a parte siglato il 1› aprile 1993 e applicato in via provvisoria dal 1› gennaio 1993.

Accordo - art. 21

ARTICOLO 21 1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente Titolo III, fatta eccezione per l'articolo 13. 2. Viene creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunita' e della Repubblica di Bielorussia. Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.

Accordo - art. 22

ARTICOLO 22 Agli scambi di materiali nucleari si applicano le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. Se del caso, gli scambi di materiali nucleari verranno disciplinati da un accordo specifico concluso tra la Comunita' europea dell'energia atomica e la Repubblica di Bielorussia.

Accordo - art. 23

ARTICOLO 23 1. Conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunita' e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini bielorussi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento. 2. Conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nella Repubblica di Bielorussia, questo paese si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto, rispetto ai suoi cittadini, di discriminazioni, basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

Accordo - art. 24

ARTICOLO 24 Coordinamento della previdenza sociale Le Parti concludono accordi al fine di: i) adottare, secondo le condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro, le disposizioni necessarie al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale per i lavoratori di nazionalita' bielorussa legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro. Dette disposizioni devono garantire in particolare che: - tutti i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza trascorsi dai lavoratori in questione nei vari Stati membri vengano cumulati ai fini delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' e di reversibilita' nonche' per l'assistenza medica; - tutte le pensioni di vecchiaia, di invalidita' e di reversibilita' e quelle in seguito a infortuni sul lavoro o a malattie professionali siano liberamente trasferibili, fatta eccezione per le prestazioni speciali non contributive, al tasso previsto dalla legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori; ii) adottare, secondo le condizioni e modalita' applicabili nella Repubblica di Bielorussia, le disposizioni necessarie per concedere ai lavoratori di uno Stato membro legalmente impiegati nella Repubblica di Bielorussia un trattamento simile a quello di cui al secondo trattino del paragrafo i).

Accordo - art. 25

ARTICOLO 25 Le misure prese in conformita' dell'articolo 24 non pregiudicano i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi bilaterali tra la Repubblica di Bielorussia e gli Stati membri qualora detti accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini della Repubblica di Bielorussia o degli Stati membri.

Accordo - art. 26

ARTICOLO 26 Il Consiglio di cooperazione studia il modo di effettuare congiuntamente un controllo dell'immigrazione illegale tenendo conto del principio e della prassi della riammissione.

Accordo - art. 27

ARTICOLO 27 Il Consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari conformemente agli impegni internazionali delle Parti, compresi quelli che figurano nel documento della conferenza CSCE di Bonn.

Accordo - art. 28

ARTICOLO 28 Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 23, 26, 27.

Accordo - art. 29

ARTICOLO 29 1. a) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle societa' bielorusse che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle societa' dei paesi terzi. b) Fatte salve le riserve elencate all'allegato III, conformemente alle rispettive legislazioni e normative la Comunita' e gli Stati membri concedono alle consociate delle societa' bielorusse stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso a qualsiasi societa' comunitaria.. c) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle filiali delle societa' bielorusse stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle filiali di societa' dei paesi terzi. 2. a) Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV e conformemente alle sue legislazioni e normative, la Repubblica di Bielorussia concede alle societa' comunitarie che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue societa' o, se migliore, alle societa' dei paesi terzi. b) Conformemente alle sue legislazioni e normative, la Repubblica di Bielorussia concede alle consociate e alle filiali di societa' comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle sue societa' e filiali oppure, se migliore, alle consociate o filiali bielorusse di paesi terzi. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1.b) e 2.b) non possono essere invocate per eludere la legislazione e le normative di una Parte applicabili all'accesso a settori o attivita' specifici per le consociate o filiali di societa' dell'altra Parte stabilite sul territorio della prima. Beneficiano del trattamento di cui ai paragrafi 1.b), 1.c), 2.b) e 2.c) le societa' stabilite nella Comunita' e nella Repubblica di Bielorussia alla data di entrata in vigore del presente accordo e, per le societa' stabilite successivamente a questa data, dopo lo stabilimento.

Accordo - art. 30

ARTICOLO 30 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 104, le disposizioni dell'articolo 29 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime, comprese le attivita' intermodali che implicano una tratta marittima, ciascuna Parte autorizza le societa' dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio sotto forma di consociate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue societa' o, se migliori, alle consociate e filiali di societa' di paesi terzi. Dette attivita' comprendono, fra l'altro: a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti; b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, segnatamente il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato; c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate; d) la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni); e) la conclusione di accordi commerciali, compresa la partecipazione al capitale azionario della societa' e la nomina del personale lo- cale (oppure, per il personale straniero, in conformita' delle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia marittima stabilita in loco; f) le operazioni effettuate a nome delle societa', l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

Accordo - art. 31

ARTICOLO 31 Ai fini del presente accordo: a) per "societa' comunitaria" o "societa' bielorussa" s'intende una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica di Bielorussia che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' sul territorio della Comunita' o della Repubblica di Bielorussia. Tuttavia, una societa' costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica di Bielorussia che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunita' o della Repubblica di Bielorussia viene considerata una societa' comunitaria o bielorussa se le sue attivita' sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Repubblica di Bielorussia. b) Per "consociata" di una societa' s'intende una societa' controllata di fatto dalla prima. c) Per "filiale" di una societa' s'intende un'impresa commerciale senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere transazioni nell'impresa commerciale che ne costituisce l'estensione. d) Per "stabilimento" s'intende il diritto per le societa' comunitarie o bielorusse ai sensi della lettera a) di intraprendere attivita' economiche aprendo consociate o filiali nella Repubblica di Bielorussia o nella Comunita'. e) per "attivita'" s'intendono le attivita' economiche, f) per "attivita' economiche" s'intendono le attivita' di natura industriale commerciale e professionale. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, incluse le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Bielorussia stabiliti al di fuori della Comunita' o della Repubblica di Bielorussia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Repubblica di Bielorussia e controllata da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Bielorussia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella Repubblica di Bielorussia in conformita' delle rispettive legislazioni.

Accordo - art. 32

ARTICOLO 32 1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna Parte puo' prendere misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni dell'accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti. 2. Non ci si avvarra' di alcuna disposizione dell'accordo per chiedere a una Parte di rilevare informazioni relative agli affari e alla contabilita' dei singoli clienti ne' informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici. 3. Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attivita' descritte nell'allegato V.

Accordo - art. 33

ARTICOLO 33 Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera delle Parti, delle misure necessarie per impedire l'elusione delle misure concernenti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo.

Accordo - art. 34

ARTICOLO 34 1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una societa' comunitaria o bielorussa stabilita, rispettivamente, sul territorio della Repubblica di Bielorussia o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Repubblica di Bielorussia e della Comunita' cittadini negli Stati membri della Comunita' e della Repubblica di Bielorussia, purche' si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo impiegati esclusivamente da societa', consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso de- nominate "organizzazioni" sono "persone trasferite all'interno della societa'" ai sensi della lettera c) del presente articolo e nelle seguenti categorie, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento: a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, tra cui coloro che: - dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento; - coordinano l'attivita' degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; - sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni rela- tive al personale. b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attivita', la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze puo' risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale. c) Per "persona trasferita all'interno della societa'" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

Accordo - art. 35

ARTICOLO 35 1. Le Parti si adoperano per evitare di prendere misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. 2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 45: le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo. 3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell'articolo 52, il governo della Repubblica di Bielorussia informa la Comunita' della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' nella Repubblica di Bielorussia delle filiali e consociate di societa' comunitarie piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunita' puo' chiedere alla Repubblica di Bielorussia di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti o di avviare consultazioni in merito. 4. Qualora l'introduzione nella Repubblica di Bielorussia di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per lo stabilimento di societa' comunitarie sul suo territorio e per l'attivita' delle consociate e filiali di societa' comunitarie stabilite nella Repubblica di Bielorussia piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma dell'accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto corrispondente, alle consociate e filiali gia' stabilite nella Repubblica di Bielorussia al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.

Accordo - art. 36

ARTICOLO 36 1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano a prendere le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di societa' comunitarie o bielorusse stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti. 2. Il Consiglio di cooperazione fa raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1. 3. Le Parti cooperano al fine di sviluppare nella Repubblica di Bielorussia un settore terziario orientato verso il mercato.

Accordo - art. 37

ARTICOLO 37 Per i settori elencati nell'allegato VI, le Parti si concedono reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi altro paese terzo per i servizi transfrontalieri prestati da societa' della Comunita' o della Repubblica di Bielorussia sul territorio, rispettivamente, della Repubblica di Bielorussia o della Comunita', in conformita' delle legislazioni e normative in vigore in ciascuna delle Parti.

Accordo - art. 38

ARTICOLO 38 Fatto salvo l'articolo 43 del presente accordo, le Parti autorizzano, per i settori elencati nell'angolo VI dello stesso, la circolazione temporanea delle persone fisiche che rappresentano una societa' comunitaria o bielorussa e chiedono l'ingresso temporaneo per negoziare la vendita di servizi transfrontalieri o concludere accordi di vendita di questi servizi per la societa' in questioni, a condizione che detti rappresentanti non procedano a vendite dirette al pubblico e che non forniscano direttamente i servizi in questione.

Accordo - art. 39

ARTICOLO 39 1. Per i settori elencati nell'allegato VI, ciascuna Parte puo' regolamentare le condizioni per la fornitura di servizi transfrontalieri sul suo territorio. Trattandosi di normative di applicazione generale, e' necessaria un'applicazione equa, obiettiva e imparziale. 2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni degli articoli 37 e 48. 3. Entro e non oltre la fine del terzo anno dalla firma dell'accordo, le Parti esaminano in sede di Consiglio di cooperazione: - le misure introdotte da ciascuna di esse dopo la firma dell'accordo riguardanti la prestazione dei servizi transfrontalieri di cui all'articolo 37, nonche' - se sia possibile per le Parti assumere: = l'obbligo di non prendere misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per la prestazione dei servizi transfrontalieri di cui all'articolo 37 rispetto alla situazione esistente al momento dell'esame o = altri obblighi che ne limitino la liberta' di azione nei settori concordati tra le Parti riguardo agli impegni assunti all'articolo 37. Qualora, dopo questo esame, una delle Parti ritenga che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendono la situazione nettamente piu' restrittiva, per quanto riguarda la prestazione dei servizi transfrontalieri di cui all'articolo 37, rispetto alla situazione esistente al momento della firma dell'accordo, questa Parte puo' chiedere all'altra di avviare consultazioni. In tal caso, si applicano le disposizioni della Parte A dell'allegato VII. 4. Ai fini del presente articolo, si prendono le misure indicate nella Parte B dell'allegato VII. 5. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 45; le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 45.

Accordo - art. 40

ARTICOLO 40 1. Le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale. a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea applicabile a una delle Parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoche' si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale. b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa. 2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le Parti: a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunita' e l'ex Unione Sovietica; b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui cio' sia necessario per offrire alle agenzie marittime di una Parte del presente accordo l'effettiva possibilita' di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione; c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa; d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonche' gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale. Ogni Parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi gestite da cittadini o da societa' dell'altra Parte quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. 3. I cittadini e le societa' della Comunita' che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati ad effettuare collegamenti internazionali mare-fiume lungo le idrovie della Repubblica di Bielorussia e viceversa.

Accordo - art. 41

ARTICOLO 41 Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, dopo l'entrata in vigore del presente accordo le Parti potranno negoziare, a norma dell'articolo 99, accordi specifici sulle condizioni del reciproco accesso al mercato nonche' sui servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo.

Accordo - art. 42

ARTICOLO 42 1. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanita'. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte sul territorio delle Parti e connesse anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorita' ufficiale.

Accordo - art. 43

ARTICOLO 43 Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purche' non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica dell'accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 42.

Accordo - art. 44

ARTICOLO 44 Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV anche le societa' controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da societa' bielorusse e comunitarie.

Accordo - art. 45

ARTICOLO 45 A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'accordo generale sul commercio di servizi (GATS) il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra in virtu' del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non puo' comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

Accordo - art. 46

ARTICOLO 46 Ai fini dei capitoli II, III e IV del presente titolo non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunita', dai suoi Stati membri o dalla Repubblica di Bielorussia in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica conformemente ai principi dell'articolo V del GATS.

Accordo - art. 47

ARTICOLO 47 1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali gia' concessi o che le Parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali. 2. Nessun elemento del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti ad evitare la doppia imposizione o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessun elemento del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Repubblica di Bielorussia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

Accordo - art. 48

ARTICOLO 48 Fatto salvo l'articolo 34, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV autorizza: - i cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Bielorussia a entrare o a soggiornare sul territorio della Repubblica di Bielorussia o della Comunita' in qualsiasi veste, segnatamente come azionisti o soci di una societa', come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi; - le consociate o filiali comunitarie di societa' bielorusse a impiegare cittadini bielorussi sul territorio della Comunita'; - le consociate o filiali bielorusse di societa' comunitarie a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Comunita'; - le societa' bielorusse o le consociate o filiali comunitarie di societa' bielorusse a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini bielorussi che lavoreranno per conto e sotto il controllo di altre persone; - le societa' comunitarie o le filiali o consociate bielorusse di societa' comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini degli Stati membri che lavoreranno per conto e sotto il controllo di altre persone.

Accordo - art. 49

ARTICOLO 49 1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunita' e della Repubblica di Bielorussia in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone conformemente al disposto del presente accordo. 2. Per le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e' garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' del capitolo II del titolo IV, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 3. Fatti salvi i paragrafi 2 o 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Repubblica di Bielorussia ne' si rendono piu' restrittive le intese esistenti. 4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunita' e la Repubblica di Bielorussia per conseguire gli obiettivi del presente accordo. 5. A norma delle disposizioni del presente articolo, fintantoche' non sara' stata introdotta la piena convertibilita' della moneta bielorussa ai sensi dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale (FMI) la Repubblica di Bielorussia e' autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o la ripresa di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni vengono applicate alla Repubblica di Bielorussia per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla sua posizione nei confronti del FMI. La Repubblica di Bielorussia applica le restrizioni senza fare discriminazioni e in modo da perturbare il meno possibile il presente accordo. La Repubblica di Bielorussia informa tempestivamente il Consiglio di cooperazione dell'introduzione di queste misure e degli eventuali cambiamenti. 6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Bielorussia provochi o minacci di provocare gravi difficolta' per la gestione delle politiche valutarie o monetarie della Comunita' o della Repubblica di Bielorussia, ciascuna Parte puo' prendere misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.

Accordo - art. 50

ARTICOLO 50 1. Le Parti decidono di collaborare per compensare o abolire, applicando le rispettive leggi in materia di concorrenza o in altri modi, le restrizioni alla concorrenza tra imprese o quelle dovute a un intervento dello Stato qualora falsino gli scambi tra la Comunita' e la Repubblica di Bielorussia. 2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1: 2.1. Le Parti promulgano e applicano leggi sulle restrizioni di concorrenza nei confronti delle imprese che rientrano nella loro giurisdizione. 2.2. La Parti evitano di concedere aiuti di Stato che favoriscono de- terminate imprese, la produzione di beni diversi dai prodotti primari definiti nel GATT o la prestazione di servizi e che falsano o minacciano di falsare la concorrenza in quanto pregiudicano il commercio tra la Comunita' e la Repubblica di Bielorussia. 2.3. Su richiesta di una delle Parti, l'altra le fornisce informazioni sui suoi programmi di aiuti di Stato o su casi particolari di aiuti di Stato. Non vanno fornite le informazioni tutelate da disposizioni legislative delle Parti in merito al segreto professionale o commerciale. 2.4. Nel caso dei monopoli di Stato a carattere commerciale, le Parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, non vi saranno discriminazioni fra i loro cittadini per quanto riguarda le condizioni di acquisto o di commercializzazione dei prodotti. 2.5. Nel caso delle imprese pubbliche o delle imprese cui gli Stati membri o la Repubblica di Bielorussia concedono diritti esclusivi, le Parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, non verranno introdotte ne' mantenute misure che falsino gli scambi tra la Comunita' e la Repubblica di Bielorussia in misura contraria agli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esercizio, di diritto o di fatto, delle mansioni particolari assegnate a dette imprese. 2.6. Le parti possono prolungare di comune accordo il periodo di cui ai paragrafi 2.4 e 2.5. 3. Su richiesta della Comunita' o della Repubblica di Bielorussia, possono tenersi consultazioni in seno al Comitato di cooperazione sulle restrizioni o sulle distorsioni di concorrenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e sull'applicazione delle relative norme, compatibilmente con le limitazioni imposte dalle leggi sulla riservatezza delle informazioni e sul segreto professionale. Dette consultazioni possono riguardare anche problemi di interpretazione dei paragrafi 1 e 2. 4. Le Parti esperte nell'applicazione delle regole di concorrenza sono disposte a fornire alle altre, su richiesta e compatibilmente con le risorse disponibili, l'assistenza tecnica necessaria per elaborare e applicare dette regole. 5. Le suddette disposizioni non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare misure adeguate, segnatamente quelle di cui all'articolo 18, per ovviare alle distorsioni negli scambi di beni e servizi.

Accordo - art. 51

ARTICOLO 51 1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato VIII, la Repubblica di Bielorussia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunita', prevedendo anche strumenti efficaci a tale scopo. 2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Repubblica di Bielorussia aderira' alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato VIII di cui sono parti gli Stati membri della Comunita' o che vengono applicati de facto dagli Stati membri secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.

Accordo - art. 52

ARTICOLO 52 1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica di Bielorussia a quella della Comunita' e' fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Repubblica di Bielorussia cerchera' pertanto di rendere la sua legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunita'. 2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estendera' ad un gran numero di settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, norme che disciplinano i movimenti e l'uso dell'oro e dell'argento, trasporti. 3. La Comunita' fornisce alla Repubblica di Bielorussia l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, in particolare mediante: - scambi di esperti; - la tempestiva comunicazione delle informazioni, segnatamente in materia normativa; - l'organizzazione di seminari; - attivita' di formazione; - un aiuto per la traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti.

Accordo - art. 53

ARTICOLO 53 1. La Comunita' e la Repubblica di Bielorussia avviano una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonche' lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Bielorussia. La cooperazione rafforzera' e sviluppera' i vincoli economici a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Le politiche e le altre misure nel settore contribuiranno all'attuazione delle riforme economiche e sociali e alla ristrutturazione nella Repubblica di Bielorussia, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale armonioso e della sostenibilita'; si terra' conto anche delle considerazioni ambientali. 3. La cooperazione si concentrera' nei seguenti settori: cooperazione industriale, promozione e tutela degli investimenti, commesse pubbliche, norme e valutazione della conformita', settore minerario e materie prime, scienza e tecnologia, istruzione e formazione, agricoltura e settore agroindustriale, energia, ambiente, trasporti, ricerca spaziale, servizi postali, telecomunicazioni, servizi finanziari, riciclaggio del denaro sporco, politica monetaria, sviluppo regionale, cooperazione sociale, turismo, piccole e medie imprese, informazione e comunicazione, tutela dei consumatori, dogane, cooperazione statistica, economia, droga e' contrabbando nucleare. 4. Se del caso, la Comunita' potra' fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorita' concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunita' europea alla Repubblica di Bielorussia e delle procedure stabilite per il coordinamento e l'attuazione. Si rivolgera' particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti ai fini di uno sviluppo armonioso nella regione. 5. Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per lo sviluppo della cooperazione nei settori di cui al paragrafo 3.

Accordo - art. 54

ARTICOLO 54 Cooperazione industriale 1. Si cerchera' in particolare di promuovere: - i contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti; - la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla Repubblica di Bielorussia per ristrutturare l'industria; - il miglioramento della gestione; - la definizione di norme e prassi commerciali adeguate; - la tutela dell'ambiente; - l'adeguamento della struttura produttiva industriale ai criteri di un'economia di mercato progredita; - la riconversione dell'apparato militare-industriale. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.

Accordo - art. 55

ARTICOLO 55 Promozione e tutela degli investimenti 1. Conformemente ai poteri e alle competenze della Comunita' e degli Stati membri, si avviera' una cooperazione tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti privati nazionali e stranieri, agevolando in particolare la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilita' di investimento. 2. La cooperazione si prefiggera' in particolare: - la conclusione tra gli Stati membri e la Repubblica di Bielorussia di opportuni accordi per la promozione e la tutela degli investimenti; - la conclusione tra gli Stati membri e la Repubblica di Bielorussia di opportuni accordi per evitare la doppia imposizione; - la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti stranieri nell'economia bielorussa; - l'adozione di leggi e condizioni stabili e appropriate per le attivita' commerciali e gli scambi di informazioni sulle leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti; - gli scambi di informazioni sulle possibilita' di investimenti sotto forma di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.

Accordo - art. 56

ARTICOLO 56 Commesse pubbliche Le Parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per beni e servizi, in particolare mediante bandi di gara.

Accordo - art. 57

ARTICOLO 57 Cooperazione in materia di norme e di valutazione della conformita' 1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualita'. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformita' oltre a migliorare la qualita' dei prodotti bielorussi. 2. A tal fine, le Parti cercano di: - promuovere una cooperazione appropriata tra le organizzazioni e le istituzioni specializzate; - favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunita' e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di valutazione della conformita'; - mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di qualita'.

Accordo - art. 58

ARTICOLO 58 Prodotti minerari e materie prime 1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime. 2. La concentrazione riguardera' principalmente: - gli scambi di informazioni sulle prospettive del settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi; - la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione; - le questioni commerciali; - l'elaborazione e l'applicazione della legislazione ambientale; - la formazione; - l'elaborazione di misure legislative e di altro tipo in materia di tutela ambientale; - la sicurezza nell'industria mineraria.

Accordo - art. 59

ARTICOLO 59 Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI). 2. La cooperazione scientifica e tecnologica si basa su: - scambi di informazioni scientifiche e tecniche; - attivita' comuni di ricerca e sviluppo; - attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le parti impegnati nella ricerca e nello sviluppo. Le attivita' di istruzione e/o formazione previste si conformeranno alle disposizioni dell'articolo 60. Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica. Nello svolgere le attivita' di cooperazione, si rivolge particolare attenzione alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e alla produzione delle armi di distruzione di massa. 3. La cooperazione prevista al presente articolo si svolgera' in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

Accordo - art. 60

ARTICOLO 60 Istruzione e formazione 1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali nella Repubblica di Bielorussia, sia nel settore pubblico che in quello privato. 2. La cooperazione si prefigge in particolare: - l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Repubblica di Bielorussia; - la formazione dei quadri e dei funzionari dei settori pubblico e privato in settori prioritari da stabilire; - la cooperazione tra centri d'istruzione nonche' tra detti centri e le imprese; - la mobilita' degli insegnanti, laureati, amministrativi, giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere; - la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati; - l'insegnamento delle lingue comunitarie; - la formazione dei giornalisti; - la formazione postuniversitaria per gli interpreti; - la formazione degli insegnanti. 3. Ciascuna Parte puo' eventualmente partecipare, secondo le sue pro- cedure, ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione; se del caso, si stabiliranno quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Repubblica di Bielorussia al programma TEMPUS della Comunita'.

Accordo - art. 61

ARTICOLO 61 Agricoltura e settore agroindustriale La cooperazione nel settore si prefigge il proseguimento della riforma agraria, l'ammodernamento, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'agroindustria e del terziario nella Repubblica di Bielorussia, lo sviluppo dei mercati interno ed esterno per i prodotti bielorussi, tutelando anche l'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di regolarizzare l'approvvigionamento alimentare. Le Parti cercheranno inoltre di ravvicinare progressivamente le norme bielorusse alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie.

Accordo - art. 62

ARTICOLO 62 Energia 1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei. 2. La cooperazione riguarda, fra l'altro: - l'impatto ambientale della produzione, della fornitura e del consumo di energia, onde prevenire o limitare al massimo i danni ambientali; - il miglioramento della qualita' e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche diversificando i fornitori, secondo modalita' economicamente e ambientalmente valide; - la definizione di una politica energetica; - il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato; - l'introduzione di tutte le condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo necessarie per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico; - la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia; - l'ammodernamento, lo sviluppo e la diversificazione delle infrastrutture energetiche; - il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia; - la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico.

Accordo - art. 63

ARTICOLO 63 Ambiente 1. Basandosi sulla Carta europea per l'energia e sulla dichiarazione della conferenza di Lucerna del 1993, le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione nel vasto settore della tutela ambientale, compresa la pianificazione in caso di catastrofi e altre situazioni di emergenza, nonche' per ovviare alle conseguenze del disastro di Cernobil. 2. La cooperazione cerca di combattere il degrado ambientale mediante i seguenti interventi: - efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente; - lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transnazionale dell'aria e dell'acqua; - ripristino ecologico; - produzione e impiego efficaci, sostenibili ed ecologici dell'energia; - sicurezza degli impianti industriali; - classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici; - qualita' dell'acqua; - riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, applicazione della convenzione di Basilea; - impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici; - protezione delle foreste; - salvaguardia della biodiversita', zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - uso degli strumenti economici e fiscali; - mutamenti climatici globali; - educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente; - applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale. 3. Sono previsti in particolare: - la preparazione alle catastrofi e ad altre situazioni di emergenza; - scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie; - attivita' comuni di ricerca; - il ravvicinamento delle leggi alle norme comunitarie; - la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'energia, e internazionale; - l'elaborazione di strategie, segnatamente per quanto concerne gli aspetti globali e climatici nonche' ai fini di uno sviluppo sostenibile; - studi sull'impatto ambientale.

Accordo - art. 64

ARTICOLO 64 Trasporti 1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti. 2. Scopo della cooperazione e' ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica di Bielorussia migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilita' dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema piu' globale. La cooperazione comprende: - l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale; - la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti; - la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale; - la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo; - la preparazione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'applicazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti. 3. Le Parti decidono di promuovere, mediante l'assistenza tecnica, il miglioramento delle condizioni, la riduzione dei tempi di attesa e l'agevolazione del transito alle frontiere nelle sezioni bielorusse dei corridoi multimodali di Creta n. 2 e n. 9. L'assistenza tecnica consistera' in corsi di formazione appropriati nonche' in studi relativi al fabbisogno di infrastrutture e di personale e alle esigenze di natura amministrativa e organizzativa. Le Parti decidono di attenersi alle norme degli accordi internazionali della Comunita' al fine di garantire l'interoperabilita'. 4. Per creare condizioni favorevoli al trasporto ferroviario tra le Parti, esse promuoveranno nel quadro del presente accordo, mediante opportuni meccanismi bilaterali e multilaterali: - l'agevolazione delle procedure doganali e di sdoganamento per le merci e il materiale rotabile; - la cooperazione per poter disporre di un materiale rotabile conforme alle esigenze del traffico internazionale; - il ravvicinamento delle normative e procedure che disciplinano il trasporto internazionale; - lo sviluppo del traffico internazionale passeggeri tra gli Stati membri e la Repubblica di Bielorussia.

Accordo - art. 65

ARTICOLO 65 Servizi postali e telecomunicazioni Compatibilmente con i rispettivi poteri e con le rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di: - definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali; - definire i principi di una politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali; - favorire i progetti e gli investimenti in questi settori; - migliorare l'efficienza e la qualita' dei servizi, anche liberalizzando le attivita' dei sottosettori; - applicare le tecnologie piu' avanzate in materia di telecomunicazioni, segnatamente per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi; - gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione; - definire una base normativa adeguata per i servizi delle poste e telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza; - impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.

Accordo - art. 66

ARTICOLO 66 Servizi finanziari La cooperazione dovra' agevolare l'inserimento della Repubblica di Bielorussia nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornira' assistenza tecnica per: - lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonche' di un mercato comune delle risorse creditizie, l'inserimento della Repubblica di Bielorussia nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati; - lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni nella Repubblica di Bielorussia, gli scambi di esperienze e la formazione del personale; - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle societa' comunitarie alla creazione di joint venture nel settore assicurativo della Repubblica di Bielorussia, nonche' lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione. La cooperazione contribuira' in particolare a sviluppare relazioni tra la Repubblica di Bielorussia e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.

Accordo - art. 67

ARTICOLO 67 Politica comunitaria Su richiesta delle autorita' bielorusse, la Comunita' offre l'assistenza tecnica necessaria per aiutare la Repubblica di Bielorussia a creare e consolidare il suo sistema monetario, ad introdurre a termine la convertibilita' della sua moneta e ad adeguare gradatamente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. Sono previsti anche scambi informali di opinioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

Accordo - art. 68

ARTICOLO 68 Riciclaggio del denaro sporco 1. Le Parti riconoscono la necessita' di adoperarsi e di collaborare per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attivita' illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF).

Accordo - art. 69

ARTICOLO 69 Sviluppo regionale 1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. 2. A tal fine, esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorita' nazionali, regionali e locali sulla politica regionale e territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, insistendo in particolare sullo sviluppo delle zone svantaggiate. Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive regioni e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro di scambiare metodi e mezzi atti ad incentivarlo.

Accordo - art. 70

ARTICOLO 70 Cooperazione sociale 1. Le Parti collaborano al fine di migliorare la protezione della sa- lute e della sicurezza dei lavoratori. La cooperazione prevede quanto segue: - sensibilizzazione e formazione in materia di sanita' e di sicurezza, insistendo sui settori di attivita' ad alto rischio; - elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere; - prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici; - ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonche' sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. 2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica per: - ottimizzare il mercato del lavoro; - modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza; - pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione; - favorire lo sviluppo dell'occupazione locale; - scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria. 3. Le Parti privilegiano la cooperazione in materia di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica di Bielorussia. Dette riforme dovranno introdurre nella Repubblica di Bielorussia metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale.

Accordo - art. 71

ARTICOLO 71 Turismo Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione al fine di: - agevolare il turismo; - intensificare gli scambi di informazioni; - trasferire il know-how; - valutare le possibilita' di avviare operazioni congiunte; - favorire l'interazione tra gli enti ufficiali del turismo.

Accordo - art. 72

ARTICOLO 72 Piccole e medie imprese 1. Le Parti si adoperano al fine di sviluppare, potenziare e sostenere le piccole e medie imprese nonche' favorire la cooperazione tra PMI della Comunita' e della Repubblica di Bielorussia. 2. E' prevista un'assistenza tecnica nei seguenti settori: - definizione di un quadro legislativo per le PMI); - creazione di un'infrastruttura appropriata (agenzia di sostegno alle PMI, comunicazioni, assistenza per la creazione di un fondo a favore delle PMI; - sviluppo dei parchi tecnologici.

Accordo - art. 73

ARTICOLO 73 Informazione e comunicazione Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace scambio di informazioni. Si privilegeranno i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita' compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle basi di dati della Comunita' nel pieno rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.

Accordo - art. 74

ARTICOLO 74 Tutela dei consumatori Le Parti collaborano strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. Sono previsti tra l'altro scambi di informazioni sulla riforma legislativa e istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, segnatamente per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilita' delle politiche di tutela dei consumatori e l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.

Accordo - art. 75

ARTICOLO 75 Dogane 1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealta' delle prassi commerciali, nonche' a ravvicinare il sistema doganale bielorusso a quello della Comunita'. 2. Sono previsti in particolare: - scambi di informazioni; - il miglioramento dei metodi di lavoro; - l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico; - il collegamento tra i sistemi di transito della Comunita' e della Repubblica di Bielorussia; - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane; - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci; - l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione. Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione stabilita nel presente accordo, in particolare all'articolo 78, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti per le questioni doganali disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato.

Accordo - art. 76

ARTICOLO 76 Cooperazione statistica La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica di Bielorussia. In particolare, le Parti cooperano al fine di: - adeguare il sistema statistico bielorusso ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali; - scambiare informazioni statistiche; - fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche. La Comunita' fornisce alla Repubblica di Bielorussia l'assistenza tecnica necessaria.

Accordo - art. 77

ARTICOLO 77 Economia Le Parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tale fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici. La Comunita' fornisce assistenza tecnica per: - aiutare la Repubblica di Bielorussia ad attuare le riforme economiche, anche offrendo consulenze specialistiche e assistenza tecnica; - favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

Accordo - art. 78

ARTICOLO 78 Droga Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, anche destinando i precursori a usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga.

Accordo - art. 79

ARTICOLO 79 Contrabbando nucleare Le Parti riconoscono la necessita' di cooperare, nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per combattere il contrabbando nucleare. La cooperazione nel settore comprendera' scambi di informazioni, assistenza tecnica per analizzare e identificare il materiale, assistenza amministrativa e tecnica per instaurare un valido sistema di controlli doganali. A seconda delle esigenze, inoltre, si potranno avviare altre forme di cooperazione in materia.

Accordo - art. 80

ARTICOLO 80 Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si potranno estendere alla Bielorussia i programmi di cooperazione culturale della Comunita' o di uno o piu' Stati membri nonche' sviluppare altre attivita' di reciproco interesse.

Accordo - art. 81

ARTICOLO 81 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, e in conformita' degli articoli 63, 64, 65, 82, 83 e 84, la Repubblica di Bielorussia beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunita' sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.

Accordo - art. 82

ARTICOLO 82 Detta assistenza finanziaria rientra nel quadro del programma TACIS, come previsto dal regolamento pertinente del Consiglio della CE.

Accordo - art. 83

ARTICOLO 83 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria vengono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorita' concordate tra le Parti in funzione delle esigenze della Repubblica di Bielorussia, della capacita' di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il Consiglio di cooperazione.

Accordo - art. 84

ARTICOLO 84 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU) e il FMI.

Accordo - art. 85

ARTICOLO 85 E' istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento dei suoi obiettivi. Il Consiglio di cooperazione puo' formulare opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le Parti.

Accordo - art. 86

ARTICOLO 86 1. Il Consiglio di cooperazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica di Bielorussia dall'altro. 2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio di cooperazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un membro del governo della Repubblica di Bielorussia.

Accordo - art. 87

ARTICOLO 87 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione e' assistito da un Comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica di Bielorussia, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il Comitato di cooperazione e' presieduto a turno dalla Comunita' e dalla Repubblica di Bielorussia. Il regolamento interno del Consiglio di cooperazione stabilisce le funzioni del Comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione e le modalita' del suo funzionamento. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' delegare taluni suoi poteri al Comitato di cooperazione, che assicura la continuita' tra le riunioni del Consiglio di cooperazione.

Accordo - art. 88

ARTICOLO 88 Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalita' di funzionamento.

Accordo - art. 89

ARTICOLO 89 Nell'esaminare le questioni sollevate da una disposizione del presente accordo che si riferisca a un articolo del GATT, il Consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT delle Parti contraenti dell'Accordo generale.

Accordo - art. 90

ARTICOLO 90 E' istituito un Comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento bielorusso e del Parlamento europeo. Il Comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.

Accordo - art. 91

ARTICOLO 91 1. Il Comitato parlamentare di cooperazione e' composto da membri del Parlamento europeo e bielorusso. 2. Il Comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato parlamentare di cooperazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento bielorusso, conformemente al regolamento interno.

Accordo - art. 92

ARTICOLO 92 Il Comitato parlamentare di cooperazione puo' chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'esecuzione del presente accordo al Consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni. Il Comitato parlamentare di cooperazione viene informato delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione. Il Comitato parlamentare di cooperazione puo' presentare raccomandazioni al Consiglio di cooperazione.

Accordo - art. 93

ARTICOLO 93 1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 2. Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti: - incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la composizione delle controversie che possono derivare da transazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunita' e della Bielorussia; - decidono che, se una vertenza viene sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti puo' scegliere liberamente il proprio arbitro, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti e indipendentemente dalla nazionalita', e che il terzo arbitro o l'arbitro unico puo' essere cittadino di un paese terzo; - raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti; - incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'applicazione dei lodi arbitrali stranieri firmata il 10 giugno 1958 a New York.

Accordo - art. 94

ARTICOLO 94 Nessun elemento dell'accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure: a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in maniera di sicurezza; b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari; c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale; d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso di beni e delle tecnologie industriali.

Accordo - art. 95

ARTICOLO 95 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dalla Repubblica di Bielorussia nei confronti della Comunita' non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o imprese; - le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Repubblica di Bielorussia non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini bielorussi o tra societa' o imprese bielorusse. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Accordo - art. 96

ARTICOLO 96 1. Ciascuna Parte puo' adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' comporre la vertenza mediante una raccomandazione. 3. Qualora non sia possibile comporre la vertenza conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte puo' notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunita' e gli Stati membri vengono considerati un'unica parte in causa. Il Consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore. Le raccomandazioni dei conciliatori vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti.

Accordo - art. 97

ARTICOLO 97 Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e su altri aspetti delle loro relazioni. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli articoli 17, 18, 96 e 102.

Accordo - art. 98

ARTICOLO 98 Il trattamento riservato alla Repubblica di Bielorussia non puo' comunque essere meno favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

Accordo - art. 99

ARTICOLO 99 Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Repubblica di Bielorussia, da un lato, e la Comunita', gli Stati membri o la Comunita' e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.

Accordo - art. 100

ARTICOLO 100 Nella misura in cui le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel trattato e nei protocolli della Carta europea per l'energia, a decorrere dalla sua entrata in vigore i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.

Accordo - art. 101

ARTICOLO 101 Il presente accordo e' concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Esso puo' essere automaticamente rinnovato di anno in anno, a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza.

Accordo - art. 102

ARTICOLO 102 1. Le Parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi. 2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dall'accordo puo' prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quello che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di cooperazione.

Accordo - art. 103

ARTICOLO 103 Gli allegati I-VIII e il protocollo sono parte integrante del presente accordo.

Accordo - art. 104

ARTICOLO 104 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso non pregiudichera' i diritti garantiti loro dagli accordi in vigore tra uno o piu' Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fatti salvi gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.

Accordo - art. 105

ARTICOLO 105 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Comunita' europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Bielorussia.

Accordo - art. 106

ARTICOLO 106 Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositario del presente accordo.

Accordo - art. 107

ARTICOLO 107 Il presente accordo e' redatto in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e bielorussa, ciascun testo facente ugualmente fede.

Accordo - art. 108

ARTICOLO 108 Il presente accordo e' approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Repubblica di Bielorussia e la Comunita', l'accordo tra la Comunita' economica europea; la Comunita' europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.

Accordo - art. 109

ARTICOLO 109 Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti vengano applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Bielorussia, le Parti contraenti decidono che, nella fattispecie, per "data di entrata in vigore dell'accordo" s'intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale.

Accordo - Elenco

Elenco dei documenti allegati Allegato I Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Repubblica di Bielorussia agli Stati indipendenti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3. Allegato II Misure eccezionali in deroga alle disposizioni dell'articolo 13 Allegato III Riserve comunitarie a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b) Allegato IV Riserve della Bielorussia in conformita' dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) Allegato V Definizioni dei servizi finanziari, articolo 32, paragrafo 3 Allegato VI Elenco dei servizi per i quali le Parti concedono il trattamento NPF a norma dell'articolo 37 Allegato VII Disposizioni relative all'articolo 39 Allegato VIII Convenzioni sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 51, paragrafo 2 Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative nel settore doganale.

Accordo-Allegato I

ALLEGATO I Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Repubblica di Bielorussia agli Stati indipendenti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3. 1. Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Russia, Ucraina e Uzbekistan. Non vengono applicati dazi all'importazione. Non vengono applicati dazi all'esportazione per le merci fornite nel quadro di accordi di sdoganamento e interstatali entro i volumi ivi stabiliti. Non viene applicata l'IVA ne' alle esportazioni ne' alle importazioni. Non vengono applicate accise alle esportazioni. Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan- i contingenti di esportazione per i prodotti forniti nel quadro di accordi annuali commerciali e di cooperazione tra Stati vengono aperti come quelli per le forniture destinate allo Stato. 2. Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan I pagamenti possono essere effettuati nella moneta nazionale di questi paesi oppure in qualsiasi altra moneta accettata dalla Repubblica di Bielorussia o da questi paesi. Armenia, Azerbaigian, Estonia, Georgia, Kazakistan, Lituania, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan - sistema speciale per le operazioni non commerciali, compresi i relativi pagamenti. 3. Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan - sistema speciale per i pagamenti correnti 4. Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan - sistema speciale di prezzi per gli scambi di alcune materie prime e prodotti semilavorati 5. Armenia Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan - speciali condizioni di transito 6. Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan - speciali procedure doganali.

Accordo-Allegato II

ALLEGATO II Misure eccezionali in deroga alle disposizioni dell'articolo 13 1. La Repubblica di Bielorussia puo' prendere misure eccezionali in deroga alle disposizioni dell'articolo 13 sotto forma di restrizioni quantitative su base non discriminatoria. 2. Dette misure possono riguardare unicamente le industrie nascenti o determinati settori in fase di ristrutturazione oppure in gravi difficolta', segnatamente quando tali difficolta' siano fonte di considerevoli problemi sociali. 3. Il valore totale delle importazioni dei prodotti oggetto di queste misure non puo' superare il 15% delle importazioni totali dalla Comunita' effettuate nell'anno che precede l'introduzione di restrizioni quantitative e per il quale sono disponibili statistiche. Queste disposizioni non possono essere aggirate aumentando la protezione tariffaria sulle merci importate in questione. 4. Dette misure possono essere applicate solo per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 1988, a meno che le Parti decidano diversamente oppure, se questa data e' precedente, fino al momento in cui la Repubblica di Bielorussia non diventera' Parte contraente del GATT. 5. La Repubblica di Bielorussia informa il Consiglio di cooperazione in merito a tutte le misure che intende prendere a norma del presente allegato; su richiesta della Comunita', prima dell'adozione si tengono consultazioni in seno al Consiglio di cooperazione su tali misure e sui settori cui si applicano.

Accordo-Allegato III

ALLEGATO III Riserve comunitarie a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b) Settore minerario In alcuni Stati membri, puo' essere necessaria una concessione per consentire a societa' non CE di acquisire i diritti minerari e di procedure alle attivita' estrattive. Pesca Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle e l'uso delle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranita' o la giurisdizione degli Stati membri della Comunita' sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' e che sono registrati nel territorio comunitario. Acquisto di beni immobili In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili da parte di societa' non CE e' soggetto a restrizioni. Servizi audiovisivi compresa la radio Puo' essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine. Servizi di telecomunicazione compresi i servizi mobili e satellite Servizi riservati In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per i servizi e le infrastrutture complementari e' soggetto a restrizioni. Servizi professionali Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire societa' a determinate condizioni. Agricoltura Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle societa' non CE che intendono dedicarsi ad attivita' agricole. Per l'acquisto di vigneti, le societa' non CE devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione. Agenzie di stampa In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle societa' radiotelevisive e' limitata.

Accordo-Allegato IV

ALLEGATO IV Riserve della Bielorussia in conformita' dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b) La Repubblica di Bielorussia si riserva il diritto di mantenere eccezioni limitate al trattamento nazionale previsto dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) nei settori sotto indicati: - il fondo minimo autorizzato per banche ed altri istituti finanziari con investimenti stranieri ammonta ad un equivalente di 5 milioni di ecu; - la quota riservata agli stranieri nelle compagnie di assicurazione, che non puo' superare il 49% del capitale; - le centrali elettriche collegate al sistema energetico unico; - la proprieta' dei terreni; l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali; la proprieta' dei beni immobili: a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie stabilite sul territorio della Bielorussia hanno il diritto di acquistare, utilizzare, affittare e vendere beni immobili nonche' il diritto di locazione per le risorse naturali, le terre agricole e le foreste direttamente necessarie alle attivita' economiche che intendono svolgere. Tale diritto non comprende pero' il diritto di stabilimento a fini di transazioni e rappresentanze commerciali nei settori dei beni immobili e delle risorse naturali. - Acquisto delle proprieta' statali e comunali nel corso della denazionalizzazione e della privatizzazione; - speciali requisiti in materia di licenze per negoziare i titoli di Stato della Repubblica di Bielorussia; - licenze speciali per i servizi di vettore comune nonche' per le reti telefonica e telegrafica; - proprieta' e licenze specifiche per le operazioni di diffusione o di vettore comune nonche' per le stazioni radiotelevisive; - spedizionieri accreditati; - servizi investigativi e di sicurezza. Le suddette riserve si applicano, su base non discriminatoria, per un periodo transitorio non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Accordo-Allegato V

ALLEGATO V Servizi finanziari: definizioni (articolo 32, paragrafo 3) Per servizio finanziario s'intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle Parti. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attivita': A. Assicurazioni e servizi connessi 1. Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) i) sulla vita ii) generale 2. Riassicurazione e retrocessione 3. Intermediazione assicurativa, come i servizi di brokeraggio e di agenzia 4. Servizi connessi alle assicurazioni quali le consulenze, i servizi attuariali, la valutazione dei rischi e la liquidazione dei risarcimenti B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni) 1. Accettazione dei depositi e degli altri fondi rimborsabili da parte del pubblico 2. Prestiti di tutti i tipi, compreso il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali 3. Leasing finanziario 4. Tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, i travellers' cheques e le tratte bancarie 5. Fideiussioni e impegni 6. Compravendita, per proprio conto o per conto di clienti, sul mercato valutario, sul mercato terziario o altrove, di: a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.) b) valuta estera c) operazioni derivate tra cui contratti a termine e a premio d) strumenti relativi ai tassi di cambio e di interesse, compresi gli swap, gli accordi su quotazioni per operazioni a termine, ecc. e) titoli trasferibili f) altri strumenti e attivita' finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso. 7. Partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, compresa la sottoscrizione e il collocamento come agente (pubblicamente o privatamente) e la prestazione dei servizi connessi. 8. Intermediazione di credito. 9. Gestione delle attivita' finanziarie, come liquidita' e portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti collettivi, gestione del fondo pensioni, depositi e fondi fiduciari. 10. Liquidazione e compensazione delle attivita' finanziarie tra cui i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili. 11. Comunicazione e trasferimento di tutte le informazioni finanziarie, elaborazione dei dati finanziari e fornitura del software corrispondente da parte degli operatori che prestano altri servizi finanziari. 12. Consulenza e altri servizi finanziari connessi per tutte le attivita' elencate ai paragrafi 1-11, comprese le informazioni commerciali e le analisi dei crediti, la ricerca e la consulenza sugli investimenti e sulla gestione di portafoglio, le consulenze in materia di acquisti nonche' di ristrutturazione e strategia aziendale. Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attivita': a) le attivita' svolte dalle banche centrali o da altri enti pubblici per attuare politiche monetarie o dei cambi b) le attivita' svolte dalle banche centrali, dagli enti o dai dipartimenti governativi o da enti pubblici per conto o con la garanzia del governo, escluse quelle svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con detti enti pubblici c) le attivita' che rientrano nel sistema ufficiale della previdenza sociale o nei programmi di pensionamento dello Stato, escluse le attivita' svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con enti pubblici o con istituzioni private.

Accordo-Allegato VI

ALLEGATO VI Fornitura transfrontaliera di servizi Elenco dei servizi per i quali le Parti concedono il trattamento NPF a norma dell'articolo 37 Settori da coprire conformemente alla Classificazione centrale dei prodotti (CPC) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: Servizi di consulenza in materia contabile: parte della CPC 86212 diversa dai "servizi di revisione contabile" Servizi di consulenza in materia di contabilita' CPC 86220 Servizi tecnici CPC 8672 Servizi di ingegneria integrata CPC 8673 Consulenza e servizi di preprogettazione architettonica CPC 86711 Progettazione architettonica CPC 86712 Urbanistica e paesaggistica CPC 8674 Informatica e servizi connessi: Consulenza per l'installazione dell'hardware CPC 841 Utilizzazione del software CPC 842 Banche dati CPC 844 Pubblicita' CPC 871 Ricerca di mercato e sondaggi di opinione CPC 864 Consulenza in materia di gestione CPC 866 Collaudo tecnico e analisi CPC 8676 Consulenza in materia di agricoltura, caccia e silvicoltura Consulenza in materia di pesca Consulenza per il settore minerario Stampa e editoria CPC 88442 Convegni Traduzione CPC 87905 Arredamento interno CPC 87907 Telecomunicazioni: Servizi a valore aggiunto compresi, tra l'altro, la posta elettronica, la casella vocale, le informazioni on-line e il reperimento delle informazioni nelle banche dati, l'elaborazione dei dati, l'EDI (trasmissione elettronica dei dati), le conversioni di codici e protocolli Trasmissione dati a commutazione di pacchetto e a commutazione di circuito Edilizia e servizi tecnici collegati: ispezioni dei cantieri CPC 5111 Franchising CPC 8929 Insegnamento per corrispondenza agli adulti parte della CPC 924 Agenzie di informazione e di stampa CPC 962 Locazione/leasing senza operatori collegati ad altre infrastrutture di trasporto (CPC 83101 automobili private, 83102 veicoli per il trasporto di merci, 83105) e collegati ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106, 83107, 83108, 83109) Commissionari e servizi all'ingrosso collegati all'import-export (parte delle CPC 621 e 622) Ricerca e sviluppo in materia di software Riassicurazione e retrocessione e servizi collegati alle assicurazioni quali consulenze, servizi attuariali, valutazione dei rischi e liquidazione dei risarcimenti Assicurazione dei rischi in materia di: i) navigazione marittima e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), che copre, in parte o integralmente, le persone trasportate, le merci esportate o importate, il veicolo che trasporta le merci e tutte le responsabilita' che ne derivano e ii) le merci in transito internazionale. Servizi elaborazione dati CPC 843 Fornitura e trasferimento delle informazioni finanziarie e elaborazione dei dati finanziari (cfr. paragrafi B.11 e B.12 dell'allegato V).

Accordo-Allegato VII

ALLEGATO VII Disposizioni relative all'articolo 39 Parte A Le consultazioni iniziano entro trenta giorni dalla richiesta della prima Parte e mirano a raggiungere un accordo: - sulla revoca, ad opera dell'altra Parte, delle misure che hanno reso la situazione nettamente piu' restrittiva, oppure - su adeguamenti degli obblighi di entrambe le Parti, oppure - sugli adeguamenti cui la prima Parte deve procedere per compensare la situazione piu' restrittiva creata dall'altra Parte. Qualora non si raggiunga un accordo entro sessanta giorni dalla richiesta di consultazioni della prima Parte, quest'ultima puo' adeguare di conseguenza i propri obblighi, nella misura e per il periodo necessari per tener conto della situazione piu' restrittiva creata dall'altra Parte. Si privilegiano le misure meno pregiudizievoli per il funzionamento dell'accordo. Detti adeguamenti lasciano impregiudicati i diritti che gli operatori economici hanno acquisito a norma dell'accordo al momento degli adeguamenti. Parte B 1. In uno spirito di partenariato e di cooperazione, durante un periodo transitorio di tre anni dalla firma dell'accordo il governo della Repubblica di Bielorussia informa la Comunita' della sua intenzione di proporre una nuova legislazione o di adottare nuove normative tali da rendere le condizioni per la prestazione transfrontaliera di servizi da parte di societa' o filiali comunitarie piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente alla firma dell'accordo. La Comunita' puo' chiedere alla Repubblica di Bielorussia di comunicarle le proposte di nuove legislazioni o di nuovi regolamenti e di avviare consultazioni in merito. 2. Qualora le nuove legislazioni o i nuovi regolamenti introdotti nella Repubblica di Bielorussia durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 rendano le condizioni per la prestazione transfrontaliera di servizi da parte di societa' o filiali comunitarie piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma dell'accordo, le legislazioni e i regolamenti in questione non si applicheranno a dette societa' e filiali fintanto che non saranno passati tre anni da detta entrata in vigore.

Accordo-Allegato VIII

ALLEGATO VIII Convenzioni sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 51, paragrafo 2 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 51 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali: Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971); Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989); Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979); Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra, 1991). 2. Il Consiglio di cooperazione puo' raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 51. In caso di problemi di proprieta' intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attivita' commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono urgentemente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. 3. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato e modificato nel 1979 e nel 1984). 4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Bielorussia concede alle societa' e ai cittadini della Comunita', per il riconoscimento e la tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Bielorussia a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per "legislazione doganale" si intendono le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti; b) per "dazi doganali" si intendono tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse in cui importo e' limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti; c) per "autorita' richiedente" s'intende l'autorita' amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; d) per "autorita' interpellata" s'intende l'autorita' amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; e) per "infrazione" s'intende ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

Protocollo - art. 2

ARTICOLO 2 Campo di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrative delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'.

Protocollo - art. 3

ARTICOLO 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale; b) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilita' che diano luogo a sostanziali infrazioni della legislazione doganale; c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale; d) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale dell'altra Parte.

Protocollo - art. 4

ARTICOLO 4 Assistenza spontanea Le Parti si prestano nell'ambito delle loro competenze assistenza reciproca, in conformita' delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti: - operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare le altre Parti; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della legislazione doganale.

Protocollo - art. 5

ARTICOLO 5 Consegna/Notifica Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per - consegnare tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Protocollo - art. 6

ARTICOLO 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni: a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua concordata con detta autorita'. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti puo' esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Protocollo - art. 7

ARTICOLO 7 Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda e' stata indirizzata da parte di detta autorita', procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. 2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle infrazioni della legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una Parte, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte nel suo territorio.

Protocollo - art. 8

ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Protocollo - art. 9

ARTICOLO 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa: a) pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire qualora le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza e' rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.

Protocollo - art. 10

ARTICOLO 10 Obbligo di osservare la riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle Parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa. Su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che li ha forniti dell'uso fattore e dei risultati ottenuti. 3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorita' doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorita' giudiziarie. Le altre persone o autorita' possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorita' che le fornisce. 4. La Parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la Parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed e' tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione. 5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona interessata puo' ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui suoi scopi.

Protocollo - art. 11

ARTICOLO 11 Uso delle informazioni 1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorita' amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. 3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Protocollo - art. 12

ARTICOLO 12 Esperti e testimoni Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo, nella giurisdizione di un'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato.

Protocollo - art. 13

ARTICOLO 13 Spese di assistenza Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Protocollo - art. 14

ARTICOLO 14 Esecuzione 1. La gestione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali centrali della Repubblica di Bielorussia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Protocollo - art. 15

ARTICOLO 15 Complementarita' 1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o piu' Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa ai sensi di detti accordi. 2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunita' che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorita' doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunita'.

Atto finale

ATTO FINALE I plenipotenziari: DEL REGNO DEL BELGIO, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce LA COMUNITA' EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominati "Stati membri", e della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso de- nominate "la Comunita'", da una parte, e i plenipotenziari della REPUBBLICA DI BIELORUSSIA, dall'altra, riuniti a Bruxelles il sei marzo millenovecentonovantacinque per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, in appresso denominato "accordo", hanno adottato il testo seguente: l'accordo compresi i suoi allegati e il seguente protocollo: protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Repubblica di Bielorussia hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente atto finale: Dichiarazione comune relativa all'articolo 17 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 18 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 29 dell'accordo Dichiarazione comune relativa agli articoli 36 e 37 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 37 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo Dichiarazione comune relativa al concetto di "controllo" di cui all'articolo 31, lettera b) e all'articolo 44 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 51 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 102 dell'accordo I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Repubblica di Bielorussia hanno inoltre preso nota della dichiarazione unilaterale del Governo francese acclusa al presente atto finale: Dichiarazione unilaterale del Governo francese sui paesi e territori d'oltremare. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Repubblica di Bielorussia hanno inoltre preso nota delle seguenti lettere scambiate fra le parti e accluse al presente atto finale: Scambio di lettere tra la Comunita' e la Repubblica di Bielorussia sullo stabilimento delle societa'.

Atto finale-Dichiarazioni

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 17 La Comunita' e la Repubblica di Bielorussia dichiarano che il testo della clausola di salvaguardia non concede il trattamento GATT in materia. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 18 Rimane inteso che le disposizioni dell'articolo 18 non hanno ne' il fine ne' l'effetto di rallentare, ostacolare o impedire le procedure previste dalle legislazioni rispettive delle Parti in materia di inchieste antidumping e antisovvenzioni. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 29 Fatte salve le riserve elencate negli allegati III e IV e le disposizioni degli articoli 45 e 48, le Parti decidono che l'espressione "conformemente alle rispettive legislazioni e normative" di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29 significa che ciascuna Parte puo' regolamentare lo stabilimento e l'attivita' delle societa' sul suo territorio, purche' detti regolamenti non introducano, per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte, altre riserve al trattamento non meno favorevole di quello concesso alle loro societa' o alle societa', consociate o filiali di paesi terzi. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 36 E 37 La Comunita' dichiara che la fornitura transfrontaliera di servizi di cui agli articoli 36 e 37 non comporta la circolazione del fornitore del servizio sul territorio del paese cui e' destinato, ne' la circolazione del beneficiario del servizio sul territorio del paese da cui proviene il servizio stesso. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 37 Le Parti convengono che i termini "in conformita' delle legislazioni e normative in vigore in ciascuna delle Parti" significano che ciascuna Parte puo' regolamentare la fornitura transfrontaliera di servizi sul suo territorio purche' cio' non dia luogo, per le societa' dell'altra Parte, ad un trattamento meno favorevole di quello concesso alle societa' di un qualsiasi paese terzo. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 43 Il solo fatto di rendere obbligatorio il visto per le persone giuridiche di alcune Parti e non di altre non basta a vanificare o a sminuire i vantaggi che comporta un impegno specifico. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL CONCETTO DI "CONTROLLO" DI CUI AGLI ARTICOLI 31, lettera b) e 44 1. Le Parti confermano che la questione del controllo dipendera' dalle circostanze oggettive del caso specifico. 2. Ad esempio, una societa' verra' considerata "controllata" da un'altra societa', e quindi una sua consociata, se: - l'altra societa' detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se - l'altra societa' ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed e' al tempo stesso un'azionista o un membro della consociata. 3. Le Parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 51 Le Parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e delle informazioni riservate sul know-how. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 102 Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti decidono che per "casi di particolare emergenza" di cui all'articolo 102 dello stesso s'intendono i casi di grave violazione dell'accordo ad opera di una delle Parti. Una grave violazione dell'accordo consiste: a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali della legislazione internazionale o b) nella violazione degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 2. DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA REPUBBLICA FRANCESE La Repubblica francese fa notare che l'accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica di Bielorussia non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' europea in virtu' del trattato che istituisce la Comunita' europea.

Atto finale-Scambio di lettere

SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' E LA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA RELATIVO ALLO STABILIMENTO DELLE SOCIETA' A. Lettera della Repubblica di Bielorussia Signor, mi pregio di far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 22 dicembre 1994. Come ha fatto presente durante i negoziati, la Repubblica di Bielorussia concede un trattamento privilegiato, per determinati aspetti, alle societa' comunitarie stabilite e attive sul suo territorio. Ho anche spiegato che cio' riflette la politica bielorussa volta a promuovere con ogni mezzo lo stabilimento di societa' comunitarie in questo paese. Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle societa', la Repubblica di Bielorussia non adottera' misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione delle societa' comunitarie rispetto alle societa' della Bielorussia o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla. Le sarei grado se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera. Voglia accettare, Signor l'espressione della mia profonda stima. Per il governo della Repubblica di Bielorussia B. Lettera della Comunita' Signor, La ringrazio per la Sua lettera in data odierna, cosi' redatta: "mi pregio di far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 22 dicembre 1994. Come ho fatto presente durante i negoziati, la Repubblica di Bielorussia concede un trattamento privilegiato, per determinati aspetti, alle societa' comunitarie stabilite e attive sul suo territorio. Ho anche spiegato che cio' riflette la politica bielorussa volta a promuovere con ogni mezzo lo stabilimento di societa' comunitarie in questo paese. Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle societa', la Repubblica di Bielorussia non adottera' misure o normative tali da introdurre o accettare una discriminazione delle societa' comunitarie rispetto alle societa' della Bielorussia o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla. Le sarei grado se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera." Le confermo di aver ricevuto la lettera in questione. Voglia accettare, Signor l'espressione della mia profonda stima. A nome delle Comunita' europee Fatto a Bruxelles, addi' sei marzo millenovecentonovantacinque.