LEGGE 4 marzo 1997, n. 80

Type Legge
Publication 1997-03-04
Ultimo aggiornamento 1997-04-01
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 91 SVILUPPO REGIONALE 1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. 2. A tal fine, si possono adottare le seguenti misure: - scambi di informazioni tra autorita' nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza alla Lettonia per l'elaborazione di tali politiche; - azione comune delle autorita' regionali e locali in materia di sviluppo economico; - studio di un'impostazione comune per lo sviluppo della cooperazione interregionale con le regioni del Mar Baltico nella Comunita'; - scambi di visite per esaminare le possibilita' di cooperazione e di assistenza; - scambi di funzionari o esperti; - assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone piu' povere; - avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

Accordo - art. 92

ARTICOLO 92 COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE 1. Le Parti instaurano una cooperazione in materia di sanita' e di sicurezza sul posto di lavoro e di pubblica sanita', al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prendendo a riferimento il livello di protezione esistente nella Comunita'. In particolare, la cooperazione comprende: - assistenza tecnica; - scambi di esperti; - cooperazione tra imprese; - informazione e attivita' di formazione; - cooperazione nel settore della sanita'. 2. In materia di occupazione, la cooperazione tra le Parti si concentra soprattutto sui seguenti aspetti: - organizzazione del mercato del lavoro; - modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza professionale; - pianificazione ed esecuzione di programmi di ristrutturazione a livello regionale; - promozione dello sviluppo dell'occupazione locale. La collaborazione in questo campo prende la forma di studi, prestazioni di esperti, informazioni e formazione. 3. Per quanto riguarda la previdenza sociale, la cooperazione tra le Parti punta ad adeguare il sistema previdenziale lettone alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

Accordo - art. 93

ARTICOLO 93 TURISMO Le Parti promuovono e intensificano la cooperazione nel settore del turismo, in particolare: - agevolando il flusso di turisti; - intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.; - trasferendo know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari; - sviluppando i progetti di cooperazione regionale; - esaminando le possibilita' di realizzare operazioni comuni (progetti transfrontalieri, gemellaggi tra citta', ecc.); - introducendo sistemi informatizzati di prenotazione e di informazione (preferibilmente comuni ai tre Stati baltici) e norme di tutela di consumatori per i turisti.

Accordo - art. 94

ARTICOLO 94 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 1. Per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione, la Comunita' e la Lettonia promuovono proficui scambi di informazioni privilegiando i programmi volti a fornire alla popolazione le informazioni di base sull'Unione europea e agli ambienti specializzati della Lettonia informazioni piu' specifiche compreso, ove possibile, l'accesso alle banche dati della Comunita'. 2. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e le norme tecniche nonche' a promuovere la tecnologia audiovisiva europea. 3. La cooperazione puo' comprendere programmi di scambio, borse di studio, cicli di formazione per giornalisti ed esperti in materia di mass media.

Accordo - art. 95

ARTICOLO 95 TUTELA DEI CONSUMATORI 1. Le Parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilita' tra i sistemi di tutela dei consumatori della Lettonia e della Comunita'. Un'effettiva tutela dei consumatori e' infatti necessaria per il corretto funzionamento dell'economia di mercato. 2. A tal fine, e considerati gli interessi comuni, le Parti promuovono e garantiscono: - un'attiva politica di tutela dei consumatori, conformemente alla normativa comunitaria e a tutti gli orientamenti dell'ONU in materia; - il ravvicinamento delle leggi e l'allineamento della tutela dei consumatori in Lettonia con quella della Comunita'; - un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualita' dei beni di consumo e mantenere norme appropriate in materia di sicurezza. 3. La cooperazione puo' comprendere: - scambi di informazioni sui prodotti pericolosi; - formazione degli esperti in materia di tutela dei consumatori del governo e delle ONG; - potenziamento delle organizzazioni indipendenti per sensibilizzare maggiormente i consumatori, soprattutto tramite la diffusione delle informazioni; - creazione di centri d'informazione e di consulenza per la composizione delle vertenze e servizi di consulenza giuridica e di altro tipo per i consumatori; cooperazione tra centri lettoni e comunitari; - accesso alle banche dati della Comunita'; - sviluppo degli scambi tra rappresentanti dei consumatori. 4. La Comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria.

Accordo - art. 96

ARTICOLO 96 DOGANE 1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale lettone a quello della Comunita', in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo. 2. In particolare, la cooperazione comprende: - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine; - la creazione di adeguate infrastrutture alle frontiere; - l'introduzione del documento amministrativo unico e l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunita' e della Lettonia; - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci; - l'organizzazione di seminari e tirocini; - il sostegno per l'introduzione di moderni sistemi informativi doganali. Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 100 e dal Titolo VII, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

Accordo - art. 97

ARTICOLO 97 COOPERAZIONE STATISTICA 1. La cooperazione in questo settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e per contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Lettonia. 2. In particolare, le Parti cooperano al fine di: - rafforzare l'apparato statistico della Lettonia; - procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari); - fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica; - fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari; - garantire il carattere riservato dei dati; - scambiare informazioni statistiche. 3. La Comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria.

Accordo - art. 98

ARTICOLO 98 ECONOMIA 1. La Comunita' e la Lettonia agevolano il processo di riforma e di integrazione economica collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. 2. A tal fine, la Comunita' e la Lettonia: - si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonche' sulle strategie di sviluppo; - analizzano in comune le questioni economiche di interesse reciproco, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione; - mediante il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE), promuovono una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunita' e della Lettonia, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

Accordo - art. 99

ARTICOLO 99 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Le Parti promuovono la cooperazione tra le rispettive autorita' nel settore della pubblica amministrazione, anche avviando programmi di scambio, al fine di migliorare la reciproca conoscenza della struttura e del funzionamento dei rispettivi sistemi.

Accordo - art. 100

ARTICOLO 100 DROGA 1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per rendere piu' efficaci le politiche e le misure destinate a contrastare la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, anche prevenendo il dirottamento dei precursori chimici, nonche' per prevenire e ridurre la domanda di droga. 2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalita' per realizzare azioni in comune. 3. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1. E prevista tra l'altro l'assistenza tecnica della Comunita'. La cooperazione per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope prevede un'assistenza tecnica e amministrativa per quanto riguarda: - l'elaborazione e l'applicazione delle normative nazionali; - la creazione o il rafforzamento di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari; - una maggiore efficienza delle istituzioni impegnate nella lotta contro il traffico illecito di droga; - la formazione di personale e la ricerca; - la prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, attraverso l'istituzione di norme adeguate equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chem- ical Action Task Force" (CATF). Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.

Accordo - art. 101

ARTICOLO 101 1. Le Parti collaborano, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per prevenire le seguenti attivita' illecite: - immigrazione e presenza illegale di persone fisiche della loro nazionalita' sul territorio dell'altra Parte, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione; - corruzione; - operazioni illecite riguardanti i rifiuti industriali e le contraffazioni; - traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; - commercio illecito di materiali radioattivi e nucleari; - trasferimento illecito di autoveicoli; - criminalita' organizzata. 2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante consultazioni e uno stretto coordinamento tra le Parti e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa per: - l'elaborazione della legislazione nazionale: - la creazione di centri d'informazione; - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attivita' illecite; - la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture investigative; - la definizione di misure reciprocamente accettabili per prevenire le attivita' illecite. Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.

Accordo - art. 102

ARTICOLO 102 1. Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Lettonia i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o piu' Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attivita' di reciproco interesse. Tale cooperazione puo' comprendere, in particolare: - le traduzioni letterarie; - gli scambi, a fini non commerciali, di artisti e opere d'arte; - la conservazione e il restauro di monumenti e localita' (patrimonio architettonico e culturale); - la formazione; - l'organizzazione di manifestazioni culturali (ad esempio, festival della canzone); - la pubblicita' relativa alle manifestazioni culturali; - la cooperazione tra biblioteche. 2. Le Parti possono cooperare per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. In particolare, il settore audiovisivo lettone potrebbe prendere parte ad attivita' avviate dalla Comunita' nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attivita' e in conformita' della decisione del Consiglio del 21 dicembre 1990, che ha istituito il programma. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le loro politiche relative alle regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione all'acquisizione dei diritti di proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi via satellite o via cavo, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia audiovisiva europea. La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunita' per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.

Accordo - art. 103

ARTICOLO 103 Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 104, 105, 106 e 107, fatto salvo l'articolo 107, la Lettonia beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI), conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese.

Accordo - art. 104

ARTICOLO 104 Tale assistenza finanziaria e' coperta: - sia nell'ambito del programma indicativo pluriennale PHARE previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunita' previe consultazioni con la Lettonia e tenuto conto del disposto degli articoli 105 e 106; - dal prestito o dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti entro un massimale e per un periodo di disponibilita' da stabilire previa consultazione con la Lettonia in applicazione delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea.

Accordo - art. 105

ARTICOLO 105 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le Parti. Le Parti informano il Consiglio di associazione.

Accordo - art. 106

ARTICOLO 106 1. In caso di necessita' straordinaria e tenendo conto della disponibilita' di tutte le risorse finanziarie, su richiesta della Lettonia e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel contesto del G-24, la Comunita' valuta la possibilita' di concedere assistenza finanziaria temporanea: - a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilita' della divisa lettone; - a sostegno della stabilizzazione a medio termine e dell'adeguamento strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia dei pagamenti. 2. Tale assistenza finanziaria e' subordinata alla presentazione da parte della Lettonia, in seno al G-24, di programmi approvati dall'FMI, finalizzati alla convertibilita' e/o alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonche' alla loro approvazione da parte della Comunita', al rispetto costante di tali programmi da parte della Lettonia e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento. 3. Il Consiglio di associazione e' informato delle condizioni alle quali tale assistenza e' concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Lettonia in materia.

Accordo - art. 107

ARTICOLO 107 L'assistenza finanziaria comunitaria e' valutata alla luce delle necessita' emerse, del livello di sviluppo del paese, delle priorita' stabilite, delle potenzialita' di assorbimento dell'economia lettone, della capacita' di rimborsare i prestiti e di progredire in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione della Lettonia.

Accordo - art. 108

ARTICOLO 108 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunita', altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Accordo - art. 109

ARTICOLO 109 La Lettonia partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunita' nei settori indicati nell'allegato XVIII. Fatta salva l'attuale partecipazione della Lettonia alle attivita' di cui all'allegato XVIII, il Consiglio di associazione stabilisce le modalita' e le condizioni della partecipazione della Lettonia a queste attivita'. Il contributo finanziario della Lettonia alle attivita' di cui all'allegato XVIII si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunita' puo' decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunita' europee, di integrare il contributo della Lettonia.

Accordo - art. 110

ARTICOLO 110 E' istituito un Consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Accordo - art. 111

ARTICOLO 111 1. Il Consiglio di associazione e composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri designati dal governo lettone. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformita' delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo lettone, in conformita' delle disposizioni previste al riguardo dai suo regolamento interno. 5. Se del caso, la BEI partecipa, in qualita' di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.

Accordo - art. 112

ARTICOLO 112 Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le Parti.

Accordo - art. 113

ARTICOLO 113 1. Ciascuna Parte puo' deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna Parte e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una Parte in causa della controversia. Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.

Accordo - art. 114

ARTICOLO 114 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione e' assistito da un comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dei membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti del governo lettone, normalmente alti funzionari. Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione, e le modalita' di funzionamento del comitato. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 112.

Accordo - art. 115

ARTICOLO 115 Il Consiglio di associazione puo' decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonche' le modalita' del loro funzionamento.

Accordo - art. 116

ARTICOLO 116 E' istituito un Comitato parlamentare quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento lettone e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Accordo - art. 117

ARTICOLO 117 1. Il Comitato parlamentare e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento lettone. 2. Il Comitato parlamentare adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato parlamentare di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento lettone, in conformita' delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Accordo - art. 118

ARTICOLO 118 Il Comitato parlamentare puo' chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di' associazione; quest'ultimo fornisce al comitato le informazioni richieste. Il Comitato parlamentare e' tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione. Il Comitato parlamentare puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

Accordo - art. 119

ARTICOLO 119 Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.

Accordo - art. 120

ARTICOLO 120 L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; d) ritenuta necessaria per l'adempimento dei suoi obblighi e impegni internazionali in materia di controllo del doppio uso di beni e tecnologie industriali.

Accordo - art. 121

ARTICOLO 121 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dalla Lettonia nei confronti della Comunita' non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o filiali; - le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Lettonia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini lettoni o tra societa' e filiali lettoni. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Accordo - art. 122

ARTICOLO 122 Quando sono importati nella Comunita', i prodotti originari della Lettonia non beneficiano di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Il trattamento concesso alla Lettonia ai sensi del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Accordo - art. 123

ARTICOLO 123 1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

Accordo - art. 124

ARTICOLO 124 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtu' dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o piu' Stati membri, da un lato, e la Lettonia, dall'altro, fatta eccezione per i settori di competenza europea e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente accordo nei settori di loro competenza.

Accordo - art. 125

ARTICOLO 125 Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunita', i suoi Stati membri o la Comunita' e i suoi Stati membri, conformemente ai rispettivi poteri, da un lato, e la Lettonia, dall'altro.

Accordo - art. 126

ARTICOLO 126 I protocolli nn. 1-5 e gli allegati I-XVIII sono parte integrante del presente accordo.

Accordo - art. 127

ARTICOLO 127 Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Accordo - art. 128

ARTICOLO 128 Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositario del presente accordo.

Accordo - art. 129

ARTICOLO 129 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni precisate in detti trattati, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Lettonia.

Accordo - art. 130

ARTICOLO 130 Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e lettone, ciascun testo facente ugualmente fede.

Accordo - art. 131

ARTICOLO 131 Il presente accordo e' approvato dalle Parti conformemente alle loro rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le proce- dure di cui al primo comma sono state espletate. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di Lettonia sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992. Il presente accordo si basa in parte, ampliandole e integrandole, sulle disposizioni di base dell'accordo tra la Comunita' europea, la Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lettonia sul libero scambio e sulle questioni commerciali, firmato il 18 luglio 1994. All'entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali. Le decisioni del comitato misto istituito dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, che svolge anche i compiti assegnatigli dall'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, continuano ad applicarsi fino a quando non vengono abrogate mediante decisioni del Consiglio di associazione. Nel corso della prima riunione, il Consiglio di associazione adotta tutte le modifiche del presente accordo, soprattutto per quanto riguarda protocolli e allegati, necessarie per allinearlo alle modifiche dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali decise dal comitato misto tra la firma e l'entrata in vigore del presente accordo. Fatto a Lussemburgo, addi' dodici giugno millenovecentonovantacinque.

Accordo - Elenco Allegati

Elenco Allegati Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato I

Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato II

Allegato II Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato III

Allegato III Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato IV

Allegato IV Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato V

Allegato V Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato VI

Allegato VI Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato VII

Allegato VII Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato VIII

Allegato VIII Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato IX

Allegato IX Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato X

Allegato X Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato XI

Allegato XI Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato XII

Allegato XII Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato XIII

Allegato XIII Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato XIV

Allegato XIV Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato XV

Allegato XV Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato XVI

Allegato XVI Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato XVII

Allegato XVII Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato XVIII

Allegato XVIII Parte di provvedimento in formato grafico

Elenco Protocolli

Elenco Protocolli Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1

Protocollo n. 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1 - Allegato I

Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1 - Allegato II

Allegato II Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1 - Protocollo A

Protocollo A Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1 - Protocollo B

Protocollo B Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1 - Protocollo C

Protocollo C Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1 - Protocollo D

Protocollo D Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 2

Protocollo n. 2 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 2 - Allegato I

Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 2 - Allegato II

Allegato II Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 2 - Allegato III

Allegato III Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 2 - Allegato IV

Allegato IV Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 3

Protocollo n. 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 3 - Allegato I

Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 3 - Allegato II

Allegato II Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 3 - Allegato III

Allegato III Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 3 - Allegato IV

Allegato IV Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 3 - Allegato V

Allegato V Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 4

Protocollo n. 4 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 4 - Allegato A

Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 4 - Allegato B

Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 5

Protocollo n. 5 Parte di provvedimento in formato grafico

Atto finale

Atto finale Parte di provvedimento in formato grafico

Dichiarazioni comuni

Dichiarazioni comuni Parte di provvedimento in formato grafico

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