DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1997, n. 98

Type DPR
Publication 1997-02-03
Ultimo aggiornamento 1997-04-16
State In force
Source Normattiva
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ACCORDO RELATIVO AL SERVIZIO DEGLI ASSEGNI POSTALI I sottoscritti Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione, visto l'articolo 22, paragrafo 4, della Costituzione dell'Unione postale universale, conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno di comune accordo e con riserva dell'articolo 25, paragrafo 4, di detta Costituzione, stabilito il seguente Accordo. Articolo primo Oggetto dell'Accordo 1. Il presente Accordo disciplina lo scambio di servizi che il servizio degli assegni postali e' in grado di offrire agli utenti dei conti correnti postali e che i paesi contraenti convengono di istituire nelle loro relazioni reciproche. 2. Gli organismi non postali possono partecipare, per il tramite del servizio degli assegni postali, allo scambio regolato dalle disposizioni del presente Accordo. Spetta a tali organismi intendersi con l'Amministrazione delle poste del proprio paese per assicurare l'esecuzione integrale di tutte le clausole dell'Accordo e, nell'ambito di tale intesa, esercitare i loro diritti ed adempiere ai loro obblighi in quanto Organizzazioni postali definite nel presente Accordo. L'Amministrazione postale serve ad essi da intermediaria nelle loro relazioni con le Amministrazioni postali degli altri Paesi contraenti e con l'Ufficio internazionale.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Varie categorie di servizi forniti dal servizio degli assegni postali 1. Bonifico 1.1 Il titolare di un conto corrente chiede per mezzo di addebito sul suo conto, l'accreditamento di un importo sul conto corrente postale del beneficiario o, in base ad accordo concluso tra le Amministrazioni interessate, su altri tipi di conti. 1.2 Il bonifico ordinario e' trasmesso per via postale. 1.3 Il bonifico telegrafico e' trasmesso per via di telecomunicazione. 2. Versamento su un conto corrente postale 2.1 Il mittente consegna dei fondi allo sportello di un Ufficio postale e chiede l'accreditamento di un importo sul conto corrente postale del beneficiario o, in base ad accordo concluso tra le Amministrazioni interessate, su altri tipo di conti. 2.2 Il versamento ordinario e' trasmesso per via postale. 2.3 Il versamento telegrafico e' trasmesso per via di telecomunicazione. 3. Pagamento per mezzo di vaglia o di assegno all'ordine. 3.1 Il titolare di un conto corrente postale chiede, per mezzo di addebito sul suo conto, il pagamento di un importo in contante al beneficiario. 3.2 Il pagamento ordinario avviene per via postale. 3.3 Il pagamento telegrafico avviene per via di telecomunicazioni. 4. Assegno postale 4.1 L'assegno postale e' un titolo internazionale che puo' essere rilasciato ai titolari di conti correnti postali ed e' pagabile a vista negli Uffici postali dei paesi che partecipano al servizio. 4.2 L'assegno postale puo' inoltre essere consegnato in pagamento a terzi, previa intesa tra le Amministrazioni contraenti. 5. Prelievo sulla rete di distributori automatici di banconote POSTNET 5.1 Gli Istituti finanziari postali che aderiscono per convenzione alla rete POSTNET possono offrire ai detentori delle loro carte la possibilita' di ritirare denaro contante nei distributori automatici di banconote della rete POSTNET. 6. Altre prestazioni. Le Amministrazioni postali possono convenire nelle loro relazioni bilaterali o multilaterali, di instaurare altri servizi le cui modalita' sono da definire tra le Amministrazioni interessate.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Condizioni di ammissione e di esecuzione degli ordini di bonifico 1. Salvo intesa speciale, l'importo del bonifico e' espresso nella moneta del Paese di destinazione. 2. L'Amministrazione di origine determina il tasso di conversione della sua moneta in quella del Paese di destinazione. 3. L'Amministrazione di emissione determina la tassa che esige dal traente di un bonifico postale e che conserva per intero. 4. L'Amministrazione di destinazione ha facolta' di determinare la tassa che riscuote per l'iscrizione di un bonifico postale a credito di un conto corrente postale. 5. Sono esonerati da ogni tassa i bonifici relativi al servizio postale scambiati alle condizioni previste agli articoli 7.2 e 7.3.1 a 7.3.3 della Convenzione. 6. Gli avvisi di bonifico ordinario sono inviati senza spese ai beneficiari dopo l'iscrizione dell'importo bonificato a credito dei loro conti. Se non contengono alcuna comunicazione particolare, essi possono essere sostituiti da una menzione sull'estratto conto che consente al beneficiario di identificare l'emittente. 7. I bonifici telegrafici sono assoggettati alle norme del Regolamento delle telecomunicazioni internazionali. Oltre alla tassa prevista nel paragrafo 3 di cui sopra, il traente di un bonifico telegrafico paga la tassa prevista per la trasmissione per via di telecomunicazioni, compresa se del caso quella di una speciale comunicazione destinata al beneficiario. Per ciascun bonifico telegrafico, l'ufficio degli assegni postali destinatario compila un avviso di arrivo o un avviso di bonifico del servizio interno o internazionale e lo indirizza senza spese al beneficiario. Se il telegramma-bonifico non comporta nessuna particolare comunicazione, l'avviso di arrivo o l'avviso di bonifico possono essere sostituiti da una menzione sull'estratto conto che consente al beneficiario di identificare il traente.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Responsabilita' 1. Principio e portata della responsabilita' 1.1 Le Amministrazioni postali rispondono delle somme addebitate sul conto del traente fino a quando il bonifico non sia stato regolarmente eseguito. 1.2 Le Amministrazioni rispondono delle indicazioni erronee fornite dal loro servizio, nelle liste di bonifici ordinari o nei bonifici telegrafici. La responsabilita' si estende agli errori di conversione ed agli errori di trasmissione. 1.3 Le Amministrazioni non si assumono alcuna responsabilita' per i ritardi che sono suscettibili di prodursi nella trasmissione e nell'esecuzione dei bonifici. 1.4 Le Amministrazioni possono inoltre convenire tra di loro di applicare condizioni piu' estese di responsabilita' adatte ai fabbisogni dei loro servizi interni. 1.5 Le Amministrazioni sono sollevate da ogni responsabilita': a) quando, in seguito alla distruzione dei documenti di servizio avvenuta per forza maggiore, esse non possono render conto dell'esecuzione di un bonifico, a meno che la prova della loro responsabilita' non sia fornita in altro modo; b) se il traente non ha formulato nessun reclamo entro il termine previsto all'articolo 30.1 della Convenzione. 2. Determinazione della responsabilita' Fatti salvi i paragrafi 3.2 a 3.5 dell'articolo 9 dell'Accordo relativo ai vaglia postali, la responsabilita' incombe all'Amministrazione del paese in cui l'errore e' avvenuto. 3. Pagamento delle somme reclamate. Rivalse. 3.1 L'obbligo di indennizzare il reclamante incombe all'Amministrazione investita del reclamo. 3.2 A prescindere dalla causa del rimborso, la somma da rimborsare al traente di un bonifico non puo' superare quella addebitata sul suo conto. 3.3 L'Amministrazione che ha indennizzato il reclamante ha diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione responsabile. 3.4 L'Amministrazione che ha subito in ultimo luogo il danno, ha un diritto di rivalsa fino a concorrenza della somma pagata contro la persona beneficiaria di tale errore. 4. Termine di pagamento 4.1 Il versamento delle somme dovute al reclamante deve avere luogo non appena la responsabilita' del servizio e' stata stabilita, entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al giorno del reclamo. 4.2 L'Amministrazione dinnanzi alla quale il reclamo e' stato presentato, e' autorizzata ad indennizzare il reclamante per conto dell'Amministrazione responsabile se quest'ultima, presunta responsabile e regolarmente interessata, ha lasciato trascorrere cinque mesi senza dare soluzione definitiva al reclamo. 5. Rimborso all'Amministrazione interveniente 5.1 L'Amministrazione responsabile e' tenuta a indennizzare l'Amministrazione che ha rimborsato il reclamante, entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno dell'invio della notificazione del rimborso. 5.2 Trascorso questo termine, la somma dovuta all'Amministrazione che ha rimborsato il reclamante diviene produttiva di interessi moratori in ragione del 6 per cento annuo.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Versamento 1. Le Amministrazioni convengono di adottare per lo scambio dei loro versamenti per via postale il tipo di modulo e la regolamentazione che meglio si adattano all'organizzazione del loro servizio. 2. Versamenti con mandati di versamento. Fatte salve le disposizioni particolari degli articoli RE 501 e RE 502, i versamenti per mezzo di vaglia di versamento si effettuano secondo le disposizioni dell'Accordo relativo ai vaglia postali. 3. Versamenti per mezzo di avvisi di versamento 3.1 Fatte salve le norme particolari di cui in appresso, quanto e' espressamente previsto per i bonifici si applica anche ai versamenti. 3.2 L'Amministrazione di emissione determina la tassa che esige dal mittente di un versamento e la conserva per intero. Questa tassa non puo' eccedere quella riscossa per l'emissione di un vaglia ordinario. 3.3 Una ricevuta e' rilasciata gratuitamente al depositante al momento del versamento dei fondi.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Modalita' di esecuzione dei pagamenti per mezzo di vaglia. 1. I pagamenti internazionali effettuati con addebito sui conti correnti postali possono essere effettuati per mezzo di vaglia ordinari. 2. I vaglia ordinari emessi in rappresentanza di somme addebitate sui conti correnti postali sono soggetti alle norme dell'Accordo relativo ai vaglia postali.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Emissione di assegni all'ordine 1. I pagamenti internazionali effettuati con addebito sui conti correnti postali possono essere effettuati per mezzo di assegni all'ordine. 2. I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 si applicano agli assegni all'ordine. 3. L'Amministrazione di origine determina la tassa che esige dal traente di un assegno all'ordine. 4. Gli assegni all'ordine possono essere trasmessi per via di telecomunicazioni, sia tra l'ufficio di scambio dell'Amministrazione di origine e l'ufficio di scambio dell'Amministrazione di pagamento, sia tra l'ufficio di scambio dell'Amministrazione di origine e l'ufficio postale incaricato del pagamento quando le Amministrazioni convengano di utilizzare tale modalita' di trasmissione. 5. Gli articoli 3 dell'Accordo e RE 402 del Regolamento di esecuzione relativi ai vaglia postali si applicano agli assegni all'ordine telegrafici.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Pagamento di assegni all'ordine 1. Le Amministrazioni convengono di adottare, per il servizio dei pagamenti, la regolamentazione che meglio si adatta all'organizzazione del loro servizio. Esse possono utilizzare i moduli del loro regime interno in rappresentanza degli assegni all'ordine loro indirizzati. 2. L'Amministrazione di pagamento non e' tenuta ad assicurare il pagamento a domicilio degli assegni all'ordine il cui importo supera quello dei vaglia ordinari di regola pagati a domicilio. 3. Per quanto concerne la durata di validita', il visto datario, le regole generali di pagamento, la consegna per espresso, le tasse eventualmente riscosse sul beneficiario, sono applicabili agli assegni all'ordine, le disposizioni specifiche per il pagamento telegrafico, gli articoli 4, paragrafi 5 e 6 dell'Accordo, RE 604, paragrafi 2 a 4, e RE 606 del Regolamento di esecuzione relativo ai vaglia postali sempre che le regole del servizio interno non vi si oppongano.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Responsabilita' 1. Le Amministrazioni postali rispondono delle somme addebitate sul conto del traente fino a quando l'assegno all'ordine non e' regolarmente pagato. 2. Le Amministrazioni sono responsabili delle indicazioni erronee fornite dal loro servizio nelle liste degli assegni all'ordine o negli assegni all'ordine telegrafici. La responsabilita' include gli errori di conversione e gli errori di trasmissione. 3. Le Amministrazioni non si assumono alcuna responsabilita' per i ritardi che potrebbero avvenire nella trasmissione o nel pagamento di assegni all'ordine. 4. Le Amministrazioni possono inoltre convenire tra di loro di applicare condizioni piu' estese di responsabilita' secondo i fabbisogni dei loro servizi interni. 5. L'articolo 9 dell'Accordo relativo ai vaglia postali si applica agli assegni all'ordine.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Rimunerazione dell'Amministrazione di pagamento 1. L'Amministrazione di emissione attribuisce all'Amministrazione di pagamento per ciascun assegno all'ordine, una rimunerazione il cui tasso e' fissato in funzione dell'importo medio degli assegni all'ordine inclusi nelle lettere d'invio indirizzate ogni mese, come segue: - 0,59 DTS fino a 65,34 DTS; - 0,72 DTS oltre 65,34 DTS e fino a 130,68 DTS - 0,88 DTS oltre 130,68 DTS e fino a 196,01 DTS - 1,08 DTS oltre 196,01 DTS e fino a 261,35 DTS - 1,31 DTS oltre 261,35 DTS e fino a 326,69 DTS - 1,57 DTS oltre 326,69 DTS. 2. In luogo dei tassi previsti al paragrafo 1, le Amministrazioni possono tuttavia convenire di attribuire una rimunerazione uniforme in DTS o in valuta del paese di pagamento a prescindere dall'importo degli assegni all'ordine. 3. La rimunerazione dovuta all'Amministrazione di pagamento e' stabilita' ogni mese come segue: a) il tasso di rimunerazione in DTS da applicare per ogni assegno all'ordine e' determinato previa conversione in DTS dell'importo medio degli assegni all'ordine, sulla base del valore medio del DTS nella valuta del paese di pagamento, come definita nel Regolamento di esecuzione della Convenzione (Equivalenti); b) l'importo totale in DTS, ottenuto per la rimunerazione relativa a ciascun conto, e' convertito nella valuta del paese di pagamento in base al valore effettivo del DTS in vigore l'ultimo giorno del mese cui il conto si riferisce. c) se la rimunerazione uniforme prevista al paragrafo 2 e' stabilita' in DTS, la sua conversione in moneta del paese di pagamento e' effettuata come stabilito al capoverso b).

Accordo - art. 11

Articolo 11 Altre modalita' di scambio dei pagamenti 1. I pagamenti internazionali che sono effettuati mediante addebito dei conti correnti postali possono anche essere effettuati con bande magnetiche o ogni altro supporto stabilito di comune accordo dalle Amministrazioni. 2. Le Amministrazioni di destinazione possono utilizzare moduli del loro regime interno in rappresentanza degli ordini di pagamento che sono loro indirizzati. Le condizioni di scambio sono in tal caso stabilite in convenzioni speciali adottate dalle Amministrazioni interessate.

Accordo - art. 12

Articolo 12 Rilascio degli assegni postali 1. Ciascuna Amministrazione puo' rilasciare degli assegni postali ai titolari dei suoi conti correnti postali. 2. E' inoltre consegnata ai titolari di conti correnti postali ai quali sono stati rilasciati degli assegni postali, una carta di garanzia "assegno postale" che deve essere presentata al momento del pagamento. 3. L'importo massimo garantito e' stampato sul retro di ciascun assegno postale o su un annesso, nella moneta convenuta tra i paesi contraenti. 4. Salvo accordo speciale con l'Amministrazione di pagamento, l'Amministrazione di emissione stabilisce il tasso di conversione della sua moneta in quella del paese di pagamento. 5. L'Amministrazione di emissione puo' percepire una tassa sul traente di un assegno postale. 6. Se del caso, la durata di validita' degli assegni postali e' stabilita dall'Amministrazione di emissione. Essa e' indicata sull'assegno postale con la stampa della data di validita' piu' recente. In mancanza di tale indicazione, la validita' degli assegni postali e' illimitata.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Pagamento 1. L'importo degli assegni postali e' versato al beneficiario nella moneta legale del paese di pagamento, agli sportelli degli uffici postali. 2. L'importo massimo che puo' essere pagato per mezzo di un assegno postale e' stabilito di comune accordo dai paesi contraenti.

Accordo - art. 14

Articolo 14 Responsabilita' 1. L'Amministrazione di pagamento e' sollevata da ogni responsabilita' quando puo' determinare che il pagamento e' stato effettuato alle condizioni stabilite agli articoli RE 1301 e RE 1302. 2. L'Amministrazione emittente non e' tenuta ad onorare gli assegni postali falsificati o contraffatti che le sono rinviati dopo il termine previsto all'articolo RE 1303, paragrafo 4.

Accordo - art. 15

Articolo 15 Rimunerazione dell'Amministrazione di pagamento Le Amministrazioni postali che convengono di partecipare al servizio degli assegni postali stabiliscono di comune accordo l'importo della rimunerazione attribuita all'Amministrazione di pagamento.

Accordo - art. 16

Articolo 16 Condizioni di adesione e di partecipazione 1. L'adesione di una istituzione finanziaria postale alla rete, necessita della firma della convenzione POSTNET e del pagamento di un diritto di adesione. 2. Le condizioni di adesione e di partecipazione al servizio sono definite nella convenzione POSTNET.

Accordo - art. 17

Articolo 17 Disposizioni varie 1. Richiesta di apertura di un conto corrente postale all'estero. 1.1 Nel caso di una domanda di apertura di un conto corrente postale in un paese con il quale il paese di residenza del richiedente scambia dei bonifici postali, l'amministrazione di tale paese e' tenuta a fornire assistenza, ai fini del controllo della domanda, all'Amministrazione incaricata di gestire il conto. 1.2 Le Amministrazioni si impegnano ad effettuare detta verifica con ogni cura e diligenza auspicabili, senza tuttavia che debbano assumersi la responsabilita' pertinente. 1.3 A richiesta dell'Amministrazione che gestisce il conto, l'amministrazione del paese di residenza interviene anche per quanto possibile per la verifica delle informazioni concernenti ogni modifica della capacita' giuridica dell'affiliato. 2. Franchigia postale 2.1 I pieghi che contengono estratti conto indirizzati dagli uffici degli assegni postali ai titolari di conti sono inviati per la via piu' rapida (aerea o di superficie) e consegnati in franchigia in qualunque paese dell'Unione. 2.2 La rispedizione di tali pieghi in qualunque paese dell'Unione non pregiudica in nessun caso il beneficio della franchigia.

Accordo - art. 18

Articolo 18 Disposizioni finali 1. La Convenzione, l'Accordo relativo ai vaglia postali nonche' il suo regolamento di esecuzione sono se del caso applicabili, per analogia, a tutto quanto non e' espressamente regolato dal presente Accordo. 2. L'articolo 4 della Costituzione non e' applicabile al presente Accordo. 3. Condizioni di approvazione delle proposte relative al presente Accordo. 3.1 Per divenire esecutive, le proposte presentate al Congresso relative al presente Accordo ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti all'Accordo. Almeno la meta' di tali Paesi membri rappresentati al Congresso deve essere presente al momento del voto. 3.2 Per divenire esecutive, le proposte relative al Regolamento che sono state rinviate dal Congresso al Consiglio di gestione postale per decisione, o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di gestione postale che sono parti all'Accordo. 3.3 Per divenire esecutive, le proposte presentate nell'intervallo tra due Congressi e relative alla presente Convenzione devono ottenere: 3.3.1 i due terzi dei voti, la meta' almeno dei Paesi Membri che aderiscono all'Accordo avendo risposto alla consultazione, se si tratta dell'aggiunta di nuove disposizioni; 3.3.2 la maggioranza dei voti, la meta' almeno dei Paesi Membri che aderiscono all'Accordo avendo risposto alla consultazione, se si tratta di modifiche alle disposizioni del presente Accordo; 3.3.3 la maggioranza dei voti, se si tratta dell'interpretazione delle norme del presente Accordo; 3.4 Nonostante le disposizioni previste sotto 3.3.1, ogni Paese membro la cui legislazione nazionale e' ancora incompatibile con l'aggiunta proposta, ha facolta' di fare una dichiarazione per iscritto al Direttore generale dell'Ufficio internazionale indicando la sua impossibilita' ad accettare tale aggiunta, entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della stessa. 4. Il presente Accordo entrera' in vigore il 1 gennaio 1996 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo Congresso. In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che restera' depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale ed una copia del quale sara' consegnata a ciascuna delle Parti, dal Governo del paese dove il Congresso ha sede. Fatto a Seul, il 14 settembre 1994

Accordo - art. 1

ACCORDO RELATIVO AGLI INVII CON ASSEGNO I sottoscritti Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione, visto l'articolo 22, paragrafo 4, della Costituzione dell'Unione postale universale, conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno di comune accordo e con riserva dell'articolo 25, paragrafo 4, di detta Costituzione, stabilito il seguente Accordo. Articolo primo Oggetto dell'Accordo Il presente Accordo regola lo scambio degli invii con assegno che i Paesi contraenti convengono di istituire nelle loro relazioni reciproche.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Definizione del servizio 1. Alcuni invii della postalettere, come pure i pacchi postali, possono essere spediti con assegno. 2. I fondi destinati al mittente degli invii gli possono essere trasmessi: a) con vaglia di rimborso il cui importo puo' essere pagato in contanti nel paese di origine dell'invio; l'importo puo' tuttavia, quando il regolamento dell'Amministrazione di pagamento lo consente, essere versato ad un conto corrente postale tenuto nel paese; b) con vaglia di versamento-rimborso il cui importo deve essere accreditato ad un conto corrente postale tenuto nel paese di origine dell'invio quando il regolamento dell'Amministrazione di questo paese lo consente; c) con versamento o postagiro ad un conto corrente postale tenuto sia nel paese di riscossione, sia nel paese di origine dell'invio, nel caso in cui le Amministrazioni interessate ammettano tali procedure.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Ruolo dell'ufficio d'impostazione degli invii 1. Salvo diversa intesa, l'importo del rimborso e' espresso nella moneta del Paese di origine dell'invio, tuttavia, in caso di versamento o di girata del rimborso ad un conto corrente postale tenuto nel paese di destinazione, tale importo e' espresso nella moneta di questo paese. 2. Se la liquidazione del rimborso e' effettuata con un vaglia di rimborso, l'importo di quest'ultimo non puo' eccedere il massimo adottato nel paese di destinazione per l'emissione di vaglia a destinazione del paese di origine dell'invio. Di converso, se il pagamento al mittente si effettua con un vaglia di versamento- rimborso o con postagiro, l'importo massimo puo' essere adeguato secondo quello fissato per i vaglia di versamento o per i postagiro. In entrambi i casi, puo' essere stabilito di comune accordo un massimale piu' elevato. 3. L'Amministrazione d'origine dell'invio determina liberamente la tassa che il mittente deve versare, oltre alle tasse postali applicabili alla categoria di appartenenza dell'invio, quando il pagamento si effettua con un vaglia di rimborso o un vaglia di versamento-rimborso. La tassa applicata ad un invio con assegno, liquidato con un vaglia di versamento-rimborso deve essere inferiore a quella applicata ad un invio avente lo stesso importo e liquidato per mezzo di un vaglia di rimborso. 4. Il mittente di un invio con assegno puo', alle condizioni stabilite all'articolo 29 della Convenzione chiede sia uno sgravio totale o parziale, sia un aumento dell'importo del rimborso. In caso di aumento dell'importo del rimborso, il mittente deve pagare, per la maggiorazione, la tassa di cui al paragrafo 3 precedente; tale tassa non e' riscossa quando l'importo deve essere accreditato ad un conto corrente postale per mezzo di un bollettino di versamento o di un avviso di versamento o di postagiro. 5. Se l'ammontare del rimborso deve essere pagato con un bollettino di versamento o un avviso di versamento o di postagiro da accreditare su un conto corrente postale sia nel paese di destinazione, sia nel paese di origine dell'invio, e' riscossa sul mittente una tassa fissa di 0,16 DTS al massimo.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Ruolo dell'ufficio di destinazione degli invii 1. Con le riserve previste nel Regolamento, i vaglia di rimborso ed i vaglia di versamento-rimborso sono soggetti alle disposizioni fissate dall'Accordo concernenti i vaglia postali. 2. I vaglia di rimborso ed i vaglia di versamento-rimborso sono inviati d'ufficio per la via piu' rapida (aerea o di superficie) all'ufficio pagatore o all'ufficio degli assegni postali incaricati del loro conteggio. 3. Inoltre per i postagiro o i versamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 5, l'amministrazione del paese di destinazione preleva sull'importo del rimborso le seguenti tasse: a) una tassa fissa di 0,65 DTS al massimo; b) se del caso, una tassa interna applicabile ai postagiro o ai versamenti se questi sono effettuati su di un conto corrente postale tenuto nel paese di destinazione; c) la tassa applicabile ai postagiro o ai versamenti internazionali quando questi sono effettuati su di un conto corrente postale tenuto nel paese di origine dell'invio.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Trasmissione dei vaglia di rimborso La trasmissione dei vaglia di rimborso puo', a scelta delle Amministrazioni, essere effettuata sia direttamente tra l'Ufficio di emissione e l'Ufficio di pagamento, sia per mezzo di liste.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Pagamenti dei mittenti degli invii 1. I vaglia di rimborso inerenti agli invii con assegno sono pagati ai mittenti a condizioni determinate dall'Amministrazione di origine dell'invio. 2. L'importo di un vaglia di rimborso il quale, per una ragione qualsiasi, non e' stato pagato al beneficiario, e' conservato a disposizione di quest'ultimo dall'Amministrazione del paese di origine dell'invio; rimane definitivamente di proprieta' di tale Amministrazione alla scadenza del termine legale di prescrizione in vigore in tale paese. Se per una ragione qualsiasi, il versamento o il postagiro su un conto corrente postale richiesto secondo l'articolo 2, lettera b) non puo' essere effettuato, l'Amministrazione che ha incassato i fondi compila un vaglia di rimborso per un importo corrispondente alla somma dovuta al mittente dell'invio.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Rimunerazione. Compilazione e regolamento dei conti. 1. L'Amministrazione di origine dell'invio attribuisce all'Amministrazione di destinazione, sull'importo delle tasse che ha percepito in applicazione dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, una rimunerazione il cui importo e' stabilito in 0,98 DTS. 2. Gli invii con assegno liquidati per mezzo di un vaglia di versamento-rimborso danno luogo all'attribuzione della stesa rimunerazione di quella attribuita quando la liquidazione avviene per mezzo del vaglia di rimborso.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Responsabilita' 1. Principio 1. Le Amministrazioni postali sono responsabili dei fondi riscossi finche' il vaglia di rimborso non sia regolarmente pagato o fino al regolare accreditamento su un conto corrente postale del beneficiario. Inoltre le Amministrazioni sono responsabili fino alla concorrenza dell'importo del rimborso, della consegna degli invii senza riscossione di fondi o verso riscossione di una somma inferiore all'importo dell'assegno. Le Amministrazioni non assumono alcuna responsabilita' per i ritardi che possono verificarsi nella riscossione e nell'invio di fondi. 2. Nessuna indennita' e' dovuta per l'importo del rimborso: a) se la mancata riscossione e' dovuta ad errore o a negligenza del mittente; b) se l'invio non e' stato consegnato in quanto incorre nei divieti previsti sia dalla Convenzione (articoli 26.1, 26.2 e 26.4.2) sia dall'Accordo relativo ai pacchi postali (articoli 18.1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 18.2) sia dalle disposizioni del suo Regolamento di esecuzione relative alla dichiarazione di valore; c) se nessun reclamo e' stato depositato nel termine definito all'articolo 30.1 della Convenzione. 3. L'obbligo di pagare l'indennita' incombe all'Amministrazione di origine dell'invio: questa puo' esercitare il suo diritto di rivalsa contro l'Amministrazione responsabile che e' tenuta a rimborsargli alle condizioni stabilite nel Regolamento di esecuzione della Convenzione (Rimborso dell'indennita' all'Amministrazione pagante: liquidazione delle indennita' tra le Amministrazioni postali) le somme che sono state anticipate per suo conto. L'Amministrazione che ha sostenuto per ultima il pagamento dell'indennita' ha diritto di rivalsa fino alla concorrenza dell'importo di tale indennita', nei confronti del destinatario, del mittente o di terzi. L'articolo 37 della Convenzione e gli articoli corrispondenti del suo Regolamento di esecuzione relativi ai termini di pagamento dell'indennita' per la perdita di un invio raccomandato si applicano, per tutte le categorie di invii con assegno, al pagamento delle somme riscosse o dell'indennita'. 4. L'Amministrazione di destinazione non risponde delle irregolarita' commesse quando puo': a) provare che l'errore e' dovuto alla mancata osservanza di una disposizione regolamentare da parte dell'Amministrazione del paese di origine; b) stabilire che, al momento dell'inoltro al proprio servizio, l'invio e, se si tratta di un pacco postale, il relativo bollettino non recava le indicazioni regolamentari. Quando la responsabilita' non puo' nettamente essere attribuita ad una delle due Amministrazioni, queste sopportano il danno in parti uguali. 5. Se il destinatario ha restituito un invio che gli era stato consegnato senza riscuotere l'importo del rimborso, il mittente e' avvisato che puo' riprenderne possesso entro tre mesi a condizione di rinunciare al pagamento dell'importo del rimborso o di restituire l'importo ricevuto ai sensi del paragrafo 1 precedente. Se il mittente prende l'invio in consegna, l'importo rimborsato e' restituito all'Amministrazione o alle Amministrazioni postali che hanno sostenuto il danno. Se il mittente rinuncia a prendere l'invio in consegna, questo diviene di proprieta' dell'Amministrazione o delle Amministrazioni postali che hanno sostenuto il danno.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Disposizioni finali 1. La Convenzione, l'Accordo relativo ai vaglia postali e l'Accordo relativo al servizio degli assegni postali come pure l'Accordo sui pacchi postali e' applicabile, se del caso, per analogia, a tutto quanto non e' contrario al presente Accordo. 2. Condizioni di approvazione delle proposte relative al presente Accordo ed al suo Regolamento di esecuzione. 2.1 Per divenire esecutive, le proposte presentate al Congresso relative al presente Accordo ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti all'Accordo. Almeno la meta' dei Paesi membri rappresentati al Congresso deve essere presente al momento del voto. 2.2 Per divenire esecutive, le proposte relative al Regolamento che sono state rinviate dal Congresso al Consiglio di gestione postale per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di gestione postale che sono parti all'Accordo. 2.3 Per divenire esecutive, le proposte presentate nell'intervallo tra due Congressi e relative alla presente Convenzione devono ottenere: 2.3.1 i due terzi dei voti, la meta' almeno dei Paesi Membri che aderiscono all'Accordo avendo risposto alla consultazione, se si tratta dell'aggiunta di nuove disposizioni; 2.3.2 la maggioranza dei voti, la meta' almeno dei Paesi Membri che aderiscono all'Accordo avendo risposto alla consultazione, se si tratta di modifiche alle disposizioni del presente Accordo; 2.3.3 la maggioranza dei voti, se si tratta dell'interpretazione delle norme del presente Accordo; 2.4 Nonostante le disposizioni previste sotto 2.3.1, ogni Paese membro la cui legislazione nazionale e' ancora incompatibile con l'aggiunta proposta, ha facolta' di fare una dichiarazione per iscritto al Direttore generale dell'Ufficio internazionale indicando la sua impossibilita' ad accettare tale aggiunta, entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della stessa. 3. Il presente Accordo entrera' in vigore il 1 gennaio 1996 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo Congresso. In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che restera' depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale ed una copia del quale sara' consegnata a ciascuna delle Parti, dal Governo del paese dove il Congresso ha sede. Fatto a Seul, il 14 settembre 1994

Decisioni

DECISIONI DEL CONGRESSO DI SEUL 1994 DIVERSE DA QUELLE CHE MODIFICANO GLI ATTI (RISOLUZIONI, DECISIONI, RACCOMANDAZIONI, AUSPICI, ECC..) INDICE DELLE RISOLUZIONI, DECISIONI, RACCOMANDAZIONI, AUSPICI ECC., DEL CONGRESSO DI SEUL 1994

Chiave di classifica Oggetto Tipo e n. della decisione

1.

Generalita' relative all'Unione 1.1 Paesi membri

Abolizione del divieto di riammissione dell'Africa del Sud all'UPU Notifica, dei Paesi membri, all'Ufficio internazionale riguardo alla designazione dell'ente o degli enti che devono assumersi la respon- sabilita' di soddisfare gli obblighi derivanti dalla adesione alla Convenzione ed agli Accordi e notifica della separazione delle attivita' regolamentari dalle attivita' commerciali ed operative, nel caso dei paesi che applicano questa separazione ai servizi postali Risoluzione C 4 Risoluzione C 29

1.3 Dibattito generale, programma di azione e strategia postale Ammissione dei mass-media al Dibattito generale Strategia postale di Seul Decisione C 7 isoluzione C 95

1.4 Varie Funzioni e responsabilita' in materia di pianificazione strategica e d'iscrizione al bilancio per programm Relazioni postali nella penisola Coreana Prosieguo dello studio sul miglioramento della gestione di lavoro dell'Unione dopo il Congresso di Seul Piano strategico, piano operativo e piano finanziario dell'UPU Studio sul sistema linguistico dell'Unione Proposte trasmesse al CA ed al CEP Finanziamento delle attivita' prioritarie dell'Unione Risoluzione C 46 Risoluzione C 55 Risoluzione C 59 Risoluzione C 76 Risoluzione C 77 Risoluzione C 89 Risoluzione C 91

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2.

Atti dell'Unione

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2.1 Generalita' Notifica dei Paesi membri all'Ufficio internazionale riguardo alla designazione dell'ente o degli enti che devono assumersi la responsabilita' di soddisfare gli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione ed agli Accordi e notifica della separazione delle attivita' regolamentari dalle attivita' commerciali ed operative, nel caso dei paesi che applicano questa separazione ai servizi postali Applicazione immediata delle norme relative al Consiglio d'Amministrazione (CA) ed al Consiglio di gestione postale (CEP) adottate dal Congresso Entrata in vigore degli Atti del Congresso di Seul 1994 Risoluzione C 29 Risoluzione C 41 Decisione C 54

2.3 Regolamento generale Studio sul sistema linguistico dell'Unione Decisione C 77

2.4 Convenzione Modifica della Convenzione e dell'Accordo sui pacchi postali e dei relativi Regolamenti di esecuzione Proposte rinviate al CEP per esame relative ai Regolamenti di esecuzione della Convenzione Risoluzione C 6 Risoluzione C 94

2.4.1 Questioni comuni ai vari servizi postali internazionali Istituzione ed attuazione della nuova edizione della lista degli oggetti vietati dell'UPU Applicazione di un nuovo principio di numerazione dei moduli Completamento dei lavori per la razionalizzazione dei moduli dell'UPU Ricostituzione del Comitato di contatto CCD/UPU (Consiglio di cooperazione doganale/Unione postale universale) Programma "Qualita' di servizio" per 1995-1999 Ricostituzione del Comitato di contatto Editori/CCD/UPU Attivita' dell'UPU nel settore EDI 1995-1999 Miglioramento dei servizi Politica di protezione dell'ambiente in seno all'UPU Politica e strategia in materia di sicurezza postale Responsabilita' Esclusione di merci vietate e pericolose dal servizio postale Definizione di una norma per l'introduzione di un sistema di codici postali internazionali Relazioni postali nella penisola Coreana Ricostituzione del Comitato di contatto Operatori privati/UPU Elaborazione di documenti contabili trasmessi tra Amministrazioni Ampliamento della compensazione dei conti stabilita dall'Ufficio internazionale Responsabilita' Corrispondenza commerciale -risposta internazionale per le merci Servizio di raggruppamento "Consignment" Ampliamento della compensazione dei conti stabilita dall'Ufficio internazionale Determinazione e regolamento dei conti. Controllo del sistema di fatturazione diretta mediante i rendi- conti AV 5 e CP 16 Determinazione e regolamento dei conti. Revisione della formulazione dei Regolamenti d'esecuzione della Convenzio ne e dell'Accordo concernenti pacchi postali. Stesura di una raccolta operativa della contabilita' Trasmissione al CEP delle proposte relative ai Regolamenti d'esecuzione trattati dal Congresso Risoluzione C 12 Risoluzione C 13 Risoluzione C 14 Risoluzione C 15 Risoluzione C 17 Risoluzione C 20 Risoluzione C 27 Risoluzione C 33 Risoluzione C 34 Risoluzione C 35 Risoluzione C 36 Risoluzione C 39 Decisione C 40 Risoluzione C 55 Risoluzione C 71 Raccomandazione C 82 Risoluzione C 83 Risoluzione C 36 Risoluzione C 66 Risoluzione C 72 Risoluzione C 83 Decisione C 84 Decisione C 86 Risoluzione C 94

2.6 Servizi finanziari postali Modifica degli Atti dei servizi finanziari postali Programma d'azione mirante a rendere piu' dinamici i servizi finanziari postali Proposte relative ai Regolamenti di esecuzione degli Accordi concernenti i servizi finanziari postali rinviati al CEP Trasmissione al CEP delle proposte relative ai Regolamenti d'esecuzione trattati dal Congresso Risoluzione C 60 Risoluzione C 61 Risoluzione C 62 Risoluzione C 94

2.4.3 Spese di transito e spese terminali Spese di trattamento degli invii via aerea in transito Studio permanente delle spese terminali Decisione C 9 Risoluzione C 32

2.4.4 Posta aerea Spese di trattamento degli invii via aerea in transito Ampliamento della compen- sazione dei conti stabilita dall'Ufficio internazionale Istituzione e regolamento dei conti.Controllo del sistema di fatturazione diretta mediante i rendiconti AV 5 e CP 16 Decisione C 9 Risoluzione C 83

2.4.5 Servizio EMS Servizio EMS Progetto di programma di studi per il periodo 1995-1999 Risoluzione C 48 Decisione C 69

2.5 Pacchi postali Modifica della Convenzione e dell'Accordo sui pacchi postali e loro Regolamenti di esecuzione Introduzione e estensione del servizio dei pacchi postali Sdoganamento dei pacchi postali contenenti doni o ricordini Revisione delle quote territoriali o marittime Transito territoriale e marittimo dei pacchi in sacchi chiusi Controllo delle quote territoriali di arrivo Quote territoriali di transito eccezionali Proposte relative al Regolamento d'esecuzione dell'Accordo sui pacchi postali rinviati al CEP Determinazione e regolamento dei conti. Controllo del sistema di fatturazione diretta con i rendiconti AV 5 e CP 16 Miglioramento della qualita' di servizio degli invii spediti in transito allo scoperto Istituzione e compilazione dei conti. Revisione della formulazione dei Regolamenti di esecuzione della Conven- zione e dell'Accordo sui pacchi postali. Stesura di una Raccolta operativa della contabilita' Risoluzione C 6 Risoluzione C 10 Risoluzione C 11 Risoluzione C 23 Risoluzione C 25 Risoluzione C 25 Risoluzione C 26 Risoluzione C 10 Risoluzione C 84 Raccomandazione Decisione C 86

2.4.2 Posta- lettere Responsabilita' Servizio di posta elettronica Servizio degli invii assicurati Studio dei buoni-risposta internazionali Servizio di corrispondenza commerciale - risposta internazionale (CCRI) Rispedizione e rettifica degli indirizzi Invii espresso Invii non recapitabili Servizio internazionale di recapito a domicilio d'invii senza indirizzo Posta pubblicitaria internazionale (corri- spondenza commerciale - risposta internazionale : risposta a livello locale) Servizio di raggruppamento "Collettame" Istituzione e formulazione dei conti. Revisione della formulazione dei Regolamenti d'esecuzione della Convenzione e dell'Accordo concernenti i pacchi postali. Stesura di una raccolta operativa della contabilita' Risoluzione C 36 Risoluzione C 47 Risoluzione C 49 Risoluzione C 50 Risoluzione C 51 Risoluzione C 52 Raccomandazione C 53 Decisione C 65 Risoluzione C 67 Risoluzione C 68 Risoluzione C 72 Decisione C 86

2.7 Programma generale di azione di Washington (PGAW) e Strategia postale di Seul Programma "Qualita' di servizio" per 1995-1999 Strategia postale di Seul Risoluzione C 17 Risoluzione C 95

3.

Organi dell'Unione

3.1 Generalita' Organizzazione di conferenze e di riunioni dell'UPU Prosieguo dello studio sul miglioramento della gestione di lavoro dell'Unione dopo il Congresso di Seul Comitato di coordinamento dei lavori degli organi permanenti dell'Unione Istituzionalizzazione di una riunione ad alto livello tra i Congressi Piano strategico, piano operativo e piano finanziario dell'UPU Raccomandazione C 58 Risoluzione C 59 Risoluzione C 73 Risoluzione C 75 Risoluzione C 76

3.2 Congressi Vice-presidenze del XXI Congresso Presidenza e vice- presidenze delle Commissioni del XXI Congresso Membri delle Commissioni ristrette Studio sull'eventualita' "Commissione degli interessi dei clienti" al prossimo Congresso postale universale Ammissione dei mass-media al Dibattito generale Partecipazione della Camera di Commercio internazionale, in qualita' di osservatore, ad alcune Commissioni del Congresso Entrata in vigore degli Atti del Congresso di Seul 1994 Luogo del XXII Congresso postale internazionale Decisione C 1 Decisione C 2 Decisione C 3 Decisione C 5 Decisione C 7 Decisione C 8 Decisione C 54 Decisione C 93

3.3 Consiglio esecutiv (CE) Consiglio di Amministrazione (CA) Numero dei gruppi geografici per la ripartizione dei seggi del Consiglio d'amministrazione Ripartizione dei seggi del Consiglio d'amministrazione Consiglio d'amministrazione e Consiglio di gestione postale - Struttura mediante Commissioni Applicazione immediata delle norme relative al Consiglio d'amministrazione (CA) ed al Consiglio di gestione postale (CEP) adottate dal Congresso Approvazione del Rapporto sull'insieme dell'attivita' del Consiglio esecutivo 1989-1994 Avvicendamento obbligatorio dei membri del Consiglio d'amministrazione Funzioni e responsabilita' in materia di pianificazione strategica e di iscrizione al bilancio per programma Decisione C 18 Risoluzione C 19 Raccomandazione C 28 Risoluzione C 41 Decisione C 42 Decisione C 45 Risoluzione C 46

3.4 Consiglio consultivo di studi postali (CCEP) Consiglio di gestione postale (CEP) Consiglio d'amministrazione e Consiglio di gestione postale - Struttura mediante Commissioni Composizione del Consiglio di gestione postale Applicazione immediata delle norme relative al Consiglio d'amministrazione (CA) ed al Consiglio di gestione postale (CEP) adottate dal Congresso Approvazione del Rapporto sull'insieme dell'attivita' del Consiglio consultivo di studi postali 1989-1994 Funzioni e responsabilita' in materia di pianificazione strategica e di iscrizione al bilancio per programma Progetto di programma di studi per il periodo 1995-1999 Progetto di programma di studi per il periodo 1995-1999 Raccomandazione C 28 Risoluzione C 30 Risoluzione C 41 Decisione C 43 Risoluzione C 46 Decisione C 69 Risoluzione C 70

3.5 Ufficio Internazionale Attivita' dell'UPU nel settore EDI 1995-1999 Approvazione del Rapporto del Direttore generale dell'Ufficio Internazionale 1989-1994 Efficacia dei servizi di traduzione in seno all'Unione Studio del sistema linguistico dell'Unione Risoluzione C 27 Decisione C 44 Risoluzione C 74 Decisione C 77

3.5.1 Personale Elezione del Direttore generale e del Vice-Direttore generale dell'Ufficio internazionale dell'Unione Postale universale Decisione C 92

3.5.2 Documentazione e pubblicazioni Efficacia dei servizi di traduzione in seno all'Unione La gestione dell'informazione in quanto attivita' strategica dell'UPU Risoluzione C 74 Risoluzione C 78

4.

Finanze

Finanziamento delle attivita' di assistenza tecnica dell'UPU Attivita' dell'UPU nel settore EDI 1995-1999 Approvazione dei conti dell'Unione per gli anni da 1989 a 1993 Aiuto concesso dal Governo della Confederazione elvetica nel settore delle finanze dell'Unione Funzioni e responsabilita' in materia di pianificazione strategica e di iscrizione al bilancio per programma Piano strategico, piano operativo e piano finanziario dell'UPU dell'Unione Proposte trasmesse al CA e al CEP Data di fatturazione delle quote contributive Finanziamento delle attivita' prioritarie dell'Unione Principio di crescita effettiva zero in materia di bilancio preventivo Risoluzione C 22 Risoluzione C 27 Risoluzione C 37 Risoluzione C 38 Risoluzione C 46 Risoluzione C 76 Decisione C 88 Decisione C 89 Decisione C 90 Risoluzione C 91 Risoluzione C 96

5.

Cooperazione tecnica 5.1

Generalita' Priorita' e principi d'azione dell'UPU in materia di assistenza tecnica Rafforzamento della presenza dell'UPU in loco Finanziamento delle attivita' di assistenza tecnica dell'UPU Politica di protezione dell'ambiente in seno all'UPU Cooperazione tecnica tra i paesi in via di sviluppo (CTPD) Azione dell'UPU a favore dei paesi meno avanzati (PMA) Sviluppo delle risorse umane e della formazione Programma di lavoro del GADP 1995-1999 Creazione di un istituto di alti studi postali sotto l'egida dell'UPU Risoluzione C 16 Risoluzione C 21 Risoluzione C 22 Risoluzione C 34 Risoluzione C 63 Risoluzione C 64 Risoluzione C 79 Risoluzione C 80 Risoluzione C 81

6.

Relazioni esterne 6.2 delle Nazioni Unite (ONU)

Organizzazione Relazioni con l'Organizza- zione delle Nazioni Unite e con altre organizzazioni internazionali Applicazione della Dichia- razione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali da parte delle istituzioni specializzate Decisione C 56 i'Decisione C 57

6.4 Altre organizzazioni Partecipazione della Camera di Commercio internazionale, in qualita' di osservatore, ad alcune Commissioni del Congresso Ricostituzione del Comitato di contatto CCD/UPU (Consiglio di cooperazione doganale/Unione postale universale) Ricostituzione del Comitato di contatto Editori/UPU Ricostituzione del Comitato di contatto Operatori privati/UPU Decisione C 8 Risoluzione C 15 Risoluzione C 20 Risoluzione C 71

Decisioni diverse da quelle che modificano gli Atti Lista delle risoluzioni, decisioni, raccomandazioni, auspici ecc. (in ordine alfabetico)

Natura e numero della decisione Titolo

Decisione C 1 Vice-presidente del XXI Congresso

Decisione C 2 Presidenze e vice-presidenze delle

Decisione C 3 Membri delle Commissioni ristrette

Risoluzione C 4 Abolizione del divieto di riammissione dell'Africa del Sud all'Unione postale Universale

Decisione C 5 Studio sull'eventualita' della creazione di una "Commissione degli interessi dei clienti" nel prossimo Congresso postale universale

Risoluzione C 6 Modifica della Convenzione e dell'Accordo relativo ai pacchi postali ed ai loro Regolamenti di esecuzione

Decisione C 7 Ammissione dei mass-media al Dibattito generale

Decisione C 8 Partecipazione della Camera di Commercio internazionale in qualita' di osservatore ad alcune Commissioni del Congresso

Decisione C 9 Spese di trattamento degli invii in transito via aerea

Risoluzione C 10 Introduzione ed estensione del servizio dei pacchi postali

Raccomandazione C 11 Sdoganamento dei pacchi postali contenenti doni o ricordini

Risoluzione C 12 Compilazione e realizzazione della nuova edizione della lista degli oggetti vietati dell'UPU

Risoluzione C 13 Applicazione di un nuovo principio di numerazione dei moduli

Raccomandazione C 14 Completamento dei lavori sulla razionalizzazione dei moduli dell'UPU

Risoluzione C 15 Ricostituzione del Comitato di contatto CCD/UPU (Consiglio di cooperazione doganale/ Unione postale universale)

Risoluzione C 16 Priorita' e principi d'azione dell'UPU in materia di assistenza tecnica

Risoluzione C 17 Programma "Qualita' di servizio" per 1995-1999

Decisione C 18 Numero di gruppi geografici per la ripartizione dei seggi del Consiglio d'Amministrazione

Risoluzione C 19 Ripartizione dei seggi del Consiglio d'amministrazione

Risoluzione C 20 Ricostituzione del Comitato di contatto Editori/UPU

Risoluzione C 21 Rafforzamento della presenza dell'UPU in loco

Risoluzione C 22 Finanziamento delle attivita' d'assistenza tecnica dell'UPU

Risoluzione C 23 Revisione delle quote territoriali e marittime

Risoluzione C 24 Transito territoriale e marittimo dei pacchi in sacchi chiusi

Risoluzione C 25 Controllo delle quote territoriali e marittime

Risoluzione C 26 Quote territoriali di transito eccezionali

Risoluzione C 27 Attivita' dell'UPU nel settore EDI 1995-1999

Raccomandazione C 28 Consiglio d'amministrazione e Consiglio di gestione postale - Struttura mediante Commissioni

Risoluzione C 29 Notifica dei Paesi membri all'Ufficio Internazionale riguardo alla designazione dell'ente o degli enti che devono assumersi la responsabilita' di soddisfare gli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione ed agli Accordi e notifica della separazione delle attivita' regolamentari dalle attivita' commerciali ed operative, nel caso dei paesi che applicano questa separazione ai servizi postali

Risoluzione C 30 Composizione del Consiglio di gestione postale

Risoluzione C 31 Proposte, rinviate al CEP, relative al Regolamento d'esecuzione dell'Accordo relativo ai pacchi postali

Risoluzione C 32 Studio permanente delle spese terminali

Risoluzione C 33 Miglioramento dei servizi postali nelle zone rurali

Risoluzione C 34 Politica di protezione dell'ambiente in seno all'UPU

Risoluzione C 35 Politica e strategia in materia di sicurezza postale

Risoluzione C 36 Responsabilita'

Risoluzione C 37 Approvazione dei conti dell'Unione dagli anni 1989 a 1993

Risoluzione C 38 Aiuto fornito dal Governo della Confederazione elvetica nel settore delle finanze dell'Unione

Risoluzione C 39 Esclusione delle merci vietate e pericolose del servizio postale

Decisione C 40 Definizione di una norma per l'introduzione di un sistema di codici postali internazionali

Risoluzione C 41 Applicazione immediata delle norme relative al Consiglio d'amministrazione (CA) ed al Consiglio di gestione postale (CEP) adottate dal Congresso

Decisione C 42 Approvazione del Rapporto sull'insieme dell'attivita' del Consiglio esecutivo 1989-1994

Decisione C 43 Approvazione del Rapporto sull'insieme dell'attivita' del Consiglio consultivo degli studi postali 1989-1994

Decisione C 44 Approvazione del Rapporto del Direttore generale dell'Ufficio internazionale 1989-1994

Decisione C 45 Alternanza obbligatoria dei membri del Consiglio d'Amministrazione

Risoluzione C 46 Funzioni e responsabilita' in materia di pianificazione strategica e di iscrizione al bilancio per programma

Risoluzione C 47 Servizi di posta elettronica

Risoluzione C 48 Servizio EMS

Risoluzione C 49 Servizio degli invii assicurati

Risoluzione C 50 Studi relativi ai buoni - risposta internazionali

Risoluzione C 51 Servizio di corrispondenza commerciale - risposta internazionale (CCRI)

Risoluzione C 52 Rispedizione e rettifica degli indirizzi

Raccomandazione C 53 Invii espresso

Decisione C 54 Entrata in vigore degli Atti del Congresso di Seul 1994

Risoluzione C 55 Relazioni postali nella penisola Coreana

Decisione C 56 Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con altre organizzazioni internazionali

Decisione C 57 Applicazione della dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali da parte delle istituzioni specializzate

Raccomandazione C 58 Organizzazione di conferenze e riunioni dell'UPU

Risoluzione C 59 Prosieguo dello studio sul miglioramento della gestione del lavoro dell'Unione dopo il Congresso di Seul

Risoluzione C 60 Modifica degli Atti dei servizi finanziari postali

Risoluzione C 61 Programma d'azione volto a rendere piu' dinamici i servizi finanziari postali

Risoluzione C 62 Proposte, rinviate al CEP, relative ai Regolamenti di esecuzione degli Accordi relativi ai servizi finanziari postali

Risoluzione C 63 Cooperazione tecnica tra i paesi in via di sviluppo (CTPD)

Risoluzione C 64 Azione dell'UPU a favore dei paesi meno avanzati (PMA)

Decisione C 65 Invii non recapitabili

Risoluzione C 66 Corrispondenza commerciale-risposta internazionale per le merci

Risoluzione C 67 Servizio internazionale di recapito a domicilio di invii senza indirizzo

Risoluzione C 68 Posta pubblicitaria internazionale (corrispondenza commerciale-risposta internazionale: risposta a livello locale)

Decisione C 69 Progetto di programma di studi per il periodo 1995-1999

Risoluzione C 70 Progetto di programma di studi per il periodo 1995-1999

Risoluzione C 71 Ricostituzione del Comitato di contatto Operatori privati/UPU

Risoluzione C 72 Servizio di Collettame

Risoluzione C 73 Comitato di coordinamento dei lavori degli organi permanenti dell'Unione

Risoluzione C 74 Efficacia dei servizi di traduzione in seno all'Unione

Risoluzione C 75 Istituzionalizzazione di una riunione ad alto livello tra i Congressi

Risoluzione C 76 Piano strategico, piano operativo e piano finanziamento dell'UPU

Decisione C 77 Studio sul sistema linguistico dell'Unione

Risoluzione C 78 La gestione dell'informazione come attivita' strategica dell'UPU

Risoluzione C 79 Sviluppo delle risorse umane e della formazione

Risoluzione C 80 Programma di lavoro del GADP 1995-1999

Risoluzione C 81 Creazione di uno studio di alti studi postali sotto l'egida dell'UPU

Raccomandazione C 82 Elaborazione di documenti contabili trasmessi tra Amministrazioni

Risoluzione C 83 Ampliamento della compensazione dei conti stabilita dall'Ufficio internazionale

Risoluzione C 84 Determinazione e regolamento dei conti. Controllo del sistema di fatturazione diretta mediante i rendiconti AV 5 e CP 16

Raccomandazione C 85 Miglioramento della qualita' di servizio degli invii spediti in transito allo scoperto

Decisione C 86 Compilazione e regolamento dei conti. Revisione della formulazione dei Regolamenti di esecuzione della Convenzione e dell'Accordo sui pacchi postali. Stesura di una Raccolta operativa della contabilita'.

Risoluzione C 87 Proposte, rinviate al CEP per esame, relative al Regolamento di esecuzione della Convenzione

Decisione C 88 Finanziamento delle attivita' dell'Unione

Decisione C 89 Proposte trasmesse al CA e al CEP

Decisione C 90 Data di fatturazione delle quote contributive

Risoluzione C 91 Finanziamento delle attivita' prioritarie dell'Unione

Decisione C 92 Elezione del Direttore generale e del Vice-Direttore generale dell'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale

Decisione C 93 Luogo del XXII Congresso postale universale

Risoluzione C 94 Trasmissione al CEP delle proposte relative ai Regolamenti d'esecuzione trattati dal Congresso

Risoluzione C 95 Principio di crescita effettiva zero in materia di bilancio preventivo

DECISIONI DEL CONGRESSO DI SEUL 1994 DIVERSE DA QUELLE DI MODIFICA DEGLI ATTI (RISOLUZIONI, DECISIONI, RACCOMANDAZIONI, AUSPICI ECC.) Decisione C 1/1994 Vice-presidenze del XXI Congresso Il Congresso, decide di approvare la lista in appresso dei Paesi membri designati dal CE in quanto suscettibili di assumere le vice-presidenze del Congresso: - Etiopia - Italia - Russia (Federazione di) - Venezuela (Proposta 012, prima sessione plenaria) Decisione C 2/1994 Presidenza e Vice-presidenze delle Commissioni del XXI Congresso Il Congresso, decide di approvare la lista in appresso dei Paesi membri designati dal CE in quanto suscettibili di assumere la presidenza e le vice-presidenze delle Commissioni del Congresso:

Commissione Presidenza Vice-presidenze

1.

Verifica delle credenziali

Polonia (Rep.) Equatore Spagna Tunisia

2.

Finanze

Germania Kuwait Mongolia Senegal

3.

Affari generali e struttura dell'Unione

Australia Bolivia Danimarca Egitto

4.Convenzione Giordania Lettonia Peru' San Marino

5.Servizi nuovi e mercati Brasile Costa Rica Singapore Ucraina

6.qualita' del servizio 7. Pacchi postali Gran Bretagna Cina (Rep. pop.) Malesia Slovenia Zimbabwe El Salvador Kenia Norvegia

8.

Servizi postali finanziari

Marocco Qatar Svezia Uruguay

9.

Cooperazione tecnica

Zambia Georgia Grecia Libano

10.

Redazione

Belgio Centrafrica Romania thailandia

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