DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1997, n. 98
Articolo 58 Impegni relativi alle misure penali 1. I Governi dei Paesi membri si impegnano a prendere o a proporre ai poteri legislativi del loro paese, le misure necessarie: 1.1. a penalizzare la contraffazione dei francobolli, anche ritirati dalla circolazione, e dei buoni-risposta internazionali; 1.2 a penalizzare l'uso o l'immissione in circolazione: 1.2.1. di francobolli contraffatti, anche ritirati dalla circolazione o gia' utilizzati, nonche' di impronte contraffatte o gia' utilizzate di macchine per francatura o tipografiche; 1.2.2. di buoni-risposta internazionali contraffatti; 1.3. a vietare e reprimere qualsiasi operazione fraudolenta di fabbricazione e messa in circolazione di bolli e marchi in uso nel servizio postale, contraffatti o imitati in modo tale che potrebbero essere confusi con i bolli ed i marchi emessi dall'Amministrazione postale di uno dei Paesi membri. Parte di provvedimento in formato grafico 1.4. Per impedire e se del caso, penalizzare l'inserimento di stupefacenti e di sostanze psicologiche, nonche' di materie esplosive infiammabili o di altre materie pericolose, in invii postali per i quali tale inserimento non e' espressamente autorizzato dalla Convenzione e dagli Accordi.
Convenzione - art. 59
Articolo 59 Condizioni di approvazione delle proposte relative alla Convenzione ed al suo Regolamento di esecuzione 1. Per divenire esecutive, le proposte presentate al Congresso relative alla presente Convenzione ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti. La meta' almeno dei Paesi membri rappresentati al Congresso deve essere presente al momento della votazione. 2. Per divenire esecutive, le proposte relative al Regolamento che sono state rispedite dal Congresso al Consiglio di gestione postale per decisione, o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di gestione postale. 3. Per divenire esecutive, le proposte presentate nell'intervallo tra due Congressi e relative alla presente Convenzione devono ottenere: 3.1 i due terzi dei voti, la meta' almeno dei Paesi Membri dell'Unione avendo risposto alla consultazione, se si tratta di modifiche agli articoli primo a 7 (prima parte), 8 a 11, 13 16 a 18, 20, 24 a 26, 34 a 38 (seconda parte), 43.2, 44 a 51, 55 (terza parte), 58 a 60 (quinta parte) della Convenzione ed a tutti gli articoli del suo Protocollo finale; 3.2. la maggioranza dei voti, la meta' almeno dei Paesi membri dell'Unione avendo risposto alla consultazione, se si tratta di modifiche di merito di disposizioni diverse da quelle menzionate sotto 3.1; 3.3. la maggioranza dei voti se si tratta: 3.3.1 di modifiche redazionali delle disposizioni della Convenzione diverse da quelle menzionate sotto 3.1; 3.3.2 dell'interpretazione delle disposizioni della Convenzione e del suo Protocollo finale. 4. Nonostante le disposizioni previste sotto 3.1, ogni Paese membro la cui legislazione nazionale e' ancora incompatibile con la proposta di modifica, ha facolta' di inviare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale una dichiarazione per iscritto nella quale indica la sua impossibilita' ad accettare questa modifica, entro novanta giorni a partire dalla data di notifica di detta dichiarazione.
Convenzione - art. 60
Articolo 60 Entrata in vigore e durata della Convenzione 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il 1 gennaio 1996 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo Congresso. In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno firmato la presente Convenzione in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia ne sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese dove il Congresso ha sede. Fatto a Seul, il 14 settembre 1994
Protocollo finale - art. I
PROTOCOLLO FINALE DELLA CONVENZIONE POSTALE UNIVERSALE Al momento di procedere alla firma della Convenzione postale universale conclusa in data di oggi, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto quanto appresso: Articolo I Appartenenza degli invii postali 1. L'articolo 2 non si applica a Antigua e Barbuda, all'Australia, a Bahrain, alle Barbados, al Belize, al Botswana, al Brunei Darussalam, al Canada, alla Repubblica Dominicana, all'Egitto, alle Fidji, alla Gambia, al Ghana, al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, ai Territori d'oltre mare dipendenti dal Regno Unito, a Grenada, alla Guyana, all'Irlanda, a Giamaica, al Kenia, a Kiribati, al Kuwait, al Lesotho, alla Malesia, al Malawi, a Maurizio, a Nauru, alla Nigeria, alla Nuova Zelanda, all'Uganda, alla Papuasia-Nuova Guinea, a S. Cristopher e Nevis, a Santa Lucia, a S. Vincent- e- Grenadine, alle isole Salomone, alle Samoa occidentali, alle Seicelle, alla Sierra Leone, a Singapore, allo Swaziland, alla Tanzania (Rep. unita), a Trinita'- e- Tobago, a Tuvalu, a Vanuatu, allo Yemen, allo Zambia ed allo Zimbabwe. 2. L'articolo 2 non si applica neppure al Danimarca la cui legislazione non consente il ritiro o la modificazione d'indirizzo di invii della postalettere su richiesta del mittente quando il destinatario e' stato informato dell'arrivo di un invio al suo indirizzo.
Protocollo finale - art. II
Articolo II Tasse 1. In deroga all'articolo 6.4., l'Amministrazione del Canada e' autorizzata a riscuotere tasse postali diverse da quelle previste nella Convenzione e negli Accordi, quando le tasse in questione sono ammissibili secondo la legislazione del suo paese.
Protocollo finale - art. III
Articolo III Eccezione alla franchigia postale per le carte punteggiate ad uso dei ciechi 1. In deroga all'articolo 7.4., le Amministrazioni postali di S. Vincent- e- Grenadine e della Turchia che non accordano nel loro regime interno la franchigia postale alle carte punteggiate ad uso dei ciechi, hanno facolta' di riscuotere tasse di affrancatura e tasse per servizi speciali, che non siano tuttavia superiori a quelle applicate al servizio interno. 2. In deroga all'articolo 7.4., le Amministrazioni dell'America (Stati Unici), del Canada, della Germania, del Giappone, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord hanno facolta' di riscuotere le tasse per servizi speciali che sono applicate nel loro servizio interno alle carte punteggiate per ciechi.
Protocollo finale - art. IV
Articolo IV Pacchetti 1. L'obbligo di partecipare allo scambio di pacchetti di peso superiore a 500 grammi non si applica alle Amministrazioni di Myanmar e della Papuasia-Nuova Guinea che non hanno possibilita' di effettuare questo servizio.
Protocollo finale - art. V
Articolo V Stampati. Peso massimo 1. In deroga all'articolo 8.3.2., le Amministrazioni del Canada e dell'Irlanda sono autorizzate a limitare a 2 chilogrammi il peso massimo degli stampati in arrivo e da spedire.
Protocollo finale - art. VI
Articolo VI Sacchi M raccomandati 1. Le Amministrazioni postali dell'America (Stati Uniti) e del Canada sono autorizzate a non accettare i sacchi M raccomandati, e a non effettuare il servizio degli invii raccomandati per i sacchi di invii di tale natura provenienti da altri paesi.
Protocollo finale - art. VII
Articolo VII Impostazione di corrispondenze all'estero 1. Le Amministrazioni postali dell'America (Stati Uniti), del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e della Grecia, si riservano il diritto di riscuotere una tassa per il costo del lavoro causato, su ogni Amministrazione postale la quale rinvia loro, secondo l'articolo 25.4, oggetti originariamente non spediti come invii postali dai loro servizi. 2. In deroga all'articolo 25.4, l'Amministrazione postale del Canada si riserva il diritto di riscuotere dall'Amministrazione di origine una rimunerazione che le consenta di recuperare al minimo i costi sostenuti per il trattamento di tali invii. 3. L'articolo 25.4 autorizza l'Amministrazione di destinazione a reclamare all'Amministrazione di impostazione una rimunerazione appropriata per il recapito degli invii della postalettere impostati all'estero in grandi quantita'. Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord si riserva il diritto di limitare questo pagamento all'ammontare corrispondente alla tariffa interna del paese di destinazione applicabile ad invii equivalenti. 4. L'articolo 25.4 autorizza l'Amministrazione di destinazione a reclamare all'Amministrazione di impostazione un'appropriata rimunerazione per il recapito di invii della postalettere impostati all'estero in grandi quantita'. I seguenti paesi si riservano il diritto di limitare questo pagamento ai limiti autorizzati nella Convenzione e nel Regolamento per il corriere in soprannumero: America (Stati Uniti), Australia, Bahamas, Barbados, Brunei Darussalam, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Territori di oltremare dipendenti dal Regno Unito, Grenada, Guyana, India, Malesia, Nepal, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Antille olandesi e Aruba, Santa Lucia, S. Vincente-e-Grenadine, Singapore, Sri Lanka, Suriname, Tailandia. 5. Nonostante le riserve sotto 4, i seguenti paesi si riservano il diritto di applicare nella loro interezza le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione alla corrispondenza ricevuta dai Paesi membri dell'Unione: Argentina, Benin, Brasile, Burkina Faso, Camerun, Cipro, Costa d'Avorio (Rep.) Egitto, Francia, Germania, Giappone, Giordania, Grecia, Guinea, Israele, Italia, Libano, Mali, Mauritania, Monaco, Portogallo, Senegal, Siriana (Rep. araba), Togo.
Protocollo finale - art. VIII
Articolo VIII Divieti 1. A titolo eccezionale, l'Amministrazione postale del Libano non accetta gli invii raccomandati che contengono monete o carta moneta, o ogni altro valore al portatore o assegni di viaggio (traveler's cheques) o platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose, gioielli e altri oggetti preziosi. Essa non e' strettamente obbligata dalle disposizioni dell'articolo 35.1 per quanto concerne la sua responsabilita' in caso di defraudazione o avaria degli invii raccomandati, come pure per quanto riguarda gli invii contenenti oggetti di vetro o fragili. 2. A titolo eccezionale, le Amministrazioni postali della Bolivia, della Cina (Rep. pop.), dell'Iraq, del Nepal e del Vietnam non accettano gli invii raccomandati contenenti monete, carta moneta, biglietti di banca o valori qualsiasi al portatore, assegni di viaggio, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose, gioielli ed altri oggetti preziosi. 3. L'Amministrazione postale del Myanmar si riserva il diritto di non accettare gli invii con valore dichiarato contenenti i preziosi di cui all'articolo 26.2, in quanto la sua legislazione interna vieta l'ammissione di questo tipo di invii. 4. L'Amministrazione postale del Nepal non accetta gli invii raccomandati o con valore dichiarato contenenti banconote o monete, salvo accordo speciale stipulato a tal fine.
Protocollo finale - art. IX
Articolo IX Oggetti passibili di diritti doganali. 1. Con riferimento all'articolo 26, le Amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano gli invii con valore dichiarato contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Bangladesh, El Salvador. 2. Con riferimento all'articolo 26, le Amministrazioni postali dei paesi seguenti non accettano le lettere ordinarie e raccomandate contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Afghanistan, Albania, Arabia Saudita, Azerbaidjan, Bielorussia, Cambogia, Centro- africa, Cile, Colombia, Cuba, El Salvador, Estonia, Etiopia, Italia, Nepal, Uzbekistan, Panama (Rep.) Peru', Rep. pop. dem. di Corea, San Marino, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Venezuela. 3. Con riferimento all'articolo 26, le Amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano le lettere ordinarie contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio (Rep.), Djibouti, Mali, Mauritania, Niger, Oman, Senegal, Vietnam, Yemen. 4. Nonostante le disposizioni previste sotto 1 a 3, gli invii di sieri, di vaccini e gli invii di medicamenti per necessita' urgenti difficili da procurarsi sono ammessi in ogni caso.
Protocollo finale - art. X
Articolo X Ritiro. Modificazione o rettifica d'indirizzo 1. L'articolo 29 non si applica a Antigua e Barbuda, alle Bahamas, a Bahrain, alle Barbados, al Belize, al Botswana, al Brunei Darussalam, al Canada, alla Repubblica Dominicana, alle Fidji, al Gambia, al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, ai Territori d'oltre mare dipendenti dal Regno Unito, a Grenada, alla Guyana, all'Iraq, all'Irlanda, alla Giamaica, al Kenia, a Kiribati, al Kuwait, al Lesotho, alla Malesia, al Malawi, a Myanmar, a Nauru, alla Nigeria, alla Nuova Zelanda, all'Uganda, alla Papuasia-Nuova Guinea, alla Rep. popolare di Corea, a S. Cristopher-e-Nevis, a Santa Lucia, a S. Vincent-e-Grenadine, alle isole Salomone, alle Samoa occidentali, alle Seicelle, alla Sierra Leone, a Singapore, allo Swaziland, alla Tanzania (Rep. unita), a Trinita'-e- Tobago, a Tuvalu, a Vanuatu, allo Yemen e allo Zambia, la cui legislazione non consente il ritiro o la modificazione d'indirizzo di invii della postalettere su richiesta del mittente. 2. L'articolo 29 si applica all'Australia in quanto compatibile con la legislazione interna di questo paese.
Protocollo finale - art. XI
Articolo XI Reclami 1. In deroga all'articolo 30.4, le Amministrazioni postali dell'Arabia Saudita, di Capo Verde, del Gabon, dei Territori d'oltremare dipendenti dal Regno Unito, della Grecia, dell'Iran (Rep. islamica), della Mongolia, di Myanmar, della Siria (Rep. araba), del Ciad e della Zambia si riservano il diritto di riscuotere una tassa di reclamo sui loro clienti. 2. In deroga all'articolo 30.4, le Amministrazioni postali dell'Argentina, della Slovacchia e della Ceca (Rep.) si riservano il diritto di riscuotere una tassa speciale quando, a seguito di indagini concernenti il reclamo, risulti che quest'ultimo e' ingiustificato.
Protocollo finale - art. XII
Articolo XII Tassa di presentazione in dogana 1. L'Amministrazione postale del Gabon si riserva il diritto di riscuotere una tassa di presentazione in dogana sui suoi clienti.
Protocollo finale - art. XIII
Articolo XIII Responsabilita' delle Amministrazioni postali 1. Le Amministrazioni postali del Bangladesh, del Benin, del Burkina Faso, del Congo (Rep.), della Costa d'Avorio (Rep.) di Djibouti, dell'India, del Libano, di Madagascar, del Mali, della Mauritania, del Nepal, del Niger, del Senegal, di Togo e della Turchia sono autorizzate a non applicare l'articolo 34.1.1.1, per quanto concerne la responsabilita' in caso di defraudazione o di avaria di invii raccomandati. 2. In deroga agli articoli 34.1.1.1 e 35.1, le Amministrazioni postali del Cile, della Cina (Rep. pop.) e della Colombia rispondono solo della perdita e della defraudazione totale o dell'avaria totale del contenuto degli invii raccomandati. 3. In deroga all'articolo 34, l'Amministrazione postale dell'Arabia Saudita non si assume alcuna responsabilita' in caso di perdita o di avaria degli invii contenenti gli oggetti di cui all'articolo 26.2.
Protocollo finale - art. XIV
Articolo XIV Cessazione delle responsabilita' delle Amministrazioni postali 1. L'Amministrazione postale della Bolivia non e' tenuta all'osservanza dell'articolo 35.1 per quanto concerne il mantenimento della sua responsabilita' in caso di defraudazione o di avaria di invii raccomandati.
Protocollo finale - art. XV
Articolo XV Pagamento dell'indennita' 1. Le Amministrazioni postali del Bangladesh, della Bolivia, della Guinea, del Messico, del Nepal e della Nigeria non sono tenute ad osservare l'articolo 37.3 che prescrive di risolvere definitivamente ogni caso di reclamo entro un termine di due mesi, o di far sapere all'Amministrazione di origine o di destinazione a seconda dei casi, che un invio postale e' stato trattenuto, confiscato o distrutto dall'Autorita' competente in ragione del suo contenuto o che e' stato sequestrato ai sensi della legislazione interna. 2. Le Amministrazioni postali del Congo (Rep.) di Djibouti, della Guinea, del Libano e di Madagascar non sono tenute ad osservare l'articolo 37.3 che prescrive di risolvere definitivamente ogni caso di reclamo nel termine di due mesi. Inoltre esse non accettano che l'avente diritto sia indennizzato, per loro conto, da un'altra Amministrazione allo scadere del termine suddetto.
Protocollo finale - art. XVI
Articolo XVI Spese di transito particolari 1. L'Amministrazione postale della Grecia si riserva il diritto di maggiorare del 30 per cento le spese di transito territoriali, e del 50 per cento le spese di transito marittimo previste all'articolo 48.1. 2. L'Amministrazione postale della Russia (Federazione di) e' autorizzata a riscuotere un supplemento di 0,65 DTS oltre alle spese di transito menzionate all'articolo 48.1.1 per ogni chilogrammo di invii della postalettere trasportato in transito con la Transiberiana. 3. Le Amministrazioni postali dell'Egitto e del Sudan sono autorizzate a riscuotere un supplemento di 0,16 DTS sulle spese di transito menzionate all'articolo 48.1 per ogni sacco della postalettere in transito attraverso il lago Nasser tra il Shallal (Egitto) e Wadi Halfa (Sudan). 4. L'Amministrazione postale della Repubblica di Panama e' autorizzata a riscuotere un supplemento di 0.98 DTS sulle spese di transito menzionate all'articolo 48.1 per ogni sacco della postalettere in transito attraverso l'istmo di Panama tra i porti di Balboa nell'Oceano Pacifico e di Cristobal nell'Oceano Atlantico. 5. A titolo eccezionale, l'Amministrazione postale della Repubblica di Panama e' autorizzata a riscuotere una tassa di 0,65 DTS per sacco per tutti i dispacci depositati o trasbordati nel porto di Balboa nell'Oceano Pacifico e di Cristobal nell'Oceano Atlantico. 6. In deroga all'articolo 48.1, l'Amministrazione postale dell'Afghanistan e' autorizzata provvisoriamente, in considerazione delle particolari difficolta' che incontra in materia di mezzi di trasporto e di comunicazione, ad effettuare il transito dei dispacci chiusi e delle corrispondenze allo scoperto attraverso il suo paese, a condizioni specialmente convenute tra la stessa e le Amministrazioni postali interessate. 7. In deroga all'articolo 48.1, i servizi automobilistici Siria-Iraq sono considerati servizi straordinari che danno luogo alla riscossione di spese di transito speciali.
Protocollo finale - art. XVII
Articolo XVII Spese di trasporto aereo interno 1. In deroga all'articolo 52.3, le Amministrazioni postali dell'Arabia Saudita, delle Bahamas, di Capo Verde, della Repubblica del Congo, di Cuba, della Repubblica Dominicana, di El Salvador, dell'Ecuador, del Gabon, della Grecia, del Guatemala, della Guiana, della Repubblica dell'Honduras, della Mongolia, della Papuasia-Nuova Guinea, delle isole Salomone e di Vanuatu si riservano il diritto di riscuotere i pagamenti dovuti per l'inoltro dei dispacci internazionali via aerea all'interno del paese 2. In deroga all'articolo 52.3, l'Amministrazione postale di Myanmar si riserva il diritto di riscuotere i pagamenti dovuti per l'inoltro di dispacci internazionali all'interno del paese, a prescindere dal fatto che siano riavviati o meno per via aerea. 3. In deroga agli articoli 52.4 e 52.5 le Amministrazioni postali dell'America (Stati Uniti), del Canada, della Repubblica islamica dell'Iran e della Turchia sono autorizzate a ricuperare, sotto forma di tassi uniformi dalle Amministrazioni postali in causa, le loro spese di trasporto aereo interno causate dalle corrispondenze in arrivo provenienti da qualsiasi Amministrazione per la quale esse applicano la compensazione per spese terminali specificamente fondata sui costi o sulle tariffe interne. In fede di che, i Plenipotenziari in appresso hanno redatto il presente Protocollo che avra' effetto e valore come se le sue disposizioni fossero inserite nel testo della Convenzione, e lo hanno firmato in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia ne sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese dove il Congresso ha sede. Fatto a Seul, il 14 settembre 1994.
Accordo - art. 1
ACCORDO RELATIVO AI PACCHI POSTALI I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione, visto l'articolo 22, paragrafo 4, della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno, di comune intesa e con riserva dell'articolo 25, paragrafo 4 di detta Costituzione, concluso il seguente Accordo: Articolo primo Oggetto dell'Accordo 1. Il presente Accordo disciplina il servizio dei pacchi postali tra i paesi contraenti. 2. Nel presente Accordo, nel suo Protocollo finale e nel suo Regolamento di esecuzione relativo, l'abbreviazione "pacchi" si applica a tutti i pacchi.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Gestione del servizio da parte delle imprese di trasporto 1. Ogni paese, la cui Amministrazione postale non si incarica del trasporto dei pacchi, e che aderisce all'Accordo, ha la facolta' di farne eseguire le clausole da imprese di trasporto. Puo' pure limitare questo servizio ai pacchi da o per le localita' servite da tali imprese. L'Amministrazione postale rimane responsabile dell'esecuzione dell'Accordo.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Principi 1. I pacchi possono essere scambiati sia direttamente, sia tramite uno o piu' paesi. Lo scambio di pacchi il cui peso unitario supera 10 chilogrammi e' facoltativo, con un peso unitario massimo non superiore a 31,5 chilogrammi. 2. I pacchi trasportati per via aerea con priorita' sono denominati "pacchi aerei". 3. Le particolarita' relative ai limiti di peso, ai limiti di dimensioni ed alle condizioni di accettazione sono indicate nel Regolamento.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Sistema di peso 1. Il peso dei pacchi e' espresso in chilogrammi.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Tasse principali 1. Le Amministrazioni fissano le tasse principali da riscuotere dai mittenti. 2. Le tasse principali devono essere in relazione alle quote-parti. Di regola, il loro prodotto non deve superare nell'insieme le quote- parti fissate dalle Amministrazioni in virtu' degli articoli 34 a 36.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Soprattasse aeree 1. Le Amministrazioni postali fissano le soprattasse aeree da riscuotere per i pacchi aerei. 2. Le soprattasse devono essere in rapporto con le spese di trasporto aereo. Di regola, il loro prodotto non deve superare nell'insieme le spese di detto trasporto. 3. Le soprattasse devono essere uniformi per tutto il territorio di uno stesso paese di destinazione, a prescindere dai mezzi d'inoltro.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Tasse speciali 1. Le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere, nei casi di seguito menzionati, le stesse tasse che nel regime interno. 1.1. Tassa d'impostazione al di la' delle ore normali di apertura degli sportelli, a carico del mittente. 1.2. Tassa sul ritiro al domicilio del mittente, a carico di quest'ultimo. 1.3. Tassa di fermo posta, riscossa dall'Amministrazione di destinazione al momento della consegna, su ogni pacco indirizzato fermo posta. In caso di rinvio al mittente o di rispedizione, l'importo dell'imposizione fiscale non puo' superare 0,59 DTS. 1.4 Tassa d'immagazzinaggio su qualsiasi pacco non ritirato nei termini stabiliti, a prescindere dal fatto che il pacco sia indirizzato fermo posta o a domicilio. Questa tassa e' riscossa dall'Amministrazione che di regola effettua il recapito, ed e' a beneficio delle Amministrazioni nei cui servizi il pacco e' stato custodito oltre i termini stabiliti. In caso di rinvio al mittente o di rispedizione, l'ammontare del prelievo fiscale non puo' superare 6,53 DTS. 2. Quando un pacco e' di regola recapitato al domicilio del destinatario, nessuna tassa di recapito puo' essere richiesta a quest'ultimo. Quando non si effettua di regola il recapito al domicilio del destinatario, l'avviso di arrivo del pacco e' consegnato gratuitamente. In tal caso, se il recapito al domicilio del destinatario viene offerto a titolo facoltativo, in risposta all'avviso di arrivo, una tassa di recapito puo' essere richiesta al destinatario, uguale a quella applicata nel servizio interno. 3. Le Amministrazioni che accettano di coprire i rischi suscettibili di derivare da un caso di forza maggiore possono riscuotere, per i pacchi senza valore dichiarato, una tassa per rischio di forza maggiore, di al massimo 0,20 DTS per pacco. Per i pacchi con valore dichiarato, l'ammontare e' previsto all'articolo 11.4.
Accordo - art. 8
Articolo 8 Affrancazione 1. I pacchi devono essere affrancati per mezzo di francobolli o con ogni altro procedimento autorizzato dalla regolamentazione dell'Amministrazione di origine.
Accordo - art. 9
Articolo 9 Franchigie postali 1. Pacchi di servizio 1.1 Sono esonerati da tutte le tasse postali, i pacchi relativi al servizio postale, denominati "pacchi di servizio" e scambiati fra: 1.1.1 le Amministrazioni postali; 1.1.2 le Amministrazioni postali e l'Ufficio internazionale; 1.1.3 gli Uffici postali dei Paesi membri; 1.1.4 gli Uffici postali e le Amministrazioni postali. 1.2 I pacchi aerei, ad eccezione di quelli provenienti dall'Ufficio internazionale, non pagano le soprattasse aeree. 2. Pacchi di prigionieri di guerra e internati civili. 2.1 Sono denominati "pacchi di prigionieri di guerra e internati civili" i pacchi destinati ai prigionieri ed agli organismi menzionati nella Convenzione o da essi spediti. I pacchi sono esonerati da tutte le tasse, ad eccezione delle soprattasse aeree.
Accordo - art. 10
Articolo 10 Pacchi espresso 1. Su richiesta dei mittenti ed a destinazione dei paesi le cui Amministrazioni si incaricano di questo servizio, i pacchi sono consegnati a domicilio da un apposito incaricato, il prima possibile dopo il loro arrivo all'Ufficio di distribuzione. In tal caso sono denominati "pacchi espresso". 2. I pacchi espresso sono passibili di una tassa supplementare di 1,63 DTS al massimo. Questa tassa deve essere pagata per intero e in anticipo. Essa e' dovuta anche se il pacco non puo' essere distribuito per espresso, ma solo l'avviso di ricevimento. 3. Se la consegna per espresso comporta oneri speciali, una tassa supplementare puo' essere riscossa dall'Amministrazione di destinazione, secondo le disposizioni relative agli invii della stessa natura del regime interno. In questi casi, l'ammontare del prelievo non puo' superare 1,63 DTS. 4. Se la regolamentazione dell'Amministrazione di destinazione lo consente, i destinatari possono chiedere all'Ufficio di distribuzione la consegna per espresso, al momento dell'arrivo, dei pacchi loro destinati. In questo caso, l'Amministrazione di destinazione e' autorizzata a riscuotere, al momento della distribuzione, la tassa applicabile nel suo servizio interno.
Accordo - art. 11
Articolo 11 Pacco con valore dichiarato 1. E' denominato "pacco con valore dichiarato" ogni pacco che comporta una dichiarazione di valore. Lo scambio e' limitato alle relazioni fra le Amministrazioni postali che accettano i pacchi con valore dichiarato. 2. Ciascuna Amministrazione ha facolta' di limitare la dichiarazione di valore, per quanto la concerne, ad un ammontare che non puo' essere inferiore a 4000 DTS. Tuttavia il limite di valore dichiarato adottato per il servizio interno puo' essere applicato se e' inferiore a questo ammontare. 3. La tassa dei pacchi con valore dichiarato deve essere pagata in anticipo; essa si compone di una tassa principale, di una tassa di spedizione riscossa a titolo facoltativo e di una tassa ordinaria di assicurazione. 3.1 Le soprattasse aeree e le tasse per servizi speciali si aggiungono, se del caso, alla tassa principale. 3.2 La tassa di spedizione non deve superare la tassa di raccomandazione prevista nella Convenzione. In luogo della tassa fissa di raccomandazione, le Amministrazioni postali hanno facolta' di percepire la tassa corrispondente del loro servizio interno o, eccezionalmente, una tassa di 3,27 DTS al massimo. 3.3 la tassa ordinaria di assicurazione e' di 0,33 DTS al massimo per 65,34 DTS o frazione di 65,34 DTS, o dello 0,5 per cento della graduazione di valore dichiarato. 4. Le Amministrazioni che accettano di coprire i rischi suscettibili di derivare da un caso di forza maggiore, sono autorizzate a riscuotere una "tassa per rischio di forza maggiore", fissata in modo tale che l'ammontare totale formato da questa tassa e la tassa ordinaria di assicurazione non superi il massimo previsto al capoverso 3.3. 5. Nei casi in cui siano necessarie misure eccezionali di sicurezza, le Amministrazioni possono inoltre riscuotere, dai mittenti o dai destinatari, le tasse speciali previste nella loro legislazione interna.
Accordo - art. 12
Articolo 12 Pacco con assegno 1. E' denominato "pacco con assegno" ogni pacco gravato di rimborso e previsto dall'Accordo riguardante gli invii con assegno. Lo scambio dei pacchi con assegno esige l'accordo preliminare delle Amministrazioni di origine e di destinazione.
Accordo - art. 13
Articolo 13 Pacchi fragili. Pacchi ingombranti 1. Ogni pacco contenente oggetti che si possono rompere facilmente ed il cui trattamento deve essere effettuato con cura particolare e' denominato "pacco fragile". 2. E' denominato "pacco ingombrante" ogni pacco le cui dimensioni superano i limiti stabiliti dal Regolamento o quelli che le Amministrazioni possono stabilire tra di loro. 3. Ogni pacco, che per la sua forma o la sua struttura non si presta facilmente al carico con altri pacchi o che richieda speciali precauzioni, e' denominato "pacco ingombrante". 4. I pacchi fragili ed i pacchi ingombranti sono passibili di una tassa supplementare pari al 50 per cento al massimo della tassa principale. Se il pacco e' fragile ed ingombrante, la tassa supplementare e' riscossa una sola volta. Tuttavia le soprattasse aeree relative a questi pacchi non sono in alcun modo maggiorate. 5. Lo scambio di pacchi fragili e di pacchi ingombranti e' limitato alle relazioni tra le Amministrazioni che accettano questi invii.
Accordo - art. 14
Articolo 14 Servizio di collettame "Consignment" 1. Le Amministrazioni possono decidere di comune accordo di partecipare ad un servizio facoltativo di collettame denominato "CONSIGNMENT" per gli invii collettivi di un solo mittente destinati all'estero. 2. Nella misura del possibile, questo servizio e' identificato da un logo composto dai seguenti elementi: - il termine "CONSIGNMENT" in blu; - tre strisce orizzontali (una rossa, una blu ed una verde); Parte di provvedimento in formato grafico 3. I particolari di tale servizio saranno fissati bilateralmente tra l'Amministrazione di origine e quella di destinazione sulla base delle disposizioni definite dal Consiglio di gestione postale.
Accordo - art. 15
Articolo 15 Avviso di ricevimento 1. Il mittente di un pacco puo' chiedere un avviso di ricevimento alle condizioni stabilite nella Convenzione. Tuttavia le Amministrazioni possono limitare questo servizio ai pacchi con valore dichiarato, se questo limite e' previsto nel loro regime interno. 2. La tassa di avviso di ricevimento e' di 0,98 DTS al massimo.
Accordo - art. 16
Articolo 16 Pacchi franchi di tasse e di diritti 1. Nelle relazioni tra le Amministrazioni postali che si sono dichiarate d'accordo, i mittenti possono prendere a carico, previa dichiarazione all'Ufficio di origine, la totalita' delle tasse e dei diritti di cui un pacco e' gravato alla consegna. Si tratta in questo caso di un "pacco franco di tasse e di diritti". 2. Il mittente deve impegnarsi a pagare le somme che potrebbero essere reclamate dall'Ufficio di destinazione. Se del caso deve effettuare un pagamento provvisorio. 3. L'Amministrazione di origine riscuote dal mittente una tassa di 0,98 DTS al massimo per pacco, che conserva a titolo di corrispettivo per i servizi resi nel paese di origine. 4. L'Amministrazione di destinazione e' autorizzata a riscuotere una tassa di commissione di 0,98 DTS al massimo per pacco. Questa tassa e' indipendente dalla tassa di presentazione in dogana ed e' riscossa sul mittente a beneficio dell'Amministrazione di destinazione.
Accordo - art. 17
Articolo 17 Avviso di imbarco 1. Nelle relazioni fra le Amministrazioni che accettano di svolgere questo servizio, il mittente puo' chiedere che un avviso di imbarco gli sia indirizzato. 2. La tassa di avviso di imbarco e' al massimo di 0,36 DTS per pacco.
Accordo - art. 18
Articolo 18 Divieti 1. La spedizione degli oggetti sotto indicati e' vietata in tutte le categorie di pacchi: 1.1 gli oggetti che per loro natura o imballaggio, possono presentare un pericolo per gli agenti, sporcare o deteriorare gli altri pacchi o le attrezzature postali; 1.2 gli stupefacenti e le sostanze psicotrope; 1.3 i documenti aventi carattere di corrispondenza attuale e personale come pure le corrispondenze di ogni specie scambiate da persone diverse dal mittente e dal destinatario del pacco o dalle persone con essi conviventi; 1.4 gli animali vivi, a meno che il loro trasporto per posta non sia consentito dai regolamenti postali dei Paesi interessati; 1.5 le materie esplosive, infiammabili o altre materie pericolose; 1.6 le materie radioattive; 1.7 gli oggetti osceni o immorali; 1.8 gli oggetti la cui importazione o circolazione e' vietata nel paese di destinazione. 2. E' vietato inserire nei pacchi senza valore dichiarato scambiati tra due Paesi che ammettono la dichiarazione di valore: le monete metalliche, i biglietti di banca, la moneta cartacea o qualunque valore al portatore, il platino, l'oro o l'argento, lavorati o meno, le pietre preziose, i gioielli ed altri oggetti preziosi. Ogni Amministrazione ha la facolta' di vietare l'inclusione di oro in lingotti negli invii con o senza valore dichiarato in provenienza o a destinazione del suo territorio o trasmessi in transito attraverso il suo territorio. Essa ha facolta' di limitare il valore reale di tali invii. 3. Le eccezioni ai divieti ed il trattamento dei pacchi indebitamente accettati sono indicati nel Regolamento. Tuttavia, i pacchi contenenti gli oggetti indicati sotto 1.2, 1.5, 1.6 e 1.7 non sono in alcun caso inoltrati a destinazione, ne' consegnati ai destinatari, ne' rinviati all'origine.
Accordo - art. 19
Articolo 19 Rispedizione 1. La rispedizione di un pacco in seguito di cambiamento di residenza del destinatario puo' aver luogo sia all'interno del paese di destinazione sia al di fuori di questo paese. Lo stesso dicasi per la rispedizione a seguito di modificazione o di rettifica di indirizzo in applicazione dell'articolo 21. 2. Il mittente puo' vietare ogni rispedizione. 3. Le Amministrazioni che riscuotono una tassa per le richieste di rispedizione nel loro servizio interno sono autorizzate a riscuotere questa stessa tassa nel servizio internazionale. 4. Le condizioni di rispedizione sono indicate nel Regolamento.
Accordo - art. 20
Articolo 20 Consegna. Colli non recapitabili 1. Generalmente i pacchi sono consegnati ai destinatari nel piu' breve tempo possibile e conformemente alle disposizioni in vigore nel Paese di destinazione. I termini di custodia sono stabiliti nel Regolamento. Se i pacchi non sono consegnati a domicilio, i destinatari devono, salvo impedimento, essere avvisati senza indugio del loro arrivo. 2. Ogni pacco che non puo' essere consegnato al destinatario o che e' trattenuto d'ufficio e' trattato secondo le istruzioni date dal mittente entro i limiti stabiliti dal Regolamento. 3. Nel caso vi sia un avviso di mancata consegna, la risposta a tale avviso puo' dar luogo alla riscossione di una tassa di 0,65 DTS al massimo. Quando l'avviso riguarda piu' pacchi spediti simultaneamente allo stesso ufficio dallo stesso mittente, all'indirizzo dello stesso destinatario, questa tassa e' riscossa una volta sola. In caso di trasmissione per via di telecomunicazioni vi si aggiunge la tassa corrispondente. 4. Ogni pacco che non ha potuto essere consegnato e' rinviato al paese dove il mittente e' domiciliato. Le condizioni di rispedizione sono indicate nel Regolamento. 5. Se il mittente ha abbandonato un pacco che non ha potuto essere consegnato al destinatario, questo pacco e' trattato dall'Amministrazione di destinazione secondo la sua legislazione. 6. Possono essere venduti immediatamente, senza preavviso e senza formalita' giudiziarie, solo gli oggetti contenuti in un pacco il cui deterioramento o putrefazione siano da ritenere prossimi. La vendita e' a beneficio dell'avente diritto, anche in corso di trasporto, all'andata o al ritorno. Se la vendita non e' possibile, gli oggetti deteriorati o putrefatti sono distrutti.
Accordo - art. 21
Articolo 21 Ritiro. Modifica o rettifica dell'indirizzo a richiesta del mittente. 1. Il mittente di un pacco puo', nelle condizioni stabilite nella Convenzione, domandarne la restituzione all'origine o farne modificare l'indirizzo. Deve garantire il pagamento delle somme esigibili per ogni nuova trasmissione. 2. Tuttavia le Amministrazioni postali hanno facolta' di non accettare le domande di cui ad 1 quando non le accettano nel loro regime interno. 3. Il mittente deve pagare, per ciascuna domanda, una tassa di domanda di ritiro, di modifica o di rettifica d'indirizzo di 1,31 DTS al massimo. A questa tassa si aggiunge la tassa appropriata quando la domanda deve essere trasmessa per via di telecomunicazioni.
Accordo - art. 22
Articolo 22 Reclami 1. I reclami sono ammessi entro il termine di un anno a decorrere dal giorno successivo al giorno d'impostazione di un pacco. In questo periodo, i reclami sono accettati non appena sono segnalati dal mittente o dal destinatario. Tuttavia, se il reclamo di un mittente concerne un pacco non recapitato ed il termine d'inoltro stabilito non e' ancora scaduto, il mittente deve essere informato di detto termine. 2. Il trattamento dei reclami e' gratuito. Se tuttavia, a richiesta del cliente, i reclami sono trasmessi per le vie di telecomunicazione o per via EMS, essi possono dar luogo alla riscossione di una tassa di un ammontare equivalente al prezzo del servizio richiesto. 3. Ciascuna Amministrazione e' tenuta ad accettare reclami concernenti qualsiasi pacco impostato nei servizi di altre Amministrazioni. 4. I pacchi ordinari ed i pacchi con valore dichiarato devono essere oggetto di reclami separati.
Accordo - art. 23
Articolo 23 Controllo doganale 1. L'Amministrazione postale del paese di origine e quella del paese di destinazione hanno la facolta' di sottoporre al controllo doganale i pacchi, secondo la legislazione di tali paesi.
Accordo - art. 24
Articolo 24 Tassa di presentazione in dogana 1. I pacchi sottoposti a controllo doganale nel paese di origine possono essere gravati di una tassa di presentazione in dogana di 0,65 DTS per pacco al massimo. Di regola la riscossione avviene al momento dell'impostazione del pacco. 2. I pacchi sottoposti a controllo doganale nel paese di destinazione possono essere gravati di una tassa di 3,27 DTS per pacco al massimo. Questa tassa e' riscossa solo a titolo della presentazione in dogana e dello sdoganamento degli invii gravati di diritti doganali o di ogni altro diritto della stessa natura. Salvo intesa speciale, la riscossione avviene al momento della consegna del pacco al destinatario. Tuttavia, quando si tratta di pacchi franchi di tasse e di diritti, la tassa di presentazione in dogana e' riscossa dall'Amministrazione di origine a beneficio dell'Amministrazione di destinazione.
Accordo - art. 25
Articolo 25 Diritti doganali ed altri diritti 1. Le Amministrazioni di destinazione sono autorizzate a riscuotere dai destinatari tutti i diritti, in particolare i diritti doganali, di cui gli invii sono gravati nel paese di destinazione.
Accordo - art. 26
Articolo 26 Responsabilita' delle Amministrazioni postali. Indennita' 1. Salvo nei casi previsti all'articolo 27, le Amministrazioni postali rispondono della perdita, della defraudazione o dell'avaria dei pacchi. 2. Le Amministrazioni postali possono impegnarsi a coprire i rischi derivanti da un caso di forza maggiore. 3. Il mittente ha diritto ad una indennita' corrispondente, di regola, all'ammontare effettivo della perdita, della defraudazione o dell'avaria. I danni indiretti o gli utili non realizzati non sono presi in considerazione. Tuttavia tale indennita' non puo' in alcun caso eccedere: 3.1 per i pacchi con valore dichiarato, l'importo in DTS del valore dichiarato; 3.2 per gli altri pacchi, importi calcolati combinando il tasso di 40 DTS per pacco ed il tasso per chilogrammo di 4,50 DTS. 4. Le Amministrazioni possono decidere di comune accordo di applicare nelle loro relazioni reciproche l'importo di 130 DTS per pacco, a prescindere dal peso. 5. L'indennita' e' calcolata secondo il prezzo corrente, convertito in DTS, delle merci della stessa specie, nel luogo ed all'epoca in cui il pacco e' stato accettato per il trasporto. In mancanza di prezzo corrente, l'indennita' e' calcolata secondo il valore ordinario della merce valutata sulle stesse basi. 6. Se un'indennita' e' dovuta a causa di perdita, defraudazione o avaria totale di un pacco, il mittente o a seconda dei casi il destinatario, ha diritto anche alla restituzione delle tasse pagate, ad eccezione della tassa di assicurazione. Lo stesso dicasi per gli invii rifiutati dai destinatari a causa delle loro condizioni imperfette, se cio' e' dovuto al servizio postale e la responsabilita' di quest'ultimo sia impegnata. 7. Se la perdita, la defraudazione totale o l'avaria totale di un pacco derivano da un caso di forza maggiore che non da' luogo ad indennizzo, il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate, ad eccezione della tassa di assicurazione. 8. In deroga alle disposizioni previste sotto 3, il destinatario ha diritto all'indennita' dopo avere preso in consegna un pacco defraudato o avariato. 9. L'Amministrazione di origine ha facolta' di corrispondere ai mittenti nel suo paese le indennita' previste dalla sua legislazione interna per i pacchi senza valore dichiarato a condizione che non siano inferiori a quelle fissate sotto 3.2. Lo stesso si applica per l'Amministrazione di destinazione quando l'indennita' e' pagata al destinatario. Gli importi fissati sotto 3.2 rimangono tuttavia applicabili: 9.1 in caso di ricorso contro l'Amministrazione responsabile; 9.2 se il mittente rinuncia ai suoi diritti a favore del destinatario o viceversa.
Accordo - art. 27
Articolo 27 Cessazione della responsabilita' delle Amministrazioni postali 1. Le Amministrazioni postali non sono responsabili dei pacchi di cui hanno effettuato la consegna nelle condizioni prescritte dal loro regolamento interno per gli invii della stessa specie. La loro responsabilita' tuttavia permane: 1.1 in caso di accertamento di una manomissione o di un'avaria, sia prima della consegna sia all'atto della consegna del pacco; 1.2 quando il destinatario o eventualmente il mittente in caso di rinvio al mittente, sempre che la regolamentazione interna lo consenta, formula riserve nell'accettare il recapito di un invio manomesso o avariato; 1.3 se il destinatario o, in caso di rispedizione, il mittente, nonostante una quietanza regolarmente rilasciata, dichiara immediatamente all'Amministrazione che gli ha recapitato il pacco, di avere constatato un danno. Deve fornire la prova che la manomissione o l'avaria non sono avvenute dopo la consegna. 2. Nei casi enumerati in appresso, le Amministrazioni postali non sono responsabili: 2.1 in caso di forza maggiore, sotto riserva dell'articolo 26.2; 2.2 quando, non essendo stata altrimenti fornita la prova della loro responsabilita', esse non possono rendere conto dei pacchi in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio, avvenuta per un caso di forza maggiore; 2.3 se il danno e' stato causato per colpa o negligenza del mittente o deriva dalla natura del contenuto; 2.4 quando si tratta di pacchi il contenuto dei quali ricade sotto i divieti previsti all'articolo 18, nella misura in cui tali pacchi siano stati confiscati o distrutti dall'Autorita' competente in ragione del loro contenuto; 2.5 in caso di sequestro, ai sensi della legislazione del paese di destinazione, secondo una notifica dell'Amministrazione di detto paese; 2.6 quando si tratta di pacchi con valore dichiarato per i quali e' stata resa una dichiarazione dolosa di valore superiore al valore reale del contenuto; 2.7 quando il mittente non abbia presentato alcun reclamo nel termine di un anno a decorrere dall'indomani del giorno di impostazione dell'invio. 2.8 Quando si tratta di pacchi di prigionieri di guerra e d'internati civili. 3. Le Amministrazioni postali non si assumono alcuna responsabilita' per quanto riguarda le dichiarazioni in dogana, sotto qualunque forma siano state fatte, e le decisioni adottate dai servizi doganali all'atto della verifica degli invii sottoposti al controllo doganale.
Accordo - art. 28
Articolo 28 Responsabilita' del mittente 1. Il mittente di un pacco e' responsabile di tutti i danni causati agli altri invii postali a seguito della spedizione di oggetti non ammessi al trasporto o dell'inosservanza delle condizioni di accettazione. 2. Il mittente e' responsabile nella stessa misura delle Amministrazioni postali. 3. Il mittente rimane responsabile anche se l'Ufficio di accettazione accetta il pacco. 4. Tuttavia, il mittente non e' responsabile se vi e' stato dolo o negligenza delle Amministrazioni o dei trasportatori.
Accordo - art. 29
Articolo 29 Pagamento dell'indennita' 1. Sotto riserva del diritto di ricorso contro l'Amministrazione responsabile, l'obbligo di pagare l'indennita' e di restituire le tasse ed i diritti incombe, a seconda dei casi, all'Amministrazione d'origine o all'Amministrazione di destinazione. 2. Il mittente ha facolta' di rinunciare ai suoi diritti all'indennita' a favore del destinatario. Viceversa, il destinatario ha facolta' di rinunciare ai suoi diritti a favore del mittente. Il mittente o il destinatario puo' autorizzare una terza persona a ricevere l'indennita' se la legislazione interna lo consente. 3. L'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, ha facolta' di indennizzare l'avente diritto per conto dell'Amministrazione vettrice che, regolarmente interessata, abbia lasciato trascorrere due mesi senza dare alcuna soluzione alla pratica, o senza avere segnalato: 3.1 che il danno sembrava dovuto ad un caso di forza maggiore; 3.2 che l'invio era stato trattenuto, confiscato o distrutto dall'autorita' competente in ragione del suo contenuto o sequestrato ai sensi della legislazione del paese di destinazione. 4. L'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, ha inoltre facolta' di indennizzare l'avente diritto quando il modulo di reclamo non sia stato adeguatamente compilato ed abbia dovuto essere rinviato per il completamento delle informazioni, comportando in tal modo la scadenza del termine previsto sotto 3.
Accordo - art. 30
Articolo 30 Eventuale recupero dell'indennita' presso il mittente o il destinatario 1. Se, successivamente al pagamento dell'indennita', un pacco o una parte del pacco precedentemente considerato smarrito, e' ritrovato, il mittente, o a seconda dei casi, il destinatario sono informati che possono ritirarlo entro tre mesi rimborsando l'importo dell'indennita' di risarcimento ricevuta. Se il mittente non ha reclamato il collo allo scadere dello stesso termine, la stessa procedura viene seguita nei confronti del destinatario. 2. Se il mittente ed il destinatario rinunziano a rientrare in possesso del pacco, esso diventa proprieta' dell'Amministrazione o, se del caso, delle Amministrazioni che hanno subito il danno. 3. In caso di ritrovamento successivo di un pacco con valore dichiarato il cui contenuto e' riconosciuto come avente un valore inferiore all'importo dell'indennita' pagata, il mittente o a seconda dei casi il destinatario, devono rimborsare l'importo di tale indennita'. Il pacco con valore dichiarato viene consegnato fatte salve le conseguenze derivanti dalla dichiarazione dolosa di valore.
Accordo - art. 31
Articolo 31 Obiettivi in materia di qualita' di servizi 1. Le Amministrazioni di destinazione devono fissare un termine per il trattamento dei pacchi via aerea a destinazione del loro paese. Questo termine, incrementato del tempo richiesto per lo sdoganamento, non deve essere meno favorevole di quello applicato agli invii paragonabili del loro servizio interno. 2. Le Amministrazioni di destinazione devono inoltre, per quanto possibile, stabilire un termine per il trattamento dei colli di superficie a destinazione del loro paese. 3. Le Amministrazioni di origine stabiliscono gli obiettivi per quanto riguarda la qualita' del servizio per i pacchi via aerea ed i pacchi di superficie a destinazione dell'estero, adottando come punti di riferimento i termini stabiliti dalle Amministrazioni di destinazione. 4. Le Amministrazioni postali controllano i risultati effettivi rispetto agli obiettivi che si sono prefissate in materia di qualita' del servizio.
Accordo - art. 32
Articolo 32 Scambio di pacchi 1. Lo scambio dei pacchi avviene in base alle disposizioni del Regolamento.
Accordo - art. 33
Articolo 33 Determinazione della responsabilita' tra le Amministrazioni postali 1. Fino a prova contraria, la responsabilita' incombe all'Amministrazione postale che, avendo ricevuto il pacco senza eccezioni ed essendo messa in possesso di tutti i mezzi regolamentari di investigazione, non puo' stabilire ne' il recapito al destinatario ne' se del caso, il regolare inoltro ad un'altra Amministrazione. 2. Se la perdita, la defraudazione o l'avaria sono avvenute durante il trasporto senza che sia possibile stabilire nel territorio o nel servizio di quale paese il fatto si e' verificato, le Amministrazioni interessate sopportano il danno in parti uguali. Tuttavia quando si tratta di un pacco ordinario e l'importo dell'indennita' non supera l'importo calcolato all'articolo 26.3.2, per un pacco di 1 kg., questo importo e' sostenuto in parti uguali dalle Amministrazioni postali di origine e di destinazione ad esclusione delle Amministrazioni intermediarie. 3. Per quanto concerne i pacchi con valore dichiarato, la responsabilita' di una Amministrazione verso le altre Amministrazioni non e' in alcun caso impegnata oltre il massimo della dichiarazione di valore che ha stabilito. 4. Quando la perdita, la defraudazione o l'avaria di un pacco con valore dichiarato si sono verificate sul territorio o nel servizio di un'Amministrazione intermediaria che non ammette i pacchi con valore dichiarato o che ha adottato un massimo di dichiarazione di valore inferiore all'importo della perdita, l'Amministrazione di origine si fa carico del danno non coperto dall'Amministrazione intermediaria. La stessa regola e' applicabile se l'importo del danno e' superiore al massimo del valore dichiarato stabilito dall'Amministrazione intermediaria. 5. La regola prevista sotto 4 e' inoltre applicata in caso di trasporto marittimo o aereo se la perdita, la defraudazione o l'avaria si sono verificate nel servizio di un'Amministrazione dipendente da un paese contraente che non accetta la responsabilita' prevista per i colli con valore dichiarato. Questa Amministrazione, tuttavia, si assume per il transito dei colli con valore dichiarato in dispacci chiusi, la responsabilita' prevista per i colli senza valore dichiarato. 6. I diritti doganali ed altri il cui annullamento non ha potuto essere ottenuto, sono a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita, della defraudazione o dell'avaria. 7. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennita' e' surrogata, fino a concorrenza dell'importo di questa indennita', nei diritti della persona che l'ha ricevuta, per ogni eventuale ricorso sia contro il destinatario, sia contro il mittente o contro terzi.
Accordo - art. 34
Articolo 34 Quota-parte territoriale di arrivo 1. I pacchi scambiati tra due Amministrazioni sono sottoposti alle quote-parti territoriali di arrivo per ciascun paese e per ciascun pacco, calcolate combinando il tasso indicativo per pacco ed il tasso indicativo per chilogrammo in appresso: Tasso indicativo: - per pacco: 2,85 DTS; - per chilogrammo di peso lordo del dispaccio: 0,28 DTS. 2. In considerazione dei tassi indicativi di cui sopra, le Amministrazioni stabiliscono le loro quote-parti territoriali di arrivo affinche' esse siano in rapporto con le spese del servizio. 3. Le quote-parti di cui ad 1 e 2 sono a carico dell'Amministrazione del paese di origine, a meno che il presente Accordo non preveda deroghe a questo principio. 4. Le quote-parti territoriali di arrivo devono essere uniformi per l'insieme del territorio di ciascun paese.
Accordo - art. 35
Articolo 35 Quota-parte territoriale di transito 1. I pacchi scambiati tra due Amministrazioni o tra due uffici dello stesso paese per mezzo dei servizi terrestri di una o piu' altre Amministrazioni sono sottoposti, a beneficio dei paesi i cui servizi partecipano all'avviamento territoriale, alle quote parti territoriali di transito calcolate combinando il tasso per pacco, ed il tasso per chilogrammo in appresso, secondo la graduazione di distanza applicabile: __________ Graduazione di distanza Tasso per pacco Tasso per kg. del peso lordo del dispaccio 1 2 3 __________ DTS DTS Fino a 600 km 0,77 0,10 Oltre 600 fino a 1000 km 0,77 0,19 Oltre 1000 fino a 2000 km 0,77 0,29 Oltre 2000 km 0,77 0,29 + 0,08 per 1000 Km supplementari ____________ 2. Per i colli in transito allo scoperto, le Amministrazioni intermediarie sono autorizzate a reclamare una quota-parte forfettaria di 0,40 DTS per invio. 3. Le quote parti sotto 1 e 2 sono a carico dell'Amministrazione del paese di origine, a meno che il presente Accordo non preveda deroghe a questo principio. 4. Il Consiglio di gestione postale e' autorizzato a rivedere ed a modificare la tabella menzionata sotto 1 nell'intervallo tra due Congressi. La revisione che potra' essere effettuata per mezzo di una metodologia che garantisca un'equa rimunerazione alle Amministrazioni postali che effettuano operazioni di transito, dovra' basarsi su dati economici e finanziari attendibili e rappresentativi. Le modifiche eventualmente decise entreranno in vigore ad una data stabilita dal Consiglio di gestione postale. 5. Nessuna quota-parte territoriale di transito e' dovuta per: 5.1 il trasbordo dei dispacci aerei tra due aeroporti che servono una stessa citta'; 5.2 il trasporto di questi dispacci tra un aeroporto che serve una citta' ed un magazzino situato nella stessa citta', ed il ritorno degli stessi dispacci ai fini del loro riavviamento.
Accordo - art. 36
Articolo 36 Quota-parte marittima 1. Ciascuno dei paesi i cui servizi partecipano al trasporto marittimo di pacchi e' autorizzato a reclamare le quote-parti marittime di cui sotto 2. Tali quote-parti sono a carico dell'Amministrazione del paese di origine, a meno che il presente Accordo non preveda deroghe a questo principio. 2. Per ciascun servizio marittimo utilizzato, la quota-parte marittima e' calcolata combinando il tasso per pacco ed il tasso per chilogrammo in appresso, secondo la graduazione di distanza applicabile: ___________ Graduazione di distanza a) espresse in b) espresse in km Tasso per Tasso per kg. del miglia marine previa conversione pacco peso lordo del sulla base di 1 dispaccio miglio marino = 1,852 km __________ DTS DTS Fino a 500 Fino a 926 km 0,58 0,06 miglia marine Oltre 500 Oltre 926 0,58 0,09 fino a 1000 fino a 1852 Oltre 1000 Oltre 1852 0,58 0,12 fino a 2000 fino a 3704 Oltre 2000 Oltre 3704 0,58 0,14 fino a 3000 fino a 5556 Oltre 3000 Oltre 5556 0,58 0,16 fino a 4000 fino a 7408 Oltre 4000 Oltre 7408 0,58 0,17 fino a 5000 fino a 9260 Oltre 5000 Oltre 9260 0,58 0,19 fino a 6000 fino a 11112 Oltre 6000 Oltre 11112 0,58 0,20 fino a 7000 fino a 12964 Oltre 7000 Oltre 12964 0,58 0,21 fino a 8000 fino a 14816 Oltre 8000 Oltre 14816 0,58 0,21+0,01 per 1000 miglia marine (1852 km) supplementari ____________ 3. Le Amministrazioni hanno facolta' di maggiorare del 50 per cento al massimo la quota-parte marittima calcolata secondo l'articolo 36.2. Possono anche ridurla a loro piacimento. 4. Il Consiglio di gestione postale e' autorizzato a rivedere ed a modificare la tabella menzionata sotto 1 nell'intervallo tra due Congressi. La revisione che potra' essere effettuata per mezzo di una metodologia che garantisca un'equa rimunerazione alle Amministrazioni postali che effettuano operazioni di transito, dovra' basarsi su dati economici e finanziari attendibili e rappresentativi. Le modifiche eventualmente decise entreranno in vigore ad una data stabilita dal Consiglio di gestione postale.
Accordo - art. 37
Articolo 37 Assegnazione di quote-parti 1. L'assegnazione delle quote alle Amministrazioni postali interessate e' di regola effettuata per pacco. 2. I pacchi di servizio ed i pacchi di prigionieri di guerra e d'internati civili non danno luogo all'assegnazione di qualunque quota-parte, ad eccezione delle spese di trasporto aereo applicabili ai pacchi aerei.
Accordo - art. 38
Articolo 38 Spese di trasporto aereo 1. Il tasso di base da applicare al Regolamento dei conti tra le Amministrazioni a titolo dei trasporti aerei e' approvato dal Consiglio di gestione postale. E' calcolato dall'ufficio internazionale secondo la formula specificata nel Regolamento di esecuzione della convenzione. 2. Il trasbordo durante il tragitto, in uno stesso aeroporto, dei pacchi aerei che utilizzano successivamente piu' servizi aerei separati, si effettua senza rimunerazione. 3. Il calcolo delle spese di trasporto aereo dei dispacci chiusi e dei pacchi aerei in transito allo scoperto e' indicato nel Regolamento.
Accordo - art. 39
Articolo 39 Fornitura di informazioni, custodia dei documenti, moduli 1. Le disposizioni relative alla fornitura di informazioni sull'esecuzione del servizio postale, alla custodia dei documenti ed ai moduli da utilizzare sono indicate nel Regolamento.
Accordo - art. 40
Articolo 40 Pacchi a destinazione o in provenienza da paesi che non partecipano all'Accordo 1. Le Amministrazioni postali dei paesi parti al presente accordo che mantengono uno scambio di pacchi con le Amministrazioni di paesi non partecipanti, ammettono le Amministrazioni di tutti i paesi che aderiscono all'Accordo, (a meno che le stesse non si oppongano) a beneficiare di tali relazioni.
Accordo - art. 41
Articolo 41 Attuazione della Convenzione 1. La Convenzione e' applicabile, se del caso, per analogia, a tutto quanto non e' espressamente regolato dal presente Accordo.
Accordo - art. 42
Articolo 42 Condizioni di approvazione delle proposte relative al presente Accordo ed al suo Regolamento di esecuzione 1. Per divenire esecutive, le proposte presentate al Congresso relative al presente Accordo ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti all'Accordo. Almeno la meta' dei Paesi membri rappresentati al Congresso deve essere presente al momento del voto. 2. Per divenire esecutive, le proposte relative al Regolamento di esecuzione del presente Accordo che sono state rinviate dal Congresso al Consiglio di gestione postale per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di gestione postale che sono parti all'Accordo. 3. Per divenire esecutive, le proposte presentate nell'intervallo tra due Congressi e relative alla presente Convenzione devono ottenere: 3.1 i due terzi dei voti, la meta' almeno dei Paesi Membri che aderiscono all'Accordo avendo risposto alla consultazione, se le proposte vertono sia sull'aggiunta di nuove disposizioni, sia su una modifica sostanziale degli articoli del presente accordo e del suo Protocollo finale; 3.2 la maggioranza dei voti, quando le proposte vertono: 3.2.1 sull'interpretazione delle norme del presente Accordo e del suo Protocollo finale; 3.2.2 sulle modifiche di tipo redazionale da apportare agli Atti enumerati sotto 3.2.1. 4. Nonostante le disposizioni previste sotto 3.1, ogni Paese membro la cui legislazione nazionale e' ancora incompatibile con la modifica o l'aggiunta proposta, ha facolta' di fare una dichiarazione per iscritto al Direttore generale dell'Ufficio internazionale indicando la sua impossibilita' ad accettare tale modifica o aggiunta entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica di detta modifica o aggiunta.
Accordo - art. 43
Articolo 43 Entrata in vigore e durata della Convenzione 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il 1 gennaio 1996 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo Congresso. In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che restera' depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale ed una copia del quale sara' consegnata a ciascuna delle Parti, dal Governo del paese dove il Congresso ha sede. Fatto a Seul, il 14 settembre 1994
Protocollo - art. I
PROTOCOLLO FINALE DELL'ACCORDO RELATIVO AI PACCHI POSTALI Al momento di procedere alla firma dell'Accordo relativo ai pacchi postali concluso in data odierna, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto quanto segue: Articolo I Principi 1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, l'Amministrazione postale del Canada e' autorizzata a limitare a 30 kg il peso massimo dei pacchi all'arrivo e alla spedizione.
Protocollo - art. II
Articolo II Pacchi con valore dichiarato 1. L'Amministrazione postale della Svezia si riserva il diritto di fornire ai clienti il servizio di pacchi con valore dichiarato di cui all'articolo 1, secondo specifiche diverse da quelle definite in questo articolo e negli articoli pertinenti del Regolamento.
Protocollo - art. III
Articolo III Avviso di ricevimento 1. L'Amministrazione postale del Canada e' autorizzata a non applicare l'articolo 15, in quanto non fornisce il servizio di avviso di ricevimento per i pacchi nel suo regime interno.
Protocollo - art. IV
Articolo IV Divieti 1. Le Amministrazioni postali del Canada, di Myanmar e dello Zambia sono autorizzate a non ammettere pacchi con valore dichiarato o contenenti gli oggetti preziosi di cui all'art. 18.2 in quanto il loro regolamento interno vi si oppone. 2. A titolo eccezionale, l'Amministrazione postale del Libano non accetta i pacchi contenenti monete metalliche, biglietti di banca, moneta cartacea o qualunque valore al portatore, assegni di viaggio, platino, oro o argento lavorati o non, pietre preziose, gioielli ed altri oggetti preziosi o contenenti liquidi e corpi facili a liquefarsi, oggetti di vetro ed articoli della stessa natura o fragili. Essa non e' vincolata dalle norme dell'articolo 26, ivi compreso per i casi enunciati negli articoli 27 e 33. 3. L'Amministrazione postale del Brasile e' autorizzata a non accettare pacchi con valore dichiarato, contenenti monete metalliche e banconote in circolazione, come pure qualsiasi valore al portatore, in quanto la sua regolamentazione interna vi si oppone. 4. L'Amministrazione postale del Ghana e' autorizzata a non accettare pacchi con valore dichiarato contenenti monete metalliche e banconote in circolazione, in quanto la sua regolamentazione interna vi si oppone. 5. Oltre agli oggetti di cui all'articolo 18, l'Amministrazione postale dell'Arabia Saudita non accetta i pacchi contenenti: 5.1 i medicamenti di ogni specie, a meno che non siano accompagnati da una ricetta medica rilasciata da un'autorita' ufficiale competente; 5.2 prodotti destinati all'estinzione del fuoco e di liquidi chimici; 5.3 oggetti contrari ai principi della religione islamica.
Protocollo - art. V
Articolo V Ritiro, modificazione o rettifica di indirizzo su richiesta del mittente. 1. In deroga all'articolo 21, El Salvador, la Repubblica di Panama ed il Venezuela, sono autorizzati a non rinviare i pacchi dopo che il destinatario ne ha richiesto lo sdoganamento, in quanto la loro legislazione doganale vi si oppone.
Protocollo - art. VI
Articolo VI Reclami 1. Le Amministrazioni postali dell'Afghanistan, dell'Arabia Saudita, di Capo Verde, del Congo (Rep.), del Gabon, dell'Iran (Rep. islamica), della Mongolia, di Myanmar, del Suriname, della Repubblica araba di Siria e dello Zambia si riservano il diritto di riscuotere una tassa di reclamo sui loro clienti. 2. Le Amministrazioni postali dell'Argentina, della Slovacchia e della Repubblica Ceca si riservano il diritto di riscuotere una tassa speciale se, dopo un'indagine effettuata a seguito di un reclamo, si constati che lo stesso e' ingiustificato.
Protocollo - art. VII
Articolo VII Tassa di presentazione in dogana 1. Le Amministrazioni postali della Repubblica del Congo, del Gabon e dello Zambia si riservano il diritto di riscuotere una tassa di presentazione in dogana sui loro clienti.
Protocollo - art. VIII
Articolo VIII Sdoganamento 1. In deroga all'articolo 26, le seguenti Amministrazioni hanno facolta' di non pagare un'indennita' di risarcimento per i pacchi senza valore dichiarato, smarriti, defraudati o avariati nel loro servizio: America (Stati Uniti), Angola, Antigua-e-Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Botswana, Brunei Darussalam, Canada, Dominicana (Rep.), Dominica, El Salvador, Fidji, Gambia, i Territori d'oltremare dipendenti dal Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord la cui regolamentazione interna vi si oppone, Grenada, Guatemala, Guyana, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malta, Maurizio, Nauru, Nigeria, Uganda, Papuasia-Nuova Guinea, S. Cristopher e Nevis, Santa Lucia, S. Vincent e Grenadine, isole Salomone, Seicelle, Sierra Leone, Swaziland, Trinita'-e-Tobago, Zambia, Zimbabwe. 2. In deroga all'articolo 26, le Amministrazioni dell'Argentina e della Grecia hanno facolta' di non pagare un'indennita' di risarcimento per i pacchi senza valore dichiarati smarriti, defraudati o avariati nel loro servizio, ai paesi che non pagano tale indennita' secondo il paragrafo 1 del presente articolo. 3. In deroga all'articolo 26.8 l'America (Stati Uniti) e' autorizzata a mantenere il diritto del mittente al risarcimento di pacchi con valore dichiarato dopo la consegna al destinatario, salvo se il mittente rinuncia al suo diritto a favore del destinatario. 4. Quando agisce a titolo di Amministrazione intermediaria, l'America (Stati Uniti) e' autorizzata a non pagare indennita' di risarcimento alle altre Amministrazioni postali in caso di perdita, di defraudazione o di avaria dei pacchi con valore dichiarato trasmessi allo scoperto o spediti in dispacci chiusi.
Protocollo - art. IX
Articolo IX Eccezioni al principio di responsabilita' 1. In deroga all'articolo 26, l'Arabia Saudita, la Bolivia, l'Iraq, il Sudan, lo Yemen e lo Zaire sono autorizzati a non pagare alcuna indennita' per l'avaria di pacchi originari da qualsiasi Paese e a loro diretti, contenenti liquidi e corpi facili a liquefarsi, oggetti di vetro ed articoli della stessa natura fragile. 2. In deroga all'articolo 26 l'Arabia Saudita ha facolta' di non pagare alcuna indennita' di risarcimento per i pacchi contenenti gli oggetti vietati di cui all'articolo 18 dell'Accordo relativo ai pacchi postali.
Protocollo - art. X
Articolo X Cessazione di responsabilita' dell'Amministrazione postale 1. L'amministrazione postale del Nepal e' autorizzata a non applicare l'articolo 27.1.3.
Protocollo - art. XI
Articolo XI Pagamento dell'indennita' 1. Le Amministrazioni postali dell'Angola, della Guinea e del Libano non sono tenute ad osservare l'articolo 29.3 per quanto riguarda il fatto di risolvere definitivamente un reclamo entro due mesi. Essi non accettano, inoltre, che l'avente diritto sia indennizzato per loro conto da un'altra Amministrazione allo scadere del termine succitato.
Protocollo - art. XII
Articolo XII Quote-parti territoriali eccezionali di arrivo 1. In deroga all'articolo 34, l'Amministrazione dell'Afghanistan si riserva il diritto di riscuotere 7,50 DTS di quota-parte territoriale di arrivo eccezionale supplementare per pacco.
Protocollo - art. XIII
Articolo XIII Quote-parti territoriali di transito eccezionali 1. In via provvisoria, le Amministrazioni postali che figurano nel seguente prospetto hanno facolta' di riscuotere le quote-parti territoriali di transito eccezionali indicate in detto prospetto e che si aggiungono alle quote-parti di transito di cui all'articolo 35.1: N. d'ordine Amministrazioni Importo della quota-parte autorizzate territoriale di transito eccezionale Tasso per pacco Tasso per kg. di peso lordo del dispaccio 1 2 3 4 ______ DTS DTS 1 Afghanistan 0,48 0,45 2 America Secondo la graduazione (Stati Uniti) di distanza: fino a 600 km 0,10 Oltre 600 fino a 1000 km 0,18 Oltre 1000 fino a 2000 km 0,25 Oltre 2000 km per ogni 1000 km in piu' 0,10 3 Bahrain 0,85 0,55 4 Cile 0,21 5 Egitto 1,00 0,25 6 Francia 1,00 0,20 7 Grecia 1,16 0,29 8 India 0,40 0,51 9 Malesia 0,39 0,05 10 Russia 0,77 Due volte l'importo per (Federazione di) kg. indicato nella colonna 3 del prospetto dell'articolo 35.1 per la distanza in oggetto 11 Singapore 0,39 0,05 12 Sudan 1,61 0,65 13 Repubblica araba 0,65 Siriana 14 Tailandia 0,58 0,14
Protocollo - art. XIV
Articolo XIV Quote-parti marittime 1. Le Amministrazioni di seguito si riservano il diritto di maggiorare del 50 per cento al massimo le quote-parti marittime previste all'articolo 36: America (Stati Uniti), Argentina, Antigua- e-Barbuda, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belgio, Belize, Brasile, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Cipro, Comore, Congo (Rep.), Djibouti, Dominica, Emirati arabi Uniti, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Germania, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, i Territori di oltremare dipendenti dal Regno Unito, Giamaica, Giappone, Grecia, Grenada, Guyana, India, Italia, Kenia, Kiribati, Madagascar, Malesia, Malta, Maurizio, Nigeria, Norvegia, Oman, Uganda, Pakistan, Papuasia-Nuova Guinea, Portogallo, Qatar, S. Cristopher e Nevis, Santa Lucia, S. Vincent e Grenadine, isole Salomone, Seicelle, Sierra Leone, Singapore, Svezia, Tanzania (Rep. unita), Tailandia, Trinita-e-tobago, Tuvalu, Vanuatu, Yemen, Zambia.
Protocollo - art. XV
Articolo XV Quote-parti supplementari 1. Ogni pacco avviato per via di superficie o per via aerea a destinazione dei dipartimenti francesi d'oltremare, dei territori francesi d'oltremare e delle comunita' di Mayotte e S. Pierre e Miquelon e' sottoposto ad una quota-parte territoriale di arrivo uguale al massimo alla quota-parte francese corrispondente. Quando il pacco e' inoltrato in transito attraverso la Francia continentale, esso da' luogo, inoltre, alla riscossione delle seguenti quote-parti e spese supplementari: 1.1 collo per "via di superficie" 1.2.1 la quota-parte territoriale di transito francese 1.1.2 la quota-parte marittima francese corrispondente alla graduazione di distanza che divide la Francia continentale da ciascuno dei dipartimenti, territori e comunita' in causa; 1.2 pacchi aerei 1.2.1 la quota-parte territoriale di transito francese per i pacchi in transito allo scoperto; 1.2.2 le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale che divide la Francia continentale da ciascuno dei dipartimenti, territori e comunita' in causa. 2. Le Amministrazioni postali dell'Egitto e del Sudan sono autorizzate a riscuotere una quota-parte supplementare di 1 DTS oltre alle quote-parti territoriali di transito previste all'articolo 35.1 per ogni pacco in transito attraverso il lago Nasser tra lo Shallal (Egitto) e Wadi Halfa (Sudan). 3. Ogni collo avviato in transito tra la Danimarca e le isole Feroe o tra la Danimarca e la Groenlandia da' luogo alla riscossione delle seguenti quote-parti: 3.1 pacco "via di superficie" 3.1.1 la quota-parte territoriale di transito danese 3.1.2 la quota parte marittima danese corrispondente alla graduazione di distanza che divide la Danimarca dalle isole Feroe, o la Danimarca e la Groenlandia rispettivamente; 3.2 pacchi-aerei 3.2.1 le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale che divide la Danimarca dalle isole Feroe o la Danimarca e la Groenlandia rispettivamente. 4. L'Amministrazione postale del Cile e' autorizzata a riscuotere una quota-parte supplementare di 2,61 DTS per kg. al massimo per il trasporto dei pacchi destinati all'isola di Pasqua. 5. Ogni collo inoltrato per via di superficie o per via aerea in transito tra il Portogallo continentale e le regioni autonome di Madera e delle Azzorre, da' luogo alla riscossione delle quote-parti e delle spese supplementari seguenti: 5.1 pacco "via di superficie" 5.1.1 la quota-parte territoriale di transito portoghese 5.1.2 la quota parte marittima portoghese corrispondente alla graduazione di distanza che divide il Portogallo continentale da ciascuna delle regioni autonome in causa; 5.2 pacchi aerei 5.2.1 la quota-parte territoriale di transito portoghese 5.2.2 le spese di trasporto aereo corrispondente alla distanza aeropostale tra il Portogallo continentale e ciascuna delle regioni autonome in questione. 6. I pacchi diretti alle provincie insulari della Grande Canarie e di Tenerife inoltrati in transito attraverso la Spagna continentale danno luogo alla riscossione, oltre alla quota-parte territoriale di arrivo corrispondente, alle seguenti quote-parti supplementari: 6.1 collo per "via di superficie" 6.1.1 la quota parte territoriale di transito spagnola 6.1.2 la quota-parte marittima spagnola corrispondente alla distanza da 1000 a 2000 miglia marine 6.2 pacchi aerei 6.2.1 le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale tra la Spagna continentale e ciascuna delle provincie insulari considerate.
Protocollo - art. XVI
Articolo XVI Spese di trasporto aereo 1. L'Afghanistan, l'Arabia Saudita, l'Argentina, l'Australia, le Bahamas, il Brasile, la Bolivia, il Canada, Capo-Verde, il Ciad, il Cile, la Cina (Rep. pop.), la Colombia, il Congo (Rep.), Cuba, El Salvador, l'Ecuador, il Gabon, la Guiana, l'Honduras (Rep.), l'India, l'Indonesia, L'Iran (Rep. islamica), il Kazakhstan, il Messico, la Mongolia, Myanmar, la Nuova Zelanda, il Pakistan, il Paraguay, il Peru', la Russia (Federazione di), il Sudan, la Turchia, il Venezuela, il Vietnam, lo Yemen e lo Zambia hanno diritto al rimborso dei costi supplementari causati dal trasporto aereo di pacchi aerei provenienti dall'estero all'interno del loro paese. Tali spese di trasporto saranno uniformi per tutti i dispacci provenienti dall'estero a prescindere che i pacchi aerei siano riavviati o meno per via aerea. 2. A titolo di reciprocita', la Spagna ha diritto al rimborso dei costi supplementari causati dal trasporto aereo dei pacchi aerei all'interno del suo paese, e che sono ricevuti dalle Amministrazioni postali figuranti al paragrafo 1 del presente articolo. Tali spese di trasporto aereo saranno uniformi per tutti i dispacci ricevuti, a prescindere che siano inoltrati o meno per via aerea.
Protocollo - art. XVII
Articolo XVII Tariffe speciali 1. Le Amministrazioni postali d'America (Stati Uniti), del Belgio, della Francia e di Norvegia hanno facolta' di riscuotere per i pacchi aerei quote-parti territoriali piu' elevate che per i pacchi di superficie. 2. L'Amministrazione del Libano e' autorizzata a riscuotere per i pacchi fino a 1 kg la tassa applicabile ai pacchi oltre 1 kg. fino a 3 kg. 3. L'Amministrazione del Panama (Rep.) e' autorizzata a riscuotere 0,20 DTS per kg. per i colli di superficie trasportati per via aerea (S.A.L.) in transito. In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno redatto il presente Protocollo che avra' la stessa efficacia e lo stesso valore come se le disposizioni in esso contenute fossero inserite nel testo medesimo dell'Accordo al quale si riferisce e l'hanno firmato in un esemplare che rimarra' depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale, e di cui una copia sara' consegnata a ciascuna delle Parti dal governo del paese dove il Congresso ha sede. Fatto a SEUL, il 14 SETTEMBRE 1994.
Accordo - art. 1
ACCORDO RELATIVO AI VAGLIA POSTALI I sottoscritti Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione, visto l'articolo 22, paragrafo 4, della Costituzione dell'Unione postale universale, conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno di comune accordo e con riserva dell'articolo 25, paragrafo 4, di detta Costituzione, stabilito il seguente Accordo. Articolo primo Oggetto dell'Accordo 1. Il presente Accordo disciplina lo scambio di vaglia postali che i Paesi contraenti convengono di istituire nelle loro relazioni reciproche. 2. Gli organismi non postali possono partecipare, per il tramite dell'Amministrazione postale, allo scambio regolato dalle disposizioni del presente Accordo. Spetta a tali organismi di accordarsi con l'Amministrazione delle poste del proprio paese per assicurare l'integrale esecuzione di tutte le clausole dell'Accordo e, nell'ambito di tale intesa, esercitare i loro diritti ed adempiere ai loro obblighi in quanto Organizzazioni postali come definito nel presente Accordo; l'Amministrazione postale serve ad essi da intermediaria nelle loro relazioni con le Amministrazioni postali degli altri Paesi contraenti e con l'Ufficio internazionale.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Varie categorie di vaglia postali 1. Il vaglia ordinario Il mittente consegna dei fondi allo sportello di un ufficio postale oppure ordina un addebito sul suo conto corrente postale, chiedendo che il pagamento dell'importo in contanti sia effettuato al beneficiario. Il vaglia ordinario e' trasmesso per via postale. Il vaglia ordinario telegrafico e' trasmesso per via di telecomunicazione. 2. Il vaglia di versamento Il mittente consegna dei fondi allo sportello di un Ufficio postale e chiede che l'importo sia accreditato sul conto postale del beneficiario. Il vaglia di versamento e' trasmesso per posta. Il vaglia di versamento telegrafico e' trasmesso per via di telecomunicazione. 3. Altri servizi Le Amministrazioni postali possono convenire nelle loro relazioni bilaterali o multilaterali, di istituire altri servizi le cui condizioni sono da definire tra le Amministrazioni postali interessate.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Emissione di vaglia (moneta, conversione, importo) 1. Salvo diversa intesa, l'importo del vaglia e' espresso nella moneta del Paese di pagamento. 2. L'Amministrazione di emissione determina il tasso di conversione della sua moneta in quella del Paese di pagamento. 3. L'importo massimo di un vaglia ordinario e' stabilito di comune accordo tra le Amministrazioni interessate. 4. L'importo di un vaglia di versamento e' illimitato. Tuttavia, ogni Amministrazione ha la facolta' di limitare l'importo dei vaglia di versamento che ogni depositario puo' ordinare sia in un giorno, sia durante un determinato periodo. 5. I vaglia telegrafici sono assoggettati alle norme del Regolamento delle telecomunicazioni internazionali.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Tasse 1. L'Amministrazione di emissione determina liberamente, fatte salve le norme dei paragrafi 2 e 3 in appresso, la tassa da riscuotere al momento dell'emissione. A questa tassa principale, essa aggiunge eventualmente le tasse inerenti a servizi particolari (domanda di avviso di pagamento o d'iscrizione, di recapito per espresso ecc.) 2. L'importo della tassa principale di un vaglia ordinario non puo' eccedere 22,86 DTS. 3. La tassa su un vaglia di versamento deve essere inferiore alla tassa di un vaglia ordinario dello stesso importo. 4. I vaglia scambiati per il tramite di un paese che aderisce al presente Accordo, tra un paese contraente ed un paese non-contraente, possono essere assoggettati dall'Amministrazione intermediaria ad una tassa supplementare determinata da quest'ultima in funzione dei costi generati dalle operazioni che effettua: questa tassa puo' tuttavia essere riscossa a carico del mittente ed attribuita all'Amministrazione del paese intermediario se le Amministrazioni interessate si sono accordate a tale riguardo. 5. Le seguenti tasse facoltative possono essere riscosse a carico del beneficiario: a) una tassa di consegna, quando il pagamento e' effettuato a domicilio; b) una tassa, quando l'importo e' accreditato ad un conto corrente postale; c) eventualmente, la tassa di rivalidazione prevista all'articolo 6, paragrafo 4; d) la tassa di cui all'articolo 12.3.5 della Convenzione, quando il vaglia e' indirizzato "fermo posta"; e) se del caso, la tassa complementare di espresso. 6. Qualora autorizzazioni di pagamento siano esigibili in virtu' delle disposizioni del Regolamento di esecuzione del presente Accordo, e se nessun errore di servizio e' stato commesso, una tassa di "autorizzazione di pagamento" di 0,65 DTS al massimo puo' essere riscossa a carico del mittente o del beneficiario, salvo se tale tassa e' gia' stata riscossa a titolo dell'avviso di pagamento. 7. I vaglia, sia all'emissione che al pagamento, non possono essere assoggettati ad alcuna tassa o diritto diversi da quelli previsti dal presente Accordo. 8. Sono esenti da ogni tassa i vaglia postali scambiati alle condizioni previste agli articoli 7.2 e 7.3.1 a 7.3.3 della Convenzione.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Modalita' per lo scambio 1. Lo scambio per via postale si effettua, a scelta delle Amministrazioni, sia per mezzo di vaglia ordinari o di versamento, direttamente tra l'ufficio di emissione e l'ufficio di pagamento, sia per mezzo di liste per il tramite di uffici detti "uffici di scambio" designati dall'Amministrazione di ciascun paese contraente. 2. Lo scambio per via telegrafica puo' aver luogo mediante un vaglia telegrafico direttamente indirizzato all'ufficio di pagamento. Tuttavia le Amministrazioni interessate possono convenire di utilizzare un mezzo di comunicazione diverso dal telegrafo per la trasmissione dei vaglia telegrafici. 3. Le Amministrazioni postali possono inoltre convenire di un sistema di scambio misto, se l'organizzazione interna dei loro rispettivi servizi lo esige. In questo caso, lo scambio si effettua per mezzo di cartoline direttamente tra gli uffici postali di una delle Amministrazioni e l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione corrispondente. 4. I vaglia previsti ai paragrafi 1 e 3 possono essere presentati al paese destinatario su bande magnetiche o su ogni altro supporto convenuto tra le Amministrazioni. Le Amministrazioni di destinazione possono utilizzare moduli del loro regime interno in rappresentanza dei vaglia emessi. Le condizioni di scambio sono in tal caso stabilite in Convenzioni particolari adottate dalle Amministrazioni interessate. 5. Le Amministrazioni possono convenire di utilizzare mezzi di scambio diversi da quelli previsti ai paragrafi 1 a 4.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Pagamento dei vaglia 1. La validita' dei vaglia si estende: a) in linea generale, fino alla scadenza del primo mese successivo a quello dell'emissione; b) previo accordo tra le Amministrazioni interessate, fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello dell'emissione. 2. Dopo tali termini, i vaglia direttamente pervenuti agli uffici di pagamento sono pagati soltanto se muniti di una "rivalidazione" accordata dal servizio designato dall'Amministrazione di emissione, a richiesta dell'ufficio di pagamento. I vaglia pervenuti alle Amministrazioni di destinazione secondo l'articolo 5, paragrafo 4, non possono beneficiare della rivalidazione. 3. La rivalidazione conferisce al vaglia, a partire dal giorno in cui e' accordato, una nuova validita' la cui durata e' quella di un vaglia emesso nello stesso giorno. 4. Se il mancato pagamento prima del termine di validita' non e' determinato da un errore di servizio, puo' esser riscossa una tassa detta "di rivalidazione" di 0,65 DTS al massimo. 5. Quando uno stesso mittente ha fatto emettere in uno stesso giorno, a favore di uno stesso beneficiario, piu' vaglia il cui importo complessivo supera il limite massimo adottato dall'Amministrazione di pagamento, questa e' autorizzata a scaglionare il pagamento dei titoli in modo che la somma corrisposta al beneficiario in uno stesso giorno, non superi detto limite. 6. Il pagamento dei vaglia viene effettuato in base ai regolamenti del Paese di pagamento.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Rispedizione 1. In caso di cambiamento di residenza del beneficiario e purche' esista un servizio di vaglia tra il Paese rispeditore e quello della nuova destinazione, ogni vaglia puo' essere rispedito per via postale o telegrafica sia a domanda del mittente sia a domanda del beneficiario. In questo caso, gli articoli 27.1, 27.2 e 27.3 della Convenzione sono applicabili per analogia. 2. In caso di rispedizione, la tassa di fermo posta e la tassa complementare di espresso sono annullate. 3. Non e' ammessa la rispedizione di un vaglia di versamento verso un altro paese di destinazione.
Accordo - art. 8
Articolo 8 Reclami Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 30 della Convenzione.
Accordo - art. 9
Articolo 9 Responsabilita' 1. Principio Le Amministrazioni postali rispondono delle somme versate fino al momento in cui i vaglia sono regolarmente pagati. 2. Eccezioni Le Amministrazioni postali sono sollevate da ogni responsabilita': a) in caso di ritardo nella trasmissione e nel pagamento dei vaglia; b) quando, in seguito alla distruzione dei documenti di servizio avvenuta per forza maggiore, esse non possono render conto del pagamento di un vaglia, a meno che la prova della loro responsabilita' non sia fornita in altro modo; c) alla scadenza del termine di prescrizione indicato all'articolo RE 612; d) quando si tratta di una contestazione circa la regolarita' del pagamento, alla scadenza del termine previsto all'articolo 30.1 della Convenzione. 3. Determinazione della responsabilita' 3.1 Fatti salvi i paragrafi 3.2 a 3.5 in appresso, la responsabilita' incombe all'Amministrazione di emissione. 3.2 La responsabilita' incombe all'Amministrazione di pagamento se non e' in grado di stabilire che il pagamento ha avuto luogo nelle condizioni previste dalla sua regolamentazione. 3.3 La responsabilita' incombe all'Amministrazione postale del paese in cui l'errore si e' verificato: a) se si tratta di un errore di servizio, compreso l'errore di conversione; b) se si tratta di un errore di trasmissione telegrafica commesso all'interno del Paese di emissione o del Paese di pagamento. 3.4 La responsabilita' incombe, in parti uguali, all'Amministrazione di emissione ed all'Amministrazione di pagamento: a) se l'errore e' imputabile alle due Amministrazioni o se non e' possibile stabilire in che Paese l'errore si e' verificato; b) se si tratta di un errore di trasmissione telegrafica commesso in un Paese intermediario; c) se non e' possibile stabilire in quale Paese si e' verificato tale errore di trasmissione. 3.5 Con riserva del paragrafo 3.2, la responsabilita' incombe: a) in caso di pagamento di un vaglia falso, all'Amministrazione del Paese nel cui territorio il vaglia e' stato immesso nel servizio; b) in caso di pagamento di un vaglia il cui importo e' stato dolosamente aumentato, all'Amministrazione del Paese nel quale il vaglia e' stato falsificato; tuttavia il danno viene sopportato in parti uguali dalle Amministrazioni di emissione e di pagamento quando non sia possibile stabilire in quale paese ha avuto luogo la falsificazione o quando non sia stato possibile ottenere la riparazione di una falsificazione commessa in un paese intermediario non partecipante al servizio dei vaglia sulla base del presente Accordo. 4. Pagamento delle somme reclamate. Rivalse. 4.1 L'obbligo di indennizzare il reclamante incombe all'Amministrazione di pagamento se i fondi devono essere consegnati al beneficiario; incombe all'Amministrazione di emissione se la loro restituzione deve essere fatta al mittente. 4.2 A prescindere dalla causa del rimborso, la somma da rimborsare non puo' eccedere quella versata. 4.3 L'Amministrazione postale che ha indennizzato il reclamante ha diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione postale responsabile del pagamento irregolare. 4.4 L'Amministrazione che ha subito in ultimo luogo il danno, ha un diritto di rivalsa fino alla concorrenza della somma pagata verso il mittente verso il beneficiario o verso terzi. 5. Termine di pagamento 5.1 Il versamento delle somme dovute ai reclamanti deve dare luogo al piu' presto possibile e al massimo entro un termine di tre mesi a partire dal giorno successivo alla data del reclamo. 5.2 L'Amministrazione che secondo l'articolo 9, paragrafo 4.1 deve indennizzare il reclamante, puo' eccezionalmente differire il versamento oltre tale termine se malgrado la diligenza messa nell'istruzione di una pratica, tale termine non e' stato sufficiente per stabilire la responsabilita'. 5.3 L'Amministrazione dinnanzi alla quale il reclamo e' stato presentato e' autorizzata ad indennizzare il reclamante per conto dell'Amministrazione responsabile se quest'ultima, regolarmente interessata, ha lasciato trascorrere due mesi senza dare soluzione definitiva al reclamo. 6. Rimborso all'Amministrazione interveniente 6.1 L'Amministrazione per conto della quale il reclamante e' stato indennizzato, e' tenuta a rimborsare a quest'ultima l'importo delle somme versate, entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'invio della notificazione del pagamento. 6.2 Tale rimborso si effettua senza spese per l'Amministrazione creditrice: a) con uno dei mezzi di pagamento previsti nel Regolamento di esecuzione della Convenzione (Regole di pagamento); b) iscrizione, previo accordo, a credito dell'Amministrazione di detto Paese, nel conto dei vaglia. L'iscrizione e' effettuata d'ufficio se la richiesta di accordo non ha ricevuto risposta nel termine indicato al paragrafo 6.1. 6.3 Trascorso il termine di quattro mesi, la somma dovuta all'Amministrazione creditrice e' produttiva di interessi nella misura del 6 per cento annuo, a decorrere dal giorno di scadenza di tale termine.
Accordo - art. 10
Articolo 10 Rimunerazione dell'Amministrazione di pagamento 1. L'Amministrazione di emissione attribuisce all'Amministrazione di pagamento per ciascun vaglia ordinario pagato, una rimunerazione il cui tasso e' fissato, in funzione dell'importo medio dei vaglia inclusi in uno stesso conto mensile, come segue: - 0,82 DTS fino a 65,34 DTS; - 0,98 DTS oltre 65,34 DTS e fino a 130,68 DTS - 1,21 DTS oltre 130,68 DTS e fino a 196,01 DTS - 1,47 DTS oltre 196,01 DTS e fino a 261,35 DTS - 1,73 DTS oltre 261,35 DTS e fino a 326,69 DTS - 2,09 DTS oltre 326,69 DTS e fino a 392,02 DTS - 2,52 DTS oltre 392,02 DTS. 2. Tuttavia le Amministrazioni interessate possono, a domanda dell'Amministrazione di pagamento, convenire una rimunerazione superiore a quella fissata al paragrafo 1 quando la tassa riscossa all'emissione e' superiore a 8,17 DTS. 3. I vaglia di versamento ed i vaglia emessi in franchigia non danno luogo ad alcuna rimunerazione. 4. Per i mandati scambiati per mezzo di liste, oltre alla rimunerazione prevista al paragrafo 1, una rimunerazione supplementare di 0,16 DTS e' attribuita all'Amministrazione di pagamento. Il paragrafo 2 si applica per analogia ai vaglia scambiati per mezzo di liste. 5. L'Amministrazione di emissione attribuisce all'Amministrazione di pagamento una rimunerazione addizionale di 0,13 DTS per ciascun vaglia consegnato in mani proprie.
Accordo - art. 11
Articolo 11 Compilazione dei conti 1. Ogni Amministrazione di pagamento compila per ciascuna Amministrazione di emissione, un conto mensile delle somme pagate per i vaglia ordinari o un conto mensile dell'importo delle liste ricevute durante il mese per i vaglia scambiati per mezzo di liste. Tali conti mensili sono conformi ai modelli allegati al Regolamento; essi sono incorporati periodicamente in un conto generale che da' luogo alla determinazione di un saldo. 2. In caso di applicazione del sistema di scambio misto previsto all'articolo RE 503, ogni Amministrazione di pagamento compila un conto mensile delle somme pagate se i vaglia pervengono dall'Amministrazione di emissione direttamente ai suoi uffici di pagamento o un conto mensile dell'importo dei vaglia ricevuti durante il mese se i vaglia pervengono dagli uffici postali dell'Amministrazione di emissione al suo ufficio di scambio. 3. Quando i vaglia sono stati pagati in monete diverse, il credito inferiore e' convertito nella moneta del credito superiore, prendendo come base, per la conversione, il corso medio ufficiale del cambio nel Paese dell'amministrazione debitrice durante il periodo al quale il conto si riferisce; tale corso medio deve essere calcolato uniformemente a quattro decimali. 4. Il regolamento dei conti puo' anche aver luogo sulla base dei conti mensili senza compensazione o tramite un conto corrente postale di collegamento.
Accordo - art. 12
Articolo 12 Regolamento dei conti 1. Salvo contrario accordo, il pagamento del saldo del conto generale o dell'importo dei conti mensili ha luogo nella moneta che l'Amministrazione creditrice applica al pagamento dei vaglia. 2. Ogni Amministrazione postale puo' mantenere, presso l'Amministrazione del paese corrispondente, degli averi sui quali vengono prelevate le somme dovute, o un conto postale di collegamento dal quale sono erogati i crediti per il servizio dei vaglia postali. 3. Ogni Amministrazione la quale sia allo scoperto nei confronti di un'altra Amministrazione per una somma superiore ai limiti stabiliti dal Regolamento ha diritto di reclamare il versamento di un anticipo. 4. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti dal Regolamento, le somme dovute sono produttive di un interesse del 6 per cento annuo, a decorrere dal giorno della scadenza di tali termini e fino al giorno del pagamento. 5. Nessuna alterazione, con misure unilaterali quali la moratoria, il divieto di trasferimento ecc., puo' essere ammessa alle disposizioni del presente Accordo e del suo Regolamento relative alla compilazione ed al regolamento dei conti.
Accordo - art. 13
Articolo 13 Disposizioni finali 1. La Convenzione e' applicabile, se del caso, per analogia, a tutto quanto non e' espressamente regolato dal presente Accordo. 2. L'articolo 4 della Costituzione non e' applicabile al presente Accordo. 3. Condizioni di approvazione delle proposte relative al presente Accordo. 3.1 Per divenire esecutive, le proposte presentate al Congresso relative al presente Accordo ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti all'Accordo. Almeno la meta' dei Paesi membri rappresentati al Congresso deve essere presente al momento del voto. 3.2 Per divenire esecutive, le proposte relative al Regolamento che sono state rinviate dal Congresso al Consiglio di gestione postale per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di gestione postale che sono parti all'Accordo. 3.3 Per divenire esecutive, le proposte presentate nell'intervallo tra due Congressi e relative alla presente Convenzione devono ottenere: 3.3.1 i due terzi dei voti, la meta' almeno dei Paesi Membri che aderiscono all'Accordo avendo risposto alla consultazione, se si tratta dell'aggiunta di nuove disposizioni; 3.3.2 la maggioranza dei voti, la meta' almeno dei Paesi Membri che aderiscono all'Accordo avendo risposto alla consultazione, se si tratta di modifiche alle disposizioni del presente Accordo; 3.3.3 la maggioranza dei voti, se si tratta dell'interpretazione delle norme del presente Accordo; 3.4 Nonostante le disposizioni previste sotto 3.3.1, ogni Paese membro la cui legislazione nazionale e' ancora incompatibile con l'aggiunta proposta, ha facolta' di fare una dichiarazione per iscritto al Direttore generale dell'Ufficio internazionale indicando la sua impossibilita' ad accettare tale aggiunta, entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della stessa. 4. Il presente Accordo entrera' in vigore il 1 gennaio 1996 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo Congresso. In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che restera' depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale ed una copia del quale sara' consegnata a ciascuna delle Parti, dal Governo del paese dove il Congresso ha sede. Fatto a Seul, il 14 settembre 1994
Accordo - art. 1
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)