DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1997, n. 98
Articolo 10 Gruppi di lavoro Il Congresso e ciascuna Commissione possono costituire Gruppi di lavoro per lo studio di questioni speciali.
Regolamento - art. 11
Articolo 11 Segretariato del Congresso e delle Commissioni 1. Il Direttore generale ed il Vice-direttore generale dell'Ufficio internazionale assumono rispettivamente le funzioni di Segretario generale e di Segretario generale aggiunto del Congresso. 2. Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto assistono alle sedute del Congresso e dell'Ufficio del Congresso, in cui partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto. Possono inoltre, alle stesse condizioni, assistere alle sedute delle Commissioni o farsi rappresentare da un funzionario superiore dell'Ufficio internazionale. 3. I lavori del Segretariato del Congresso, dell'Ufficio del Congresso e delle Commissioni sono svolti dal personale dell'Ufficio internazionale in collaborazione con l'Amministrazione del paese invitante. 4. I funzionari superiori dell'Ufficio internazionale svolgono le funzioni di Segretari del Congresso, dell'Ufficio del Congresso e delle Commissioni. Essi assistono il Presidente durante le sedute e sono responsabili della stesura dei processi verbali o dei rapporti. 5. I Segretari del Congresso e delle Commissioni sono assistiti da Segretari aggiunti. 6. La stesura dei processi verbali del Congresso o delle Commissioni e' affidata a relatori con piena padronanza della lingua francese.
Regolamento - art. 12
Articolo 12 Lingue di deliberazione 1. Con riserva del paragrafo 2, le lingue francese, inglese, russa e spagnola sono ammesse per le deliberazioni con l'ausilio di un sistema d'interpretazione simultanea o consecutiva. 2. Le deliberazioni della Commissione di redazione avvengono in lingua francese. 3. Sono autorizzate anche altre lingue per le deliberazioni indicate nel paragrafo 1. La lingua del paese ospite gode di un diritto di priorita' al riguardo. Le delegazioni che utilizzano altre lingue provvedono all'interpretazione simultanea in una delle lingue menzionate al paragrafo 1, sia mediante un sistema di interpretazione simultanea, con eventuali modifiche di natura tecnica, sia con interpreti particolari. 4. Le spese d'installazione e di manutenzione degli impianti tecnici sono a carico dell'Unione. 5. Le spese dei servizi di interpretazione sono suddivise tra i Paesi membri che utilizzano la stessa lingua proporzionalmente al loro contributo alle spese dell'Unione.
Regolamento - art. 13
Articolo 13 Lingue di redazione dei documenti del Congresso 1. I documenti elaborati durante il Congresso, compresi i progetti di decisioni sottoposti all'approvazione del Congresso sono pubblicati in lingua francese dal Segretariato del Congresso. 2. A tal fine i documenti provenienti dalle delegazioni dei Paesi membri devono essere presentati in tale lingua, sia direttamente sia tramite i servizi di traduzioni addetti al Segretariato del Congresso. 3. Tali servizi, organizzati a proprie spese dai gruppi linguistici costituiti secondo le disposizioni pertinenti del Regolamento generale, possono anche tradurre documenti del Congresso nelle loro rispettive lingue.
Regolamento - art. 14
Articolo 14 Proposte 1. Tutte le questioni sottoposte al Congresso sono oggetto di proposte. 2. Tutte le proposte pubblicate dall'Ufficio internazionale prima dell'inizio del Congresso sono considerate sottoposte al Congresso. 3. Nessuna proposta potra' essere presa in considerazione nei due mesi precedenti l'inizio del Congresso, salvo quelle miranti all'emendamento di proposte precedenti. 4. E' considerata come emendamento ogni proposta di modifica la quale, pur senza alterare il merito della proposta, comporta una soppressione, un'aggiunta ad una parte della proposta originale o la revisione di una parte di detta proposta. Nessuna proposta di modifica sara' considerata alla stregua di un emendamento se e' incompatibile con il senso o l'intento della proposta originale. Nei casi incerti, spetta al Congresso o alla Commissione definire la questione. 5. Gli emendamenti presentati al Congresso riguardo a proposte gia' effettuate devono essere consegnati per iscritto in lingua francese al Segretariato prima delle ore 12.00 dell'ante vigilia del giorno in cui saranno deliberati, cosicche' possano essere distribuiti ai delegati lo stesso giorno. Tale termine non si applica agli emendamenti risultanti direttamente da un dibattito in seno al Congresso o alle Commissioni. In questo caso, l'autore dell'emendamento, ove richiesto, deve presentare il testo per iscritto in lingua francese o, qualora cio' non sia possibile, in qualsiasi altra lingua del dibattito. Il Presidente interessato ne dara' o ne fara' dare lettura. 6. La procedura prevista al paragrafo 5 si applica anche alla presentazione di proposte che mirano a modificare il testo degli Atti (progetti di risoluzione, di raccomandazione, di auspicio ecc.). 7. Tutte le proposte o emendamenti devono essere presentati nella forma definitiva del testo che sara' inserito negli Atti dell'Unione, con riserva beninteso di una messa a punto da parte della Commissione di redazione.
Regolamento - art. 15
Articolo 15 Esame delle proposte al Congresso e nelle Commissioni 1. Le proposte di tipo redazionale (il cui numero e' accompagnato dalla lettera R) sono trasmesse alla Commissione di redazione sia direttamente se l'Ufficio internazionale non ha dubbi circa la loro natura (un elenco e' compilato dall'Ufficio internazionale per la Commissione di redazione) sia se, d'avviso dell'Ufficio internazionale vi sono dubbi circa la loro natura benche' tutte le altre Commissioni ne abbiano confermato il carattere specificamente redazionale (anche per queste proposte un elenco e' compilato per le Commissioni interessate). Tuttavia, se dette proposte sono collegate ad altre proposte di merito da sottoporre al Congresso o ad altre Commissioni, la Commissione di redazione le esaminera' solo dopo che il Congresso o le altre Commissioni si siano pronunciate sulle proposte di merito corrispondenti. Le proposte il cui numero non e' accompagnato dalla lettera R ma che, secondo l'Ufficio internazionale, sono di tipo redazionale, saranno deferite direttamente alle Commissioni che trattano le proposte di merito corrispondenti e che decideranno all'inizio dei loro lavori quali di queste proposte devono essere trasmesse direttamente alla Commissione di redazione. L'Ufficio internazionale compila un elenco di tali proposte per le Commissioni in oggetto. 2. Di regola, le proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione che derivano da proposte di modifica della Convenzione e degli Accordi, sono trattate dalla Commissione interessata, a meno che quest'ultima non decida di rinviarle al Consiglio di gestione postale, dietro proposta del suo Presidente o di una delegazione. In caso di obiezioni, il Presidente sottopone immediatamente la questione ad un voto di procedura. 3. Di converso, le proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione che derivano da proposte di modifica della Convenzione e degli Accordi, sono rinviate al Consiglio di gestione postale, a meno che la Commissione non decida di trattarle in seno al Congresso, su proposta del suo Presidente o di una delegazione. In caso di obiezioni, il Presidente sottopone immediatamente la questione ad un voto di procedura. 4. Se una stessa questione e' oggetto di piu' proposte, il Presidente decide il loro ordine di discussione iniziando, di regola, dalla proposta che maggiormente differisce dal testo di base e che implica un cambiamento sostanziale rispetto allo status quo. 5. Se una proposta puo' essere suddivisa in piu' parti, ciascuna di esse puo', con l'accordo dell'autore della proposta o dell'assemblea, essere esaminata e messa ai voti separatamente. 6. Ogni proposta ritirata dal suo autore in Congresso o in Commissione puo' essere ripresa dalla delegazione di un altro Paese membro. Allo stesso modo, se un emendamento ad una proposta e' accettata dall'autore della stessa, un'altra delegazione potra' riprendere la proposta originale non emendata. 7. Ogni emendamento ad una proposta, accettato dalla delegazione che ha presentato la proposta, e' immediatamente incorporato nel testo della proposta. Se l'autore della proposta originale non accetta un emendamento, il Presidente decide se si debba votare innanzitutto sull'emendamento o sulla proposta, a seconda di quale sia la formulazione che differisce maggiormente dal senso o dall'intento del testo di base e che implica un cambiamento sostanziale rispetto allo status quo. 8. La procedura di cui al paragrafo 7 si applica anche quando sono presentati piu' emendamenti ad una stessa proposta. 9. Il Presidente del Congresso ed i Presidenti delle Commissioni provvedono a far consegnare alla Commissione di redazione, dopo ciascuna seduta, il testo scritto delle proposte, degli emendamenti o delle decisioni adottate. 10. Al termine dei loro lavori, le Commissioni formulano, a proposito dei Regolamenti di esecuzione che li riguardano, una risoluzione in due parti comportanti: 1 - i numeri delle proposte rinviate al Consiglio di gestione postale per esame; 2 - i numeri delle proposte rinviate al Consiglio di gestione postale, accompagnate da direttive del Congresso. Per quanto riguarda le proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione, approvate da una Commissione e successivamente trasmesse alla Commissione di redazione, esse sono oggetto di una risoluzione che include in annesso il testo definitivo delle proposte adottate.
Regolamento - art. 16
Articolo 16 Deliberazioni 1. I delegati possono prendere la parola solo dopo essere stati autorizzati dal Presidente della riunione. Si raccomanda loro di parlare senza fretta e distintamente. Il Presidente deve lasciare ai delegati la possibilita' di esprimere liberamente e completamente il loro parere sul tema del dibattito, compatibilmente con il normale svolgimento delle deliberazioni. 2. Salvo diversa decisione adottata a maggioranza dei membri presenti e votanti, gli interventi non possono oltrepassare cinque minuti. Il Presidente e' autorizzato ad interrompere l'oratore che oltrepassa il tempo di parola, e puo' invitare il delegato ad attenersi al tema in oggetto. 3. Durante un dibattito il Presidente con l'accordo della maggioranza dei membri presenti e votanti, puo' dichiarare chiusa la lista degli oratori dopo averne dato lettura. Quando la lista e' esaurita egli dichiara chiuso il dibattito, con riserva di concedere all'autore della proposta in discussione, il diritto di rispondere ad ogni intervento pronunciato anche dopo la chiusura della lista. 4. Con l'accordo della maggioranza dei membri presenti e votanti il Presidente puo' limitare il numero di interventi di una stessa delegazione su una proposta o un gruppo di proposte, concedendo tuttavia all'autore di una proposta il diritto di presentarla e di intervenire successivamente, se lo domanda, per fornire elementi di risposta nuovi agli interventi delle altre delegazioni, ed in modo da poter avere la parola per ultimo se la chiede. 5. Con l'accordo della maggioranza dei membri presenti e votanti il Presidente puo' limitare il numero di interventi su una proposta o un gruppo di proposte; tale limitazione non puo' essere inferiore a cinque a favore, e cinque contro la proposta in discussione.
Regolamento - art. 17
Articolo 17 Mozioni d'ordine e mozioni procedurali 1. Durante la discussione di qualsiasi questione ed eventualmente anche dopo la chiusura del dibattito, una delegazione puo' sollevare una mozione d'ordine per chiedere: - chiarimenti sullo svolgimento del dibattito; - il rispetto del Regolamento interno; - la modifica dell'ordine di discussione delle proposte suggerito dal Presidente. La mozione d'ordine ha precedenza su tutte le altre questioni, comprese le mozioni procedurali di cui al paragrafo 3. 2. Il Presidente fornisce immediatamente i chiarimenti richiesti o adotta la decisione che ritiene opportuna riguardo alla mozione d'ordine. In caso di obiezione, la decisione del Presidente e' immediatamente messa ai voti. 3. Inoltre, durante il dibattito di una questione, una delegazione puo' presentare una mozione procedurale al fine di proporre: a) la sospensione della seduta; b) la fine della seduta; c) l'aggiornamento del dibattito sulla questione in discussione; d) la chiusura del dibattito sulla questione in discussione. Le mozioni procedurali hanno precedenza secondo l'ordine sopra stabilito, su tutte le altre proposte, ad eccezione delle mozioni d'ordine di cui al paragrafo 1. 4. Le mozioni per la sospensione o la fine della seduta non sono oggetto di un dibattito ma vengono immediatamente messe ai voti. 5. Se una delegazione propone l'aggiornamento o la chiusura del dibattito su una questione, la parola e' concessa solo a due oratori opposti all'aggiornamento o alla chiusura del dibattito, dopo di che la mozione e' messa ai voti. 6. La delegazione che presenta una mozione d'ordine o procedurale non puo', nel suo intervento, trattare il merito della questione dibattuta. L'autore di una mozione procedurale puo' ritirarla prima che sia messa ai voti ed ogni mozione del caso, emendata o non, eventualmente ritirata, puo' essere ripresa da un'altra delegazione.
Regolamento - art. 18
Articolo 18 Quorum 1. Con riserva dei paragrafi 2 e 3, il quorum necessario per l'apertura delle sedute e per le votazioni e' costituito dalla meta' dei Paesi membri rappresentati al Congresso e aventi diritto di voto. 2. Al momento delle votazioni sulla modifica della Costituzione e del Regolamento generale, il quorum richiesto e' costituito dai due terzi dei Paesi membri dell'Unione. 3. Per gli Accordi ed i loro Regolamenti di esecuzione, il quorum previsto per l'apertura delle sedute e per le votazioni e' costituito dalla meta' dei Paesi membri rappresentati al Congresso che sono parti all'Accordo in questione e che hanno diritto di voto. 4. Le delegazioni presenti che non partecipano ad un determinato voto o che dichiarano di non volervi partecipare, non sono considerati assenti ai fini della determinazione del quorum richiesto ai paragrafi 1, 2 e 3.
Regolamento - art. 19
Articolo 19 Regole e procedure di voto 1. Le questioni che non possono essere regolate di comune accordo sono decise tramite votazione. 2. Le votazioni hanno luogo con il sistema tradizionale o con il dispositivo elettronico di votazione. Di regola essere sono effettuate con l'ausilio del dispositivo elettronico quando l'assemblea ne puo' disporre. Tuttavia, in caso di votazione segreta si puo' ricorrere al sistema tradizionale se vi e' una domanda in tal senso da parte di una delegazione, appoggiata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti. 3. Nel sistema tradizionale, le procedure di votazione sono le seguenti: a) a mano alzata: se il risultato della votazione da' adito a dubbi, il Presidente puo', a sua discrezione o a richiesta di una delegazione, far procedere immediatamente ad una votazione per appello nominale sulla stessa questione; b) per appello nominale: su domanda di una delegazione o a discrezione del Presidente. L'appello avviene secondo l'ordine alfabetico francese dei paesi rappresentati iniziando dal paese il cui nome e' estratto a sorte dal Presidente. Il risultato della votazione e' riportato nel processo verbale della seduta, assieme all'elenco dei paesi secondo la natura del voto; c) per scrutinio segreto: con scheda di voto su richiesta di due delegazioni. Il Presidente della riunione designa in questo caso tre scrutatori e prende i provvedimenti necessari per garantire il segreto del voto. 4. Con il dispositivo elettronico, le procedure di votazione sono le seguenti: a) voto non registrato: sostituisce un voto a mano alzata; b) voto registrato: sostituisce un voto per appello nominale; tuttavia non si procede all'appello dei nomi dei paesi salvo se una delegazione lo richiede, e se la domanda e' appoggiata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti; c) voto segreto: sostituisce lo scrutinio segreto con schede di voto. 5. A prescindere dal sistema utilizzato, il voto a scrutinio segreto ha precedenza su ogni altra procedura. 6. Quando la votazione ha inizio, nessuna delegazione puo' interromperla, salvo per una mozione d'ordine relativa alle modalita' di svolgimento della votazione. 7. Dopo la votazione, il Presidente puo' autorizzare i delegati ad esplicitare il loro voto.
Regolamento - art. 20
Articolo 20 Condizioni di approvazione delle proposte 1. Per essere adottate, le proposte di modifica degli Atti devono essere approvate: a) per la Costituzione: da due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione; b) per il Regolamento generale: dalla maggioranza dei Paesi membri rappresentati al Congresso; c) per la Convenzione ed il suo Regolamento di esecuzione: dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti; d) per gli Accordi ed i loro Regolamenti di esecuzione: dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti agli Accordi. 2. Le questioni procedurali che non possono esser risolte di comune accordo sono decise dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti. Lo stesso avviene per le decisioni che non concernono la modifica degli Atti, a meno che il Congresso non decida diversamente a maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti. 3. Con riserva del paragrafo 5, per Paesi membri presenti e votanti si intendono i Paesi che votano "a favore" o "contro", le astensioni non essendo prese in considerazione nel conteggio dei voti necessari per costituire la maggioranza, e neppure le schede bianche o non valide in caso di votazione a scrutinio segreto. 4. In caso di parita' di voti, la proposta si considera respinta. 5. Se il numero di astensioni e di schede bianche o non valide supera la meta' del numero di voti espressi (a favore, contrari, astensioni) l'esame della questione e' rinviato ad una seduta successiva durante la quale non sara' tenuto conto ne' delle astensioni ne' delle schede bianche o non valide.
Regolamento - art. 21
Articolo 21 Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di gestione postale Ai fini di determinare la maggioranza dei paesi che hanno ottenuto lo stesso numero di voti nelle elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di gestione postale, il Presidente procede al sorteggio.
Regolamento - art. 22
Articolo 22 Elezione del Direttore generale e del Vice-direttore generale dell'Ufficio internazionale 1. Le elezioni del Direttore generale e del Vice-direttore generale dell'Ufficio internazionale hanno luogo a scrutinio segreto in una o piu' sedute durante lo stesso giorno. E' eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti espressi dai Paesi membri presenti e votanti. Si procede al numero di scrutini necessari affinche' il candidato possa ottenere la maggioranza. 2. Sono considerati Paesi membri presenti e votanti i paesi che votano per uno dei candidati regolarmente annunciati, le astensioni non essendo prese in considerazione nel conteggio dei voti necessari per costituire la maggioranza, e neppure le schede bianche o non valide. 3. Se il numero di astensioni e di schede bianche o non valide supera la meta' del numero di voti espressi secondo il paragrafo 2, l'elezione e' rinviata ad una seduta successiva durante la quale non sara' tenuto conto ne' delle astensioni ne' delle schede bianche o non valide. 4. Il candidato che ha ottenuto il numero minore di voti ad un giro di scrutinio, viene eliminato. 5. in caso di parita' di voti, si procede ad un primo e se del caso ad un secondo scrutinio supplementare ai fini dello spareggio dei candidati ex aequo, il voto essendo concentrato unicamente su tali candidati. Se il risultato e' negativo, decide la sorte ed il Presidente procede al sorteggio.
Regolamento - art. 23
Articolo 23 Processi verbali 1. I processi verbali delle sedute del Congresso e delle Commissioni riferiscono l'andamento delle sedute, riassumono brevemente gli interventi, menzionano le proposte ed il risultato delle deliberazioni. Vengono redatti processi verbali per le sedute plenarie e processi verbali sommari per le sedute delle Commissioni. 2. I processi verbali delle sedute di una Commissione possono essere sostituiti da rapporti destinati al Congresso se il Consiglio di Amministrazione cosi' decide. Di regola, i Gruppi di lavoro compilano un rapporto destinato all'organo che li ha istituiti. 3. Tuttavia ogni delegato ha il diritto di chiedere l'inserimento analitico o in extenso, nel processo verbale o nel rapporto, di ogni dichiarazione che ha effettuato, nella misura in cui puo' consegnare il testo francese al Segretariato al massimo due ore dopo la fine della seduta. 4. A partire dal momento in cui e' stata distribuita la bozza del processo verbale o del rapporto, le delegazioni dispongono di un termine di ventiquattro ore per presentare le loro osservazioni al Segretariato il quale se del caso funge da intermediario tra l'interessato ed il Presidente della seduta in questione. 5. Di regola e con riserva del paragrafo 4, all'inizio delle sedute del Congresso, il Presidente sottopone il processo verbale della seduta precedente per approvazione. Lo stesso avviene per le Commissioni le cui deliberazioni sono oggetto di un processo verbale o di un rapporto. I processi verbali o i rapporti delle ultime sedute che non hanno potuto essere approvati in Congresso o in Commissione sono approvati dai rispettivi Presidenti di tali riunioni. L'Ufficio internazionale terra' conto inoltre delle eventuali osservazioni che i delegati dei Paesi membri gli comunicheranno entro un termine di quaranta giorni dopo l'invio di detti processi verbali. 6. L'Ufficio internazionale e' autorizzato a rettificare gli errori materiali contenuti nei processi verbali o nei rapporti delle sedute del Congresso e delle Commissioni e non rilevati al momento dell'approvazione in conformita' con il paragrafo 5.
Regolamento - art. 24
Articolo 24 Approvazione del Congresso dei progetti di decisioni (Atti, risoluzioni ecc.) 1. In linea di massima ogni progetto di Atto presentato dalla Commissione di redazione e' esaminato articolo per articolo. Puo' essere considerato approvato solo dopo un voto d'insieme favorevole. A questo voto, si applica l'articolo 20, paragrafo 1. 2. Durante questo esame, ciascuna delegazione puo' riprendere una proposta adottata o respinta in Commissione. L'appello relativo a tali proposte e' subordinato alla condizione che la delegazione ne abbia informato per iscritto il Presidente del Congresso almeno un giorno prima della seduta in cui la disposizione del progetto di Atto sara' sottoposta all'approvazione del Congresso. 3. Tuttavia e' sempre possibile, se il Presidente lo ritiene opportuno per il prosieguo dei lavori del Congresso, procedere all'esame degli appelli prima di esaminare i progetti di Atti presentati dalla Commissione di redazione. 4. Se una proposta e' stata adottata o respinta dal Congresso, essa potra' essere riesaminata dallo stesso Congresso solo se l'appello ha avuto il sostegno di almeno dieci delegazioni ed e' stato approvato a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti. Tale facolta' e' possibile solo per le proposte direttamente presentate nelle sedute plenarie, fermo restando che una stessa questione non puo' essere oggetto di piu' di un appello. 5. L'Ufficio internazionale e' autorizzato a rettificare gli errori materiali contenuti negli Atti definitivi e non rilevati durante l'esame dei progetti di Atti, nonche' la numerazione degli articoli e dei paragrafi ed i riferimenti. 6. I progetti di decisioni diverse da quelle di modifica degli Atti, presentati dalla Commissione di redazione, sono in linea di massima esaminati globalmente. I paragrafi 2 a 5 sono altresi' applicabili ai progetti di tali decisioni.
Regolamento - art. 25
Articolo 25 Assegnazione degli studi al Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio di gestione postale Su raccomandazione del suo Ufficio, il Congresso assegna gli studi in base alla composizione ed alle rispettive competenze di questi due organi, come descritte negli articoli 102 e 104 del Regolamento generale.
Regolamento - art. 26
Articolo 26 Riserve agli Atti Le riserve devono essere presentate per iscritto in lingua francese (proposte relative al Protocollo finale) in modo da poter essere esaminate dal Congresso prima della firma degli Atti.
Regolamento - art. 27
Articolo 27 Firma degli Atti Gli Atti definitivamente approvati dal Congresso sono sottoposti alla firma dei Plenipotenziari.
Regolamento - art. 28
Articolo 28 Modifiche al Regolamento 1. Ciascun Congresso puo' modificare il Regolamento interno. Per essere accettate in deliberazione, le proposte di modifica del presente Regolamento, salvo se sono presentate da un organo dell'UPU abilitato a presentare proposte, devono avere al Congresso il sostegno di almeno dieci delegazioni. 2. Per essere adottate le proposte di modifica del presente Regolamento devono essere approvate da due terzi almeno dei Paesi membri rappresentati al Congresso.
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE POSTALE UNIVERSALE I sottoscritti, plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 3, della Costituzione dell'Unione Postale Universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno, di comune accordo e sotto riserva dell'articolo 25, paragrafo 4 di detta Costituzione, stabilito nella presente Convenzione le regole comuni applicabili al servizio postale internazionale ed alle disposizioni relative al servizio di postalettere. Articolo primo Liberta' di transito 1. Il principio della liberta' e' enunciato all'articolo primo della Costituzione. Esso comporta l'obbligo, per ciascuna Amministrazione postale, di inoltrare, sempre per le vie piu' rapide e con i mezzi piu' sicuri che utilizza per le sue spedizioni, i dispacci chiusi e gli invii della postalettere allo scoperto che le sono consegnati da un'altra Amministrazione. 2. I Paesi membri che non partecipano allo scambio di lettere contenenti materie biologiche deperibili o materie radioattive hanno facolta' di non autorizzare il transito di tali invii allo scoperto attraverso il loro territorio. Questo obbligo si applica anche agli invii della postalettere diversi da lettere, cartoline postali e cecogrammi che non adempiono alle disposizioni legali che regolamentano le condizioni della loro pubblicazione o circolazione nel paese attraversato. 3. La liberta' di transito dei colli postali da inoltrare via terra e via mare e' limitata al territorio dei paesi che partecipano a detto servizio. 4. La liberta' di transito dei pacchi aerei e' garantita sull'intero territorio dell'Unione. Tuttavia, i Paesi membri che non hanno aderito all'Accordo relativo ai pacchi postali non possono essere obbligati a prendere parte all'inoltro via terra dei pacchi aerei per via di superficie. 5. Quando un Paese membro non osserva le disposizioni concernenti la liberta' di transito, gli altri Paesi membri hanno il diritto di sopprimere il servizio postale con detto Paese.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Appartenenza degli invii postali 1. Ogni invio postale appartiene al mittente fino a quando non e' consegnato all'avente diritto, salvo se detto invio e' stato confiscato in attuazione della legislazione del paese di destinazione.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Creazione di un nuovo servizio 1. Le Amministrazioni possono, di comune accordo, creare un nuovo servizio non espressamente previsto negli Atti dell'Unione. Le tasse relative al nuovo servizio sono stabilite da ciascuna Amministrazione interessata, in considerazione delle spese di esercizio del servizio.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Unita' monetaria 1. L'Unita' monetaria prevista all'articolo 7 della Costituzione e utilizzata nella Convenzione e negli Accordi, nonche' nei loro Regolamenti di esecuzione e' il Diritto di tiraggio speciale (DTS).
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Francobolli 1. Le Amministrazioni postali emettono a titolo esclusivo i francobolli attestanti il pagamento della francatura secondo gli Atti dell'Unione. I marchi di francatura postale, le impronte di macchine francatrici e le impronte con macchine tipografiche o altri procedimenti di stampa o di timbratura conformi alle disposizioni del Regolamento possono essere utilizzati solo su autorizzazione dell'Amministrazione postale. 2. I soggetti ed i motivi dei francobolli devono essere conformi ai concetti contenuti nel preambolo della Costituzione dell'UPU e nelle decisioni adottate dagli organi dell'Unione.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Tasse 1. Le tasse relative ai vari servizi postali internazionali sono stabilite nella Convenzione e negli Accordi. La determinazione delle tasse deve essere effettuata, in linea di massima, in relazione ai costi inerenti alla fornitura di tali prestazioni. 2. Le tasse applicate, ivi comprese quelle menzionate a titolo indicativo negli Atti, devono essere almeno uguali a quelle applicate agli invii del regime interno aventi le medesime caratteristiche (categoria, quantita', tempi di trattamento ecc.) 3. Le Amministrazioni postali sono autorizzate ad applicare una tassazione superiore a tutte le tasse figuranti nella Convenzione e negli Accordi, comprese quelle che non vi sono menzionate a titolo indicativo: 3.1 quando le tasse da esse applicate per gli stessi servizi, nel loro regime interno, sono piu' elevate di quelle stabilite; 3.2 qualora cio' e' necessario per coprire i costi di gestione dei loro servizi o per ogni altro ragionevole motivo. 4. E' vietato percepire sui clienti tasse postali di qualunque tipo diverse da quelle previste nella Convenzione e negli Accordi. 5. Salvo i casi previsti dalla Convenzione e dagli Accordi, ciascuna Amministrazione postale conserva le tasse che ha percepito.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Franchigia postale 1. Principio 1.1 I casi di franchigia postale sono espressamente previsti dalla Convenzione e dagli Accordi. 2. Servizio postale 2.1 Gli invii della postalettere relativi al servizio postale spediti dalle Amministrazioni postali o dai loro uffici sono esenti da qualsiasi tassa postale. 2.2 Sono esenti da ogni tassa postale, ad esclusione delle soprattasse aeree, gli invii della postalettere relativi al servizio postale: 2.2.1 scambiati fra gli organi dell'Unione Postale Universale e gli organi delle Unioni ristrette; 2.2.2 scambiati fra gli organi di queste Unioni; 2.2.3 inviati da detti organi alle Amministrazioni postali o ai loro uffici. 3. Prigionieri di guerra ed internati civili 3.1 Sono esenti da qualsiasi tassa postale, ad esclusione delle soprattasse aeree, gli invii della postalettere, i pacchi postali e gli invii dei servizi finanziari postali indirizzati ai prigionieri di guerra o da essi spediti sia direttamente, sia tramite gli Uffici menzionati nel Regolamento. I belligeranti raccolti ed internati in un Paese neutrale sono assimilati ai prigionieri di guerra propriamente detti, per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni precedenti; 3.2 Le disposizioni del 3.1 si applicano ugualmente agli invii della postalettere, ai pacchi postali ed agli invii dei servizi finanziari postali provenienti da altri paesi, indirizzati alle persone civili internate di cui alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa alla protezione dei civili in tempi di guerra o da esse spediti, sia direttamente sia per mezzo degli uffici indicati nel Regolamento. 3.3 Gli Uffici menzionati nel Regolamento godono ugualmente della franchigia postale per gli invii della postalettere, i pacchi postali e gli invii dei servizi finanziari postali riguardanti le persone indicate in 3.1 e 3.2, da esse spediti o ricevuti sia direttamente sia come intermediari. 3.4 I pacchi sono ammessi in franchigia fino al peso di 5 Kg. Il limite di peso e' elevato a Kg. 10 per gli invii il contenuto dei quali e' indivisibile e per quelli indirizzati ad un campo o al personale di fiducia del campo per essere distribuiti ai prigionieri. 4. Cecogrammi 4.1 I cecogrammi sono esenti da qualsiasi tassa postale, ad esclusione delle soprattasse aeree.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Invii della postalettere 1. Gli invii della postalettere sono classificati secondo uno dei due sistemi seguenti. Ciascuna Amministrazione postale ha facolta' di scegliere il sistema da applicare al suo traffico in uscita. 2. Il primo sistema e' basato sulla velocita' di trattazione degli invii. Questi ultimi vengono divisi in: 2.1 invii prioritari: invii trasportati per la via piu' rapida (aerea o via terra) con priorita'; limiti di peso: 2 Kg. in generale, 5 Kg per gli invii contenenti libri ed opuscoli (servizio facoltativo), 7 Kg. per i cecogrammi; 2.2 invii non prioritari: invii per i quali il mittente ha scelto una tariffa meno elevata che comporta tempi di distribuzione piu' lunghi: limiti di peso: identici a quelli di cui a 2.1. 3. Il secondo sistema si basa sul contenuto degli invii. In questo caso gli invii sono divisi in: 3.1 lettere e cartoline postali, collettivamente denominate "LC"; limite di peso: 2 Kg; 3.2 stampati, cecogrammi e pacchetti, collettivamente denominati "AO"; limiti di peso: 2 Kg. per i pacchetti, 5 Kg. per gli stampati, 7 Kg. per i cecogrammi. 4. Nel sistema di classificazione basato sul contenuto: 4.1 gli invii della postalettera trasportati per via aerea con priorita' sono denominati "invii aerei"; 4.2 gli invii via terra trasportati per via aerea con priorita' ridotta sono denominati "invii S.A.L.". 5. Ciascuna Amministrazione puo' ammettere che gli invii prioritari e gli invii aerei siano costituiti da un foglio di carta adeguatamente ripiegato ed incollato su tutti i lati. Tali invii sono denominati "aerogrammi". 6. La corrispondenza costituita da invii della postalettere depositati in gran numero da uno stesso mittente, ricevuta nello stesso dispaccio o in dispacci separati, secondo le condizioni specificate nel Regolamento, e' denominata "corrispondenza in soprannumero". 7. I sacchi speciali contenenti giornali, scritti periodici, libri ed altri oggetti stampati indirizzati allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione, sono denominati, nei due sistemi, "sacchi M", limite di peso: 30 Kg. 8. I limiti delle dimensioni e le condizioni di accettazione, nonche' le specificita' relative ai limiti di peso, sono indicati nel Regolamento.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Tasse di francatura 1. L'Amministrazione di origine stabilisce le tasse di francatura per il trasporto degli invii della postalettere in tutta l'estensione territoriale dell'Unione. Le tasse di francatura comportano la consegna degli invii a domicilio dei destinatari nella misura in cui il servizio di distribuzione e' organizzato nel paese di destinazione per gli invii in oggetto. Le condizioni di applicazione sono indicate nel Regolamento. 2. Tasse di francatura indicativa sono menzionate nella tabella di seguito: ___________ Invii Livelli di peso Tasse indicative 1 2 3 __________ DTS 2.1 Tasse nel sistema basato sulla velocita': Invii prioritari fino a 20 g 0,37 oltre 20 g fino a 100 g 0,88 oltre 100 g fino a 250 g 1,76 oltre 250 g fino a 500 g 3,38 oltre 500 g fino a 1000 g 5,88 oltre 1000 g fino a 2000 g 9,56 per livello supplementare di 1000 g 4,78-facoltativo Invii non prioritari fino a 20 g 0,18 oltre 20 g fino a 100 g 0,40 oltre 100 g fino a 250 g 1,74 oltre 250 g fino a 500 g 1,32 oltre 500 g fino a 1000 g 2,21 oltre 1000 g fino a 2000 g 3,09 per livello supplementare di 1000 g 1,54-facoltativo 2.2 Tasse nel sistema basato sul contenuto: Lettere fino a 20 g 0,37 oltre 20 g fino a 100 g 0,88 oltre 100 g fino a 250 g 1,76 oltre 250 g fino a 500 g 3,38 oltre 500 g fino a 1000 g 5,88 oltre 1000 g fino a 2000 g 9,56 Cartoline postali 0,26 Stampati fino a 20 g 0,18 oltre 20 g fino a 100 g 0,40 oltre 100 g fino a 250 g 0,74 oltre 250 g fino a 500 g 1,32 oltre 500 g fino a 1000 g 2,21 oltre 1000 g fino a 2000 g 3,09 per livello supplementare di 1000 g 1,54 Pacchetti oltre 20 g fino a 100 g 0,40 oltre 100 g fino a 250 g 0,74 oltre 250 g fino a 500 g 1,32 oltre 500 g fino a 1000 g 2,21 oltre 1000 g fino a 2000 g 3,09 ____________ 3. Il Consiglio di gestione postale e' autorizzato a rivedere ed a modificare, con riserva del Consiglio di amministrazione, le tasse indicative menzionate sotto 2 nell'intervallo tra due Congressi. Le tasse rivedute avranno come base la mediana delle tasse fissate dai membri dell'Unione per gli invii internazionali impostati nel loro paese. 4. L'Amministrazione di origine ha facolta' di concedere per gli invii della postalettere contenenti: 4.1 giornali e scritti periodici pubblicati nel suo paese, una riduzione che non puo' eccedere il 50% della tariffa applicabile alla categoria di invii utilizzata; 4.2 libri ed opuscoli, spartiti musicali e carte geografiche che non contengano pubblicita' o reclamizzazioni diverse da quelle figuranti sulla copertina o la pagina di guardia di tali oggetti, la stessa riduzione di quella prevista a 4.1. 5. La tassa applicabile ai sacchi M e' calcolata per livello di 1 Kg. fino a concorrenza del peso totale di ogni sacco. L'Amministrazione di origine ha facolta' di concedere per tali sacchi una riduzione di tassa fino al 20% della tassa applicabile per la categoria di invii utilizzata. Questa riduzione puo' essere indipendente dalle riduzioni di cui a 4. 6. L'Amministrazione di origine ha facolta' di applicare agli invii non normalizzati tasse diverse da quelle applicabili agli invii normalizzati. Gli invii normalizzati sono definiti nel Regolamento. 7. Nel sistema basato sul contenuto la riunione, in un solo invio, di oggetti passibili di piu' tasse e' autorizzata a condizione che il peso totale non sia superiore al peso massimo della categoria avente il limite di peso piu' elevato. La tassa applicabile a tale invio e', a discrezione dell'Amministrazione di origine, quella della categoria la cui tariffa e' piu' elevata, oppure la somma delle varie tasse applicabili ad ogni elemento dell'invio. Tali invii portano la menzione "Invii misti".
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Tariffazione secondo il modo d'inoltro o la velocita' 1. Le tasse applicabili agli invii prioritari che sono sempre trasportati per la via piu' rapida (aerea o di superficie), comportano eventuali oneri supplementari per la trasmissione rapida. 2. Le Amministrazioni che applicano il sistema basato sul contenuto sono autorizzate a: 2.1 riscuotere soprattasse per gli invii aerei. Le soprattasse devono essere in relazione alle spese di trasporto aereo ed essere uniformi per almeno l'insieme del territorio di ciascun paese di destinazione a prescindere dal mezzo d'inoltro utilizzato. Per il calcolo della soprattassa applicabile a un invio aereo, le Amministrazioni sono autorizzate a tener conto del peso dei moduli destinati al pubblico, se del caso allegati; 2.2 riscuotere per gli invii S.A.L. soprattasse inferiori a quelle che riscuotono per gli invii aerei; 2.3 fissare tasse combinate per la francatura degli invii aerei e degli invii S.A.L. in considerazione delle loro prestazioni postali e delle spese da pagare per il trasporto aereo. 3. Le riduzioni d'imposta secondo gli articoli 9.4 e 9.5 si applicano inoltre agli invii trasportati per via aerea ma nessuna riduzione e' concessa sulla parte di tassa destinata a coprire le spese di questo trasporto.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 Tariffe preferenziali 1. Al di la' del limite minimo di tasse fissato all'articolo 6.2, le Amministrazioni postali hanno facolta' di concedere tasse ridotte, in base alla loro legislazione interna, per gli invii della postalettere impostati nel loro paese. In particolare, hanno la possibilita' di concedere tariffe preferenziali ai clienti con un importante traffico postale.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Tasse speciali 1. Nessuna tassa di recapito puo' essere percepita sul destinatario per i pacchetti di peso inferiore a 500 grammi. 2. Quando i pacchetti di oltre 500 grammi sono assoggettati ad una tassa di recapito in regime interno, la stessa tassa puo' essere riscossa per i pacchetti provenienti dall'estero. 3. Le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere, nei casi di seguito menzionati, le stesse tasse che nel regime interno: 3.1 Tassa d'impostazione per ultimo limite orario, percepita sul mittente. 3.2 Tassa d'impostazione al di la' delle ore normali di apertura degli sportelli, percepita sul mittente. 3.3 Tassa di prelievo al domicilio del mittente, percepita su quest'ultimo. 3.4 Tassa di ritiro al di la' dell'orario normale di apertura degli sportelli, percepita sul destinatario. 3.5 Tassa di fermoposta percepita sul destinatario. 3.6 Tassa d'immagazzinaggio per ogni invio della postalettere superiore a 500 grammi che il destinatario non ha preso in consegna nel periodo in cui l'invio e' custodito senza spese a sua disposizione. Tale tassa non si applica ai cecogrammi.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 Francatura 1. Di regola, tutti gli invii della postalettere devono essere interamente francati dal mittente. Le modalita' di francatura sono definite nel Regolamento. 2. L'Amministrazione di origine ha facolta' di restituire gli invii della postalettere non od insufficientemente francati ai mittenti affinche' gli stessi ne completino la francatura. 3. L'Amministrazione di origine puo' inoltre incaricarsi di francare gli invii della postalettere non francati o di completare la francatura degli invii insufficientemente francati e di incassarne l'importo mancante presso il mittente. In questo caso, e' autorizzata a percepire una tassa di trattamento di 0,33 DTS al massimo. La francatura mancante consiste in una delle modalita' definite nel Regolamento. 4. Nei casi in cui le facolta' descritte sotto 2 e 3 non siano applicate, gli invii non o insufficientemente francati, sono passibili, a carico del destinatario o del mittente se si tratta di invii rispediti, di una tassa speciale il cui calcolo e' definito nel Regolamento.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 Francatura delle corrispondenze a bordo delle navi 1. Le corrispondenze impostate a bordo di una nave durante la fermata nei due punti estremi del percorso o in uno degli scali intermedi devono essere francate mediante francobolli e secondo la tariffa del paese nelle cui acque si trova la nave. 2. Se l'impostazione a bordo avviene in alto mare, le corrispondenze possono essere francate, salvo contrario accordo fra le Amministrazioni internazionali, mediante francobolli ed in base alla tariffa del Paese al quale appartiene o da cui dipende la nave stessa. Gli invii francati in queste condizioni devono essere consegnati all'ufficio postale dello scalo il prima possibile dopo l'arrivo della nave.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 Buoni risposta internazionali 1. Le Amministrazioni postali hanno facolta' di vendere buoni risposta internazionali emessi dall'Ufficio internazionale e di limitarne la vendita secondo la loro legislazione interna. 2. Il valore del buono risposta e' di 0,74 DTS. Il prezzo di vendita stabilito dalle Amministrazioni interessate non puo' essere inferiore a tale valore. 3. I buoni risposta sono cambiabili in ogni Paese membro con uno o piu' francobolli rappresentanti la francatura minima di un invio prioritario ordinario o di una lettera via aerea ordinaria diretta all'estero. Se la legislazione interna del paese di cambio non vi si oppone, i buoni risposta sono inoltre cambiabili con francobolli postali o con altri marchi o impronte di francatura postale. 4. L'amministrazione di un Paese membro ha inoltre facolta' di esigere la consegna simultanea dei buoni risposta e degli invii da francare in cambio di detti buoni.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 Invii raccomandati 1. Gli invii della postalettere possono essere spediti in raccomandazione. 2. La tassa degli invii raccomandati deve essere corrisposta anticipatamente. Essa si compone della tassa di francatura dell'invio, secondo il suo sistema di classificazione e la sua categoria e di una tassa fissa di raccomandazione di 1,31 DTS al massimo. Per ciascun sacco M, le amministrazioni riscuotono, in luogo della tassa unitaria, una tassa globale non eccedente cinque volte la tassa unitaria. 3. Qualora siano necessarie misure di sicurezza straordinarie, le Amministrazioni possono riscuotere dai mittenti o dai destinatari, oltre alla tassa menzionata sotto 2, le tasse speciali previste dalla loro legislazione interna. 4. Le Amministrazioni postali disposte ad assumersi i rischi che possono derivare dal caso di forza maggiore hanno facolta' di riscuotere una tassa speciale di 0,13 DTS al massimo per ogni invio raccomandato.
Convenzione - art. 17
Articolo 17 Invii assicurati 1. Gli invii della postalettere possono essere spediti dal servizio degli invii assicurati nelle relazioni tra le Amministrazioni che si incaricano di detto servizio. 2. La tassa degli invii assicurati deve essere corrisposta anticipatamente. Essa si compone della tassa di francatura dell'invio, secondo il suo sistema di classificazione e la sua categoria, e della tassa per l'invio assicurato stabilito dall'Amministrazione di origine. Tale tassa deve essere inferiore alla tassa di raccomandazione.
Convenzione - art. 18
Articolo 18 Invii con valore dichiarato 1. Gli invii prioritari e non prioritari e le lettere contenenti carte valori, documenti o oggetti di valore sono denominati "invii con valore dichiarato" possono essere scambiati con assicurazione del contenuto per il valore dichiarato dal mittente. Tale scambio e' limitato alle relazioni tra le Amministrazioni postali che si sono dichiarate d'accordo per accettare questi invii, sia nelle loro relazioni reciproche sia in un'unica direzione. 2. L'ammontare della dichiarazione di valore e' di regola illimitato. Ogni Amministrazione ha tuttavia la facolta' di limitare la dichiarazione di valore, per quanto la riguarda, ad un importo che non puo' essere inferiore a 4000 DTS. Tuttavia, il limite del valore dichiarato adottato nel servizio interno, e' applicabile se e' inferiore a detto importo. 3. La tassa degli invii con valore dichiarato deve essere corrisposta anticipatamente. Essa si compone della tassa di francatura ordinaria, della tassa fissa di raccomandazione prevista all'articolo 16.2 e di una tassa di assicurazione. 4. In luogo della tassa fissa di raccomandazione, le Amministrazioni postali hanno facolta' di riscuotere la tassa corrispondente del loro servizio interno, o eccezionalmente, una tassa di 3,27 DTS al massimo. 5. La tassa di assicurazione e' di 0,33 DTS al massimo per 65,34 DTS o frazione di 65,34 DTS dichiarati, o di 0,5 per cento del valore dichiarato. Questa tassa e' applicabile a prescindere dal paese di destinazione, anche nei paesi che si incaricano dei rischi che possono risultare da un caso di forza maggiore. 6. Nei casi in cui siano necessarie misure di sicurezza eccezionali, le Amministrazioni possono riscuotere dai mittenti o dai destinatari, oltre alle tasse menzionate sotto 3, 4 e 5, le tasse speciali previste dalla loro legislazione interna.
Convenzione - art. 19
Articolo 19 Invii da recapitarsi per espresso 1. A richiesta dei mittenti ed a destinazione dei paesi le cui Amministrazioni si incaricano di tale servizio, gli invii della postalettere sono distribuiti da un incaricato speciale immediatamente dopo l'arrivo nell'ufficio di distribuzione. Ogni Amministrazione ha il diritto di limitare questo servizio agli invii prioritari, agli invii aerei, oppure, se si tratta della sola via utilizzata tra due Amministrazioni, agli invii LC di superficie. Gli invii espresso possono essere trattati in maniera diversa se il livello di qualita' generale del servizio offerto al destinatario e' almeno altrettanto elevato di quello ottenuto mediante i servizi di un incaricato speciale. 2. Se gli invii pervengono all'ufficio di distribuzione dopo l'ultima distribuzione abituale del giorno, essi sono distribuiti da un incaricato speciale lo stesso giorno ed alle medesime condizioni di quelle applicate nel proprio regime interno dai paesi che forniscono questa prestazione. 3. Le Amministrazioni che hanno svariati canali di trasmissione per il corriere della postalettere devono inoltrare gli invii espresso attraverso il canale di trasmissione piu' rapido quando questi ultimi pervengono all'Ufficio di scambio del corriere in arrivo, e trattare questi invii il piu' rapidamente possibile. 4. Gli invii espresso sono sottoposti oltre alla tassa di francatura, ad una tassa corrispondente come minimo all'importo della francatura di un invio ordinario prioritario/non prioritario, a seconda dei casi, o di una lettera ordinaria di porto semplice ed al massimo a 1,63 DTS. Per ogni sacco M, le amministrazioni riscuotono in luogo della tassa unitaria una tassa globale non eccedente cinque volte la tassa unitaria. Questa tassa deve essere corrisposta per intero e anticipatamente. 5. Se il recapito per espresso comporta oneri particolari, puo' essere riscossa una tassa complementare secondo le disposizioni del regime interno relative agli invii dello stesso tipo. 6. Se la regolamentazione dell'Amministrazione di destinazione lo consente, i destinatari possono chiedere all'ufficio di distribuzione che gli invii loro destinati siano loro recapitati per espresso al momento dell'arrivo. In questo caso l'amministrazione di destinazione e' autorizzata a percepire al momento della distribuzione, la tassa applicabile nel suo servizio interno.
Convenzione - art. 20
Articolo 20 Avviso di ricevimento 1. Il mittente di un invio raccomandato, di un invio assicurato o di un invio con valore dichiarato puo' chiedere un avviso di ricevimento pagando al momento dell'impostazione una tassa di 0,98 DTS al massimo. L'avviso di ricevimento e' rinviato al mittente per la via piu' breve (aerea o di superficie). 2. Quando il mittente reclama un avviso di ricevimento che non gli e' stato consegnato entro i termini normali, non viene riscossa una seconda tassa.
Convenzione - art. 21
Articolo 21 Consegna in mani proprie 1. A richiesta del mittente e nelle relazioni fra le Amministrazioni che hanno dato il loro consenso, gli invii raccomandati, gli invii assicurati e gli invii con valori dichiarati sono consegnati in mani proprie. Le Amministrazioni possono convenire di ammettere questa possibilita' solo per gli invii di denaro contante accompagnati da un avviso di ricevimento. In tutti i casi il mittente paga una tassa di consegna in mani proprie di 0,16 DTS al massimo.
Convenzione - art. 22
Articolo 22 Invii franchi di tasse e di diritti 1. Nei rapporti tra le Amministrazioni postali che si sono accordate al riguardo, i mittenti possono, previa dichiarazione fatta all'ufficio di origine, assumersi l'onere di tutte le tasse e diritti di cui gli invii siano gravati alla consegna. Finche' un invio non e' stato recapitato al destinatario, il mittente puo', dopo l'impostazione, chiedere che l'invio sia recapitato franco di diritti. 2. Nei casi previsti sotto 1, i mittenti devono impegnarsi a pagare le somme che potrebbero essere reclamate dall'ufficio di destinazione. Se del caso essi devono effettuare un pagamento provvisorio. 3. L'Amministrazione di origine riscuote dal mittente una tassa di 0,98 DTS al massimo che conserva a titolo di remunerazione per i servizi forniti nel paese di origine. 4. In caso di domanda formulata dopo l'impostazione, l'Amministrazione di origine riscuote inoltre una tassa addizionale di 1,31 DTS al massimo per domanda. Se la domanda deve essere trasmessa per via di telecomunicazione, il mittente deve pagare anche la tassa corrispondente. 5. L'Amministrazione di destinazione ha la facolta' di riscuotere per ogni invio, una tassa di commissione di 0,98 DTS al massimo. Tale tassa e' indipendente dalla tassa di presentazione alla dogana. Essa e' riscossa dal mittente a beneficio dell'Amministrazione di destinazione. 6. Ogni Amministrazione ha diritto di limitare agli invii raccomandati ed agli invii con valore dichiarato il servizio degli invii franchi di diritti.
Convenzione - art. 23
Articolo 23 Servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale 1. Le Amministrazioni possono convenire tra di loro di partecipare ad un servizio facoltativo "corrispondenza commerciale - risposta internazionale" (CCRI). 2. Le Amministrazioni che svolgono questo servizio devono osservare le disposizioni definite nel Regolamento. 3. Le Amministrazioni possono tuttavia convenire bilateralmente di istituire un altro sistema tra di esse. 4. Le Amministrazioni possono instaurare un sistema di compensazione che tenga conto dei costi sostenuti.
Convenzione - art. 24
Articolo 24 Materie biologiche deperibili. Materie radioattive 1. Le materie biologiche deperibili e le materie radioattive, condizionate ed imballate secondo le condizioni stabilite dal Regolamento sono sottoposte alla tariffa degli invii prioritari o alla tariffa delle lettere e alla raccomandazione. La loro accettazione e' limitata alle relazioni tra le Amministrazioni postali che si sono dichiarate d'accordo in merito all'accettazione di detti invii sia nelle loro relazioni reciproche, sia in un'unica direzione. Tali materie sono inoltrate per la via piu' rapida, di regola per via aerea, con riserva del pagamento delle soprattasse aeree corrispondenti. 2. Le materie biologiche deperibili possono essere scambiate solo tra laboratori qualificati ufficialmente riconosciuti, mentre le materie radioattive possono essere impostate solo da mittenti debitamente autorizzati.
Convenzione - art. 25
Articolo 25 Impostazione di corrispondenze all'estero 1. Nessun Paese membro e' tenuto a dar corso o a distribuire ai destinatari gli invii della postalettere che mittenti qualsiasi, residenti nel proprio territorio, impostino o facciano impostare in un paese estero, allo scopo di beneficiare delle condizioni tariffarie piu' favorevoli che vi sono applicate. 2. Le disposizioni previste sotto 1 si applicano senza distinzione, sia agli invii della postalettere formati nel paese di residenza del mittente e poi trasportati oltre frontiera, sia agli invii della postalettere confezionati in un paese estero. 3. L'Amministrazione di destinazione ha il diritto di esigere dal mittente, e, a difetto, dall'Amministrazione di impostazione, il pagamento delle tariffe interne. Se ne' il mittente, ne' l'Amministrazione di impostazione accettano di pagare tali tariffe entro un termine stabilito dall'Amministrazione di destinazione, questa puo' sia rispedire gli invii all'Amministrazione di impostazione, con il diritto di essere rimborsata delle spese di spedizione, sia trattarli in conformita' con la sua legislazione. 4. Nessun Paese membro e' tenuto a dar corso o a distribuire ai destinatari senza ricevere un'adeguata remunerazione, gli invii della postalettere che mittenti qualsiasi hanno impostato o fatto impostare in grande quantita' in un paese diverso da quello in cui risiedono. Le Amministrazioni di destinazione hanno il diritto di esigere dall'Amministrazione d'impostazione una remunerazione in relazione ai costi sostenuti, che non dovra' essere superiore all'importo piu' elevato delle due formule di seguito: sia l'80 per cento della tariffa interna applicabile ad invii equivalenti, sia 0,14 DTS per invio piu' 1 DTS per chilogrammo. Se l'Amministrazione di impostazione non accetta di pagare l'importo reclamato in un termine fissato dall'Amministrazione di destinazione quest'ultima puo', sia rispedire gli invii all'Amministrazione di impostazione, con il diritto di essere rimborsata delle spese di rispedizione, sia trattarli in conformita' con la sua legislazione.
Convenzione - art. 26
Articolo 26 Invii non accettati. Divieti 1. Gli invii che non soddisfano i requisiti della Convenzione e del Regolamento non vengono accettati. 2. Gli invii diversi dagli invii con valore dichiarato non possono contenere monete, biglietti di banca, carta moneta o valori qualsiasi al portatore, assegni di viaggio, platino, oro o argento, lavorati o meno, pietre preziose, gioielli ed altri oggetti preziosi. Tuttavia, se la legislazione interna dei paesi di origine e di destinazione lo consente, questi oggetti possono essere spediti in busta chiusa come invii raccomandati. 3. Le lettere non possono contenere documenti aventi carattere di corrispondenza attuale e personale scambiate tra persone diverse dal mittente e dal destinatario o dalle persone che abitano con questi ultimi. Qualora ne accerti la presenza, l'Amministrazione del paese di origine o di destinazione le tratta secondo la sua legislazione. 4. Fatte salve le eccezioni previste nel Regolamento, gli stampati ed i cecogrammi: 4.1 non possono recare alcuna annotazione ne' contenere alcun documento avente carattere di corrispondenza attuale e personale; 4.2 non possono contenere francobolli, moduli di affrancazione obliterati o meno, ne' carte rappresentative di un valore. 5. E' vietato l'inserimento negli invii della postalettere degli oggetti enumerati di seguito: 5.1 stupefacenti e sostanze psicotrope; 5.2 materie esplosive, infiammabili o altre materie pericolose; tuttavia le materie biologiche deperibili e le materie radioattive di cui all'articolo 24 non ricadono nella portata di tale divieto; 5.3 gli oggetti osceni o immorali; 5.4 gli oggetti la cui importazione o circolazione e' vietata nel paese di destinazione. 6. E' vietato l'inserimento di animali vivi negli invii della postalettere. 6.1 Sono tuttavia ammessi negli invii della postalettere diversi dagli invii con valore dichiarato: 6.1.1 le api, le sanguisughe ed i bachi da seta; 6.1.2 i parassiti ed i distruttori d'insetti nocivi destinati al controllo di tali insetti e scambiati tra gli Istituti ufficialmente riconosciuti. 7. Il trattamento degli invii ammessi erroneamente e' indicato nel Regolamento. Tuttavia gli invii che contengono gli oggetti di cui in 5.1, 5.2 e 5.3 non sono in alcun caso inoltrati a destinazione, ne' consegnati ai destinatari ne' respinti all'origine.
Convenzione - art. 27
Articolo 27 Rispedizione 1. In caso di cambiamento di indirizzo del destinatario, gli invii della postalettere gli sono rispediti immediatamente alle condizioni stabilite nel servizio interno. 2. Gli invii tuttavia non sono rispediti: 2.1 se il mittente ne ha vietato la rispedizione mediante un'annotazione sulla soprascritta in una lingua conosciuta nel Paese di destinazione. 2.2 se riportano, oltre all'indirizzo del destinatario, la menzione "o all'occupante dei luoghi". 3. Le Amministrazioni che riscuotono una tassa per le domande di rispedizione nel loro servizio interno sono autorizzate a riscuotere questa stessa tassa nel servizio internazionale. 4. Nessun supplemento di tassa e' riscosso per gli invii della postalettere rispediti da paese a paese, salvo le eccezioni previste nel Regolamento. Tuttavia, le Amministrazioni che riscuotono una tassa di rispedizione nel loro servizio interno sono autorizzate a riscuotere la stessa tassa per gli invii della postalettere del regime internazionale rispediti nel loro servizio. 5. Le condizioni di rispedizione sono indicate nel Regolamento.
Convenzione - art. 28
Articolo 28 Invii non distribuibili 1. Sono considerati come invii non distribuibili gli invii che non hanno potuto essere consegnati ai destinatari per un motivo qualsiasi. 2. Il rinvio degli invii non distribuibili nonche' il loro termine di custodia sono stabiliti nel Regolamento. 3. Nessun supplemento di tassa e' riscosso per gli invii non distribuibili rispediti al paese di origine, salvo le eccezioni previste nel Regolamento. Tuttavia, le Amministrazioni che riscuotono una tassa di rispedizione nel loro servizio interno sono autorizzate a riscuotere la stessa tassa per gli invii del regime internazionale loro rinviati.
Convenzione - art. 29
Articolo 29 Ritiro. Modificazione o rettifica d'indirizzo su richiesta del mittente. 1. Il mittente di un invio della postalettere puo' farlo ritirare dal servizio, farne modificare o rettificare l'indirizzo fin tanto che l'invio: 1.1 non sia stato consegnato al destinatario; 1.2 non sia stato confiscato o distrutto dall'autorita' competente per infrazione all'articolo 26; 1.3 non sia stato sequestrato in applicazione della legislazione del paese di destinazione. 2. Ogni Amministrazione e' tenuta ad accettare le domande di ritiro, di modifica o di rettifica dell'indirizzo relativo ad ogni invio della postalettere impostato nei servizi di altre Amministrazioni se la sua legislazione lo consente. 3. Il mittente deve pagare, per ciascuna domanda, una tassa speciale di 1,31 DTS al massimo. 4. La domanda e' trasmessa per via postale o per via di telecomunicazione a spese del mittente. Le condizioni di trasmissione e le disposizioni relative all'utilizzo della via di telecomunicazione sono indicate nel Regolamento. 5. Per ogni domanda di ritiro, di modifica o di rettifica d'indirizzo concernente piu' invii consegnati contestualmente dallo stesso mittente all'indirizzo del medesimo destinatario, le tasse previste sotto 3 e 4 sono riscosse una sola volta.
Convenzione - art. 30
Articolo 30 Reclami 1. I reclami sono ammessi nel termine di un anno a datare dal giorno successivo a quello dell'impostazione dell'invio. 2. Durante questo periodo, i reclami sono accettati non appena il problema e' segnalato dal mittente o dal destinatario. Tuttavia, se il reclamo di un mittente concerne un invio non distribuito ed il termine d'inoltro previsto non e' ancora scaduto, il mittente dovra' essere informato di detto termine 3. Ogni Amministrazione e' tenuta ad accettare i reclami relativi a qualsiasi invio impostato nei servizi delle altre Amministrazioni. 4. La trattazione dei reclami e' gratuita. Tuttavia, se e' richiesto l'uso della via di telecomunicazione o del servizio EMS, le spese supplementari sono di regola a carico del richiedente. Le disposizioni relative sono stabilite nel Regolamento.
Convenzione - art. 31
Articolo 31 Controllo doganale 1. L'Amministrazione postale del paese di origine e quella del paese di destinazione hanno facolta' di sottoporre a controllo doganale gli invii della postalettere, secondo la legislazione di tali paesi.
Convenzione - art. 32
Articolo 32 Tassa di presentazione in dogana 1. Gli invii sottoposti a controllo doganale nel paese di origine o di destinazione, a seconda dei casi, possono essere gravati, a titolo postale, di una tassa speciale di 2,61 DTS al massimo. Per ogni sacco M, la tassa speciale puo' essere elevata fino a 3,27 DTS al massimo. Questa tassa e' riscossa solo a titolo della presentazione in dogana e dello sdoganamento degli invii soggetti a diritti doganali o di ogni altro diritto di stessa natura.
Convenzione - art. 33
Articolo 33 Diritti doganali e altri diritti 1. Le Amministrazioni postali hanno facolta' di riscuotere, dai destinatari degli invii, i diritti doganali ed ogni altro eventuale diritto.
Convenzione - art. 34
Articolo 34 Responsabilita' delle Amministrazioni postali. Indennita' 1. Generalita' 1.1 Salvo nei casi previsti all'articolo 35, le Amministrazioni postali rispondono: 1.1.1 della perdita, della manomissione o avaria degli invii raccomandati e degli invii con valore dichiarato; 1.1.2 della perdita degli invii con ricevuta di ritorno. 1.2 Le Amministrazioni postali possono impegnarsi a coprire i rischi derivanti da un caso di forza maggiore. 2. Invii raccomandati. 2.1 Il mittente di un invio raccomandato ha diritto ad una indennita' in caso di perdita dell'invio. 2.1.1 L'indennita' per la perdita di un invio raccomandato ammonta a 30 DTS, compreso il valore delle tasse pagate al momento dell'impostazione dell'invio; 2.1.2 L'indennita' per la perdita di un sacco M raccomandato ammonta a 150 BTS, compreso il valore delle tasse pagate al momento dell'impostazione del sacco M. 2.2 Il mittente di un invio raccomandato ha diritto ad una indennita' se il contenuto dell'invio e' manomesso o avariato, sotto riserva che l'imballaggio sia stato riconosciuto sufficiente a proteggere efficacemente il contenuto da rischi accidentali di manomissione o di avaria. 2.2.1 L'indennita' per un invio raccomandato manomesso o avariato corrisponde in linea di massima all'ammontare effettivo del danno. Tuttavia non puo' in alcun caso eccedere gli importi fissati a 2.1.1 e 2.1.2. I danni indiretti o gli utili non realizzati non sono presi in considerazione. 3. Invio assicurato 3.1 In caso di perdita di un invio assicurato, il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate. 3.2 Il mittente ha inoltre diritto alla restituzione delle tasse pagate se il contenuto e' stato interamente manomesso o avariato, a condizione che l'imballaggio sia stato riconosciuto sufficiente a garantire efficacemente il contenuto da rischi accidentali di manomissione o di avaria. 4. Invii con valore dichiarato 4.1 In caso di perdita, di manomissione o di avaria di un invio con valore dichiarato, il mittente ha diritto ad una indennita' corrispondente in linea di massima all'ammontare effettivo del danno. I danni indiretti o gli utili non realizzati non sono presi in considerazione. Tale indennita' non puo' tuttavia eccedere l'importo in DTS del valore dichiarato. 4.2 L'indennita' e' calcolata secondo il prezzo corrente, convertito in DTS, degli oggetti di valore di stessa natura, nel luogo ed all'epoca in cui sono stati accettati per il trasporto; in mancanza di prezzo corrente, l'indennita' e' calcolata secondo il valore ordinario degli oggetti valutati sulle stesse basi. 4.3 Se un'indennita' e' dovuta a causa di perdita, manomissione o avaria totale di un invio con valore dichiarato, il mittente o, a seconda dei casi, il destinatario hanno diritto inoltre alla restituzione delle tasse e diritti pagati, ad eccezione della tassa di assicurazione che rimane in tutti i casi acquisita all'Amministrazione di origine. 5. In deroga alle disposizioni previste sotto 2.1 e 4.1, il destinatario ha diritto all'indennita' dopo avere preso in consegna un invio raccomandato o un invio con valore dichiarato, manomesso o avariato. 6. L'amministrazione di origine ha facolta' di corrispondere ai mittenti nel suo paese le indennita' previste dalla sua legislazione interna per gli invii raccomandati a condizione che non siano inferiori a quelle fissate a 2.1. Lo stesso si applica per l'Amministrazione di destinazione quando l'indennita' e' pagata al destinatario. Gli importi fissati sotto 2.1 rimangono tuttavia applicabili: 6.1 in caso di ricorso contro l'Amministrazione responsabile; 6.2 se il mittente desiste dai suoi diritti a favore del destinatario o viceversa.
Convenzione - art. 35
Articolo 35 Cessazione della responsabilita' delle Amministrazioni postali 1. Le Amministrazioni postali non sono responsabili: degli invii raccomandati, degli invii assicurati e degli invii con valore dichiarato di cui esse hanno effettuato il recapito sia nelle condizioni prescritte dal loro regolamento interno per gli invii della stessa specie. La loro responsabilita' tuttavia permane: 1.1 in caso di accertamento di una manomissione o di un'avaria, sia prima del recapito sia all'atto del recapito dell'invio; 1.2 quando il destinatario, o eventualmente il mittente in caso di rinvio al mittente, sempre che la regolamentazione interna lo consenta, formula riserve nell'accettare il recapito di un invio manomesso o avariato; 1.3 quando, sempre che la regolamentazione interna lo consenta, l'invio raccomandato e' stato distribuito in una cassetta delle lettere ed il destinatario dichiara di non averlo ricevuto nella procedura di reclamo; 1.4 se il destinatario o, in caso di rispedizione al mittente, il mittente di un invio senza valore dichiarato, dichiara immediatamente all'Amministrazione che gli ha recapitato l'invio nonostante una quietanza regolarmente rilasciata, di aver constatato un danno. Deve fornire la prova che la manomissione o l'avaria non sono avvenute dopo la consegna. 2. Le Amministrazioni postali non sono responsabili: 2.1 in caso di forza maggiore, sotto riserva dell'articolo 34.1.2; 2.2 quando, non essendo stata altrimenti fornita la prova della loro responsabilita', esse non possono rendere conto degli invii, in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio, avvenuta per un caso di forza maggiore; 2.3 se il danno e' stato causato per colpa o negligenza del mittente o deriva dalla natura del contenuto; 2.4 quando si tratta di invii il contenuto dei quali cade sotto divieti previsti all'articolo 26, nella misura in cui tali invii siano stati sequestrati o distrutti dall'Autorita' competente in ragione del loro contenuto; 2.5 in caso di confisca, ai sensi della legislazione del paese di destinazione e secondo una notifica dell'Amministrazione di detto paese; 2.6 quando si tratta di invii con valore dichiarato per i quali e' stata resa una dichiarazione fraudolenta di valore superiore al valore reale del contenuto; 2.7 quando il mittente non abbia presentato alcun reclamo nel termine di un anno a decorrere dall'indomani del giorno di impostazione dell'invio. 3. Le Amministrazioni postali non si assumono alcuna responsabilita' per quanto riguarda le dichiarazioni in dogana, sotto qualunque forma siano state fatte, e le decisioni adottate dai servizi doganali all'atto della verifica degli invii soggetti al controllo doganale.
Convenzione - art. 36
Articolo 36 Responsabilita' del mittente 1. Il mittente di un invio della postalettere e' responsabile di tutti i danni causati agli altri invii postali a seguito della spedizione di oggetti non ammessi al trasporto o dell'inosservanza delle condizioni di accettazione. 2. Il mittente e' responsabile nella stessa misura delle Amministrazioni postali. 3. Il mittente rimane responsabile anche se l'Ufficio di accettazione accetta tale invio. 4. Il mittente non e' responsabile se vi e' stato dolo o negligenza delle Amministrazioni o dei trasportatori.
Convenzione - art. 37
Articolo 37 Pagamento dell'indennita'. 1. Sotto riserva del diritto di ricorso contro l'Amministrazione responsabile, l'obbligo di pagare l'indennita', incombe, a seconda dei casi, all'Amministrazione d'origine o all'Amministrazione di destinazione. L'obbligo di restituire le tasse incombe all'Amministrazione di origine. 2. Il mittente ha facolta' di rinunciare ai suoi diritti all'indennita' a favore del destinatario. Viceversa, il destinatario ha facolta' di rinunciare ai suoi diritti a favore del mittente. Il mittente o il destinatario puo' autorizzare una terza persona a ricevere l'indennita' se la legislazione interna lo consente. 3. L'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, ha facolta' di indennizzare l'avente diritto per conto dell'Amministrazione che ha partecipato al trasporto e che, regolarmente interessata, abbia lasciato trascorrere due mesi senza dare alcuna soluzione alla pratica, o senza avere segnalato: 3.1 che il danno sembrava dovuto ad un caso di forza maggiore; 3.2 che l'invio era stato trattenuto, confiscato o distrutto dall'autorita' competente in ragione del suo contenuto o sequestrato ai sensi della legislazione del paese di destinazione. 4. L'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, ha inoltre facolta' di indennizzare l'avente diritto quando il modulo di reclamo non sia stato adeguatamente compilato ed abbia dovuto essere rinviato per il completamento delle informazioni, comportando in tal modo la scadenza del termine previsto sotto 3.
Convenzione - art. 38
Articolo 38 Recupero eventuale dell'indennita' presso il mittente o il destinatario 1. Se, successivamente al pagamento dell'indennita', un invio raccomandato o un invio con valore dichiarato, oppure una parte del contenuto precedentemente considerati smarriti sono ritrovati, il mittente, o, a seconda dei casi, il destinatario viene informato che l'invio e' custodito a sua disposizione per un periodo di tre mesi, dietro rimborso dell'importo dell'indennita' pagata. Gli viene domandato, contestualmente, a chi l'invio debba essere recapitato. In caso di rifiuto o di non-risposta nel termine stabilito, la stessa domanda e' indirizzata al destinatario o al mittente, a seconda dei casi. 2. Se il mittente ed il destinatario rinunziano a rientrare in possesso dell'oggetto, quest'ultimo diventa di proprieta' dell'Amministrazione o, se del caso, delle Amministrazioni che hanno subito il danno. 3. In caso venga successivamente accertato che un invio con valore dichiarato ha un contenuto di valore inferiore all'importo dell'indennita' pagata, il mittente deve rimborsare l'importo di tale indennita' contro restituzione dell'invio, fatte salve le conseguenze derivanti dalla dichiarazione fraudolenta di valore.
Convenzione - art. 39
Articolo 39 Disposizioni generali 1. Le Amministrazioni postali possono convenire tra di loro di partecipare ai servizi della posta elettronica. 2. La posta elettronica e' un servizio postale che utilizza la via delle telecomunicazioni per trasmettere, in conformita' all'originale ed in pochi secondi, messaggi ricevuti dal mittente sotto forma materiale o elettronica e che possono essere consegnati al destinatario sotto forma materiale o elettronica. Nel caso di consegna materiale, le informazioni sono di regola trasmesse per via elettronica sulla piu' grande distanza possibile e riprodotte materialmente il piu' vicino possibile al destinatario. I messaggi sotto forma materiale sono consegnati sotto piego al destinatario come invii della postalettere. 3. Le tariffe relative alla posta elettronica sono stabilite dalle Amministrazioni in considerazione dei costi e delle esigenze del mercato.
Convenzione - art. 40
Articolo 40 Servizi di tele-fax 1. La gamma dei servizi di tipo fax per ufficio consente di trasmettere testi ed illustrazioni conformi all'originale, per telefax.
Convenzione - art. 41
Articolo 41 Servizi di telestampa 1. La gamma di servizi consente la trasmissione di testi e di illustrazioni generate da impianti informatici (PC, computer centrale).
Convenzione - art. 42
Articolo 42 Obiettivi in materia di qualita' di servizio 1. Le Amministrazioni devono fissare un termine per il trattamento degli invii prioritari e via aerea e per quello degli invii non prioritari e di superficie a destinazione o in provenienza dal loro paese. Questo termine non deve essere meno favorevole di quello applicato agli invii paragonabili del loro servizio interno. 2. Le Amministrazioni di origine devono pubblicare gli obiettivi per quanto riguarda la qualita' del servizio degli invii prioritari e degli invii via aerea a destinazione dell'estero, adottando come punti di riferimento i termini stabiliti dalle Amministrazioni di origine e di destinazione, compresi i tempi di trasporto. 3. Le Amministrazioni postali controllano periodicamente il rispetto dei termini stabiliti, sia nell'ambito di indagini organizzate dall'Ufficio internazionale o dalle Unioni ristrette, sia sulla base di accordi bilaterali. 4. E' inoltre auspicabile che le Amministrazioni postali controllino periodicamente il rispetto dei termini stabiliti anche per mezzo di altri sistemi di controllo, in particolare di controlli esterni. 5. Per quanto possibile, le Amministrazioni applicano sistemi di controllo della qualita' del servizio per i dispacci della posta internazionale (sia in arrivo che in partenza); tale valutazione deve essere effettuata, per quanto possibile, a partire dall'impostazione fino alla distribuzione (da un punto all'altro del percorso). 6. Tutti i Paesi membri forniscono all'Ufficio internazionale informazioni aggiornate sugli ultimi termini di accettazione (orario limite per l'impostazione) costituenti i loro punti di riferimento nella gestione del servizio postale internazionale. 7. Per quanto possibile, le informazioni devono essere fornite separatamente per i flussi di corrispondenze prioritarie e per quelli di corrispondenze non prioritarie.
Convenzione - art. 43
Articolo 43 Scambio di invii 1. Le Amministrazioni possono scambiarsi reciprocamente, per il tramite di una o piu' fra di esse, tanto dispacci chiusi quanto corrispondenze allo scoperto secondo le esigenze del traffico e le convenienze del servizio. 2. Quando il trasporto delle corrispondenze in transito attraverso un paese avviene senza la partecipazione dell'Amministrazione postale di questo paese, quest'ultima deve esserne informata in anticipo. Questa forma di transito non impegna la responsabilita' dell'Amministrazione postale del paese di transito. 3. Le Amministrazioni hanno facolta' di spedire via aerea, con priorita' ridotta, i dispacci della corrispondenza di superficie, con riserva dell'accordo delle Amministrazioni che ricevono questi dispacci negli aeroporti del loro paese. 4. Gli scambi avvengono in base alle disposizioni del Regolamento.
Convenzione - art. 44
Articolo 44 Scambio di plichi chiusi con unita' militari 1. Possono essere scambiati dispacci chiusi, tramite i servizi territoriali, marittimi o aerei di altri paesi: 1.1 fra gli uffici postali di uno dei Paesi membri ed i comandanti delle unita' militari messe a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 1.2 fra i comandanti di queste unita' militari; 1.3 fra gli uffici postali di uno dei Paesi membri ed i comandanti di divisioni navali o aeree, o di navi o aerei da guerra di questo stesso paese stazionati all'estero; 1.4 fra i comandanti di queste divisioni navali o aeree o di navi o aerei da guerra dello stesso paese. 2. Gli invii di corrispondenza postale compresi nei dispacci di cui al paragrafo 1 devono essere esclusivamente indirizzati, o provenienti da membri di unita' militari o di Stato maggiore e dagli equipaggi delle navi o degli aerei destinatari o mittenti dei dispacci. Le tariffe e le condizioni di invio ad esse applicabili sono stabilite, secondo i propri regolamenti interni, dall'Amministrazione delle poste del Paese che ha messo a disposizione l'unita' militare, o al quale appartengono le navi o gli aerei. 4. Salvo intesa speciale, l'Amministrazione del paese che ha messo a disposizione l'unita' militare o dal quale dipendono le navi o gli aerei da guerra e' debitrice, verso le Amministrazioni interessate, delle spese di transito dei dispacci, delle spese terminali e delle spese di trasporto aereo.
Convenzione - art. 45
Articolo 45 Sospensione temporanea dei servizi. 1. Quando circostanze straordinarie costringono un'Amministrazione postale a sospendere temporaneamente ed in maniera generale o parziale l'esecuzione dei servizi, essa deve informarne immediatamente le Amministrazioni interessate.
Convenzione - art. 46
Articolo 46 Determinazione della responsabilita' tra le Amministrazioni postali 1. Fino a prova contraria, la responsabilita' incombe all'Amministrazione postale che, avendo ricevuto l'oggetto senza eccezioni ed essendo messa in possesso di tutti i mezzi regolamentari di investigazione, non puo' stabilire ne' il recapito al destinatario ne' se del caso, il regolare inoltro ad un'altra Amministrazione. 2. Se la perdita, la defraudazione o l'avaria sono avvenute durante il trasporto senza che sia possibile stabilire nel territorio o nel servizio di quale paese il fatto si e' verificato, le Amministrazioni interessate sopportano il danno in parti uguali. 3. La responsabilita' di una Amministrazione verso le altre Amministrazioni non e' in alcun caso impegnata oltre il massimo della dichiarazione di valore che ha stabilito. 4. Le Amministrazioni postali che non effettuano il servizio degli invii con valore dichiarato, si assumono, per tali invii trasportati in dispacci chiusi, la responsabilita' prevista per gli invii raccomandati. Questa disposizione si applica anche quando le Amministrazioni postali non accettano la responsabilita' dei valori per i trasporti effettuati a bordo delle navi o degli aerei che utilizzano. 5. Quando la perdita, la defraudazione o l'avaria si sono verificate sul territorio o nel servizio di un'Amministrazione intermedia che non prevede il servizio di lettere con valore dichiarato, l'Amministrazione di origine si fa carico del danno non coperto dall'Amministrazione intermedia. La stessa regola e' applicabile se l'importo del danno e' superiore al massimo del valore dichiarato stabilito dall'Amministrazione intermedia. 6. I diritti doganali ed altri il cui annullamento non ha potuto essere ottenuto, sono a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita, della defraudazione o dell'avaria. 7. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennita' e' surrogata, fino a concorrenza dell'importo di questa indennita', nei diritti della persona che l'ha ricevuta per ogni eventuale ricorso sia contro il destinatario, sia contro il mittente o contro terzi.
Convenzione - art. 47
Articolo 47 Spese di transito 1. Con riserva dell'articolo 50, i dispacci chiusi scambiati tra due Amministrazioni o tra due Uffici dello stesso paese mediante i servizi di una o piu' altre Amministrazioni (servizi terzi) sono soggetti al pagamento delle spese di transito, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di servizi relativi al transito territoriale ed al transito marittimo. 2. Gli invii allo scoperto possono anch'essi essere soggetti a spese di transito. Le modalita' di applicazione sono indicate nel Regolamento.
Convenzione - art. 48
Articolo 48 Tariffari delle spese di transito 1. Le spese di transito sono calcolate secondo le tariffe indicate nella tabella qui di seguito. ___________ Percorso Spesa per Kg. 1 lordo 2 __________ 1.1 Percorsi territoriali espressi in Km. DTS Fino a 100 Km 0,14 Oltre 100 fino a 200 0,17 200 300 0,20 a 300 400 0,22 400 500 0,24 500 600 0,26 600 700 0,27 700 800 0,29 800 900 0,31 900 1000 0,32 1000 1100 0,34 1100 1200 0,35 1200 1300 0,37 1300 1500 0,39 1500 2000 0,43 2000 2500 0,49 2500 2750 0,53 2750 3000 0,56 3000 4000 0,62 4000 5000 0,72 5000 6000 0,81 6000 7000 0,89 7000 8000 0,97 8000 9000 1,05 9000 10000 1,12 10000 11000 1,19 11000 12000 1,26 12000 13000 1,32 13000 14000 1,39 14000 1,45 _________ Percorso Spesa per Kg. 1 lordo 2 _________ DTS 1.2 Percorsi marittimi espressi in miglia marine espressi in Km. previa conversione sulla base di 1 miglio marino = 1,852 Km Fino a 100 miglia marine Fino a 185 Km 0,17 Oltre 100 fino a 200 Oltre 185 fino a 370 0,19 200 300 370 556 0,21 300 400 556 741 0,22 400 500 741 926 0,23 500 600 926 1111 0,24 600 700 1111 1296 0,24 700 800 1296 1482 0,25 800 900 1482 1667 0,25 900 1000 1667 1852 0,26 1000 1100 1852 2037 0,26 1100 1200 2037 2222 0,27 1200 1300 2222 2408 0,27 1300 1500 2408 2778 0,28 1500 2000 2778 3704 0,29 2000 2500 3704 4630 0,31 2500 2750 4630 5093 0,32 2750 3000 5093 5556 0,32 3000 4000 5556 7408 0,34 4000 5000 7408 9260 0,36 5000 6000 9260 11112 0,38 6000 7000 11112 12964 0,40 7000 8000 12964 14816 0,41 8000 9000 14816 16668 0,42 9000 10000 16668 18520 0,43 10000 11000 18520 20372 0,45 11000 12000 20372 22224 0,46 12000 13000 22224 24076 0,47 13000 14000 24076 25928 0,48 14000 25928 0,49 ___________ 2. Il Consiglio di gestione postale ha facolta' di revisionare e modificare nell'intervallo tra due Congressi, le tariffe menzionate sotto 1. La revisione, da effettuare mediante un metodo che garantisca un'equa remunerazione alle Amministrazioni che effettuano operazioni in transito, dovra' essere basata su dati economici e finanziari attendibili e rappresentativi. Le modifiche da decidere eventualmente entreranno in vigore alla data stabilita dal Consiglio di gestione postale.
Convenzione - art. 49
Articolo 49 Spese terminali 1. Sotto riserva dell'articolo 50, ogni Amministrazione che riceve da un'altra Amministrazione invii della postalettere ha il diritto di riscuotere dall'Amministrazione mittente una remunerazione per le spese occasionate dal corriere internazionale ricevuto. 2. Rimunerazione 2.1 La rimunerazione per gli invii della postalettere, ad esclusione dei sacchi M, e' di 3.427 DTS per Kg. 2.2. Per i sacchi M, il tasso da applicare " di o,653 DTS per kg. 2.2.1 I sacchi M inferiori a 5 Kg. sono considerati, ai fini della rimunerazione delle spese terminali, come aventi un peso di 5 Kg. 3. Meccanismo di revisione 3.1. Se, in una determinata relazione, un'Amministrazione mittente o destinataria di un flusso di corrispondenza postale di oltre 150 tonnellate l'anno (esclusi i sacchi M), accerta che il numero medio di invii contenuti in un Kg di corrispondenza postale spedita o ricevuta differisce dalla media mondiale di 17,26 invii, essa puo' ottenere la revisione del tasso se, rispetto a tale media mondiale: 3.1.1. il numero di invii e' superiore a 21 oppure 3.1.2. il numero di invii e' inferiore a 14. 3.1.3. Nel caso previsto in 3.1.2., la revisione non e' applicabile se il flusso in questione e' destinato ad un paese in via di sviluppo figurante nella lista adottata a tal fine dal Congresso. 3.1.4. Se un'Amministrazione chiede che sia applicata la revisione di cui a 3.1, l'Amministrazione corrispondente puo' fare altrettanto, anche se il flusso nell'altra direzione e' inferiore a 150 tonnellate annue. 3.1.4.1 Le disposizioni previste sotto 3.1.4. non si applicano ai paesi in via di sviluppo figuranti nella lista adottata a tal fine dal Congresso. 3.2 La revisione e' effettuata secondo le condizioni precisate nel Regolamento. 4. Corrispondenza postale in soprannumero 4.1. Per la corrispondenza postale in soprannumero, l'Amministrazione di destinazione puo' chiedere una remunerazione specifica secondo una delle seguenti formule: 4.1.1. applicazione dei tassi medi mondiali di 0,14 DTS per invio e di 1 DTS per Kg.; 4.1.2. applicazione dei tassi per invio e per Kg., indicativi dei costi di trattamento nel paese di destinazione. Tali costi devono essere in relazione alle tariffe interne secondo le condizioni specificate nel Regolamento. 4.2 Sotto riserva delle disposizioni menzionate sotto 3.1.3, se un'Amministrazione di destinazione chiede una remunerazione specifica per la corrispondenza postale in soprannumero, l'Amministrazione mittente ha facolta' di chiedere che la rimanenza del flusso sia sottoposta alla revisione di cui in 3.1. 2. Il Consiglio di gestione postale ha facolta' di modificare le tariffe menzionate sotto 2 e 4.1.1. nell'intervallo tra due Congressi. L'eventuale revisione dovra' basarsi su dati economici e finanziari attendibili e rappresentativi. Le modifiche da decidere eventualmente entreranno in vigore ad una data stabilita dal Consiglio di gestione postale. Quest'ultimo e' inoltre autorizzato a definire le modalita' di attuazione del sistema di remunerazione menzionato sotto 4.1.2. 6. Ogni Amministrazione puo' rinunciare in tutto o in parte alla rimunerazione prevista al paragrafo 1. 7. Le Amministrazioni interessate possono, per mezzo di accordi bilaterali o multilaterali, applicare altri sistemi di rimunerazione per pagare i conti relativi alle spese terminali.
Convenzione - art. 50
Articolo 50 Esenzione da spese di transito e spese terminali 1. Sono esenti dalle spese di transito territoriali o marittime e dalle spese terminali gli invii della postalettere relativi al servizio postale di cui all'articolo 7.2.2., gli invii postali non recapitati, rinviati al mittente in dispacci chiusi nonche' gli invii di sacchi postali vuoti.
Convenzione - art. 51
Articolo 51 Conti delle spese di transito e delle spese terminali 1. Spese di transito 1.1. Il conto delle spese di transito del corriere di superficie e' compilato annualmente dall'Amministrazione di transito per ciascuna Amministrazione di origine, in base al peso dei dispacci ricevuti in transito, spediti durante l'anno in considerazione. Si applicano le tariffe stabilite all'articolo 48. 1.2 Le spese di transito sono a carico dell'Amministrazione di origine dei dispacci e devono essere pagate, con riserva dell'eccezione prevista ad 1.4, alle Amministrazioni dei paesi attraversati o i cui servizi partecipano al trasporto territoriale o marittimo dei dispacci. 1.3 Se l'Amministrazione del paese attraversato non partecipa al trasporto territoriale o marittimo dei dispacci, le spese di transito corrispondenti devono essere pagate all'Amministrazione di destinazione se quest'ultima sostiene i costi attinenti a tale transito. 1.4 Le spese di trasporto marittimo dei dispacci in transito possono essere pagate direttamente tra le Amministrazioni postali di origine dei dispacci e le compagnie di navigazione marittima o i loro agenti, previo accordo dell'Amministrazione delle poste del porto d'imbarco interessato. 1.5. Quando il saldo annuale non supera 163,35 DTS, l'Amministrazione debitrice e' esonerata dal pagamento delle spese di transito. 2. Spese terminali 2.1 Per gli invii della postalettere, ad eccezione dei sacchi M, il conto delle spese terminali e' compilato annualmente dall'Amministrazione creditrice secondo il peso effettivo dei dispacci ricevuti nell'anno in considerazione. Si applicano i tassi stabiliti all'articolo 49. 2.2 Per i sacchi M, il conto delle spese terminali e' compilato annualmente dall'Amministrazione creditrice in base al peso soggetto alle spese terminali secondo le condizioni stabilite all'articolo 49. 2.3 Per consentire di determinare il peso annuale, le Amministrazioni di origine dei dispacci devono indicare per ogni dispaccio a titolo permanente: - il peso della corrispondenza postale (esclusi i sacchi M); - il peso dei sacchi M di oltre 5 Kg; - il numero dei sacchi M fino a 5 Kg. 2.4. Qualora risulti necessario determinare il numero ed il peso degli invii in soprannumero, si applicano le modalita' indicate nel Regolamento per questa categoria di corrispondenza postale. 2.5 Le Amministrazioni interessate possono stabilire di comune accordo di compilare le spese terminali nei loro reciproci scambi con metodi statistici diversi. Esse possono inoltre convenire una periodicita' diversa da quelle previste nel Regolamento per il periodo di statistica. 2.6 L'Amministrazione debitrice e' esonerata dal pagamento delle spese terminali quando il saldo annuale non supera 326,70 DTS. 3. Ogni Amministrazione e' autorizzata a sottoporre alla valutazione di una Commissione arbitrale i risultati annuali che a suo avviso differissero troppo dalla realta'. Tale arbitrato e' costituito nel modo previsto dall'articolo 128 del Regolamento generale. Gli arbitri hanno il diritto di stabilire imparzialmente l'importo delle spese di transito o delle spese terminali da pagare.
Convenzione - art. 52
Articolo 52 Principi generali 1. Le spese di trasporto per tutto il percorso aereo sono: 1.1. quando si tratta di dispacci chiusi, a carico dell'Amministrazione del paese di origine; 1.2 quando si tratta di invii prioritari e di corrispondenze aeree in transito allo scoperto comprese quelle disguidate, a carico dell'Amministrazione che consegna queste corrispondenze ad un'altra Amministrazione. 2. Le stesse regole sono applicabili ai dispacci via aerea, agli invii prioritari ed alle corrispondenze aeree in transito allo scoperto esenti da spese di transito. 3. Ogni Amministrazione di destinazione che assicura il trasporto aereo della corrispondenza internazionale all'interno del suo paese ha diritto al rimborso dei costi supplementari derivanti da tale trasporto, a condizione che la distanza media ponderata dei percorsi effettuati sia superiore a 300 chilometri. Salvo accordo per la gratuita', le spese devono essere uniformi per tutti i dispacci prioritari ed i dispacci via aerea provenienti dall'estero, sia che il corriere venga inoltrato integralmente per via aerea o che lo sia solo in parte. 4. Tuttavia, quando la compensazione delle spese terminali riscossa dall'Amministrazione di destinazione e' basata specificamente sui costi o sulle tariffe interne, non e' previsto nessun rimborso supplementare per le spese di trasporto aereo interno. 5. L'Amministrazione di destinazione esclude, ai fini del calcolo della distanza media ponderata, il peso di tutti i dispacci per i quali il calcolo della compensazione delle spese terminali si basa specificamente sui costi o sulle tariffe interne dell'Amministrazione di destinazione. 6. Salvo intesa speciale tra le Amministrazioni interessate, l'articolo 48 si applica alle corrispondenze aeree per i loro eventuali percorsi territoriali o marittimi; tuttavia non danno luogo ad alcun pagamento di spese di transito: 6.1. il trasbordo dei dispacci aerei tra due aeroporti che servono una stessa citta'; 6.2 il trasbordo di tali dispacci fra l'aeroporto di una citta' ed un deposito situato in quest'ultima, ed il ritorno di questi stessi dispacci per il loro riavviamento.
Convenzione - art. 53
Articolo 53 Tassi di base e calcolo delle spese di trasporto aereo. 1. Il tasso di base da applicare per il regolamento dei conti tra le Amministrazioni per i trasporti aerei e' approvato dal Consiglio di gestione postale. Esso e' calcolato dall'Ufficio internazionale secondo la formula specificata nel Regolamento. 2. Il calcolo delle spese di trasporto dei dispacci chiusi, degli invii prioritari e degli invii aerei in transito allo scoperto, nonche' le modalita' per la compilazione dei conti relativi, e' specificato nel Regolamento.
Convenzione - art. 54
Articolo 54 Disposizioni generali 1. Le Amministrazioni postali possono convenire di istituire collegamenti telematici tra di loro ed altri soci. 2. Le Amministrazioni postali interessate sono libere di scegliere i fornitori ed i supporti tecnici (hardware e software informatico) necessari per effettuare gli scambi di dati. 3. Di concerto con il fornitore dei servizi di rete, le Amministrazioni postali stabiliscono bilateralmente le modalita' di pagamento di questi servizi. 4. Le Amministrazioni postali non sono ne' finanziariamente ne' giuridicamente responsabili se un'altra Amministrazione non provvede ai pagamenti dovuti per i servizi connessi all'esecuzione di scambi telematici.
Convenzione - art. 55
CAPITOLO 6 Disposizioni varie Articolo 55 Regolamento dei conti 1. I pagamenti, tra le Amministrazioni postali, dei conti internazionali derivanti dal traffico postale, possono essere considerati come transazioni correnti ed essere effettuati in conformita' agli obblighi internazionali soliti dei Paesi membri interessati, qualora esistano accordi al riguardo. In mancanza di accordi del genere, i pagamenti dei conti sono effettuati in conformita' con le disposizioni del Regolamento.
Convenzione - art. 56
Articolo 56 Fornitura di informazioni, pubblicazioni dell'Ufficio internazionale, conservazione di documenti, moduli 1. Le disposizioni concernenti la fornitura di informazioni sull'esecuzione del servizio postale, le pubblicazioni dell'Ufficio internazionale, la conservazione dei documenti ed i moduli da utilizzare sono specificate nel Regolamento.
Convenzione - art. 57
Articolo 57 Servizio EMS 1. Il servizio EMS rappresenta il piu' rapido dei servizi postali con mezzi materiali. Esso consiste nel raccogliere, trasmettere e recapitare, in tempi estremamente brevi, corrispondenze, documenti o merci. 2. Il servizio EMS e' regolamentato sulla base di accordi bilaterali. Gli aspetti che non sono espressamente regolamentati da questi ultimi sono sottoposti alle disposizioni appropriate degli Atti dell'Unione. 3. Questo servizio deve nella misura del possibile, essere identificato da un logotipo del modello di seguito composto dai seguenti elementi: - un'ala arancione - caratteri EMS in blu - tre strisce orizzontali di colore rosso. Il logotipo puo' esser completato dal nome del servizio nazionale. 4. Le tariffe inerenti al servizio sono fissate dall'Amministrazione di origine in considerazione dei costi e dei fabbisogni del mercato.
Convenzione - art. 58
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)